CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 ottobre 2012
728.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. (C. 5520 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
* 1. 8. Cambursano.

  Sopprimerlo.
* 1. 42. Pastore, Vanalli, Meroni, Volpi, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni).

  1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  2. Ogni sei mesi le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
  3. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia d'indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni sono trasmessi alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai Presidenti delle Regioni con propria relazione.
  4. Ai fini del comma 3, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società il cui fatturato sia in misura non inferiore al 90 per cento derivante dallo svolgimento di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del servizio sanitario, per i quali resta Pag. 27fermo quanto previsto dall'articolo 2 comma 2-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dall'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  5. Il Presidente della Regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarità della gestione, sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. La relazione è, altresì, inviata al Presidente del Consiglio regionale.
  6. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta l'obbligo delle amministrazioni interessate di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali della Corte dei conti che li verifica nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa, per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
  7. Ciascun Gruppo consiliare dei Consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
  8. Il rendiconto è inoltrato da ciascun Gruppo al Presidente del Consiglio regionale, che lo trasmette al Presidente della Regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, Il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera che viene trasmessa al Presidente della regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale.
  9. Qualora la competente Sezione riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro venti giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissandone un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo e sospende la decorrenza del termine per la pronuncia della Sezione. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, di risorse da parte del Consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate.
  10. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 9 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma Pag. 289, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo.
  11. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. 106. I Relatori.

  Sopprimere i commi da 1 a 9.
** 1. 7. Cambursano.

  Sopprimere i commi da 1 a 9.
** 1. 28. Distaso.

  Sopprimere il comma 1.
1. 17. Duilio.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, tenendo conto dell'articolo 81 della Costituzione, le disposizioni del presente articolo disciplinano ai sensi del dell'articolo 100 comma 2 della Costituzione, le attribuzioni di controllo della Corte dei conti nei confronti delle regioni.
1. 73. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo con le seguenti: provvedono alle finalità del presente articolo.
1. 10. Froner.

  Sopprimere il comma 2.
* 1. 44. Pastore, Bragantini, Volpi, Vanalli, Meroni, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Sopprimere il comma 2.
* 1. 18. Duilio.

  Sopprimere il comma 2.
* 1. 29. Zeller, Brugger.

  Sopprimere il comma 2.
* 1. 36. Rubinato.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti secondo le procedure previste per il controllo preventivo sugli atti dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli atti normativi a rilevanza esterna, aventi riflessi finanziari, emanati dal governo regionale, gli atti amministrativi a carattere generale comportanti spese emanati in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea comportanti spese e il piano di riparto delle risorse destinate ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.
1. 74. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Sostituire il comma 2 è con il seguente:
  2. Al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, delle norme costituzionali, di cui agli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione, e della conseguente normativa nazionale in materia Pag. 29di contabilità pubblica, sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti secondo le procedure previste per il controllo preventivo sugli atti dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con riduzione alla metà dei termini, gli atti normativi a rilevanza esterna, aventi riflessi finanziari emanati dal governo regionale, gli atti amministrativi, a carattere generale, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale, in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché gli atti di programmazione e pianificazione regionali, ivi compreso il piano di riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale.
1. 93. Lanzillotta.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con riduzione alla metà dei termini inserire le seguenti: ivi indicati al comma 2,.
1. 91. Borghesi, Donadi, Favia, Mura.

  Al comma 2 primo periodo, sopprimere le parole: gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale,;

  Conseguentemente sostituire il secondo periodo con il seguente: Il controllo è compiuto ai fini della verifica del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, dal patto di stabilità interno, nonché dal diritto dell'Unione europea e da quello costituzionale.
1. 13. Iapicca.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
1. 45. Pastore, Bragantini, Volpi, Vanalli, Meroni, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le Regioni e gli enti locali territoriali trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne da avviso al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Consiglio Regionale. E, nel caso di atti di enti territoriali diversi dalla Regione, al Presidente della regione.
  2-ter. La deliberazione di sottoposizione temporanea al controllo di cui al comma precedente può essere impugnata dall'ente che vi abbia interesse, innanzi alla Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, in speciale composizione, con le forme dei giudizi ad istanza di parte.
1. 87. Vincenzo Antonio Fontana, Marinello.

  Sopprimere il comma 3.
1. 19. Duilio.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il rendiconto generale della Regione è sottoposto al giudizio di parifica da parte delle Sezioni Riunite regionali della Corte dei conti in conformità alle modalità indicate dagli articoli 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La parificazione è basata sugli esiti del controllo di legittimità e regolarità del rendiconto effettuati dalla competente Sezione Pag. 30Regionale di controllo sulla base di apposite linee guida della Sezione delle Autonomie.
1. 60. Bitonci, Vanalli, Pastore, Polledri, D'Amico, Meroni, Simonetti, Volpi, Bragantini.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  2. Il rendiconto generale della Regione è sottoposto al giudizio di parifica da parte delle Sezioni Riunite regionali della Corte dei conti in conformità alle modalità indicate dagli articoli 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La parificazione è basata sugli esiti del controllo di legittimità e regolarità del rendiconto effettuati dalla competente Sezione regionale di controllo sulla base di apposite linee guida della Sezione delle Autonomie.
1. 75. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Sopprimere il comma 4.
1. 20. Duilio.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Con cadenza annuale e nell'ambito della relazione allegata alla pronuncia di parificazione del rendiconto le sezioni regionali della Corte dei conti riferiscono, altresì, al Consiglio regionale della copertura adottata dalle leggi regionali promulgate nel corso dell'esercizio.
1. 61. Vanalli, Bitonci, Pastore, Polledri, D'Amico, Meroni, Simonetti, Volpi, Bragantini.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  3. Con cadenza annuale e nell'ambito della relazione allegata alla pronuncia di parificazione del rendiconto le sezioni regionali della Corte dei conti riferiscono, altresì, al Consiglio regionale della copertura adottata dalle leggi regionali promulgate nel corso dell'esercizio.
1. 76. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Al comma 4, sostituire le parole: periodo considerato, con le seguenti: semestre precedente.
1. 46. Vanalli, Meroni, Pastore, Bragantini, Volpi, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Sopprimere il comma 5.
*1. 21. Duilio.

  Sopprimere il comma 5.
*1. 31. Zeller, Brugger.

  Sopprimere il comma 5.
*1. 67. Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Arturo Mario Luigi Parisi, Pes, Schirru.

  Al comma 5, sostituire le parole: adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo mediante modifica delle norme di attuazione dei relativi statuti con le seguenti: applicano le disposizioni del presente articolo compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
** 1. 30. Zeller, Brugger.

  Al comma 5, sostituire le parole: adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo mediante modifica delle norme di attuazione dei relativi statuti con le seguenti: applicano le disposizioni del presente articolo compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
** 1. 70. Calvisi, Fadda, Marrocu, Arturo Mario Luigi Parisi, Schirru, Melis, Pes.

Pag. 31

  Al comma 5, sostituire le parole: adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo mediante modifica delle norme di attuazione dei relativi statuti con le seguenti: applicano le disposizioni del presente articolo compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
** 1. 71. Cicu.

  Sopprimere il comma 6.
1. 22. Duilio.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, con le modalità disciplinate dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 il rispetto degli equilibri di bilancio, del patto di stabilità interno e alla sostenibilità dell'indebitamento da parte dei bilanci di previsione, proposti dalle Giunte regionali. La sezione regionale esprime le proprie valutazioni con pronuncia specifica nelle forme di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
1. 62. Vanalli, Bitonci, Pastore, Polledri, D'Amico, Meroni, Simonetti, Volpi, Bragantini.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, con le modalità disciplinate dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il rispetto degli equilibri di bilancio, del patto di stabilità interno e la sostenibilità dell'indebitamento da parte dei bilanci di previsione, proposti dalle Giunte regionali. La sezione regionale esprime le proprie valutazioni con pronuncia specifica nelle forme di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
1. 77. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: proposti, con la seguente: deliberati.
1. 47. Meroni, Vanalli, Pastore, Bragantini, Volpi, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:
   Qualora decorsi i venti giorni la sezione regionale di controllo non abbia espresso comunicazioni alla giunta regionale, la pronuncia si intende resa positivamente.
1. 48. Simonetti, Pastore, Bragantini, Meroni, Vanalli, Volpi, Bitonci, D'Amico, Polledri.

  Sopprimere il comma 7.
*1.23. Duilio.

  Sostituire il comma 7.
*1. 50. Bragantini, Volpi, Vanalli, Bitonci, Simonetti, Pastore, Meroni, D'Amico, Polledri.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, in sede di giudizio di parifica, gli esiti del controllo di legittimità e regolarità del rendiconto nonché il funzionamento dei controlli interni, effettuati sulla base di apposite linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie, ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascuna Regione. A tale fine, il Presidente della Regione trasmette trimestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni. Il referto è, altresì, inviato al Presidente del consiglio regionale. Per i medesimi controlli, la Corte dei conti, agendo con i poteri previsti dalla Pag. 32legge per gli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi, può avvalersi del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche trimestrali, agendo con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità e cadenze, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica. Il mancato rispetto degli equilibri di bilancio e del patto di stabilità, l'insostenibilità dell'indebitamento e ogni altra grave irregolarità suscettibile di pregiudicare, anche con riguardo ai futuri assetti economici, la stabilità dei conti, rilevate nell'ambito dei controlli di cui ai precedenti commi, sono comunicati alla competente Procura della Corte dei conti per l'esercizio dell'azione di responsabilità erariale.
1. 78. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Al comma 7, primo periodo, le parole: con cadenza semestrale con le parole: in sede di parificazione del rendiconto.
1. 94. Lanzillotta.

  Al comma 7 sopprimere le parole da A tale fine fino alla fine del comma.
1. 32. Zeller, Brugger.

  Al comma 7, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.
1. 49. Vanalli, Bitonci, Simonetti, Pastore, Bragantini, Meroni, Volpi, D'Amico, Polledri.

  Al comma 7 sopprimere il terzo periodo.
1. 92. Borghesi, Donadi, Favia, Mura.

  Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
   L'assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del presente comma costituisce violazione di legge suscettibile di determinare, a carico degli amministratori e dei dirigenti, responsabilità amministrativa e contabile.
1. 95. Lanzillotta.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Per la graduazione delle sanzioni di cui al comma precedente il giudice tiene conto di quanto disposto dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
1. 88. Vincenzo Antonio Fontana, Marinello.

  Sopprimere il comma 8.
1. 24. Duilio.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. In sede di controllo di legalità e regolarità sui bilanci consuntivi delle autonomie territoriali e sui conti degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano il rispetto degli equilibri di bilancio e del patto di stabilità interno la sostenibilità dell'indebitamento e l'assenza di altre irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche con riguardo ai futuri assetti economici dei conti, la sana gestione finanziaria degli enti.
*1. 63. Bitonci, Vanalli, Polledri, Pastore, D'Amico, Meroni, Simonetti, Volpi, Bragantini.

Pag. 33

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. In sede di controllo di legalità e regolarità sui bilanci preventivi e consuntivi delle autonomie territoriali e sui conti degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano il rispetto degli equilibri di bilancio e del patto di stabilità interno, la sostenibilità dell'indebitamento e l'assenza di altre irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche con riguardo ai futuri assetti economici dei conti, la sana gestione finanziaria degli enti.
*1. 79. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Al comma 8, sostituire le parole da: di bilancio sino alla fine del comma, con le seguenti: finanziari, del bilancio, annuale e pluriennale, il rispetto del patto di stabilità interno, e la sostenibilità dell'indebitamento.
1. 37. Rubinato.

  Al comma 8, sopprimere le parole: la sana gestione finanziaria degli enti.

  Conseguentemente, al comma 9 sopprimere le parole: di violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria.
1. 69. Osvaldo Napoli.

  Al comma 8 sostituire le parole: la sana gestione finanziaria degli enti con le seguenti: gli equilibri finanziari attuali e futuri dell'ente.

  Conseguentemente al comma 9, al medesimo articolo 1, sopprimere le parole: di violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria.
*1. 1. Iannarilli, Cirielli, Cesaro, Armosino, Gioacchino Alfano.

  Al comma 8 sostituire le parole: la sana gestione finanziaria degli enti con le seguenti: gli equilibri finanziari attuali e futuri dell'ente.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1, comma 9, eliminare sopprimere le parole: di violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria.
*1. 9. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

  Al comma 8 sopprimere le parole di violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione.

  Conseguentemente al medesimo comma 9, sopprimere le parole: di violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria.
*1. 16. Osvaldo Napoli.

  Al comma 8, sostituire le parole: la sana gestione finanziaria degli enti con le seguenti: gli equilibri finanziari attuali e futuri dell'ente.

  Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: di violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria.
*1. 51. Volpi, Bragantini, Vanalli, Bitonci, Simonetti, Pastore, Meroni, D'Amico, Polledri.

  Al comma 8, sostituire le parole: la sana gestione finanziaria degli enti con le seguenti: gli equilibri finanziari attuali e futuri dell'ente.

  Conseguentemente, al comma 9, eliminare le seguenti parole: di violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria.
*1. 90. Marchi.

Pag. 34

  Al comma 8, sostituire le parole: la sana gestione finanziaria degli enti con le seguenti: gli equilibri finanziari attuali e futuri dell'ente.
1. 6. Cambursano.

  Sopprimere il comma 9.
1. 25. Duilio.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. L'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, di mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria e delle altre gravi irregolarità di cui al comma 8, comporta l'obbligo delle amministrazioni interessate di adottare entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Rimane preclusa, in ogni caso, nelle more dell'adozione dei detti provvedimenti ripristinatori e del successivo controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti, l'attuazione dei programmi di spesa dei quali è stata accertata dalla competente Sezione regionale l'insostenibilità finanziaria.
*1. 64. Bitonci, Vanalli, Meroni, Polledri, Pastore, D'Amico, Simonetti, Volpi, Bragantini.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. L'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, di mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria e delle altre gravi irregolarità di cui al comma 8, comporta l'obbligo delle amministrazioni interessate di adottare entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Rimane preclusa, in ogni caso, nelle more dell'adozione dei detti provvedimenti ripristinatori e del successivo controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti, l'attuazione dei programmi di spesa dei quali è stata accertata dalla competente Sezione regionale l'insostenibilità finanziaria.
*1. 80. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: di violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria.
1. 5. Cambursano.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: la sana gestione finanziaria, con le seguenti: l'equilibrio finanziario del bilancio annuale e pluriennale.
1. 38. Rubinato.

  Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 33. Zeller, Brugger.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Qualora l'accertamento di cui al comma 9 sia effettuato nei confronti di una Regione i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio devono essere contenuti in un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, della durata massima di cinque anni, adottato dalla Giunta regionale entro il termine indicato dallo stesso comma 9.
  9-ter. Entro dieci giorni dalla adozione, il piano di cui al comma 9-bis è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Entro i successivi trenta giorni il Ministero dell'economia e delle finanze svolge la necessaria istruttoria del piano e provvede alla Pag. 35relativa approvazione o all'eventuale diniego della stessa. Ove il Ministero non si pronunci nel termine predetto, il piano si intende approvato.
  9-quater. Ai fini della rimozione degli squilibri finanziari le regioni che abbiano ottenuto l'approvazione dei piani adottati ai sensi del comma 9-bis, nonché le Regioni che abbiano adottato i piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, possono accedere alle risorse del fondo di rotazione di cui al comma 9-sexies.
  9-quinquies. Ai fini di cui al comma 9-quater i termini previsti dalla legge per l'attuazione dei piani di stabilizzazione finanziaria, di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogati di un quinquennio.
  9-sexies. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, denominato: «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle Regioni in situazione di squilibrio finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per l'attuazione delle altre misure di riequilibrio finanziario contenute nei piani di cui al comma 9-quater. Il fondo una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2012, 500 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020 ed è, altresì, alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle Regioni beneficiarie.
  9-septies. Le somme di cui al comma 9-sexies sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze. I rientri delle anticipazioni erogate sono versati dalle Regioni beneficiarie delle stesse alla predetta contabilità speciale.
  9-octies. Agli oneri derivanti dal comma 9-sexies, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2012, a 500 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  9-novies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle Regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-sexies da riassorbire in sede di attuazione dei piani di cui al comma 9-quater. In caso di mancata approvazione dei piani le somme anticipate sono recuperate secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-decies.
  9-decies. Le linee guida per la redazione dei piani di cui al comma 9-bis, nonché i criteri per la determinazione delle condizioni di accesso al fondo di cui al comma 9-sexies e dell'anticipazione di cui al comma 9-novies sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 30 novembre 2012, con il quale sono individuati i relativi importi e le modalità di utilizzo delle risorse attribuibili a ciascuna regione, nonché le modalità di concessione e di restituzione delle stesse. Ai fini della determinazione dei predetti criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione si tiene conto dei limiti dell'importo massimo, fissato in euro 100 per abitante e della disponibilità annua del fondo.
  9-undecies. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con Pag. 36modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «di 700» a: «2012 e»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascuna Regione non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 a valere sui trasferimenti effettuati nell'anno. A tal fine le Regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, entro e non oltre il 31 marzo 2013, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte delle Regioni entro il predetto termine, il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012. Per l'anno 2013 l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuna Regione è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel medesimo anno. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di 700 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio.
1. 14. Iapicca.
(Inammissibile limitatamente ai commi
da 9-
quater a 9-undecies)

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Ciascun Gruppo consiliare delle Assemblee regionali è tenuto alla resa del conto giudiziale, relativo alle risorse di cui risulta destinatario, a carico del bilancio regionale per l'esercizio della propria attività.
1. 65. Bitonci, Vanalli, D'Amico, Meroni, Polledri, Pastore, Simonetti, Volpi, Bragantini.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Ciascun gruppo consiliare delle Assemblee regionali è tenuto annualmente alla resa del conto giudiziale, relativo alle risorse di cui risulta destinatario, a carico del bilancio regionale per l'esercizio della propria attività. Esso è redatto secondo un regolamento dettato dai Consigli regionali, che disciplina la corretta rilevazione dei fatti di gestione, la documentazione da porre a corredo del rendiconto stesso, nonché le modalità per la regolare tenuta della contabilità.
1. 81. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Sostituire il comma 11 con il seguente:
  11. Il rendiconto di cui al comma 10 è strutturato secondo linee guida deliberate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ed espone la destinazione delle risorse in modo idoneo a consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
1. 82. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Al comma 11, sopprimere le parole: è strutturato secondo linee guida deliberate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ed.
*1. 26. Duilio.

  Al comma 11, sopprimere le parole: è strutturato secondo linee guida deliberate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ed.
*1. 39. Distaso.

  Al comma 11, sostituire le parole: è strutturato secondo linee guida deliberate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti Pag. 37con le seguenti: è strutturato secondo criteri stabiliti dagli organi competenti del Consiglio regionale in armonia con apposite linee guida deliberate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti.
1. 40. Distaso.

  Al comma 11, dopo le parole: Corte dei conti, aggiungere le seguenti: entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1. 52. Pastore, Meroni, Volpi, Bragantini, Vanalli, Bitonci, Simonetti, D'Amico, Polledri.

  Al comma 11, sopprimere le parole da: con esclusione di indennità fino alla fine del comma.
1. 34. Zeller, Brugger.

  Sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. Il rendiconto è trasmesso, entro venti giorni dalla chiusura dell'esercizio, alla competente Sezione regionale della Corte dei conti perché si pronunci. Il rendiconto è, altresì, pubblicato come allegato al conto consuntivo dell'Assemblea.
1. 83. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Al comma 12, sostituire le parole: il rendiconto è trasmesso, entro venti giorni dalla chiusura dell'esercizio, alla con le seguenti: il rendiconto è trasmesso, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, alla.
1. 4. Cambursano.

  Al comma 12, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: sessanta giorni.
1. 3. Cambursano.

  Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: venti giorni, con le seguenti: dieci giorni.
1. 53. Pastore, Meroni, Volpi, Bragantini, Vanalli, Bitonci, Simonetti, D'Amico, Polledri.

  Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: dell'Assemblea, aggiungere le seguenti: e sul sito internet dell'ente.
1. 54. Polledri, Pastore, Meroni, Volpi, Bragantini, Vanalli, Bitonci, Simonetti, D'Amico.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è pubblicato sul sito Internet della Regione.
1. 96. Lanzillotta.

  Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Qualora decorsi i venti giorni la sezione regionale di controllo non si pronunci, la delibera si intende resa positivamente.
1. 55. Simonetti, Pastore, Polledri, Meroni, Volpi, Bragantini, Vanalli, Bitonci, D'Amico.

  Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In caso di mancata pronuncia nel predetto termine, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato.
1. 56. Pastore, Meroni, Simonetti, Polledri, Volpi, Bragantini, Vanalli, Bitonci, D'Amico.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. La Sezione regionale della Corte dei Conti può chiedere all'amministrazione regionale chiarimenti e documentazione.
1. 84. Mantovano, Gioacchino Alfano.

Pag. 38

  Al comma 13, sopprimere le parole da: L'invito sospende la decorrenza fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 14.
1. 35. Zeller, Brugger.

  Al comma 13, ultimo periodo, sopprimere le parole: l'obbligo di restituire le somme ricevute, e sostituirle con le seguenti: la proporzionale riduzione dei contributi spettanti per gli anni successivi.

  Conseguentemente, al comma 14, sopprimere le parole: l'obbligo di restituzione e sostituirle con le seguenti: la proporzionale riduzione dei contributi.
1. 68. Cilluffo.

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis. I membri del Gruppo che, in virtù di condotte omissive o dolose, non abbiano fornito al proprio Gruppo le necessarie documentazioni per la presentazione del rendiconto entro i termini previsti, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati.
1. 59. Polledri, Bitonci, Simonetti, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini, D'Amico, Vanalli.

  Sostituire il comma 14 con il seguente:
  14. L'accertamento delle irregolarità del conto giudiziale da parte della competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, comporta la decadenza dal diritto all'erogazione, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.
*1. 66. Vanalli, Bitonci, Volpi, D'Amico, Meroni, Polledri, Pastore, Simonetti, Bragantini.

  Sostituire il comma 14 con il seguente:
  14. L'accertamento delle irregolarità del conto giudiziale da parte della competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti comporta la decadenza dal diritto all'erogazione, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.
*1. 85. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Sopprimere il comma 15.
**1. 2. Cambursano.

  Sopprimere il comma 15.
**1. 11. Stracquadanio, Mistrello Destro.

  Sopprimere il comma 15.
**1. 27. Duilio.

  Sopprimere il comma 15.
**1. 86. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Sopprimere il comma 15.
**1. 72. Ghiglia, Nastri.

  Sopprimere il comma 15.
**1. 41. Distaso.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Le disposizioni dei precedenti commi da 10 a 15 si applicano a decorrere dall'esercizio successivo all'entrata in vigore del presente decreto legge.
1. 12. Stracquadanio, Mistrello Destro.

Pag. 39

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. L'espletamento delle attività di controllo previste dai commi precedenti non può comportare maggiori oneri a carico del bilancio statale. Al fabbisogno economico necessario per l'adeguamento degli uffici e la formazione del personale della Corte dei conti si provvede con la disponibilità finanziaria di cui al combinato disposto dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 11, comma 1, della legge 4 marzo 2009, n. 15. Tenuto conto delle funzioni svolte dalla Corte dei Conti al personale si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 novembre 2010, n. 226.
1. 15. Cesare Marini.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente decreto, la Corte dei Conti provvede con il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza ricorrere a nuove assunzioni di unità di personale.
1. 57. Pastore, Bitonci, Vanalli, Volpi, Meroni, Simonetti, Polledri, Bragantini, D'Amico.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. I commi 8 e 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono sostituiti dai seguenti:
  8. Le Regioni possono richiedere pareri ed ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini del rispetto del principio di legalità, della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Analoghe richieste possono essere formulate da Comuni, Province e Città metropolitane. Le richieste di parere devono riguardare problematiche generali inerenti l'interpretazione di leggi, regolamenti o contratti collettivi di lavoro, e non possono essere formulate con riferimento a singoli e specifici atti di gestione e per questioni sulle quali siano già in corso contenziosi civili, amministrativi o penali.
  9. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto a voto, dal Consiglio regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, siano particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere favorevole del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. I predetti sono inseriti in un apposito e distinto ruolo organico e svolgono le loro funzioni esclusivamente presso la Sezione di controllo della Regione che li ha designati.
  10. Ciascuna sezione regionale di controllo della Corte dei conti, previe intese con la Regione e con gli altri enti pubblici, anche territoriali, incluso lo Stato, può avvalersi di personale, anche militare, da essi dipendenti, sino ad un massimo di trenta unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Gli oneri per il personale assegnato alla Corte dei conti ai sensi del presente comma non viene conteggiato a carico dell'ente di appartenenza all'eventuale fine del rispetto delle norme di contenimento della spesa per il personale previste dalla legge.
1. 89. Vincenzo Antonio Fontana, Marinello.

Pag. 40

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149).

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 dopo le parole: «fine legislatura è» sono aggiunte le seguenti: «redatta dal servizio bilancio e finanze della Regione e»;
   b) al comma 2 dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale» sono aggiunte le seguenti: «, se insediato,»;
   c) al comma 2 dopo le parole: «rappresentanti ministeriali e regionali» sono aggiunte le seguenti: «, se insediata»;
   d) al comma 2 dopo le parole «il triennio 2010-2012 sono aggiunte le seguenti: «e per i trienni successivi»;
   e) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. La relazione prevista dal comma 2 è trasmessa, entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.
  2-ter. La valutazione espressa dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti è pubblicata nel sito internet istituzionale della regione entro il giorno successivo al ricevimento.
   f) al comma 3 dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale» sono aggiunte le seguenti: «se insediato»;
   g) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. La relazione è trasmessa, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, che invia quindi al Presidente della Giunta Regionale il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni dal Ricevimento.
   h) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le parole: «, in assenza di tale atto regolamentare il Presidente della Giunta Regionale è comunque obbligato a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri individuati dal comma 4.
   i) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine legislatura al Presidente della Giunta regionale e al Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze della Regione è decurtato il 50 per cento rispettivamente dell'indennità di mandato e degli emolumenti delle successive tre mensilità è inoltre tenuto a dame notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 dopo le parole: «fine mandato» sono aggiunte le seguenti: «redatta dal responsabile del Servizio Ragioneria e ove mancante dal Segretario Generale»;
   b) al comma 2 dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale» sono aggiunte le seguenti: «, se insediato»;
   c) al comma 2 dopo le parole: «degli enti locali» sono aggiunte le seguenti: «, se insediata»;
   d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. La relazione prevista dal comma 2 è trasmessa, entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione del Presidente della provincia o del Sindaco, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.

  3. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo le parole: «n. 196,» sono aggiunte le seguenti: «comprese le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;Pag. 41
   b) al comma 1 dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: d) aumento di spesa degli organi politici istituzionali.
   c) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Qualora siano evidenziati squilibri finanziari, anche attraverso le rivelazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle Finanze – Direzione della Ragioneria Generale dello Stato ne da immediata comunicazione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti di competenza territoriale.
   d) il comma 2 è abrogato.
1. 01. Nannicini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149).

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 dopo le parole: «fine legislatura è» sono aggiunte le seguenti: «redatta dal servizio bilancio e finanze della Regione e»;
   b) al comma 2 dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale» sono aggiunte le seguenti: «se insediato,»;
   c) al comma 2 dopo le parole: «rappresentati ministeriali e regionali» sono aggiunte le seguenti: «, se insediata»;
   d) al comma 2 dopo le parole: «il triennio 2010-2012 aggiungere» sono aggiunte le seguenti: «e per i trienni successivi»;
   e) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
  2-bis. La relazione prevista dal comma 2 è trasmessa, entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.
  2-ter. La valutazione espressa dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti è pubblicata nel sito internet istituzionale della regione entro il giorno successivo dal ricevimento;
   f) al comma 3 dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale» sono aggiunte le seguenti: «se insediato»;
   g) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. La relazione è trasmessa, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, che invia quindi al Presidente della Giunta Regionale il rapporto di cui al comma 2 entro e non oltre venti giorni dal Ricevimento. Il mancato rispetto del termine costituisce infrazione disciplinare ai sensi dei regolamenti interni della Corte;
   h) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in assenza di tale atto regolamentare il Presidente della Giunta Regionale è comunque obbligato a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri individuati dal comma 4,»;
   i) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine legislatura, al Presidente della Giunta regionale e al Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze della Regione è decurtato il 50 per cento rispettivamente dell'indennità di mandato e degli emolumenti delle successive tre mensilità è inoltre tenuto a darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «fine mandato» sono aggiunte le seguenti: «redatta Pag. 42dal responsabile del Servizio finanziario e ove mancante dal Segretario Generale»;
   b) al comma 2 dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale» sono aggiunte le seguenti: «, se insediato»;
   c) al comma 2 dopo le parole: «degli enti locali» sono aggiunte le seguenti: «, se insediata»;
   d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. La relazione prevista dal comma 2 è trasmessa, entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione del Presidente della provincia o del Sindaco, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti;
   e) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in assenza di tale atto regolamentare il Presidente della Provincia o il Sindaco sono comunque obbligati a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri individuati dal comma 4;

  3. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali;
   b) dopo le parole: «n. 196,» sono aggiunte le parole: «comprese le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;
   c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
  1-bis. Qualora siano evidenziati squilibri finanziari, anche attraverso le rielezioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle Finanze – Direzione della Ragioneria Generale dello Stato ne sa immediata comunicazione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti di competenza territoriale,
   d) il comma 2 è abrogato.
1. 02. Nannicini, Bressa, Baretta, Amici, Bordo, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149).

  1. All'articolo 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2:
    1) primo periodo, dopo le parole: «fine legislatura è» sono aggiunte le seguenti: «redatta dal servizio bilancio e finanze della Regione e»;
    2) secondo periodo, dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale» sono aggiunte le seguenti: «se insediato,»;
    3) quarto periodo, dopo le parole: «il triennio 2010-2012 aggiungere» sono aggiunte le seguenti: «e per i trienni successivi»;
   b) al comma 3, dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale» sono aggiunte le seguenti «se insediato»;
   c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.
  3-ter. La valutazione espressa dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti è pubblicata nel sito internet istituzionale della regione entro il giorno successivo dal ricevimento.
   d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. La relazione è trasmessa, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, che invia, quindi, al Presidente della Pag. 43Giunta Regionale il rapporto di cui al comma 2, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della relazione. Il mancato rispetto del termine costituisce infrazione disciplinare ai sensi dei regolamenti interni della Corte.;
   e) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il Presidente della Giunta regionale è comunque tenuto a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4.»;
   f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di pubblicazione, sul sito istituzionale, della relazione di fine legislatura, al Presidente della Giunta regionale e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio bilancio e finanze della Regione è ridotto della metà, con riferimento alle successive tre mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il Presidente della Regione è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «fine mandato» sono aggiunte le seguenti: «redatta dal responsabile del Servizio finanziario e, ove mancante, dal Segretario generale»;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: «trasmessa» sono aggiunte le seguenti: «, se insediato»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. La relazione di cui al comma 2 è trasmessa, entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione del Presidente della provincia o del Sindaco, alla Sezione regionale della Corte dei conti;
   c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale» sono aggiunte le seguenti: «, se insediato,»;
   d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della provincia o del Sindaco, alla Sezione regionale della Corte dei conti;
   e) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il Presidente della Provincia o il Sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4»;

  3. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'alinea, dopo le parole: «n. 196,» sono aggiunte le seguenti: «anche nei confronti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,»;
   b) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: c-bis) aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali.
   c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. Qualora siano evidenziati squilibri finanziari, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ne da immediata comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei conti competente per territorio,.
   d) è soppresso il comma 2.
1. 03. I Relatori.

Pag. 44

ART. 2.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
2. 39. Vanalli, Volpi, Pastore, Bitonci, Meroni, Simonetti, Polledri, Bragantini, D'amico.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, all'articolo 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sono apportate le modificazioni seguenti:
   a) al comma 5, primo periodo, le parole: «a cinque e» sono soppresse;
   b) al comma 6, primo periodo, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, alla lettera g), dopo le parole: articolo 6 inserire le seguenti: come modificato dal comma 01 del presente articolo.
2. 63. Borghesi, Donadi, Favia, Mura.
(Inammissibile)

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: nonché al 5 per cento dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
2. 73. I Relatori.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 novembre con le seguenti: 20 dicembre.
2. 74. I Relatori.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 novembre 2012, ovvero entro sei mesi con le seguenti: 15 giugno 2013, ovvero entro dieci mesi.
2. 36. Zeller, Brugger.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: entro il 30 novembre 2012 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2012.
*2. 32. Distaso.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 novembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
*2. 40. Pastore, Meroni, Simonetti, Polledri, Vanalli, Volpi, Bitonci, Bragantini, D'Amico.

