CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 ottobre 2013
94.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (C. 1540 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

  Al comma 1, capoverso ART. 18-bis, comma 1, sostituire le parole: anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità con le seguenti: con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima.
4. 400. I Relatori.

  Al comma 1, capoverso ART. 18-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: emergano nel corso di interventi assistenziali aggiungere le seguenti parole: dei centri antiviolenza e.
* 4. 5. Terrosi, Covello.

  Al comma 1, capoverso ART. 18-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: emergano nel corso di interventi assistenziali aggiungere le seguenti: dei centri antiviolenza e.
* 4. 37. Roberta Agostini, Fabbri, Gasparini, Covello.

  Al comma 1, capoverso ART. 18-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è comunque richiesto il parere dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 1.
4. 401. I Relatori.

  Al comma 1, capoverso articolo 18-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1, commessi in ambito di violenza domestica, può essere disposta la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13.
4. 8. (nuova formulazione) Bragantini, Molteni.

ART. 5.

Subemendamenti all'emendamento 5. 200.

  All'emendamento dei relatori 5.200, articolo 5, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-ter. Per il finanziamento del Piano di cui al comma 1 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti:, salvo quanto previsto.
0. 5. 200. 35. (nuova formulazione) Pollastrini, Roberta Agostini, Lenzi.

Pag. 20

  All'emendamento dei relatori 5.200, articolo 5, comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere nell'ambito delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle Indicazioni Nazionali per i licei e delle linee guida per gli Istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo.
0. 5. 200. 3. (nuova formulazione) Centemero.

  All'emendamento dei relatori 5.200, articolo 5, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, dopo le parole: «Il Piano» aggiungere le seguenti: «, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio nazionale,»;
   b) alla lettera e-bis), dopo le parole: «di azioni» aggiungere le seguenti: «basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte»;
   c) alla medesima lettera e-bis), sopprimere la parola: «psicologico».
0. 5. 200. 1. (nuova formulazione) Marzano, Locatelli, Ermini, Bonafè, Labriola.

  All'emendamento dei relatori 5.200, articolo 5, comma 2, lettera f), dopo le parole: periodicamente aggiornata aggiungere le seguenti:, con cadenza almeno annuale,.
0. 5. 200. 26. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

  All'emendamento 5.200 dei relatori, articolo 5, comma 2, lettera g), dopo la parola: stalking aggiungere le seguenti: e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore.
0. 5. 200. 27. (nuova formulazione) Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

  All'emendamento 5.200 dei relatori, articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2014 fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
0. 5. 200. 32. (nuova formulazione) Lenzi, Murer, Roberta Agostini.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 5.
(Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere).

  1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma Pag. 213, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri anti-violenza delle donne, e adotta, previa intesa ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata, un «Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere», di seguito denominato «Piano», che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020.
  2. Il Piano persegue le seguenti finalità:
   a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;
   a-bis) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;
   b) promuovere l'educazione degli operatori scolastici alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;
   c) potenziare le forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
   d) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking;
   e) accrescere la protezione delle vittime attraverso un rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;
   e-bis) promuovere lo sviluppo e l'attivazione su tutto il territorio nazionale di azioni di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive al fine di favorirne il recupero psicologico e limitare i casi di recidiva;
   f) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata dei dati del fenomeno, ivi compresa la mappatura dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche dati già esistenti;
   g) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle Amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking;
   h) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

  2-bis. Il Ministro delegato per la pari opportunità provvede annualmente ad inviare al Parlamento una relazione riguardante l'attuazione del Piano.
  3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5-bis.
(Azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio).

  1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera c), della presente legge, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 223 del 2006, è incrementato Pag. 22di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2. Il Ministro delegato per le Pari Opportunità d'intesa con la Conferenza Stato regioni, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:
   a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;
   b) dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;
   c) delle case rifugio pubbliche e private già presenti in ogni regione;
   d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione riservando un terzo dei fondi disponibili alla creazione di nuovi centri e di nuove case rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla Raccomandazione Ue – Expert Meeting sulla violenza contro le donne – Finlandia 8-10 novembre 1999.

  3. I centri antiviolenza e le case rifugio, alle quali è garantito l'anonimato, sono promossi da:
   a) enti locali, in forma singola o associata;
   b) singole associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato;
   c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

  4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità imprescindibili per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.
  5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.
  6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.
  7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo.
5. 200. I Relatori.

  Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo).

  1. Per le aree interessate da insediamenti produttivi o infrastrutture logistiche Pag. 23ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprietà pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero dell'interno e regioni ed enti locali, previsti dall'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono prevedere la contribuzione di altri soggetti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Per le predette contribuzioni non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  2. Gli accordi di cui al comma 1 possono anche prevedere, ai fini del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalità di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le quali è consentito, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica e comunque nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, il ricorso alla permuta di materiali o prestazioni. In tal caso, l'accordo è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'interno, rilasciata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 569 a 574 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In caso di accordi tra soggetti pubblici, anche non economici, la permuta può prevedere anche la cessione diretta di beni di proprietà pubblica in cambio di prestazioni o finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni di proprietà pubblica destinati a presidi di polizia. Restano fermi i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite ulteriori modalità attuative del presente comma, nonché individuate eccezionali esigenze per le quali può essere altresì consentito il ricorso alla predetta permuta.
  3. Relativamente alle aree di cui al comma 1, il prefetto può assumere iniziative volte alla semplificazione e all'accelerazione della conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti pubblici interessati, anche indirettamente, alla realizzazione dei progetti di sviluppo territoriale. Ove riguardino beni di proprietà pubblica, gli accordi di cui al presente articolo sono conclusi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
6. 0100. I Relatori.

ART. 7.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  «3-bis. All'articolo 260 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica».
7. 400. I Relatori.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia).

  1. Agli appartenenti agli organi di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi, distaccati dalle autorità competenti, che partecipano sul territorio nazionale ad operazioni congiunte disposte sulla base e secondo le modalità indicate da accordi internazionali di cooperazione di polizia sono attribuite le funzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e di ufficiale o agente di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dai medesimi accordi.Pag. 24
  2. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei Trattati internazionali ratificati dall'Italia, nei casi contemplati dagli accordi di cui al comma 1, l'uso delle armi di servizio e del relativo munizionamento che siano stati preventivamente autorizzati dallo Stato, è consentito unicamente in caso di legittima difesa secondo la normativa nazionale. Nei medesimi casi ai veicoli utilizzati sul territorio nazionale dal personale di cui al comma 1 si applicano le stesse norme nazionali in materia di circolazione stradale previste per l'espletamento dei servizi di polizia, comprese quelle concernenti le prerogative di impiego di dispositivi sonori e luminosi e di passaggio ai pedaggi.
  3. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei Trattati internazionali ratificati dall'Italia, la responsabilità civile e penale degli appartenenti agli organi di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi che operano sul territorio nazionale ai sensi del comma precedente è regolata dagli accordi di cooperazione di cui al medesimo comma ed in mancanza dalla normativa nazionale.
7. 0100. I Relatori.

ART. 8.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Fuori dai casi in cui si fa luogo alle provvidenze di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, le imprese che abbiano subito il danneggiamento di materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono richiedere un indennizzo per il ristoro del danno subito a carico del Fondo di solidarietà civile, istituito ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.
  2-ter. Per l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 2-bis le somme stanziate sul predetto Fondo sono utilizzate nel limite massimo annuo di cinque milioni di euro. Le richieste di indennizzo per il ristoro del danno che non possono essere soddisfatte a causa del predetto limite di spesa, sono prioritariamente soddisfatte nell'anno successivo. L'indennizzo è concesso per la sola parte eccedente la somma liquidata o che può essere liquidata sulla base del contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata.
  2-quater. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto legge n. 187 del 2010, i criteri e le modalità per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo sono definiti, in prima attuazione e in via d'urgenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
  2-quinquies. All'articolo 2-bis del decreto legge n. 187 del 2010, le parole «il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti «il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. 9. Rossomando, Centemero, Vitelli, Allasia, Damiano, Giorgis, D'Ottavio, Bonomo, Mattiello, Boccuzzi, Patriarca, Paola Bragantini, Fregolent, Costa, Rabino, Monchiero, Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera a) capoverso, sostituire la parola: sostituzione con la seguente parola: furto o indebito utilizzo.
9. 5. Colletti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Sopprimere il comma 2.
9. 500. I Relatori.

