CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 novembre 2014
330.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ

ART. 5.

  Al comma 1, capoverso comma 4-octies, aggiungere in fine il seguente periodo: Per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, la deduzione di cui al comma 4-octies è ammessa per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 11.900.000;
   2016: – 13.900.000;
   2017: – 13.900.000.
2679-bis/XIII/5. 1. Oliverio, Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso comma 4-octies, aggiungere in fine il seguente periodo: Per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, la deduzione di cui al comma 4-octies è ammessa per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1.

  Conseguentemente:
   all'articolo 32, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 15 per cento. A decorrere dal 1o gennaio 2015 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 23 per cento»;
   alla tabella E, missione: Fondi da ripartire, programma: Fondi da assegnare, voce: Politiche agricole alimentari e forestali Pag. 292– Legge n. 499 del 1999 – Art. 4 – Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
  Rifinanziamento
  2015:
   CP: 2.700.000;
   CS: 2.700.000.

  2016:
   CP: 14.900.000;
   CS: 14.900.000.

  2017:
   CP: 8.700.000;
   CS: 8.700.000.
2679-bis/XIII/5. 2. Taricco, Oliverio, Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

ART. 12.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:, con esclusione del settore agricolo,.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 18, sostituire le parole: 50 milioni, con le seguenti: 45 milioni,; le parole: 140 milioni con le seguenti: 135 milioni e le parole: 190 milioni con le seguenti: 185 milioni.
2679-bis/XIII/12. 1. Fiorio, Romanini.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, con esclusione del settore agricolo.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 5.000.000;
   2016: – 5.000.000;
   2017: – 5.000.000.
2679-bis/XIII/12. 1. (Nuova formulazione) Fiorio, Romanini.
(Approvato)

  Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: con esclusione del settore agricolo.

  Conseguentemente, al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: Sono, altresì, soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2015 gli incentivi contributivi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, relativi alle nuove assunzioni dei lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato.
2679-bis/XIII/12. 2. Fiorio, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

ART. 17.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per interventi a favore del rafforzamento del sistema agricolo e dell'innovazione in agricoltura, nonché per favorire la presenza dei giovani nel settore agricolo. Le risorse a disposizione di tale Fondo sono pari a 40 milioni annui per il triennio 2015-2017. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto di natura non regolamentare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire tali risorse tra le finalità di cui al presente comma.

Pag. 293

  Conseguentemente, al comma 21 dell'articolo 17, sostituire la parola: 100 con la seguente: 60 e la parola: 460 con la seguente: 420.
2679-bis/XIII/17. 1. Franco Bordo, Zaccagnini, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
  21-bis. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per interventi a favore del rafforzamento del sistema agricolo e dell'innovazione in agricoltura, nonché per favorire la presenza dei giovani nel settore agricolo. Le risorse a disposizione di tale Fondo sono pari a 20 milioni annui per il triennio 2015-2017. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto di natura non regolamentare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire tali risorse tra le finalità di cui al presente comma.

  Conseguentemente, al comma 21 dell'articolo 17, sostituire la parola: 100 con la seguente: 80 e la parola: 460 con la seguente: 440.
2679-bis/XIII/17. 2. Franco Bordo, Zaccagnini, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Una quota delle predette disponibilità in conto capitale può essere destinata a favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, secondo quanto disposto dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni.».

  Conseguentemente, alla tabella E, missione: Fondi da ripartire, programma: Fondi da assegnare, voce: Politiche agricole alimentari e forestali – Legge n. 499 del 1999 – Art. 4 – Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
  Rifinanziamento
  2015:
   CP: 10.000.000;
   CS: 10.000.000.

  2016:
   CP: 10.000.000;
   CS: 10.000.000.

  2017:
   CP: 10.000.000;
   CS: 10.000.000.
2679-bis/XIII/17. 3. Oliverio, Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Una quota delle predette disponibilità in conto capitale può essere destinata ad assicurare l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni, nonché a favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, secondo quanto disposto dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni.

Pag. 294

  Conseguentemente, alla tabella E, missione: Fondi da ripartire, programma: Fondi da assegnare, voce: Politiche agricole alimentari e forestali – Legge n. 499 del 1999 – Art. 4 – Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
  Rifinanziamento
  2015:
   CP: 20.000.000;
   CS: 20.000.000.

  2016:
   CP: 20.000.000;
   CS: 20.000.000.

  2017:
   CP: 20.000.000;
   CS: 20.000.000.
2679-bis/XIII/17. 4. Oliverio, Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 21, inserire il seguente:
  21-bis. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, e per far fronte alle nuove fitopatologie che nell'anno 2014 hanno danneggiato le maggiori coltivazioni tipiche nazionali, con riferimento, in particolare, a quelle che hanno colpito le piante dell'olivo, del castagno e della vite, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modifica: 2015: – 5.000.000.
2679-bis/XIII/17. 5. Fiorio, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

  Dopo il comma 21, inserire il seguente:
  21-bis. Per assicurare continuità alle attività operative in materia di controlli funzionali del bestiame ed in particolare alle attività di miglioramento genetico, ed in materia di sostegno alle associazioni, tra le quali quelle di allevatori (APA), operanti a livello locale, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modifica: 2015: – 20.000.000.
2679-bis/XIII/17. 6. Carra, Oliverio, Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
  22-bis. All'articolo 10-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola o che si iscrivano a tale gestione entro cinque mesi dalla data di accoglimento della domanda di cui al precedente comma 1 ovvero, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola o che si Pag. 295iscrivano a tale gestione entro cinque mesi dalla data di accoglimento della domanda di cui al precedente comma.
2679-bis/XIII/17. 7. Zaccagnini, Franco Bordo, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
  22-bis. L'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2015 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

  Conseguentemente, all'articolo 17 comma 1, sostituire le parole: 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: 245 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
2679-bis/XIII/17. 8. Venittelli, Romanini, Fiorio, Prina, Maestri, Catania.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
  22-bis. L'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2015 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2015: – 5.000.000.
2679-bis/XIII/17. 8. (Nuova formulazione) Venittelli, Romanini, Fiorio, Prina, Maestri, Catania.
(Approvato)

  Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:
  22-bis. Limitatamente al settore della pesca ed in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, le imprese non finanziarie di grandi dimensioni, nonché gli enti pubblici e privati possono partecipare al capitale sociale dei confidi di cui al comma 4 dell'articolo 102 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e fruire delle garanzie da essi rilasciate, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.
2679-bis/XIII/17. 9. Fauttilli.

  Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroga termini presentazione istanze di ammissione ai benefici di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 237, articolo 1, comma 1-bis).

  I soci delle cooperative agricole in stato di accertata insolvenza alla data del 31 dicembre 1999, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono presentare Pag. 296domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le garanzie devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garantiti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e saranno inserite in coda all'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, secondo l'ordine di presentazione delle domande e si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.
2679-bis/XIII/17. 01. Mongiello, Romanini.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di Confidi minori).

  Limitatamente al settore della pesca ed in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, le imprese non finanziarie di grandi dimensioni, nonché gli enti pubblici e privati possono partecipare al capitale sociale dei confidi di cui al comma 4 dell'articolo 102 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e fruire delle garanzie da essi rilasciate, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.
2679-bis/XIII/17. 02. Luciano Agostini, Oliverio, Fiorio, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Energia elettrica da acquacoltura e imprese energivore).

