CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 luglio 2013
61.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).

  1. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nel prodotto editoriale on line le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti ai quali siano stati attribuiti fatti o immagini o dichiarazioni da essi ritenuti falsi o lesivi della loro reputazione purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.»;
   b) Al secondo comma, dopo le parole «cui si riferiscono» sono aggiunte le parole «Per i prodotti editoriali, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione»;
   c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
  «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177»;
   d) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
  «Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis dei codice penale, provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione ed, in ogni caso, sul proprio sito ufficiale, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata sul sito entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa raggiungibile, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;
   e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
  «Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, a propria cura e spese, su un quotidiano nazionale, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva e i soggetti di cui all'articolo 57-bis c.p. non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta»;Pag. 23
   f) dopo il sesto comma è inserito il seguente:
  «la pubblicazione della rettifica, con le caratteristiche di cui ai commi precedenti, anche in difetto di richiesta da parte dell'avente diritto, rende non punibile la condotta dell'autore della diffamazione, del direttore responsabile e dei soggetti di cui all'articolo 57-bis c.p.».

  2. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:
  «Art. 11-bis. – (Risarcimento del danno). – 1. Nella determinazione del danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, anche ove la lesione sia derivata dalla diffusione colposa di un fatto falso, l'entità del danno non patrimoniale, liquidata in via equitativa, non può eccedere la somma di 30.000 euro.
  2. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui la lesione sia derivata dalla diffusione di un fatto falso con la coscienza della sua falsità e con la volontà di diffonderlo al fine di ledere l'altrui reputazione o nel caso in cui sia già intervenuta condanna definitiva, in sede civile o penale al risarcimento deI danno in favore del soggetto che ha agito.
  3. Il giudice, nel determinare il danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità terrà comunque conto della pubblicazione della rettifica, anche in difetto di richiesta dell'avente diritto, purché avvenuta con le modalità di cui all'articolo 8 della presente legge.
  4. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in un anno dalla pubblicazione».

  3. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.
  4. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.
1. 71. Gelmini.

  Anteporre alla lettera a) comma 1 la seguente:
   a0) Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti internet aventi anche natura editoriale».

  Al comma 1 lettera b) al termine del primo periodo inserire il seguente: Per i siti informatici le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro 48 ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche e metodologiche e con la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono. Nel caso di mancata rettifica delle dichiarazioni e di mancata cancellazione delle frasi diffamatorie nelle 48 ore dalla richiesta, si provvede alla chiusura temporanea del sito internet fino ad un massimo di tre anni. L'autore del reato è altresì punito con una multa fino a 5.000 euro. In caso di recidiva ex articolo 99 cp ovvero in caso di mancato pagamento della multa da parte dell'autore del reato la pena è dell'arresto fino a cinque anni.
1. 60. Chiarelli.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 1, della legge 8 febbraio 1948, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti internet aventi natura editoriale.
1. 50. Ferranti.

  Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente lettera:
   0a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nel prodotto editoriale on line le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti ai quali siano stati attribuiti fatti o immagini o dichiarazioni da essi ritenuti falsi o lesivi della loro reputazione purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
1. 70. Gelmini.

Pag. 24

  Al comma 1, prima della lettera a), è aggiunta la seguente:
   a0) al primo comma le parole: «fare inserire» sono sostituite dalla seguente: «pubblicare»;.
1. 27. Dambruoso.

  Prima della lettera a), inserire la seguente lettera:
   0a) al primo comma dopo le parole: «incriminazione penale» sono inserite le seguenti: «, fatte salve le dichiarazioni che riportano letteralmente e in modo riconoscibile le parole di tali soggetti».
1. 2. Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  All'articolo 1, comma 1, prima della lettera a), è aggiunta la seguente:
   a0) al primo comma, dopo la parola «gratuitamente» sono aggiunte le seguenti: «e senza commento».
1. 28. Dambruoso.

  All'articolo 1, comma 1, prima della lettera a), è aggiunta la seguente:
   a0) al primo comma, dopo la parola «periodico» sono aggiunte le seguenti: «, comprese le relative edizioni telematiche;.
1. 29. Dambruoso.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1. 23. Dambruoso.

  Al comma 1, la lettera a) è soppressa.
*1. 3. Businarolo, Liuzzi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  All'articolo 1, comma 1, lettera a), dopo le parole senza commento, sono aggiunte le seguenti: senza risposta e senza titolo e con la seguente indicazione: «Rettifica dell'articolo [TITOLO] del [DATA] a firma di [AUTORE],».
1. 30. Dambruoso.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al secondo comma, dopo le parole «cui si riferiscono» sono aggiunte le parole «Per i prodotti editoriali, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione».
1. 69. Gelmini.

  All'articolo 1, comma 1, alla fine delle lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: Per le edizioni telematiche di quotidiani o periodici, nonché per i siti o i blog, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché in testa alla pagina dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l'avvenuta modifica.
1. 31. Dambruoso.

  Dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) al quarto comma, le parole da «purché» a «tipografiche» sono sostituite dalle seguenti «con evidenza proporzionata alla collocazione e con le medesime caratteristiche tipografiche».
1. 51. Ferranti.

Pag. 25

  All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
   b-bis) al quarto comma dopo le parole «devono essere pubblicate» sono aggiunte le seguenti: «senza commento»;.
1. 32. Dambruoso.

  All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
   b-bis) al quarto comma le parole «purché contenute entro il limite di trenta righe» sono sostituite dalle seguenti: «con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione»;.
1. 32. Dambruoso.

  All'articolo 1, comma 1, lettera b), è inserita la lettera b-bis): dopo il quarto comma è inserita in fine la seguente frase: Nel caso di pubblicazioni avvenute presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, la rettifica consiste, oltre a quanto previsto dal presente articolo, anche nella rimozione della notizia originaria non rettificata».
1. 21. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 22. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) dopo il quarto comma è inserito il seguente: Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione ed, in ogni caso, sul proprio sito ufficiale, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata sul sito entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa raggiungibile, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata;.
1. 68. Gelmini.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicata dalla stessa con le seguenti: in caso di ristampa o di nuova diffusione.

  Conseguentemente dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La persona offesa può chiedere che le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente siano pubblicate, in attesa della ristampa o nuova diffusione, a cura e spese dell'autore dello scritto ovvero dei soggetti di cui all'articolo 57 del codice penale su siti internet dell'editore, su eventuali pagine dallo stesso aperte su social network e su eventuali versioni e-book del testo.
1. 53. Ferranti.

  Al comma 1, lettera c), le parole: a propria cura e spese, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa sono sostituite dalle seguenti: sui siti internet degli editori e sulle successive ristampe.
1. 4. Businarolo, Liuzzi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

   All'articolo 1, comma 1, lettera c), le parole: non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa sono sostituite dalle seguenti: due quotidiani a tiratura nazionale e nelle successive edizioni e ristampe, con nota nella medesima Pag. 26pagina che richiama e informa sulla rettifica in calce senza commenti e risposte.
1. 34. Dambruoso.

  Al comma 1, lettera c) le parole: la pubblicazione in rettifica è sostituita dalle parole: la pubblicazione sul sito internet degli editori.
1. 5. Businarolo, Liuzzi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   c-bis) al quinto comma, le parole: trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma sono sostituite dalle seguenti: trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma, le parole: in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma sono sostituite dalle seguenti: in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma e le parole: al pretore sono sostituite dalle seguenti: al giudice;.
1. 35. Dambruoso.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: dell'autore dell'offesa, aggiungere le seguenti: a propria cura e spese, su un quotidiano nazionale, e dopo le parole: radiofonica o televisiva aggiungere le seguenti: e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del Codice penale.
1. 67. Gelmini.

  All'articolo 1, comma 1, lettera d), dopo le parole: o del periodico, sono aggiunte le seguenti: comprese le relative edizioni telematiche,.
1. 36. Dambruoso.

  Dopo la lettera d) inserire la seguente:
   e) dopo il sesto comma è inserito il seguente:
  la pubblicazione della rettifica, con le caratteristiche di cui ai commi precedenti, anche in difetto di richiesta da parte dell'avente diritto, rende non punibile la condotta dell'autore della diffamazione, del direttore responsabile e dei soggetti di cui all'articolo 57-bis c.p..
1. 66. Gelmini.

  All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
   d-bis) al sesto comma, le parole: da lire 15.000.000 a lire 25.000.000 sono sostituite dalle seguenti: da euro 8.000 a euro 16.000;.
1. 37. Dambruoso.

  All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
   d-bis) il settimo comma è abrogato. Conseguentemente, l'articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente: Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in giornali quotidiani o periodici, comprese le relative edizioni telematiche, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 536 del codice di procedura penale, negli stessi e in altro giornale quotidiano o periodico avente analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta. Il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico nel quale è stata pubblicata la notizia diffamatoria è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione nello stesso quotidiano o periodico e a provvedere al pagamento delle spese relative all'altra pubblicazione. e all'articolo 1, comma 4, il punto 2 dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente: 2. Alla condanna per il Pag. 27delitto di cui al comma i consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9;.
1. 38. Dambruoso.

  All'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:
  «Art. 11-bis. (Risarcimento del danno). Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica.».
1. 39. Dambruoso.

  All'articolo 1, comma 2, sono soppressi i punti 2 e 3 dell'articolo 11-bis della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
1. 40. Dambruoso.

  Al comma 2, capoverso articolo 11-bis, sopprimere il comma 2.
1. 90. Parisi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:
  «Art. 11-bis. – (Risarcimento del danno). – 1. Nella determinazione del danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, anche ove la lesione sia derivata dalla diffusione colposa di un fatto falso, l'entità del danno non patrimoniale, liquidata in via equitativa, non può eccedere la somma di 30.000 euro.
  2. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui la lesione sia derivata dalla diffusione di un fatto falso con la coscienza della sua falsità e con la volontà di diffonderlo al fine di ledere l'altrui reputazione o nel caso in cui sia già intervenuta condanna definitiva, in sede civile o penale al risarcimento del danno in favore del soggetto che ha agito.
  3. Il giudice, nel determinare il danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità terrà comunque conto della pubblicazione della rettifica, anche in difetto di richiesta dell'avente diritto, purché avvenuta con le modalità di cui all'articolo 8 della presente legge.
  4. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in un anno dalla pubblicazione».
1. 65. Gelmini.

  Al comma 2, il punto 2 è sostituito dal seguente:
  2. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale è stabilito a discrezione del giudice.
1. 6. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  All'articolo 1, comma 2, capoverso Art. 11-bis, secondo comma, sostituire le parole: 30.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.
1. 9. Cirielli.

  Al comma 2 sostituire: 30.000 euro con: 100.000 euro.
* 1. 72. Chiarelli.

  Al comma 2, capoverso Art. 11-bis, comma 2, sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 50.000.
1. 53. Ferranti.

Pag. 28

  All'articolo 1, comma 2, capoverso: articolo 11-bis, comma 2, dopo le parole: 30.000 euro aggiungere: Il predetto limite è aumentato fino al doppio se l'offesa è avvenuta su un quotidiano o periodico a tiratura nazionale o nelle ipotesi di cui all'articolo 8, quarto comma.
1. 14. Molteni, Caparini, Attaguile.

  All'articolo 1, comma 2, capoverso Art. 11-bis, secondo comma, sostituire le parole: con sentenza definitiva con le seguenti: con sentenza anche non definitiva.
1. 10. Cirielli.

  Al comma 2, cpv. articolo 11, alla fine del comma 2, sopprimere le seguenti parole: in favore della medesima parte offesa.
1. 24. Daniele Farina, Sannicandro.

  All'articolo 1, comma 2, capoverso Art. 11-bis, secondo comma, sostituire le parole: in favore della medesima parte offesa con le seguenti: in favore della medesima o altra parte offesa.
1. 12. Cirielli.

  Al comma 2, capoverso Art. 11-bis, sopprimere il comma 3.
1. 64. Parisi.

  All'articolo 1, comma 2, capoverso Art. 11-bis, la parola: uno è sostituita con la parola: due.
1. 15. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Sopprimere il comma 3.
*1. 61. Chiarelli.

  Sopprimere il comma 3.
*1. 13. Cirielli.

  Il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

Art. 13.
(Pene per la diffamazione).

  1. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 ad euro 50.000 tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato.
  2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9.
  3. La pena è diminuita fino a due terzi qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica nei termini e con le modalità di cui ai commi dal primo al quinto dell'articolo 8. La pena è diminuita fino a due terzi, limitatamente al solo autore, qualora questi abbia chiesto, ai sensi del sesto comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.
  4. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, la pena è aumentata qualora il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico, comprese le relative edizioni telematiche, abbia rifiutato od omesso di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo.
1. 42. Dambruoso.

  Il comma 4 è sostituito dal seguente:
  4. All'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, le parole: «la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000.» sono sostituite dalle seguenti: «la pena della multa da euro 5.000 ad euro 50.000 tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato.».
1. 41. Dambruoso.

Pag. 29

  Al comma 4, capoverso articolo 13, comma 1, sopprimere le parole:, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato,.

  Conseguentemente al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se l'offesa consiste in un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la coscienza della sua falsità si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, capoverso, sopprimere il terzo, quarto e quinto comma.
1. 200. I Relatori.

  Al comma 4, capoverso articolo 13, comma 1, sostituire le parole: della multa, con le seguenti: della sanzione amministrativa del pagamento di una somma.

  Conseguentemente all'articolo 2:
   al comma 2, capoverso articolo 594 codice penale, comma 1, sostituire la parola: multa, con le seguenti: sanzione amministrativa;
   al comma 3, capoverso articolo 595 codice penale, comma 1, sostituire la parola: multa, con le seguenti: sanzione amministrativa;
   al comma 3, capoverso articolo 595 codice penale, comma 3, sostituire la parola: multa, con le seguenti: sanzione amministrativa.
1. 26. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 3, capoverso articolo 13, la frase: da 5.000 euro a 10.000 è sostituita dalla seguente: 10.000 euro a 15.000 euro.
1. 16. Nicola Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 3, capoverso articolo 13, la frase: da 5.000 euro a 10.000 è sostituita dalla seguente: 8.000 euro a 15.000 euro.
1. 17. Nicola Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 3, capoverso articolo 13, la frase: da 5.000 euro a 10.000 è sostituita dalla seguente: 10.000 euro a 20.000 euro.
1. 18. Nicola Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 3, capoverso articolo 13, la frase: da 5.000 euro a 10.000 è sostituita dalla seguente: 12.000 euro a 18.000 euro.
1. 19. Nicola Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 4, punto 1 dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, le parole: a 10.000 euro sono sostituite dalle seguenti: a 50.000 euro, tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato.
1. 43. Dambruoso.

  Al comma 4, capoverso articolo 13, comma primo, sostituire le parole: 10.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.
1. 14. Cirielli.

  Al comma 4 dopo il primo periodo inserire il seguente periodo: In caso di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale si applica la pena dell'arresto da uno a cinque anni.
1. 62. Chiarelli.

  Al comma 4, i punti 2, 3, e 4 dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono sostituiti dai seguenti:
  2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9.
  3. La pena è diminuita fino a due terzi qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica nei termini e con le modalità di Pag. 30cui ai commi dal primo al quinto dell'articolo 8. La pena è diminuita fino a due terzi, limitatamente al solo autore, qualora questi abbia chiesto, ai sensi del sesto comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.
  4. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, la pena è aumentata qualora il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico, comprese le relative edizioni telematiche, abbia rifiutato od omesso di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo.
1. 45. Dambruoso.

  Al comma 4, il punto 2 dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:
  2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9.
1. 44. Dambruoso.

  Al comma 4, punto 2 sono eliminate le seguenti parole: e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
1. 8. Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 4, capoverso articolo 13, comma 2 dopo le parole: 99, secondo comma, inserire la seguente: n. 1).
1. 54. Ferranti.

  Dopo il comma 4 secondo periodo aggiungere il seguente:
  «Nel caso di mancato pagamento della sanzione prevista per il delitto di cui al comma 1 si applica altresì la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da uno a cinque anni».
1. 63. Chiarelli.

  Al comma 4, punti 3 e 4 dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono sostituiti dai seguenti:
  3. La pena è diminuita fino a due terzi qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica nei termini e con le modalità di cui ai commi dal primo al quinto dell'articolo 8. La pena è diminuita fino a due terzi, limitatamente al solo autore, qualora questi abbia chiesto, ai sensi del sesto comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.
  4. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, la pena è aumentata qualora il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico, comprese le relative edizioni telematiche, abbia rifiutato od omesso di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo.
1. 46. Dambruoso.

  Al comma 4, capoverso articolo 13, sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. In caso di diffamazione con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di diffusione, l'autore dell'offesa non è punibile:
   1) se viene pubblicata o diffusa, in caso di richiesta dell'interessato, con la stessa evidenza e con la stessa collocazione, e senza commento, la rettifica della notizia, del giudizio o del commento offensivo nei termini e nelle forme previste dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;
   2) se il direttore del giornale o del periodico o, comunque il responsabile, entro tre giorni dal ricevimento o, per i Pag. 31periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica e diffonde integralmente, con la stessa evidenza e collocazione tipografica e diffusione, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;
   3) se la persona offesa o l'offensore, d'accordo, deferiscono a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 596 del codice penale.

  4. Il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva, l'editore della stampa non periodica, che non pubblicano la smentita o la rettifica di cui ai commi 1 o 2, sono solidalmente responsabili con l'autore per il risarcimento del danno causato dalla diffamazione.
  5. Nel caso sia stata presentata querela prima del verificarsi della cause di non punibilità di cui al presente articolo, la querela si intende revocata.
1. 25. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 3, capoverso articolo 13, aggiungere infine il seguente periodo: Nel caso in cui non sia stata pubblicata la rettifica ai sensi dell'articolo 8, vi provvede d'ufficio il giudice con la sentenza di condanna.
1. 20. Nicola Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 4, capoverso articolo 13, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:
  6. L'editore non può rivalersi sul collaboratore non assunto, in caso di condanna a risarcimento pecuniario. L'editore, accettando di acquistare e pubblicare un reportage di un giornalista esterno, si farà carico anche degli oneri eventualmente derivanti da una condanna in sede civile. La norma si applica anche ai procedimenti in corso, fino alla definitiva condanna in cassazione.
1. 1. Micillo.

  Al comma 4 dopo il punto 5 aggiungere il seguente periodo: L'autore dell'offesa, qualora provveda alla pubblicazione della rettifica ai sensi dell'articolo 8, non può essere querelato
1. 7. Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferrarese, Micillo, Sarti, Turco.

ART. 2.

  L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2.
(Modifiche al codice penale).

  1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dai seguente:
  «Art. 57. – (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). – Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva quando non sia noto o identificabile l'autore, se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso è la multa fino a 3.000 euro».

  2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 594. – (Ingiuria). – 1. Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente, attribuendole un fatto falso, è punito con la multa fino a euro 2.000.
  2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione
telegrafica o telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. Pag. 32Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone».

  3. All'articolo 595 del codice penale, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona assente, attribuendole un fatto falso, è punito con la multa fino ad euro 2.500.
  2. Se l'offesa di cui al comma 1 è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della reclusione fino a due anni o la multa fino a 5.000 euro, ove la diffusione del fatto falso sia avvenuta con la preventiva consapevolezza, ai di là di ogni ragionevole dubbio, della sua falsità e con la volontà di diffonderlo al fine di ledere l'altrui reputazione e della sola multa fino a 3.000 euro negli altri casi.
  3. Alla diffamazione di cui al comma che precede si applicano le disposizioni di cui al comma sesto dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sulla non punibilità della condotta, nel caso in cui l'autore dell'offesa o il direttore responsabile del giornale o del periodico o il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva o i soggetti di cui all'articolo 57-bis codice penale pubblichino o diffondano anche in difetto di richiesta da parte dell'avente diritto, una rettifica con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

  4. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.
  5. Non si applica ai procedimenti per diffamazione di cui all'articolo 595, comma 2 codice penale o per omesso controllo di cui all'articolo 57 o 57-bis codice penale commessa con il mezzo della stampa o a mezzo di trasmissioni radiotelevisive l'articolo 550, comma 1 c.p.p.».
2. 25. Gelmini.

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:
  Art. 57. – (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). Fuori dai casi di concorso, e fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa solo quando non sia noto o identificabile l'autore della pubblicazione e se, in tali casi, il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione».
2. 9. D'Agostino.

  Al comma 1, dopo le parole: autore della pubblicazione sono inserite le seguenti:, quando esso si a noto o identificabile,.
2. 1. Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 57, primo comma, dopo le parole: o televisiva aggiungere le seguenti: nonché del sito internet avente natura editoriale.
2. 33. Ferranti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire le parole: o con altro mezzo di diffusione con le parole: quando non sia noto o identificabile l'autore e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La pena è in ogni caso la multa fino a 3.000 euro.
2. 30. Gelmini.

  Al comma 1, capoverso «articolo 57», sostituire la frase: La pena è in ogni caso ridotta di un terzo con: La pena è in ogni caso ridotta della metà.
2. 10. Molteni, Caparini, Attaguile.

Pag. 33

  Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire le parole: la pena è in ogni caso ridotta di un terzo con le seguenti: la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo.
2. 5. Cirielli.

  Al comma 1, dopo le parole: ridotta di un terzo sono aggiunte le seguenti:; la diminuzione non si applica nel caso in cui l'autore è ignoto o non identificabile. La pena è aumentata qualora l'autore sia un giornalista professionista sospeso o radiato dall'ordine.
2. 13. Dambruoso.

  Al comma 1, capoverso Art. 57, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica la pena accessoria dell'interdizione della professione di giornalista.
2. 34.. ...................

  Al comma 1, capoverso Art. 57, dopo il primo comma, aggiungere il seguente: Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo comma, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva nonché del sito internet avente natura editoriale può delegare le funzioni di controllo ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo comma.
2. 35. Ferranti.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 594. – (Ingiuria). – 1. Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente, attribuendole un fatto falso, è punito con la multa fino a euro 2.000.
  2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
  Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone».
2. 31. Gelmini.

  Al comma 2, capoverso Art. 594, comma primo, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 10.000.
2. 6. Cirielli.

  Al comma 2 sostituire: 5.000 con: 7.500.
2. 21. Chiarelli.

  Al comma 2, dopo la parola: o telefonica sopprimere le parole: o telematica.
2. 2. Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al terzo periodo del terzo comma dopo la parola: aumentate aggiungere: fino a euro 10.000.
2. 22. Chiarelli.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. All'articolo 595 del codice penale, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona assente, attribuendole un fatto falso, è punito con la multa fino ad euro 2.500.
  2. Se l'offesa di cui al comma 1 è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della reclusione fino a due anni o la multa fino a 5.000 euro, ove la diffusione del fatto falso sia avvenuta con la coscienza della Pag. 34sua falsità e con la volontà di diffonderlo al fine di ledere l'altrui reputazione e della sola multa fino a 3.000 euro negli altri casi.
  3. Alla diffamazione di cui al comma che precede si applicano le disposizioni di cui al comma sesto dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sulla non punibilità della condotta, nel caso in cui l'autore dell'offesa o il direttore responsabile del giornale o del periodica o il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva o i soggetti di cui all'articolo 57-bis c.p. pubblichino o diffondano anche in difetto di richiesta da parte dell'avente diritto, una rettifica con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
  4. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.
  Non si applica ai procedimenti per diffamazione di cui all'articolo 595, comma 2 c.p. o per omesso controllo di cui all'articolo 57 o 57 bis c.p. commessa con il mezzo della stampa o a mezzo di trasmissioni radiotelevisive l'articolo 550, comma 1 c.p.p.».
2. 32. Gelmini.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. All'articolo 595 dei codice penale, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona assente, attribuendole un fatto falso, è punito con la multa fino ad euro 2.500.
  2. Se l'offesa di cui al comma 1 è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della reclusione fino a due anni o la multa fino a 5.000 euro, ove la diffusione del fatto falso sia avvenuta con la preventiva consapevolezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, della sua falsità e con la volontà di diffonderlo al fine di ledere l'altrui reputazione e della sola multa fino a 3.000 euro negli altri casi.
  3. Alla diffamazione di cui al comma che precede si applicano le disposizioni di cui al comma sesto dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sulla non punibilità della condotta, nel caso in cui l'autore dell'offesa o il direttore responsabile del giornale o del periodico o il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva o i soggetti di cui all'articolo 57-bis c.p. pubblichino o diffondano anche in difetto di richiesta da parte dell'avente diritto, una rettifica con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
  4. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.
  Non si applica ai procedimenti per diffamazione di cui all'articolo 595, comma 2 c.p. o per omesso controllo di cui all'articolo 57 o 57-bis c.p. commessa con il mezzo della stampa o a mezzo di trasmissioni radiotelevisive l'articolo 550, comma 1 c.p.p.».
2. 26. Gelmini.

  Al comma 3, sostituire le parole: i commi primo, secondo e terzo con le seguenti: i commi primo, secondo, terzo e quarto.
2. 27. D'Alessandro.

  Al comma 3, le parole: con la multa da euro 1.500 a euro 6.000 sono sostituite dalle seguenti: con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
2. 14. Dambruoso.

Pag. 35

  Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole: euro 6.000 con le seguenti: euro 15.000.
2. 7. Cirielli.

  Al primo periodo del terzo comma sostituire: 6.000 con: 10.000.
2. 23. Chiarelli.

  Al comma 3, il periodo sostituire le parole: la pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato con le seguenti: se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino ad euro 10.000.
2. 3. Businarolo, Liuzzi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al secondo periodo del terzo comma dopo la parola: aumentate aggiungere: sino a 10.000 euro.
2. 24. Chiarelli.

  Al comma 3, le parole si applica la pena della multa da euro 3.000 a euro 8.000 sono sostituite dalle seguenti: si applica la pena della multa da euro 5.000 a euro 30.000.
* 2. 15. Dambruoso.

  Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole: da euro 3000 a euro 8.000 con le seguenti: da euro 5.000 a euro 30.000.
* 2. 8. Cirielli.

  Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione della professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi, nelle ipotesi di cui all'articolo 99 secondo comma.
2. 4. Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:
  4. All'articolo 595 del codice penale, il quarto comma è abrogato.
2. 28. Liuzzi, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
  3-bis. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 596. – (Prova liberatoria in caso di in giuria e diffamazione). – Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, il querelato è ammesso a provare Va verità del fatto attribuito alla persona offesa. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo tra loro, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giuri d'onore il giudizio sulla verità o notorietà del fatto medesimo».
2. 11. Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
  3-bis. All'articolo 596 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione»;
   b) al primo comma, è soppressa la parola «non».
2. 12. Daniele Farina, Sannicandro.

Pag. 36

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
  3-bis. L'articolo 596-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 596-bis.

  Nei procedimenti per delitto di diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa.
2. 20. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 5. Parisi.

  L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 427 del codice di procedura penale).

  1. Al primo comma dell'articolo 427 del codice di procedura penale, dopo le parole «l'imputato non lo ha commesso» si aggiungono le parole «o perché il fatto non costituisce reato»;
  2. Il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale, è così modificato:
  «In caso di proscioglimento, il giudice può condannare il querelante al pagamento di una somma da 2.000 a 20.000 euro in favore dell'imputato, a titolo di risarcimento dei danni.».
3. 4. Gelmini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 42 del codice di procedura penale).

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Se vi è malafede, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda, in misura non inferiore al 50 per cento della somma richiesta dal querelante a titolo di risarcimento.
  3-ter. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1000 euro a 10.000 euro in favore delle casse delle ammende».
3. 2. Picierno.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole il querelante aggiungere le seguenti parole: al pagamento delle spese legali sostenute dall'imputato nonché.
3. 3. Ferranti.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: da 1.000 euro a 10.000 euro con le seguenti: da 500 euro a 5.000 euro.
3. 1. Cirielli.

  Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

Art. 4.
(Modifiche al codice di procedura civile).

  Dopo l'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
  «ART. 96-bis. – (Responsabilità nei giudizi per lesione dell'onore o della reputazione). – Nell'ambito dei giudizi di risarcimento del danno per fatti illeciti connessi alla violazione dell'onore, della Pag. 37reputazione o dell'immagine anche commerciale, il giudice quando rigetta, anche parzialmente, la domanda risarcitoria condanna, anche d'ufficio, l'attore a versare al convenuto o a ciascuno dei convenuti un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di rigetto parziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto.
  Il giudice si astiene dal pronunciarsi d'ufficio ai sensi di quanto previsto al primo comma o, se proposta, rigetta l'eventuale domanda riconvenzionale, quando l'accertamento della sussistenza dell'illecito risulti di particolare complessità o quando la quantificazione del risarcimento richiesto risulti fondata su parametri obiettivi e adeguatamente documentati.
3. 01. Businarolo, Liuzzi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 3 inserire i seguenti:

Art. 4
(Modifiche all'articolo 542 del codice di procedura penale).

  1. Al primo comma dell'articolo 542 del codice di procedura penale, dopo le parole «l'imputato non lo ha commesso» si aggiungono le parole «o perché il fatto non costituisce reato».

Art. 5.
(Modifiche al codice di procedura civile).

  1. Dopo l'articolo 96 del Codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

«Articolo 96-bis.

  1. Nell'ambito dei giudizi di risarcimento del danno per fatti illeciti connessi alla violazione dell'onore o della reputazione, il giudice nel rigettare – anche parzialmente – la domanda, condanna, anche d'ufficio, l'attore a versare a favore del convenuto un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e nel caso di rigetto parziale alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto.
  2. Il giudice non provvede, ai sensi del comma 1, anche ove richiesto, quando il rigetto della domanda faccia seguito all'accertamento di questioni di particolare complessità o quando la quantificazione del risarcimento richiesto risulti adeguatamente documentato.».
3. 05. Gelmini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 4.
(Giurì per la correttezza dell'informazione).

  1. Al titolo IV della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
  «Art. 65-bis. – (Giurì per la correttezza dell'informazione). – 1. È istituito presso ogni distretto di corte d'appello il Giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato «Giurì», composto da cinque membri, dei quali due nominati dal consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte d'appello, con il compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori.
  2. I membri del Giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  3. L'organizzazione e il funzionamento del Giurì nonché le procedure e i termini per l'espletamento dei tentativi di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Ministro della Pag. 38giustizia, d'intesa con il consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».
*3. 02. Pisicchio.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Giurì per la correttezza dell'informazione).

  1. Al titolo IV della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
  «Art. 65-bis. – (Giurì per la correttezza dell'informazione). – 1. È istituito presso ogni distretto di corte d'appello il Giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato «Giurì», composto da cinque membri, dei quali due nominati dal consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte d'appello, con il compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori.
  2. I membri del Giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  3. L'organizzazione e il funzionamento del Giurì nonché le procedure e i termini per l'espletamento dei tentativi di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, d'intesa con il consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».
*3. 03. Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

Art. 3-bis.

  Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».
3. 04. Daniele Farina, Sannicandro.