Pag. 25

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
9. 4. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici in attuazione dell'articolo 47, paragrafo 2, della Direttiva 2013/29/UE del 12 giugno 2013).

  1. Il punto 4 dell'Allegato I del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 è sostituito dal seguente:
  «4. Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2, nonché dei fuochi di artificio di categoria 4 che soddisfino le seguenti condizioni:
   a) l'esplosivo detonante non può essere facilmente estratto dall'articolo pirotecnico;
   b) per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non può avere una funzione di detonante oppure non può, così come è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;
   c) per le categorie 4, T2 e P2, l'articolo pirotecnico è progettato in modo da non funzionare come detonante oppure, se è progettato per la detonazione, non può, così come è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari.».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, si applicano anche alle autorizzazioni concesse relative alle istanze presentate entro i termini di cui al comma 6 del medesimo articolo.
9. 0100. I Relatori.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, dopo le parole: alla qualità degli eventi, inserire le seguenti: disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza.
10. 4. Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: dell'apposito stanziamento fino alla fine del periodo con le seguenti: del Fondo per le emergenze nazionali, di cui al comma 5-quinquies del presente articolo,.
10. 7. Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma 4-quinquies, alla fine, aggiungere le seguenti parole: e del Fondo per le emergenze nazionali.
10. 6. Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 11.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. al comma 5-bis), dell'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «organi di polizia» sono aggiunte le seguenti: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
   b) dopo le parole: «finalità di giustizia», sono aggiunte le seguenti: «di soccorso pubblico,».

Pag. 26

  4-ter). Dopo il comma 12 dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 59, è aggiunto il seguente:
  12-bis). Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico.
11. 10. Rosato, Fiano, Covello, Bruno Bossio.

  Al comma 5, premettere la seguente lettera:
   0a) all'articolo 3, comma 3-bis), è aggiunto in fine il seguente periodo: «La lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotta dal comma 12 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è soppressa.».
11. 6. Rosato, Fiano, Covello, Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Interventi a favore della montagna).

  1. Per l'anno 2013 le risorse accantonate per il medesimo anno ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pari a 1 milione di euro, sono utilizzate per attività di progettazione preliminare di interventi pilota per realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative. A tale scopo le risorse sono assegnate con decreto del Ministro per gli Affari regionale e delle autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'UNCEM che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e maggiore esperienza in attività di riqualificazione del territorio.
11. 0100. (Nuova formulazione) Il Relatore per la I Commissione.

ART. 12.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 1 del disegno di legge, aggiungere in fine il seguente articolo:

Art. 1-bis.

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, adottati, in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dai medesimi commissari straordinari.
  2. Fino al 30 giugno 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
12. 12. (nuova formulazione) Bressa, Boschi, Roberta Agostini, Gasparini, Fabbri, De Menech, Covello, Giorgis, Marco Meloni, Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis
(Disposizioni finanziarie per gli enti locali).

  1. All'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera Pag. 27b), n. 2), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale delibera, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, è adottata entro il termine massimo del 30 novembre 2013».
  2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è differito al 31 dicembre 2013.».

  Conseguentemente, sostituire il titolo del Capo IV con il seguente: «Norme in tema di gestioni commissariali delle province e in favore degli enti locali».
12. 0400. I Relatori.

Pag. 28

ALLEGATO 2

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province (C. 1540 Governo).

ULTERIORI EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

Subemendamento all'emendamento 4.401 dei Relatori.

  All'emendamento 4.401, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il parere dell'autorità giudiziaria competente deve essere espresso entro il termine di quarantotto ore dalla richiesta. Il mancato parere, da parte dell'autorità giudiziaria competente, entro il termine di cui al presente comma, equivale a parere favorevole al rilascio del permesso di soggiorno.
0. 4. 401. 1. Sarti, Bonafede.

Subemendamenti all'emendamento 5.200 dei Relatori.

ART. 5.

  Sopprimere l'articolo 5.
0. 5. 200. 20. Mucci, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Sostituire il comma 1, dell'articolo 5 con i seguenti:

Art. 5.
(Rifinanziamento del Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo stalking).

  1. Al fine di garantire a piena implementazione del «Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo stalking» approvato con decreto ministeriale 11 novembre 2010, dal 1o gennaio 2014 lo stanziamento attualmente previsto sul capitolo 496 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementato di 100 milioni di euro l'anno.
  1-bis. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 100 milioni di euro l'anno, si provvede mediante quanto previsto dal successivo comma 3.
  1-ter. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».
0. 5. 200. 36. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi.

Pag. 29

  Al comma 1, premettere le parole: Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
0. 5. 200. 15. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, dopo le parole: delle associazioni sono soppresse le parole: di donne.
0. 5. 200. 60. La Russa.

  Al comma 1, sostituire le parole: che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020 con le seguenti: in attuazione degli impegni presi con la ratifica della Convenzione di Istanbul, di cui alla legge n. 77 del 2013, ed in sinergia con la nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020.
0. 5. 200. 16. Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 2014-2020 con le seguenti: 2013-2020.

  Conseguentemente all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2014 fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
0. 5. 200. 32. Lenzi, Murer, Roberta Agostini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 2014-2020 con le seguenti: 2013-2020.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 5: dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. Per il finanziamento del Piano di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  Al comma 3, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto dal comma 2-ter e dall'articolo 5-bis.
0. 5. 200. 35. Pollastrini, Roberta Agostini, Lenzi.

  Al comma 2, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:
   a) prevenire il fenomeno della violenza di genere attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività rafforzando la consapevolezza di tutti gli individui nel processo di eliminazione della violenza contro ogni forma di differenza e diversità;
   b) promuovere l'educazione di tutta la popolazione studentesca alla relazione e contro la violenza e le discriminazioni basate sul genere, sull'orientamento sessuale, sulla nazionalità, sulla religione, sul colore della pelle, sull'appartenenza a una Pag. 30etnia o a un gruppo sociale, sulle opinioni politiche, sulle condizioni fisiche o psichiche nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare la comunità scolastica e prevenire la violenza nei confronti di ogni forma di diversità o differenza, rafforzando il valore della differenza e del rispetto della dignità di ogni persona anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo.
0. 5. 200. 17. Ciprini.

  Al comma 2 dell'articolo 5, alla lettera a-bis) sostituire le parole: anche attraverso l'adozione di codici con le parole: nel rispetto dei codici.
0. 5. 200. 32-bis. Locatelli, Marzano, Labriola.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) promuovere l'educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere.
0. 5. 200. 18. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) promuovere l'educazione alla relazione, alla discriminazione e alla parità di genere e contro la violenza nell'ambito delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle Indicazioni Nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare e nella progettazione del Piano dell'Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare le studentesse e gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo. A tale scopo le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi, e viene promossa una adeguata formazione del personale scolastico.
0. 5. 200. 3. Centemero.

  Al comma 2, lettera b) dopo le parole: discriminazione di genere, inserire le seguenti: prevedendo giornate di cineforum, accompagnate da illustrazione e dibattito sul tema, con l'assistenza di esperti e personale competente nell'ambito giudiziario, psicologico, sociale, sanitario, nonché.
0. 5. 200. 19. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'educazione al rispetto affettivo.
0. 5. 200. 13. Schirò Planeta.

  Al comma 2, alla lettera c), dopo le parole: vittime di violenza, inserire le seguenti: potenziare e rafforzare, al contempo, la rete dei servizi territoriali e dell'amministrazione della giustizia che si occupano del recupero degli autori delle condotte riconducibili alla violenza domestica o di genere, ai fini della migliore prevenzione del fenomeno;

  Conseguentemente alla lettera e), dopo le parole: istituzioni coinvolte, sono inserite le seguenti: a tal fine sono curati, in particolare, Pag. 31lo scambio di informazioni ed esperienze e la collaborazione tra i servizi di assistenza alle vittime di violenza domestica o di genere e i servizi che si occupano del recupero degli autori delle condotte riconducibili alla violenza domestica o di genere.
0. 5. 200. 7. Balduzzi, Piepoli, Binetti.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo altresì la presenza di personale delle forze dell'ordine e della sicurezza per la vigilanza e la protezione dei luoghi ove si prestano servizi di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza.
0. 5. 200. 19-bis. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: destinando in modo permanente una quota del Fondo di cui al comma 1 a tali finalità.
0. 5. 200. 22. Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) prevedere l'istituzione di un registro delle associazioni e dei centri che offrono servizi e svolgono attività di sostegno per le donne vittime di violenza nonché dei centri che offrono ascolto e aiuto agli uomini maltrattanti;
0. 5. 200. 23. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2 lettera d) aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso l'organizzazione di corsi di aggiornamento obbligatori ed il coinvolgimento di ordini professionali e degli enti di riferimento sia pubblici che privati;
0. 5. 200. 24. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 2, lettera d) aggiungere infine, le parole: con particolare riferimento ad avvocati, magistrati e forze dell'ordine, anche prevedendo specifici corsi nell'ambito della formazione universitaria;
0. 5. 200. 4. Centemero.

  Al comma 2, lettera d) aggiungere in fine le parole: con particolare riferimento ad avvocati, magistrati e forze dell'ordine, anche nell'ambito della formazione universitaria;
0. 5. 200. 5. Centemero.

  Al comma 2, lettera e-bis) sostituire le parole da: azioni di recupero fino a relazioni affettive con le seguenti: programmi di prevenzione e trattamento per i soggetti responsabili di atti di violenza e di molestie nei confronti delle donne.
0. 5. 200. 37. Roberta Agostini.

  Al comma 2, lettera e-bis) sostituire le parole al fine di favorirne il recupero psicologico e limitare i con le seguenti: basate su metodologie consolidate e che garantiscano un impegno alla protezione delle vittime e la limitazione dei.
0. 5. 200. 50. Giuliani.

  Al comma 2, alla lettera e-bis) aggiungere dopo la parola azioni le parole basate su metodologie consolidate.
0. 5. 200. 1. Marzano, Locatelli, Ermini, Bonafè, Labriola.

Pag. 32

  Al comma 2, alla lettera e-bis) aggiungere dopo le parole recupero psicologico le parole e sociale.
0. 5. 200. 2. Marzano, Locatelli, Ermini, Bonafè, Labriola.

  Al comma 2, sostituire la lettera e-bis) con la seguente:
   e-bis) istituire ed organizzare, su tutto il territorio nazionale, anche presso gli istituti di detenzione, attività di rieducazione finalizzate al recupero psicologico, ad una maggiore consapevolezza nella gestione dei rapporti e dei conflitti, per evitare/limitare la reiterazione nei reati dei soggetti maltrattanti o abusanti;
0. 5. 200. 30. Agostinelli, Mucci, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti.

  Al comma 2, lettera f) dopo le parole periodicamente aggiornata aggiungere le parole , con cadenza almeno annuale,.
0. 5. 200. 26. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 2, alla lettera f) sopprimere le parole ivi compresa la mappatura dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche dati già esistenti.
0. 5. 200. 33. Locatelli, Marzano, Labriola.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine le parole: ovvero l'istituzione presso l'ISTAT di un Osservatorio nazionale permanente sulla violenza sulle donne, la cui costituzione dovrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Osservatorio provvede all'invio al Ministro per le pari opportunità di una relazione annuale.
0. 5. 200. 25. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 2, lettera g), dopo la parola stalking aggiungere le seguenti: attraverso la adozione di linee guida nazionali, elaborate anche con la collaborazione di relazioni e dati forniti dalle associazioni che svolgono assistenza nel settore;
0. 5. 200. 27. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   g-bis) promuovere progetti di reinserimento e cura delle persone colpevoli di reati sessuali, favorendone la partecipazione a trattamenti psicologici con finalità di recupero e di sostegno.
0. 5. 200. 10. Dambruoso, Binetti.

  Al comma 2, lettera h) aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso la stipulazione di protocolli d'intesa;
0. 5. 200. 28. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) implementare, presso tutti i centri di pronto soccorso, un Codice di accesso preferenziale, individuato come «Codice Rosa», riservato a tutte le vittime di violenze.
0. 5. 200. 11. Fitzgerald Nissoli.

Pag. 33

  Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) promuovere, presso le Ambasciate italiane all'estero, l'attivazione di un numero rosa di aiuto per le donne italiane residenti all'estero vittime di violenze.
0. 5. 200. 12. Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 2, aggiungere la seguente lettera h-bis):
   h-bis) promuovere in tutti i luoghi di lavoro attività di informazione sui modelli di condotta da adottare, che non ledano la dignità della persona.
0. 5. 200. 14. Schirò Planeta.

  Sostituire il comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. Il ministro delegato per le pari opportunità provvede entro il 30 giugno di ogni anno ad inviare al Parlamento una relazione riguardante lo stato di attuazione del Piano nonché dell'utilizzo delle risorse stanziate e ripartite ai sensi dell'articolo 5-bis.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 7 dell'articolo 5-bis.
0. 5. 200. 29. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. Il Ministro delegato per le pari opportunità, d'intesa con il Ministro delegato per le comunicazioni, promuove interventi per il superamento degli stereotipi nella rappresentazione dei generi da parte dei mezzi di comunicazione di massa e nella pubblicità, in particolare costituendo un Comitato composto da esperti delle pari opportunità e delle comunicazioni, che solleciti l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori del settore.
0. 5. 200. 6. Carfagna, Centemero.

  Al comma 1 dell'articolo 5-bis, sostituire le parole 7 milioni di euro con le parole 17 milioni di euro e le parole 10 milioni di euro con le parole 20 milioni di euro.
0. 5. 200. 34. Locatelli, Labriola.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 5.
(Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere).

  1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza delle donne, e adotta, previa intesa ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata, un «Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere», di seguito denominato «Piano», che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione comunitaria per il periodo 20 14-2020.
  2. Il Piano persegue le seguenti finalità:
   a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;
   a-bis) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di Pag. 34una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;
   b) promuovere l'educazione degli operatori scolastici alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;
   c) potenziare le forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
   d) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking;
   e) accrescere la protezione delle vittime attraverso un rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;
   e-bis) promuovere lo sviluppo e l'attivazione su tutto il territorio nazionale di azioni di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive al fine di favorirne il recupero psicologico e limitare i casi di recidiva;
   f) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata dei dati del fenomeno, ivi compresa la mappatura dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche dati già esistenti;
   g) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle Amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking;
   h) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

  2-bis. Il Ministro delegato per le pari opportunità provvede annualmente ad inviare al Parlamento una relazione riguardante l'attuazione del Piano.
  3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5-bis.
(Azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio).

  1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera c), della presente legge, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, è incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2. Il Ministro delegato per le Pari Opportunità d'intesa con la Conferenza Stato regioni, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:
   a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;Pag. 35
   b) dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;
   c) delle case rifugio pubbliche e private già presenti in ogni regione;
   d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione riservando un terzo dei fondi disponibili alla creazione di nuovi centri e di nuove case rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla Raccomandazione Ue – Expert Meeting sulla violenza contro le donne – Finlandia 8-10 novembre 1999.

  3. I centri antiviolenza e le case rifugio, alle quali è garantito l'anonimato, sono promossi da:
   a) enti locali, in forma singola o associata;
   b) singole associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato;
   c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

  4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità imprescindibili per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.
  5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.
  6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.
  7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo.
5. 200. I Relatori.