CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 novembre 2012
746.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Subiaco il 24 ottobre 2012.

  1. Una delegazione della Camera dei deputati, guidata dalla presidente della VII Commissione cultura, scienza e istruzione, Manuela Ghizzoni, e composta dai deputati Barbieri, Capitanio Santolini, Goisis e Zazzera, in rappresentanza dei gruppi di maggioranza e minoranza, ha svolto una missione a Subiaco, nella giornata di mercoledì 24 ottobre 2012, su questioni concernenti il recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale del Monastero di San Benedetto.
  La missione ha avuto lo scopo di approfondire le questioni concernenti il recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale del Monastero di San Benedetto, temi oggetto anche delle proposte di legge nn. 2165 Anna Teresa Formisano e 2550 Reguzzoni, recanti disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, all'esame della Commissione.

  2. All'arrivo a Subiaco, la delegazione, accolta dal Padre Abate Mauro Meacci, ha dapprima visitato il Monastero di Santa Scolastica, e svolto una colazione presso il Refettorio di Santa Scolastica insieme alla comunità monastica; ha quindi proseguito la visita, recandosi presso la Biblioteca, collocata al piano superiore del lato nord del chiostro gotico del Monastero, oggi divenuta «Biblioteca Statale» annessa al Monumento Nazionale di Santa Scolastica. È stato ricordato che la Biblioteca contiene più di 100.000 volumi, 3780 pergamene, 15.000 documenti cartacei dal 1500 in poi, 440 codici manoscritti e 213 incunaboli, di cui solo 3 stampati a Subiaco: un Lattanzio e due De civitate Dei. Dal 1996, inoltre, ospita il famoso «Archivio Colonna», che l'ha arricchita conferendole ulteriore prestigio. La delegazione si è, quindi, recata presso il Monastero di San Benedetto – Sacro Speco, che insieme con quello di Santa Scolastica costituisce la struttura della Famiglia monastica sublacense. A differenza di altre Comunità benedettine, essa presenta, infatti, una fisionomia sua propria, per lo Statuto particolare che tiene uniti i due monasteri, considerato che il Santuario del Sacro Speco e il Monastero di Santa Scolastica sono due case distinte di una sola comunità. Ne deriva che il monaco di Subiaco, in forza del voto di stabilità, appartiene ad ambedue i monasteri e la permanenza dei monaci nell'uno o nell'altro di essi dipende esclusivamente dall'Abate. Tale situazione, di fatto, condiziona non solo i rapporti giuridici, ma la vita stessa della Comunità. È stato quindi spiegato dal Padre Abate che l'amministrazione ordinaria e l'ordinamento interno sono propri di ciascun monastero, ma gli altri interessi riguardano tutta la Comunità. Attualmente la Comunità si compone di 20 membri: 11 monaci sacerdoti e 9 monaci non sacerdoti. La missione si è, pertanto, conclusa con il rientro a Roma dei partecipanti.

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ALLEGATO 2

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  «1. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.
  2. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:
   a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di “Progettazione artistica per l'impresa” di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
   b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;
   c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di “Scenografia” e di “Nuove tecnologie dell'arte” di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
   d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).

  2-bis. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca odi specializzazione in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale istituiti dalle università».

  Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Pag. 96ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 1 e 2, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e al comma 5 sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 1 e 2, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 15. De Biasi, Lolli, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  «1. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.
  2. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:
   a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di “Progettazione artistica per l'impresa” di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
   b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;
   c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di “Scenografia” e di “Nuove tecnologie dell'arte” di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
   d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).

  2-bis. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale istituiti dalle università».
1. 14. De Biasi, Lolli, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. I diplomi accademici di primo livello e quelli relativi all'ordinamento previgente alla legge 508/99, rilasciati dalle Accademie di Belle Arti, dall'Accademia Nazionale di Danza, dall'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, dagli Istituti Superiori Pag. 97delle Industrie Artistiche, nonché dai Conservatori di Musica e dagli Istituti Musicali Pareggiati, equiparati alle lauree di primo livello, sono equipollenti alle lauree triennali appartenenti alle classi di laurea aventi ordinamenti omologhi, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, sono stabilite le suddette equipollenze, sentiti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 ed il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18.

  2. I diplomi accademici di secondo livello e quelli relativi all'ordinamento previgente alla legge 508/99, rilasciati dalle Accademie di Belle Arti, dall'Accademia Nazionale di Danza, dall'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, dagli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche, nonché dai Conservatori di Musica e dagli Istituti Musicali Pareggiati, equiparati alle lauree magistrali, sono equipollenti alle classi di laurea magistrale aventi ordinamenti omologhi, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca Scientifica, sono stabilite le suddette equipollenze, sentiti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 ed il Consiglio Universitario Nazionale (CUN), di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18.
1. 8. Zazzera.

  Al comma 1, dopo le parole: Belle Arti aggiungere le seguenti: fino alla definizione delle specifiche Classi di Laurea.
1. 20. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo le parole: per le industrie artistiche aggiungere le seguenti: e per «Progettazione artistica per l'impresa» delle Accademie di belle arti.
1. 21. Il Relatore.

  Al comma 1, le parole: Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati con le seguenti: Istituti superiori di studi musicali.

  Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano nel testo del provvedimento, le parole: Conservatori di musica e istituti musicali pareggiati con le seguenti: Istituti superiori di studi musicali.
1. 26. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1 sopprimere la parola: triennali.
1. 1. Barbieri.

  Al comma 2, dopo le parole: Belle Arti aggiungere le seguenti: fino alla definizione delle specifiche Classi di Laurea Magistrale.
1. 22. Il Relatore.

  Al comma 2, dopo le parole: LM 89 e aggiungere le seguenti: LM 65 e MLR/02.
1. 23. Il Relatore.

  Al comma 2, dopo le parole: per le industrie artistiche aggiungere le seguenti: e per «Progettazione artistica per l'impresa» delle Accademie di belle arti.
1. 24. Il Relatore.

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  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni, è soppresso.
1. 2. Barbieri.

  Al comma 3, sostituire la parola: dodici con la seguente: sei.
1. 25. Il Relatore.

  Al comma 4, sostituire la parola: titoli con la seguente: corsi.

  Conseguentemente, sostituire le parole: entro la data di cui al comma 3 con le seguenti: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore ella presente legge.
1. 13. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

  Al comma 4, sopprimere la parola: sperimentali.
1. 3. Barbieri.

  Al comma 4 sostituire le parole: entro la data di cui al comma 3 con le seguenti: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 4. Barbieri.

  Al comma 4 sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi le 2, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 16. De Biasi, Lolli, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

  Al comma 5, dopo la parola: ordinamento, aggiungere le seguenti: entro l'entrata in vigore della legge 508/99, con il conseguimento del titolo di Scuola secondaria di secondo grado.
1. 9. Zazzera.

  Al comma 5, dopo le parole: del previgente ordinamento aggiungere le seguenti: conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
1. 17. Siragusa, De Biasi, Lolli, Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Bachelet, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

  Al comma 5 sostituire le parole di cui al comma 2 con le seguenti: secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 1 e 2, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 18. De Biasi, Lolli, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

  Al comma 5, aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: per coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado.
1. 6. Barbieri.

  Al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo: L'equipollenza è valida a condizione che l'interessato sia in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
1. 19. De Biasi, Lolli, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

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  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi di alta formazione e di specializzazione artistica, musicale e coreutica sono istituiti esclusivamente nell'ambito delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1999, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.
  5-ter. I titoli conseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge presso le istituzioni di cui all'articolo l della legge n. 508 del 1999, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione di cui all'articolo 4 della citata legge n. 508 del 1999.
  5-quater. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei titoli di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, qualora ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dall'anno accademico 2012-2013, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento della laurea magistrale prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
1. 10. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. 1. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In relazione agli ordinamenti didattici definiti in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, le istituzioni di alta formazione musicale e l'Accademia nazionale di danza di cui al comma 1 del presente articolo, attivano, quale parte integrante dell'offerta formativa, corsi di formazione di base pre-accademici, propedeutici al proseguimento degli studi nei corsi accademici di livello superiore, organizzati per livelli di competenza. Agli esami di verifica delle competenze sono ammessi anche i candidati privatisti. Le modalità di funzionamento e di articolazione dei predetti sono definiti nei regolamenti didattici delle predette istituzioni»;
   b) all'articolo 7, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. I candidati privatisti delle Istituzioni di alta formazione musicale che abbiano sostenuto e superato entro gli anni accademici 2010-2011 e 2011-2012 un esame di compimento previsto dall'ordinamento antecedente la data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono equiparati agli studenti interni dei Conservatori di musica iscritti ai corsi previsti dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, ai soli fini della conclusione degli studi e al rilascio dei relativi diplomi».
1. 11. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. È consentita la possibilità di accedere alle prove di esame presso i conservatori per i privatisti già in possesso dell'esame di compimento inferiore, secondo il vecchio ordinamento. Tali studenti, entro l'anno accademico 2017-2018, potranno concludere gli studi nell'ordinamento con cui hanno iniziato e potranno sostenere gli esami mancanti al diploma e conseguire il diploma stesso anche in assenza di un diploma di scuola secondaria superiore.
1. 12. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

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  Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 5. Barbieri.

  Dopo il comma aggiungere il seguente:
  6-bis. I commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche, sono soppressi.
1. 7. Barbieri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2013, per le carriere dei professori delle istituzioni AFAM sono adottati i criteri e i parametri utilizzati per l'adeguamento delle carriere dei docenti universitari.
  2. L'equiparazione economica è effettuata nell'arco di 5 anni in scaglioni articolati in rapporto alla fascia e all'anzianità di servizio, stabiliti con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca. A compimento dell'equiparazione, le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adeguano le proprie strutture e rappresentanze a quelle in vigore nell'Università e, non oltre il 31 dicembre 2015, il relativo comparto di contrattazione AFAM, sino ad allora in vigore ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è soppresso.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-ter.

  A compimento della riforma di cui alla Legge 508/99, per i trasferimenti del personale docente si applica la normativa universitaria; fino a quel momento tutti i posti in organico lasciati liberi per le cessazioni dei docenti di ruolo restano totalmente disponibili per le operazioni di mobilità e, successivamente, per l'assorbimento delle graduatorie, ex legge 143/2004. Le procedure e gli strumenti che investono la mobilità dei docenti delle Istituzioni AFAM sono esclusiva riserva dei Contratti Nazionali e non rientrano nelle competenze dell'Autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 132/2003.
1. 01. Zazzera.

ART. 2.

  Al comma 2, lettera a), numero 1) sostituire la parola: formativo con le seguenti: dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
2. 1. Barbieri.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
   3) criteri per l'assegnazione e l'utilizzazione delle risorse destinate al finanziamento ordinario e della sua quota di riparto fra le istituzioni di cui all'articolo 1.
2. 2. Barbieri.

Pag. 101

  Al comma 6, sopprimere il primo periodo e aggiungere, in fine, le parole: sul capitolo di spesa relativo al CNAM.
2. 3. Zazzera.

  Al comma 6, in fine al primo periodo, aggiungere le parole: salvo il rimborso delle spese sostenute dai rappresentanti degli studenti per la partecipazione alle sedute.
2. 4. Lolli, De Biasi, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo la frase: personale docente aggiungere la frase: , delle aree e dei settori disciplinari,.
3. 3. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso 2, al terzo periodo, dopo le parole: i componenti aggiungere le seguenti: sia quelli eletti che quelli designati.
3. 1. Barbieri.

  Al comma 1, capoverso 2, sostituire la lettera i) con la seguente: tre rappresentanti del personale docente degli Istituti
musicali pareggiati di cui due di prima fascia e uno di seconda fascia.
3. 2. Osvaldo Napoli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Il rapporto di lavoro del personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1, compresi gli assistenti, gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori, è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della medesima disposizione e quello che sarà assunto ai sensi del successivo periodo, è inquadrato nelle tre fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in sede di prima attuazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Esaurite le graduatorie, gli insegnamenti sono conferiti tramite procedure concorsuali nazionali disciplinate dal regolamento di cui al comma 7, lettera e). Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al triennio, rinnovabili. Il contratto può essere rinnovato con successivi contratti a tempo determinato o indeterminato. Il personale non docente in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Il rapporto di lavoro del personale non docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito di apposito comparto per la valorizzazione delle particolari professionalità del personale interessato.
  Ai direttori amministrativi in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione è attribuita la dirigenza. I direttori amministrativi, limitatamente al periodo di attribuzione dell'incarico, assumono tutte le funzioni attribuite al presidente dalla legislazione vigente prima della Pag. 102data di entrata in vigore della presente disposizione ed esercitano, altresì, funzioni e attribuzioni dirigenziali.
3. 01. Barbieri.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Procedure di stabilizzazione del personale).

  1. Le graduatorie di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato presso le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare contratti a tempo indeterminato, per la copertura dei posti annualmente disponibili e vacanti della dotazione organica, con coloro che, inseriti nelle predette graduatorie, abbiano maturato almeno tre anni di incarico annuale di insegnamento nelle predette istituzioni.
  2. Il Ministro dell'istruzione, università ricerca, provvede a individuare, con proprio decreto i beneficiari, nonché le risorse occorrenti per l'applicazione delle disposizione di cui al comma 1, mediante l'individuazione dei costi derivanti esclusivamente dalla differenza stipendiale che si determinerà all'atto della ricostruzione della carriera comportante l'inquadramento del docente nella relativa fascia di stipendio superiore all'iniziale.
  3. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1 sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli istituti musicali pareggiati previa delibera dei rispettivi organi di gestione, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
3. 02. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

ART. 4.

  Al comma 1, dopo la parola: formazione aggiungere le seguenti: iniziale, all'aggiornamento in servizio, nonché ai fini dell'abilitazione.
4. 3. Rivolta, Goisis, Grimoldi, Cavallotto.

  Sopprimere il comma 2.
* 4. 7. De Biasi, Lolli, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

  Sopprimere il comma 2.
*4. 2. Rivolta, Goisis, Grimoldi, Cavallotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il personale docente incaricato della direzione di una delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999, che abbia svolto tale funzione per almeno un mandato direttoriale, nonché riconfermato fino alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene ad esaurimento le funzioni di direttore di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 fino al collocamento in quiescenza.
4. 4. Rivolta, Goisis, Grimoldi, Cavallotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I Conservatori che hanno già in organico le cinque cattedre afferenti ai settori disciplinari dell'area didattica, in assenza dell'attivazione dei percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline musicali della scuola secondaria di I grado e di II grado, attivano in autonomia, senza oneri di spesa aggiuntivi, corsi per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello nei settori della formazione, comunicazione e diffusione della musica.
4. 1. Zazzera.

Pag. 103

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il personale docente incaricato della direzione di una delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999, che abbia svolto tale funzione per almeno 10 anni fino alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene ad esaurimento le funzioni di direttore di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 fino al collocamento in quiescenza.
4. 5.  Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Nelle more dell'attivazione dei percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline musicali nella scuola secondaria di I grado e di II grado, i Conservatori di musica presso cui sono presenti cattedre afferenti ai settori dell'area didattica possono attivare, senza nuovi o maggiori oneri, corsi di insegnamento nei settori della formazione, comunicazione e diffusione della musica nell'ambito dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo e secondo livello.
4. 6. Siragusa, De Biasi, Lolli, Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Bachelet, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al personale docente incaricato della direzione di una istituzione dell'Alta formazione artistica e musicale, che abbia svolto ininterrottamente tale funzione nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni, e l'entrata in vigore della presente legge, è prorogato il diritto di elettorato passivo in deroga all'articolo 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003.

4. 01. Barbieri.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Anno sabatico).

  1. Per motivi di ricerca, i docenti di cui all'articolo 1 comma 1, possono fruire di 1 anno sabatico ogni 10 anni senza oneri a carico dello Stato, coprendo l'attività didattica all'interno dell'Istituzione secondo il principio di autonomia di cui la stessa è titolare.
  2. In riforma dell'articolo 4, comma 75 della Legge di stabilità per il 2012 n. 183 del 12 novembre 2011, ai docenti che non hanno usufruito di 10 permessi artistici di un mese per ogni anno nel decennio precedente l'emanazione della presente Legge, è restituita la possibilità del cumulo di un anno sabatico come previsto dal vigente CCNL, senza oneri a carico dello Stato e coprendo l'attività didattica con le stesse modalità di cui al comma 1.
  3. Il docente beneficiario del permesso dovrà fare domanda al Direttore ed al Consiglio Accademico, un mese prima dell'inizio del semestre d'insegnamento o dell'inizio dell'anno accademico, documentando con una propria dichiarazione controfirmata da un collega, di materia identica o affine, la disponibilità di quest'ultimo a sostituirlo nel periodo di permesso.

4. 02. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Progetti di Ricerca Nazionali PRIN).

  1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica emana un Pag. 104decreto legislativo per il relativo accreditamento scientifico delle Istituzioni AFAM di cui all'articolo 1.
  2. Ai fini della piena integrazione dei saperi, i docenti delle Istituzioni AFAM potranno, dalla data in vigore della presente Legge, partecipare, secondo la propria specifica competenza ai Progetti di Ricerca Nazionali ed Internazionali.
4. 03. Il Relatore.

ART. 5.

  Sostituire le parole: le scuole medie o i licei ad indirizzo musicale con le seguenti: gli istituti di istruzione secondaria di primo grado ad indirizzo musicale.
5. 1. Barbieri.

  Sostituire le parole: le scuole medie o i licei ad indirizzo musicale con le seguenti: gli istituti di istruzione secondaria di primo grado ad indirizzo musicale o i licei musicali.
5. 3. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai candidati privatisti che abbiano superato presso i Conservatori nel quinquennio 2006/2010 (esame del compimento che dà accesso al periodo superiore dei corsi, secondo il previgente ordinamento, è concesso entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge di iscriversi, anche in sovrannumero, ai corsi ad esaurimento del previgente ordinamento presso i Conservatori di Stato e gli IMP. Altresì è concesso agli studenti in possesso di tale titolo, anche se già iscritti ai corsi Accademici di primo livello, di optare, con le stesse modalità e tempistiche, per il reintegro nei corsi ad esaurimento del sistema previgente.
  1-ter. Agli studenti di cui al comma 1 in possesso di titoli musicali di licenza e di compimento, rilasciati dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati nel previgente ordinamento, sono riconosciuti i predetti titoli in parziale o totale sostituzione della frequenza delle discipline musicali corrispondenti o affini previste nelle Istituzioni scolastiche di primo e secondo grado.
5. 2. Zazzera.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  Per l'attivazione dei corsi di base previsti dalla legge n. 508 del 1999 e di altre tipologie di corsi non previsti, i Conservatori e gli Istituti musicali pareggiati attivano procedure concorsuali al fine di attribuire contratti a tempo determinato, prevedendo nei bandi, la valutazione dei titoli di studio, delle pubblicazioni artistiche e scientifiche, dell'eventuale servizio didattico e di ricerca e dei titoli artistici e scientifici.
5. 01. Zazzera.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Organici).

  1. Al fine di corrispondere alle nuove esigenze di funzionalità connesse al processo di riordinamento in atto del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999, sono autorizzate ad apportare modifiche ai contingenti di profilo delle dotazioni organiche del personale amministrativo e tecnico e del personale docente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato rispetto alla spesa complessiva sostenuta a tal fine. La relativa delibera, previo parere favorevole dei revisori dei conti in ordine alla compatibilità finanziaria, è adottata dal consiglio di amministrazione dell'istituzione ed è trasmessa per l'approvazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.Pag. 105
  2. Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente, determinate ai sensi del comma 1, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999, al fine di garantire la funzionalità didattica e il contenimento della spesa, a parità di spesa, sono autorizzate a stipulare, su un unico posto, più contratti part-time a tempo determinato per diversi insegnamenti.
5. 02. Rivolta, Goisis, Grimoldi, Cavallotto.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.
*6. 4. Il Relatore.

  Al comma 1, sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.
*6. 3. Lolli, De Biasi, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

  Al comma 2, dopo la parola: rinnovabile aggiungere le seguenti: per non più di una volta.
6. 1. Barbieri.

  Al comma 2, dopo le parole: previo assenso dell'interessato, aggiungere le seguenti: e parere favorevole del Conservatorio di appartenenza.
6. 5. De Biasi, Lolli, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

  Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: , al termine del quale viene rilasciato congiuntamente dal Conservatorio di Santa Cecilia e dall'Accademia di Santa Cecilia il titolo finale.
6. 2. Zazzera.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. 6. De Biasi, Lolli, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

ART. 7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Sistema nazionale unitario dell'alta formazione).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a istituire il sistema nazionale unitario dell'alta formazione, comprendente sia il sistema universitario che il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) le istituzioni appartenenti al sistema sono sedi primarie di alta formazione, di elaborazione critica delle conoscenze e di libera ricerca e produzione culturale nei rispettivi settori di interesse e nell'ambito dei relativi ordinamenti, operando per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica; godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi di responsabilità delle decisioni e di valutazione dei risultati;
   b) e istituzioni statali appartenenti al sistema dell'alta formazione e specializzazione Pag. 106artistica e musicale modificano i propri statuti sulla base di principi e criteri analoghi a quelli stabiliti per le università statali dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tenendo conto della necessità di salvaguardare e potenziare i loro peculiari modelli formativi;
   c) i titoli di studio rilasciati dalle istituzioni del sistema nazionale unitario dell'alta formazione, comunque denominati, sono equivalenti ad ogni effetto di legge a quelli rilasciati dalle università al termine di corsi di studio di eguale durata e sono raggruppati per classi di corsi di studio in analogia a quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
   d) le istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicate sono autorizzate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a istituire i corsi di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sulla base della presenza di alte competenze culturali, professionali e artistiche nonché di adeguate risorse logistiche e strumentali; il titolo accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso è equivalente ad ogni effetto di legge al titolo di dottore di ricerca rilasciato dalle università;
   e) i crediti formativi universitari e i crediti formativi accademici sono resi equivalenti tra loro e possono essere riconosciuti in ciascuna delle istituzioni appartenenti al sistema nazionale unitario dell'alta formazione;
   f) il reclutamento, la carriera e lo stato giuridico ed economico del personale docente delle istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale sono gradualmente unificati con quelli del personale docente universitario sulla base degli stessi princìpi e criteri stabiliti degli articoli 6, 7, 16 e 18 della legge 30 dicembre 2010, n 240;
   g) alle federazioni o fusioni di istituzioni appartenenti al sistema nazionale unitario dell'alta formazione si estendono le norme stabilite nell'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; in particolare le istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale possono costituire Politecnici delle arti mediante accorpamento su base regionale o interregionale di istituzioni rappresentative di almeno due diversi settori artistici;
   h) l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, sulla base di opportune modifiche del suo regolamento e della composizione del suo consiglio direttivo, assume anche la responsabilità della valutazione della qualità dei risultati conseguiti dalle istituzioni del sistema nazionale unitario dell'alta formazione;
   i) gli istituti musicali pareggiati trasformatisi in istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508, sono gradualmente statizzati, previa loro richiesta, come istituzioni autonome ovvero come sedi decentrate dei Conservatori di musica statali presenti nel medesimo territorio, i quali subentrano ad essi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con specifici e differenziati tempi e modalità, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli enti finanziatori degli istituti esistenti; il relativo personale docente, amministrativo e ausiliario con contratto a tempo indeterminato è posto gradualmente in sovrannumero nei ruoli dello Stato con assorbimento sui posti dell'organico che si rendono vacanti e disponibili.

  2. I decreti legislativi di cui al comma i stabiliscono i tempi, le modalità e le condizioni, eventualmente differenziati in dipendenza dalle loro tipologie e dimensioni, per l'inserimento delle singole istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale nel sistema nazionale unitario dell'alta formazione, favorendo, ove necessario, la preventiva costituzione di istituzioni policentriche Pag. 107mediante accorpamenti su base territoriale. L'inserimento è comunque deliberato con apposito decreto ministeriale.
  3. Con il parere favorevole delle istituzioni interessate, un'istituzione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale può confluire all'interno di un'università mediante la costituzione di un apposito dipartimento come previsto dallo Statuto della università.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non adotti i decreti legislativi entro il termine di cui al comma 1 rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera.
7. 18. De Biasi, Lolli, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

  Al comma 1, sopprimere la parola: esclusivamente.
7. 4. Barbieri.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 con le seguenti: di cui all'articolo 2 comma 1 della legge 21 dicembre 1999 n. 508.
7. 16. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo le parole: 21 dicembre 1999, n. 508 aggiungere le seguenti: nonché di strutture delle università.
7. 5. Barbieri.

  Al comma 2, terzo capoverso, dopo la parola: denominazione aggiungere la parola: e.
7. 8. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

  Al comma 2, sostituire la parola: configurandosi con le seguenti: I politecnici delle arti si articolano.
7. 1. Barbieri.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 mantengono in ogni caso la propria governance e l'autonomia statutaria, anche ai fini della riorganizzazione dell'offerta formativa su base regionale.
7. 9. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

  Al comma 4 sostituire le parole da: vengono stabiliti fino alla fine del comma, con le seguenti: vengono stabiliti in analogia con quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 33 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
* 7. 2. Barbieri.

  Al comma 4, sostituire le parole da: vengono stabiliti fino alla fine del comma con: vengono stabiliti in analogia con quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
* 7. 11. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente: 4-bis. Le modalità organizzative e di funzionamento degli organi di governo dei Politecnici, di cui ai commi 3 e 4 sono definite con apposito regolamento del Ministro dell'istruzione, università e ricerca.
7. 10. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

Pag. 108

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. Le istituzioni che si aggregano ai sensi del comma i del predetto articolo istituiscono e attivano corsi accademici di laurea, ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi accademici di laurea magistrale e di dottorato di ricerca e corsi accademici di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di laurea e laurea magistrale, nonché di dottorato di ricerca e di specializzazione. Le istituzioni di cui all'articolo i possono attivare corsi accademici di perfezionamento e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi alla laurea e alla laurea magistrale, al termine dei quali rilasciano master accademici di primo e secondo livello. I titoli accademici rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1 sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli universitari di pari livello.
7. 15. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

  Al comma 5, sostituire la parola: equivalenti con la seguente: equipollenti.
7. 3. Barbieri.

  Al comma 5, sostituire la parola: equivalenti con la parola: corrispondono.
7. 12. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

  Al comma 5, sopprimere le parole: all'istituzione di idonee classi di laurea o.
7. 13. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

  Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: equipollenza con le classi di laurea aggiungere le seguenti: triennali e magistrali.
7. 14. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Le Accademie di Belle Arti e i Conservatori di musica di cui alla legge n. 508 del 1999, e le Università di cui alla legge n. 240 del 2010, a richiesta o a seguito di apposito decreto ministeriale, possono confluire, con il relativo personale di ruolo, o associato, o ricercatore, o a contratto, all'interno delle università territorialmente competenti o all'interno delle Accademie di Belle Arti o dei Conservatori di Musica, attraverso specifiche convenzioni, configurandosi, rispettivamente, come Dipartimenti di Belle Arti e come Dipartimenti di Musica, adottando gli organi e i regolamenti di organizzazione universitari.
7. 7. Zazzera.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. La lettera i) del comma 7 dell'articolo 7 della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modificazioni, è soppressa.
7. 6. Barbieri.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Fermo restando il ricorso alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999 n. 508, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis della legge 4 giugno 2004 n. 143 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  2. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di Istituto, è inserito in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzioni degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1, L'inclusione è disposta con Pag. 109modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti che abbiano maturato almeno 3 anni accademici di incarico d'insegnamento presso le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
  3. Ai fine di assicurare il processo di riforma derivato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione dell'offerta formativa, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, il Ministero del MIUR individua i posti vacanti e disponibili in ciascun anno per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, nel rispetto e del regime autorizzatorio in maniera di assunzione di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni.
  4. Sulle cattedre resesi vacanti, a livello nazionale, a seguito di pensionamento, gradualmente, per le Accademie, il 50 per cento dei posti è dedicato ad assorbire dette graduatorie, mentre il restante 50 per cento è riservato alla progressione dei professori di seconda fascia, a seguito di concorso riservato per titoli, regolamentato con apposito decreto ministeriale. Per i Conservatori di musica la quota da riservare alla II fascia, a livello nazionale, e del 10 per cento.
7. 01. Zazzera.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  La composizione della Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (Anvur) è integrata, in ogni sua articolazione, da un rappresentante delle Accademie e da un rappresentante dei Conservatori.
7. 02. Zazzera.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il MIUR emana tutti gli atti necessari affinché il sistema Afam possa effettuare l'attività di ricerca prevista dalla legge n. 508 del 1999, anche in relazione all'accesso ai finanziamenti, nazionali e internazionali, e all'attivazione dei dottorati di ricerca.
7. 03. Zazzera.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  A partire dall'anno accademico 2012-2013, viene ripristinata la normativa concernente i permessi artistici e l'anno sabbatico.
7. 04. Zazzera.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Fermo restando il ricorso alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  2. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto, è inserito in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti che abbiano maturato Pag. 110almeno 3 anni accademici di incarico di insegnamento presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
  3. Il personale tecnico amministrativo ed EP di cui all'allegato A del CCNL 4 agosto 2010, con contratto a tempo determinato, è incluso in apposite graduatorie ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi con contratto a tempo indeterminato e determinato. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale che abbia prestato effettivo servizio nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per almeno 3 anni accademici.
  4. Al fine di assicurare il processo di riforma derivato dalla Legge 21 dicembre 1999, n. 508, e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione dell'offerta formativa, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua i posti vacanti e disponibili in ciascun anno per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente e tecnico amministrativo nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
7. 05. Zazzera.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Finanziamento istituti superiori di Studi musicali).

  In attesa della statizzazione degli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali, è autorizzata per il biennio 2013/2014 la spesa annua di 4 milioni di euro a favore degli ex Istituti Pareggiati, trasformati in Istituti Superiori di Studi Musicali in applicazione della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modificazioni.
7. 07. Osvaldo Napoli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Corsi preaccademici).

  1. Contestualmente all'adozione dei nuovi ordinamenti didattici, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma i, della legge 25 dicembre n. 508 del 1999 hanno facoltà di attivare corsi preaccademici allo scopo di realizzare percorsi propedeutici al proseguimento negli studi di livello superiore. Tali corsi rientrano nelle finalità istituzionali e fanno parte integrante dell'offerta formativa.
  2. Entro sei mesi dall'adozione dei decreti di cui all'articolo 5, comma 3, deI regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, sono determinati, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli standard e i requisiti necessari, da parte delle istituzioni, per il riordino in corsi preaccademici dei previgenti corsi di formazione musicale o coreutica di base.
  3. Nella fase di transizione precedente l'attivazione dei corsi preaccademici, per assicurare continuità dell'offerta formativa, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 25 dicembre n. 508 del 1999 continuano a svolgere i corsi di formazione musicale o coreutica di base secondo i programmi del previgente ordinamento».
7. 08. Rivolta, Goisis, Grimoldi, Cavallotto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Statizzazione degli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali).

  1. Gli ex Istituti Musicali Pareggiati, trasformati in Istituti Superiori di Studi Musicali, in applicazione della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2005, n.212, sono statizzati, previa richiesta, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente Legge.Pag. 111
  2. Entro lo stesso termine, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca stipula una convenzione con gli attuali soggetti finanziatori. Ciascuna convenzione definisce modalità, tempi e procedure per il subentro dello Stato in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli istituti musicali pareggiati statizzati nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del relativo personale docente e non docente in servizio con contratto a tempo indeterminato e determinato. In particolare sono definite:
   a) le modalità di trasformazione in Istituto Superiore di Studi Musicali statale autonomo per quelle Istituzioni alle quali venga riconosciuto il possesso di requisiti che giustifichino il mantenimento di detto stato giuridico autonomo, in funziona della loro dimensione, del numero di cattedre, del numero di studenti, della vastità del territorio geografico che costituisce il bacino di utenza, dell'assenza di Istituzioni analoghe nel territorio di riferimento;
   b) le modalità di eventuale trasformazione in sezione staccata di un altro Istituto Superiore di Studi Musicali statale presente nel territorio geografico di riferimento, per quegli ex Istituti Musicali Pareggiati per i quali non ricorrano le condizioni di cui ai precedente punto a);
   c) le modalità di eventuale accorpamento tra ex Istituti Musicali Pareggiati ricadenti nel medesimo territorio geografico, previo accordo tra le stesse Istituzioni ed Enti locali di riferimento.

  3. Il trasferimento della spesa connesso al processo di statizzazione non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Nell'ambito del riordino generale del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) che risponda a criteri di efficienza, risparmio, qualità, il personale degli Istituti Musicali Pareggiati statizzati è gradualmente inquadrato nei ruoli dello Stato, entro i limiti dell'attuale pianta organica statale relativa al comparto AFAM, mediante un procedimento di redistribuzione dei posti resi liberi annualmente dalle cessazioni dal servizio. La convenzione di cui al, presente articolo prevede la modalità graduale di trasferimento della spesa dall'Ente locale finanziatore allo Stato entro un quadriennio dalla entrata in vigore della presente Legge.
7. 06. Siragusa, Berretta.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Statalizzazione degli istituti musicali pareggiati).

  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del CNAM, e sulla base dei criteri fissati dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli istituti musicali pareggiati, compresi gli istituti comunali, sono statalizzati e trasformati in Conservatori di musica, ovvero in sezioni staccate di Conservatori di musica territorialmente contigui. Nello stesso termine, il personale docente e non docente è equiparato a tutti gli effetti al personale docente e non docente dei Conservatori di musica.
7. 09. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Istituti musicali pareggiati).

  1. Con specifiche convenzioni stipulate dai Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli enti locali finanziatori degli istituti musicali pareggiati trasformatisi in istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508, si provvede su loro richiesta, entro un anno dalla data di entrata in vigore Pag. 112della presente legge, alla graduale statizzazione degli istituti stessi come istituzioni autonome ovvero come sedi decentrate dei Conservatori di musica statali presenti nel medesimo territorio, sulla base di accertate disponibilità finanziarie per tale finalità e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le modalità e i tempi, comunque non superiori a cinque anni, per il graduale inquadramento nei ruoli statali del relativo personale docente e tecnico-amministrativo, esclusivamente nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili.
7. 011. Ghizzoni, De Biasi, Coscia, Lolli, Siragusa, Pizzetti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Istituti di Studi Superiori di Studi Musicali non statali).

  1. Gli ex Istituti Pareggiati, trasformati in Istituti di Studi Musicali in applicazione della legge 21 dicembre 1999 n. 508, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2004 n. 212, sono statizzati, previa richiesta, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. Entro lo stesso termine, il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca stipula una convenzione con gli attuali soggetti finanziatori. Ciascuna convenzione definisce modalità, tempi e procedure per il subentro dello Stato, o eventualmente attraverso forme di partecipazione congiunta con gli Enti Locali territoriali, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli Istituti musicali pareggiati nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del relativo personale docente e non docente in servizio con contratto a tempo indeterminato e determinato, in particolare sono definite:
   a) le modalità di trasformazione in Istituto Superiore di Studi Musicali Statale Autonomo per quelle Istituzioni alle quali venga riconosciuto il possesso di requisiti che giustifichino il mantenimento di detto stato giuridico autonomo, in funzione della loro dimensione, del numero di cattedre, del numero di studenti, della vastità del territorio geografico che costituisce il bacino d'utenza, dell'assenza di Istituzioni analoghe nel territorio di riferimento;
   b) le modalità di eventuale trasformazione in sezione staccata di un altro Istituto Superiore di Studi Musicali statale presente nel territorio geografico di riferimento, per quelli ex Istituti Musicali Pareggiati per i quali non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto a);
   c) le modalità di eventuale accorpamento tra ex Istituti Musicali Pareggiati ricadenti nel medesimo territorio geografico, previo accordo fra le stesse Istituzioni ed Enti locali di riferimento.

  3. Il trasferimento della spesa connesso al processo di cui al presente articolo non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Il personale degli istituti pareggiati è gradualmente inquadrato nei ruoli dello stato, entro i limiti dell'attuale pianta organica statale relativa al comparto AFAM, mediante un procedimento di redistribuzione su base nazionale dei posti resi liberi annualmente dalle cessazioni dal servizio. La convenzione di cui al presente articolo prevede la modalità graduale di trasferimento della spesa dall'Ente locale finanziatore allo Stato entro un triennio/quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge.
7. 018. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali).

  1. Gli ex Istituti musicali pareggiati, trasformati in Istituti superiori di studi Pag. 113musicali in applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2005, n. 212, sono statizzati, previa richiesta, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
  2. Entro lo stesso termine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula una convenzione con gli attuali soggetti finanziatori. Ciascuna convenzione definisce modalità, tempi e procedure per il subentro dello Stato in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli Istituti musicali pareggiati statizzati nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del relativo personale docente e non docente in servizio con contratto a tempo indeterminato e determinato. In particolare sono definite:
   a) le modalità di trasformazione in Istituto superiore di studi musicali statale autonomo per quelle Istituzioni alle quali venga riconosciuto il possesso di requisiti che giustifichino il mantenimento di detto stato giuridico autonomo, in funzione della loro dimensione, del numero di cattedre, del numero di studenti, della vastità del territorio geografico che costituisce il bacino di utenza, dell'assenza di Istituzioni analoghe nel territorio di riferimento;
   b) le modalità di eventuale trasformazione in sezione staccata di un altro Istituto superiore di studi musicali statale presente nel territorio geografico di riferimento, per quegli ex Istituti musicali pareggiati per i quali non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto a);
   c) le modalità di eventuale accorpamento tra ex Istituti musicali pareggiati ricadenti nel medesimo territorio geografico, previo accordo tra le stesse Istituzioni ed Enti locali di riferimento.

  3. Il trasferimento della spesa connesso al processo di statizzazione non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Nell'ambito del riordino generale del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM) che risponda a criteri di efficienza, risparmio, qualità, il personale degli Istituti musicali pareggiati statizzati è gradualmente inquadrato nei ruoli dello Stato, entro i limiti dell'attuale pianta organica statale relativa al comparto AFAM, mediante un procedimento di redistribuzione dei posti resi liberi annualmente dalle cessazioni dal servizio. La convenzione di cui al presente articolo prevede la modalità graduale di trasferimento della spesa dall'Ente locale finanziatore allo Stato entro un quadriennio dalla entrata in vigore della presente legge.
7. 021. Zazzera.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente articolo:

Art. 7-bis.
(Personale docente, amministrativo e tecnico delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica).

  1. Fermo restando il ricorso alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  2. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto, è inserito in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti che abbiano maturato almeno 3 anni accademici di incarico di insegnamento presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.Pag. 114
  3. Il personale tecnico amministrativo ed EP di cui all'allegato A del CCNL 4 agosto 2010, con contratto a tempo determinato, è incluso in apposite graduatorie ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi con contratto a tempo indeterminato e determinato. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale che abbia prestato effettivo servizio nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per almeno 3 anni accademici.
  4. Al fine di assicurare il processo di riforma derivato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione dell'offerta formativa, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua i posti vacanti e disponibili in ciascun anno per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente e tecnico amministrativo nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
7. 022. Ghizzoni, De Biasi, Lolli, Coscia, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Formazione di base alla musica).

  1. I Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati attivano, nell'ambito delle risorse disponibili, corsi di formazione di base e propedeutica alla musica riservati a studenti della scuola primaria e secondaria al termine dei quali rilasciano, a seguito di una prova d'esame, un apposito diploma e la certificazione degli studi compiuti, Agli esami finali di tali corsi possono essere ammessi anche candidati che hanno studiato privatamente.
  2. I corsi di cui al comma 1 sono tenuti, come attività didattica aggiuntiva, da docenti di ruolo delle istituzioni, ovvero, sulla base di contratti di prestazione d'opera, da persone in possesso del diploma accademico di secondo livello in campo musicale selezionate sulla base di prove teoriche e pratiche nonché dei titoli artistici.
  3. A coloro che sono in possesso del diploma di cui al comma 1, sulla base della certificazione degli studi compiuti, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati possono riconoscere, al momento dell'immatricolazione all'istituzione, un numero di crediti accademici complessivamente non superiore a 120.
  4. Il disposto del comma 3 si applica altresì a coloro che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato in qualità di privatisti l'esame di compimento inferiore secondo gli ordinamenti previgenti.
  5. L'ammissione agli esami finali previsti dai corsi pre-accademici disciplinati dai regolamenti didattici degli istituti superiori di studi musicali è consentita ai candidati privatisti entro e non oltre l'ultima sessione dell'anno accademico 2013/14.
7. 014. Lolli, De Biasi, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Dipartimenti musicali universitari (Di. M. U.)).

  Dalla pubblicazione della presente Legge quei Conservatori che si siano trasformati ai sensi di quanto previsto dalla legge 508, articolo 2, comma 7, lettera c), hanno possibilità di trasformarsi in Dipartimenti musicali universitari (Di. M. U.), comunque denominati, confluendo in un Ateneo di pertinenza territoriale che abbia offerto la propria disponibilità. Al personale Pag. 115docente, dipendenti a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2. La trasformazione in (Di. M. U.) Dipartimenti Musicali Universitari comporta la rinuncia all'articolo 1 comma 6 ed all'articolo 5 della presente Legge.
7. 015. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Al Personale docente a tempo indeterminato attualmente in servizio nelle Accademie di Belle Arti statali di cui all'articolo 1 comma 1, nell'ambito di quelle Accademie Statali di Belle Arti che abbiano progressivamente stipulato un accordo, in deroga alla Legge n. 240 del 2010, con le Università territoriali di riferimento, il Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica, con apposito provvedimento di regolamentazione, applicherà successivamente le disposizioni vigenti per il Personale docente universitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e dell'articolo 3 comma 2 del Decreto legislativo 165 del 2001. L'equiparazione economica sarà effettuata attraverso uno specifico provvedimento, codificando gli adempimenti di natura tecnica ed amministrativa che il Ministero dell'Università e Ricerca Scientifica individuerà per il progressivo sviluppo del processo di trasformazione. Pertanto essa terrà conto, alla data di attuazione, della fascia di appartenenza nello stato giuridico delle Accademie di Belle Arti Statali e dell'anzianità di servizio. Il suddetto Personale manterrà l'insegnamento di titolarità e l'inquadramento nel settore scientifico-artistico disciplinare di appartenenza alla data di entrata in vigore della presente Legge.
  2. Il reclutamento del nuovo personale accademico nelle Facoltà/Dipartimento di Belle Arti sarà regolato dalle norme e modalità vigenti nel sistema universitario. Ai fini dell'accesso ai nuovi concorsi universitari il Diploma quadriennale del V.O. e il Diploma accademico di 11 livello sperimentale rilasciato dalle precedenti Accademie di Belle Arti viene considerato necessario e sufficiente, così come i diplomi di laurea universitari, anche alla luce di quanto specificatamente indicato dalla normativa vigente - In prima applicazione, tra i titoli validi per l'accesso all'insegnamento si potranno valutare, tra l'altro, le pubblicazioni, la partecipazione a convegni e giornate di studi e la loro curatela, la partecipazione a mostre e la loro curatela e le esperienze di rilievo nazionale e internazionale.
  3. Le risorse finanziarie destinate dallo Stato al funzionamento delle Accademie di Belle Arti statali trasformate ai sensi dell'articolo 9 comma 1 verranno successivamente assegnate, con vincolo di destinazione, alle Università di riferimento.
7. 016. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute).

  1. Le Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute che si siano uniformate ai criteri della Legge n. 508 del 1999, ovvero posseggano un proprio statuto riconosciuto dal Ministero, abbiano attivato da almeno cinque anni gli organi di gestione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 132/2003 e attingano il personale docente da graduatorie nazionali, riconosciute dal Ministero, potranno trasformarsi in Facoltà/Dipartimenti di Belle Arti, dopo aver afferito ad Atenei privati, territoriali di riferimento e, quindi, rilasciare lauree e lauree magistrali individuate ai sensi dell'articolo 9 comma 2 e 6 della presente Legge. Al personale docente si applica il trattamento giuridico-economico secondo le modalità previste dall'articolo 10 comma i della presente Legge, senza oneri per lo Stato.
7. 017. Il Relatore.

Pag. 116

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Professori di seconda fascia).

  1. Con apposito concorso per titoli, bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e riservato ai professori di seconda fascia presso le istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica, sono costituite apposite graduatorie nazionali ad esaurimento. Sulla base di tali graduatorie il dieci per cento dei posti di professori di prima fascia presso le suddette istituzioni che si rendono vacanti e disponibili ogni anno sono destinati al graduale inquadramento in prima fascia dei professori di seconda fascia.
7. 023. Ghizzoni, De Biasi, Lolli, Coscia, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Patrimonio storico delle Accademie di Belle Arti statali).

  1. Il patrimonio immobiliare ed artistico (patrimonio storico) delle Accademie di Belle Arti statali rimane nelle disponibilità delle Facoltà/Dipartimenti di Belle Arti neoistituiti, che continuano ad utilizzano come sede didattica e di rappresentanza, provvedendo anche alla gestione e valorizzazione museale ed espositiva mediante il personale docente attualmente in servizio nelle Accademie di Belle Arti statali di cui all'articolo 1. Tale vincolo dovrà essere recepito nello Statuto dell'Ateneo di afferenza.
  2. Le Accademie di Belle Arti statali di tradizione storica, come Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo, conservano, entro l'Ateneo di afferenza, particolari tutele di autonomia, sia per quanto riguarda la previsione di organismi interni di gestione del patrimonio, sia per quanto riguarda l'attività culturale e di promozione nazionale e internazionale, con possibilità di reperimento e gestione delle risorse a tali fini destinate.
7. 019. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Procedure di razionalizzazione dell'uso delle risorse).

  1. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione del personale docente, amministrativo e ausiliario delle istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, una quota non superiore al dieci per cento dei posti che si rendano annualmente vacanti nella dotazione organica complessiva nazionale è assegnata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle istituzioni ove risultino oggettive carenze in relazione alle loro attività con contestuale decurtazione di un pari numero dei posti inorganico presso e istituzioni di provenienza.
  2. Al fine di adeguare l'offerta formativa a seguito del riordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, 0.212, le istituzioni di cui al comma 1 possono provvedere, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a sdoppiare posti vacanti in organico per destinarli ad insegnamenti, anche diversi, di durata pari a metà dell'orario di cattedra, da coprire mediante supplenza con contratto a tempo determinato di importo pari alla metà dell'importo della supplenza intera. Il titolare può completare l'orario con altra supplenza della medesima tipologia, anche presso un'altra istituzione.Pag. 117
  3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. 012. Lolli, De Biasi, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Norme finali e transitorie).

  1. Le Accademie di Belle Arti statali trasformate ai sensi dell'articolo 8 comma 1 della presente Legge, provvedono al completamento dei corsi disciplinati dal previgente ordinamento per tutti gli studenti iscritti fino all'anno accademico 2012-2013. Dall'anno accademico 2013-2014 non saranno più consentite nuove immatricolazioni ai corsi disciplinati dal previgente ordinamento.
  2. Con successivo Decreto Ministeriale sono stabilite le equipollenze tra i diplomi accademici di primo e di secondo livello rilasciati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 508 del 1999 e del decreto del Presidente della Repubblica 212 del 2005 e le Classi di laurea e laurea magistrale rilasciati dalle Facoltà/Dipartimenti di Belle Arti.
  3. Ai fini del perfezionamento delle fasi applicative derivate dall'emanazione della presente Legge, le nomine del Direttore didattico e del Consiglio Accademico in carica nell'anno 2011/2012 sono prorogate ai sensi della presente legge fino al completamento del passaggio nell'Ateneo di afferenza. In questo modo viene coadiuvata la commissione di cui all'Art. 9, comma 6, della quale, per la quota parte relativa alle Accademie di Belle Arti statali, fanno parte i tre membri individuati all'interno del Consiglio Accademico o del corpo docente.
  6. In seguito all'attuazione dell'articolo 8 della presente Legge, i componenti del CNAM e del CNSAC restano in carica fino al definitivo passaggio del loro Ente di appartenenza nell'ambito universitario.
7. 020. Il Relatore.