CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 febbraio 2015
394.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Biodiversità agraria e alimentare (S. 1728 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge S. 1728 recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare»;
   rilevato che:
    il provvedimento istituisce il Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, assicurando il coordinamento con i sistemi regionali già esistenti;
    l'intento del provvedimento è quello di creare un coordinamento a livello nazionale su una materia, la tutela della biodiversità agraria, che è disciplinata anche a livello internazionale, e precisamente dalla Convenzione sulla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, e dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001;
    le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili, in via prevalente, alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
    il provvedimento incide altresì sulla materia «agricoltura», riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi del quarto comma del richiamato articolo 117 della Costituzione;
    molte regioni, anche in considerazione dell'assenza di un contesto normativo organico nazionale, sono intervenute in questo ambito, adottando provvedimenti per la tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale, tra l'altro istituendo organi di tutela e conservazione del patrimonio genetico autoctono e registri o anagrafi delle specie vegetali e animali;
   rilevato altresì che:
    la giurisprudenza della Corte costituzionale è costante nel ritenere che la riconducibilità di una determinata disciplina alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», se certamente comporta il potere dello Stato di dettare standard di protezione uniformi validi su tutto il territorio nazionale e non derogabili in senso peggiorativo da parte delle regioni, non esclude tuttavia che le leggi regionali emanate nell'esercizio della potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni (di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione) o di quella residuale delle regioni (di cui all'articolo 117, quarto comma) possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (tra le molte, si vedano le sentenze n. 336 e n. 232 del 2005; n. 259 del 2004 e n. 407 del 2002);
    la giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 303 del 2003, ha inoltre stabilito che, quando lo Stato attrae in sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, la funzione amministrativa relativa al soddisfacimento di esigenze e valori di rilievo nazionale, può provvedere all'esercizio della connessa funzione legislativa, anche Pag. 215quando incidente su materie attribuite alla legislazione concorrente Stato-regioni o a quella residuale delle regioni, ma deve assicurare il coinvolgimento delle regioni;
   osservato che:
    il provvedimento in esame, non solo prevede un ampio coinvolgimento delle regioni, ma provvede a salvaguardare le esperienze regionali in questo campo, tra l'altro coordinando il Sistema nazionale con i sistemi regionali di tutela delle varietà animali e vegetali (articolo 1, comma 4; articolo 3, comma 4);
    in particolare, l'articolo 7, comma 1, prevede che all'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle Linee guida per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, si provveda con decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;
    l'articolo 8, comma 5, rinvia ad un decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione delle modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato per la biodiversità agraria ed alimentare, disponendo che dello stesso facciano parte, tra gli altri, sei rappresentanti delle regioni;
    l'articolo 10, comma 3, prevede che le modalità di funzionamento del Fondo per tutela della biodiversità agraria ed alimentare vengano disciplinate con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Sato-regioni;
    l'articolo 17 prevede che le modalità attuative dell'Anagrafe e della Rete nazionale e i centri di riferimento specializzati nella raccolta, nella preparazione e nella conservazione delle risorse genetiche locali, siano individuati con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 3, comma 4 e all'articolo 6, comma 2, si valuti l'opportunità di fare riferimento, oltre che ai registri vegetali, anche ai registri relativi alle specie animali tenuti dalle regioni e dalle province autonome;
   b) all'articolo 4, comma 3, si valuti l'opportunità di chiarire in che modo la Rete nazionale viene coordinata dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con le regioni e le province autonome, eventualmente rimettendo a un decreto ministeriale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione di modalità di gestione della Rete tali da assicurare il predetto coordinamento.

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ALLEGATO 2

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (C. 2844 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 2844, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti;
   osservato che le disposizioni da esso recate appaiono prevalentemente riconducibili alle materie «tutela del risparmio» e «ordinamento civile» che, rispettivamente, le lettere e) ed l) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione riservano alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto (C. 2894 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 2894, approvato, con modificazioni dal Senato della Repubblica, di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015 n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto;
   considerato che le disposizioni contenute nel decreto-legge appaiono riconducibili nel loro complesso alla materia della «tutela dell'ambiente» che, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera s), della Costituzione, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché per taluni profili, alla materia «ordinamento civile e penale» anch'essa riservata, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) nell'attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 4, comma 1, si valuti l'opportunità di ripristinare forme di coinvolgimento degli enti locali interessati sia nella definizione delle misure di compensazione ambientale sia nella definizione di eventuali ulteriori garanzie finanziarie ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo n. 152 del 2006, connesse alla costruzione e alla gestione delle discariche localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo di Taranto della società ILVA S.p.a. per rifiuti speciali;
   b) all'articolo 5, comma 2, si valuti l'opportunità di precisare quali siano i comuni ricadenti nell'Area di Taranto che partecipano al tavolo istituzionale permanente per la suddetta Area;
   c) al medesimo articolo 5, comma 2, si verifichi l'opportunità di rimettere alle amministrazioni regionali e locali la valutazione in merito ai tavoli tecnici costituiti presso le amministrazioni medesime destinati ad essere assorbiti dal Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto;
   d) si valuti infine l'opportunità di individuare le necessarie iniziative per incentivare la ripresa delle attività agricole e delle filiere agro-alimentari nell'Area di Taranto.

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ALLEGATO 4

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (S. 1779 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 1779, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati;
   osservato che il decreto-legge reca un complesso di disposizioni che intervengono, come fisiologicamente accade per i decreti-legge così detti «mille proroghe», su numerosi ambiti materiali, ma che risultano legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini direttamente o indirettamente previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori;
   rilevato altresì che il provvedimento in esame, all'articolo 10, comma 8, reca una proroga al 31 dicembre 2014 della sospensione degli adempimenti e versamenti fiscali contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;
   auspicato, a tale riguardo, che, in sede di conversione del decreto-legge, il Governo individui criteri per disciplinare la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dovuti – non eseguiti per effetto della prevista sospensione – secondo modalità e tempi sostenibili, che non penalizzino ulteriormente i soggetti destinatari di tali misure,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE