CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 ottobre 2014
312.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01408 Fragomeli e altri: Sulla disciplina fiscale da applicare ai mutui contratti in relazione a beni degli enti locali trasferiti o assegnati a società partecipate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, premesso che, in base all'articolo 115, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società partecipate sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali, e che la cessione di tali beni, secondo gli interroganti, non può che avvenire se non con l'accollo dei mutui che fanno parte degli impianti ceduti, chiedono di sapere se il Ministro dell'Economia e delle finanze non ritenga opportuno chiarire che le somme ricevute dai Comuni a titolo di rimborso dell'ammontare delle rate di mutuo sostenute dal medesimo ente debbano costituire mero trasferimento di denaro, irrilevante ai fini IVA, come, peraltro, risulterebbe dalla risposta dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto – del 4 luglio 2005 all'interpello del Comune di Livinallongo del Col di Lana, in provincia di Belluno.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici di Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente, giova richiamare il quadro normativo di riferimento.
  L'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce che le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali sono affidate in concessione d'uso gratuita al gestore del servizio che ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione.
  L'articolo 153, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto di eventuali contributi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi e che di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa.
  In altri termini, dall'analisi delle disposizioni di legge emerge che il soggetto gestore è obbligato, fra l'altro, a subentrare agli enti locali nel pagamento delle cosiddette «passività pregresse».
  Ciò posto, in base agli elementi desumibili dall'interrogazione in esame, al caso di specie sembrano potersi applicare i chiarimenti forniti con la Risoluzione n. 104/E datata 11 ottobre 2010.
  In base a detta Risoluzione, per stabilire il corretto trattamento IVA delle somme incassate dai Comuni occorre verificare la sussistenza dei presupposti necessari per collocare la fattispecie nel campo di applicazione dell'IVA.
  Con riferimento al requisito oggettivo, l'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre. 1972, n. 633, definisce, tra l'altro, come prestazioni di servizi, quelle prestazioni derivanti «in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte».
  Nella fattispecie in esame, quindi, la circostanza che il Comune conceda in uso al gestore per tutta la durata dell'affidamento i beni, le opere e gli impianti necessari all'erogazione del servizio (seppure in virtù di un obbligo di legge) configura ai fini fiscali una prestazione di Pag. 73servizi ai sensi del citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  Inoltre, in merito al profilo soggettivo, si osserva che l'attività posta in essere dal Comune, che consiste nel mettere a disposizione del gestore del servizio idrico integrato le infrastrutture necessarie per l'espletamento del servizio, consentendone il relativo sfruttamento economico per il periodo della convenzione di affidamento del servizio stesso, si configura quale esercizio di un'attività economicamente rilevante ai fini IVA ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in quanto si ricollega direttamente alla pregressa gestione del servizio idrico realizzata dal Comune in forma commerciale.
  Ciò premesso, l'Agenzia delle entrate fa presente che l'assunzione, da parte del gestore del servizio idrico, dell'onere di rimborsare all'ente locale concedente le rate di mutuo acceso da quest'ultimo, sembra costituire componente del corrispettivo della prestazione resa dall'ente locale (obbligo di permettere lo sfruttamento del servizio).
  Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, «la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi (...) i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente (...)».
  Tale previsione risulta conforme alla normativa comunitaria in materia di base imponibile IVA, secondo cui «per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (...) la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo (...)» (articolo 73 della Direttiva CE del Consiglio 28 novembre 2006, n. 112).
  La conclusione sopra esposta resta valida anche nel caso in cui, in base alle pattuizioni contrattuali, la quota relativa al rimborso delle rate di mutuo sia eventualmente distinta dal canone da versare all'ente locale concedente.
  Pertanto, l'Agenzia delle entrate è dell'avviso che le somme incassate dai Comuni della Provincia di Lecco a titolo di rimborso dell'ammontare delle rate di mutuo di cui trattasi assumano la natura di corrispettivo ai fini IVA e, come tali, debbano essere assoggettate al tributo con aliquota ordinaria.
  Alla luce di tali considerazioni, l'Agenzia ha ritenuto di dover impugnare la sentenza della Commissione Tributaria di Pesaro – citata nell'interrogazione in oggetto – sfavorevole all'Amministrazione Finanziaria. Il relativo giudizio è attualmente pendente presso la competente Commissione tributaria regionale.

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ALLEGATO 2

Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l’emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali. C. 275-A.

NOTA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

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ALLEGATO 3

DL 133/2014: Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo.

NOTA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

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ALLEGATO 4

DL 133/2014: Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo.

NOTA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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