CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 aprile 2014
218.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 23 APRILE 2014

ALLEGATO

DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. C. 2215 Governo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  L'articolo 1 è sostituito dai seguenti:

Art. 1.
(Modificazioni all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).

  1. All'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope»;
   b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commerci, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000;
   c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
   a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
   b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla meta;
   d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri Pag. 22metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle le II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000»;
   e) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14;
   f) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
  3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
  4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.
  5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000;
   g) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

Art. 1-bis.
(Ulteriori modificazioni al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).

  1. All'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre Pag. 231990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alla lettera e), il numero 2) è sostituito dal seguente:
  2) il completamento e l'aggiornamento delle tabelle di cui all'articolo 13, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga;

  2. All'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in due tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della sedute stabilisce con proprio decreto il completamento e l'aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2);
   b) il comma 3 è abrogato;
   c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con apposito decreto l'esclusione da una o più misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinati.

  3. L'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
  Art. 14 – (Criteri per la formazione delle tabelle). – 1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 è effettuata in base ai seguenti criteri:
   a) nella tabella I sono indicati:
  1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;
  2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
  3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
  4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
  5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
  6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per Pag. 24sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;
  7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;
   b) nella sezione A della tabella II sono indicati:
  1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;
  2) i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente testo unico;
  3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
  4) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;
   c) nella sezione B della tabella II sono indicati:
  1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;
  2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d'azione;
  3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;
   d) nella sezione C della tabella II sono indicati:
  1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;
   e) nella sezione D della tabella II sono indicati:
  1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;
  2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;
  3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;
   f) nella sezione E della tabella II sono indicati:
  1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezioni A, C o D.
  2. Nelle tabelle le II sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo Pag. 25unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.
  3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. È, tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purché idonea ad identificarla.
  4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela.

  4. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di cui all'articolo 14.

  5. All'articolo 31 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «le II, sezioni A e B».
  6. All'articolo 34 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle le II, sezione A, di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o più militari della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.

  7. All'articolo 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e VI» sono sostituite dalle seguenti: «le II, sezioni A e B».
  8. All'articolo 36 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II»;
   b) al comma 3, le parole: «delle preparazioni ottenute» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti ottenuti».

  9. All'articolo 38 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei Pag. 26medicinali compresi nelle tabelle le II di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario «buoni acquisto» conforme al modello predisposto e distribuito dal Ministero della salute. La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere per quanto attiene ai medicinali compresi nella tabella II, sezioni D ed E, acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare il bollettario «buoni acquisto» anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il modello di bollettario «buoni acquisto» adatto alle richieste cumulative.

  10. Il comma 1 dell'articolo 40 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
  1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 14, la sezione della tabella II in cui collocare il medicinale stesso.

  11. All'articolo 41 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera d), le parole: «previste dall'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «, sezione A, di cui all'articolo 14»;
   b) al comma 1-bis, la parola: «farmaci» è sostituita dalla seguente: «medicinali».

  12. All'articolo 42 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi»;
   b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una Pag. 27per il proprio discarico e trasmettono l'altra all'azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento;
   c) al comma 2, le parole: «delle predette preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti medicinali» e le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 ad euro 500»;
   d) al comma 3, le parole: «delle preparazioni acquistate» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali acquistati» e le parole: «delle preparazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali stessi».

  13. L'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
  Art. 43 – (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari). – 1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.
  2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 può comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all'allegato III-bis per i quali la ricetta può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.
  3. Nella ricetta devono essere indicati:
   a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale ammalato;
   b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;
   c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;
   d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;
   e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata.

  4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta è comunque conservata dall'assistito o dal proprietario dell'animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1.
  5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, qualora utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza, è effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente comma è tenuta ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.
  6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nell'allegato III-bis per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia della ricetta è conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei Pag. 28medicinali di cui si è approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle prestazioni non è di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell'entrata, per lo stesso periodo del registro.
  7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.
  8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.
  9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni B, C e D, di cui all'articolo 14 è effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista.
  10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione E, di cui all'articolo 14 è effettuata con ricetta medica.

  14. L'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
  Art. 45 – (Dispensazione dei medicinali). – 1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 è effettuata dal farmacista che si accerta dell'identità dell'acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta.
  2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dal comma 1 dell'articolo 43 nella quantità e nella forma farmaceutica prescritta.
  3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'articolo 60.
  4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni B e C, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 60, comma 1.
  5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.
  6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.
  7. La dispensazione dei medicinali di cui alici tabella II, sezione E, è effettuata Pag. 29dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica.
  8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non può essere più spedita.
  9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600.
  10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale 15 luglio 2004 in materia di tracciabilità di medicinali, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.

  15. All'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista»;
   b) al comma 4, le parole: «delle preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali».

  16. All'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista»;
   b) al comma 4, le parole: «delle preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali».

  17. All'articolo 54 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezioni A e B,»;
   b) al comma 2, le parole: «I, II, e III» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezione A,».

  18. L'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
  Art. 60 – (Registro di entrata e uscita). – 1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14, è iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, è tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell'azienda unità sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito. Il registro è conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine autorizzate Pag. 30all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.
  2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C secondo le modalità indicate al comma precedente.
  3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.
  4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute.
  5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14.
  6. Il registro di cui al comma 3 è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.
  7. Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.
  8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.

  19. All'articolo 61 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, è annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.

  20. All'articolo 62 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 ed il registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella II, sezioni A e C, dell'articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.

  21. All'articolo 63 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato Pag. 31e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della sedute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.

  22. Il comma 1 dell'articolo 65 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
  1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:
   a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
   b) la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno;
   c) la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso dell'anno;
   d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.

  23. All'articolo 66 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'articolo 17 che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione trasmettono, altresì, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope nonché dei medicinali ricavati, e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, nonché per le foglie e pasta di coca è indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.

  24. Gli articoli 69 e 71 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono abrogati.
  25. All'articolo 79 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle le II, sezione A, previste dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14.

  26. All'articolo 82 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti Pag. 32e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 4, le parole: «le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste» sono sostituite dalle seguenti: «i medicinali di cui alla tabella II, sezione B, prevista.
  27. All'articolo 114 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti aziende unità sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116.

  28. All'articolo 115 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1 la parola: «ausiliari» è soppressa.
  29. All'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze o ad una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo;
   b) al comma 3, le parole: «dell'unita» sono sostituite dalle seguenti: «delle aziende unita» e dopo le parole: «unità sanitarie locali,» sono inserite le seguenti: «e con le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116»;
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116;
   d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  7. Gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, salvo l'obbligo di segnalare all'autorità competente tutte le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

  30. All'articolo 122 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre Pag. 331990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 114 e avvedendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'articolo 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente;
   b) al comma 2, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «viene» e dopo la parola: «studio» è inserita la seguente: «e»;
   c) al comma 3, le parole: «riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «private autorizzate ai sensi dell'articolo 116»;
   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.

  31. All'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 8 è sostituito dal seguente:
  8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nella tabella I di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei medicinali oppioidi prescrivibili, purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano l'esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.

  32. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte le seguenti tabelle, previste dagli articoli 13, comma 1, e 14 del citato testo unico, come modificati dai commi 2 e 3 del presente articolo:
   e conseguentemente è sostituito l'Allegato A

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1. 505. Rondini, Molteni.

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  Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: sentiti con la seguente: sentito.

  Conseguentemente sopprimere le parole: e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.
* 1. 19. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, capoverso lettera a), sostituire le parole: sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con le seguenti: sentito il Consiglio superiore di sanità.
* 1. 575. Chiarelli.

  Al comma 1, lettera a), e ovunque ricorrano nel testo sostituire le parole: sentiti il Consiglio Superiore di Sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con le seguenti: Istituto Superiore di Sanità.
1. 3. Lenzi, Amato, Beni, Bragantini, Capone, Carnevali, D'Incecco, Fossati, Iori, Miotto, Murer, Patriarca, Sbrollini, Scuvera, Tidei.

  Al comma 1, lettera a), sostituire dalle parole: sentiti il Consiglio fino alla fine del periodo, con le parole: sentito l'istituto Superiore di Sanità.
1. 513. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Daniele Farina, Sannicandro, Paglia.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: il Consiglio superiore di sanità aggiungere le seguenti:, l'istituto superiore di sanità.
1. 560. Gigli, Binetti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con le seguenti: l'istituto superiore di sanità.
1. 21. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Dipartimento nazionale per le politiche antidroga inserire il seguente periodo: Qualora il completamento o l'aggiornamento delle tabelle comportasse modifiche intertabellari queste possono essere apportate esclusivamente con provvedimento legislativo.

  Conseguentemente 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
  a-bis) dopo il comma 1, è aggiungendo il seguente 1-bis. Il completamento o l'aggiornamento delle tabelle di cui al comma 1, che comporti modifiche intertabellari è consentito esclusivamente con apposito provvedimento legislativo.
1. 20. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza e al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in quattro tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l'aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2).
* 1. 540. Pagano, Calabrò.

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  Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza e al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in quattro tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l'aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all'articolo 2,comma 1, lettera e), numero 2).
1. 592. Meloni, Rampelli.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero della giustizia sentito l'istituto superiore di sanità.

  Conseguentemente, alla lettere c), capoverso comma 5 dopo le parole: il Consiglio superiore di sanità aggiungere le seguenti:
, l'istituto superiore di sanità.
1. 561. Binetti, Gigli.

  Al comma 2, lettera c), capoverso comma 5, sostituire dalle parole: sentiti il Consiglio fino alle parole: politiche antidroga, con le parole: sentito l'istituto Superiore di Sanità.
1. 514. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Daniele Farina, Sannicandro, Paglia.

  Al comma 2, lettera c), capoverso comma 5, sostituire la parola: sentiti con la seguente: sentito.

  Conseguentemente, sopprimere le parole: e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.
* 1. 24. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con le seguenti: sentito il Consiglio superiore di sanità.
* 1. 576. Chiarelli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. L'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
  «Art. 14. – (Criteri per la formazione delle tabelle). — 1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 è effettuata in base ai seguenti criteri:
   a) nella tabella I devono essere indicati:
    1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;
    2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
    3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;Pag. 52
    4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacita’ di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
    5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
    6) i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;
    7) ogni altra pianta o sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;
    8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità’ indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera d);
    9) la cannabis indica i prodotti da essa ottenuti;
    10) le preparazioni contenenti cannabis indica, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera d);

   b) nella tabella II devono essere indicati:
    1) i barbiturici che hanno notevole capacita’ di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata di impiego quali anestetici generali, sempre che tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;
    2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera d);

   c) nella tabella III devono essere indicate:
    1) le sostanze per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravita minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e II;
    2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera d).

   d) nella tabella denominata «tabella dei medicinali» e suddivisa in cinque sezioni, sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario. Nella sezione A della tabella dei medicinali sono indicati:
    1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;
    2) i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente testo unico;
    3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
    4) i medicinali contenenti barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili;

   e) nella sezione B della tabella dei medicinali sono indicati:
    1) i medicinali che contengono sostanze di contente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o Pag. 53psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;
    2) i medicinali contenenti barbiturici ad azione antiepilettica e quelli contenenti barbiturici con breve durata d'azione;
    3) i medicinali contenenti le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;

   f) nella sezione C della tabella dei medicinali sono indicati:
    1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezione B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;

   g) nella sezione D della tabella dei medicinali sono indicati:
    1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;
    2) i medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;
    3) i medicinali per uso diverso da quello iniettabile, i quali, in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; i suddetti medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;
    3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale;

   h) nella sezione E della tabella dei medicinali sono indicati:
    1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso 0 generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello dei medicinali elencati nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C o D.
    2) nelle tabelle di cui al comma 1 sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze incluse nelle tabelle I, II, e III, e ai medicinali inclusi nella tabella dei medicinali, salvo sia fatta espressa eccezione.
    3) le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. È, tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purché’ idonea ad identificarla.
    4) le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera) a), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche ove si presentino sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela.Pag. 54
    5) la tabella I contiene, nella sezione B, le sostanze già tabellarmente classificate a decorrere dal 27 febbraio 2006.
    6) la tabella dei medicinali indica la classificazione ai fini della fornitura. Sono comunque fatte salve le condizioni stabilite dall'Agenzia italiana del farmaco all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, nonché le limitazioni e i divieti stabiliti dal Ministero della salute per esigenze di salute pubblica».
* 1. 2. Di Stefano, Laffranco Bianconi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. L'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
  «Art. 14. – (Criteri per la formazione delle tabelle). — 1. La inclusione delle sostanze stupefacenti 0 psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 è effettuata in base ai seguenti criteri:
   a) nella tabella I devono essere indicati:
    1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;
    2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
    3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
    4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
    5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
    6) i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;
    7) ogni altra pianta o sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;
    8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità’ indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera d);
    9) la cannabis indica i prodotti da essa ottenuti;
    10) le preparazioni contenenti cannabis indica, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera d);

   b) nella tabella II devono essere indicati:
    1) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata di impiego quali anestetici generali, sempre Pag. 55che tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;
    2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera d);

   c) nella tabella III devono essere indicate:
    1) le sostanze per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravita minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e II;
    2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera d).

   d) nella tabella denominata «tabella dei medicinali» e suddivisa in cinque sezioni, sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario. Nella sezione A della tabella dei medicinali sono indicati:
    1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;
    2) i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente testo unico;
    3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
    4) i medicinali contenenti barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili;

   e) nella sezione B della tabella dei medicinali sono indicati:
    1) i medicinali che contengono sostanze di contente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;
    2) i medicinali contenenti barbiturici ad azione antiepilettica e quelli contenenti barbiturici con breve durata d'azione;
    3) i medicinali contenenti le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;

   f) nella sezione C della tabella dei medicinali sono indicati:
    1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezione B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;

   g) nella sezione D della tabella dei medicinali sono indicati:
    1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;
    2) i medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;
    3) i medicinali per uso diverso da quello iniettabile, i quali, in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente Pag. 56ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; i suddetti medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;
    3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale;

   h) nella sezione E della tabella dei medicinali sono indicati:
    1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso 0 generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello dei medicinali elencati nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C o D.
    2) nelle tabelle di cui al comma 1 sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze incluse nelle tabelle I, II, e III, e ai medicinali inclusi nella tabella dei medicinali, salvo sia fatta espressa eccezione.
    3) le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. È, tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purché’ idonea ad identificarla.
    4) le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera) a), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche ove si presentino sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela.
    5) la tabella I contiene, nella sezione B, le sostanze già tabellarmente classificate a decorrere dal 27 febbraio 2006.
    6) la tabella dei medicinali indica la classificazione ai fini della fornitura. Sono comunque fatte salve le condizioni stabilite dall'Agenzia italiana del farmaco all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, nonché le limitazioni e i divieti stabiliti dal Ministero della salute per esigenze di salute pubblica».
1. 532. Rondini, Molteni.

  Al comma 3, capoverso Art. 14, lettera a), sostituire il n. 6 con il seguente:
  6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico.

  Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere la lettera b).
* 1. 541. Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 3, capoverso Art. 14, lettera a), sostituire il n. 6 con il seguente:
  6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico.

  Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere la lettera b).
* 1. 590. Meloni, Rampelli.

  Al comma 3, sostituire il n. 6 della lettera a) con il seguente:
  6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, con percentuale di principio attivo superiore al 2,5 per cento; i tetraidrocannabinoli, Pag. 57i loro analoghi, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), n. 1, dopo le parole: Cannabis indica aggiungere le seguenti: con percentuale di principio attivo inferiore al 2,5 per cento.
* 1. 543. Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 3, sostituire il n. 6 della lettera a) con il seguente:
  6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, con percentuale di principio attivo superiore al 2,5 per cento; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), n. 1, dopo le parole: Cannabis indica aggiungere le seguenti: con percentuale di principio attivo inferiore al 2,5 per cento.
* 1. 591. Meloni, Rampelli.

  Al comma 3, capoverso Art. 14, lettera a), sostituire il numero 6) con il seguente:
  6) le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo, le varietà di cannabis prive di cannabidiolo ad elevato contenuto di tetraidrocannabinolo.
1. 562. Gigli, Binetti.

  Al comma 3, capoverso Art. 14, lettera a) sostituire il numero 6 con il seguente:
  6) le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo.
* 1. 4. Lenzi, Amato, Beni, Bragantini, Capone, Carnevali, D'Incecco, Fossati, Iori, Miotto, Murer, Patriarca, Sbrollini, Scuvera, Tidei.

  Al comma 3, capoverso Art. 14, lettera a) sostituire il numero 6 con il seguente:
  6) sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco – tossicologico al tetraidrocannabinolo.
* 1. 25. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

  Al comma 3, capoverso Art. 14, lettera a), sostituire il numero 6), con il seguente:
   6) le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo;
*1. 514. Daniele Farina, Nicchi, Sannicandro, Piazzoni, Aiello, Paglia.

  Al comma 3, lettera a), numero 6) prima delle parole: i tetraidrocannabinoli aggiungere le seguenti: la cannabis indica e i prodotti da essa ottenuti;
1. 577. Chiarelli.

  Al comma 3, capoverso Art. 14, lettera a) numero 7) alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: ad esclusione dei prodotti derivanti dalla cannabis.
*1. 5. Lenzi, Amato, Beni, Bragantini, Capone, Carnevali, D'Incecco, Fossati, Iori, Miotto, Murer, Patriarca, Sbrollini, Scuvera, Tidei.

  Al comma 3, capoverso Art. 14, lettera a), punto 7, dopo le parole: a carico del sistema nervoso centrale aggiungere le seguenti: ad esclusione dei prodotti derivanti dalla cannabis.
*1. 26. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

Pag. 58

  Al comma 3, capoverso Art. 14, lettera a), punto 7, dopo le parole: sistema nervoso centrale, aggiungere in fine le seguenti:, ad esclusione dei prodotti derivanti dalla cannabis.
*1. 515. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Daniele Farina, Sannicandro, Paglia.

  Al comma 3, capoverso Art. 14, lettera a), aggiungere in fine il seguente numero:
   8-bis) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico.

  Conseguentemente:
   sopprimere la lettera b);
   all'allegato A, la Tabella 2 è inserita nella Tabella 1, sezione A.

1. 504. Rondini, Molteni.

  Al comma 3, capoverso Art. 14, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) la cannabis e le sostanze ottenibili da essa ad eccezione di quelle previste nel numero 6) della Tabella I.
1. 572. Binetti, Gigli.

  Al comma 3, capoverso Art. 14, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: la cannabis con principio attivo (THC) superiore allo 0,5 ed i prodotti da essa ottenuti.

  Conseguentemente, ovunque ricorra, dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, la parola: indica è sostituita dalle parole: con principio attivo (THC) superiore allo 0,5
1. 526. Ferraresi, Turco, Bernini, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 3, capoverso Art. 14, lettera b) numero 1) sopprimere la parola: indica.
*1. 6. Lenzi, Amato, Beni, Bragantini, Capone, Carnevali, D'Incecco, Fossati, Iori, Miotto, Murer, Patriarca, Sbrollini, Scuvera, Tidei.

  Al comma 3, capoverso Art. 14, lettera b), numero 1), sopprimere la parola: indica.
*1. 23. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 3, lettera b), numero 1), sopprimere la parola: indica.
*1. 578. Chiarelli.

  Al comma 3, capoverso Art. 14, lettera b), sostituire le parole: cannabis indica con la seguente: cannabis.

  Conseguentemente alla tabella II sostituire le parole: cannabis indica con la seguente: cannabis alla Sezione Tabella B, Medicinali aggiungere la parola: cannabis.
1. 22. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 3, capoverso Art. 14 alla lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione di quelli ricompresi nella Tabella I, secondo quanto disposto al punto 6) del comma 3 della lettera a).
1. 570. Gigli, Binetti.

Pag. 59

  Al comma 3, capoverso Art. 14, lettera b) al numero 2) sostituire le parole: le sostanze di cui alla presente lettera con la seguente: cannabidiolo.
1. 573. Gigli, Binetti.

  Al comma 3, capoverso Art. 14, lettera c), numero 1) sostituire le parole: che hanno notevole con le seguenti: ad emivita breve e media che hanno.
1. 563. Gigli, Binetti.

  Al comma 3, capoverso Art. 14, lettera c), numero 1) primo periodo, sopprimere la parola: notevole.
*1. 7. Lenzi, Amato, Beni, Bragantini, Capone, Carnevali, D'Incecco, Fossati, Iori, Miotto, Murer, Patriarca, Sbrollini, Scuvera, Tidei.

  Al comma 3, capoverso Art. 14, lettera c), punto 1 sopprimere la parola: notevole.
*1. 27. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 3, capoverso Art. 14, lettera c), punto 1), sostituire le parole: notevole capacità, con le parole: capacità.
*1. 516. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Daniele Farina, Sannicandro, Paglia.

  Al comma 3, lettera c), numero 1, sopprimere la parola: notevole.
*1. 579. Chiarelli.

  Al comma 3, capoverso Art. 14, lettera d), numero 1, sopprimere le parole: di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità.
1. 28. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 3, lettera d), numero 1, sopprimere la parola: minori.
1. 580. Chiarelli.

  Al comma 3, capoverso Art. 14, sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente:
   sostituire la tabella I con la seguente:

Pag. 60

Pag. 61

Pag. 62

Pag. 63

Pag. 64

Pag. 65

Pag. 66

Pag. 67

Pag. 68

   alla tabella IV sopprimere le seguenti parole: amfepramone/dietilpropione, fendimetrazina, fentermina e mazindolo.
1. 48. I Relatori.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 19 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Le autorizzazioni non possono essere accordate ai soggetti di cui al presente comma che abbiano avuto condanne o sanzioni ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 della presente legge, in tali casi sono immediatamente revocate anche le autorizzazioni già accordate».
1. 29. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 4, sostituire il capoverso comma 1 con il seguente: 1. Salvo quanto stabilito dal comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di cui all'articolo 14, nonché di quelle comprese nella tabella II di cui all'articolo 14, fatta eccezione per la coltivazione finalizzata esclusivamente al consumo personale.
1. 17. Beni, Amato, Capone, D'Incecco, Fossati, Iori, Murer, Scuvera, Tidei.

  Al comma 4, sostituire il capoverso comma 1, con il seguente:
  1. Fermo restando quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14. È tuttavia fatta salva la coltivazione per uso personale di cannabis indica fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile. Nel caso la stessa, nei limiti previsti dal periodo precedente, sia messa in atto da un minore, si applica il comma 2-bis dell'articolo 75.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente comma:
  3-bis. All'articolo 17 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, dopo la parola «Chiunque» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto al comma 1, secondo e terzo periodo, dell'articolo 26,».

  Conseguentemente, dopo il comma 24, inserire i seguenti commi:
  24-bis. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la parola «Chiunque», sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto al comma 1,secondo e terzo periodo, dell'articolo 26,».
  24-ter. All'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, Pag. 69dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
  2-bis. Nei casi di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26, il minore è invitato a seguire il programma terapeutico o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le dipendenze competente per territorio o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.
1. 506. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi, Aiello, Piazzoni, Paglia.

  Al comma 4, sostituire il capoverso 1 con i seguenti:
  1. Salvo quanto stabilito dal comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di cui all'articolo 14.
  2. Per le piante comprese nella tabella II di cui all'articolo 14 è consentita la coltivazione per uso terapeutico previa autorizzazione. Le modalità di attuazione del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 18. Capone, Amato, Beni, D'Incecco, Fossati, Iori, Murer, Scuvera, Tidei.

  Al comma 4, capoverso comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, con esclusione della canapa coltivata unicamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'articolo 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea.
1. 49. I Relatori.

  Al comma 4, capoverso comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: fermo restando quanto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 73.

  Conseguentemente, dopo il comma 24, inserire i seguenti commi:
  24-bis. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  3-bis. Non sono punibili la coltivazione per uso personale di cannabis indica fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile e la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore o che per modalità di presentazione, o in relazione al confezionamento frazionato, alla cessione onerosa, ovvero per altre circostanze dell'azione, si configurino le condotte illecite di cui al comma 5 del presente articolo. Se la coltivazione, nei limiti previsti dal presente comma, è messa in atto da un minore, si applica il comma 2-bis dell'articolo 75;
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 20.000. Se le attività illecite hanno ad oggetto le sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni e la multa fino a 3.000 euro.

Pag. 70

  24-ter. All'articolo 75 del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 1, dopo la parola: «acquista,» è inserita la seguente: «coltiva,» e dopo le parole: «detiene sostanze stupefacenti o psicotrope», sono inserite le seguenti: «diverse da quelle di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b)»;
   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
  2-bis. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 3-bis dell'articolo 73, il minore è invitato a seguire il programma terapeutico o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le dipendenze competente per territorio o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.
1. 507. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi, Aiello, Piazzoni, Paglia.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunti i seguenti commi:
  «3. Non è punibile la coltivazione domiciliare di cannabis per uso personale, consentita al maggiorenne nel limite di 4 piante femmine e la detenzione domiciliare di cannabis per uso personale nel luogo di coltivazione. Non è punibile altresì la detenzione per uso personale di cannabis fuori dal luogo di coltivazione di una quantità non superiore ai 5 grammi lordi.
  4. Fuori dal luogo di coltivazione è consentito detenere quantità maggiori di cannabis, previa prescrizione medica e nella misura indicata dalla prescrizione stessa, che il detentore deve sempre portare con sé in originale, assieme ad un valido documento di identità.
  Nella prescrizione il medico deve indicare le generalità del soggetto abilitato alla detenzione della sostanza, la patologia per la quale si rende necessaria la terapia a base di THC, i motivi che rendono necessaria la detenzione fuori dal luogo di coltivazione di una quantità di sostanza eccedente i limiti fissati al numero 3. In assenza delle indicazioni sopra indicate nella prescrizione, o della stessa prescrizione, si applica il comma 3».

  Di conseguenza alla fine del comma 1 dell'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente enunciato: «salvo quanto previsto dal comma 3 e 4 dell'articolo 26 della presente legge».
  Di conseguenza al comma 1 dell'articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, dopo la parola: «chiunque» è aggiunto il seguente enunciato: «salvo quanto previsto dal comma 3 e 4 dell'articolo 26 della presente legge».
1. 537. Ferraresi, Turco, Bernini, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 9, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: da staccarsi da apposito bollettario «buoni acquisto» con le seguenti: con buono acquisto.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso comma 1 sostituire le parole: il bollettario «buoni acquisto» con le seguenti: i buoni acquisto;Pag. 71
   alla lettera b) sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il modello di buoni acquisto.;
   dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. L'articolo 39 è soppresso.
1. 50. I Relatori.

  Al comma 13, capoverso Art. 43, comma 2, dopo le parole: con due dosaggi differenti sopprimere le seguenti: per una cura di durata non superiore a trenta giorni.
1. 47. Di Lello.

  Al comma 13, capoverso Art. 43, comma 2, dopo le parole: durata non superiore a trenta giorni inserire le seguenti: anche in regime di convenzione.
* 1. 8. Lenzi, Amato, Beni, Bragantini, Capone, Carnevali, D'Incecco, Fossati, Iori, Miotto, Murer, Patriarca, Sbrollini, Scuvera, Tidei.

  Al comma 13, capoverso Art. 43, comma 2, dopo le parole: con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni aggiungere le seguenti: anche in regime di convenzione.
* 1. 30. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 13, comma 2, ultimo capoverso, dopo le parole: non superiore a trenta giorni aggiungere le seguenti:, anche in regime di convenzione.
* 1. 581. Chiarelli.

  Al comma 13, capoverso Art. 43, comma 4-bis, sostituire la parola: farmaci con la seguente: medicinali.
1. 1. Catalano, Zaccagnini.

  Al comma 13, capoverso Art. 43, comma 4-bis primo periodo dopo le parole: affetti da dolore severo aggiungere le seguenti: e da dipendenze da oppiacei.
* 1. 9. Lenzi, Amato, Beni, Bragantini, Capone, Carnevali, D'Incecco, Fossati, Iori, Miotto, Murer, Patriarca, Sbrollini, Scuvera, Tidei.

  Al comma 13, capoverso Art. 43, comma 4-bis, dopo le parole: pazienti affetti da dolore severo aggiungere le seguenti: e da dipendenza da oppiacei.
* 1. 31. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 13, capoverso Art. 43, comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: affetti da dolore severo, aggiungere le parole: e da dipendenza da oppiacei.
* 1. 517. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Daniele Farina, Sannicandro, Paglia.

  Al comma 13, capoverso Art. 43, comma 4-bis, sostituire le parole: sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga con le seguenti: sentito il Consiglio superiore di sanità.
1. 32. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 13, capoverso Art. 43, al comma 4-bis, dopo le parole: il Consiglio superiore di sanità aggiungere le seguenti:, l'Istituto superiore di sanità.
1. 564. Gigli, Binetti.

Pag. 72

  Al comma 13, capoverso Art. 43, comma 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, con le parole: e l'Istituto superiore di sanità.
1. 518. Piazzoni, Nicchi, Aiello, Daniele Farina, Sannicandro, Paglia.

  Al comma 13, capoverso Art. 43, comma 5, sopprimere le parole: di disassuefazione.

  Conseguentemente sostituire la parola: dagli con: degli.
* 1. 33. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 13, capoverso Art. 43, comma 5, sopprimere le parole: trattamento di disassuefazione dagli stati, con le parole: trattamento degli stati.
* 1. 519. Piazzoni, Nicchi, Aiello, Daniele Farina, Sannicandro, Paglia.

  Al comma 13 capoverso Art. 43, comma 5, primo periodo sopprimere le parole: di disassuefazione.
** 1. 10. Lenzi, Amato, Beni, Bragantini, Capone, Carnevali, D'Incecco, Fossati, Iori, Miotto, Murer, Patriarca, Sbrollini, Scuvera, Tidei.

  Al comma 13, capoverso Art. 43, comma 5, sopprimere le parole: di disassuefazione.
** 1. 582. Chiarelli.

  Al comma 13, capoverso Art. 43, comma 5, secondo periodo sopprimere le parole: in affidamento.
* 1. 11. Lenzi, Amato, Beni, Bragantini, Capone, Carnevali, D'Incecco, Fossati, Iori, Miotto, Murer, Patriarca, Sbrollini, Scuvera, Tidei.

  Al comma 13, capoverso Art. 43, comma 5, sopprimere le parole: in affidamento.
* 1. 34. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

  Al comma 13, capoverso Art. 43, comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: in affidamento.
* 1. 520. Piazzoni, Nicchi, Aiello, Daniele Farina, Sannicandro, Paglia.

  Al comma 13, capoverso Art. 43, comma 5, sopprimere le parole: in affidamento.
* 1. 565. Binetti, Gigli.

  Al comma 13, capoverso Art. 43, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. La prescrizione di medicinali compresi nella tabella medicinali, sezione A, per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei deve essere effettuata all'interno del piano terapeutico individualizzato, secondo modalità individuate con decreto del Ministero della salute.
1. 51. I Relatori.

  Al comma 13, capoverso Art. 43, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. I medici chirurghi, su richiesta dei pazienti in corso di trattamento terapeutico con medicinali stupefacenti o psicotropi che si recano all'estero, provvedono alla redazione della certificazione di possesso dei medicinali stupefacenti o psicotropi compresi nella tabella dei medicinali da presentare all'autorità doganale in uscita dal territorio nazionale, individuati con decreto del Ministero della salute che definisce anche il modello della certificazione.
1. 52. I Relatori.

Pag. 73

   Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 50 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9, le parole: I, II, III, IV e VI sono sostituite dalle seguenti: I, II, III e IV;.
1. 53. I Relatori.

  Al comma 18, capoverso Art. 60, sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. A integrazione dei registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, stabilisce con proprio decreto le modalità di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14.
1. 35. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Al comma 22, capoverso comma 1, sostituire le parole: annualmente non oltre il 31 gennaio di ciascun anno con le seguenti: trimestralmente su supporto informatico certificato, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministero della salute.
1. 36. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. L'articolo 68 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

Art. 68.

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottemperi alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da euro tremila a euro trentamila.
  1-bis. Qualora le irregolarità riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro mille a euro tremila.
1. 45. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
  24-bis. La rubrica del Titolo VII del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 è sostituita dalla seguente: «Prescrizioni particolari relative ai precursori di droghe».
1. 54. I Relatori.

  Dopo il comma 24, è inserito il seguente comma:
  24-bis. All'articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, al comma 1, dopo le parole: «o Pag. 74comunque illecitamente detiene» sono inserite le seguenti: «al di fuori dei casi finalizzati al consumo personale».
1. 536. Turco, Ferraresi, Bernini, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Dopo il comma 24, inserire i seguenti commi:
  24-bis. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:
  « 3-bis. Non sono punibili la coltivazione per uso personale di cannabis indica fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile e la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore o che per modalità di presentazione, o in relazione al confezionamento frazionato, alla cessione onerosa, ovvero per altre circostanze dell'azione, si configurino le condotte illecite di cui al comma 5 del presente articolo. Se la coltivazione, nei limiti previsti dal presente comma, è messa in atto da un minore, si applica il comma 2-bis dell'articolo 75».

  24-ter. All'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo il comma 2) è inserito il seguente comma:
  « 2-bis. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 3-bis dell'articolo 73, il minore è invitato a seguire il programma terapeutico o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le dipendenze competente per territorio o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116».
1. 508. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi, Aiello, Piazzoni, Paglia.

  All'articolo 1 dopo il comma 24 inserire il seguente:
  L'articolo 73 del T.U. stupefacenti è sostituito dal seguente:
  24-bis. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualsiasi scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
  2. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto col Ministro della giustizia, sentito il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate a un uso non esclusivamente personale.
  2-bis. Se le condotte di cui ai commi precedenti riguardano le sostanze di cui alla tabella 11, le pene sono quella della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 10.000 a 100.000 euro.
  3. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle di cui all'articolo Pag. 7514, ovvero produce o commercializza le sostanze chimiche di base e i precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle dell'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.
  4. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
  5. Quando, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti nel presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000. Se tali condotte riguardano le sostanze di cui alla tabella II, le pene sono quella della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 1.000 a 10.000 euro.
  6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può anche essere disposto nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello della esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 cod. proc. penale, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso la revoca è ammesso ricorso per cassazione, non sospensivo della revoca stessa. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.
  7. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione a tale propria condizione, per il quale il giudice infligga una pena non superiore a un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2 lettera a) del cod. proc. penale o reato contro la persona.
  8. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso fra loro la pena è aumentata.
  9. Le pene previste nel presente articolo sono diminuite dalla metà ai due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
* 1. 546. Pagano, Roccella, Calabrò.

  All'articolo 1 dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione Pag. 76dei relativi stati di tossicodipendenza, l'articolo 73 è sostituito dal seguente:
  1 Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualsiasi scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
  2. Con le medesime pene di cui al comma i è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto col Ministro della giustizia, sentito il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate a un uso non esclusivamente personale.
  2-bis. Se le condotte di cui ai commi precedenti riguardano le sostanze di cui alla tabella II, le pene sono quella della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 10.000 a 100.000 euro.
  3. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle di cui all'articolo 14, ovvero produce o commercializza le sostanze chimiche di base e i precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle dell'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.
  4. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
  5. Quando, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i falli previsti nel presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000. Se tali condotte riguardano le sostanze di cui alla tabella II, le pene sono quella della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 1.000 a 10.000 euro.
  6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'ad. 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto disposto dall'ad, 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può anche essere disposto nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto disposto dall'ad. 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello della esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 cod. proc. penale, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso la revoca è ammesso ricorso per cassazione, non sospensivo Pag. 77della revoca stessa. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.
  7. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione a tale propria condizione, per il quale il giudice infligga una pena non superiore a un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'ad. 407, comma 2 lettera a) del cod. proc. penale o reato contro la persona.
  8. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso fra loro la pena è aumentata.
  9. Le pene previste nel presente articolo sono diminuite dalla metà ai due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
* 1. 587. Giorgia Meloni, Rampelli.

  All'articolo 1 dopo il comma 24 inserire il seguente:
  L'articolo 73 del T.U. stupefacenti è sostituito dal seguente:

Art. 24-bis.

  1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualsiasi scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
  2. Con le medesime pene di cui al comma i è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto col Ministro della giustizia, sentito il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate a un uso non esclusivamente personale.
  3. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri inetta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle di cui all'articolo 14, ovvero produce o commercializza le sostanze chimiche di base e i precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle dell'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.
  4. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
  5. Quando, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti nel presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3,000 a euro 26.000.
  6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del Pag. 782000, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può anche essere disposto nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello della esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 cod. proc. penale, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso la revoca è ammesso ricorso per cassazione, non sospensivo della revoca stessa. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.
  7. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione a tale propria condizione, per il quale il giudice infligga una pena non superiore a un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2 lettera a) del cod. proc. penale o reato contro la persona.
  8. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso fra loro la pena è aumentata.
  9. Le pene previste nel presente articolo sono diminuite dalla metà ai due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
** 1. 544. Pagano, Roccella, Calabrò.

  All'articolo 1 dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, l'articolo 73 è sostituito dal seguente:
  1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualsiasi scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
  2. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto col Ministro della giustizia, sentito il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate a un uso non esclusivamente personale.
  3. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'ad, 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle di cui all'articolo 14, ovvero produce o commercializza le sostanze chimiche di base e i precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle dell'articolo 14, Pag. 79è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.
  4. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
  5. Quando, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti nel presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
  6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto disposto dall'ad. 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può anche essere disposto nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto disposto dall'ad. 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello della esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 cod. proc. penale, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso la revoca è ammesso ricorso per cassazione, non sospensivo della revoca stessa. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.
  7. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione a tale propria condizione, per il quale il giudice infligga una pena non superiore a un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2 lettera a) del cod. proc. penale o reato contro la persona.
  8. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso fra loro la pena è aumentata.
  9. Le pene previste nel presente articolo sono diminuite dalla metà ai due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
** 1. 586. Giorgia Meloni, Rampelli.

  Dopo il comma 24, inserire i seguenti:
  24-bis. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000, ovvero, se i fatti riguardano piante e preparati attivi della cannabis, quali hashish, marijuana, resina, foglie e Pag. 80infiorescenze, con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.000 a euro 12.000».

  24-ter. All'articolo 550, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «pena detentiva» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione, in ogni caso, dei delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».
1. 501. Ermini, Vazio, Giuditta Pini, Amoddio, Mattiello, Marzano, Rostan, Morani, Giuliani, Tartaglione.

  Dopo il comma 24, è inserito il seguente comma:
  24-bis. All'articolo 73, il comma 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
  5). a) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
   b) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.500 a euro 13.000.
1. 531. Ferraresi, Turco, Bernini, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Dopo il comma 24, inserire il seguente:
  24-bis. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 20.000.
  Se le attività illecite hanno ad oggetto e sostanze di cui alla tabella II si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni e la multa fino a 3.000 euro.
1. 535. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi, Aiello, Piazzoni, Paglia.

  Dopo l'articolo 1, introdurre l'articolo 1-bis:

Art. 1-bis.

  Dopo il comma 24, inserire il seguente:
  24-bis. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3000 a euro 26.000;.
1. 503. Rondini, Molteni.

Pag. 81

  Dopo il comma 24, inserire il seguente:
  24-bis. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.
1. 500. I Relatori.

  Dopo il comma 24, inserire il seguente:
  24-bis. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  «5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta Pag. 82del Pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo».
*1. 511. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi, Aiello, Piazzoni, Paglia.

  Dopo il comma 24, è inserito il seguente:
  24-bis. All'articolo 73, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del Pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo».
*1. 530. Ferraresi, Turco, Bernini, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
  24-bis. All'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «tabella II» sono sostituite dalle seguenti: «tabella dei medicinali».
1. 55. I Relatori.

  Dopo il comma 24, è inserito il seguente:
  24-bis. All'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole da «Chiunque illecitamente» alle parole «sanzioni amministrative:» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque, per farne uso personale, Pag. 83illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle 1 e 111 previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma precedente, si tiene conto delle seguenti circostanze:
    che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione dalle quali risulti che le sostanze non sono destinate ad un uso esclusivamente personale;
    che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella «tabella dei medicinali» sez. A, B, C, D eccedano il quantitativo prescritto.
1. 502. Vazio, Verini, Ermini, Giuditta Pini, Amoddio, Mattiello, Marzano, Rostan, Morani, Giuliani, Tartaglione.

  Dopo il comma 24, è inserito il seguente:
  24-bis. Il comma 1 dell'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
  «1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:
   a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli, e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
   b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
   c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
   d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
1. 46. Beni, Fossati.

  Dopo il comma 24, è inserito il seguente:
  24-bis. All'articolo 75, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, coltiva, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:
   a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale Pag. 84per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
   b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
   c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
   d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
1. 536. Ferraresi, Turco, Bernini, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Dopo il comma 24, inserire il seguente:
  24-bis. All'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 1, dopo la parola «chiunque», è inserita la seguente: «, per farne uso personale,»;
   b) All'alinea del comma 1, dopo la parola: «acquista,» è inserita la seguente: «coltiva,» e dopo le parole: «detiene sostanze stupefacenti o psicotrope» sono inserite le seguenti: «diverse da quelle di cui all'articolo 14, tabella II e».
1. 510. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi, Aiello, Piazzoni, Paglia.

  Dopo il comma 24, è inserito il seguente:
  24-bis. All'articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, al comma 1, le parole: «o comunque detiene» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque illecitamente detiene al di fuori dei casi finalizzati al consumo personale».
1. 537. Turco, Ferraresi, Bernini, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Dopo il comma 24, è inserito il seguente:
  24-bis. All'articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, al comma 1, dopo le parole: «illecitamente importa,» è aggiunta la seguente: «esporta».
1. 538. Turco, Ferraresi, Bernini, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente comma:
  24-bis. All'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. Le sanzioni previste alla lettera a), c) e d) del comma 1 non si applicano alle sostanze di cui alla Tabella II dell'articolo 14».
1. 512. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi, Aiello, Piazzoni, Paglia.

  Al comma 27, lettera a), capoverso 1) e ovunque ricorra nel testo sostituire le parole: servizio pubblico per le tossicodipendenze con le seguenti: servizio pubblico per le dipendenze.
* 1. 12. Lenzi, Amato, Beni, Bragantini, Capone, Carnevali, D'Incecco, Fossati, Iori, Miotto, Murer, Patriarca, Sbrollini, Scuvera, Tidei.

Pag. 85

  Al comma 27, lettera a) capoverso comma 1, e ovunque ricorra, sostituire le parole: servizio pubblico per le tossicodipendenze con le seguenti: servizio pubblico per le dipendenze.
* 1. 583. Chiarelli.

  Al comma 27, lettera a), capoverso comma 1, e ovunque ricorra, sostituire le parole: servizio pubblico per le tossicodipendenze con le parole: servizio pubblico per le dipendenze.
* 1. 521. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Daniele Farina, Sannicandro, Paglia.

  Al comma 27, sostituire ove ricorrenti le parole: servizio pubblico per le tossicodipendenze con le seguenti: Servizio per le Dipendenze.
1. 566. Gigli, Binetti.

  Al comma 27, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: servizio pubblico per le tossicodipendenze con le seguenti: servizio pubblico per le dipendenze.
* 1. 37. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 27, lettera c), capoverso comma 4, sostituire le parole: servizio pubblico per le tossicodipendenze con le seguenti: servizio pubblico per le dipendenze.
1. 38. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 27, lettera d), capoverso comma 7, sostituire le parole: servizio pubblico per le tossicodipendenze con le seguenti: servizio pubblico per le dipendenze.
1. 39. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 27, lettera d), capoverso comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: salvo l'obbligo di segnalare all'autorità competente tutte le violazioni commesse dalla persone sottoposta al programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive.
* 1. 13. Lenzi, Amato, Beni, Paola Bragantini, Capone, Carnevali, D'Incecco, Fossati, Iori, Miotto, Murer, Patriarca, Sbrollini, Scuvera, Tidei.

  Al comma 27, lettera d), capoverso comma 7, sopprimere dalle parole: salvo l'obbliga di segnalare fino alle parole: di pene detentive.
* 1. 522. Nicchi, Piazzoni, Daniele Farina, Aiello, Sannicandro, Paglia.

  Al comma 27, lettera d), sostituire le parole: tutte le violazioni con le seguenti: le violazioni tali da rendere inefficace il trattamento stesso.
1. 567. Binetti, Gigli.

  Al comma 28, lettera a), sostituire le parole: servizio pubblico per le tossicodipendenze con le seguenti: Servizio per le Dipendenze.
1. 568. Gigli, Binetti.

  Al comma 28, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: Il servizio pubblico per le tossicodipendenze con le seguenti: Il servizio pubblico per le dipendenze.
*1. 40. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

Pag. 86

  Al comma 28, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: Il servizio pubblico per le tossicodipendenze con le seguenti: Il servizio pubblico per le dipendenze.
*1. 584. Chiarelli.

  Al comma 28, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente.
**1. 41. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 28, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
**1. 523. Piazzoni, Nicchi, Aiello, Daniele Farina, Sannicandro, Paglia.

  Al comma 28, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente.
**1. 585. Chiarelli.

  Al comma 28, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
**1. 596. Gigli, Binetti.

  Al comma 28 lettera a) capoverso comma 1, sostituire il terzo periodo: Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente con le seguenti: con la piena presa in carico della persona.
1. 14. Lenzi, Amato, Beni, Bragantini, Capone, Carnevali, D'Incecco, Fossati, Iori, Miotto, Murer, Patriarca, Sbrollini, Scuvera, Tidei.

  Al comma 28, lettera d), capoverso comma 4, alla fine aggiungere il seguente periodo: In tale caso è fatta salva l'opzione da parte del servizio pubblico di sostenere gli oneri del trattamento a seguito di valutazione, da parte dello stesso, della congruità e appropriatezza del trattamento presso la struttura privata scelta ai sensi del presente comma.
1. 42. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

  Al comma 28, lettera d), capoverso comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: È fatta comunque salva la facoltà di opzione del servizio pubblico di sostenere o meno gli oneri del trattamento nelle suddette strutture private autorizzate scelte dall'interessato, in ordine alla propria valutazione di congruità e appropriatezza del trattamento.
1. 524. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Daniele Farina, Sannicandro, Paglia.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
  28-bis. All'articolo 123 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «alle tabelle I e II, sezioni A, B e C» sono sostituite dalle seguenti: «alla tabella I e alla tabella dei medicinali.».
1. 56. I Relatori.

  Al comma 29, capoverso comma 8, sopprimere le parole da: purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano l'esclusiva finalità clinico-terapeutica Pag. 87di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.
1. 15. Lenzi, Amato, Beni, Bragantini, Capone, Carnevali, D'Incecco, Fossati, Iori, Miotto, Murer, Patriarca, Sbrollini, Scuvera, Tidei.

  Al comma 29, capoverso comma 8, sostituire le parole da: purché i dosaggi fino a: programmi riabilitativi con le seguenti: che devono essere utilizzati, in base alle buone pratiche cliniche ed alle evidenze scientifiche, con finalità terapeutiche e riabilitative in integrazione con i più appropriati interventi psico-sociali.
*1. 16. Lenzi, Amato, Beni, Bragantini, Capone, Carnevali, D'Incecco, Fossati, Iori, Miotto, Patriarca, Sbrollini, Scuvera, Tidei.

  Al comma 29, capoverso comma 8, sostituire le parole da: purché i dosaggi fino a: programmi riabilitativi con le seguenti: che devono essere utilizzati, in base alle buone pratiche cliniche ed alle evidenze scientifiche, con finalità terapeutiche e riabilitative in integrazione con i più appropriati interventi psico-sociali.
*1. 43. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Al comma 29, capoverso comma 8, sostituire le parole da: purché i dosaggi fino a: programmi riabilitativi con le seguenti: che devono essere utilizzati, in base alle buone pratiche cliniche ed alle evidenze scientifiche, con finalità terapeutiche e riabilitative in integrazione con i più appropriati interventi psico-sociali.
*1. 525. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Daniele Farina, Sannicandro, Paglia.

  Al comma 29, sostituire le parole da: purché i dosaggi fino alla fine del comma con le seguenti: che devono essere utilizzati in base alle buone pratiche cliniche e alle evidenze scientifiche con finalità terapeutica di disassuefazione e riabilitativa, in integrazione con i più appropriati interventi psico-sociali.
1. 569. Binetti, Gigli.

  Al comma 29, dopo la parola: riabilitativi aggiungere le seguenti: che devono essere utilizzati, in base alle buone pratiche cliniche ed alle evidenze scientifiche, con finalità terapeutica e riabilitativa in integrazione con i più appropriati interventi psico-sociali.
1. 586. Chiarelli.

  Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
  30-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti i registri di cui agli articoli 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ad integrazione dei registri su modello cartaceo devono prevedere una registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle del presente decreto legge. Il Ministero della salute entro cento venti giorni stabilisce con proprio decreto le modalità applicazione della registrazione su supporto informatico e le modalità di invio dei dati in essi contenuti e della relativa tracciabilità di tutti gli atti relativi a transazioni, trasporti, vendite o cessioni di sostanze stupefacenti.
1. 44. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 30, Allegato A, Tabelle Medicinali Sezione B, alla voce: Medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi Pag. 88estratti e tinture sostituire la parola: cannabis con la seguente: cannabidiolo.
1. 574. Gigli, Binetti.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
  «Art.1-bis. 1. Le pene irrogate con sentenza divenuta definitiva prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, per i reati di cui all'articolo 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, riferiti alle sostanze di cui alla tabella II dell'articolo 14, commessi dopo l'entrata in vigore della legge 21 febbraio 2006, n. 49, sono ridotte di due terzi.
  2. Se per effetto della riduzione le pene risultano superiori al massimo edittale, queste sono ridotte al limite massimo ivi previsto.
  3. Alla rideterminazione della pena provvede con decreto, anche d'ufficio, il giudice dell'esecuzione.
  4. Il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue alla rideterminazione della pena.
  5. La Corte di cassazione, se non deve annullare per altri motivi la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 1 commessi prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, riduce di due terzi la pena irrogata dal giudice di merito».
1. 0500. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi, Aiello, Piazzoni, Paglia.

  Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale).

  All'articolo 380, comma 2, la lettera h), è sostituita dalla seguente:
   h) «delitti concernenti delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai fatti inerenti alle sostanze indicate nelle tabelle I e III di cui all'articolo 14 del medesimo decreto».

  All'articolo 381 comma 2 del codice di procedura penale è aggiunta la seguente lettera:
   «d-bis) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai fatti inerenti alle sostanze indicate nelle tabelle II e IV di cui all'articolo 14 del medesimo decreto».
1. 050. Ferraresi, Turco, Bernini, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Efficacia degli atti amministrativi adottati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in ordine agli atti adottati sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni:
   a) se si tratta di atti amministrativi, continuano a produrre effetti;Pag. 89
   b) se si tratta di sentenze penali di condanna, il giudice dell'esecuzione provvede, anche d'ufficio, alla revoca, limitatamente alla pena inflitta relativamente alle condotte concernenti le sostanze indicate al n. 6 del comma 3 dell'articolo 4-vicies ter del decreto-legge n. 49 del 2006, oggetto della predetta declaratoria. Alla revoca provvede, nelle forme previste dall'articolo 673 del codice di procedura penale, il giudice dell'esecuzione, che ridetermina la pena, applicando la dosimetria adottata con la sentenza di condanna. Il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue alla rideterminazione della pena. Il giudice dell'esecuzione ridetermina altresì, con le medesime modalità, la pena irrogata ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.
2. 500. Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire la parola: continuano con la seguente: riprendono.
*2. 1. Taglialatela, Balduzzi, Cicu, Fabbri, Giorgis, Gianluca Pini, Sannicandro.

  Al comma 1, sostituire le parole: continuano a produrre effetti, con le seguenti: riprendono a produrre effetti.
*2. 501. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi, Aiello, Piazzoni, Paglia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nei decreti applicativi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, adottati dall'entrata in vigore della legge 21 febbraio 2006, n. 49, fino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, ogni richiamo alla tabella II è da intendersi riferito alla tabella dei medicinali, di cui all'allegato A al presente decreto.
2. 3. I Relatori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il comma 2 con il seguente testo: “2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, gli atti amministrativi di cui al comma 1 del presente articolo dovranno essere riformulati o soppressi tenuto conto delle disposizioni previste dal citato decreto”.
2. 10. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modificazioni al codice di procedura penale).

  1. All'articolo 673 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  3. Nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma applicata per la determinazione della pena ed ove la legge vigente in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale sia più favorevole, il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura inferiore, tenuto conto della sentenza di condanna.
2. 0500. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi, Aiello, Piazzoni, Paglia.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3. 13. Monchiero.

  Sopprimerlo.
*3. 14. Miotto, Lenzi, Amato, Beni, Paola Bragantini, Capone, Carnevali, D'Incecco, Fossati, Iori, Murer, Patriarca, Sbrollini, Scuvera, Tidei.

  Sopprimerlo.
*3. 17. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

Pag. 90

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, dopo le parole: «a partire dal 1o gennaio 1997,» sono aggiunte le seguenti: «i medicinali orfani, come definiti dal regolamento CEE n. 141/2000 del 16 dicembre 1999».
3. 16. D'Incecco.
(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:
  1. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono soppressi i commi da 2 al 20 dell'articolo 48 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
  2. Entro trenta giorni dal termine di cui al comma 1 il personale trasferito all'Agenzia Italiana del Farmaco è riassegnato alla Direzione generale del farmaco e dei dispositivi medici del Ministero della salute, al fine di svolgere i compiti e le funzioni già assegnati all'Agenzia Italiana del Farmaco.
  3. Il Ministero della salute procede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla riorganizzazione della Direzione generale del farmaco e dei dispositivi medici del Ministero della salute al fine di svolgere compiti e le funzioni già assegnate all'AIFA. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco, opera alle dipendenze della citata Direzione Generale.
3. 20. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.
(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è inserito il seguente comma:
  4-bis. Anche se sussista altra valida alternativa terapeutica nell'ambito dei farmaci autorizzati, nel superiore interesse pubblico, sono inseriti nell'apposito elenco di cui al comma 4 i farmaci, con uso consolidato sulla base dei dati della letteratura scientifica, che possono essere utilizzati per una o più indicazioni terapeutiche diverse da quella autorizzata, previa valutazione della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA.
3. 15. Miotto, Carnevali, Iori.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
  «Se è disponibile un'alternativa terapeutica nell'ambito dei farmaci autorizzati, la presenza nell'elenco di cui al precedente periodo del medicinale non autorizzato, con conseguente erogazione dello stesso a carico del Servizio sanitario nazionale, è ammessa nel caso in cui sulla base del parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA o, in alternativa tra loro, l'equivalente organismo dell'EMA o dell'OMS, il medicinale possieda un profilo di sicurezza, con riferimento all'impiego proposto, non inferiore a quella del farmaco autorizzato e quest'ultimo risulti eccessivamente oneroso per il Servizio sanitario nazionale. Agli effetti del presente comma il medicinale già autorizzato è considerato eccessivamente oneroso se il costo medio della terapia basata sul suo impiego supera di almeno il 50 per cento il costo medio della terapia basata sull'impiego del farmaco non autorizzato.
  Previa autorizzazione dell'AIFA, rilasciata su proposta della regione competente, la farmacia ospedaliera può, attraverso Pag. 91operazioni di ripartizione del quantitativo di un medicinale regolarmente in commercio, allestire dosaggi da utilizzare all'interno dell'ospedale in cui opera o all'interno di altri ospedali, ovvero da consegnare all'assistito per impiego domiciliare sotto il controllo della struttura pubblica. Il disposto del presente comma si applica anche nell'ipotesi di utilizzazione di un medicinale per un'indicazione diversa da quella autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, come modificato dal comma 3 del presente articolo.
3. 19. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, sono inseriti i seguenti:
  4-bis. Nell'elenco di cui al precedente comma 4, possono altresì essere inseriti, con conseguente erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale, medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella per la quale hanno ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio, anche qualora sussistano alternative terapeutiche nell'ambito dei farmaci autorizzati, e in particolare se quest'ultimi risultino più onerosi per il medesimo Servizio sanitario nazionale.
  4-ter. L'inserimento nell'elenco ai sensi del precedente comma 4-bis, è consentito previo parere positivo della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, e in presenza di una valida letteratura scientifica e risultati favorevoli delle sperimentazioni e ricerche condotte e validate nell'ambito della comunità scientifica nazionale e internazionale, nonché di un eventuale parere favorevole dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), che confermino l'efficacia e la sicurezza del farmaco con riferimento all'impiego proposto rispetto a quello autorizzato.
  4-quater. L'articolo 1, comma 796, lettera z), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
3. 500. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Daniele Farina, Sannicandro, Paglia.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, sono inseriti i seguenti:
  4-bis. Nel caso in cui l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale non comprenda un'indicazione terapeutica per la quale si ravvisi un motivato interesse pubblico all'utilizzo, qualora il titolare dell'AIC o altro avente causa dichiari di non voler procedere direttamente alla registrazione dell'indicazione di interesse, entro trenta giorni dalla comunicazione di motivato interesse pubblico ed anche se sussista altra alternativa terapeutica nell'ambito dei farmaci autorizzati per la medesima indicazione, acquisito il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, sulla base dei risultati delle sperimentazioni e ricerche condotte nell'ambito della comunità medico-scientifica nazionale o internazionale in merito alla sicurezza ed efficacia del farmaco con riferimento all'impiego proposto rispetto a quello autorizzato, valutato altresì il vantaggio economico per il Servizio sanitario nazionale, il Ministero della salute inserisce provvisoriamente nell'elenco di cui al precedente comma 4 con conseguente erogazione dello stesso a carico del Servizio sanitario nazionale. In tal caso AIFA assume tempestivamente le necessarie determinazioni ed attiva contestualmente alla registrazione idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti, in coordinamento con le strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale.Pag. 92
  4-ter. I farmaci oggetto di tale registrazione entrano a pieno titolo nelle acquisizioni per il SSN, inserendoli nelle gare, fino a motivata revoca di AIFA dell'inserimento in elenco.
  4-quater. Nell'esercizio della rilevante responsabilità pubblica di cui al presente articolo, l'AIFA si avvale delle più avanzate esperienze in ambito regionale, fornendo completa informazione di tali collaborazioni e dei loro contenuti con pubblicazione sul proprio sito, in tempo reale.
  4-quinquies. È abrogato il comma 796 lettera z) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. 28. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, sono inseriti i seguenti commi:
  4-bis. Nel caso in cui l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale non comprenda un'indicazione terapeutica per la quale si ravvisi un motivato interasse pubblico all'utilizzo, qualora il titolare dell'AIC o altro avente causa dichiari di non voler procedere direttamente alla registrazione dell'indicazione di interesse, ed anche se sussista altra alternativa terapeutica nell'ambito dei farmaci autorizzati per la medesima indicazione, acquisito il giudizio della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, tenuto conto dei risultati delle sperimentazioni e ricerche condotte nell'ambito della comunità medico-scientifica nazionale o internazionale in merito alla sicurezza ed efficacia del farmaco con riferimento all'impiego proposto rispetto a quello autorizzato, valutato altresì il vantaggio economico per il Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia Italiana del Farmaco può inserirla provvisoriamente nell'elenco di cui al precedente comma 4 con conseguente erogazione dello stesso a carico del Servizio sanitario nazionale. In tal caso AIFA assume tempestivamente le necessarie determinazioni ed attiva contestualmente alla registrazione idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti.
  4-ter. I farmaci oggetto di tale registrazione entrano a pieno titolo nelle acquisizioni per il SSN, inserendoli nelle gare, fino a motivata revoca di AIFA dell'inserimento in elenco.
  4-quater. Nell'esercizio di tale rilevante responsabilità pubblica l'AIFA si avvale delle più avanzate esperienze in ambito regionale, fornendo completa informazione di tali collaborazioni e dei loro contenuti con pubblicazione sul proprio sito, in tempo reale.
  4-quinquies. È abrogato il comma 796 lettera z) della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007).
3. 27. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, sono inseriti i seguenti:
  4-bis. Nel caso in cui l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale non comprenda un'indicazione terapeutica per la quale si ravvisi un motivato interesse pubblico all'utilizzo, valutato, sulla base di sperimentazioni nazionali e/o internazionali o estensioni di autorizzazioni da parte di Stati appartenenti all'Unione Europea, che il medicinale possieda un profilo di sicurezza, con riferimento all'impiego proposto, non inferiore a quella del farmaco autorizzato, l'Agenzia Italiana del Farmaco procede ad acquisire tali studi scientifici o estensioni di autorizzazioni e dà avvio all’iter per l'estensione di autorizzazione, nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo Pag. 9348, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, destinate alle finalità di cui al comma 19, lettera b), numero 3).
  4-ter. Anche se sussista altra alternativa terapeutica nell'ambito dei farmaci autorizzati, l'indicazione terapeutica per la quale sia stato avviato l’iter di registrazione ai sensi del comma 4-bis è inserita provvisoriamente nell'elenco di cui al precedente comma 4 con conseguente erogazione dello stesso a carico del Servizio sanitario nazionale, nel caso in cui, a giudizio della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, tenuto conto dei risultati delle eventuali sperimentazioni e ricerche condotte nell'ambito della comunità medico-scientifica nazionale e internazionale, nonché della relativa onerosità del farmaco autorizzato per il Servizio sanitario nazionale, il farmaco sia sicuro ed efficace con riferimento all'impiego proposto rispetto a quello autorizzato. In tal caso l'AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti ed assume tempestivamente le necessarie determinazioni.
  4-quater. L'inserimento provvisorio ai sensi del comma 4-ter è disposto in attesa che siano disponibili i risultati delle sperimentazioni cliniche condotte sul farmaco e diviene definitivo previa valutazione positiva della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA ai sensi dell'articolo 2, comma 349, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4-quinquies. Quando la valutazione di equivalenza di sicurezza ed efficacia di cui all'articolo 4-bis, sia stata già effettuata dal corrispondente organismo dell'EMA o dell'OMS, ovvero quando questi raccomandino l'uso del farmaco per un uso non autorizzato, AIFA procede ad acquisire da dette autorità la predetta valutazione raccomandazione, nonché gli studi sulla base dei quali essa valutazione raccomandazione è fondata, ed estende senza indugio l'autorizzazione all'uso non autorizzato. I titolari di AIC o altri aventi causa dei farmaci autorizzati per la stessa indicazione terapeutica, possono chiedere che sia effettuata a loro spese, sperimentazione multicentrica allo scopo di verificare equivalenza di sicurezza ed efficacia, almeno, presso strutture sanitarie pubbliche, indicate in sede di Conferenza Stato-Regioni.
  4-sexies. Previa autorizzazione dell'AIFA, rilasciata su proposta della regione competente, la farmacia ospedaliera può, attraverso operazioni di ripartizione del quantitativo di un medicinale regolarmente in commercio, allestire dosaggi da utilizzare all'interno dell'ospedale in cui opera o all'interno di altri ospedali, ovvero da consegnare all'assistito per impiego domiciliare sotto il controllo della struttura pubblica. Il disposto del presente comma si applica anche nell'ipotesi di utilizzazione di un medicinale per un'indicazione diversa da quella autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, come modificato dal presente decreto-legge.
  4-septies. Se il titolare dell'AIC o altro avente causa si oppone all'estensione di autorizzazione di cui all'articolo 4-bis o 4-quinquies o a quanto previsto nell'articolo 4-sexies, le responsabilità di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 206 del 2005 e seguenti sono a totale carico dello Stato italiano.
  4-octies. È abrogata ogni norma in contrasto con il presente decreto.
3. 18. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Sostituire con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni dirette a favorire l'impiego dei medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale).

  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito Pag. 94dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, sono inseriti i seguenti:
  4-bis. Nel caso in cui l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale non comprenda un'indicazione terapeutica per la quale, sulla base di una consolidata esperienza di uso off-label, si ravvisi un motivato interesse pubblico all'utilizzo e qualora, tenuto conto dei risultati delle sperimentazioni e ricerche condotte nell'ambito della comunità medico-scientifica nazionale e internazionale, a giudizio della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, esistano sufficienti evidenze di efficacia e sicurezza, può essere autorizzata la registrazione della nuova indicazione, indipendentemente dall'interesse e dal parere dell'azienda produttrice.
  Ogni diritto riguardante la commercializzazione anche per la nuova indicazione resterà al proprietario della sostanza, fatta salva la possibilità di una ridefinizione del prezzo del prodotto in conseguenza dell'ampliamento del potenziale mercato.
  Qualora, malgrado il consolidato uso off-label, le evidenze scientifiche a favore dell'efficacia di un farmaco per una nuova indicazione e i dati relativi alla sicurezza del suo impiego fossero invece ritenuti necessari di ulteriori approfondimenti, l'AIFA può invitare l'azienda produttrice ad effettuare ulteriori studi e, in caso di mancato interesse da parte di questa, può procedere, nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 48, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, destinate alle finalità di cui al comma 19, lettera b), numero 3), alla progettazione, effettuazione e pubblicazione di nuovi studi clinici. Tale procedura può essere attivata dall'AIFA anche su richiesta di stakeholders (associazioni di pazienti, aziende sanitarie, regioni, membri della comunità scientifica, clinici). In tal caso la valutazione della appropriatezza dell'indagine sarà effettuata dall'AIFA sulla base di criteri e limiti che saranno definiti con apposito regolamento da adottarsi con decreto del Ministero della salute entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
  4-ter. Nelle more della autorizzazione a nuove indicazioni terapeutiche e anche se sussista altra alternativa terapeutica nell'ambito dei farmaci autorizzati, l'indicazione terapeutica per la quale sia stato avviato l’iter di registrazione ai sensi del comma 4-bis può essere inserita provvisoriamente nell'elenco di cui al precedente comma 4 con conseguente erogazione dello stesso a carico del Servizio sanitario nazionale, nel caso in cui, a giudizio della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, vi siano sufficienti evidenze che il farmaco sia sicuro ed efficace con riferimento all'impiego proposto rispetto a quello autorizzato. In tal caso AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti ed assume tempestivamente le necessarie determinazioni.
  4-quater. L'inserimento provvisorio ai sensi del comma 4-ter è disposto in attesa che siano disponibili i risultati delle sperimentazioni cliniche condotte sul farmaco e diviene definitivo previa valutazione positiva della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA ai sensi dell'articolo 2, comma 349, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. 503. Gigli, Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 4-bis.
3. 21. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Al comma 1, capoverso comma 4-bis, premettere le seguenti parole: Anche qualora sussista valida alternativa terapeutica,
3. 1. Catalano, Zaccagnini.

Pag. 95

  Al comma 1, capoverso comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: motivato interesse pubblico all'utilizzo, aggiungere le seguenti: ivi compreso quello del risparmio della spesa pubblica a carico del Servizio Sanitario Nazionale rispetto al costo del medicinale autorizzato.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: può procedere, nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 48, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, destinate alle finalità di cui al comma 19, lettera b), numero 3) con le seguenti: emette dichiarazione di pubblico interesse per tale indicazione e procede, nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 48, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, destinate alle finalità di cui al comma 19, lettera b), numero 3), ovvero dei diversi fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati;
   al capoverso comma 4-ter, sopprimere le parole: nonché della relativa onerosità del farmaco autorizzato per il Servizio sanitario nazionale.
3. 4. Catalano, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: motivato interesse pubblico all'utilizzo, aggiungere le seguenti: ivi compreso quello del risparmio della spesa pubblica a carico del Servizio Sanitario Nazionale rispetto al costo del medicinale autorizzato.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, al capoverso comma 4-ter, sopprimere le parole: nonché della relativa onerosità del farmaco autorizzato per il Servizio sanitario nazionale.
3. 2. Catalano, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: l'Agenzia italiana del Farmaco può procedere, con le seguenti: il Ministero della salute procede, sentita l'Agenzia del Farmaco,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: sono definiti con l'Agenzia Italiana del Farmaco i termini e le modalità di avvio degli studi registrativi relativi alla medesima indicazione con le seguenti: il Ministero della salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco definisce i termini e le modalità di avvio degli studi registrativi relativi alla medesima indicazione.
3. 22. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: può procedere con la seguente: procede.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, sopprimere l'ultimo periodo;
   al capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: può essere con la seguente: è e le parole: tenuto anche conto con la seguente: ovvero.
3. 23. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, capoverso comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: può procedere, nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 48, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge Pag. 9624 novembre 2003, n. 236, destinate alle finalità di cui al comma 19, lettera b), numero 3) con le seguenti: emette dichiarazione di pubblico interesse per tale indicazione e procede, nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 48, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, destinate alle finalità di cui al comma 19, lettera b), numero 3), ovvero dei diversi fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati,.
3. 3. Catalano, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: può procedere con la seguente: procede.
3. 29. Fucci.

  Al comma 1, capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: previa cessione a titolo gratuito con le seguenti: previo obbligo di cessione gratuita.
3. 30. Fucci.

  Al comma 1, capoverso comma 4-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli studi registrativi possono non essere necessari nel caso in cui siano già presenti in letteratura scientifica studi clinici indipendenti disegnati con caratteristiche assimilabili agli studi registrativi
3. 31. Fucci.

  Al comma 1, capoverso comma 4-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 5. Catalano, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La dichiarazione di pubblico interesse alla registrazione e la conseguente procedura di registrazione possono essere richieste anche da associazioni di malati, società scientifiche, aziende sanitarie, università, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

  Conseguentemente, capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: stato avviato l’iter di con le seguenti: stata emessa dichiarazione di pubblico interesse alla.
3. 8. Catalano, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La dichiarazione di pubblico interesse alla registrazione e la conseguente procedura di registrazione possono essere richieste anche da associazioni di malati, società scientifiche, aziende sanitarie, università, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
3. 6. Catalano, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 4-ter.
3. 24. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, capoverso comma 4-ter, sostituire la parola: farmaci con la seguente: medicinali e la parola: farmaco con la seguente: medicinale, ovunque essa ricorra.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, capoverso comma 4-quater, sostituire la parola: farmaco con la seguente: medicinale.
3. 38. Catalano, Zaccagnini.

   Al comma 1, capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: stato avviato l’iter di con le seguenti: stata emessa dichiarazione di pubblico interesse alla.
3. 7. Catalano, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso comma 4-ter, dopo le parole: l’iter di registrazione aggiungere Pag. 97le seguenti: o siano già disponibili studi clinici,
3. 32. Fucci.

  Al comma 1, capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: può essere inserita provvisoriamente con le seguenti: è inserita provvisoriamente.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: nel caso in cui, a giudizio, della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, tenuto anche conto dei risultati delle eventuali sperimentazioni e ricerche condotte nell'ambito della comunità medico-scientifica nazionale e internazionale con le seguenti: sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA e sulla base dei risultati delle sperimentazioni e ricerche condotte da strutture pubbliche nell'ambito della comunità medico-scientifica nazionale e internazionale.
3. 25. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, capoverso comma 4-ter, sostituire: Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA con le seguenti: Commissione scientifica dell'AIFA integrata da almeno un rappresentante della Associazione scientifica più rappresentativa del settore.
3. 33. Fucci.

  Al comma 1, capoverso comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: sperimentazione e ricerche condotte nell'ambito della comunità medico-scientifica nazionale e internazionale con le seguenti: sperimentazioni condotte in conformità alle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica, recepiti in allegato al decreto ministeriale 15 luglio 1997, e delle pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali sul medicinale.
3. 9. Catalano, Zaccagnini.

  Al comma 1, comma 4-ter, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I pazienti cui viene provvisoriamente erogato il medicinale, ai sensi del presente comma, sottoscrivono un dettagliato consenso informato che deve anche contenere un'espressa indicazione della natura sperimentale dell'indicazione terapeutica.
3. 10. Catalano, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso comma 4-ter, aggiungere in fine, il seguente periodo: È consentito il frazionamento dei farmaci autorizzati che, nel loro impiego per un'indicazione terapeutica al di fuori di quelle previste nell'AIC, prevedano dosaggi inferiori a quelli per le indicazioni autorizzate, e ciò secondo le regole della Farmacopea Ufficiale. Inoltre, a giudizio della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA integrata da almeno un rappresentante della Associazione scientifica più rappresentativa del settore, può essere prevista la collocazione del prodotto frazionato anche in una fascia di erogabilità diversa da quella prevista nell'AIC.
3. 34. Fucci.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 4-quater.
3. 26. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: siano disponibili i risultati delle sperimentazioni cliniche condotte sul farmaco con le seguenti: sia compiuto l’iter di registrazione del medicinale.
3. 11. Catalano, Zaccagnini.

Pag. 98

  Al comma 1, capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA con le seguenti: Commissione scientifica dell'AIFA integrata da almeno un rappresentante della Associazione scientifica più rappresentativa del settore.
3. 35. Fucci.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 4-ter, aggiungere il seguente:
  4-quinquies. Qualora si provveda all'inserimento nell'elenco di cui al comma 4, è consentito il frazionamento dei farmaci autorizzati che, nel loro impiego per un'indicazione terapeutica al di fuori di quella prevista nell'autorizzazione all'immissione in commercio, prevedano dosaggi inferiori a quelli stabiliti per le indicazioni autorizzate. Il prodotto frazionato di cui al presente comma, può essere collocato in una fascia di erogabilità diversa da quella prevista nell'AIC.
3. 501. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Daniele Farina, Sannicandro, Paglia.

  Al comma 1, capoverso comma 4-ter, aggiungere il seguente:
  4-quater-bis. L'articolo 1, comma 796, lettera z), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
3. 502. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Daniele Farina, Sannicandro, Paglia.

  Al comma 1, capoverso comma 4-quater, aggiungere il seguente:
  4-quinquies. Le deliberazioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco di collocazione dei farmaci nelle fasce del prontuario che introducono nuove ammissioni alla rimborsabilità sono trasmesse alla Corte dei Conti per la relativa registrazione.
3. 12. Catalano, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – 1. All'articolo 15, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il comma 11-bis è sostituito dal seguente: «11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Le norme in contrasto con quanto previsto dal presente comma sono soppresse.
  2. Ai fini del contenimento della spesa farmaceutica, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono realizzare infrastrutture tecnologiche per le prescrizioni mediche digitali condivise a livello interregionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005 delle infrastrutture tecnologiche per le prescrizioni mediche digitali, a tal fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogati. Tali piattaforme dovranno assicurare piena interoperabilità tra sistemi di telecomunicazioni.
  3. Al fine della razionalizzazione, distribuzione e contenimento della spesa farmaceutica, il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e l'AIFA, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono delegati ad emanare, un decreto per determinare le modalità per la produzione e distribuzione dei farmaci anche in forma di monodose.
  4. L'applicazione del presente articolo non deve comportare maggiori oneri per la finanza pubblica».
3. 02. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.
(Inammissibile)

Pag. 99

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di medicinali emoderivati).

  1. All'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «di produzione regionale» sono soppresse.
3. 01. Borghese.
(Inammissibile)