CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 luglio 2013
57.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (C. 1310 Governo, approvato dal Senato);
   rilevato che l'articolo 20 del decreto-legge in titolo assoggetta all'aliquota IVA del 10 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici ovunque essi si trovino, mentre prima tale aliquota era riservata solo ai distributori automatici che non fossero collocati in determinati contesti, quali ospedali e case di cura;
   considerata la rilevanza sociale annessa alla possibilità di accedere all'erogazione tramite distributori automatici di alimenti e bevande in contesti quali ospedali e case di cura,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 20 del decreto-legge in titolo, nel senso di mantenere il regime IVA agevolato con riferimento alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici che si trovino negli ospedali e nelle case di cura, individuando pertanto una diversa modalità per la copertura finanziaria derivante dagli oneri per l'applicazione delle misure previste dal decreto stesso.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 100 Binetti e C. 702 Grassi.

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Oggetto).

  1. La presente legge disciplina l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti ai fini di studio e di ricerca scientifica di soggetti dei quali è stata accertata la morte e che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della presente legge.
  2. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem è informato ai princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.
  3. Sono da intendersi utilizzabili ai fini di studio e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata da certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578.

Art. 2.
(Promozione dell'informazione).

  1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
  2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a:
   a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge;
   b) diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.

Art. 3.
(Manifestazione del consenso).

  1. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem avviene mediante una dichiarazione di utilizzo del corpo post mortem redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, utilizzando il sistema informativo della donazione degli organi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1o aprile 1999, n. 91. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio di cui all'articolo 4 o all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento.
  2. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di comunicare all'ufficio di stato civile del comune di residenza del disponente del corpo il contenuto della dichiarazione di cui al comma Pag. 2361 del presente articolo. L'ufficio di stato civile procede all'iscrizione del disponente del corpo in un apposito elenco speciale.
  3. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti post mortem deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori.

Art. 4.
(Centri di riferimento).

  1. Il Ministro della salute individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge.

Art. 5.
(Restituzione della salma).

  1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio e di ricerca scientifica la salma di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro un anno dalla data della consegna.
  2. Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione, sono a carico delle istituzioni in cui hanno sede i centri che l'hanno presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 6.
(Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio e di ricerca).

  1. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro.
  2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

Art. 7.
(Regolamento di attuazione).

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, adotta il regolamento di attuazione della presente legge al fine di:
   a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a un anno, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione in condizioni dignitose alla famiglia della salma da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione;
   b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente legge;
   c) individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

  1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro nell'anno 2013 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
  2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro nell'anno 2013 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di Pag. 237cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, e a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
(Abrogazioni).

  1. È abrogato l'articolo 32 del RD 31 agosto 1933, n. 1592.