CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 luglio 2014
272.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante nuova disciplina dell'accesso in magistratura).

  1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati ordinari nominati con il decreto ministeriale 20 febbraio 2014 sussista una scopertura superiore al 20 per cento dei posti di magistrato di sorveglianza in organico, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, e successive modificazioni, le funzioni di magistrato di sorveglianza al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.
5. 0200. Il Relatore.

ART. 7.

  Al comma 1, dopo al parola: presso inserire le seguenti: altri Ministeri o.
7. 3. (Nuova formulazione) Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

ART. 8.

  Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modifiche:
   a) al secondo periodo premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3,»;
   b) al secondo periodo sostituire le parole «da eseguire» con la seguente: «irrogata»;
   c) dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 656, comma 9, lettera a), e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1».
8. 100 (Nuova formulazione) Il Relatore.