CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 aprile 2014
211.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014 (Testo base C. 2213, approvata dal Senato, C. 792 Mosca, C. 1473 Bruno Bossio, C. 1878 Balduzzi, C. 1916 Pisicchio e C. 1933 Migliore).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

  1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:
  2. Le liste dei candidati per ciascuna circoscrizione devono essere sottoscritte da un numero minimo di 2.000 e un numero massimo di 2.250 elettori della circoscrizione per ogni seggio ad essa assegnato.

  2. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, le modificazioni di cui al comma 1 si applicano solo nelle circoscrizioni ove queste comportino che le liste debbano essere corredate da un numero minimo di firme inferiore a quello previsto dal comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali.
  3. Il terzo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogato».
01. 01. D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Fraccaro, Dadone, Toninelli, Cozzolino, Lombardi.

  All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

  1. Il quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogato.
  2. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il comma 4 dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali».
01. 02. Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Fraccaro, Dadone, Toninelli, Cozzolino.

  All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

  1. Il primo, il secondo e il quarto periodo del quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono abrogati.
  2. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il Pag. 20quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali».
01. 03. Dieni, Nuti, Fraccaro, Dadone, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio.

  All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

  1. Al primo periodo del quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: «o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere» sono abrogate.
  2. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il comma 4 dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali».
01. 04. Nuti, Fraccaro, Dadone, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni.

  All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

  1. Il secondo periodo del quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 è abrogato.
  2. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali».
01. 05. D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Fraccaro, Dadone, Toninelli, Cozzolino, Lombardi.

  All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

  1. Il quarto periodo del quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 è abrogato.
  2. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il comma 4 dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali».
01. 06. Fraccaro, Dadone, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti.

  All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

  1. Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:
  «7. Nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno in più di una circoscrizione».

  2. Il primo comma dell'articolo 41 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogato.
  3. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il comma 7 dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali».
01. 07. Toninelli, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Fraccaro, Dadone.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.
1. 1. Nuti, Dadone, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro.

Pag. 21

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. Le modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, di cui al comma 2, non si applicano per le prime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive all'entrata in vigore della presente legge».
1. 2. Fraccaro, Dadone, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti.

  Al comma 1 sopprimere la parola: prime.

  Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.
1. 3. Dieni, Nuti, Fraccaro, Toninelli, Dadone, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio.

  Al comma 1 dopo le parole: spettanti all'Italia successive aggiungere le seguenti: al trecentosessantacinquesimo giorno che segue.
1. 4. Toninelli, Dadone, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Fraccaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della terza preferenza con le seguenti: queste non possono riguardare tre candidati di genere maschile, pena l'annullamento di tutte e tre le preferenze.
1. 5. Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Fraccaro, Toninelli, Dadone.

  Al comma 1, sostituire le parole: pena l'annullamento della terza preferenza con le seguenti: pena l'annullamento di tutte e tre le preferenze.
1. 6. Nuti, Fraccaro, Toninelli, Dadone, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 2 premettere la seguente lettera:
   0a) all'articolo 11, comma 1, in fine è aggiunto il seguente periodo: «Le liste o coalizioni di liste, per partecipare alla competizione elettorale, devono aver registrato il simbolo presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'Interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del simbolo che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale.
  I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo.
  I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra».
1. 7. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 2, premettere la seguente lettera:
   0a) all'articolo 12 il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Le liste dei candidati devono essere sottoscritte, a livello nazionale da non meno di 50.000 e non più di 75.000 elettori».
  I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione il cui Pag. 22numero deve essere in proporzione al rapporto tra i propri residenti ed il numero complessivo dei residenti in Italia così come risulta dall'ultimo censimento ISTAT sulla popolazione residente.
1. 8. Zaccagnini.

  Al comma 2 premettere la seguente lettera:
   0a) all'articolo 12 il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Le liste dei candidati devono essere sottoscritte, a livello nazionale da non meno di 100.000 e non più di 125.000 elettori».
  I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione il cui numero deve essere in proporzione al rapporto tra i propri residenti ed il numero complessivo dei residenti in Italia così come risulta dall'ultimo censimento ISTAT sulla popolazione residente.
1. 9. Zaccagnini.

  Al comma 2 premettere la seguente lettera:
   0a) all'articolo 12 il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Le liste dei candidati devono essere sottoscritte, a livello nazionale da non meno di 150.000 e non più di 175.000 elettori».
  I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione il cui numero deve essere in proporzione al rapporto tra i propri residenti ed il numero complessivo dei residenti in Italia così come risulta dall'ultimo censimento ISTAT sulla popolazione residente.
1. 10. Zaccagnini.

  Al comma 2 premettere la seguente lettera:
   0a) all'articolo 12 il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le liste dei candidati devono essere sottoscritte, in ogni regione, da non meno di 3.000 e non più di 3.500 elettori. Salvo nel caso delle regioni con meno di un milione di abitanti dove le sottoscrizioni dovranno essere di non meno di 1.000 e non più di 1.500».

  Conseguentemente il terzo comma è soppresso.
1. 11. Zaccagnini.

  Al comma 2 premettere la seguente lettera:
   0a) all'articolo 12 il secondo comma le parole: «da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori» sono sostituite dalle seguenti: «da non meno di 5.000 e non più di 10.000».
1. 12. Zaccagnini.

  Al comma 2 premettere la seguente lettera:
   0a) all'articolo 12 il secondo comma le parole: «da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori» sono sostituite dalle seguenti: «da non meno di 10.000 e non più di 15.000».
1. 13. Zaccagnini.

  Al comma 2 premettere la seguente lettera:
   0a) all'articolo 12 comma secondo, le parole: «da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori» sono sostituite dalle seguenti: «da non meno di 20.000 e non più di 25.000».
1. 14. Zaccagnini.

  Al comma 2 premettere la seguente lettera:
   0a) il comma 3 dell'articolo 12 è abrogato.
1. 15. Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Fraccaro, Dadone, Toninelli.

Pag. 23

  Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: ottavo con le seguenti: il terzo comma è sostituito dal seguente: «I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, con l'esclusione delle regioni con un numero di elettori inferiore a 500.000, per le quali è sufficiente il 2 per cento, pena la nullità della lista e all'ottavo».

  Conseguentemente, nella rubrica aggiungere, in fine, le parole: e riduzione del numero delle firme per la presentazione delle liste nelle regioni Molise e Valle d'Aosta.
1. 16. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a), sostituire le parole da: «All'atto della presentazione» fino a «con arrotondamento all'unità» con le seguenti: «A pena di inammissibilità, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità inferiore»;
   2) sostituire la lettera c) con la seguente:
   «c) all'articolo 14 il primo comma è sostituito dal seguente:
  «L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».
1. 17. Migliore, Pilozzi, Kronbichler, Nicchi, Di Salvo, Costantino, Duranti, Nardi, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Ricciatti, Zaccagnini.

  Alla lettera a) del comma 2, sostituire le parole: i candidati dello stesso sesso con le seguenti: i candidati di genere maschile.

  Conseguentemente, alla lettera b) del comma 2 sostituire le parole: cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato con le seguenti: cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere maschile.
1. 18. Lombardi, Dieni, Nuti, Fraccaro, Toninelli, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio.

  Alla lettera a) del comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, alla lettera b) del comma 2, sopprimere gli ultimi due periodi.
1. 19. D'Ambrosio, Lombardi, Dieni, Nuti, Fraccaro, Toninelli, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:, primi due.
1. 20. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Alla lettera a) del comma 2, sostituire le parole: devono essere di sesso diverso con le seguenti: non possono essere entrambi di genere maschile.
1. 21. Lombardi, D'Ambrosio, Fraccaro, Toninelli, Dadone, Cozzolino, Dieni, Nuti.

  Al comma 2 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   0a-bis) al comma nono dell'articolo 12, le parole: «della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno».
1. 22. Fraccaro, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Dadone, Toninelli.

Pag. 24

  Al comma 2, lettera b), ultimo periodo, sopprimere le parole: dopo il primo candidato.
1. 23. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Alla lettera c) del comma 2, sostituire le parole: L'elettore può esprimere fino a tre preferenze con le seguenti: L'elettore può esprimere in ogni circoscrizione un numero di preferenze, comunque non superiore a tre, pari a un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione approssimato per eccesso.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali.
1. 24. Cozzolino, Fraccaro, Dadone, Toninelli, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti.

  Alla lettera c) del comma 2, sostituire le parole: queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza con le seguenti: queste non possono riguardare solamente candidati di genere maschile, pena l'annullamento di tutte le preferenze.
1. 25. Toninelli, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Lombardi, Dieni, Nuti, Fraccaro.

  Al comma 2, lettera c), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza con le seguenti: pena l'annullamento delle preferenze espresse.
1. 26. Migliore, Pilozzi, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Duranti, Nardi, Nicchi, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) al primo comma dell'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il numero 1-bis) è abrogato;
    b) al numero 2), le parole: «di cui al numero 1-bis)» sono soppresse.
*1. 27. Pisicchio.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis)
al primo comma dell'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il numero 1-bis) è abrogato;
    b) al numero 2), le parole: «di cui al numero 1-bis)» sono soppresse.
*1. 28. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) al primo comma dell'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il numero 1-bis) è abrogato;
    b) al numero 2), le parole: «di cui al numero 1-bis)» sono soppresse.
*1. 29. Zaccagnini.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) al primo comma dell'articolo 21, al numero 1-bis) le parole: il 4 per cento sono sostituite dalle seguenti: l'1 per cento.
1. 30. Zaccagnini.

Pag. 25

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) al primo comma dell'articolo 21, al numero 1-bis), le parole: «il 4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 2 per cento».
1. 31. Zaccagnini.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 21, primo comma, al numero 1-bis) le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento».

  Conseguentemente, nella rubrica aggiungere, in fine, le parole: e di soglia di sbarramento.
1. 32. Migliore, Pilozzi, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) Al primo comma dell'articolo 21, al numero 1-bis), le parole: «il 4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 3 per cento».
*1. 33. Pisicchio.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) Al primo comma dell'articolo 21, al numero 1-bis), le parole: «il 4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 3 per cento».
*1. 34. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. L'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

Art. 21.

  1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo 20, l'ufficio elettorale circoscrizionale, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio».

  2. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: «, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente articolo,» sono abrogate.
  3. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione l'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali».
1. 01. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Lombardi, Dieni, Nuti, Fraccaro, Toninelli.

Pag. 26

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Soppressione della soglia di sbarramento).

  1. All'articolo 21, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificata dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 1-bis) è soppresso;
   b) il numero 2) è sostituito dal seguente:
   2) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale da ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale;».
1. 02. Migliore, Pilozzi, Kronbichler, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. I commi secondo e terzo dell'articolo 22 della legge 24 gennaio, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:
  «Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalità indicate nell'articolo 12, ai fini della assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo, l'ufficio elettorale circoscrizionale divide la cifra elettorale del gruppo per il numero dei seggi ad esso attribuito ai sensi dell'articolo 21, ottenendo così il quoziente elettorale di gruppo. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di gruppo risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio.
  Terminate le operazioni di cui al comma 2, qualora nessun seggio sia stato attribuito alla lista di minoranza linguistica collegata, ad essa è assegnato un seggio qualora questa abbia riportato una cifra elettorale superiore al minor resto che ha dato luogo all'attribuzione di un seggio in quella circoscrizione».

  2. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione i commi 2 e 3 dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, vigenti alla data di convocazione dei comizi elettorali.
1. 03. Fraccaro, Toninelli, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Lombardi, Dieni, Nuti.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. La tabella A, richiamata dall'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituta dalla seguente:

«Allegato (Articolo 2)

Pag. 27

«Tabella A

Circoscrizioni Capoluogo della
Circoscrizione
I Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - Liguria) Torino
II Lombardia Milano
III Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige/Südtirol - Friuli-Venezia Giulia) Venezia
IV Italia centro-settentrionale (Emilia Romagna - Toscana - Umbria - Marche) Firenze
V Italia centrale (Lazio - Abruzzo - Molise) Roma
VI Italia meridionale (Campania - Puglia - Basilicata - Calabria) Napoli
VII Sicilia Palermo
VIII Sardegna Cagliari

1. 04. Dadone, Nuti, Fraccaro, Toninelli, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Lombardi.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
  Art. 1-bis. Nei comuni interessati dalle elezioni amministrative successive all'entrata in vigore della presente legge, qualora siano stati commissariati e si trovino nel territorio di una provincia anche essa commissariata, nonché in quelli con popolazione fino a 10.000 abitanti, il numero delle sottoscrizioni previste dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è ridotto del 70 per cento.
1. 05. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro, Zaccagnini.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

Art. 1-bis.

  1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo comma dell'articolo 2 è inserito il seguente: «La regione Sicilia e la regione Sardegna costituiscono ciascuna una circoscrizione elettorale»;
   b) al secondo comma dell'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle circoscrizioni V e VI le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e da non più di 10.000 elettori»;
   c) al primo comma dell'articolo 14 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle circoscrizioni V e VI nelle quali l'elettore non può manifestare più di una preferenza».
   d) il numero 3) del primo comma dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:
  3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine, procede in primo luogo all'assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa ha conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista, fino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione Pag. 28di minore dimensione demografica. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono in considerazione le liste che hanno già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare a una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non hanno già dato luogo all'attribuzione di seggi;
   e) la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Art. 1-ter.

  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla medesima legge n. 18 del 1979, come da ultimo sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

ALLEGATO 1 (Articolo 1, comma 1, lettera e))
«Tabella A
Circoscrizioni elettorali

Circoscrizioni Capoluogo della
Circoscrizione
I Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - Liguria - Lombardia) Milano
II Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia-Romagna) Venezia
III Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio) Roma
IV Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria) Napoli
V Sicilia Palermo
VI Sardegna Cagliari

1. 06. Capelli.

  Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 1-bis. (Istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna). 1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
  Art. 1-ter. (Disciplina della sottoscrizione delle liste nelle circoscrizioni Sicilia e Sardegna. Disciplina della composizione delle liste). 1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle circoscrizioni V e VI le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e non più di 10.000 elettori»;
   b) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente: «Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. All'interno delle liste nessuno dei due sessi può avere una rappresentanza superiore a due terzi».Pag. 29
  Art. 1-quater. (Disciplina del voto di preferenza). 1. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «L'elettore può manifestare non più di tre preferenze in ogni circoscrizione, ad esclusione della circoscrizione VI, nella quale può manifestare non più di una preferenza». 2. Nel caso di quest'ultima circoscrizione l'articolo 1, comma 2, lettera a) della presente legge si applica a partire dalle prime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
  Art. 1-quinquies. (Modalità di distribuzione dei seggi nelle singole circoscrizioni). 1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente: 3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tale fine si procede in primo luogo all'assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa ha conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista, fino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tale fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono in considerazione le liste che hanno già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare a una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa ha ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non hanno già dato luogo all'attribuzione di seggi;».
  Art. 1-sexies. (Rideterminazione dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali). 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del Ministro dell'interno entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, il numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla medesima legge n. 18 del 1979, come da ultimo sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Allegato 1
(Articolo 1-bis)
«Tabella A

Circoscrizioni Capoluogo della
Circoscrizione
I Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - Liguria - Lombardia) Milano
II Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia-Romagna) Venezia
III Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio) Roma
IV Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria) Napoli
V Sicilia Palermo
VI Sardegna Cagliari
Pag. 30

  Art. 1-septies. Gli articoli 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies della presente legge si applicano per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive a quelle previste nell'anno di entrata in vigore della presente legge.
1. 07. Marco Meloni, Francesco Sanna.

  Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
  Art. 1-bis. (Istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna). 1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

  Art. 1-ter. (Disciplina della sottoscrizione delle liste nelle circoscrizioni Sicilia e Sardegna. Disciplina della composizione delle liste). 1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle circoscrizioni V e VI le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e non più di 10.000 elettori»;
   b) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente: «Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. All'interno delle liste nessuno dei due sessi può avere una rappresentanza superiore a due terzi».

  Art. 1-quater. (Disciplina del voto di preferenza). 1. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «L'elettore può manifestare non più di tre preferenze in ogni circoscrizione, ad esclusione della circoscrizione VI, nella quale può manifestare non più di una preferenza». 2. Nel caso di quest'ultima circoscrizione l'articolo 1, comma 2, lettera a) della presente legge si applica a partire dalle prime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Art. 1-quinquies. (Modalità di distribuzione dei seggi nelle singole circoscrizioni). 1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente: 3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tale fine si procede in primo luogo all'assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa ha conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista, fino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tale fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono in considerazione le liste che hanno già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare a una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa ha ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non hanno già dato luogo all'attribuzione di seggi;».

  Art. 1-sexies. (Rideterminazione dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali). 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del Ministro dell'interno entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, il Pag. 31numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla medesima legge n. 18 del 1979, come da ultimo sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Allegato 1
(Articolo 1-bis)

«Tabella A

Circoscrizioni Capoluogo della
Circoscrizione
I Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - Liguria - Lombardia) Milano
II Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia-Romagna) Venezia
III Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio) Roma
IV Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria) Napoli
V Sicilia Palermo
VI Sardegna Cagliari

  Art. 1-septies. Gli articoli 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies della presente legge si applicano a partire dalle prime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 08. Francesco Sanna, Marco Meloni.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: il giorno successivo a quello della sua pubblicazione con le seguenti: trecentosessantacinque giorni dopo la sua pubblicazione.
2. 1. Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Lombardi, Dadone, Nuti, Fraccaro, Toninelli.