  Al comma 1, lettera a) premettere la seguente lettera:
   0a) abbia previsto che il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia rapportato al numero di abitanti in ciascuna regione, ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti con un limite minimo di 5 consiglieri per le regioni con popolazione al di sotto del milione di abitanti ed un limite massimo di 40 consiglieri per le regioni con popolazione al di sopra dei 3 milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con efficacia dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore della presente disposizione. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore al limite previsto nella presente lettera, possono aumentarne il numero fino al raggiungimento di detto limite;

  Conseguentemente al medesimo comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) abbia applicato misure conformi ai parametri di cui alle lettere b), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011;Pag. 45
   b) abbia definito, a decorrere dal 1o gennaio 2013, l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica dei consiglieri e degli assessori regionali e delle utilità, comunque denominati, entro il limite dell'indennità massima di 30.000 euro annui;
2. 41. Caparini, Pastore, Meroni, Simonetti, Polledri, Vanalli, Volpi, Bitonci, Bragantini, D'Amico.

  Al comma 1, lettera a) premettere la seguente lettera:
   0a) abbia previsto che il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia rapportato al numero di abitanti in ciascuna regione, ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti con un limite minimo di 5 consiglieri per le regioni con popolazione al di sotto del milione di abitanti ed un limite massimo di 40 consiglieri per le regioni con popolazione al di sopra dei 3 milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore della presente legge. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore al limite previsto nella presente lettera, possono aumentarne il numero fino al raggiungimento di detto limite;

  Conseguentemente sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
   a) abbia applicato misure conformi ai parametri di cui alle lettere b), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011;
2. 46. Caparini, Bitonci, Vanalli, Polledri, Volpi, D'Amico, Meroni, Pastore, Simonetti, Bragantini.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere il riferimento alla lettera f);

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
    a-bis) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lett. f) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con efficacia a decorrere dal 01.01.2013;
   al medesimo comma 1, sopprimere la lettera d);
   sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Fatto salvo quanto disposto dalla lettera a-bis) del comma 1, ferma restando, in ogni caso, l'abolizione dei vitalizi già disposta dalle Regioni, le stesse, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, possono prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale, solo se i beneficiari: a) hanno maturato almeno cinque anni di contribuzione ed hanno compiuto 65 anni di età; b) hanno maturato almeno dieci anni di contribuzione ed hanno compiuto 60 anni di età. Per ogni anno oltre il quinto di contribuzione l'età richiesta per l'acquisizione del diritto alla pensione o al vitalizio di cui alla lettera a) è diminuita di un anno fino al limite di 60 anni. Per i consiglieri regionali in carica alla data del 1o gennaio 2013, l'importo della pensione è determinato dalla somma della quota dell'assegno vitalizio calcolato in base alle norme regionali vigenti, in proporzione al periodo di contribuzione effettuato, e della quota calcolata con il sistema contributivo, riferita agli ulteriori anni di mandato regionale.»
2. 33. Distaso.

Pag. 46

  Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) abbia definito l'importo degli emolumenti, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda il 60 per cento dell'emolumento complessivo spettante ai membri del Parlamento, e l'importo dell'indennità di funzione, in modo tale che la misura massima della stessa, riconoscibile ai Presidenti delle Giunte regionali e dei Consigli regionali, non ecceda il 20 per cento dell'emolumento complessivo spettante ai membri del Parlamento.
2. 27. Misiti.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
abbia definito l'importo della indennità di ciascun componente del Consiglio e della Giunta regionale in misura complessivamente non superiore all'ottanta per Cento dell'indennità di carica stabilita per i deputati ed abbia fissato il complesso delle risorse finanziarie messe a disposizione dei consiglieri regionali a copertura di spese documentate per l'esercizio del mandato in misura non superiore al limite del sessanta per cento di quanto previsto per i deputati;
2. 58. Vassallo.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e dell'indennità di carica aggiungere le parole: nonché degli emolumenti percepiti a qualunque titolo.
2. 75. I Relatori.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: più virtuosa con le seguenti: nella quale tale importo è il più basso in relazione al numero degli abitanti e all'estensione territoriale della Regione.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, secondo periodo, sostituire le parole: La regione più virtuosa con le seguenti: Tale Regione.
2. 70. Lanzillotta.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: più virtuosa, aggiungere il seguente periodo: Detto importo può essere ridotto o aumentato fino ad un massimo del 20 per cento in relazione al numero degli abitanti di ogni singola regione più virtuosa come sopra individuata.
2. 26. Stracquadanio, Mistrello Destro.

  Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: 30 ottobre con le seguenti: 10 dicembre.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole: 30 ottobre con le seguenti: 10 dicembre.
2. 76. I Relatori.

  Al comma 1, lettera b), secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente delle singole regioni.
2. 77. I Relatori.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, alla lettera f), sopprimere l'ultimo periodo.
2. 34. Zeller, Brugger.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa. La Pag. 47Regione più virtuosa è individuata secondo le modalità di cui alla lettera b) del presente comma.
2. 78. I Relatori.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: in commissioni o organi collegiali aggiungere le seguenti: non sostituiti nell'ambito dell'Amministrazione regionale o dell'Assemblea regionale,.
2. 25. Stracquadanio, Mistrello Destro.

  Al comma 1, lettera d) dopo la parola: permanenti aggiungere le seguenti: e speciali.
2. 79. I Relatori.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: comunque denominati aggiungere le seguenti: , laddove riconosciuti in ragione della partecipazione alla singola seduta;
2. 24. Stracquadanio, Mistrello Destro.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: ; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.
2. 43. Simonetti, Pastore, Meroni, Polledri, Vanalli, Volpi, Bitonci, Bragantini, D'Amico.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore di gruppi consiliari, i quali sono in ogni caso erogabili per le sole attività connesse con l'esercizio delle funzioni di cui i gruppi sono istituzionalmente titolari, in misura non superiore alla metà dell'ammontare dei fondi a cui complessivamente hanno diritto, a copertura delle spese per l'esercizio del mandato, i consiglieri che vi aderiscono.
2. 59. Vassallo.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: gruppi consiliari aggiungere le seguenti: senza considerare le spese per il personale,.

  Conseguentemente, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) abbia definito l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari in modo tale che non eccedano complessivamente le spese sostenute dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 10 dicembre tenendo conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato nei successivi quindici giorni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze.
2. 80. I Relatori.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: già all'esito delle elezioni con le seguenti: dall'esito delle elezioni.
2. 64. Mura, Borghesi, Favia.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: ovvero partiti o movimenti politici con le seguenti: ovvero rappresentano un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni, risulti in forza di elementi certi ed inequivoci, e che abbia presentato liste di candidati anche congiuntamente con altri.
2. 65. Mura, Borghesi, Favia.

Pag. 48

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà.
2. 35. Zeller, Brugger.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: secondo criteri omogenei inserire le seguenti: e sulla base della minore spesa.
2. 66. Mura, Borghesi, Favia.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) abbia approvato la legge regionale volta ad assicurare l'adeguamento a quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, fino all'approvazione della legge di cui al primo periodo, può prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:
   a) hanno compiuto sessantasei anni di età;
   b) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni.

  Fino all'approvazione della legge di cui alla presente lettera, la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito o che aboliscano i vitalizi.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
2. 81. I Relatori.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. In caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere dal 2013 le indennità di carica e di funzione spettanti ai membri della Giunta regionale e ai membri del Consiglio regionale vengono decurtate del cinquanta per cento sino all'adeguamento medesimo.
2. 82. I Relatori.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. La limitazione alle contribuzioni di cui alla lettera f) riguarda, per la legislatura in corso in ciascuna regione, le spese di funzionamento escluse quelle relative al personale.
*2. 2. Stracquadanio, Mistrello Destro.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. La limitazione alle contribuzioni di cui alla lettera f) riguarda, per la legislatura in corso in ciascuna regione, le spese di funzionamento escluse quelle relative al personale.
*2. 57. Ghiglia, Nastri, Mancuso.

  Sopprimere il comma 2.
2. 23. Stracquadanio, Mistrello Destro.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e fino all'adeguamento da parte delle Regioni a quanto ivi previsto, ferma restando, in ogni caso, l'abolizione Pag. 49dei vitalizi già disposta dalle Regioni, le stesse, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, possono prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se i beneficiari abbiano compiuto sessantacinque anni di età e abbiano ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a cinque anni; per ogni anno oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico o vitalizio è diminuito di un anno, con il limite inderogabile all'età di sessanta anni.
2. 7. Stracquadanio, Mistrello Destro.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i consiglieri regionali conseguono il diritto al vitalizio o alla pensione al compimento del 65o anno di età e a condizione che abbiano esercitato il mandato per cinque anni effettivi. Per ogni anno di mandato oltre il quinto l'età richiesta è diminuita di un anno con il limite di 60 anni. Ai fini della maturazione del diritto la frazione di anno si computa come anno intero purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno e non ha effetti se la durata è di sei mesi od inferiore. Sono fatti salvi gli assegni vitalizi in erogazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla legislatura successiva all'entrata in vigore del presente decreto il trattamento previdenziale dei consiglieri regionali, corrisposto in 12 mensilità, è corrisposto con il sistema contributivo.
2. 30. Mistrello Destro, Stracquadanio.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i consiglieri regionali conseguono il diritto al vitalizio o alla pensione al compimento del 65o anno di età e a condizione che abbiano esercitato il mandato per cinque anni effettivi. Per ogni anno di mandato oltre il quinto l'età richiesta è diminuita di un anno con il limite di 60 anni. Ai fini della maturazione del diritto la frazione di anno si computa come anno intero purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno e non ha effetti se la durata è di sei mesi od inferiore. Sono fatti salvi gli assegni vitalizi in erogazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dal 1o gennaio 2013 il trattamento previdenziale dei consiglieri regionali, corrisposto in 12 mensilità, è corrisposto con il sistema contributivo.
2. 29. Mistrello Destro, Stracquadanio.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 come modificato dal comma 2-bis a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i consiglieri regionali conseguono il diritto al vitalizio o alla pensione al compimento del 65o anno di età e a condizione che abbiano esercitato il mandato per cinque anni effettivi. Per ogni anno di mandato oltre il quinto l'età richiesta è diminuita di un anno con il limite di 60 anni. Ai fini della maturazione del diritto la frazione di anno si computa come anno intero purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno e non ha effetti se la durata è di sei mesi od inferiore. Sono fatti salvi gli assegni vitalizi in erogazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  A decorrere dalla legislatura successiva all'entrata in vigore del presente decreto il trattamento previdenziale dei consiglieri regionali, corrisposto in 12 mensilità, è corrisposto con il sistema contributivo e ai contributi versati si applica il trattamento fiscale previsto dall'articolo 10, primo comma, lettera e) del decreto del Presidente Pag. 50della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» e successive modificazioni.
  2-bis. Al comma 1 lettera f) dell'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, come convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2012 n. 148, dopo le parole: «consiglieri regionali» sono inserite le seguenti parole: «ovvero alla abrogazione dei vitalizi».
2. 42. Distaso.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i consiglieri regionali conseguono il diritto ai vitalizio o alla pensione al compimento del 65o anno di età e a seguito dell'esercizio del mandato per cinque anni effettivi; ai fini della maturazione del diritto la frazione di anno si computa come anno intero purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno e non ha effetti se la durata è di sei mesi od inferiore; il trattamento previdenziale, erogato in 12 mensilità, è corrisposto in base al sistema di contribuzione e di calcolo contributivo vigente per i pubblici dipendenti; ai contributi versati si applica il trattamento fiscale previsto dall'articolo 10, primo comma, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» e successive modificazioni.
2. 60. Vassallo.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ferma restando, in ogni caso, l'abolizione dei vitalizi già disposta dalle Regioni, le stesse, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto conseguentemente, non possono erogare trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale se a quella data, i beneficiari non abbiano:
   a) compiuto sessantasei anni di età;
   b) ricoperto tali cariche anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni.

  2-bis. Le Regioni provvedono ad adattare o riconvertire i trattamenti vitalizi in corso di erogazione, anche eventualmente provvedendo alla restituzione, nei termini di legge e con gli interessi legalmente previsti , delle somme corrisposte dai beneficiari.
2. 67. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

  Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente:
  Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e fino all'adeguamento da parte delle Regioni a quanto ivi previsto, ferma restando, in ogni caso, l'abolizione dei vitalizi già disposta dalle Regioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, nonché i diritti acquisiti alla stessa data, le Regioni che non abbiano ancora provveduto al recepimento di quanto sopra previsto, possono prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:
2. 5. Stracquadanio, Mistrello Destro.

Pag. 51

  Al comma 2 sostituire l'alinea con il seguente:
  Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e fino all'adeguamento da parte delle Regioni a quanto ivi previsto, ferma restando, in ogni caso, l'abolizione dei vitalizi già disposta dalle Regioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, le Regioni che non abbiano ancora provveduto al recepimento di quanto sopra previsto, possono prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:
2. 6. Stracquadanio, Mistrello Destro.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2013.
2. 16. Stracquadanio, Mistrello Destro.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: a tale data aggiungere le seguenti: o alla stessa maturati e non erogati perché in presenza di altro incarico elettivo.
2. 21. Stracquadanio, Mistrello Destro.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: a tale data aggiungere le seguenti: o alla stessa maturati e non erogati perché in presenza di incarico elettivo.
2. 20. Stracquadanio, Mistrello Destro.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: a tale data aggiungere le seguenti: nonché i diritti acquisiti alla stessa data.
*2. 54. Ghiglia, Nastri, Mancuso.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: a tale data aggiungere le seguenti: nonché i diritti acquisiti alla stessa data.
*2. 22. Stracquadanio, Mistrello Destro.

  Al comma 2 sostituire le parole da: , possono prevedere fino alla fine del comma con le seguenti: introducono un trattamento pensionistico basato sul sistema di calcolo contributivo, secondo le modalità e le forme previste dalle deliberazioni del 14 dicembre 2011 e 30 gennaio 2012 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.
2. 28. Misiti.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: possono prevedere o corrispondere con le seguenti: debbono prevedere e corrispondere.
2. 4. Cambursano.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: a quella data con le seguenti: alla data di cui all'articolo 14 comma 1 lettera f) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. 15. Stracquadanio, Mistrello Destro.

  Al comma 2 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) hanno compiuto 65 anni di età;
   b) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore ai 5 anni.
   c) sono cessati dal mandato a causa della fine anticipata della legislatura consiliare.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Il limite di cui al comma 2, lettera a) è ridotto di un anno, fino al Pag. 52termine minimo di 60 anni di età, per ogni anno aggiuntivo di incarico ricoperto rispetto a quanto stabilito dal comma 2, lettera b).
2. 55. Ghiglia, Nastri, Mancuso.

  Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) hanno compiuto sessantacinque anni di età;
   b) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per non meno di nove anni, sei mesi e un giorno.
2. 52. Miserotti.

  Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
   a) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per almeno cinque anni ed abbiano compiuto il 65o anno di età; per ogni anno oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento al diritto pensionistico o vitalizio è diminuita di un anno, con il limite inderogabile di 60 anni di età.
2. 69. Miserotti.

  Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: sessantasei con la seguente: sessantacinque.
2. 19. Stracquadanio, Mistrello Destro.

  Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: sessantasei con la seguente: sessanta.
2. 37. Zeller, Brugger.

  Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque effettivamente esercitati.
2. 17. Stracquadanio, Mistrello Destro.

  Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: a quattordici anni, sei mesi ed 1 giorno.
2. 3. Cambursano.

  Al comma 2, lettera b) sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.
2. 18. Stracquadanio, Mistrello Destro.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Nel regime transitorio le Regioni possono prevedere che l'età di cui alla suindicata lettera a) sia ridotta di un anno per ogni legislatura Regionale espletata dal Presidente, Assessore o Consigliere.
2. 13. Stracquadanio, Mistrello Destro.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Nel regime transitorio le Regioni possono prevedere che l'età di cui alla suindicata lettera a) sia ridotta di due anni per ogni legislatura Regionale espletata dal Presidente, Assessore o Consigliere.
2. 14. Stracquadanio, Mistrello Destro.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il limite di cui alle precedente lettera a) è ridotto di un anno, fino al termine minimo di 60 anni di età, per ogni anno aggiuntivo di incarico ricoperto rispetto a quanto stabilito alla lettera b).
2. 12. Stracquadanio, Mistrello Destro.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Nel regime transitorio le Regioni possono prevedere che, qualora il Presidente, Assessore o Consigliere Regionale non abbia completato, anche in modo non continuativo, il periodo minimo previsto dalla lettera b) del comma 2, possa effettuare versamenti volontari fino al raggiungimento dell'equivalenza di tali versamenti Pag. 53con quelli che sarebbero stati effettuati nel periodo di tempo previsto nel suindicato comma 2 lettera b).
2. 11. Stracquadanio, Mistrello Destro.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Nel regime transitorio le regioni possono prevedere che in ogni caso il Presidente, l'Assessore e il Consigliere Regionale, al termine del proprio mandato, possa chiedere, in alternativa all'erogazione del vitalizio o pensione, la restituzione degli importi versati per il vitalizio o pensione, che dovranno essere corrisposti dall'amministrazione regionale in un'unica soluzione e applicando agli stessi congrua rivalutazione in base agli indici Istat.
2. 10. Stracquadanio, Mistrello Destro.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla cessazione del mandato i consiglieri regionali, assessori e Presidente della Regione, in alternativa all'erogazione del vitalizio o pensione, possano chiedere la restituzione degli importi versati per il vitalizio o pensione, che dovranno essere corrisposti dall'amministrazione regionale in un'unica soluzione e applicando agli stessi congrua rivalutazione in base agli indici Istat.
2. 9. Stracquadanio, Mistrello Destro.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Regione, di Consigliere regionale o di Assessore regionale senza aver maturato il trattamento economico così come definito al comma 2 hanno diritto a richiedere ed ottenere la restituzione dei contributi versati.
*2. 8. Stracquadanio, Mistrello Destro.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Regione, di Consigliere regionale o di Assessore regionale senza aver maturato il trattamento economico così come definito al comma 2 hanno diritto a richiedere ed ottenere la restituzione dei contributi versati.
*2. 56. Ghiglia, Nastri, Mancuso.

  Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, già decorrono i novanta giorni entro i quali si devono svolgere le consultazioni elettorali in conseguenza delle dimissioni del Presidente della regione.
2. 62. Causi, Gasbarra.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: e in cui, conseguentemente, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2003, le elezioni debbano aver luogo entro 90 giorni dalla data delle stesse.
2. 61. Gasbarra, Causi.

  Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 1. Mazzocchi.

  Al comma 4 sopprimere le parole da: compatibilmente con fino alla fine del comma.
2. 71. Lanzillotta.

  Sopprimere il comma 5.
2. 38. Zeller, Brugger.

Pag. 54

  Sopprimere il comma 6.
2. 50. Santelli, Calderisi, Laffranco.

  Al comma 6 sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera c), al capoverso comma 84-bis premettere alle parole: In caso le seguenti: Nell'ipotesi di cui al comma 83,;
   al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.
2. 51. Santelli, Calderisi, Laffranco.

  Al comma 6, lettera c) aggiungere in fine: In nessun caso può essere nominato commissario del Governo il Presidente della Regione.
2. 72. Lanzillotta.

  Al comma 6, lettera c), al capoverso comma 84-bis premettere alle parole: In caso le seguenti: Nell'ipotesi di cui al comma 83,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.
2. 49. Santelli, Calderisi, Laffranco.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica connessa allo svolgimento di consultazioni elettorali locali, l'efficacia della causa di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è differita alla data del primo rinnovo della carica pubblica elettiva di natura monocratica successivo all'entrata in vigore della presente legge.
*2. 31. Distaso.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica connessa allo svolgimento di consultazioni elettorali locali, l'efficacia della causa di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è differita alla data del primo rinnovo della carica pubblica elettiva di natura monocratica successivo all'entrata in vigore della presente legge.
*2. 48. Cera, Carlucci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è aggiunto, infine, il seguente comma:
  1-sexies. Nell'ambito del programma di riorganizzazione della spesa pubblica presentata dal Governo ai sensi dei commi precedenti, le Regioni a statuto ordinario, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello presente legge, provvedono a rimodulare l'organico dei propri dipendenti in modo da conformarlo all'indice determinato, secondo le modalità di cui al comma successivo, con decreto del Ministro dell'Economia, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'indice di cui al precedente periodo è determinato assumendo il rapporto più efficiente, ovvero quello che esprime il minor numero di dipendenti in rapporto alla popolazione, espresso da ciascuna Regione a statuto ordinario. L'indice è calcolato sulla base degli ultimi dati istat per il numero di abitanti di ogni singola Regione e dei dati forniti dalla Ragioneria Pag. 55dello Stato per il numero di dipendenti impiegati all'interno di ciascuna Regione.
2. 47. D'Amico, Bitonci, Vanalli, Polledri, Volpi, Meroni, Pastore, Simonetti, Bragantini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
  3-bis. Il Commissario, sulla base dei Rendiconti annuali, verifica e certifica i livelli di spesa effettuati dai comuni, dalle province e dalle regioni sia per quanto riguarda le spese in conto capitale, sia per quelle in conto corrente.
  3-ter. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli enti locali e le regioni che evidenziano spese di personale superiori alla media di dipendenti pubblici impiegati in amministrazioni dalle medesime dimensioni, così come desunto dagli ultimi dati Istat per il numero di abitanti, provvedono, anche ricorrendo alla mobilità, a rimodulare il loro organico.
2. 44. Simonetti, Bragantini, D'Amico, Meroni, Vanalli, Bitonci, Polledri, Pastore, Volpi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. Il Commissario, di concerto con la Ragioneria dello Stato, suddivide i costi sostenuti dalla Pubblica Amministrazione per le funzioni dei consumi pubblici, oltre che secondo i livelli di Amministrazione Centrale, Amministrazione Locale ed Enti previdenziali, anche a livello regionale. Il Commissario adotta, di concerto con il Presidente dello Regione interessata, i necessari provvedimenti per adeguare gli eccessivi livelli di spesa ad un indice determinato assumendo il rapporto più efficiente, ovvero quello che esprime il minor costo di funzione, in rapporto alla popolazione, espresso da ciascuna Regione a statuto ordinario. L'indice è calcolato sulla base degli ultimi dati Istat per il numero di abitanti di ogni singola Regione e sulla base dei dati dei costi forniti dalla Ragioneria dello Stato per ciascuna funziona all'interno di ogni Regione.
2. 45. Simonetti, D'Amico, Bragantini, Meroni, Vanalli, Bitonci, Polledri, Pastore, Volpi.
(Inammissibile)

Pag. 56

ART. 3.

  Sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
3. 84. Vanalli, Volpi, Pastore, Meroni, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Riforma del testo unico degli enti locali).

  Entro il 30 giugno 2013 il Governo presenta alle Camere un disegno di legge di riforma organica dell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché delle altre disposizioni vigenti che disciplinano l'attività di controllo esercitata dalla Corte dei Conti sugli enti locali.
3. 67. Rubinato.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 41-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
3. 506. Borghesi, Favia, Mura.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 41-bis, comma 1, sostituire le parole: superiore a 10.000 abitanti con le seguenti: superiore a 30.000 abitanti.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 3 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: superiore a 10.000 abitanti con le seguenti: superiore a 30.000 abitanti.
3. 117. Pastore, Volpi, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Vanalli, Meroni.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 41-bis, sostituire le parole: 10.000 abitanti con le seguenti: 30.000 abitanti.

  Conseguentemente alla lettera d) e alla lettera e), ovunque ricorrano, sostituire le parole: 10.000 abitanti con le seguenti: 30.000 abitanti.
3. 62. Zeller, Brugger.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 41-bis, comma 1, sostituire le parole: 10.000 abitanti, con le seguenti: 30.000 abitanti.

  Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: 10.000 abitanti con le seguenti: 30.000 abitanti.
3. 87. Pastore, Simonetti, Polledri, Bitonci, Vanalli, Volpi, Meroni, Bragantini, D'Amico.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 41-bis, comma 1, e ovunque ricorra nel testo, sostituire le parole: 10.000 abitanti, con le seguenti: 20.000 abitanti.

  Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: 10.000 abitanti con le seguenti: 20.000 abitanti.
3. 86. Simonetti, Polledri, Bitonci, Pastore, Vanalli, Volpi, Meroni, Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 41-bis, comma 1, sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 15.000.

  Conseguentemente, sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 15.000, ovunque ricorra.
3. 218. Bressa, Amici, Baretta, Bordo, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

Pag. 57

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 41-bis, sostituire le parole: 10.000 abitanti con le seguenti: 15.000 abitanti.

  Conseguentemente alla lettera d), e alla lettera e), ovunque ricorrano, sostituire le parole: 10.000 abitanti con le seguenti: 15.000 abitanti.
3. 63. Zeller, Brugger.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 41-bis, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: i beni immobili e mobili registrati, fino alla fine del periodo.
3. 88. Simonetti, Bitonci, Pastore, Polledri, Vanalli, D'Amico, Volpi, Meroni, Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 41-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché le posizioni debitorie.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b) capoverso Art. 49 sostituire le parole: del responsabile di ragioneria con le seguenti: del responsabile del servizio finanziario.
3. 228. Lanzillotta.

  Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 49, comma 1, sostituire le parole: riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria con le seguenti: impegno di spesa o diminuzione di entrata o variazioni del patrimonio dell'ente, del responsabile del servizio finanziario.
3. 68. Rubinato.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 49, comma 3, dopo le parole: in via amministrativa e contabile aggiungere le seguenti: esclusivamente per dolo o colpa grave,.
3. 190. Favia, Donadi, Borghesi, Mura.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) l'articolo 99 è sostituito dal seguente:
  Art. 99. – 1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo, tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98, all'interno di un elenco di quattro nominativi indicati dal Ministero dell'interno, all'esito di una procedura selettiva per titoli tra i candidati in possesso di specifici requisiti professionali.
  2. Il segretario alla cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continua ad esercitare le funzioni sino all'eventuale nomina del nuovo segretario. L'eventuale sostituzione del segretario è motivata.
   b-ter) All'articolo 101, comma 1, le parole: «non confermato» sono sostituite dalla seguente: «sostituito».
3. 224. Bressa, Baretta, Amici, Bordo, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.
(Inammissibile)

  Al comma 1 sopprimere la lettera c).
*3. 1. Iannarilli, Cirielli, Cesaro, Armosino, Gioacchino Alfano.

  Al comma 1 sopprimere la lettera c).
*3. 23. Cambursano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*3. 33. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*3. 207. Marchi.

Pag. 58

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*3. 215. Bressa, Baretta, Amici, Bordo, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*3. 47. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*3. 69. Rubinato.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*3. 89. Volpi, Simonetti, Bitonci, Pastore, Polledri, Vanalli, Meroni, Bragantini, D'Amico.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*3. 146. La Loggia, Santelli, Calderisi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 109, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
   2-bis. L'incarico di responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 153, comma 4, può essere revocato esclusivamente in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate. La revoca è disposta con Ordinanza del legale rappresentante dell'Ente, previo parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti.
**3. 61. Bonavitacola.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c)
all'articolo 109, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
   2-bis. L'incarico di responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 153, comma 4, può essere revocato esclusivamente in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate. La revoca è disposta con Ordinanza del legale rappresentante dell'Ente, previo parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti.
**3. 162. Piccolo.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», sopprimere il secondo periodo.
3. 191. Favia, Donadi, Borghesi, Mura.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: previo parere obbligatorio del Ministro dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
3. 116. Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Vanalli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147, comma 1, dopo le parole: la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, aggiungere le seguenti: valutando altresì le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale.
3. 118. Bitonci, Pastore, Volpi, Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Vanalli, Meroni.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147, comma 2, sopprimere la lettera e).
3. 220. Bressa, Amici, Baretta, Bordo, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147, comma 2, lettera e), sopprimere le parole: esterni ed interni dell'ente.
3. 11. Osvaldo Napoli.

Pag. 59

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147, comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: f), valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale.
3. 133. Cilluffo.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano, per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, alle Unioni di Comuni da essi costituite. Ove non siano state istituite le Unioni di Comuni le citate disposizioni si applicano senza eccezioni.
3. 229. Lanzillotta.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147, comma 3, sostituire le parole: 10.000 abitanti con le seguenti: 100.000 abitanti, ove è prevista la funzione del direttore generale.
3. 71. Rubinato.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147, comma 3, sostituire le parole: 10.000 abitanti con le seguenti: 15.000 abitanti, ove l'organo di revisione è collegiale.
3. 70. Rubinato.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147, comma 3, sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 15.000.
3. 148. La Loggia, Calderisi, Santelli, Bressa.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: È inoltre effettuato con le seguenti: Il controllo contabile è effettuato.
* 3. 211. Bressa, Baretta, Amici, Bordo, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: È inoltre effettuato, con le seguenti: Il controllo contabile è effettuato.
* 3. 45. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, sopprimere i commi 2 e 3.
** 3. 5. Iannarilli, Cirielli, Cesaro, Armosino, Gioacchino Alfano.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, sopprimere i commi 2 e 3.
** 3. 22. Cambursano.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, sopprimere i commi 2 e 3.
** 3. 27. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, sopprimere i commi 2 e 3.
** 3. 206. Marchi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, sopprimere i commi 2 e 3.
** 3. 90. Bragantini, Volpi, Simonetti, Bitonci, Pastore, Polledri, Vanalli, Meroni, D'Amico.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti.
  2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e con modalità definite di concerto con l'organo di revisione, nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente in base alla normativa vigente.
  3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono soggette al referto di cui all'articolo 239, comma 1, lettera e).
3. 72. Rubinato.

Pag. 60

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 2, sopprimere le parole: sotto la direzione del segretario.

  Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.
* 3. 4. Iannarilli, Cirielli, Cesario, Armosino, Gioacchino Alfano.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 2, sopprimere le parole: sotto la direzione del segretario.

  Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.
* 3. 21. Cambursano.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, sopprimere le parole: sotto la direzione del segretario.

  Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.
* 3. 205. Marchi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 2, sopprimere le parole: sotto la direzione del segretario.

  Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.
* 3. 28. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: sotto la direzione del segretario.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
* 3. 91. Meroni, Bragantini, Volpi, Simonetti, Bitonci, Pastore, Polledri, Vanalli, D'Amico.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-ter, apportare le seguenti modificazioni:
  1) al comma 1, sostituire le parole: «10.000 abitanti» ovunque ricorrano, con le seguenti: «15.000 abitanti».
  2) sostituire il comma 2 con il seguente:
   2. L'unità preposta al controllo strategico elabora apposito rapporto da sottoporre all'organo esecutivo consiliare in occasione della verifica dello stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'articolo 193, comma 2.
3. 73. Rubinato.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-ter, comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: Nei comuni dove è prevista la figura del Direttore generale viene costituito l'Ufficio di Direzione diretto dal Segretario generale, che svolge le funzioni di cui al primo periodo.
3. 219. Bressa, Amici, Baretta, Bordo, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso, articolo 147-quater, con il seguente:

Art. 147-quater.
(Controlli sulle società partecipate non quotate).

  1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
  2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e Pag. 61organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
  3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle Società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
  4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
* 3. 51. Laffranco, Beccalossi, Saglia.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso, articolo 147-quater, con il seguente:

Art. 147-quater.
(Controlli sulle società partecipate non quotate).

  1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
  2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle Società, contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
  3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
  4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
* 3. 124. Vanalli, Pastore, Meroni, Simonetti, Volpi, Bragantini, Bitonci, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1 lettera d) sostituire il capoverso articolo 147-quater con il seguente:

Art.147-quater.
(Controlli sulle società partecipate non quotate).

  1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale non quotate. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
  2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo Pag. 62170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata non quotata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
  3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate non quotate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
  4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate non quotate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
3. 225. Bressa, Amici, Baretta, Bordo, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

  Al comma 1, lettera d) sostituire il capoverso articolo 147-quater, con il seguente:

Art. 147-quater.
(Controlli sulle società partecipate).

  1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
  2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma, 1, con riferimento alle società delle quali l'ente detiene oltre il 20 per cento dei diritti di voto in assemblea, l'amministrazione organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, nonché a monitorare la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società e il suo rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
  3. Indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta, per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'ente locale deve comunque acquisire annualmente copia del bilancio di esercizio della società, completo delle eventuali relazioni degli organi di controllo, nonché copia delle deliberazioni dell'assemblea dei soci della società tenutesi nel corso dell'anno.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti.»
3. 75. Rubinato.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-quater, al comma 1 premettere il seguente periodo:
  01. Le previsioni statutarie delle società partecipate degli enti locali non possono, a pena di nullità, porsi in contrasto con le norme ed i principi del codice civile in materia.
3. 192. Favia.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-quater premettere, al comma 1, le seguenti parole: Ferma restando la disciplina del codice civile in materia di società di capitali, e dopo le parole: sulle società partecipate dallo stesso ente locale, inserire le seguenti: titolari di affidamenti in house e sulle aziende speciali, operanti in settori non regolati.
3. 210. Causi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-quater, comma 1, dopo le parole: sulle società, aggiungere le seguenti: non quotate.
* 3. 52. Laffranco, Beccalossi, Saglia.

Pag. 63

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-quater, comma 1, dopo le parole: sulle società, aggiungere le seguenti: non quotate.
* 3. 125. Vanalli, Meroni, Simonetti, Pastore, Volpi, Bragantini, Bitonci, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-quater, sostituire, ovunque ricorra, la parola: partecipate con la seguente: controllate.
3. 74. Rubinato.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147 quater, al comma 1 sostituire la parola: partecipate con le seguenti: controllate o nelle quali l'ente locale abbia il potere di nominare uno o più amministratori.
3. 230. Lanzillotta.

  Al comma 1 lettera d), apportare le seguenti modifiche:
   a) al capoverso articolo 147-quater comma 2 sopprimere le parole da: «e organizza un idoneo sistema» fino alla fine del comma.
   b) al capoverso articolo 147-quater comma 3, sopprimere le parole: «Sulla base delle informazioni di cui al comma 2».
3. 46. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-quater, comma 3, dopo le parole: delle società aggiungere le seguenti: non quotate.
* 3. 53. Laffranco, Beccalossi, Saglia.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-quater, comma 3, dopo le parole: delle società aggiungere le seguenti: non quotate.
* 3. 126. Vanalli, Bitonci, Meroni, Simonetti, Pastore, Volpi, Bragantini, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-quater, comma 4, dopo le parole: delle aziende partecipate aggiungere le seguenti: non quotate.
* 3. 54. Laffranco, Beccalossi, Saglia.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-quater, comma 4, dopo le parole: delle aziende partecipate aggiungere le seguenti: non quotate.
* 3. 127. Vanalli, Bragantini, Bitonci, Meroni, Simonetti, Pastore, Volpi, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, lettera d) capoverso articolo 147-quater, comma 4, sopprimere le parole: secondo la competenza economica.
** 3. 2. Iannarilli, Cirielli, Cesaro, Armosino.

  Al comma 1, lettera d) capoverso articolo 147-quater, comma 4, sopprimere le parole: secondo la competenza economica.
** 3. 16. Cambursano.

  Al comma 1, lettera d) capoverso articolo 147-quater, comma 4, sopprimere le parole: secondo la competenza economica.
** 3. 29. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

  Al comma 1, lettera d) capoverso articolo 147-quater, comma 4, sopprimere le parole: secondo la competenza economica.
** 3. 204. Marchi.

Pag. 64

  Al comma 1, lettera d) capoverso articolo 147-quater, comma 4, sopprimere le parole: secondo la competenza economica.
** 3. 92. Bragantini, Meroni, Volpi, Simonetti, Bitonci, Pastore, Polledri, Vanalli, D'Amico.

  Al comma 1, lettera d) capoverso articolo 147-quater, comma 4, sopprimere le parole: secondo la competenza economica.
** 3. 231. Lanzillotta.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-quater, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli amministratori e i revisori contabili delle società controllate dalle Regioni e dagli enti locali sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.
3. 232. Lanzillotta.

  Al comma 1, capoverso articolo 147-quater, sopprimere il comma 5.
3. 233. Lanzillotta.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-quater, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  6. Per le società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dagli enti pubblici, incluse le Regioni e gli enti locali, la giurisdizione in tema di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, revisori, sindaci e dipendenti, per i danni arrecati alle società medesime, è devoluta alla Corte dei conti, secondo le norme sostanziali e processuali sulla responsabilità amministrativa.
3. 168. Vincenzo Antonio Fontana, Marinello.
(Inammissibile)

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) Alla lettera d) capoverso articolo 147-quater, aggiungere in fine il seguente comma:
  «5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati ed alle società gerenti attività in seguito a procedura ad evidenza pubblica.»
   b) Alla lettera q), capoverso articolo 243 comma 3-bis, dopo le parole: «delle società medesime,» sopprimere la parola: «anche».
** 3. 12. Marsilio.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) Alla lettera d) capoverso articolo 147-quater, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati ed alle società gerenti attività in seguito a procedura ad evidenza pubblica.»
   b) Alla lettera q), capoverso articolo 243 comma 3-bis, dopo le parole: «delle società medesime,» sopprimere la parola: «anche».
** 3. 50. Distaso.

  Al comma 1, lettera d) capoverso articolo 147-quater, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
* 3. 55. Laffranco, Beccalossi, Saglia.

Pag. 65

  Al comma 1, lettera d) capoverso articolo 147-quater, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
* 3. 128. Vanalli, D'Amico, Bragantini, Bitonci, Meroni, Simonetti, Pastore, Volpi, Polledri.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-quater, alla rubrica: dopo la parola: partecipate, aggiungere le seguenti non quotate.
**3. 56. Laffranco, Beccalossi, Saglia.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-quater, alla rubrica: dopo la parola: partecipate, aggiungere le seguenti non quotate.
**3. 129. Vanalli, Polledri, D'Amico, Bragantini, Bitonci, Meroni, Simonetti, Pastore, Volpi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
3. 76. Rubinato.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) l'articolo 148 è sostituito dai seguenti:

Art. 148.
(Controlli esterni).

  1. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il Presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti; il referto è, altresì, inviato al Presidente del consiglio comunale o provinciale per i medesimi controlli.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera D), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un Ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:
   a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
   b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
   c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
   e) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.

  3. Le sezioni regionali della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2.
  4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione Pag. 66pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

  Articolo 148-bis(Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali).

  1. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia d'indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva gli equilibri economico finanziari degli enti.
  2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società il cui fatturato sia in misura non inferiore al 90 per cento derivante dallo svolgimento di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.
  3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta l'obbligo degli enti interessati di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali della Corte dei conti che li verifica nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa, per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
  4. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 168 dell'articolo 1 è soppresso.
3. 236. I Relatori.

  Al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: l'articolo 148 è sostituito dal seguente:

Art. 148.
(Controllo della Corte dei conti – controlli esterni).

  1. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il Presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e
sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti; il referto è, altresì, inviato al Presidente del consiglio comunale o provinciale per i medesimi controlli.
  Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo contabile, ai sensi dell'articolo 14, Pag. 67comma 1, lettera D), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un Ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:
   a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
   b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
   c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
   e) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.

  3. Le sezioni regionali della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2.
  4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.
3. 226. Causi, Bressa, Baretta, Amici, Bordo, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso Art. 148 con il seguente:

Art. 148.
(Controllo della Corte dei conti).

  1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esercitano, con cadenza annuale e tenendo conto delle risultanze dei controlli ex articolo 1, commi 166 e seguenti della legge n. 266/2005, il controllo di legalità e buon andamento delle gestioni finanziarie degli enti locali, ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 ed avvalendosi dei poteri istruttori di cui all'articolo 3 comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ivi compreso il ricorso agli accertamenti della Guardia di finanza. Il controllo comprende la disamina dei regolamenti e degli atti di pianificazione conformativi delle gestioni interessate, ivi compreso il piano esecutivo di gestione. Esso, per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, comprende, altresì, la verifica inerente all'istituzione e all'effettività dei controlli di cui agli articoli 147-ter e 147-quater. Tale verifica, a fini comparativi e di referto al Parlamento, è coordinata dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, che individua in apposito questionario gli elementi informativi da acquisire con carattere di omogeneità presso le Amministrazioni comunali interessate. Per i medesimi controlli, la Corte dei conti può avvalersi del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti necessari ai fini delle verifiche di cui al primo periodo, agendo con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità e cadenze, sono disposte verifiche dei servizi ispettivi di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In caso di rilevata assenza o totale inerzia dei controlli in argomento, il Sindaco o il Presidente della Provincia possono essere condannati dalla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti al pagamento di una sanzione pecuniaria compresa fra la misura minima di due volte e quella massima di cinque volte l'importo dell'indennità mensile lorda di cui all'articolo 82 TUEL.
3. 174. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso articolo 148, comma 1, apportare le
seguenti modificazioni:

   a) premettere il seguente periodo: «Per gli enti che, sulla base dell'apposita Pag. 68tabella allegata al rendiconto di gestione, presentino valori deficitari per almeno un terzo dei parametri obiettivi fissati ogni triennio con decreto del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 242, comma 2»;
   b) sopprimere le parole «, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti,».
3. 78. Rubinato.

  Al comma 1, lettera e), capoverso articolo 148 al primo periodo sostituire la parola: semestrale con la seguente: è annuale.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire la parola: semestralmente con la seguente: annualmente.
3. 65. Zeller, Brugger.

  Al comma 1 lettera e), capoverso articolo 148, comma 1, sopprimere le parole: nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali.

  Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.
*3. 3. Iannarilli, Cirielli, Cesaro, Armosino, Gioacchino Alfano.

  Al comma 1 lettera e), capoverso articolo 148, comma 1, sopprimere le parole: nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali.

  Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.
*3. 203. Marchi.

  Al comma 1 lettera e), capoverso articolo 148, comma 1, sopprimere le parole: nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali.

  Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.
*3. 30. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

  Al comma 1 lettera e), capoverso articolo 148, comma 1, sopprimere le parole: nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali.

  Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.
*3. 17. Cambursano.

  Al comma 1, lettera e), «Art. 148», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti programmazione e pianificazione degli enti locali».
*3. 93. Meroni, Bragantini, Volpi, Simonetti, Bitonci, Pastore, Polledri, Vanalli, D'Amico.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148», secondo periodo, dopo le parole: A tal fine aggiungere le seguenti: il sindaco metropolitano.

  Conseguentemente, alla fine del periodo, dopo le parole: è altresì, inviato al, aggiungere le seguenti: Presidente del Consiglio metropolitano.
3. 94. Pastore, Bragantini, Meroni, Volpi, Simonetti, Bitonci, Polledri, Vanalli, D'Amico.

  Al comma 1, lettera e), capoverso articolo 148, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 10.000 abitanti con le seguenti 15.000 abitanti.

  Conseguentemente, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.
3. 77. Rubinato.

Pag. 69

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: del direttore generale, quando presente, o.
3. 95. Simonetti, Bragantini, Meroni, Volpi, Pastore, Bitonci, Polledri, Vanalli, D'Amico.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148» sopprimere il terzo e il quarto periodo.
*3. 64. Zeller, Brugger.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148» sopprimere il terzo e il quarto periodo.
*3. 96. Vanalli, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Meroni, Volpi, Pastore, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148» sopprimere il terzo periodo.
**3. 18. Cambursano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148» sopprimere il terzo periodo.
**3. 44. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148» sopprimere il terzo periodo.
**3. 213. Bressa, Baretta, Amici, Bordo, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 148» sopprimere il terzo periodo.
**3. 193. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 193, terzo periodo, dopo le parole: può avvalersi aggiungere le seguenti: degli organi di controllo interno dell'ente.
3. 227. Lanzillotta.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 148, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis
. Per la graduazione delle sanzioni di cui al comma precedente il giudice tiene conto di quanto disposto dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. 169. Vincenzo Antonio Fontana, Marinello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*3. 43. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 148 sopprimere il terzo periodo.
*3. 109. Bitonci, Vanalli, Pastore, Volpi, Polledri, D'Amico, Bragantini, Meroni, Simonetti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
3. 113. Volpi, Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Vanalli, Meroni, Bitonci, Pastore.

  Al comma 1 lettera f) punto 1, sopprimere le parole: e tenuto conto degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche.
*3. 6. Iannarilli, Cirielli, Cesaro, Armosino, Gioacchino Alfano.

  Al comma 1, lettera f), punto l), secondo periodo, sopprimere le parole: e tenuto conto degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli enti Pag. 70locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche.
*3. 97. Volpi, Vanalli, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Meroni, Pastore, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, lettera f), punto l), secondo periodo, sopprimere le parole: e tenuto conto degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche.
*3. 19. Cambursano.

  Al comma 1, lettera f), punto 1), sopprimere le parole da: e tenuto conto sono a fine periodo.
*3. 221. Bressa, Amici, Baretta, Bordo, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

  Al comma 1, lettera f), punto 1), sopprimere le parole: è tenuto conto degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche.
*3. 31. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

  Al comma 1, lettera f), punto 1), sopprimere le parole: è tenuto conto degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche.
*3. 202. Marchi.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole e tenuto conto degli indirizzi della Ragioneria generale dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche
*3. 136. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, lettera f), punto 1), sostituire le parole da e tenuto conto fino a fine periodo con le seguenti: e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
3. 222. Bressa, Amici, Baretta, Bordo, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

  Al comma 1, lettera f), capoverso articolo 153, sostituire il numero 1) con il seguente:
   l) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce nel rispetto dei principi finanziari e contabili, delle norme ordinamentali e dei vincoli di finanza pubblica.»
3. 79. Rubinato.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: Nell'esercizio fino alla fine del numero.
*3. 60. Bonavitacola.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: Nell'esercizio fino alla fine del numero.
*3. 163. Piccolo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
3. 223. Bressa, Baretta, Amici, Bordo, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

Pag. 71

  Al comma 1, lettera h), capoverso premettere le parole: A decorrere dall'anno 2013.
3. 140. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera i).
3. 80. Rubinato.

  Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) all'articolo 191 il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro trenta giorni dal ricevimento della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso provvede alla relativa approvazione e copertura finanziaria. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente al predetto provvedimento. In caso di motivata mancata approvazione, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
3. 173. Marsilio.

  Al comma 1, lettera i), sostituire il capoverso con il seguente:
  3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro quindici giorni dall'ordinazione fatta a terzi, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, su proposta del responsabile del procedimento e del responsabile dei servizi finanziari provvede alla relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Per il finanziamento della spesa si applicano il comma 3 dell'articolo 193 ed il comma 3 dell'articolo 194.
*3. 59. Bonavitacola.

  Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 191, sostituire il capoverso con il seguente:
  Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro quindici giorni dall'ordinazione fatta a terzi, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, su proposta del responsabile del procedimento e del responsabile dei servizi finanziari provvede alla relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Per il finanziamento della spesa si applicano il comma 3 dell'articolo 193 ed il comma 3 dell'articolo 194.
*3. 160. Piccolo.

  Al comma 1, lettera i), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da la Giunta, fino a responsabile del procedimento con le seguenti: e strettamente necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Giunta; quest'ultima, entro i successivi dieci giorni dal ricevimento della predetta perizia giustificativa, provvede all'approvazione dei lavori.
3. 141. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, lettera i), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Organo Consiliare, con la seguente: Consiglio.
3. 98. Pastore, Volpi, Vanalli, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Meroni, Polledri, D'Amico.

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  Al comma 1, dopo la lettera 1, aggiungere la seguente:
   i-bis) all'articolo 222, è aggiunto il seguente comma:
   2-bis. Per i comuni che hanno dichiarato il dissesto ai sensi dell'articolo 246 e che si trovano nelle condizioni eccezionali di grave indisponibilità di cassa, certificata dal responsabile del Servizio finanziario e dal collegio dei revisori dei conti, nonché per i comuni per i quali sia stata attivata la procedura di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il limite massimo di anticipazione di tesoreria è elevato a cinque dodicesimi per l'intera durata della procedura di risanamento o per almeno un triennio.
3. 138. Stradella, Pianetta.

  Al comma 1, sopprimere le lettere m), n) e o).

  Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
3. 48. Toccafondi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere m), n) e o).
3. 119. Bitonci, Pastore, Volpi, Vanalli, Simonetti, Bragantini, Meroni, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).

  Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
*3. 99. Pastore, Volpi, Vanalli, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Meroni, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).

  Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
*3. 194. Favia, Borghesi, Donadi, Mura.

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).

  Conseguentemente sopprimere i commi 3 e 4.
*3. 167. Ceroni.

  Al comma 1 sopprimere la lettera m).

  Conseguentemente, alla lettera s) capoverso articolo 248, comma 5-bis sopprimere i commi 3 e 4.
3. 147. La Loggia, Calderisi, Santelli, Osvaldo Napoli, Bressa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).

  Conseguentemente sopprimere il comma 3.
*3. 214. Bressa, Baretta, Amici, Bordo, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).

  Conseguentemente sopprimere il comma 3.
*3. 42. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).
**3. 7. Iannarilli, Cirielli, Cesaro, Armosino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).
**3. 20. Cambursano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).
**3. 32. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

Pag. 73

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).
**3. 58. Bonavitacola.

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).
**3. 66. Zeller, Brugger.

  Al comma 1 sopprimere la lettera m).
**3. 166. Marinello, Gioacchino Alfano, Pagano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).
**3. 142. Toccafondi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).
**3. 201. Marchi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).
**3. 161. Piccolo.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: dal Prefetto fino alla fine del comma con le seguenti: dal Sindaco o dal Presidente della Provincia tra i professionisti iscritti in un apposito albo nazionale cui si accede sulla base di criteri definiti con decreto dei Ministri dell'Economia e dell'Interno da adottare d'intesa con la conferenza Stato Città ed Autonome locali e sentito l'Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili. I componenti del collegio dei revisori durano in carica presso lo stesso ente per non più di due mandati.
3. 234. Lanzillotta.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il dipendente del Ministero chiamato a svolgere tali funzioni non riceverà alcun compenso.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera n) e o) ai commi 3 e 4 aggiungere, in fine il seguente periodo: Il dipendente del Ministero chiamato a svolgere tali funzioni non riceverà alcun compenso.
3. 143. Toccafondi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera n).
* 3. 100. Simonetti, Vanalli, Volpi, Pastore, Bitonci, Bragantini, Meroni, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, sopprimere la lettera n).
*3. 134. Cilluffo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera o).
3. 101. Simonetti, Bragantini, Vanalli, Volpi, Pastore, Bitonci, Meroni, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, lettera o), sopprimere il punto 7) e dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  b-bis) proposte di modifica all'organo consiliare del regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione di tributi locali.
3. 81. Rubinato.

  Al comma 1, sopprimere la lettera p).
3. 82. Rubinato.

  Al comma 1, sopprimere la lettera q).
3. 130. Cilluffo.

  Al comma 1, lettera q), dopo le parole: con le società aggiungere la seguente: interamente.
3. 131. Cilluffo.

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  Al comma 1, lettera q), capoverso comma 3-bis, sopprimere la parola: anche.
3. 209. Causi.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-bis, al comma 1, premettere i seguenti:
   01. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, gli enti locali sono tenuti a redigere una relazione ad inizio mandato.
   02. La relazione di inizio mandato è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base dei risultati conseguiti il presidente della provincia o il sindaco, nelle forme previste dalla normativa vigente, decidono, ove ne sussistano le condizioni, se e a quali delle procedure di riequilibrio finanziario vigenti aderire.
   03. La responsabilità in sede civile, penale e amministrativa per la gestione dell'ente precedente all'assunzione del mandato di cui al comma 02 non è imputabile al presidente della provincia o al sindaco in carica, ove gli stessi non rivestissero la medesima carica nel momento in cui la responsabilità è sorta.
3. 189. Borghesi.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-bis, sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
  1. I comuni e le province che documentano, anche in considerazione degli accertamenti contenuti nelle pronunce emanate dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ex articolo 1, comma 168, della legge n. 266 del 2005, la sussistenza di squilibri strutturali dei conti non ripianabili ai sensi degli articoli 193 e 194 ed idonei a comportare il dissesto finanziario, possono, in alternativa, essere ammessi alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo.
  2. A tal fine, gli enti interessati adottano una deliberazione motivata dell'organo consiliare che evidenzia le ragioni della scelta. Tale deliberazione è trasmessa entro 5 giorni al Ministero dell'Interno ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per quanto di rispettiva competenza.
  3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo esime dall'adozione delle misure di ripristino della regolarità dei conti già indicate dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge n. 266 del 2005.
3. 175. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-bis, comma 1, premettere alle parole: I Comuni, le seguenti: Le città metropolitane.
3. 102. Pastore, Simonetti, Bragantini, Vanalli, Volpi, Bitonci, Meroni, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-bis, comma 1, dopo le parole: le condizioni di squilibrio rilevate aggiungere le seguenti: nonché quelli che abbiano dichiarato lo stato di dissesto ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da non più di sei mesi.
3. 208. Lovelli.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sopprimere il secondo periodo;
   b) sopprimere il comma 3.

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  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-ter al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 243-bis aggiungere le seguenti: , nonché degli enti locali che abbiano già adottato la deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246.
3. 139. Stradella, Pianetta.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-bis comma 1, sopprimere il secondo periodo.
* 3. 14. Cambursano.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-bis al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
* 3. 200. Marchi.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-bis comma 1, sopprimere il secondo periodo.
* 3. 195. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-bis comma 1, sopprimere il secondo periodo.
* 3. 8. Iannarilli, Cirielli, Cesaro, Armosino, Gioacchino Alfano.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-bis comma 1, sopprimere il secondo periodo.
* 3. 24. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-bis comma 1, sopprimere il secondo periodo.
* 3. 40. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-bis comma 1, sopprimere il secondo periodo.
* 3. 103. Bragantini, Volpi, Pastore, Simonetti, Vanalli, Bragantini, Bitonci, Meroni, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-bis comma 1, sopprimere il secondo periodo.
* 3. 197. Boccia, Bordo, Causi, Giovanelli.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-bis comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La predetta procedura può essere iniziata anche qualora la sezione regionale della Corte dei conti abbia già provveduto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. 196. Bordo, Boccia.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-bis sostituire il comma 4, con il seguente: 4. Le procedure esecutive nei confronti dell'ente non possono essere intraprese o proseguite dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3 o fino al diniego di approvazione dello stesso. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge, per tutta la durata del piano di Pag. 76riequilibrio pluriennale o fino al diniego di approvazione dello stesso.
  Dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale o fino al diniego di approvazione dello stesso, i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.
* 3. 179. Di Pietro, Mura, Favia.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-bis sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. Le procedure esecutive nei confronti dell'ente non possono essere intraprese o proseguite dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3 o fino al diniego di approvazione dello stesso.
  I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge, per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale o fino al diniego di approvazione dello stesso.
  Dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale o fino al diniego di approvazione dello stesso, i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.
* 3. 149. Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-bis sostituire il comma 5, con il seguente: Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 5 anni, compreso quello in corso se la data di esecutività della delibera è antecedente al 30 settembre, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. La durata massima del piano è raddoppiata per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti.
** 3. 180. Favia, Borghesi, Mura.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-bis sostituire il comma 5, con il seguente: Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 5 anni, compreso quello in corso se la data di esecutività della delibera e antecedente al 30 settembre, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. La durata massima del piano e raddoppiata per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti.
** 3. 150. Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 6, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: ovvero in 10 anni per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti.
* 3. 151. Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 6, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: ovvero in 10 anni per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.
* 3. 181. Mura, Borghesi, Favia.

Pag. 77

  Al comma 1, lettera r), capoverso all'articolo 243-bis, comma 8, lettera a) sostituire le parole da: anche fino a: vigente con le seguenti: anche attraverso il ricorso a nuove imposizioni fiscali.
3. 145. La Loggia, Calderisi, Santelli.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 8, lettera b) dopo le parole: ed è tenuto ad assicurare aggiungere le seguenti: entro l'ultimo anno di applicazione del piano.
* 3. 182. Mura, Borghesi, Favia.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 8, lettera b) dopo le parole: ed è tenuto ad assicurare aggiungere le seguenti: entro l'ultimo anno di applicazione del piano.
* 3. 152. Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

  Al comma 1, lettera r) capoverso articolo 243-bis, comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) trova applicazione l'articolo 2, commi 11, lettera a) del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito nella Legge n. 135 del 2012.
3. 153. Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

  Al comma 1, lettera r) capoverso articolo 243-bis, comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) non trovano applicazione le norme di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b), nel senso che alle riduzioni per il contenimento della spesa procede direttamente l'ente locale, anche considerate le precedenti lettere q) (inserita all'articolo 243, dopo il comma 3) , d) e e) (nuova formulazione) riferite alla lettera r) per il 243 bis.
3. 154. Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 8, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g-bis) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislatura vigente, accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare nell'arco di un triennio le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a) che provveda inoltre alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.
* 3. 183. Borghesi, Mura, Favia.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 8, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g-bis) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislatura vigente, accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare nell'arco di un triennio le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a) che provveda inoltre alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi Pag. 78dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.
* 3. 155. Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

  Al comma 1, lettera r) capoverso articolo 243-bis, comma 8, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   g-bis)
può utilizzare i proventi da alienazione dei beni patrimoniali di edilizia residenziale pubblica anche in deroga ad eventuali vincoli di destinazione previsti dalla legge.
** 3. 184. Borghesi, Favia, Mura.

  Al comma 1, lettera r) capoverso articolo 243-bis, comma 8, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   g-bis)
può utilizzare i proventi da alienazione dei beni patrimoniali di edilizia residenziale pubblica anche in deroga ad eventuali vincoli di destinazione previsti dalla legge.
** 3. 156. Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

  Al comma 1, lettera r) capoverso articolo 243-bis, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Gli enti locali che aderiscono alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possono alienare beni patrimoniali di edilizia residenziale pubblica anche in deroga ai requisiti reddituali, in caso di acquisto da parte di familiari conviventi di cui all'articolo 1, commi 7 e 9, della legge n. 560 del 1993, nonché al requisito della conduzione ultra quinquennale dell'alloggio di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 560 del 1993, per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale.
*** 3. 185. Borghesi, Favia, Mura.

  Al comma 1, lettera r) capoverso articolo 243-bis, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Gli Enti Locali che aderiscono alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possono alienare beni patrimoniali di edilizia residenziale pubblica anche in deroga ai requisiti reddituali, in caso di acquisto da parte di familiari conviventi di cui all'articolo 1, commi 7 e 9, della legge n.560 del 1993, nonché al requisito della conduzione ultra quinquennale dell'alloggio di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 560 del 1993, per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale.
*** 3. 157. Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, sopprimere il comma 9.
* 3. 57. Bonavitacola.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, sopprimere il comma 9.
* 3. 164. Piccolo.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 9, sopprimere la lettera a).
3. 188. Borghesi, Favia, Mura.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 9, lettera a) aggiungere la seguente lettera:
   aa) La riduzione delle spese di personale può essere ottenuta anche attraverso l'immediata applicazione delle misure di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, ai lavoratori aventi i requisiti ivi previsti, in numero di unità Pag. 79non superiore al quindici per cento del personale in servizio.
* 3. 9. Iannarilli, Cirielli, Cesaro, Armosino, Gioacchino Alfano.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 9, lettera a) aggiungere la seguente lettera:
   aa) La riduzione delle spese di personale può essere ottenuta anche attraverso l'immediata applicazione delle misure di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, ai lavoratori aventi i requisiti ivi previsti, in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio.
* 3. 15. Cambursano.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 9, lettera a) aggiungere la seguente lettera:
   aa) La riduzione delle spese di personale può essere ottenuta anche attraverso l'immediata applicazione delle misure di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, ai lavoratori aventi i requisiti ivi previsti, in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio.
* 3. 199. Marchi.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 9, lettera a) aggiungere la seguente lettera:
   aa) La riduzione delle spese di personale può essere ottenuta anche attraverso l'immediata applicazione delle misure di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, ai lavoratori aventi i requisiti ivi previsti, in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio.
* 3. 25. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 9, lettera a) aggiungere la seguente lettera:
   aa) La riduzione delle spese di personale può essere ottenuta anche attraverso l'immediata applicazione delle misure di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, ai lavoratori aventi i requisiti ivi previsti, in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio.
* 3. 104. Bragantini, Meroni, Volpi, Pastore, Simonetti, Vanalli, Bitonci, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, lettera r), sopprimere il capoverso articolo 243-ter (Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali).
3. 120. Bitonci, Simonetti, Vanalli, Volpi, Bragantini, D'Amico, Polledri, Meroni, Pastore.

  Al comma 1, lettera r), sostituire il capoverso articolo 243-ter con il seguente:
  243-ter. 1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede una erogazione pluriennale a valere sul Fondo di rotazione, denominato: «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali».
  2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono Pag. 80stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'erogazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 15 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene effettuata ciascuna erogazione di cui al comma 1.
  3. I criteri per la determinazione dell'erogazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 350 per abitante e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:
   a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;
   b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.
* 3. 186. Borghesi, Favia, Mura.

  Al comma 1, lettera r), sostituire il capoverso articolo 243-ter con il seguente:
  243-ter. 1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede una erogazione pluriennale a valere sul Fondo di rotazione, denominato: «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali».
  2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'erogazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 15 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene effettuata ciascuna erogazione di cui al comma 1.
  3. I criteri per la determinazione dell'erogazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 350 per abitante e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:
   a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;
   b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.
* 3. 158. Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-quater, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla Commissione di cui all'articolo 155, che assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, nonché, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione del piano, un'apposita sottocommissione della predetta Commissione, composta esclusivamente da rappresentanti scelti, in egual numero, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri svolge la necessaria istruttoria, tenendo conto delle pronunce ex articolo 1, comma 168 della legge n. 266 del 2005, già emesse nei confronti dell'ente interessato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti per segnalare squilibri strutturali dei conti. All'esito dell'istruttoria, la sottocommissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
3. 176. Mantovano, Gioacchino Alfano.

Pag. 81

  Al comma 1, lettera r) capoverso articolo 243-ter, al comma 1, dopo le parole: all'articolo 243-bis aggiungere le seguenti: e per i comuni che hanno dichiarato il dissesto ai fini degli articoli 244 e successivi di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. 39. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-ter, dopo il comma 2, e aggiunto il seguente:
  2-bis. Per la determinazione dell'importo massimo attribuibile a ciascun ente, si considera in via prioritaria l'importo della detrazione operata, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 201 del 2011, sulle risorse del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011.
3. 106. Simonetti, Meroni, D'Amico, Volpi, Polledri, Pastore, Vanalli, Bragantini, Bitonci.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-ter, comma 3, sopprimere le parole da: nei limiti dell'importo fino alle parole: annua del Fondo.
3. 38. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, lettera r), del comma 3 capoverso articolo 243-ter, comma 3 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:
  c) della riduzione percentuale delle spese correnti e dell'aumento percentuale dei tributi propri operato negli ultimi tre esercizi precedenti la richiesta di dissesto.
3. 107. Simonetti, D'Amico, Volpi, Meroni, Polledri, Pastore, Vanalli, Bragantini, Bitonci.

  Al comma 1, lettera r), sostituire il capoverso articolo 243-quater, con il seguente:
  243-quater. – (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione). – 1. Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è alla Commissione di cui all'articolo 155. Entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del piano, la predetta Commissione, che può avvalersi della Sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, svolge la necessaria istruttoria e redige una relazione finale, con gli eventuali allegati.
  2. In fase istruttoria, la commissione di cui al comma 1 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni.
  3. Il ministero dell'Interno con apposito decreto delibera l'accoglimento o il diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
  4. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.
  5. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, Pag. 82comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.
3. 36. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1 lettera r), capoverso articolo 243-quater, comma 1, sostituire le parole: composta esclusivamente con le seguenti: composta oltre al rappresentante dell'ente.
*3. 26. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

  Al comma 1 lettera r), capoverso articolo 243-quater, comma 1, sostituire le parole: composta esclusivamente con le seguenti: composta oltre al rappresentante dell'ente.
*3. 10. Iannarilli, Cirielli, Cesaro, Armosino, Gioacchino Alfano.

  Al comma 1 lettera r), capoverso articolo 243-quater, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: composta esclusivamente con le seguenti: composta oltre al rappresentante dell'ente.
*3. 105. Bragantini, Meroni, Volpi, Pastore, Simonetti, Vanalli, Bitonci, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1 lettera r), capoverso articolo 243-quater, comma 1, dopo la parola: composta aggiungere le seguenti: oltre al rappresentante dell'ente.
3. 41. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1 lettera r), capoverso articolo 243-quater, al comma 1, sostituire le parole: un'apposita sottocommissione della predetta Commissione composta esclusivamente con le seguenti: un'apposita sottocommissione della predetta Commissione, composta, oltre al rappresentante dell'ente.
3. 198. Marchi.

  Al comma 1 lettera r), capoverso all'articolo 243-quater, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri aggiungere: e dall'ANCI.
3. 37. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Articolo 243-quater aggiungere, alla fine del comma 5, il seguente periodo: , nonché sui ricorsi tra Stato ed enti locali e tra enti locali, relativi ad atti e provvedimenti afferenti la materia della contabilità pubblica, con le modalità di cui all'articolo 58 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.
3. 170. Vincenzo Antonio Fontana, Marinello.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Articolo 243-quater, sostituire il comma 7 con i seguenti:
  7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, ovvero il diniego di ammissione, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con assegnazione al Consiglio dell'ente da parte del Prefetto del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.
  7-bis. I provvedimenti di cui al comma 7 sono adottati, con le medesime modalità e termini, in caso di accertamento da parte della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero di mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso.
3. 177. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Articolo 243-quater, sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del Pag. 83piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comporta l'adozione da parte della Sezione medesima di apposita deliberazione di dichiarazione di dissesto dell'ente locale, impugnabile entro trenta giorni, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, nelle forme dei giudizi ad istanza di parte, le quali si pronunciano entro trenta giorni dal deposito del ricorso. La sentenza è pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza e deposito delle motivazioni nei dieci giorni successivi.
3. 171. Vincenzo Antonio Fontana, Marinello.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Articolo 243-quater aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  7-bis
. Per la graduazione delle sanzioni di cui al presente articolo il giudice tiene conto di quanto disposto dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel corpo della sentenza e nel dispositivo è sempre dato atto, altresì, della sussistenza delle sanzioni di stato, previste dal presente articolo, conseguenti alla condanna.
  7-ter. È istituito presso la sede centrale della Corte dei conti il Casellario Unico delle condanne per responsabilità amministrativa. Il Casellario è gestito in forma elettronica e disciplinato da apposito regolamento deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede deliberante. Le certificazioni del Casellario, attestanti l'insussistenza di impedimenti, devono essere prodotte dall'interessato al momento della candidatura o della richiesta di conferimento o dell'attribuzione dell'incarico e non sono sostituibili con dichiarazioni sostitutive da parte dell'interessato. Al casellario possono accedere le Pubbliche Amministrazioni al fine di acquisire elementi di valutazione in ordine ai soggetti ai quali intendano affidare incarichi di qualunque tipo, sia a titolo oneroso che gratuito.
3. 172. Vincenzo Antonio Fontana, Marinello.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Articolo 243-quater, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Qualora allo scadere del terzo anno del piano siano stati rispettati gli obiettivi numerici del piano in misura superiore al 90 per cento e in particolare siano stati conseguiti in misura superiore al 95 per cento i risparmi previsti dalle lettere b e c del comma 9 dell'articolo 243-bis, l'ente ha la facoltà di riprogrammare entro il 30 aprile del quarto anno del piano gli obiettivi indicati nell'ultimo biennio, ripartendoli in un periodo di sei anni, comprensivo dei due anni rimanenti. La ripartizione degli obiettivi nel corso dei sei anni deve essere tale da garantire il conseguimento di almeno il 15 per cento dell'obiettivo finale per ciascuno dei sei anni.
*3. 187. Borghesi, Favia, Mura.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Articolo 243-quater, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: qualora allo scadere del terzo anno del piano siano stati rispettati gli obiettivi numerici del piano in misura superiore al 90 per cento e in particolare siano stati conseguiti in misura superiore al 95 per cento (NB dicitura alternativa a superiore al 95 per cento: a quanto previsto dalle lettere b e c del comma 9 dell'articolo 243-bis) i risparmi previsti dalle lettere b e c del comma 9 dell'articolo 243-bis, l'ente ha la facoltà di riprogrammare entro il 30 aprile del quarto anno del piano gli obiettivi indicati nell'ultimo Pag. 84biennio, ripartendoli in un periodo di sei anni, comprensivo dei due anni rimanenti. La ripartizione degli obiettivi nel corso dei sei anni deve essere tale da garantire il conseguimento di almeno il 15 per cento dell'obiettivo finale per ciascuno dei sei anni.
*3. 159. Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

  Al comma 1, lettera s), capoverso 5 sopprimere le parole: anche in primo grado e sostituire le parole da: contribuito fino a: del con le seguenti: determinato con dolo o colpa grave il.
3. 144. Santelli, Calderisi, La Loggia.

  Al comma 1, lettera s), capoverso 5, primo periodo, sopprimere le parole: e privati.
3. 132. Cilluffo.

  Al comma 1, lettera s), capoverso 5, dopo le parole: dieci anni la carica aggiungere le seguenti: di Ministro della Repubblica.
3. 235. Lanzillotta.

  Al comma 1, lettera s), dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:
  5-ter. Dall'applicazione delle sanzioni di cui commi 5 e 5-bis, sono esclusi gli amministratori degli enti nei quali il dissesto finanziario si è verificato a seguito della detrazione di risorse a valere sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio, determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011.
3. 108. Simonetti, Volpi, D'Amico, Meroni, Polledri, Pastore, Vanalli, Bragantini, Bitonci.

  Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:
   5-bis). la norma di cui all'articolo 23, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per le indennità di funzione dei Presidenti di Circoscrizione delle città capoluogo di provincia con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, si applica esclusivamente ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio in data successiva al 6 dicembre 2011, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.
3. 49. Marchi, Miglioli, Bratti, Beccalossi, Saglia, Ghizzoni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali non può essere applicato per gli enti i cui Consigli negli ultimi dieci esercizi sono stati sciolti in applicazione del comma 1 dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto n. 267.
3. 121. Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali non può essere applicato per gli enti che nei venti esercizi finanziari precedenti hanno deliberato, ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto n. 267, il dissesto finanziario.
3. 122. Bitonci, Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

Pag. 85

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 1o luglio 186, n. 318, convertito dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è così modificato:

  Al primo capoverso: le parole fino a tre anni sono sostituite dalle seguenti: fino a dieci anni.
3. 110. Vanalli, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Meroni, Pastore, Volpi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52 è soppresso.
3. 111. Volpi, Bragantini, D'Amico, Simonetti, Meroni, Bitonci, Vanalli, Polledri, Pastore.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis) lettera a) del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52 è soppressa.
3. 112. Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 16, comma 25 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: «scelti mediante estrazione da un elenco», sono aggiunte le seguenti: «, depositato presso la sezione regionale della Corte dei conti,».
3. 216. Giovanelli, Bressa, Baretta, Amici, Bordo, Fiano, Fontanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2-bis. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza annuale e tenendo conto delle risultanze dei controlli ex articolo 1, commi 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005, il controllo di legalità e buon andamento delle gestioni finanziarie comunali ai sensi e per effetti dell'articolo 7, comma 7, della legge giugno 2003, n. 131, ed avvalendosi dei poteri istitutori di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 14 Gennaio 1994, n.20, ivi compreso il ricorso agli accertamenti della Guardia di Finanza.
  2-ter. Il controllo comprende la disamina dei regolamenti conformativi e degli atti di pianificazione delle gestioni interessate, ivi compreso il piano esecutivo di gestione.
  2-quater. Esso, per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, comprende altresì la verifica inerente all'istituzione e all'effettività dei controlli di cui agli articoli 147-ter e 147-quater. Tale verifica, a fini comparativi e di referto al Parlamento, è coordinata dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, che individua in apposito questionario gli elementi informativi minimi da acquisire con carattere di omogeneità presso le Amministrazioni comunali interessate.
  2-quinquies. In caso di rilevata assenza o totale inerzia dei controlli in argomento, il Sindaco o il Presidente della Provincia possono essere condannati dalla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti al pagamento di una sanzione pecuniaria compresa fra la misura minima di cinque volte e quella massima di venti volte l'importo dell'indennità mensile lorda di cui all'articolo 82 del TUEL.
3. 123. Bitonci, Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
  1) sostituire le parole: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Pag. 86decreto» con le seguenti: «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
  2) sopprimere il secondo e terzo periodo.
3. 83. Rubinato.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.
3. 35. Osvaldo Napoli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis.
All'articolo 14 comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'esercizio associato dell'attività di revisione di cui al titolo VII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
*3. 217. Giovanelli, Bressa, Baretta, Amici, Bordo, Fiano, Fontanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunte, infine, alla lettera a), le seguenti parole: «e l'esercizio associato dell'attività di revisione, di cui al titolo VII del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di segretario comunale, di cui al titolo IV capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. 212. Giovanelli, Bressa, Baretta, Amici, Bordo, Fiano, Fontanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 20 dell'articolo 23 decreto legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, dopo le parole: «restano in carica fino alla scadenza naturale» aggiungere le parole: «senza che si proceda al commissariamento, salvo il caso di dimissioni del presidente dell'amministrazione o della metà più uno dei consiglieri provinciali».
3. 178. Mantovano, Gioacchino Alfano.
(Inammissibile)

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  8. All'articolo 194 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 comma 1, la lettera a) è così sostituita:
   a) sentenze passate in giudicato.
3. 34. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  4-bis. Al comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 Agosto 2011, n. 138, dopo la lettera c), è in fine aggiunta la seguente:
   d) Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al presente comma, i revisori dei conti degli enti locali nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali non necessitano del conseguimento di crediti formativi.
3. 114. Bitonci, Volpi, Meroni, Vanalli, D'Amico, Polledri, Pastore, Simonetti, Bragantini.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Norme in materia di incarichi dei titolari degli organi di governo degli enti pubblici non economici statali, regionali e locali e degli amministratori delle società a prevalente o totale partecipazione pubblica statale, regionale, provinciale e comunale).

  1. I titolari degli organi di governo degli enti pubblici non economici statali, regionali Pag. 87e locali esercitano la loro funzione in via esclusiva.
  2. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 1 di ricoprire la carica di consigliere di amministrazione, di amministratore, di sindaco o membro del collegio sindacale in società miste a prevalente partecipazione pubblica statale, regionale, provinciale o comunale ovvero in società a totale partecipazione pubblica statale, regionale, provinciale o comunale, nonché nelle società private.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data del provvedimento di nomina o di rinnovo se successivi, i titolari degli organi di governo degli enti pubblici non economici statali, regionali e locali si dimettono dagli incarichi di cui al comma 2 pena la decadenza dall'incarico di cui al comma 1.
  4. È fatto divieto di ricoprire la carica di consigliere di amministrazione o di amministratore in più di una società mista a prevalente partecipazione pubblica statale, regionale, provinciale o comunale; tale divieto è altresì esteso ai consiglieri di amministrazione e agli amministratori delle società a totale partecipazione pubblica statale, regionale, provinciale o comunale.
  5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data del provvedimento di nomina o di rinnovo se successivi, chi riveste più di un incarico nelle società di cui al comma 4 deve esercitare l'opzione per una singola carica.
  6. Coloro che non esercitano l'opzione entro il termine di cui al comma 5 decadono da tutte le cariche ricoperte al medesimo termine.
  7. Le disposizioni della presente legge prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.
3. 05. Giachetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Incompatibilità tra la carica di parlamentare e di membro di governo con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica).

  1. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come sostituito dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: «popolazione superiore», sostituire le parole: «5.000 abitanti», con le seguenti: «20.000 abitanti».
3. 01. Montagnoli, Forcolin, Bragantini, Meroni, Volpi, Pastore, Simonetti, Vanalli, Bitonci, Polledri, D'Amico.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – All'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo la lettera c-bis) inserire la seguente:
    c-ter) quando la provincia sia accorpata ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
   b) dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
  2-ter. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-ter) con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina a commissario del Presidente della provincia.
3. 02. Santelli, Calderisi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti anche gli amministratori e i dipendenti delle società direttamente Pag. 88o indirettamente partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici, quando essi possiedano la maggioranza del capitale sociale o comunque ne esercitino il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile. L'articolo 16-bis della legge 31 dicembre 2007, n. 248, introdotto dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato.
3. 03. Mantovano, Gioacchino Alfano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica e la dirigenza pubblica).

  1. L'articolo 8 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: «Art – 8 Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica e la dirigenza pubblica – 1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti gli enti, gli organismi pubblici e le società con partecipazione pubblica superiore al 10 per cento, ivi compresi enti, organismi e società delle regioni, delle province e dei comuni, inseriscono sul proprio sito istituzionale o in assenza, sul sito istituzionale dell'amministrazione di riferimento, gli stipendi ed ogni altra tipologia di beneficio economico dei propri amministratori e dei soggetti le cui funzioni possano essere ricondotte a quella dirigenziale, curandone altresì il periodico aggiornamento.
  2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti, gli organismi pubblici e le società con partecipazione pubblica superiore al 10 per cento, ivi compresi enti, organismi e società delle regioni, delle province e dei comuni l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.
  3. Con riferimento alle figure di amministratore, componente del collegio sindacale e di revisore, a decorrere dal 1° gennaio 2013 è disposto il divieto di ricoprire tali cariche in più di un ente, organismo pubblico e società con partecipazione pubblica superiore al 10 per cento, ivi compresi quelli facenti capo a regioni, province o comuni. Il divieto non si applica qualora, per motivi di riduzione degli oneri, le cariche plurime siano rivestite nell'ambito di una società e delle sue controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le regioni adeguano, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la propria legislazione alle previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
3. 04. Marsilio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di Unione di Comuni).

  1. All'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  7-bis. In caso di estinzione dell'unione, oppure, fermo restando la permanenza dell'unione stessa, di recesso di uno o più comuni, oppure di scioglimento del vincolo associativo di uno o più comuni relativamente Pag. 89a una o più delle funzioni o dei servizi conferiti, il comune o i comuni interessati rispondono, unitamente all'unione, delle obbligazioni derivanti dai mutui e dai prestiti da questa assunti. L'efficacia degli atti di estinzione o di recesso o di scioglimento di cui sopra è subordinata alla definizione da parte dell'unione, o di altra autorità eventualmente preposta, delle quote dei mutui e dei prestiti a carico dei singoli comuni interessati e al corrispondente rilascio da parte degli stessi di delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 207, in sostituzione o integrazione di quella eventualmente già concessa dall'unione e comunque in modo da assicurare l'integrale copertura delle obbligazioni derivanti dai contratti di finanziamento.
3. 06. Giovanelli, Bressa, Baretta, Amici, Bordo, Fiano, Fontanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Dopo il comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è inserito il seguente:
  6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle aziende speciali e agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.
3. 09. Fluvi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Commissario straordinario del Comune di Napoli).

  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Napoli, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del Comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:
   a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui può avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6;
   b) su proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre subcommissari, ai quali possono essere conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno diritto ad alcun compenso o indennità, oltre alla retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata dell'incarico.

  3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 31 ottobre 2012. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo Pag. 90alla data del 31 ottobre 2012. Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 31, comma 23 della legge 12 dicembre 2011, n. 183. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2013 e 2014 stabiliti per il comune di Napoli ai sensi del citato articolo 31 è a carico del piano di rientro. Le disposizioni di cui al comma 1 assolvono agli obblighi di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 per il 2012, a carico della gestione ordinaria.
  4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 31 dicembre 2012, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2, è presentato dal Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. È autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 243-bis, ad eccezione del comma 8 lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 31 ottobre 2012, è sufficiente una determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Commissario straordinario potrà recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  6. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2012 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente del comune di Napoli, ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2012, purché accertate successivamente al 31 dicembre 2011.
  7. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Napoli una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sulle prime future assegnazioni statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.
  8. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, il Commissario straordinario del Governo procede all'accertamento definitivo del debito e ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro. Fermi restando la titolarità del debito in capo all'emittente e l'ammortamento dello stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo è altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati.Pag. 91
  9. Il Commissario straordinario invia annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.
  10. In considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del Comune di Napoli, come emergente ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, è costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2013, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto piano di rientro, da riversare nel fondo di cui al successivo comma 12, è reperita mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 40 milioni di euro annui complessivi:
   a) di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dall'aeroporto della città e sulle navi in partenza dal porto fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;
   b) di un incremento, anche in deroga all'aliquota massima fissata dalla legislazione vigente, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4 per cento.

  11. Le addizionali di cui al comma precedente sono istituite, su proposta del Commissario, dalla Giunta comunale. Qualora il comune, successivamente al 31 dicembre 2014, intenda ridurre l'entità delle addizionali, adotta misure compensative la cui equivalenza finanziaria è verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le entrate derivanti dalle addizionali di cui al comma precedente, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono versate all'entrata del bilancio del comune di Napoli. Il comune di Napoli, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 40 milioni di euro annui.
  12. Ai fini di quanto previsto dal comma 10, ultimo periodo, e dal comma 11, è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, destinato esclusivamente all'attuazione del piano di rientro.
  13. Le risorse di cui ai precedenti commi 10 e 12 non possono essere oggetto di procedure esecutive e/o cautelari.
3. 07. Favia, Di Pietro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure per il riequilibrio della gestione ordinaria).

  1. In alternativa a quanto previsto dal precedente articolo 3, comma 1, lettera r), il Comune di Napoli può presentare al Governo entro il 31/12/2012 apposito piano contenente le misure necessarie per assicurare il riequilibrio economico-finanziario strutturale dell'ente. A tale piano è allegata una relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Napoli in ordine alle cause che hanno determinato la situazione di crisi finanziaria del Comune e alla situazione delle società interamente partecipate dallo stesso, nonché in ordine alla idoneità delle misure previste nel piano ad assicurare lo stabile e strutturale riequilibrio economico-finanziario dell'ente ed il risanamento delle società interamente partecipate.
  2. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, tutto il personale dipendente del comune e delle società Pag. 92partecipate interamente controllate che sia in possesso dei requisiti minimi per la messa in quiescenza ai sensi delle disposizioni previgenti l'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, viene posto in quiescenza senza preavviso e senza che trovino applicazione le eventuali facoltà di mantenimento in servizio previste dalle discipline di settore o dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le disposizioni di cui al precedente periodo trovano applicazione fino al 31 dicembre 2013.
  3. Al fine di garantire la funzionalità dei servizi di educazione e assistenza all'infanzia, il Comune di Napoli, negli anni 2012 e 2013, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stipulare contratti a tempo determinato nei limiti di spesa sostenuti nell'anno 2011.
  4. Entro 40 giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1, il Comune di Napoli comunica al Governo l'adozione dei provvedimenti e delle misure previste nel piano di cui al comma 1, nonché il cronoprogramma dello stato di attuazione dei provvedimenti e delle misure stesse. A tale comunicazione è allegata una relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria sull'andamento della gestione ordinaria dell'Ente e sulla situazione delle società partecipate e sulla valutazione dell'idoneità degli effetti conseguenti alle misure adottate dall'ente al fine di rimuovere le cause che hanno determinato la situazione di crisi finanziaria e di assicurare lo stabile e strutturale riequilibrio della gestione economicofinanziaria dell'Ente.
  5. Al fine di verificare lo stato di attuazione delle misure previste nel piano di cui al comma 1, nonché l'efficacia delle stesse, l'organo di revisione economico-finanziaria trasmette al Ministero dell'Interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza semestrale, per i due esercizi successivi all'adozione del piano stesso, apposita relazione sull'andamento della gestione e sul mantenimento degli equilibri di bilancio.
  6. Al fine di incrementare adeguatamente le risorse finanziarie del Comune di Napoli e sulla scorta degli elementi desumibili dalle verifiche contabili esperite dai servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, al Comune è attribuito, per cinque anni, a partire dall'esercizio 2012, un contributo finanziario annuale a carico del bilancio dello Stato, sulla base di un mutuo stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti.
  7. Il contributo di cui al comma 6, nel limite massimo di 350 milioni di euro l'anno, è corrisposto dal Ministero dell'Interno entro 60 giorni dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso.
3. 08. Di Pietro, Mura, Favia.

Pag. 93

ART. 4

  Al comma 1, dopo le parole: in situazione di grave squilibrio finanziario, aggiungere le seguenti: e di dissesto deliberato.
4. 1. Cambursano.

  Sopprimere i commi 4 e 5.
4. 6. Rubinato.

  Sopprimere il comma 4.
4. 3. Rubinato.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
   «c) le province per 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;
   d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2».
4. 4. Simonetti, Polledri, Pastore, Volpi, D'Amico, Meroni, Vanalli, Bragantini, Bitonci.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le somme non utilizzate alla data del 31 dicembre 2012 per il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per le medesime finalità per l'esercizio 2013.
4. 2. Rubinato.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Accedono alle risorse del Fondo di cui al comma 1, nella misura massima del 10 per cento delle disponibilità annuali, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tale ambito, tramite gli accordi sindacali stipulati ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, ai fini del riassorbimento dei lavoratori ritenuti eccedenti, è possibile stabilire anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. Trascorsi 90 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in mancanza di accordi sindacali l'amministrazione pubblica procede unilateralmente sulla base delle proprie prerogative datoriali.
4. 5. Marinello.
(Inammissibile)

Pag. 94

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione in favore degli enti locali per i quali sussistono eccezionali squilibri strutturali di bilancio e trattamento del debito storico).

  1. In sede di prima applicazione delle norme introdotte dal presente decreto, per i comuni che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario è previsto un trattamento del debito storico, così come risulta dai rendiconti riferiti alla data del 31 dicembre 2011, tale da separare la gestione dello stesso dalla contabilità ordinaria, con l'obiettivo di garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini e l'equo trattamento dei creditori. A tale fine, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a definire il trattamento dei debiti storici dei comuni in base ai seguenti principi:
   a) va effettuata una ricognizione dei comuni per i quali alla data del 10 ottobre 2012 è in essere un intervento straordinario per il debito storico, valutandone in particolare gli oneri per lo Stato, gli effetti sulla fiscalità locale e i meccanismi di gestione;
   b) gli oneri complessivi per lo Stato non devono aumentare;
   c) i comuni che accedono al trattamento del debito storico devono partecipare alla copertura dello stesso nella medesima misura percentuale prevista negli interventi in essere, prendendo come parametro di riferimento il meccanismo utilizzato per l'intervento in essere di importo economico più rilevante;
   d) il debito storico dei comuni viene trattato da un'unica gestione commissariale, utilizzando le risorse e le strutture già attive allo scopo;
   e) il patrimonio immobiliare che, in attuazione del federalismo demaniale, è in via di trasferimento dallo Stato ai comuni che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario viene trasferito in via prioritaria alla gestione commissariale, finché è in essere la procedura di riequilibrio.
* 5. 1. Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione in favore degli enti locali per i quali sussistono eccezionali squilibri strutturali di bilancio e trattamento del debito storico).

  1. In sede di prima applicazione delle norme introdotte dal presente decreto, per i comuni che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario è previsto un trattamento del debito storico, così come risulta dai rendiconti riferiti alla data del 31 dicembre 2011, tale da separare la gestione dello stesso dalla contabilità ordinaria, con l'obiettivo di garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini e l'equo trattamento dei creditori. A tale fine, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a definire il trattamento dei debiti storici dei comuni in base ai seguenti principi:
   a) va effettuata una ricognizione dei comuni per i quali alla data del 10 ottobre 2012 è in essere un intervento straordinario per il debito storico, valutandone in particolare gli oneri per lo Stato, gli effetti sulla fiscalità locale e i meccanismi di gestione;
   b) gli oneri complessivi per lo Stato non devono aumentare;
   c) i comuni che accedono al trattamento del debito storico devono partecipare Pag. 95alla copertura dello stesso nella medesima misura percentuale prevista negli interventi in essere, prendendo come parametro di riferimento il meccanismo utilizzato per l'intervento in essere di importo economico più rilevante;
   d) il debito storico dei comuni viene trattato da un'unica gestione commissariale, utilizzando le risorse e le strutture già attive allo scopo;
   e) il patrimonio immobiliare che, in attuazione del federalismo demaniale, è in via di trasferimento dallo Stato ai comuni che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario viene trasferito in via prioritaria alla gestione commissariale, finché è in essere la procedura di riequilibrio.
* 5. 2. Borghesi, Favia, Mura.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Per i Comuni che hanno dichiarato il dissesto ai sensi dell'articolo 246 e che si trovano nelle condizioni eccezionali di grave indisponibilità di cassa, certificata dal responsabile del Servizio finanziario e dal collegio dei revisori dei conti, il limite massimo di anticipazione di tesoreria è elevato a cinque dodicesimi per l'intera durata della procedura di risanamento».
5. 3. Lovelli.

Pag. 96

ART. 6.

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: anche tenendo conto degli esiti dell'attività ispettiva.
6. 6. Vanalli, Bitonci, Bragantini, Meroni, Volpi, Pastore, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Sopprimere i commi 1 e 2
*6. 1. Iannarilli, Cirielli, Cesaro, Armosino, Gioacchino Alfano.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
*6. 2. Cambursano.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
*6. 3. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
*6. 5. Osvaldo Napoli.

  All'articolo 6, sopprimere i commi 1 e 2.
*6. 7. Osvaldo Napoli.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
*6. 9. Marchi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per gli enti che, sulla base dell'apposita tabella allegata al rendiconto di gestione, presentino valori deficitari per almeno un terzo dei parametri obiettivo fissati ogni triennio con decreto del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 242, comma 2.
6. 8. Rubinato.

  Al comma 3 sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. 4. Froner.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il 50 per cento dei magistrati, dei dirigenti e dei funzionari direttivi della Corte dei conti sono reclutati tra i laureati in discipline economico-finanziarie, economico aziendali e statistiche ed attuariali.
6. 10. Lanzillotta.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. I Magistrati effettivamente in servizio presso la Corte dei conti sono assegnati alle distinte aree funzionali della giurisdizione, della procura e del controllo in relazione ai carichi di lavoro delle diverse aree come risultanti dall'applicazione della presente legge.
6. 11. Lanzillotta.

Pag. 97

ART. 7.

  Sopprimerlo.
*7. 3. Vanalli, Bragantini, Bitonci, Meroni, Volpi, Pastore, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Sopprimerlo.
*7. 7. Santelli, Calderisi.

  Sopprimerlo.
*7. 9. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Sopprimerlo.
*7. 10. Bressa, Baretta, Amici, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Ulteriori disposizioni in materia di Corte dei Conti).

  1. Al fine di una più efficiente attuazione delle disposizioni di settore di cui al presente decreto:
   Il Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti può avvalersi, per l'attività di controllo, anche di magistrati assegnati alla sezione regionale giurisdizionale, previo parere favorevole del Presidente della sezione regionale giurisdizionale e del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti. Il Presidente di Sezione più anziano per ordine di ruolo, in servizio presso la Regione, coordina tutte le attività amministrative a supporto delle funzioni istituzionali della Corte dei conti in quella Regione. Le medesime disposizioni si applicano alle sezioni istituite presso le Province autonome di Trento e Bolzano;
   b) Con decreto del Presidente della Corte dei conti, previa delibera del Consiglio di Presidenza, è individuato un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere, assegnato alla sezione regionale di controllo, quale responsabile dell'attuazione, sulla base delle direttive impartite dal Presidente della sezione medesima, dei compiti in sede di controllo attribuiti alla Corte dei conti dal presente decreto-legge.
7. 8. Vincenzo Antonio Fontana, Marinello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

  1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento delle funzioni di controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli enti locali:
   a) il consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, quale organo di autogoverno della magistratura contabile, adotta i provvedimenti necessari al fine di assicurare il più efficiente svolgimento delle funzioni giurisdizionali e di controllo intestate alla Corte, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, n. 1) e 4), della Legge 27 Aprile 1982, n. 186, ai quali rinvia l'articolo 10, comma 10, della Legge 13 Aprile 1988 n. 187.

  2. Al fine di assicurare il corretto funzionamento delle funzioni di controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli enti locali, la Corte dei conti acquisisce le unità di personale amministrativo dagli enti territoriali, attraverso processi di mobilità individuandole tra quelle in possesso di professionalità adeguata alle funzioni di pertinenza, di cui al decreto-legge 10 Ottobre 2012, n. 174.
7. 6. Volpi, D'Amico, Meroni, Bitonci, Vanalli, Polledri, Pastore, Simonetti, Bragantini.

Pag. 98

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
7. 11. Lanzillotta.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.
7. 1. Froner.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: fermo restando l'obbligo di bilinguismo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.305.
7. 2. Zeller, Brugger.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I segretari provinciali, in servizio nelle province che risultano accorpate alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, su richiesta da inoltrare al Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 2012, al termine delle procedure di accorpamento delle province, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385, e nel rispetto delle norme regolamentari stabilite dal Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, anche in deroga alla quantità dei consiglieri riservati alla nomina governativa, sono nominati consiglieri della Corte dei Conti nelle sezioni regionali.
7. 4. Simonetti, Vanalli, Bragantini, Bitonci, Meroni, Volpi, Pastore, Polledri, D'Amico.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I segretari provinciali, in servizio nelle province accorpate alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, su loro richiesta inoltrata entro il 31 dicembre 2012 al Ministero dell'interno al termine delle procedure di accorpamento, possono transitare nei ruoli amministrativi della Corte dei conti.
7. 5. Simonetti, Vanalli, Bragantini, Bitonci, Meroni, Volpi, Pastore, Polledri, D'Amico.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere, il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento delle funzioni di controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali:
   a) il consiglio di presidenza della Corte dei conti, quale organo di autogoverno della magistratura contabile, adotta i provvedimenti necessari al fine di assicurare il più efficiente svolgimento delle funzioni giurisdizionali e di controllo intestate alla Corte, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, n. 1) e 4), della legge 27 aprile 1982, n. 186, ai quali rinvia l'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117.
   b) è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013, di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6,5 milioni di euro, a regime, a decorrere dall'anno 2015 per l'assunzione di magistrati contabili da assegnare alle Sezioni regionali di controllo e alla Sezione centrale di controllo delle Autonomie, a valere sulle risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui alle disposizioni dei Titoli I e III, articolo 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
   c) la Corte dei conti può avviare apposito concorso pubblico, per aree geografiche, per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 50 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell'area III, ex area C, in possesso, per 2/3, di laurea in giurisprudenza e, per il terzo residuo, in scienze economiche, statistiche e attuariali, da destinare alle Sezioni regionali di controllo e alla Sezione centrale di controllo delle Pag. 99Autonomie. In alternativa, la Corte dei conti può acquisire le unità di personale amministrativo di cui al precedente periodo dagli enti territoriali, attraverso processi di mobilità, individuandole tra quelle in possesso di professionalità adeguata alle funzioni di pertinenza, di cui al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.
7. 01. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento delle funzioni di controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali:
   a) il consiglio di presidenza della Corte dei conti, quale organo di autogoverno della magistratura contabile, adotta i provvedimenti necessari al fine di assicurare il più efficiente svolgimento delle funzioni giurisdizionali e di controllo intestate alla Corte, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, n. 1) e 4), della legge 27 aprile 1982, n. 186, ai quali rinvia l'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117.
  2. è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013, di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6,5 milioni di euro, a regime, a decorrere dall'anno 2015 per l'assunzione di magistrati contabili da assegnare alle Sezioni regionali di controllo e alla Sezione centrale di controllo delle Autonomie, a valere sull'avanzo di amministrazione risultante dal bilancio consuntivo della Corte stessa.
  3. Per le stesse finalità e con le medesime modalità di finanziamento la Corte dei conti può avviare apposito concorso pubblico, per aree geografiche, per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 50 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell'area III, ex area C, in possesso, per 2/3, di laurea in giurisprudenza e, per il terzo residuo, in scienze economiche, statistiche e attuariali, da destinare alle Sezioni regionali di controllo e alla Sezione centrale di controllo delle Autonomie. In alternativa, la Corte dei conti può acquisire le unità di personale amministrativo di cui al precedente periodo dagli enti territoriali, attraverso processi di mobilità, individuandole tra quelle in possesso di professionalità adeguata alle funzioni di pertinenza, di cui al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.
7. 02. Mantovano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Accesso agli atti di gestione delle risorse pubbliche).

  1. Tutti gli atti e documenti delle pubbliche amministrazioni che comportano impegno di spesa o diminuzione di entrata o variazioni del patrimonio dell'ente sono resi accessibili ai cittadini.
7. 03. Rubinato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Al fine di assicurare il pieno e corretto espletamento delle funzioni di controllo della Corte del conti sulla gestione finanziaria degli enti locali è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013, di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7 milioni di euro, a regime, a decorrere dall'anno 2015, a valere sull'avanzo di amministrazione risultante dal bilancio consuntivo della Corte stessa, per l'assunzione di magistrati contabili da assegnare alle Sezioni regionali di controllo e alla Sezione centrale di controllo delle Autonomie, nonché per il reclutamento, mediante apposito concorso pubblico, per aree geografiche, di un contingente complessivo non superiore a 50 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato Pag. 100dell'area III, ex area C, in possesso di laurea in giurisprudenza ovvero, per non meno di un terzo, in possesso di laurea in scienze economiche, statistiche e attuariali, da destinare, parimenti, alle suddette Sezioni. In alternativa, anche parziale, la Corte dei conti può acquisire le unità di personale amministrativo di cui al precedente periodo, dagli enti territoriali, attraverso processi di mobilità.
7. 04. Vassallo.

Pag. 101

ART. 8.

  Al comma 3, capoverso, sostituire i commi 6-bis e 6-ter con i seguenti:
  «6-bis. Per l'anno 2012 e 2013, ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, per l'estinzione anticipata del debito sono recuperate nell'anno successivo con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno;
  6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-bis, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio”».
8. 4. Osvaldo Napoli.

  Al comma 3, capoverso comma 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: l'estinzione anticipata con le seguenti: la riduzione dello stock di debito complessivo per l'anno 2012.
8. 20. Osvaldo Napoli.

  Al comma 3, capoverso comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: estinzione anticipata aggiungere le seguenti: e la riduzione dello stock di debito complessivo per l'anno 2012.
8. 24. Osvaldo Napoli.

  Al comma 3, capoverso, sostituire il comma 6-ter con il seguente:
  6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione di 500 milioni di euro del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto.
8. 17. D'Amico, Volpi, Polledri, Pastore, Vanalli, Bragantini, Meroni, Simonetti, Bitonci.

  Al comma 3, capoverso, dopo il comma 6-ter, aggiungere i seguenti:
  6-quater. Per l'anno 2012 la riduzione di cui al comma 6, con le modalità di seguito stabilite, si applica ai soli comuni soggetti al patto di stabilità interno per il medesimo anno.
  6-quinquies. Al fine di incentivare il percorso associativo, nel 2013 per i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti che costituiscono Unioni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale.
8. 3. Osvaldo Napoli.

  Al comma 3, capoverso, dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:
  6-quater. Per le finalità di cui al comma 6-bis non è applicato ai comuni l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata dei prestiti sottoscritti con la Cassa depositi e prestiti SpA. Per le medesime finalità, è inoltre consentita ai Comuni l'estinzione Pag. 102parziale di mutui e prestiti con lo stesso istituto, anche in deroga ai contratti già sottoscritti.
* 8. 2. Osvaldo Napoli.

  Al comma 3, capoverso, dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:
  6-quater. Per le finalità di cui al comma 6-bis non è applicato ai comuni l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata dei prestiti sottoscritti con la Cassa depositi e prestiti SpA. Per le medesime finalità, è inoltre consentita ai Comuni l'estinzione parziale di mutui e prestiti con lo stesso istituto, anche in deroga ai contratti già sottoscritti.
* 8. 16. D'Amico, Polledri, Pastore, Volpi, Vanalli, Bragantini, Meroni, Simonetti, Bitonci.

  Al comma 3, capoverso, dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:
  6-quater. Per le finalità di cui al comma 6-bis non è applicato ai comuni l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata dei prestiti sottoscritti con la Cassa depositi e prestiti SpA. Per le medesime finalità, è inoltre consentita ai Comuni l'estinzione parziale di mutui e prestiti con lo stesso istituto, anche in deroga ai contratti già sottoscritti.
* 8. 25. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

  Al comma 3, capoverso, dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:
  6-quater. Per le finalità di cui al comma 6-bis non è applicato ai comuni l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata dei prestiti sottoscritti con la Cassa depositi e prestiti SpA. Per le medesime finalità, è inoltre consentita ai Comuni l'estinzione parziale di mutui e prestiti con lo stesso istituto, anche in deroga ai contratti già sottoscritti.
* 8. 26. Rubinato.

  Al comma 3, capoverso, dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:
  6-quater. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni successivi al 2011, l'ente locale inadempiente è assoggettato, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento del complesso delle spese soggette al patto di stabilità interno registrato nell'ultimo consuntivo.
8. 28. Nannicini, Bressa, Baretta, Amici, Bordo, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

  Al comma 3, capoverso, dopo il comma 6-ter aggiungere il seguente:
  6-quater. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni successivi al 2012 l'ente locale inadempiente è assoggettato, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento del complesso delle spese soggette al patto di stabilità interno registrato nell'ultimo consuntivo.
8. 6. Nannicini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per l'anno 2012, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, utilizza come criterio di assegnazione delle riduzioni degli obiettivi annuali una ripartizione proporzionale agli obiettivi assegnati ai Comuni assoggettati al patto di stabilità interno con l'accordo Pag. 103delle Conferenza Stato-città e autonomie locali dell'11 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 16, commi 6 e 6-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  3-ter. Dal riparto sono esclusi i Comuni virtuosi individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che hanno violato il patto di stabilità interno nel 2011.
8. 5. Osvaldo Napoli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 16, comma 31, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 la parola «1.000» è sostituita da «3.000.».
  3-ter. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «1.001» è sostituita dalle seguenti «3.001»;
   b) al comma 2, primo periodo, la parola: «1.000» è sostituita dalla seguente «3.000»;
   c) al comma 2, secondo periodo, lettera c), la parola; «1.001» è sostituita dalla seguente: «3.001»;
   d) al comma 6, primo periodo, la parola: «1.000» è sostituita dalla seguente «3.000»;
   e) al comma 6, secondo periodo, lettera c), la parola; «1.001» è sostituita dalla seguente: «3.001»;
   f) al comma 19, la parola: «1.001» è sostituita dalle seguenti «3.001».
8. 22. Fiorio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le risorse erogate ai comuni entro la data del 31 dicembre 2012 ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e non utilizzate a tale data, sono destinate alle medesime finalità di cui all'articolo 16, comma 6-bis, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, inserito dal comma 3 del presente articolo.
8. 12. Armosino, Rosso.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 16, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «consumi intermedi» sono aggiunte le seguenti: «al netto delle spese finanziate da entrate aventi specifica destinazione».
8. 7. Gioacchino Alfano.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi agli interventi per il riassetto territoriale nelle aree a rischio idrogeologico realizzati dai comuni e finanziati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 16, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono equiparate, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui al comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
  3-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, Pag. 104n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
8. 8. Mariani, Sereni, Amici, Marchi, Braga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nelle more dell'attuazione degli articoli 17, 18 e 19 del decreto-legge, 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i processi di mobilità del personale degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, derivanti dall'attuazione degli articoli 17, 18 e 19 del decreto-legge, n. 95 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, non rilevano nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dagli enti di cui sopra, ai fini di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, nonché al fine di cui al comma 28 del cosiddetto articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 come modificato dall'articolo 4, comma 102 della legge 183 del 2011; e all'articolo 1, comma 6-bis, legge n. 14 del 2012 e dall'articolo 4-ter, comma 12, della legge 44 del 2012. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 14 del decreto-legge n. 95 del 2012, «I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dagli enti di cui sopra.
8. 30. Fiorio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, primo periodo, dopo le parole: «differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato» sono aggiunte le seguenti: «e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo».
  3-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 12-bis è soppresso.
** 8. 1. Osvaldo Napoli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, primo periodo, dopo le parole: «differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato» sono aggiunte le seguenti: «e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo».
  3-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 12-bis è soppresso.
** 8. 27. Rubinato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis
. Dai pagamenti del titolo II del bilancio dei comuni da computare ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno sono esclusi quelli finanziati :
   a) con le entrate proprie del comune;
   b) con l'utilizzo del fondo rotativo della Cassa depositi e prestiti;
   c) con la devoluzione delle economie realizzate sui mutui assunti con la Cassa depositi e prestiti;Pag. 105
   d) dallo Stato, dalla Regione e dal comune per il cofinanziamento di opere pubbliche finanziate dall'Unione europea.
* 8. 9. Bonavitacola.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis
. Dai pagamenti del titolo II del bilancio dei comuni da computare ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno sono esclusi quelli finanziati :
   a) con le entrate proprie del comune;
   b) con l'utilizzo del fondo rotativo della Cassa depositi e prestiti;
   c) con la devoluzione delle economie realizzate sui mutui assunti con la Cassa depositi e prestiti;
   d) dallo Stato, dalla Regione e dal comune per il cofinanziamento di opere pubbliche finanziate dall'Unione europea.
* 8. 23. Piccolo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 31 della legge 21 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. Nel saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2012 e per gli anni successivi non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e le relative spese sostenute dai comuni. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».
8. 11. Armosino, Rosso.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 4, comma 1-bis, secondo periodo del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, le parole da: «in misura del 50 per cento» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «in misura del 65 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito e in misura del 35 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito».
8. 10. Armosino, Rosso.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio 2013, non sono considerate le risorse utilizzate dai comuni con una popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti e soggetti a partire dal 1o gennaio 2013 al patto di stabilità interno, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e le risorse finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche e allo sviluppo del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
8. 14. Vanalli, Polledri, D'Amico, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Pastore, Volpi, Meroni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già prevista, Pag. 106dalle disposizioni vigenti e dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro il 30 giugno 2013 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, i comuni delle città metropolitane provvedono alla riorganizzazione o all'accorpamento delle società strumentali che svolgono funzioni amministrative di natura pubblicistica ed attività di produzioni di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell'amministrazione di riferimento. I bilanci delle società di cui al presente comma devono essere iscritti nel bilancio consolidato dell'ente locale.
8. 31. Marsilio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. A partire dal 1o gennaio 2013, è istituito presso Cassa depositi e prestiti Spa un apposito Fondo per operazioni di cessione dei crediti scaduti o esigibili, anche mediante cartolarizzazione degli stessi con costi ed oneri finanziari a carico delle amministrazioni debitrici.
  3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica a favore degli enti locali che:
   a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio;
   b) non abbiano dichiarato il dissesto finanziario, così come previsto all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, negli ultimi dieci esercizi;
   c) non abbiano decretato, negli ultimi dieci esercizi, lo scioglimento del consiglio comunale, ovvero di quello provinciale, a seguito di fenomeni di infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso.
  3-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2013, a 200 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto.
8. 19. Vanalli, Bitonci, D'Amico, Polledri, Volpi, Meroni, Pastore, Simonetti, Bragantini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni integrative e correttive per le Province).

  1. All'articolo 16, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni». Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal primo periodo si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 100 milioni di euro delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».
  2. All'articolo 17, comma 13-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo periodo è soppresso.
  3. All'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 12-bis è soppresso.
  4. All'articolo 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo le parole: «pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato» sono aggiunte le seguenti: «e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo».
* 8. 01. Iannarilli, Armosino, Cirielli, Cesaro, Gioacchino Alfano.
(Inammissibile)

Pag. 107

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni integrative e correttive per le Province).

  1. All'articolo 16, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni». Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal primo periodo si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 100 milioni di euro delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio».
  2. All'articolo 17, comma 13-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo periodo è soppresso.
  3. All'articolo 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 12-bis è soppresso.
  4. All'articolo 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo le parole: «pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato» sono aggiunte le seguenti: «e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo».
* 8. 05. Vanalli, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Meroni, Volpi, Pastore, Polledri, D'Amico.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni integrative e correttive per le Province).

  1. All'articolo 16, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni». Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal primo periodo si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 100 milioni di euro delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio».
  2. All'articolo 17, comma 13-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo periodo è soppresso.
  3. All'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 12-bis è soppresso.
  4. All'articolo 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo le parole: «pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato» sono aggiunte le seguenti: «e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo».
* 8. 03. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni integrative e correttive per le Province).

  1. All'articolo 16, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni». Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal primo periodo si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 100 milioni di euro delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio».Pag. 108
  2. All'articolo 17, comma 13-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo periodo è soppresso.
  3. All'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 12-bis è soppresso.
  4. All'articolo 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo le parole: «pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato» sono aggiunte le seguenti: «e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo».
* 8. 06. Marchi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Assicurazione amministratori locali e rimborso spese legali).

  1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali è ammissibile in caso di:
   a) assenza di conflitto di interessi con l'Ente amministrato;
   b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
   c) conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione;
   d) assenza di dolo o colpa grave;
   e) assenza di responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad altri enti pubblici».
8. 02. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 1o luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a dieci anni».
8. 04. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Pag. 109

ART. 9.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'importo base, in relazione alle varie fattispecie imponibili, dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) è, inderogabilmente, per tutte le Province comprese le Province autonome di Trento e di Bolzano quello stabilito dal decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435, come modificato dall'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
9. 21. Marinello, Gioacchino Alfano.
(Inammissibile)

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ferme restando le disposizioni speciali che regolano il Pubblico registro automobilistico, nonché la competenza e l'esecuzione delle relative formalità, il gettito dell'imposta è destinato alla Provincia dove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo e, negli altri casi, come intestatario del veicolo, in qualità di proprietario, di acquirente con riserva della proprietà, di usufruttuario o di locatario, nella misura stabilita dalla Provincia destinataria».
   a-bis) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso la misura del tributo, presso ciascuna Provincia, comprese le Province autonome di Trento e Bolzano, non può essere inferiore a quella stabilita dalla tariffa, anche con riferimento alle eventuali modifiche che intervenissero sulla tariffa stessa».

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2013, assicurando l'invarianza del gettito, è stabilita una nuova tariffa dell'imposta provinciale di trascrizione, commisurata alla potenza del propulsore per i veicoli a motore, con facoltà di introdurre una ponderazione in relazione alla classe di inquinamento, e alla massa complessiva per i restanti veicoli, che si applica presso ciascuna Provincia, comprese le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il predetto decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e si applica con riferimento alle immatricolazioni effettuate e agli atti formati a decorrere da tale giorno. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui presente comma è abrogato il comma 11 dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente al disegno di legge di conversione, all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.
9. 37. Velo.
(Inammissibile limitatamente al comma 2-bis della parte consequenziale)

  Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ferme restando le disposizioni speciali che regolano il Pubblico registro automobilistico, nonché la competenza e l'esecuzione delle relative formalità, il gettito dell'imposta è destinato alla Provincia dove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come Pag. 110avente causa nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo e, per il resto, come intestatario del veicolo, cioè, a seconda dei casi, proprietario, acquirente con riserva della proprietà, usufruttuario, locatario, nella misura stabilita dalla Provincia destinataria.».
* 9. 17. Corsaro.

  Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ferme restando le disposizioni speciali che regolano il Pubblico registro automobilistico, nonché la competenza e l'esecuzione delle relative formalità, il gettito dell'imposta è destinato alla Provincia dove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo e, per il resto, come intestatario del veicolo, cioè, a seconda dei casi, proprietario, acquirente con riserva della proprietà, usufruttuario, locatario, nella misura stabilita dalla Provincia destinataria.».
* 9. 26. La Loggia.

  Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ferme restando le disposizioni speciali che regolano il Pubblico registro automobilistico, nonché la competenza e l'esecuzione delle relative formalità, il gettito dell'imposta è destinato alla Provincia dove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo e, per il resto, come intestatario del veicolo, cioè, a seconda dei casi, proprietario, acquirente con riserva della proprietà, usufruttuario, locatario, nella misura stabilita dalla Provincia destinataria.».
* 9. 31. Ciccanti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È intestatario del veicolo il locatario nel caso di locazione finanziaria, il titolare del diritto di godimento nel caso di usufrutto, il cessionario nel caso di compravendita con riservato dominio e il proprietario-acquirente ove non ricorrano i predetti casi.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «commercio» sono inserite le seguenti: «nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria».
9. 77. Abrignani.

  Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: o intestatario del veicolo aggiungere le seguenti: ovvero, nel caso di locazione finanziaria, inteso come soggetto locatario.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 446, dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. Il punto 2 della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435 è abrogato».
  2-ter. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate, registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno Pag. 111per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.
  2-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e rinveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti e tale imposta.
* 9. 1. Iannarilli, Cirielli, Armosino, Cesaro, Gioacchino Alfano.

  Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: o intestatario del veicolo aggiungere le seguenti: ovvero, nel caso di locazione finanziaria, inteso come soggetto locatario.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 446, dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. Il punto 2 della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435, è abrogato».
  2-ter. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate, registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.
  2-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e rinveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti e tale imposta.
* 9. 14. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

  Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: o intestatario del veicolo aggiungere le seguenti: ovvero, nel caso di locazione finanziaria, inteso come soggetto locatario.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 446, dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. Il punto 2 della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435 è abrogato».
  2-ter. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate, registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno Pag. 112per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.
  2-quater. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e rinveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti e tale imposte.
* 9. 39. Volpi, Vanalli, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Meroni, Pastore, Polledri, D'Amico.

  Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: o intestatario del veicolo aggiungere le seguenti: ovvero, nel caso di locazione finanziaria, inteso come soggetto locatario.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 446, dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. Il punto 2 della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435 è abrogato».
  2-ter. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate, registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.
  2-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e rinveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti e tale imposta.
* 9. 66. Marchi.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso la misura del tributo, presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, non può essere inferiore a quella stabilita dalla suddetta tariffa, anche con riferimento alle eventuali modifiche che intervenissero sulla tariffa stessa».
9. 18. Corsaro.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso la misura del tributo, presso ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero delle Regioni a statuto ordinario o a statuto speciale, non può essere inferiore a quella stabilita dalla tariffa, anche con riferimento alle eventuali modifiche che intervenissero sulla tariffa stessa».
* 9. 25. La Loggia.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso la Pag. 113misura del tributo, presso ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero delle Regioni a statuto ordinario o a statuto speciale, non può essere inferiore a quella stabilita dalla tariffa, anche con riferimento alle eventuali modifiche che intervenissero sulla tariffa stessa».
* 9. 33. Ciccanti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni introdotte con il comma 2 si applicano a decorrere dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso delle somme di IPT già corrisposte secondo le citate disposizioni.
** 9. 15. Corsaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni introdotte con il comma 2 si applicano a decorrere dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso delle somme di IPT già corrisposte secondo le citate disposizioni.
** 9. 23. La Loggia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni introdotte con il comma 2 si applicano a decorrere dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso delle somme di IPT già corrisposte secondo le citate disposizioni.
** 9. 30. Ciccanti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2013, è stabilita una nuova tariffa dell'imposta provinciale di trascrizione, commisurata alla potenza del propulsore per i veicoli a motore, con facoltà di introdurre una ponderazione in relazione alla classe di inquinamento, e alla massa complessiva per i restanti veicoli. Tale tariffa si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano, alle città metropolitane e alle Province, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con decorrenza dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati da tale giorno, e che abroga dalla data di applicazione il decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435. Salvaguardando l'invarianza di gettito, detto decreto individua le formalità specificatamente imponibili, nel rispetto del divieto di duplicazione d'imposta.
* 9. 16. Corsaro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2013, è stabilita una nuova tariffa dell'imposta provinciale di trascrizione, commisurata alla potenza del propulsore per i veicoli a motore, con facoltà di introdurre una ponderazione in relazione alla classe di inquinamento, e alla massa complessiva per i restanti veicoli. Tale tariffa si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano, alle città metropolitane e alle Province, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con decorrenza dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati da tale giorno, e che abroga dalla data di applicazione il decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435. Salvaguardando l'invarianza di gettito, detto decreto individua le formalità specificatamente imponibili, nel rispetto del divieto di duplicazione d'imposta.
* 9. 24. La Loggia.
(Inammissibile)

Pag. 114

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2013, è stabilita una nuova tariffa dell'imposta provinciale di trascrizione, commisurata alla potenza del propulsore per i veicoli a motore, con facoltà di introdurre una ponderazione in relazione alla classe di inquinamento, e alla massa complessiva per i restanti veicoli. Tale tariffa si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano, alle città metropolitane e alle Province, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con decorrenza dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati da tale giorno, e che abroga dalla data di applicazione il decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435. Salvaguardando l'invarianza di gettito, detto decreto individua le formalità specificatamente imponibili, nel rispetto del divieto di duplicazione d'imposta.
* 9. 32. Ciccanti.
(Inammissibile)

  Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
  1-ter. L'imposta municipale propria dell'unità immobiliare abitativa che costituisce abitazione principale di almeno uno dei possessori è dovuta per intero al comune nel quale tale possessore ha la propria residenza. In caso di più di un possessore nelle condizioni di cui al periodo precedente con riferimento a diversi comuni, l'imposta è dovuta per intero al comune nel cui territorio si colloca la maggior parte della superficie.
  1-quater. Le unità immobiliari costruttivamente e funzionalmente unitarie, suddivise in una pluralità di unità catastali unicamente per effetto della loro collocazione sul territorio di più di un comune, si considerano unitariamente ai fini dell'applicazione dell'IMU e la relativa rendita catastale è quella derivante dalla somma delle rendite attribuite alle unità catastali componenti, ovvero, se attribuita, a quella determinata dall'agenzia del territorio ai soli fini fiscali».

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 13 del comma 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il comma 17 del medesimo articolo non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio.
9. 80. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11.
  1-ter. L'imposta municipale propria dell'unità immobiliare abitativa che costituisce abitazione principale di almeno uno dei possessori è dovuta per intero al comune nel quale tale possessore ha la Pag. 115propria residenza. In caso di più di un possessore nelle condizioni di cui al periodo precedente con riferimento a diversi comuni, l'imposta è dovuta per intero al comune nel cui territorio si colloca la maggior parte della superficie.
  1-quater. Le unità immobiliari costruttivamente e funzionalmente unitarie, suddivise in una pluralità di unità catastali unicamente per effetto della loro collocazione sul territorio di più di un comune, si considerano unitariamente ai fini dell'applicazione dell'IMU e la relativa rendita catastale è quella derivante dalla somma delle rendite attribuite alle unità catastali componenti, ovvero, se attribuita, a quella determinata dall'agenzia del territorio ai soli fini fiscali».
9. 6. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11».
9. 50. Meroni, D'Amico, Volpi, Polledri, Pastore, Vanalli, Bragantini, Simonetti, Bitonci.
(Inammissibile)

  Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 2, all'ultimo periodo, le parole: «nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo», sono soppresse.
9. 53. Vanalli, Pastore, Volpi, Polledri, D'Amico, Bragantini, Meroni, Bitonci, Simonetti.
(Inammissibile)

  Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 11, al primo periodo, le parole: «È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili,» sono sostituite dalle seguenti: «È riservata allo Stato la quota di imposta pari al 30 per cento dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili. Al minor gettito derivante dalla presente disposizione, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».
9. 54. Montagnoli, Vanalli, Pastore, Volpi, Polledri, D'Amico, Bragantini, Meroni, Bitonci, Simonetti.
(Inammissibile)

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: «entro novanta giorni dalla data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno».
* 9. 19. Cazzola.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: «entro novanta giorni dalla data» sono sostituite dalle seguenti: Pag. 116«entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno».
* 9. 27. Distaso.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: «entro novanta giorni dalla data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno».
* 9. 35. Libè, Galletti, Mantini, Ciccanti.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   «a-bis) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: «entro novanta giorni dalla data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno».
* 9. 43. Simonetti, Bitonci, Polledri, Volpi, D'Amico, Pastore, Vanalli, Bragantini, Meroni.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   «a-bis) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: «entro novanta giorni dalla data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno».
* 9. 76. De Micheli.

  Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) al comma 12-ter, ultimo periodo, le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2013».
** 9. 20. Cazzola.

  Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) al comma 12-ter, ultimo periodo, le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2013».
** 9. 28. Distaso.

  Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) al comma 12-ter, ultimo periodo, le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2013».
** 9. 36. Libè, Galletti, Mantini, Ciccanti.

  Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) al comma 12-ter, ultimo periodo, le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2013».
** 9. 44. Simonetti, Volpi, D'Amico, Pastore, Vanalli, Bitonci, Polledri, Bragantini, Meroni.

  Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) al comma 12-ter, ultimo periodo, le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2013».
** 9. 75. De Micheli.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «30 novembre» con le seguenti: «31 dicembre».
9. 61. Bertolini.

  Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 12-ter è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1o gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni Pag. 117dalla entrata in vigore del decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU e delle relative istruzioni per la compilazione».
* 9. 62. Bertolini.

  Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 12-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni dalla entrata in vigore del decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU e delle relative istruzioni per la compilazione».
* 9. 78. Marinello.

  Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis), dopo il comma 12-ter, sono aggiunti i seguenti:
  «12-quater. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dal condominio, a cura dell'amministratore, in sostituzione dell'obbligo gravante sui condomini.
  12-quinquies. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'imposta municipale propria è dovuta dai titolari del diritto a tempo parziale. La dichiarazione deve essere presentata dal condominio o dalla comunione, a cura dell'amministratore, in sostituzione dell'obbligo gravante sui contribuenti.
  12-sexies. L'amministratore del condominio o della comunione, nei casi indicati ai commi 12-quater e 12-quinquies, è tenuto al pagamento dell'imposta ed è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni, attribuendo le quote di rispettiva spettanza a ciascun titolare, con addebito nel rendiconto annuale.
9. 7. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 13-bis, il secondo, il terzo ed quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse si esplicano ai fini del calcolo e del pagamento dell'acconto dell'imposta, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera afferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro e non oltre il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, il pagamento dell'acconto è effettuato sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore nell'anno precedente, fatto salvo il conguaglio da effettuarsi con il pagamento del saldo sulla base dell'imposta annua complessivamente dovuta in base alle modifiche deliberate nei termini di legge».
  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 169, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «e le aliquote» sono sostituite dalle seguenti: «, le aliquote e le detrazioni».
9. 81. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Al comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è proporzionalmente ridotta del 50 per cento e fino ad un massimo del 100 per cento per ciascuna persona non autosufficiente, così Pag. 118come individuate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che appartenga al medesimo nucleo famigliare. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma, e per un importo massimo di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
9. 51. Meroni, Martini, Polledri, Pastore, Volpi, D'Amico, Bragantini, Vanalli, Bitonci, Simonetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovuta per l'unità immobiliare non adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado. La disposizione di cui al presente comma opera nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 è soppresso.
9. 52. Vanalli, Polledri, Pastore, Volpi, D'Amico, Bragantini, Meroni, Bitonci, Simonetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici che prevedono il requisito di iscrizione alla previdenza agricola, nell'ambito della disciplina dell'imposta municipale propria e della sua anticipazione in via sperimentale per effetto dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il medesimo requisito si considera conseguito nei seguenti casi:
   a) imprenditori agricoli professionali che sono iscritti alla previdenza agricola ai fini del conseguimento di trattamenti pensionistici;
   b) persone che, avendo svolto attività agricole, sono fruitori di trattamenti pensionistici originati da tali attività, a condizione che tali trattamenti costituiscano almeno il 50 per cento del reddito complessivo conseguito nel biennio precedente e il terreno oggetto di agevolazione ai fini dell'imposta municipale propria non possa essere considerato edificabile a norma degli strumenti urbanistici vigenti.
9. 2. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
  «5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
   a) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi;
   b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
   c) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
   d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente Pag. 119divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
   e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
   f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
   g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.».
9. 3. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto di abitazione disposto dall'articolo 4, comma 12-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si intende riferito alla quota di possesso del coniuge non assegnatario e nei limiti di essa.
* 9. 4. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A norma dell'articolo l, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto di abitazione di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si intende riferito alla quota di possesso del coniuge non assegnatario e nei limiti di essa.
* 9. 72. Lenzi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda.
** 9. 5. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n, 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si intendono prodotti nell'anno di imposta a far data dalla domanda.
** 9. 71. Lenzi.
(Inammissibile)

Pag. 120

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
9. 45. Vanalli, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Polledri, Pastore, Volpi, D'Amico, Meroni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il soggetto attivo può affidare, anche disgiuntamente, le fasi di gestione, accertamento e riscossione, nel rispetto del disposto di cui al comma 35, dell'obbligazione tributaria, compresa la maggiorazione di cui al comma 13, ai soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, alle autorità competenti di cui al comma 23, nonché al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.».
9. 46. Vanalli, Polledri, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Pastore, Volpi, D'Amico, Meroni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
  «9. La tariffa è commisurata, in tutto o in parte, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie calpestabile, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria di cui al gruppo R allegato 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo non può essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri, stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.».
9. 47. Vanalli, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Pastore, Volpi, Meroni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 29 è sostituito dal seguente:
  «29. I comuni che applicano sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, espressa sia in peso che in volume, o che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso possano, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo».
9. 48. Vanalli, Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bitonci, Pastore, Volpi, Meroni.

  Sopprimere il comma 4.
9. 40. Simonetti, Volpi, Vanalli, Bitonci, Bragantini, Meroni, Pastore, Polledri, D'Amico.

Pag. 121

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ai livelli di governo sub statale con le seguenti: ai diversi livelli di governo.
9. 41. Pastore, Simonetti, Volpi, Vanalli, Bitonci, Bragantini, Meroni, Polledri, D'Amico.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dai livelli di governo sub statale con le seguenti: ai livelli di governo regionale e locale.
9. 42. Pastore, Volpi, Vanalli, Simonetti, Bitonci, Bragantini, Meroni, Polledri, D'Amico.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
* 9. 56. Gioacchino Alfano.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
* 9. 58. Giorgio Conte, Lo Presti.

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: A decorrere dal 1o luglio 2013 i comuni procedono a nuovi affidamenti in ossequio alle disposizioni di cui primo periodo.
9. 9. Gioacchino Alfano.

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Fino a tale data i comuni possono procedere tramite gara ad evidenza pubblica a nuovi affidamenti a condizione che i capitolati d'appalto ed i relativi contratti stipulati delle attività di gestione e riscossione delle entrate prevedano l'obbligo di adeguamento alle disposizioni di cui al primo periodo. I nuovi concessionari entrano nell'attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali e nei relativi contratti in corso anche patrimoniali a partire dal 1° luglio 2013.
9. 10. Gioacchino Alfano.

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Fino a tale data i contratti in corso relativi agli affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate sono prorogati, alle medesime condizioni, anche patrimoniali.
* 9. 29. Bonavitacola.

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Fino a tale data i contratti in corso relativi agli affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate sono prorogati, alle medesime condizioni, anche patrimoniali.
* 9. 60. Piccolo.

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Fino a tale data è possibile procedere a nuovi affidamenti a condizione che i capitolati d'appalto ed i relativi contratti stipulati dovranno prevedere l'obbligo di adeguamento alle nuove disposizioni di cui al primo periodo.
9. 8. Gioacchino Alfano.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: nuovi affidamenti, aggiungere le seguenti: in concessione.
9. 74. Lenzi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 208, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni,anche a soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;».
9. 57. Giorgio Conte, Lo Presti.
(Inammissibile)

Pag. 122

  Al comma 6, sostituire le parole da: gli elementi rilevanti fino alla fine del comma, con le seguenti: , gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti generali e di settore per qualificare i soggetti e le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come svolte in modo diretto e indiretto con modalità non commerciale cioè non tipiche dell'attività di mercato.
9. 11. Lupi, Toccafondi.

  Al comma 6, sostituire le parole da: gli elementi rilevanti fino alla fine del comma, con le seguenti: gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti generali e di settore per qualificare i soggetti e le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come svolte in modo diretto e indiretto con modalità non lucrative.
9. 12. Lupi, Toccafondi.

  Al comma 6, sostituire le parole da: gli elementi rilevanti fino alla fine del comma, con le seguenti: gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti generali e di settore per qualificare i soggetti e le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come svolte in modo diretto e indiretto senza finalità di lucro.
9. 13. Lupi, Toccafondi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 13 è soppresso;
   b) all'articolo 14, le parole: «salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 per il caso di omesso versamento» sono soppresse.
9. 64. Borghesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al 4 per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e che è a carico del debitore:
   a) in misura del 2 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;
   b) integralmente, in caso contrario.»;

   b) il comma 6 è soppresso;
   c) il comma 7-ter è soppresso.
9. 63. Borghesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la parola «esclusivamente» è soppressa e dopo le parole: «per il miglioramento dei servizi pubblici», sono inserite le seguenti: «e alle manutenzioni straordinarie».
9. 69. Lenzi, Ghizzoni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Gli oneri della riscossione ed il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure possono essere posti a carico del contribuente secondo le modalità e nella misura massima stabilita dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
9. 73. Lenzi.
(Inammissibile)

Pag. 123

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al primo periodo, dopo le parole: «ove non soppressi,» sono inserite le seguenti: «dalle Università agrarie, dagli enti gestori di demanio collettivo comunque denominati,»
9. 34. Libè, Ciccanti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale maggiorazione è deducibile dalle imposte sul reddito.»
9. 38. Vanalli, Polledri, D'Amico, Pastore, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Volpi, Meroni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  All'articolo 6, comma 5-quater, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2012, n. 44, sono inseriti, infine, i seguenti periodi: «Per Uffici si intendono anche gli sportelli decentrati catastali comunali. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 5-septies e seguenti, non è dovuta alcuna garanzia dagli sportelli decentrati catastali comunali, in quanto trattasi di rapporti fra pubbliche amministrazioni, in attinenza con l'esercizio di funzioni fondamentali di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da parte dei Comuni.
9. 22. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati su un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione di aree per la realizzazione di programmi di edilizia economica e popolare ovvero di verde pubblico attrezzato, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
9. 59. Giorgio Conte, Lo Presti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Ai fini dell'applicazione delle normative in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica, le istituzioni pubbliche di esistenza e beneficenza, di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e le Aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, sono sottoposte alla vigente disciplina prevista per le Aziende speciali dei comuni che operano nei settori dei servizi socio sanitari, assistenziali, culturali ed educativi.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: nonché di istituzioni e aziende pubbliche.
9. 65. Mattesini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 4, comma del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e a condizione che il valore economico del servizio o dei Pag. 124beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui» sono soppresse.
9. 67. Sereni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. La misura di incentivazione per la progettazione interna in materia di lavori pubblici di cui all'articolo 92, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applica anche agli atti di pianificazione urbanistica, comunque denominati, ed è ripartita tra i dipendenti dell'amministrazione che li abbiano redatti.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: nonché di riconoscimento degli incentivi di progettazione al personale dipendente.
9. 68. Codurelli, Braga.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. 70. Lenzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale – Tares).

  1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti i seguenti:
  «28-bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.
  28-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi. Nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero, anche in contenzioso, del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile Pag. 125ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.
  28-quater. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.
  28-quinquies. Le disposizioni dei commi 28-bis, 28-ter e 28-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributi di cui al presente articolo e del conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale».
*9. 01. Iannarilli, Armosino, Cirielli, Cesaro, Gioacchino Alfano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale – Tares).

  1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti i seguenti:
  «28-bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.
  28-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi. Nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero panche in contenzioso, del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.
  28-quater. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire Pag. 126la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.
  28-quinquies. Le disposizioni dei commi 28-bis, 28-ter e 28-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente».
*9. 04. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale – Tares).

  1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti i seguenti:
  «28-bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.
  28-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi. Nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero panche in contenzioso, del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.
  28-quater. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.
  28-quinquies. Le disposizioni dei commi 28-bis, 28-ter e 28-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo Pag. 127provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente».
*9. 019. Meroni, Volpi, Bragantini, Pastore, Vanalli, Simonetti, Bitonci, Polledri, D'Amico.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale – Tares).

  1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti i seguenti:
  «28-bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.
  28-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi. Nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero panche in contenzioso, del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.
  28-quater Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.
  28-quinquies. Le disposizioni dei commi 28-bis, 28-ter e 28-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente».
*9. 025. Marchi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni sul personale in vista del riordino delle Province).

  1. All'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, Pag. 128con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: In vista del riordino previsto dall'articolo 17 le Province rivedono le loro dotazioni organiche e adottano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11 e seguenti».
** 9. 02. Iannarilli, Armosino, Cirielli, Cesaro, Gioacchino Alfano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni sul personale in vista del riordino delle Province).

  1. All'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In vista del riordino previsto dall'articolo 17 le Province rivedono le loro dotazioni organiche e adottano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11 e seguenti».
** 9. 03. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni sul personale delle Province in sede di riordino).

  1. All'articolo 16, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In vista del riordino previsto dal successivo articolo 17, le Province rivedono le loro dotazioni organiche e adottano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11 e seguenti».
** 9. 012. Cambursano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni sul personale a seguito del riordino delle Province).

  1. All'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In vista del riordino previsto dall'articolo 17 del presente decreto, le Province rivedono le loro dotazioni organiche e adottano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti».
** 9. 018. Bragantini, Pastore, Volpi, Vanalli, Simonetti, Bitonci, Meroni, Polledri, D'Amico.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni sul personale in vista del riordino delle Province).

  1. All'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In vista del riordino previsto dall'articolo 17, le Province rivedono le loro dotazioni organiche e adottano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11 e seguenti».
** 9. 024. Marchi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Canone di occupazione servizi a rete).

  1. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente numero:Pag. 129
  «5-bis.) In caso di occupazioni per le quali il servizio viene erogato agli utenti finali da una società intermediaria e non dalla società proprietaria o concessionaria dell'impianto, il canone è dovuto da quest'ultima e per utenti finali si intendono i consumatori finali che ricevono il servizio dalla società intermediaria, aventi sede o domicilio nel comune».
9. 05. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Potestà regolamentare degli enti locali in materia di determinazione dell'importo minimo al di sotto del quale non si effettuano accertamenti).

  1. All'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e gli enti locali possono disporre, nelle forme previste per gli atti di regolamentazione dei rispettivi tributi, un diverso importo ai fini dell'applicazione del comma 10, anche in relazione alle specificità dei tributi di propria rispettiva competenza. Tale eventuale regolamentazione non si applica alla riscossione di crediti già oggetto di iscrizione a ruolo».
9. 06. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Riduzione dell'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica per l'illuminazione pubblica).

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2011, n. 304, è aggiunto il seguente periodo: «I consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica rimangono assoggettati all'aliquota dello 0,0031 per ogni chilowattora».
9. 07. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Estensione agli enti locali della procedura di prenotazione a debito in materia di contributo unificato nel processo tributario).

  1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché agli enti locali, alle regioni e alle relative società concessionarie abilitate alla rappresentanza dei predetti enti nel processo tributario».
9. 08. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo).

  1. All'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: «tributi statali», sono inserite le seguenti: «e delle sanzioni civili applicate sui contributi recuperati».
9. 09. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Integrazione dei criteri direttivi dell'imposta municipale secondaria).

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera a), le parole: «, anche a fini pubblicitari» sono soppresse; Pag. 130
   b) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
   «a-bis) nel caso di impianti pubblicitari di qualsiasi tipo, nonché di insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a cinque metri quadrati, anche se installati su suolo privato, il presupposto del tributo, in luogo dell'occupazione, è l'esposizione pubblicitaria misurata in ragione della dimensione del messaggio pubblicitario e delle caratteristiche dell'impianto, sulla base di metodi appropriati in relazione alle diverse tipologie di impianti;»;
   c) al comma 2, alla lettera d) le parole: «le sanzioni» sono soppresse e dopo la medesima lettera è aggiunta la seguente:
   «d-bis) Le sanzioni sono determinate sulla base dei principi di cui ai decreti legislativi numeri 471, 472, e 473 del 1997, nonché tenendo conto delle modalità attualmente previste per la tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'imposta comunale sulla pubblicità»;
   d) al comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
   «f-bis) il regolamento determina le misure delle indennità di occupazione, commisurate alle tariffe che sono comunque applicabili, nei casi di abusivismo;
   f-ter) conferma degli obblighi di regolamentazione comunale delle modalità e dei requisiti per le concessioni di spazi pubblici e per l'esposizione o gestione dei mezzi pubblicitari.».
9. 010. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno).

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) al primo periodo, le parole: «capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte», sono soppresse;
    2) dopo le parole: «in proporzione al prezzo», sono aggiunte le seguenti: «o alla classificazione delle strutture ricettive»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  1-quater. Alle spese finanziate con il gettito dell'imposta di soggiorno non si applicano limiti ed i divieti di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
   c) al comma 3, primo periodo, le parole da: «Con regolamento da adottare» fino a «nel predetto regolamento» sono soppresse e l'ultimo periodo è sostituito Pag. 131dai seguenti: «Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione».
   d) al comma 3-bis, dopo le parole: «comuni nel cui territorio insistono isole minori», sono aggiunte le seguenti: «o che sono sedi di Autorità portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o comunque sedi di porti di categoria II, classi I, II e III di cui alla classificazione recata dall'articolo 4 della medesima legge».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2013.
9. 011. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Autorità competente per l'approvazione del Piano finanziario).

  1. Al comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dall'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia».
9. 013. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Superficie assoggettabile al tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili).

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa sui rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, o della tariffa di igiene urbana prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Restano ferme le procedure di interscambio informativo tra i comuni e l'Agenzia del territorio di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».
9. 014. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Riferimenti istitutivi del Tares).

  1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da: «svolto mediante l'attribuzione» a: «legge Pag. 13214 settembre 2011, n. 148,» sono sostituite dalle seguenti: «svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.».
9. 015. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga dell'entrata in vigore del Tares).

  1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2014».
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
  3. Il comma 13-bis dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2.
  4. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, ferme restando le potestà regolamentari comunali nell'ambito del regime di prelievo rispettivamente adottato.
9. 020. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga entrata in vigore del Tares).

  1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2014».
9. 016. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti per assicurare la continuità territoriale del collegamenti marittimi).

  1. Al fine di garantire la continuità territoriale dei collegamenti marittimi che si svolgono in ambito regionale, nelle more del completamento del processo di privatizzazione di competenza delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna, è autorizzata, fino alla data del 30 giugno 2013, la corresponsione alle medesime Regioni delle risorse necessarie ad assicurare i servizi resi dalle Società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A.
  2. La corresponsione delle risorse di cui al comma 1, quantificate ai sensi dell'articolo 19-ter, commi 16 e 17, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è subordinata alla pubblicazione dei bandi di gara previsti dal predetto articolo 19-ter, comma 9, del Pag. 133decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e alla stipula di apposite convenzioni tra le Regioni Campania, Lazio e Sardegna e le società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A., nel rispetto della normativa vigente.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a euro 18.148.447 per l'anno 2012 e a euro 21.778.136 per l'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
9. 017. Valducci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).

  1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera l) aggiungere la seguente lettera:
   «l-bis) sportello unico per le attività produttive».
9. 021. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Pag. 134

ART. 10.

  Sopprimere il comma 1.
*10. 2. Pastore, Simonetti, Meroni, Volpi, Bragantini, Vanalli, Bitonci, Polledri, D'Amico.

  Sopprimere il comma 1.
*10. 12. Bressa, Baretta, Amici, Bordo, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

  Sopprimere il comma 1.
*10. 13. Marinello.

  Sopprimere il comma 1.
*10. 16. Lanzillotta.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 luglio 2013, con le seguenti: 31 marzo 2013.
10. 3. Meroni, Pastore, Simonetti, Volpi, Bragantini, Vanalli, Bitonci, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*10. 4. Vanalli, Pastore, Meroni, Simonetti, Volpi, Bragantini, Bitonci, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*10. 7. Bitonci, Simonetti, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini, D'Amico, Polledri, Vanalli.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*10. 11. Bressa, Baretta, Amici, Bordo, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le funzioni di segretario comunale e provinciale possono essere svolte anche da avvocati e dottori commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali.
10. 6. Bitonci, Comaroli, Polledri, Pastore, Volpi, Bragantini, D'Amico, Vanalli, Simonetti, Meroni.
(Inammissibile)

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: le relative funzioni sono assegnate alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
10. 17. Lanzillotta.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'interno e il Direttore della SSPA ripartisce le risorse finanziarie e i dipendenti della soppressa SSPAL tra Ministero dell'interno e SSPA.
10. 18. Lanzillotta.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Ministero dell'interno aggiungere le seguenti: o della SSPA. e dopo le parole: decreto del aggiungere le seguenti: Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con.
10. 19. Lanzillotta.

  Sopprimere il comma 4.
10. 14. Marinello.

Pag. 135

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. A partire dal 1o gennaio 2013, sono soppressi i contributi delle amministrazioni provinciali e comunali a favore della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL).
10. 8. Bitonci, D'Amico, Vanalli, Polledri, Volpi, Meroni, Pastore, Simonetti, Bragantini.

  Sopprimere il comma 6.
10. 15. Marinello.

  Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: , nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali.

  Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
definisce il fabbisogno di segretari comunali e provinciali e cura la redazione e l'aggiornamento di elenchi ordinati per anzianità di servizio e requisiti professionali e parametrati al numero di abitanti da cui il sindaco e il presidente della provincia scelgono.
10. 10. Santelli, Calderisi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono affidare le funzioni di Segretario comunale ad un dipendente già inquadrato nell'organico comunale purché abbia il titolo accademico richiesto per i Segretari, ovvero un titolo equipollente, e abbia svolto le funzioni dirigenziali per almeno cinque anni.
10. 1. Cesare Marini.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  9-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, dopo le parole: «degli enti di ricerca», sono aggiunte le seguenti parole: «degli enti locali».
10. 5. Pastore, Vanalli, Polledri, D'Amico, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Volpi, Meroni.
(Inammissibile)

  Sostituire la rubrica del Titolo II, con la seguente: Città metropolitane, Province e Comuni.
10. 9. Pastore, Vanalli, Volpi, Simonetti, Meroni, Polledri, Bitonci, Bragantini, D'Amico.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Titolo II-bis.
CNEL

Articolo 10-bis.

  1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, il comma 2 è soppresso;
   b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5.
(Presidente).

  1. Il CNEL è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali che può delegare un sottosegretario di Stato.
   c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Art. 6.
(Vice presidenti e ufficio di presidenza).

  1. L'Assemblea elegge due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie.Pag. 136
  2. L'Assemblea elegge, inoltre, sei Consiglieri, rappresentativi delle componenti di cui all'articolo 2, che, unitamente ai Vice Presidenti, costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza promuove l'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio, e provvede alla gestione dei fondi stanziati in bilancio.
  4. Per le elezioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è necessaria una maggioranza dei due terzi dei presenti, comunque non inferiore al cinquanta per cento degli aventi diritto al voto.
   d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

Art. 14.
(Pronunce del CNEL).

  1. Gli atti del CNEL sono assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, può istituire, senza maggiori oneri, commissioni, in ciascuna delle quali siedono non più di quindici consiglieri, proporzionalmente alle varie rappresentanze. Ciascuna commissione elegge il proprio Presidente.
  2. In relazione alle attività svolte a norma dell'articolo 10, comma 1, lettere a) e b) della presente legge l'Ufficio di Presidenza può delegare la formulazione dei documenti alle commissioni competenti.
   e) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

Art. 22.
(Segretario generale).

  1. Il CNEL ha un segretario generale, che è preposto ai servizi del Consiglio ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dal regolamento e dall'Ufficio di Presidenza.
  2. Nel ruolo dei dirigenti del CNEL sono previsti due posti di Consigliere (Dirigente di 1a fascia), uno dei quali esercita le funzioni di Segretario generale previste al comma precedente. Il secondo Consigliere esercita le funzioni vicarie del primo, oltre a quelle eventualmente attribuitegli dal regolamento o dall'Ufficio di Presidenza.
  3. Il Segretario generale e il Consigliere Vicario sono nominati con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del consiglio, previo parere favorevole del Consiglio dei ministri, acquisito il parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza del CNEL.

  2. In fase di prima applicazione le norme di cui al precedente comma 1 si applicano con decorrenza dalla prossima consiliatura del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

  Conseguentemente, all'articolo 23, sono soppressi i commi 6 e 7.

  2. Norme transitorie
   a) La dotazione organica del personale del CNEL non avente qualifica dirigenziale di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è ridotta di dieci unità a decorrere dal 1o gennaio 2013.
   b) Alla nomina di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificato dalla presente legge, si provvede, in sede di prima applicazione entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

  3. La dotazione finanziaria del CNEL a carico del Bilancio dello Stato per l'anno 2013 è ridotta, rispetto alla dotazione finanziaria attribuita per l'anno 2012, di un milione di euro in conseguenza dell'applicazione delle norme di cui al comma 1, lettera b) e e) e al comma 2, lettera a), e di tre milioni a valere sulle altre spese di funzionamento.
10. 01. Cazzola.
(Inammissibile)

Pag. 137

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Titolo II-bis.
CNEL

Articolo 10-bis.

  1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, il comma 2 è soppresso;
   b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5.
(Presidente).

  1. Il CNEL è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri.
   c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Art. 6.
(Vice presidenti e ufficio di presidenza).

  1. L'Assemblea elegge due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie.
  2. L'Assemblea elegge, inoltre, sei Consiglieri, rappresentativi delle componenti di cui all'articolo 2, che, unitamente ai Vice Presidenti, costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza promuove l'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio, e provvede alla gestione dei fondi stanziati in bilancio.
  4. Per le elezioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è necessaria una maggioranza dei due terzi dei presenti, comunque non inferiore al cinquanta per cento degli aventi diritto al voto.
   d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

Art. 14.
(Pronunce del CNEL).

  1. Gli atti del CNEL sono assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, può istituire, senza maggiori oneri, commissioni, in ciascuna delle quali siedono non più di quindici consiglieri, proporzionalmente alle varie rappresentanze. Ciascuna commissione elegge il proprio Presidente.
  2. In relazione alle attività svolte a norma dell'articolo 10, comma 1, lettere a) e b) della presente legge l'Ufficio di Presidenza può delegare la formulazione dei documenti alle commissioni competenti.
   e) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

Art. 22.
(Segretario generale).

  1. Il CNEL ha un segretario generale, che è preposto ai servizi del Consiglio ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dal regolamento e dall'Ufficio di Presidenza.
  2. Nel ruolo dei dirigenti del CNEL sono previsti due posti di Consigliere (Dirigente di 1a fascia), uno dei quali esercita le funzioni di Segretario generale previste al comma precedente. Il secondo Consigliere esercita le funzioni vicarie del primo, oltre a quelle eventualmente attribuitegli dal regolamento o dall'Ufficio di Presidenza.
  3. Il Segretario generale e il Consigliere Vicario sono nominati con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del consiglio, previo parere favorevole del Consiglio dei ministri, acquisito il parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza del CNEL.

  Conseguentemente, all'articolo 23, sono soppressi i commi 6 e 7.

  2. Norme transitorie
   a) La dotazione organica del personale del CNEL non avente qualifica dirigenziale di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è ridotta di dieci unità a decorrere dal 1o gennaio 2013.Pag. 138
   b) Alla nomina di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificato dalla presente legge, si provvede, in sede di prima applicazione entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

  3. La dotazione finanziaria del CNEL a carico del Bilancio dello Stato per l'anno 2013 è ridotta, rispetto alla dotazione finanziaria attribuita per l'anno 2012, di un milione di euro in conseguenza dell'applicazione delle norme di cui al comma 1, lettere b) e e) e al comma 2, lettera a), e di tre milioni a valere sulle altre spese di funzionamento.
10. 014. Giorgio Conte, Lo Presti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di gestione della Casa da Gioco di Campione d'Italia).

  1. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, autorizza la costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. Al capitale della società partecipa esclusivamente il comune di Campione d'Italia. Detto comune approva e trasmette al Ministero dell'interno, entro il 28 febbraio 2013 l'atto costitutivo e lo statuto della società, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente. La società di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dell'interno. L'utilizzo dello stabile comunale della casa da gioco ed i rapporti tra la società di gestione ed il comune di Campione d'Italia, sono disciplinati da apposita convenzione stipulata tra le parti.
  2. A decorrere dall'inizio di attività della società di cui al precedente comma sul totale dei proventi annuali in franchi svizzeri di tutti i giochi al netto del prelievo fiscale, se superiori a franchi svizzeri 130 milioni, verrà individuato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un contributo in franchi svizzeri del 3 per cento fino a 160 milioni, del 10 per cento sui successivi 10 milioni, del 13 per cento sui successivi 10 milioni e del 16 per cento sulla parte eccedente. Entro il 30 novembre 2015 e successivamente ogni biennio, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procederà alla verifica della percentuale del contributo di cui sopra da applicare agli esercizi successivi e, se del caso, all'adeguamento della stessa con decreto interministeriale, sentiti il comune di Campione d'Italia e gli enti territoriali beneficiari del contributo. Detto ammontare verrà assegnato per il 40 per cento alla provincia di Como, per il 20 per cento alla provincia di Varese, per il 16 per cento alla provincia di Lecco e per il 24 per cento al Ministero dell'interno. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle province potranno essere utilizzate anche per investimenti a favore dell'economia del territorio sentita la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Dalla data di inizio di attività della società conseguentemente cessano di avere efficacia le disposizioni previste dai commi 37 e 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
10. 02. Corsaro, Laffranco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Incarichi a contratto).

  1. L'articolo 19, comma 6-quater del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.Pag. 139
  2. Il comma 1 dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito:
  1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Il regolamento definisce la quota di posti di qualifica dirigenziale ricopribili mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. È in ogni caso consentita l'assunzione di almeno una unità. Le assunzioni sono realizzate mediante selezione pubblica, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
10. 03. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Assunzioni e limiti alla spesa di personale nei Comuni di minori dimensioni e nelle Unioni di Comuni).

  1. Il comma 562 dell'articolo unico della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:
   a) le parole: «non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno» sono sostituite dalle seguenti: «con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e Unioni di Comuni»;
   b) dopo le parole: «dell'anno 2008» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dell'anno 2004».

  2. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.
10. 04. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Premi di produttività).

  1. All'articolo 9, comma 2-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente periodo:
  Ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al precedente capoverso non si considerano le voci di finanziamento provenienti da fonti esterne all'Amministrazione o che specifiche disposizioni di legge destinano all'incentivazione del personale.
10. 05. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Riduzione e razionalizzazione degli organici).

  1. Il comma 8 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 è così sostituito:
  Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli Pag. 140enti locali, suddivisi per classe demografica. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 2 del presente decreto.
10. 06. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Progressioni verticali).

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è aggiunto il seguente comma:
  3-bis. Nelle amministrazioni sottoposte a limitazioni alle assunzioni, al fine di garantire la tutela delle straordinarie esigenze di interesse pubblico, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale è consentita, in relazione alla necessità di garantire lo svolgimento di funzioni di natura peculiare ed il coordinamento della finanza pubblica, la copertura di una quota non superiore al 50 per cento dei posti vacanti mediante concorso interno, per titoli ed esami, riservato al personale avente i requisiti previsti per l'accesso dall'esterno.
10. 07. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Risorse decentrate comuni terremotati).

  1. Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
  9. I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 e le Unioni di comuni a cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino ad un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo unico della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del Patto di stabilità nonché delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.
10. 08. Osvaldo Napoli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 le parole: «da collaboratori assunti» sono sostituite dalle parole: «da personale assunto».
  2. Alla fine del primo comma dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 è aggiunto il seguente periodo: «Per gli enti non dissestati e non strutturalmente deficitari per l'esercizio delle citate funzioni il regolamento può anche prevedere la stipula di contratti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato.
*10. 09. Bonavitacola.

Pag. 141

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 le parole: «da collaboratori assunti» sono sostituite dalle parole: «da personale assunto».
  2. Alla fine del primo comma dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 è aggiunto il seguente periodo: «Per gli enti non dissestati e non strutturalmente deficitari per l'esercizio delle citate funzioni il regolamento può anche prevedere la stipula di contratti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato.
*10. 016. Piccolo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Le spese legali sostenute da un pubblico amministratore per l'esercizio del diritto di difesa nell'ambito di un procedimento penale concluso con sentenza assolutoria piena passata in giudicato sono poste, nei limiti di congruità accertati dal competente ordine professionale, a carico dell'ente presso cui l'amministratore ricopriva la carica all'epoca dei fatti posti a fondamento dell'esercizio dell'azione penale.
**10. 010. Bonavitacola.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Le spese legali sostenute da un pubblico amministratore per l'esercizio del diritto di difesa nell'ambito di un procedimento penale concluso con sentenza assolutoria piena passata in giudicato sono poste, nei limiti di congruità accertati dal competente ordine professionale, a carico dell'ente presso cui l'amministratore ricopriva la carica all'epoca dei fatti posti a fondamento dell'esercizio dell'azione penale.
**10. 015. Piccolo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di gestione della Casa da Gioco di Campione d'Italia).

  1. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, autorizza la costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. Al capitale della società partecipa esclusivamente il comune di Campione d'Italia. Detto comune approva e trasmette al Ministero dell'interno, entro il 28 febbraio 2013 l'atto costitutivo e lo statuto della società, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente. La società di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dell'interno. L'utilizzo dello stabile comunale della casa da gioco ed i rapporti tra la società di gestione ed il comune di Campione d'Italia, sono disciplinati da apposita convenzione stipulata tra le parti.
  2. A decorrere dall'inizio di attività della società di cui al precedente comma sul totale dei proventi annuali in franchi svizzeri di tutti i giochi al netto del prelievo fiscale, se superiori a franchi svizzeri 130 milioni, verrà individuato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un contributo in franchi svizzeri del 3 per cento fino a 160 milioni, del 10 per cento sui successivi 10 milioni, del 13 per cento sui successivi 10 milioni e del 16 per cento sulla parte eccedente. Entro il 30 novembre 2015 e successivamente ogni biennio, il Pag. 142Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procederà alla verifica della percentuale del contributo di cui sopra da applicare agli esercizi successivi e, se del caso, all'adeguamento della stessa con decreto interministeriale, sentiti il comune di Campione d'Italia e gli enti territoriali beneficiari del contributo. Detto ammontare verrà assegnato per il 40 per cento alla provincia di Como, per il 20 per cento alla provincia di Varese, per il 16 per cento alla provincia di Lecco e per il 24 per cento al Ministero dell'interno. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle province potranno essere utilizzate anche per investimenti a favore dell'economia del territorio sentita la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Dalla data di inizio di attività della società conseguentemente cessano di avere efficacia le disposizioni previste dai commi 37 e 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
*10. 012. Stucchi, Polledri, Pastore, Molteni, D'Amico, Volpi, Vanalli, Simonetti, Meroni, Bitonci, Bragantini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di gestione della Casa da Gioco di Campione d'Italia).

  1. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, autorizza la costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. Al capitale della società partecipa esclusivamente il comune di Campione d'Italia. Detto comune approva e trasmette al Ministero dell'interno, entro il 28 febbraio 2013 l'atto costitutivo e lo statuto della società, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente. La società di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dell'interno. L'utilizzo dello stabile comunale della casa da gioco ed i rapporti tra la società di gestione ed il comune di Campione d'Italia, sono disciplinati da apposita convenzione stipulata tra le parti.
  2. A decorrere dall'inizio di attività della società di cui al precedente comma sul totale dei proventi annuali in franchi svizzeri di tutti i giochi al netto del prelievo fiscale, se superiori a franchi svizzeri 130 milioni, verrà individuato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un contributo in franchi svizzeri del 3 per cento fino a 160 milioni, del 10 per cento sui successivi 10 milioni, del 13 per cento sui successivi 10 milioni e del 16 per cento sulla parte eccedente. Entro il 30 novembre 2015 e successivamente ogni biennio, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procederà alla verifica della percentuale del contributo di cui sopra da applicare agli esercizi successivi e, se del caso, all'adeguamento della stessa con decreto interministeriale, sentiti il comune di Campione d'Italia e gli enti territoriali beneficiari del contributo. Detto ammontare verrà assegnato per il 40 per cento alla provincia di Como, per il 20 per cento alla provincia di Varese, per il 16 per cento alla provincia di Lecco e per il 24 per cento al Ministero dell'interno. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle province potranno essere utilizzate anche per investimenti a favore dell'economia del territorio sentita la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Dalla Pag. 143data di inizio di attività della società conseguentemente cessano di avere efficacia le disposizioni previste dai commi 37 e 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
*10. 017. Codurelli, Braga, Baretta, Pizzetti, Duilio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Election day).

  1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle regioni, dei Consigli comunali e regionali il cui mandato sia in scadenza o per i quali si verifichino una delle cause previste di scioglimento anticipato, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 2013, si svolgono contemporaneamente nella data stabilita per le elezioni del Senato e della Camera dei deputati.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, al rinnovo dei consigli comunali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
  3. Gli organi di cui al comma 1 e i commissari nominati ai sensi del citato articolo 141 restano in carica fino alla data delle nuove elezioni.
  4. Per le elezioni degli organi sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali ivi previste.
10. 013. Della Vedova, Raisi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure in materia di dissesto delle pubbliche amministrazioni).

  1. In caso di dissesto, situazione strutturalmente deficitaria o situazione finanziaria ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attraverso accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al richiamato articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, è possibile stabilire anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. In caso di dissesto, trascorsi 90 giorni dalla dichiarazione, in mancanza di accordi sindacali l'amministrazione pubblica procede unilateralmente sulla base delle proprie prerogative datoriali.
10. 018. Marinello.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Titolo II-bis.
CNEL

Articolo 10-bis.

  1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, il comma 2 è soppresso;
   b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

>Art. 5.
(Presidente).

  1. Il CNEL è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
   c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Art. 6.
(Vice presidenti e ufficio di presidenza).

  1. L'Assemblea elegge due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie.Pag. 144
  2. L'Assemblea elegge, inoltre, sei Consiglieri, rappresentativi delle componenti di cui all'articolo 2, che, unitamente ai Vice Presidenti, costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza promuove l'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio, e provvede alla gestione dei fondi stanziati in bilancio.
  4. Per le elezioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è necessaria una maggioranza dei due terzi dei presenti, comunque non inferiore al cinquanta per cento degli aventi diritto al voto.
   d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

Art. 14.
(Pronunce del CNEL).

  1. Gli atti del CNEL sono assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, può istituire, senza maggiori oneri, commissioni, in ciascuna delle quali siedono non più di quindici consiglieri, proporzionalmente alle varie rappresentanze. Ciascuna commissione elegge il proprio Presidente.
  2. In relazione alle attività svolte a norma dell'articolo 10, comma 1, lettere a) e b) della presente legge l'Ufficio di Presidenza può delegare la formulazione dei documenti alle commissioni competenti.
   e) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

Art. 22.
(Segretario generale).

  1. Il CNEL ha un Segretario generale, che è preposto ai servizi del Consiglio ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dal regolamento e dall'Ufficio di Presidenza.
  2. Nel ruolo dei dirigenti del CNEL sono previsti due posti di Consigliere (Dirigente di 1a fascia), uno dei quali esercita le funzioni di Segretario generale previste al comma precedente. Il secondo Consigliere esercita le funzioni vicarie del primo, oltre a quelle eventualmente attribuitegli dal regolamento o dall'Ufficio di Presidenza.
  3. Il Segretario generale e il Consigliere Vicario sono nominati con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole del Consiglio dei ministri, acquisito il parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza del CNEL.
   f) all'articolo 23 sono soppressi i commi 6 e 7.

Art. 10-ter.
(Disposizioni transitorie).

  1. La dotazione organica del personale del CNEL non avente qualifica dirigenziale di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è ridotta di dieci unità a decorrere dal 1o gennaio 2013.
  2. Alla nomina di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificato dall'articolo 10-bis, si provvede, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.
  3. La dotazione finanziaria del CNEL a carico del Bilancio dello Stato per l'anno 2013 è ridotta, rispetto alla dotazione finanziaria attribuita per l'anno 2012, di un milione di euro in conseguenza dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 10-bis, lettere a), b) ed e) e di tre milioni a valere sulle altre spese di funzionamento.
10. 019. De Micheli.
(Inammissibile)

Pag. 145

ART. 11.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
   «8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e le Unioni di comuni a cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino ad un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del Patto di stabilità interno nonché delle disposizioni di cui all'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria».
11. 113. Marchi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: siano assicurati criteri, aggiungere le seguenti: di controllo,.
11. 82. Borghesi, Favia, Donadi, Piffari, Mura.

  Al comma 1, lettera a), numero 5, aggiungere, in fine, le parole: e il termine del 1o gennaio 2013, per i comuni con popolazione tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183 è prorogato al 1o gennaio 2015.
*11. 17. Polledri, Marchi, Marco Carra, Rainieri, Fava, Ghizzoni, Bertolini, Mura, Libè.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: e il termine del 1o gennaio 2013, per i comuni con popolazione tra i 1.000 e i 5.000 abitanti previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183, è prorogato al 1o gennaio 2015.
*11. 65. Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
  5-bis) all'articolo 8, comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati» sono inserite le seguenti: «o che abbiano presentato richiesta di autorizzazione».
** 11. 13. Bratti, Ghizzoni, Marchi, Bertolini, Mura, Libè.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
  5-bis) all'articolo 8, comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati» sono inserite le seguenti: «o che abbiano presentato richiesta di autorizzazione».
** 11. 49. Polledri, Volpi, Pastore, Bitonci, Meroni, Vanalli, Bragantini, D'Amico, Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
  5-bis) all'articolo 8, dopo il comma 15-quater, sono aggiunti i seguenti: «15-quinquies. Al fine di compensare le minori Pag. 146risorse derivanti dagli eventi sismici, con riferimento a tributi ed entrate di natura patrimoniale diverse dall'imposta municipale propria, è attribuita alla gestione commissariale la somma di 25 milioni di euro per il 2012, da ripartire tra i comuni di cui al decreto legge 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sulla base di criteri da determinarsi sulla base di accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
   15-sexies. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 15-quinquies si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
11. 10. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
  5-bis). All'articolo 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «15-quinquies. Al fine di compensare le minori risorse derivanti dagli eventi sismici, con riferimento a tributi ed entrate di natura patrimoniale diverse dall'imposta municipale propria, è attribuita alla gestione commissariale la somma di 25 milioni di euro per il 2012, da ripartire tra i comuni di cui al decreto legge 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sulla base di criteri da determinarsi sulla base di accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Agli oneri ivi derivanti si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
11. 85. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, la lettera b-bis), è sostituita dalla seguente: «b-bis) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti DOP, quali Grana Padano e Parmigiano Reggiano, in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti, in strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto. Alla concessione dei contributi di cui alla presente lettera è riservata una somma pari a 30 milioni di euro. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2013 e le relative risorse confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, per le finalità di cui alla presente lettera;».
11. 114. Marco Carra, Colaninno, Zani, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Oliverio, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Zucchi, Ghizzoni, Marchi, Lenzi, Vassallo, Miglioli, Santagata, Castagnetti, Benamati, La Forgia, Zampa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
*11. 9. Cazzola.

Pag. 147

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
*11. 24. Distaso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
*11. 27. Vassallo, Marchi, Marco Carra, Bertolini, Mura, Polledri, Rainieri, Libè.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
*11. 37. Simonetti, Bitonci, Volpi, D'Amico, Pastore, Vanalli, Bragantini, Meroni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
*11. 93. De Micheli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
**11. 11. Bratti, Polledri, Rainieri, Vassallo, Marco Carra, Mura, Bertolini, Libè.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
**11. 51. Bragantini, Simonetti, Vanalli, Volpi, Pastore, Bitonci, Meroni, D'Amico.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
**11. 71. Bertolini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1. bis. Per gli anni 2013 e 2014 ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni previste dal comma 1, articolo 31, legge 12 novembre 2011, n. 183.
  1-ter. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione e dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, fino al limite massimo di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di cui all'articolo 4 per l'importo complessivo di 500 milioni di euro.
11. 115. Polledri, Pastore, Volpi, Bragantini, D'Amico, Vanalli, Bitonci, Simonetti, Meroni.

Pag. 148

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, non si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), del presente decreto.
11. 89. Lenzi, Ghizzoni, Marchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, si applicano integralmente anche al territorio del comune di Motteggiana, pertanto, anche ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall'articolo 61-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, il comune di Motteggiana è inserito nell'elenco relativo alla provincia di Mantova.
11. 103. Marco Carra, Colaninno, Zani, Pizzetti, Zucchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, si applicano anche al patrimonio monumentale del comune di Sabbioneta, riconosciuto quale patrimonio mondiale dall'UNESCO. A tal fine la dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta di 3.266.000 euro per Vanno 2013 e le relative risorse confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per le finalità di cui al presente comma.
11. 104. Marco Carra, Colaninno, Zani, Pizzetti, Ghizzoni, De Biasi, Braga, Codurelli, Colombo, Corsini, Duilio, Farinone, Fiano, Letta, Levi, Marantelli, Misiani, Mosca, Peluffo, Pollastrini, Quartiani, Sanga, Zaccaria, Zucchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i comuni di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, gli importi dei tributi di spettanza dei comuni non percepiti dai medesimi per effetto dell'esclusione dei fabbricati danneggiati di cui all'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto legge n. 74 del 2012 sono compensati attraverso trasferimenti a carico della gestione commissariale.
11. 5. Osvaldo Napoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è infine è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta non è dovuta per l'anno 2013 per gli immobili accatastati e dichiarati inagibili, nell'area interessata dal terremoto del 20 e 29 maggio maggio 2012 ovvero nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.».
  1-ter. Al minor gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
11. 45. Rainieri, Bitonci, Vanalli, Pastore, Volpi, Polledri, D'amico, Bragantini, Meroni, Simonetti.

Pag. 149

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 9 comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 9, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio provvede alla certificazione del credito precisando altresì come questo debba essere garantito comunque dall'ente emittente.»
  1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, il Commissario, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, assume l'incarico di commissario ad acta con oneri a carico dell'ente territoriale.
11. 46. Simonetti, Polledri, Pastore, Volpi, D'Amico, Bragantini, Meroni, Vanalli, Bitonci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «a seguito di iscrizione a ruolo»;
   b) al secondo periodo, le parole: «delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo».
  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis operano nel limite di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
  1-quater. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 202, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
11. 47. Fugatti, Vanalli, Bitonci, Polledri, Pastore, Volpi, Bragantini, D'Amico, Simonetti, Meroni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 31, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 le parole: «delle somme iscritte a ruolo», sono sostituite dalle seguenti: «di tutte le somme dovute». L'estensione prevista ai sensi del primo periodo opera nel limite di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
  1-ter. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
11. 48. Fugatti, Volpi, Bragantini, D'Amico, Simonetti, Meroni, Vanalli, Bitonci, Polledri, Pastore.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Alle istituzioni scolastiche site nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dall'anno scolastico 2012/2013 e limitatamente ad un triennio, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 comma 5, della legge 6 luglio 2011, n. 98, e successive modificazioni.
  1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» Pag. 150della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
11. 68. Ghizzoni, Bertolini.

  Al comma 2 dopo le parole: ai Comuni aggiungere le seguenti: e alle Province.
11. 106. Marco Carra, Colaninno, Zani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai comuni, ricompresi all'allegato 1 dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile 2 giugno 2012, n. 2, e alle province indicate nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno nell'anno 2013 è attribuito un saldo pari a zero, a parità di saldi complessivi previsti dalla legge 12 novembre 2012, n. 183.
* 11. 39. Munerato, Vanalli, Bitonci, Polledri, D'amico, Pastore, Simonetti, Bragantini, Volpi, Meroni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai comuni, ricompresi all'allegato 1 dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile 2 giugno 2012, n. 2, e alle province indicate nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno nell'anno 2013 è attribuito un saldo pari a zero, a parità di saldi complessivi previsti dalla legge 12 novembre 2012, n. 183.
* 11. 107. Marco Carra, Colaninno, Zani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2012 e 2013 alle Province di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, alla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013».
11. 43. Fava, Vanalli, Bitonci, Polledri, D'amico, Pastore, Simonetti, Bragantini, Volpi, Meroni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 7 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge del 1° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti commi:
  1-ter. I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero.
  1-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
11. 4. Osvaldo Napoli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: Pag. 151
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2012, n. 122 e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia, Castelvetro Piacentino.».
   b) al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «e 1-bis».
* 11. 1. Brandolini, Marchi, Miglioli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2012, n. 122 e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia, Castelvetro Piacentino.».
   b) al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «e 1-bis».
* 11. 61. Polledri, D'Amico, Vanalli, Pastore, Meroni, Simonetti, Bitonci, Volpi, Bragantini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La sospensione dei processi civili, penali, amministrativi e tributari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pendenti alla data del 2 maggio 2012, non trova applicazione per gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di Mantova e Ferrara a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11. 66. Fava, Vanalli, Pastore, Meroni, Simonetti, Volpi, Bragantini, Bitonci, Polledri, D'Amico.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo).

  1. Al fine di garantire l'attività di ricostruzione prevista all'articolo 3, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto non trovano applicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo.».
* 11. 12. Rainieri, Bratti, Polledri, Bertolini, Libè, Marchi, Mura.

Pag. 152

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo).

  1. Al fine di garantire l'attività di ricostruzione prevista all'articolo 3, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto non trovano applicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo.».
* 11. 50. Simonetti, Vanalli, Volpi, Pastore, Bitonci, Meroni, Bragantini, D'amico.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: regolarizzano gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 16 dicembre 2012, fino alla fine del comma, con le seguenti: regolarizzano adempimenti e i versamenti omessi a partire dal 16 gennaio 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi in centoventi rate mensili di pari importo.
11. 33. Libè, Galletti, Mantini, Ciccanti.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: entro il 16 dicembre 2012 con le seguenti: a partire dal 16 dicembre 2012.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Da tale data i soggetti che non hanno adempiuto al riversamento di dette ritenute provvedono al versamento in dodici rate mensili. I sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e provvedono al relativo versamento nei suddetti limiti.
* 11. 40. Fava, Vanalli, Bitonci, Polledri, D'Amico, Pastore, Simonetti, Bragantini, Volpi, Meroni.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: entro il 16 dicembre 2012 con le seguenti: a partire dal 16 dicembre 2012.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Da tale data i soggetti che non hanno adempiuto al riversamento di dette ritenute provvedono al versamento in dodici rate mensili. I sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e provvedono al relativo versamento nei suddetti limiti.
* 11. 100. Marco Carra, Colaninno, Zani.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 16 dicembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2013.

  Conseguentemente:
   a) al comma 6, sostituire le parole: 16 dicembre 2012, con le parole: 30 giugno 2013.
   b) al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo: A copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia Pag. 153di giochi pubblici al fine di assicurare corrispondenti maggiori entrate.
11. 83. Mura, Borghesi, Donadi, Favia, Piffari.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 16 dicembre 2012 con le seguenti: 30 dicembre 2012.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire: 16 dicembre 2012, con le seguenti: 30 dicembre 2012.
11. 70. Ghizzoni, Lenzi.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 16 dicembre 2012 con le seguenti: 23 dicembre 2012.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire: 16 dicembre 2012, con le seguenti: 23 dicembre 2012.
11. 69. Ghizzoni, Lenzi.

  Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Ai fini di cui al presente comma, i medesimi sostituti d'imposta possono accedere al finanziamento agevolato di cui al comma 7, da restituire in quattro rate trimestrali posticipate a decorrere dal 1° luglio 2013 secondo le modalità previste al comma 10. Per accedere al finanziamento, i sostituti d'imposta presentano ai soggetti finanziatori di cui al comma 7:
   a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere al finanziamento ai sensi del presente comma;
   b) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle Entrate, in cui sono indicati i versamenti sospesi e l'importo complessivo da pagare al 16 dicembre 2012, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I sostituti d'imposta che hanno avuto accesso al finanziamento agevolato cui al comma 11 corrispondentemente riducono le ritenute IRPEF sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali, al fine della completa concorrenza di quanto dovuto entro il 30 aprile 2014;
   b) al comma 11, sostituire le parole: il modello indicato al comma 9, lettera b) con le seguenti: i modelli indicati al comma 5 e al comma 9, lettera b).
* 11. 19. Ghizzoni, Vassallo, Bratti, Marco Carra, Marchi, Lenzi, Colaninno, Zani.

  Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Ai fini di cui al presente comma, i medesimi sostituti d'imposta possono accedere al finanziamento agevolato di cui al comma 7, da restituire in quattro rate trimestrali posticipate a decorrere dal 1° luglio 2013 secondo le modalità previste al comma 10. Per accedere al finanziamento, i sostituti d'imposta presentano ai soggetti finanziatori di cui al comma 7:
   a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere al finanziamento ai sensi del presente comma;
   b) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, in cui sono indicati i versamenti sospesi e l'importo complessivo da pagare al 16 dicembre 2012, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

Pag. 154

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I sostituti d'imposta che hanno avuto accesso al finanziamento agevolato cui al comma 11 corrispondentemente riducono le ritenute IRPEF sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali, al fine della completa concorrenza di quanto dovuto entro il 30 aprile 2014;
   b) al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: il modello indicato al comma 9, lettera b) con le seguenti: i modelli indicati al comma 5 e al comma 9, lettera b).
* 11. 53. Polledri, Bitonci, Vanalli, Pastore, Bragantini, Simonetti, Volpi, Meroni, D'amico.

  Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: I sostituti che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento delle ritenute nel periodo di sospensione, operano e versano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
** 11. 6. Cazzola.

  Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: I sostituti che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento delle ritenute nel periodo di sospensione, operano e versano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
** 11. 25. Distaso.

  Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: I sostituti che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento delle ritenute nel periodo di sospensione, operano e versano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
** 11. 36. Libè, Galletti, Mantini, Ciccanti.

  Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: I sostituti che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento delle ritenute nel periodo di sospensione, operano e versano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
** 11. 72. Bertolini.

  Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: I sostituti che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento delle ritenute nel periodo di sospensione, operano e versano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
** 11. 94. De Micheli.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dei soggetti obbligati si applicano le disposizioni in materia di dilazione di pagamento di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione di interessi sulle somme dovute per tutto l'anno 2013. Ai maggiori oneri derivanti Pag. 155dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
11. 73. Bertolini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 123, è esteso, con le medesime modalità e nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, alle imprese che realizzano nuovi investimenti produttivi, ai sensi della normativa vigente, in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
11. 74. Bertolini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 123, è esteso, con le medesime modalità e nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, alle imprese non danneggiate, ma in ogni caso tenute ad effettuare gli interventi di adeguamento antisismico previsti dalla normativa vigente, limitatamente alle strutture produttive insistenti in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
11. 75. Bertolini.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. All'articolo 8, comma 1, dei decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al comma 1 le parole: «30 novembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».
  6-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2012 e 100 milioni per l'anno 2013, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
11. 77. Bertolini.

  Al comma 6, sostituire le parole: sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni ed interessi con le seguenti: sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 2013 senza applicazione di sanzioni ed interessi. La ripresa della riscossione dei contributi ed imposte sospese a seguito del sisma avverrà senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014.
11. 32. Libè, Galletti, Mantini, Ciccanti.

  Al comma 6, sostituire le parole: sono effettuati fino alla fine del comma, con le seguenti: sono effettuati in 24 rate a partire dal 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi.
11. 41. D'Amico, Pastore, Vanalli, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Volpi, Meroni.

Pag. 156

  Al comma 6 sostituire le parole: sono effettuati entro il 16 dicembre 2012 con le seguenti sono effettuati in 24 rate a partire dal 16 dicembre 2012.
11. 101. Marco Carra, Colaninno, Zani.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La quota di contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore, dopo essere stata sommata all'eventuale recupero di ritenute IRPEF di cui al precedente comma 5, è complessivamente trattenuta nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
11. 97. Ghizzoni, Lenzi.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I sostituiti operano la rivalsa dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
* 11. 7. Cazzola.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I sostituiti operano la rivalsa dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
* 11. 26. Distaso.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I sostituiti operano la rivalsa dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
* 11. 35. Libè, Galletti, Mantini, Ciccanti.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I sostituiti operano la rivalsa dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
* 11. 76. Bertolini.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I sostituiti operano la rivalsa dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
* 11. 86. Ghizzoni, Lenzi.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I sostituiti operano la rivalsa dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
* 11. 95. De Micheli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'allegato 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012 sono inseriti, nell'elenco delle rispettive province, i seguenti comuni: «Ferrara»; «Mantova».
11. 108. Franceschini, Bratti, Marco Carra, Colaninno, Zani.

  Sostituire i commi da 7 a 12 con i seguenti:
  7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a istituire, a valere sulle proprie Pag. 157disponibilità, un Fondo cui possono rivolgersi, i soggetti titolari di reddito di impresa e gli agricoltori che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 per il pagamento, entro la data del 16 dicembre 2012, dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonché per gli altri importi relativi al periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, con obbligo di restituzione rateizzata delle somme anticipate dal Fondo, in due anni, a decorrere dal 1o luglio 2013. Il Fondo effettua direttamente i versamenti agli enti competenti per conto dei soggetti aventi diritto. L'ammontare complessivo delle somme erogate dal Fondo non può superare i 6.000 milioni di euro. Le modalità di funzionamento del Fondo, il tasso di interesse che lo Stato riconosce alla Cassa depositi e prestiti e il piano di restituzione delle somme erogate sono stabiliti con apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti.
  8. Per accedere alla rateizzazione, i contribuenti di cui al comma 7 presentano al Fondo ivi indicato:
   a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta:
    1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012; nonché;
    2) la circostanza di danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai contributi di cui al numero 1), sono stati di entità effettivamente tale da condizionare ancora una ripresa piena della attività di impresa;
   b) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;
   c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

  9. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati dal Fondo, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti da parte dello Stato alla Cassa depositi e prestiti, come computati per ciascuna scadenza di rimborso, nell'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. La quota capitale è corrisposta al Fondo dai soggetti di cui al comma 7, a partire dal 1o luglio 2013, secondo il piano di restituzione. La Cassa depositi e prestiti comunica all'Agenzia delle entrate i dati dei soggetti di cui al comma 7 che omettono i pagamenti previsti nonché i relativi importi.
  10. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare entro il 30 novembre 2012, è approvato il modello indicato al comma 9, lettera b), idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione.
  11. Le modalità di attuazione dei commi da 7 a 10 sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 15 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11. 67. Fava, Alessandri, Vanalli, Pastore, Meroni, Simonetti, Volpi, Bragantini, Bitonci, Polledri, D'Amico.

Pag. 158

  Sostituire il comma 7, con i seguenti:
  7. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, possono concedere un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni ai soggetti di cui al comma 7-bis. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  7-bis. Il finanziamento di cui al comma 7 può essere richiesto:
   a) dai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonché per gli altri importi dovuti dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013;
   b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi e contributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. A tal fine, tali soggetti possono richiedere ai sostituti di imposta la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

  Conseguentemente:
  a) al comma 9, alinea, sostituire le parole: i contribuenti ivi indicati con le seguenti: i contribuenti di cui al comma 7-bis, lettera a);
  b) dopo il comma 9, aggiungere il seguente: 9-bis. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti di cui al comma 7-bis lettera b), dimostrano il possesso dei requisiti ivi previsti ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma.
* 11. 14. Ghizzoni, Polledri, Rainieri, Lenzi, Vassallo, Bertolini, Mura, Libè.

  Sostituire il comma 7 con i seguenti:
  7. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, possono concedere un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni ai soggetti di cui al comma 7-bis. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Pag. 159Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  7-bis. Il finanziamento di cui al comma 7 può essere richiesto:
   a) dai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonché per gli altri importi dovuti dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013;
   b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi e contributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. A tal fine, tali soggetti possono richiedere ai sostituti di imposta la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;

  Conseguentemente:
   a) al comma 9, alinea, sostituire le parole: i contribuenti ivi indicati con le seguenti: i contribuenti di cui al comma 7-bis, lettera a);
   b) dopo il comma 9, aggiungere il seguente: 9-bis. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti di cui al comma 7-bis lettera b), dimostrano il possesso dei requisiti ivi previsti ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma.
* 11. 55. Volpi, Meroni, Bitonci, Vanalli, Pastore, Bragantini, Simonetti, D'Amico.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonché per gli altri importi dovuti dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa, lavoro autonomo professionale, e gli imprenditori agricoli che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunto ai predetti contributi, possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di quarantotto mesi. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione Pag. 160del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
11. 42. Volpi, D'Amico, Pastore, Vanalli, Bitonci, Simonetti, Polledri, Bragantini, Meroni.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: i titolari di reddito di impresa aggiungere le seguenti: e i titolari di reddito di lavoro autonomo nonché i titolari di reddito agrario. Conseguentemente al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa con le seguenti: limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività connessa.
11. 87. Ghizzoni, Lenzi.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: i titolari di reddito di impresa aggiungere le seguenti: gli esercenti attività commerciali o agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Conseguentemente al medesimo comma, primo periodo, sostituire le parole: alla attività di impresa con le seguenti: alle attività effettuate nell'esercizio di dette imprese.
* 11. 18. Marco Carra, Marchi, Rainieri, Fava, Polledri, Bertolini, Mura, Libè, Garagnani.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: i titolari di reddito di impresa aggiungere le seguenti: gli esercenti attività commerciali o agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Conseguentemente al medesimo comma, primo periodo, sostituire le parole: alla attività di impresa con le seguenti: alle attività effettuate nell'esercizio di dette imprese.
* 11. 60. Polledri, Vanalli, Pastore, Meroni, Simonetti, Bitonci, Volpi, Bragantini, D'Amico.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: i titolari di reddito di impresa aggiungere le seguenti: gli esercenti attività commerciali, arti e professioni, le ditte individuali e le società semplici.
11. 3. Osvaldo Napoli, Garagnani.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: che, limitatamente ai danni subìti fino a: in aggiunta ai predetti contributi;

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, medesimo periodo sostituire le parole: della durata massima di due anni con le seguenti: della durata massima di cinque anni e sei mesi ovvero di dieci anni e sei mesi, per i soggetti che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività d'impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi;
   b) sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7:
   a) i contribuenti in possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, Pag. 161dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma:
    1) autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012;
    2) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;
    3) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
   b) ai contribuenti che pur avendo beneficiato della sospensione del versamenti, non sono in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a), presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7, copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, presentano, inoltre, ai medesimi soggetti copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
   c) dopo il comma 12, aggiungere il seguente: 12-bis. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 7 e 9 si provvedere a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
* 11. 8. Cazzola.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: che, limitatamente ai danni subìti fino a: in aggiunta ai predetti contributi;

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, medesimo periodo sostituire le parole: della durata massima di due anni con le seguenti: della durata massima di cinque anni e sei mesi ovvero di dieci anni e sei mesi, per i soggetti che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività d'impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi;
   b) sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7:
   a) i contribuenti in possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma:
    1) autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto Pag. 162decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012;
    2) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;
    3) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
   b) ai contribuenti che pur avendo beneficiato della sospensione del versamenti, non sono in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a), presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7, copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, presentano, inoltre, ai medesimi soggetti copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013;
   c) dopo il comma 12, aggiungere il seguente: 12-bis. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 7 e 9 si provvedere a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
* 11. 22. Ghizzoni, Lenzi, Marco Carra, Bratti, Colaninno, Vassallo, Zani, Marchi.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: che, limitatamente ai danni subìti fino a: in aggiunta ai predetti contributi;

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, medesimo periodo sostituire le parole: della durata massima di due anni con le seguenti: della durata massima di cinque anni e sei mesi ovvero di dieci anni e sei mesi, per i soggetti che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività d'impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi;
   b) sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7:
   a) i contribuenti in possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma:
    1) autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012;
    2) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo Pag. 163da pagare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;
    3) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
   b) i contribuenti che pur avendo beneficiato della sospensione del versamenti, non sono in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a), presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7, copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, presentano, inoltre, ai medesimi soggetti copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
   c) dopo il comma 12, aggiungere il seguente: 12-bis. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 7 e 9 si provvedere a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
* 11. 23. Distaso.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: che, limitatamente ai danni subìti fino a: in aggiunta ai predetti contributi;

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: della durata massima di due anni con le seguenti: della durata massima di cinque anni e sei mesi ovvero di dieci anni e sei mesi, per i soggetti che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività d'impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi;
   b) sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7:
   a) i contribuenti in possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma;
    1) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012;
    2) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;
    3) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
   b) i contribuenti che pur avendo beneficiato della sospensione del versamenti, non sono in possesso dei requisiti Pag. 164di cui alla precedente lettera a), presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7, copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, presentano, inoltre, ai medesimi soggetti copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
   c) dopo il comma 12, aggiungere il seguente: 12-bis. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 7 e 9 si provvedere a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
* 11. 34. Libè, Galletti, Mantini, Ciccanti.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: che, limitatamente ai danni subìti fino a: in aggiunta ai predetti contributi;

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, medesimo periodo sostituire le parole: della durata massima di due anni con le seguenti: della durata massima di cinque anni e sei mesi ovvero di dieci anni e sei mesi, per i soggetti che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività d'impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi;
   b) sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7:
   a) i contribuenti in possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma:
    1) autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012;
    2) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;
    3) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
   b) i contribuenti che pur avendo beneficiato della sospensione del versamenti, non sono in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a), presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7, copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Alle Pag. 165rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, presentano, inoltre, ai medesimi soggetti copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013;
   c) dopo il comma 12, aggiungere il seguente: 12-bis. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 7 e 9 si provvedere a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
* 11. 38. Volpi, Simonetti, Bitonci, Polledri, D'Amico, Pastore, Vanalli, Bragantini, Meroni.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: che, limitatamente ai danni subìti fino a: in aggiunta ai predetti contributi;

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, medesimo periodo sostituire le parole: della durata massima di due anni con le seguenti: della durata massima di cinque anni e sei mesi ovvero di dieci anni e sei mesi, per i soggetti che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività d'impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi;
   b) sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7:
   a) i contribuenti in possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma:
    1) autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012;
    2) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;
    3) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
   b) i contribuenti che pur avendo beneficiato della sospensione del versamenti, non sono in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a), presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7, copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, presentano, inoltre, ai medesimi soggetti copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013;
   c) dopo il comma 12, aggiungere il seguente: 12-bis. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 7 e 9 si provvedere a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, Pag. 166comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
* 11. 92. Ghizzoni, Lenzi.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: che, limitatamente ai danni subìti fino a: in aggiunta ai predetti contributi;

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, medesimo periodo sostituire le parole: della durata massima di due anni con le seguenti: della durata massima di cinque anni e sei mesi ovvero di dieci anni e sei mesi, per i soggetti che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività d'impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi;
   b) sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7:
   a) i contribuenti in possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma.
    1) autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012;
    2) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;
    3) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
   b) i contribuenti che pur avendo beneficiato della sospensione del versamento, non sono in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a), presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7, copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, presentano, inoltre, ai medesimi soggetti copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013;
   c) dopo il comma 12, aggiungere il seguente: 12-bis. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 7 e 9 si provvedere a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
* 11. 96. De Micheli.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: che, limitatamente ai danni subiti fino a: in aggiunta ai predetti contributi.

Pag. 167

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: della durata massima di due anni con le seguenti: della durata massima di cinque anni e sei mesi ovvero di dieci anni e sei mesi, per i soggetti che, limitatamente ai danni subìti in relazione alla attività d'impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, in aggiunta ai predetti contributi;
   b) dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Ai maggiori oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.
11. 79. Bertolini.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: limitatamente ai danni subìti in relazione all'attività d'impresa.
11. 98. Ghizzoni, Lenzi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: un finanziamento assistito da garanzia dello Stato, della durata di due anni con le seguenti: un finanziamento assistito da garanzia dello Stato, da restituire in 20 rate semestrali posticipate, a decorrere da luglio 2013. I medesimi soggetti titolari di reddito d'impresa che, pur non avendo i requisiti per accedere ai contributi di cui al primo periodo, abbiano la sede legale o la sede operativa nei territori di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2012, e che abbiamo subito, in conseguenza del sisma del 20 e 29 maggio, una riduzione del fatturato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, certificata da un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali, secondo i princìpi di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, possono accedere ad analogo finanziamento, da restituire in 10 rate semestrali posticipate, a decorrere da luglio 2013. Tale finanziamento garantisce anche la copertura della quota a carico del lavoratore di contributi previdenziali ed assistenziali, nonché l'eventuale recupero delle ritenute Irpef non effettuate in precedenza dal sostituto d'imposta, versate entro il 16 dicembre 2012, ma trattenute nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

  Conseguentemente:
   a) al comma 9, lettera a), numero 1), sostituire le parole: il possesso dei requisiti con le seguenti: l'eventuale possesso dei requisiti;
   b) al comma 9, lettera a), sopprimere il numero 2.
11. 99. Ghizzoni, Lenzi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: dieci anni.
11. 31. Libè, Galletti, Mantini, Ciccanti.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro anni.
*11. 78. Bertolini.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro anni.
*11. 102. Marco Carra, Colaninno, Zani.

  Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I soggetti titolari di Pag. 168reddito dell'impresa che, pur non avendo i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, abbiano la sede legale ovvero la sede operativa nei territori di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012 e che abbiano subìta in conseguenza degli eventi sismici una riduzione del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, certificata da un revisore dei conti, possono accedere ad analogo finanziamento, da restituire in quattro rate trimestrali posticipate a decorrere da luglio 2013.

  Conseguentemente, al comma 9, lettera a), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
  1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis dei predetto decreto-legge n. 95 del 2012, nonché la circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai medesimi contributi, sono stati di entità effettivamente tale da condizionare ancora una ripresa piena della attività d'impresa; ovvero.
  2) l'avvenuta certificazione da parte di un revisore dei conti della riduzione del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precederete.
*11. 20. Ghizzoni, Lenzi, Bratti, Marchi, Marco Carra, Vassallo, Colaninno, Zani.

  Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I soggetti titolari di reddito dell'impresa che, pur non avendo i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, abbiano la sede legale ovvero la sede operativa nei territori di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012 e che abbiano subìta in conseguenza degli eventi sismici una riduzione del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, certificata da un revisore dei conti, possono accedere ad analogo finanziamento, da restituire in quattro rate trimestrali posticipate a decorrere da luglio 2013.

  Conseguentemente, al comma 9, lettera a), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
  1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis dei predetto decreto-legge n. 95 del 2012, nonché la circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai medesimi contributi, sono stati di entità effettivamente tale da condizionare ancora una ripresa piena della attività d'impresa; ovvero.
  2) l'avvenuta certificazione da parte di un revisore dei conti delta riduzione del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precederete.
*11. 52. Polledri, Vanalli, Pastore, Bragantini, Simonetti, Volpi, Bitonci, Meroni, D'Amico.

  Al comma 7, aggiungere, in fine il seguente periodo: Attraverso tale finanziamento è garantita altresì la copertura della quota a carico del lavoratore di contributi previdenziali ed assistenziali, nonché l'eventuale recupero delle ritenute IRPEF noci effettuate dal sostituto d'imposta, versate entro il 16 dicembre 2012 e trattenute nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto Pag. 169del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
**11. 21. Ghizzoni, Vassallo, Bratti, Marco Carra, Marchi, Lenzi, Colaninno, Zani.

  Al comma 7, aggiungere, in fine il seguente periodo: Attraverso tale finanziamento è garantita altresì la copertura della quota a carico del lavoratore di contributi previdenziali ed assistenziali, nonché l'eventuale recupero delle ritenute IRPEF noci effettuate dal sostituto d'imposta, versate entro il 16 dicembre 2012 e trattenute nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
**11. 54. Polledri, Meroni, Bitonci, Vanalli, Pastore, Bragantini, Simonetti, Volpi, D'Amico.

   Sostituire il comma 9 con i seguenti:
  9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7:
   a) 1 contribuenti in possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma:
    1) un autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modificazioni, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012;
    2) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo a pagare dal 1 dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché delle ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;
    3) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
   b) i contribuenti che pur avendo beneficiato della sospensione dei versamenti non sono in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a), presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7, copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente alla Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012. l'importo da pagare dal 1 dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, presentano, inoltre, ai medesimi soggetti copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
  9-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, galla legge agosto 2012 n. 13 5.
11. 80. Bertolini.

  Al comma 13, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le risorse di cui al suddetto articolo 7, comma 21, del decreto-legge 95 del 2012, sono integrate dalle risorse non ancora impegnate, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché delle risorse di cui all'articolo 33, comma 1, secondo, terzo e Pag. 170quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
11. 84. Mura, Borghesi, Favia, Donadi, Piffari.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Nell'ambito dei programmi di investimento immobiliare previsti a legislazione vigente, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e compatibilmente con le verifiche di compatibilità con i saldi di finanza pubblica, l'Inail può destinare, a decorrere dal 2013, fino a un massimo del 15 per cento delle risorse disponibili per tali finalità, procedendo conseguentemente alla rimodulazione del piano triennale degli investimenti da sottoporre all'approvazione dei ministeri competenti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle regioni interessate, vengono individuati i settori di intervento, prioritariamente nel contesto della ricostruzione del tessuto edilizio e produttivo dei territori.
*11. 28. Polledri, Rainieri, Mura, Marchi, Vassallo, Marco Carra, Bertolini, Libè.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Nell'ambito dei programmi di investimento immobiliare previsti a legislazione vigente, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e compatibilmente con le verifiche di compatibilità con i saldi di finanza pubblica, l'Inail può destinare, a decorrere dal 2013, fino a un massimo del 15 per cento delle risorse disponibili per tali finalità, procedendo conseguentemente alla rimodulazione del piano triennale degli investimenti da sottoporre all'approvazione dei ministeri competenti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle regioni interessate, vengono individuati i settori di intervento, prioritariamente nel contesto della ricostruzione del tessuto edilizio e produttivo dei territori.
*11. 63. Bitonci, Meroni, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, D'Amico, Simonetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Al fine di garantire la corretta applicazione delle agevolazioni i cui a articolo 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui al l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le citate norme si interpretano nel senso che esse sono applicabili anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, beneficiari del contributo di cui all'artico 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 4 luglio 2012, relativamente alla quota di spese di ricostruzione sostenuta dai medesimi.
**11. 16. Marchi, Rainieri, Polledri, Vassallo, Marco Carra, Ghizzoni, Bertolini, Mura, Libè.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Al fine di garantire la corretta applicazione delle agevolazioni i cui a articolo 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui al l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le citate norme si interpretano nel senso che esse sono applicabili anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, beneficiari del contributo di cui all'artico 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 4 luglio 2012, relativamente alla quota di spese di ricostruzione sostenuta dai medesimi.
**11. 56. Bitonci, Volpi, Meroni, Vanalli, Pastore, Bragantini, Simonetti, D'Amico.

Pag. 171

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Per i periodi d'imposta 2012 e 2013, ai contribuenti che risiedono o hanno sede nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
11. 44. Polledri, Pastore, Volpi, Vanalli, D'Amico, Bragantini, Meroni, Simonetti, Bitonci.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Al fine di tener conto degli effetti derivanti dal sisma sulle attività produttive:
   a) gli studi di settore non si applicano alle dichiarazioni dei redditi relativi al periodo di imposta 2012 dei soggetti residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
   b) il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, dispone, entro il mese di febbraio 2413, la revisione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993; n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, da applicare ai soggetti residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
*11. 15. Polledri, Rainieri, Ghizzoni, Lenzi, Vassallo, Bertolini, Mura, Libè.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Al fine di tener conto degli effetti derivanti dal sisma sulle attività produttive:
   a) gli studi di settore non si applicano alle dichiarazioni dei redditi relativi al periodo di imposta 2012 dei soggetti residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
   b) il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, dispone, entro il mese di febbraio 2413, la revisione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993; n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, da applicare ai soggetti residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
*11. 157. Simonetti, Bitonci, Volpi, Meroni, Vanalli, Pastore, Bragantini, D'Amico.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Nell'ambito degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica, avviati entro il 31 dicembre 2012, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 la presentazione da parte dell'affidatario di lavori, forniture e servizi della richiesta di subappalto di cui all'articolo 118, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, unitamente alla documentazione ivi prevista, costituisce in ogni caso titolo sufficiente per l'ingresso del subappaltatore in cantiere e per l'avvio da parte di questi delle prestazioni oggetto di subaffidamento. È fatto salvo ogni successivo controllo della stazione Pag. 172appaltante in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Le autorizzazioni al subappalto dei lavori realizzati o in corso di realizzazione hanno efficacia, in ogni caso, dalla data delle relative richieste.
**11. 29. Marchi, Vassallo, Marco Carra, Polledri, Bertolini, Mura, Libè.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Nell'ambito degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica, avviati entro il 31 dicembre 2012, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 la presentazione da parte dell'affidatario di lavori, forniture e servizi della richiesta di subappalto di cui all'articolo 118, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, unitamente alla documentazione ivi prevista, costituisce in ogni caso titolo sufficiente per l'ingresso del subappaltatore in cantiere e per l'avvio da parte di questi delle prestazioni oggetto di subaffidamento. È fatto salvo ogni successivo controllo della stazione appaltante in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Le autorizzazioni al subappalto dei lavori realizzati o in corso di realizzazione hanno efficacia, in ogni caso, dalla data delle relative richieste.
**11. 64. Meroni, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Simonetti.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentite le regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori dei Comuni colpiti dal sisma del maggio 2012, di una o più zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi degli effetti distruttivi del sisma sul tessuto urbano e sociale e degli effetti da esso provocati sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. All'area o alle aree così individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 1° gennaio 2008 stabilito dai commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006 si intende sostituito dal termine del 20 maggio 2012 e l'espressione «a decorrere dall'anno 2008» di cui alla lettera c) del citato comma 341 si intende sostituita dall'espressione «a decorrere dall'anno 2013». Per il finanziamento della zona o delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente articolo, e per un periodo di 4 anni di vigenza degli incentivi previsti del presente articolo, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 45 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa massima, a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
  13-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilita l'applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 1, di un regime fiscale di incentivazione che preveda:
   a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione Pag. 173dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;
   b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, che l'imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;
   c) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.
11. 81. Bertolini.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione Emilia-Romagna, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali della provincia di Modena di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 giugno 2012, di zone franche urbane ai sensi e articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. Alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 1° gennaio 2008 di cui all'articolo commi 341 e 341-bis, della predetta legge n. 296 del 2006 si intende sostituito con il termine del 20 maggio 2012 e le parole «a decorrere dall'anno 2008» e l'iscrizione di cui alla lettera c) del citato comma 341 si applica anno 2012. Per il finanziamento delle zone franche urbane individuati ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto l ai sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 90 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa.
11. 30. Libè, Galletti, Mantini, Ciccanti.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. È autorizzata una spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2013 al fine di prevedere un indennizzo a favore dei caseifici appartenenti alla filiera del parmigiano reggiano e grano padano, per le forme di formaggio danneggiate, diretto a coprire la differenza tra i costi di produzione ed il valore commerciale del prodotto danneggiato avviato alla fusione.
  13-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 13-bis pari a 35 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
11. 2. Beccalossi, De Camillis, Faenzi, Nola.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Per le finalità di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2012.
  13-ter. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, Pag. 174dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
11. 88. Giovanelli, Marchioni, Ciccanti, Ceroni, Paolini, Verducci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, il Sindaco del comune dell'Aquila è autorizzato a prorogare i tre contratti a tempo determinato di livello dirigenziale di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2009, n. 3808 in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e agli obblighi di riduzione e di contenimento della spesa di personale, previsti all'articolo 1 commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, all'articolo 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed ad ogni altra disposizione che preveda la riduzione o il contenimento della spesa di personale.
11. 90. Lolli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Al fine di concorrere ad assicurare nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di euro 26.000.000 per il comune dell'Aquila, 4.000.000 per gli altri comuni e 5.000.000 per la provincia dell'Aquila. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati in euro 26.000.000 per l'anno 2013, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11. 91. Lolli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Le sopravvenienze attive che si genereranno sulle riduzioni del pagamento delle imposte e dei contributi in virtù dell'applicazione dell'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono totalmente non imponibili ai fini di qualsiasi tipo di imposizione fiscale, diretta e indiretta.
11. 109. Lolli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. L'agenzia delle entrate ed Equitalia, nei comuni ricadenti nei territori colpiti dal sisma individuati dal decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, fino al 31 dicembre 2012 sospendono la loro attività di accertamento e controllo nonché la notifica delle cartelle esattoriali, al fine di consentire il completo riallineamento dei contribuenti del territorio colpito dal sisma, anche al fine di evitare inutili contenziosi presso le Commissioni tributarie legati a posizioni che possono essere regolarizzate con dichiarazioni integrative o rettificative. In tal senso, tutte le dichiarazioni fiscali e gli adempimenti conseguenti, effettuati entro la data del 31 dicembre 2012, ancorché in ritardo rispetto alle scadenze precedentemente fissate, non sono sanzionabili e sono ritenute Pag. 175validamente presentate ai fini della regolarità fiscale e delle conseguenze scaturenti.
11. 110. Lolli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al comune di Marsciano colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010.
   3-ter. Per il comune di cui al comma 3-bis non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato di cui all'articolo 13, comma 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall'articolo 4, comma 5, lettera g), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e non si applica il comma 17 del medesimo articolo.
   3-quater. Il comune di cui al comma 3-bis possono esentare dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, le occupazioni necessarie per le opere di ricostruzione. Le mancate entrate per i comuni sono compensate con trasferimenti a carico dello Stato.».
  13-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 13-bis, valutati in euro 300.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11. 111. Sereni, Verini, Bocci, Trappolino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Al fine di provvedere all'attuazione degli interventi necessari per la ricostruzione pesante, in seguito all'evento sismico del 15 dicembre 2009, al comune di Marsciano (PG), è riconosciuta la deroga al rispetto dei limiti per la riduzione delle spese di personale di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertita con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti di euro 100.000 annui fino alla chiusura della ricostruzione pesante. Il comune di Marsciano fa fronte agli oneri occorrenti per l'attuazione della presente disposizione, con risorse proprie e, in parte, con risorse messe a disposizione dalla legge regionale per la ricostruzione pesante, e comunque senza ulteriori oneri a carico dello Stato.
11. 112. Sereni, Verini, Bocci, Trappolino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Al fine di finanziare la realizzazione di una tensostruttura nel comune di Pegognaga quale provvisoria sostituzione del teatro Comunale «Anselmi» danneggiato e reso completamente inagibile dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, il Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 150.000 euro nell'anno 2012. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del Pag. 176decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11. 105. Marco Carra, Colaninno, Zani.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

Art. 11-bis.
(Misure a favore della ripresa delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 mediante defiscalizzazione).

  1. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture nelle zone colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio dei comuni di cui al decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, della legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori e servizi e forniture decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, e comunque in modo da assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, possono essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché, a seconda delle diverse tipologie di contratto, per il soggetto interessato, le seguenti misure:
   a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;
   b) l'ammontare del canone di concessione può essere riconosciuto al concessionario coree contributo in conto esercizio.

  2. Per la realizzazione di nuove infrastrutture nelle zone colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio dei comuni di cui al decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto n. 2012, n. 122, e successive modificazioni, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma, 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è altresì riconosciuto, per un periodo non superiore ai 15 anni, in favore della società di progetto appositamente costituita o, a seconda delle diverse tipologie di contratto, del soggetto interessato un rimborso pari ad un terzo delle nuove entrate fiscali generate direttamente, in ciascun esercizio finanziario, dalla realizzazione e gestione della infrastruttura. Sulla base della documentazione presentata dal beneficiario, l'ammontare del rimborso è accertato dall'Agenzia delle Entrate. 11 beneficiario ha diritto di portare il rimborso a compensazione dell'imposte dovute. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 ottobre 2012, sono stabiliti termini e condizioni di attuazione delle previsioni di cui al presente comma.
  3. Per le opere di importo superiore ai 500 milioni di euro, al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture nelle zone colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio dei comuni di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto, n. 122, e successive modificazioni, riducendo ovvero azzerando l'eventuale contributo pubblico a fondo perduto, e comunque in modo da assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, durante il periodo di realizzazione è riconosciuta in favore della società di progetto appositamente costituita o, a seconda delle diverse tipologie di contratto, del soggetto interessato, una detrazione pari all'IVA corrisposta per la Pag. 177realizzazione dell'opera. Qualora sia previsto un contributo pubblico a fondo perduto, i benefìci di cui al precedente periodo, assorbono in misura corrispondente il contributo pubblico a fondo perduto. Con fino o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti termini e condizioni di attuazione delle previsioni di cui al presente comma.
  4. Le misure di defiscalizzazione di cui al presente articolo possono essere utilizzate anche per le infrastrutture già aggiudicate da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 11-ter.
(Semplificazione di procedure di autorizzazione).

  1. Al fine di favorire l'accelerazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture, anche di nuova costruzione, da realizzare nei comuni, interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, i termini previsti per la conclusione dei procedimenti di approvazione dei progetti, di localizzazione delle opere, nonché di VIA di cui alle normativi regionali e nazionali vigenti, sono ridotti alla metà.
11. 01. Marchignoli, Marchi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano).

  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità del presente decreto e le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 nelle forme e nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
*11. 02. Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Arturo Mario Luigi Parisi, Pes, Schirru.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano).

  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità del presente decreto e le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 nelle forme e nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
*11. 04. Bressa, Froner, Gnecchi.

Pag. 178

ALLEGATO 2

D.L. 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. C. 5520 Governo.

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DEI RELATORI

Subemendamenti all'emendamento 1. 106.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, tenendo conto dell'articolo 81 della Costituzione, le disposizioni del presente articolo disciplinano ai sensi dell'articolo 100 comma 2 della Costituzione, le attribuzioni di controllo della Corte dei conti nei confronti delle regioni.
0. 1. 106. 14. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Al comma 2 sostituire le parole: Ogni sei mesi con le seguenti: Ogni anno nell'ambito dell'esame del rendiconto.
0. 1. 106. 15. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Corte dei Conti, aggiungere le seguenti: nel termine di venti giorni.

  Conseguentemente, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora decorsi i venti giorni la Sezione Regionale di controllo non abbia espresso comunicazioni alla Giunta regionale, la pronuncia si intende resa positivamente.
0. 1. 106. 3. Simonetti, Pastore, Vanalli, Meroni, Volpi, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: rendiconti delle regioni aggiungere le seguenti: con i relativi allegati.
0. 1. 106. 16. Mantovano, Gioacchino Alfano.
(Approvato)

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: annuali.
0. 1. 106. 4. Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Al comma 4, sostituire le parole: tengano conto anche delle, con le seguenti: specifichino anche le.
0. 1. 106. 5. Pastore, Vanalli, Meroni, Volpi, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Al comma 4, sostituire le parole: il cui fatturato sia in misura non inferiore al 90 per cento con le parole: le cui partecipazioni siano superiori al 20 per cento.
0. 1. 106. 17. Mantovano, Gioacchino Alfano.

Pag. 179

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Rendiconto generale della Regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39 e 41 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte formula le sue osservazioni in merito alla legittimità ed alla regolarità della gestione e suggerisce le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale.
0. 1. 106. 22. Ciccanti.
(Approvato)

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Corte dei Conti, aggiungere le seguenti: entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
0. 1. 106. 6. Pastore, Meroni, Vanalli, Volpi, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: sezione delle autonomie della Corte dei Conti, aggiungere le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
0. 1. 106. 6. (Nuova formulazione) Pastore, Meroni, Vanalli, Volpi, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.
(Approvato)

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, con le modalità disciplinate dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il rispetto degli equilibri di bilancio, del patto di stabilità interno e la sostenibilità dell'indebitamento da parte dei bilanci di previsione, proposti dalle Giunte regionali. La sezione regionale esprime le proprie valutazioni con pronuncia specifica nelle forme di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
0. 1. 106. 18. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
0. 1. 106. 23. Zeller, Brugger.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis
. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali della Corte dei conti ai sensi dei precedenti commi sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.
0. 1. 106. 1. Lanzillotta.
(Approvato)

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: In ogni caso.
0. 1. 106. 7. Vanalli, Bitonci, Pastore, Meroni, Volpi, Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, con le seguenti: nel termine di venti giorni dal ricevimento.

  Conseguentemente, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora decorsi i venti giorni la Sezione Regionale di controllo non si pronunci, la delibera si intende resa positivamente.
0. 1. 106. 8. Simonetti, Pastore, Bitonci, Vanalli, Meroni, Volpi, Bragantini, D'Amico, Polledri.

Pag. 180

  Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In caso di mancata pronuncia nel predetto termine, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato.
0. 1. 106. 9. Pastore, Meroni, Simonetti, Bitonci, Vanalli, Volpi, Bragantini, D'Amico, Polledri.

  Al comma 8, terzo periodo, dopo le parole: Consiglio regionale, aggiungere le seguenti: e sul sito internet della Regione.
0. 1. 106. 10. Polledri, Volpi, Pastore, Meroni, Simonetti, Bitonci, Vanalli, Bragantini, D'Amico.

  Al comma 8, terzo periodo, dopo le parole: Consiglio regionale, aggiungere le seguenti: e sul sito istituzionale della Regione.
0. 1. 106. 10. (Nuova formulazione) Polledri, Volpi, Pastore, Meroni, Simonetti, Bitonci, Vanalli, Bragantini, D'Amico.
(Approvato)

  Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: il rendiconto, aggiungere le seguenti: di esercizio del Gruppo consiliare.
0. 1. 106. 11. Vanalli, Polledri, Volpi, Pastore, Meroni, Simonetti, Bitonci, Bragantini, D'Amico.
(Approvato)

  Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: quaranta.
0. 1. 106. 19. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: trenta.
0. 1. 106. 19. (Nuova formulazione) Mantovano, Gioacchino Alfano.
(Approvato)

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissandone un termine non superiore a trenta giorni, con le seguenti: inviti il Presidente del Gruppo consiliare a provvedere nel termine di trenta giorni.
0. 1. 106. 12. Vanalli, D'Amico, Polledri, Volpi, Pastore, Meroni, Simonetti, Bitonci, Bragantini.

  Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole da: e sospende la decorrenza fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 10.
0. 1. 106. 24. Zeller, Brugger.

  Al comma 10, sostituire le parole: ai sensi del comma 9 con le seguenti: ai sensi del comma 8.
0. 1. 106. 20. Mantovano, Gioacchino Alfano.
(Approvato)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente decreto, la Corte dei Conti provvede con il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza ricorrere a nuove assunzioni di unità di personale.
0. 1. 106. 13. Polledri, Bitonci, Bragantini, Vanalli, D'Amico, Volpi, Pastore, Meroni, Simonetti.

  Sostituire il comma 11 con il seguente:
  11. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente Pag. 181con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
0. 1. 106. 25. Zeller, Brugger, Nicco.

  Al comma 11, sostituire le parole da: entro un anno fino a: presente decreto con le seguenti: entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
0. 1. 106. 26. Zeller, Brugger, Nicco.

  Al comma 11 sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre mesi.
0. 1. 106. 2. Lanzillotta.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 1. 03.

  Al comma 1, lettera c), sostituire i capoversi 3-bis e 3-ter con il seguente:
  3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti affinché si pronunci e ne dia comunicazione al Presidente della Giunta Regionale nel termine di venti giorni dal ricevimento. Il mancato rispetto del termine costituisce infrazione disciplinare ai sensi dei regolamenti interni della Corte dei conti. La valutazione espressa dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti è pubblicata nel sito internet istituzionale della Regione entro il giorno successivo al ricevimento da parte del Presidente della Giunta regionale.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera d).
0. 1. 03. 1. Pastore, Polledri, Volpi, Vanalli, Bragantini, D'Amico, Bitonci, Meroni, Simonetti.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. La relazione di cui al comma 2 è trasmessa entro dieci giorni dalla sottoscrizione da parte del Presidente della provincia o del Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti».
0. 1. 03. 2. Pastore, Polledri, Meroni, Volpi, Vanalli, Bragantini, D'Amico, Bitonci, Simonetti.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso comma 3-ter.
0. 1. 03. 8. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Al comma 1, lettera f), primo periodo, sostituire le parole da: è ridotto della metà, sino alla fine del periodo, con le seguenti: è comminata una sanzione pecuniaria pari a 36 mensilità, rispettivamente, dell'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti percepiti nell'ultima mensilità.
0. 1. 03. 6. Barbato.

  Al comma 2 sopprimere le lettere b) e d).
0. 1. 03. 4. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Al comma 3, sopprimere la lettera a).
*0. 1. 03. 5. Froner.

  Al comma 3, sopprimere la lettera a).
*0. 1. 03. 7. Zeller, Brugger.

Pag. 182

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: all'alinea, con le seguenti: al primo periodo, e dopo le parole: Regioni, aggiungere le seguenti: a statuto speciale.
0. 1. 03. 3. Vanalli, Volpi, Bragantini, Pastore, Polledri, Meroni, D'Amico, Bitonci, Simonetti.

Subemendamenti all'emendamento 2. 74.

  Sostituire le parole: 20 dicembre con le seguenti: 15 giugno 2013.
0. 2. 74. 2. Zeller, Brugger.

  Sostituire le parole: 20 dicembre, con le seguenti: 31 dicembre.
0. 2. 74. 1. Pastore, Polledri, D'Amico, Volpi, Vanalli, Bragantini, Meroni, Bitonci, Simonetti.

Subemendamento all'emendamento 2. 76.

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano le parole: 10 dicembre, con le seguenti: 31 dicembre.
0. 2. 76. 1. Pastore, Bragantini, Vanalli, Polledri, D'Amico, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti.

Subemendamenti all'emendamento 2. 77.

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque in modo tale da ridurre di nove decimi la spesa complessiva attualmente sostenuta per la corresponsione delle indennità di funzione dei consiglieri e delle indennità di carica degli assessori.
0. 2. 77. 1. Barbato.

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché della dimensione del bilancio e delle competenze legislative ed amministrative proprie e delegate.
0. 2. 77. 2. Zeller, Brugger.

Subemendamenti all'emendamento 2. 78.

  Al capoverso, lettera b-bis), sopprimere il secondo periodo.
0. 2. 78. 2. Zeller, Brugger.

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole: comunque in modo tale da ridurre di nove decimi la spesa complessiva attualmente sostenuta per l'erogazione degli assegni di fine mandato dei consiglieri regionali.
0. 2. 78. 1. Barbato.

  Al capoverso, lettera b-bis) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle Regioni che abbiano abolito o che aboliscano gli assegni di fine mandato.
0. 2. 78. 3. Bressa, Baretta, Amici, Bordo, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

Subemendamenti all'emendamento 2. 80.

  Nella parte consequenziale, al capoverso lettera f-bis), sostituire le parole: abbia definito l'ammontare per le spese per il personale dei gruppi consiliari con le seguenti: abbia previsto che a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari venga definito.
0. 2. 80. 5. Bressa.

Pag. 183

  Nella parte consequenziale, al capoverso lettera f-bis), secondo periodo, sostituire le parole: 10 dicembre, con le seguenti: 31 dicembre.
0. 2. 80. 1. Pastore, Simonetti, Bitonci, Bragantini, Vanalli, Polledri, D'Amico, Volpi, Meroni.

  Nella parte consequenziale, al capoverso lettera f-bis), secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque in modo tale da ridurre di nove decimi la spesa complessiva attualmente sostenuta per il personale dei gruppi consiliari.
0. 2. 80. 2. Barbato.

  Nella parte consequenziale, al capoverso, lettera f-bis), sopprimere l'ultimo periodo.
0. 2. 80. 4. Zeller, Brugger.

Subemendamenti all'emendamento 2. 81.

  Alla lettera h-bis), sostituire le parole da: La regione sino a: beneficiari con le seguenti: Le regioni che non abbiano ancora provveduto al recepimento di quanto sopra previsto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i trattamenti già in erogazione nonché i diritti maturati alla stessa data, possono prevedere e corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi a favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:

  Conseguentemente sopprimere gli ultimi due periodi.
0. 2. 81. 7. Mistrello Destro, Stracquadanio.

  Alla lettera h-bis), sopprimere le parole: fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ordine ai trattamenti vitalizi in corso di erogazione, le Regioni provvedono ad adattarli a quanto disposto dalla lettera h), del presente comma, anche eventualmente provvedendo alla restituzione, su base volontaria, nei termini di legge e con gli interessi legalmente previsti, delle somme corrisposte dai beneficiari.
0. 2. 81. 5. Borghesi.

  Alla lettera h-bis), apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione aggiungere le seguenti: nonché quelli già maturati;
   b) sopprimere le parole: a quella data, i beneficiari.
0. 2. 81. 2. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Alla lettera h-bis), lettera a) sostituire la parola: sessantasei con la seguente: sessanta.
0. 2. 81. 6. Zeller, Brugger.

  Alla lettera h-bis) sopprimere il penultimo periodo.
0. 2. 81. 3. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Alla lettera h-bis) sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
  Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto si siano già adeguate a quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera Pag. 184f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
0. 2. 81. 4. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Alla lettera h-bis) sostituire le parole: abolito o che aboliscano i vitalizi, con le seguenti: abbiano già disposto l'abolizione dei vitalizi.
0. 2. 81. 1. Vanalli, Simonetti, Bitonci, Pastore, Bragantini, Polledri, D'Amico, Volpi, Meroni.

Subemendamenti all'emendamento 3. 236.

  Al capoverso articolo 148 dei relatori apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la rubrica con la seguente: «Rafforzamento selettivo dei controlli esterni»;
   b) al comma 1, alinea, premettere il seguente periodo: «Per gli enti che, sulla base dell'apposita tabella allegata al rendiconto di gestione, presentino valori deficitari per almeno un terzo dei parametri obiettivi fissati ogni triennio con decreto del Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 242, comma 2»;
   c) alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti comunica all'ente entro 180 giorni dalla ricezione del referto gli esiti dei controlli eseguiti»;
   d) al secondo comma sostituire le parole: «può attivare» con le seguenti: «attiva»;
   e) dopo il secondo comma aggiungere il seguente: « 2-bis. I referti delle verifiche di cui al secondo comma sono trasmessi alla giunta, all'organo consiliare e a quello di revisione dell'ente, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e sono pubblicati sul sito dell'ente locale. Il Ministero dell'economia e delle finanze invia alle Commissioni Bilancio delle Camere una relazione annuale sulle risultanze generali delle verifiche effettuate ai sensi del comma 2. Nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, il secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 14 è soppresso.»;
   f) al comma 3 le parole: «possono attivare» sono sostituite dalla seguente: «devono attivare» e in fine sono aggiunte le seguenti: «per gli enti locali che, in base all'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi, presentino valori deficitari per almeno un terzo dei parametri obiettivi fissati ogni triennio con decreto del Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 242, comma 2.»;
   g) sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. In caso di rilevata inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti assegnano un termine non superiore a 120 giorni affinché l'ente provveda alla modifica o introduzione degli strumenti e delle metodologie, di cui la stessa Corte ha rilevato l'inadeguatezza. Scaduto infruttuosamente tale termine e in ogni caso qualora si rilevi l'assenza di strumenti e metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 le sezioni regionali della Corte dei Conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.»;

  Conseguentemente, al capoverso, articolo 148-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 aggiungere alla fine: «La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti comunica all'ente entro Pag. 185180 giorni dalla data di ricevimento del bilancio gli esiti dei controlli eseguiti»;
   b) sopprimere il comma 2;
   c) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «l'attuazione dei» inserire la parola: «specifici» e sostituire le parole: «, per i quali» con le seguenti: «in ordine ai quali».
0. 3. 236. 19. Rubinato.

  Al capoverso articolo 148 al comma 1, primo periodo sostituire: cadenza semestrale con: cadenza annuale all'esito di referto dei relativi Consigli.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: semestralmente con la seguente: annualmente e le parole: il referto con le seguenti: la relazione.
0. 3. 236. 12. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Al capoverso articolo 148, comma 1, al primo periodo sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: semestralmente con la seguente: annualmente.
0. 3. 236. 17. Zeller, Brugger.

  Al capoverso «Art. 148», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali.
0. 3. 236. 4. Meroni, D'Amico, Bitonci, Pastore, Vanalli, Polledri, Simonetti, Bragantini, Volpi.

  Al capoverso «Art. 148», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15.000 abitanti, con le seguenti: 30.000 abitanti.
*0. 3. 236. 3. Pastore, Vanalli, Polledri, Simonetti, Bitonci, Bragantini, D'Amico, Volpi, Meroni.

  Al capoverso «Art. 148», secondo periodo, sostituire le parole: 15.000 abitanti con le seguenti: 30.000 abitanti.
*0. 3. 236. 16. Zeller, Brugger.

  Al capoverso «Art. 148», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15.000 abitanti, con le seguenti: 20.000 abitanti.
0. 3. 236. 2. Simonetti, Bitonci, Vanalli, Pastore, Bragantini, Polledri, D'Amico, Volpi, Meroni.

  Al capoverso «Art. 148», secondo periodo, dopo le parole: Presidente della provincia, aggiungere le seguenti: o il Sindaco metropolitano.

  Conseguentemente, alla fine del periodo, dopo la parola: provinciale, aggiungere le seguenti: o metropolitano.
0. 3. 236. 5. Pastore, Bragantini, Meroni, D'Amico, Bitonci, Vanalli, Polledri, Simonetti, Volpi.

  Al capoverso «Art. 148», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: del direttore generale, quando presente, o.
0. 3. 236. 6. Simonetti, Bragantini, Meroni, Pastore, D'Amico, Bitonci, Vanalli, Polledri, Volpi.

  Al capoverso «Art. 148», comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Corte dei Conti, aggiungere le seguenti: entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
0. 3. 236. 7. Pastore, D'Amico, Bitonci, Vanalli, Simonetti, Bragantini, Meroni, Polledri, Volpi.

Pag. 186

  Al capoverso «Art. 148», sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: di cui al comma 2, con le seguenti: di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
0. 3. 236. 8. Vanalli, Bitonci, Simonetti, Pastore, D'Amico, Bragantini, Meroni, Polledri, Volpi.

  Al capoverso «Art. 148», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali della Corte dei conti ai sensi dei precedenti commi, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.
0. 3. 236. 1. Lanzillotta.

  Al capoverso «Art. 148», comma 4, sostituire le parole: assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 con le seguenti: irregolarità delle gestioni ed assenza o inadeguatezza dei controlli.
0. 3. 236. 13. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Al capoverso «Art. 148», comma 4, sostituire le parole: retribuzione mensile lorda con le seguenti: indennità mensile lorda di cui all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
0. 3. 236. 14. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Al capoverso «Art. 148», comma 1, dopo le parole: Corte dei conti, aggiungere le seguenti: nel termine di venti giorni, e dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Qualora decorsi i venti giorni la Sezione Regionale di controllo non abbia espresso comunicazioni alla Giunta regionale, la pronuncia si intende resa positivamente.
0. 3. 236. 11. Simonetti, Pastore, Bitonci, Polledri, Bragantini, Vanalli, D'Amico, Meroni, Volpi.

  Al capoverso «Art. 148», comma 1, dopo la parola: obiettivi, sopprimere la seguente: annuali.
0. 3. 236. 9. Vanalli, Polledri, Bragantini, Bitonci, Simonetti, Pastore, D'Amico, Meroni, Volpi.

  Al capoverso «Art. 148», comma 2, sostituire le parole: tengano conto anche delle, con le seguenti: specifichino anche le.
0. 3. 236. 10. Pastore, Polledri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Simonetti, D'Amico, Meroni, Volpi.

  Al capoverso «Art. 148», comma 3, primo periodo, dopo le parole: patto di stabilità interno aggiungere le parole: definito con apposita pronuncia con le modalità di cui all'articolo 1, comma 168, della legge n. 266 del 2005.
0. 3. 236. 15. Mantovano, Gioacchino Alfano.

  Al capoverso «Art. 148», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
0. 3. 236. 18. Zeller, Brugger.

Pag. 187

ALLEGATO 3

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (C. 5520 Governo).

NUOVI EMENDAMENTI E NUOVE FORMULAZIONI DI EMENDAMENTI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149).

  1. All'articolo 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2:
    1) primo periodo, dopo le parole: «fine legislatura è» sono aggiunte le seguenti: «redatta dal servizio bilancio e finanze della Regione e dal Segretario generale e»;
    2) secondo periodo, dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale » sono aggiunte le seguenti: «se insediato»;
    3) quarto periodo, dopo le parole: «il triennio 2010-2012 aggiungere» sono aggiunte le seguenti: «e per i trienni successivi»;
   b) al comma 3, dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale» sono aggiunte le seguenti: «se insediato»;
   c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.
  3-ter. La valutazione espressa dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti è pubblicata nel sito internet istituzionale della regione entro il giorno successivo dal ricevimento.
   d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. La relazione trasmessa, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, che invia, quindi al Presidente della Giunta Regionale il rapporto di cui al comma 2, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della relazione. Il mancato rispetto del termine costituisce infrazione disciplinare ai sensi dei regolamenti interni della Corte.;
   e) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il Presidente della Giunta regionale è comunque tenuto a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4;
   f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di pubblicazione, sul sito istituzionale, della relazione di fine legislatura, al Presidente della giunta regionale e, qualora non abbiano predisposto la relazione, Pag. 188al responsabile del servizio bilancio e finanze della Regione e al Segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle successive tre mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il Presidente della Regione è, inoltre tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.
  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «fine mandato» sono aggiunte le seguenti: «redatta dal responsabile del Servizio finanziario o dal Segretario generale»;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: «trasmessa» sono aggiunte le seguenti: «, se insediato»;
   b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale» sono aggiunte le seguenti: «, se insediato»
   c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della provincia o del Sindaco, alla Sezione regionale della Corte dei conti»;
   d) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il Presidente della Provincia o il Sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4»;

  3. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'alinea, dopo le parole: «n. 196» sono aggiunte le seguenti: «anche nei confronti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;
   b) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
    c-bis) aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali»;
   c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. Qualora siano evidenziati squilibri finanziari, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ne dà immediata comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei conti competente per territorio»
   d) è soppresso il comma 2.
1. 03. I Relatori. (Nuova formulazione).

ART. 2.

  Sopprimere le parole: ai soli fini della determinazione degli emolumenti diversi dalla indennità di carica,.
0. 2. 77. 3. Zeller, Brugger.

  All'emendamento 2. 77 (nuova formulazione) dei relatori, sostituire le parole: , ai soli fini della determinazione degli emolumenti diversi dalla indennità di carica con le seguenti: , sulla base della minore spesa,.
0. 2. 77. 4. Borghesi, Favia.

  Al comma 1, lettera b), secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto, ai soli fini della determinazione degli emolumenti diversi dalla in Pag. 189dennità di carica delle dimensioni del territorio e della popolazione residente nelle singole regioni.
2. 77. I Relatori. (Nuova formulazione).

  Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sostituire, le parole da: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sino alla fine del periodo, con le seguenti: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o su sua delega del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi quindici giorni.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f), ultimo periodo, sostituire, le parole da: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sino alla fine del periodo, con le seguenti: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o su sua delega del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi quindici giorni.
2. 550. I Relatori.

  Al comma 1, lettera f) dopo le parole: gruppi consiliari aggiungere le seguenti: senza considerare le spese per il personale,.

  Conseguentemente dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) abbia definito l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari in modo tale che non eccedano complessivamente le spese sostenute dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 10 dicembre tenendo conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi quindici giorni.
2. 80. I Relatori. (Nuova formulazione).

  Al comma 1, dopo la lettera h, aggiungere la seguente:
   h-bis) abbia approvato la legge regionale volta ad assicurare l'adeguamento a quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, fino all'approvazione della legge di cui al primo periodo, può prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:
    a) hanno compiuto sessantasei anni di età;
    b) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni.
   Fino all'approvazione della legge di cui alla presente lettera, in assenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b), la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito o che aboliscano i vitalizi.

Pag. 190

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
2. 81. I Relatori. (Nuova formulazione).

ART. 3.

  All'emendamento 3. 500, dopo le parole: sotto la direzione aggiungere le seguenti: del direttore generale o, ove tale figura non sia stata istituita.
0. 3. 500. 1. Lanzillotta.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-ter, comma 2, dopo le parole: controllo strategico aggiungere le seguenti: , che è posta sotto la direzione del segretario comunale,.
3. 500. I Relatori.

Pag. 191

ALLEGATO 4

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (C. 5520 Governo).

ULTERIORI NUOVI EMENDAMENTI DEI RELATORI

  All'articolo 3, comma 1, lettera h), capoverso, dopo le parole: L'avanzo di amministrazione inserire le seguenti: non vincolato.
3. 502. I Relatori.

  Al comma 1, dopo la lettera i), è inserita la seguente:
   i-bis) all'articolo 222, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1 e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 è elevato a cinque dodicesimi per la durata di un anno a decorrere dalla data della predetta certificazione».
3. 501. I Relatori.

  Al comma 1, lettera r), capoverso, articolo 243-bis, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole: «i comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti e le province per i quali anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti»;
   b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «abbia già provveduto» sono sostituite dalle seguenti: «provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,»;
   c) al comma 8, lettera g) le parole: «che provveda all'alienazione dei beni patrimoniali sono sostituite dalle seguenti: «che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali».
3. 503. I Relatori.

  Al comma 1, lettera r), capoverso, articolo 243-ter, comma 3, le parole: fissato in euro 100 per abitante sono sostituite dalle seguenti: fissato in euro 200 per abitante per i comuni capoluogo di regione o di città metropolitana, euro 150 per abitante per i comuni capoluogo di provincia, euro 100 per abitante per i restanti comuni ed euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane.
3. 504. I Relatori.

Pag. 192

  Al comma 1, lettera r), capoverso, articolo 243-quater le parole: 30 giorni sono sostituite dalle seguenti: 60 giorni.
3. 505. I Relatori.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. Incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario.

  1. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le somme disponibili sul capitolo 1316 «Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'articolo 35, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e non utilizzate nei richiamati esercizi, per gli interventi di cui all'articolo 259, comma 4 e 260, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e sino al 31 dicembre 2012. Il contributo è ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.
3. 011. I Relatori.

ART. 8.

  Al comma 3, capoverso, sostituire ovunque ricorrano le seguenti parole: estinzione anticipata del debito con le seguenti: estinzione o riduzione anticipata del debito.
8. 32. I Relatori.

ART. 9.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , contestualmente all'eventuale deliberazione di assestamento del bilancio di previsione.
9. 82. I Relatori.

ART. 10.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è soppressa» aggiungere le seguenti: «e i relativi organi decadono.»;
   b) sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. Per garantire la continuità delle funzioni già svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di cui al successivo comma 6, l'attività continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati».
10. 20. I Relatori.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Continuità delle funzioni di amministrazione e gestione dei segretari comunali).

  Al fine di garantire la continuità delle funzioni svolte dall'ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali e dalla soppressa Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale fino al termine del processo di riorganizzazione di cui all'articolo 10, comma 6, i contratti a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono prorogati fino al 31 luglio 2013. Ai fini di cui al presente comma non si applica quanto Pag. 193stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n 244.
  2. Gli oneri connessi all'applicazione del precedente comma trovano copertura mediante le risorse derivanti dalla proroga, fino al 31 luglio 2013, del sistema di contribuzione diretta a carico degli enti locali di cui al comma 1, dell'articolo 10 del presente decreto legge.
10. 020. I Relatori.