CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 aprile 2015
418.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05241 Cani: Ripresa produttiva degli impianti di Portovesme con riferimento al negoziato Alcoa-Glencore.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riferimento a quanto richiesto con il question time presentato informo che in data 6 febbraio scorso, si è svolto presso il Ministero dello sviluppo economico, un incontro sullo stato del confronto Alcoa- Glencore per l'eventuale acquisizione dello smelter di Portovesme, le misure utilizzabili per il contenimento del costo dell'energia e, le necessarie bonifiche sono stati pertanto al centro della riunione della Task Force.
  All'incontro hanno partecipato oltre ai rappresentanti del Ministero, la regione Sardegna e le Organizzazioni Sindacali di riferimento.
  Il Governo e la regione hanno fatto il punto sullo stato dell'interlocuzione tra le due multinazionali e sulle azioni di precipua competenza delle Istituzioni.
  Nel corso della riunione, oltre a confermare l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa italiana atti a contenere il costo dell'energia, si è riferito sugli approfondimenti in corso per la questione bonifiche, approfondimenti finalizzati a definire un quadro chiaro di responsabilità per i soggetti coinvolti. Sul tema, sono stati messi in agenda incontri tecnici.
  Tra Alcoa e Glencore è stato definito un piano di lavoro comune che consente di affrontare le difficoltà relative ai quesiti posti.
  Infine, nel corso del dibattito sono stati discussi i risultati dell'ultima riunione della Cabina di Regia (Governo, regione Sardegna ed Enti Locali), svoltasi a fine gennaio e che ha avuto al suo centro le politiche occupazionali e gli strumenti necessari alla formazione dei lavoratori, anche dell'indotto Alcoa, nel quadro degli interventi previsti dal Piano Sulcis.
  Per le problematiche energetiche, come correttamente segnalato dagli Onorevoli, il Governo ha lavorato assiduamente per costruire possibili scenari di riduzione del costo dell'energia elettrica per lo smelter di Portovesme, compatibili con il quadro normativo nazionale e con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.
  Nel Protocollo di intesa citato e sottoscritto da Glencore, sono individuati chiaramente, al capitolo 3, gli esiti dell'analisi condotta e sono stati individuati gli interventi (normativi e regolatori) da mettere in campo.
  L'implementazione di tali interventi è attualmente in fase di definizione, connessa all'ordinario ciclo di programmazione del sistema elettrico, ma in ogni caso coerente con le esigenze, anche temporali, legate alla riattivazione dell'impianto.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05242 Crippa: Omologazione dei contatori elettrici installati in Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Al riguardo evidenzio che la stessa direttiva europea richiamata nell'atto di cui si discute, consente il mantenimento in servizio dei contatori installati anteriormente alla sua decorrenza e che le notizie disponibili ed i controlli comunque effettuati anche per iniziativa dell'Autorità di regolazione di settore in tutti i casi in cui tali controlli sono stati comunque richiesti dagli utenti, non avevano e non hanno confermato il rischio di generalizzate situazioni di malfunzionamento dei contatori stessi e di diffusi errori di misura.
  Inoltre, proprio per la numerosità dei contatori in servizio, circostanza evidenziata anche nel question time, dovevano essere individuate soluzioni che evitassero conseguenze non volute in termini di onerose sostituzioni generalizzate dei contatori e rischio di blocchi delle forniture elettriche, per dubbi connessi più all'interpretazione delle norme applicabili che all'effettivo malfunzionamento dei contatori.
  Il MiSE, peraltro, ha colto positivamente l'importanza della segnalazione effettuata anche attraverso atti sindacato ispettivo, condividendo pienamente la necessità di dare prima possibile piena attuazione alle disposizioni della nuova direttiva che consentono di prevedere controlli periodici e casuali sulle apparecchiature di misura in uso e, in tal modo, di rassicurare concretamente i consumatori sulla corrispondenza di tali misure ai loro consumi effettivi.
  Il Ministero ha pertanto già all'epoca avviato l’iter di adozione del relativo regolamento ministeriale di attuazione che disciplina tali controlli successivi sia per i contatori installati dopo l'entrata in vigore della direttiva europea più volte richiamata, sia relativamente alle prestazioni dei contatori installati anteriormente.
  L’iter di definizione ed adozione del predetto regolamento si è rivelato particolarmente complesso, prima per l'esigenza di valutarne e approfondirne i contenuti con tutte le parti interessate (il provvedimento è stato sottoposto a valutazione di impatto della regolazione sia con le associazioni degli operatori interessati che con le associazioni dei consumatori rappresentate nel CNCU) e poi per la necessità di acquisire in merito il parere del Consiglio di Stato e adempiere alla procedura di comunicazione preventiva alla Commissione europea prevista per tutte le normative di carattere tecnico ed attendere il conseguente periodo di astensione dall'adozione.
  Il predetto regolamento è stato, infine, adottato proprio nelle scorse settimane e si è ora in attesa della sua registrazione da parte della Corte dei conti e della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Immediatamente dopo la sua entrata in vigore si intende attivare i primi cicli di controlli.
  L'attività di verificazione e di controllo consente, oltre all'accertamento documentale della corrispondenza dello strumento da verificare al modello approvato dall'Organismo Notificato, per i contatori più recenti, anche la verifica del corretto funzionamento nonché il mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica, per tutti i contatori comunque in servizio.Pag. 9
  Tale ultimo aspetto prevede verifiche prestazionali volte ad escludere che, decorso un certo periodo dall'installazione, lo strumento subisca una eventuale deriva che favorisca solo uno dei due contraenti.
  Il Ministero intende inoltre procedere, così come esplicitamente previsto da detto regolamento ministeriale, all'avvio di ogni utile iniziativa per l'adozione di un accordo procedimentale fra lo stesso Ministero dello sviluppo economico e Unioncamere, rispettivamente, con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con ACCREDIA e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per coordinare e migliorare l'efficacia dei rispettivi interventi in materia e per evitare duplicazioni di adempimenti e di oneri.
  Per completezza di informazione, segnalo inoltre che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico è competente in materia di regolazione delle condizioni di erogazione del servizio di misura, a partire dai dati di misura generatisi nei contatori di energia elettrica, a valle dell'elaborazione metrologica.
  In particolare, compito dell'Autorità è quello di disciplinare la c.d. «gestione post misura», ovvero le modalità di utilizzo dei dati quantitativi, derivanti dalla misurazione di energia elettrica, ai fini della determinazione delle partite energetiche effettivamente consegnate nell'ambito dell'esecuzione di contratti di compravendita (all'ingrosso e al dettaglio) e di trasporto di energia elettrica (trasmissione e distribuzione), nonché della corretta applicazione dei relativi corrispettivi (prezzi di vendita e tariffe di trasporto, distribuzione e misura).
  Infine sulla procedura di infrazione riferita nell'atto in esame relativa ai misuratori «intelligenti» dei consumi di elettricità e di gas naturale faccio presente che la disposizione è stata nella sostanza recepita, seppure utilizzando una dicitura non perfettamente corrispondente a quella inserita in Direttiva.