CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1 agosto 2013
67.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. C. 1417 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI SEGNALATI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 30. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, la lettera 0a), capoverso articolo 280, è soppressa.
* 1. 45. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).
* 1. 5. Verini, Rossomando, Morani, Scalfarotto, Marzano, Giuliani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).
* 1. 9. Colletti, Agostinelli, Ferraresi.

Subemendamento all'emendamento 1.1 Marzano

  Sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195».

  Inserire la seguente parte conseguenziale: Conseguentemente dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente: «0a-bis) All'articolo 274, comma 1, lettera c), secondo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni”».
0. 1. 1. 1. Il relatore.

  Al comma 1, lettera 0a), sostituire le parole: la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: cinque con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «consumati o tentati,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione del reato di cui all'articolo 61 2-bis del codice penale,»;
   b) la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».
1. 1. Marzano, Di Salvo.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo la parola: assicurare aggiungere la parola: in ogni caso

  e conseguentemente sopprimere la parola: comunque

  e conseguentemente aggiungere infine la frase: La caso si tratti dei reati di cui agli articoli 572, secondo comma, 583-bis, 612-bis, terzo comma e 624-bis, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285.
1. 77. Molteni, Attaguile.

Pag. 54

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo la parola: assicurare aggiungere la parola: in ogni caso

  e conseguentemente sopprimere la parola: comunque

  e conseguentemente aggiungere infine la frase: In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285.
1. 73. Molteni, Attaguile.

  Sopprimere l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 4-bis.
* 1. 6. Cirielli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «comma 4-bis», è soppresso.
* 1. 32. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso «4-bis», al primo periodo, dopo le parole: dal comma 9, lett. aggiungere le seguenti a) e.
1. 10. Colletti, Agostinelli, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 4-bis, dopo le parole: indicati dal comma 5, è aggiunta la seguente frase: e salvo che non si tratti dei reati di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
1. 103. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 4-bis, dopo le parole: indicati dal comma 5, è aggiunta la seguente frase: e salvo che non si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale, 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-bis, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-bis, 414, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-bis, commi 1 e 2, 635-quater, 648, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274 e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, ti. 309, e successive modificazioni.
1. 104. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera b), al numero 1, capoverso 4-bis. Aggiungere infine le seguenti parole: a meno che la pena non risulti interamente espiata.
1. 3. Verini, Morani, Amoddio, Rossomando, Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

Pag. 55

  Sopprimere il comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 4-quater.
* 1. 7. Cirielli.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 2).
* 1. 11. Ferraresi, Colletti, Agostinelli.

  Sopprimere il comma 1, lettera b), numero 2).
* 1. 8. Cirielli.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 5, è soppresso.
1. 35. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 3) con il seguente:
  3. al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
    b) sostituire la lettera b) con la seguente:
     b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;
   b) la lettera c) è soppressa.
1. 2. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «comma 9», lettera a), è soppresso.
1. 36. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, numero 3), capoverso comma 9, è sostituito dal seguente: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640 codice penale, 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, 583-bis, 575, 589, comma 2, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
1. 112. Molteni, Attaguile.

  All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) la lettera c) è soppressa.
1. 4. Verini, Rossomando, Morani, Amoddio, Marroni, Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica al codice penale).

  1. All'articolo 612-bis, primo comma del codice penale, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «a cinque anni».
* 1. 01. Costa, Carfagna, Centemero, Di Lello.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica al codice penale).

  1. All'articolo 612-bis, primo comma del codice penale, le parole «quattro Pag. 56anni» sono sostituite dalle seguenti: «a cinque anni».
* 1. 02. Cirielli.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 19. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1 lettera a) capoverso 4-ter, dopo il secondo periodo inserire il seguente: La prestazione dell'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati.
2. 18. Chiarelli.

  Sopprimere l'articolo 2, comma 1, lettera a-bis).
* 2. 8. Cirielli.

  Al comma 1, la lettera a-bis) è soppressa.
* 2. 21. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente numero:
   01) il comma 01 è soppresso.
2. 13. Coletti.

