CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 novembre 2013
125.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per il regolamento
ALLEGATO

ALLEGATO

Protocollo per l'attuazione del Capo VII della legge 24 dicembre 2012, n. 243, relativo all'istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Deliberato dagli uffici di presidenza della 5a Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica e della V Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati.

Premessa

  Considerato che la legge 24 dicembre 2012, n. 243, al Capo VII prevede l'istituzione, a decorrere dal 1o gennaio 2014, dell'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB);
  la stessa legge prevede che il Presidente ed il Consiglio dell'UPB siano nominati con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nell'ambito di una lista di dieci nominativi votati dalle Commissioni competenti del Senato e della Camera con maggioranza di due terzi;
  vista la necessità di definire, in prima applicazione, le procedure per l'attuazione della legge mediante un Protocollo, proposto dai Presidenti delle competenti Commissioni del Senato e della Camera acquisito l'avviso favorevole dei rispettivi Uffici di Presidenza, e ratificato dalle Giunte per il Regolamento del Senato e della Camera;
  il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati adottano d'intesa il seguente Protocollo:

Art. 1.
(Finalità).

  1. Ai fini della nomina, con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, dei tre componenti del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio, la 5a Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica e la V Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati procedono, d'intesa, alla selezione dei dieci candidati alla suddetta nomina.
  2. I dieci candidati devono essere in possesso dei requisiti di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di economia e di finanza pubblica a livello nazionale e internazionale come definiti dall'articolo 3.

Art. 2.
(Manifestazione di interesse).

  1. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati pubblicano un avviso sui siti del Parlamento italiano, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati avente oggetto la raccolta di manifestazioni di interesse, di natura non concorsuale, per la partecipazione alla valutazione delle candidature per la definizione della lista dei dieci candidati di cui all'articolo 1. Nell'avviso è stabilito il termine entro cui devono pervenire le manifestazioni di interesse.
  2. Della pubblicazione dell'avviso è data pubblicità sui media nazionali e internazionali.

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Art. 3.
(Requisiti professionali).

  1. I soggetti che presentano la manifestazione di interesse devono aver svolto, nei venti anni antecedenti la presentazione della stessa per almeno dieci anni, funzioni relative alle materie individuate dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) c) e d) della legge 24 dicembre 2012, n. 243, all'interno di istituzioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali.

Art. 4.
(Requisiti soggettivi).

  1. I soggetti che presentano la manifestazione di interesse devono:
   a) presentare un curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, completo di clausola di autocertificazione e di autorizzazione alla pubblicazione e al trattamento dei dati in esso contenuti, ad esclusione dei dati sensibili, e corredato da una dichiarazione di disponibilità a ricoprire l'incarico, debitamente sottoscritta e accompagnata da copia di un valido documento di identità;
   b) possedere al momento della presentazione della manifestazione di interesse, i seguenti requisiti:
    1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e godimento dei diritti civili e politici;
    2) non essere stati destituiti, licenziati o dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione italiana o di un paese dell'Unione europea o di un organismo internazionale per persistente insufficiente rendimento;
    3) non essere incorsi in una delle cause di decadenza dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione italiana o di un paese dell'Unione europea di cui alla normativa vigente;
    4) possesso di diploma di laurea o titolo equivalente ai sensi della normativa vigente;
    5) non incorrere nelle condizioni richiamate all'articolo 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D.lgs n. 163/2006; dichiarare di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione alle funzioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio e non avere carichi pendenti risultanti dal casellario giudiziale;
    6) possedere una buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; in caso di cittadini stranieri appartenenti ad uno degli Stati membri dell'Unione europea possedere altresì l'ottima conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata.

  2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti preclude la possibilità di partecipare alla selezione.

Art. 5.
(Condizioni ostative).

  1. Costituisce condizione ostativa alla presa in considerazione della manifestazione di interesse:
   a) l'essere membri del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o consiglieri di enti locali;
   b) far parte di compagini di governo;
   c) essere in condizione di conflitto di interesse in relazione alle funzioni attribuite all'UPB o versare in situazioni in grado di incidere sulla piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione richieste;
   d) ricoprire cariche di vertice o detenere partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 120 del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo Pag. 12n. 58 del 1998) in società partecipate dallo Stato o da altre Amministrazioni pubbliche.

  2. Le condizioni di cui al comma 1 devono essersi verificate alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

Art. 6.
(Valutazione delle manifestazioni di interesse).

  1. Successivamente all'acquisizione delle manifestazioni di interesse, i Presidenti delle Commissioni di cui all'articolo 1, adottate le opportune intese, sentiti gli Uffici di Presidenza delle Commissioni, nominano un Comitato congiunto paritetico, presieduto dagli stessi Presidenti e nel quale sono rappresentati proporzionalmente tutti i Gruppi parlamentari, per la valutazione delle manifestazioni di interesse e la formazione dell'elenco dei nominativi che risultino in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e che non incorrano in una delle condizioni ostative di cui all'articolo 5.
  2. Il Comitato, prima di procedere alla valutazione delle manifestazioni di interesse, può specificare le condizioni ostative, di carattere oggettivo e soggettivo, previste dall'articolo 5, comma 1, lettera c) che possono inficiare la piena autonomia e l'indipendenza di giudizio e di valutazione dei membri del Consiglio.
  3. Ai curricula dei soggetti che hanno presentato la manifestazione di interesse rispondente ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e non incorrono nelle condizioni ostative di cui all'articolo 5, è data pubblicità.

Art. 7.
(Formazione dell'elenco di dieci nominativi).

  1. Per la formazione dell'elenco di dieci nominativi proposti per la designazione dei tre membri del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio si procede con le seguenti modalità:
   a) ciascuna Commissione, previa intesa con la corrispondente Commissione dell'altro ramo del Parlamento, procede ad indicare, mediante votazione per schede, dieci nominativi tra quelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 6;
   b) sono proclamati eletti i soggetti che abbiano conseguito in entrambe le Commissioni i due terzi dei voti tenendo conto, ove necessario, del criterio del maggior numero di voti ottenuti. Il Presidente di ciascuna Commissione procede alla proclamazione degli eletti, d'intesa con il Presidente della Commissione dell'altro ramo del Parlamento, sulla base dei risultati delle votazioni;
   c) qualora le Commissioni non pervengano nella prima votazione alla indicazione di dieci nominativi, secondo le modalità indicate nelle lettere a) e b), si procede in maniera continuativa ad ulteriori votazioni contestuali fino al raggiungimento del numero di dieci nominativi che abbiano conseguito i due terzi dei voti in entrambe le Commissioni.

Art. 8.

(Nomina del Consiglio e del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio).

  1. Il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati, una volta definito l'elenco di cui all'articolo 7 procedono, con decreto adottato d'intesa fra loro ai sensi dell'articolo 1 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, alla costituzione del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio ed alla nomina del Presidente.

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Art. 9.
(Oneri per il funzionamento dell'Ufficio parlamentare di bilancio).

  1. Il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati, entro il 31 dicembre 2013, procedono d'intesa alla individuazione dei locali da destinare a sede dell'Ufficio parlamentare di bilancio e delle risorse strumentali necessarie al funzionamento dell'Ufficio.
  2. Gli oneri di cui al comma 1 sono ripartiti in parti uguali tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati.