CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 novembre 2012
745.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 28 NOVEMBRE 2012

ALLEGATO

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060 Faenzi.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: sostanze pericolose, aggiungere le seguenti: la cui validità è di quattro anni,.
1. 1. Piffari, Vatinno.
(Approvato)

  Al comma 1, le parole: sei anni sono sostituite dalle seguenti: 15 anni.
1. 2. Zeller, Brugger.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
* 2. 1. Osvaldo Napoli.

  Sopprimerlo.
* 2. 2. Piffari, Vatinno.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: nonché manufatti compostabili inserire le seguenti: ivi compresi assorbenti, tamponi igienici e pannolini per bambini.
3. 1. Lanzarin, Dussin, Togni.

  Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le seguenti parole: consorziate che ospitano l'impianto.
* 3. 2. Santori.

  Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le seguenti parole: consorziate che ospitano l'impianto.
* 3. 3. Bonciani, Dionisi, Mondello.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis). All'articolo 188-ter, comma 2, lettera c), dopo le parole: «non pericolosi» sono inserite le seguenti: «e imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono e conferiscono rifiuti speciali pericolosi per non più di 100 kg/l all'anno».
3. 4. Brugger, Zeller.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis). All'articolo 193, comma 9-bis, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri».
3. 5. Brugger, Zeller.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).
3. 6. Osvaldo Napoli.

Pag. 52

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguenti lettera:
   d-bis) Al comma 1 dell'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono eliminate le parole: «ed organizzazione».
3. 7. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, sopprimere il numero 2.
3. 9. Osvaldo Napoli.

ART. 4.

  Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane,.
4. 1. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, capoverso f), le parole da: dalla potatura fino a degli alberi sono sostituite dalle seguenti: degli sfalci, dalla potatura degli alberi e degli arbusti.
* 4. 2. Bonciani, Dionisi, Mondello.

  Al comma 1, capoverso f), le parole da: dalla potatura fino a degli alberi sono sostituite dalle seguenti: degli sfalci, dalla potatura degli alberi e degli arbusti.
* 4. 3. Santori.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: se utilizzato con le seguenti: e i reflui zootecnici se utilizzati.
4. 4. Negro, Lanzarin, Dussin, Togni.

ART. 7.

  Al comma 1 eliminare le lettere a) e b).
7. 1. Osvaldo Napoli.

ART. 12.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso v-bis) con il seguente:
   v-bis) Impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione alle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, che non lavorano più di quarantacinque giorni l'anno o di potenza installata non superiore a 900.000 chilocalorie/ora per corpo essiccante.
* 12. 1. Santori.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso v-bis), con il seguente:
   v-bis) Impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione alle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, che non lavorano più di quarantacinque giorni l'anno o di potenza installata non superiore a 900.000 chilocalorie/ora per corpo essiccante.
* 12. 2. Bonciani, Dionisi, Mondello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera v-bis), sostituire le parole: da novanta giorni fino a 450.000 chilocalorie, con le seguenti: sessanta giorni l'anno e di potenza installata non superiore a 900.000 chilocalorie.
12. 3. Maggioni, Lanzarin, Dussin, Togni.

  Al comma 1, lettera a), capoverso v-bis), sostituire le parole: novanta giorni l'anno, con le seguenti: quarantacinque giorni l'anno.
* 12. 4. Santori.

  Al comma 1, lettera a), capoverso v-bis), sostituire le parole: novanta giorni l'anno, con le seguenti: quarantacinque giorni l'anno.
* 12. 5. Bonciani, Dionisi, Mondello.

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  Al comma 1, lettera a), capoverso v-bis), sostituire le parole: e di potenza, con le seguenti: o di potenza.
** 12. 6. Bonciani, Dionisi, Mondello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso v-bis), sostituire le parole: e di potenza, con le seguenti: o di potenza.
** 12. 7. Santori.

  Al comma 1, lettera a), capoverso v-bis), sostituire le parole: 450.000 chilocalorie/ora, con le seguenti: 850.000 chilocalorie/ora ovvero 1 MW.
* 12. 8. Santori.

  Al comma 1, lettera a), capoverso v-bis), sostituire le parole: 450.000 chilocalorie/ora, con le seguenti: 850.000 chilocalorie/ora ovvero 1 MW.
* 12. 9. Bonciani, Dionisi, Mondello.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:
   v-bis) Impianti di essiccazione di cereali, foraggi e semi non ricompresi nella parte I del presente allegato. A tali impianti di essiccazione non si applica il paragrafo 2, di parte III di Allegato I alla Parte V del presente decreto; inoltre ai medesimi impianti di essiccazione si applica esclusivamente il valore limite di emissione per le polveri di 250 mg/Nm3.
12. 10. Fogliato, Lanzarin, Dussin, Togni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «1o settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2014»;
   b) al secondo periodo le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2013».
* 12. 11. Santori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «1o settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2014»;
   b) al secondo periodo le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2013».
* 12. 12.  Bonciani, Dionisi, Mondello.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di pollina).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla parte quinta, allegato X, parte II, sezione IV, è inserita la lettera seguente:
«h) pollina»;
   b) alla parte quinta, allegato X, parte II, sezione IV, è inserito il seguente capoverso:
  «1-ter. Le ceneri pesanti derivanti dalla produzione di energia da impianti di combustione che utilizzano biomasse di cui alle lettere a, f ed h del punto 1, possono essere utilizzate a fini agronomici».
** 12. 01. Santori.

Pag. 54

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di pollina).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla parte quinta, allegato X, parte II, sezione IV, è inserita la lettera seguente:
«h) pollina»;
   b) alla parte quinta, allegato X, parte II, sezione IV, è inserito il seguente capoverso:
  «1-ter. Le ceneri pesanti derivanti dalla produzione di energia da impianti di combustione che utilizzano biomasse di cui alle lettere a, f ed h del punto 1, possono essere utilizzate a fini agronomici».
** 12. 02. Bonciani, Dionisi, Mondello.

ART. 13.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Utilizzo di terre e rocce da scavo di dimensioni inferiori a 6000mc).

  1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto prevista dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposte al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se il produttore dimostra:
   a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;
   b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superati valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1, allegato 5 al titolo V, parte IV del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera. Il «set analitico minimale» da considerare è quello riportato in tabella 4.1, allegato 4, del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni, fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata, estesa o ridotta, in accordo con l'autorità competente, in considerazione delle attività antropiche pregresse. Le eventuali analisi dovranno essere eseguite in virtù di un campione ogni 1.000 m3 di materiale se non omogeneo;
   c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;
   d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modifiche.

  2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all'Autorità territorialmente competente ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare due anni dalla data di produzione, fermo restando che l'attività di scavo e di utilizzo devono Pag. 55essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.
  3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare all'Autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali oppure che siano state stoccate per futuri utilizzi in apposita area, anche presso soggetti terzi, fermo restando che la sua destinazione d'uso sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, autorizzata in conformità alla vigente disciplina urbanistica ed igienico sanitaria per lo stoccaggio di prodotti per le costruzioni.
  4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005.
13. 1. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

ART. 14.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Residui di estrazione lavorazione di marmi e lapidei).

  1. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, costituiscono un sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, i residui di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei che rispondano ai seguenti requisiti:
   a) i materiali siano idonei ad essere usati direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni;
   b) qualora il ciclo produttivo preveda l'utilizzo di sostanze potenzialmente inquinanti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, resine, collanti, prodotti chimici in genere, siano stati verificati i requisiti di compatibilità ambientale in riferimento alla Tabella 1, colonna B, dell'Allegato V al Titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 esclusivamente per gli elementi presenti nelle sostanze utilizzate.

  2. In riferimento al comma 1, sono sottoprodotti anche i fanghi di segagione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti purché:
   a) essi non contengano acrilamide e poliacrilamide;
   b) sia accertata la loro compatibilità ambientale, tenendo conto dei valori di fondo naturale, verificando, con analisi eseguite ogni 1000 m3 di produzione o al variare del processo di lavorazione e/o dei prodotti lavorati e comunque almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia, che non siano superati i limiti della colonna B della Tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i parametri potenzialmente presenti, in riferimento al ciclo produttivo, selezionati tra le sostanze della tabella 4.1, allegato 4, del decreto ministeriale n. 161 del 2012;
   c) sia eseguito ogni 1000 m3 di produzione e, comunque, almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia e risulti conforme al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.
  3. I materiali di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative Pag. 56aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati nonché per interventi di recupero ambientale sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato.
  4. I materiali di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei materiali medesimi in sostituzione di materiale di cava.
  5. L'idoneità allo specifico utilizzo, nei casi previsti ai commi 3 e 4, deve essere verificata in riferimento alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla Direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione e sue successive modifiche ed integrazioni. Tale idoneità può comunque derivare da processi riconducibili alla normale pratica industriale, secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni.
  6. Il produttore, in caso di utilizzo dei residui di cui al comma 1, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e lapidei e, comunque, non da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V, parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
14. 1. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

  Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Art. 14.
(Residui di estrazione lavorazione di marmi e lapidei).

  1. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, i residui prodotti come parte integrante di un processo di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei costituiscono un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, se il produttore dimostra che ricorrono i seguenti requisiti:
   a) è certo che i residui saranno ulteriormente utilizzati nel medesimo o in un successivo ciclo produttivo;
   b) l'ulteriore utilizzo dei residui è diretto e non determina rischi per la salute né rischi di inquinamento e danno per le risorse naturali protette e, più in generale, non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;
   c) i residui non devono essere sottoposti ad alcun trattamento ai fini della lettera b), diverso dalla normale pratica industriale
   d) i residui siano conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

  2. I residui di cui al comma 1 sono in ogni caso assoggettati al regime dei rifiuti, qualora il processo di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei dal quale sono prodotti utilizza sostanze potenzialmente inquinanti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, resine, collanti, prodotti chimici in genere.
  3. I fanghi di segagione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti costituiscono un sottoprodotto se il produttore dimostra che ricorrono i requisiti di cui al comma 1 e tali residui:
   a) non contengano acrilamide e poliacrilamide;
   b) sia accertata la loro compatibilità ambientale, tenendo conto dei valori di fondo naturale, verificando, con analisi eseguite ogni 1000 m3 di produzione o al variare del processo di lavorazione e/o dei Pag. 57prodotti lavorati e comunque almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia per gli specifici parametri che non siano superati i limiti della colonna B della Tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i parametri potenzialmente presenti, in riferimento al ciclo produttivo, selezionati tra le sostanze della tabella 4.1, allegato 4, del decreto ministeriale n. 161 del 2012;
   c) sia eseguito ogni 1000 m3 di produzione e, comunque, almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia per gli specifici parametri e risulti conforme al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

  4. I residui di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzati, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati nonché per interventi di recupero ambientale sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato.
  5. I residui di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei materiali medesimi in sostituzione di materiale di cava.
  6. L'idoneità allo specifico utilizzo, deve essere verificata in riferimento alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla Direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione e sue successive modifiche ed integrazioni. Tale idoneità può comunque derivare da processi riconducibili alla normale pratica industriale, secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni.
  7. Il produttore, in caso di utilizzo dei residui di cui al comma 1, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e lapidei e, comunque, non da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V, parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
14. 1. (Nuova formulazione) Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.
(Approvato)

  Al comma 1 dopo le parole: effettuate dall'ARPA competente aggiungere le seguenti: o da laboratori accreditati da ACCREDIA.
* 14. 2. Lanzarin, Dussin, Togni.

  Al comma 1 dopo le parole: effettuate dall'ARPA competente aggiungere le seguenti: o da laboratori accreditati da ACCREDIA.
* 14. 3. Bonciani, Dionisi, Mondello.

ART. 16.

  Prima del comma 1 inserire il seguente:
  01. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che si compone di una quota destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-Pag. 58legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148 e di una quota destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni».
16. 1. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

  Prima del comma 1 inserire il seguente comma:
  01. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire la frase «, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni» con la frase «, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di raccolta dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni».
16. 2. Osvaldo Napoli.

  Prima del comma 1 inserire il seguente:
  01. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il soggetto attivo può affidare, anche disgiuntamente, le fasi di gestione, accertamento e riscossione, nel rispetto del disposto di cui al comma 35, dell'obbligazione tributaria, compresa la maggiorazione di cui al comma 13, ai soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, alle autorità competenti di cui al comma 23, nonché al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani».
16. 3. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

  Prima del comma 1 inserire il seguente:
  01. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il soggetto attivo può affidare, anche disgiuntamente, le fasi di gestione, accertamento e riscossione, nel rispetto del disposto di cui al comma 35, dell'obbligazione tributaria, compresa la maggiorazione di cui al comma 13, ai soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, alle autorità competenti di cui al comma 23, nonché al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani».
16. 30. Il relatore.
(Approvato)

  Prima del comma 1 inserire il seguente:
01. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «Sono escluse dalla tassazione» sono inserite le seguenti: «, salvo il comune con regolamento disponga diversamente,».
16. 4. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

  Prima del comma 1 inserire il seguente:
  01. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. La tariffa è commisurata, in tutto o in parte, alle quantità e qualità medie Pag. 59ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12.  Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo non può essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138».
16. 5. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

  Prima del comma 1 inserire il seguente:
  01. All'articolo 14, comma il, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra i costi da coprire con la suddetta tariffa rientrano anche quelli relativi al servizio di spazzamento così come definito alla lettera oo) del comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni».
16. 6. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

  Prima del comma 1 inserire il seguente:
  01. All'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «da 8 a 12» sono inserite le seguenti parole: «e 29».
16. 7. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

  Prima del comma 1 inserire il seguente:
  01. All'articolo 14, comma 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto in fine il seguente periodo: «ove costituita, individuata ai sensi dell'articolo 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191».
16. 8. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 29 è sostituito dal seguente:
  «29. I comuni che applicano sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o che realizzano sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo».
16. 9. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 14, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «, che può avvalersi dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani applica e riscuote Pag. 60anche il tributo provinciale di cui al comma 28. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani che applica e riscuote la tariffa di cui al comma 2 o 29 trasferisce ai comuni nei quali viene svolto il servizio di igiene urbana la quota incassata relativa alla copertura dei costi dei servizi indivisibili determinata ai sensi del comma 13».
16. 10. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto in fine il seguente periodo: «, e possono affidare, anche disgiuntamente, le fasi di gestione, riscossione ed accertamento della maggiorazione di cui al comma 13 ai soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 nonché al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani».
16. 11. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.
(Approvato)

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 14, comma 35, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune» sono soppresse.
16. 12.  Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 14, comma 45, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «commi da 161 a 170» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 158 a 170».
16. 13. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «e non superiore ad euro 0,01» e le parole: «e non superiore ad euro 0,02582» sono sostituite rispettivamente dalle parole: «e non superiore ad euro 0,05» e: «e non superiore ad euro 0,10».
16. 14. Osvaldo Napoli.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
al comma 27, le parole: «Il 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Il 50 per cento»;.
16. 15. Piffari, Vatinno.

  Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
  2-bis. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono eliminate le parole: «; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province».
  2-ter. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la frase: «Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province» è sostituita Pag. 61dalla frase: «Il gettito derivante dall'applicazione del tributo».
16. 16. Osvaldo Napoli.

  Al comma 4, lettera d), capoverso 9-bis, sopprimere le parole: agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,.
16. 17. Zeller, Brugger.

  Al comma 4, lettera d), capoverso 9-bis, sostituire le parole: di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con le seguenti: di cui all'articolo 2135 del codice civile.
* 16. 18. Santori.

  Al comma 4, lettera d), capoverso 9-bis, sostituire le parole: di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con le seguenti: di cui all'articolo 2135 del codice civile.
* 16. 19. Bonciani, Dionisi, Mondello.

  Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: in ogni caso nel rispetto delle norme tecniche di settore e mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Nel caso in cui il litorale di cui al presente comma, sia interessato dalla presenza di habitat di dune sabbiose e di siti Natura 2000, oppure ricada all'interno dei parchi naturali, riserve, nonché all'interno o in prossimità di aree sensibili (quali ad esempio SIC e ZPS) le istanze di rimozione, dovranno essere trasmesse anche all'ente gestore, per il parere di competenza, e va comunque verificata la necessità di espletare la valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997.
16. 20. Piffari, Vatinno.

ART. 17.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) l'articolo 7, è sostituito dal seguente:

«Art. 7.
(Ritiro dei RAEE raccolti).

  1. I soggetti di cui all'articolo 6 comma 1 lettere a), b) e c) consegnano i RAEE provenienti dai nuclei domestici raccolti ai sensi dell'articolo 6, ad esclusione di quelli che sono effettivamente e totalmente reimpiegati, sempreché tale reimpiego non costituisca un'elusione degli obblighi stabiliti agli articoli 8 e 9, esclusivamente ai produttori o ai terzi che agiscono in nome dei produttori, i quali provvedono al ritiro di tali RAEE e al loro invio agli impianti di trattamento di cui all'articolo 8.
  2. I soggetti responsabili della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio dei RAEE raccolti separatamente, ai sensi dell'articolo 6, assicurano che dette operazioni siano eseguite in maniera da ottimizzare il reimpiego ed il riciclaggio delle apparecchiature o dei relativi componenti che possono essere reimpiegati o riciclati e garantiscono la integrità degli stessi RAEE al fine di consentirne la messa in sicurezza.
  3. È fatto divieto agli impianti di trattamento di cui all'articolo 8 di ricevere i RAEE provenienti dai nuclei domestici da soggetti diversi dai produttori o dai terzi che agiscono in nome dei produttori.»;
   b) all'articolo 16, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
  «9-bis. Ciascuna violazione dell'obbligo di cui all'articolo 7 comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000. Pag. 62
  9-ter. Ciascuna violazione del divieto di cui all'articolo 7 comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000».
17. 1. Alessandri.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Gestione delle piattaforme di conferimento e ritiro dei rifiuti di imballaggi).

  1. Le piattaforme presso le quali sono resi disponibili e sono ritirati i rifiuti di imballaggio, richiamate dall'Accordo-Quadro Anci-Conai, sono gestite in maniera da garantire la tracciabilità ed i flussi dei rifiuti di imballaggio allo scopo conferiti e ritirati. Per tale scopo i gestori delle predette piattaforme hanno un registro di carico e scarico su cui sono annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei corrispondenti rifiuti di imballaggio, in particolare la provenienza, le quantità in entrata e in uscita dalle relative piattaforme e gli impianti di recupero e di riciclo ai quali sono destinati gli imballaggi.
17. 01. Alessandri.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
18. 1. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1 sostituire le parole: non possono comunque avere carattere meramente monetario con le parole: non possono essere destinate ad usi diversi da quelli di miglioramento del quadro degli impatti sul territorio e sull'ambiente degli interventi.
18. 2. Osvaldo Napoli.

ART. 20.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le province autonome di Trento e Bolzano le modalità sono determinate dalla provincia stessa.
20. 1. Zeller, Brugger.

ART. 21.

  Premettere i seguenti commi:
  01. Allo scopo di massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico, all'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono attribuite le funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fino all'emanazione del provvedimento di riordino degli assetti organizzativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'Ispettorato generale si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle dotazioni organiche di fatto, degli esistenti uffici dirigenziali di livello non generale, con competenze in materia di difesa del suolo, della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In via prioritaria, il predetto ispettorato provvede, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a definire un programma complessivo di opere e di interventi e ad individuare le modalità e le procedure di finanza di progetto e di Pag. 63partenariato pubblico privato per concorrere a conseguire l'ammodernamento e l'ampliamento del sistema infrastrutturale relativo alla tutela dei corpi idrici, alla conservazione del territorio e dell'ambiente biologico, in raccordo con interventi strategici e diffusi di risanamento idrogeologico e con interventi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici prescritti dalla normativa dell'Unione europea, da realizzarsi attraverso la partecipazione di capitali privati, anche al fine di superare le criticità presenti nell'ambito del trattamento e della gestione delle acque reflue.
  02. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con la medesima procedura di cui al precedente periodo si provvede altresì all'organizzazione dell'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le direzioni e l'Ispettorato sono coordinati da un Segretario generale».
21. 1. Ghiglia, Tommaso Foti.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica agli organi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a) della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
21. 2. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

ART. 22.

  Al comma 1, dopo le parole: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, inserire le seguenti: sentite le organizzazioni di categoria del settore, maggiormente rappresentative a livello nazionale,.
22. 1. Alessandri.

ART. 25.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

  1. All'articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Le spese relative alle attività necessarie ai fini della pronuncia di cui al comma 4 del presente articolo sono a carico del soggetto richiedente e sono calcolati in base ad un tariffario nazionale di riferimento predisposto con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'approvazione del tariffario nazionale e fino a quel momento si applicano i tariffari approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le prestazioni delle rispettive agenzie ambientali che devono adeguarsi da subito alla soglia massima di valore pari a 516 euro. Tale importo è ridotto a 150 nel caso di pronunce riguardanti gli interventi di cui al successivo articolo».
25. 1. Ghiglia, Tommaso Foti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259).

  1. All'articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Le spese relative alle attività necessarie ai fini della pronuncia di cui al Pag. 64comma 4 del presente articolo sono a carico del soggetto richiedente e sono applicate secondo i tariffari approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Tali spese non potranno essere in ogni caso superiori ad euro 516 (cinquecentosedici)».
25. 2. Tommaso Foti, Ghiglia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

  1. All'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per la installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici di cui all'articolo 87 è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
  1-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-bis è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al versamento di un contributo spese.
  1-quater. Il contributo previsto al precedente comma 1-bis, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dell'annesso M, allegato n. 13 e il contributo previsto al precedente comma 1-ter sono calcolati in base ad un tariffario nazionale di riferimento predisposto con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni a delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria e fino alla predisposizione del tariffario nazionale di riferimento: l'onere del contributo previsto al comma 1-bis è stabilito pari ad euro 516,00; l'onere del contributo previsto al comma 1-ter è stabilito pari ad euro 150,00».
* 25. 3. Bonciani, Dionisi, Mondello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

  1. All'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per la installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici di cui all'articolo 87 è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
  1-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-bis è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al versamento di un contributo spese.
  1-quater. Il contributo previsto al precedente comma 1-bis, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dell'annesso M, allegato n. 13 e il contributo previsto al precedente comma 1-ter sono calcolati in base ad un tariffario nazionale di riferimento predisposto con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza Pag. 65della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni a delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria e fino alla predisposizione del tariffario nazionale di riferimento: l'onere del contributo previsto al comma 1-bis e al comma 1-ter è stabilito pari ad euro 250,00.».
* 25. 3. (Nuova formulazione) Bonciani, Dionisi, Mondello.
(Approvato)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

  1. All'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per la installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici di cui all'articolo 87 è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
  1-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-bis è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al versamento di un contributo spese.
  1-quater. Il contributo previsto al precedente comma 1-bis, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dell'annesso M, allegato n. 13 e il contributo previsto al precedente comma 1-ter sono calcolati in base ad un tariffario nazionale di riferimento predisposto con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni a delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria e fino alla predisposizione del tariffario nazionale di riferimento: l'onere del contributo previsto al comma 1-bis è stabilito pari ad euro 516,00; l'onere del contributo previsto al comma 1-ter è stabilito pari ad euro 150,00».
* 25. 4. Ghiglia, Tommaso Foti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

  1. All'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Il soggetto che ha presentato l'istanza di autorizzazione per la installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici di cui all'articolo 87 è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36; il contributo è calcolato in base ad un tariffario nazionale predisposto con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
25. 5. Bonciani, Dionisi, Mondello.

Pag. 66

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Le spese relative alle attività necessarie ai fini della pronuncia di cui al comma 4 del presente articolo sono a carico del soggetto richiedente e sono applicate secondo i tariffari approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Tali spese non potranno essere in ogni caso superiori ad euro 516 (cinquecentosedici).
  Gli apparati e gli impianti per i quali viene richiesto l'accertamento di cui al comma 1 devono essere attivati entro i dodici mesi successivi al rilascio del parere».
25. 6. Bonciani, Dionisi, Mondello.

ART. 26.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: le migliori tecniche disponibili inserire le seguenti: e a costi sostenibili.
26. 1. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, aggiungere dopo le parole: tecniche disponibili le seguenti: a costi sostenibili.
26. 2. Tommaso Foti, Ghiglia.

ART. 26-ter.

  Al comma 2, lettera b), capoverso, terzo periodo, le parole: sei mesi sono sostituite dalle seguenti: tre anni.
26-ter. 1. Zeller, Brugger.

  Al comma 2, lettera b), capoverso, terzo periodo, le parole: sei mesi sono sostituite dalle seguenti: un anno.
26-ter. 1. (Nuova formulazione) Zeller, Brugger.
(Approvato)

ART. 26-sexies.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).
26-sexies. 1. Tommaso Foti, Ghiglia.

  Al comma 1, lettera e), alinea Art. 242-bis. – (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza), comma 3, dopo il terzo periodo, inserire i seguenti: Decorso inutilmente il termine per la validazione dei dati, il privato può rivolgersi all'ISPRA affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi 45 giorni. Trascorso inutilmente anche questo termine, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all'amministrazione competente, acquisisce la disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi. I costi della validazione sono a carico dell'operatore interessata. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente alla validazione dei dati può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. Gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico dell'operatore interessato.
*26-sexies. 2. Bonciani, Dionisi, Mondello.

Pag. 67

  All'articolo 26-sexies, comma 1, lettera e), alinea Art. 242-bis. – (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza), comma 3, dopo il terzo periodo inserire i seguenti: Decorso inutilmente il termine per la validazione dei dati, il privato può rivolgersi all'ISPRA affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi 45 giorni. Trascorso inutilmente anche questo termine, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all'amministrazione competente, acquisisce la disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi. I costi della validazione sono a carico dell'operatore interessato. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente alla validazione dei dati può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. Gli oneri economici diretti o indiretti son posti a esclusivo carico dell'operatore interessato.
*26-sexies. 3. Ghiglia, Tommaso Foti.

ART. 26-septies.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 26-septies.
(Utilizzo di terre e rocce da scavo di dimensioni inferiori a 6000mc)

  1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto prevista dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposte al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se il produttore dimostra:
   a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;
   b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superati valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1, allegato 5 al titolo V, parte IV del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;
   c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;
   d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

  2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all'Autorità territorialmente competente ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare due anni dalla data di produzione, fermo restando che l'attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.
  3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare all'Autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.
  4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto Pag. 68redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005.
26-septies. 10. (ex 13.1) (Nuova formulazione) Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: mille metri con le seguenti: quattromilacinquecento metri.
26-septies. 1. Tommaso Foti, Ghiglia.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il «set analitico minimale» da considerare è quello riportato in tabella 4.1, allegato 4, del decreto ministeriale n. 161/2012 e successive modificazioni, fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata, estesa o ridotta, in accordo con l'autorità competente, in considerazione delle attività antropiche pregresse.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera d), sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a due anni.
*26-septies. 2. Bonciani, Dionisi, Mondello.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il «set analitico minimale» da considerare è quello riportato in tabella 4.1, allegato 4, del decreto ministeriale n. 161/2012 e successive modificazioni, fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata, estesa o ridotta, in accordo con l'autorità competente, in considerazione delle attività antropiche pregresse.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera d), sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a due anni.
*26-septies. 3. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

ART. 26-decies.

  Sopprimerlo.
26-decies. 1. Il Relatore.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 26-decies, inserire il seguente:

Art. 26-undecies.
(Modifiche agli articoli 255, 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di abbandono di rifiuti, competenza e giurisdizione e proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

  1. Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.000; qualora l'abbandono o il deposito abbia ad oggetto rifiuti non pericolosi ma ingombranti, ancorché immessi nelle acque superficiali o sotterranee, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 2.000; qualora l'abbandono o il deposito abbia ad oggetto rifiuti pericolosi (ingombranti e non), ancorché immessi nelle acque superficiali o sotterranee, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 4.000».Pag. 69
  2. Al comma 1 dell'articolo 262 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire la frase: «ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1» con la frase: «ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 255, comma 1, in relazione al divieto di cui all'articolo 192, commi 1, 2».
  3. Al comma 1 dell'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire la frase: «fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1» con la frase: «fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 255, comma 1, in relazione al divieto di cui all'articolo 192, commi 1, 2».
26-decies. 01. Osvaldo Napoli.

  Dopo l'articolo 26-decies aggiungere il seguente:

Art. 26-undecies.

  1. All'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) nella rubrica le parole: «Osservatorio nazionale sui rifiuti» sono sostituite dalle seguenti «Vigilanza e supporto»;
   b) al comma 1, le parole: «è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio» sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
   c) il comma 2 è soppresso;
   d) il comma 3 è soppresso;
   e) al comma 4 le parole: «l'osservatorio» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
   f) il comma 5 è soppresso:
   g) al comma 6 le parole: «dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e» sono soppresse.

  2. Il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 206-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di definire le necessarie modalitá organizzative e di funzionamento.
26-decies. 03. Il relatore.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 26-decies aggiungere il seguente:

Art. 26-undecies.

  1. All'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 191, dopo le parole: «nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.» è aggiunto il seguente periodo: «Le regioni possono prevedere strumenti e modalità volte a facilitare l'accesso al finanziamento da parte dei gestori del servizio».
26-decies. 04. Il relatore.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 26-decies aggiungere il seguente:

Art. 26-undecies.

  1. All'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente; tali criteri e modalità si applicano in tutti i casi di subentro nella gestione degli impianti e costituiscono parte integrante delle convenzioni di cui al comma 2.
26-decies. 05. Il relatore.
(Approvato)