CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 dicembre 2012
749.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. (Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione,
   esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge Lanzarin ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale» (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (4240-B), trasmesso dalla VIII Commissione,
   considerato che:
    il provvedimento è divenuto il contenitore di una serie di modifiche della normativa vigente, e in particolare del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale), rispondenti a richieste da tempo avanzate dagli operatori interessati e motivate in primo luogo dall'obiettivo di adattare le norme alle esigenze concrete di funzionamento e di efficienza emerse nella esperienza applicativa; ulteriori modifiche sono poi riconducibili a esigenze tecniche ovvero al necessario coordinamento con le innovazioni normative successivamente intervenute;
    l'articolo 16, comma 4, introduce misure di semplificazione degli adempimenti delle imprese agricole relative al trasporto e alla tracciabilità dei propri rifiuti;
    l'articolo 16, comma 5, introduce una disciplina speciale applicabile nelle isole minori (con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti), per l'utilizzo, presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Si tratta di una disposizione di buon senso, che considera realisticamente le difficoltà del trattamento dei rifiuti in tali territori;

   sottolineato tuttavia che:
    l'articolo 4 riformula la norma vigente che stabilisce i casi di esclusione dall'applicazione della disciplina sui rifiuti di cui alla parte IV del codice ambientale e, in particolare, la fattispecie relativa a materiale fecale, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura e al materiale derivante dalla manutenzione delle aree verdi urbane. Al riguardo, premesso che il testo vigente appare in realtà più coerente con la formulazione della direttiva 2008/98/CE, si osserva che il testo approvato dal Senato suscita perplessità maggiori – rispetto a quello approvato dalla Camera – dal punto di vista della chiarezza del dettato normativo e della compatibilità con la normativa europea. Infatti, viene trattato a parte il materiale derivante dalla manutenzione del verde urbano, richiedendo solo per questo alcuni requisiti che dovrebbero invece essere posseduti da tutti i materiali indicati nella disposizione;
    l'articolo 12, concernente il regime degli essiccatoi agricoli, produrrà positive Pag. 158ricadute per le imprese agricole che gestiscono tali impianti, che potranno giovarsi di specifiche e opportune misure di deroga o di semplificazione in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera. Si segnala tuttavia che, come inizialmente previsto, sarebbe opportuno ampliare il regime di deroga a tutti gli essiccatoi cerealicoli, in ragione del periodo limitato di funzionamento nel corso dell'anno;
    l'articolo 23 interviene sull'articolo 20 della legge n. 217 del 2011, che attribuisce la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi, inserendo tra i ministri proponenti i relativi decreti legislativi anche il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Al riguardo, pur condividendo il merito della modifica proposta, si osserva che tale delega è stata già esercitata con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, che è stato in ogni caso adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 159

ALLEGATO 2

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. (C. 1281 Mario Pepe (Misto), C. 5078 Realacci, C. 5091 Genovese, C. 5232 Marinello, C. 5269 La Loggia e C. 5565, Sen. Mongiello, approvata dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: nel campo visivo anteriore del recipiente, aggiungere le seguenti: in prossimità della denominazione di vendita e con la medesima rilevanza cromatica;
   b) sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della denominazione di vendita degli oli di oliva vergini.;
   c) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
1. 3. Paolo Russo.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta informazione del consumatore. Al fine di garantire maggiore trasparenza per i produttori e per i consumatori vi è l'obbligo di introdurre nell'etichetta l'indicazione del Paese e della regione d'origine o di provenienza dell'olive.
1. 1. Messina, Di Giuseppe, Rota.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio oli di oliva vergini non etichettati in conformità allo disposizioni di cui al presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.
1. 2. Negro, Rainieri.

ART. 2.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 1-ter:
    1) le parole: «La verifica è effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «La verifica è effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto»;
    2) l'ultimo periodo è soppresso;
   b) al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter.1 con il seguente:
  1-ter.1. La verifica delle caratteristiche organolettiche è effettuata ai sensi dell'allegato Pag. 160XII del regolamento (CEE) n. 2568/91, e successive modificazioni.;
   c) al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter.2, alinea, sostituire le parole: in base alle seguenti modalità: con le seguenti: in base alle modalità indicate nell'allegato 1-bis del regolamento n. 2568/91/CEE, e successive modificazioni.;
   d) al comma 1, sopprimere le lettere a) e b);
   e) al comma 1, lettera b), sopprimere i capoversi 1-ter.3 e 1-ter.4;
   f) al comma 1, lettera
b), capoverso 1-ter.5, lettera d), sostituire le parole: della preparazione e della codificazione dei campioni con le seguenti: della determinazione delle caratteristiche organolettiche.;
   g) al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter.5, sopprimere la lettera g).
2. 1. Paolo Russo.

ART. 3.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 43, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «minore o uguale a 30 mg/kg», sono sostituite dalle seguenti: «minore o uguale a 40 mg/kg».
* 3. 1. Catanoso.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 43, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «minore o uguale a 30 mg/kg», sono sostituite dalle seguenti: «minore o uguale a 40 mg/kg».
* 3. 7. Brugger.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 43, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «minore o uguale a 30 mg/kg», sono sostituite dalle seguenti: «minore o uguale a 40 mg/kg».
* 3. 13. Nola.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 43, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «minore o uguale a 30 mg/kg», sono sostituite dalle seguenti: «minore o uguale a 40 mg/kg».
* 3. 14. Di Giuseppe, Messina, Rota.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 43, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: «Il superamento dei valori», sono inserite le seguenti: «, all'esito dell'esecuzione delle previste analisi di revisione,».
** 3. 2. Catanoso.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 43, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: «Il superamento dei valori», sono inserite le seguenti: «, all'esito dell'esecuzione delle previste analisi di revisione,».
** 3. 8. Brugger.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 43, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 22 giugno Pag. 1612012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: «Il superamento dei valori», sono inserite le seguenti: «, all'esito dell'esecuzione delle previste analisi di revisione,».
** 3. 15. Nola.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 43, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: «Il superamento dei valori», sono inserite le seguenti: «, all'esito dell'esecuzione delle previste analisi di revisione,».
** 3. 16. Di Giuseppe, Messina, Rota.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 43, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: «Il superamento dei valori», sono inserite le seguenti: «, all'esito dell'esecuzione delle previste analisi di revisione,».
** 3. 25. Delfino, Naro.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 43, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'avvio del piano straordinario di sorveglianza non impedisce, comunque, l'utilizzo della dicitura di cui al primo periodo e la commercializzazione del prodotto fino al termine del procedimento».
*** 3. 5. Catanoso.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 43, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'avvio del piano straordinario di sorveglianza non impedisce, comunque, l'utilizzo della dicitura di cui al primo periodo e la commercializzazione del prodotto fino al termine del procedimento».
*** 3. 11. Brugger.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 43, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'avvio del piano straordinario di sorveglianza non impedisce, comunque, l'utilizzo della dicitura di cui al primo periodo e la commercializzazione del prodotto fino al termine del procedimento».
*** 3. 17. Nola.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 43, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'avvio del piano straordinario di sorveglianza non impedisce, comunque, l'utilizzo della dicitura di cui al primo periodo e la commercializzazione del prodotto fino al termine del procedimento».
*** 3. 18. Di Giuseppe, Messina, Rota.

  Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sostituire le parole: per gli anni, con le seguenti: per le campagne di commercializzazione.
**** 3. 4. Catanoso.

  Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sostituire le parole: per gli anni, con le seguenti: per le campagne di commercializzazione.
**** 3. 10. Brugger.

Pag. 162

  Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sostituire le parole: per gli anni, con le seguenti: per le campagne di commercializzazione.
**** 3. 19. Nola.

  Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sostituire le parole: per gli anni, con le seguenti: per le campagne di commercializzazione.
**** 3. 20. Di Giuseppe, Messina, Rota.

  Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sostituire le parole: per gli anni, con le seguenti: per le campagne di commercializzazione.
**** 3. 26. Delfino, Naro.

  Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sostituire le parole: per gli anni 2013, 2014 e 2015, con le seguenti: per gli anni 2014 e 2015.
***** 3. 3. Catanoso.

  Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sostituire le parole: per gli anni 2013, 2014 e 2015, con le seguenti: per gli anni 2014 e 2015.
***** 3. 9. Brugger.

  Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sostituire le parole: per gli anni 2013, 2014 e 2015, con le seguenti: per gli anni 2014 e 2015.
***** 3. 21. Nola.

  Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sostituire le parole: per gli anni 2013, 2014 e 2015, con le seguenti: per gli anni 2014 e 2015.
***** 3. 22. Di Giuseppe, Messina, Rota.

  Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sostituire le parole: per gli anni 2013, 2014 e 2015, con le seguenti: per gli anni 2014 e 2015.
***** 3. 27. Delfino, Naro.

  Al comma 1, capoverso 1-bis.1, sostituire le parole: analisi degli oli di oliva vergini con le seguenti: analisi degli oli di oliva extravergini e le parole: ricerca del contenuto di alchil esteri più metil alchil esteri con le seguenti: ricerca del contenuto di metil ed etil esteri degli acidi grassi.
3. 28. Paolo Russo.

  Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un'apposita sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
****** 3. 6. Catanoso.

  Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un'apposita sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
****** 3. 12. Brugger.

  Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un'apposita sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
****** 3. 23. Nola.

  Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un'apposita sezione del portale Pag. 163internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
****** 3. 24. Di Giuseppe, Messina, Rota.

ART. 4.

  Al comma 3, sostituire le parole: oli di oliva diversi dagli oli extravergini con le seguenti: oli di oliva diversi dagli oli vergini e le parole: valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine con le seguenti: valutazione organolettica degli oli di oliva vergini.
4. 1. Paolo Russo.

ART. 6.

  Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: 49-ter con la seguente: 49-quater e al capoverso sostituire la parola: 49-quater con la seguente: 49-quinquies.
6. 1. Paolo Russo.

ART. 7.

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono possedere idoneo dispositivo di chiusura antirabbocco in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che tale dispositivo sia alterato e devono essere etichettati conformemente alla normativa vigente.
  3. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto.
7. 7. Paolo Russo.

  Al comma 2, dopo le parole: Gli oli di oliva vergini, inserire le seguenti: ed extravergini.
******* 7. 1. Catanoso.

  Al comma 2, dopo le parole:Gli oli di oliva vergini, inserire le seguenti: ed extravergini.
******* 7. 2. Brugger.

  Al comma 2, dopo le parole:Gli oli di oliva vergini, inserire le seguenti: ed extravergini.
******* 7. 3. Nola.

  Al comma 2, dopo le parole:Gli oli di oliva vergini, inserire le seguenti: ed extravergini.
******* 7. 4. Di Giuseppe, Messina, Rota.

  Al comma 2, dopo le parole:Gli oli di oliva vergini, inserire le seguenti: ed extravergini.
******* 7. 6. Delfino, Naro.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo la parola: chiusura inserire la seguente: antirabocco;
   b) sostituire il comma 3 con il seguente:
   3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto;
   c) sopprimere il comma 4.
7. 5. Negro, Rainieri.

ART. 8.

  Al comma 1, dopo la parola: impedire aggiungere le seguenti: l'abuso di posizione dominante.

Pag. 164

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dall'Agenzia delle dogane con le seguenti: dalle pubbliche amministrazioni, in particolare dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle dogane, o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori.
8. 2. Paolo Russo.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge il potere di vigilanza di cui al comma 1 sulla base di informazioni fornite dalle pubbliche amministrazioni, in particolare dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle dogane, o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, presenta annualmente al Parlamento europeo una propria relazione.
8. 1. Di Giuseppe, Messina, Rota.

ART. 9.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: previo parere obbligatorio e vincolante del comitato di coordinamento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.
9. 1. Paolo Russo.

ART. 14.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del danaro, dei beni e delle altre utilità, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.
14. 1. Paolo Russo.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto alle frodi commesse nella filiera degli oli di oliva vergini e extravergini, nonché la tutela della salubrità del territorio rurale e la lotta alle contraffazioni dei prodotti agroalimentari e agroambientali a garanzia della qualità, attraverso anche l'attività di controllo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il comparto di specializzazione del Corpo forestale dello Stato in materia di sicurezza agroalimentare e agroambientale. Il comparto svolge la propria attività sul territorio nazionale attraverso la costituzione dei Reparti agroalimentari e agroambientali del Corpo forestale dello Stato coordinati dal Nucleo agroalimentare e forestale (NAF), istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 marzo 2001, n. 49.
14. 2. Paolo Russo, Fogliato.

ART. 15.

  Al comma 1, dopo il numero: 474, inserire i seguenti: 515 e 516.
15. 2. Di Giuseppe, Messina, Rota.

  Al comma 1, dopo le parole: nel settore degli oli di oliva vergini aggiungere le seguenti: salvo i casi di accertato ravvedimento attivo.
15. 1. Di Giuseppe, Messina, Rota.

ART. 16.

  Sopprimerlo.
* 16. 6. Catanoso.

  Sopprimerlo.
* 16. 11. Brugger.

  Sopprimerlo.
* 16. 12. Nola.

Pag. 165

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
** 16. 1. Catanoso.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
** 16. 7. Brugger.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
** 16. 13. Nola.

  Al comma 2, sostituire le parole: 3.000 euro, con le seguenti: 1.500 euro.
*** 16. 2. Catanoso.

  Al comma 2, sostituire le parole: 3.000 euro, con le seguenti: 1.500 euro.
*** 16. 8. Brugger.

  Al comma 2, sostituire le parole: 3.000 euro, con le seguenti: 1.500 euro.
*** 16. 14. Nola.

  Al comma 2, sostituire le parole: 3.000 euro, con le seguenti: 1.500 euro.
*** 16. 18. Delfino, Naro.

  Sopprimere il comma 3.
**** 16. 5. Catanoso.

  Sopprimere il comma 3.
**** 16. 10. Brugger.

  Sopprimere il comma 3.
**** 16. 15. Nola.

  Sopprimere il comma 3.
**** 16. 20. Paolo Russo.

  Al comma 3, sostituire le parole: 3.000 euro, con le seguenti: 1.500 euro.
***** 16. 3. Catanoso.

  Al comma 3, sostituire le parole: 3.000 euro, con le seguenti: 1.500 euro.
***** 16. 9. Brugger.

  Al comma 3, sostituire le parole: 3.000 euro, con le seguenti: 1.500 euro.
***** 16. 16. Nola.

  Al comma 3, sostituire le parole: 3.000 euro, con le seguenti: 1.500 euro.
***** 16. 19. Delfino, Naro.

  Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: , nonché la sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi.
****** 16. 4. Catanoso.

  Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: , nonché la sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi.
****** 16. 17. Nola.

Pag. 166

ART. 17.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La presente legge entra in vigore il diciottesimo mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
* 17. 1. Catanoso.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La presente legge entra in vigore il diciottesimo mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
* 17. 2. Nola.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La presente legge entra in vigore il diciottesimo mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
* 17. 3. Di Giuseppe, Messina, Rota.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni della presente legge si applicano decorso un anno dalla data della sua entrata in vigore.
17. 4. Paolo Russo.