CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 16 febbraio 2015
388.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2803 Governo).

EMENDAMENTI DEI RELATORI E DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

Subemendamenti all'emendamento 1.200 del Governo

  All'emendamento 1. 200 del Governo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
*0. 1. 200. 1. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 1. 200 del Governo sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
*0. 1. 200. 8. Palese.

  All'emendamento 1. 200 del Governo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2016.
0. 1. 200. 2. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 1. 200 del Governo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 maggio 2016.
0. 1. 200. 3. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 1. 200 del Governo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 aprile 2016.
0. 1. 200. 4. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 1. 200 del Governo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 marzo 2016.
0. 1. 200. 5. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 1. 200 del Governo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 28 febbraio 2016.
0. 1. 200. 6. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 1. 200 del Governo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 gennaio 2016.
0. 1. 200. 7. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 4, comma 25, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
1. 200. Il Governo.

ART. 2.

Subemendamenti all'emendamento 2.24 dei Relatori

  All'emendamento 2. 24 dei Relatori, al primo periodo, sostituire le parole: 30 Pag. 35luglio 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
0. 2. 24. 1. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 2. 24 dei Relatori, al primo periodo, sostituire le parole: 30 luglio 2015 con le seguenti: 30 aprile 2015 ed al terzo periodo sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 agosto 2015.
0. 2. 24. 25. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 2. 24 dei Relatori, sopprimere il secondo periodo.
0. 2. 24. 2. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 2. 24 dei Relatori, al secondo periodo, sopprimere le parole: interessati.
0. 2. 24. 7. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 2. 24 dei Relatori, al secondo periodo, sopprimere le parole da: e indicati nella tabella A fino a: 10 novembre 2014.
0. 2. 24. 8. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 2. 24 dei Relatori, al secondo periodo, sostituire le parole da: nella tabella A fino a: 10 novembre 2014 con le seguenti: nella vigente tabella A del decreto legislativo n. 156 del 2012.
0. 2. 24. 21. Verini.

  All'emendamento 2. 24 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo dopo le parole: enti locali interessati, sopprimere la parola: anche e aggiungere le seguenti: le unioni di comuni;
   b) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Al ripristino può procedersi anche previo accorpamento di territori limitrofi precedentemente compresi nel circondario di un unico tribunale;
   c) dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace ripristinati e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma precedente, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace ripristinati.
0. 2. 24. 47. De Girolamo.

  All'emendamento 2. 24 dei Relatori, al secondo periodo, sopprimere le parole: con competenza sui rispettivi territori.
0. 2. 24. 9. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 2. 24 dei Relatori, al secondo periodo, sopprimere le parole: anche tramite eventuale accorpamento.
0. 2. 24. 10. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 2. 24 dei Relatori, al secondo periodo, sopprimere le parole da: facendosi integralmente carico fino a: enti medesimi.
0. 2. 24. 11. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

Pag. 36

  All'emendamento 2. 24 dei Relatori, al secondo periodo, sopprimere la parola: integralmente.
0. 2. 24. 12. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 2. 24 dei Relatori, al secondo periodo, sopprimere le parole: di funzionamento e.
0. 2. 24. 13. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 2. 24 dei Relatori, al secondo periodo, sopprimere le parole: e di erogazione del servizio giustizia.
0. 2. 24. 15. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 2. 24 dei Relatori, al secondo periodo, sopprimere le parole: e di erogazione.
0. 2. 24. 14. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 2. 24 dei Relatori, al secondo periodo, sopprimere le parole: nelle relative sedi.
0. 2. 24. 16. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 2. 24 dei Relatori, al secondo periodo, sopprimere le parole da:, ivi incluso il fabbisogno fino alla fine del periodo.
0. 2. 24. 17. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 2. 24 dei Relatori, al secondo periodo, sostituire le parole: ivi incluso il fabbisogno di personale con le seguenti: ivi incluse le spese per il personale.
0. 2. 24. 19. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 2. 24 dei Relatori, al secondo periodo, sopprimere la parola: amministrativo.
0. 2. 24. 18. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 2. 24, al secondo periodo, sopprimere le parole: che sarà messo a disposizione degli enti medesimi.
0. 2. 24. 20. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 2. 24 dei Relatori, sopprimere il terzo periodo.
0. 2. 24. 3. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 2. 24, al terzo periodo sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 2015 con le seguenti: Entro dodici mesi dalla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di ripristino.
0. 2. 24. 24. Verini.

  All'emendamento 2. 24, al terzo periodo sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 2015 con le seguenti: Entro il 28 febbraio 2016.
0. 2. 24. 23. Verini.

  All'emendamento 2. 24, al terzo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 gennaio 2016.
0. 2. 24. 22. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 2. 24, al terzo periodo, sopprimere le parole da: valutata la rispondenza fino a: di cui al presente comma.
0. 2. 24. 26. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

Pag. 37

  All'emendamento 2. 24, al terzo periodo, sopprimere le parole: delle richieste e.
0. 2. 24. 28. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 2. 24, al terzo periodo, sostituire le parole: e degli impegni pervenuti con le seguenti: pervenute.
0. 2. 24. 27. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 2. 24, al terzo periodo, sopprimere le parole: ai criteri di cui al presente comma.
0. 2. 24. 29. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 2. 24, al terzo periodo, sopprimere le parole: con proprio decreto.
0. 2. 24. 30. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 2. 24, al terzo periodo, sopprimere la parola: conseguenti.
0. 2. 24. 31. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 2. 24, al terzo periodo, sostituire le parole: le conseguenti modifiche alle con le seguenti: modifica le.
0. 2. 24. 32. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 2. 24, al terzo periodo, sostituire le parole: di cui agli articoli 1 e 2 con le seguenti: di cui all'articolo 1.
0. 2. 24. 34. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 2. 24, al terzo periodo, sostituire le parole: di cui agli articoli 1 e con le seguenti: di cui all'articolo.
0. 2. 24. 33. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 2. 24 sopprimere il quarto periodo.
0. 2. 24. 4. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 2. 24, al quarto periodo, sostituire le parole: si applicano i commi 4 e 5 con le seguenti: si applica il comma 4.
0. 2. 24. 36. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 2. 24, al quarto periodo, sostituire le parole: si applicano i commi 4 e con le seguenti: si applica il comma.
0. 2. 24. 35. Quaranta, Costantino, Melilla, Marcon.

  All'emendamento 2. 24, dopo il quarto periodo inserire i seguenti: Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace ripristinati e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 5, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace ripristinati.
0. 2. 24. 48. Verini.

Pag. 38

  All'emendamento 2. 24 sopprimere il quinto periodo.
0. 2. 24. 5. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 2. 24, al quinto periodo, sopprimere le parole: a carico della finanza pubblica.
0. 2. 24. 37. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 2. 24, al quinto periodo, sostituire le parole: a carico della finanza pubblica con le seguenti: a carico della finanza locale.
0. 2. 24. 38. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 2. 24, al quinto periodo, sopprimere le parole: nuovi o.
0. 2. 24. 39. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 2. 24, al quinto periodo, sopprimere le parole: o maggiori.
0. 2. 24. 40. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 2. 24, al quinto periodo, sostituire le parole: nell'ambito delle con le seguenti: con le.
0. 2. 24. 46. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 2. 24, al quinto periodo, sopprimere le parole: umane,.
0. 2. 24. 42. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 2. 24, al quinto periodo, sopprimere la parola: strumentali.
0. 2. 24. 43. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 2. 24, al quinto periodo, sopprimere le parole: e finanziarie.
0. 2. 24. 44. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 2. 24, al quinto periodo, sopprimere le parole: disponibili a legislazione vigente.
0. 2. 24. 41. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 2. 24, al quinto periodo, sopprimere le parole: a legislazione vigente.
0. 2. 24. 45. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è differito al 30 luglio 2015. A tal fine gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, nonché le comunità montane, possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi e indicati nella tabella A del decreto legislativo n. 156 del 2012, come da ultimo sostituita dall'Allegato 2 del decreto del Ministro della giustizia del 10 novembre 2014, con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione degli enti medesimi. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al presente comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 156 del 2012. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito Pag. 39delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. 24. I Relatori.

ART. 3.

Subemendamenti all'emendamento 3.71 dei Relatori

  All'emendamento 3. 71 dei Relatori, capoverso comma 3-bis, sopprimere le parole: primo e.
0. 3. 71. 1. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 3. 71 dei Relatori, capoverso comma 3-bis, sopprimere le parole: e secondo.
0. 3. 71. 2. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 3. 71 dei Relatori, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2016.

  Conseguentemente, al medesimo emendamento, capoverso comma 3-ter, sostituire le parole: 11 luglio 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
0. 3. 71. 3. Palese.

  All'emendamento 3. 71 dei Relatori, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 e le parole: 11 luglio 2015 rispettivamente con le seguenti: 31 agosto 2015 e: 11 marzo 2015.
0. 3. 71. 4. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 3. 71 dei Relatori, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 e le parole: 11 luglio 2015 rispettivamente con le seguenti: 30 settembre 2015 e: 11 aprile 2015.
0. 3. 71. 5. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 3. 71 dei Relatori, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 e le parole: 11 luglio 2015 rispettivamente con le seguenti: 31 ottobre 2015 e: 11 maggio 2015.
0. 3. 71. 6. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 3. 71 dei Relatori, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 e le parole: 11 luglio 2015 rispettivamente con le seguenti: 30 novembre 2015 e: 11 giugno 2015.
0. 3. 71. 7. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 3. 71 dei Relatori, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 aprile 2015.
0. 3. 71. 9. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 3. 71 dei Relatori, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 maggio 2015.
0. 3. 71. 10. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 3. 71 dei Relatori, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.
0. 3. 71. 8. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

Pag. 40

  All'emendamento 3. 71 dei Relatori, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2016.
0. 3. 71. 16. Palese.

  All'emendamento 3. 71 dei Relatori, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 luglio 2015.
0. 3. 71. 11. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 3. 71 dei Relatori, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 agosto 2015.
0. 3. 71. 12. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 3. 71 dei Relatori, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 settembre 2015.
0. 3. 71. 13. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 3. 71 dei Relatori, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 ottobre 2015.
0. 3. 71. 14. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 3. 71 dei Relatori, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 novembre 2015.
0. 3. 71. 15. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 3. 71 dei Relatori, capoverso comma 3-ter, sostituire le parole: 11 luglio 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
0. 3. 71. 17. Palese.

  All'emendamento 3. 71 dei Relatori, sostituire le parole: 11 luglio 2015 con le seguenti: 11 marzo 2015.
0. 3. 71. 18. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 3. 71 dei Relatori, sostituire le parole: 11 luglio 2015 con le seguenti: 11 aprile 2015.
0. 3. 71. 19. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 3. 71 dei Relatori, sostituire le parole: 11 luglio 2015 con le seguenti: 11 maggio 2015.
0. 3. 71. 20. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 3. 71 dei Relatori, sostituire le parole: 11 luglio 2015 con le seguenti: 11 giugno 2015.
0. 3. 71. 21. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 3. 71 dei Relatori, capoverso comma 3-ter, sopprimere le parole da: con esclusione degli ambiti fino alla fine del comma.
0. 3. 71. 22. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il termine oltre il quale si applica la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, relativamente al primo e secondo raggruppamento di cui all'allegato 1 del regolamento del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 12 novembre 2011, n. 226, è prorogato al 31 dicembre 2015. Pag. 41
  3-ter. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al comma 3-bis, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'allegato 1 dello stesso regolamento, sono prorogati all'11 luglio 2015, con esclusione degli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. 71. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 3.72 dei Relatori

  All'emendamento 3. 72 dei Relatori, al capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: 1o ottobre 2014 con le seguenti: 1o maggio 2014, e al capoverso comma 3-ter, sostituire le parole: tra il 1o ottobre di ciascun anno e il 30 settembre con le seguenti: tra il 1o maggio di ciascun anno e il 30 aprile.
0. 3. 72. 1. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 3. 72 dei Relatori, al capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: 1o ottobre 2014 con le seguenti: 15 maggio 2014, e al capoverso comma 3-ter, sostituire le parole: tra il 1o ottobre di ciascun anno e il 30 settembre con le seguenti: tra il 15 maggio di ciascun anno e il 14 aprile.
0. 3. 72. 8. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 3. 72 dei Relatori, al capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: 1o ottobre 2014 con le seguenti: 1o giugno 2014, e al capoverso comma 3-ter, sostituire le parole: tra il 1o ottobre di ciascun anno e il 30 settembre con le seguenti: tra il 1o giugno di ciascun anno e il 31 maggio.
0. 3. 72. 2. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 3. 72 dei Relatori, al capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: 1o ottobre 2014 con le seguenti: 15 giugno 2014, e al capoverso comma 3-ter, sostituire le parole: tra il 1o ottobre di ciascun anno e il 30 settembre con le seguenti: tra il 15 giugno di ciascun anno e il 14 maggio.
0. 3. 72. 9. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 3. 72 dei Relatori, al capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: 1o ottobre 2014 con le seguenti: 1o luglio 2014, e al capoverso comma 3-ter, sostituire le parole: tra il 1o ottobre di ciascun anno e il 30 settembre con le seguenti: tra il 1o luglio di ciascun anno e il 30 giugno.
0. 3. 72. 3. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 3. 72 dei Relatori, al capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: 1o ottobre 2014 con le seguenti: 15 luglio 2014, e al capoverso comma 3-ter, sostituire le parole: tra il 1o ottobre di ciascun anno e il 30 settembre con le seguenti: tra il 15 luglio di ciascun anno e il 14 giugno.
0. 3. 72. 10. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 3. 72 dei Relatori, al capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: 1o ottobre 2014 con le seguenti: 1o agosto 2014, e al capoverso comma 3-ter, sostituire le parole: tra il 1o ottobre di ciascun anno e il 30 settembre con le seguenti: tra il 1o agosto di ciascun anno e il 31 luglio.
0. 3. 72. 4. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 3. 72 dei Relatori, al capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: 1o ottobre 2014 con le seguenti: 15 agosto 2014, e al capoverso comma 3-ter, sostituire le parole: tra il 1o ottobre di ciascun Pag. 42anno e il 30 settembre con le seguenti: tra il 15 agosto di ciascun anno e il 14 luglio.
0. 3. 72. 11. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 3. 72 dei Relatori, al capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: 1o ottobre 2014 con le seguenti: 1o settembre 2014, e al capoverso comma 3-ter, sostituire le parole: tra il 1o ottobre di ciascun anno e il 30 settembre con le seguenti: tra il 1o settembre di ciascun anno e il 31 agosto.
0. 3. 72. 5. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 3. 72 dei Relatori, al capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: 1o ottobre 2014 con le seguenti: 15 settembre 2014, e al capoverso comma 3-ter, sostituire le parole: tra il 1o ottobre di ciascun anno e il 30 settembre con le seguenti: tra il 15 settembre di ciascun anno e il 14 agosto.
0. 3. 72. 12. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 3. 72 dei Relatori, al capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: 1o ottobre 2014 con le seguenti: 1o novembre 2014, e al capoverso comma 3-ter, sostituire le parole: tra il 1o ottobre di ciascun anno e il 30 settembre con le seguenti: tra il 1o novembre di ciascun anno e il 31 ottobre.
0. 3. 72. 6. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 3. 72 dei Relatori, al capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: 1o ottobre 2014 con le seguenti: 1o novembre 2014, e al capoverso comma 3-ter, sostituire le parole: tra il 1o ottobre di ciascun anno e il 30 settembre con le seguenti: tra il 15 novembre di ciascun anno e il 14 ottobre.
0. 3. 72. 13. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 3. 72 dei Relatori, al capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: 1o ottobre 2014 con le seguenti: 1o dicembre 2014, e al capoverso comma 3-ter, sostituire le parole: tra il 1o ottobre di ciascun anno e il 30 settembre con le seguenti: tra il 1o dicembre di ciascun anno e il 30 novembre.
0. 3. 72. 7. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 3. 72 dei Relatori, al capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: 1o ottobre 2014 con le seguenti: 15 dicembre 2014, e al capoverso comma 3-ter, sostituire le parole: tra il 1o ottobre di ciascun anno e il 30 settembre con le seguenti: tra il 15 dicembre di ciascun anno e il 14 novembre.
0. 3. 72. 14. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. La data di inizio dell'anno convenzionale di cui all'articolo 3, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, relativamente all'anno 2014/2015, è differita al 1o ottobre 2014.
3-ter. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, le parole: «A decorrere dal 1o aprile 2011, per anno convenzionale si intende il periodo intercorrente tra il 1o aprile di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno successivo;» sono sostituite dalle seguenti: «Per anno convenzionale si intende l'anno termico intercorrente tra il 1o ottobre di ciascun anno e il 30 settembre dell'anno successivo;».
3. 72. I Relatori.

Pag. 43

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La misura di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è confermata per l'anno 2015 e il relativo limite massimo di spesa è incrementato di 55 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3.73. I Relatori.

ART. 4.

Subemendamenti all'emendamento 4.97 del Governo

  All'emendamento 4. 97 del Governo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 marzo 2015.
0. 4. 97. 1. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 4. 97 del Governo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 aprile 2015.
0. 4. 97. 2. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 4. 97 del Governo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 maggio 2015.
0. 4. 97. 3. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 4. 97 del Governo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.
0. 4. 97. 4. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 4. 97 del Governo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 luglio 2015.
0. 4. 97. 5. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 4. 97 del Governo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 agosto 2015.
0. 4. 97. 6. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 4. 97 del Governo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 settembre 2015.
0. 4. 97. 7. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 4. 97 del Governo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 ottobre 2015.
0. 4. 97. 8. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 4. 97 del Governo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 novembre 2015.
0. 4. 97. 9. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
4. 97. Il Governo.

Pag. 44

ART. 6.

Subemendamenti all'emendamento 6.70 dei Relatori

  All'emendamento 6.70 dei Relatori, al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 marzo 2015, e al secondo periodo, sostituire le parole: 19 milioni, 10 milioni e 9 milioni, con, rispettivamente le seguenti parole: 5 milioni, 3 milioni e 2 milioni.
0. 6. 70. 3. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 6.70 dei Relatori, al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 aprile 2015, e al secondo periodo, sostituire le parole: 19 milioni, 10 milioni e 9 milioni, con, rispettivamente le seguenti parole: 7 milioni, 4 milioni e 3 milioni.
0. 6. 70. 4. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 6.70 dei Relatori, al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 maggio 2015, e al secondo periodo, sostituire le parole: 19 milioni, 10 milioni e 9 milioni, con, rispettivamente le seguenti parole: 8,3 milioni, 5,3 milioni e 3 milioni.
0. 6. 70. 5. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 6.70 dei Relatori apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015;
   b) al comma 6-ter, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 giugno;
   c) al comma 6-ter, dopo le parole: di cui al comma 6-bis aggiungere le seguenti: nonché al fine di internalizzare i servizi di pulizia presso tutte le istituzioni scolastiche in cui risultino, alla data di entrata in vigore della presente legge, esternalizzati.
0. 6. 70. 1. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  All'emendamento 6.70 dei Relatori, al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015, e al secondo periodo, sostituire le parole: 19 milioni, 10 milioni e 9 milioni, con, rispettivamente le seguenti parole: 9,5 milioni, 5,5 milioni e 4 milioni.
0. 6. 70. 6. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 6.70 dei Relatori comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015 e al secondo periodo, sostituire le parole: 19 milioni con le seguente: 9,5 milioni e le parole: 10 milioni con le seguenti: 0,5 milioni.
0. 6. 70. 2. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Simonetti.

  All'emendamento 6.70 dei Relatori, al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 luglio 2015, e al secondo periodo, sostituire le parole: 19 milioni, 10 milioni e 9 milioni, con, rispettivamente le seguenti parole: 11,5 milioni, 6,5 milioni e 5 milioni.
0. 6. 70. 7. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 6.70 dei Relatori, al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 agosto 2015, e al secondo periodo, sostituire le parole: 19 milioni, 10 milioni Pag. 45e 9 milioni, con, rispettivamente le seguenti parole: 12,5 milioni, 7,5 milioni e 5 milioni.
0. 6. 70. 8. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 6.70 dei Relatori, al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 settembre 2015, e al secondo periodo, sostituire le parole: 19 milioni, 10 milioni e 9 milioni, con, rispettivamente le seguenti parole: 14 milioni, 8 milioni e 6 milioni.
0. 6. 70. 9. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 6.70 dei Relatori, al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 ottobre 2015, e al secondo periodo, sostituire le parole: 19 milioni, 10 milioni e 9 milioni, con, rispettivamente le seguenti parole: 15,5 milioni, 8,5 milioni e 7 milioni.
0. 6. 70. 10. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 6.70 dei Relatori, al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 novembre 2015, e al secondo periodo, sostituire le parole: 19 milioni, 10 milioni e 9 milioni, con, rispettivamente le seguenti parole: 17,5 milioni, 9,5 milioni e 8 milioni.
0. 6. 70. 11. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 6.70 dei Relatori, al comma 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: 10 milioni e 9 milioni, con, rispettivamente le seguenti parole: 8 milioni e 11 milioni.
0. 6. 70. 12. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 6.70 dei Relatori, al comma 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: comma 199 con le seguenti: comma 200.
*0. 6. 70. 13. Tartaglione.

  All'emendamento 6.70 dei Relatori, al comma 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: comma 199 con le seguenti: comma 200.
*0. 6. 70. 14. Di Lello, Di Gioia.

  All'emendamento 6.70 dei Relatori, sopprimere il comma 6-ter.
0. 6. 70. 15. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 6.70 dei Relatori, al comma 6-ter, sopprimere le parole: normative o.
0. 6. 70. 16. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 6.70 dei Relatori, al comma 6-ter, sopprimere le parole: o amministrative.
0. 6. 70. 17. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 31 dicembre 2015. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari ad euro 19 milioni nell'anno 2015, si provvede, quanto ad euro 10 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto ad euro 9 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Pag. 46
  6-ter. Al fine di individuare, entro il 31 dicembre 2015, soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali alla gestione dell'appalto di cui al comma 6-bis, il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati.
6. 70. I Relatori.

ART. 7.

Subemendamenti all'emendamento 7.55 dei Relatori

  All'emendamento 7.55 dei Relatori, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 15 marzo 2015.
0. 7. 55. 1. Miotto.

  All'emendamento 7.55 dei Relatori, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 30 giugno 2015.
0. 7. 55. 2. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 7.55 dei Relatori, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 luglio 2015.
0. 7. 55. 3. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 7.55 dei Relatori, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 agosto 2015.
0. 7. 55. 4. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 7.55 dei Relatori, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 30 settembre 2015.
0. 7. 55. 5. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 7.55 dei Relatori, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 ottobre 2015.
0. 7. 55. 6. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 7.55 dei Relatori, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 30 novembre 2015.
0. 7. 55. 17. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 7.55 dei Relatori, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
0. 7. 55. 8. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 7.55 dei Relatori, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 gennaio 2016.
0. 7. 55. 9. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 7.55 dei Relatori, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 28 febbraio 2016.
0. 7. 55. 10. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 7.55 dei Relatori, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 marzo 2016.
0. 7. 55. 11. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 7.55 dei Relatori, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 30 aprile 2016.
0. 7. 55. 12. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

Pag. 47

  All'emendamento 7.55 dei Relatori, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 agosto 2016.
0. 7. 55. 14. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 7.55 dei Relatori, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 30 settembre 2016.
0. 7. 55. 15. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 7.55 dei Relatori, sopprimere il secondo periodo.
*0. 7. 55. 18. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 7.55 dei Relatori, sopprimere il secondo periodo.
*0. 7. 55. 19. Miotto.

  All'emendamento 7.55 dei Relatori, sopprimere le parole:, ai fini dell'acquisizione della titolarità di una farmacia.
0. 7. 55. 20. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 7.55 dei Relatori, al secondo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: iscrizione all'albo dei farmacisti aggiungere le seguenti: nonché essere risultati idonei al concorso.
0. 7. 55. 22. Miotto.

  All'emendamento 7.55 dei Relatori, sopprimere la parola: esclusivamente.
0. 7. 55. 21. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è differita fino al 31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini dell'acquisizione della titolarità di una farmacia, è richiesta esclusivamente l'iscrizione all'albo dei farmacisti.
7. 55. I Relatori.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di consentire la prosecuzione per l'anno 2015 delle attività della Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori «Tommaso Campanella», alla regione Calabria sono assegnate risorse finanziarie per il medesimo anno pari a un milione di euro per il riconoscimento nell'anno 2015 medesimo della tutela del sostegno al reddito in misura pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, da erogare nel limite massimo delle predette risorse in favore dei lavoratori, sospesi o impiegati a orario ridotto, dipendenti della predetta Fondazione. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. 56. I Relatori.

ART. 8.

Subemendamenti all'emendamento 8.106 dei Relatori

  All'emendamento 8.106 dei Relatori, sopprimere la parola: esclusivo.
0. 8. 106. 1. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

Pag. 48

  All'emendamento 8.106 dei Relatori, sostituire le parole: di gare bandite o di altra con le seguenti: di una.
0. 8. 106. 2. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 8.106 dei Relatori, sopprimere la parola: o di altra procedura di affidamento.
0. 8. 106. 3. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 8.106 dei Relatori, sopprimere le parole: avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
0. 8. 106. 4. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 8. 106 dei Relatori sopprimere le parole: della legge di conversione.
0. 8. 106. 5. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 8. 106 dei Relatori sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2016.
0. 8. 106. 22. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 8. 106 dei Relatori sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 maggio 2016.
0. 8. 106. 21. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 8. 106 dei Relatori sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 aprile 2016.
0. 8. 106. 20. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 8. 106 dei Relatori sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 marzo 2016.
0. 8. 106. 19. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 8. 106 dei Relatori sostituire le parole: 31 dicembre 2015 e le parole: 20 per cento rispettivamente con le seguenti: 28 febbraio 2016 e: 25 per cento.
0. 8. 106. 15. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 8. 106 dei Relatori sostituire le parole: 31 dicembre 2015 e le parole: 20 per cento rispettivamente con le seguenti: 28 febbraio 2016 e: 21 per cento.
0. 8. 106. 17. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 8. 106 dei Relatori sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 28 febbraio 2016.
0. 8. 106. 18. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 8. 106 dei Relatori sostituire le parole: 31 dicembre 2015 e le parole: 20 per cento rispettivamente con le seguenti: 31 gennaio 2016 e: 29 per cento.
0. 8. 106. 14. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 8. 106 dei Relatori sostituire le parole: 31 dicembre 2015 e le parole: 20 per cento rispettivamente con le seguenti: 31 gennaio 2016 e: 28 per cento.
0. 8. 106. 13. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 8. 106 dei Relatori sostituire le parole: 31 dicembre 2015 e le parole: 20 per cento rispettivamente con le seguenti: 31 gennaio 2016 e: 27 per cento.
0. 8. 106. 12. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

Pag. 49

  All'emendamento 8. 106 dei Relatori sostituire le parole: 31 dicembre 2015 e le parole: 20 per cento rispettivamente con le seguenti: 31 gennaio 2016 e: 26 per cento.
0. 8. 106. 11. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 8. 106 dei Relatori sostituire le parole: 31 dicembre 2015 e le parole: 20 per cento rispettivamente con le seguenti: 31 gennaio 2016 e: 25 per cento.
0. 8. 106. 6. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 8. 106 dei Relatori sostituire le parole: 31 dicembre 2015 e le parole: 20 per cento rispettivamente con le seguenti: 31 gennaio 2016 e: 24 per cento.
0. 8. 106. 10. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 8. 106 dei Relatori sostituire le parole: 31 dicembre 2015 e le parole: 20 per cento rispettivamente con le seguenti: 31 gennaio 2016 e: 23 per cento.
0. 8. 106. 9. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 8. 106 dei Relatori sostituire le parole: 31 dicembre 2015 e le parole: 20 per cento rispettivamente con le seguenti: 31 gennaio 2016 e: 22 per cento.
0. 8. 106. 8. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 8. 106 dei Relatori sostituire le parole: 31 dicembre 2015 e le parole: 20 per cento rispettivamente con le seguenti: 31 gennaio 2016 e: 21 per cento.
0. 8. 106. 7. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 8. 106 dei Relatori sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 gennaio 2016.
0. 8. 106. 16. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 8. 106 dei Relatori sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 29 per cento.
0. 8. 106. 31. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 8. 106 dei Relatori sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 28 per cento.
0. 8. 106. 30. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 8. 106 dei Relatori sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 27 per cento.
0. 8. 106. 29. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 8. 106 dei Relatori sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 26 per cento.
0. 8. 106. 28. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 8. 106 dei Relatori sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento.
0. 8. 106. 23. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 8. 106 dei Relatori sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 24 per cento.
0. 8. 106. 27. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

Pag. 50

  All'emendamento 8. 106 dei Relatori sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 23 per cento.
0. 8. 106. 26. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 8. 106 dei Relatori sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 22 per cento.
0. 8. 106. 24. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 8. 106 dei Relatori sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 21 per cento.
0. 8. 106. 25. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'anticipazione di cui all'articolo 26-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è elevata al 20 per cento dell'importo contrattuale.
8. 106. I Relatori.

  All'emendamento 8.107 dei relatori, sostituire le parole: 30 novembre 2016, con le seguenti: 31 dicembre 2015.
0. 8. 107. 1. Tancredi.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 le parole: «22 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2016».
8. 107. I Relatori.

ART. 10.

Subemendamenti all'emendamento 10.190 dei Relatori

  All'emendamento 10.190 dei Relatori sostituire le parole: agli esercizi finanziari 2013 e 2014 con le seguenti: agli esercizi finanziari 2013, 2014, e 2015.
0. 10. 190. 1. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 10.190 dei Relatori sostituire le parole: agli esercizi finanziari 2013 e 2014 con le seguenti: agli esercizi finanziari dal 2013 al 2016.
0. 10. 190. 2. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «all'esercizio finanziario 2013» sono sostituite dalle seguenti: «agli esercizi finanziari 2013 e 2014».
10. 190. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 10.191 dei Relatori

  All'emendamento 10.191 dei Relatori sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
0. 10. 191. 1. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

Pag. 51

  All'emendamento 10.191 dei Relatori sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
0. 10. 191. 2. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
10. 191. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 10.192 dei Relatori

  All'emendamento 10.192 dei Relatori alla lettera a) sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 gennaio 2015 e alla lettera b) sostituire le parole: 31 luglio 2015 con le seguenti: 31 agosto 2015.
0. 10. 192. 1. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 10.192 dei Relatori alla lettera a) sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 28 febbraio 2015 e alla lettera b) sostituire le parole: 31 luglio 2015 con le seguenti: 30 settembre 2015.
0. 10. 192. 2. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 10.192 dei Relatori alla lettera a) sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 marzo 2015 e alla lettera b) sostituire le parole: 31 luglio 2015 con le seguenti: 31 ottobre 2015.
0. 10. 192. 3. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 10.192 dei Relatori alla lettera a) sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 aprile 2015 e alla lettera b) sostituire le parole: 31 luglio 2015 con le seguenti: 31 novembre 2015.
0. 10. 192. 4. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 10.192 dei Relatori alla lettera a) sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 maggio 2015 e alla lettera b) sostituire le parole: 31 luglio 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
0. 10. 192. 5. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 10.192 dei Relatori alla lettera c) sopprimere le parole: limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.
0. 10. 192. 6. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 10.192 dei Relatori, alla lettera c) apportare le seguenti modificazioni:
   dopo le parole: nuove azioni esecutive aggiungere le seguenti: e quelle in essere vengono sospese; e sostituire le parole: la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto con le seguenti: la stessa può essere concessa limitatamente al settanta per cento degli importi che ne costituiscono oggetto. Il restante trenta per cento potrà essere oggetto di rateizzazione solo a fronte della presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa o di offerta di garanzia reale su un cespite capiente a favore dell'agente della riscossione.
   dopo la lettera c) aggiungere la seguente: d) al comma 2 le parole: «mancato pagamento di due rate anche non consecutive» Pag. 52sono sostituite dalle seguenti: «mancato pagamento di quattro rate anche non consecutive».
0. 10. 192. 7. De Girolamo.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), le parole: «22 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
   b) al comma 1, lettera b), le parole: «31 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2015»;
   c) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto».
10. 192. I Relatori.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. La disapplicazione della sanzione di cui alla lettera a), quinto periodo, dell'articolo 1, comma 462, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, opera per le regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno anche nell'anno 2014. La predetta disapplicazione opera anche nei confronti delle regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno e che hanno destinato al pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, una quota dell'obiettivo del patto di stabilità superiore al 50 per cento dello stesso, limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate del titolo I, escluse quelle destinate al finanziamento della sanità, e del titolo III registrate nell'ultimo consuntivo disponibile.
  12-ter. Le regioni di cui al comma 12-bis, secondo periodo, del presente articolo possono dare applicazione all'articolo 40, comma 3-quinquies, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto degli ulteriori vincoli finanziari ivi previsti, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, in ogni caso compatibilmente con il rispetto, nel 2015, dei vincoli di bilancio e a condizione che abbiano, altresì, provveduto alla regolare costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa. Le predette regioni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato unicamente in attuazione dell'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e possono applicare quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
  12-quater. Nei confronti delle regioni di cui al comma 12-bis, secondo periodo, del presente articolo, non si applica nel 2015 la sanzione prevista dalla lettera c) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alle opere in corso di realizzazione mentre continuano ad applicarsi le rimanenti sanzioni.
  12-quinquies. Per le regioni di cui al comma 12-bis, secondo periodo,del presente articolo, il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2014 non costituisce inadempimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
10. 193. I Relatori.

Pag. 53

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015».
10.194. I Relatori.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. In attesa di apposita regolamentazione in ordine all'estinzione della pretesa tributaria, è differita al 31 dicembre 2017 l'esecuzione della pretesa tributaria nei confronti del soggetto obbligato al pagamento dell'accisa qualora dalla conclusione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa. Resta fermo l'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile del reato.
10.195 I Relatori.

Pag. 54

ALLEGATO 2

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2803 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 4, comma 25, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
1.200 Il Governo.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: « di sei mesi» fino a «per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « al 30 giugno 2015».
1. 81. (Nuova formulazione) Tullo, Bonavitacola, Brandolin, Pagani, Mognato, Carloni, Bruno Bossio, Minnucci, Giacobbe, Mauri, Gasparini, Fabbri.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.».
1.60 (Ulteriore nuova formulazione) Palese.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti all'allertamento, al monitoraggio e al coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale della protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali di cui all'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e presso le Sale operative regionali di protezione civile, è prorogata fino al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse a carico dei bilanci regionali, ai sensi del medesimo articolo 14 dell'ordinanza n. 3891 del 4 agosto 2010.
*1. 114. (Nuova formulazione) Mariani, Braga, Borghi, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Arlotti, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Pag. 55

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti all'allertamento, al monitoraggio e al coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale della protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali di cui all'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e presso le Sale operative regionali di protezione civile, è prorogata fino al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse a carico dei bilanci regionali, ai sensi del medesimo articolo 14 dell'ordinanza n. 3891 del 4 agosto 2010.
*1. 79. (Nuova formulazione) Lodolini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-bis. In considerazione dei tempi necessari per assicurare la piena funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, per l'anno 2015, i termini relativi al procedimento di controllo dei rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, di cui all'articolo 9, comma 5, della medesima legge n. 96 del 2012, sono prorogati di sessanta giorni. Il termine per la presentazione delle richieste di accesso, per l'anno 2015, ai benefìci di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, è prorogato al 31 gennaio 2015. I partiti politici che, entro tale data, abbiano presentato richiesta di ammissione ai benefìci di cui al secondo periodo del presente comma per l'anno 2015 e abbiano attestato di essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 10, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, secondo le modalità individuate dalla deliberazione 15 gennaio 2014, n. 1, della Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 96 del 2012, hanno accesso ai benefìci medesimi anche qualora non risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 149 del 2013 alla data del 31 gennaio 2015. A tal fine, la Commissione trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo 2015, l'elenco dei partiti che abbiano presentato le richieste e le attestazioni di cui al terzo periodo acquisite ai propri atti. Fino al 31 dicembre 2015, ai partiti politici che si trovano nelle condizioni di cui al terzo periodo del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, anche qualora non risultino ancora iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge alla data della percezione dei finanziamenti o dei contributi previsti dal citato comma 3.
1. 123. (Nuova formulazione) Fanucci, Famiglietti.

ART. 2.

  All'emendamento 2. 24 dei Relatori, al secondo periodo, sostituire le parole da: nella tabella A fino a: 10 novembre 2014 con le seguenti: nella vigente tabella A del decreto legislativo n. 156 del 2012.
0. 2. 24. 21. Verini.

  All'emendamento 2. 24 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo dopo le parole: consorziati tra loro, inserire le seguenti: le unioni di comuni;
   b) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Al ripristino può procedersi Pag. 56anche previo accorpamento di territori limitrofi compresi nel circondario di un unico tribunale;
   c) dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al quarto periodo nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace ripristinati e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace ripristinati.
0. 2. 24. 47. (Nuova formulazione) De Girolamo.

  All'emendamento 2. 24, al terzo periodo sostituire le parole: Entro il 31 dicembre 2015 con le seguenti: Entro il 28 febbraio 2016.
0. 2. 24. 23. Verini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è differito al 30 luglio 2015. Entro tale termine, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, nonché le comunità montane possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 156 del 2012, come da ultimo sostituita dall'allegato 2 al decreto del Ministro della Giustizia 10 novembre 2014, con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio della giustizia nelle relative sedi, ivi compreso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al presente comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012, e successive modificazioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.24. I Relatori.

ART. 3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il comma 5 dell'articolo 3-quinquies del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1o gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. Al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualità di visione dell'alta definizione, a partire dal 1o luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle comunicazioni Pag. 57(ITU). Per le medesime finalità, a partire dal 1o gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. Per le successive evoluzioni delle codifiche, gli obblighi previsti dal presente comma decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all'approvazione da parte dell'ITU. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma».
*3. 33. (Nuova formulazione) Richetti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il comma 5 dell'articolo 3-quinquies del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1o gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici dei distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. Al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualità di visione dell'alta definizione, a partire dal 1o luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle comunicazioni (ITU). Per le medesime finalità, a partire dal 1o gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. Per le successive evoluzioni delle codifiche, gli obblighi previsti dal presente comma decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all'approvazione da parte dell'ITU. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma».
*3. 24. (Nuova formulazione) Centemero.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il comma 5 dell'articolo 3-quinquies del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1o gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici dei distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. Al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualità di visione dell'alta definizione, a partire dal 1o luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle comunicazioni (ITU). Per le medesime finalità, a partire dal 1o gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. Per le successive Pag. 58evoluzioni delle codifiche, gli obblighi previsti dal presente comma decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all'approvazione da parte dell'ITU. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma».
*3. 46. (Nuova formulazione) Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, il termine previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 30 settembre 2015.
3. 68. (Nuova formulazione) Tancredi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il termine oltre il quale si applica la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, relativamente al primo e secondo raggruppamento di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, è prorogato al 31 dicembre 2015.
  3-ter. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al comma 3-bis, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'allegato 1 allo stesso regolamento, sono prorogati all'11 luglio 2015, con esclusione degli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. 71. I Relatori.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. La data di inizio dell'anno convenzionale di cui all'articolo 3, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, relativamente all'anno 2014/2015, è differita al 1o ottobre 2014.
  3-ter. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, le parole: «A decorrere dal 1o aprile 2011, per anno convenzionale si intende il periodo intercorrente tra il 1o aprile di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno successivo;» sono sostituite dalle seguenti: «Per anno convenzionale si intende l'anno termico intercorrente tra il 1o ottobre di ciascun anno e il 30 settembre dell'anno successivo;».
3. 72. I Relatori.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La misura di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è confermata per l'anno 2015 e il relativo limite massimo di spesa è incrementato di 55 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3.73. I Relatori.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni concernenti il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese).

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2015 è sospesa l'efficacia dell'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, Pag. 59n. 214, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014. Sono fatte comunque salve le garanzie eventualmente concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. 01. (Nuova formulazione) Crippa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

ART. 4.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 573:
    1) al primo periodo:
     1.1) le parole: «Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, » sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non abbiano presentato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;
     1.2) le parole: «entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015»;
    2) al secondo periodo, le parole:«di centoventi giorni» sono soppresse;
   b) al comma 573-bis, primo periodo, le parole: «entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».
4. 9. (Nuova formulazione) Ribaudo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2015».
4. 97. Il Governo.

ART. 5.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le attività della Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo, di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono estese al settore dei beni e delle attività culturali e sono prorogate fino al 31 dicembre 2017 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il nuovo statuto della Fondazione di cui al comma 1-bis, che assume la denominazione di «Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo».
5. 7. (ex 1.104 nuova formulazione) Piccoli Nardelli, Coscia, Ghizzoni, Manzi, Ascani, Rampi, Narduolo, Malisani, Blazina, Ventricelli, Rocchi, Pes, Sgambato.

Pag. 60

ART. 6.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 31 dicembre 2015. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari ad euro 19 milioni nell'anno 2015, si provvede, quanto ad euro 10 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto ad euro 9 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  6-ter. Al fine di individuare, entro il 31 dicembre 2015, soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali di cui al comma 6-bis, il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati.
6. 70. I Relatori.

ART. 7.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad esclusione delle sedi oggetto del concorso straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, l'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è differita fino al 31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini dell'acquisizione della titolarità di una farmacia, è richiesta esclusivamente l'iscrizione all'albo dei farmacisti.
7. 55. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 8.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'anticipazione di cui all'articolo 26-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, è elevata al 20 per cento dell'importo contrattuale.
8. 106. I Relatori.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole da: «1o gennaio 2015» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2015».
  3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. 71. (Nuova formulazione) De Mita.

  All'emendamento 8.107 dei relatori, sostituire le parole: 30 novembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
0. 8. 107. 1. Tancredi.

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  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «22 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2016».
8. 107. I Relatori.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nelle more dell'attuazione, per l'annualità 2015, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e dell'effettiva attribuzione delle risorse alle regioni, e comunque fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentire il passaggio da casa a casa per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il competente giudice dell'esecuzione, su richiesta della parte interessata, può disporre la sospensione dell'esecuzione di dette procedure. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2016, non si tiene conto dei benefìci fiscali derivanti dalla sospensione delle procedure di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
8. 47. (Nuova formulazione) Braga, Mariani, Borghi, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Arlotti, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Piazzoni, Maestri, Gribaudo, Tidei.

ART. 9.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole 1o febbraio 2015 con le seguenti 1o aprile 2015.
*9. 84. (Nuova formulazione) Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole 1o febbraio 2015 con le seguenti 1o aprile 2015.
*9. 68. (Nuova formulazione) Fauttilli.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole 1o febbraio 2015 con le seguenti 1o aprile 2015.
*9. 5. (Nuova formulazione) Centemero.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole «1o febbraio 2015» con le seguenti 1o aprile 2015.
*9. 60. (Nuova formulazione) Oliaro, Librandi, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole 1o febbraio 2015 con le seguenti 1o aprile 2015.
*9. 42. (Nuova formulazione) Mariani, Braga, Borghi, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Arlotti, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Basso, Giacobbe, Tullo, Carocci, Pastorino, Gasparini, Fabbri.

Pag. 62

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole 1o febbraio 2015 con le seguenti 1o aprile 2015.
*9. 34. (Nuova formulazione) Rubinato.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole 1o febbraio 2015 con le seguenti 1o aprile 2015.
*9. 47. (Nuova formulazione) Taricco, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Capozzolo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: «Entro i 60 giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i centoventi giorni successivi».
**9. 1. Paola Bragantini, De Menech.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: «Entro i 60 giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i centoventi giorni successivi».
**9. 83. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: «Entro i 60 giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i centoventi giorni successivi».
**9. 24. Palese.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: «Entro i 60 giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i centoventi giorni successivi».
**9. 69. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il termine del 31 dicembre 2014 relativo all'efficacia delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato al 31 dicembre 2015. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già previste per la copertura finanziaria della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.
9. 33. (Nuova formulazione) Basso, Tullo, Mariani, Carocci.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga della commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC).

  1. Ferma restando la possibilità di rinnovo dopo la originaria scadenza, stabilita con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, la commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata- IPPC in carica al 31 dicembre 2014, è prorogata nelle proprie funzioni fino al subentro dei nuovi componenti nominati con successivo decreto.
9. 02. Centemero.

Pag. 63

ART. 10.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 dicembre 2018.
10. 28. Tancredi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al quarto periodo del comma 484 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «ed è destinato dalle regioni all'estinzione anticipata del debito» sono sostituite dalle seguenti: «ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito».
*10. 54. (Nuova formulazione) Causi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al quarto periodo del comma 484 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «ed è destinato dalle regioni all'estinzione anticipata del debito» sono sostituite dalle seguenti: «ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito».
*10. 153. (Nuova formulazione) Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al quarto periodo del comma 484 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «ed è destinato dalle regioni all'estinzione anticipata del debito» sono sostituite dalle seguenti: «ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito».
*10. 53. (Nuova formulazione) Marchetti, Melilli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 641, alinea, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «per il 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2016».
10. 50. Tancredi.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. La sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale, da intendersi automatica, disposta dall'articolo 1, comma 9-ter, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogata per ulteriori dodici mesi. La durata del piano di ammortamento è prolungata di dodici mesi rispetto a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. Agli oneri per interessi derivanti dai finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma si provvede, nell'anno 2015, a valere sulle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificata dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, versate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilità speciale.
  11-ter La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, Pag. 64dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 11-bis del presente articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del comma 11-bis, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del citato articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, del citato articolo 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012, e del citato articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità operative stabiliti nei predetti decreti.
10. 104. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Richetti, Baruffi, Lenzi, Fabbri.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «all'esercizio finanziario 2013» sono sostituite dalle seguenti: «agli esercizi finanziari 2013 e 2014».
10. 190. I Relatori.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, e successive modificazioni, le parole: « 2013 e 2014», ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «2015 e 2016»;
  12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*10. 157. (Nuova formulazione) Fedriga, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2013 e 2014», ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015 e 2016»;
  12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*10. 112. (Nuova formulazione) Miotto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2013 e 2014», ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015 e 2016»;
  12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, Pag. 65iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*10. 78. (Nuova formulazione) Brunetta, Palese.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
10. 191. I Relatori.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), le parole: «22 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
   b) al comma 1, lettera b), le parole: «31 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2015»;
   c) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto».
10. 192. I Relatori.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 gennaio», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»; 2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 177. (Nuova formulazione) Currò.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: «15 maggio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
*10. 131. De Mita.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: «15 maggio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
*10. 180. Di Lello.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, lettere b) e c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117, della Pag. 66legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 46,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e a 37,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, pari a 24,7 milioni di euro per l'anno 2021 affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 129. (Nuova formulazione) Sottanelli, Librandi, Mazziotti Di Celso, Petrini, Busin, Giammanco, Pesco, Pisano, Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Villarosa, Alberti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole «per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2017».
10. 9. Paola Bragantini, De Menech.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:
  12-bis. All'articolo 31, comma 6-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile».
*10. 171. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:
  12-bis. All'articolo 31, comma 6-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile».
*10. 74. Palese.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma: 2-bis. All'articolo 31, comma 6-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile».
*10. 10. Paola Bragantini, De Menech.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. All'articolo 5-quater, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo la parola: «accertamento» sono inserite le seguenti: «e i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» e dopo le parole: «comma 2-bis» sono inserite le seguenti: «e 2-ter».
10. 86. Sanga, Causi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:
  12-bis. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2014, sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. I comuni che non hanno deliberato i regolamenti Pag. 67e le tariffe della TARI entro il 30 novembre 2014 procedono alla riscossione degli importi, a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate nell'anno successivo.
*10. 5. Paola Bragantini, De Menech.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:
  12-bis. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2014, sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. I comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 novembre 2014 procedono alla riscossione degli importi, a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate nell'anno successivo.
*10. 71. Palese.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. La disapplicazione della sanzione di cui alla lettera a), quinto periodo, dell'articolo 1, comma 462, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, opera per le regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno anche nell'anno 2014. La predetta disapplicazione opera anche nei confronti delle regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno e che hanno destinato al pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, una quota dell'obiettivo del patto di stabilità superiore al 50 per cento dello stesso, limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate del titolo I, escluse quelle destinate al finanziamento della sanità, e del titolo III registrate nell'ultimo consuntivo disponibile, 2-ter. Le regioni di cui al comma 12-bis, secondo periodo, del presente articolo possono dare applicazione all'articolo 40, comma 3-quinquies, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto degli ulteriori vincoli finanziari ivi previsti, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, in ogni caso compatibilmente con il rispetto, nel 2015, dei vincoli di bilancio e a condizione che abbiano, altresì, provveduto alla regolare costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa. Le predette regioni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato unicamente in attuazione dell'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e possono applicare quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.2-quater. Nei confronti delle regioni di cui al comma 12-bis, secondo periodo, del presente articolo, non si applica nel 2015 la sanzione prevista dalla lettera c) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alle opere in corso di realizzazione mentre continuano ad applicarsi le rimanenti sanzioni. 2-quinquies. Per le regioni di cui al comma 12-bis, secondo periodo,del presente articolo, il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2014 non costituisce inadempimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
10. 193. I Relatori.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2014, Pag. 68n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015».
10. 194. I Relatori.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. In attesa di apposita regolamentazione in ordine all'estinzione della pretesa tributaria, è differita al 31 dicembre 2017 l'esecuzione della pretesa tributaria nei confronti del soggetto obbligato al pagamento dell'accisa qualora dalla conclusione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa. Resta fermo l'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile del reato.
10. 195. I Relatori.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia previdenziale).

  1. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e sostituito dal seguente: «Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n.247, e successive modificazioni, è del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l'anno 2016, del 29 per cento per l'anno 2017.».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2015, a 120 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 35 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*10. 032. (Nuova formulazione) Saltamartini, Tancredi, Corsaro, Rubinato, Guidesi, Laffranco, De Mita, Dorina Bianchi, De Girolamo, Pizzolante, Bosco, Garofalo, Sammarco, Piso, Vignali, Bianconi, Palese, Centemero, Gribaudo, Damiano, Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Dell'Aringa, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Incerti, Maestri, Martelli, Misiani, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Venittelli, Zappulla, Giuditta Pini, Quartapelle Procopio, Ascani, Bonomo, Piazzoni, Giuseppe Guerini, Ghizzoni, Mariani, Gasparini, Fabbri, Rubinato, Cominelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia previdenziale).

  1. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e sostituito dal seguente: «Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione Pag. 69fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n.247, e successive modificazioni, è del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l'anno 2016, del 29 per cento per l'anno 2017.».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2015, a 120 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 35 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*10. 034 (ex 10. 70. Nuova formulazione) Ciprini, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Caso, D'Incà, Cariello, Colonnese.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia previdenziale).

  1. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e sostituito dal seguente: «Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n.247, e successive modificazioni, è del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l'anno 2016, del 29 per cento per l'anno 2017.».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2015, a 120 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 35 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*10. 07. (Nuova formulazione) Airaudo, Placido, Nicchi, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla, Gribaudo, Damiano, Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Dell'Aringa, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Incerti, Maestri, Martelli, Misiani, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Venittelli, Zappulla, Giuditta Pini, Quartapelle Procopio, Ascani, Bonomo, Pag. 70Piazzoni, Giuseppe Guerini, Ghizzoni, Mariani, Gasparini, Fabbri, Rubinato, Cominelli.

ART. 11.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
11. 19. Dal Moro, Arlotti, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
11. 20. Dal Moro, Arlotti, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

ART. 12.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».
*12. 1. Pizzolante, Vignali, Tancredi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».
*12. 3. Laffranco.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».
*12. 4. Marchetti, Cani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».
*12. 5. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».
*12. 7. Carrescia, Taricco, Preziosi, Manzi, Giovanna Sanna.

Pag. 71

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».
*12. 8. Galgano, Matarrese, Librandi, Mazziotti Di Celso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».
*12. 9. Matteo Bragantini, Guidesi, Invernizzi, Prataviera, Caparini.

ART. 14.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis: All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 418, le parole: «15 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»;
   b) al comma 419, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio».
*14. 11. (Nuova formulazione) Russo, Palese, Centemero

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis: All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 418, le parole: «15 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»;
   b) al comma 419, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio».
*14. 15. (Nuova formulazione) Misiani, Marchetti, Lodolini, De Menech, Manzi, Carrescia, Giacobbe, Borghi, Gasparini, Fabbri, D'Incecco, Fusilli, Rubinato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis: All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 418, le parole: «15 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»;
   b) al comma 419, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio».
*14. 27. (Nuova formulazione) Censore.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis: All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 418, le parole: «15 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»;
   b) al comma 419, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio».
*14. 30. (Nuova formulazione) Fabbri, Gasparini, Cinzia Maria Fontana, Carnevali.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis: All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 418, le parole: «15 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»;Pag. 72
   b) al comma 419, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio».
*14. 39. (Nuova formulazione) Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis: All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 418, le parole: «15 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»;
   b) al comma 419, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio».
*14. 48. (Nuova formulazione) Paris, Gribaudo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis: All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 418, le parole: «15 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»;
   b) al comma 419, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio».
*14. 55. (Nuova formulazione) Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis: All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 418, le parole: «15 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»;
   b) al comma 419, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio».
*14. 61. (Nuova formulazione) Castricone, D'Incecco, Fusilli, Cenni.