CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 marzo 2014
206.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 27 MARZO 2014

ALLEGATO

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Testo unificato C. 68, C. 110 e C. 1945.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sostituire la rubrica con la seguente:
  Sistema nazionale a rete delle agenzie per la protezione ambientale.

  Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: sistema nazionale delle agenzie ambientali con le seguenti: sistema nazionale a rete delle agenzie per la protezione ambientale.
1. 2. Grimoldi.

  Sostituire la rubrica con la seguente:
  Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale.

  Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: sistema nazionale delle agenzie ambientali con le seguenti: sistema nazionale a rete per la protezione ambientale.
1. 2.  (nuova formulazione) Grimoldi.
(Approvato)

ART. 3.

  Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sopprimere le parole: e vincolante.
3. 1. Grimoldi.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis)
attività di controllo e monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla presenza di attività estrattive e/o di trasformazione, di impianti industriali, in campo energetico di interesse nazionale.
3. 2. Burtone.

  Al comma 1, sopprimere la lettera i).
3. 3. Grimoldi.

ART. 4.

  Al comma 1, aggiungere dopo le parole: ISPRA è le seguenti: ente pubblico di ricerca.
4. 1. Bratti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. 2. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 2, e dall'articolo 14 comma 1 del decreto 21 maggio 2010 Pag. 48n. 123, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, vengono adeguati i regolamenti di funzionamento e di organizzazione e lo statuto dell'ISPRA, per la parte relativa alle funzioni della presente legge.
4. 3. Bratti.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo le parole: Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inserire le seguenti: previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. 4. Grimoldi.

  Al comma 4, dopo le parole: L'ISPRA adotta con il concorso delle agenzie inserire le seguenti: e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. 5. Grimoldi.

  Al comma 4, dopo le parole: per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'efficienza inserire le seguenti: e l'omogeneità dei sistemi e della gestione dei controlli sul territorio nazionale.
4. 6. Grimoldi.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni per assicurare l'espletamento di alcune attività del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

  1. All'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, trasferite all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 3 agosto 2009. A tal fine, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del citato decreto ministeriale, l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa».

  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non deve derivare alcun onere nuovo o diverso per il bilancio dello Stato.
4. 01. Realacci, Bratti.
(Approvato)

ART. 5.

  Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome,.
5. 1. Grimoldi.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che inserire le seguenti:, a seguito di recepimento da parte della singola regione o provincia autonoma,.
5. 2. Grimoldi.

Pag. 49

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: la definizione inserire le seguenti:, d'intesa con la singola regione o provincia autonoma,.
5. 3. Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h)
ricerche, controlli e studi applicativi per la conoscenza dell'ambiente terrestre e per la prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico, e per la conoscenza dell'ambiente marino e per la prevenzione e gestione dei rischi per la salute del mare e della fascia costiera;.
5. 4. Mariani.
(Approvato)

ART. 6.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. In caso di diretto svolgimento, da parte dell'ISPRA o delle Agenzie, di attività di monitoraggio per conto di soggetti privati, in attuazione di prescrizioni impartite in sede di VIA, VAS o AIA, il relativo controllo è effettuato da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o dalla Regione o provincia autonoma, secondo le rispettive competenze, in sede di verifica di ottemperanza delle prescrizioni medesime.
6. 1. Grimoldi.

  Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Nomina del Presidente dell'ISPRA).

  1. Il Presidente dell'ISPRA viene scelto in seduta congiunta dai membri della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati e della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica tra una rosa di candidati, proposti:
   dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   da tutte le agenzie ambientali regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
   da comitati di cittadini e associazioni di protezione ambientale nazionale o internazionale, legalmente riconosciute.

  2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
6. 01. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

ART. 8.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Le regioni e le province autonome, previo parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale del Consiglio del sistema Nazionale, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono apportare modulazioni ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), al fine di adattarli a particolari situazioni orografiche, climatiche, paesaggistiche o antropiche locali.
8. 1. Grimoldi.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9. 1. Grimoldi.

  Al comma 2, sostituire le parole: previo parere con le seguenti: previa intesa.
9. 2. Grimoldi.

Pag. 50

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ad integrazione dei piani delle attività definiti dalle singole regioni e province autonome.
9. 3. Grimoldi.

ART. 12.

  Al comma 2, sopprimere le parole: tra i quali il programma di cui all'articolo 8, comma 1,.
12. 1. Grimoldi.

ART. 13.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuate le modalità di segnalazione da parte dei cittadini di presunti illeciti ambientali e le modalità e la tempistica con cui il personale di cui al presente comma è tenuto ad intervenire.
13. 1. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuate le modalità di segnalazione da parte dei cittadini di presunti illeciti ambientali.
13. 1.  (nuova formulazione) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
(Approvato)

  Al comma 3, dopo le parole: attraverso specifici regolamenti interni, inserire le seguenti: previa intesa con la regione o provincia autonoma competente.
13. 2. Grimoldi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. È fatto divieto al personale di cui al presente articolo di dare preventiva comunicazione delle attività ispettive. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì l'attività sanzionatoria per la violazione del divieto di cui al presente comma.
13. 3. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

ART. 14.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: vincola per il finanziamento delle agenzie una quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti vincola annualmente per il finanziamento delle agenzie una quota variabile tra lo 0,6 e lo 0,8 per cento del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sull'ammontare del finanziamento e sulla sua ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in funzione dei LEPTA da garantire e dei relativi criteri di finanziamento stabiliti dall'apposito DPCM di cui al comma 3 dell'articolo 8.
14. 1. Bratti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: vincola per il finanziamento delle agenzie una quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e Pag. 51con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti vincola annualmente le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento delle agenzie per una parte variabile tra lo 0,6 e lo 0,8 per cento della rispettiva quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in funzione dei LEPTA da garantire e dei relativi criteri di finanziamento stabiliti dall'apposito DPCM di cui al comma 3 dell'articolo 8.
14. 1. (nuova formulazione) Bratti.
(Approvato)