  Al comma 1, la lettera b), capoverso numero 3), è soppresso.
* 2. 9. Cirielli.

  Al comma 1, lettera b), prima del n. 3), inserire i seguenti numeri:
   1) il comma 1.1 è soppresso;
   2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: «e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale» sono soppresse;.
2. 3. Daniele Farina, Sannicandro.

  All'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere il seguente numero:
   1) il comma 1.1. è soppresso.
2. 6. Verini, Rossomando, Morani, Amoddio, Marroni, Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

  All'articolo 2, comma 1, lettera b) premettere al numero 3 il seguente numero:
   2. al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: «e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale» sono soppresse.
2. 5. Verini, Rossomando, Morani, Amoddio, Marroni, Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

  Al comma 1, la lettera b), capoverso numero 4), è soppresso.
* 2. 29. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, la lettera b), capoverso numero 4), è soppresso.
* 2. 10. Cirielli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati;
   b-ter) il comma 7-bis dell'articolo 58-quater è soppresso.
2. 4. Daniele Farina, Sannicandro.

Pag. 57

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tale fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare».
2. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
   c) gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati;
   d) il comma 7-bis dell'articolo 58-quater è soppresso.
2. 7. Verini, Rossomando, Morani, Amoddio, Marroni, Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3. 4. Molteni, Attaguile.

  Sopprimerlo.
*3. 3. Cirielli.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, dopo le parole assuntore abituale di sostanze stupefacenti, aggiungere le seguenti: o psicotrope.
3. 2. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, dopo le parole assuntore abituale di sostanze stupefacenti inserire le seguenti: o da alcol dipendente.
3. 5. Verini, Amoddio, Morani, Rossomando, Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Il comma dell'articolo 89 del Testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che ha in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la salute dell'imputato, sempre che l'imputazione abbia ad oggetto reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente o alcoldipendente.».
3. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 3-bis.

  Sopprimerlo.
3-bis. 19. Molteni, Attaguile.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 10. Colletti, Sarti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Soppressione del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie).

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto Pag. 58legge, è soppresso il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie. Con la medesima decorrenza, le risorse umane, strumentali a finanziarie, nonché i poteri esercitati dal predetto commissario straordinario sono attribuiti al Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni.
4. 5. Colletti, Sarti.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 2 è abrogato. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria assume le funzioni di Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012 ed i compiti ad esso attribuiti dalla legislazione vigente.
4. 6. Colletti, Sarti.

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: richiamato inserire la seguente: ed è allegato al presente decreto.

  Conseguentemente, al decreto-legge è apposto il seguente collegato:
  (segue testo del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012) (*)
4. 100. Il Governo.

  Al comma 1, lettera c) le parole: nuovi istituti penitenziari sono sostituite dalle seguenti: un nuovo istituto penitenziario con la capienza di almeno 500 posti detenuti ubicato nella regione Campania.
4. 35. Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi fino alla fine del periodo.
4. 11. Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale.
4. 12. Colletti, Sarti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*4. 25. Colletti, Sarti.

  Al comma 2, le parole: d'intesa con sono sostituite dalla seguente: sentita.
4. 37. Colletti, Sarti.

  Al comma 2, dopo le parole: d'intesa con l'Agenzia del demanio inserire le seguenti:, tranne che per manutenzione ordinaria e straordinaria ove tali atti saranno adottati d'intesa con il DAP.
4. 36. Colletti, Sarti.

  Al comma 3, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti parole:, nonché alle commissioni parlamentari competenti.
4. 17. Colletti, Sarti.

  Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il commissario trasmette semestralmente alla Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta.
4. 17. (Nuova formulazione) Colletti, Sarti.

Pag. 59

  Al comma 4, sostituire la parola: annualmente con la seguente: semestralmente.
4. 3. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il commissario trasmette semestralmente alla Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta.
4. 3. (Nuova formulazione) Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: per le infrastrutture carcerarie aggiungere la seguente: non.
4. 18. Colletti, Sarti.

  Al comma 6, sopprimere le parole:, agli articoli 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
*4. 2. Mariani.

  Al comma 6, sopprimere le parole:, agli articoli 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. 1. Matarrese, Piepoli.

  Al comma 7, ultimo periodo sostituire le parole: il medesimo Commissario è altresì autorizzato con le seguenti: il medesimo Commissario non è autorizzato.
4. 19. Colletti, Sarti.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  10. Le risorse finanziarie destinate al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sono vincolate per le funzioni e le attività del medesimo Dipartimento e non possono essere utilizzate per il finanziamento della struttura amministrativa del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie.
4. 38. Colletti, Sarti.

Pag. 60

(*) Allegato all'emendamento 4.100 del Governo:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  VISTO l'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215;
  VISTO l'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  VISTO l'articolo 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
  VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
  VISTO l'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
  VISTO l'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;
  VISTO l'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  VISTO l'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
  VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
  VISTO l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
  VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2010, n. 3861 e 13 gennaio 2012, n. 3995;
  VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 2012 e 11 maggio 2012;
  CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, non sono suscettibili di proroga o rinnovo oltre il termine del 31 dicembre 2012;
  CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la gestione commissariale di cui al predetto articolo 44-bis è stata prorogata sino al 31 dicembre 2012;
  RITENUTA la persistente necessiti di fare fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, assicurando l'attuazione del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento della capienza di quelle esistenti, ai sensi del citato articolo 44-bis, da conseguirsi attraverso il completamento del piano di interventi Pag. 61previsto dall'articolo 1 dell'O.P.C.M. n. 3861 del 19 marzo 2010, già avviato dal commissario delegato per l'emergenza conseguente al sovraffollamento degli istituti penitenziari;
  RITENUTA inoltre la necessità, al fine di realizzare gli specifici obiettivi del programma sopra indicato, di avvalersi di un soggetto gestore che assicuri l'attuazione del citato piano degli interventi, in continuità con i compiti già svolti dal predetto commissario delegato;
  RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina di un Commissario straordinario di governo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988;
  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012;
  SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della giustizia;

d e c r e t a

Articolo 1.

  1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e per l'aumento della capienza di quelle esistenti, previsti dal programma di interventi di cui in premessa, il prefetto dottor Angelo Sinesio è nominato Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a decorrere dal 1o gennaio 2013.
  2. Il Commissario straordinario di cui al comma i svolge presso il Ministero della giustizia le funzioni di competenza statale per gli interventi necessari alla completa attuazione del programma e del piano degli interventi citati in premessa, per il tempo a tale fine occorrente e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.
  3. Al Commissario straordinario sono attribuiti, con riferimento ad ogni fase del programma e ad ogni atto necessario per l'attuazione del piano degli interventi citati in premessa, i poteri degli organi delle amministrazioni competenti in via ordinaria, nonché quelli di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
  4. Al Commissario straordinario sono assegnate le risorse strumentali e finanziarie già attribuite al commissario delegato di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3861 del 2010 e n. 3995 del 2012, comprese quelle disponibili sulla contabilità speciale n. 5421. Esse sono gestite, non oltre il termine di cui al comma 2, sulla stessa contabilità speciale, che viene intestata al Commissario straordinario. Sulla medesima contabilità speciale confluiscono altresì i fondi assegnati dalla delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, nonché le eventuali ulteriori risorse finanziarie che saranno assegnate o destinate per le finalità di cui al presente decreto.
  5. Per le esigenze indicate al comma 1 e non oltre il termine di cui al comma 2, al Commissario straordinario è assegnata una dotazione organica di personale di 15 unità. Il personale proveniente Pag. 62dalla pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti territoriali, è confermato anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, con oneri a carico dell'amministrazione di provenienza.
  6. Per il medesimo personale, per la durata della gestione commissariale, è autorizzata la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse iscritte sulla contabilità speciale n. 5421.
  7. Il Commissario straordinario, per la realizzazione degli interventi, può avvalersi altresì dei competenti Provveditorati interregionali per le opere pubbliche per l'espletamento delle procedure contrattuali e la cura delle fasi esecutive, ferma restando la propria titolarità delle relative procedure di spesa.
  8. Il Commissario straordinario subentra nelle convenzioni, nei protocolli, nei rapporti attivi e passivi, nei contratti di lavori, di fornitura, di servizi e di collaborazione stipulati dal commissario delegato sopra menzionato.
  9. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione, ai sensi della legislazione vigente, relativi alle precedenti gestioni commissariali.

Articolo 2.

  1. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le finzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e approva eventuali modifiche al piano di interventi necessarie per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento della capienza di quelle esistenti, su proposta congiunta del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Commissario straordinario del Governo per Le infrastrutture carcerarie. Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta.
  2. Gli atti del Commissario straordinario sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente.
  3. Il Commissario straordinario trasmette altresì annualmente all'ufficio di controllo, ai fini del successivo inoltro al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, una relazione sullo stato di attuazione dell'intervento, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Articolo 3.

  1. Al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1 non spetta alcun tipo di compenso.

  Dato a Roma, addì 3 dicembre 2012.

NAPOLITANO

Pag. 63

ALLEGATO 2

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.
C. 1417 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

Art. 1.

  Sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

  Inserire la seguente parte conseguenziale:

  Conseguentemente dopo la lettera oa) aggiungere la seguente:
   oa-bis)
All'articolo 274, comma 1, lettera c), secondo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni»;
0. 1. 1. 1. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera Oa), sostituire le parole: la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque» con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «consumati o tentati,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale,»;
   b) la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».
1. 1. Marzano, Di Salvo.

  All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) la lettera c) è soppressa.
1. 4. Verini, Rossomando, Morani, Amoddio, Marroni, Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

  All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) la lettera c) è soppressa.
1. 2. (Nuova formulazione) Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica al codice penale).

  1. All'articolo 612-bis, primo comma del codice penale, le parole: «a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «a cinque anni».
*1. 01. Costa, Carfagna, Centemero, Di Lello.

Pag. 64

  Dopo l'articolo 1, comma 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(modifiche al codice penale).

  All'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale le parole: «a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «a cinque anni».
*1. 01. Cirielli.

ART. 2
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

  Al comma 1 lettera a) capoverso 4-ter, dopo il secondo periodo inserire il seguente: La prestazione dell'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati.
2. 18. Chiarelli.

  Al comma 1, lettera b), prima del n. 3), inserire i seguenti numeri:
   1) il comma 1.1 è soppresso;
   2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: «e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale» sono soppresse,.
2. 3. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati;
   b-ter) il comma 7-bis dell'articolo 58-quater è soppresso.
*2. 4. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti lettere:
   c) gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati;
   d) il comma 7-bis dell'articolo 58-quater è soppresso.
*2. 7. Verini, Rossomando, Morani, Amoddio, Marroni Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

ART. 3

  Al comma 1, capoverso articolo 5-ter, dopo le parole: assuntore abituale di sostanze stupefacenti, aggiungere le seguenti: o psicotrope.
3. 2. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 4

  Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il commissario trasmette semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta.
*4. 17. (Nuova formulazione) Colletti, Sarti.

  Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il commissario trasmette semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta.
*4. 3. (Nuova formulazione) Daniele Farina, Sannicandro.

Pag. 65

  All'articolo 4, comma 6, sopprimere le parole: agli articoli 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
**4. 2. Mariani.

  All'articolo 4, comma 6, sopprimere le parole: agli articoli 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
**4. 1. Matarrese, Piepoli.

Pag. 66

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00472 Rossomando: Sulla geografia giudiziaria con particolare riferimento alla magistratura onoraria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo all'interrogazione dell'onorevole Rossomando sulla paventata incompatibilità tra le funzioni onorarie e l'esercizio, da parte dei magistrati onorari, della professione forense a seguito della riduzione delle sedi giudiziarie operata dal decreto legislativo n. 155 del 2012 sul riordino della geografia giudiziaria.
  Giova premettere che detta riduzione delle sedi investe un numero limitato di tribunali (unitamente alle contigue sedi di procura), mentre tutte le sezioni distaccate di tribunale sono state soppresse.
  Ciò posto, va ricordato che l'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense ed il contestuale espletamento delle funzioni onorarie opera già oggi per qualsiasi ufficio del circondario nel quale le funzioni onorarie sono svolte. L'articolo 42-quater, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) dispone infatti che «Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la funzione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici».
  Inoltre, l'articolo 5 della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 10358/2003 prevede, inoltre, che «Non è compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio dell'attività legale c.d. stragiudiziale diretta all'esercizio dell'attività professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni».
  Dunque, la normativa vigente non opera alcuna distinzione, all'interno di un medesimo circondario di tribunale, tra sede centrale dell'ufficio e sue eventuali articolazioni distaccate sul territorio. Da ciò consegue che la soppressione delle sezioni distaccate di tribunale – prevista dal decreto legislativo n. 155 del 2012 – non viene a modificare il quadro normativo già esistente in materia di incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e il contestuale espletamento di funzioni giudiziarie nell'ambito di un medesimo circondario di tribunale.
  Ad ogni modo, segnalo che in tema di revisione della geografia giudiziaria resta aperta la possibilità, contemplata dal legislatore, di interventi correttivi o integrativi che si rendessero necessari sulla base di evidenze emergenti dalla concreta attuazione della riforma. Inoltre, faccio presente che – anche a seguito di recenti incontri avuti dal Ministro con le rappresentanze della magistratura onoraria – sono in corso di approfondimento presso le competenti articolazioni ministeriali iniziative volte a risolvere le possibili situazioni di incompatibilità determinate dall'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria.

Pag. 67

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00689 Moretti: Sulla riforma della geografia giudiziaria con particolare riferimento all'organico del tribunale di Vicenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo all'interrogazione dell'onorevole Moretti ricordando che il tribunale e la procura della Repubblica di Vicenza erano dotati, antecedentemente al provvedimento di rideterminazione delle piante organiche adottato con decreto ministeriale del 18 aprile 2013, rispettivamente di 27 magistrati giudicanti e 10 magistrati requirenti.
  Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012, i predetti uffici giudiziari accorperanno i corrispondenti uffici di Bassano del Grappa, a loro volta dotati, rispettivamente, di 9 magistrati giudicanti e 4 requirenti.
  L'organico degli uffici giudiziari vicentini è stato così determinato – per sommatoria degli organici di Vicenza e Bassano – in 36 unità per il tribunale ed in 14 unità per la procura.
  Effettivamente questa Amministrazione aveva originariamente formulato una proposta di rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari di primo grado, nell'ambito della quale al tribunale di Vicenza venivano assegnati ulteriori 5 magistrati ed alla procura ulteriori 2 magistrati, così determinando una dotazione organica di 41 magistrati per il tribunale e 16 magistrati per la procura.
  Tale proposta, trasmessa al C.S.M. per il previsto parere in data 28 dicembre 2012, era stata formulata nell'ambito di un più ampio e generale progetto di rideterminazione degli organici di tutti uffici giudiziari ordinari di primo grado.
  A seguito dell'interlocuzione con il C.S.M., si è ritenuto di differire nel tempo la revisione globale degli organici, limitandone in prima battuta la modifica ai soli uffici giudiziari direttamente interessati alla riforma e rimettendo alle valutazioni di apposito gruppo di studio C.S.M.-Ministero della giustizia gli approfondimenti necessari per una definitiva sistemazione delle piante organiche degli uffici giudiziari di primo grado.
  Si è, al riguardo, considerato che le modifiche delle piante organiche «conseguenti» – come si esprime la legge di delega n. 148 del 2011 – alla nuova geografia giudiziaria siano solo quelle che interessano gli uffici giudiziari accorpati e accorpanti, nonché quelli per i quali si è proceduto ad una nuova perimetrazione del territorio dei relativi circondari.
  Tanto premesso, l'organico attualmente previsto per gli uffici giudiziari vicentini potrà essere adeguatamente rivalutato all'esito degli approfondimenti del gruppo di studio misto sopra richiamati, sulla base dei quali eventuali residue carenze delle dotazioni organiche potranno essere opportunamente compensate.
  Va, infine, precisato che per tale adeguamento non è necessario fare ricorso all'emanazione di un decreto legislativo correttivo, poiché la determinazione delle piante organiche del personale di magistratura rientra nelle prerogative ordinarie del Ministro della giustizia e viene disposta con apposito decreto ministeriale sottoposto al parere, obbligatorio ma non vincolante, del Consiglio Superiore della Magistratura.

Pag. 68

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00301 Ventricelli: Sulla geografia giudiziaria con particolare riferimento al tribunale di Lucera.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo all'interrogazione dell'onorevole Ventricelli, relativa all'accorpamento del tribunale di Lucera a quello di Foggia a seguito della recente revisione della geografia giudiziaria recata dai decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012.
  Al riguardo, giova evidenziare che, secondo i dati analitici raccolti dal Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della giustizia, il distretto di Bari appare sostanzialmente ben equilibrato quanto ai tre tribunali provinciali ivi esistenti di Bari, Foggia e Trani. In quel distretto il tribunale di Lucera è stato individuato come l'unico ufficio giudiziario sub-provinciale sopprimibile in quanto – come già indicato nelle schede tecniche allegate allo schema di decreto legislativo attuativo della riforma – la situazione del tribunale di Lucera ha evidenziato dati dimensionali nettamente al di sotto degli standard di riferimento individuati dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge di delega n. 138/2011, sia per il bacino di utenza (gli abitanti sono 163.316), che per indice delle sopravvenienze (pari a 13.722). Secondo la valutazione del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, l'analisi prioritaria sub-provinciale richiesta dalla lettera e) del citato articolo 1 della legge di delega – analisi volta al «riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale» e, perciò, condotta con riferimento al tribunale di Foggia, capoluogo di provincia di riferimento – non lasci spazi in ordine ad un possibile riequilibrio tra i due uffici giudiziari; anche l'analisi intra-distrettuale (lettera f) del citato articolo 1) non pare lasciare margini ad utili accorpamenti idonei a rafforzarne il territorio, se non attraverso eccessivi sacrifici imposti ai potenziali territori accorpabili.
  L'unico parametro degno di rilievo – specificamente sottolineato, del resto, nel parere a suo tempo reso dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati – è quello della ragguardevole estensione territoriale del circondario di Lucera rispetto agli altri tribunali sub-provinciali. Peraltro, questo dato non può valere, di per sé solo, a giustificare il mantenimento di una struttura giudiziaria che, come detto, è ben lontana dal rientrare negli altri parametri standard: basti dire che, per adeguarsi ai già richiamati standard di riferimento relativi al bacino di utenza e ai volumi di sopravvenienze, il tribunale di Lucera difetta, rispettivamente, di 200.000 abitanti e di circa 5.000 affari.
  In tale contesto, non è poi inutile evidenziare che il tribunale di Lucera è situato a distanza davvero minima (meno di 20 chilometri) dal tribunale accorpante di Foggia, dato senz'altro dirimente anche alla luce della rilevata assenza di fenomeni di particolare impatto della criminalità organizzata (non risultano infatti pendenti processi di particolare rilievo in materia).
  In definitiva, l'assorbimento del tribunale di Lucera in quello di Foggia conserverebbe a quest'ultimo dimensioni medie perfettamente aderenti al modello di maggiore efficienza.
  Pur comprendendosi le aspirazioni delle realtà territoriali toccate dalla revisione Pag. 69degli uffici giudiziari, non può mancarsi di ricordare ancora una volta che l'adeguatezza delle scelte operate con il decreto legislativo n. 155 è stata di recente positivamente vagliata dalla Corte costituzionale. Non sono pertanto attualmente allo studio di questo Ministero atti di iniziativa legislativa volti a fissare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo n. 155 del 2012.