  1. I concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura, possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi.
  2. Fra le «imprese energivore», come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni, sono inserite le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO, 03.21.00 e 03.22.00.
2679-bis/XIII/17. 03. Luciano Agostini, Oliverio, Fiorio, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Imprese energivore).

  1. Fra le «imprese energivore», come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni, sono inserite le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO, 03.21.00 e 03.22.00.
2679-bis/XIII/17. 03. (Nuova formulazione) Luciano Agostini, Oliverio, Fiorio, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

Pag. 297

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Canoni demaniali marittimi per le imprese di acquacoltura sostituite in organizzazioni di produttori).

  1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 c.c. costituiti in organizzazioni dei produttori della pesca ai sensi dell'articolo 6 del reg. 1379/2013 per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.
2679-bis/XIII/17. 04. Luciano Agostini, Oliverio, Fiorio, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

ART. 19.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. Al fine di concorrere alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari di origine italiana a livello internazionale ed europeo, nonché per rafforzare l'efficacia delle azioni svolte per promuovere il Made in Italy nel mondo, segnatamente il Made in Italy agroalimentare ed enogastronomico dagli enti di cui alla legge 1o luglio 1970, n. 518 in maniera da incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali e con ciò contrastando il fenomeno dell’italian sounding e del falso Made in Italy agroalimentare, è concesso un contributo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2015 in favore dell'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero di cui all'articolo 5, comma 3 della legge 31 marzo 2005, n. 56 ed alla cui assegnazione si provvede entro il 1o aprile 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione: 2015: – 2.500.000.
2679-bis/XIII/19. 1. Mongiello, Oliverio, Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cova, Covello, Dal Moro, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è soppresso;
   b) al comma 1-bis le parole: «Limitatamente all'anno 2014» sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 5, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 91 milioni.
2679-bis/XIII/19. 2. Romanini, Fiorio.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è soppresso;
   b) al comma 1-bis le parole: «Limitatamente all'anno 2014» sono soppresse.

Pag. 298

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 9.000.000;
   2016: – 9.000.000;
   2017: – 9.000.000.
2679-bis/XIII/19. 2. (Nuova formulazione) Romanini, Fiorio.
(Approvato)

ART. 30.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Gli accessi stradali sprovvisti alla data di entrata in vigore della presente legge della preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 devono essere regolarizzati entro il 30 giugno 2015 mediante presentazione della domanda di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 285. Nei comuni come individuati dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 2 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali sprovvisti della relativa autorizzazione sono esonerati, all'atto della regolarizzazione di cui al presente articolo, dal pagamento del canone di concessione per l'accesso stradale più prossimo al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale o al fabbricato rurale adibito ad abitazione. Per gli altri accessi stradali utilizzati dai soggetti indicati nel precedente periodo per i quali non trova applicazione l'esonero ivi disposto, il canone concessorio è ridotto ad un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 285.

  Conseguentemente, al comma 21 dell'articolo 17, la parola: 100 è sostituita con la seguente: 90 e la parola: 460 è sostituita con la seguente: 450.
2679-bis/XIII/30. 1. Zaccagnini, Franco Bordo, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Il comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, è sostituito dal seguente:
  1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da emanarsi entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria, a far data dal 1o gennaio 2016, delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione stradale. In sede di prima applicazione, la revisione si applica limitatamente alle macchine agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera a), n. 1), immatricolate in data successiva al 1o gennaio 2009. Per quanto concerne le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1o gennaio 2009, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al presente comma, prevede modalità di revisione specifiche tra cui la gradualità dell'applicazione dell'obbligo, la revisione a domicilio dell'utenza e procedure semplificate per l'aggiornamento contestuale dei documenti di circolazione, nei casi in cui sia necessario.
2679-bis/XIII/30. 2. Fiorio, Romanini.

ART. 32.

  Sopprimere i primi 3 commi.

Pag. 299

  Conseguentemente, al comma 21 dell'articolo 17, sostituire la parola: 100 con la parola: 97 e la parola: 460 con la parola: 457.
2679-bis/XIII/32. 1. Franco Bordo, Zaccagnini, Melilla, Marcon.

  Sostituire i commi 1, 2 e 3, con i seguenti:
  1. Al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli spin-off tecnologici, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Agenzia per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, nutrizione ed economia agroalimentare. L'Agenzia, ente di ricerca di diritto pubblico, subentra alle funzioni, compiti, accordi o convenzioni definite dalla normativa vigente assegnate all'ente soppresso dal 1o gennaio 2015. Il personale INEA, ivi compreso quello con contratto a tempo, viene trasferito all'Agenzia.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie dell'INEA all'Agenzia. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura dell'INEA è deliberato dall'organo in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Gli organi del CRA predispongono, entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto dell'Agenzia e gli interventi di efficientamento organizzativo ed economico, finalizzati all'accorpamento, riduzione e razionalizzazione delle strutture e delle attività degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati a partire dal 1o luglio 2015.
  3-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte di cui al comma 3, approva, con decreto di natura non regolamentare, la direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentazione, lo statuto e il piano di interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e delle sedi, nonché l'equilibrio finanziario dell'agenzia.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 3.000;
   2016: – 3.000;
   2017: – 3.000.
2679-bis/XIII/32. 2. Cenni.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli spin-off tecnologici, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 300legge 14 settembre 2011, n. 148, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Agenzia per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, nutrizione ed economia agroalimentare. L'Agenzia, ente di ricerca di diritto pubblico, subentra alle funzioni, compiti, accordi o convenzioni definite dalla normativa vigente assegnate all'ente soppresso dal 1o gennaio 2015. Il personale INEA, ivi compreso quello con contratto a tempo, viene trasferito all'Agenzia.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie dell'INEA all'Agenzia. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura dell'INEA è deliberato dall'organo in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Gli organi del CRA predispongono, entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto dell'Agenzia e gli interventi di efficientamento organizzativo ed economico, finalizzati all'accorpamento, riduzione e razionalizzazione delle strutture e delle attività degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati a partire dal 1o luglio 2015.
  4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte di cui al comma 3, approva, con decreto di natura non regolamentare, la direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentazione, lo statuto e il piano di interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e delle sedi, nonché l'equilibrio finanziario dell'agenzia.
2679-bis/XIII/32. 3. Cenni, Terrosi.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli spin-off tecnologici, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Agenzia per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, nutrizione ed economia agroalimentare. L'Agenzia, ente di ricerca di diritto pubblico, subentra alle funzioni, compiti, accordi o convenzioni definite dalla normativa vigente assegnate all'ente soppresso dal 1o gennaio 2015. Il personale INEA, ivi compreso quello con contratto a tempo, viene trasferito all'Agenzia.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro novanta giorni Pag. 301dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie dell'INEA all'Agenzia. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura dell'INEA è deliberato dall'organo in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Gli organi del CRA predispongono, entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto dell'Agenzia e gli interventi di efficientamento organizzativo ed economico, finalizzati all'accorpamento, riduzione e razionalizzazione delle strutture e delle attività degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati a partire dal 1o luglio 2015.
  4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte di cui al comma 3, approva, con decreto di natura non regolamentare, la direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentazione, lo statuto e il piano di interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e delle sedi, nonché l'equilibrio finanziario dell'agenzia.
2679-bis/XIII/32. 4. Cenni.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che assume la denominazione di Agenzia unica per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria con le seguenti: che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: L'Agenzia con le seguenti: Il Consiglio;
   b) al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: all'Agenzia con le seguenti: al Consiglio;
   c) al medesimo comma, ottavo periodo:
    1) sostituire le parole: un piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto dell'Agenzia con le seguenti: un piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto del Consiglio;
    2) sostituire le parole: nonché alla riduzione degli oneri amministrativi e delle spese per personale pari ad almeno il 10 per cento con le seguenti: nonché alla riduzione delle spese correnti pari ad almeno il 10 per cento;
   d) al medesimo comma, sostituire il decimo periodo con il seguente: Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del commissario, approva, con decreto di natura non regolamentare, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentale, lo statuto del Consiglio e il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonché l'equilibrio finanziario del Consiglio;
   e) al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: dell'Agenzia con le seguenti: del Consiglio;
   f) al comma 3, sostituire le parole: dell'Agenzia con le seguenti: del Consiglio.
2679-bis/XIII/32. 100. Il Relatore.
(Approvato)

Pag. 302

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sopprimere le parole: che assume la denominazione di Agenzia Unica per la ricerca, la sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
   al comma 1, sostituire le parole: l'agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esse attribuite dalle disposizioni vigenti con: per effetto di detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti già affidati all'INEA ed il personale di ruolo in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge e le risorse necessarie a garantirne il funzionamento;
   al comma 1, sostituire le parole da: Con decreto del Ministro delle politiche agricole... e fino: a rispettivi ordinamenti con: gli organi in carica presso l'INEA al momento della incorporazione provvedono alla redazione del bilancio finale da sottoporre all'approvazione del Ministero delle politiche agricole ed indicano, per quanto riguarda le posizioni debitorie i mezzi e gli strumenti idonei al suo soddisfacimento,;
   al comma 1, sostituire le parole da: Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma... e fino: a responsabilità gestorie del predetto organo con: Al fine di razionalizzare il comparto della ricerca in agricoltura mediante interventi di efficientamento organizzativo ed economico nonché per un rilancio delle attività di ricerca a più ampio raggio e per favorire la costituzione di spinn-off tecnologici con partners pubblici e privati, con decreto del Ministro delle politiche agricole si provvede alla nomina di un Commissario con il compito di redigere un nuovo Statuto ed i regolamenti attuativi tenendo conto degli indirizzi formulati nella risoluzione approvata all'unanimità il 7 ottobre 2014 dalla Commissione Istruzione e cultura del Senato «Risoluzione sugli Enti pubblici di ricerca». L'Ente CRA, comunque inserito nel comparto degli Enti di ricerca, dovrà organizzarsi prevedendo una riduzione del 30 per cento delle attuali articolazioni territoriali e prevedere altresì aggregazioni interregionali coerenti sotto il profilo di filiera.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Gli immobili costituenti il patrimonio dell'Ente che dovessero risultare non utilizzabili per i fini istituzionali potranno essere oggetto di valorizzazione mediante:
   a) Locazione a canone agevolato ad altre amministrazioni pubbliche;
   b) Locazione a privati con trasferimento allo Stato centrale del 10 per cento delle entrate annue;
   c) Vendita mediante procedure di evidenza pubblica, ovvero con le procedure di cui all'articolo 22 della presente legge e in casi di immobili di particolare valore, mediante concessione onerosa di durata cinquantennale a soggetti in grado di formulare progetti di valorizzazione.

  Conseguentemente, sopprimere la parola: Agenzia ovunque ricorra.
2679-bis/XIII/32. 27. Terrosi, Cenni.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Agenzia unica con la seguente: Ente.

  Conseguentemente, ai commi 1, 2, 3 sostituire la parola: Agenzia ovunque ricorra, con la seguente: Ente.
2679-bis/XIII/* 32. 5. Zaccagnini, Franco Bordo, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Agenzia unica con la seguente: Ente.

Pag. 303

  Conseguentemente, ai commi 1, 2, 3 sostituire la parola: Agenzia ovunque ricorra, con la seguente: Ente.
2679-bis/XIII/* 32. 6. Fiorio, Romanini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Agenzia unica per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria inserire le seguenti: conservando la natura di Ente di ricerca e sperimentazione.
2679-bis/XIII/32. 7. Oliverio, Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ricompreso tra gli enti pubblici di ricerca.
2679-bis/XIII/* 32. 8. Romanini, Fiorio.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ricompreso tra gli enti pubblici di ricerca.
2679-bis/XIII/* 32. 9. Franco Bordo, Zaccagnini, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro 180 giorni, e dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
2679-bis/XIII/32. 10. Zaccagnini, Franco Bordo, Melilla, Marcon.

  Al comma 1, sopprimere le parole: pari ad almeno il 50 per cento, e sopprimere le parole: delle spese del personale, e, dopo le parole: con decreto di natura non regolamentare aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
2679-bis/XIII/32. 11. Franco Bordo, Zaccagnini, Melilla, Marcon.

  Al comma 1, decimo periodo, dopo la parola: approva, aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
2679-bis/XIII/* 32. 12. Mongiello, Oliverio, Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 1, dopo le parole: tenuto conto delle proposte del Commissario, approva aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni agricoltura di Camera e Senato.
2679-bis/XIII/* 32. 13. Catania.

  Al comma 1, decimo periodo, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
2679-bis/XIII/32. 14. Mongiello, Oliverio, Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 1, dopo il decimo periodo, inserire il seguente:
  Lo schema di decreto di cui al periodo precedente, corredato dalla relazione tecnico-normativa, è trasmesso dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione del Pag. 304predetto schema di decreto, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi alle finalità ed ai criteri di cui ai periodi precedenti. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto dei pareri di cui al presente comma espressi sullo schema di decreto e sullo schema della direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentazione nonché sullo schema di statuto dell'Agenzia e sulla proposta del piano degli interventi, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo degli atti per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il decreto contenente la direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentazione, lo statuto dell'Agenzia e il piano degli interventi può essere comunque emanato. Il mancato rispetto, da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dei termini di trasmissione dello schema del decreto secondo i contenuti di cui al primo periodo del presente comma, comporta la nullità del decreto stesso nonché della direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentazione, dello statuto dell'Agenzia e del piano degli interventi.
2679-bis/XIII/32. 15. Antezza, Mongiello, Oliverio, Fiorio, Luciano Agostini, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 5, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 40 milioni.
2679-bis/XIII/32. 17. Romanini, Fiorio.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire i seguenti importi: 100 con: 33 e: 460 con: 400.
2679-bis/XIII/32. 18. Schullian, Oliverio, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, al comma 21 dell'articolo 17, sostituire la parola: 100 con: 30 e la parola: 460 con la parola: 390.
2679-bis/XIII/32. 16. Franco Bordo, Zaccagnini, Melilla, Marcon.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 febbraio 2002, recante “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 15 per cento. A decorrere dal 1o gennaio 2015 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 21,5 per cento. Resta ferma la possibilità per le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di disporre maggiorazioni dei quantitativi di gasolio da impiegare in lavori agricoli ad aliquota ridotta alle condizioni e nella misura previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 febbraio 2002».

  Conseguentemente, alla tabella E, missione: Fondi da ripartire, programma: Fondi da assegnare, voce: Politiche agricole alimentari e forestali – Legge n. 499 del 1999 – Art. 4 – Attività di competenza Pag. 305del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
  Rifinanziamento
  2015:
   CP: 1.600.000;
   CS: 1.600.000.

