CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 novembre 2012
747.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia (C. 5569 Governo, approvato dal Senato e C. 4740 Reguzzoni).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: sistema nazionale di difesa aggiungere le seguenti: integrato e perfettamente compatibile al modello di difesa europeo,.
1. 1. Di Stanislao.

  Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
1. 2. Di Stanislao.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
   0a) della dotazione di armamenti e sistemi d'arma atti ad offendere e degli armamenti già in possesso delle forze armate la cui manutenzione, prescindendo dall'utilizzo degli stessi, risulta essere significativamente onerosa.
1. 3. Di Stanislao.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'elevato costo medio per singola unità d'organico rispetto al personale civile.
1. 4. Di Stanislao.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti le parole: e delle progressioni di carriera;.
1. 5. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e anche dell'esiguo costo medio per singola unità d'organico rispetto al personale militare.
1. 6. Di Stanislao.

  Al comma 3, sostituire le parole: sentiti, per le materie di competenza, il Consiglio Centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali con le seguenti: di intesa, per le materie di competenza, con il Consiglio Centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali.
1. 7. Di Stanislao.

  Al comma 3, sostituire le parole: sentiti, per le materie di competenza, il Consiglio Centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali con le seguenti: acquisiti, per le materie di competenza, i pareri del Consiglio Centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali con conseguente motivazione scritta qualora le proposte si intendessero respinte.
1. 8. Di Stanislao.

Pag. 32

  Al comma 3, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: vincolante entro centoventi giorni dalla data di assegnazione.
1. 9. Di Stanislao.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
1. 10. Gidoni, Chiappori, Dozzo, Molgora.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere.
1. 11. Gidoni, Chiappori, Dozzo, Molgora.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Armonizzazione delle progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri).

  1. Al fine di armonizzare le progressioni di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare la revisione dello sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale, secondo i seguenti criteri:
   a) il grado e l'anzianità di grado degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, fino al grado di maggiore compreso, sono rideterminati in modo uguale a quella del pari grado del ruolo normale che, nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di carriera più favorevole.
   b) i maggiori, i capitani ed i tenenti del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, in possesso del titolo di laurea magistrale o di diplomi di laurea equipollenti possono transitare, a domanda ed in numero riassorbibile, nel corrispondente ruolo normale, con le modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della Difesa su proposta del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.
   c) gli ufficiali transitati nel ruolo normale sono collocati in ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianità e mantengono l'anzianità relativa maturata nel ruolo di provenienza.

  2. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le eventuali eccedenze organiche determinate nel ruolo normale per effetto delle norme di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero eventuali oneri di spesa non previsti, devono essere compensati con la riduzione del volume organico degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri da stabilirsi con provvedimento del Ministro della difesa di concerto con i Ministri interessati.
  3. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1- ter.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Lotta all'evasione fiscale).

  1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «12.500 euro», sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;
   b) al comma 5, le parole: «12.500 euro», sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;
   c) al comma 8, le parole: «12.500 euro», sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;Pag. 33
   d) al comma 12, le parole: «12.500 euro», sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;
   e) al comma 13, le parole: «12.500 euro», sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro».

  2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
  «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
  I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente tramite assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro».

  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
   b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 3, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
   a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
   b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
   c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
   d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  5. A decorrere dal periodo d'imposta 2013, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.
  7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate Pag. 34nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.
  8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.
  9. I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.
  10. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
1. 01. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento e i compiti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ivi comprese le attribuzioni funzionali dei rispettivi Comandanti generali, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) collocazione dell'Arma dei carabinieri nell'ambito del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, con dipendenza del Comandante generale dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dalla legge 1o aprile 1981, n. 121;
   b) collocazione del Corpo della guardia di finanza nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, con dipendenza del Comandante generale dal Direttore generale delle finanze, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 e, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla legge 1o aprile 1981, n. 121.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che esprimono il proprio parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine e agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Qualora il trattamento Pag. 35economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento.
  4. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
  «2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati».
1. 02. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge al personale militare delle Forze armate, del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni contenute negli articoli 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 95 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
1. 03. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Armonizzazione delle progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri).

  1. Al fine di armonizzare le progressioni di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare la revisione dello sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale, secondo i seguenti criteri:
   a) il grado e l'anzianità di grado degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, fino al grado di maggiore compreso, sono rideterminati in modo uguale a quella del pari grado del ruolo normale che, nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di carriera più favorevole;
   b) i maggiori, i capitani ed i tenenti del ruolo speciale dell'Anna dei carabinieri, in possesso del titolo di laurea magistrale o di diplomi di laurea equipollenti possono transitare, a domanda ed in numero riassorbibile, nel corrispondente ruolo normale, con le modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
   c) gli ufficiali transitati nel ruolo normale sono collocati in ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianità e mantengono l'anzianità relativa maturata nel ruolo di provenienza.

  2. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le eventuali eccedenze organiche determinate nel ruolo normale per effetto delle norme di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero eventuali oneri di spesa non previsti, devono essere compensati con la riduzione Pag. 36del volume organico degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri da stabilirsi con provvedimento del Ministro della difesa di concerto con i Ministri interessati.
1. 04. Di Stanislao.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: agli articoli 25 e 26 del codice dell'ordinamento militare, aggiungere le seguenti: al fine di una concreta riduzione dei materiali d'armamento e dei sistemi d'arma atti a offendere
2. 1. Di Stanislao.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: territoriali e periferiche aggiungere le seguenti: al fine di una ridefinizione geografica delle infrastrutture militari volta al potenziamento dell'aree geopoliticamente strategiche nel mezzogiorno d'Italia

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: entro sei anni con le seguenti: entro tre anni
2. 2. Di Stanislao.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le relative funzioni aggiungere le seguenti: , prevedendo per il personale interessato la corresponsione delle indennità connesse al trasferimento,
2. 3. Di Stanislao.

  Al comma 1, lettera b), punto 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e potenziando le aree geopoliticamente strategiche nel mezzogiorno d'Italia;
2. 4. Di Stanislao.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 7.
2. 5. Di Biagio.

  Al comma 1, lettera b), punto 7, sostituire la parola: pluriennale con la seguente: triennale.

  Conseguentemente, alla lettera b), punto 7, sostituire il periodo: le finalizzazioni dei relativi proventi previste dalla legislazione vigente in materia con il seguente: le finalizzazioni dei relativi proventi canalizzati al mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare esistente
2. 6. Di Stanislao.

  Al comma 1, lettera b), punto 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle procedure di dismissione di cui al precedente periodo del presente punto, si potrà procedere solo dopo aver esperito tutte le procedure indicate nel periodo medesimo
2. 7. Di Stanislao.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) revisione dei criteri per la corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, riconoscendo il diritto alla corresponsione anche nei casi di effetti avversi, ipotizzati come dipendenti dalle vaccinazioni somministrate al personale militare e riconosciuti come causa probabile delle patologie gravemente invalidanti contratte dal personale civile e militare della difesa nel corso di missioni di qualsiasi natura ovvero di decessi, riconducibili a particolari condizioni ambientali e operative.
2. 8. Di Stanislao.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: 150.000 con la seguente: 100.000
3. 1. Molgora.

Pag. 37

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da conseguire fino alla fine della lettera a), con le seguenti: al netto del personale frequentatore di corsi di formazione, da conseguire entro 12 anni dal termine del periodo applicativo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2;
3. 2. Di Stanislao.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la cifra: 310 con la seguente: 155

  Conseguentemente alla lettera b), sostituire la cifra 1566 con la seguente: 783
3. 3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera c), dopo la parola: impiego aggiungere le seguenti: e delle progressioni di carriera
3. 4. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando la previsione della stabilizzazione al termine della ferma contratta di tutto il personale meritevole in ferma prefissata quadriennale;
3. 5. Di Stanislao.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: , prevedendo, in particolare, una significativa riduzione dei livelli gerarchici attualmente esistenti e l'abbandono del cosiddetto sistema normalizzato di avanzamento per anzianità
3. 6. Gidoni, Chiappori, Dozzo, Molgora.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole , privilegiando ai fini dell'avanzamento un sistema di progressione interna di carriera tra i ruoli;
3. 7. Di Stanislao.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) introduzione di un contratto unico nazionale del comparto difesa, che separi in modo netto lo stipendio base spettante al personale militare di ogni ordine e grado dalle componenti premiali aggiuntive;
3. 8. Gidoni, Chiappori, Dozzo, Molgora.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: personale transitato aggiungere le seguenti: dell'equiparazione al grado successivo per l'inquadramento qualora già valutati idonei all'avanzamento e
3. 9. Di Stanislao.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) previsione di un programma di transizione presso le Forze armate del personale già collocato nelle graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici espletati a decorrere dal 2006 per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di profili corrispondenti o analoghi a quelli previsti nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Ministero della difesa individua le modalità applicative del precedente paragrafo in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell'utilizzo delle graduatorie.
3. 10. Di Biagio.

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: permanente aggiungere le seguenti: , fino al totale riassorbimento delle eccedenze,
3. 11. Di Stanislao.

Pag. 38

  Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: e se in soprannumero rispetto alla consistenza organica di fatto del ruolo
3. 12. Di Stanislao.

  Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente: i) definizione di una concreta politica di assistenza familiare della difesa, con particolare riguardo all'assistenza relativa ai militari impegnati nelle operazioni internazionali di pace.
3. 13. Di Stanislao.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) individuazione di opportune procedure volte al riconoscimento del diritto all'assegnazione nella medesima sede di impiego, o in area limitrofa, per i coniugi entrambi in servizio nell'ambito del comparto difesa e sicurezza.
3. 14. Di Stanislao.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative con le seguenti: versate al bilancio dello Stato.
4. 1. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole da previa verifica dell'invarianza fino alla fine della lettera d) con le seguenti: sono versati al bilancio dello Stato.
4. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: , anche mediante apposite convenzioni,
4. 3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) dopo l'articolo 1282 è aggiunto il seguente: Art. 1282-bis. – (Riallineamento carriere dei marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica).
  1. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio alla data del 1 gennaio 2009 è promosso:
   a) con non meno di 25 anni effettivi di anzianità alla data del 1 gennaio 2009, al grado di primo maresciallo, o grado equivalente,
   b) con non meno di 30 anni effettivi di anzianità alla data del 1 gennaio 2009 al grado di primo maresciallo e la qualifica di luogotenente, o grado equivalente.

  2. Al beneficio di cui al comma precedente non conseguono effetti economici.
4. 4. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) gli articoli 986, 987, 988, 992, 993, 994, 995, 996, 1622, 1623, 1624, 1625, 1802, 1803, 1804, 1815, 1816, 1870, 2162, 2261, 2262, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, e i commi 22 e 23 dell'articolo 43 e Pag. 39l'articolo 43 ter della Legge 1 aprile 1981, n. 121, sono abrogati.
4. 5. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) l'articolo 1621 è sostituito dal seguente: 1621. (Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari).
  1. Al personale del servizio assistenza spirituale non compete il trattamento economico a carico dello Stato, ovvero del Ministero della difesa.
  2. In coordinamento con l'Ordinariato militare, il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell'ambito territoriale del comando militare.
4. 6. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile)

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 684, comma 2, lettera b), il n. 2) è sostituito con il seguente 2) non hanno superato il ventottesimo anno di età;
4. 7. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 1919, comma 1, dopo le parole: Aeronautica militare sono aggiunte le seguenti , nonché dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri,
4. 8. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) l'articolo 1915 e abrogato
4. 9. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 930, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente 2. Il periodo di tempo che intercorre dalla data del giudizio di non idoneità di cui al precedente comma fino alla data dell'effettivo transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, o di altri, è riconosciuto, a tutti gli effetti, quale servizio effettivo prestato alle dipendenze dell'amministrazione militare.
4. 10. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 1818 le parole su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono sostituite dalle seguenti tenuto conto del limite previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 e all'articolo l'articolo 5, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121 le parole: dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro sono sostituite dalle seguenti: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto del limite previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012
4. 11. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti: a-bis) dopo l'articolo 1626 è aggiunto il seguente: 1626-bis. 1. Il personale di cui agli articoli 1626 e 1729, Pag. 40comunque in servizio alla data del 30 settembre 2012, confluisce previo accertamento dell'idoneità al servizio, nel ruolo unico speciale a esaurimento, ausiliario delle Forze armate, posto alle dirette dipendenze del Ministro della difesa, con il grado o la qualifica rivestiti alla predetta data.
  2. il personale militare del corpo speciale volontario della Croce Rossa, ausiliario delle Forze armate, richiamato in servizio alla data del 30 settembre 2012, che abbia svolto servizio per un periodo continuativo, pari o superiore a 3 anni, senza soluzione di continuità, in possesso dei requisiti stabiliti con apposito decreto del Ministro della difesa, transita nel ruolo unico speciale a esaurimento, con il grado posseduto alla predetta data e segue nel ruolo l'ultimo militare in servizio continuativo con il medesimo grado gerarchico.
  3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge il Ministro della difesa con proprio decreto stabilisce:
   a) le modalità e i criteri di formazione del ruolo unico speciale ad esaurimento di cui al comma uno;
   b) le modalità e i criteri di accertamento dell'idoneità al servizio e di iscrizione nel ruolo unico speciale ad esaurimento degli appartenenti al Corpo militare della Croce rossa alla data del 30 settembre 2012;
   c) i compiti del personale del ruolo unico speciale a esaurimento, ausiliari alla sanità militare.

  4. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1-ter.
   a-ter All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: “12.500 euro’’, sono sostituite delle seguenti: “1.000 euro’’;
    2) al comma 5, le parole: “12.500 euro’’, sono sostituite delle seguenti: “1.000 euro’’;
    3) al comma 8, le parole: “12.500 euro’’, sono sostituite delle seguenti: “1.000 euro’’;
    4) al comma 12, le parole: “12.500 euro’’, sono sostituite delle seguenti: “1.000 euro’’;
    5) al comma 13, le parole: “12.500 euro’’, sono sostituite delle seguenti: “1.000 euro’’;
   a-quater) All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
  “I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
  I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente tramite assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro’’.
   a-quinquies) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
    1) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
    2) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
    3) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, Pag. 41n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
   a-sexies) a decorrere dalla medesima data di cui alla lettera a-quater), riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
    1) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
    2) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
    3) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
    4) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    5) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
   a-septies). A decorrere dal periodo d'imposta 2013, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.
   a-octies). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a-septies), nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.
   a-novies). Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.
   a-decies). Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui alla lettera a-septies) e i relativi contenuti tecnici.
   a-undecies). I dati comunicati ai sensi della lettera a-septies sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.
   a-duodecies). Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. 12. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) All'articolo 210 dopo le parole ai medici militari, sono aggiunte le seguenti nonché al personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione,
4. 13. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

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  Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis)
nella sezione I del Capo IV del titolo II del Libro VII, all'articolo 1895 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole «euro 25.822,84» sono sostituite dalle seguenti: «euro 65.000»;
    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. La speciale elargizione di cui al comma 1 si applica, altresì, al personale ivi indicato che per causa di servizio o durante il periodo di servizio abbia subìto un evento dannoso che ne abbia comportato una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile a una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B allegate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
    3) il comma 2 è soppresso.
   b-ter) nella sezione I del Capo IV del titolo II del Libro VII, all'articolo 1896 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1:
     a) dopo le parole «attività di servizio», sono aggiunte le seguenti: «o, in generale, durante il periodo di servizio»;
     b) le parole «ferite lievi o lesioni causate da eventi di natura violenta» sono sostituite dalle seguenti: «ferite, lesioni o infermità, causate da eventi di natura violenta o derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito e alle nano-particelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico,»
     c) dopo le parole «nell'adempimento del servizio», sono aggiunte le seguenti: «o, in generale, durante il periodo di servizio»;
     d) le parole da: «è corrisposta» fino a: «legge 3 agosto 2004, n. 206», sono sostituite dalle seguenti: «è corrisposta una speciale elargizione pari a euro 65.000»;
     e) alla lettera a), dopo la parola «permanente» è aggiunta la seguente: «effettivo».
    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   2-bis) Ai destinatari delle disposizioni di cui al presente articolo è attribuito, ove più favorevole rispetto al trattamento di pensione in godimento, il trattamento di pensione di cui all'articolo 1897, da liquidare con i criteri e le modalità ivi previsti.
   b-quater) nella sezione I del Capo IV del titolo II del Libro VII, all'articolo 1897 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. La pensione privilegiata di cui al comma 1 si applica, altresì, al personale militare ivi indicato che per causa di servizio o durante il periodo di servizio ha subìto un evento dannoso che ha comportato una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile a una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B allegate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Al medesimo personale spettano, inoltre, i benefici previsti dagli articoli 15 e 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.
  2. dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  2-bis. La pensione privilegiata di cui al comma 2 è elargita ai figli nati con deformazioni del personale ammalatosi o deceduto a causa di patologie genetiche derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito e alle nano-particelle di minerali Pag. 43pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico
   b-quinquies) Al Titolo III del Libro settimo, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. alla rubrica del Capo IV, dopo le parole «causa di servizio» sono aggiunte le seguenti: «ed alla condizione di permanenza in servizio»
4. 14. Di Stanislao.

ART. 5.

  Sopprimere il comma 2.
5. 1. Di Stanislao.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. La presente legge entra in vigore dal 1o giugno 2013.
5. 01. Di Stanislao.

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ALLEGATO 2

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e sub munizioni a grappolo (C. 5407 Mogherini Rebesani).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La IV Commissione Difesa,
   esaminata, per le parti di propria competenza, la proposta di legge C. 5407 Mogherini Rebesani, recante: Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e sub munizioni a grappolo;
   rilevato che essa appare coerente con la Convenzione di Ottawa del 1997 e la Convenzione di Oslo del 2008, entrambe ratificate dall'Italia, nonché con gli ordini del giorno discussi in Assemblea lo scorso 18 maggio 2011,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE