CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 dicembre 2013
137.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO ALL'11 DICEMBRE 2013

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

COMMA 4

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Per il triennio 2014-2016 sono sospesi gli aumenti aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
  4-ter. All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006 alla lettera a) le parole: 75 per cento sono sostituite dalle seguenti: 70 per cento e alla lettera b) le parole: 68 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 60 per cento.
  4-quater. All'articolo 01, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, successivamente modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 12 maggio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, le parole: 15 ottobre 2006 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2014.

  Conseguentemente al comma 285, le parole: 700 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 400 per l'anno 2015 e le parole: 1.410 milioni sono sostituite dalle seguenti: 1.060 milioni per l'anno 2016; e conseguentemente al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui la Tabella C sono ridotte in maniera lineare, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 1429. Faenzi, Catanoso, Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.

COMMA 5

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord con le seguenti: di cui al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 263. Distaso, Fucci, Marti.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro delle risorse di cui al comma 5, primo periodo, è destinata a interventi di messa in sicurezza del territorio, in deroga alle percentuali di riparto ivi previste. Il CIPE tiene conto di tale finalità in sede di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
1. 1888. De Micheli, Rughetti, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Mauro Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Marchi, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.

COMMA 8

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Le risorse finanziarie relative agli interventi finalizzati alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana Veneta, finanziate Pag. 114ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sono erogate direttamente al Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, quale soggetto beneficiario.
1. 1898. Busin.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. I criteri generali per l'individuazione delle aree interne ai sensi del comma 6, interessate dai progetti pilota di cui ai comma 7, sono definiti con l'accordo di partenariato.
1. 1587. De Mita.

COMMA 9

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette Regioni, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni.

  Conseguentemente dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. 1. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 24-ter, le parole: «di cui al comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché alle procedure assunzionali dei lavoratori di cui al medesimo comma 24-bis consentite dalla normativa vigente»;
   b) dopo il comma 24-ter, è inserito il seguente: «24-quater. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-bis e 24-ter, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti territoriali di cui al comma 24-bis calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle Regioni. A tal fine, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata tenendo conto di dati omogenei».
1. 2775. Ribaudo, Piccione, Culotta, Moscatt, Ventricelli, Misuraca.

COMMA 10

  Sopprimere il comma 10.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 76, inserire il seguente:
  76-bis. Con l'obiettivo di sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un triennio, nel limite di un miliardo di euro, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni. Il predetto periodo di esenzione è ridotto a diciotto mesi in caso di assunzione di soggetti di età inferiore a trentacinque anni con contratto di natura subordinata a tempo determinato ovvero con le tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive integrazioni e modificazioni;Pag. 115
   b) sopprimere il comma 132;
   c) dopo il comma 254, inserire i seguenti:
  254-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
  254-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confidanti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.»;
   d) dopo il comma 300, inserire i seguenti:
  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  300-quinquies. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) Pag. 116del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
   e) dopo il comma 325, inserire il seguente:
  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili;
   f) dopo il comma 384, inserire il seguente:
  384-bis. A decorrere dal gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
   g) al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 2346. Fedriga, Molteni, Guidesi, Caparini, Gianluca Pini.
Inammissibile per estraneità di materia per la parte consequenziale limitatamente al comma 254-bis

  Sopprimere il comma 10.

  Conseguentemente,
   sostituire il comma 126 con il seguente:

  126. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 14, le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2012»;
   b) al comma 14, alinea:
    1) dopo le parole: «in vigore del presente decreto», sono inserite le seguenti: «,escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,»;
    2) dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,», sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e»
    3) le parole: «nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata» sono soppresse;
   c) al comma 14, lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223», sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni»;
   d) al comma 14, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data»;Pag. 117
   e) al comma 14, lettera c):
    1) dopo le parole: «3 dicembre 1996, n. 662,», sono inserite le seguenti: «o per i quali non siano trascorsi ventiquattro mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria»;
    2) le parole: «; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni»;
    3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Resta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto previsto dai commi 10, 10-bis e 10-ter»;
   f) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
    d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile»;
   g) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    e-quater) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro quarantotto mesi successivi al termine del trattamento medesimo;
   h) al comma 15-bis, alinea, dopo le parole: «del settore privato», sono inserite le seguenti: «e del settore pubblico»;
   i) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività.»

  Conseguentemente,
   sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 254, inserire i seguenti:

  254-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
  254-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base Pag. 118ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta», sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 300, inserire i seguenti:

  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo i della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014 la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  300-quinquies. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da e-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 325, inserire il seguente:

  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici Pag. 119erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 384, inserire il seguente:

  384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.

  Conseguentemente,
   al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 2360. Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini, Molteni.
Inammissibile per estraneità di materia per la parte consequenziale limitatamente al comma 254-bis

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Per l'attivazione, in collaborazione con le università italiane, di percorsi formativi e di aggiornamento ai dipendenti dell'Agenzia ICE che seguono le piccole attività imprenditoriali nei Paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo, è destinato 1 milione di euro alla Agenzia ICE per l'anno 2014.
1. 1464. Polidori.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge.

  Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 con le seguenti: 285 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014 – 2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
1. 1662. Palese, Prestigiacomo, Galati, Latronico, Milanato.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di garantire gli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, affidati al Corpo forestale dello Stato, nonché la miglior gestione delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 1.500;
  2015: – 1.500;
  2016: – 1.500.
1. 3340. XIII Commissione (Agricoltura).

COMMA 13

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis. Al fine di concorrere allo sviluppo e alla promozione delle tradizioni e dei prodotti agroalimentari italiani, con particolare riferimento alle produzioni Pag. 120mediterranee tipiche, biologiche e di origine protette, realizzate da imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno, e per valorizzare la cultura gastronomica nazionale soprattutto all'estero, nonché per sostenere la valorizzazione dell'immagine dei ristoranti italiani che a livello internazionale garantiscono il rispetto degli standard di qualità dell'ospitalità italiana, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi volti a fornire una più corretta e dettagliata informazione al consumatore in ordine alle autentiche produzioni agroalimentari italiane anche meglio conosciute come produzioni agroalimentari Made in Italy ed in tal senso per agevolare il contrasto al fenomeno dell’Italian sounding, per l'anno 2014 è concesso un contributo di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART) diretto a rafforzare le proprie attività di promozione di certificazione del «Marchio Ospitalità Italiana» Ristoranti Italiani nel Mondo.

  Conseguentemente, al comma 161, le parole: 285 milioni di euro, sono sostituite con le seguenti: 283 milioni di euro.
1. 221. Mongiello, Di Gioia

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis. Al fine di concorrere allo sviluppo e alla promozione delle tradizioni e di prodotti agroalimentari italiani, con particolare riferimento alle produzioni mediterranee tipiche, biologiche e di origine tutelate, nonché per valorizzare all'estero la cultura gastronomica nazionale e sostenere la valorizzazione dell'immagine dei ristoranti italiani che garantiscono il rispetto degli standard di qualità dell'ospitalità italiana, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi volti a fornire una più corretta e dettagliata informazione al consumatore in ordine alle autentiche produzioni agroalimentari italiane anche conosciute come produzioni agroalimentari Made in Italy ed in tal senso per contrastare al meglio il diffondersi del fenomeno della contraffazione dell’Italian sounding, per l'anno 2014 è concesso un contributo di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART) diretto a rafforzare le proprie attività di promozione di certificazione del «Marchio Ospitalità Italiana» Ristoranti Italiani nel Mondo.

  Conseguentemente, al comma 161, le parole: 285 milioni di euro, sono sostituite con le seguenti: 283 milioni di euro.
1. 245. Mongiello, Di Gioia.

COMMA 14

  Al comma 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e di internazionalizzazione del sistema produttivo.
1. 1656. Palese, Prestigiacomo, Galati, Latronico, Milanato.

  Dopo il comma 14, inserire il seguente:
  L'articolo 6-decies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 è abrogato.
1. 2170. Boccadutri, Marcon, Melilla.

COMMA 15

  Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Le risorse di cui al presente comma non possono essere in alcun modo destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter).
1. 2111. Marcon, Boccadutri, Melilla, Duranti, Piras.

Pag. 121

COMMA 16

  Dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti:
  16-bis. Entro il termine perentorio di 30 giorni, l'Agenzia del demanio, individua i terreni agricoli a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, inclusi quelli di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro, L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.
  16-ter. L'Agenzia del demanio comunica successivamente al termine di cui al comma precedente, l'elenco dei terreni di proprietà pubblica da rendere disponibili per i giovani imprenditori agricoli al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio di 30 giorni, stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al commi 16-bis e 16-ter.
1. 1441. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.

COMMA 17

  Dopo il comma 17, inserire il seguente:
  17-bis. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire le parole: «omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalità del cedente» con le seguenti: «indicano nell'autofattura le generalità del cedente» e sostituire le parole: «senza diritto di detrazione» con le parole: «con diritto di detrazione».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 8.000;
  2015: – 8.000;
  2016: – 8.000.
1. 3342. XIII Commissione.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. All'articolo 1, comma 109, della legge n. 311 del 2004, sostituire le parole «senza diritto di detrazione» con le parole «con diritto di detrazione».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 8.000;
  2015: – 8.000;
  2016: – 8.000.
1. 3258. Monchiero, Librandi.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi on line sia come commercio elettronico diretto che indiretto, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (altrimenti detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti Pag. 122(editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario) titolari di partita IVA italiana. La disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line deve essere effettuato dal soggetto che ha acquistato servizi o campagne pubblicitarie on line esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare la partita IVA del beneficiario.
1. 1702. Fanucci, Boccadutri, Carbone, Castricone, Covello, Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

COMMA 18

  Il comma 18, è sostituito dal seguente:
  18. All'articolo 66 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole: «da locare o alienare» sono sostituite dalle seguenti: «da locare nella misura dell'80 per cento e da alienare per la parte restante» e dopo le parole: «superiore a 100.000 euro.» aggiungere il seguente periodo: «I terreni agricoli individuati dovranno essere suddivisi in tre liste che abbiano come unico criterio di divisione quello determinato dal valore del bene. Per ognuna delle tre liste si applica la suddivisione prevista dell'80 per cento per la locazione o enfiteusi e del 20 per cento per l'alienazione»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e al comma 7, per la parte destinata all'alienazione, possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 241.
   c) al comma 7, le parole: «possono vendere o cedere in locazione» sono sostituite dalle seguenti: «possono vendere in una misura non superiore al 20 per cento e da cedere in locazione o enfiteusi per la parte restante».
1. 120. Zaccagnini.

  Dopo il comma 18 inserire il seguente:
  18-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al periodo precedente è riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente.
1. 3388. XIII Commissione.

COMMA 20

  Sostituire il comma 20 con il seguente:
  20. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2015: –20.000;
  2016: –20.000;

voce: Ministero degli affari esteri
  2015: –12.800;
  2016: –23.700.
*1. 3345. XIII Commissione

Pag. 123

  Sostituire il comma 20 con il seguente:
  20. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2015: –20.000;
  2016: –20.000;

voce: Ministero degli affari esteri
  2015: –12.800;
  2016: –23.700.
*1. 1180. Pelillo, Oliverio, Petrini, Antezza, Luciano Agostini, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin

  Sostituire il comma 20 con il seguente:
  20. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2015: –20.000;
  2016: –20.000;

voce: Ministero degli affari esteri
  2015: –12.800;
  2016: –23.700.
*1. 3071. Bosco

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis. Al fine di garantire la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e di far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 sono stanziate risorse nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base di apposito accordo sancito in sede di Conferenza unificata e dell'entità dei danni subiti e non rimborsati a livello di ciascuna regione. Le risorse così ripartite sono destinate ai fondi di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: –5.000;
  2015: –5.000;
  2016: –5.000.
1. 3347. XIII Commissione

COMMA 21

  Al comma 21, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la cifra: «40 milioni» con la seguente: «20 milioni»;
   b) sostituire la cifra: «110 milioni» con la seguente: «60 milioni»;
   c) sostituire la cifra: «140 milioni» con la seguente: «40 milioni».

  Conseguentemente, alla tabella 5, missione «Competitività e Sviluppo delle imprese» programma «Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione», voce Sviluppo economico, decreto-legge n. 201 del 2011 – articolo 3 comma 4: Dotazione/incremento Pag. 124Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (1.3 – cap. 7342)
  Rifinanziamento:
  2014:
  CP: + 20.000;
  CS: + 20.000.
  2015:
  CP: + 50.000;
  CS: + 50.000.
  2016:
  CP: + 100.000;
  CS: + 100.000.
1. 1273. Corda, Tofalo, Rizzo, Paolo Bernini, Frusone, Basilio, Artini, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Per le finalità connesse agli interventi di razionalizzazione e ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 8 bis e 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n.237, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 2578. Sereni, Giulietti, Benamati.

COMMA 22

  Sostituire il comma 22 con il seguente:
  Ai fini dello screening per la prevenzione di malattie collegate all'inquinamento ambientale e per la diagnosi precoce di patologie collegate alla situazione di contaminazione ambientale nei siti di interesse nazionale di Bonifica nonché negli ex SIN declassati nel 2013 a Siti di Interesse Regionale per le Bonifiche, sono concessi due contributi ventennali, rispettivamente di 30 milioni di euro dal 2014 e di 10 milioni di euro dal 2015. Il Ministro della Salute, con decreto da emanare antro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto Superiore di sanità e la I Conferenza Stato-Regioni, determina le modalità di riparto della somma e quelle di spesa nonché le patologia d'interesse e le metodologie d'indagine, nonché le procedure di aggiornamento in considerazione della durata del contributo.
1. 1609. Daga, Zolezzi, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Castelli, Sorial.

  Sostituire il comma 22 con il seguente:
  22-bis. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
*1. 379. Pisicchio.

  Sostituire il comma 22 con il seguente:
  22. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
*1. 1575. Salvatore Piccolo.

  Al comma 22 sostituire le parole: 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, Pag. 125 con le seguenti: 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere i seguenti periodi: Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, in favore degli investimenti delle imprese marittime, già approvati dalla Commissione europea con decisione notificata con nota SG (2001) D/285716 del 10 febbraio 2001, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. Per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale ovviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato allo costruzione navale n. 2011/C364/06, in vigore dal 10 gennaio 2012, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere, dall'esercizio 2014.
1. 1570.
Salvatore Piccolo, Amendola.

COMMA 23

  Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sull'impiego dei fondi di cui ai commi 21 e 22 è espresso il parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
*1. 3305. IV Commissione.

  Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sull'impiego dei fondi di cui ai commi 21 e 22 è espresso il parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
*1. 2319. Scanu, Villecco Calipari, Bolognesi, D'Arienzo, Fioroni, Fontanelli, Carlo Galli, Garofani, Giacomelli, Lattuca, Leva, Manciulli, Marantelli, Mogherini, Moscatt, Salvatore Piccolo, Giuditta Pini, Stumpo, Valeria Valente, Cani.

COMMA 26

  Al comma 26 sostituire le lettera da a) a c) con le seguenti:
   a) al primo periodo, le parole: piccole e medie imprese sono sostituite dalle seguenti: imprese, comprese le imprese agricole;
   b) al secondo periodo, le parole: piccole e medie imprese sono sostituite dalle seguenti: imprese, comprese le imprese agricole;
   c) al secondo periodo, dopo le parole: imprese agricole sono inserite le seguenti: per finalità di sostegno all'economia,.
**1. 3348. XIII Commissione.

  Al comma 26, Sostituire la lettera a), la lettera b) e la lettera c) con le seguenti:
   a) al primo periodo, le parole: piccole e medie imprese sono sostituite dalle seguenti: imprese, comprese le imprese agricole;
   b) al secondo periodo, le parole: piccole e medie imprese sono sostituite dalle seguenti: imprese, comprese le imprese agricole;
   c) al secondo periodo, dopo le parole: imprese agricole sono inserite le seguenti: per finalità di sostegno all'economia,.
**1. 1114. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Pag. 126

COMMA 29

  Sopprimere il comma 29.
***1. 1131. Corsaro

  Sopprimere il comma 29.
***1. 2294. Marco Di Maio

COMMA 30

  Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
  30-bis. La Cassa Depositi e Prestiti Spa può procedere, nel rispetto della propria autonomia e dei propri fini istituzionali, alla ristrutturazione delle operazioni di indebitamento aventi come controparte le Regioni. Le eventuali operazioni di cui al periodo precedente non devono determinare l'applicazione di penali a carico delle Regioni.
1. 2316. Causi, Marco Di Stefano

COMMA 31

  Al comma 31, lettera a), al primo e al secondo periodo, sostituire le parole da: «il Fondo di garanzia» fino a: «piccole e medie imprese» con la seguente: «il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico di cui uno con funzione di Presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle Finanze di cui uno con funzione di Vice Presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni rappresentative a livello nazionale rispettivamente delle banche, delle piccole e medie imprese industriali, delle piccole e medie imprese commerciali, delle piccole e medie imprese artigiane, nonché dei confidi, indicate dalle stesse associazioni di rappresentanza.
1. 2003. Causi.

  Al comma 31, lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: di concerto, aggiungere le parole: con il Ministro con delega alle politiche giovanili e.
1. 2032. Bonomo, Chaouki.

  Al comma 31, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
   b) aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.»
*1. 1982. Causi.

  Al comma 31, lettera c), apportare le seguenti modifiche:
   a) all'ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;Pag. 127
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.
*1. 2386. Zanetti, Romano, Librandi, Tinagli, Catania, Sottanelli.

  Dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 10 inserire il seguente: «Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai Comuni, in relazione ai contratti di locazione, attività di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130 Codice Civile, primo comma, n. 6), in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali».
  3-ter. All'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludendo l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».
1. 1964. Causi, Braga, Baruffi.

  Dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:
  «31-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n, 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole: «è assegnata una dotazione di 50 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «è assegnata una dotazione di 70 milioni di euro».

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 20.000;
  2015: – 20.000.
1. 1968. Causi, Braga, Baruffi

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
  31-bis. Al fine di rispettare gli impegni comunitari di incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020, la garanzia del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è estesa, anche agli interventi di efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o a società private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi di cui al presente comma. In caso di escussione della garanzia, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Fondo, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni Pag. 128contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Le risorse del Fondo possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri, le tipologie e le caratteristiche degli interventi di cui al presente comma, le modalità di selezione nonché di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalità di comunicazione dei dati da parte del Fondo all'Agenzia delle Entrate.
1. 3061. Vignali.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
  31-bis. Al comma 2, dell'articolo 6 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole «la cui destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose» sono sostituite con le seguenti: «Senza pregiudizio per la continuità dell'operatività del Fondo, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n, 244 possono essere introdotte particolare forme di intervento con riguardo alle famiglie numerose».
1. 1978. Causi.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
  31-bis. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 27 milioni di euro per il 2014.

  Conseguentemente, al comma 523, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni: alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:
  2014: – 24.000;
  alla voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
  2014: – 3.000.
*1. 3322. VIII Commissione.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
  31-bis. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n.431, recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo», è incrementata di 27 milioni di euro per il 2014.

  Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
  alla voce Ministero dell'economia e delle Finanze:
  2014: – 24.000;
  alla voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 2014: – 3.000.
*1. 954. Braga, Mariani, Bratti, Gadda, Mazzoli, Cominelli, Dallai, Zardini

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
  31-bis. La dotazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni di euro per l'anno 2015 e 600 milioni di euro per l'anno 2016.
  31-ter. I finanziamenti previsti dal comma precedente sono ripartiti tra le diverse Regioni secondo le modalità individuate dall'articolo 18, commi 8-ter e 8-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, Pag. 129n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e destinati ad interventi di ristrutturazione per l'adeguamento sismico, normativo impiantistico e per l'efficentamento energetico degli edifici.

  Conseguentemente:
  All'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e 600 milioni per l'anno 2016.
1. 1482. Della Valle, Crippa, Mucci, Prodani, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Petraroli.

COMMA 32

  Al comma 32, secondo periodo, sostituire la cifra «600» con «825»;

  Conseguentemente, sostituire il comma 33 con il seguente:
  «Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia. All'attuazione delle misure di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro. Le disponibilità precitate possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da Regioni, enti pubblici e Camere di commercio sulla base di Convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze nonché da risorse derivanti dalla programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020.».

  Conseguentemente, dopo il comma 33 aggiungere il seguente:
  «33-bis. Una somma pari a 70 milioni di euro per l'anno 2014, a 70 milioni di euro per l'anno 2015 e 70 milioni di euro per l'anno 2016 è destinata dal sistema delle Camere di commercio al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. I criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio del presente comma sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 9, della precitata legge 29 dicembre 1993, n. 580».
1. 3299. X Commissione.

COMMA 33

  Sopprimere il comma 33.
*1. 2768. Rabino, Monchiero, Oliaro, Librandi.

  Sopprimere il comma 33.
*1. 365. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Sopprimere il comma 33.
*1. 2020. Bini, Cenni.

Pag. 130

  Sopprimere il comma 33.
*1. 1716. Fauttilli.

  Sopprimere il comma 33.
*1. 98. Morassut.

  Sostituire il comma 33 con il seguente:
  Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, una somma pari ad almeno l'otto per cento del diritto annuale riscosso nell'anno 2013 dalle camere di commercio è destinata per gli anni 2014, 2015, 2016 dal sistema delle camere di commercio a sostegno dell'accesso al credito delle PMI attraverso il rafforzamento patrimoniale dei Confidi ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Per le medesime finalità è destinata una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 75 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 1803. Busin, Guidesi.

  Al comma 33 sostituire il primo periodo con il seguente:
  33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, sono destinati in parti uguali una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 200 milioni di euro per l'anno 2014, 300 milioni di euro per l'anno 2015 e 400 milioni di euro per l'anno 2016 per costituire Fondi regionali presso le Unioni regionali delle Camere di commercio con la finalità di patrimonializzare i Confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero i Confidi che realizzeranno operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, nei successivi ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge. Le risorse di cui al precedente periodo sono destinate al 50 per cento in favore delle piccole e medie imprese che, nel corso dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto rispondano ai seguenti requisiti:
   1) non abbiano avviato procedure di delocalizzazione dell'attività produttiva, mantenendo inalterati i livelli occupazionali delle relative aziende e tutelando i diritti dei lavoratori;
   2) oppure abbiano investito, con conseguente innalzamento dei livelli occupazionali, nello sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assesto idrogeologico e le bonifiche ambientali.

  Conseguentemente dopo il comma 33 inserire i seguenti:
  33-bis. Agli oneri derivanti dal comma 33 si provvede, sino a concorrenza dell'importo ivi previsto, secondo quanto stabilito dai successivi commi 33-ter e 33-quater.
  33-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»:Pag. 131
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti; «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
    1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013»;
    2) nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
    1) per una quota pari al 56.82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
    2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
   h) al comma 29, le parole «1o gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».
  33-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
1. 2160. Nardi, Marcon, Boccadutri, Melilla, Ricciatti.

Pag. 132

  Dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:
  33-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico per gli anni 2014, 2015 e 2016 un Fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI), o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo software e hardware e alla ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive.
  33-ter. Le risorse del Fondo sono erogate ai beneficiari di cui al comma 33-bis che in collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università e istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti triennali da questi presentati attraverso procedure selettive del MISE volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:
   a) ricerca e sviluppo software e hardware;
   b) condivisione ed utilizzo in maniera comunitaria di documentazione;
   c) creazione di comunità on-line e fisiche per la collaborazione e la condivisione di conoscenze;
   d) accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale;
   e) creazione di nuove realtà industriali;
   f) promozione di modelli di attività di vendita non convenzionali e innovativi;
   g) condivisione di esperienze con il territorio;
   h) sostegno per l'applicazione delle idee;
   i) sostegno delle scuole del territorio attraverso la diffusione del materiale educativo sulla cultura dei «markes».

  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti criteri e modalità dell'applicazione della presente norma.

  Conseguentemente al comma 527 aggiungere i seguenti:
  527-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento – entro il limite dell'1 per cento – del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.
  527-ter. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 527-bis, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per le finalità di cui al comma 33-bis. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
1. 1491. Crippa, Della Valle, Mucci, Prodani, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Petraroli, Sorial, Caso

  Dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:
  33-bis. Ai fini di attenuare gli effetti della crisi economica e finanziaria mondiale per le imprese italiane ed estere presenti sul territorio nazionale che beneficiano di contributi statali, la delocalizzazione, in un Paese non appartenente all'Unione europea, dei beni ammessi al Pag. 133beneficio e degli impianti produttivi in cui tali beni sono installati comporta l'obbligo di restituzione dei contributi percepiti e, in caso di riduzione del personale dell'impresa, la decadenza dell'impresa stessa dal diritto al predetto beneficio.
  33-ter. Se l'erogazione dei contributi non è stata ancora liquidata agli aventi diritto, la procedura stessa sarà sospesa nel caso in cui si verifichino le fattispecie prevista al comma 33-bis.
1. 1411. Fantinati, Vallascas, Crippa, Da Villa, Prodani, Mucci, Della Valle, Petraroli, Castelli, Sorial, Caso

  Al comma 33 aggiungere in fine le seguenti parole: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
1. 1671. Dellai, Fauttilli, De Mita

COMMA 34

  Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
  34-bis. Al fine di agevolare lo sviluppo delle reti di impresa e di implementare l'accesso al credito delle reti dotate di un fondo comune, all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 2) le parole da: «in ogni caso» a: «fondo comune» sono sostituite dalle seguenti: limitatamente alle sole obbligazioni contratte dall'organo comune in nome e per conto dell'intera rete in relazione al programma direte, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune»;
   b) al numero 3) sono apportate le seguenti modifiche:
    1) le parole da: «una situazione patrimoniale» a: «luogo ove ha sede» sono sostituite dalle seguenti: «un bilancio di rete i cui contenuti minimi sono indicati con decreto del Ministro dello sviluppo economico;»;
    2) le parole: «a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel caso di asseverazione da parte degli organismi espressi dalle associazioni imprenditoriali muniti dei requisiti previsti con decreto dei Ministro dello sviluppo economico»;
    3) le parole: «se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento per i partecipanti che rivestano la qualità di società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità imitata, può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile. Sul patrimonio comune il rappresentante comune può, salvo che il contratto non lo vieti, costituire privilegio speciale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, per i finanziamenti a medio e lungo termine concessi da parte di banche alle imprese in rete o alla rete stessa, in relazione alla realizzazione del programma comune.
1. 1667. Palese, Prestigiacomo, Galati, Latronico, Milanato.

COMMA 36

  Al comma 36, sopprimere le parole: agli importi inferiori ad euro 100.000 e.
*1. 3275. II Commissione.

Pag. 134

  Al comma 36, sopprimere le parole: agli importi inferiori ad euro 100.000 e.
*1. 2721. Vazio, Ferranti.

  Al comma 36, sopprimere le parole: agli importi inferiori ad euro 100.000 e.
*1. 942. Covello.

COMMA 38

  Al comma 38, dopo le parole: al netto delle spese di gestione del servizio aggiungere le seguenti: e tutte le somme dovute a titolo di onorari.
1. 1233. Currò, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
  39-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6 lettera a) dopo le parole: «di cui al comma 7» è aggiunto il seguente periodo: «e dall'ulteriore contributo globale di cui al comma 7-bis»;
   b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
  «7-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico e determinata la misura e le modalità di corresponsione del contributo globale aggiuntivo, da riconoscere nel caso di rimodulazioni di patti territoriali e di contratti d'area, con esiti istruttori positivi a partire dal 1o gennaio 2013, da riconoscere nella misura massima del 5 per cento dell'investimento approvato ed in relazione all'entità dello stesso, nonché da erogare successivamente al completo utilizzo del contributo globale già concesso e dell'incremento del 25 per cento di cui al comma precedente.
1. 1350. Faenzi, Parisi.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
  All'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «Per l'anno 2009» sono sostituite dalle parole: «A decorrere dal 2014» e le parole: «100 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «10 milioni di euro».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
  2014: – 10.000;
  2015: – 10.000;
  2016: – 10.000.
1. 2127. Guidesi, Molteni

  Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:
  39-bis. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.
  39-ter. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto. Pag. 135
  39-quater. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma.
  39-quinquies. Nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
  39-sexies. La cessione di cui al comma 39-quater dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
  39-septies. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 39-bis, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
  39-octies. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  39-novies. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 39-bis confluiscono, per un valore pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo.
1.2299. Abrignani

COMMA 40

  Al comma 40, primo periodo, sopprimere le parole: la realizzazione di nuove opere.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria è data priorità a quelli inseriti nel programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS Spa.
1. 3324. VIII Commissione.

  Dopo il comma 40, inserire il seguente:
  40-bis. Al fine di garantire la messa in sicurezza dei tratti di strada e la riduzione di gravi incidenti, è istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo straordinario, con stanziamento pari a 5 milioni di Pag. 136euro, per la realizzazione di un programma di interventi, in cofinanziamento, finalizzato a provvedere all'adeguamento delle barriere di ritenuta stradale ai più recenti standard di sicurezza nei tratti di strada ad alto tasso di incidentalità, con sistemi idonei a garantire anche l'incolumità dei conducenti di motoveicoli.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 5.000.
1. 1164. Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Catalano, Liuzzi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 40, inserire il seguente:
  40-bis. Al fine di completare il raddoppio sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli prevista dall'intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente all'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 41, sostituire le parole
50 milioni con le parole 46 milioni;
   b) al comma 43 sostituire le parole 151 milioni con le parole 139 milioni;
   c) al comma 49 sostituire le parole 50 milioni con le parole 46 milioni.
  Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2015: –10.000;
  2016: – 10.000.
1. 64. Dallai, Parrini.

  Dopo il comma 40, inserire il seguente:
  40-bis. All'articolo 142, comma 12-bis, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il 50 per cento dei proventi delle sanzioni derivanti dagli accertamenti di cui al presente comma sulle strade ed autostrade in gestione diretta di ANAS Spa sono destinati alla stessa, in via prioritaria, ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 192, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, in via residuale, quali contributi in conto impianti, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale ed autostradale ad essa assentita, da utilizzarsi prioritariamente nella regione in cui sono effettuati gli accertamenti. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*1. 3429. IX Commissione.

  Dopo il comma 40, inserire il seguente:
  40-bis. All'articolo 142, comma 12-bis, decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «Il 50 per cento dei proventi delle sanzioni derivanti dagli accertamenti di cui al presente comma sulle strade ed autostrade in gestione diretta di ANAS Spa sono destinati alla stessa, in via prioritaria, ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 192, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché, in via residuale, quali contributi in conto impianti, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale ed autostradale ad essa assentita, da utilizzarsi prioritariamente nella Regione in cui sono effettuati gli accertamenti. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*1. 558. Meta.

Pag. 137

  Dopo il comma 40, inserire il seguente:
  40-bis. Al fine di fronteggiare la grave emergenza idrogeologica e ambientale riguardante il bacino del fiume Pescara, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di interventi infrastrutturali e di bonifica lungo l'asse fluviale e nel porto canale di Pescara.

  Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 41 sostituire le parole
50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 con le parole 45 milioni di euro per l'anno 2014, di 165 milioni di euro per l'anno 2015;
   b) al comma 49, sostituire le parole: 50 milioni con le parole: 45 milioni.
1. 932. Castricone, D'Incecco, Amato, Ginoble.

  Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
  41-bis. Per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana piemontese» è assegnato alla regione Piemonte, per l'anno 2016, un contributo di 50 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 2757. Rabino, Monchiero, Librandi.

  Al comma 42, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: con priorità ad opere di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.

  Conseguentemente, al medesimo comma 42, lettera b) dopo le parole: dell'infrastruttura viaria aggiungere le seguenti: con priorità ad opere di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.
1. 3327. VIII Commissione.

  Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:
  42-bis. Al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie nonché per le infrastrutture ferroviarie strategiche per lo sviluppo dei traffici transfrontalieri nel corridoio infrastrutturale del Brennero si provvede con le modalità di cui ai commi che seguono.
  42-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in via sussidiaria e previo assenso della regione Emilia Romagna in relazione alla concessione per l'Autostrada Regionale Cispadana, assume le funzioni di soggetto concedente della Autostrada A22 del Brennero nonché delle autostrade ad essa complementari Autostrada Regionale Cispadana, raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi, Collegamento autostradale Campo Galliano-Sassuolo, Autostrada A4 Brescia-Padova; i concessionari delle predette tratte autostradali possono proporre l'unificazione del rapporto concessorio mediante la costituzione di un unico soggetto concessionario per l'elaborazione di un piano economico finanziario unitario per le reti autostradali in concessione e per la stipula, con il soggetto concedente, di un'apposita convenzione unitaria avente durata pari al termine massimo previsto per la scadenza degli originari rapporti concessori; la stipula della convenzione unica è subordinata alla preventiva positiva verifica della compatibilità della stessa con le norme vincolanti dell'Unione europea.
  42-quater. Ai fini dell'equilibrio del piano economico finanziario unitario, questo deve assicurare, senza ulteriori oneri a Pag. 138carico del bilancio dello Stato, la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione sia degli interventi infrastrutturali previsti o programmati nelle originarie concessioni e nei relativi piani economici finanziari, sia di quelli necessari per l'adeguamento ai parametri di sicurezza definiti dalle disposizioni comunitarie. In sede di definizione del nuovo piano economico finanziario unitario le parti possono concordare, ferme le risorse messe a disposizione, l'aggiornamento o la sostituzione, anche in parte, degli interventi infrastrutturali. Il piano economico finanziario unitario deve comunque prevedere l'esecuzione di nuovi ed ulteriori interventi infrastrutturali posti a totale carico del concessionario rispetto a quelli risultanti dai piani economico finanziari oggetto di unificazione, assicurando altresì una riduzione sia tariffaria in termini di impatto sull'utenza, sia dei valori di subentro previsti nei piani economici finanziari delle concessioni attualmente in essere.
  42-quinquies. Il piano economico finanziario dovrà altresì assicurare la contribuzione alle nuove costruzioni ferroviarie nel corridoio del Brennero con il versamento sul conto entrate dello Stato, in tempi compatibili con le esigenze delle costruzioni ferroviarie, del fondo costituito ai sensi dell'articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dei successivi incrementi annuali, di ammontare non inferiore ad euro 34.344.000.
  42-sexies. I lavori derivanti dagli investimenti aggiuntivi sono affidati a terzi dai concessionari, che agiscono in qualità di amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; i lavori compresi nelle originarie convenzioni sono affidati con le modalità già previste dalle convenzioni medesime ovvero dagli atti regolanti le gare di affidamento espletate.
  42-septies. La convenzione unitaria di cui al comma 42-ter è sottoposta al parere del CIPE che si pronuncia entro trenta giorni ed è successivamente approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni decorrenti dalla registrazione della relativa delibera del CIPE.
  42-octies. La misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata per la convenzione unitaria stipulata ai sensi del presente articolo nel 5 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.
  42-nonies. È abrogato il comma 2-bis dell'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come sostituito dall'articolo 47, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 e sono caducati gli atti assunti in esecuzione della norma abrogata.
  42-decies. Dall'applicazione della presente norma non possono derivare oneri a carico dello Stato; a tal fine, restano confermati gli impegni di spesa già assunti anche da amministrazioni terze per la realizzazione delle opere di cui al comma 42-ter e, nell'ambito del piano finanziario di cui al comma 3, deve essere previsto il versamento sul conto entrate dello Stato, a titolo di valore della concessione, dell'ammontare di euro 568.740.000.
  42-undecies. Il Ministero delle infrastrutture è, altresì, autorizzato a sottoporre al CIPE ulteriori programmi di unificazione dei rapporti concessori di tratte autostradali, incluse quelle di cui al comma 42-ter, interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, per le quali tutti i relativi concessionari abbiano richiesto tale unificazione finalizzata alla costituzione di un unico soggetto concessionario per la stipula con ciascun soggetto concedente come individuato ai sensi della vigente normativa, di una convenzione unitaria, con l'allegato piano economico finanziario unitario; le concessioni avranno durata pari al termine massimo previsto per la scadenza degli originari rapporti concessori e dovranno comprendere gli investimenti necessari per il potenziamento, l'adeguamento strutturale, Pag. 139tecnologico ed ambientale delle infrastrutture e per il rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie e da norme nazionali; nell'ambito dei relativi piani finanziari deve essere previsto il versamento sul conto entrate dello Stato di un ammontare a titolo di valore della concessione, nella misura determinata di concerto tra i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. L'ammissibilità dei programmi è condizionata alle medesime condizioni di cui ai precedenti commi 42-quater, 42-sexies, 42-septies e 42-octies per quanto compatibile e la stipula delle relative convenzioni è subordinata alla preventiva positiva verifica della compatibilità delle stesse con le norme vincolanti dell'Unione europea.
1. 958. Dal Moro, Gebhard, Nicoletti, Carra, Alfreider, Matteo Bragantini, Bressa, Dellai, Milanato, Schullian, Gnecchi, D'Arienzo, Rotta, Borghi, Mariani, Ottobre.

  Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
  43-bis. L'articolo 176, comma 9, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente: «Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori (SAL), il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti la inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore dovrà applicare una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all'affidatario, nonché applicare le eventuali diverse sanzioni previste in contratto».
1. 1714. Castricone, Covello.

  Dopo il comma 44, inserire il seguente:
  44-bis. Per la manutenzione e messa in sicurezza della linea ferroviaria Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza è autorizzata la spesa di 29 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sullo stanziamento di cui al comma precedente.
1. 986. Gribaudo, Taricco.

COMMA 46

  Sopprimere il comma 46.
*1. 1614. Covello, Castricone, Saltamartini.

  Sopprimere il comma 46.
*1. 29. Del Basso De Caro.

COMMA 49

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
  49-bis. Al fine favorire i sistemi dei collegamenti marittimi, ferroviari e stradali fra gli insediamenti nell'area dello Stretto di Messina e migliorare la qualità dell'offerta trasportistica, determinata dalla sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto, è autorizzata la spesa di 200 mila euro per l'anno 2014, per uno studio di fattibilità da redigere entro il termine perentorio del 30 settembre 2014. In caso di mancato utilizzo, le risorse non utilizzate, sono versate all'entrata di bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  49-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di cui al precedente comma.

  Conseguentemente al comma 178 le parole: 100 milioni di euro, sono sostituite dalle seguenti: 99.800.000.
1. 3170. Garofalo, Bosco, Minardo

Pag. 140

COMMA 50

  Sostituire il comma 50 con i seguenti:
  50. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, la dotazione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 300 milioni di euro per il 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile. Al relativo riparto tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con decreto del Ministro dei trasporti, emanato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1032, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. I relativi criteri di riparto sono definiti con decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro il 31 maggio 2014 d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I relativi impegni e pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 50 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.
  50-bis. Agli oneri derivanti da quanto stabilito dal comma 50 si provvede secondo quanto stabilito dai successivi commi 50-ter e 50-quater.
  50-ter. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
    1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013»;
    2. nell'ultimo periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), dei testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
    1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
    2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati Pag. 141successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dall'articolo 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. e dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
   h) al comma 29, le parole: «1o gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».
  50-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
1. 708. Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi.

  Sostituire il comma 50 con i seguenti:
  50. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico locale lagunare, la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporetti e ferry-boat. Al relativo riparto tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1032, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base dal maggiore carico medio per servizio effettuato, registrato nell'anno precedente. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.
  50-bis. Entro il 31 marzo 2014 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Unificata, sono definiti, con criteri di uniformità a livello nazionale, i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi. Nella determinazione del costo standard per unità di servizio prodotta, espressa in chilometri, per ciascuna modalità di trasporto, si tiene conto dei fattori di contesto, con particolare riferimento alle aree metropolitane e delle aree a domanda debole, della velocità commerciale, dell'economie di scala, delle tecnologie di produzione, dell'ammodernamento del materiale rotabile e di un ragionevole margine di utile.
  50-ter. A partire dall'anno 2014, al fine di garantire una più equa ed efficiente distribuzione delle risorse, una quota, gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale è ripartita tra le regioni sulla base del costo standard di produzione dei servizi.
  50-quater. Dopo il comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è inserito il seguente:
  6-bis. Al fine di consentire la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nella materia del trasporto pubblico locale, Pag. 142di cui al comma 4, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le società e gli enti di trasporto pubblico locale sono tenuti a comunicare i dati relativi ai costi sostenuti, elaborati attraverso il supporto e la collaborazione della Società per gli studi di settore – SOSE S.p.a., in accordo con l'Agenzia delle Entrate.
1. 3430. IX Commissione.

  Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
  50-bis. Al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile su gomma è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il retrofit e per il revamping del materiale rotabile su gomma la cui dotazione è di 30 milioni di euro per ogni annualità a partire dal 2014 fino al 2016. Alla dotazione di tale fondo si provvede mediante rimodulazione dell'allegato 4 di cui al comma 289, «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451 e successive modificazioni ed integrazioni». Tramite decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i criteri di erogazioni nonché le modalità di accesso, per le aziende che effettuano trasporto pubblico locale su gomma.

  Conseguentemente, all'allegato 4, voce Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, articolo 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 e successive modificazioni ed integrazioni dalla legge 25 febbraio 1999, n. 40, l'autorizzazione di spesa è così ridotta:
  2014: – 37.381;
  2015: – 37.166;
  2016: – 37.403.

  Conseguentemente dopo il comma 50-bis, aggiungere il seguente:
  50-ter. All'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «L, M1 e N1» sono sostituite dalle seguenti: «L, M e N1».
1. 1147. Catalano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial

  Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
  50-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed j).

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 10.000;
  2015: – 10.000;
  2016: – 10.000.
1. 1160. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Catalano, Dell'orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial

  Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
  50-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, V installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mWatt, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli Pag. 143organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.».
**1. 3091. Vignali, Saltamartini.

  Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
  50-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, V installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mWatt, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.».
**1. 2668. Caparini.

  Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
  50-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, V installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mWatt, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.».
**1. 1251. De Micheli.

COMMA 51

  Sopprimere il comma 51.

  Conseguentemente:
   a)
sopprimere il comma 53;
   b) sopprimere il comma 57;
   c) sopprimere il comma 65;
   d) sopprimere il comma 166;
   e) sopprimere il comma 173;
   f) sopprimere il comma 177;
   g) sopprimere il comma 183;
   h) sopprimere il comma 186;
   i) sopprimere il comma 193;
   j) sopprimere il comma 194;
   k) sopprimere il comma 195;
   l) sopprimere il comma 213;
   m) sopprimere il comma 214;
   n) sopprimere il comma 219;
   o) sopprimere il comma 248.
1. 1507. Villarosa, Castelli, Caso, Sorial, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Currò.

  Sopprimere il comma 51.
1. 582. Corsaro.

  Al comma 51 apportare, le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: da revocare con le seguenti: dai cui trarre temporaneamente le risorse, riprogrammandone la distribuzione;
   b) secondo periodo, sostituire le parole: dalle revoche con le seguenti: dalle rimodulazioni.
1. 3431. IX Commissione.

Pag. 144

  Al comma 51, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: con priorità per la metrotramvia di Padova.
1. 1175. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi, Catalano.

  Al comma 51, dopo le parole: per la metrotramvia inserire le seguenti: di Milano-Limbiate e.
*1. 3432. IX Commissione.

  Al comma 51, dopo le parole: per la metrotramvia inserire le seguenti: di Milano-Limbiate e.
*1. 1018. Cimbro, Casati, Mauri, Rampi, Cova, Mosca, Gasparini, Peluffo, Braga, Laforgia, Malpezzi, Pollastrini, Fiano, Quartapelle Procopio.

  Al comma 51, dopo le parole: per la metrotramvia inserire le seguenti: di Milano-Limbiate e.
*1. 536. Cimbro, Casati, Mauri, Rampi, Cova, Mosca, Gasparini, Peluffo, Braga, Laforgia, Malpezzi.

  Al comma 51, aggiungere, infine, le seguenti parole: e di Venezia.
**1. 3433. IX Commissione.

  Al comma 51, aggiungere, infine, le seguenti parole: e di Venezia.
**1. 849. Mognato, Martella, Murer, Zoggia.

  Al comma 51, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il sistema tranviario su gomma di Venezia.
*1. 2492. Martella, Mognato.

  Al comma 51, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il sistema tranviario su gomma di Venezia.
*1. 1728. Fauttilli.

COMMA 52

  Al comma 52 sostituire le parole: 330 milioni con le seguenti: 280 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 391 con i seguenti:
  391. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'equità e la riduzione è strutturale della pressione fiscale, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, al quale affluiscono le maggiori entrate, a decorrere dal 2014, derivanti dalle misure di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale e contributiva, e dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 391-bis a 391-octies.
  391-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 23 per cento;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: 1o gennaio 2012 sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2014;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 23 per cento;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: 62,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: 56,82 per cento;
   e) al comma 26, le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2013;
   f) al comma 27:
  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: e l'aliquota del 20 per Pag. 145cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 e dopo il primo periodo è inserito il seguente: Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013.
  2. nell'ultimo periodo, le parole: precedente periodo sono sostituite dalle seguenti: precedenti periodi;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.;
   h) al comma 29, le parole: 1o gennaio 2012 e le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 1o gennaio 2014, 31 dicembre 2013;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: 31 marzo 2012 e le parole: 16 maggio 2012 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 31 marzo 2014, 16 maggio 2014;
   l) al comma 32, le parole: al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare sono sostituite dalle seguenti: al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare;
   m) al comma 33 le parole: successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare sono sostituite dalle seguenti: successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.
  391-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 23 per cento.
  391-quater. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:
   a) a comma 491, primo periodo premettere le parole: In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria;
   b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. con le seguenti: Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione., e sostituire le parole: Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro con le seguenti: Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media Pag. 146nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro;
   c) dal comma 492, eliminare le parole: che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma e sostituire le parole: ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge con le parole: ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione;
   d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente: 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro;
   e) al comma 500, aggiungere, infine, il seguente periodo: Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.
  391-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal precedente comma 391-quater all'imposta sulle transazioni finanziarie.
  391-sexies. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel comma 2-ter, le parole: 1,5 per mille a decorrere dal 2013 sono sostituite dalle seguenti: 0,2 per mille per valori fino a 100.000 euro, 0,3 per mille per valori tra 100.001 e 500.000 euro e 0,5 per valori oltre i 500.001 euro a decorrere dal 2014.
  391-septies. Al comma 20 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013 sono sostituite dalle seguenti: 1,5 per mille a decorrere dal 2013 sono sostituite dalle seguenti: 0,2 per mille per valori fino a 100.000 euro, 0,3 per mille per valori tra 100.001 e 500.000 euro e 0,5 per valori oltre i 500.001 euro a decorrere dal 2014.
  391-octies. L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
  1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
   g) oltre 150.000 euro, 47 per cento. Pag. 147
  391-nonies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità di ripartizione delle maggiori entrate e dei risparmi conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 391-bis a 391-octies e destinati alla realizzazione delle seguenti finalità:
   1) l'aumento delle detrazioni fiscali per i carichi familiari;
   2) l'aumento degli assegni per il nucleo familiare;
   3) l'aumento delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per il lavoro dipendente e per le pensioni, concentrando il massimo beneficio sui redditi fino a 28.000 euro;
   4) l'attenuazione della decrescenza della detrazione da lavoro.
1. 3189. Paglia, Marcon, Lavagno, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 52, sostituire le parole: 330 milioni con le seguenti: 240 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 67 con il seguente:
  67. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'esercizio 2014, di 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e di 50 milioni di euro per l'esercizio 2016, al fine di finanziare un piano straordinario finalizzato ad implementare le misure necessarie a raggiungere gli obiettivi previsti dalle direttive europee 1991/271/CEE, 2000/60/CE e 1992/43/CE. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono nonché le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati prioritariamente nelle aree protette e nei comuni inclusi, anche parzialmente, nelle aree della rete Natura 2000 e, preferibilmente, con l'ausilio della tecnica della fitodepurazione, anche parziale. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
1. 1645. Daga, Segoni, Busto, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Al comma 52, sostituire le parole: 330 milioni, con le seguenti: 130 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
  «67-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un Fondo speciale per il risanamento idrogeologico da ripartire tra le regioni tramite accordi di programma con il Ministero dell'ambiente, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2014. per il finanziamento di piani regionali straordinari di risanamento delle risorse fluviali, lacuali e marine. Gli interventi dovranno riguardare l'attuazione del Servizio Idrico Integrato: programmi di intervento a sostegno del servizio di depurazione; attivazione, implementazione ed adeguamento dei depuratori nei sistemi idrici regionali. Per dette finalità si provvede all'approvazione di un documento tecnico-programmatico relativo ai servizi di depurazione regionale quale utile strumento per la successiva fase di programmazione degli interventi nel settore della depurazione, al fine di individuare le forme di cofinanziamento pubblico alle previste attività dei Piani d'Ambito delle Pag. 148Autorità di Ambito Territoriale Ottimale. Gli interventi sugli impianti di depurazione devono essere individuati tra quelli non immediatamente finanziati e cantierabili nel prossimo biennio a cura del piano degli investimenti da realizzarsi, ove presenti, dai Gestori del Servizio idrico integrato, in esecuzione delle convenzioni di gestione sottoscritte. Le risorse assegnate dovranno prevedere un cofinanziamento da parte delle Regioni nella misura minima del 30 per cento.
1. 2620. Zaratti, Boccadutri, Marcon, Melilla, Zan, Pellegrino, Zaccagnini, Labriola.

  Al comma 52, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: di cui 30 milioni di euro da destinare ad incentivi concessi direttamente agli utenti del servizio di trasporto merci sotto forma di ferrobonus ed ecobonus, per l'utilizzo delle vie ferroviarie e del mare.
1. 1166. Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Catalano, Liuzzi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 52, inserire i seguenti:
  «52-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 211, aggiungere i seguenti:
  211-bis. Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale digitale con le altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della piattaforma logistica nazionale in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 5.5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della piattaforma logistica nazionale digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207. Per la realizzazione del progetto «logistica digitale» per Expo 2015, il soggetto attuatore unico dovrà utilizzare 1,5 milioni di euro a gravare sulle risorse previste nel presente comma per l'anno 2014.
  52-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012 , n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».

  Conseguentemente, alla Tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
  2014: – 5,500;
  2015: – 3,000;
  2016: – 3,000;
*1. 2476. Andrea Romano, Librandi, Mazziotti Di Celso, Tinagli, Zanetti, Catania, Sottanelli.

Pag. 149

  Dopo il comma 52, inserire i seguenti:
  «52-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 211, aggiungere i seguenti:
  211-bis. Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale digitale con le altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della piattaforma logistica nazionale in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 5.5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della piattaforma logistica nazionale digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207. Per la realizzazione del progetto «logistica digitale» per Expo 2015, il soggetto attuatore unico dovrà utilizzare 1,5 milioni di euro a gravare sulle risorse previste nel presente comma per l'anno 2014.
  52-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012 , n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentito 1'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».

  Conseguentemente, alla Tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
  2014: – 5,500;
  2015: – 3,000;
  2016: – 3,000;
*1. 1259. Guerra, Fabbri

  Dopo il comma 52, inserire i seguenti:
  «52-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 211, aggiungere i seguenti:
  211-bis. Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della Piattaforma logistica nazionale digitale con le altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della Piattaforma logistica nazionale in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della Piattaforma logistica nazionale digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 Pag. 150del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Per la realizzazione del progetto «logistica digitale» per Expo 2015, il soggetto attuatore unico dovrà utilizzare 1,5 milioni di euro a gravare sulle risorse previste nel presente comma per l'anno 2014».
  52-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».

  Conseguentemente, alla Tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
  2014: – 5,500;
  2015: – 3,000;
  2016: – 3,000;
*1. 3213. Leone, Misuraca, Saltamartini

  Dopo il comma 52, inserire i seguenti:
  «52-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 211, aggiungere i seguenti:
  211-bis. Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della Piattaforma logistica nazionale digitale con le altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della Piattaforma logistica nazionale in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della Piattaforma logistica nazionale digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Per la realizzazione del progetto «logistica digitale» per Expo 2015, il soggetto attuatore unico dovrà utilizzare 1,5 milioni di euro a gravare sulle risorse previste nel presente comma per l'anno 2014».
  52-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».

Pag. 151

  Conseguentemente, alla Tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
  2014: – 5,500;
  2015: – 3,000;
  2016: – 3,000;
*1. 1051. Capodicasa, Amoddio, Iacono.

  Dopo il comma 52, inserire il seguente:
  «52-bis. Per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana piemontese» è assegnato alla regione Piemonte, per l'anno 2016, un contributo di 50 milioni di euro».

  Conseguentemente, al comma 256 sostituire le parole: 500 milioni di euro annui, con le seguenti: 500 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 e 550 milioni di euro per l'anno 2016».
1. 2113. Bobba, Borghi

  Dopo il comma 52, inserire il seguente:
  52-bis. Per realizzare la continuità territoriale per la Sardegna, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, nei servizi di trasporto marittimo tra la regione Sardegna e il continente, al fine di promuovere l'interconnessione con la rete primaria nazionale e centrale della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e il collegamento via mare tra i terminali ferroviari inclusi nel Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) o in altre rotte marittime di cabotaggio individuate con le modalità previste dall'articolo 37 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 24 marzo 2012, n. 27, è istituito un apposito fondo di 87 milioni di Euro per l'anno 2014.
  Le disposizioni del presente comma sono finalizzate, in particolare, ad assicurare un servizio di trasporto via mare dei passeggeri, con o senza veicoli al seguito, delle merci, caricate su veicoli commerciali, container o carri ferroviari, efficace, efficiente, sicuro, sostenibile ed economicamente accessibile al fine di ridurre lo svantaggio strutturale dovuto all'insularità della regione Sardegna e di favorire condizioni essenziali per conseguire una crescita sostenibile, una migliore qualità della vita e la coesione economica, sociale e territoriale.
  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Presidente della regione Sardegna, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:
   a) gli oneri di servizio pubblico da imporre sulle rotte marittime di cabotaggio in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, e della decisione n. 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, e dei criteri di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 111/2007 del 9 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2008, sui criteri per la fissazione delle tariffe, sulle condizioni minime di qualità, sullo schema di bando di gara e sui diritti risarcitori in favore degli utenti. L'imposizione di oneri di servizio pubblico deve essere proporzionata all'obiettivo da perseguire ed effettuata in modo trasparente, con adeguata pubblicità e su base non discriminatoria nei confronti di tutti gli armatori europei;
   b) una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra i porti della Sardegna e i porti nazionali, qualora nessun armatore abbia istituito servizi con assunzione degli oneri obbligatori di servizio pubblico.
  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della regione Sardegna, su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, indice una Conferenza di servizi con la partecipazione della regione, delle amministrazioni pubbliche e delle società di armatori interessate. Pag. 152
  Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi di trasporto intermodale di cabotaggio tra i porti della regione Sardegna e quelli nazionali è comunicata all'Unione europea.
  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente:
   al comma 166, le parole:
220 milioni sono sostituite dalle parole: 133 milioni.
1. 3205. Di Gioia, Cani, Marrocu, Mura, Pes, Giovanna Sanna, Francesco Sanna, Scanu.

  Dopo il comma 53, aggiungere i seguenti:
  53-bis. I gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi o ogni altra forma di emolumento ai vettori aerei in funzione dell'avviamento e sviluppo di rotte destinate a soddisfare e promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza, devono esperire procedure di scelta del beneficiario che siano concorrenziali, trasparenti e tali da garantire la più ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati.
  53-ter. I gestori aeroportuali comunicano all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile l'esito delle procedure previste dal comma 53-bis, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività.
1. 513. Saltamartini, Misuraca, Leone.

COMMA 53

  Dopo il comma 53, aggiungere i seguenti:
  53-bis. L'addizionale comunale istituita dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed i successivi incrementi disposti dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 agosto 2008, n.134, dall'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 4, comma 75, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non è dovuta dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici.
  53-ter. L'addizionale Commissariale per Roma Capitale di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, continua ad applicarsi a tutti i passeggeri con voli originanti e in transito negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, ad eccezione di quelli in transito aventi origine e destinazione domestica.
  53-quater. Alle minori entrate derivanti dai commi 53-bis e 53-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti correnti da parte dello Stato all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
1. 3179. Saltamartini, Misuraca, Leone.

COMMA 56

  Al comma 56, apportare le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo sostituire le parole: la lettera h) è abrogata, con le seguenti: le lettere f) ed h) sono abrogate;
   b) al secondo periodo dopo le parole: le funzioni relative, aggiungere le seguenti: al rilascio delle licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio e;
   c) al quarto periodo, sopprimere le parole: di cura e di gestione degli Albi provinciali.
*1. 3033. Misuraca, Garofalo

  Al comma 56, apportare le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo sostituire le parole: la lettera h) è abrogata, con le seguenti: le lettere f) ed h) sono abrogate;Pag. 153
   b) al secondo periodo dopo le parole: le funzioni relative, aggiungere le seguenti: al rilascio delle licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio e;
   c) al quarto periodo, sopprimere le parole: di cura e di gestione degli Albi provinciali.
*1. 591. Corsaro.

  Al comma 56, apportare le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo sostituire le parole: la lettera h) è abrogata, con le seguenti: le lettere f) ed h) sono abrogate;
   b) al secondo periodo dopo le parole: le funzioni relative, aggiungere le seguenti: al rilascio delle licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio e;
   c) al quarto periodo, sopprimere le parole: di cura e di gestione degli Albi provinciali.
*1. 961. Velo.

  Al comma 56, apportare le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo sostituire le parole: la lettera h) è abrogata, con le seguenti: le lettere f) ed h) sono abrogate;
   b) al secondo periodo dopo le parole: le funzioni relative, aggiungere le seguenti: al rilascio delle licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio e;
   c) al quarto periodo, sopprimere le parole: di cura e di gestione degli Albi provinciali.
*1. 1678. Squeri, Palese, Galati, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 56, inserire il seguente:
  56-bis. All'articolo 83-bis, comma 12, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto» sono soppresse.
1. 515. Vignali, Saltamartini.

COMMA 58

  Al comma 58, sostituire le parole: 20,75 milioni di euro con le seguenti: 45,75 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 193 e al comma 167, sostituire la parola: 50 con la seguente: 35.
1. 1120. Liuzzi, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Catalano, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano.

  Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
  58-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione in via sperimentale nel medesimo anno di incentivi fiscali per l'acquisto di tecnologie e servizi di connessione a Internet con velocità pari o superiore a 30 Megabit per secondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche e le modalità di fruizione degli incentivi, nel rispetto del limite delle risorse del fondo. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta il decreto ai sensi dell'articolo 13, comma 2-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo Pag. 154successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 87. Coppola.

  Dopo il comma 58, inserire il seguente:
  58-bis. Al fine di sviluppare forme integrate di mobilità e trasporto e di promuovere la digitalizzazione, le modalità di acquisto previste dall'articolo 8 comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono utilizzabili anche per il pagamento di servizi di parcheggio, bike sharing, accesso ad aree a traffico limitato, e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto.
1. 2671. Caparini.

  Dopo il comma 58, inserire il seguente:
  58-bis. Al fine di sviluppare forme integrate di mobilità e trasporto e di promuovere la digitalizzazione, le modalità di acquisto previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono utilizzabili anche per il pagamento di servizi di parcheggio, bike sharing, accesso ad aree a traffico limitato, e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto.
*1. 1301. De Micheli.

  Dopo il comma 58, inserire il seguente:
  58-bis. Al fine di sviluppare forme integrate di mobilità e trasporto e di promuovere la digitalizzazione, le modalità di acquisto previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono utilizzabili anche per il pagamento di servizi di parcheggio, bike sharing, accesso ad aree a traffico limitato, e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto.
*1. 3100. Vignali, Saltamartini.

COMMA 59

  Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:
  59-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: –200;
  2015: –200;
  2016: –200.
*1. 3333. VIII Commissione.

  Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:
  59-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: –200;
  2015: –200; Pag. 155
  2016: –200.
*1. 970. Mariani, Borghi, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

  Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:
  59-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: –200;
  2015: –200;
  2016: –200.
*1. 3221. Mariani, Borghi, Braga, Bratti, Morassut, Realacci.

  Dopo il comma 59 aggiungere il seguente:
  59-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: –200;
  2015: –200;
  2016: –200.
*1. 1744. Matarrese, Librandi.

COMMA 60

  Al comma 60, capoverso 5, sostituire le parole: revocati e con la seguente: temporaneamente.
*1. 1024. Mauri, Cimbro, Casati, Rampi, Cova, Mosca, Gasparini, Peluffo, Braga, Laforgia, Malpezzi, Pollastrini, Fiano, Quartapelle Procopio.

  Al comma 60, capoverso 5, sostituire le parole: revocati e con la seguente: temporaneamente.
*1. 555. Mauri, Cimbro, Casati, Rampi, Cova, Mosca, Gasparini, Peluffo, Braga, Laforgia, Malpezzi.

  Al comma 60, capoverso 5, sopprimere le parole: ovvero previsti nell'ambito delle opere di pertinenza del tavolo istituzionale comprensivo degli interventi regionali e sovraregionali istituito con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e presieduto dal Presidente pro tempore della regione Lombardia.

  Conseguentemente:
   a)
al capoverso 5-bis sopprimere le parole: del tavolo Lombardia.
   b) al comma 133, al secondo periodo, le parole: 250 milioni sono sostituite dalle parole: 122 milioni.
1. 583. Corsaro.

  Al comma 60, capoverso 5-bis, sostituire le parole: confluiscono in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i Pag. 156progetti internazionali denominato «Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015» e finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento con le seguenti: sono destinati prioritariamente alla realizzazione dell'interramento dell'arteria stradale Rho-Monza, al finanziamento del sistema di trasporto pubblico locale e, per la parte eccedente, confluiscono sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, nonché sulle risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012.
*1. 3335. VIII Commissione.

  Al comma 60, capoverso 5-bis, sostituire le parole: confluiscono in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali denominato «Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015» e finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento con le seguenti: sono destinati prioritariamente alla realizzazione dell'interramento dell'arteria stradale Rho-Monza, al finanziamento del sistema di trasporto pubblico locale e, per la parte eccedente, confluiscono sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, nonché sulle risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012.
*1. 1637. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

COMMA 62

  Sostituire il comma 62 con il seguente:
  62. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Una quota del 3 per cento, nel limite di 100 milioni di euro annui, degli stanziamenti annualmente previsti per le infrastrutture e inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali e, nel limite massimo del 5 per cento della predetta quota annuale, alle attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni e delle attività culturali».
*1. 1385. Centemero, Palese.

  Sostituire il comma 62 con il seguente:
  62. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Una quota del 3 per cento, nel limite di 100 milioni di euro annui, degli stanziamenti annualmente previsti per le infrastrutture e inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali e, nel limite massimo del 5 per cento della predetta quota annuale, alle attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni e delle attività culturali».
*1. 2981. Cesaro Antimo, Librandi

  Al comma 62, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  4-bis. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico Pag. 157dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione, una quota parte delle risorse di cui al comma 4, pari a 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, è destinata alle seguenti Istituzioni: Civico Museo della Risiera di San Sabba – monumento nazionale, Fondazione ex Campo Fossoli, Fondazione Nuto Revelli onlus, Istituto e Museo Alcide Cervi, Memoriale della deportazione a Borgo San Dalmazzo, Museo storico della Liberazione di Roma di via Tasso, Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, Parco nazionale della pace di Sannt'Anna di Stazzema.
1. 630. Ghizzoni, Rosato, Gribaudo, Incerti, Coscia, Verini, De Maria, Lenzi, Mariani.

COMMA 63

  Dopo il comma 63, inserire il seguente:
  63-bis. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 15 è inserito il seguente:
  «15-bis. Qualora un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 16 della presente legge, versi stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l'occupazione, favorire i processi di riconversione industriale ed evitare grave pregiudizio operatività e all'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione, nonchè al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione di almeno il 5 per cento all'anno della manodopera impiegata. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori.».
1. 3435. IX Commissione.

COMMA 64

  Dopo il comma 64, inserire il seguente:
  64-bis. Al fine di garantire la massima efficienza negli interventi di soccorso pubblico di propria competenza è autorizzato un contributo a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 50 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta elicotteristica, parco veicoli e degli strumenti utilizzati nelle operazioni di soccorso. All'onere finanziario recato dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge della legge 6 luglio 2012, n. 96.
1. 1317. Castelli, Sorial, Cozzolino, Dadone, D'ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

COMMA 65

  Dopo il comma 65, inserire i seguenti:
  65-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 16, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, Pag. 158n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i piani di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 novembre 2011, non definiti da accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni e province autonome, sono adottati con decreto del Ministero della salute entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  65-ter. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la ricetta medica cartacea per le prescrizioni a carico del SSN e dei SASN, può essere utilizzata solo come promemoria della ricetta elettronica.
  65-quater. La ricetta medica priva del numero di ricetta elettronica (NRE), rilasciato secondo quanto previsto dal richiamato decreto ministeriale, e del codice fiscale dell'assistito titolare della prescrizione non ha alcun valore fiscale e non può essere utilizzata per eventuali richieste di rimborso da parte di assicurazioni e sistemi di tutela sanitaria pubblici e privati.
  65-quinques. A fronte dell'esito negativo dell'invio telematico dei dati il medico il medico segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria e provvede alla compilazione della prescrizione a carico del SSN e dei SASN utilizzando il ricettario ordinario. All'atto dell'utilizzazione da parte dell'assistito la struttura di erogazione dei servizi sanitari, sulla base delle informazioni di cui alla ricetta cartacea, preleva dal Sistema di accoglienza centrale (SAC) i dati della prestazione da erogare ed il numero di ricetta elettronica.
  65-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute emana eventuali provvedimenti integrativi del richiamato decreto ministeriale 2 novembre 2011 entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  65-septies. Le minori spese dovute alla introduzione in tutto il territorio nazionale della ricetta medica elettronica sono individuate ogni sei mesi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e vincolate nel Fondo sanitario nazionale a progetti di manutenzione straordinaria dei sistemi edili ed impiantistici delle strutture ospedaliere.
1. 1085. Brunetta, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

  Dopo il comma 65, inserire i seguenti:
  65-bis. Il presente comma è volto a favorire ed incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative.
  65-ter. Per le finalità di cui al comma precedente, le opere oggetto del presente articolo sono dichiarate di preminente interesse sociale e nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
  65-quater. Ai fini del presente comma si intende per:
   a) «impianto sportivo»: l'impianto sportivo omologato, purché di almeno 1.000 posti a sedere per Impianti al coperto e 4.000 posti a sedere per impianti scoperti comprensivo delle aree tecniche previste dalle normative vigenti e dai regolamenti del CONI e delle federazioni nazionali e internazionali, delle parti destinate alle attività culturali e commerciali fra le quali le attività di vendita di prodotti e servizi, dell'eventuale sede legale e operativa della società sportiva, del museo sportivo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio con relative pertinenze, degli ambulatori medici e foresteria necessari alla sua sostenibilità economico-finanziaria;
   b) «complesso multifunzionale»: il complesso di opere comprendente uno o più impianti sportivi e ogni altro insediamento edilizio anche non contiguo, funzionale ai fini del complessivo equilibrio economico e finanziario dell'intervento di costruzione e gestione del complesso multifunzionale;Pag. 159
   c) «società o associazione sportiva»: la società o l'associazione sportiva riconosciuta dal CONI, in possesso di specifici requisiti quali la dimensione sociale, il titolo sportivo, il marchio, l'esperienza gestionale, il radicamento sul territorio;
   d) «comune»: il comune nel cui territorio deve essere realizzato Il nuovo Impianto sportivo o Il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Impianto sportivo o Il complesso multifunzionale oggetto di ristrutturazione o di trasformazione.

  65-quinques. Il soggetto proponente che intenda realizzare un impianto sportivo o un complesso multifunzionale oppure valorizzarne uno esistente deve presentare al Comune una proposta di intervento continente:
   a) un progetto dell'opera con l'indicazione dell'area sulla quale il proponente intenderebbe realizzare l'opera;
   b) uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale, paesaggistico, urbanistico e infrastrutturale e di uno studio in tema di accessi e viabilità;
   c) un piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche necessarie e delle eventuali entrate previste per il Comune;
   d) indicazione di eventuali opere compensative da realizzare.

  65-sexies. Il Comune valuta, entro 45 giorni dalla presentazione, il contenuto della proposta e la sua rispondenza al pubblico interesse. Il Comune può invitare il soggetto proponente ad apportare le modifiche ritenute necessarie.
  65-septies. Esaurita la fase di proposta, dinanzi al Comune territorialmente competente, ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, il progetto corredato di quanto previsto dal comma 14, nonché, ove sia necessaria della valutazione di impatto ambientale e della prova delle intervenute pubblicazioni, è presentato alla Regione competente che nei successivi 10 giorni nomina il responsabile unico del provvedimento (RUP), che, verificata la completezza della documentazione e se del caso previa richiesta di integrazione della medesima da assolversi entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, convoca nel termine dei successivi 60 giorni apposita conferenza istruttoria per l'esame, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato.
  65-octies. Ove nel corso della stessa conferenza il proponente intenda apportare modifiche o migliorie al progetto, anche per aderire alle eventuali indicazioni emerse nel corso della conferenza, lo stesso vi provvede entro un termine non superiore a 60 giorni assegnato dal R.U.P.
  65-nonies. All'esito della conferenza istruttoria che deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla sua indizione, salva la maggiorazione di cui al comma precedente, il R.U.P. conclude il procedimento nei successivi 45 giorni ed Il relative provvedimento sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato e necessario alla realizzazione dell'opera e, ove occorra, comporta variante agli strumenti urbanistici.
  65-decies. In caso di inerzia o di superamento dei termini rispettivamente assegnati per gli adempimenti di cui ai commi precedenti la parte proponente può chiedere l'esercizio del potere sostitutivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Ingiustificato ritardo è valutato ai fini della responsabilità amministrativa del funzionari preposti e comporta, sussistendone i presupposti, danno risarcibile.
  65-undecies. In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o di interventi di valorizzazione di impianti pubblici esistenti, l'esecuzione del progetto autorizzato è affidata previo esperimento di gara comunitaria. Si applica la disciplina sul cd. Project financing.
  65-undecies. Il progetto definitivo autorizzato è posto a base di gara, entro 60 giorni dalla sua approvazione, per l'affidamento della realizzazione dell'opera e per la concessione di un diritto di superficie Pag. 160o di un diritto d'uso per una durata di almeno cinquanta anni, o per un periodo superiore in ragione di comprovate esigenze di sostenibilità e redditività degli investimenti. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente che assume la denominazione di «promotore».
  65-duodecies. Nel bando viene specificato che il promotore, nell'ipotesi in cui non risultasse aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di Impegnarsi a pareggiare, alle medesime condizioni, l'offerta.
  65-terdecies. La realizzazione dell'intervento resta subordinata alla previa presentazione alla Regione competente di apposito documento attestante l'Intesa raggiunta con la società sportiva fruitrice prevalente dell'impianto sportivo, con la quale viene consentito a quest'ultima di utilizzare l'Impianto e/o il connesso complesso multifunzionale.
  65-quaterdecies. Il soggetto proponente, che intenda procedere alla realizzazione degli impianti sportivi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità si attiene ai seguenti criteri:
   a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto sportivo o, se inserito, del complesso multifunzionale;
   b) prevedere locali da adibire ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva.

  65-quinterdecies. Il progetto per la realizzazione di complessi multifunzionali può prevedere ambiti da destinare a funzioni direzionali, turistico-ricettive, residenziali, commerciali, e a servizi, al fine della valorizzazione in termini sociali; occupazionali ed economici del territorio di riferimento dell'impianto sportivo e/o del complesso multifunzionale.
  65-sedecim. Il soggetto proponente prevede l'uso di materiale e tecnologie ecosostenibili.
  65-septemdecim. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione e costituiscono comunque norme fondamentali di grande riforma economica e sociale.
  65-decemocto. Le società sportive non in regola con i versamenti contributivi e fiscali non possono accedere ai benefici previsti dal presente articolo.
  65-undeviginti. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di costruzione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.
1. 1038. Brunetta, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

COMMA 66

  Al comma 66, primo periodo, dopo le parole: progetti immediatamente cantierabili aggiungere le seguenti: prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce mi quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
*1. 3338. VIII Commissione.

  Al comma 66, primo periodo, dopo le parole: progetti immediatamente cantierabili aggiungere le seguenti: prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce mi quadro per l'azione comunitaria in Pag. 161materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
*1. 800. Braga, Mariani, Borghi, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

  Al comma 66, primo periodo, dopo le parole: progetti immediatamente cantierabili aggiungere le seguenti: con esclusiva priorità delle zone colpite negli ultimi 5 anni da eventi di dissesto idrogeologico.
1. 1228. Currò, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'incà, Brugnerotto.

  Al comma 66 apportare le seguenti modifiche:
   dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Una quota parte delle risorse rese disponibili in applicazione del presente comma pari a 7 milioni di euro nel triennio 2014-2016 è destinata al rifinanziamento del progetto IFFI (inventario fenomeni franosi italiani);
   al settimo periodo, sostituire le parole: Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti; Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per 2014;
   aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In caso di interventi sul reticolo idrografico, le risorse di cui al presente comma sono destinate prioritariamente alla delocalizzazione degli immobili siti in aree a rischio e ad interventi sinergici e integrati in aree classificate a rischio R3 e R4 e preferibilmente supportati da processi partecipati. In particolare gli interventi sul reticolo idrografico non dovranno alterare l'equilibrio sedimentario del corso d'acqua e gli interventi di naturalizzazione dovranno essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione.

  Conseguentemente, al comma 162, sostituire le parole: 614 milioni con le seguenti: 514 milioni.
*1. 3344. VIII Commissione.

  Al comma 66 apportare le seguenti modifiche:
   dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Una quota parte delle risorse rese disponibili in applicazione del presente comma pari a 7 milioni di euro nel triennio 2014-2016 è destinata al rifinanziamento del progetto IFFI (inventario fenomeni franosi italiani);
   al settimo periodo, sostituire le parole: Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti; Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per 2014;
   aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In caso di interventi sul reticolo idrografico, le risorse di cui al presente comma sono destinate prioritariamente alla delocalizzazione degli immobili siti in aree a rischio e ad interventi sinergici e integrati in aree classificate a rischio R3 e R4 e preferibilmente supportati da processi partecipati. In particolare gli interventi sul reticolo idrografico non dovranno alterare l'equilibrio sedimentario del corso d'acqua e gli interventi di naturalizzazione dovranno essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione.

  Conseguentemente, al comma 162, sostituire le parole: 614 milioni con le seguenti: 514 milioni.
*1. 1641. Segoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

Pag. 162

  Al comma 66, sostituire il settimo periodo con il seguente: Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020.

  Conseguentemente, dopo il comma 173 inserire il seguente: 173-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi.
1. 2507. Zan, Marcon, Migliore, Melilla, Di Salvo, Zaratti, Boccadutri, Pellegrino, Piazzoni, Duranti, Piras, Zaccagnini, Labriola.

  Al comma 66, settimo periodo, sostituire le parole: 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2014 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni per l'anno 2014 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, ad eccezione delle spese relative alle Missioni Soccorso civile, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Ricerca e innovazione.
1. 3349. VIII Commissione.

  Al comma 66, settimo periodo, sostituire le parole: 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2014 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 256, sostituire le parole da: per il periodo 2014-2016 fino alla fine del comma con le seguenti: per il 2014 non inferiori a 570 milioni di euro, per il 2015 non inferiori a 650 milioni di euro e per il 2016 non inferiori a 600 milioni di euro.
*1. 3353. VIII Commissione.

  Conseguentemente, al comma 256, sostituire le parole da: per il periodo 2014-2016 fino alla fine del comma con le seguenti: per il 2014 non inferiori a 570 milioni di euro, per il 2015 non inferiori a 650 milioni di euro e per il 2016 non inferiori a 600 milioni di euro.
*1. 795. Mariani, Borghi, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

  Al comma 66, settimo periodo, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 33 milioni di euro.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 69.
1. 2763. Rabino, Librandi.

  Al comma 66, settimo periodo, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 29 milioni di euro e le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 48 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 66, aggiungere il seguente:
  
66-bis. Al fine di favorire immediati interventi di manutenzione, di messa in sicurezza del territorio e di mitigazione e prevenzione del rischio da dissesto idrogeologico nei territori di Ginosa, Palagianello, Palagiano, Castellaneta e Laterza in provincia di Taranto, colpiti da recenti eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre 2013, è Pag. 163autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014 e 2 milioni di euro per l'anno 2015.
1. 2802. Matarrese, Zanetti, Sottanelli, D'agostino, Vecchio.

  Dopo il comma 66, inserire il seguente:
  66-bis. All'articolo 3-ter della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di vista finanziario» sono introdotte le seguenti: «a partire dall'annualità 2014»;
   2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla disciplina delle modalità per la corresponsione degli oneri dovuti, relativamente alle annualità 2002-2013, per il pagamento dei canoni di cui al presente articolo si provvede con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni».
*1. 3375. VIII Commissione.

  Dopo il comma 66, inserire il seguente:
  66-bis. All'articolo 3-ter della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di vista finanziario» sono introdotte le seguenti: «a partire dall'annualità 2014»;
   2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla disciplina delle modalità per la corresponsione degli oneri dovuti, relativamente alle annualità 2002-2013, per il pagamento dei canoni di cui al presente articolo si provvede con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni».
*1. 878. Bratti, Mariani, Braga, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

  Dopo il comma 66, inserire i seguenti:
  66-bis. Al fine di favorire gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e le relative misure di prevenzione e conservazione del suolo, per la programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 200 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 gennaio 2014, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. Pag. 164
  66-ter. Le risorse di cui al comma 66-bis sono ripartite tra le regioni che approvano il piano dettagliato degli interventi, corredato dei rispettivi progetti definitivi ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006, entro un anno dalla data di approvazione del decreto di cui al comma 66-bis.
  66-quater. In aggiunta o in alternativa ai finanziamenti di cui al comma 66-bis, per le medesime finalità le regioni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di trenta anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 3.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  66-quinquies. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011 è sostituito dal seguente:
  «6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 22 per cento.
*1. 3368. VIII Commissione.

  Dopo il comma 66, inserire i seguenti:
  66-bis. Al fine di favorire gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e le relative misure di prevenzione e conservazione del suolo, per la programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 200 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 gennaio 2014, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.
  66-ter. Le risorse di cui al comma 66-bis sono ripartite tra le regioni che approvano il piano dettagliato degli interventi, corredato dei rispettivi progetti definitivi ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006, entro un anno dalla data di approvazione del decreto di cui al comma 66-bis.
  66-quater. In aggiunta o in alternativa ai finanziamenti di cui al comma 66-bis, per le medesime finalità le regioni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di trenta anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre Pag. 165finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 3.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  66-quinquies. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011 è sostituito dal seguente:
  «6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 22 per cento».
*1. 891. Mariani, Borghi, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

COMMA 67

  Al comma 67, primo periodo, sostituire le parole: a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani con le seguenti: alla riduzione dei carichi inquinanti e all'implementazione delle misure necessarie a raggiungere gli obiettivi previsti dalle direttive europee in materia di acque.
*1. 3380. VIII Commissione.

  Dopo il comma 67, inserire il seguente:
  67-bis. Gli interventi da finanziare con le risorse di cui ai commi 66 e 67 devono essere prioritariamente inquadrati in piani e progetti di bacino, finalizzati all'integrazione di misure di riduzione del rischio e di tutela e recupero degli ecosistemi acquatici, e supportati da processi partecipati, secondo le disposizioni di cui alle Direttive europee 2000/60 e 2007/60.
*1. 3384. VIII Commissione.

  Dopo il comma 67, inserire il seguente:
  67-bis. Gli interventi da finanziare con le risorse di cui ai commi 66 e 67 devono essere prioritariamente inquadrati in piani e progetti di bacino, finalizzati all'integrazione di misure di riduzione del rischio e di tutela e recupero degli ecosistemi acquatici, e supportati da processi partecipati, secondo le disposizioni di cui alle Direttive europee 2000/60 e 2007/60.
*1. 805. Braga, Mariani, Borghi, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

  Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
  67-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'esercizio 2014, 50 milioni per l'esercizio 2015 e 70 milioni di euro per l'esercizio 2016 denominato «Fondo di tutela archeologica dall'erosione costiera» al fine di finanziare un piano straordinario per la conservazione del patrimonio Pag. 166archeologico, finalizzato prioritariamente alla salvaguardia e messa in sicurezza dei territori prospicienti le aree costiere e a tutela dell'incolumità pubblica di visitatori e maestranze. Il piano approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto col Ministro dei beni e attività culturali e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi urgenti, necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

  Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole: 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, con le parole: 182 milioni di euro annui per l'anno 2014, di 201 milioni di euro per il 2015, 221 milioni per il 2016, e 151 milioni a decorrere dall'anno 2016.
1. 2513. Pellegrino, Marcon, Zan, Melilla, Boccadutri, Zaratti.

COMMA 68

  Sostituire il comma 68 con il seguente:
  68. Fatta salva la responsabilità dell'autore della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti e fatto salvo il dovere dell'autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2014 e 60 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, assicurando priorità agli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti di discarica localizzati in Campania nell'area della cosiddetta «Terra dei Fuochi». Il 10 per cento delle risorse di cui al presente comma sono indirizzate, previo accordo con le regioni e le Province autonome, alla mappatura e all'aggiornamento dei siti oggetto di abbandoni e depositi illeciti di rifiuti. I risultati di tali operazioni sono resi noti al pubblico mediante sistemi informativi territoriali facilmente accessibili via WEB. Il piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Il piano prevede, altresì, misure di prevenzione di ulteriori abbandoni e depositi illeciti di rifiuti, anche tramite sistemi di sorveglianza in remoto e la chiusura o il traffico regolamentato delle strade di accesso ai siti interessati dalle anzidette operazioni illecite. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 170;Pag. 167
   b) alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2015: – 30.000.
1. 1647. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Mannino, Zolezzi, Castelli, Sorial.

COMMA 69

  Sostituire il comma 69 con il seguente:
  69. Al fine di rafforzare l'offerta turistica delle aree protette costiere e marine della Sardegna, nazionali e regionali, è autorizzata la spesa nel 2014, anche in deroga al comma 1-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, di 3 milioni di euro che vengono allocati in un apposito fondo da istituire presso il ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e ripartiti al 50 per cento per l'attività di bonifica dei fondali marini dell'isola della Maddalena e il restante 50 per cento tra le aree protette di cui sopra.
1. 3316. VIII Commissione

COMMA 70

  Al comma 70, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Al fine di favorire un'oculata pianificazione territoriale ed urbanistica, compatibile con ima riduzione complessiva del rischio idrogeologico, tale piano deve prevedere meccanismi che favoriscano la delocalizzazione in aree sicure degli edifici costruiti nelle zone colpite dall'alluvione ubicate in classe R4 e R3 secondo i Piani di Assetto Idrogeologico, o comunque evidentemente a rischio idrogeologico. I fondi per la ricostruzione di edifici adibiti a civile abitazione o ad attività produttiva, possono usufruire di fondi per la ricostruzione soltanto qualora risultino ubicati in aree classificate nei Piani di Assetto Idrogeologico come RI o R2, previa realizzazione di adeguati interventi di messa in sicurezza. Gli interventi sul reticolo idrografico non dovranno alterare l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e gli interventi di naturalizzazione e di sfruttamento di aree di laminazione naturale delle acque dovranno essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione.
1. 1649. Segoni, Bianchi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 70, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A tal fine sono assegnate, per l'anno 2014, risorse pari a 100 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   a) al comma 71, capoverso, sostituire la lettera n-quinquies) con la seguente:
    n-quinquies) del complesso delle spese effettuate negli anni dal 2014 al 2020, per l'attuazione del Piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio della regione Sardegna interessato dagli eventi alluvionali del novembre 2013, redatto dal Presidente della regione, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza e dal Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, nonché delle spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 82012 del 20 gennaio 2012, pari a 23,52 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014;
   b) sostituire il comma 72 con il seguente:
  72. Al fine del ripristino della viabilità interrotta o danneggiata per gli eventi di cui al comma 70, il Commissario delegato, si avvale di ANAS Spa, che provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Pag. 168A tal fine le citate risorse sono integrate, per l'anno 2014, sino a concorrenza di 300 milioni di euro;
   c) sostituire il comma 73 con il seguente:
  73. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare 300 milioni di euro per l'anno 2015 e ulteriori 300 milioni di euro per il periodo 2016-2010, per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 70;
   d) dopo il comma 73, aggiungere i seguenti:
  73-bis. A decorrere dalla data del 18 novembre 2013 sono sospesi fino al 31 dicembre 2014, per i soggetti danneggiati residenti, nonché per le attività imprenditoriali che hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, o di funzione nelle aree individuate della deliberazione di stato di emergenza del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013:
   a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti fiscali, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
   b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della regione;
   c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti Spa, comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
  73-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 70o a 73-bis, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2014, 300 per l'anno 2015 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2016-2020 si provvede mediante incremento, nella misura del 27 per cento, delle ritenute e delle imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, sui redditi di capitale di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore;
   e) al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 2577. Pili.

  Dopo il comma 70, aggiungere i seguenti:
  70-bis. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali Pag. 169di cui al comma 70 possono essere concessi contributi con le modalità del finanziamento agevolato anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per rispondere alle necessità connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza nonché per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito.
  70-ter. I contributi pubblici o privati di cui al comma 70-bis sono concessi, su apposita domanda dei soggetti interessati, nei limiti stabiliti dal Commissario delegato per l'emergenza con i provvedimenti di cui al comma 70-septies. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui al comma 70 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 1.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti pubblici o privati danneggiati dagli eventi alluvionali sopra menzionati. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente.
  70-quater. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del comma 70-ter, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 70-octies. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.
  70-quinqies. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.
  70-sexies. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.
  70-septies. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Commissario delegato sono definiti i criteri e le modalità attuativi dei commi da 70-bis a 70-septies, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il Commissario delegato definisce con propri provvedimenti tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 1.000 milioni di euro di cui al 10-ter e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10-octies.
  70-octies. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 1, comma 288, sostituire le parole: 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017 con le seguenti: 10.100 milioni di euro a decorrere dal 2017;Pag. 170
   b) all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1891. De Micheli, Rughetti, Scanu, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Marchi, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.

COMMA 72

  Sostituire il comma 72 con il seguente: 72. Al fine del ripristino della viabilità statale e provinciale interrotta o danneggiata per gli eventi di cui al comma 70, il Presidente di ANAS Spa, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della stessa, provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1. 3247. Vignali.

COMMA 73

  Dopo il comma 73, aggiungere i seguenti:
  73-bis. Al fine di favorire gli interventi di ricostruzione e di ripristino della viabilità interrotta o danneggiata per gli eventi alluvionali che hanno colpito la regione Basilicata nel mese di dicembre 2013 è assegnata alla regione medesima la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2014. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-quinquies), introdotta dal comma 71, è aggiunta la seguente: «n-sexies) delle spese effettuate dalla Regione Basilicata per gli interventi contro il dissesto idrogeologico, nonché di ripristino della viabilità e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionali del dicembre 2013, nel limite di 10 milioni di euro».
  73-ter. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 73-bis.

  Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole: 152 milioni di euro e 151 milioni di euro rispettivamente con: 172 milioni di euro e 171 milioni di euro.
1. 2653. Latronico.

COMMA 74

  Sopprimere i commi 74 e 75.
*1. 2534. Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere i commi 74 e 75.
*1. 1751. Mazziotti Di Celso, Romano, Librandi, Tinagli, Catania, Sottanelli, Zanetti.

  Sopprimere i commi 74 e 75.
*1. 1016. Mariastella Bianchi, Borghi, Arlotti, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Sanna, Zardini, Lorenzo Guerini.

  Sopprimere i commi 74 e 75.
*1. 2607. Zan, Melilla, Marcon, Boccadutri, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Labriola.

Pag. 171

  Sopprimere i commi 74 e 75.
*1. 1651. Terzoni, Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Al comma 74, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione non si applica per i soggetti privati che hanno realizzato l'impianto non in qualità di concessionario pubblico.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 75.
1. 1460. Vallascas, Crippa, Fantinati, Da Villa, Prodani, Mucci, Della Valle, Petraroli, Castelli, Caso, Sorial.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis, ultimo capoverso, dopo le parole: «non superiore a 5 MW.» sono aggiunte le seguenti: «Per emissioni nulle si deve intendere un impianto senza emissioni in atmosfera, salvo eventuali perdite sistemiche e comunque limiti idonei ad evitare potenziali rischi alla salute umana ed all'ambiente, durante il solo ciclo produttivo delle normali condizioni di esercizio.»;
   b) al comma 3-bis. 1, in fine, dopo le parole: «energia immessa nel sistema elettrico», sono aggiunte le seguenti: «quale valore medio annuo di produzione.».
*1. 2292. Abrignani.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis, ultimo capoverso, dopo le parole: «non superiore a 5 MW.» sono aggiunte le seguenti: «Per emissioni nulle si deve intendere un impianto senza emissioni in atmosfera, salvo eventuali perdite sistemiche e comunque limiti idonei ad evitare potenziali rischi alla salute umana ed all'ambiente, durante il solo ciclo produttivo delle normali condizioni di esercizio.»;
   b) al comma 3-bis. 1, in fine, dopo le parole: «energia immessa nel sistema elettrico», sono aggiunte le seguenti: «quale valore medio annuo di produzione.».
*1. 2805. Valiante.

COMMA 75

  Sopprimere il comma 75.
1. 3319. VIII Commissione.

  Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
  75-bis. È prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 11, limitatamente alle previsioni di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2009, e successive modificazioni.
1. 2288. Abrignani.

COMMA 76

  Sostituire il comma 76 con il seguente:
  76. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Pag. 172Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alla lettera a), le parole: « 1.840 euro» sono sostituite dalle seguenti: « 1.880 euro»;
   b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
   b) 980 euro, aumentata del prodotto tra 900 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
   c) 980 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.
   c) il comma 2 è abrogato.
1. 1916. Causi, Ginato, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   e-bis) 50 euro se il reddito è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 108, aggiungere i seguenti:
  108-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro.
  108-ter. Nel patrimonio mobiliare ai fini dell'imposta mobiliari sono inclusi:
   a) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.
  108-quater. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale, non ché gli immobili destinati ad abitazione principale.
  108-quinquies. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
   1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
   2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
   3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
   4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
   5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.
  5. Entro il 28 febbraio 31 marzo 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i criteri e parametri ai fini del calcolo del valore dei patrimoni immobiliari.
  108-sexies. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
  109-septies. L'imposta è versata in due rate rispettivamente fissate al 16 giugno e al 16 dicembre.
  110-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore Pag. 173della presente legge, sono fissate le modalità applicative dell'imposta progressiva sui grandi patrimoni.
1. 1041. Ruocco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Pesco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:
  76-bis. I risparmi di spesa derivanti da misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica adottate sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, ulteriori rispetto a quelli che risultano, al momento, già considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nella presente legge, devono essere interamente attribuiti ad un Fondo per la riduzione strutturale della tassazione sul lavoro e sulle imprese istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto a finanziare interventi per la riduzione strutturale degli oneri fiscali e contributivi a carico di lavoratori e imprese. Nel fondo di cui al periodo precedente confluiscono anche le risorse del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  76-ter. Al Fondo per la riduzione strutturale della tassazione sul lavoro e sulle imprese di cui al comma 76-bis della presente legge vengono altresì attribuite tutte le ulteriori maggiori entrate derivanti dal contrasto dell'evasione fiscale e tutte le minori spese fiscali derivanti da qualsiasi intervento di riordino e razionalizzazione delle agevolazioni e detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono interamente attribuiti al fondo di cui al periodo precedente anche i risparmi di spesa derivanti da qualsiasi intervento di riduzione di contributi o incentivi alle imprese.
1. 1566. Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

COMMA 77

  Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;
   b) dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
*1. 1192. Corsaro.

  Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;
   b) dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
*1. 2938. Oliaro, Galgano, Causin.

  Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;Pag. 174
   b) dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
*1. 2683. Librandi.

  Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;
   b) dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
* 1. 925. Locatelli, Di Gioia.

  Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;
   b) dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
* 1. 2347. Lodolini, Rubinato, Moretti, Ginato.

  Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;
   b) dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
*1. 2285. Marco Di Maio.

  Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;
   b) dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
*1. 2473. Molteni.

  Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;
   b) dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
*1. 1928. Moretti.

  Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;
   b) dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
* 1. 1623. Chiarelli.

  Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;
   b) dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
*1. 1261. Biasotti.

Pag. 175

  Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;
   b) dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
*1. 836. Mura.

  Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;
   b) dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
*1. 144. Cani.

  Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;
   b) dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
*1. 128. Donati.

  Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;
   b) dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
*1. 78. Sbrollini.
  Al comma 77, sesto periodo, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo la parola: operato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015;
   b) dopo la parola: assicurativa aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
* 1. 366. Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger, Ottobre.

COMMA 79

  Dopo il comma 79, inserire il seguente:
  79-bis. I benefici a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono erogati ai familiari superstiti di cui all'articolo 85, comma 1, numeri 1) e 2), del decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e, in loro mancanza, ai superstiti indicati ai numeri 3) e 4) del medesimo articolo 85.
1. 775. Boccuzzi, Gnecchi, Damiano, Bellanova, Albanella, Baruffi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Carra.

COMMA 80

  Dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:
  80-bis. A decorrere dall'anno 2014, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo per la riduzione del cuneo fiscale». Nel Fondo confluiscono le risorse, come valutate dal Documento di economia e finanza, derivanti dalla realizzazione di interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, eccedenti gli importi di cui ai Pag. 176commi 285 e 288 della presente legge, le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo e di quelle derivanti a legislazione vigente dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni, nonché le eventuali maggiori entrate derivanti da nuovi provvedimenti fiscali in materia di attività finanziarie e tassazione degli acquisti di servizi per via telematica. Un provvedimento d'urgenza, da emanare annualmente, destina tali maggiori risorse per almeno il 60 per cento all'incremento delle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati e per la restante parte alla riduzione del cuneo fiscale gravante sulle imprese, da effettuare a decorrere dal periodo di imposta 2014.
  80-ter. In una apposita sezione del Fondo di cui al comma 80-bis confluiscono le maggiori entrate di natura non strutturale, per essere destinate al finanziamento di misure una tantum aventi le medesime finalità di quelle di cui al comma 80-bis.
  80-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2014 sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle misure di cui ai commi 80-bis e 80-ter.
  80-quinquies. Il comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
1. 1912. De Micheli, Rughetti, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Marchi, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

  Dopo il comma 80 inserire il seguente:
  80-bis. Allo scopo di sostenere l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e l'attuazione di meccanismi di flessibilità positiva per i lavoratori maturi, pur nella consapevolezza che la misura prevista non risolve la questione della disoccupazione giovanile, ma nella convinzione che possa contribuire a rinnovare le amministrazioni e le aziende e, comunque, a ridurre il numero dei giovani inoccupati e disoccupati è istituito il meccanismo della cosiddetta staffetta generazionale. Allo scopo di favorire il ricorso al meccanismo di cui al periodo precedente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia, sono stabilite misure di riduzione e rimodulazione delle aliquote contributive in funzione della entità della rimodulazione dell'orario di lavoro determinate contrattualmente. La maggior misura delle riduzioni e rimodulazioni previste dal periodo precedente si applica ai contratti di lavoro a tempo parziale intercorrenti con soggetti di età superiore ai 60 anni di età che conseguono entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, a condizione che il datore di lavoro assuma, grazie al risparmio conseguito, con contratto di lavoro a tempo parziale, e per un tempo lavorativo non inferiore a quello dei lavoratori predetti, due giovani inoccupati o disoccupati di età superiore ai diciotto anni ed inferiore ai ventinove anni compiuti. L'adesione del singolo lavoratore in possesso dei predetti requisiti è su base volontaria, e prevede una riduzione di orario fino al 50 per cento. Ove consentito dalla normativa vigente, uno dei due giovani assunti come previsto ai sensi del terzo periodo del presente comma, deve essere figlio del lavoratore che accetta di andare anticipatamente in pensione
1. 35. Formisano.

  Dopo il comma 80, inserire il seguente:
  80-bis. Al fine di pervenire alla completa rimozione dell’eternit o dell'amianto Pag. 177negli edifici pubblici e privati, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi finalizzato a provvedere alla rimozione e allo smaltimento del medesimo materiale presente negli edifici, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, anche attraverso la sostituzione delle coperture contenenti amianto o eternit con l'installazione di moduli fotovoltaici. Per la realizzazione del programma di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2014-2016.

  Conseguentemente, al comma 523, alla tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:
  2014: –10.000
  2015: –10.000
  2016: –10.000
1. 3320. VIII Commissione.

COMMA 83

  Dopo il comma 83, inserire i seguenti:
  «83-bis. Per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), prevede un piano di ridimensionamento delle esternalizzazioni dei servizi corrispondenti alle mansioni spettanti al personale ATA, da concludersi entro l'anno scolastico 2016-2017. Conseguentemente tale piano prevede l'assunzione di personale ATA relativo ai posti accantonati per le esternalizzazioni. È riconosciuta, altresì, la possibilità, in deroga rispetto ai titoli di accesso, di inserimento in graduatoria del suddetto personale dipendente dalle ditte esterne, assunto anche con contratti di collaborazione, in virtù del servizio prestato presso le scuole, con modalità da definirsi mediante regolamento del MIUR da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  83-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 83-bis, le risorse destinate ai servizi esternalizzati saranno corrispondentemente ridotte, nei limiti di quelle utilizzate per il contingente stabilizzato, e che, ad invarianza finanziaria, non potranno superare quelle attualmente utilizzate.
1. 1399. Gallo, Vacca, Brescia, Marzana, Valente, Di Benedetto, Battelli, D'Uva, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 83, inserire il seguente:
  83-bis. La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 1, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

  Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e 151 con le seguenti: 192 milioni di euro annui per l'anno 2014 e 191.
1. 1492. Bobba, D'ottavio, Bragantini, Zanin.

Pag. 178

  Dopo il comma 83, inserire il seguente:
  «83-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori iscritti alla gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel caso in cui il committente o l'associante non abbia versato in tutto o in parte i contributi dovuti in base ai compensi corrisposti al lavoratore medesimo.

  Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole: 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: 170 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 175 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
1. 1035. Paris, Madia, Gribaudo, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Carra.

COMMA 84

  All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
  84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
*1. 2352. Lodolini, Rubinato, Moretti, Ginato, Marco Di Maio.

  All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
  84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
*1. 938. Locatelli, Di Gioia.

Pag. 179

  All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
  84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
*1. 1937. Moretti.

  All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
  84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
*1. 80. Sbrollini.

  All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
  84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
*1. 1628. Chiarelli.

Pag. 180

  All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
  84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
*1. 1279. Biasotti.

  All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
  84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
*1. 841. Mura.

  All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
  84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
*1. 319. Sbrollini.

Pag. 181

  All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
  84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
*1. 145. Cani, Mura.

  All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
  84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
*1. 126. Donati.

  Dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
  84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
*1. 363. Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Pag. 182

  Dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
  84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
*1. 938. Locatelli, Di Gioia.

COMMA 87

  Al comma 87, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:
   a)
al medesimo comma, alla lettera c), sopprimere il capoverso 2);
   b) dopo il comma 87, aggiungere il seguente:
  «87-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16-bis, comma 1, sono soppresse le lettere h) e i);
   b) all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l) sono soppresse le parole: di bonifica dall'amianto e;
   b) dopo l'articolo 76-bis, è aggiunto il seguente:
  «Art. 16-ter. – (Detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di adeguamento antisismico e di bonifica dall'amianto). – 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 65 per cento delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.
  2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica anche alle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro, per i seguenti interventi:
   a) interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o clic interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
   b) interventi relativi all'adozione delle misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a Pag. 183comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
   c) interventi di bonifica degli edifici dall'amianto, garantendo la certificazione dello smaltimento;
  Alle disposizioni del presente articolo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 1, comma 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
   c) Al comma 288, primo periodo, sostituire le parole da: 3.000 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: «3.200 milioni di euro per l'anno 2015, 7.600 milioni di euro per l'anno 2016, di 11.000 milioni di euro dal 2017 al 2020 e 11.600 milioni di euro a decorrere dal 2021».
1. 3323. VIII Commissione.

  Al comma 87, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2015»;
   b) alla lettera a), capoverso 1, sopprimere la lettera b);
   c) alla lettera a), capoverso 2, lettera a), sostituire le parole: «30 giugno 2015» con le seguenti: «30 giugno 2016»;
   d) alla lettera a), capoverso 2, sopprimere la lettera b);
   e) dopo la lettera a), inserire la seguente: »a)-bis: all'articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4. Le suddette detrazioni si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'articolo 2 comma 1, lettera o) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare».
1. 1181. Corsaro.

  Al comma 87 apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a), capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2016»;
   b) alla lettera a), capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: «30 giugno 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2016»;
   c) alla lettera c), capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2016»;
   d) alla lettera c), capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2016».

  Conseguentemente, per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 87, pari 400 milioni di euro annui a partire dal 1o gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, dopo il comma 108 aggiungere il seguente: 108-bis. Le ritenute e le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento , di cui all'articolo 44 del Pag. 184decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, sono stabilite nella misura del 22 per cento.
1. 1074. Pesco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà , Sorial, Brugnerotto.

COMMA 87

  Al comma 87, lettera a) premettere la seguente:
   0a) All'articolo 6, comma 3 bis, è premesso il seguente periodo:
  «A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al successivo comma 12,».
1. 3235. Vignali.

  Al comma 87, lettera c), capoverso 2), dopo le parole: al comma 1-bis aggiungere le seguenti: dopo le parole: «Per le spese sostenute per gli interventi di cui» sono aggiunte le seguenti: «all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), relative alla bonifica dall'amianto, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
  2014: – 2.000;
  2015: – 1.500.
*1. 3328. VIII Commissione.

  Al comma 87, lettera c), capoverso 2), dopo le parole: al comma 1-bis aggiungere le seguenti: dopo le parole: «Per le spese sostenute per gli interventi di cui» sono aggiunte le seguenti: «all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), relative alla bonifica dall'amianto, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
  2014: – 2.000;
  2015: – 1.500.
*1. 911. Dallai, Mariani, Borghi, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

  Al comma 87, lettera c), punto 3), capoverso comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:
  «Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori alle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione sostenuti di cui al comma 1».
1. 1447. Crippa, Della Valle, Mucci, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Prodani, Petraroli, Castelli, Caso, Sorial.

  Dopo il comma 87 inserire il seguente:
  87-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche, nelle misure rispettivamente indicate, alle spese documentate, sostenute a partire dal 1o gennaio 2014, per interventi finalizzati all'installazione di apparecchi sanitari-vasi aventi scarico massimo fino a 6 litri. La detrazione di cui al presente comma è calcolata sulle spese di acquisto e installazione degli apparecchi sanitari-vasi e relativi sistemi di scarico, con valore non superiore a 550 euro per singolo intervento, Pag. 185comprendente le spese relative alla loro posa in opera e alle opere murarie ad essa collegate.

  Conseguentemente:
   al comma 285 sostituire le parole: 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni con le seguenti: 120 milioni di euro per l'anno 2014, 800 milioni nell'anno 2015, 1.510 milioni di euro nell'anno 2016 e 1.410 milioni di euro nell'anno 2017;
   al comma 523, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
  2014: – 40.000;
  2015: – 40.000;
  2016: – 40.000.
1. 3330. VIII Commissione.

  Dopo il comma 87 inserire il seguente:
  87-bis. Le disposizioni di cui al comma 87 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

  Conseguentemente, al comma 523, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
  2014: – 10.000;
  2015: – 10.000;
  2016: – 10.000.
* 1. 3332. VIII Commissione.

  Dopo il comma 87 inserire il seguente comma:
  87-bis. Le disposizioni di cui al comma 87 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
  2014: – 10.000;
  2015: – 10.000;
  2016: – 10.000.
*1. 1707. Fauttilli

  Dopo il comma 87 inserire il seguente comma:
  87-bis. Le disposizioni di cui al comma 87 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
  2014: – 10.000;
  2015: – 10.000;
  2016: – 10.000.
*1. 449. Tino Iannuzzi, Mariani, Braga, Bratti, Realacci, Ginoble.

  Dopo il comma 87 aggiungere i seguenti:
  87-bis. All'articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 Pag. 186dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
  «8-bis. Le detrazioni fiscali di cui al precedente comma 1 sono riconosciute, in alternativa, anche mediante attribuzione di certificato di credito fiscale rappresentativo dell'incentivo finanziario.
  8-ter. Il certificato di credito fiscale di cui al comma 8-bis, è emesso dall'Agenzia delle Entrate previa opzione irrevocabile del titolare dell'agevolazione, che la esercita nei modi e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Con lo stesso decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità telematiche di esercizio dell'opzione e di emissione del certificato nonché di annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e nel registro dell'Agenzia emittente, che provvede ad istituirlo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente legge.
  8-quater. Il beneficiario dell'agevolazione fiscale che ha esercitato l'opzione di cui al precedente comma 8-ter, deve richiedere un certificato di credito fiscale per ciascuna delle fatture emesse dai soggetti che hanno eseguito le opere incentivate. Nella istanza di cartolarizzazione, il predetto beneficiario è tenuto a dichiarare il titolo del possesso e i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi, specificandone il tipo, l'ammontare delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a proprio carico nonché gli estremi di versamento della somma bonificata. La disposizione di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 si applica solo sulla parte bonificata.
  8-quinquies. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, la detrazione d'imposta spetta al singolo condòmino nel limite della quota al medesimo imputabile. Tuttavia, ove l'assemblea condominiale deliberi all'unanimità, l'amministratore ovvero, in sua assenza, il soggetto da essa delegato, richiede, con riferimento a ciascuna fattura, un certificato di credito fiscale di ammontare pari alla somma delle detrazioni spettanti ai singoli condòmini.
  8-sexies. Il certificato di credito fiscale, emesso a nome del titolare del diritto al beneficio tributario, deve essere da questi trasferito esclusivamente al soggetto che ha eseguito l'opera o la prestazione cui inerisce la fattura unita alla istanza di cartolarizzazione. Il trasferimento del titolo riduce parzialmente l'obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto per l'esecuzione delle opere o delle prestazioni. L'operazione di trasferimento dei certificati di credito fiscale di cui al periodo precedente, è ammessa, per ciascuno soggetto esecutore e per ciascun anno di imposta, fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dichiarati dallo stesso soggetto esecutore con riferimento al precedente anno d'imposta. Per le attività d'impresa e professionali, non tenute alla denuncia mensile ai fini retributivi e contributivi, si fa riferimento al reddito dichiarato ai fini previdenziali nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno antecedente il trasferimento dei certificati di credito fiscale.
  8-septies. Il giratario del titolo, previa annotazione del trasferimento nel registro della emittente ai sensi del precedente comma 8-ter, realizza il sottostante diritto esclusivamente mediante cessione allo sconto del credito cartolare ad istituto bancario o intermediario finanziario. Il soggetto scontante può trasferire il titolo cartolare ad altri istituti bancari ovvero ad intermediari finanziari nell'osservanza delle modalità da fissare ai sensi del precedente comma 8-ter o, in alternativa. Esercitare il sottostante diritto di credito direttamente nei confronti della debitrice, Agenzia dell'Entrate, nell'osservanza delle modalità temporali indicate al precedente comma 7).
  8-octies. La disposizione di cui al precedente comma 8 non si applica se la detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta mediante emissione di certificati di credito.
  8-nonies. Ai certificati di credito fiscale emessi in attuazione delle disposizioni di Pag. 187cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, di approvazione del T.U.R. Il regime di favore portato dall'articolo 5, comma 1, Tab. All. B, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, si intende esteso ad ogni atto e documento formato in attuazione del presente comma e dei successivi.
  8-decies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 85, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cui rinvia l'articolo 56, TUIR, non costituiscono ricavi, e non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, le somme, eccedenti il corrispettivo fatturato, corrisposte dal committente a copertura del costo dello sconto convenuto con l'esecutore dei lavori nel contratto d'opera o di appalto. Di tali somme deve in ogni caso eseguirsi separata annotazione nei documenti emessi ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con espressa indicazione del titolo di esclusione. Il presente regime deve intendersi esteso ai soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  8-undecies. In deroga a quanto disposto dagli articoli 61, comma 1, e 66, comma 1, a fini IRPEF, nonché 96, comma 1, a fini IRES, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dal cessionario del credito agevolativo realizzato mediante l'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 c.c.».
  87-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 87-bis, pari a 2.300.000 euro per l'anno 2015, a 29.000.000 euro per il 2016, a 45.000.000 euro per il 2017, a 60.000.000 euro per il 2018, a 75.200.000 euro per il 2019, a 90.600.000 per il 2020, a 106.000.000 euro per il 2021, a 121.300.000 euro per il 2022, a 136.600.000 euro per il 2023, a 152.000.000 per il 2024, a 138.800.000 per il 2025, a 131.400.000 euro per il 2026 e a 114.650.000 euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'imposta di bollo di cui al comma 391.

  Conseguentemente al comma 391, alla fine, sostituire le parole: a decorrere dal 2014 con le seguenti: per il 2014 e del 2,20 per mille a decorrere dal 2015.
1. 89. Pisano, Barbanti, Cancelleri, Alberti, Pesco, Ruocco, Villarosa, Currò, Cariello, Castelli, D'Incà, Caso, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 87 aggiungere il seguente:
  87-bis. Le detrazioni fiscali del 50 per cento, di cui all'articolo 11 decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche agli edifici non residenziali ed alla sostituzione di amianto con coperture fotovoltaiche esercite a livello impiantistico da un soggetto responsabile classificabile come persona giuridica.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 290, aggiungere i seguenti:

  290-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 e all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».
  290-ter. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 450 milioni di euro in ragione annua dall'anno 2014. sono ulteriormente ridotte di pari importo Pag. 188le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 391, aggiungere il seguente:

  391-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».
1. 2539. Zaratti, Marcon, Pellegrino, Boccadutri, Zan, Melilla.

  Dopo il comma 87, aggiungere il seguente comma:
  87-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi.».
*1. 450. Iannuzzi Barbato, Mariani.

  Dopo il comma 87, aggiungere il seguente:
  87-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi.».
*1. 2861. Matarrese, Zanetti, Vecchio, D'Agostino, Librandi.

  Dopo il comma 87 aggiungere il seguente:
  87-bis. I commi 28, 28-bis e 28-ter dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.
1. 2414. Zanetti, Andrea Romano, Librandi, Tinagli, Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Catania.

COMMA 88

  Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:
  88-bis. A decorrere dall'esercizio 2014, le risorse derivanti dall'attuazione di interventi di revisione della spesa conseguenti all'attività del commissario straordinario di cui all'articolo 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che risultino eccedenti rispetto a quelle derivanti dall'attuazione del comma 285, sono versate con autonoma evidenziazione contabile, al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per essere utilizzate al fine di adottare ulteriori misure di riduzione del cuneo fiscale sui costo del lavoro.
1. 107. Tabacci, Andrea Romano.

COMMA 99

  Sopprimere il comma 99.
*1. 936. Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 99.
*1. 1173. Corsaro

  Sopprimere il comma 99.
*1. 1527. Crippa, Vallascas, Fantinati, Da Villa, Prodani, Mucci, Della Valle, Petraroli.

  Sopprimere il comma 99.
*1. 229. Taricco.

Pag. 189

  Sopprimere il comma 99.
*1. 2894. Zaccagnini, Labriola.

  Sopprimere il comma 99.
*1. 2271. Marco Di Maio.

  Sopprimere il comma 99.
*1. 2562. Zan, Marcon, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Boccadutri, Lacquaniti, Pilozzi.

  Sopprimere il comma 99.
*1. 819. Realacci, Mariastella Bianchi, Borghi, Mariani, Braga, Bratti, Arlotti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei, Donati, Basso, Bini.

  Al comma 99 sostituire le parole: definisce le modalità fino alla fine del comma, con le seguenti: nella definizione delle tariffe relative ai consumi degli utenti del Servizio efficiente utenza (SEU), applica rigorosamente le procedure indicate al comma 2 del decreto legislativo n. 115/08 di attuazione della direttiva europea 2006/32/CE relative all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, in merito alla regolazione dell'accesso al sistema elettrico, che stabiliscono che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione.
1. 2566. Zan, Boccadutri, Marcon, Lacquaniti, Melilla, Pellegrino, Zaratti, Pilozzi.

  Al comma 99 sostituire le parole da: anche fino a: sistema elettrico con le seguenti: destinandola alla disponibilità di capacità produttiva in grado di fornire adeguata flessibilità, al fine di assicurare il mantenimento della sicurezza del sistema elettrico.
*1. 1109. Benamati, Realacci

  Al comma 99 sostituire le parole da: anche fino a: sistema elettrico con le seguenti: destinandola alla disponibilità di capacità produttiva in grado di fornire adeguata flessibilità, al fine di assicurare il mantenimento della sicurezza del sistema elettrico.
*1. 820. Realacci, Borghi, Mariani, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

COMMA 100

  Al comma 100, primo periodo, sostituire le parole da: I termini fino a: per quegli impianti, con le seguenti:
  I termini di decadenza previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge se autorizzati con provvedimenti abilitativi idonei alle potenze da installare e che abbiano dato comunicazione di inizio lavori entro il 31 luglio 2013. Tale proroga è estesa anche agli impianti di cui all'articolo 4, comma 8, dello stesso decreto.
1. 150. Pagano, Vignali.

Pag. 190

  Dopo il comma 100, aggiungere il seguente:
  100-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è sostituito dal seguente:
  «7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1o gennaio 2014, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici GSE SpA trattiene la maggiorazione erogata mediante la riduzione dell'incentivo ancora spettante, distribuita linearmente sul residuo periodo di incentivazione. L'incremento è applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti a certificati verdi e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto al GSE entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»
1. 259. Pagani, Pini.

  Dopo il comma 100 inserire i seguenti:
  100-bis. Al fine di razionalizzare le attività di ricerca nel settore dei combustibili, favorire lo sviluppo di sinergie tra soggetti pubblici che svolgono servizi di monitoraggio e controllo nell'ambito del settore energetico e facilitare l'attività di verifica del raggiungimento degli obiettivi europei in termini di uso delle fonti rinnovabili e di utilizzo di carburanti di origine biologica, sono trasferiti alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. i compiti ed le attribuzioni della soppressa Stazione sperimentale per i combustibili che, ai sensi dell'articolo 7, comma 20 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, sono assegnati alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano.
  100-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono individuate le modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.
  100-quater. All'attuazione dei commi 100-bis e 100-ter, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
1. 2270. Abrignani.

COMMA 102

  Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
  102-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 137 è abrogato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: –13.000;
  2015: –14.000;
  2016: –16.000.
1. 3300. X Commissione.

Pag. 191

COMMA 103

  Dopo il comma 103 aggiungere il seguente:
  103-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli intermediari finanziari che risultino iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 o nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
1. 1720. Gitti, Fauttilli.

COMMA 105

  Al comma 105, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) All'articolo 51, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative».
1. 1717. Castricone, Covello.

  Al comma 105, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: internazionali e dei principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.
1. 2010. Causi.

COMMA 106

  Dopo il comma 106, aggiungere il seguente:
  106-bis. Gli eventuali risparmi d'imposta conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 103 a 106 del presente disegno di legge devono essere destinati a riserva legale e possono essere utilizzati esclusivamente come impieghi a favore delle piccole e medie imprese e microimprese.
1. 1113. Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà , Sorial, Brugnerotto.

COMMA 111

  Dopo il comma 111, aggiungere il seguente:
  111-bis. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.
  Al relativo onere, quantificato in 164,8 milioni a decorrere dal 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 2994. Galan.

COMMA 117

  Dopo il comma 117 aggiungere il seguente:
  117-bis. All'articolo 20 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1o Gennaio 2014. A Pag. 192decorrere dal 1o Gennaio 2014 i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati entro la data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, sono rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, come risultante dalle diposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 20.»

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1748. Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Tinagli, Zanetti, Sottanelli, Librandi, Catania.

  Dopo il comma 117, aggiungere il seguente:
  117-bis. Il comma 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui ai commi 488 e 489 della medesima legge, come modificati dal comma 117, non si applicano ai servizi per prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale, affidati sulla base di contratti d'appalto o convenzioni con pubbliche amministrazioni stipulati prima del 31 dicembre 2013, fino alla effettiva cessazione del rapporto instauratosi con l'originaria aggiudicazione del servizio medesimo, indipendentemente dalla stipula in corso di modificazioni, trasformazioni, del contratto in essere, anche dovute all'adeguamento dello stesso a precetti normativi vigenti o sopravvenuti, inclusi quelli relativi alla disciplina del sovvenzionamento od accreditamento dei servizi medesimi, ove le modificazioni, trasformazioni, non presuppongano nuove procedure selettive per il riaffidamento degli stessi. Riguardo ai servizi di cui al periodo precedente, diversi da quelli affidati da pubbliche amministrazioni sulla base di contratti d'appalto o convenzioni, il citato comma 490 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui ai commi 488 e 489, come modificati dal comma 117, si applicano in ogni caso a decorrere dal 1o gennaio 2014.
1. 1970. Causi.

COMMA 118

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paese limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

  Conseguentemente:
   alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 0;
  2015: – 30.700;
  2016: – 24.400;
   alla tabella C, Missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionali e Presidenza del Consiglio dei ministri, Programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce Ministero dell'economia e delle finanze Decreto legislativo n. 303 del 1999 Pag. 193(21.3 – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
  2015: CP : –12.000;
  S: –12.000.
1. 481. Pizzolante, Saltamartini, Misuraca, Leone, Vignali, Costa, Bernardo, Alli, Dorina Bianchi, Bosco, Calabrò, Cicchitto, Garofalo, Minardo, Pagano, Piccone, Piso, Roccella, Sammarco, Scopelliti, Tancredi.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524 aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 12 milioni di euro per l'anno 2015.

  Alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2015: – 30.700;
  2016: – 24.400.
1. 2472. Arlotti, Braga, Borghi, Marantelli, Guerra, Senaldi, Gadda, Petitti, Gianni Farina, Brandolin, Morani, Marchetti, Manzi, Montroni, Lodolini, Carrescia, Bratti, Marco Di Maio, Lattuca, Pagani, Preziosi, Richetti, Basso, Roberta Agostini, Plangger.

  Dopo il comma 118, inserire il seguente:
  118-bis. Il comma 1, lettera e) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2013 n. 122, non si applica al personale della scuola in riferimento agli incrementi contrattuali disposti attraverso le risorse di cui al comma 14 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010.
1. 824. Chimienti, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

COMMA 119

  Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
  119-bis. I commi da 491 a 500 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, b. 228, sono sostituiti dai seguenti:
  491. Il trasferimento della proprietà o della nuda proprietà di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dei l'articolo 2346 del codice civile, di obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati deposito relativi a tali titoli, di quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,01 per cento sul valore della transazione; l'imposta non si applica ai titoli di Stato. L'imposta, inoltre, non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. L'imposta si applica, peraltro, anche alle transazioni che non danno luogo al trasferimento della proprietà a causa di transazioni contrarie aventi stessa data di regolamento. Per valore della transazione si intende il corrispettivo versato o, con riferimento al periodo precedente, che avrebbe dovuto essere versato se non fossero intervenute Pag. 194transazioni contrarie. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta è dello 0,1 per cento per i trasferimenti che avvengono al di fuori dei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006.
  492. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis. lettere e) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi warrants, covered warrants e certificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con aliquota dello 0,01 per cento sul valore del contratto, L'imposta e dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento degli strumenti finanziari indicati al comma 491, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 491. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta, ridotta della metà, potrà essere determinata con riferimento ai valore di un contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e finanze di cui al comma 500, tenendo conto del valore medio dei contratto standard (lotto) trimestre precedente.
  Le operazioni sugli strumenti finanziari di cui ai comma 491 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello stato nonché su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che non abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere e) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari non indicati al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari non indicati al precedente comma, inclusi warrants, cover ed warrants e certificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con aliquota dello 0,01 per cento sul valore del contratto nel caso in cui una delle controparti sia residente in Italia ovvero una delle controparti sia controllata, direttamente o indirettamente, da soggetto residente in Italia.
  L'imposta di cui al periodo precedente non è dovuta nel caso in cui le operazioni siano poste in essere ad esclusivo scopo di copertura nell'esercizio della propria attività commerciale o di gestione della tesoreria.
  493. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 491 e 492, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, Pag. 195punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  494. L'imposta di cui al comma 491 e quella di cui al comma 492 sono dovute nelle misure ivi stabilite da ciascuna delle controparti delle operazioni.
  Nel caso di cui al penultimo periodo del comma 492 l'imposta è dovuta solo dalla controparte residente in Italia o controllata da soggetto residente in Italia. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni, Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui ai comma 491, nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 492, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui al comma 491 o della conclusione delle operazioni di cui al comma 492.
  L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica:
   a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;
   b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/ 6/CE del Parlamento Europeo e dei Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004.
  495. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati, con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 500. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al Pag. 196precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.
  496. L'imposta di cui al comma 495 è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al legge 24 dicembre 2012 n. 228 – medesimo comma. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 494.
  497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1o marzo 2014. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui ai commi 491. 492 e 495 è versata entro il giorno sedici del mese successivo.
  498. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495, nonché, per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.
  499. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  500. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi».
1. 866. Bobba, Marcon, Tabacci, Andrea Romano, Misuraca, Borghesi, Castricone, Fanucci, Zanin

  Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:
  121-bis. Nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 90 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti, a carattere ambientale, per la manutenzione straordinaria del territorio nelle regioni del Mezzogiorno. Le relative risorse sono assegnate dal CIPE alle Regioni, previa presentazione di progetti immediatamente cantierabili, volti al prioritario utilizzo dei lavoratori già addetti alle sistemazioni idraulico-forestali ed idraulico-agrarie.
1. 902. Paris, Bonavitacola, Amendola, Tino Iannuzzi, Famiglietti, Valiante

  Al comma 122, primo periodo, sostituire le parole: 600 milioni con le seguenti: 500 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 132 con i seguenti:
  
132. Ciascuna regione ha la facoltà di attivare, mediante delibera della giunta regionale, la sperimentazione del dispositivo di coniugazione del trattamento di disoccupazione o di mobilità con un servizio di assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione, secondo quanto disposto nei commi che seguono.
  132-bis. La delibera della giunta regionale di cui al comma precedente stabilisce l'ambito territoriale, esteso o no all'intera regione, e l'eventuale ulteriore delimitazione in riferimento a categorie di persone, entro cui la sperimentazione avrà luogo. Alle persone inoccupate o disoccupate, titolari o no di trattamento di disoccupazione o di mobilità, rientranti nel campo di applicazione della sperimentazione definito dalla delibera della giunta regionale, è data la facoltà di optare per il contratto di ricollocazione, regolato secondo i commi che seguono.
  132-ter. Il contratto di ricollocazione è stipulato dalla persona interessata con una delle agenzie fornitrici di servizi nel mercato Pag. 197del lavoro accreditate dalla regione. Esso prevede:
   a) l'attivazione di un servizio di assistenza intensiva per il reperimento della nuova occupazione il più possibile corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni della persona interessata e il più possibile vicino al suo luogo di residenza, compatibilmente con la domanda espressa dal mercato del lavoro nella zona;
   b) la disponibilità della persona interessata a dedicare alla ricerca della nuova occupazione e all'eventuale riqualificazione professionale necessaria una quantità di tempo almeno corrispondente al tempo pieno o parziale del rapporto di lavoro a cui essa aspira;
   c) la disponibilità della persona interessata per l'attività lavorativa meglio corrispondente alle sue capacità ed esigenze, compatibilmente con le possibilità che si offrono nella zona in cui la ricerca si svolge;
   d) l'affidamento della persona interessata a un tutor designato dall'agenzia, responsabile del servizio, cui compete anche il controllo dell'adempimento da parte della persona stessa degli oneri di cui alle lettere b) e c);
   e) la sostanziale gratuità del servizio per la persona interessata, in virtù di quanto disposto dal comma 132-sexies;
   f) l'obbligo per il tutor – quando la persona assistita sia titolare di trattamento di disoccupazione o di mobilità – di comunicare alla Direzione provinciale per l'impiego l'eventuale inadempimento rilevante degli oneri di cui alle lettere b) e e), ai fini della riduzione o sospensione del trattamento di sostegno del reddito, informandone contestualmente la persona interessata;
   g) la facoltà della persona interessata di impugnare la comunicazione di cui alla lettera f) entro il termine di sette giorni dalla ricezione della relativa informazione, mediante la procedura di cui al comma 132-quinquies;
   h) a seguito della seconda comunicazione di inadempimento di cui alla lettera f), l'agenzia ha facoltà di recedere dal contratto di ricollocazione con effetto immediato.

  132-quater. A seguito della prima comunicazione di cui al comma tre lettera f), la Direzione provinciale per l'impiego dispone entro dieci giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione di cui al comma 5 la riduzione del trattamento di disoccupazione, dandone immediata comunicazione all'Inps. A seguito della seconda comunicazione, dispone entro lo stesso termine la sospensione per tre mesi del trattamento di disoccupazione.
  132-quinquies. In ogni sede individuata dalla delibera di giunta di cui all'articolo 1 è costituito un ufficio arbitrale monocratico, per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g) del comma 132-ter. La funzione è svolta da un arbitro concordemente scelto dalle associazioni comparativamente maggiormente rappresentative sul piano regionale dei lavoratori e delle agenzie fornitrici di servizi per l'impiego accreditate dalla regione, secondo le regole che seguono:
   a) le controversie circa la disponibilità richiesta alla persona disoccupata sono risolte secondo ragionevolezza ed equità, tenendosi conto del necessario bilanciamento tra interesse generale alla riduzione del periodo di disoccupazione e interesse della persona disoccupata a continuità di reddito e di impegno professionale rispetto alla sua precedente esperienza di lavoro;
   b) ciascuna controversia è risolta con un lodo scritto e comunicato all'agenzia e alla persona interessate, nonché alla Direzione provinciale per l'impiego competente, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui alla lettera f) del comma 132-ter;
   c) il procedimento si svolge senza alcun altro vincolo procedurale se non la Pag. 198corretta costituzione del contraddittorio e l'audizione dell'agenzia e della persona interessate da parte dell'arbitro;
   d) il lodo arbitrale, immediatamente produttivo dell'effetto della sospensione del trattamento di disoccupazione o di mobilità, può essere impugnato da ciascuna delle parti mediante ricorso al Giudice del lavoro ex articolo 414 del codice di procedura civile, in contraddittorio con l'altra parte interessata.
  132-sexies. Il corrispettivo del servizio oggetto del contratto di ricollocazione, determinato secondo gli standard di mercato, è coperto mediante voucher regionale, di entità commisurata alla difficoltà di ricollocazione della persona disoccupata, articolato in una parte fissa e una parte correlata al conseguimento del risultato positivo, il tutto secondo le regole fissate nella delibera della giunta regionale di cui al comma 132.
  132-septies. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 132-ter può partecipare l'impresa, anche a partecipazione pubblica, che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, l'agenzia fornitrice del servizio e l'impresa possono concordare, mediante pattuizione a sé stante, una integrazione del corrispettivo a carico di quest'ultima. Il contratto di ricollocazione può prevedere l'erogazione a favore della persona disoccupata, a carico dell'impresa, di un trattamento complementare di disoccupazione soggetto alla stessa condizionalità cui è soggetto quello principale, a norma.
  132-octies. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 132-ter può partecipare anche l'amministrazione pubblica che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, in alternativa alla proroga del contratto a termine di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il contratto di ricollocazione può prevedere, senza maggior onere per la finanza pubblica rispetto alla proroga stessa, l'erogazione a favore della persona disoccupata di un trattamento complementare di disoccupazione. Detto trattamento viene pagato dall'Inps in aggiunta al trattamento di disoccupazione o di mobilità, dietro versamento da parte dell'amministrazione interessata degli importi corrispondenti, secondo le modalità determinate mediante apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della funzione pubblica.
  132-nonies. La delibera della giunta regionale di cui al comma 1 può disporre, anche in deroga alla disciplina generale vigente, che la somma degli importi che sarebbero stati destinati al trattamento di disoccupazione, e che per effetto del collocamento del lavoratore vengono risparmiati, sia destinata:
   a) per un quarto a un premio per gli addetti al servizio pubblico per l'impiego, commisurato all'efficacia dell'azione da essi svolta per promuovere la stipulazione dei contratti di ricollocazione;
   b) per tre quarti a un fondo regionale destinato a coprire temporaneamente, in tutto o in parte, la differenza tra il reddito di lavoro percepito dalla persona interessata prima del periodo di disoccupazione e quello percepito dopo, in aggiunta o in alternativa alla copertura delle eventuali maggiori spese di trasporto su di essa gravanti per il raggiungimento della nuova sede di lavoro.
  132-decies. È istituito un fondo di 100 milioni di euro, al quale le regioni potranno attingere per l'erogazione di indennità di inserimento, di importo non superiore a 400 euro al mese per la durata massima di sei mesi, in favore di giovani inoccupati che abbiano sottoscritto il contratto di ricollocazione di cui ai commi precedenti, nell'ambito del programma europeo Youth Guarantee.
  132-undecies. È istituito un fondo di 100 milioni di euro, al quale le regioni potranno attingere per l'erogazione di indennità di inserimento, di importo non Pag. 199superiore a 600 euro al mese per la durata massima di sei mesi, in favore di persone impegnate da almeno un anno in un programma di lavori socialmente utili nelle province di Napoli e di Palermo, che abbiano sottoscritto il contratto di ricollocazione di cui ai commi precedenti.
1. 1715. Tinagli, Andrea Romano, Librandi, Zanetti, Catania, Sottanelli, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 122, primo periodo, sostituire le parole: 600 milioni con le seguenti: 500 milioni.

  Conseguentemente, al comma 132, secondo periodo, sopprimere le parole da: alla proroga fino alla fine del periodo e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le somme eccedenti sono destinate alle finalità di cui ai commi da 132 a 132-duodecies.

  Conseguentemente, dopo il comma 132, aggiungere i seguenti:
  132-bis. Ciascuna regione ha la facoltà di attivare, mediante delibera della giunta regionale, la sperimentazione del dispositivo di coniugazione del trattamento di disoccupazione o di mobilità con un servizio di assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione, secondo quanto disposto nei commi che seguono.
  132-ter. La delibera della giunta regionale di cui al comma precedente stabilisce l'ambito territoriale, esteso o no all'intera Regione, e l'eventuale ulteriore delimitazione in riferimento a categorie di persone, entro cui la sperimentazione avrà luogo. Alle persone inoccupate o disoccupate, titolari o no di trattamento di disoccupazione o di mobilità, rientranti nel campo di applicazione della sperimentazione definito dalla delibera della Giunta regionale, è data la facoltà di optare per il contratto di ricollocazione, regolato secondo i commi che seguono.
  132-quater. Il contratto di ricollocazione è stipulato dalla persona interessata con una delle agenzie fornitrici di servizi nel mercato del lavoro accreditate dalla regione. Esso prevede:
   a) l'attivazione di un servizio di assistenza intensiva per il reperimento della nuova occupazione il più possibile corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni della persona interessata e il più possibile vicino al suo luogo di residenza, compatibilmente con la domanda espressa dal mercato del lavoro nella zona;
   b) la disponibilità della persona interessata a dedicare alla ricerca della nuova occupazione e all'eventuale riqualificazione professionale necessaria una quantità di tempo almeno corrispondente al tempo pieno o parziale del rapporto di lavoro a cui essa aspira;
   c) la disponibilità della persona interessata per l'attività lavorativa meglio corrispondente alle sue capacità ed esigenze, compatibilmente con le possibilità che si offrono nella zona in cui la ricerca si svolge;
   d) l'affidamento della persona interessata a un tutor designato dall'agenzia, responsabile del servizio, cui compete anche il controllo dell'adempimento da parte della persona stessa degli oneri di cui alle lettere b) e c);
   e) la sostanziale gratuità del servizio per la persona interessata, in virtù di quanto disposto dal comma 132-septies;
   f) l'obbligo per il tutor – quando la persona assistita sia titolare di trattamento di disoccupazione o di mobilità – di comunicare alla Direzione provinciale per l'impiego l'eventuale inadempimento rilevante degli oneri di cui alle lettere b) e c), ai fini della riduzione o sospensione del trattamento di sostegno del reddito, informandone contestualmente la persona interessata;
   g) la facoltà della persona interessata di impugnare la comunicazione di cui alla lettera f), entro il termine di sette giorni Pag. 200dalla ricezione della relativa informazione, mediante la procedura di cui al comma 132-sexies;
   h) a seguito della seconda comunicazione di inadempimento di cui alla lettera f), l'agenzia ha facoltà di recedere dal contratto di ricollocazione con effetto immediato.
  132-quinquies. A seguito della prima comunicazione di cui al comma 132 quater lettera f) la Direzione provinciale per l'impiego dispone entro dieci giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione di cui al comma 132-sexies la riduzione del trattamento di disoccupazione, dandone immediata comunicazione all'Inps. A seguito della seconda comunicazione, dispone entro lo stesso termine la sospensione per tre mesi del trattamento di disoccupazione.
  132-sexies. In ogni sede individuata dalla delibera di Giunta di cui all'articolo 1 è costituito un ufficio arbitrale monocratico, per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g) del comma 132 quater.
  La funzione è svolta da un arbitro concordemente scelto dalle associazioni comparativamente maggiormente rappresentative sul piano regionale dei lavoratori e delle agenzie fornitrici di servizi per l'impiego accreditate dalla regione, secondo le regole che seguono:
   a) le controversie circa la disponibilità richiesta alla persona disoccupata sono risolte secondo ragionevolezza ed equità, tenendosi conto del necessario bilanciamento tra interesse generale alla riduzione del periodo di disoccupazione e interesse della persona disoccupata a continuità di reddito e di impegno professionale rispetto alla sua precedente esperienza di lavoro;
   b) ciascuna controversia è risolta con un lodo scritto e comunicato all'agenzia a alla persona interessate, nonché alla Direzione provinciale per l'impiego competente, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui alla lettera f) del comma 132 quater;
   c) il procedimento si svolge senza alcun altro vincolo procedurale se non la corretta costituzione del contraddittorio e l'audizione dell'agenzia e della persona interessate da parte dell'arbitro;
   d) il lodo arbitrale, immediatamente produttivo dell'effetto della sospensione del trattamento di disoccupazione o di mobilità, può essere impugnato da ciascuna delle parti mediante ricorso al Giudice del Lavoro ex articolo 414 del codice di procedura civile, in contraddittorio con l'altra parte interessata.

  132-septies. Il corrispettivo del servizio oggetto del contratto di ricollocazione, determinato secondo gli standard di mercato, è coperto mediante voucher regionale, di entità commisurata alla difficoltà di ricollocazione della persona disoccupata, articolato in una parte fissa e una parte correlata al conseguimento del risultato positivo, il tutto secondo le regole fissate nella delibera della Giunta regionale di cui al comma 132 bis.
  132-octies. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 132 quater può partecipare l'impresa, anche a partecipazione pubblica, che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, l'agenzia fornitrice del servizio e l'impresa possono concordare, mediante pattuizione a sé stante, una integrazione del corrispettivo a carico di quest'ultima. Il contratto di ricollocazione può prevedere l'erogazione a favore della persona disoccupata, a carico dell'impresa, di un trattamento complementare di disoccupazione soggetto alla stessa condizionalità cui è soggetto quello principale, a norma.
  132-nonies. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 132-quater può partecipare anche l'amministrazione pubblica che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, in alternativa alla proroga del contratto a termine di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto Pag. 2012013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il contratto di ricollocazione può prevedere, senza maggior onere per la finanza pubblica rispetto alla proroga stessa, l'erogazione a favore della persona disoccupata di un trattamento complementare di disoccupazione. Detto trattamento viene pagato dall'Inps in aggiunta al trattamento di disoccupazione o di mobilità, dietro versamento da parte dell'amministrazione interessata degli importi corrispondenti, secondo le modalità determinate mediante apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della funzione pubblica.
  132-decies. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 132 bis può disporre, anche in deroga alla disciplina generale vigente, che la somma degli importi che sarebbero stati destinati al trattamento di disoccupazione, e che per effetto del collocamento del lavoratore vengono risparmiati, sia destinata:
   a) per un quarto a un premio per gli addetti al servizio pubblico per l'impiego, commisurato all'efficacia dell'azione da essi svolta per promuovere la stipulazione dei contratti di ricollocazione;
   b) per tre quarti a un fondo regionale destinato a coprire temporaneamente, in tutto o in parte, la differenza tra il reddito di lavoro percepito dalla persona interessata prima del periodo di disoccupazione e quello percepito dopo, in aggiunta o in alternativa alla copertura delle eventuali maggiori spese di trasporto su di essa gravanti per il raggiungimento della nuova sede di lavoro.
  132-undecies. È istituito un fondo di 100 milioni di euro, al quale le regioni potranno attingere per l'erogazione di indennità di inserimento, di importo non superiore a 400 euro al mese per la durata massima di sei mesi, in favore di giovani inoccupati che abbiano sottoscritto il contratto di ricollocazione di cui ai commi precedenti, nell'ambito del programma europeo Youth Guarantee.
  132-duodecies. È istituito un fondo di 100 milioni di euro, al quale le regioni potranno attingere per l'erogazione di indennità di inserimento, di importo non superiore a 600 euro al mese per la durata massima di sei mesi, in favore di persone impegnate da almeno un anno in un programma di lavori socialmente utili nelle province di Napoli e di Palermo che abbiano sottoscritto il contratto di ricollocazione di cui ai commi precedenti.
1. 1740. Tinagli, Andrea Romano, Librandi, Zanetti, Catania, Sottanelli, Mazziotti Di Celso.

  Dopo il comma 122 inserire il seguente:
  122-bis. A decorrere dall'anno 2014, gli ammortizzatori sociali in deroga di cui al comma precedente sono riconosciuti anche agli operai avventizi del settore agricolo, agroalimentare e saccarifero che siano stati utilizzati nel corso degli ultimi tre anni da imprese successivamente sottoposte a procedure concorsuali o da imprese da esse derivate e che, per tale ragione, non abbiano potuto conseguire i requisiti minimi per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola.
1. 923. Venittelli.

  Dopo il comma 123, inserire il seguente:
  123-bis. All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Ai fini del computo di cui al precedente comma i singoli anni lavorati nell'ambito della fascia di età che va da 18 a 40 anni di età anagrafica del singolo lavoratore si intendono raddoppiati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185».
1. 577. Taglialatela.

Pag. 202

  Dopo il comma 123, inserire il seguente:
  123-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione in deroga del settore pesca relative all'anno 2013, correttamente presentate in base a quanto stabilito nel verbale di accordo in sede governativa del 29 luglio 2013, è destinata un'ulteriore somma di 18 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*1. 3355. XIII Commissione (Agricoltura).

  Dopo il comma 123, inserire il seguente:
  123-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione in deroga del settore pesca relative all'anno 2013, correttamente presentate in base a quanto stabilito nel verbale di accordo in sede governativa del 29 luglio 2013, è destinata un'ulteriore somma di 18 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*1. 1227. Luciano Agostini, Oliverio, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 123, inserire il seguente:
  123-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione in deroga del settore pesca relative all'anno 2013, correttamente presentate in base a quanto stabilito nel verbale di accordo in sede governativa del 29 luglio 2013, è destinata un'ulteriore somma di 18 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*1. 3046. Causin, Librandi.

  Dopo il comma 123, inserire il seguente:
  123-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione in deroga del settore pesca relative all'anno 2013, correttamente presentate in base a quanto stabilito nel verbale di accordo in sede governativa del 29 luglio 2013, è destinata un'ulteriore somma di 18 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*1. 1701. Fauttilli.

  Dopo il comma 123, inserire il seguente:
  123-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione in deroga del settore pesca relative all'anno 2013, correttamente presentate in base a quanto stabilito nel verbale di accordo in sede governativa del 29 luglio 2013, è destinata un'ulteriore somma di 18 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*1. 2696. Latronico.

  Dopo il comma 123, inserire il seguente:
  123-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione in deroga del settore pesca relative all'anno 2013, correttamente Pag. 203presentate in base a quanto stabilito nel verbale di accordo in sede governativa del 29 luglio 2013, è destinata un'ulteriore somma di 18 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*1. 3164. Di Gioia

  Dopo il comma 124, aggiungere il seguente:
  124-bis. All'articolo 56, comma 2, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: «sull'utilizzo dei fondi disponibili» sono aggiunte le seguenti: «anche con finalità di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale.»

  Conseguentemente,
   all'articolo 56, comma 2, lettera
c) della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: sulla coerenza del sistema aggiungere le seguenti: previdenziale allargato.
1. 3029. Di Gioia.

COMMA 126

  Al comma 126 sostituire le parole: 6.000 unità con le seguenti: 3.000 unità.

  Conseguentemente, sostituire il comma 325 con il seguente:
  325. A decorrere dal 1o gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 200.000 euro, nonché pari al 10 per cento la parte eccedente 200.000 euro e al 15 per cento la parte eccedente 250.000 euro. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 126 della presente legge.
1. 3220. Misuraca, Leone.

  Dopo il comma 126, inserire i seguenti:
  126-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:
  «10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
  126-ter. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 14, le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;Pag. 204
   b) al comma 14, alinea:
    1) dopo le parole: «in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,»;
    2) dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e»;
   c) al comma 14, lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni»;
   d) al comma 14, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   «d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 dicembre 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla maturazione del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile»;
  126-quater. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 dicembre 2011,»;
   b) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico»;
   c) le parole: «entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro un periodo non superiore a trentasei mesi»;
   d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma non rileva l'eventuale prestazione di altra attività lavorativa di natura temporanea successiva al licenziamento unilaterale o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi al licenziamento unilaterale o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali o della stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo intervenuti ai sensi del primo periodo del presente comma».
  126-quinquies. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge Pag. 2056 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente, dopo il comma 254, inserire i seguenti:
  254-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
  254-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all’ articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta.

  Conseguentemente, dopo il comma 300, inserire i seguenti:
  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo i della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminaziOne comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al Pag. 206bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.»
  300-quinquies. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

  Conseguentemente, dopo il comma 325, inserire il seguente:
  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

  Conseguentemente, dopo il comma 384, inserire il seguente:
  384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 2420. Fedriga, Guidesi, Caparini, Molteni.
Inammissibile per estraneità di materia per la parte consequenziale limitatamente al comma 254-bis

  Dopo il comma 126 inserire i seguenti:
  126-bis. Al fine di consentire la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore di lavoratori che non rientrano nel contingente di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 72.312.677 per gli anni dal 2014 al 2017».
  L'Inps è autorizzato, nel limite di spesa di 72.312.677 euro, ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di 4.683 di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Gli oneri derivanti, sono posti a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18 comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di euro 72.312.677 per gli anni dal 2014 al 2017.
  126-ter. Al fine di reperire le risorse necessarie all'attuazione della disposizione di cui al comma 126-bis, pari a euro 72.312.677, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro Pag. 207dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 1006. Barbanti, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

COMMA 127

  Il comma 127 è sostituito dal seguente:
  127. Le risorse finanziarie complessivamente richiamate dall'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono finalizzate, nel rispetto dei limiti ivi previsti, alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di salvaguardia richiamate dal medesimo periodo relativi alle categorie di beneficiari interessate. Al comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole da: «è istituito» alle parole «per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché di provvedere alla concessione della prestazione di cui all'articolo 12, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, è istituita una apposita evidenza contabile nell'ambito del fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013»;
   b) al secondo periodo, le parole: «Le modalità di utilizzo del fondo» sono sostituite dalle seguenti: «Le modalità di utilizzo della predetta evidenza contabile»;
   c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nella predetta evidenza contabile confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui al presente comma»;
   d) al quarto periodo:
    1) le parole: «e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «e del decreto ministeriale 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 28 maggio 2013»;
    2) le parole: «tali economie» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «tali economie sono destinate ad alimentare l'evidenza contabile di cui al primo periodo del presente comma».
1. 967. Gnecchi, Damiano, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Carra, Fabbri.

  Dopo il comma 127, inserire il seguente:
  127-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, all'alinea, dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e»;

  Conseguentemente:
   a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
    1) Al comma 285 sostituire le parole da «60 milioni» a 1410 milioni» con Pag. 208le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 800 milioni nell'anno 2015 e 1.510 milioni»;
    2) Al comma 290 sostituire le parole: 152 milioni» con: 202 milioni» e le parole: 151 milioni» con: 201 milioni» e all'Elenco n. 1, incrementare gli importi relativi alle singole voci in misura proporzionale;
    3) Dopo il comma 325, inserire il seguente:
  325-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148», le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;
    4) Al comma 391, sostituire le parole: 2 per mille» con le seguenti: 2,1 per mille»;
    5) Dopo il comma 391, inserire il seguente:
  391-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale dei compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
    6) Dopo il comma 417, inserire il seguente:
  «417-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;
   7) Dopo il comma 419 inserire il seguente:
  «419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148», le parole: 20 per cento» sono sostituite dal seguente: 22 per cento»;
   b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
1. 661. Gnecchi, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Fabbri.

COMMA 128

  Al comma 128, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: sono assegnate risorse pari a 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

  Conseguentemente, dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 150 milioni di euro per il 2014, e 400 milioni per ciascun anno 2015 e 2016, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.
1. 2415. Piazzoni, Boccadutri, Nicchi, Marcon, Melilla, Aiello.

  Al comma 128, sostituire le parole: 275 milioni con le seguenti: 375 milioni.

Pag. 209

  Conseguentemente, al comma 166, sostituire le parole: 220 milioni di euro con le seguenti: 120 milioni di euro.
1. 1185. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

COMMA 129

  Dopo il comma 129 inserire il seguente:
  «129-bis. Il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. in materia di locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, è finanziato con 200 milioni per il 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2016».

  Conseguentemente al comma 166, sostituire le parole: 220 con le seguenti: 120.

  Conseguentemente dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  «290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 100 milioni per ciascun anno del triennio 2014-2016. sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi».
1. 2448. Piazzoni, Melilla, Marcon, Boccadutri, Nicchi, Aiello.

COMMA 130

  Al comma 130, sostituire le parole: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 con le seguenti: 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2014 e 15 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.
1. 3307. XII Commissione.

  Dopo il comma 130, inserire il seguente:
  130-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo di solidarietà per le vittime delle frodi nelle procedure di adozione internazionale». Il Fondo provvede al rimborso delle spese sostenute dalle coppie che abbiano ottenuto il decreto di idoneità di cui all'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che non siano riuscite a portare a termine la procedura di adozione internazionale prevista dal titolo III, Capo I, della medesima legge a causa di comportamenti fraudolenti, ingannevoli o comunque negligenti, posti in essere dagli enti autorizzati, da loro referenti all'estero, o da altri soggetti terzi, che si siano adoperati, anche di fatto e in assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale, nello svolgimento delle procedure di adozione, Il rimborso delle spese spetta alle coppie che abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria per i comportamenti di cui al presente comma a condizione che la Commissione per le Adozioni Internazionali abbia revocato all'ente denunciato l'autorizzazione allo svolgimento delle procedure di adozione, anche in assenza di provvedimenti giurisdizionali da parte delle autorità competenti. Le spese spetteranno anche in caso di parziale inidoneità o revoca dell'Ente Autorizzato o con incarico a tempo determinato da parte della Commissione Adozioni Internazionali o delle altre autorità preposte. Il rimborso è riconosciuto nei limiti delle spese effettivamente documentate, aumentato Pag. 210con una percentuale tra il dieci ed il venti per cento a seconda della gravità del caso, indipendentemente dall'ammontare del reddito della coppia richiedente, In ogni caso, esso non può superare l'importo di euro diecimila per ogni minore in relazione al quale la procedura di adozione internazionale non è stata completata. Viene fatto salvo ogni diritto e eventuale azione della coppia adottante nei confronti dell'ente autorizzato, referenti all'estero o da altri soggetti terzi, per gli importi che dovessero superare la cifra di euro diecimila. Il Fondo ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili per le somme pagate e le relative spese. Con decreto di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri determina le modalità di presentazione delle istanze nonché i termini, non superiori a sessanta giorni, entro cui sono effettuati i rimborsi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di complessivi euro duecentomila per il 2014, da destinarsi alle coppie che abbiano avviato nel 2011 le procedure di adozione internazionale non concluse e per le quali sussistano le condizioni di cui al presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente:
   alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 200.
*1. 2767. Chaouki, Fiano.

  Dopo il comma 130, inserire il seguente:
  130-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo di solidarietà per le vittime delle frodi nelle procedure di adozione internazionale». Il Fondo provvede al rimborso delle spese sostenute dalle coppie che abbiano ottenuto il decreto di idoneità di cui all'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che non siano riuscite a portare a termine la procedura di adozione internazionale prevista dal titolo III, Capo I, della medesima legge a causa di comportamenti fraudolenti, ingannevoli o comunque negligenti, posti in essere dagli enti autorizzati, da loro referenti all'estero, o da altri soggetti terzi, che si siano adoperati, anche di fatto e in assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale, nello svolgimento delle procedure di adozione, Il rimborso delle spese spetta alle coppie che abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria per i comportamenti di cui al presente comma a condizione che la Commissione per le Adozioni Internazionali abbia revocato all'ente denunciato l'autorizzazione allo svolgimento delle procedure di adozione, anche in assenza di provvedimenti giurisdizionali da parte delle autorità competenti. Le spese spetteranno anche in caso di parziale inidoneità o revoca dell'Ente Autorizzato o con incarico a tempo determinato da parte della Commissione Adozioni Internazionali o delle altre autorità preposte. Il rimborso è riconosciuto nei limiti delle spese effettivamente documentate, aumentato con una percentuale tra il dieci ed il venti per cento a seconda della gravità del caso, indipendentemente dall'ammontare del reddito della coppia richiedente, In ogni caso, esso non può superare l'importo di euro diecimila per ogni minore in relazione al quale la procedura di adozione internazionale non è stata completata. Viene fatto salvo ogni diritto e eventuale azione della coppia adottante nei confronti dell'ente autorizzato, referenti all'estero o da altri soggetti terzi, per gli importi che dovessero superare la cifra di euro diecimila. Il Fondo ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili per le somme pagate e le relative spese. Con decreto di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri determina le modalità di presentazione delle istanze nonché i termini, non Pag. 211superiori a sessanta giorni, entro cui sono effettuati i rimborsi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di complessivi euro duecentomila per il 2014, da destinarsi alle coppie che abbiano avviato nel 2011 le procedure di adozione internazionale non concluse e per le quali sussistano le condizioni di cui al presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente:
   alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 200.
*1. 3286. II Commissione.

  Dopo il comma 130 aggiungere il seguente:
  130-bis. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza destinata ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, è incrementata di 12 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 12.000;
  2015: – 12:000;
  2016: – 12.000.
1. 2503. Zampa, Scuvera.

  Dopo il comma 130, aggiungere 11 seguente:
  130-bis. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sede di centri di accoglienza per richiedenti asilo in numero pari o superiore alle 3.000 unità, il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di quota parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
1. 3425. Misuraca, Leone.

  Al comma 131, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 500 milioni.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 1683. Fauttilli, Santerini, Binetti.

  Dopo il comma 131 aggiungere i seguenti:
  131-bis. All'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro della Pag. 212salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse».
  131-ter. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono inserite le seguenti: «, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica».
1. 1044. Cariello, Ruocco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Pesco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente, al comma 358, alinea sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le parole: sono aggiunti i seguenti e aggiungere infine il seguente capoverso:
  14-ter. Per l'anno 2014 sono escluse dai saldi rilevante ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali, nel limite di 110 milioni di euro, le spese sostenute dai comuni per i costi di personale per l'adeguamento dell'organico delle Polizie locali, preposto al controllo del territorio;».
1. 2063. Molteni, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente, al comma 358, alinea sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le parole: sono aggiunti i seguenti e aggiungere infine il seguente capoverso:
  14-ter. Per l'anno 2014 sono escluse dai saldi rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali, nel limite di 110 milioni di euro, le spese sostenute dai comuni per spese finalizzate al miglioramento della rete degli asili nido.
1. 2069. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 132.

  Conseguentemente, al comma 358, alinea sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le parole: sono aggiunti i seguenti e aggiungere infine il seguente capoverso:
  14-ter. Per l'anno 2014 sono escluse dai saldi rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali e territoriali, nel limite di 110 milioni di euro, le spese sostenute dai comuni per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana da parte dei comuni, co-finanziati dalle Regioni, ai sensi delle rispettive disposizioni di legge.

  Conseguentemente,
1. 2066. Molteni, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
  132-bis. Alle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono assegnati, per il triennio 2014-2016, 30 milioni di euro annui per la realizzazione di misure finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di cittadini disoccupati, iscritti ai centri per l'impiego, che abbiano effettuato la dichiarazione di disponibilità al lavoro e che non siano destinatari di programmi di reimpiego connessi all'attuazione della «Garanzia giovani» ed agli ammortizzatori sociali. Tali misure sono definite e gestite dalle predette agenzie, sulla base di una pianificazione regionale. Le risorse sono assegnate individualmente solo in caso di corretta finalizzazione del relativo patto di servizio sottoscritto dal disoccupato. All'operatore accreditato od autorizzato, scelto dall'utente, è riconosciuta una remunerazione solo in caso di effettivo inserimento al lavoro ed entro sei mesi dalla stipula del relativo patto di servizio secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare previo parere della Conferenza Stato-regioni, che differenzi l'ammontare a seconda che l'utente Pag. 213sia inserito al lavoro con contratto a tempo indeterminato, determinato o di somministrazione di almeno sei mesi. Il pagamento dell'importo viene effettuato direttamente dal Ministero del lavoro, tramite INPS.

  Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, con le seguenti: 182 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 181 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.
1. 650. Damiano, Sbrollini.

  Dopo il comma 132 aggiungere il seguente:
  132-bis. All'articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al presente comma, finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 41, comma 16-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, possono essere prorogati, alla scadenza, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, nonché a quelle di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
1. 3005. Capodicasa.

COMMA 133

  Al comma 133, sopprimere il primo periodo.
*1. 602. Corsaro.

  Al comma 133, sopprimere il primo periodo
*1. 2372. Fedriga, Molteni, Caparini, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.
*1. 3356. XIII Commissione

  Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.
* 1. 3 Palmieri.

  Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.
**1. 2987. Catania, Santerini, Gigli, Matarrese, Librandi.

  Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.
**1. 514. Caruso.

Pag. 214

  Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.
**1. 1121. Ferrari, Fiorio, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.
**1. 176. Marco Di Maio, Donati, Gadda, Lattuca.

  Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.
**1. 114. Cimbro, Laforgia, Gasparini, Rampi, Casati, Mauri.

  Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.
*1. 2949. Attaguile.

  Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.
*1. 682. Venittelli, Leva.

  Dopo il comma 133 aggiungere il seguente:
  133-bis. È istituita la «carta della famiglia» per nuclei con almeno tre figli a carico di età non superiore a ventisei anni, che dà diritto a sconti sull'acquisto di beni e servizi, ovvero a riduzioni su tariffe, concordate con soggetti pubblici e privati che aderiscano all'iniziativa. La Carta Famiglia Nazionale è emessa dai singoli comuni, che attestano lo status della Famiglia previsto al momento del rilascio, ed ha una durata biennale dalla data di emissione. I Comuni che già possiedono Carte Famiglie o Family Card locali possono utilizzarle come «Carta Famiglia Nazionale» dopo aver uniformato gli standard grafici minimi e le modalità di adesione, da definire con apposito regolamento. La Carta Famiglia Nazionale è funzionale alla creazione di uno o più GAF (Gruppi di acquisto Famigliare) o Gas (Gruppi di acquisto Solidale) nazionali, nonché alla fruizione dei Biglietti Famiglia e Abbonamenti Famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici turistici e altro.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le seguenti parole., ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 1760. Sberna, Gigli, Sottanelli, Fauttilli, Binetti.

  Dopo il comma 133, aggiungere il seguente:
  133-bis. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui articolo 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 Pag. 215dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n, 39, è incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 693. Pilozzi, Kronbichler, Fratoianni, Costantino, Pellegrino, Palazzotto, Marcon, Melilla, Boccadutri.

COMMA 134

  Dopo il comma 134, aggiungere i seguenti:
  134-bis. Per il finanziamento del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, di cui all'articolo 18 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dal 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2014: –3.000;
  2015: –3.000;
  2016: –3.000.
1. 2273. Agostini Roberta.

COMMA 135

  Al comma 135, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 3 del decreto-legge del 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo la parola: «giovani» sono aggiunte le seguenti parole: «al fine di assicurare, prioritariamente, il finanziamento di tutte le istanze positivamente istruite a valere sugli avvisi pubblici in corso di esecuzione “Giovani per il sociale” e “Giovani per la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno”»; al capoverso b), le parole: «e da soggetti» fino a: «n. 159» sono soppresse;
   b) al comma 1-bis, le parole «e b)», ovunque ripetute, sono soppresse.
1. 2028. Bonomo, Chaouki.

COMMA 136

  Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:
  
136-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2015 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a favore dell'istituto Gaslini di Genova.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, infine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1011. Tullo

COMMA 139

  Al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

Pag. 216

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 5.000;
  2015: – 5.000;
  2016: – 5.000.
1. 3357. XIII Commissione.

COMMA 140

  Dopo il comma 140 aggiungere i seguenti:
  140-bis. In via sperimentale per il biennio 2014 e 2015, nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione, è riconosciuta una somma come sostegno al reddito liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del minimale contributivo mensile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il numero di mensilità non coperte da contribuzione, in favore di seguenti soggetti: collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; associati in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge il. 335 del 1995. i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
   a) operino in regime di monocommittenza o committenza prevalente. La condizione di monocommittenza deve essere riferita all'ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificata la conclusione del rapporto di lavoro, ovvero operino in regime di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi del Fanno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale;
   b) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  140-ter. Possono accedere al trattamento di cui al comma 140-bis i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
   a) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
   b) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale.
  140-quater. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 140-ter devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente.
  140-quinquies. Sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa Pag. 217per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  140-sexies. I commi 51, 52, 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono abrogati.
  140-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 140-bis a 140-sexies si provvede a valere su quota parte della maggiori entrate di cui ai commi 419-bis e 419-ter.

  Conseguentemente, dopo il comma 419, aggiungere i seguenti:
  419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».
  419-ter. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti «60 per cento» e le parole «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «55 per cento»
  419-quater. La maggiori entrate derivanti dai commi 419-bis e 419-ter non utilizzate ai sensi del comma 140-septies sono destinate al fondo di ammortamento del debito pubblico di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432.
1. 781. Madia, Gnecchi, Damiano, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Carra.

COMMA 141

  Dopo il comma 141, inserire il seguente:
  141-bis. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera h) dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;
   b) alla lettera i) dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;
   c) dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
   i-bis) le disposizioni di cui alla lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AlFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 141/2000, ancorché approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento.
*1. 3309. XII Commissione.

  Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:
  141-bis. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera h) dopo le parole «relativi ai medicinali» inserire le seguenti «non orfani e a quelli»;
   b) alla lettera i) dopo le parole «relativi ai medicinali» inserire le seguenti «non orfani e a quelli»;
   c) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
    i-bis) Le disposizioni di cui alla lettera i) si applicano anche ai cosiddetti Pag. 218«farmaci orphan-like» registrati prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n.141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AlFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 141/2000.
*1. 1809. Binetti, Monchiero, Fauttilli.

  Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:
  141-bis. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera h) dopo le parole «relativi ai medicinali» inserire le seguenti «non orfani e a quelli»;
   b) alla lettera i) dopo le parole «relativi ai medicinali» inserire le seguenti «non orfani e a quelli»;
   c) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
    i-bis) Le disposizioni di cui alla lettera i) si applicano anche ai cosiddetti «farmaci orphan-like» registrati prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n.141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AlFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 141/2000.
*1. 3254. Binetti, Monchiero, Gigli, Vargiu, Librandi.

  Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:
  141-bis. Per l'anno 2014 il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, è incrementato di 15 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 178, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 85 milioni.
1. 1206. Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso, Currò, D'Incà.

COMMA 142

  Al comma 142, terzo periodo, dopo le parole: diagnosi precoce neonatale inserire le seguenti: e l'individuazione di bacini di utenza ottimali.
*1. 3311. XII Commissione.

  Al comma 142, terzo periodo, dopo le parole: diagnosi precoce neonatale inserire le seguenti: e l'individuazione di bacini di utenza ottimali.
*1. 2927. Lenzi, Miotto, Grassi, Amato, Patriarca, Sbrollini, Capone, Scuvera, Biondelli, Murer, Bellanova, Casati, Iori, D'Incecco, Lenzi.

COMMA 144

  Al comma 144, capoverso, punto 7), la parola: sentita è sostituita dalle seguenti: d'intesa con. 
1. 2889. Lenzi, Fabbri.

COMMA 156

  Al comma 156, dopo le parole: responsabili del coordinamento per i singoli fondi, aggiungere il seguente periodo: Il Parlamento svolge un'azione di orientamento e impulso diretta a garantire la corretta applicazione dei sistemi di gestione Pag. 219e di controllo previsti dalla normativa comunitaria, anche attraverso l'emanazione di linee guida sugli adempimenti, sulle procedure e metodologie, finalizzate ad assicurare una sana gestione finanziaria.
1. 1314. Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Castelli, Sorial.

COMMA 159

  Al comma 159, primo periodo sostituire le parole: 60 milioni di euro con le seguenti: 70 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 10.000:
  2015: – 10.000;
  2016: – 10.000.
*1. 334. III Commissione.

  Al comma 159, primo periodo sostituire le parole: 60 milioni di euro con le seguenti: 70 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 10.000:
  2015: – 10.000;
  2016: – 10.000.
*1. 2778. Marchetti, Giulietti.

  Al comma 159, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  Una somma aggiuntiva nella misura di 300 milioni di euro è destinata favore delle medesime azioni di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2014.

  Conseguentemente, al comma 162, le parole: 614 milioni sono sostituite dalle seguenti: 314 milioni.
1. 1674. Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Scagliusi, Grande, Del Grosso, Tacconi, Castelli, Sorial.

COMMA 161

  Dopo il comma 161 inserire il seguente:
  161-bis. L'artico1o 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:
  «1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonché alla cooperazione svolta dalla Comunità europea, sono costituiti:
   a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362;
   b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi paesi in via di sviluppo e da altri paesi o enti e organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;
   c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;
   d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;
   e) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della Direzione Generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie;Pag. 220
   f) dagli stanziamenti determinati annualmente dalla legge di stabilità, con una autorizzazione di spesa di euro 250.000.000 per l'anno 2014.
  2. Le somme di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli di bilancio.
  3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime i finalità».

  Conseguentemente, al comma 162, sostituire le parole: 614 milioni di euro per l'anno 2014, con le seguenti: 364 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 2761. Marcon, Boccadutri, Melilla, Scotto, Duranti, Fava, Piras.

COMMA 162

  Dopo il comma 162 inserire il seguente:
  162-bis. Per le finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001. n. 64 è autorizzata la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione di un contingente di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto. All'organizzazione del contingente si provvede secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77.

  Conseguentemente, dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza Pag. 221ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
1. 2779. Marcon, Boccadutri, Melilla, Fava, Piras, Scotto, Duranti.

COMMA 164

  Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
  164-bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 170, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.
  I criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse, sono quelli previsti dai commi 8-quater, e 8-quinquies, articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

  Conseguentemente, dopo il comma 391, aggiungere i seguenti:
  391-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  391-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.
  391-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento.
  391-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento.
  391-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 391-quater e 391-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
1. 2544. Zan, Boccadutri, Giancarlo Giordano, Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Piazzoni, Fratoianni, Costantino, Zaccagnini, Labriola.

COMMA 165

  Sostituire il comma 165, con il seguente:
  165. Il fondo di finanziamento ordinario dell'Università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n 537, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 1376. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Valente, Di Benedetto, Marzana, Brescia, Battelli, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
  165-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi Universitari di Pag. 222merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 5.000.
1. 3153. Vignali, Saltamartini.

  Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
  165-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro, per gli anni 2014, 2015 e a decorrere dal 2016.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 5.000;
  2015: – 5.000;
  2016: – 5.000.
1. 1382. Centemero, Palese.

  Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
  165-bis. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 54 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: 206 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 205 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
1. 606. Speranza, Coscia, Ghizzoni, Meloni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia, Mariano

COMMA 166

  Sostituire il comma 166 con il seguente:
  166. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 2338. Rubinato, Bobba, Fioroni, De Menech, Dal Moro, Rotta, Mognato, Casellato, Malpezzi, Ginato, Martella, Moretto, Zoggia, Crivellari.

  Dopo il comma 166, aggiungere i seguenti:
  166-bis. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro.
  166-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, all'articolo 20, comma 17-Pag. 223 bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole «1.400 milioni» sono sostituite con: «1.420 milioni».
1. 1858. Molteni.

  Dopo il comma 166, aggiungere il seguente:
  166-bis. Ai sensi dell'articolo 2 comma 47 della legge n. 203 del 2008, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministero degli affari regionali e autonomie e il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-regioni, vengono fissati i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse di cui al comma 166; le regioni procedono al riparto tenendo comunque conto di un criterio di proporzionalità riferito al numero di alunni iscritto presso ciascun istituto.
1. 1594. De Mita.

  Dopo il comma 166, aggiungere il seguente:
  166-bis. I commi 5 e 6 dell'articolo 58 del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 sono abrogati.

  Conseguentemente, dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 25 milioni per l'anno 2014 e di 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.
1. 2909. Fratoianni, Pannarale, Marcon, Boccadutri, Melilla, Duranti, Sannicandro, Matarrelli.

  Dopo il comma 166, aggiungere il seguente:
  166-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 187, sono destinate, fino al limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse a favore delle azioni di messa in sicurezza del territorio attraverso interventi integrati di riduzione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità realizzate in coerenza e a completamento della politica europea in materia di acque e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, in materia di acque e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.
1. 3334. VIII Commissione.

COMMA 167

  Sopprimerlo.
1. 603. Corsaro

  Sostituire il comma 167 con il seguente:
  167. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per lo sviluppo di nuovi sistemi di informazione», con la dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 10 milioni di euro per l'anno 2016, destinato ad incentivare, in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis), gli investimenti delle imprese editoriali, di nuova costituzione, diretti unicamente all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di giovani professionisti, di età inferiore a 35 anni e free-lance, qualificati nel campo dei Pag. 224nuovi media. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la ripartizione delle risorse. Con le maggiori risorse rese disponibili dall'applicazione della presente disposizione il fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 1380. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vacca, Marzana, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 167, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'1 per cento di tali fondi deve essere destinato ad attività inerenti all'informazione italiana per l'estero e alle comunità italiane all'estero.
1. 331. III Commissione.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 50 milioni per l'anno 2014, 20 per l'anno 2015 e 20 per l'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 178, sostituire la parola: 100 con la parola: 50 e al comma 179, sostituire le parole: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 con le seguenti: 20 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 e 40 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2019.
1. 2674. Caparini.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al Ministero dei beni le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 633. Coscia, Zampa, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Raciti, Rocchi, Zoggia, Rampi, Orfini, Piccoli Nardelli.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva totale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Pag. 225

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 788. Peluffo, Laforgia, Misiani, Guerra, Ginefra, Grassi, Losacco, Bellanova, Decaro, Capone, Pelillo, Piepoli.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: sono ridotte di 170 milioni di euro annui per l'anno 2014, di 167 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
1. 1106. Palese, Cicu, Giammanco.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. In sede di prima applicazione per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1091. Palese, Cicu, Giammanco.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione Pag. 226agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. In sede di prima applicazione per l'anno 2014 è quantificato un onere prudenzialmente di 20 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014.
1. 3229. Leone, Misuraca.

COMMA 168

  Sostituire il comma 168 con il seguente:
  168. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 3389. I Commissione.

  Il comma 168 è sostituito dai seguenti:
  168. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  168-bis. In considerazione del processo di razionalizzazione di cui al comma precedente, e di riorganizzazione ed eliminazione delle aree di sovrapposizione esistenti nell'ambito dei compiti istituzionali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle azioni volte alla tutela dell'ambiente e degli ecosistemi agroforestali, il Corpo Forestale dello Stato è trasferito alle dipendenze del Ministero dell'Interno.
  168-ter. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, le risorse strumentali, umane e finanziarie del Corpo Forestale dello Stato sono trasferite al Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno.
  168-quater. Il posto di capo del Corpo Forestale dello Stato è trasformato in posto di livello dirigenziale generale, con conseguente aumento della dotazione organica dell'amministrazione incorporante. I dipendenti trasferiti del Corpo Forestale dello Stato mantengono l'inquadramento previdenziale e retributivo di provenienza. L'attuazione del presente comma non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Pag. 227
  168-quinquies. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 168-bis, le strutture centrali e periferiche del Corpo Forestale dello Stato continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali dello stesso. Il Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica sicurezza, subentra, nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 168-bis per la loro residua durata.
  168-sexies. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 168-bis, il Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente al trasferimento del Corpo Forestale dello Stato operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.
  168-septies. Le disposizioni dei commi da 168 a 168-quinquies devono comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa. I relativi risparmi sono assegnati al Ministero dell'interno e, in particolare, al Dipartimento della pubblica sicurezza e al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
  168-octies. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 168-quinquies, nonché la riduzione dei costi di cui al comma 168-sexies, il Ministro dell'interno promuove le più adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione, predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo stato di avanzamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui al comma 168 e redige una relazione conclusiva, che attesti i risultati conseguiti.
  168-novies. Il Ministro dell'interno predispone altresì un piano, sentiti il Ministero dell'Ambiente e il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, per l'istituzione presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, della Direzione centrale per la polizia ambientale, di seguito denominata «Polizia ambientale» specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane, nonché nella sicurezza agroalimentare, e nella prevenzione e alla repressione dei reati connessi. Il piano prevede il trasferimento alla Polizia ambientale dei compiti istituzionali svolti dal Corpo forestale dello Stato ai sensi della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e contestuale soppressione del Corpo medesimo. Nel piano è contenuta una ricognizione delle funzioni svolte dal Corpo forestale dello Stato e trasferimento delle stesse alla Polizia ambientale, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle regioni, la razionalizzazione, riorganizzazione ed eliminazione delle aree di sovrapposizione derivanti dal trasferimento delle funzioni e la quantificazione dei risparmi di spesa.
  168-decies. Il Piano di cui al comma 168-octies è adottato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
1. 294. Rosato, Fiano.

  Al comma 168,secondo periodo, sostituire le parole: al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze finalizzato alle esigenze di protezione civile per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. con le seguenti: al fondo istituito presso il Ministero dell'interno finalizzato al trasferimento di risorse all'opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Ona), per le esigenze di stipula di una o più polizze assicurative sanitarie spettante al personale, permanente e volontario, in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole: è autorizzato con le Pag. 228seguenti: e il Ministro dell'interno sono autorizzati.
*1. 3390. I Commissione.

  Al comma 168, secondo periodo, sostituire le parole: al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze finalizzato alle esigenze di protezione civile per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. con le seguenti: al fondo istituito presso il Ministero dell'interno finalizzato al trasferimento di risorse all'opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Ona), per le esigenze di stipula di una o più polizze assicurative sanitarie spettante al personale, permanente e volontario, in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole: è autorizzato con le seguenti: e il Ministro dell'interno sono autorizzati.
*1. 286. Rosato, Fiano, Arlotti, Bargero, Ginoble, Lodolini, Maestri, Marchetti, Morani, Rampi, Rubinato.

  Dopo il 168, aggiungere i seguenti:
  168-bis. Al fine di consentite interventi del Ministero dell'interno per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è rifinanziato il Fondo di cui all'articolo 2, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per l'anno 2015.
  168-ter. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
   alla voce
Ministero dell'economia e delle finanze,:
  2014: –24.000;
   alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
  2014: –3.000;
   alla voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
  2014: –3.000.
1. 3391. I Commissione

COMMA 169

  Sopprimere il comma 169.

  Conseguentemente al comma 248 sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 70 milioni.
1. 3394. I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni).

  Al comma 169, ultimo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le seguenti: 77 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 37 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 1737. Rossi, Fauttilli.

Pag. 229

COMMA 171

  Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:
  171-bis. All'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al primo periodo le parole: 20.000 sono sostituite dalle seguenti: 50.000 e le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2012;
   2) alla lettera a) le parole: 31 marzo 2012 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2014;
   3) alla lettera b) le parole: 31 marzo 2012 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2014;
   4) alla lettera c) le parole: 30 giugno 2012 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2014;
   5) alla lettera d) le parole: 15 luglio 2012 sono sostituite dalle seguenti: 15 luglio 2014 e, ovunque ricorrano, le parole: 30 settembre 2012 sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2014.
*1. 2245. Abrignani.

  Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:
  171-bis. All'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al primo periodo le parole: 20.000 sono sostituite dalle seguenti: 50.000 e le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2012;
   2) alla lettera a) le parole: 31 marzo 2012 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2014;
   3) alla lettera b) le parole: 31 marzo 2012 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2014;
   4) alla lettera c) le parole: 30 giugno 2012 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2014;
   5) alla lettera d) le parole: 15 luglio 2012 sono sostituite dalle seguenti: 15 luglio 2014 e, ovunque ricorrano, le parole: 30 settembre 2012 sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2014.
*1. 2673. Fanucci.

  Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:
  171-bis. All'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al primo periodo le parole: 20.000 sono sostituite dalle seguenti: 50.000 e le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2012;
   2) alla lettera a) le parole: 31 marzo 2012 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2014;
   3) alla lettera b) le parole: 31 marzo 2012 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2014;
   4) alla lettera c) le parole: 30 giugno 2012 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2014;
   5) alla lettera d) le parole: 15 luglio 2012 sono sostituite dalle seguenti: 15 luglio 2014 e, ovunque ricorrano, le parole: 30 settembre 2012 sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2014.
*1. 551. Censore, Bruno Bossio.

COMMA 172

  Dopo il comma 172, aggiungere il seguente:
  172-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aumentata di 90 Pag. 230milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120.
1. 2157. Molteni.

COMMA 173

  Dopo il comma 173, aggiungere il seguente:
  173-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del 70o anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, è istituito un fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione Italiana delle Associazioni combattentistiche e Partigiane.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 2.000;
  2015: – 2.000.
*1. 3306. IV Commissione.

  Dopo il comma 173, aggiungere il seguente:
  173-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del 70o anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, è istituito un fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione Italiana delle Associazioni combattentistiche e Partigiane.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 2.000;
  2015: – 2.000.
*1. 2328. Villecco Calipari, Epifani, Speranza, Dellai, Scanu, Bressa, Fiano, De Maria, Baruffi, Schirò, Montroni, La Marca, Carlo Galli, Malpezzi, Manzi, Quartapelle Procopio, Beni, Grassi, Scuvera, Gasbarra, Gadda, Blazina, Carra, Mazzoli, Ghizzoni, Arlotti, Giuditta Pini, Rosato, Mongiello, Marco Di Maio, Lodolini, D'Arienzo, Piccoli Nardelli, Coccia, Giorgis, Rubinato, Senaldi, Roberta Agostini, Gozi, Moretto, D'Ottavio, Iori, Lattuca, Laforgia, Damiano, D'Incecco, Fregolent, Carnevali, Borghi, Melilli, Gasparini, Biffoni, Mognato, Mauri, Bargero, Biondelli, Giacobbe, Malisani, Fabbri, Cominelli, Peluffo, Maestri, Garavini, Fedi, Porta, Valeria Valente, Rossi, Fitzgerald Nissoli, Narduolo, Bolognesi, Locatelli, Gribaudo, Capodicasa, Ginato.

  Dopo il comma 173, aggiungere il seguente:
  173-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del 70o anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, è istituito un fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione Italiana delle Associazioni combattentistiche e Partigiane.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 2.000;
  2015: – 2.000.
*1. 2773. Marcon, Boccadutri, Melilla, Duranti, Scotto, Fava, Piras.

Pag. 231

  Dopo il comma 173, aggiungere il seguente:
  173-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del 70o anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, è incrementato il fondo di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ulteriore dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione Italiana delle Associazioni combattentistiche e Partigiane.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 2.000;
  2015: – 2.000.
1. 1223. Villecco Calipari, Epifani, Speranza, Dellai, Scanu, Bressa, Fiano, De Maria, Baruffi, Schirò, Montroni, La Marca, Carlo Galli, Malpezzi, Manzi, Quartapelle Procopio, Beni, Grassi, Scuvera, Gasbarra, Gadda, Blazina, Carra, Mazzoli, Ghizzoni, Arlotti, Giuditta Pini, Rosato, Mongiello, Marco Di Maio, Lodolini, D'Arienzo, Piccoli Nardelli, Coccia, Giorgis, Rubinato, Senaldi, Roberta Agostini, Gozi, Moretto, D'Ottavio, Iori, Lattuca, Laforgia, Damiano, D'Incecco, Fregolent, Carnevali, Borghi, Melilli, Gasparini, Biffoni, Mognato, Mauri, Bargero, Biondelli, Giacobbe, Malisani, Fabbri, Cominelli, Peluffo, Maestri, Garavini, Fedi, Porta, Valeria Valente, Rossi, Fitzgerald Nissoli, Narduolo, Bolognesi, Locatelli, Gribaudo, Capodicasa, Ginato.

  Dopo il comma 173 inserire il seguente:
  173-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi.

  Conseguentemente, dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 450 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è Pag. 232restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

  Conseguentemente dopo il comma 327 aggiungere il seguente:
  327-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:
  «10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:
   a) risultare non occupato al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, oppure avere sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;
   b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».

  Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
  395-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti; «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
  2. nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Pag. 233Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
   h) al comma 29, le parole «1o gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   1) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare».
  395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».
  395-quater. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  395-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  395-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
  395-septies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;
   b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» con le seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e sostituire le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» con le seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;Pag. 234
   c) dal comma 492, eliminare le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,», «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e sostituire le parole «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» con le parole: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente: «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.»;
   e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM(2013)71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.
  395-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 395-septies all'imposta sulle transazioni finanziarie.

  Conseguentemente, dopo il comma 399, aggiungere il seguente:
  399-bis. All'articolo 3, commi 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) a decorrere dalla registrazione, il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al quadruplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, e dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai. Qualora il contratto prevedesse un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti».
   2) al comma 9, aggiungere la seguente lettera: «c) sia stato stipulato un contratto verbale».

  Conseguentemente, dopo il comma 439, aggiungere il seguente:
  439-bis. All'articolo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   fino a 15.000 euro, 23 per cento;
   oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   oltre 100.000 euro e fino a 150.ooo euro, 46 per cento;
   oltre 150.000 euro e fino a 250.000 euro, 49 per cento; Pag. 235
   oltre 250.000 euro, 52 per cento.».

  Conseguentemente, al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento».

  Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 2988. Di Salvo, Placido, Airaudo, Melilla, Marcon, Boccadutri, Zaccagnini, Labriola.

COMMA 174

  Sopprimere il comma 174.
1. 605. Corsaro.

  Al comma 174, alla fine del primo periodo aggiungere il seguente periodo: La Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmette ai competenti organi parlamentari, prima dell'inizio del semestre di Presidenza italiana e in ogni caso entro e non oltre il 30 maggio 2014, una nota puntuale sul riparto delle risorse, suddivisa per finalità e iniziative.
1. 1358. Spessotto, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Vignaroli, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 177, aggiungere i seguenti:
  177-bis. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti del Meridione, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, nonché per le finalità di cui all'articolo 3, al comma 1, della legge 20 gennaio 1994, n. 52, la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» stipula un'apposita convenzione con il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania. A tal fine, è erogato un contributo straordinario di 800.000 euro per l'anno 2014, destinato al funzionamento del Polo Tattile Multimediale.
  177-ter. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 800 mila euro per l'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'elenco 1, di cui al comma 191, dopo la voce «Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti» aggiungere la seguente:

Finalità 2014
Convenzione tra la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» e il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania (articolo 3, comma 1, legge 20 gennaio 1994, n. 52). 800.000

1. 413. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

COMMA 178

  Sopprimere il comma 178.
1. 609. Corsaro.

Pag. 236

  Al comma 178, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per la realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e con comuni, di un piano straordinario di verifiche e controlli sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive uniche del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), presentate dai cittadini per la fruizione di prestazioni sociali agevolate e altri sussidi e agevolazioni anche di carattere tariffario. I soggetti che non forniscono i dati eventualmente richiesti a seguito delle attività di controllo di cui al periodo precedente sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di euro 1.000 e massima di euro 5.000, ferma restando, in caso di dichiarazioni mendaci, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ai fini delle attività di verifica e controllo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento e controllo delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
1. 106. Tabacci, Andrea Romano.

  Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:
  178-bis. All'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, dopo le parole: «previsto dal terzo comma» sono inserite le seguenti: «, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria»;
   b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta società di servizi».
  178-ter. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono soppresse le parole: «ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro».
1. 1999. Causi.

  Dopo il comma 178, aggiungere il seguente:
  178-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, limitatamente alle cause di importo non superiore a quello indicato nell'articolo 17-bis, i funzionari dei centri di assistenza fiscale o delle società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164»;
   b) al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente «Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164».
1. 2000. Causi.

Pag. 237

COMMA 181

  Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministero della giustizia provvede nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, a indire un concorso pubblico per esami per l'assunzione di personale afferente le figure professionali di 350 cancellieri e di 150 ufficiali giudiziari per le posizioni economiche B3, C1 e C2. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per l'anno 2014 e di 27,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 20.000;
  2015: – 28.000;
  2016: – 28.000.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli Affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 8.000.
1. 867. Colletti, Agostinelli, Turco, Sarti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

COMMA 183

  Dopo il comma 183 aggiungere i seguenti:
  183-bis. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.
  183-ter. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.
  183-quater. Le aree individuate ai sensi del comma 183-bis sono assegnate con diritto di superficie per una durata di 50 anni, con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 183-quinquies. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
  183-quinquies. L'assegnazione di cui al comma 183-quater dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il decreto dovrà definire inoltre regole e procedure di partecipazione alla fase di assegnazione, dei soggetti che ne faranno richiesta, fermo restante il diritto di opzione per il concessionario attuale. Pag. 238
  183-sexies. Le restanti aree, gli arenili con ombreggi, facenti parte della medesima concessione, di cui al comma 183-bis e che rimangono demanio pubblico, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, saranno oggetto di nuova assegnazione secondo i princìpi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi, con canone fisso prestabilito con decreto del Ministero dell'economia e finanze, al fine di stimolare gli investimenti per preservare e valorizzare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
  183-septies. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e finanze.
  183-opties. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di superficie delle aree ricadenti al comma 183-bis confluiscono, per un valore minimo pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico e ambientale, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dei beni culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente.
*1. 3273. Palese.

  Dopo il comma 183 aggiungere i seguenti:
  183-bis. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.
  183-ter. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.
  183-quater. Le aree individuate ai sensi del comma 183-bis sono assegnate con diritto di superficie per una durata di 50 anni, con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 183-quinquies. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
  183-quinquies. L'assegnazione di cui al comma 183-quater dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il decreto dovrà definire inoltre regole e procedure di partecipazione alla fase di assegnazione, dei soggetti Pag. 239che ne faranno richiesta, fermo restante il diritto di opzione per il concessionario attuale.
  183-sexies. Le restanti aree, gli arenili con ombreggi, facenti parte della medesima concessione, di cui al comma 183-bis e che rimangono demanio pubblico, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, saranno oggetto di nuova assegnazione secondo i princìpi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi, con canone fisso prestabilito con decreto del Ministero dell'economia e finanze, al fine di stimolare gli investimenti per preservare e valorizzare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
  183-septies. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e finanze.
  183-opties. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di superficie delle aree ricadenti al comma 183-bis confluiscono, per un valore minimo pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico e ambientale, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dei beni culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
*1. 487. Pizzolante, Saltamartini, Misuraca, Leone, Vignali, Costa, Bernardo, Alli, Dorina Bianchi, Bosco, Calabrò, Cicchitto, Garofalo, Minardo, Pagano, Piccone, Piso, Roccella, Sammarco, Scopelliti, Tancredi.

  Dopo il comma 183 aggiungere i seguenti:
  183-bis. Al fine di ridurre il contenzioso generato dall'applicazione dei criteri per il calcolo del canone demaniale marittimo sulla scorta delle previsioni di cui all'articolo 03, comma 1, lettera b), punto 2.1) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, le controversie aventi ad oggetto le annualità del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, radicate innanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria dello Stato, ancora pendenti alla data del 30 giugno 2013, possono essere integralmente definite a domanda del concessionario indirizzata all'ente gestore mediante il versamento di:
   a) un importo pari al 25 per cento delle somme dovute con un tetto massimo di euro 200.000,00, in un'unica soluzione da corrispondersi entro e non oltre 6 mesi dalla presentazione dell'istanza di cui al comma che segue;
   b) un importo pari al 40 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore che può consentire la rateizzazione dell'importo fino ad un massimo di 60 rate mensili.
  A tal fine il concessionario interessato dovrà presentare apposita istanza presso l'amministrazione competente alla riscossione del canone entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicando la modalità prescelta tra quelle di cui alle lettere a) o b) del presente comma, per la definizione del contenzioso. Il provvedimento dell'amministrazione che ammette il concessionario alla definizione della controversia deve essere adottato entro 30 giorni dal deposito dell'istanza decorsi i quali la stessa deve intendersi accolta. Entro i successivi 30 giorni l'istanza del concessionario viene depositata a cura di quest'ultimo, unitamente al provvedimento dell'amministrazione, qualora adottato, presso la cancelleria del Pag. 240tribunale competente che dichiara l'estinzione del processo con integrale compensazione delle spese di lite.
  Qualora il concessionario che si avvale della facoltà prevista dal presente articolo abbia già provveduto al pagamento dell'importo stabilito secondo i criteri di cui alle lettere a) o b) di cui al presente comma, avendo pagato all'ente gestore ovvero all'agente incaricato alla riscossione, in tutto o in parte, i canoni richiesti nonostante la contestazione in sede giudiziaria, lo stesso potrà richiedere l'estinzione del giudizio pendente, previo rilascio da parte dell'Amministrazione competente alla riscossione del canone o dell'ente gestore di un provvedimento attestante il versamento dell'importo anzidetto. Le somme eventualmente corrisposte in eccedenza saranno imputate quale acconto sui canoni demaniali marittimi per le annualità successive non oggetto di contenzioso. Nell'ipotesi in cui invece i canoni sino a quel momento corrisposti dovessero risultare inferiori alla cifra risultante dalla definizione del contenzioso secondo uno dei criteri di cui alle lettere a) e b) del presente comma, il concessionario provvederà al saldo versando all'ente gestore la somma residua.
  Qualora siano state emesse delle cartelle di pagamento da parte del soggetto incaricato alla riscossione in relazione ai canoni demaniali oggetto di contenzioso poi definiti secondo le modalità indicate dalle lettere a) e b) del presente comma, le stesse cartelle devono intendersi annullate nel momento in cui l'amministrazione ammette il concessionario alla definizione della controversia come sopra indicato.
  L'ammissione alla definizione del contenzioso di cui al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  Con il puntuale adempimento da parte del concessionario dell'obbligazione di pagamento di cui sopra, gli eventuali procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono revocati di diritto e annullati.
  183-ter. Al fine di evitare l'insorgenza di nuovo contenzioso, l'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 2.1), è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve ritenersi privo di effetto qualsiasi provvedimento emesso dalle amministrazioni in data successiva al 30 giugno 2013 adottato sulla scorta dei criteri indicati dalla norma ora abrogata.
  183-quater. Per far fronte al minor gettito derivante dalle misure di cui ai commi 183-bis e 183-ter, all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto infine il seguente comma: «4-ter. In ogni caso il canone demaniale marittimo, a decorrere dall'anno 2014, non potrà essere inferiore ad euro 2.000,00 per qualsiasi tipologia di concessione e ad euro 5.000,00 per le concessioni relative a pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario direzionali e di produzione di beni e servizi, oltre che per le aree occupate con impianti di facile o difficile rimozione, limitatamente a quelle destinate alle attività di cui all'articolo 01, comma 1, lettere b) e f)».
*1. 483. Pizzolante, Saltamartini, Misuraca, Leone, Vignali, Costa, Bernardo, Alli, Dorina Bianchi, Bosco, Calabrò, Cicchitto, Garofalo, Minardo, Pagano, Piccone, Piso, Roccella, Sammarco, Scopelliti, Tancredi.

  Dopo il comma 183 aggiungere i seguenti:
  183-bis. Al fine di ridurre il contenzioso generato dall'applicazione dei criteri Pag. 241per il calcolo del canone demaniale marittimo sulla scorta delle previsioni di cui all'articolo 03, comma 1, lettera b), punto 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, le controversie aventi ad oggetto le annualità del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, radicate innanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria dello Stato, ancora pendenti alla data del 30 giugno 2013, possono essere integralmente definite a domanda del concessionario indirizzata all'ente gestore mediante il versamento di:
   a) un importo pari al 25 per cento delle somme dovute con un tetto massimo di euro 200.000,00, in un'unica soluzione da corrispondersi entro e non oltre 6 mesi dalla presentazione dell'istanza di cui al comma che segue;
   b) un importo pari al 40 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore che può consentire la rateizzazione dell'importo fino ad un massimo di 60 rate mensili.

  A tal fine il concessionario interessato dovrà presentare apposita istanza presso l'amministrazione competente alla riscossione del canone entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicando la modalità prescelta tra quelle di cui alle lettere a) o b) del presente comma, per la definizione del contenzioso. Il provvedimento dell'amministrazione che ammette il concessionario alla definizione della controversia deve essere adottato entro 30 giorni dal deposito dell'istanza decorsi i quali la stessa deve intendersi accolta. Entro i successivi 30 giorni, l'istanza del concessionario viene depositata a cura di quest'ultimo, unitamente al provvedimento dell'amministrazione, qualora adottato, presso la cancelleria del tribunale competente che dichiara l'estinzione del processo con integrale compensazione delle spese di lite.
  Qualora il concessionario che si avvale della facoltà prevista dal presente articolo abbia già provveduto al pagamento dell'importo stabilito secondo i criteri di cui alle lettere a) o b) di cui al presente comma, avendo pagato all'ente gestore ovvero all'agente incaricato alla riscossione, in tutto o in parte, i canoni richiesti nonostante la contestazione in sede giudiziaria, lo stesso potrà richiedere l'estinzione del giudizio pendente, previo rilascio da parte dell'Amministrazione competente alla riscossione del canone o dell'ente gestore di un provvedimento attestante il versamento dell'importo anzidetto. Le somme eventualmente corrisposte in eccedenza saranno imputate quale acconto sui canoni demaniali marittimi per le annualità successive non oggetto di contenzioso. Nell'ipotesi in cui invece i canoni sino a quel momento corrisposti dovessero risultare inferiori alla cifra risultante dalla definizione del contenzioso secondo uno dei criteri di cui alle lettere a) o b) del presente comma, il concessionario provvederà al saldo versando all'ente gestore la somma residua.
  Qualora siano state emesse delle cartelle di pagamento da parte del soggetto incaricato alla riscossione in relazione ai canoni demaniali oggetto di contenzioso poi definiti secondo le modalità indicate dalle lettere a) e b) del presente comma, le stesse cartelle devono intendersi annullate nel momento in cui l'amministrazione ammette il concessionario alla definizione della controversia come sopra indicato.
  L'ammissione alla definizione del contenzioso di cui ai commi precedenti sospende gli eventuali procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  Con il puntuale adempimento da parte del concessionario dell'obbligazione di pagamento di cui sopra, gli eventuali procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi relativi alla sospensione, revoca Pag. 242o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono revocati di diritto e annullati.
  183-ter. Al fine di evitare l'insorgenza di nuovo contenzioso, l'articolo 03, comma 1, lettera b), punto 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve ritenersi privo di effetto qualsiasi provvedimento emesso dalle amministrazioni in data successiva al 30 giugno 2013 adottato sulla scorta dei criteri indicati dalla norma ora abrogata.
  183-quater. Per far fronte al minor gettito derivante dalle misure di cui agli articoli precedenti, all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente comma: «4-ter. In ogni caso il canone demaniale marittimo, a decorrere dall'anno 2014, non potrà essere inferiore ad euro 2.000,00 per qualsiasi tipologia di concessione e ad euro 5.000,00 per le concessioni relative a pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario direzionali e di produzione di beni e servizi, oltre che per le aree occupate con impianti di facile o difficile rimozione, limitatamente a quelle destinate alle attività di cui all'articolo 01, comma 1, lettere b) e f)».
*1. 3274. Palese.

  Dopo il comma 183, aggiungere i seguenti:
  183-bis. Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:
  «5-bis. Nelle more dell'approvazione di una normativa chiara e congrua volta a stabilire gli importi dei canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime, fino alla data del 30 settembre 2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione».
  183-ter. Fino alla stessa data del 30 settembre 2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1391. Ruocco, Mucci, Prodani, Fantinati, Della Valle, Crippa, Da Villa, Vallascas, Petraroli

COMMA 185

  Al comma 185, sostituire le parole: 4 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.
**1. 3363. XIII Commissione.

  Al comma 185, sostituire le parole: 4 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.
**1. 1171. Venittelli, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Pag. 243Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Zanin.

  Al comma 185 le parole: della restante parte, sono sostituite dalle seguenti: di una parte.
*1. 1457. Palese, Galati, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 185 le parole: della restante parte, sono sostituite dalle seguenti: di una parte.
*1. 749. Misuraca.

  Al comma 185 le parole: della restante parte, sono sostituite dalle seguenti: di una parte.
*1. 3126. Bosco.

  Al comma 185 le parole: della restante parte, sono sostituite dalle seguenti: di una parte.
*1. 3271. Russo.

  Dopo il comma 185, è inserito il seguente:
  185-bis. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 5.000.
**1. 3030. Causin, Librandi.

  Dopo il comma 185, è inserito il seguente:
  185-bis. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 5.000.
**1. 170. Pagano.

  Dopo il comma 185, è inserito il seguente:
  185-bis. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 5.000
**1. 1695. Fauttilli.

  Dopo il comma 185, è inserito il seguente:
  185-bis. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, Pag. 244dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 5.000
**1. 3141. Di Gioia.

  Dopo il comma 185, è inserito il seguente:
  185-bis. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 5.000
**1. 2688. Latronico.

COMMA 186

  Al comma 186, sopprimere le lettere a), d) e e).

  Conseguentemente, alla lettera b) sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 2 milioni di euro e alla lettera c) sostituire le parole: 600.000 euro con le seguenti: 2 milioni di euro.
1. 1697. Di Battista, Manlio Di Stefano, Spadoni, Grande, Sibilia, Del Grosso, Tacconi, Scagliusi, Cecconi, Castelli, Sorial

  Al comma 186, lettera a), sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 4 milioni di euro.

  Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 2 milioni di euro.
1. 306. Merlo, Borghese, Bueno.

  Al comma 186, lettera b), sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 2 milioni di euro.

  Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 1 milione di euro.
1. 305. Merlo, Borghese, Bueno.

  Al comma 186, lettera c), sostituire le parole: 600.000 euro con le seguenti: 1.200.000 euro.

  Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 600.000 euro.
1. 308. Merlo, Borghese, Bueno.

  Al comma 186, lettera c), sostituire le parole: 600.000 euro con le seguenti: 1.200.000 euro.

  Conseguentemente, al comma 186 sopprimere la lettera e) e, alla lettera f), sostituire le parole: 1 milione di euro con le parole: 600 mila euro e aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero.
1. 332. III Commissione.

Pag. 245

  Al comma 186, lettera e), sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 400.000 euro.

  Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 200.000 euro.
1. 302. Merlo, Borghese, Bueno.

  Al comma 186, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) per un ammontare pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014 per il potenziamento delle traduzioni dei programmi televisivi italiani sottotitolati all'estero.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: –2.600;
  2015: –;
  2016: –.
1. 1820. Marazziti, Fauttilli.

  Dopo il comma 186, aggiungere il seguente:
  186-bis. All'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale»; b) al comma 1, dopo la parola: «straniero», sono inserite le seguenti: «o italiano a contratto locale, residente nel paese ospitante da almeno un anno»; c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nell'ambito del contingente di cui al precedente articolo 639, gli insegnamenti di materie obbligatorie previste nell'ordinamento scolastico italiano, individuate con provvedimenti adottati di concerto tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere affidati con contratto regolato dalla legislazione locale a personale italiano o straniero, avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai compiti lavorativi e residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri e le procedure di assunzione di detto personale.»; d) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis». Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 1547. Centemero.

COMMA 187

  Sopprimere il comma 187.
*1. 1552. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 187.
*1. 2256. Caon, Guidesi.

  Dopo il comma 187, inserire il seguente:
  187-bis. La legge 11 giugno 1974, n. 252 è abrogata.
1. 947. Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

COMMA 188

  Sostituire il comma 188 con il seguente:
  188. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, Pag. 246n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

  Conseguentemente, dopo il comma 188 aggiungere il seguente:
  188-bis. Le somme di cui al comma 188 sono destinate per gli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e vengono assegnate agli organismi già operanti nel settore della tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e della acquacoltura e nel contrasto alle frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica.
1. 1554. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 188, le parole: alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 1999 sono sostituite dalle seguenti: per l'attivazione entro il 31 marzo 2014 dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare con sede a Foggia, di cui all'articolo 11 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.
1. 3034. Di Gioia, Mongiello.

  Al comma 188, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e per il cui rafforzamento è autorizzata la spesa ulteriore di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 5.000.
*1. 3365. XIII Commissione.

  Al comma 188, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e per il cui rafforzamento è autorizzata la spesa ulteriore di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 5.000.
*1. 1250. Mongiello, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

COMMA 189

  Al comma 189, al primo periodo, dopo le parole: Xylella fastidiosa inserire le seguenti: e da altri batteri ed imenotteri che saranno individuati dal Ministero della salute in relazione al riscontro di specifiche emergenze, e sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 6 milioni; al secondo periodo sostituire le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione con le seguenti: si provvede, per la quota di 5 milioni di euro, mediante riduzione.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 1.000;
  2015: – 1.000;
  2016: – 1.000.
1. 3367. XIII Commissione.

COMMA 190

  Dopo il comma 190, aggiungere il seguente:
  190-bis. Per favorire la coltivazione dei terreni agricoli da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali Pag. 247iscritti nella previdenza agricola al di sotto dei 40 anni, è attribuito, nel rispetto della regola de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, un credito di imposta relativo alle spese sostenute nell'anno 2014 per i canoni di affitto dei terreni agricoli, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro. Il credito d'imposta di cui al presente comma va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e concesso ed e utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
  2014: – 10.000;
  2015: – 10.000;
  2016: – 5.000.
*1. 3370. XIII Commissione.

  Dopo il comma 190, aggiungere il seguente:
  190-bis. Per favorire la coltivazione dei terreni agricoli da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola al di sotto dei 40 anni, è attribuito, nel rispetto della regola de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, un credito di imposta relativo alle spese sostenute nell'anno 2014 per i canoni di affitto dei terreni agricoli, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro. Il credito d'imposta di cui al presente comma va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e concesso ed e utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
  2014: – 10.000;
  2015: – 10.000;
  2016: – 5.000.
*1. 3079. Bosco, Misuraca.

  Dopo il comma 190 è inserito il seguente:
  190-bis
. Per le finalità di cui al comma precedente, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al pagamento dei crediti vantati dagli operatori del settore ippico nei confronti dell'ex ASSI, relativamente all'anno 2012, per un importo pari a 20 milioni di euro.

Pag. 248

  Conseguentemente al comma 178 sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 80 milioni.
1. 1415. Faenzi, Russo.

  Dopo il comma 190, inserire il seguente:
  190-bis. Per il miglioramento genetico del bestiame previsto dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e svolto dalle associazioni allevatori operanti a livello territoriale quali uffici periferici dell'Associazione Italiana Allevatori, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per ciascun anno 2014 e 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 14.000;
  2015: – 14.000.
1. 3376. XIII Commissione

  Dopo il comma 190, inserire il seguente:
  190-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di miglioramento genetico del bestiame da parte delle Associazioni Nazionali Allevatori, è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 11.000.
1. 3373. XIII Commissione.

COMMA 191

  All'elenco di cui al comma 191, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sopprimere la voce «Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16-novies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10)»;
   b) alla voce «Vittime del terrorismo» (legge 3 agosto 2004, n. 206) sostituire il numero: «1.000.000» con il seguente: «7.000.000».
1. 1342. Castelli, Sorial, Cozzolino, Dadone, D'ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 191,elenco 1, sopprimere la Finalità: Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n, 10);

  Conseguentemente, al comma 258, è inserito il seguente:
  258-bis.
È autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014 per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), n. 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
1. 1388. Gallo, Marzana, Brescia, Battelli, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Valente, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà , Sorial, Brugnerotto

  All'elenco 1, di cui all'articolo 1, comma 191, nella colonna Finalità è aggiunta la seguente: «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per la diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità (articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248). Nella corrispondente colonna 2014 è aggiunto il seguente importo: 3.000.000.

  Conseguentemente, nella colonna Finalità l'importo destinato a: Collaborazione in Pag. 249campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) è ridotto per 3.000.000 in euro.
1. 1210. Centemero, Palese.

  Al comma 192, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere le seguenti: ottenuto il parere vincolante della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-città;.
1. 2038. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 192, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere le seguenti: destinandoli per una quota pari ad almeno l'80 per cento a società od associazioni sportive dilettantistiche che non perseguano fini di lucro,.
1. 2048. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 192, secondo periodo, sostituire le parole: nonché per il loro sviluppo e ammodernamento, con le seguenti: nonché per gli interventi di adeguamento per la sicurezza, purché non prevedano aumenti di cubatura o nuovo consumo di suolo.
*1. 3337. VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici).

  Al comma 192, secondo periodo, sostituire le parole: nonché per il loro sviluppo e ammodernamento, con le seguenti: nonché per gli interventi di adeguamento per la sicurezza, purché non prevedano aumenti di cubatura o nuovo consumo di suolo.
*1. 1669. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Al comma 192, aggiungere, in fine, le parole: destinando a ciascun impianto e a ciascun beneficiario una quota non superiore al 2 per cento della dotazione annuale della gestione separata di cui al secondo periodo del presente comma.
1. 2051. Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
  192-bis. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 64 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «alle regioni con particolare riferimento alla densità di popolazione».
1. 2447. Vezzali, Librandi.

  Sostituire il comma 193, con il seguente:
  193. Dal 1o gennaio 2014 è sospesa la Convenzione in essere tra il Ministero dello Sviluppo economico, il centro di produzione Spa, stipulata in via transitoria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, allo scopo di trasmettere in via radiofonica le sedute parlamentari. Dalla stessa data le sedute parlamentari saranno trasmesse dal GR Parlamento della RAI. L'impegno di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 previsto per prorogare la convenzione, sarà riallocato al MIUR, per incrementare il fondo a disposizione per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ai fini del finanziamento dei contratti di formazione specialistica per i medici.
1. 1797. Gigli, Fauttilli, Crimì, Calabrò.

  Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
  195-bis. Al fine di sviluppare le ricerche storiche e la divulgazione sulla legislazione persecutoria e sulla deportazione degli ebrei d'Italia, nonché sugli ebrei salvati, Pag. 250anche predisponendo banche dati informatiche per il museo dell'ebraismo e della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91, e successive modificazioni, e per altre strutture a carattere museale, è attribuito alla Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea un ulteriore contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
1. 2164. Fiano.

  Al comma 196, dopo le parole: Presidente della Camera dei deputati aggiungere le seguenti: nonché con la Conferenza dei Presidenti della Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
*1. 3392. I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Al comma 196, secondo periodo, dopo le parole: Camera dei deputati inserire le seguenti: e previo parere della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
*1. 109. Tabacci, D'Ottavio, Lavagno, Ferrari, Monchiero, Mazzoli, Prataviera, Mucci, Petrenga, Taricco

  Al comma 196, dopo il quarto periodo inserire il seguente: La convenzione di cui al periodo precedente disciplina altresì il trasferimento allo Stato della banca dati dei testi normativi statali in multivigenza.
1. 110. Tabacci, D'ottavio, Lavagno, Ferrari, Mazzoli, Monchiero, Prataviera, Petrenga, Taricco.

  Dopo il comma 196, inserire il seguente:
  196-bis. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) misura non inferiore alla metà, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali nonché per incentivare il personale amministrativo dei medesimi uffici.
1. 3277. II Commissione (Giustizia).

COMMA 198

  Dopo il comma 198, inserire il seguente:
  198-bis. Il Governo, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce alla Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei programmi Normattiva x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo.
1. 108. Tabacci, D'Ottavio, Ferrari, Lavagno, Mazzoli, Monchiero, Prataviera, Mucci, Petrenga, Taricco.

  Dopo il comma 200, aggiungere il seguente:
  200-bis. All'articolo 6 comma 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo le parole: «del personale di magistratura» sono aggiunte le seguenti: «e dell'ENIT». Resta fermo il limite previsto con riferimento ai costi intermedi dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
  2014: – 5.000;
  2015: – 5.000;
  2016: – 5.000.
1. 2064. Petitti, Montroni, Senaldi, Martella, Galperti, Bini, Mariano.

Pag. 251

  Dopo il comma 200, inserire il seguente:
  200-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, anche a seguito della opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello, dell'indennità percepita dai membri del Parlamento».
*1. 1374. Castelli, Sorial, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 200, inserire il seguente:
  200-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, anche a seguito della opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello, dell'indennità percepita dai membri del Parlamento».
*1. 1278. Sorial, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 204, aggiungere il seguente:
  204-bis. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, è sostituito dal seguente:
  «6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna Camera di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio e le singole Unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento di tali obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello stato. Il collegio dei revisori dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa.».
1. 3302. X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo).

  Dopo il comma 204, inserire il seguente:
  204-bis. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, recante «Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi», le reti e i consorzi di imprese utilizzatori a fini industriali di gas ed energia, i quali abbiano almeno per una percentuale pari all'80 per cento la propria unità produttiva ubicata nei distretti industriali individuati ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai sensi delle normative regionali attualmente vigenti, sono considerate utente unico, anche se con punti di fornitura multipla.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 10.000;
  2015: – 10.000;
  2016: – 10.000;
1. 2213. Giacomelli, Biffoni.

  Dopo il comma 204 inserire il seguente:
  204-bis. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, Pag. 252degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatori di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.
1. 1384. Castelli, Sorial, Dadone, Cozzolino, D'ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

COMMA 205

  Sopprimere il comma 205.
1. 1765. Bragantini Matteo, Invernizzi.

  Dopo il comma 206, aggiungere il seguente:
  206-bis. Le Fondazioni lirico-sinfoniche procedono, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stabilizzazione del personale artistico che ha svolto attività professionale nel triennio precedente per almeno duecentosettanta giorni, selezionato a seguito di procedure ad evidenza pubblica presso una o più fondazioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 800;
  2015: – 800;
  2016: – 800.
1. 3083. Leone.

  Dopo il comma 206, inserire il seguente:
  206-bis. Per l'espletamento delle proprie attività culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale statutariamente stabilite, la Fondazione 1 Sud del Mondo Onlus è riconosciuta tra gli enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di cui all'articolo 1, comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il Ministero per i beni e attività culturali e turismo provvede con proprio decreto alla ripartizione delle risorse con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549.
1. 2009. Galati.

  Dopo il comma 207, inserire il seguente:
  207-bis. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'orchestra «I Virtuosi Italiani» di Verona, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.

  Conseguentemente, al comma 196, quinto periodo, sostituire le parole: «è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014» con le seguenti: «è incrementato di euro 1.200.000 per l'anno 2014».
1. 3147. Leone.

Pag. 253

  Sostituire il comma 210 con il seguente:
  210. I commi 11 e 12 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.
1. 1453. Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 216, inserire il seguente:
  216-bis. Al comma 10-bis, articolo 4, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente.
1. 2934. Murer, Lenzi, Mognato, Moretto, Burtone, D'Incecco, Amato, Argentin, Beni, Biondelli, Paola Bragantini, Capone, Carnevali, Casati, Fossati, Grassi, Iori, Sbrollini, Patriarca

  Dopo il comma 216, inserire il seguente:
  216-bis. Al comma 10-bis, articolo 4, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente.
1. 2934. Murer, Lenzi, Mognato, Moretto, Burtone, D'Incecco, Amato, Argentin, Beni, Biondelli, Paola Bragantini, Capone, Carnevali, Casati, Fossati, Grassi, Iori, Sbrollini, Patriarca.

  Dopo il comma 217, inserire il seguente:
  217-bis. All'articolo 125, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 14, è inserito il seguente:
  14-bis. Relativamente alle singole spese correnti di carattere variabile di importo non superiore a cinquemila euro concernenti le ordinarie provviste di beni, di forniture e di servizi necessari per lo svolgimento di prestazioni di servizi e di forniture per il funzionamento degli uffici e servizi, non trovano applicazione l'articolo 33, comma 3-bis del presente codice e l'articolo 7, comma 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94.
1. 792. Plangger, Guerra, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

COMMA 218

  Al comma 218, capoverso comma 11, primo periodo, le parole: 7,5 milioni sono sostituite con le seguenti: 30 milioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 22.500.
*1. 3278. II Commissione.

  Al comma 218, capoverso comma 11, primo periodo, le parole: 7,5 milioni sono sostituite con le seguenti: 30 milioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 22.500.
*1. 2731. Ferranti, Leva, Verini, Rossomando, Bazoli, Ermini, Amoddio, Morani, Tartaglione, Magorno, Scalfarotto, Mattiello, Marzano, Giuliani, Biffoni, Picierno, Moretti, Marroni, Campana, Greco, Tidei.

Pag. 254

  Dopo il comma 218, inserire il seguente:
  218-bis. All'articolo 73, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «non dà diritto ad alcun compenso» sono sostituite con le seguenti: «dà diritto alla corresponsione di un rimborso forfetario delle spese non inferiore a 500 euro» e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «Il limite massimo complessivo per la corresponsione di rimborsi è di 1.500 euro a decorrere dal 2014».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 1.500;
  2015: – 1.500;
  2016: – 1.500.
1. 3285. II Commissione (Giustizia).

  Dopo il comma 218, inserire i seguenti:
  «218-bis. Alla legge 21 aprile 2011, n. 62, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 4, comma 2, le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono soppresse;
   b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: Introdotto dall'articolo 1, comma 3, sono aggiunte le seguenti: e delle case famiglia, protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3.
  218-ter. Agli oneri derivanti dal comma 218-bis, valutati in 1.000.000 di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dello stanziamento del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
1. 3279. II Commissione (Giustizia).

COMMA 220

  Al comma 220, al primo periodo, sostituire le parole: 26,5 milioni con le seguenti: 46,5 milioni e, al secondo periodo, dopo le parole: attività produttiva inserire le seguenti: e per i prodotti agricoli di cui all'Allegato I di cui all'articolo 38 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente al comma 221 dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
c-bis) per un importo pari a 10 milioni di euro, contributi alle imprese agricole e zootecniche per interventi compensativi derivanti da danni alle produzioni alle strutture e agli impianti produttivi aventi sede o unità produttive, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di ottobre, novembre e dicembre 2013;
c-ter) per un importo pari a 10 milioni di euro, per gli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole danneggiate a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di ottobre, novembre e dicembre 2013.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 20.000.
*1. 3378. XIII Commissione.

  Al comma 220, al primo periodo, sostituire le parole: 26,5 milioni con le seguenti: 46,5 milioni e, al secondo periodo, dopo le parole: attività produttiva inserire le seguenti: e per i prodotti agricoli di cui all'Allegato I di cui all'articolo 38 del Pag. 255Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente al comma 221 dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
   c-bis) per un importo pari a 10 milioni di euro, contributi alle imprese agricole e zootecniche per interventi compensativi derivanti da danni alle produzioni alle strutture e agli impianti produttivi aventi sede o unità produttive, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di ottobre, novembre e dicembre 2013;
   c-ter) per un importo pari a 10 milioni di euro, per gli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole danneggiate a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di ottobre, novembre e dicembre 2013.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 20.000.
*1. 1127. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Al comma 220, al primo periodo, sostituire le parole: 26,5 milioni con le seguenti: 46,5 milioni e, al secondo periodo, dopo le parole: attività produttiva inserire le seguenti: e per i prodotti agricoli di cui all'Allegato I di cui all'articolo 38 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente al comma 221 dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
c-bis) per un importo pari a 10 milioni di euro, contributi alle imprese agricole e zootecniche per interventi compensativi derivanti da danni alle produzioni alle strutture e agli impianti produttivi aventi sede o unità produttive, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di ottobre, novembre e dicembre 2013;
c-ter) per un importo pari a 10 milioni di euro, per gli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole danneggiate a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di ottobre, novembre e dicembre 2013.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 20.000.
*1. 1481. Faenzi, Parisi.

  Al comma 221, lettera c) sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 5.000.
*1. 3339. VIII Commissione.

  Al comma 221, lettera c) sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 5.000.
*1. 135. Rigoni, Rubinato, Mariani.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 5.000
*1. 896. Mariani, Realacci, Dallai.

Pag. 256

  Dopo il comma 221 inserire il seguente:
  221-bis. I fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente ubicati nelle zone colpite dall'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in data 26 giugno 2013, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del medesimo decreto-legge, nonché dall'applicazione del tributo sui servizi comunali (TRISE) di cui all'articolo 19 della presente legge, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi. Al fine di assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nei Comuni dei territori di cui al precedente periodo, nonché per assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014 nel limite di 600 mila euro a favore dei medesimi comuni.

  Conseguentemente, al comma 523, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 1.200;
  2015: – 1.200;
  2016: – 1.200.
*1. 3346. VIII Commissione.

  Dopo il comma 221 inserire il seguente:
  221-bis. I fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente ubicati nelle zone colpite dall'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in data 26 giugno 2013, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del medesimo decreto-legge, nonché dall'applicazione del tributo sui servizi comunali (TRISE) di cui all'articolo 19 della presente legge, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi. Al fine di assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nei Comuni dei territori di cui al precedente periodo, nonché per assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014 nel limite di 600 mila euro a favore dei medesimi comuni.

  Conseguentemente, al comma 523, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 1.200;
  2015: – 1.200;
  2016: – 1.200.
*1. 899. Mariani, Realacci, Dallai.

COMMA 228

  Al comma 228, capoverso lettera n-quinquies), sostituire le parole: dalla regione Emilia-Romagna con le seguenti: dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e conseguentemente sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 16 milioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazioni in diminuzione:
  2014: – 6.000.
1. 3124. Guidesi, Matteo Bragantini, Grimoldi.

Pag. 257

COMMA 229

  Dopo il comma 229, aggiungere il seguente:
  229-bis. Il calcolo dell'indennità da corrispondere a Cassa depositi e prestiti per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti contratti dagli enti locali non può essere superiore al 2 per cento del debito residuo.
1. 2198. Cimbro, Quartapelle Procopio.

  Dopo il comma 233, inserire il seguente:
  233-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122,sono aggiunti i seguenti commi:
  1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1, articolo 1 del citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ovvero nei territori elencati all'Allegato 1 del medesimo decreto-legge, integrati dai territori individuati dall'articolo 61-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Misure urgenti per la crescita del Paese, a partire dal 20 maggio 2012.
  1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al cui al precedente comma 1-bis sono concessi secondo quanto stabilito nel Regolamento CE della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore «de minimis» entrato in vigore a partire dal 1o gennaio 2007, o ai sensi del Regolamento CE della Commissione del 20 dicembre 2007 n. 1535 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, entrato in vigore a partire dal 1o gennaio 2008, ovvero altro regime di aiuti di Stato autorizzati.
  1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma 1-ter, provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2, articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia, dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare dei contributi massimi concedibili, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione.
1. 3362. VIII Commissione.

  Dopo il comma 233 aggiungere il seguente:
  233-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014. Gli impianti alimentati da Pag. 258fonti rinnovabili già autorizzati o che abbiano presentato richiesta di autorizzazione alla data del 6 giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014».

  Conseguentemente, al comma 523, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
  2014: – 1.000;
  2015: – 1.000;
  2016: – 1.000.
1. 3364. VIII Commissione.

  Dopo il comma 233 aggiungere il seguente:
  233-bis. Al fine di consentire un'adeguata continuità di funzione degli Istituti coinvolti nell'attività di emergenza e ricostruzione del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-sexties, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano al personale comandato da altre Amministrazioni presso gli Uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che hanno sede o competenze di tutela sull'area territoriale delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, fino all'approvazione definitiva degli organici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta.

  Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole: 151 milioni con le seguenti: 151,3 milioni.
1. 3366. VIII Commissione.

  Dopo il comma 233, inserire il seguente:
  233-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
1. 3369. VIII Commissione.

  Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:
  233-bis. La durata della contabilità speciale 5458 di cui all'articolo 1 comma 5, dell'OCDPC n. 43 del 24 gennaio 2013 è prorogata di 24 mesi. Il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità della Regione del Veneto è tenuto a presentare al Dipartimento della Protezione Civile il rendiconto semestrale delle risorse di cui alla predetta contabilità.
1. 2533. Moretti, Guerra, Ginato, Sbrollini.

  Sostituire il comma 243 con il seguente: Le risorse disponibili di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nel limite massimo di 3 milioni di euro sono attribuite, secondo le competenze sancite dal predetto decreto-legge nonché dall'articolo 10, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza del presidente del Consiglio di ministri n. 3978 dell'8 novembre 2011, per la realizzazione di un centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di iniziative di contrasto di situazioni marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini.
1. 1561. Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

COMMA 248

  Sopprimere il comma 248.
1. 1512. Caso, Castelli, Sorial, Cariello, Brugnerotto, D'incà, Currò.

Pag. 259

  Al comma 248 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Tali risorse sono destinate ad interventi di messa sicurezza del territorio.
*1. 3372. VIII Commissione.

  Al comma 248 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Tali risorse sono destinate ad interventi di messa sicurezza del territorio.
*1. 823. Braga, Mariani, Borghi, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

COMMA 249

  Sostituire il comma 249 con il seguente:
  249. Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 200,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 180 milioni di euro per l'anno 2015 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  A decorrere dall'anno 2014 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 523, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 10.000;
  2015: – 10.000;
  2016: – 10.000.
1. 2907. Guidesi.

  Al comma 249, sostituire le parole: 210,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 190 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 200,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 160,84 milioni di euro per l'anno 2015 e di 35,84 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente:
   al comma 289, allegato 4, sopprimere la voce: legge 27 dicembre 1997, n. 499, articolo 53, comma 3;
alla Tabella, A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare, in diminuzione, la seguente variazione:
  2014: – 19.160.
*1. 2956. Vignali, Saltamartini, Misuraca.

  Al comma 249, sostituire le parole: 210,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 190 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 200,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 160,84 milioni di euro per l'anno 2015 e di 35,84 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente:
   al comma 289, allegato 4, sopprimere la voce: legge 27 dicembre 1997, n. 499, articolo 53, comma 3;

  alla Tabella, A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare, in diminuzione, la seguente variazione:
  2014: – 19.160.
1. 3436. Bruno Bossio, Censore.

COMMA 252

  Al comma 252, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera c), aggiungere, in fine, le parole: disponibilità di sede e di attrezzature idonee e adeguate; costituzione degli stessi e svolgimento di un'attività continuativa Pag. 260da almeno cinque anni; possesso di un consistente patrimonio librario, archivistico, museale, audiovisivo, musicale, storico e corrente, valorizzato dall'adesione ai Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale; svolgimento di attività di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale;
   b) sostituire la lettera g) con la seguente: g) previsione di una procedura concorsuale annuale mediante la quale sono attribuiti contributi per progetti di elevato valore culturale, anche di natura interdisciplinare, presentati da reti di Istituti culturali, anche al fine di ottimizzare i servizi all'utenza,»;
   c) dopo il comma 252, aggiungere il seguente: 252-bis: All'articolo 25, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, la parola: «contributi» è sostituita dalla parola: «premi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali, non accompagnate da apporto economico».
1. 617. Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

COMMA 254

  Dopo il comma 254, aggiungere il seguente:
  254-bis. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, non si considerano rinnovabili i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, per i quali l'Agenzia del demanio, con propria delibera entro 60 giorni dalla data di scadenza del contratto di locazione, non abbia espresso parere di nulla osta. Nell'ambito della propria competenza di monitoraggio, l'Agenzia del demanio, autorizza il rinnovo di contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili poiché non locati.
1. 501. Saltamartini, Misuraca, Leone, Vignali.

COMMA 256

  Al comma 256, sostituire le parole: 500 milioni di euro annui con le seguenti: 1.000 milioni di euro annui.
1. 1710. Romano Andrea, Librandi, Zanetti, Tinagli, Catania, Sottanelli, Mazziotti Di Celso.

COMMA 257

  Dopo il comma 257, aggiungere il seguente:
  257-bis. Il cinquanta per cento degli introiti derivanti dalle disposizioni dei commi 256 e 257 sono destinati al finanziamento di progetti di recupero degli alloggi popolari ex-Iacp inutilizzati. Sulla base di una ricognizione di tale patrimonio immobiliare, e dei progetti di recupero presentati tramite i Comuni, il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente comma.

  Conseguentemente, al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non beati, assoggettati all'imposta Pag. 261municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento».
*1. 2744. Paglia, Zan, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Boccadutri, Melilla, Piazzoni.

COMMA 258

  Dopo il comma 258, aggiungere il seguente:
  258-bis. Nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative all'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) quali disabilità, disturbi evolutivi specifici, alunni con svantaggio socio-culturale nonché alunni non italofoni, finalizzata ad acquisire la competenza per la presa in carico e la gestione della classe e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. In particolare, tutti i docenti assegnati ad una classe nella quale è presente almeno un alunno con bisogni educativi speciali (BES) sono tenuti in via sperimentale per il biennio 2014-2016, nell'ambito dell'orario di servizio e non di insegnamento, a partecipare ad almeno un corso di formazione non inferiore a 20 ore sugli aspetti della didattica dell'inclusione scolastica per classi con esigenze differenziate e della facilitazione per l'apprendimento della seconda lingua. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa pari a 5 milioni di euro annui, a partire dall'esercizio finanziario 2014. Al relativo onere pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 1815. Santerini, Fauttilli.

COMMA 259

  Sopprimere il comma 259.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
1. 622. Corsaro.

  Al comma 259, dopo le parole: sono rideterminati inserire le seguenti: ai sensi dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e sostituire la parola: pari con le seguenti: in misura non inferiore.
*1. 2324. Scanu, Villecco Calipari, Bolognesi, D'arienzo, Fioroni, Fontanelli, Carlo Galli, Garofani, Giacomelli, Lattuca, Leva, Manciulli, Marantelli, Mogherini, Moscatt, Salvatore Piccolo, Giuditta Pini, Stumpo, Valeria Valente, Cani.

  Al comma 259, dopo le parole: sono rideterminati inserire le seguenti: ai sensi dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66 e sostituire la parola: pari con le seguenti: in misura non inferiore.
*1. 3308. IV Commissione (Difesa).

  Al comma 259, dopo la parola: euro aggiungere la seguente: rispettivamente.
1. 1282. Basilio, Artini, Corda, Tofalo, Rizzo, Paolo Bernini, Frusone, Castelli, Sorial.

Pag. 262

COMMA 260

  Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
  260-bis. In relazione alla disposizione di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, per ricevute di introiti si intendono esclusivamente i prodotti destinati ad attestare l'effettuazione di pagamenti dovuti allo Stato o alle Pubbliche Amministrazioni.
*1. 55. Misiani, Speranza.

  Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
  260-bis. In relazione alla disposizione di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, per ricevute di introiti si intendono esclusivamente i prodotti destinati ad attestare l'effettuazione di pagamenti dovuti allo Stato o alle Pubbliche Amministrazioni.
* 1. 1229. De Micheli.

COMMA 262

  Sostituire il comma 262 con i seguenti:
  262. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.
  262-bis. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 45, nono comma, le parole: «alle ore otto» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore sette»;
   b) l'articolo 46, primo comma, è sostituito dal seguente: «Alle ore sette della domenica fissata per la votazione il presidente riprende le operazioni elettorali»;
   c) l'articolo 64 è sostituito dal seguente: «Le operazioni di votazione terminano alle ore 23 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto»;
   d) l'articolo 64-bis è abrogato;
   e) all'articolo 67, primo comma, alinea, le parole: «degli articoli 64 e 64-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 64»;
   f) all'articolo 73:
    1) al primo comma, le parole. «entro le ore 14» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 23»;
    2) al secondo comma, le parole: «alle ore 14 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 22 del lunedì».
  262-ter. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: «Art. 3. – 1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono in un solo giorno. «;
   b) all'articolo 22:
    1) al comma 4, le parole: «fino alle ore 15 del lunedì, fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;» sono sostituite dalle seguenti «fino alle ore 23 della domenica in tutte le sezioni elettorali;»;
    2) al comma 6, le parole: «entro le ore 14 del martedì successivo alla Votazione;» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 22 del lunedì successivo a quello della votazione;». Pag. 263
  262-quater. Al decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, primo comma, lettera e), le parole: «martedì successivo alla votazione,» sono sostituite dalle seguenti: «lunedì successivo al giorno di votazione,»;
   b) all'articolo 5. primo comma, lettera-b), le parole: «martedì successivo, con inizio alle ore dieci;» sono sostituite dalle seguenti: «lunedì successivo, con inizio alle ore 14;».
  262-quiniquies. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 47, decimo comma, le parole: «alle ore otto» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore sette».
   b) all'articolo 48, primo comma, le parole: «Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Alle ore sette della domenica fissata per la votazione,»;
   c) l'articolo 51 è abrogato;
   d) all'articolo 52:
    1) il primo comma è abrogato;
    2) al secondo comma, le parole: «fino alle ore 15;» sono sostituite dalle seguenti: «fino alle ore 23 della domenica;»;
   e) all'articolo 85, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991. n. 182, dalla data in cui la sentenza di annullamento è divenuta definitiva.».
  262-sexies. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: «dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo.» sono sostituite dalle seguenti: «dalle ore 7 alle ore 23 della domenica.»
  262-septies. All'articolo 16 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «alle ore 6» sono sostituite dalle seguenti «alle ore 7»;
   b) al secondo comma, le parole: «alle ore 22» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 23».
  262-octies. All'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle ore 8 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedì». Alla medesima lettera c), le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle seguenti «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedì».
1. 3397. I Commissione

COMMA 264

  Al comma 264, dopo le parole: sono individuate aggiungere le seguenti parole:, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1. 3400. I Commissione.

COMMA 265

  Sopprimere il comma 265.
*1. 3310. IV Commissione.

  Sopprimere il comma 265.
*1. 1725. Rossi, Fauttilli.

Pag. 264

  Dopo il comma 265, inserire il seguente:
  265-bis. Al fine di assicurare la funzionalità delle Forze di polizia, nonché per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa, al personale civile e militare del comparto sicurezza, in relazione alla specificità delle funzioni e delle attività svolte, l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario è disposta previo ricorso a procedure o attestazioni idonei all'accertamento dell'effettiva durata della prestazione di lavoro, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Con le stesse modalità viene documentato il compenso per lavoro straordinario prestato dal personale civile di altri ruoli che opera nei medesimi uffici o reparti.
1. 1119. Laffranco, Di Stefano, Bianconi, Palese.

  Dopo il comma 265, inserire il seguente:
  265-bis. L'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è sostituito dal seguente:
  1. È istituito il ruolo militare speciale unico ad esaurimento del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Nel personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana transita a domanda nel ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al presente comma, con vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente e stabilizzazione delle situazioni di fatto acquisite:
   a) il personale militare della Croce Rossa Italiana già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato ivi compreso il personale militare, in servizio attivo, immesso nel ruolo speciale militare ad esaurimento della C.R.I. costituito ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;
   b) il personale militare C.R.I. già in servizio alla data del 1o settembre 2013, richiamato continuativamente e senza soluzione di continuità almeno a far data dal 1o settembre 2008.
  2. I militari della Croce Rossa Italiana transitati nel ruolo di cui al precedente comma 1, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, ricevono il trattamento economico stabilito per i pari grado delle Forze Armate secondo la corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e, ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, rientrano nel personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
  3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà determinato l'organico del personale del Corpo Militare ausiliario delle Forze Armate occorrente per il funzionamento dei servizi di interesse Difesa, al quale potrà accedere a domanda – mediante concorso pubblico – il personale iscritto nei ruoli in congedo del Corpo Militare C.R.I. o richiamato in servizio temporaneo ai sensi dell'articolo 1668 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell'ordinamento militare», allorquando il contingente numerico del personale del ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al presente articolo diventa inferiore a quello previsto dal suddetto Decreto Interministeriale.
  4. A decorrere dalla data di soppressione dell'Ente C.R.I. di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è istituito un organismo denominato «Ispettorato Superiore del Corpo Militare», con personalità giuridica di diritto pubblico, al quale è preposto l'ispettore Nazionale del Corpo Militare di cui all'articolo 1683 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che assume la denominazione di «Ispettore Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana». Pag. 265
  5. L'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana cura lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico e previdenziale del personale militare della Croce Rossa Italiana ed è sottoposto agli atti di indirizzo e alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  6. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze corrisponde all'ispettorato Superiore del Corpo Militare della C.R.I. le somme occorrenti per il trattamento economico stipendiale del personale militare facente parte del ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il contributo ordinario Difesa corrisposto per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Militare della C.R.I. ausiliario delle Forze armate.
  7. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno disciplinati l'ordinamento ed il funzionamento dell'ispettorato Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana.
  8. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 587. Corsaro.

COMMA 273

  Dopo il comma 273, aggiungere il seguente:
  273-bis. L'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente: «1. L'Autorità nell'ambito della sua autonomia organizzativa, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, disciplina con uno o più regolamenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, l'accesso ai documenti amministrativi, le modalità di esercizio della vigilanza e i procedimenti sanzionatori di sua competenza, nonché i bilanci, i rendiconti, la gestione delle spese e il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, nei limiti delle risorse del proprio bilancio sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481.
  2. L'Autorità provvede con proprio regolamento, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla definizione del trattamento giuridico ed economico del personale ai sensi del precedente comma.
  3. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogata».
1. 952. Covello

COMMA 276

  Sopprimere il comma 276.
1. 1500. Lombardi, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 276, aggiungere i seguenti:
  276-bis. Al testo del regolamento ex articolo 21, comma 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo la parola: «soppressa» sono aggiunte: «con esercizio per tutti gli iscritti alla Cassa dell'opzione al sistema di calcolo contributivo della pensione definito dalla legge 9 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, secondo il regolamento da emanarsi nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento con contestuale avvio di un piano di ammortamento del debito previdenziale maturato con contribuzione anche proporzionale al beneficio ricevuto o ricevendo in pro rata temporis.
  276-ter. Il comma 9 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 è sostituito dal seguente: «La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote da applicare al reddito degli iscritti ai fini del calcolo dei contributi dovuti, eventuali Pag. 266condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo. È fatto espresso divieto di esigere contributi minimi obbligatori o altri versamenti non riferiti in misura percentuale al reddito percepito dagli iscritti alla Cassa».
1. 862. Colletti, Turco, Sarti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

COMMA 281

  Al comma 281, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del periodo.
1. 1334. Castelli, Sorial, Cozzolino, Dadone, D'ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

COMMA 282

  Sopprimere il comma 282.
1. 612. Corsaro.

  Dopo il comma 282, inserire i seguenti:
  282-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 3 miliardi di euro per l'anno 2014, 6 miliardi per l'anno 2015 e 10 miliardi per il 2016.
  282-ter. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 282-bis, gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 30 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture per il 2014, in misura non inferiore al 60 per cento per il 2015 e all'80 per cento per il 2016. Gli enti di cui al comma 282-bis sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del successivo comma 282-septies.
  282-quater. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 282-bis, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2014, tutti gli enti di cui al comma 282-bis definiscono e inviano a Consip S.p.A l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.
  282-quinquies. Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2014, Consip s.p.a. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 282-quater.
  282-sexies. Per il 2014, il termine di cui al comma 282-quater è fissato al 31 marzo 2014 e il termine di cui al comma 282-quinquies è fissato al 30 giugno.
  282-septies. In deroga a quanto previsto nei precedenti commi, gli enti di cui al comma 282-bis possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip s.p.a. con i criteri di cui ai commi da 282-bis a 282-sexies.
  282-octies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 282-bis, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti Pag. 267alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle Province, ai Comuni e i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
  282-novies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 282-bis, e degli obblighi di cui ai commi da 282-bis a 282-terdecies, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
   a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai commi da 282-bis a 282-terdecies nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
  282-decies. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai commi da 282-bis a 282-terdecies sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
  282-undecies. I soggetti di cui al comma 282-bis comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai commi da 282-bis a 282-decies, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.
  282-duodecies. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale.
  282-terdecies. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 282-bis a 282-duodecies.
1. 1558. Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

  Dopo il comma 282 aggiungere il seguente:
  282-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Ministro della salute, garantisce annualmente le risorse necessarie alla copertura finanziaria di non meno di 6.000 contratti di formazione medica specialistica e di 1.000 contratti per la formazione dei medici di medicina generale. A tal fine, fatti salvi i diritti acquisiti dei soggetti già contrattualizzati, sulla base delle risorse disponibili si provvede alla rimodulazione al ribasso degli oneri connessi a ciascun nuovo contratto, sino a copertura dei contratti necessari, tenendo conto che eventuali futuri incrementi di risorse comportano il riconoscimento di incrementi stipendiali anche ai soggetti contrattualizzati secondo le modalità del presente comma.
1. 153. Pagano.

  Dopo il comma 282, aggiungere il seguente:
  282-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

Pag. 268

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad esclusione di quelle relative allo stato di previsione del Ministero della salute, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.
*1. 2886. Crimì, Lenzi, Miotto, Grassi, Amato, Patriarca, Sbrollini, Capone, Scuvera, Biondelli, Murer, Bellanova, Casati, Iori, D'Incecco, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, Coscia, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia, Carrescia, Fratoianni, Gigli, Calabrò.

  Dopo il comma 282, aggiungere il seguente:
  282-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad esclusione di quelle relative allo stato di previsione del Ministero della salute, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.
*1. 2570. Prataviera.

  Dopo il comma 282, inserire il seguente:
  282-bis. Allo scopo di contenere le spese dell'amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1o gennaio 2014 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.
1. 2184. Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 282 inserire il seguente:
  282-bis. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, volti a estendere l'adozione dei costi standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ai beni e servizi acquistati dai comuni al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 2 miliardi di euro per ciascun anno. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, i trasferimenti statali ai predetti enti sono ridotti di un importo equivalente ai risparmi di spesa attesi.

  Conseguentemente,al comma 357, capoverso comma 9-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo periodo inserire il seguente: Per il medesimo anno 2014 non sono altresì considerati nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, per un importo di 2.000 milioni, i pagamenti sostenuti dai comuni per interventi a tutela dell'ambiente e per la messa in sicurezza del territorio.;
   b) al secondo periodo sostituire le parole: primo periodo con le seguenti: primo e secondo periodo.
1. 2230. Abrignani.

COMMA 284

  Dopo il comma 284, aggiungere il seguente: 284-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, Pag. 269n. 135, il comma 11-bis è sostituito dal seguente:
  «11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Le norme in contrasto con quanto previsto dal presente comma sono soppresse».
1. 1236. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 284, aggiungere i seguenti:
  «284-bis. Per il biennio accademico 2014/2016 sono stanziati rispettivamente 75 milioni di euro per l'anno accademico 2014/2015 e 70 milioni di euro per l'anno accademico 2015/2016, per finanziamento di 5.000 contratti di formazione medica specialistica.
  284-ter. Per il triennio 2014/2016 sono stanziati 25 milioni di euro annui per il finanziamento di 1.000 contratti di formazione specialistica riservati agli specializzandi non medici del settore sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per la cui copertura le Regioni possono impegnare una quota parte delle risorse acquisite attingendo al Fondo Sociale Europeo, con la finalità di accompagnare l'ingresso al lavoro di profili qualificanti, necessari a supportare la riqualificazione e riorganizzazione della spesa e dei servizi sanitari».

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, 170 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016».
1. 2464. Vargiu, Librandi

COMMA 285

  Al comma 285, secondo periodo, dopo le parole: Comitato interministeriale aggiungere le seguenti: e al Parlamento.
1. 1133. Cancelleri, Alberti, Pesco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 285 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Nell'ambito del ridimensionamento di cui al presente comma è abolito il pubblico registro automobilistico. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede al trasferimento di tutte le competenze dell'Automobile club d'Italia alle regioni, nonché il trasferimento alle stesse dell'archivio nazionale dei veicoli.
1. 289. Rosato.

COMMA 288

  Sostituire il comma 288 con i seguenti:
  288. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017, attraverso il conseguimento di maggiori Pag. 270entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.
  288-bis. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti di particolare rilievo identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.
1. 1274. Sorial.

  Sostituire il comma 288 con i seguenti:
  288. Entro la data del 1o luglio 2014, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2014. Entro la data del 1o gennaio 2015, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 8.000 milioni di euro per l'anno 2015, 12.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 15.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Con parte dei risparmi conseguiti con le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo, in particolare per un importo di 3.000 milioni di euro per il 2014 e di 5.000 milioni a decorrere dal 2015, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per la riduzione del costo del lavoro. A valere su questo fondo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte le riduzioni di aliquota e le variazioni delle misure di agevolazione e delle detrazioni vigenti relative alle imposte sul reddito delle persone fisiche e all'imposta regionale sulle attività produttive.
  288-bis. Qualora le misure previste dal comma precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2014 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2015 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma precedente.
1. 848. Librandi.

Pag. 271

  Sostituire il comma 288 con il seguente:
  288. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui al primo periodo non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

  Conseguentemente:
   a)
al comma 385, sopprimere le parole: , anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212;
   b) sostituire il comma 386 con il seguente:
  386. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al comma 385, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare gli importi di cui al medesimo comma 385.
1. 1565. Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

  Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

  Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

  Conseguentemente,dopo il comma 290 è inserito il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale Pag. 272di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 1635. Chiarelli.

  Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

  Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

  Conseguentemente,dopo il comma 290 è inserito il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 949. Locatelli, Di Gioia.

  Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

  Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: Pag. 273202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

  Conseguentemente,dopo il comma 290 è inserito il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 1950. Moretti.

  Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

  Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 290 è inserito il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del Pag. 274decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 2015. Molteni, Prataviera.

  Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

  Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

  Conseguentemente,dopo il comma 290 è inserito il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 2759. Latronico.

  Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le Pag. 275seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

  Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

  Conseguentemente,dopo il comma 290 è inserito il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 1603. Squeri, Palese, Galati, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

  Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 290 è inserito il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 276legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 1159. Biasotti.

  Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

  Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 290 è inserito il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

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  Conseguentemente, al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 850. Mura.

  Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

  Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 290 è inserito il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 1145. Corsaro.

  Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

  Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 290 è inserito il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre Pag. 2782011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 474. Vignali, Saltamartini.

  Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

  Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 290 è inserito il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» Pag. 279della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 358. Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

  Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 290 è inserito il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 83. Sbrollini.

  Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

  Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 290 è inserito il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del Pag. 280decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 1635. Chiarelli.

  Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

  Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 290 è inserito il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente Pag. 281iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 949. Locatelli, Di Gioia.

  Al comma 288, sostituire le parole: 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017 con le seguenti: 10.100 milioni di euro a decorrere dal 2017.

  Conseguentemente, dopo il comma 521 è inserito il seguente:
  521-bis È attribuito ai Comuni un contributo, corrispondente all'importo dei rimborsi effettuati dai medesimi a titolo di somme versate e non dovute dai contribuenti, relative alla quota di spettanza dello Stato dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per l'anno 2012. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1926. Rubinato.

  Al comma 288, sostituire le parole: 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017 con le seguenti: 10.100 milioni di euro a decorrere dal 2017.

  Conseguentemente, dopo il comma 521 è inserito il seguente:
  521-bis È attribuito ai Comuni un contributo, corrispondente all'importo dei rimborsi effettuati dai medesimi a titolo di somme versate e non dovute dai contribuenti, relative alla quota di spettanza dello Stato dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per l'anno 2012. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1926. Rubinato.

COMMA 289

  Al comma 289, aggiungere il seguente periodo: Restano comunque invariate le esenzioni dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni concesse agli anziani a basso reddito e ai centri sociali per gli anziani. Di conseguenza, la Rai dovrà assicurare risparmi a copertura di quanto iscritto nell'allegato 4 per gli anni 2014, 2015, 2016 e successivi.
1. 205. Polverini.

COMMA 290

  Al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni e le parole :151 milioni con le seguenti 500 milioni.

Pag. 282

  Conseguentemente ,al comma 471, aggiungere, infine, le seguenti parole: nonché i terreni agricoli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
1. 3382. XIII Commissione.

  Dopo il comma 290, aggiungere i seguenti:
  290-bis. All'articolo 2, comma 9-quater, ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo pari all'indennità prevista per il rispettivo presidente».
  290-ter. In nessun caso gli oneri per i permessi retribuiti di cui all'articolo 80 del Testo unico degli Enti locali possono essere posti in alcun modo a carico degli amministratori locali lavoratori dipendenti con decurtazione della retribuzione.
  290-quater. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro l'anno 2014.
1. 739. Leone, Misuraca.

  Dopo il comma 290 inserire i seguenti:
  290-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
  290-ter. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono ridefiniti i canoni per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 17 della legge 8 luglio 2003, n. 188, in misura tale da determinare maggiori entrate per 50 milioni a decorrere dal 2014.
  290-quater. All'articolo 5, nota n. 1), della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 sopprimere le parole: «e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso».

  Conseguentemente, dopo il comma 332 inserire il seguente:
  332-bis. Gli interventi pubblici a finanziamento nazionale, regionale e locale anche con il concorso fondi comunitari finalizzati alla ricostruzione dei territori, alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e privato, al ripristino e allo sviluppo dell'attività economica ed imprenditoriale delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 non sono assoggettate, per il triennio 2014-2016, al patto di stabilità interno.
1. 502. Capelli.

  Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. Oltre a quanto stabilito dal comma 290, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a i milione per ciascun anno del triennio 2014-2016, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.

Pag. 283

  Conseguentemente, alla tabella C, missione giustizia, programma Amministrazione Penitenziaria, voce Ministero della Giustizia, decreto del Presidente della Repubblica 309/90 articolo 135, comma 4, «Prevenzione e Cura Aids, Recupero Detenuti Tossicodipendenti» apportare le seguenti variazioni:
  2014:
   CP: +100;
  CS: +100;
  2015:
   CP: +100;
  CS: +100;
  2016:
   CP: +100;
  CS: +100.
1. 3280. II Commissione (Giustizia).

COMMA 300

  Dopo il comma 300, inserire il seguente:
  300-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di ristrutturazione e di contenimento della spesa pubblica, della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché al fine di stabilire criteri uniformi di assegnazione ed alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a semplificare le procedure volte all'alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi, seguendo i seguenti principi:
   a) il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;
   b) per le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni; che, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, subentrino, con facoltà di rinunzia, nel diritto all'acquisto, nell'ordine: il coniuge in regime di separazione dei beni, il convivente more uxorio purché la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;
   c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l'acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno.
1. 1050. Brunetta, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

  Dopo il comma 300, inserire il seguente:
  300-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, con priorità per le attività delle forze dell'ordine e della sicurezza, nonché, a domanda, agli enti territoriali, a cooperative sociali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale. I veicoli, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sono destinati in via prioritaria alle forze dell'ordine nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria e, a domanda, alle suddette cooperative ed associazioni.».
1. 1357. Castelli, Sorial, Dadone, Nuti, D'Uva, Sarti, Cozzolino, D'ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, Nesci, Parentela.

Pag. 284

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 12 è sostituito dal seguente:
  «12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato ovvero, a domanda, agli enti territoriali, a cooperative sociali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale. I veicoli, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sono destinati, in via prioritaria, alle forze dell'ordine nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria e alle predette associazioni.».
1. 34. Fava Giovanni Giuseppe Claudio, Bindi, Di Lello, Attaguile, Vecchio

  Dopo il comma 300, aggiungere i seguenti:
  300-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
  300-ter. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 300 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere i commi 301 e 304;

   b) al comma 303, sostituire le parole: ai commi 301 e 302 con le seguenti: al comma 302.
1. 2974. Airaudo, Di Salvo, Placido, Boccadutri.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.

Pag. 285

  Conseguentemente, dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

  Conseguentemente, dopo il comma 387 aggiungere il seguente:
  387-bis. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 400 milioni di euro annui.
1. 2809. Giordano Giancarlo, Fratoianni, Costantino, Boccadutri, Melilla, Marcon

COMMA 301

  Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di Pag. 286servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

  Conseguentemente, dopo il comma 326, aggiungere i seguenti:
  326-bis. Per l'anno 2014, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantacinque anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata dal decreto di cui al comma 326-sexies in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini del calcolo della somma aggiuntiva di cui al presente comma, l'anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con riferimento all'anno 2014, in sede di erogazione della tredicesima mensilità e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
  326-ter. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 326-bis e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 326-bis e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva di cui al comma 326-bis, la somma aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.
  326-quater. Qualora i soggetti di cui al comma 326-bis non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, individua l'ente incaricato dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 326-bis, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma.
  326-quinquies. La somma aggiuntiva di cui al comma 326-bis non costituisce reddito ai fini fiscali.
  326-sexies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono Pag. 287definite le somme aggiuntive, nel limite massimo complessivo della somma del risparmio e dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 301-bis, 395-bis, 395-ter e 395-quater, e le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi da 326-bis a 326-quinquies del presente articolo.

  Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
  395-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  395-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento»
  395-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 3055. Di Salvo, Marcon, Airaudo, Melilla, Placido, Boccadutri, Zaccagnini, Labriola.

  Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n, 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio, e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare, La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, Fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

  Conseguentemente, dopo il comma 327 aggiungere i seguenti:
  327-bis, Al comma 5, dell'articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. Pag. 288269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici» sono soppresse.
  327-ter. All'onere relativo all'applicazione del comma 327-bis, valutato in 200 milioni annui, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 301-bis.
1. 2287. Di Salvo, Boccadutri, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

COMMA 302

  Al comma 302, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso si procede inoltre alla concertazione economica, a saldi di spesa invariati, finalizzata alla razionalizzazione del trattamento economico accessorio.
1. 1741. Rossi, Fauttilli.

COMMA 305

  Al comma 305, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 83, le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano ai Comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

  Conseguentemente, dopo il comma 419, aggiungere il seguente:
  419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2,del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
*1. 3402. I Commissione.

  Al comma 305, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 83, le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano ai Comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

  Conseguentemente, dopo il comma 419, aggiungere il seguente:
  419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2,del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
*1. 2052. Fiano, Rosato.

COMMA 306

  Sopprimere il comma 306.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 13,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 409. Bueno.

  Sostituire il comma 306 con i seguenti:
  306. I compensi professionali spettanti per effetto di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo Pag. 2892001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 50 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Il comma in oggetto si applica a tutte le liquidazioni definite con sentenza emessa in data successiva al 1o gennaio 2014.
  306-bis. All'articolo 22 del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611 e successive modificazioni dopo le parole: «successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «ridotti del trenta per cento per i contratti di lavoro stipulati dopo il 1o gennaio 2014».
1. 803. Agostinelli, Turco, Sarti, Colletti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 306, dopo le parole: i compensi professionali liquidati aggiungere le seguenti: a seguito di sentenza, e sopprimere le parole: nella misura del 50 per cento.
*1. 596. Corsaro.

  Al comma 306, dopo le parole: i compensi professionali liquidati aggiungere le seguenti: a seguito di sentenza, e sopprimere le parole: nella misura del 50 per cento.
*1. 3105. Di Gioia.

  Al comma 306, sopprimere le parole: esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte,.
**1. 3395. I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni).

  Al comma 306, sopprimere le parole: esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte,.
**1. 2109. Speranza, Fiano, Giorgis, D'Attorre, Richetti, Bressa, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Gullo, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Rosato, Francesco Sanna, Arlotti, Baruffi, Bindi, Bobba, Bonafè, Bruno Bossio, Bonomo, Braga, Paola Bragantini, Campana, Causi, Cominelli, Cova, De Maria, De Menech, De Micheli, D'Ottavio, Ermini, Cinzia Maria Fontana, Fossati, Fragomeli, Fregolent, Garofani, Ghizzoni, Giacomelli, Gribaudo, Giuseppe Guerini, Lorenzo Guerini, Guerra, Iacono, Incerti, Malpezzi, Manzi, Misiani, Morani, Moretti, Nardella, Laforgia, Lodolini, Losacco, Paris, Pastorino, Rampi, Rubinato, Tentori, Villecco Calipari, Zardini, Zoggia.

  Dopo il comma 306, aggiungere i seguenti:
  306-bis. Sono abrogati l'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi dopo che siano cessati dai ruolo o dall'incarico è quindi sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.
  306-ter. In attuazione di quanto disposto dal comma 306-bis del presente articolo e dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le diverse amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
*1. 3396. I Commissione.

Pag. 290

  Dopo il comma 306, aggiungere i seguenti:
  306-bis. Sono abrogati l'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi dopo che siano cessati dai ruolo o dall'incarico è quindi sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.
  306-ter. In attuazione di quanto disposto dal comma 306-bis del presente articolo e dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le diverse amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
*1. 2115. Speranza, Fiano, Giorgis, D'Attorre, Richetti, Bressa, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Gullo, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Rosato, Francesco Sanna, Arlotti, Baruffi, Bini, Bobba, Bonafè, Bruno Bossio, Bonomo, Braga, Paola Bragantini, Campana, Causi, Cominelli, Cova, De Maria, De Menech, De Micheli, D'Ottavio, Ermini, Cinzia Maria Fontana, Fossati, Fragomeli, Fregolent, Garofani, Ghizzoni, Giacomelli, Gribaudo, Giuseppe Guerini, Lorenzo Guerini, Guerra, Iacono, Incerti, Malpezzi, Manzi, Misiani, Morani, Moretti, Nardella, Laforgia, Lodolini, Losacco, Paris, Pastorino, Rampi, Rubinato, Tentori, Villecco Calipari, Zardini, Zoggia.

  Al comma 307 sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
   b) al comma 13-bis, le parole: «biennio 2012-2013» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2012-2014», e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2014»;
   c) al comma 14, le parole: «triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2011-2014» e le parole: «del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento a decorrere dall'anno 2014».

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 165 con i seguenti:

  165. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2014, di 70 milioni di euro per l'anno 2015, di 96 milioni di euro per l'anno 2016, di 138 milioni di euro per l'anno 2017 e di 152 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  165-bis. Il fondo di finanziamento ordinario degli enti pubblici di ricerca è incrementato di 5,58 milioni di euro per l'anno 2014, di 11,17 milioni di euro per l'anno 2015, di 15,82 milioni di euro per l'anno 2016, di 22,79 milioni di euro per l'anno 2017 e di 25,11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   al comma 285 sostituire le parole: a 60 milioni di euro nell'anno 2014, a 700 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.410 milioni di euro con le seguenti: a 70 milioni di euro nell'anno 2014, a 800 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1510 milioni di euro;
   al comma 290, sostituire le parole: 151 milioni con le seguenti: 201 milioni e all'elenco 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
   dopo il comma 291, aggiungere il seguente:
  291-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, Pag. 291adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
   dopo il comma 417, aggiungere il seguente:
  417-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
   dopo il comma 419, aggiungere i seguenti:
  419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
  419-ter. La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
1. 608. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia, Mariano

  Dopo il comma 307, aggiungere il seguente;
  307-bis. All'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti».
1. 387. Pisicchio.

  Dopo il comma 307 aggiungere il seguente:
  307-bis. Le vittime dei reati di tipo mafioso, degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti nel territorio nazionale o all'estero, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché i familiari superstiti, possono richiedere un attestato di «testimone della memoria storica» al Ministero dell'interno. Il possesso dell'attestato di cui al presente articolo dà diritto alla concessione di permessi straordinari di lavoro retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, al fine di effettuare interventi pubblici di ricordo, testimonianza e memoria storica nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università del territorio nazionale. I permessi di cui al presente articolo sono concessi per:
   a) la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento propedeutici all'intervento educativo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;
   b) la partecipazione a incontri, assemblee, dibattiti o iniziative pubblici in orario curricolare o extracurricolare nelle scuole di ogni ordine e grado sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo;
   c) la partecipazione a incontri, assemblee, dibattiti, seminari o iniziative pubbliche nelle università sul tema della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo;
   d) l'intervento a iniziative pubbliche sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo nonché dalle associazioni e dagli enti che abbiano sottoscritto apposi ti protocolli d'intesa con il Ministero dell'istruzione.
  Con decreto del Ministro dell'interno, adottato d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, Pag. 292sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, , apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 1.000
  2015: – 1.000
  2016: – 1.000
1. 345. Picierno, Bindi, Faraone, Leva, Garavini, Capone.

  Dopo il comma 307 inserire i seguenti:
  307-bis. In deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuito a ciascuna università statale per l'anno 2013 è aumentato della quota necessaria alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n.210, e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo ateneo in qualità di professore di seconda fascia. La chiamata è effettuata entro il 30 giugno 2014 sulla base di quanto stabilito all'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  307-ter. I valori di turn over previsti dal decreto ministeriale 9 agosto 2013, n. 713, assegnati ai singoli atenei sono aumentati della quota occorrente a coprire le prese di servizio nel ruolo di professore ordinario degli idonei alla I fascia, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, attualmente in servizio negli atenei medesimi nel ruolo di professore associato. Tale procedura riservata sarà attuata dai Dipartimenti interessati.
  307-quater. Le università statali possono nominare nel ruolo di professore di seconda fascia ovvero di prima fascia ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, rispettivamente i ricercatori che hanno conseguito l'idoneità come professori associati o i professori associati che hanno conseguito l'idoneità come professori ordinari nelle procedure di valutazione comparativa bandite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, già in servizio presso la sede che effettua la chiamata e in deroga ai vincoli di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, a condizione che provvedano alla copertura del differenziale di spesa annua lorda calcolata sulla media dei dieci anni successivi alla presa di servizio con le risorse finanziarie già esistenti in bilancio a legislazione vigente. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato.
  307-quinquies. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».
  307-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo, attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 20.000;
  2015: – 20.000;
  2016: – 20.000.
1. 1014. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Gebhard, Plangger.

  Dopo il comma 308 aggiungere i seguenti:
  308-bis. Gli enti pubblici in Calabria, che utilizzano lavoratori impegnati in attività Pag. 293socialmente utili e in quelle di pubblica utilità, equiparati al personale LSU dall'articolo 27 dal decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono autorizzati ad assumere tali lavoratori dal 1o gennaio 2014, anche in posizioni sopranumerarie, con un contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale di 26 ore settimanali, se inclusi nell'elenco definitivo pubblicato sul BURC del 5 luglio 2005, supplemento straordinario n. 1 al BURC, Parte I e II, n. 12 del 1o luglio 2005, salvo quanto previsto dal comma 308-quinquies.
  308-ter. Ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità inclusi nell'elenco di cui al comma 308-bis e che abbiano superato i 60 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa una somma pari a 40.000 euro in caso di dimissioni presentate entro il 31 dicembre 2013, o comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  308-quater. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione Calabria, provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla determinazione delle carenze di organico delle pubbliche amministrazioni della Calabria, divise per qualifiche professionali comprese nelle categorie A, B, C e D dei pubblici dipendenti. Sulla base delle risultanze della mappatura di cui al periodo precedente, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione, ripartisce le autorizzazioni ad assumere il personale di cui al comma 308-bis tra le pubbliche amministrazioni della Calabria, prevedendo per le posizioni sopranumerarie negli enti utilizzatori la mobilità presso tutti gli enti pubblici della Calabria carenti in organico come risultante dalla mappatura stessa.
  308-quinquies. Per le assunzioni riguardanti i lavoratori di cui al comma 308-bis appartenenti alla categorie B3, C e D, gli enti utilizzatori e tutti gli enti pubblici aventi sede in Calabria, possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale a favore di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato, negli ultimi dodici anni, almeno dieci anni di servizio nei lavori socialmente utili e di pubblica utilità ed inseriti nell'elenco di cui al comma 308-bis. È fatta salva la possibilità, per i lavoratori di cui al periodo precedente, di accettare l'assunzione nella categoria B qualora l'Ente utilizzatore non bandisca le procedure concorsuali.
  308-sexies. Al fine di stabilizzare i lavoratori di cui al comma 308-bis, in favore della Regione Calabria è concesso, con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, un contributo aggiuntivo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. A tali oneri si provvede mediante quota parte delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui al comma 301-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Pag. 294ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
1. 2926. Aiello, Marcon, Bruno Bossio, Stumpo, Censore, Franco Bruno, Covello, Bindi, Magorno, Battaglia.

  Dopo il comma 308 inserire i seguenti:
  308-bis. Al fine di prevenire e contrastare le stragi di lavoratori e lavoratrici occupate in nero da imprese inesistenti o che violano le norme in materia di sicurezza e salute, oltreché assicurative e previdenziali, nel triennio 2014-2016 è predisposto un piano di controlli, in particolare nei distretti e siti produttivi ad alta intensità, da parte del personale ispettivo di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni.
  308-ter. Al fine di consentire la predisposizione del piano di controlli di cui al comma 308-bis del presente articolo, all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. Per il triennio 2014-2016, le direzioni regionali e provinciali del lavoro possono procedere, per ciascun anno, ad assunzione di personale ispettivo di livello non dirigenziale, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cento per cento di quella relativa al personale ispettivo di livello dirigenziale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La facoltà assunzionale di cui al periodo precedente è riconosciuta anche all'INPS, all'INAIL e all'ENPALS per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza e assistenza sociale».
  308-quater. Per il triennio 2014-2016, le direzioni regionali e provinciali del lavoro possono procedere, in deroga alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 66, comma 11-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 100 milioni di euro per ciascun anno. La facoltà assunzionale di cui al periodo precedente è riconosciuta anche all'INPS, all'INAIL e all'ENPALS per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza e assistenza sociale.
  308-quinquies. Gli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 308-bis a 308-quater non possono in ogni caso superare il limite massimo annuo di 350 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno Pag. 295350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
1. 3018. Nicchi, Di Salvo, Airaudo, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Dopo il comma 308 aggiungere il seguente:
  308-bis. I rapporti di lavoro con contratti diversi da quelli a tempo indeterminato in essere con le pubbliche amministrazioni possono essere prorogati per un periodo di 36 mesi nei limiti della spesa per il personale già prevista da ciascuna amministrazione.
1. 3032. Placido, Airaudo, Di Salvo, Marcon, Melilla, Boccadutri.

COMMA 309

  Al comma 309, primo periodo, sopprimere le parole: con riserva di assunzioni di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della guardia di finanza.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 309, inserire il seguente:
  309-bis. Oltre a quanto previsto dal comma 309, per le contingenti esigenze connesse ai servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di Expo Milano 2015, nonché per quelle conseguenti alla riduzione della riserva di cui al medesimo comma 309, sono altresì autorizzate assunzioni straordinarie pari a 1.000 unità per la Polizia di Stato, a 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e a 600 unità per il Corpo della guardia di finanza, da destinare prioritariamente ad assunzioni di personale a tempo indeterminato con qualifica iniziale dei ruoli di base, nel limite di un contingente complessivo ad una spesa annua lorda pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. A tale fine il fondo di cui al comma 309, ultimo periodo, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
   al comma 310, le parole: Le assunzioni di cui al comma 309 sono sostituite dalle seguenti: Le assunzioni di cui ai commi 309 e 309-bis;
   al comma 290, sostituire le parole: di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: di 172 Pag. 296milioni di euro per l'anno 2014 e di 257 milioni di euro anni a decorrere dall'anno 2015.
1. 1129. Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Bianconi, Palese.

  Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:
  309-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, della legge 23 maggio 2011, n. 74, le risorse di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono riassegnate esclusivamente, per gli anni 2014 e 2015, ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, conseguentemente non applicando per gli anni 2014 e 2015 le disposizioni relative alla riassegnazione per quote di cui all'articolo 2, al comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazione, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, fatta salva l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 2126. Fiano, Villecco Calipari, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, D'attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Giorgis, Gullo, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Sanna, Cova, Bargero.

  Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:
  309-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 marzo 2011, n.27, convertito, con modificazioni, della legge 23 maggio 2011, n. 74, le risorse di cui all'articolo 2, comma, 7 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono riassegnate esclusivamente, per gli anni 2014 e 2015, ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, conseguentemente non applicando per gli anni 2014 e 2015 le disposizioni relative alla riassegnazione per quote di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazione, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, fatta salva l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.
*1. 3407. I Commissione.

  Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:
  309-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 marzo 2011, n.27, convertito, con modificazioni, della legge 23 maggio 2011, n. 74, le risorse di cui all'articolo 2, comma, 7 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono riassegnate esclusivamente, per gli anni 2014 e 2015, ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, Pag. 297del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, conseguentemente non applicando per gli anni 2014 e 2015 le disposizioni relative alla riassegnazione per quote di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazione, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, fatta salva l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.
*1. 2129. Fiano, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Giorgis, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Sanna, Cova, Bargero.

  Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:
  309-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione dei fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
**1. 3408. I Commissione.

  Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:
  309-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione dei fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
**1. 2131. Fiano, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Giorgis, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Sanna, Cova, Bargero.

COMMA 310

  Sostituire il comma 310 con il seguente:
  310. Le assunzioni di cui al comma 309 devono essere ricoperte per almeno l'80 per cento attraverso trasferimento e riqualificazione del personale eccedentario delle Forze armate in sede di attuazione di quanto disposto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244.
1. 1732. Tinagli, Zanetti, Andrea Romano, Librandi, Catania, Sottanelli.

  Al comma 310, sostituire le parole: possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle Forze armate e con le seguenti: comprese quelle nelle carriere iniziali che devono rispettare le riserve di posti previste dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,.
1. 3313. IV Commissione.

Pag. 298

  Dopo il comma 310, aggiungere il seguente:
  310-bis. Al fine di assicurare il pieno espletamento di tutte le funzioni della Corte dei conti, in presenza delle ingenti scoperture d'organico nonché degli ampliati compiti attribuiti dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, a gravare sull'apposito tondo di cui al precedente comma 10, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui dotazione viene corrispondentemente incrementata, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6,5 milioni di euro, a regime, per l'anno 2015 per l'assunzione di magistrati contabili. Per la stessa finalità e con le medesime modalità di finanziamento la Corte dei conti può acquisire nel corso dell'anno 2014, dalle altre Amministrazioni pubbliche, con preferenza dagli enti territoriali, attraverso processi di mobilità, un contingente complessivo non superiore a 50 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell'area III, ex area C, con professionalità adeguate alle funzioni di pertinenza, per una spesa complessiva pari ad euro 2,053 milioni e corrispondente ulteriore incremento della dotazione dell'apposito fondo di cui ai comma 309.

  Conseguentemente, dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 5,053 milioni di euro nell'anno 2014 e a 11,553 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.
1. 2588. Zaratti, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 310, aggiungere il seguente:
  310-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 2014, ad attivare procedure straordinarie in deroga all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica. 24 aprile 1982 n. 335, per l'accesso alla qualifica di Vice sovrintendente della Polizia di Stato, attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 3412. I Commissione.

  Dopo il comma 310, aggiungere il seguente:
  310-bis. Il Ministero della giustizia può procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n, 228, nonché all'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 e, comunque, con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 100 unità di educatori penitenziari e di 100 unità di psicologi penitenziari.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 10.000;
  2015: – 12.000;
  2016: – 12.000.
1. 3288. II Commissione.

Pag. 299

  Dopo il comma 310, aggiungere il seguente:
  310-bis. Il Ministero della giustizia può procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto- legge n. 95 del 6 luglio 2012 e, comunque, con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 700 unità di personale da assegnare agli Uffici locali di esecuzione penale esterna, di cui all'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 5.000;
  2015: – 7.000;
  2016: – 7.000.
*1. 3281. II Commissione.

  Dopo il comma 310, aggiungere il seguente:
  310-bis. Il Ministero della giustizia può procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto- legge n. 95 del 6 luglio 2012 e, comunque, con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 700 unità di personale da assegnare agli Uffici locali di esecuzione penale esterna, di cui all'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 5.000;
  2015: – 7.000;
  2016: – 7.000.
*1. 2740. Morani, Ermini, Biffoni, Amoddio.

  Dopo il comma 310, aggiungere il seguente:
  310-bis. Al fine di ripristinare la polizza sanitaria così come previsto dall'Opera nazionale di assistenza del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco, attualmente privo di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ovvero al fine di recuperare e risanarne il patrimonio immobiliare, all'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, punto 8 «Ministero dell'interno» le parole: «decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, articolo 3 comma 2» sono soppresse.

  Conseguentemente, dopo il comma 419, aggiungere il seguente:
  419-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, a 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20,2 per cento».
*1. 3411. I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni).

Pag. 300

  Dopo il comma 310, aggiungere il seguente:
  310-bis. Al fine di ripristinare la polizza sanitaria così come previsto dall'Opera nazionale di assistenza del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco, attualmente privo di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ovvero al fine di recuperare e risanarne il patrimonio immobiliare, all'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, punto 8 «Ministero dell'interno» le parole: «decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, articolo 3 comma 2» sono soppresse.

  Conseguentemente, dopo il comma 419, aggiungere il seguente:
  419-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, a 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20,2 per cento».
*1. 2056. Fiano, Rosato.

  Dopo il comma 310 inserire il seguente:
  310-bis. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, la lettera b) è soppressa.

  Conseguentemente:
   a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
  dopo il comma 419 aggiungere il seguente:
  419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;
   b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
1. 626. Coscia, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Raciti, Rocchi, Zoggia, Rampi, Orfini, Piccoli Nardelli, Zampa.

COMMA 311

  Dopo il comma 311, aggiungere il seguente:
  311-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica nazionale ed internazionale, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sui redditi percepiti dal personale di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n.165 del 2001, è applicato un contributo di solidarietà del 2 per cento, destinato ad alimentare i fondi di cui all'articolo 3, comma 19 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
1. 2413. Fedriga, Matteo Bragantini, Molteni, Caparini, Borghesi, Guidesi.

COMMA 312

  Al comma 312, dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti: nonché delle società, che non emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, controllate direttamente dalle medesime amministrazioni,.
1. 3398. I Commissione.

COMMA 313

  Al comma 313, sostituire le parole da:, fatti salvi fino alla fine del comma, con le seguente: ivi inclusi i compensi percepiti Pag. 301per prestazioni occasionali e i trattamenti pensionistici.
*1. 3399. I Commissione.

  Al comma 313, sostituire le parole da:, fatti salvi fino alla fine del comma, con le seguente: ivi inclusi i compensi percepiti per prestazioni occasionali e i trattamenti pensionistici.
*1. 2796. Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Tinagli, Zanetti, Catania, Librandi.

COMMA 314

  Dopo il comma 314, aggiungere i seguenti:
  314-bis. Per valorizzare la natura previdenziale delle prestazioni rese anche dagli enti nazionali di previdenza è fatto divieto ai soggetti che percepiscono redditi da lavoro dipendente o autonomo o connessi con prestazioni di tipo professionale, di percepire alcun trattamento pensionistico o vitalizio avente natura periodica, erogato dai soggetti inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, o da autorità indipendenti. I soggetti di cui al presente comma, ai fini del percepimento dei redditi da lavoro dipendente o autonomo o connessi con prestazioni di tipo professionale di cui al primo periodo, sono tenuti a dichiarare i trattamenti pensionistici o vitalizi di cui al medesimo primo periodo in godimento mediante autocertificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre del 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.
  314-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 314-bis si dispone che l'erogazione ai soggetti dei trattamenti pensionistici e vitalizi di cui al comma 314-bis è sospesa:
   a) per la durata di vigenza di contratti di lavoro da loro sottoscritti;
   b) fino al completamento della prestazione a loro richiesta sulla base di contratti di lavoro autonomo o di collaborazione di qualsiasi natura;
   c) per la durata dell'incarico di membro di organi di direzione o di controllo di società di persone, di capitali o cooperative a loro attribuito.
  314-quater. Le somme che sarebbero dovute essere liquidate durante il periodo di sospensione dei trattamenti:
   a) se poste a carico dell'INPS o di una amministrazione statale sono conferiti al Fondo di ammortamento del debito pubblico di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432;
   b) sono acquisite nel bilancio degli enti erogatori nei casi non ricompresi nella lettera a) del presente comma.
  314-quinquies. Le norme di cui ai commi 314-bis e 314-ter non trovano applicazione se gli importi cumulati delle prestazioni pensionistiche e lavorative di cui al comma 314-bis, compresi eventuali rimborsi per l'attività lavorativa svolta, non eccedono l'importo pari a cinque volte il trattamento pensionistico minimo.
1. 904. Castricone, Ginefra.

COMMA 316

  Sopprimere il comma 316.
*1. 3315. IV Commissione.

  Sopprimere il comma 316.
*1. 186. Polverini.

  Sopprimere il comma 316.
*1. 2067. Fiano, Rosato.

  Sopprimere il comma 316.
*1. 2171. Guidesi, Molteni.

Pag. 302

  Sopprimere il comma 316.
*1. 2468. Vargiu, Librandi.

  Sopprimere il comma 316.
*1. 2831. Prataviera, Molteni.

COMMA 317

  Dopo il comma 317, aggiungere il seguente:
  317-bis. All'articolo 12, comma 18-bis, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali dell'ente».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: –1.000;
  2015: –1.000;
  2016: –1.000.
*1. 3379. XIII Commissione.

  Dopo il comma 317, aggiungere il seguente:
  317-bis. All'articolo 12, comma 18-bis, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali dell'ente».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: –1.000;
  2015: –1.000;
  2016: –1.000.
*1. 759. Bosco, Misuraca

  Dopo il comma 317, aggiungere i seguenti:
  317-bis. Al fine di contenere la spesa pensionistica a carico degli enti o istituti pubblici competenti alle relative erogazioni, i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo non sono cumulabili, nei termini di cui ai commi 2 e 3, con i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24, commi 6, 7 e 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con i trattamenti relativi alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, nonché con i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche e con ogni altro trattamento pensionistico erogato da istituti pubblici a titolo di pensione di vecchiaia o di anzianità sulla base della normativa precedente a quella introdotta dal citato articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
  317-ter. Il divieto di cumulo si applica quando la sanatoria dei redditi da lavoro e dei trattamenti previdenziali di cui al comma 1 supera i 150.000 euro lordi su base annua.
  317-quater. In presenza delle condizioni di cui al comma 2, i trattamenti previdenziali di cui al comma 1 sono ridotti fino al raggiungimento di una sommatoria dei medesimi con i redditi di lavoro pari a 150.000 euro su base annua. Laddove i redditi di lavoro superino da soli 150.000 euro, i trattamenti pensionistici sono ridotti fino all'azzeramento.
  317-quinquies. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3, gli enti o istituti competenti erogano, sino al permanere delle condizioni indicate nel comma 3, il trattamento pensionistico o il vitalizio nell'ammontare ridotto ai sensi del medesimo comma 3.
  317-sexies. Gli organi costituzionali, in riferimento ai trattamenti pensionistici o ai vitalizi da essi erogati, applicano i principi contenuti nel presente articolo nel rispetto del proprio ordinamento. Pag. 303
  317-octies. Le presente normativa entra in vigore entro 60 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e delle politiche sociale adotta con proprio decreto le disposizioni attuative del presente articolo prevedendo in particolare le forme e le modalità con cui portare a conoscenza degli enti o istituti erogatori dei suddetti trattamenti pensionistici i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo percepiti dai soggetti interessati.
  317-nonies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai trattamenti previdenziali erogati su base di calcolo integralmente contributiva.
1. 1727. Dambruoso, Tinagli, Andrea Romano, Zanetti, Mazziotti Di Celso, Librandi, Catania, Sottanelli.

COMMA 321

  Dopo il comma 321, aggiungere il seguente:
  321-bis. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 401, della legge 29 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), al fine di ridurre gradualmente e portare ad esaurimento gli attuali incarichi di collaborazione nell'ambito dell'amministrazione scolastica di cui al decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, al fine di una graduale assunzione a tempo indeterminato nell'ambito del piano triennale per l'assunzione di personale scolastico, nel rispetto dell'invarianza finanziaria, nel rispetto dei programmati saldi di finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili, i lavoratori di cui al decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, attualmente in servizio ininterrotto dal 2001 ad oggi, partecipano di diritto alle procedure concorsuali secondo i criteri e le modalità previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. In relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate al Decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato.
1. 2826. Fratoianni, Duranti, Giancarlo Giordano, Melilla, Marcon, Boccadutri

  Dopo il comma 321, inserire il seguente:
  321-bis. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in virtù della quale viene disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia S.p.A. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma si interpreta nel senso che, a decorrere dalla data di emanazione del decreto interministeriale previsto dal terzo periodo del medesimo comma 18-bis, il rapporto di lavoro dei dipendenti di Buonitalia S.p.A, in servizio al 31 dicembre 2011, viene trasferito senza soluzione di continuità all'Agenzia per la promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane con conservazione del trattamento giuridico ed economico complessivo in godimento presso la Società di provenienza. L'inquadramento dei dipendenti di Buonitalia S.p.A., indicati nell'Allegato al decreto interministeriale del 28 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2013, avverrà, previo espletamento della procedura selettiva di cui al medesimo comma 18-bis, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle disponibilità della pianta organica dell'Agenzia o, in caso di insufficienza della stessa, in apposito ruolo ad esaurimento di pari entità alle risorse umane indicate nel suddetto Decreto interministeriale.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
  2014: – 5.000; Pag. 304
  2015: – 5.000;
  2016: – 5.000.
1. 2397. Benamati, Senaldi, Cani, Martella, Petitti, Lenzi, Taranto, Galperti.

COMMA 322

  Al comma 322, alinea, sostituire le parole: Per il triennio 2014-2016 con le seguenti: Per l'anno 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 322, inserire il seguente:
  »322-bis. Per il biennio 2015-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
   a) nella misura del 100 per cento con riferimento alle fasce di importo pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS;
   b) nella misura del 75 per cento con riferimento alle fasce di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
   c) nella misura del 50 per cento con riferimento alle fasce di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS».

  Conseguentemente, al comma 285 sostituire le parole: a 700 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.410 milioni, con le seguenti: a 800 milioni nell'anno 2015 e a 1510 milioni;

  Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole da: di 151 milioni fino a: dall'anno 2015 con le seguenti: di 201 milioni di euro per l'anno 2015, di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 151 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e all'elenco 1, incrementare gli importi relativi alle singole voci in misura proporzionale;

  Conseguentemente, dopo il comma 391, aggiungere il seguente:
  «391-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni annui a decorrere dall'anno 2016»;

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari 100 milioni per l'anno 2016.
1. 778. Gnecchi, Damiano, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Carra, Fabbri.

  Al comma 322, alla lettera a) sostituire le parole: tre volte con le seguenti: cinque volte;

  Conseguentemente, alla lettera b), sostituire la parola: quattro con la seguente: sei;

Pag. 305

  Conseguentemente, alla lettera c), sostituire la parola: cinque con la seguente: sette;

  Conseguentemente, alla lettera d), sostituire la parola: cinque con la seguente: sette e la parola: sei con la seguente: otto.

  Conseguentemente, dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
  »325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».

  Conseguentemente, dopo il comma 384, aggiungere il seguente:
  »384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
1. 2378. Fedriga, Guidesi, Borghesi, Caparini, Molteni.

  Al comma 322 lettera b), sostituire le parole: a quattro volte con le seguenti: a cinque volte;

  Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: a quattro volte e a cinque volte con rispettivamente le seguenti: a cinque volte e a sei volte;

  Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: a cinque volte il trattamento minimo e a sei volte il trattamento minimo con rispettivamente: a sei volte il trattamento minimo e a sette volte il trattamento minimo.

  Conseguentemente, dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. Li violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante Pag. 306personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

  Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
  395-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27, nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013», dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013», e nell'ultimo periodo le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
   1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
   2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
   h) al comma 29, le parole: «1o gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014» e «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014» e «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro Pag. 307ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare».
  395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».
  395-quater. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  395-quinquies. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  395-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 3070. Di Salvo, Airaudo, Boccadutri, Melilla, Marcon, Placido, Zaccagnini, Labriola.

  Dopo il comma 322, aggiungere i seguenti:
  322-bis. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale addetto alla condotta dei treni delle ferrovie consegue il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivi da addetto alla condotta.
  322-ter. Al personale addetto alla condotta che ha compiuto cinquantacinque anni di età a cui è ritirata la licenza a seguito della perdita dei requisiti medici e psicofisici verificati ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, è riconosciuto il diritto alla pensione se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno diciotto anni effettivi di condotta dei treni. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento.
  322-quater. Il personale di accompagnamento e il personale di manovra delle ferrovie conseguono il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di quarant'anni, di cui almeno venticinque anni effettivi come personale di accompagnamento o di manovra.
  322-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 322-bis, 322-ter, e 322-quater del presente emendamento, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  322-sexies. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è soppresso.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle Pag. 308autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014,2015 e 2016.
1. 995. Tripiedi, Rostellato, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 322, aggiungere il seguente:
  322-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole «anche se esenti da imposizione fiscale» sono aggiunte le seguenti «, ad eccezione delle provvidenze assistenziali di qualsiasi natura,».

  Conseguentemente, dopo il comma 392, aggiungere il seguente:
  392-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: «6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento.
1. 1245. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

COMMA 323

  Sostituire il comma 323 con il seguente:
  323. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:
  «2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi».

  Conseguentemente, sostituire il comma 324, con il seguente:
  324. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
  «7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:
   a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;
   b) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il Pag. 309primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro 12 mesi, è pari a 50.000 euro e il terzo importo, da corrispondere entro ventiquattro mesi, è pari all'ammontare residuo;
   c) in quattro importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro ma inferiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro ventiquattro mesi è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, all'ammontare residuo;
   d) in cinque importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo da corrispondersi entro ventiquattro mesi, è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, è pari a 50.000 euro, il quinto importo, da corrispondersi entro quarantotto mesi, all'ammontare residuo».

  Conseguentemente, dopo il comma 391, aggiungere il seguente:
  391-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».
1. 969. Ciprini, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

COMMA 324

  Dopo il comma 324 aggiungere il seguente:
  324-bis. Il comma 239 dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:
  «239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle associazioni e le fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, di anzianità e la liquidazione del trattamento pensionistico per la pensione anticipata di cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione».

Pag. 310

  Conseguentemente, dopo il comma 419 aggiungere i seguenti:
  419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
  419-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
  419-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
  419-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. 632. Gnecchi, Damiano, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Fabbri.

COMMA 325

  Sostituire il comma 325 con i seguenti:
  325. A decorrere dal 1o gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016 i soggetti titolari di trattamenti pensionistici di ammontare lordo complessivamente superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS, corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati, per la quota di pensione eccedente il predetto multiplo del valore del trattamento minimo INPS, a un contributo di solidarietà a titolo di perequazione intergenerazionale pari al cinquanta per cento della differenza tra l'ammontare complessivo del trattamento pensionistico effettivamente in godimento e l'ammontare complessivo su base annua del trattamento pensionistico che sarebbe stato liquidato al soggetto titolare del medesimo applicando integralmente per ciascun anno lavorativo il metodo di calcolo contributivo dei trattamenti pensionistici previsto dal vigente regime dell'assicurazione generale obbligatoria, fatto salvo quanto previsto dal comma 325-ter. Ai fini dell'applicazione del predetto contributo è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. A seguito dell'applicazione del contributo il trattamento pensionistico complessivo, al netto del contributo medesimo, non può risultare comunque inferiore a quattordici volte il trattamento minimo. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti Pag. 311gestioni previdenziali, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 126 del presente articolo.
  325-bis. Il contributo di cui al comma 325 si applica altresì nei medesimi termini e modalità ai trattamenti pensionistici liquidati nell'ambito di forme esclusive o sostitutive del regime dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché dagli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103. Nei casi di cui al presente comma le risorse derivanti dall'applicazione del contributo permangono nella disponibilità degli enti medesimi e sono destinate, secondo modalità definite dai rispettivi ordinamenti, a finanziare l'elevazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali in favore degli iscritti alle medesime gestioni per i quali il trattamento pensionistico è liquidato integralmente sulla base del metodo contributivo.
  325-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2014 gli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti a ciascun pensionato da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie o comunque erogati con oneri posti a carico della finanza pubblica non possono superare complessivamente su base annua il limite stabilito per i trattamenti retributivi ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora l'importo del trattamento pensionistico complessivo che sarebbe stato liquidato al soggetto titolare applicando per tutti gli anni della propria vita lavorativa il metodo di calcolo contributivo dei trattamenti pensionistici previsto dal vigente regime dell'assicurazione generale obbligatoria supera su base annua il limite di cui al citato articolo 23-ter. In tale ultimo caso, l'ammontare del trattamento pensionistico complessivo non può comunque superare su base annua quello che sarebbe stato liquidato al soggetto titolare applicando per tutti gli anni della propria vita lavorativa il predetto metodo di calcolo contributivo. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'applicazione del predetto limite e della relativa trattenuta. Le somme trattenute sono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 126 del presente articolo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2014, possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione del presente comma. Le pubbliche amministrazioni dotate di autonomia contabile, finanziaria e organizzativa, comunque incluse nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuato dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, sono tenute a dare attuazione a quanto previsto dal presente comma secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
1. 104. Tabacci, Andrea Romano, Giampaolo Galli.

  Sostituire il comma 325 con i seguenti:
  325. A decorrere dal 1o gennaio 2014 e per un periodo di cinque anni, sui trattamenti pensionistici di entità superiore a dieci volte quello minimo è applicato un contributo di solidarietà nella misura di cui al successivo comma 325-ter. Il contributo di solidarietà si applica a tutti i trattamenti pensionistici che vengono erogati da enti di gestione di forme di previdenza obbligatoria, ivi inclusi quelli di natura privatistica i cui conti non confluiscono nel bilancio dello Stato. Il contributo di solidarietà di cui al presente comma è indeducibile dalle imposte sul reddito e relative addizionali ed è trattenuto alla fonte per dodicesimi dal sostituto di imposta che liquida il trattamento pensionistico su cui il contributo medesimo trova applicazione. Pag. 312
  325-bis. Il contributo di solidarietà è dovuto sulla differenza tra:
   a) l'ammontare complessivo lordo su base annua del trattamento pensionistico effettivamente erogato, in quanto liquidato in base alle vigenti disposizioni in materia;
   b) l'ammontare complessivo lordo su base annua del trattamento pensionistico che verrebbe erogato ove la sua liquidazione avvenisse per intero in base al metodo di calcolo contributivo.
  325-ter. Il contributo di solidarietà di cui al comma 325 è dovuto nella misura del:
   a) 10 per cento, sulla differenza di cui al comma 325-bis fino a 10.000 euro;
   b) 20 per cento, sulla differenza di cui al comma 325-bis da 10.001 a 50.000 euro;
   c) 30 per cento, sulla differenza di cui al comma 325-bis da 50.001 a 100.000 euro;
   d) 40 per cento, sulla differenza di cui al comma 325-bis oltre 100.000 euro.
  325-quater. Se il contributo di solidarietà calcolato ai sensi del comma 325-ter eccede la differenza tra il trattamento pensionistico lordo spettante su base annua e l'importo pari a dieci volte il trattamento pensionistico minimo, è applicato nei limiti di tale differenza.
  325-quinquies. Il contributo di solidarietà è così destinato:
   a) la quota prelevata sui trattamenti pensionistici liquidati da enti i cui conti confluiscono nel bilancio dello Stato è destinata a copertura degli interventi di cui al successivo comma 325-sexies;
   b) la quota prelevata sui trattamenti pensionistici liquidati da enti i cui conti non confluiscono nel bilancio dello Stato, permane nella disponibilità degli enti medesimi e deve essere integralmente reimpiegata a copertura di interventi finalizzati a migliorare i trattamenti previdenziali ed assistenziali degli iscritti alle medesime gestioni per i quali il calcolo del montante previdenziale avviene per intero sulla base del metodo contributivo.
  325-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2014 e per un periodo di cinque anni, ai lavoratori dipendenti e autonomi di età non superiore a 35 anni e con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, iscritti ad enti previdenziali i cui conti confluiscono nel bilancio dello Stato, è riconosciuto uno sgravio contributivo in misura pari a 500 euro su base annua.
  325-septies. Ai fini della ricostruzione della posizione contributiva dei soggetti beneficiari dei trattamenti pensionistici di cui al comma 325, per le annualità relativamente alle quali non fossero disponibili i dati di contribuzione effettivamente versata si assumono come termini di riferimento la misura massima della contribuzione e della retribuzione previste prevista dalla legislazione vigente per quegli anni medesimi.
1. 1706. Zanetti, Andrea Romano, Tinagli, Librandi, Catania, Sottanelli, Mazziotti Di Celso, De Mita.

  Sostituire il comma 325 con i seguenti:
  325. I trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui ai decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996, n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, a 761, e quelli erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente Pag. 313dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle rendite erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i cui importi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino superare complessivamente, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, dieci volte l'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, sono ricalcolati e corrisposti secondo il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n.335.
  325-bis. I trattamenti pensionistici ricalcolati a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 325 non possono essere comunque inferiori a dieci volte il trattamento minimo dell'INPS.
  325-ter. I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni dei commi 325 e 325-bis sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.
1. 585. Corsaro.

  Sostituire il comma 325 con i seguenti:
  325. A decorrere dal 1o gennaio 2014, per un periodo di tre anni, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria è dovuto un contributo di solidarietà, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
   a) da 1 fino a 6 volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
   b) da 6 fino a 11 volte il minimo: aliquota 0,5 per cento;
   c) da 11 fino a 15 volte il minimo: aliquota 5 per cento;
   d) da 15 fino a 20 volte il minimo: aliquota 10 per cento;
   e) da 20 fino a 25 volte il minimo: aliquota 15 per cento;
   f) da 25 fino a 31 volte il minimo: aliquota 20 per cento;
   g) da 31 fino a 39 volte il minimo: aliquota 25 per cento;
   h) da 39 fino a 50 volte il minimo: aliquota 30 per cento;
   i) oltre 50 volte il minimo: aliquota 32 per cento.
  325-bis. Le maggiori entrate conseguite attraverso l'applicazione delle disposizioni del precedente comma sono destinate integralmente a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.
1. 1211. Sorial, Castelli.

  Dopo il comma 325, aggiungere i seguenti:
  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili.
  325-ter. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema contributivo, non possono superare i 10000 euro netti mensili.
  325-quater. Qualora il trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
1. 984. Cominardi, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Ciprini, Castelli, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche Pag. 314in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
1. 2376. Fedriga, Matteo Bragantini, Caparini, Guidesi, Borghesi.

COMMA 326

  Sopprimerlo.
*1. 1508. Palese, Galati, Milanato, Prestigiacomo.

  Sopprimerlo.
*1. 1503. Lombardi, Castelli, Sorial.

  Sopprimerlo.
*1. 1528. Palese.

  Dopo il comma 326, aggiungere i seguenti:
  326-bis. Al fine di contenere la spesa pensionistica a carico degli enti o istituti pubblici competenti alle relative erogazioni, i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo non sono cumulabili, nei termini di cui ai commi 326-ter e 326-quater, con i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24, commi 6, 1 e 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i trattamenti relativi alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, nonché con i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche e con ogni altro trattamento pensionistico erogato da istituti pubblici a titolo di pensione di vecchiaia o di anzianità sulla base della normativa precedente a quella introdotta dal citato articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
  326-ter. Il divieto di cumulo di cui al comma 326-bis opera, nei termini di cui al comma 326-quater, esclusivamente sulla parte dei trattamenti pensionistici non aventi natura contributiva eccedente i 150 mila euro annui lordi.
  326-quater. Ove i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo di cui al comma 326-bis siano, su base annua, di importo pari o superiore alla parte del trattamento pensionistico eccedente la soglia dei 150 mila euro annui, il divieto di cumulo opera sulla intera parte eccedente del trattamento pensionistico. Ove i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo di cui al comma 326 bis siano, su base annua, di importo inferiore alla parte del trattamento pensionistico eccedente la soglia dei 150 mila euro annui, tale parte eccedente del trattamento pensionistico viene ridotta per un importo pari all'importo dei suddetti redditi da lavoro.
  326-quinquies. Ai sensi dei commi 326-bis, 326-ter e 326-quater, gli enti o istituti competenti erogano, sino al permanere delle condizioni indicate nel comma 326-quater, il trattamento pensionistico o il vitalizio nell'ammontare ridotto ai sensi del medesimo comma 326-quater.
  326-sexies. Gli organi costituzionali, in riferimento ai trattamenti pensionistici o ai vitalizi da essi erogati, applicano i principi contenuti nel presente articolo nel rispetto del proprio ordinamento.
  326-septies. La normativa di cui ai commi da 326-bis a 326-quinquies entra in vigore entro 60 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del Lavoro e delle politiche sociale adotta con proprio decreto le disposizioni attuative dei commi da 326-bis a 326-quinquies del presente articolo, prevedendo in particolare le forme e le modalità con cui portare a conoscenza degli enti o istituti erogatori dei suddetti trattamenti Pag. 315pensionistici i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo percepiti dai soggetti interessati.
1. 2119. Speranza, Fiano, Giorgis, D'attorre, Richetti, Bressa, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Gullo, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Rosato, Francesco Sanna, Arlotti, Baruffi, Bini, Bobba, Bonafè, Bruno Bossio, Bonomo, Braga, Paola Bragantini, Campana, Causi, Cominelli, Cova, De Maria, De Menech, De Micheli, D'Ottavio, Ermini, Cinzia Maria Fontana, Fossati, Fragomeli, Fregolent, Garofani, Ghizzoni, Giacomelli, Gribaudo, Giuseppe Guerini, Lorenzo Guerini, Guerra, Iacono, Incerti, Malpezzi, Manzi, Misiani, Morani, Moretti, Piccoli Nardelli, Laforgia, Lodolini, Losacco, Paris, Pastorino, Rampi, Rubinato, Tentori, Villecco Calipari, Zardini, Zoggia.

  Dopo il comma 326, aggiungere il seguente:
  326-bis. All'articolo 19-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e le parole: «31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2017»;
   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
1. 2183. De Micheli, Taranto.

  Dopo il comma 326, aggiungere il seguente:
  326-bis. All'articolo 19-ter della legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
   b) al comma 2 le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
   c) al comma 3 le parole «31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2017».
1. 3113. Vignali.

  Dopo il comma 326, aggiungere il seguente:
  326-bis. All'articolo 19-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e le parole: «31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2017»;
   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   c) al comma 3, le parole 31 dicembre 2008 sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
*1. 2777. Latronico.

  Dopo il comma 326, aggiungere il seguente:
  326-bis. All'articolo 19-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, Pag. 316con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e le parole: «31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2017»;
   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   c) al comma 3, le parole 31 dicembre 2008 sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
*1. 3119. Vignali.

COMMA 327

  Sostituire il comma 327 con il comma seguente:
  327-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sostituire le parole: «qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151», con le seguenti: «conteggiando nella predetta anzianità contributiva la contribuzione derivante da prestazione effettiva di lavoro e quella figurativa».

  Conseguentemente, dopo il comma 395 aggiungere i seguenti:
  395-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti; «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
    1) al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
    2) all'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte Pag. 317sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
    1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
    2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
   h) al comma 29, le parole «1o gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».
  395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».

  Conseguentemente, al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento».
1. 2945. Di Salvo, Airaudo, Placido, Piazzoni, Nicchi, Aiello, Boccadutri.

  Dopo il comma 327, inserire il seguente:
  327-bis. L'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti all'ex Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto. Con regolamento da emanare entro il 31 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema Pag. 318pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti».
1. 3122. Di Salvo, Airaudo, Melilla, Marcon, Placido, Boccadutri.

COMMA 336

  Al comma 336, sopprimere il secondo periodo.
1. 2247. Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Plangger, Schullian, Dellai, Gigli, Sberna, Borghesi, Guidesi, Borghi, Brandolin, Sandra Savino, Alli, Pagano.

  Al comma 339, quarto periodo, dopo le parole: delle funzioni inserire le seguenti: oltre che in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario,.
1. 3039. Leone.

  Al comma 339, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con apposite norme di attuazione avviene il completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa.
1. 380. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

COMMA 343

  Sostituire il comma 343 con il seguente:
  343. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) dopo il comma 117 sono inseriti i seguenti:
  «117-bis. Da parte del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri sono definiti:
   a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 117;
   b) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;
  117-ter. Le graduatorie approvate dall'Organismo di indirizzo relativamente alle annualità 2010-2011 e 2012 sono confermate. La gestione delle risorse necessarie al finanziamento dei progetti ivi ammessi è posta in capo al Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di consentire lo sblocco immediato dei fondi».
   2) i commi da 118 a 121 sono abrogati.
1. 3054. Causin, Zanetti, Librandi.

  Al comma 343, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) dopo il comma 117 sono inseriti i seguenti:
  »117-bis. Con successiva intesa tra le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Lombardia e Veneto, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante dei Comuni di confine per ognuna delle province confinanti con le province di Trento e Bolzano, indicato dai Comuni di confine di ciascuna provincia, vengono definiti:
   a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 117;
   b) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117.
  117-ter. Le graduatorie approvate dall'Organismo di indirizzo relativamente alle annualità 2010-2011 e 2012 sono confermate. La gestione delle risorse necessarie al finanziamento dei progetti ivi ammessi Pag. 319è posta in capo al Ministero degli Affari Regionali, al fine di consentire lo sblocco immediato dei fondi».
1. 2587. De Menech, Bressa, Zardini, Sbrollini.

  Al comma 343, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) i commi da 118 a 121 sono abrogati a decorrere dal 30 giugno 2014.
*1. 2916. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 343 aggiungere in fine le seguenti parole: con effetto dal 30 giugno 2014.
*1. 755. Borghesi.

COMMA 349

  Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:
  349-bis. Per le regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 139,624 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.
  349-ter. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, nella «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari».
  349-quater. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a 4,747 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni.
1. 2915. Guidesi.

COMMA 350

  Dopo il comma 350 inserire il seguente:
  350-bis. Il criterio di riparto assunto per la tabella di cui al comma 350 è anche applicato, a decorrere dal 2014, in caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione degli importi degli accantonamenti di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
1. 2250. Marguerettaz, Borghi, Brandolin, Alli, Vignali, Gigli, Sberna.

COMMA 352

  Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
  352-bis Dopo la lettera n-bis) del comma 4, dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte le seguenti:
   n-ter) per gli anni 2014, 2015 e 2016, delle spese effettuate a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, in attuazione delle disposizioni del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 500 milioni di euro Pag. 320per l'anno 2014, di 500 milioni di euro per l'anno 2015 e di 500 milioni di euro per l'anno 2016;
   n-quater) per gli anni 2014, 2015 e 2016, delle spese effettuate a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale dei programmi operativi regionali, in attuazione delle disposizioni del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 700 milioni di euro per l'anno 2014, di 700 milioni di euro per l'anno 2015 e di 700 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 391, aggiungere i seguenti:

  391-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n, 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
  2. nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
  Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n, 461.»;
   h) al comma 29, le parole: «1o gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»; Pag. 321
   l) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare».

  391-ter. Alle disposizioni di cui al comma 391-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
  391-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
  391-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
  391-sexies. Le disposizioni dei commi da 391-bis a 391-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014.
  391-septies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 percento.
  391-octies. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta di bollo di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n, 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica nella misura del 18 per mille.
  391-decies. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e finanze adotta provvedimenti normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di razionalizzazione degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e delle detrazioni per oneri di cui agli articoli 15 e 78 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni annui a decorrere dal 2014.
1. 1522. Gallinella, L'abbate, Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
  352-bis. Dopo la lettera n-bis) del comma 4, dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunta la seguente:
   n-ter) per gli anni 2014, 2015 e 2016, delle spese effettuate a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, in attuazione delle disposizioni del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 500 milioni di euro per l'anno 2014, di 500 milioni di euro per l'anno 2015 e di 500 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 391, aggiungere i seguenti:
  391-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;Pag. 322
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalie seguenti: «22 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota dei 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
  2. nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
  Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,»;
   h) ai comma 29, le parole «1o gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare,».
  391-ter. Alle disposizioni di cui al comma 391-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
  391-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
  391-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, Pag. 323n. 239, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
  391-sexies. Le disposizioni dei commi da 391-bis a 391-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014.
1. 1514. Lupo, L'abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Parentela, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
  352-bis. Le Regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesse, siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.
1. 917. Ginefra, Castricone, Covello.

  Dopo il comma 352 inserire il seguente:
  352-bis. Sono esclusi dalle ulteriori riduzioni del complesso delle spese finali delle regioni disposti dai commi da 1 a 5 del presente articolo i trasferimenti iscritti nella Tabella C per gli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
  2014: – 6.000;
  2015: – 1.000;
  2016: – 1.000.
1. 2112. Bobba, Zanin.

COMMA 353

  Sostituire il comma 353 con il seguente:
  353. All'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
   b) entro il 30 giugno 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;
   b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.
*1. 3413. I Commissione.

  Sostituire il comma 353 con il seguente:
  353. All'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
   b) entro il 30 giugno 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;Pag. 324
   b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.
*1. 2325. Guerra, Rughetti, Lorenzo Guerini, Pastorino, Gribaudo, Scuvera, Marchetti, Fanucci, Carra, Taricco, De Menech, Fabbri.

  Dopo il comma 353 inserire il seguente:
  353-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre il 30 giugno 2014, ciascuna Regione e ciascun comune approva un piano di ristrutturazione e liberalizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale e di tutte le società partecipate, nonché un piano di gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni nell'ambito di un bacino utenza di almeno 100.000 abitanti, definendo un cronoprogramma recante i termini per l'attuazione delle misure previste dai predetti piani. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati dal cronoprogramma si provvede, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza, alla nomina di commissari straordinari per la realizzazione delle misure.
1. 1560. Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

COMMA 355

  Al comma 355, capoverso 2-quinquies, dopo le parole: entro il 31 gennaio 2014 aggiungere le seguenti: e computando le spese correnti riguardanti le gestioni associate di funzioni e servizi, pro-quota su ogni singolo comune partecipante alla medesima gestione associata.
*1. 2263. Fragomeli, Rampi, Laforgia, Guerini, Petrini, Pelillo, Pastorino.

COMMA 356

  Al comma 356, alla lettera a) premettere la seguente:
   Oa) al comma 1, dopo le parole: «dall'anno 2013», sono aggiunte le parole: «con esclusione dell'anno 2014,»;

  Conseguentemente,
   al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 2057. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 356, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis)
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli enti che, per gli anni 2014-2016, sulla base dei parametri specificati nell'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n, 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n, 11, risultano collocati nella classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1340. Gregorio Fontana, Gelmini, Ravetto.

Pag. 325

  Al comma 357, capoverso 9-bis, primo periodo, dopo le parole: pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni inserire le seguenti: per interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico.

  Conseguentemente, al comma 366, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico;
   b) alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole:, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico;
   c) alla lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole:, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico.
*1. 3374. VIII Commissione.

  Al comma 357, capoverso 9-bis, primo periodo, dopo le parole: pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni inserire le seguenti: per interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico.

  Conseguentemente, al comma 366, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico;
   b) alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole:, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico;
   c) alla lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole:, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico.
*1. 834. Borghi, Mariani, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

  Al comma 357,capoverso 9-bis dopo le parole: 1.000 milioni di euro inserire le seguenti : di cui 850 milioni di euro ai Comuni e 150 milioni di euro alle Province,.
*1. 1400. Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, De Micheli, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Marchi, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Rughetti.

  Al comma 357, capoverso 9-bis dopo le parole: 1.000 milioni di euro inserire le seguenti : di cui 850 milioni di euro ai Comuni e 150 milioni di euro alle Province,.
1. 1913. Fanucci, Giulietti, Marchetti, Laforgia.

  Al comma 357, dopo il capoverso 9-bis aggiungere il seguente:
  9-ter. Gli enti locali che, sulla base della certificazione di cui al comma 20, risultano aver utilizzato gli spazi finanziari concessi per spese correnti nell'anno di riferimento decadono dal beneficio dell'esclusione e i pagamenti di cui al comma 9-bis effettuati rilevano ai fini del saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno dell'anno di riferimento. Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 19, articolo 31, della legge 12 novembre 2011 (legge di stabilità 2012), vengono individuati i criteri per la verifica dell'utilizzo degli spazi finanziari per la spesa in Pag. 326conto capitale, con particolare riferimento all'evoluzione della differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente nell'anno di riferimento, rispetto alla media del periodo 2011-2013, tenendo conto della differenza tra gli obiettivi di saldo finanziario definiti per gli anni 2013 e 2014.
*1. 1897. Rubinato.

  Al comma 357, dopo il capoverso 9-bis aggiungere il seguente :
  9-ter. Gli enti locali che, sulla base della certificazione di cui al comma 20, risultano aver utilizzato gli spazi finanziari concessi per spese correnti nell'anno di riferimento decadono dal beneficio dell'esclusione e i pagamenti di cui al comma 9-bis effettuati rilevano ai fini del saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno dell'anno di riferimento. Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 19, articolo 31, della legge 12 novembre 2011 (legge di stabilità 2012), vengono individuati i criteri per la verifica dell'utilizzo degli spazi finanziari per la spesa in conto capitale, con particolare riferimento all'evoluzione della differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente nell'anno di riferimento, rispetto alla media del periodo 2011-2013, tenendo conto della differenza tra gli obiettivi di saldo finanziario definiti per gli anni 2013 e 2014.
1. 2864. Matarrese, Vecchio, D'Agostino, Librandi.

  Al comma 357, dopo il capoverso 9-bis aggiungere il seguente:
  9-ter. Gli enti locali che, sulla base della certificazione di cui al comma 20, risultano aver utilizzato gli spazi finanziari concessi per spese correnti nell'anno di riferimento decadono dal beneficio dell'esclusione e i pagamenti di cui al comma 9-bis effettuati rilevano ai fini del saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno dell'anno di riferimento. Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 19, articolo 31, della legge 12 novembre 2011 (legge di stabilità 2012), vengono individuati i criteri per la verifica dell'utilizzo degli spazi finanziari per la spesa in conto capitale, con particolare riferimento all'evoluzione della differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente nell'anno di riferimento, rispetto alla media del periodo 2011-2013, tenendo conto della differenza tra gli obiettivi di saldo finanziario definiti per gli anni 2013 e 2014.
1. 3157. Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 358, inserire il seguente:
  358-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità Interno, non sono considerate le spese sostenute dai Comuni che realizzano interventi di bonifica nei siti minerari dismessi che incidono nel territorio del comune stesso. L'esclusione delle spese complessive opera nei limiti di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 20.000;
  2015: – 20.000;
  2016: – 20.000.
1. 67. Dallai, Cenni

  Dopo il comma 361, inserire il seguente:
  361-bis. Al comma 26 dell'articolo 31, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2013, all'ente locale inadempiente, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, Pag. 327che abbia tuttavia rispettato il patto di stabilità interno per il triennio 2010-2012, la riduzione di cui al periodo precedente non può essere superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.».
1. 1369. Milanato, Palese.

COMMA 362

  Dopo il comma 362, aggiungere il seguente:
  All'articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 aggiungere infine il seguente periodo: «Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria Generale dello Stato, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo.».
*1. 2231. Guerra, Fanucci, Giulietti, Marchetti, Taricco, Laforgia, Fabbri.

  Dopo il comma 362, aggiungere il seguente:
  All'articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 aggiungere infine il seguente periodo: «Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria Generale dello Stato, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo.».
*1. 2384. Lavagno, Bordo, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Marcon.

COMMA 369

  Al comma 369, primo periodo, dopo le parole: collegio dei revisori inserire le seguenti: o del revisore aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, a questi soggetti, ove ne sia accertata la responsabilità, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali; si applicano il terzo e quarto periodo del presente comma.
1. 3414. I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni).

  Dopo il comma 369, aggiungere il seguente:
  369-bis. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni ed enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei Siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 Pag. 328aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011. n. 183, nei limiti di 300 milioni per il 2014, 1300 milioni nel 2015, e 700 milioni dal 2016.

  Conseguentemente al comma 511, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9. dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), b), c) e d) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551. convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento.
1. 2582. Lavagno, Marcon, Boccadutri, Zan, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Labriola.

  Al comma 370, primo periodo, premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1o gennaio 2017

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 372;
   al comma 373 sostituire la cifra: 2014 con la seguente: 2017;
   al comma 374 sostituire la cifra: 2015 con la seguente : 2018;
   al comma 375 sostituire la cifra: 2017 con la seguente: 2019 e le parole: »quattro dei cinque» con le seguenti: «due dei cinque».
1. 207. Polverini

  Al comma 370, primo periodo, dopo le parole: aziende speciali inserire le seguenti: ai consorzi, agli enti pubblici economici.

  Conseguentemente:
   al comma 371, primo periodo dopo le parole: le pubbliche amministrazioni locali partecipanti aggiungere la seguente: non ; conseguentemente sopprimere il quinto ed il sesto periodo del medesimo comma;
   sopprimere il comma 372;
   al comma 373, sopprimere le parole: di maggioranza; dopo le parole: secondo criteri di economicità e di efficienza aggiungere le seguenti: realizzando un saldo economico non negativo;
   al comma 374, dopo le parole: le aziende speciali aggiungere le seguenti: i consorzi, gli enti pubblici economici; sopprimere le parole: a maggioranza; sopprimere le parole: per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione; dopo le parole: un risultato economico negativo aggiungere le seguenti: procedono alla revoca dei propri organi di amministrazione e sopprimere le parole: procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione; al secondo periodo sostituire le parole: ai fini della revoca con le seguenti: procedono alla revoca; conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo del medesimo comma 374;
   al comma 375, sostituire la cifra: 2017 con la seguente: 2015; sostituire le parole: diversi dalle con le seguenti: comprese le;
   al comma 376, sostituire la parola: controllante con la seguente: partecipante; dopo le parole: aziende speciali inserire le seguenti: ai consorzi, agli enti pubblici economici; conseguentemente sopprimere il quarto ed il quinto periodo del medesimo comma 376; aggiungere infine il seguente periodo: Per le società che svolgono servizi pubblici locali e per le aziende speciali, le tariffe di cui all'articolo 117 e all'articolo Pag. 329201,comma 4 del decreto legislativo 267 del 2000, non possono superare la soglia tariffaria determinata sulla base della media di quelle applicate nel triennio precedente;
   al comma 377, sopprimere il punto a);
   al comma 379, capoverso 5-bis dopo la parola: bilanci aggiungere la seguente: certificati;
   sopprimere i commi 380 e 381.
1. 1754. Sottanelli, Librandi.

  Dopo comma 375, inserire il seguente:
375-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole da «, con esclusione» fino a: «forniti dalle stesse.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le società, nonché loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione che precede non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale».
*1. 2019. Guidesi.

  Dopo comma 375, inserire il seguente:
375-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole da «, con esclusione» fino a: «forniti dalle stesse.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le società, nonché loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione che precede non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale».
*1. 2667. Latronico.

  Dopo comma 375, inserire il seguente:
375-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole da «, con esclusione» fino a: «forniti dalle stesse.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le società, nonché loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione che precede non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale».
*1. 2700. Fanucci.

  Al comma 376, capoverso comma 2-bis sostituire il terzo periodo con il seguente: A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 3415. I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni).

Pag. 330

  Dopo il comma 379, aggiungere il seguente:
  379-bis. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-ter, comma 6 del decreto-legge n. 154 del 7 ottobre 2008, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro. Per le finalità di cui al presente comma, all'articolo 20, comma 17-bis, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 111 del 15 luglio 2011, le parole: «1.400 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «1.420 milioni».
1. 2013. Guerra, Fabbri.

  Dopo il comma 381, aggiungere il seguente:
  381-bis. All'articolo 4, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: e gli enti del sistema camerale.
*1. 3303. X Commissione.

  Dopo il comma 381, aggiungere il seguente:
  381-bis. All'articolo 4, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: e gli enti del sistema camerale.
* 1. 23 Realacci.

  Dopo il comma 381 aggiungere il seguente:
  381-bis. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è prorogato di quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437 ter comma 2 del codice civile.
1. 3143. Leone.

  Dopo il comma 381 aggiungere i seguenti commi:
  381-bis. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai loro enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 381-ter e 381-quater, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.
  381-ter. Gli enti che controllano le società di cui al comma 381-bis adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al comma 381-bis. Pag. 331
  381-quater. Le società di cui al comma 381-bis che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 3, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato in cui viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 con l'applicazione al personale eccedente delle società di quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, lettera a), dello stesso decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
  381-quinquies. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 381-quater, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal comma 2. Si applica l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  381-sexies. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 381-quinquies gli enti controllanti e le società partecipate di cui al comma 381-bis possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del comma 381-bis, di forme di trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
  381-septies. Al fine di favorire le forme di mobilità le società di cui al comma 381-bis possono farsi carico per un periodo massimo di tre anni di una quota parte non superiore al trenta per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
1. 3269. Calabrò.

  Dopo il comma 381 inserire i seguenti:
  381-bis. Si considerano automaticamente decaduti i componenti dei consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni oggetto delle previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, di cui al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, con esclusione di quelle che prestano servizio essenziale di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990 n. 146, che abbiano registrato un disavanzo di esercizio consecutivo negli anni 2012, 2013, 2014. La gestione delle società, nonché la nomina di un commissario straordinario, di cui al precedente periodo è affidato al Commissario di cui al decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, articolo 49-bis, comma 2. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.
  381-ter. Qualora le società di cui al comma precedente siano a parziale partecipazione regionale o miste, si prevede l'approvazione, entro 12 mesi dalla chiusura Pag. 332del terzo bilancio, di un piano di cessione delle quote pubbliche.
1. 508. Misuraca, Leone, Saltamartini, Vignali.

COMMA 383

  Al comma 383 apportare le seguenti modifiche:
   sostituire la lettera
b) con la seguente:
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio, n. 58, salvo che per perfezionare i contratti con finalità di copertura dei rischi inerenti a proprie passività finanziarie. Agli enti di cui al comma 2, è consentito procedere alla rinegoziazione di contratti relativi a strumenti finanziari derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che il contratto contenga l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al comma 3-bis e che tale informativa sia sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7. Gli esiti delle verifiche tecniche preventive sono allegati al contratto quale parte integrante del medesimo»;
   sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti perfezionati o rinegoziati ai sensi del comma 3 è resa attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento finanziario derivato, sugli scenari probabilistici determinati secondo criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente.
  3-ter. Agli enti di cui al comma 2 sono consentite le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati tramite regolamento per cassa del relativo saldo. La determinazione dell'importo da regolare a saldo è sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7-bis. Laddove l'importo da regolare a saldo sia a carico dell'ente è fatto divieto di corrispondere alla controparte un importo superiore all'esito di tali verifiche; laddove l'importo da regolare a saldo sia a favore dell'ente è fatto divieto di ricevere dalla controparte un importo inferiore all'esito di tali verifiche»;
   sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Nei casi previsti dal comma 3, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi, degli oneri e delle caratteristiche del medesimo contratto attraverso la lettura e la comprensione dell'informativa contrattuale di cui al comma 3-bis degli allegati al contratto, nonché di aver preso conoscenza delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento»;
sostituire la lettera e) con la seguente:
   e)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente»;
dopo la lettera f) aggiungere le seguenti lettere:
   f-bis) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. L'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 è sottoposta a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Pag. 333Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob»;
   f-ter) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. In caso di estinzione anticipata di contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 il regolamento per cassa del relativo saldo è sottoposto a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob».
1. 1201. Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'incà

  Dopo il comma 383 inserire i seguenti:
  383-bis. Al fine di assicurare il proseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche locali, che alla data del 31 dicembre 2013, non abbiano provveduto al riordino di cui all'articolo, 4 comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono poste in liquidazione.
  383-ter. La disposizione di cui al precedente comma si applica alle società partecipate dai comuni con una popolazione complessiva, inferiore o superiore a 30 mila abitanti.
  383-quater. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c), del comma 32 dell'articolo del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.
  383-quinquies. Entro il 31 marzo 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri, nomina un Commissario ad acta, le cui attività per le procedure di liquidazione delle società di cui al comma 1, sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  383-sexies. Entro centottanta giorni il Commissario ad acta, avvalendosi anche di sub commissari a livello regionale, quali soggetti attuatori ai fini della liquidazione delle società, predispone ogni intervento per la liquidazione ed il scioglimento dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 383-bis.
  383-septies. I termini di cui al comma 383-quater sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di liquidazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario ad acta.
  383-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, entro novanta giorni successivi alla conclusione delle procedure di liquidazione, si provvede alla definizione dei rapporti di lavoro esistenti presso le società di cui al comma 383-bis.
1. 1072. Brunetta, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

  Dopo il comma 383, inserire il seguente:
  383-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, inserire il seguente comma:
  «6-bis, Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti».

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare Pag. 334per un importo pari a 100 milioni di euro per il 2014 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 4. Parrini, Dallai.

  Al comma 385, aggiungere in fine le seguenti parole: Non possono in ogni caso subire riduzioni le detrazioni vigenti a favore dei soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti.

  Conseguentemente all'articolo 1, dopo il comma 392, aggiungere il seguente:
  392-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  «6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento.».
1. 1248. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 386 inserire il seguente:
  386-bis. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «euro 2.840,51» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.000,00».

  Conseguentemente sostituire il comma 511 con il seguente:
  511. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e» sono soppresse.
1. 368. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 389 dopo la parola: autotrasportatori aggiungere le seguenti: ed al credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano, GPL o a trazione elettrica, ovvero per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 3.000;
  2015: – 3.000;
  2016: – 3.000.
1. 1524. Mucci, Catalano, Vallascas, Crippa, Prodani, Della Valle, Fantinati, Da Villa, Petraroli, Castelli, Caso, Sorial.

  Dopo il comma 390 inserire il seguente:
  390-bis. Dopo l'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193 è inserito il seguente: 3-bis. «Alle imprese che affidano lavori alle cooperative sociali da eseguirsi con detenuti all'interno degli istituti penitenziari è concesso un credito d'imposta pari al 10 per cento del lavoro affidato, fino a un limite massimo da stabilire di anno in anno con il decreto di cui al successivo articolo 4 e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, fissate per l'anno 2014 in 1 milione di euro, a condizione che il medesimo credito d'imposta sia utilizzato per innovazioni tecnologiche, ricerca scientifica, formazione e nuove attrezzature».

  Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
  2014: – 4.000;
  2015: – 4.000;
  2016: – 4.000.
1. 1629. Fauttilli, De Mita.

Pag. 335

  Sostituire il comma 391 con il seguente:
  391. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2-ter, le parole: 1,5 per mille a decorrere dal 2013 sono sostituite dalle seguenti: 1,5 per mille per il 2013 e 2,5 per mille a decorrere dal 2014;
  il sesto periodo della nota 3-ter, è sostituito dai seguenti periodi: Limitatamente all'anno 2012, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 10.000.
1. 2006. Causi, Ginato, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

  Dopo il comma 391, inserire i seguenti:
  391-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  391-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 391-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.
  391-quater. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis primo periodo, le parole: nei limiti del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nei limiti del 95 per cento.
  391-quinquies. Al decreto legislativo 13 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura dei 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura dei 95 per cento;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole. nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento.

  391-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 391-quater e 391-quinquies, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente al comma 524, Tabella C allegata, Missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale...», voce Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, legge 328/2000, «Fondo per le politiche sociali», apportare le seguenti modifiche:
  2014:
   CP: +200.000;
   CS: +200.000;
  2015:
   CP: +400.000;
   CS: +400.000;
  2016:
   CP: +400.000;
   CS: +400.000.
1. 2491. Nicchi, Marcon, Boccadutri, Piazzoni, Melilla, Aiello.

Pag. 336

  Dopo il comma 392, aggiungere i seguenti:
  392-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;
   b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» con le seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e sostituire le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» con le seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   c) al comma 492, sopprimere le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente, uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,», e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e sostituire le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» con le parole: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:
  «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.»;
   e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari».
  392-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1 all'imposta sulle transazioni finanziarie.
  392-quater. Le maggiori entrate di cui al comma 1, sono destinate, in ragione di anno: al fondo contemplato nell'articolo 1, comma 40:.
1. 2883. Zaccagnini.

  Dopo il comma 392, aggiungere i seguenti:
  392-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 la misura Pag. 337del prelievo erariale unico è determinata nel 13 per cento dell'ammontare delle somme giocate, ferme restando le modalità di trattenuta e versamento del prelievo previste dalla legislazione vigente.
  392-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2014, per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore all'80 per cento.
1. 1908. Ginato, Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga, Bobba.

  Dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
  395-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il termine di pagamento degli ordini disposti dal beneficiario, nonché quelli effettuati tramite documenti cartacei, è fissato inderogabilmente al primo giorno non estivo successivo alla sua scadenza se questa coincide con la fine del mese.
1. 2954. Cimmino, Librandi.

  Dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
  395-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole «euro mille» sono sostituite da «euro duemilacinquecento».
1. 2645. Librandi.

COMMA 396

  Sopprimere il comma 396.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 397, 398 e 399.
1. 2656. Librandi.

  Sostituire il comma 400 con i seguenti:
  400. Al comma 2 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «300.000 euro» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «250.000 euro»;
   b) le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
  400-bis. Ai fini della verifica del superamento del limite di cui al comma 400 rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 325, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto.
  400-ter. Le maggiori entrate di cui al comma 400 sono destinate ad incrementare le dotazioni di cui al comma 133.
1. 1885. De Micheli, Rughetti, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fanucci, Genovese, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Marchi, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.

COMMA 401

  Sopprimere il comma 401.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 402 a 406.
1. 624. Corsaro.

COMMA 409

  Dopo il comma 409 inserire i seguenti commi:
  409-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative Pag. 338e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: «il contributo dovuto è di euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo dovuto è di euro 150»;
   b) alla lettera c), le parole: «il contributo dovuto è di euro 1.800» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo dovuto è di euro 1.150»;
   c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato l al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 3.500 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 7.500 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 11.400. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 11.400»;
   d) alla lettera e), le parole: «, il contributo dovuto è di euro 650» sono sostituite dalle seguenti: «, il contributo dovuto è di euro 350».
  409-ter. Le disposizioni di cui al comma 409 bis si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 3282. II Commissione (Giustizia).

  Dopo il comma 409 inserire il seguente:
  409-bis. Ai prestatori di servizi abilitati al pagamento telematico del contributo unificato, degli altri diritti e spese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia) nelle forme previste dall'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dall'articolo 30 del Decreto del Ministero della giustizia, 21 febbraio 2011, n. 44, è riconosciuto un compenso determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze secondo criteri di economicità e comunque in misura non superiore a quella stabilita per le riscossioni dei predetti oneri da parte dei rivenditori di generi di monopolio e valori bollati ai sensi dell'articolo 193 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dell'articolo 1-bis, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.
1. 2238. Abrignani.

COMMA 410

  Sopprimere i commi 410, 411, 412, 413, 414, 415.
1. 613. Corsaro.

COMMA 417

  Dopo il comma 417 è inserito il seguente:
  417-bis. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è sostituito dal seguente:
  1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
   a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1o dicembre 1970, n. 898;
   b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 Pag. 339e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;
   c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
   d) euro 250 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;
   e) euro 350 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 150.000;
   f) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 150,000 e fino a euro 260.000;
   g) euro 600 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
   h) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 520.000 e fino a euro 1.000.000;
   i) euro 1.000 per i processi di valore superiore a euro 1.000.000;
  1-bis. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è aumentato della metà.
  2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro:
   a) euro 50 per i processi di valore fino a euro 10.000;
   b) euro 100 per i processi di valore superiore a euro 10.000 e fino a euro 30.000;
   c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 30.000 e fino a euro 60.000;
   d) euro 200 per i processi di valore superiore a euro 60.000.
  2-bis. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 25.
  2-ter. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo è pari a quello del comma 2.
  3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del Codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
  4. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 200.
  5. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera i). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater lettera f).
  6. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi;
   a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 150. Pag. 340
  Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
   b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;
   c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di 500;
   d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 500 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200,000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 1.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 2.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 2.000;
   e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 350;
  6-bis. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:
   a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
   b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
   c) euro 100 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;
   d) euro 200 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
   e) euro 350 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
   f) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

  Le disposizioni di cui al comma presente comma si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. L'articolo 8, Tariffa, Parte Prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è abrogato.

  Conseguentemente dopo il comma 527 aggiungere i seguenti:
  527-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2014. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento – entro il limite dell'1 per cento – del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.
  527-ter. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 527-bis, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per le finalità di cui al comma 417-bis. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. Pag. 341
  527-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 apportare la seguente modifica: al comma 5-bis dell'articolo 96 sostituire le parole: «96 per cento» con: «97 per cento».
1. 879. Colletti, Turco, Sarti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Micillo, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 418, aggiungere infine le seguenti parole: dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 601, dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

  Conseguentemente, al comma 419, sostituire le parole: 12 per cento con le parole: 15 per cento.
*1. 424. Schullian, Oliverio, Catania, Ottobre, Alfreider, Gebhard, Plangger.

  Al comma 418, aggiungere infine le seguenti parole: dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 601, dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

  Conseguentemente, al comma 419, sostituire le parole: 12 per cento con le parole: 15 per cento.
*1. 2280. Caon, Guidesi.

  Dopo il comma 418 aggiungere il seguente:
  418-bis. All'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto dal comma 4-bis»;
   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Ai trasferimenti a favore di organizzazioni non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) si applica l'imposta di registro di euro 200 a condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 5.000;
  2015: – 5.000;
  2016: – 5.000.
1. 1688. Fauttilli, Binetti, Sberna.

  Dopo il comma 419, aggiungere i seguenti:
  419-bis. L'articolo 10, comma 1, n, 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
   16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle prestazioni di servizi le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica altresì agli enti pubblici individuati all'articolo 114 della Costituzione.
  419-ter. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al comma 419-bis e commina, in caso di violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.
  419-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica. 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:Pag. 342
   a) all'articolo 10, primo comma, il numero 27), è abrogato;
   b) alla Tabella A – Parte III, sono soppresse le seguenti voci: 46), 47), 48), 49), 50), 51), 52), 121), 126),
  419-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 419-bis sono destinate a incrementare le misure di cui al comma 76 secondo le modalità e gli importi fissati con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2014.
1. 1906. Petrini, Causi, Ginato, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

  Dopo il comma 419 inserire il seguente:
  419-bis. All'articolo 1 comma 479 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le parole «cinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dieci per cento».
1. 978. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Dopo il comma 419 inserire il seguente:
  419-bis Il comma 9-septies dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è sostituito dal seguente:
  9-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il prelievo erariale sul gioco del bingo, il montepremi e il compenso per il controllore centralizzato del gioco, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n, 29, e successive modificazioni, sono fissati nella misura, rispettivamente, del 20 per cento, di almeno il 70 per cento e dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Tali aliquote si applicano sia al gioco raccolto su rete fisica sia a quello effettuato con partecipazione a distanza di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2011. All'articolo 24, comma 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «con un'aliquota di imposta stabilita in misura pari al 10 per cento delle somme giocate» sono sostituite dalle seguenti: «con un'aliquota del prelievo erariale stabilita al 20 per cento e del compenso per il controllore centralizzato del gioco pari all'1 per cento delle somme giocate» e le parole: «le modalità’ di versamento dell'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di versamento del prelievo erariale e del compenso per il controllore centralizzato del gioco».
1. 976. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

COMMA 420

  Sopprimere il comma 420.
1. 1052. Ruocco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Pesco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 421, aggiungere i seguenti:
  421-bis. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, le parole fino al 1o dicembre 2012, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 1o dicembre 2013».
  421-ter. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 1 devono essere versati entro la prima scadenza utile successiva al 2 dicembre 2013, in unica soluzione maggiorato degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 2 dicembre 2013, fino alla data di versamento. Pag. 343
  421-quater. È possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.
  421-quinques. Le comunicazioni di irregolarità già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazione di cui all'articolo 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e a seguito dei controlli formali di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative ai tributi sospesi di cui al comma 1 sono inefficaci.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 5.000.
1. 2467. Capodicasa, Iacono.

COMMA 424

  Sostituire il comma 424 con i seguenti:
  424. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, enti previdenziali, regioni, province e comuni, e affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito, o, in caso di rateizzazione già in corso, il debito residuo, senza la corresponsione degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, con il pagamento delle somme iscritte a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili, di quelle iscritte a ruolo a titolo di interessi, nonché:
   a) senza il pagamento di importo alcuno iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili che non eccede 20.000 euro;
   b) con il pagamento del 20 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 20.000 euro e 50.000 euro;
   c) con il pagamento del 40 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 50.000 euro e 100.000 euro;
   d) con il pagamento del 60 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 100.000 euro e 250.000 euro;
   e) con il pagamento dell'80 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 250.000 euro e 500.000 euro;
   f) con il pagamento dell'intero importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili che eccede 500.000 euro.
  424-bis. Relativamente ai debiti per i quali risultano già effettuati pagamenti parziali in esecuzione di piani di rateizzazione, le somme già pagate a titolo di sanzioni si scalano dall'ammontare che risulta complessivamente dovuto ai sensi delle lettere da a) ad f) del comma 424 e, per l'eventuale eccedenza, da quanto risulta ancora dovuto ad altro titolo ai sensi Pag. 344del medesimo comma, ferma restando l'esclusione di qualsivoglia rimborso in caso di incapienza.
1. 1711. Zanetti, Andrea Romano, Librandi, De Mita, Sottanelli, Catania, Tinagli, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 424 dopo la parola: interessi aggiungere le seguenti: gravati delle sanzioni come disciplinato dall'articolo 13, comma 1 lettera a) del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472.
1. 494. Misuraca, Saltamartini, Leone.

  Dopo il comma 424 aggiungere i seguenti:
  424-bis. All'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 sostituire le parole: «Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 100.000 di lire» con le parole: «Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di venti rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro».
  424-ter. All'articolo 48, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sostituire le parole: «Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro» con le parole: Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di venti rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro.».
  424-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 424-bis e 424-ter si applicano, previa presentazione di apposita istanza da parte del contribuente, anche alle rateazioni di pagamento in corso alla data di entrata in vigore dei presente provvedimento, con riferimento ai residui importi da versare.
1. 3265. Misuraca.

  Dopo il comma 425, inserire i seguenti:
  425-bis. La somma prevista dalla lettera a) del comma 424 è versata al netto dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzione per omesso o ritardato versamento dei tributi, nel caso in cui il debitore risulti titolare di crediti certi liquidi ed esigibili, maturati, in data antecedente a quella dell'omesso o ritardato versamento, nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, non ancora liquidati o prescritti alla scadenza del mancato o ritardato versamento da cui deriva la sanzione irrogata.
  425-ter. Nei casi di cui al comma 425-bis, l'atto di cui al comma 425, contiene la dichiarazione del debitore attestante che l'omesso o tardivo versamento sanzionato consegue al mancato pagamento dei crediti di cui allo stesso comma 425. In tal caso, l'agente della riscossione trasmette, nei successivi 30 giorni, la dichiarazione del debitore all'ente che ha iscritto a ruolo la sanzione per le necessarie verifiche. Quest'ultimo, decorso il termine di ulteriori 180 giorni, dispone lo sgravio, ovvero comunica al debitore e all'agente della riscossione la ripresa delle attività di recupero del credito, qualora all'esito della verifica emerga l'assenza dei presupposti per l'annullamento della sanzione.
1. 590. Taglialatela, Corsaro.

Pag. 345

  Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:
  432-bis. All'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
   a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
   b) gli interessi periodicamente «capitalizzati» non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, andranno invece calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
1. 1708. Castricone, Ginefra.

COMMA 433

  Sostituire il comma 433, con il seguente:
  433. Al comma 1 dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sopprimere le seguenti parole:
   a) per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi;
   b) ridotto forfetariamente del 20 per cento.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 434.
1. 1142. Alberti, Pesco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 249 inserire il seguente:
  249-bis. Il Fondo di cui al comma 249, è ridotto di 0,35 milioni di euro per l'anno 2015, di 0,45 milioni di euro per l'anno 2016 e di 0,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, sostituire il comma 433, con il seguente:
  433. All'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole 20 per cento. sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento». Tale percentuale, maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, è stabilita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare, su conforme parere della Banca d'Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno e non può comunque essere inferiore al 20 per cento.
1. 2928. Vignali, Saltamartini, Misuraca.

  Al comma 437 apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a), sostituire le parole «euro 200.000» con le seguenti: «euro 300.000»;
   b) alla lettera c) sostituire le parole «euro 2.800» con le seguenti: «euro 4.200»;

  Conseguentemente, dopo il comma 439 aggiungere il seguente:
  439-bis. Un terzo della somma raccolta dalle concessioni è destinata al MIUR, per incrementare il fondo a disposizione per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ai fini del finanziamento dei contratti di formazione specialistica per i medici.
1. 1802. Gigli, Crimì, Fauttilli, Vargiu, Galgano, Binetti, Calabrò.

Pag. 346

  Al comma 437, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera a), sostituire le parole «euro 200.000» con le seguenti «euro 500.000»;
   alla lettera c) sostituire le parole «euro 2.800» con le seguenti «euro 5.000», e le parole «euro 1.400» con le parole «euro 2.500»;
   alla lettera e) sostituire le parole «euro 300.000» con le seguenti «euro 600.000».
1. 618. Corsaro.

  Dopo il comma 439 inserire il seguente:
  439-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i commi 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:
  22. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo l'articolo 62-quater è aggiunto il seguente:
  «Articolo 62-quinques (Imposta di fabbricazione sui liquidi somministrati mediante vaporizzazione). 1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i liquidi contenenti nicotina o altre sostanze, atti ad essere somministrati mediante vaporizzazione per mezzo di strumenti meccanici e/o elettronici, sono assoggettati ad imposta di fabbricazione nella misura pari a 20 centesimi di euro per millilitro,
  2. La commercializzazione al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata, dal 1o gennaio 2014, a preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive – SUAP, previa attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
  3. Al fine di censire e monitorare il settore, è istituito, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della salute entro il 31 dicembre 2013, un Registro degli operatori, presso l'Ufficio del Registro delle imprese, cui sono tenuti ad iscriversi, con procedura telematica, i produttori, i distributori e gli esercenti il commercio al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1.
  4. Con decreto del Ministero della salute, sentito il parere del Consiglio superiore della sanità, sono adottate, entro il 31 dicembre 2013, a tutela della salute dei consumatori, norme certe sui protocolli di produzione dei liquidi di cui al comma 1 e sui limiti delle quantità degli elementi che li compongono, nonché norme sulla formazione degli esercenti il commercio al dettaglio dei liquidi di cui al comma 1 e degli strumenti meccanici e/o elettronici per mezzo dei quali i medesimi sono utilizzati, allo scopo di accompagnare il consumatore ad un uso consapevole del prodotto, informandolo adeguatamente sulle caratteristiche, sulle modalità d'uso e sui rischi.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma 2, nonché di tenuta dei registri e documenti contabili e di liquidazione e versamento dell'imposta di fabbricazione.
  6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. A decorrere dal 1o gennaio 2014, anche ai titolari delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è applicabile quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3. Ai medesimi di riferiscono anche le previsioni relative alla formazione.
  7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50. Pag. 347
  8. Il titolare dell'attività decade dal diritto di commercializzare i prodotti di cui al comma 1 in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2.
  23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: «10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute».
1. 1480. Prodani, Mucci, Fantinati, Della Valle, Crippa, Da Villa, Vallascas, Petraroli, Castelli, Sorial, Caso.

  Dopo il comma 439 aggiungere il seguente:
  439-bis. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie, le liti fiscali di valore non superiore a 20,000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2013 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:
   a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 31 marzo 2014 in unica soluzione;
   b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2014;
   c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2014. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2014 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi, i termini per la costituzione in giudizio;
   d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2014, un elenco delle liti pendenti per le quali e’ stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2014. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2014. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;
   e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;
   f) con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.
  Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2014, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 2186. Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 439 aggiungere il seguente comma:
  439-bis. A valere dal 1o gennaio 2014 per gli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettere a) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 20 per cento delle somme giocate.
1. 1260. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

Pag. 348

  Dopo il comma 439 aggiungere il seguente comma;
  439-bis. A valere dal 1o gennaio 2014 per gli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettere b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 20 per cento delle somme giocate.
1. 1258. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

COMMA 442

  Sostituire i commi da 442 a 469 con i seguenti:
  442. Il presupposto della TARI è la produzione di rifiuti.
  443. La TARI è dovuta da chiunque produca rifiuti urbani.
  444. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, in misura corrispondente alla quantità dei rifiuti conferita allo smaltimento finale.
  445. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per la quantità di rifiuti urbani prodotti e destinata allo smaltimento finale, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Per l'applicazione della TARI si considerano le quantità dei rifiuti destinate allo smaltimento finale.
  446. Per l'applicazione della Tari si considerano le quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come quantità assoggettabile alla Tari quella determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
  447. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la quantità assoggettabile alla TARI rimane quella effettivamente prodotta o desumibile dalle quantità medie dei rifiuti.
  448. Nella determinazione della TARI non si tiene conto dei rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti finiti la TARI è dovuta nella misura del 40 per cento, Sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI per intero. Non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive.
  449. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
  450. Il comune nella commisurazione della tariffa applica i criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in particolare quanto stabilito agli articoli 4,5 e 6.
  451. In fase di prima applicazione ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma precedente e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, Le tariffe Pag. 349per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
  452. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 455, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
  453. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla noi illativa vigente.
  454. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
  455. La TARI non è dovuta in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Le mancate entrate dovute a tali disservizi sono realizzate attraverso le penali previste o da prevedere nei rispettivi contratti di servizio stipulati tra ente locale e società affidataria del servizio stesso.
  456. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI si applica quanto disposto dal comma precedente.
  457. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
  458. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera u) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  459. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 60 giorni nel corso dello stesso anno solare.
  460. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
  461. Per tutto quanto non previsto dai commi da 459 e 460 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.
  462. E fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
  463. Con regolamento da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta Pag. 350del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri, le modalità e le tecnologie per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.
1. 1686. Daga, Alberti, Pesco, Barbanti, Busto, Cancelleri, De Rosa, Mannino, Girolamo Pisano, Carla Ruocco, Segoni, Terzoni, Villarosa, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Sostituire il comma 450 con i seguenti:
  450. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento o avvio al recupero sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto conferimento ad altre imprese autorizzate, in conformità alla normativa vigente. Per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti grezzi, semilavorati o finiti la TARI è dovuta nella misura del 20 per cento. Sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI per intero. Non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione in genere.
  450-bis. Non sono suscettibili di produrre quantitativi di rifiuti urbani o assimilabili agli urbani, le superfici degli impianti autorizzati che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero o smaltimento di rifiuti ricevuti e prodotti da soggetti terzi, persone fisiche, enti o imprese. L'attività dei predetti impianti è svolta senza alcun aggravio di servizio o costo per il comune ove hanno sede operativa. Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 442 rimangono comunque applicabili anche agli impianti del presente comma.

  Conseguentemente, sostituire il comma 452 con il seguente:
  452. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:
   a) Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo;
   b) la ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, Pag. 351distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata);
   c) la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo;
   d) il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

  Conseguentemente, dopo il comma 452, inserire il seguente:
  452-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013, ad eccezione della componente «servizi indivisibili» di cui al comma 13 dell'articolo 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

  Conseguentemente
   al comma 454, sostituire la cifra
: «2016» con la seguente: «2015»;
   al comma 455, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto al comma 458,»;
   al comma 459, dopo le parole: «riferibile alle utenze domestiche» inserire le seguenti: «e non domestiche»;
   al comma 461, sopprimere le parole: «che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio,»;
   sopprimere il comma 468.
1. 1161. Corsaro.

  Sostituire il comma 450 con il seguente:
  450. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI. Non sono assimilabili i rifiuti che si formano nella aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti.
1. 2869. Galli Giampaolo.

Pag. 352

COMMA 460

  Sostituire i1 comma 460 con il seguente:
  460. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni. A titolo esemplificativo si indicano le seguenti voci, fermo restando che il comune può comunque individuare ulteriori categorie e prevedere riduzioni ed esenzioni parziali nel corso dell'anno:
   a) abitazione occupata da famiglia numerosa;
   b) abitazione occupata da famiglia il cui percettore principale di reddito è disoccupato o in cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, anche in deroga, o in mobilità;
   c) abitazione occupata da persona adulta sola con minori a carico o familiari disabili anche adulti a carico;
   d) abitazioni occupate da una o più donne vittime di violenza domestica;
   e) abitazioni i cui titolari siano dipendenti delle Forze di polizia o delle Forze armate in servizio presso strutture al di fuori del comune di residenza o all'estero;
   f) abitazione occupata da pensionati non autosufficienti;
   g) abitazioni con unico occupante;
   h) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
   i) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
   j) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
   k) fabbricati rurali ad uso abitativo.

  Conseguentemente al comma 461, sostituire le lettere da a) ad e) con da a) a k).
1. 211. Polverini.

  Al comma 460, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché destinati all'agriturismo.
*1. 3381. XIII Commissione.

  Al comma 460, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché destinati all'agriturismo.
*1. 2993. Franco Bordo, Palazzotto.

  Al comma 460, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché destinati all'agriturismo.
*1. 362. Russo.

COMMA 471

  Al comma 476, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il gettito della TASI è interamente devoluto ai Comuni.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 477.
1. 634. Corsaro.

  Al comma 477, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Per le abitazioni diverse dall'abitazione principale e da quelle ad essa assimilate in forza di norme di legge, anche per autonoma determinazione del comune, il limite di cui al periodo precedente è elevato al'11,6 per mille.
1. 1257. Fanucci, Marchetti, Giulietti.

  Al comma 477, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Per le abitazioni successive alla seconda e ricadenti nello stesso territorio comunale, il limite di cui al Pag. 353periodo precedente è elevato al 12,6 per mille;
  conseguentemente, dopo il comma 478 aggiungere il seguente: Il Comune può altresì prevedere, con le medesime modalità di cui al comma 478, la possibilità per i contribuenti di portare in detrazione dall'imposta dovuta per l'anno 2014 a titolo di TASI il pagamento dell'IMU sull'abitazione principale relativa all'anno 2013, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A1, A8 e A9.
1. 3424. Rughetti.

  Al comma 477, sostituire le parole: per il 2014 con le seguenti: per gli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 1585. Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

  Al comma 480, lettera a), numero 4), sopprimere la parola: eventuali.
*1. 3268. Roccella, Calabrò, Pagano.

  Al comma 480, lettera a), numero 4), sopprimere la parola: eventuali.
*1. 1813. Binetti, Fauttilli, Gigli, Sberna.

  Al comma 482, primo periodo,sostituire le parole: del 30 giugno successivo con le seguenti: del 30 giugno dell'anno successivo;

  Conseguentemente, al comma 483 primo periodo, sostituire le parole: il termine stabilito dal comune nel regolamento con le seguenti: il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
*1. 479. Saltamartini, Misuraca, Leone, Vignali.

  Al comma 482, primo periodo,sostituire le parole: del 30 giugno successivo con le seguenti: del 30 giugno dell'anno successivo;

  Conseguentemente, al comma 483 primo periodo, sostituire le parole: il termine stabilito dal comune nel regolamento con le seguenti: il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
*1. 2852 Giampaolo Galli, Gutgeld.

  Sostituire il comma 489 con il seguente:
  489. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, affidare, per la durata del contratto in essere, la riscossione della TARI e della tariffa di cui al comma 468 ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC ai soggetti ai quali, alla stessa data, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU, della TARSU e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
1. 2733. Pelillo.

  Al comma 505, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «e la detrazione di cui al comma 10»;
   b) alla lettera b) sostituire il numero 3), con il seguente:
   3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Pag. 354istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
   a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
   b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
   c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
   d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
   e) all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui».

  Conseguentemente, a comma 522, capoverso 380, lettera b), sostituire le parole: in 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e in 6.547.114.923,12 euro con le seguenti: in 6.675.114.923,12 euro per l'anno 2014 e in 6.575.114.923,12 euro.

  Conseguentemente, alla Tabella A
   a)
voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: –24.000;
  2015: –28.000;
  2016: –28.000;
   b) voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
  2014: –3.000;
   c) voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
  2014: –1.000;.
1. 1846. De Micheli, Rughetti, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Marchi, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.

  Al comma 505, lettera b), punto 3), primo periodo, sopprimere le parole da: prevedendo fino alla fine del periodo.
1. 1807. Gigli, Sberna, Fauttilli, Binetti.

  Al comma 505, lettera b), numero 3, dopo il capoverso lettera d), aggiungere il seguente:
   d-bis) agli enti finanziatori obbligati alla manutenzione dei conservatori.

  Conseguentemente, al comma 522, capoverso 380, lettera b), sostituire le parole: Pag. 355in 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e in 6.547.114.923,12 euro con le seguenti: il 6.648.114.923,12 euro per l'anno 2014 e in 6.548.114.923,12 euro.

  Conseguentemente, alla Tabella A
   a)
voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 1.000;
  2015: – 1.000;
  2016: – 1.000.
1. 1225. Ghizzoni.

  Al comma 505, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 81».

  Conseguentemente, dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:
  505-bis. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 non è dovuta.
  505-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 505, lettera b-bis), e al comma 505-bis, pari a 107,5 milioni di euro annui, si provvede ai sensi del comma 505-quater.
  505-quater. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al primo periodo, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
1. 3383. XIII Commissione.

  Al comma 505, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 81»;

  Conseguentemente, dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:
  505-bis. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 non è dovuta.
  505-ter. Agli oneri derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 505, lettera b-bis), e al comma 505-bis, pari a 107,5 milioni di euro annui, si provvede ai sensi del comma 505-quater.
  505-quater. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al primo periodo, le parole: «5 per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
1. 762. Misuraca, Bosco.

  Al comma 505, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) i commi 8 ed 8-bis sono sostituiti dal seguente:
  8. I fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993, ed i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, non sono soggetti all'imposta municipale propria.

  Conseguentemente, all'onere relativo pari a circa 700 milioni in ragione annua Pag. 356si provvede mediante la seguente disposizione:
   al comma 511, primo periodo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b) il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquantacinque per cento».
1. 3231. Bordo Franco, Palazzotto, Marcon, Paglia, Lavagno, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 505, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
c-bis. Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i terreni di cui al comma 5 i comuni possono modificare esclusivamente in diminuzione la predetta aliquota base».
1. 3385. XIII Commissione (Agricoltura).

COMMA 508

  Al comma 508, aggiungere la seguente lettera:
   b-bis) all'articolo 11, comma 2, lettera c), numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con articolazione secondo il beneficio economico ritraibile, coerente con i livelli tariffari stabiliti dalle vigenti norme in materia di occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».
1. 1668. Fauttilli, De Mita.

  Sostituire i commi 509, 510, 511 e 512 con i seguenti:
  509. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «L'imposta municipale propria relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D è deducibile integralmente ai fini della determinazione del reddito di impresa. La medesima imposta è deducibile integralmente dal valore della produzione determinato ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  510. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al comma precedente, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.
  511. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, comma 1, le parole: «, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e» sono soppresse;
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.».

  512. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 511 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
*1. 3155. Vignali.

Pag. 357

  Sostituire i commi 509, 510, 511 e 512 con i seguenti:
  509. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «L'imposta municipale propria relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D è deducibile integralmente ai fini della determinazione del reddito di impresa. La medesima imposta è deducibile integralmente dal valore della produzione determinato ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  510. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al comma precedente, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.
  511. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, comma 1, le parole: «, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e» sono soppresse;
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.».
  512. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 511 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
1. 2833. Giampaolo Galli, Gutgeld.

  Al comma 509, al capoverso 1 sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 50 per cento.

  Conseguentemente dopo il comma 527, aggiungere i seguenti:
  527-bis: Al decreto legislativo n.446 del 1997 apportare le seguenti modifiche:
   a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
  527-ter al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 apportare la seguente modifica:
  al comma 5-bis dell'articolo 96 sostituire le parole: 96 per cento con: 97 per cento.
1. 1510. Mucci, Della Valle, Crippa, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Prodani, Petraroli, Castelli, Sorial, Caso.

  Al comma 509 al capoverso 1 sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: cinquanta per cento e al comma 510 sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: cinquanta per cento.

  Conseguentemente, al comma 511, alla lettera b), sopprimere le parole: «situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale».
1. 388. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 358

  Al comma 509, al capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La medesima imposta è interamente deducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. All'onere derivante dalla deduzione di cui al periodo precedente e fino ad un limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009.
1. 1808. Busin.

  Dopo il comma 521, inserire il seguente:
  521-bis. Non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.
*1. 1152. Corsaro.

  Dopo il comma 521, inserire il seguente:
  521-bis. Non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.
*1. 2748. Causi.

  Al comma 285 sostituire le parole: 700 milioni nell'anno 2015 e 10 milioni di euro con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni;
   conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 200 milioni e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
  conseguentemente, al comma 391 sostituire le parole:
2 per mille con le seguenti: 2,1 per mille;
  conseguentemente, dopo il comma 419, aggiungere il seguente:
  419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;
  conseguentemente, dopo il comma 521 aggiungere il seguente comma:
  521-bis. All'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. Il requisito dello svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, di cui al comma 1, lettera i), articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, deve in ogni caso ritenersi assolto in relazione alle attività decommercializzate, esenti o escluse svolte dagli enti non commerciali con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa fiscale, anche di settore, in materia di tassazione sul reddito.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 30.000;
  2015: – 30.000;
  2016: – 30.000.
1. 1734. Fauttilli.

Pag. 359

COMMA 522

  Al comma 522, capoverso 380, lettera b), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: Per l'anno 2014, al medesimo Fondo sono altresì assegnati ulteriori 500 milioni di euro finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e a finanziare una detrazione di base di 200 euro, da applicare all'imposta municipale propria con riferimento ad un'unica unità immobiliare ad uso abitativo posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata e che tali cittadini certifichino, con le modalità da stabilire con successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, di non essere proprietari di unità immobiliari all'estero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2014, è stabilita la ripartizione dello spazio finanziario disponibile per ciascun comune nel limite e nel rispetto delle ulteriori risorse assegnate al Fondo di cui al periodo precedente ai fini delle detrazioni TASI e IMU ivi previste.
1. 2385. Garavini, Melilla.

  Al comma 522, capoverso 380, lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, sostituire le parole da: «dei familiari dimoranti» a: «ad abitazione principale», con le seguenti: «delle abitazioni assimilate alla principale a norma delle leggi vigenti, anche per autonoma determinazione del Comune;
   b) sostituire il quarto periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la ripartizione dello spazio finanziario disponibile per ciascun comune nel limite delle ulteriori risorse assegnate al Fondo di cui al periodo precedente, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della Tasi, relativi all'abitazione principale e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun Comune. Lo spazio finanziario eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della Tasi relativo all'abitazione principale dei Comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014.».
1. 1918. De Micheli, Rughetti, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Marchi, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.

  Al comma 522, capoverso comma 380, lettera c), primo periodo, sostituire le parole da: tenendo conto, fino a: per i singoli comuni, con le seguenti: prevedendo che possano partecipare a tale riparto solo i comuni che abbiano adempiuto integralmente agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento annuale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I criteri stabiliti nel decreto di cui alla presente lettera tengono altresì conto della necessità di ripartire prioritariamente almeno il 10 per cento del fondo stesso sulla base dei fabbisogni standard, per i singoli comuni.
1. 2790. Mazziotti Di Celso, Romano, Tinagli, Zanetti, Catania, Librandi, Sottanelli.

  Al comma 522, lettera c), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione Pag. 360degli enti territoriali una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a 30 milioni di euro è destinato ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ai comuni istituiti a seguito di fusione.
1. 1896. De Micheli, Guerra, Rughetti.

COMMA 524

  Al comma 524, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2014, ad eccezione delle spese relative alle Missioni Soccorso civile, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ricerca e innovazione, Diritti sociali, politiche sociali e famiglie.

  Conseguentemente alla tabella C, Missione Soccorso Civile, Programma Protezione civile voce Ministero dell'economia e delle finanze:
  2014:
  CP: + 90.000;
  CS: + 90.000.
*1. 3377. VIII Commissione.

  Al comma 524, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2014, ad eccezione delle spese relative alle Missioni Soccorso civile, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ricerca e innovazione, Diritti sociali, politiche sociali e famiglie.

  Conseguentemente alla tabella C, Missione Soccorso Civile, Programma Protezione civile voce Ministero dell'economia e delle finanze:
  2014:
  CP: + 90.000;
  CS: + 90.000.
*1. 3420. Mariani, Borghi, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei.

  Al comma 524, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2014, ad eccezione delle spese relative alle Missioni Soccorso civile, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ricerca e innovazione, Diritti sociali, politiche sociali e famiglie.

  Conseguentemente alla Tabella E, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca «programma» politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale «voce» Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto legislativo n. 102 del 2004, apportare le seguenti variazioni:
  2014:
  CP: + 30.000;
  CS: + 30.000.
**1. 3386. XIII Commissione.

  Al comma 524, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo Pag. 361successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2014, ad eccezione delle spese relative alle Missioni Soccorso civile, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ricerca e innovazione, Diritti sociali, politiche sociali e famiglie.

  Conseguentemente alla Tabella E, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca «programma» politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale «voce» Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto legislativo n. 102 del 2004, apportare le seguenti variazioni:
  2014:
  CP: + 30.000;
  CS: + 30.000.
**1. 3421. Antezza, Oliverio, Luciano Agostini, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al ministero dei beni le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 530, aggiungere il seguente:
  530-bis. Nell'anno 2014, le istituzioni scolastiche ed educative statali con sede nelle aree nelle quali è già stata definita una convenzione-quadro, nonché, non è ancora attiva la medesima convenzione-quadro per l'acquisto di servizi di pulizia e altri servizi ausiliari stipulata da Consip SpA e il cui organico di diritto dei collaboratori scolastici risulti accantonato anche parzialmente, fino all'assegnazione definitiva dell'insieme dei lotti compresi nella gara Servizi Pulizia Scuole pubblicata in data 11 luglio 2012 acquistano i predetti servizi mediante l'affidamento alle imprese che li forniscono alla data del 31 dicembre 2013 senza soluzione di continuità del contratto. All'acquisto si provvede in deroga all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.98, verso un corrispettivo pari alla somma complessiva su base annua e nazionale di euro 396,5 milioni e alle stesse condizioni tecniche in essere al 31 dicembre 2013, al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni definite dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009.
1. 710. Bellanova, Coscia.

  Dopo il comma 524, aggiungere il seguente:
  524-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004. n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotta di 2 milioni per l'anno 2014 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, alla Missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo» sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy Ministero dello sviluppo economico legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 – cap. 2501):
  2014:
  CP + 2.000;
  CS + 2.000 Pag. 362
  2015:
  CP + 5.000;
  CS + 5.000;
  2016:
  CP + 5.000;
  CS + 5.000.
*1. 3418. X Commissione.

  Dopo il comma 524, aggiungere il seguente:
  524-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004. n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotta di 2 milioni per l'anno 2014 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, alla Missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo» sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy Ministero dello sviluppo economico legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 – cap. 2501):
  2014:
  CP + 2.000;
  CS + 2.000
  2015:
  CP + 5.000;
  CS + 5.000;
  2016:
  CP + 5.000;
  CS + 5.000.
*1. 3419. Porta, Fedi, Garavini, La Marca, Gianni Farina, Marazziti, Fitzgerald Nissoli, Picchi, Tacconi, Caruso.

  Dopo il comma 530, aggiungere il seguente:
  530-bis. All'articolo 33, comma 8-quater, nono periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «valorizzazione rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «di conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli strumenti previsti dall'articolo 33-bis. rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per le attività di alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti, che può avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico specialistico della società Difesa Servizi S.p.A, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la citata società, alla quale si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14».
1. 2769. Leone, Misuraca.

  Dopo il comma 530 aggiungere il seguente:
  530-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1. 391. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 15.000;
  2015: – 15.000;
  2016: – 15.000.

  Conseguentemente alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento Pag. 363nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali; monitoraggio e valutazione interventi, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge finanziaria n. 296 del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1 comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527), apportare le seguenti variazioni:
  2014:
  CP: + 15.000;
  CS: + 15.000;
  2015:
  CP: + 15.000;
  CS: + 15.000.
  2016:
  CP: + 15.000;
  CS: + 15.000.
Tab.A. 11. XII Commissione.

  Alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 15.000;
  2015: – 15.000;
  2016: – 15.000.

  Conseguentemente alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali; monitoraggio e valutazione interventi, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge finanziaria n. 296 del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1 comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527), apportare le seguenti variazioni:
  2014:
  CP: + 15.000;
  CS: + 15.000;
  2015:
  CP: + 15.000;
  CS: + 15.000.
  2016:
  CP: + 15.000;
  CS: + 15.000.
*Tab.A.8 Scuvera, Lenzi, Murer, Patriarca, Biondelli, Burtone, Fossati, Beni, Bellanova, Iori, Casati, Grassi, Amato, Capone, Sbrollini, Zampa, D'Incecco, Miotto.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 11.000.

  Conseguentemente, alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociale e famiglia, programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (19.4 ) voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge finanziaria n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – Cap 3527) apportare le seguenti variazioni:
  2014:
  CP: + 11.000;
  CS: + 11.000.
* Tab.A. 1. Brambilla, Petrenga, Palmizio, Fucci, Lainati, Savino, Picchi, Russo, Cesaro, Cicu.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 11.000.

  Conseguentemente, alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociale e famiglia, programma: Trasferimenti assistenziali Pag. 364a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (19.4) voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge finanziaria n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – Cap 3527) apportare le seguenti variazioni:
  2014:
  CP: + 11.000;
  CS: + 11.000.
**Tab.A.14. Zampa, Antezza, Bobba, D'Incecco, Gullo, Iori, Scuvera, Zanin.

  Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 6.000;
  2015: – 6.000;
  2016: – 6.000.

  Conseguentemente alla Tabella C, Missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n. 267: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità di pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 – Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) apportare le seguenti variazioni:
  2014: + 6.000;
  2015: + 6.000;
  2016: + 6.000.
Tab.A. 13. XIII Commissione.

  Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 6.000;
  2015: – 6.000;
  2016: – 6.000.

  Conseguentemente alla Tabella C, Missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n. 267: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità di pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 – Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) apportare le seguenti variazioni:
  2014: + 6.000;
  2015: + 6.000;
  2016: + 6.000.
*Tab.A. 3. Pagano.

  Alla Tabella A apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
  2014: – 5.000;
  2015: – 5.000;
  2016: – 5.000;

voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
  2014: + 5.000;
  2015: + 5.000;
  2016: + 5.000.
* Tab.A. 12. XIII Commissione.

  Alla Tabella A apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
  2014: – 5.000;
  2015: – 5.000;
  2016: – 5.000;

Pag. 365

voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
  2014: + 5.000;
  2015: + 5.000;
  2016: + 5.000.
**Tab.A.6 Cenni, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valante, Venittelli, Zanin.

  Alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
  2014: – 5.000.

  Conseguentemente , alla Tabella C: Missione L'Italia in Europa e nel mondo, Programma Cooperazione allo Sviluppo, voce Ministero degli affari esteri, Legge n. 7 del 1981 e Legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:
  2014:
  CP + 5 000;
  CS + 5.000.
Tab.A. 4. III Commissione.

TAB. E

  Alla tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese; programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale; voce: Ministero sviluppo economico, legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95, punto 3: Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREMM apportare le seguenti variazioni in riduzione:
  2014:
  CP: – 785.000;
  CS: – 785.000.
  2015:
  CP: – 778.000;
  CS: – 778.000.
  2016:
  CP: – 526.000:
  CS: – 526.000.
Tab.E. 2. Marcon, Boccadutri, Melilla, Duranti, Piras.

Pag. 366

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAL GOVERNO

ART. 2.

   Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:
  29-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato provenienti dalla chiusura della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa e della gestione commissariale denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo» in liquidazione coatta amministrativa.
2. 2. Il Governo.

ART. 6.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: del Ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione.
6. 2. Il Governo.

ART. 8.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa» e «Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. 1. Il Governo.

TAB. 1.

  Alla tabella n. 1, relativa allo stato di previsione dell'entrata, apportare la seguente variazione:
  Al Titolo 2 – Extra-tributarie, natura 2.1 – Entrate ricorrenti, 2.1.1 – Proventi speciali:

  2014:
   CP – 2.300.000;
   CS – 2.300.000;
  2015:
   CP – 2.300.000;
   CS – 2.300.000;
  2016:
   CP – 2.300.000;
   CS – 2.300.000.

Pag. 367

  Conseguentemente alla tabella n. 7, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare la seguente variazione:
  alla missione 2 – Istruzione universitaria, programma 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria,:

  2014:
   CP – 2.300.000;
   CS – 2.300.000;
  2015:
   CP – 2.300.000;
   CS – 2.300.000;
  2016:
   CP – 2.300.000;
   CS – 2.300.000.
Tab. 1. 1. Il Governo.

TAB. 2.

  Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 17 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 17.3 – Sostegno alla famiglia apportare le seguenti variazioni:
  2014:
   CP –20.000.000;
   CS –20.000.000;
  2015:
   CP – 20.000.000;
   CS – 20.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella n. 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 3 – Casa e assetto urbanistico, programma 3.1 – Politiche abitative, urbane e territoriali U.d.V. 3.1, apportare le seguenti variazioni:
  2014:
   CP +20.000.000;
   CS +20.000.000;
  2015:
   CP + 20.000.000;
   CS + 20.000.000.

  Alla tabella n. 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 1. – Politiche per il lavoro. Programma 1.3 – Politiche attive e passive del lavoro, apportare le seguenti variazioni:
  2014:
   CP – 23.000.000;
   CS – 23.000.000;
  2015:
   CP – 17.000.000;
   CS – 17.000.000;
  2016:
   CP – 9.000.000;
   CS – 9.000.000.

  alla medesima tabella n. 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 2 – Politiche previdenziali, Programma 2.2 – Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, apportare le seguenti variazioni:
  2014:
   CP + 23.000.000;
   CS + 23.000.000;
  2015:
   CP + 17.000.000;
   CS + 17.000.000;
  2016:
   CP + 9.000.000;
   CS + 9.000.000.

  Alla tabella n. 1 – Stato di previsione dell'entrata, apportare le seguenti variazioni: Titolo 1 – Tributarie, natura 1.1 – Entrate ricorrenti, 1.1.1 – Imposta sul reddito delle persone fisiche:
  2015:
   CP – 64.900.000;
   CS – 64.900.000;
  2016:
   CP – 37.000.000;
   CS – 37.000.000.

  al Titolo 1 – Tributarie, natura 1.1 – Entrate ricorrenti, 1.1.1 – Imposta sul reddito delle società:
  2015:
   CP + 45.500.000;
   CS + 45.500.000;Pag. 368
  2016:
   CP + 26.000.000;
   CS + 26.000.000.

  Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 2. – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma 2.2 – Federalismo, apportare le seguenti variazioni:
  2015:
   CP – 16.600.000;
   CS – 16.600.000;
  2016:
   CP – 12.600.000;
   CS – 12.600.000.

  Alla tabella n. 8, Stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 2. – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma 2.8 – Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa, apportare le seguenti variazioni:
  2015:
   CP – 3.100.000;
   CS – 3.100.000;
  2016:
   CP – 2.400.000;
   CS – 2.400.000.
Tab. 2. 6. Il Governo.

  Alla tabella n. 4, Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 2. – Politiche previdenziali, Programma 2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, apportare le seguenti variazioni:
  2014:
   CP + 5.000.000;
   CS + 5.000.000;
  2015:
   CP + 8.000.000;
   CS + 8.000.000;
  2016:
   CP + 12.700.000;
   CS + 12.700.000.

  Conseguentemente, alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  missione 1. – Politiche economico-finanziarie e di bilancia, programma 1.7 – Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblico e politiche di bilancio,:

  2014:
   CP – 2.000.000;
   CS – 2.000.000;
  2015:
   CP – 2.500.000;
   CS – 2.500.000;
  2016:
   CP – 3.500.000;
   CS – 3.500.000.

  missione 25 – Fondi da ripartire, Programma 25.2 – Fondi di riserva e speciali:
  2014:
   CP – ;
   CS – ;
  2015:
   CP – 500.000;
   CS – 500.000;
  2016:
   CP – 500.000;
   CS – 500.000.

  missione 25 – Fondi da ripartire, programma 25.1 – Fondi da assegnare:
  2014:
   CP – 3.000.000;
   CS – 3.000.000;
  2015:
   CP – 5.000.000;
   CS – 5.000.000;
  2016:
   CP – 8.700.000;
   CS – 8.700.000.

  Alla tabella n. 6, Stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione 1. – L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.9 – Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:
  2014:
   CP – 3.300.000;
   CS – 3.300.000;Pag. 369
  2015:
   CP – 3.300.000;
   CS – 3.300.000;
  2016:
   CP – 3.300.000;
   CS – 3.300.000.

  Alla tabella n. 1 – stato di previsione dell'entrata, Titolo 1 – Tributarie, natura 1.1 – Entrate ricorrenti, 1.1.1 – Imposta sul reddito delle persone fisiche, apportare le seguenti variazioni:
  2014:
   CP + 1.500.000;
   CS + 1.500.000;
  2015:
   CP + 1.500.000;
   CS + 1.500.000;
  2016:
   CP + 1.500.000;
   CS + 1.500.000.
Tab. 2. 7. Il Governo.

  Alla tabella n. 2, – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le variazioni:
   alla missione 21. – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma 21.1 – Organi costituzionali:

  2016:
   CP – 49.640.000;
   CS – 49.640.000.

  alla missione 1. – Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.7 – Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio:
  2014:
   CP + 300.000;
   CS + 300.000;
  2015:
   CP + 300.000;
   CS + 300.000;
  2016:
   CP + 200.000;
   CS + 200.000.

  alla missione 21. – Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, Programma 21.3 – Presidenza del Consiglio dei Ministri:
  2014:
   CP – 300.000;
   CS – 300.000;
  2015:
   CP – 300.000;
   CS – 300.000;
  2016:
   CP – 200.000;
   CS – 200.000.

  alla missione 2. – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma 2.2 – Federalismo:
  2014:
   CP + 40.467.450;
   CS + 40.467.450;
  2015:
   CP + 40.467.450;
   CS + 40.467.450;
  2016:
   CP + 40.467.450;
   CS + 40.467.450.

  alla missione 9. – Diritto alla mobilità, programma 9.1 – Sostegno allo sviluppo dei trasporto:
  2014:
   CP – 40.467.450;
   CS – 40.467.450;
  2015:
   CP – 40.467.450;
   CS – 40.467.450;
  2016:
   CP – 40.467.450;
   CS – 40.467.450.

  alla missione 27. – Giustizia, Programma 27.1 – Giustizia tributaria,:
  2014:
   CP + 560.000;
   CS + 560.000;Pag. 370
  2015:
   CP + 560.000;
   CS + 560.000;
  2016:
   CP + 560.000;
   CS + 560.000.

  alla missione 1. – Politiche economico-finanziarie e di bilancio, Programma 1.1 – Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità,:
  2014:
   CP – 560.000;
   CS – 560.000;
  2015:
   CP – 560.000;
   CS – 560.000;
  2016:
   CP – 560.000;
   CS – 560.000.

  alla missione 1. – Politiche economico-finanziarie e di bilancio, Programma 1.7 – Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio,:
  2014:
   CP  7.348.275;
   CS  7.348.275;
  2015:
   CP  66.806.384;
   CS  66.806.384;
  2016:
   CP  42.894.582;
   CS  42.894.582.

  alla missione 3. – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma 2.2 – Federalismo:
  2014:
   CP – 7.348.275;
   CS – 7.348.275;
  2015:
   CP – 66.806.384;
   CS – 66.806.384;
  2016:
   CP – 42.894.582;
   CS – 42.894.582.
Tab. 2. 8. Il Governo.

  Alla tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 24. – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Programma 24.3 – e affari generali per le amministrazioni di competenza U.d.V. 24.3 – Servizi, apportare le seguenti variazioni:
  2014:
   CP + 5.503.868;
   CS + 5.503.868;
  2015:
   CP + 8.102.376;
   CS + 8.102.376;
  2016:
   CP + 8.487.766;
   CS + 8.487.766.

  Conseguentemente, alla tabella n. 9 – stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 4. – Fondi da ripartire – Programma 4.1. – Fondi da assegnare – apportare le seguenti variazioni:
  2014:
   CP + 1.000.000;
   CS + 1.000.000;
  2015:
   CP + 1.000.000;
   CS + 1.000.000;
  2016:
   CP + 1.000.000;
   CS + 1.000.000.

   alla tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 1. – Politiche economico-finanziarie e di bilancio – Programma 1.5 – Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte – apportare le seguenti variazioni:
  2014:
   CP – 6.503.868;
   CS – 6.503.868;
  2015:
   CP – 9.102.376;
   CS – 9.102.376;
  2016:
   CP – 9.487.766;
   CS – 9.487.766.
Tab. 2. 9. Il Governo.