  2016:
   CP: 15.800.000;
   CS: 15.800.000.

  2017:
   CP: 9.600.000;
   CS: 9.600.000.
2679-bis/XIII/32. 19. Romanini, Oliverio, Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 15 per cento. A decorrere dal 1o gennaio 2015 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 21,5 per cento. Resta ferma la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di disporre maggiorazioni dei quantitativi di gasolio da impiegare in lavori agricoli ad aliquota ridotta alle condizioni e nella misura previste dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 26 febbraio 2002».

  Conseguentemente, alla tabella E, Missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, inserire la seguente voce: Decreto legislativo n. 185/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Assegnazione all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo (1.2 – cap.: 7253), con i seguenti importi:
  Rifinanziamento
  2015:
   CP: 1.600.000;
   CS: 1.600.000.

  2016:
   CP: 15.800.000;
   CS: 15.800.000.

  2017:
   CP: 9.600.000;
   CS: 9.600.000.
2679-bis/XIII/32. 19. (Nuova formulazione) Romanini, Oliverio, Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 febbraio 2002, recante “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati Pag. 306in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 15 per cento. A decorrere dal 1o gennaio 2015 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 21,5 per cento.».

  Conseguentemente, alla tabella E, missione: Fondi da ripartire, programma: Fondi da assegnare, voce: Politiche agricole alimentari e forestali – Legge n. 499 del 1999 – Art. 4 – Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
  Rifinanziamento
  2015:
   CP: 1.600.000;
   CS: 1.600.000.

  2016:
   CP: 15.800.000;
   CS: 15.800.000.

  2017:
   CP: 9.600.000;
   CS: 9.600.000.
2679-bis/XIII/32. 20. Cova, Mongiello, Oliverio, Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Covello, Dal Moro, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 4, sostituire le parole: 26,5 per cento con le seguenti: 24,25 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire i seguenti importi: 100 con 66 e 460 con 430.
2679-bis/XIII/32. 21. Schullian, Oliverio, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 5, sostituire le parole: 6.400.000, con le seguenti: 16.400.000.
2679-bis/XIII/32. 23. Fiorio, Romanini.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, secondo quanto disposto dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 32, al comma 5, sostituire le parole: 6.400.000, con le seguenti: 16.400.000.
2679-bis/XIII/32. 24. Romanini, Fiorio.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: utilizzano depositi sono inserite le seguenti: di olio di oliva di capienza non superiore a 25 metri cubi o.
2679-bis/XIII/32. 25. Romanini, Fiorio.

Pag. 307

  Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:
  5-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il comma 12 è sostituito dal seguente:
  12. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 2 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la conduzione di particelle fondiarie di estensione inferiore a 5 mila metri quadrati ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, può essere dimostrata tramite dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e, in tal caso, il dichiarante non è tenuto a depositare il relativo titolo di conduzione nel suddetto fascicolo.
2679-bis/XIII/32. 26. Oliverio.

ART. 44.

  Dopo il comma 18, inserire il seguente:
  18-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso.
2679-bis/XIII/44. 1. Fiorio, Romanini.

  Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
  33-bis. Con riferimento alle risorse assegnate dall'articolo 12 Regolamento (CE) n. 1198 del 2006 del 27 luglio 2007, del Consiglio, il Fondo europeo Pesca, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5, legge 16 aprile 1987, n. 183, a seguito della rimodulazione del tasso di cofinanziamento nazionale, è incrementato per l'anno 2015 di euro 13 milioni con riferimento alle misure dell'Asse 4 e di euro 36 milioni per le misure dell'Asse 2 del Regolamento stesso. Le quote liberatesi, di competenza delle regioni, sono utilizzate per le medesime finalità.

  Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, nella Tabella C, voce: Piano triennale della pesca (Ministero infrastrutture – 4.1. Cap. 2179) la dotazione finanziaria viene incrementata nel 2015 da 338.552 a 1.000.000 di euro; nel 2016 da 346.324 a 900.000 euro; nel 2017 da 346.324 a 800.000 euro; e alla voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n. 267, relativa all'attuazione del Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 – Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) apportare le seguenti variazioni:
   2015: + 5.000.000;
   2016: + 4.000.000;
   2017: + 3.000.000.
2679-bis/XIII/* 44. 2. Luciano Agostini, Oliverio, Fiorio, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
  33-bis. Con riferimento alle risorse assegnate dall'articolo 12 Regolamento (CE) n. 1198 del 2006 del 27 luglio 2007, del Consiglio, il Fondo europeo Pesca, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5, legge 16 aprile 1987, n. 183, a seguito della rimodulazione del tasso di cofinanziamento nazionale, è incrementato per l'anno 2015 di euro 13 milioni con riferimento alle misure dell'Asse 4 e di euro 36 milioni per le misure dell'Asse 2 del Regolamento stesso. Le quote liberatesi, di competenza delle regioni, sono utilizzate per le medesime finalità.

  Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, nella Tabella C, voce: Piano triennale della Pag. 308pesca (Ministero infrastrutture – 4.1. Cap. 2179) la dotazione finanziaria viene incrementata nel 2015 da 338.552 a 1.000.000 di euro; nel 2016 da 346.324 a 900.000 euro; nel 2017 da 346.324 a 800.000 euro; e alla voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n. 267, relativa all'attuazione del Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 – Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) apportare le seguenti variazioni:
   2015: + 5.000.000;
   2016: + 4.000.000;
   2017: + 3.000.000.
2679-bis/XIII/* 44. 4. Fauttilli.

  Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
  33-bis. Le risorse per l'attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 sono incrementate di euro 3.000.000 per il 2015; euro 2.500.000 per il 2016 ed euro 2.000.000 per il 2017. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse recate dal Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché sulle risorse resesi disponibili sul Fondo di Rotazione di cui all'articolo 5, legge 16 aprile 1987, n. 183, valutate in euro 13 milioni per le misure dell'Asse 4 e in euro 36 milioni per le misure dell'Asse 2, a seguito della rimodulazione del tasso di cofinanziamento nazionale relativo al Fondo Europeo Pesca di cui al Regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2007, con riferimento alle risorse assegnate dall'articolo 12 del Regolamento stesso. Le quote liberatesi di competenza delle regioni sono utilizzate per le medesime finalità.
2679-bis/XIII/44. 3. Fauttilli.

TAB. B.

  Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 55.000.000.

  Conseguentemente, alla Tabella E, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, voce Politiche agricole alimentari e forestali, decreto legislativo n. 102 del 2004, comma 2, sostituire le parole: Punto 1: Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi, con le seguenti: Punto 1 e 2: Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi e Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori ed apportare le seguenti variazioni:
  Rifinanziamento
  2015:
   CP: + 55.000.000;
   CS: + 55.000.000.
2679-bis/XIII/Tab. B. 1. Romanini, Oliverio, Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Maestri.
(Approvato)

TAB. E.

  Alla tabella E, missione: Fondi da ripartire, programma: Fondi da assegnare voce: Politiche agricole alimentari e forestali – Legge n. 499 del 1999 – Art. 4 – Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apportare le seguenti variazioni:
  Rifinanziamento
  2015:
   CP: 10.000.000;
   CS: 10.000.000.

Pag. 309

  2016:
   CP: 10.000.000;
   CS: 10.000.000.

  2017:
   CP: 10.000.000;
   CS: 10.000.000.
2679-bis/XIII/Tab. E. 100. Il Relatore.
(Approvato)

  Alla tabella E, missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, inserire la seguente voce: Decreto legislativo n. 185 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni. Assegnazione all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo (1.2 – Cap.: 7253), con i seguenti importi:
  Rifinanziamento
  2015:
   CP: 10.000.000;
   CS: 10.000.000.

  2016:
   CP: 10.000.000;
   CS: 10.000.000.

  2017:
   CP: 10.000.000;
   CS: 10.000.000.
2679-bis/XIII/Tab. E. 1. Fiorio, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

Pag. 310

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo), con riferimento allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 12) e le connesse parti del disegno di legge di stabilità per il 2015 (C. 2679-bis Governo);
   considerato che il provvedimento delinea una manovra tesa al rilancio dell'economia, prevedendo interventi di riduzione del costo del lavoro e di incentivazione allo sviluppo di impresa, pur nella tenuta dei saldi di bilancio;
   per quanto riguarda il comparto primario, è stato possibile evitare interventi di penalizzazione, restando, così, confermata la strategicità del settore per le politiche di rilancio dell'economia;
   le due disposizioni originariamente contenute nel disegno di legge (commi 22 e 23 dell'articolo 17), prima della decisione di stralcio deliberata dall'Assemblea, configuravano un completamento degli interventi contenuti nel decreto-legge n. 91 del 2014, disponendo specifici finanziamenti per gli interventi finalizzati al ricambio generazionale in agricoltura ed al subentro dei giovani nella conduzione dell'azienda agricola e per il sostegno ai contratti di filiera, al fine di rafforzare il primo anello della catena alimentare e cioè l'agricoltore;
   preso atto che le ulteriori misure contenute nel provvedimento riguardanti il settore agricolo hanno la finalità di razionalizzare la spesa pubblica del settore;
   in particolare, i commi 1-3 dell'articolo 32 prevedono l'incorporamento dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) che assume la denominazione di Agenzia unica per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura; il comma 4 del medesimo articolo aumenta dal 22 per cento al 26 per cento l'aliquota di accisa agevolata per l'utilizzo del gasolio ai fini dello svolgimento di lavori agricoli, orticoli, di allevamento, legati alle attività di silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica; il comma 5 riduce di 6 milioni e 400 mila euro l'autorizzazione di spesa per la prosecuzione del Piano irriguo nazionale in ragione delle rimodulazioni dei quadri economici delle concessioni;
   considerato opportuno in parte rivedere le disposizioni di cui ai commi 1-3 dell'articolo 32:
    modificando il nome giuridico del nuovo organismo di ricerca al fine di Pag. 311mantenere allo stesso la natura giuridica di ente nazionale di ricerca e sperimentazione;
    riferendo la riduzione degli oneri prevista alle spese correnti;
    e prevedendo, infine, che sul decreto attuativo della direttiva di indirizzo dell'attività di ricerca sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti;
   ritenuto, altresì, importante che il comparto agricolo non sia escluso dall'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 12, che dispone sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato. Infatti, nonostante siano stati già previsti taluni sgravi finalizzati appositamente per il comparto agricolo (articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2014), essi risultano meno vantaggiosi in quanto prevedono che lo sgravio possa essere richiesto per 18 mensilità al posto delle 36 previste dall'articolo 12 e possa riguardare un importo massimo annuale di 5.000 euro a fronte di 8.060 euro previste dal provvedimento in esame. Inoltre, i datori di lavoro agricolo devono assumere giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni e per accedere alla misura devono dimostrare l'effettivo incremento occupazionale mentre la norma contenuta nella stabilità si riferisce «a nuove assunzioni»;
   considerata l'opportunità di estendere per il comparto agricolo le disposizioni di cui all'articolo 5, il quale prevede l'integrale deducibilità dall'IRAP del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche ai lavoratori a tempo determinato, considerata la peculiarità del lavoro agricolo ed il suo accentuato carattere di stagionalità;
   ritenuto opportuno, in considerazione del particolare ruolo sociale che svolgono gli istituti di patronato nel settore della previdenza agricola, anche in ragione della modesta entità dei trattamenti pensionistici in essere nel settore, sopprimere quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 26 che riduce di 150 milioni di euro gli stanziamenti per il finanziamento degli istituti di patronato e assistenza sociale;
   considerato urgente assicurare un finanziamento perché il Servizio fitosanitario nazionale possa affrontare le nuove fitopatologie che si sono manifestate nel corso nel 2014, con particolare riguardo a quelle che hanno colpito le piante dell'olivo e del castagno;
   a fronte dei ripetuti eventi calamitosi che hanno interessato il settore agricolo in numerose regioni, valuta positivamente il rifinanziamento per il 2015 di 120 milioni del Fondo di solidarietà nazionale ma ritiene necessario l'individuazione di risorse aggiuntive destinate a interventi compensativi alle attività agricole colpite da calamità;
   considerato che fra le azioni di rafforzamento del sistema agricolo e italiano rientrano le misure tese a contrastare il fenomeno dell’italian sounding e della contraffazione agroalimentare e che a tale scopo si chiede la destinazione di risorse a sostegno della promozione del made in Italy nel mondo

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni, riferite al disegno di legge di stabilità 2015:
   1. all'articolo 5, le disposizioni ivi contenute in materia di deducibilità dell'IRAP vengano estese, limitatamente al settore agricolo, anche ai contratti di lavoro a tempo determinati;
   2. all'articolo 12, venga soppressa l'esclusione del settore agricolo dalle agevolazioni ivi previste in materia di sgravi per l'assunzione a tempo indeterminato;
   3. all'articolo 32, commi 1-3 modificare le disposizioni prevedendo che il nuovo organismo, frutto dell'incorporazione dell'INEA nel CRA, assuma il nome di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione, riferendo la Pag. 312riduzione nella misura del 10 per cento alle spese correnti e non solo agli oneri amministrativi e del personale, prevedendo, infine, che sul decreto attuativo della direttiva di indirizzo dell'attività di ricerca sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti;
   4. all'articolo 32, comma 4, prevedere, al posto dell'aumento della aliquota agevolata sul gasolio agricolo dal 22 al 26,5 per cento, la riduzione, a decorrere dal 1o gennaio 2015, dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002;
   5. modificare il comma 10 dell'articolo 26 in modo da escludere i patronati agricoli dalla riduzione ivi prevista degli stanziamenti;
   6. prevedere uno specifico contributo per rafforzare la conoscenza delle produzioni italiane presso i mercati ed i consumatori, al fine di contrastare il fenomeno dell’italian sounding e del falso Made in Italy;
   7. alla tabella E, prevedere:
    il rifinanziamento del decreto legislativo 185/2000, per un importo di 30 milioni complessivi per il triennio 2015-2017, per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo;
    il rifinanziamento della legge n.499 del 1999, per un importo di 30 milioni complessivi per il triennio 2015-2017, nella parte relativa alle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
    un aumento dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per un importo di 55 milioni di euro per il 2015 in modo da coprire anche gli interventi indennizzatori.

Pag. 313

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.

RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo), con riferimento allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 12) e le connesse parti del disegno di legge di stabilità per il 2015 (C. 2679-bis Governo);
   considerato che il provvedimento delinea una manovra tesa al rilancio dell'economia, prevedendo interventi di riduzione del costo del lavoro e di incentivazione allo sviluppo di impresa, pur nella tenuta dei saldi di bilancio;
   per quanto riguarda il comparto primario, è stato possibile evitare interventi di penalizzazione, restando, così, confermata la strategicità del settore per le politiche di rilancio dell'economia;
   le due disposizioni originariamente contenute nel disegno di legge (commi 22 e 23 dell'articolo 17), prima della decisione di stralcio deliberata dall'Assemblea, configuravano un completamento degli interventi contenuti nel decreto-legge n. 91 del 2014, disponendo specifici finanziamenti per gli interventi finalizzati al ricambio generazionale in agricoltura ed al subentro dei giovani nella conduzione dell'azienda agricola e per il sostegno ai contratti di filiera, al fine di rafforzare il primo anello della catena alimentare e cioè l'agricoltore;
   preso atto che le ulteriori misure contenute nel provvedimento riguardanti il settore agricolo hanno la finalità di razionalizzare la spesa pubblica del settore;
   in particolare, i commi 1-3 dell'articolo 32 prevedono l'incorporamento dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) che assume la denominazione di Agenzia unica per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura; il comma 4 del medesimo articolo aumenta dal 22 per cento al 26 per cento l'aliquota di accisa agevolata per l'utilizzo del gasolio ai fini dello svolgimento di lavori agricoli, orticoli, di allevamento, legati alle attività di silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica; il comma 5 riduce di 6 milioni e 400 mila euro l'autorizzazione di spesa per la prosecuzione del Piano irriguo nazionale in ragione delle rimodulazioni dei quadri economici delle concessioni;
   considerato opportuno in parte rivedere le disposizioni di cui ai commi 1-3 dell'articolo 32:
    modificando la denominazione del nuovo organismo di ricerca anche al fine Pag. 314di sottolineare la conservazione della sua natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione;
    riferendo la riduzione degli oneri prevista al complesso delle spese correnti;
    e prevedendo, infine, che sul decreto attuativo della direttiva di indirizzo dell'attività di ricerca sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti;
   ritenuto, altresì, importante che il comparto agricolo non sia escluso dall'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 12, che dispone sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato. Infatti, nonostante la previsione di sgravi fiscali finalizzati appositamente per il comparto agricolo, l'articolo 12 offre un'opportunità ulteriore rispetto a quanto già previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2014;
   considerata l'opportunità di estendere per il comparto agricolo le disposizioni di cui all'articolo 5, il quale prevede l'integrale deducibilità dall'IRAP del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche ai lavoratori a tempo determinato, considerata la peculiarità del lavoro agricolo ed il suo accentuato carattere di stagionalità;
   ritenuto opportuno, in considerazione del particolare ruolo sociale che svolgono gli istituti di patronato nel settore della previdenza agricola, anche in ragione della modesta entità dei trattamenti pensionistici in essere nel settore, sopprimere quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 26 che riduce di 150 milioni di euro gli stanziamenti per il finanziamento degli istituti di patronato e assistenza sociale;
   considerato urgente assicurare un finanziamento perché il Servizio fitosanitario nazionale possa affrontare le nuove fitopatologie che si sono manifestate nel corso nel 2014, con particolare riguardo a quelle che hanno colpito le piante dell'olivo e del castagno;
   a fronte dei ripetuti eventi calamitosi che hanno interessato il settore agricolo in numerose regioni, valuta positivamente il rifinanziamento per il 2015 di 120 milioni del Fondo di solidarietà nazionale ma ritiene necessario l'individuazione di risorse aggiuntive destinate a interventi compensativi alle attività agricole colpite da calamità;
   considerato che fra le azioni di rafforzamento del sistema agricolo e italiano rientrano le misure tese a contrastare il fenomeno dell’italian sounding e della contraffazione agroalimentare e che a tale scopo si chiede la destinazione di risorse a sostegno della promozione del made in Italy nel mondo

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni, riferite al disegno di legge di stabilità 2015:
   1. all'articolo 5, le disposizioni ivi contenute in materia di deducibilità dell'IRAP vengano estese, limitatamente al settore agricolo, anche ai contratti di lavoro a tempo determinati;
   2. all'articolo 12, venga soppressa l'esclusione del settore agricolo dalle agevolazioni ivi previste in materia di sgravi per l'assunzione a tempo indeterminato;
   3. all'articolo 32, commi 1-3 modificare le disposizioni prevedendo che il nuovo organismo, frutto dell'incorporazione dell'INEA nel CRA, assuma il nome di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione, riferendo la riduzione nella misura del 10 per cento alle spese correnti e non solo agli oneri amministrativi e del personale, prevedendo, infine, che sul decreto attuativo della direttiva di indirizzo dell'attività di ricerca sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti;
   4. all'articolo 32, comma 4, prevedere, al posto dell'aumento della aliquota Pag. 315agevolata sul gasolio agricolo dal 22 al 26,5 per cento, la riduzione, a decorrere dal 1o gennaio 2015, dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002;
   5. modificare il comma 10 dell'articolo 26 in modo da escludere i patronati agricoli dalla riduzione ivi prevista degli stanziamenti;
   6. prevedere uno specifico contributo per rafforzare la conoscenza delle produzioni italiane presso i mercati ed i consumatori, al fine di contrastare il fenomeno dell’italian sounding e del falso Made in Italy;
   7. alla tabella E, prevedere:
    il rifinanziamento del decreto legislativo 185/2000, per un importo di 30 milioni complessivi per il triennio 2015-2017, per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo;
    il rifinanziamento della legge n.499 del 1999, per un importo di 30 milioni complessivi per il triennio 2015-2017, nella parte relativa alle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
    un aumento dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per un importo di 55 milioni di euro per il 2015 in modo da coprire anche gli interventi indennizzatori.

Pag. 316

ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.

PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo), con riferimento allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 12) e le connesse parti del disegno di legge di stabilità per il 2015 (C. 2679-bis Governo);
   premesso che:
    il settore primario, grazie alle sue peculiarità strutturali, rileva un andamento differente rispetto agli altri settori produttivi e nonostante la gravissima crisi economica in atto ormai da tempo mantiene una buona produttività, con effetti considerevoli sul PIL nazionale;
    i buoni livelli di produttività registrati sono dovuti tuttavia ad una riduzione delle aziende agricole e dell'occupazione e pertanto la congiuntura agricola nazionale mostra una fase di debolezza le cui cause si riscontrano negli elevati costi di produzione e nella generalizzata crisi dei consumi che non permette l'incremento dei prezzi di vendita in grado di compensare gli aumenti dei fattori di produzione;
    i danni causati sempre più frequentemente dall'andamento climatico e gli effetti imprevisti delle note crisi internazionali, prima fra tutte quella Russia-Ucraina, colpiscono duramente l'agricoltura nazionale, determinando consistenti cali di reddito per gli agricoltori che, unitamente alle difficoltà di accesso al credito, sono sempre più esposti al rischio di cessare la propria attività;
    gli ultimi dati ufficiali sull'occupazione, sulla nati-mortalità delle imprese agricole, sul rapporto prezzi all'origine- costi di produzione e sui consumi agroalimentari sono piuttosto preoccupanti e delineano un settore in sofferenza le cui conseguenze sarebbero ancora più decisive sulla diminuzione del PIL nazionale se non fosse per la crescita della domanda estera, in particolare intracomunitaria, atteso che le esportazioni italiane crescono maggiormente in Ue che nei Paesi terzi;
    in tale contesto economico-finanziario e nell'ambito di uno scenario internazionale in continua evoluzione, è prioritaria anche per il triennio 2015-2017 l'esigenza di coniugare gli interventi di razionalizzazione della spesa pubblica con gli obiettivi di crescita e rilancio del settore primario, in linea con quanto disposto dalla politica agricola comunitaria, dalla politica comune della pesca e dagli obiettivi della strategia» Europa 2020»;Pag. 317
    il provvedimento in esame non contiene alcuna previsione utile al rilancio dell'agricoltura e della pesca nazionali e anzi richiede al comparto primario uno sforzo di razionalizzazione a fronte di un impegno di risorse esiguo ed inadeguato per il conseguimento di qualsiasi obiettivo programmatico;
    lo stralcio dei commi 22 e 23 del provvedimento iniziale, relativi alle misure per lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola e quelle per la promozione dei contratti di filiera, evidenzia un orientamento politico di totale disinteresse per il comparto primario, anche in considerazione dell'esiguità delle risorse originariamente stanziate per il triennio;
    l'accorpamento tra CRA ed INEA, in considerazione delle difficoltà finanziarie in cui versa l'Istituto, così come evidenziato anche dalla Corte dei Conti, rischia di compromettere lo svolgimento dell'attività istituzionale del CRA anche alla luce dei numerosi progetti comunitari a cui il Centro partecipa soprattutto in questa fase di avvio della nuova programmazione 2014-2020;
    il cambio di denominazione espone il Centro ad un considerevole danno in termini di riconoscibilità, posto che l'eccellente lavoro svolto negli anni gli ha conferito prestigio e autorevolezza a livello unionale ed internazionale;
    l'aumento dell'accisa sul gasolio agricolo, cresciuto costantemente nel corso degli ultimi anni, appare una ulteriore vessazione nei confronti di un settore in cui i costi di produzione rendono spesso antieconomica la produzione stessa, anche in considerazione della debolezza dei soggetti a monte della filiera;
    l'esclusione del settore agricolo dall'agevolazione relativa agli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato penalizza il rilancio dell'occupazione agricola, soprattutto giovanile, in disaccordo con quanto previsto dalla normativa comunitaria che invece mira a promuovere ed incentivare il lavoro in agricoltura anche al fine di recuperare e salvaguardare le aree rurali.

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni, riferite al disegno di legge di stabilità 2015:
   che non si proceda all'aumento dell'accisa sul gasolio per impiego agricolo anche alla luce di quanto recentemente disposto dalla legge di delegazione europea 2013 bis, legge 154 del 2014;
   che si reintroducano le norme relative allo sviluppo dell'imprenditorialità agricola e quelle per la promozione dei contratti di filiera, assicurando a tali interventi una adeguata copertura finanziaria;
   che si proceda all'accorpamento del CRA-INEA solo dopo aver operato il risanamento dell'Istituto nazionale di economia agraria, che il CRA mantenga l'attuale denominazione e che ne venga garantita la continuità dell'attività istituzionale;
   che si estenda al settore agricolo l'agevolazione relativa agli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato.

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ALLEGATO 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.

NUOVA RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo), con riferimento allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 12) e le connesse parti del disegno di legge di stabilità per il 2015 (C. 2679-bis Governo);
   considerato che il provvedimento delinea una manovra tesa al rilancio dell'economia, prevedendo interventi di riduzione del costo del lavoro e di incentivazione allo sviluppo di impresa, pur nella tenuta dei saldi di bilancio;
   per quanto riguarda il comparto primario, è stato possibile evitare interventi di penalizzazione, restando, così, confermata la strategicità del settore per le politiche di rilancio dell'economia;
   le due disposizioni originariamente contenute nel disegno di legge (commi 22 e 23 dell'articolo 17), prima della decisione di stralcio deliberata dall'Assemblea, configuravano un completamento degli interventi contenuti nel decreto-legge n. 91 del 2014, disponendo specifici finanziamenti per gli interventi finalizzati al ricambio generazionale in agricoltura ed al subentro dei giovani nella conduzione dell'azienda agricola e per il sostegno ai contratti di filiera, al fine di rafforzare il primo anello della catena alimentare e cioè l'agricoltore;
   preso atto che le ulteriori misure contenute nel provvedimento riguardanti il settore agricolo hanno la finalità di razionalizzare la spesa pubblica del settore;
   in particolare, i commi 1-3 dell'articolo 32 prevedono l'incorporamento dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) che assume la denominazione di Agenzia unica per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura; il comma 4 del medesimo articolo aumenta dal 22 per cento al 26 per cento l'aliquota di accisa agevolata per l'utilizzo del gasolio ai fini dello svolgimento di lavori agricoli, orticoli, di allevamento, legati alle attività di silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica; il comma 5 riduce di 6 milioni e 400 mila euro l'autorizzazione di spesa per la prosecuzione del Piano irriguo nazionale in ragione delle rimodulazioni dei quadri economici delle concessioni;
   considerato opportuno in parte rivedere le disposizioni di cui ai commi 1-3 dell'articolo 32:
    modificando la denominazione del nuovo organismo di ricerca anche al fine Pag. 319di sottolineare la conservazione della sua natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione;
    riferendo la riduzione degli oneri prevista al complesso delle spese correnti;
    e prevedendo, infine, che sul decreto attuativo della direttiva di indirizzo dell'attività di ricerca sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti;
   ritenuto, altresì, importante che il comparto agricolo non sia escluso dall'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 12, che dispone sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato. Infatti, nonostante la previsione di sgravi fiscali finalizzati appositamente per il comparto agricolo, l'articolo 12 offre un'opportunità ulteriore rispetto a quanto già previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2014;
   considerata l'opportunità di estendere per il comparto agricolo le disposizioni di cui all'articolo 5, il quale prevede l'integrale deducibilità dall'IRAP del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche ai lavoratori a tempo determinato, considerata la peculiarità del lavoro agricolo ed il suo accentuato carattere di stagionalità;
   ritenuto opportuno, in considerazione del particolare ruolo sociale che svolgono gli istituti di patronato nel settore della previdenza agricola, anche in ragione della modesta entità dei trattamenti pensionistici in essere nel settore, sopprimere quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 26 che riduce di 150 milioni di euro gli stanziamenti per il finanziamento degli istituti di patronato e assistenza sociale;
   considerato urgente assicurare un finanziamento perché il Servizio fitosanitario nazionale possa affrontare le nuove fitopatologie che si sono manifestate nel corso nel 2014, con particolare riguardo a quelle che hanno colpito le piante dell'olivo, del castagno e della vite;
   a fronte dei ripetuti eventi calamitosi che hanno interessato il settore agricolo in numerose regioni, valuta positivamente il rifinanziamento per il 2015 di 120 milioni del Fondo di solidarietà nazionale ma ritiene necessario l'individuazione di risorse aggiuntive destinate a interventi compensativi alle attività agricole colpite da calamità;
   considerato che fra le azioni di rafforzamento del sistema agricolo e italiano rientrano le misure tese a contrastare il fenomeno dell’italian sounding e della contraffazione agroalimentare e che a tale scopo si chiede la destinazione di risorse a sostegno della promozione del made in Italy nel mondo

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni, riferite al disegno di legge di stabilità 2015:
   1. all'articolo 5, le disposizioni ivi contenute in materia di deducibilità dell'IRAP vengano estese, limitatamente al settore agricolo, anche ai contratti di lavoro a tempo determinati;
   2. all'articolo 12, venga soppressa l'esclusione del settore agricolo dalle agevolazioni ivi previste in materia di sgravi per l'assunzione a tempo indeterminato;
   3. all'articolo 32, commi 1-3 modificare le disposizioni prevedendo che il nuovo organismo, frutto dell'incorporazione dell'INEA nel CRA, nel quale vengono trasferite tutte le risorse umane dell'INEA, assuma il nome di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione, riferendo la riduzione nella misura del 10 per cento alle spese correnti e non solo agli oneri amministrativi e del personale, prevedendo, infine, che sul decreto attuativo della direttiva di indirizzo dell'attività di ricerca sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti; Pag. 320
   4. all'articolo 32, comma 4, prevedere, al posto dell'aumento della aliquota agevolata sul gasolio agricolo dal 22 al 26,5 per cento, la riduzione, a decorrere dal 1o gennaio 2015, dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002;
   5. modificare il comma 10 dell'articolo 26 in modo da escludere i patronati agricoli dalla riduzione ivi prevista degli stanziamenti;
   6. prevedere uno specifico contributo per rafforzare la conoscenza delle produzioni italiane presso i mercati ed i consumatori, al fine di contrastare il fenomeno dell’italian sounding e del falso made in Italy;
   7. alla tabella E, prevedere:
    il rifinanziamento del decreto legislativo 185/2000, per un importo di 30 milioni complessivi per il triennio 2015-2017, per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo;
    il rifinanziamento della legge n.499 del 1999, per un importo di 30 milioni complessivi per il triennio 2015-2017, nella parte relativa alle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
    un aumento dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per un importo di 55 milioni di euro per il 2015 in modo da coprire anche gli interventi indennizzatori.

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ALLEGATO 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015. C. 2679-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.

RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo), con riferimento allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 12) e le connesse parti del disegno di legge di stabilità per il 2015 (C. 2679-bis Governo);
   premesso che:
    il settore primario, grazie alle sue peculiarità strutturali, rileva un andamento differente rispetto agli altri settori produttivi e nonostante la gravissima crisi economica in atto ormai da tempo mantiene una buona produttività, con effetti considerevoli sul PIL nazionale;
    i buoni livelli di produttività registrati sono dovuti tuttavia ad una riduzione delle aziende agricole e dell'occupazione e pertanto la congiuntura agricola nazionale mostra una fase di debolezza le cui cause si riscontrano negli elevati costi di produzione e nella generalizzata crisi dei consumi che non permette l'incremento dei prezzi di vendita in grado di compensare gli aumenti dei fattori di produzione;
    i danni causati sempre più frequentemente dall'andamento climatico e gli effetti imprevisti delle note crisi internazionali, prima fra tutte quella Russia-Ucraina, colpiscono duramente l'agricoltura nazionale, determinando consistenti cali di reddito per gli agricoltori che, unitamente alle difficoltà di accesso al credito, sono sempre più esposti al rischio di cessare la propria attività;
    gli ultimi dati ufficiali sull'occupazione, sulla nati-mortalità delle imprese agricole, sul rapporto prezzi all'origine- costi di produzione e sui consumi agroalimentari sono piuttosto preoccupanti e delineano un settore in sofferenza le cui conseguenze sarebbero ancora più decisive sulla diminuzione del PIL nazionale se non fosse per la crescita della domanda estera, in particolare intracomunitaria, atteso che le esportazioni italiane crescono maggiormente in Ue che nei Paesi terzi;
    in tale contesto economico-finanziario e nell'ambito di uno scenario internazionale in continua evoluzione, è prioritaria anche per il triennio 2015-2017 l'esigenza di coniugare gli interventi di razionalizzazione della spesa pubblica con gli obiettivi di crescita e rilancio del settore primario, in linea con quanto disposto dalla politica agricola comunitaria, dalla politica comune della pesca e dagli obiettivi della strategia» Europa 2020»;Pag. 322
    il provvedimento in esame non contiene alcuna previsione utile al rilancio dell'agricoltura e della pesca nazionali e anzi richiede al comparto primario uno sforzo di razionalizzazione a fronte di un impegno di risorse esiguo ed inadeguato per il conseguimento di qualsiasi obiettivo programmatico;
    lo stralcio dei commi 22 e 23 del provvedimento iniziale, relativi alle misure per lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola e quelle per la promozione dei contratti di filiera, evidenzia un orientamento politico di totale disinteresse per il comparto primario, anche in considerazione dell'esiguità delle risorse originariamente stanziate per il triennio;
    l'accorpamento tra CRA ed INEA, in considerazione delle difficoltà finanziarie in cui versa l'Istituto, così come evidenziato anche dalla Corte dei Conti, rischia di compromettere lo svolgimento dell'attività istituzionale del CRA anche alla luce dei numerosi progetti comunitari a cui il Centro partecipa soprattutto in questa fase di avvio della nuova programmazione 2014-2020;
    il cambio di denominazione espone il Centro ad un considerevole danno in termini di riconoscibilità, posto che l'eccellente lavoro svolto negli anni gli ha conferito prestigio e autorevolezza a livello unionale ed internazionale;
    l'aumento dell'accisa sul gasolio agricolo, cresciuto costantemente nel corso degli ultimi anni, appare una ulteriore vessazione nei confronti di un settore in cui i costi di produzione rendono spesso antieconomica la produzione stessa, anche in considerazione della debolezza dei soggetti a monte della filiera;
    l'esclusione del settore agricolo dall'agevolazione relativa agli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato penalizza il rilancio dell'occupazione agricola, soprattutto giovanile, in disaccordo con quanto previsto dalla normativa comunitaria che invece mira a promuovere ed incentivare il lavoro in agricoltura anche al fine di recuperare e salvaguardare le aree rurali.

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni, riferite al disegno di legge di stabilità 2015:
   che non si proceda all'aumento dell'accisa sul gasolio per impiego agricolo anche alla luce di quanto recentemente disposto dalla legge di delegazione europea 2013 bis, legge 154 del 2014;
   che si reintroducano le norme relative allo sviluppo dell'imprenditorialità agricola e quelle per la promozione dei contratti di filiera, assicurando a tali interventi una adeguata copertura finanziaria;
   che si proceda all'accorpamento del CRA-INEA solo dopo aver operato il risanamento dell'Istituto nazionale di economia agraria, che la denominazione sia Consiglio per la ricerca in agricoltura e dell'economia agraria, che venga garantita la continuità dell'attività istituzionale, che tutte le risorse finanziarie e strumentali dell'INEA vengano trasferite al Consiglio per la ricerca in agricoltura e dell'economia agraria, che le graduatorie concorsuali attive ai sensi delle leggi vigenti restino valide e siano utilizzabili, anche durante e successivamente il periodo di commissariamento, per le procedure di reclutamento che saranno autorizzate dal Dipartimento della funzione pubblica in base ai percorsi per il reclutamento ordinario nei due enti, che entro 180 giorni dalla data di costituzione del consiglio sia data facoltà ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato e a quelli con contratto a tempo determinato di esercitare il diritto di optare per il mantenimento della cassa previdenziale di provenienza;
   che si estenda al settore agricolo l'agevolazione relativa agli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato.