CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 febbraio 2015
395.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale recante adozione della nota metodologica sulle capacità fiscali dei comuni delle regioni a statuto ordinario (Atto n. 140).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale recante adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (A.G. 140);
   considerato l'esito dell'audizione del rappresentante della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) nella riunione del 12 febbraio 2015;
   considerati altresì i contenuti della documentazione trasmessa dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
   valutato positivamente l'avvio della determinazione delle capacità fiscali standard dei comuni, elemento essenziale – unitamente alla determinazione dei fabbisogni standard – per la conclusione della lunga fase transitoria dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
   evidenziato il rilievo della determinazione delle capacità fiscali standard tanto nell'impianto della legge 42 del 2009 quanto nei successivi interventi legislativi concernenti l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti territoriali;
   premesso che, mentre la metodologia messa a punto è stata concepita per durare nel tempo, anche al fine di dare stabilità alla determinazione della capacità fiscale standard, la determinazione puntuale della capacità fiscale per ogni singolo comune delle regioni a statuto ordinario necessita invece di periodiche revisioni, in modo da tenere conto sia dei cambiamenti che intervengono nel quadro normativo, sia della volatilità dei dati;
   sottolineato che tale volatilità è espressamente richiamata nelle note metodologiche con particolare riferimento alla variabilità della base imponibile dell'addizionale comunale all'Irpef (ACI), laddove si afferma anche che «una elevata variabilità della base imponibile può esporre l'ente locale ad un rischio di squilibrio finanziario» e che quindi «sulla base di tali risultati e a tutela, in particolare, dei piccoli Comuni che manifestano un'elevata variabilità, risulta necessario operare con cadenza annuale revisioni della capacità fiscale dell'ACI»;
   sottolineato poi che, anche nel caso della standardizzazione concernente IMU e TASI, la relazione, pur riconoscendo che l'aggiornamento non può essere su base annuale – sia per la variabilità dei versamenti, sia per non incentivare comportamenti opportunistici degli enti locali – riconosce esplicitamente che, anche con riferimento a queste imposte, «la capacità fiscale deve in ogni caso inglobare l'assetto normativo vigente»;
   considerato che la rideterminazione dei valori catastali, in attuazione della legge delega 11 marzo 2014, n. 23, potrà Pag. 171modificare significativamente il prelievo relativo agli immobili;
   evidenziato che anche nelle stime puntuali delle entrate extratributarie le variabili «R» ed «S» da utilizzarsi sono individuate in quelle dell'ultimo anno disponibile;
   valutate positivamente la considerazione e valutazione del tax gap;
   considerato poi che anche la stima del tax gap richiede un periodico aggiornamento;
   sottolineato il rilievo dell'adozione di un criterio prudenziale per la prima applicazione del tax gap, come pure l'esigenza di una sua progressiva valorizzazione;
   evidenziato che, per motivi ascrivibili alla solidità delle stime, la capacità fiscale residua tiene insieme due entrate di natura molto diversa: i tributi minori e le tariffe;
   considerato che la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema di decreto, indica esclusivamente l'entità complessiva in euro della capacità fiscale di ogni comune; sarebbe utile invece, per favorire la leggibilità del provvedimento, che vengano indicate per ogni comune anche le capacità fiscali pro capite (complessive e per singolo tributo di riferimento);
   considerato che, per favorire la comparazione tra classi omogenee di comuni, sarebbe auspicabile che le capacità fiscali pro capite di ogni comune siano raggruppate per fasce di popolazione all'interno di ogni Regione, a integrazione più analitica rispetto alla tabella 5 del provvedimento;
   rilevato che il procedimento per la determinazione delle capacità fiscali dei comuni è distintamente disciplinato dal legislatore rispetto al procedimento previsto per la determinazione dei fabbisogni standard; in particolare, per le capacità fiscali non è previsto il coinvolgimento della COPAFF, che costituisce una sede tecnica in cui i dati di riferimento sono valutati e condivisi tra i diversi livelli di governo; la COPAFF è invece sede primaria di valutazione dei fabbisogni standard;
   constatato inoltre che i due procedimenti risultano strettamente connessi sia ai fini della determinazione del fondo di solidarietà comunale sia, in prospettiva, ai fini della determinazione del fondo perequativo;
   condiviso il rilievo, espresso anche dall'ANCI in sede di intesa in Conferenza Stato, città e autonomie locali sullo schema di decreto, circa l'esigenza di incrementare la leggibilità e la pubblicità dei dati inseriti nella banca dati Opencivitas,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) siano introdotte nel decreto disposizioni che prevedano esplicitamente sia il monitoraggio della metodologia utilizzata sia l'aggiornamento annuale delle capacità fiscali puntualmente stimate per i singoli comuni;
   2) sia integrata la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema di decreto, con l'indicazione per ogni comune anche delle capacità fiscali pro capite;
   3) sia integrato il rapporto sulla stima delle capacità fiscali dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, con l'introduzione di tabelle che, a integrazione più analitica rispetto alla tabella 5 del provvedimento, raggruppino le capacità fiscali pro capite di ogni comune per fasce di popolazione all'interno di ogni Regione e indichino per ogni comune anche le capacità fiscali per singolo tributo o tariffa di riferimento;Pag. 172
   e con le seguenti osservazioni:
   a) sia incrementata progressivamente, nel corso del tempo, la quota percentuale del tax gap di cui tenere conto ai fini della determinazione della capacità fiscale;
   b) valuti il Governo gli strumenti più idonei affinché nel processo di elaborazione delle capacità fiscali sia assicurato anche il coinvolgimento – in aggiunta agli organismi, parlamentari e non, già previsti – della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale;
   c) individui il Governo, nell'ulteriore processo di determinazione delle capacità fiscali, gli strumenti più idonei affinché la stima delle capacità fiscali residue risulti ulteriormente affinata in modo da: migliorare la qualità dei dati a disposizione, attraverso l'utilizzazione delle informazioni relative alle tariffe che, in quanto relative a servizi esternalizzati, non assumono rilievo nei bilanci dei comuni; distinguere, mantenendone la significatività, la stima delle tariffe standard da quella dei tributi minori standard.