CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 maggio 2015
439.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. (C. 2977 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE IN COMMISSIONE

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
  «2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie, nonché di ogni altra funzione attribuita dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sulla base del totale dei ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale ovvero della concessione di diritti d'uso».
4. 1. Bonaccorsi.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

  1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad adottare uno o più decreti al fine di individuare i soggetti, diversi dagli operatori già individuati in appositi registri, che per i propri servizi voce e dati al pubblico utilizzino indirettamente risorse nazionali di numerazione. Il Ministero inserisce tali soggetti in un apposito registro la cui tenuta va assicurata ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249. Il Ministero determina i criteri in base ai quali l'attività prevalente di tali soggetti ne comporti l'obbligo di richiesta di autorizzazione e la partecipazione ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249 al funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.».
4. 01. Boccadutri.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. (C. 2977 Governo).

EMENDAMENTI DEL RELATORE PRESENTATI IN COMMISSIONE

ART. 4.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:
    «5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente ad utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale»;
   b) alla lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:
    «5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale»;
   c) sostituire la lettera c) con la seguente:
    «c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:
     1) per le imprese che erogano il servizio a un numero di utenti pari o inferiore a 50.000: 1500 euro ogni mille utenti;
     2) 75.500 per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000.».
4. 2. Il Relatore.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

   c) all'allegato n. 10, dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Diritti amministrativi).

  1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è il seguente:
   a) nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri:
    1) sull'intero territorio nazionale, 111.000 euro;
    2) su un territorio avente fino a 50 milioni di abitanti, 25.000 euro;Pag. 153
    3) su un territorio avente fino a 30 milioni di abitanti, 18.000 euro;
    4) su un territorio avente fino a 15 milioni di abitanti, 9.000 euro;
    5) su un territorio avente fino a 5 milioni di abitanti, 3.000 euro;
    6) su un territorio avente fino a 1 milione di abitanti, 600 euro;
    7) su un territorio avente fino a 500.000 mila abitanti 300 euro».

   d) all'allegato n. 10, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Contributi annui per i collegamenti in ponte radio).

  1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenuti al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:
   a) euro 2 per ogni Mhz nella gamma di frequenza maggiore dei 14 Ghz;
   b) euro 4 per ogni Mhz nella gamma di frequenza tra i 10 ed inferiore e pari ai 14 Ghz;
   c) euro 8 per ogni Mhz nella gamma di frequenza tra i 6 e inferiore ai 10 Ghz;
   d) euro 16 per ogni Mhz nella gamma di frequenza inferiore ai 6 Ghz».
4. 3. Il Relatore.

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TESTO AGGIORNATO ALL'8 MAGGIO 2015

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. (C. 2977 Governo).

EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: «sulla base dei» con le seguenti: «in proporzione ai».
4. 10. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni;
    1) sull'intero territorio nazionale, 127.000,00 euro;
    2) su un territorio fino a 15 milioni di abitanti, 3.000,00 euro;
    3) su un territorio fino a 10 milioni di abitanti 2.000,00 euro;
    4) su un territorio fino a 5 milioni di abitanti 1.500,00 euro;
    5) su un territorio fino a 1 milione di abitanti 1.000,00 euro;
    6) su un territorio fino a 200 mila abitanti 500,00 euro;
    7) per le imprese che operano con proprie infrastrutture di terminazione ed erogano il servizio ad utenti fiscali in un numero pari o inferiore a 50.000,00 il contributo è pari a 500,00 euro ogni mille utenti. Il numero di utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente.
4. 5. Caparini, Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, lettera b) capoverso comma 1, lettera a), sostituire i punti 2), 3) e 4) con i seguenti:
   2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 2.000 euro;
   3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 1.000 euro;
   4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 500 euro.
*4. 1. Galgano.

  Al comma 1, lettera b) capoverso comma 1, lettera a), sostituire i punti 2), 3) e 4) con i seguenti:
   2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 2.000 euro;
   3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 1.000 euro;
   4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 500 euro.
*4. 4. Moscatt, Peluffo, Ventricelli, Schirò.

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  Al comma 1, lettera b) capoverso comma 1, lettera a), sostituire i punti 2), 3) e 4) con i seguenti:
   2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 2.000 euro;
   3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 1.000 euro;
   4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 500 euro.
*4. 9. Caparini, Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, lettera a), sostituire il punto 5) con il seguente:
    5) per le imprese che hanno un numero di utenti finali diretti o indiretti pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee direttamente o indirettamente attivate a ciascun utente finale;.
4. 2. Squeri.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni da parte di operatori di rete per la televisione digitale terrestre, i diritti amministrativi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono determinati come segue:
    1) sull'intero territorio nazionale, 127.000,00 euro;
    2) su un territorio fino a 15 milioni di abitanti, 3.000,00 euro;
    3) su un territorio fino a 10 milioni di abitanti 2.000,00 euro;
    4) su un territorio fino a 5 milioni di abitanti 1.500,00 euro;
    5) su un territorio fino a 1 milione di abitanti 1.000,00 euro;
    6) su un territorio fino a 200 mila abitanti 500,00 euro.
4. 6. Caparini, Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, il contributo è pari a 75.500 euro per le imprese con un numero di utenti pari o superiore a 50.000, e di 1.500 euro ogni mille utenti per le imprese con un numero di utenti inferiore a 50.000, fatto salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa;.
4. 3. Squeri.

ART. 9.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso lettera a) con il seguente:
   a) deve essere titolare di una patente di guida di categoria B da almeno tre anni o di una patente di guida corrispondente.
9. 1. Spessotto, Liuzzi, Carinelli, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Battelli.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. (C. 2977 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
  «2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie, nonché di ogni altra funzione attribuita dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione al totale dei ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale ovvero della concessione di diritti d'uso».
4. 1. (Nuova formulazione) Bonaccorsi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Il Ministero dello sviluppo economico individua e iscrive in apposito registro i soggetti, diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che per i propri servizi voce e dati al pubblico utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri in base ai quali i soggetti iscritti nel registro di cui al primo periodo sono obbligati, con riferimento alla loro attività prevalente, a richiedere l'autorizzazione prevista per tale attività.
4. 4. (ex 4. 01)(Nuova formulazione) Boccadutri, Bonaccorsi.

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ALLEGATO 5

Legge quadro missioni internazionali. (Testo unificato C. 45 Cirielli e abb.).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 45 Cirielli e abb. recante Legge quadro missioni internazionali,
   premesso che:
    il testo unificato è volto ad introdurre per la prima volta una disciplina omogenea in materia di autorizzazione e svolgimento delle missioni militari e civili internazionali di Peace Keeping e Peace Enforcing, svolte dall'Italia in ambito ONU o di altre organizzazioni internazionali, nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione e dei principi del diritto internazionale;
    la nuova disciplina intende superare la prassi vigente, che prevede il frequente ricorso alla decretazione d'urgenza, al fine di provvedere al finanziamento delle missioni in corso di svolgimento;
    in particolare, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, l'articolo 12 autorizza il personale che partecipa alle missioni internazionali ad utilizzare gratuitamente le utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato;
    l'articolo 21, apportando una modifica all'articolo 744 del codice della navigazione, equipara agli aeromobili di Stato quelli utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per operazioni di supporto alla pace, con il conseguente riconoscimento, in ambito aeronautico, del carattere prioritario delle attività con essi svolte,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.