CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 settembre 2014
298.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno (C. 2616 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 2616, di conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
   rilevato che il provvedimento interviene in ambiti normativi (diritto di asilo, ordine pubblico e sicurezza) riconducibili, in base all'articolo 117, secondo comma, lettere a), b) e h), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 190

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (Nuovo testo C. 2093 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 2093, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), come risultante al termine dell'esame degli emendamenti;
   rilevato che:
    il provvedimento reca disposizioni eterogenee, ma prevalentemente riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente, che l'articolo 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
    gli articoli 9 e 10 modificano la disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenuta nel decreto legislativo n. 163 del 2006: la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che gli interventi in tema di contratti pubblici siano riconducibili a diverse materie di competenza legislativa esclusiva statale, tra cui la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile, che l'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva statale;
    taluni articoli recano disposizioni riconducibili alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni: peraltro la Corte costituzionale (sentenza n. 6 del 2004) ha ritenuto ammissibile per lo Stato dettare normative di dettaglio nel settore energetico, sulla base del principio della «attrazione in sussidiarietà», elaborato dalla Corte nella sentenza n. 303 del 2003, a condizione che sia assicurato il coinvolgimento delle autonomie territoriali interessate, sulla base del principio di leale collaborazione;
    numerose disposizioni prevedono il coinvolgimento, nella fase attuativa, delle regioni e degli enti locali, attraverso l'acquisizione di intese o di pareri in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata o attraverso il conferimento alle regioni della competenza ad adottare norme di attuazione;
   rilevato altresì che:
    appare opportuno, considerata la rilevanza delle specificità territoriali in materia di pianificazione della mobilità, prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 2-bis, comma 2 (con i quali si provvede, rispettivamente, alla definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro e delle modalità e dei criteri per la presentazione, da parte degli enti locali, di progetti in questo ambito; e all'individuazione Pag. 191degli enti beneficiari e alla ripartizione delle risorse);
    analogamente, considerata la rilevanza delle specificità territoriali in materia di qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, appare opportuno prevedere il parere della Conferenza unificata sui due decreti ministeriali previsti dall'articolo 10-ter (con i quali si provvede all'adozione, rispettivamente, del «Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale» e del «Piano d'azione nazionale su consumo e produzione sostenibili»);
    appare altresì opportuno – considerato che i porti rientrano tra le materie attribuite alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) – prevedere l'acquisizione del parere in sede di Conferenza Stato-regioni sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 12-quater (con i quali, rispettivamente, possono essere individuati porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione dei rifiuti raccolti da associazioni sportive, ambientaliste o culturali; e sono disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti);
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 2-bis, comma 2, nonché sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 10-ter;
   b) si valuti l'opportunità di prevedere l'acquisizione del parere in sede di Conferenza Stato-regioni sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 12-quater;
   c) all'articolo 30, si valuti l'opportunità di prevedere che nel Comitato per il capitale naturale (che deve redigere un rapporto annuale sullo stato del capitale naturale del Paese) siano presenti anche rappresentanti del sistema delle regioni;
   d) all'articolo 33, comma 2, si riformuli la lettera i) (che include tra i principi e criteri direttivi della delega legislativa per l'introduzione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali anche aspetti procedurali relativi all'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega medesima, compresa l'intesa in sede di Conferenza unificata) in modo da farne una disposizione autonoma dal novero dei principi e criteri direttivi della delega legislativa.

Pag. 192

ALLEGATO 3

Norme varie in materia sanitaria (S. 1324 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
    esaminato il disegno di legge del Governo S. 1324, recante «Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale»;
   rilevato che:
    il provvedimento reca disposizioni eterogenee, attinenti a diverse materie, riconducibili in parte alla legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione (ordinamento penale; profilassi internazionale; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni), in parte, e prevalentemente, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione (in particolare: tutela della salute, cui sono riconducibili anche la sicurezza dei farmaci e degli alimenti e la sicurezza veterinaria; e professioni);
    sullo schema iniziale del disegno di legge il Governo ha acquisito, il 7 novembre 2013, il parere in sede di Conferenza unificata, il quale è stato favorevole, con richiesta di modifiche e integrazioni; il Governo ha recepito nel testo del disegno di legge presentato in Parlamento buona parte delle modifiche auspicate dalle autonomie territoriali, dando conto, nella relazione di accompagnamento, delle ragioni del mancato recepimento delle altre;
    il provvedimento prevede un ampio coinvolgimento delle autonomie territoriali, nella forma di accordi, intese o pareri su provvedimenti attuativi delle disposizioni in esso contenute, a cominciare dalle deleghe legislative;
    preso atto che la Commissione di merito è orientata a stralciare una parte del contenuto del provvedimento (e segnatamente l'articolo 9, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di enti vigilati dal Ministero della salute, e gli articoli da 11 a 25, corrispondenti ai capi IV e V, in materia, rispettivamente, di sicurezza alimentare e di sicurezza veterinaria),
   rilevato che:
    l'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, lettera h), primo e secondo periodo, prevede che gli ordini delle professioni sanitarie e le relative federazioni nazionali separino la funzione istruttoria da quella giudicante e che, a tal fine, in ogni regione vengano costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti, sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli ordini, e un rappresentante estraneo alla professione, nominato dal Ministro della salute;
    il terzo periodo della medesima lett. h) prevede che nel caso di regioni con un solo ordine professionale, nonché nel caso delle province autonome, siano costituiti, rispettivamente, uffici istruttori interregionali o interprovinciali;Pag. 193
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, lettera h), appare opportuno riformulare il terzo periodo, eliminando il riferimento alle province autonome, atteso che la costituzione di un unico ufficio istruttorio interprovinciale per le due province potrebbe comportare una lesione delle norme per la tutela del bilinguismo.

Pag. 194

ALLEGATO 4

Norme varie in materia sanitaria (S. 1324 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 1324, recante «Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale»;
   rilevato che:
    il provvedimento reca disposizioni eterogenee, attinenti a diverse materie, riconducibili in parte alla legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione (ordinamento penale; profilassi internazionale; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni), in parte, e prevalentemente, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione (in particolare: tutela della salute, cui sono riconducibili anche la sicurezza dei farmaci e degli alimenti e la sicurezza veterinaria; e professioni);
    sullo schema iniziale del disegno di legge il Governo ha acquisito, il 7 novembre 2013, il parere in sede di Conferenza unificata, il quale è stato favorevole, con richiesta di modifiche e integrazioni; il Governo ha recepito nel testo del disegno di legge presentato in Parlamento buona parte delle modifiche auspicate dalle autonomie territoriali, dando conto, nella relazione di accompagnamento, delle ragioni del mancato recepimento delle altre;
    il provvedimento prevede un ampio coinvolgimento delle autonomie territoriali, nella forma di accordi, intese o pareri su provvedimenti attuativi delle disposizioni in esso contenute, a cominciare dalle deleghe legislative;
    preso atto che la Commissione di merito è orientata a stralciare una parte del contenuto del provvedimento (e segnatamente l'articolo 9, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di enti vigilati dal Ministero della salute, e gli articoli da 11 a 25, corrispondenti ai capi IV e V, in materia, rispettivamente, di sicurezza alimentare e di sicurezza veterinaria),
   rilevato che:
    l'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, lettera h), primo e secondo periodo, prevede che gli ordini delle professioni sanitarie e le relative federazioni nazionali separino la funzione istruttoria da quella giudicante e che, a tal fine, in ogni regione vengano costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti, sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli ordini, e un rappresentante estraneo alla professione, nominato dal Ministro della salute;
    il terzo periodo della medesima lett. h) prevede che nel caso di regioni con un solo ordine professionale, nonché nel caso delle province autonome, siano costituiti, rispettivamente, uffici istruttori interregionali o interprovinciali;Pag. 195
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a)
all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, lettera h), appare opportuno riformulare il terzo periodo, eliminando il riferimento alle province autonome, atteso che la costituzione di un unico ufficio istruttorio interprovinciale per le due province potrebbe comportare una lesione delle norme per la tutela del bilinguismo;
   b) in ogni caso, si valuti l'opportunità di riformulare le disposizioni concernenti gli ordini delle professioni sanitarie, limitandosi a dettare le norme generali regolatrici della materia e rinviando la disciplina di dettaglio a un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, ovvero demandando tale disciplina all'autoregolamentazione delle diverse Federazioni nazionali degli ordini.

Pag. 196

ALLEGATO 5

Premio di ricerca Di Vagno (S. 1569, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 1569, approvato dalla Camera, recante «Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921»;
   considerato che:
    l'articolo 9 della Costituzione chiama la Repubblica a promuovere lo sviluppo della cultura e a tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    le disposizioni del provvedimento sono riconducibili alla materia «promozione e organizzazione di attività culturali», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;
    secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, quando lo Stato avoca a sé l'esercizio di funzioni amministrative di rilevanza nazionale, può dettare la relativa disciplina legislativa anche quando questa incida in materie di legislazione concorrente, ma deve assicurare un adeguato coinvolgimento delle regioni;
    sottolineata l'importanza del ruolo e della funzione svolti dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno per la promozione delle competenze e dei talenti in una parte del Paese, il sud, nella quale il numero di enti attivi nel campo della promozione della cultura è minore rispetto ad altre parti del territorio;
    evidenziato come il contributo straordinario una tantum disposto dal provvedimento a favore della Fondazione Di Vagno sia destinato alla valorizzazione del patrimonio documentale, bibliografico e archivistico della Fondazione stessa, per servire quindi anch'esso alla promozione della cultura nel Paese e nel sud Italia,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
    anche se la regione Puglia è socio ordinario della Fondazione Di Vagno, potrebbe essere opportuno prevedere un coinvolgimento della regione medesima in quanto tale nell'individuazione dei componenti del Comitato scientifico del Premio Di Vagno e dei «tre studiosi di chiara fama di storia contemporanea» che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, fanno parte della giuria.

Pag. 197

ALLEGATO 6

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (Nuovo testo unificato C. 55 Cirielli e abbinate).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 55 e abbinate, recante «Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito in sede referente (31 luglio 2014);
   considerato che:
    il provvedimento detta disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici finalizzate alla tutela dell'ambiente e del paesaggio e alla difesa del suolo dal dissesto idrogeologico;
    la materia della tutela dell'ambiente, nel cui ambito la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricondotto anche la tutela del paesaggio, è attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
    le materie del governo del territorio e dell'agricoltura, che pure vengono in rilievo, sono attribuite, rispettivamente, alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni e alla competenza legislativa residuale delle regioni stesse (articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione);
    è previsto un ampio coinvolgimento delle regioni nell'attuazione della legge: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 6, comma 4, è richiesta l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, rispettivamente, sul decreto ministeriale che deve individuare i territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici, definire i criteri e le tipologie in relazione agli interventi da ammettere ai contributi e determinare la percentuale dei contributi erogabili, e sul decreto ministeriale che ripartisce tra le regioni interessate le risorse stanziate; ai sensi dell'articolo 8, comma 1, la regione definisce l'ammontare delle risorse da destinare ai contributi, stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e provvede alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari, oltre che all'erogazione dei contributi stessi; ai sensi dell'articolo 9, le regioni definiscono le modalità per i controlli, svolgono i controlli, applicano le sanzioni previste dal provvedimento, possono prevederne di ulteriori e determinano le modalità di utilizzo delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni stesse;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 6, comma 4, si valuti se non sia più opportuno prevedere che il decreto ministeriale che ripartisce le risorse dell'apposito fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati gli agrumeti caratteristici (già individuate dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 2, comma 1, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni) sia adottato d'intesa con le sole regioni interessate, anziché d'intesa con l'intero sistema delle regioni;Pag. 198
   b) all'articolo 8, comma 1, appare opportuno sostituire le parole: «La regione» con le parole: «Le regioni di cui all'articolo 6, comma 4» (in modo da chiarire che la disposizione dell'articolo 8 riguarda le sole regioni interessate dalla presenza degli agrumeti caratteristici individuati a livello nazionale);
   c) al medesimo articolo 8, comma 1, si valuti se non sia più opportuno prevedere il parere dei comuni competenti per territorio e dei consorzi di tutela delle produzioni di agrumi soltanto ai fini dei provvedimenti regionali di cui alle lettere a) e b) del comma citato (per la definizione dell'ammontare delle risorse finanziarie da destinare ai contributi e per la determinazione delle modalità e dei tempi per la presentazione delle domande e l'assegnazione dei contributi), e non anche ai fini di quelli di cui alla lettera c) (per la selezione e la formazione della graduatoria dei beneficiari e la conseguente erogazione dei contributi).