CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 dicembre 2012
757.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. (C. 4333 Distaso).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 7, dopo le parole: gettoni di presenza aggiungere le seguenti: , rimborsi spese;.
1. 5. Il relatore.

ART. 4.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2013 e di 40.000 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, a decorrere dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. 3. Il relatore.

Pag. 103

ALLEGATO 2

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo (Nuovo testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

  Sostituire il comma 3, con il seguente: agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo quanto previsto dal successivo articolo 27.
2. 1. Il relatore.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole da: del Fondo Unico dello spettacolo, fino alla fine del periodo con le seguenti: della quota del Fondo Unico dello spettacolo di cui alla Legge 30 aprile 1985 destinata alle attività musicali, di danza, teatrali circensi e dello spettacolo viaggiante.
3. 1. Il relatore.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: articolo 2, inserire le seguenti: e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente alla lettera i), dopo la parola: promuove sopprimere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 2. Il relatore.

ART. 4.

  Al comma 1 dopo le parole: princìpi fondamentali aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 2 della presente legge e sopprimere conseguentemente le parole: e nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla presente legge,.
4. 1. Il relatore.

ART. 7

  Sostituire il comma 6 con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ad esclusione del comma 3, si provvede in sede di riparto annuale delle risorse del Fus secondo le aliquote di riparto annuale stabilite dal Ministro per i beni e le attività culturali.
7. 1. Il relatore.

ART. 10.

  Al comma 2, sostituire le parole: non destinata alle attività cinematografiche con le seguenti: destinata alle attività disciplinate dalla presente legge.
10. 1. Il relatore.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo la parola: perequativo aggiungere le seguenti: con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
11. 1. Il relatore.

Pag. 104

ART. 12.

  Al comma 1, dopo le parole: È istituito inserire le seguenti: con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
12. 1. Il relatore.

ART. 13.

  Al comma 4, dopo le parole: Ministro per i beni e le attività culturali aggiungere il seguente periodo: Il medesimo decreto provvede a fissare le modalità di riduzione dei limiti di deducibilità da far valere in sede di imposta sul reddito delle persone fisiche dell'anno successivo, nel caso in cui, a seguito del monitoraggio eseguito ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la copertura finanziaria risulti insufficiente. 
13. 1. Il relatore.

  Sopprimere il comma 5.
13. 2. Il relatore.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  Gli organismi dello spettacolo dal vivo sono assimilati alle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 51-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
13. 3. Il relatore.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis: Per la copertura degli interventi di cui al presente articolo, è istituito il Fondo di agevolazione fiscale, con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
13. 4. Il relatore.

ART. 15.

  Ai commi 1, 3, 4 e 7, premettere le parole: Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Conseguentemente al comma 4 sostituire la cifra: 6, con: 5.
15. 1. Il relatore.

ART. 16.

  Al comma 1, premettere le parole: Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.
16. 1. Il relatore.

ART. 18.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
18. 1. Il relatore.

ART. 20

  Al comma 2 sostituire le parole: nei limiti delle risorse di cui alla presente legge con le seguenti: mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del Fus destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
20. 1. Il relatore.

ART. 21.

  Al comma 2, sostituire le parole: nei limiti delle risorse di cui alla presente legge con le seguenti: mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del Fus destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
21. 1. Il relatore.

Pag. 105

ART. 22.

  Al comma 2 sostituire le parole: nei limiti delle risorse di cui alla presente legge con le seguenti: mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del Fus destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
22. 1. Il relatore.

ART. 23.

  Al comma 2, sostituire le parole: nei limiti delle risorse di cui alla presente legge con le seguenti: mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del Fus destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
23. 1. Il relatore.

  Al comma 3, dopo le parole: appositi registri inserire le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
23. 2. Il relatore.

ART. 26.

  Al comma 1, dopo le parole: di Stato aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 13 della presente legge.
26. 1. Il relatore.

ART. 27.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, salvo quanto previsto per gli articoli 11, 12 e 13, si provvede mediante l'utilizzo della quota del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 destinata alle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché della corrispondente quota parte del fondo destinata alle spese di funzionamento dell'Osservatorio dello spettacolo e di comitati e commissioni, così come integrata ai sensi del Decreto Legge 31 marzo 2011 n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2011, n. 75, e con la quota dei fondi lotto destinati allo spettacolo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 11, 12 e 13, quantificati in complessivi 15.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2013 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse destinate al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 12, comma 30 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  3. È prevista la possibilità di bilanciamento e compensazione tra i fondi di cui agli articoli 11, 12 e 13 al fine di migliorarne l'efficacia rispetto alle manifeste ed effettive esigenze, anche di natura economica, delle diverse misure previste.»
27. 1. Il relatore.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. (Nuovo testo C. 5397 Verini).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 5.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Ai membri del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese.
5. 1. Il relatore.

ART. 6.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. 1. Il relatore.

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ALLEGATO 4

Istituzione del fondo per il pluralismo dell'informazione e disposizioni relative all'utilizzo del fondo stesso. (Testo unificato C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 2; indi al comma 2, lettera b, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento e alla lettera c, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 50 per cento.
1. 9. Zazzera.

  Sostituire la lettera a) del comma 2 con la seguente:
   a) Una quota pari almeno al 60 per cento delle risorse disponibili è destinata alle finalità di cui al primo comma del successivo articolo 2.
1. 11. De Biasi.

  Alla lettera a) del comma 2, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 30 per cento.

  Conseguentemente, alla lettera b) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 50 per cento.
1. 8. Carra, Carlucci, Capitanio Santolini.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) prevedere per le imprese editrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2012, il diritto ai contributi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, e che trasformano la testata cartacea in testata elettronica, il diritto al contributo sul 70 per cento dei costi di testata ammissibili;.

  Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'onere per il rimborso alla Società Poste Italiane SPA dei ratei dovuti ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 50,8 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, rientra negli oneri del contratto di servizio universale e le relative risorse del fondo editoria sono destinate alle politiche di sostegno della legge 7 agosto 1990, n. 250.
1. 1. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) adottare strategie di semplificazione all'accesso ai contributi per le cooperative di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, esonerandole dal requisito temporale di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) della legge 7 agosto 1990, n. 250»;
1. 2. Goisis, Rivolta, Cavallotto, Grimoldi.

Pag. 108

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) adottare strategie di semplificazione all'accesso ai contributi per le cooperative di giornalisti che acquistino, ovvero subentrino, al contratto di cessione in uso della testata che ha avuto accesso entro il 31 dicembre 2012 ai contributi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, esonerandole dal requisito temporale di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) della legge 7 agosto 1990, n. 250;
1. 3. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) prevedere l'esenzione dalla condizione prevista dall'articolo 1, comma 460, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le cooperative di giornalisti che acquistino, ovvero subentrino, al contratto di cessione in uso della testata che ha avuto accesso entro il 31 dicembre 2012 ai contributi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223»;
1. 4. Goisis, Rivolta, Cavallotto, Grimoldi.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) prevedere la disapplicazione, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2014, delle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 457 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso in cui l'impresa editrice effettui il passaggio a una periodicità inferiore»;
1. 5. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) prevedere per gli abbonamenti a testate periodiche telematiche, registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, l'applicazione della medesima aliquota IVA, di cui alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 18);.

  Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera a), pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 3-ter.
  3-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».
1. 6. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: nuove imprese editoriali, aggiungere le seguenti: e per il sostegno dei trattamenti di pensione anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale.
1. 20. Il relatore.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) per il sostegno dei trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per igiornalisti Pag. 109dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche e integrazioni, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 19, commi 18-ter e 18- quater del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dall'articolo 41-bis, comma 7 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, per una quota pari almeno al 10 per cento delle risorse disponibili.
1. 7. Carra, Carlucci, Capitanio Santolini.

  Sopprimere il comma 3.
1. 12. De Biasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:  
  3-bis. Con quota parte dei proventi derivanti dall'asta digitale di cui alla legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, si finanzia per l'anno 2013 il fondo di cui al presente articolo per la finalità di cui al comma 2, lettera c).
1. 10. Zazzera.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Zazzera.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
  1-bis. A decorrere dall'anno 2006 è abrogato il primo periodo del comma 574 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

  Conseguentemente al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 sono soppresse le seguenti parole: nonché dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.
2. 2. Di Biagio, Granata.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo la parola: periodici aggiungere la seguente: prioritariamente,.
3. 2. De Biasi.
(Approvato)

  Al comma 2, sostituire le parole: pari al 30 per cento con le seguenti: non inferiore al 30 per cento.
3. 1. Palmieri, Barbieri.
(Approvato)

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), sono destinate:
   a) alla concessione, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di agevolazioni di credito per gli investimenti materiali e immateriali a favore di imprese di nuova costituzione, editrici di quotidiani o periodici, anche in edizione digitale, secondo le procedure di cui al Capo III del decreto del Presidente n. 223, privilegiando le iniziative della Repubblica 25 novembre 2010, costituite da soggetti provenienti da imprese editrici in stato di crisi aziendale o che comportano l'assunzione di personale di altre imprese editrici in stato di crisi aziendale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della presente lettera;Pag. 110
   b) per il sostegno dei trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche e integrazioni, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 19, commi 18-ter e 18-quater del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dall'articolo 41-bis, comma 7 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
4. 10. Il relatore.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: a favore di imprese sopprimere le parole: di nuova costituzione e dopo la parola: privilegiando inserire le seguenti: le imprese di nuova costituzione e.
4. 2. Carra, Capitanio Santolini, Carlucci.

  Al comma 1, dopo le parole: privilegiando le iniziative, aggiungere la seguente: , cooperative,.
4. 1. De Biasi.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Alle cooperative di giornalisti di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto legge 18 maggio 2012 n. 63, convertito in legge n. 103 del 16 luglio 2012, possono partecipare anche enti privati, nonché persone fisiche, in qualità di soci sovventori. Tali soci sono esclusi dai diritti patrimoniali nel periodo di accesso ai contributi e nei successivi dieci anni.
* 4. 01. De Biasi.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Alle cooperative di giornalisti di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto legge 18 maggio 2012 n. 63, convertito in legge n. 103 del 16 luglio 2012, possono partecipare anche enti privati, nonché persone fisiche, in qualità di soci sovventori. Tali soci sono esclusi dai diritti patrimoniali nel periodo di accesso ai contributi e nei successivi dieci anni.
* 4. 02. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2013 alla lettera a del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, le parole: «pari all'1 per cento del fatturato» sono sostituite con le seguenti «pari al 2 per cento del fatturato».
5. 01. De Biasi.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire le parole: dopo un triennio con le parole: ogni anno, entro il 31 ottobre.
6. 1. Palmieri, Barbieri.
(Approvato)

Pag. 111

ALLEGATO 5

Schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata dei professori universitari di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 (Atto n. 518).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato lo schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 (Atto n. 518);
   considerato che in base alla prima parte dell'alinea della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema, la ripartizione delle risorse residue tra i gruppi avviene proporzionalmente alla somma delle assegnazioni del FFO attribuito a ciascun gruppo nell'anno 2012, mentre dalle tabelle esemplificative presenti nella relazione tecnico-illustrativa sembrerebbe in realtà evincersi che tale prima ripartizione è effettuata proporzionalmente alla somma delle assegnazioni relative al FFO consolidabile 2012;
   rilevato che l'articolo 2 individua i criteri per l'assegnazione della quota 2013, che viene determinata dal medesimo articolo in 5 milioni di euro a decorrere dal 2013, mentre, più correttamente, la relazione tecnico-illustrativa chiarisce che la quota per l'anno 2013 ammonta a 0,83 milioni di euro, corrispondente ad un onere a regime di 5 milioni di euro a decorrere dal 2014;
   considerata l'opportunità che le Università, conformemente al principio generale di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, rispondendo alla chiara finalità di contenimento della spesa pubblica in relazione ai costi derivanti dall'espletamento di nuove procedure concorsuali, secondo anche le più recenti indicazioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione n. 14 del 28 luglio 2011), al fine di superare eventuali censure sotto il profilo della legittimità, utilizzino le graduatorie di eventuali procedure concorsuali selettive già esperite e concluse per la copertura di posti di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata su fondi ai sensi dell'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) si chiarisca se, con riguardo alla prima parte dell'alinea della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema, la ripartizione delle risorse residue tra i gruppi avviene proporzionalmente alla somma delle assegnazioni del FFO attribuito a ciascun gruppo nell'anno 2012 ovvero, come sembrerebbe in realtà evincersi dalle tabelle esemplificative presenti nella relazione tecnico-illustrativa, proporzionalmente alla somma delle assegnazioni relative al FFO consolidabile 2012, fornendo comunque evidenza di tale preliminare suddivisione anche nell'ambito della sezione II dell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto;
   2) si corregga il disposto dell'articolo 2, che individua i criteri per l'assegnazione della quota 2013, che viene determinata Pag. 112dal medesimo articolo in 5 milioni di euro a decorrere dal 2013, mentre, più correttamente, la relazione tecnico-illustrativa chiarisce che la quota per l'anno 2013 ammonta a 0,83 milioni di euro, corrispondente ad un onere a regime di 5 milioni di euro a decorrere dal 2014;
   3) si preveda che le Università utilizzino le graduatorie di eventuali procedure concorsuali selettive già esperite e concluse per la copertura di posti di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata su fondi ai sensi dell'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di chiarire perché all'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 3, si fa riferimento alle assegnazioni e alle spese relative al 2011 e non a quelle relative al 2012;
   b) si valuti l'opportunità di sostituire, all'articolo 1, comma 1, lettera b), punti 1) e 2), nonché all'articolo 2, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), le parole «concorrono alla quota premiale» con le parole «concorrono al riparto della quota premiale»;
   c) si valuti l'opportunità di aggiungere agli articoli 1 e 2, al punto 2) di entrambi gli articoli, in fine, le parole «sul totale costituito dalla somma delle quote di FFO consolidabile 2012 assegnate alle istituzioni afferenti al medesimo gruppo»;
   d) si valuti l'opportunità di eliminare, al punto 3 dell'articolo 1, il riferimento all'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, poiché lo stesso non reca definizioni;
   e) all'articolo 3, comma 4, si valuti l'opportunità di sostituire le parole «mantiene integralmente le conseguenti economie per essere destinate» con le parole «destina integralmente le conseguenti economie».

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ALLEGATO 6

5-04035 Tommaso Foti: Chiarimenti sulla «collezione di Alberto Bruni Tedeschi».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Foti richiede aggiornate notizie in merito al dipinto in olio su tavola, fondo oro raffigurante: «Miracolo di Sant'Antonio da Padova» appartenente alla Collezione Bruni Tedeschi.
  Da notizie assunte presso il Comando Carabinieri patrimonio culturale, che hanno svolto accertamenti anche per il tramite del Servizio INTERPOL, l'opera risultava essere stata esportata dalla Francia (e non dall'Italia) verso l'Inghilterra per essere venduta nel corso di un'asta.
  Il dipinto era infatti presente presso la residenza francese dei Bruni Tedeschi sin dagli anni ’70, secondo quanto riferito dall'erede, lì trasferito dalla residenza italiana con il «permesso del Ministero della Cultura». Anche se non sono stati trovati documenti al riguardo.
  Per l'uscita dell'opera dal territorio francese non era stata richiesta, né quindi era stata rilasciata, alcuna licenza di esportazione in quanto il valore dell'opera era inferiore al valore indicato dalle leggi francesi per l'obbligo di richiesta della licenza di esportazione/certificato di libera circolazione. La Casa d'Aste non aveva pertanto alcuna documentazione al riguardo.
  Allo stato il Comando Carabinieri non ha segnalato ulteriori sviluppi degli accertamenti.

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ALLEGATO 7

5-07320 Maurizio Turco: Sulle intese tra Stato Italiano e CEI siglate il 28 giugno 2012.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante chiede delucidazioni in merito alle due Intese relative all'insegnamento della religione cattolica siglate il 28 giugno 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della CEI e i riflessi sulla spesa pubblica che tali Intese possono comportare, soffermando in particolare l'attenzione sull'intesa riguardante la qualificazione richiesta per esercitare l'insegnamento in questione.
  Al riguardo si precisa che la revisione dell'Intesa che disciplina la materia dei titoli di studio per l'insegnamento della religione cattolica era necessaria in quanto le caratteristiche della predetta qualificazione erano state fissate nel 1985, quando per insegnare nelle scuole materne ed elementari era richiesto un diploma secondario.
  Tenuto conto che per tutti gli insegnanti, compresi quelli di scuola dell'infanzia e scuola primaria, è oggi richiesto un titolo di studio universitario (laurea magistrale), anche ai docenti di religione doveva essere chiesta una formazione di livello equivalente.
  Con riferimento a quanto illustrato nell'atto parlamentare riguardo al master di secondo livello che ai sensi della predetta intesa verrebbe richiesto ai docenti che attualmente insegnano religione, si ricorda che nelle scuole primarie e dell'infanzia l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato indifferentemente a insegnanti già in servizio nella classe o nella sezione, riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, oppure a insegnanti specialisti in possesso dei titoli richiesti.
  Posto che agli insegnanti specialisti viene oggi chiesto di conseguire un titolo universitario in discipline teologiche, per coerenza deve essere chiesta analoga preparazione anche agli insegnanti già in servizio nella classe o sezione che non possono vantare una specifica qualificazione in materia.
  Per evitare, però, di imporre a questi ultimi docenti il conseguimento di due lauree magistrali (una in scienze della formazione primaria per l'accesso all'insegnamento ed una in scienze religiose o altre discipline teologiche per l'accesso all'Irc), nell'Intesa in questione è stato convenuto di richiedere solo il conseguimento di un master biennale specifico, da aggiungere alla laurea già posseduta.
  Quanto alle considerazioni relative all'aggravio di spesa che deriverebbe dall'intesa e all'estromissione di circa 19.000 docenti dall'insegnamento della religione, le stesse non appaiono condivisibili.
  In primo luogo all'indicato numero di 19.000 docenti non corrispondono altrettanti insegnanti di religione, dato che questi ultimi svolgono il loro servizio in 11 classi nella scuola primaria e 16 sezioni nella scuola dell'infanzia, mentre i primi insegnano religione in una sola classe o sezione.
  L'eventuale incremento nel numero di insegnati specialisti sarebbe, al massimo, dell'ordine di 2000 unità.
  In secondo luogo, la lettura del testo dell'Intesa mostra che tutti gli insegnanti della classe o sezione che si trovano attualmente ad insegnare religione cattolica (o lo hanno fatto per almeno un anno nel corso dell'ultimo quinquennio) sono comunque Pag. 115considerati qualificati e potranno continuare regolarmente nella loro attività. Solo i docenti che risultano privi di qualsiasi occasione formativa in materia religiosa e coloro che hanno cessato di insegnare religione cattolica da più di un quinquennio dovranno conseguire il citato master.
  Infine, per quanto riguarda il dedotto aggravio di spesa, si chiarisce che in realtà nessun nuovo né maggiore onere si viene a creare per lo Stato dal momento che le ore per l'insegnamento della religione cattolica rimangono le stesse.
  Il fatto che l'insegnamento sia affidato a docenti già in servizio nella classe o sezione o a specialisti non influisce sulla spesa complessiva, poiché gli insegnanti rimangono a disposizione della scuola per completare il loro orario di servizio con le attività programmate. In altre parole, la presenza dell'insegnante specialista di religione cattolica rende disponibili per la scuola le corrispondenti ore del docente della classe o sezione, il quale viene comunque impiegato per soddisfare una richiesta dell'utenza che, diversamente, costituirebbe un costo aggiuntivo.

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ALLEGATO 8

5-07613 De Pasquale: Sull'incarico del signor Antonio Corsi presso il MIBAC.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come riferito dall'Onorevole interrogante, con decreto ministeriale del 4 marzo 2010, a firma del Ministro Sandro Bondi, integrato con successivi decreti ministeriali, è stato istituito il Tavolo Nazionale per la promozione della musica popolare e amatoriale. Il compito del Tavolo era quello di rendere effettivo il coordinamento delle attività di promozione della Musica popolare e amatoriale in Italia e all'estero, e garantire livelli uniformi in ambito nazionale.
  Tale Tavolo, istituito senza oneri a carico dello Stato, era composto dai rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche interessate e dai rappresentanti delle federazioni dei complessi bandistici, delle corali non professionistiche e del gruppi folklorici, maggiormente rappresentativi a livello nazionale.
  L'articolo 2 del decreto stesso individuava nella persona del Ministro o di un suo delegato, il Presidente del Tavolo.
  Su indicazione dell'Onorevole Ministro, il Capo di Gabinetto pro tempore delegava, in data 5 marzo 2010, il Signor Antonio Corsi – che nel medesimo periodo rivestiva anche un incarico temporaneo presso il Ministero per i beni e le attività culturali – a presiedere il Tavolo Nazionale.
  L'onorevole interrogante riferisce che le convocazioni del 2012 sono state effettuate su carta recante il logo MiBAC (non l'intestazione) e la dicitura Tavolo Nazionale Musica popolare e Amatoriale - Il Presidente.
  Vorrei comunicare, in proposito, che, con nota del 13 gennaio 2012, il Capo di Gabinetto pro tempore, a fronte della cessazione dell'incarico temporaneo presso il Ministero, aveva già precisato al Signor Antonio Corsi che non sussisteva più alcun rapporto funzionale e lavorativo tra lui e l'Amministrazione per i beni e le attività culturali.
  Nella stessa nota, il Capo di Gabinetto concedeva, tuttavia, la disponibilità di alcune strutture, presso la sede della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, per l'organizzazione di incontri inerenti manifestazioni dello spettacolo dal vivo, sempre sotto l'egida del Tavolo Nazionale, senza alcuna spesa per l'Amministrazione, compatibilmente con lo svolgimento delle regolari attività degli Uffici e con il fine esclusivo di collaborare allo sviluppo e alla promozione delle attività culturali. A queste condizioni e senza che la Direzione generale fosse coinvolta né come organizzatrice né come partecipante, si sono svolte due sedute nel 2012.
  Ed invero lo stesso Signor Antonio Corsi, nella nota del 3 luglio 2012 citata dall'onorevole interrogante, redatta su carta intestata del comune di Sgurgola ed indirizzata agli interlocutori del Tavolo e, tra gli altri, a partiti politici, riferisce chiaramente, agli stessi destinatari, del mancato rinnovo del proprio comando presso il Ministero e delle restrizioni che gli Uffici del Ministero avevano posto, per conseguenza, nei suoi confronti, in merito all'uso di mezzi di comunicazione riconducibili al Ministero stesso (oscuramento dell'indirizzo di posta elettronica, divieto di utilizzo della carta intestata).
  Appare in tutta evidenza, per quanto sopra esposto, che l'Amministrazione che rappresento ha provveduto tempestivamente a chiarire i rapporti con il signor Corsi.
  Naturalmente nulla sono in grado di riferire in merito alle iniziative personali di carattere politico intraprese sotto la propria responsabilità dal signor Corsi.

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ALLEGATO 9

5-07719 Farina Coscioni: Sul rifiuto di iscrizione di una studentessa disabile da parte di varie università.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La risposta al presente atto di sindacato ispettivo viene resa anche per conto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  Al riguardo è stata interpellata la competente Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario la quale ha rappresentato come l'Università di Bari, nel quale risultano iscritti oltre 700 studenti diversamente abili, aveva a suo tempo manifestato disponibilità ad accogliere l'interessata e aveva a tal fine predisposto un sistema di registrazione delle lezioni e di trasmissione delle stesse via web.
  Ad oggi non risulta però che la ragazza si sia iscritta a tale Ateneo.
  La predetta Direzione generale ha anche segnalato che i rifiuti alla richieste di iscrizione che si assume la stessa abbia ricevuto da altri Atenei sono difficilmente da collegarsi a motivi di carattere economico posto che laddove le situazioni di disagio sono di natura fisica, come nel caso in esame, i costi non sono particolarmente rilevanti proprio perché si possono utilizzare servizi normalmente disponibili per gli studenti diversamente abili, quali i predetti sistemi di videoregistrazione delle lezioni e di comunicazione via web.
  Problemi organizzativi ed economici più importanti si determinano purtroppo per i ragazzi con deficit mentali per i quali è necessario prevedere una continua attività di tutoraggio non sempre disponibile o, almeno, non sempre disponibile per tutti gli studenti che ne fanno richiesta.
  Una possibile spiegazione degli inconvenienti che si assume siano occorsi è probabilmente da individuarsi nel ridotto funzionamento della struttura amministrativa delle università durante il mese di agosto.
  Ciò posto riguardo al caso specifico illustrato nell'atto parlamentare si coglie l'occasione per ricordare la particolare attenzione che il nostro Ordinamento riserva al diritto all'istruzione dei diversamente abili.
  A livello costituzionale vengono in rilievo l'articolo 34, comma 1, e l'articolo 38, comma 3, in applicazione dei quali è stata emanata la legge n. 104 del 1992 che dedica diversi articoli all'inserimento scolastico. In particolare, l'articolo 12, comma 2, sancisce che il diritto all'educazione e all'istruzione è garantito nelle scuole di ogni ordine e grado e la giurisprudenza ha affermato che la norma in parola attribuisce al disabile un diritto soggettivo perfetto al suo inserimento nella scuola.
  Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge citata gli enti locali hanno obbligo di fornire assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali e anche tal proposito la giurisprudenza ne ha statuito il carattere precettivo, stante l'assenza di discrezionalità in capo all'amministrazione nel fornire tali servizi che sono obbligatori per legge.
  La medesima legge n. 104 prevede inoltre che l'integrazione scolastica del disabile avviene anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività Pag. 118presenti sul territorio, attraverso la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature e sussidi didattici, nonché mediante la programmazione nell'università di interventi che tengono conto dei bisogni della persona.
  Si ricorda poi la legge n. 17 del 1999 che ha introdotto determinate misure tese ad agevolare il percorso di studi universitari dei diversamente abili, prevedendo in particolare sussidi tecnici e specifici, oltre che appositi servizi di tutorato specializzato.
  La medesima legge ha stabilito che in ciascuna università un docente delegato dal rettore svolga funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo.
  Si evidenzia infine che, con la legge n. 18 del 1999, è stata ratificata dall'Italia la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ed è stato istituito un apposito Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità. Uno dei sei gruppi in cui l'Osservatorio si articola è specificamente destinato al tema dei processi formativi e inclusioni scolastiche e ha contribuito alla redazione del primo rapporto italiano alle Nazioni Unite sull'implementazione della Convenzione ONU del 2006.

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ALLEGATO 10

5-08049 Siragusa: Sull'attività lavorativa di modelli viventi presso Accademie e licei artistici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto parlamentare in discussione viene richiesta l'assunzione di iniziative per la valutazione dei servizi prestati con contratto d'opera dai modelli viventi nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici ai fini del punteggio da attribuire per le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il conferimento delle supplenze.
  Al riguardo, si ricorda che i suddetti contratti d'opera sono stati previsti dall'articolo 6, comma 11, della legge n. 124 del 2009, per far fronte al fabbisogno di modelli viventi che non veniva soddisfatto dagli aspiranti che all'epoca erano in possesso dei requisiti per l'inclusione nelle graduatorie a esaurimento per l'immissione in ruolo nella II e IV qualifica del personale ATA e che non optarono per il passaggio nei suddetti ruoli.
  Al riguardo, come anche evidenziato dall'Onorevole interrogante, si ricorda che secondo le indicazioni fornite dalla Direzione generale per il personale scolastico, i servizi da valutare per l'inserimento nelle graduatorie sono solo quelli prestati alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali o degli enti locali, mentre non vengono presi in considerazione i servizi resi a seguito di contratti di prestazione d'opera trattandosi di rapporti di impiego di natura giuridica diversa, riconducibili a forme di collaborazione coordinata e continuativa.
  I suddetti contratti d'opera costituiscono d'altra parte fattispecie diversa rispetto ai servizi prestati dal personale docente con i contratti atipici indicati nella nota n. 19 dell'allegato 1 al decreto ministeriale n. 62 del 2011, richiamati dall'interrogante, che fanno riferimento ad attività comunque di insegnamento riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa.
  La valutazione del servizio in questione è peraltro esclusa dal fatto che tra i profili del personale ATA non è compreso quello dei modelli viventi; per tale ragione le attività svolte da questi ultimi con contratto d'opera non trovano corrispondenza con le mansioni che l'aspirante alla supplenza andrebbe a svolgere nei vari profili professionali.

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ALLEGATO 11

5-08063 Zazzera: Iniziative volte a garantire ai docenti la retribuzione per ferie non godute per l'anno scolastico 2011-2012.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si risponde anche per conto del Ministro dell'economia e delle finanze alla presente interrogazione n. 5-08063 con la quale si sollecitata l'adozione di iniziative finalizzate a ripristinare, in favore dei docenti, il trattamento economico sostitutivo in caso di ferie non godute venuto meno per effetto dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
  Come è noto all'Onorevole interrogante, con nota n. 4442 del 16 luglio 2012 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha dato indicazioni agli uffici periferici circa l'applicazione della suddetta norma chiarendo che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per ferie, riposi e permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche è esteso anche al personale scolastico con contratto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
  Inoltre, in data 24 luglio il Ministero dell'economia e delle finanze ha sospeso il pagamento al personale della scuola del compenso per ferie non godute in attesa della conversione in legge del decreto citato, avvenuta con la legge n. 135 del 7 agosto 2012.
  Successivamente, a seguito dei pareri favorevoli resi dal Dipartimento della funzione pubblica e dalla Ragioneria generale dello Stato – secondo i quali dovevano essere esclusi tanto il carattere retroattivo della norma, quanto l'applicabilità della stessa a quei rapporti di lavoro incompatibili con la fruizione delle ferie per la loro ridotta durata – il Ministero dell'economia e delle finanze, con l'informativa n. 135 del 6 settembre 2012, ha disposto la liquidazione di quanto dovuto al personale pubblico interessato, ivi compresi i docenti che nell'anno 2011/2012 non hanno goduto delle ferie maturate.
  Si segnala infine che, nell'ambito dell’iter parlamentare della legge di stabilità 2013, sono state proposte disposizioni suscettibili di disciplinare ulteriormente la questione in argomento, con particolare riferimento al personale docente supplente.

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ALLEGATO 12

5-08456 Lorenzin: Sul sorteggio delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento a quanto rappresentato dall'Onorevole Interrogante, si premette anzitutto che la nota tecnica elaborata dal Comitato nominato con decreto ministeriale n. 158 del 2012, recante il dettaglio delle modalità di sorteggio delle commissioni, va necessariamente esaminata alla luce del quadro normativo di riferimento.
  A tal proposito, si fa presente che tutta la catena normativa riguardante l'abilitazione scientifica nazionale (legge n. 240 del 2010, decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, decreto ministeriale n. 76 del 2012) è incentrata sul settore concorsuale che, come è noto, costituisce una delle principali novità introdotte dalla legge n. 240 del 2010 ed è configurato dall'articolo 15 della medesima legge quale aggregazione di livello superiore rispetto ai settori scientifico-disciplinari.
  Ai sensi della richiamata normativa, per ciascun settore concorsuale si deve procedere ai seguenti adempimenti: costituzione di una commissione nazionale, predisposizione della lista degli aspiranti commissari, operazioni preliminari di sorteggio per la collocazione in ordine alfabetico dei nominativi dei candidati ed estrazione.
  L'indicazione normativa che rende necessario procedere ai sorteggi man mano che le liste degli aspiranti commissari sono definite risiede nelle disposizioni nell'articolo 8 del decreto ministeriale n. 76 del 2012, che prevede una disciplina dettagliata ed articolata dell'accertamento della qualificazione scientifica dei candidati commissari da parte dell'ANVUR, la quale include un vero e proprio contraddittorio tra i soggetti coinvolti (Anvur, Ministero e candidato commissario).
  Tale normativa è regolata da una tempistica ben precisa:
   dieci giorni per la competente Direzione generale per gli accertamenti preliminari;
   trenta giorni per l'ANVUR per l'accertamento della qualificazione scientifica dei candidati;
   dieci giorni per la Direzione generale per la comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della candidatura;
   dieci giorni per l'interessato per la presentazione per iscritto di osservazioni, eventualmente corredate da documenti e memorie;
   dieci giorni per la decisione finale dell'Anvur, su richiesta della Direzione generale, che in caso di mancato accoglimento delle osservazioni deve essere notificata all'interessato.

  Tale disciplina, nel suo concreto operare, ha determinato che le liste dei sorteggiabili fossero definite non contemporaneamente, ma secondo i tempi dettati dalla chiusura del contraddittorio con i candidati.
  A ciò va aggiunto che il Ministero deve precedere, per ciascuno dei candidati commissari che ha presentato domanda, allo svolgimento delle verifiche relative alle eventuali, sopravvenute variazioni dello Pag. 122stato di servizio quali, ad esempio, pensionamenti, cambi di settore concorsuale, eccetera.
  Il rispetto della tempistica e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente rende necessario, al fine di poter costituire in tempi ragionevoli le commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale, procedere alle operazioni di sorteggio man mano che si chiude il contraddittorio per i singoli settori e che siano portate a termine le verifiche sullo stato di servizio dei professori candidati.
  D'altra parte, ciò è coerente con l'esigenza di evitare il ritardo dei sorteggi relativi alle liste già definite e, quindi, la formazione delle commissioni.
  Se il Ministero avesse dovuto attendere, per effettuare un unico sorteggio, il completamento degli accertamenti relativi a tutti i settori concorsuali, la formazione delle commissioni sarebbe stata differita alla chiusura delle liste dell'area 12, che sono ancora in corso di definizione per la sopravvenuta elaborazione del cosiddetto «terzo indicatore».
  Alla luce di quanto sopra esposto, è dunque evidente che il termine utilizzato dal Comitato tecnico nella citata nota di esplicazione delle procedure di sorteggio deve essere letto coerentemente con la normativa richiamata, per cui, laddove si parla di unicità della sequenza per tutte le commissioni, occorre riferirsi all'unicità della sequenza per i settori concorsuali che sono inseriti nella stessa seduta di sorteggio, in quanto le rispettive liste sono state definite.
  Si ricorda in proposito che l'articolo 7, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011 prevede espressamente ipotesi di sorteggio separate allorché si debba procedere alla sostituzione dei commissari.
  Quanto poi all'ipotesi, prospettata dall'Onorevole interrogante, di utilizzare per tutti i sorteggi la sequenza estratta nel primo di essi, si sottolinea che l'impianto normativo ora richiamato esclude in radice che il Ministero possa operare in tal senso perché verrebbe del tutto disattesa la ratio stessa del sorteggio, che è quella di procedere nella seduta pubblica all'estrazione di una sequenza non conosciuta e non conoscibile.
  La soluzione prospettata, inoltre, non risulta percorribile atteso che la sequenza da estrarre è composta di tanti numeri quanti sono quelli dei componenti della lista maggiormente numerosa tra quelle che sono poste a sorteggio nella stessa seduta, come richiamato al punto 4 della nota del Comitato tecnico. Ebbene, se si utilizzasse la prima sequenza estratta (quella del 30 ottobre, composta di 24 numeri) per tutte le sedute di sorteggio che si sono tenute e che si terranno, la stessa sarebbe inapplicabile per lo meno a tutte le liste con un numero di candidati superiore a 24 unità.
  Nelle sedute di sorteggio che si sono tenute fino ad ora sono state invece sempre presenti liste con numero di componenti superiore.

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ALLEGATO 13

5-08495 Tocci: Sul personale precario dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto parlamentare cui su risponde viene illustrata la situazione del personale precario dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e si chiede quali iniziative il Ministero intenda assumere per evitare la cessazione di tali rapporti di lavoro alla fine del 2012.
  Al riguardo si manifesta prima di tutto piena condivisione delle considerazioni espresse dall'Onorevole interrogante riguardo all'importanza dell'INGV e al ruolo fondamentale che esso svolge nell'opera di prevenzione dei fenomeni sismici e delle calamità naturali. Per tale motivo va senza dubbio salvaguardata l'opera dei ricercatori e dei tecnici che, alle dipendenze dell'Istituto, danno il proprio contributo in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile per la gestione delle emergenze ambientali.
  La questione del personale precario è stata affrontata in sede di conversione del decreto-legge n. 179 del 2012 recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese».
  La legge di conversione, approvata in via definitiva dalla Camera il 13 dicembre scorso, ha introdotto l'articolo 20-ter con il quale si stabilisce che, per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, l'INGV è autorizzato, nei limiti delle risorse finanziarie che verranno assegnate nell'anno 2013 dal Dipartimento della protezione civile sulla base dell'accordo quadro decennale, a prorogare i contratti a tempo determinato del personale ricercatore e tecnologo in servizio, in attesa del contratto collettivo nazionale in corso di elaborazione dal Dipartimento della funzione pubblica.
  Nelle more dei successivi interventi in materia si ha dunque motivo di ritenere che il rischio di cessazione del rapporto di lavoro del personale interessato alla fine dell'anno in corso sia al momento scongiurato.