CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 ottobre 2012
726.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (C. 5535 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.

EMENDAMENTI, ARTICOLI AGGIUNTIVI E ORDINI DEL GIORNO

ART. 6.
(Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario).

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
  a-bis): alla lettera a) dopo le parole: medesimi sono aggiunte le seguenti: ad esclusione di tutti quei servizi connessi alla fornitura di dispositivi medici.
5534-bis/XII/6. 6. Pedoto, Calvisi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) alla lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «da tale normativa sono esclusi gli appalti stipulati con le cooperative sociali così come disciplinate dall'articolo 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 38.».
5534-bis/XII/6. 10. Murer, Miotto, D'Incecco.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 4,8 per cento con le seguenti: 5,2 per cento e le parole: 4,4 per cento con le seguenti: 4,8 per cento.
5534-bis/XII/6. 7. Pedoto, Calvisi.

  Al comma 2, sopprimere le parole: di 600 milioni di euro per l'anno 2013.

  Conseguentemente:
  Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2013.
5534-bis/XII/6. 9. Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi, Barani.
(Approvato)

Pag. 142

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano ai dispositivi medici salvavita, il cui elenco è determinato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-regioni.
5534-bis/XII/6. 8. Pedoto, Calvisi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di ridurre la spesa farmaceutica tutti i farmaci il cui brevetto è scaduto devono essere immessi in commercio ad un prezzo uguale a quello del farmaco di riferimento.
5534-bis/XII/6. 11. Palumbo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, è aggiunto in fine il seguente periodo: Sono idonei ad operare nelle reti per le cure palliative pubbliche o private accreditate i medici che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, documentino un'esperienza almeno quinquennale nel campo delle cure palliative, previa certificazione dell'attività svolta rilasciata dalla regione sulla base di criteri determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5534-bis/XII/6. 4. Barani.

  Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente:
  3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 le aziende che intendono concorrere alla fornitura di beni e servizi sanitari dovranno predisporre un listino di campionatura dei prodotti, riportante prezzi e caratteristiche, che sarà sottoposto alla valutazione di un'apposita Commissione istituita presso il Ministero della salute. La Commissione certificherà la conformità dei prodotti agli standard qualitativi e ai costi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Gli enti del servizio sanitario nazionale sono tenuti a stipulare contratti di acquisto di beni e servizi esclusivamente con i fornitori i cui listini di campionatura risultino approvati e dovranno altresì provvedere al pagamento entro e non oltre 60 giorni dalla fornitura. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
5534-bis/XII/6. 5. Patarino.

  Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente:
  3-bis. Il comma 3 dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
  «3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie che intendono operare nel S.S.N. in regime di accreditamento, il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 493, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 398, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. La verifica di compatibilità in rapporto al fabbisogno non è richiesta per le strutture che chiedono di poter operare in regime privato senza oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Le regioni provvedono all'attuazione del presente comma».
5534-bis/XII/6. 1. Barani.

Pag. 143

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è inserito il seguente:
  «14-bis. Fermi restando gli effetti di contenimento della spesa di cui al comma 14, la spesa consuntivata per l'anno 2011 tiene conto dei criteri di calcolo dei vari sistemi regionali per quanto riguarda situazioni straordinarie subite dalle strutture private nel corso dell'anno 2011 che esplicano effetti sia nel 2012 che nel 2013.».
5534-bis/XII/6. 2. Barani.
(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente:
  3-bis. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro il 31 dicembre 2014, possono richiedere l'accesso al trattamento pensionistico entro tale data con il riconoscimento di un periodo aggiuntivo fino a 20 mesi. L'azienda sanitaria, ove conceda il collocamento a riposo con il predetto beneficio, previo nulla osta, è obbligata a rendere non disponibile un posto di corrispondente livello nella dotazione organica per un periodo minimo di tre anni e comunque può procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nel limite massimo del 20 per cento del personale cessato dal servizio nell'anno immediatamente precedente. Al personale di cui al primo periodo il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto alla data in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
5534-bis/XII/6. 3. Castellani.

  Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 15, comma 5, della legge n. 219 del 21 ottobre 2005, è aggiunto il seguente periodo: «Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui al presente comma».
  2. All'articolo 26, comma 1, penultimo periodo del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, dopo le parole: «di Paesi terzi» sono aggiunte le seguenti: «salvo che detti centri risultino approvati dalla competente autorità statunitense, nel qual caso non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione ma solo una formale comunicazione a firma della persona qualificata del produttore, corredata da copia della vigente autorizzazione rilasciata al centro».
5534-bis/XII/6. 04. Barani.

  Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al personale dipendente del Consiglio nazionale delle ricerche che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opera presso enti del Servizio sanitario nazionale, concorrendo Pag. 144all'erogazione di prestazioni sanitarie, si applica, in quanto compatibile, la disciplina in materia di rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
  2. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per l'attuazione del comma 1.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5534-bis/XII/6. 01. Barani.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. – Dopo l'articolo 348 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 348-bis.
(Esercizio abusivo della professione di medico e di odontoiatra).

  Chiunque abusivamente esercita la professione di medico chirurgo e di odontoiatra è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 50.000 euro. Il condannato è soggetto alla confisca dell'immobile e delle attrezzature e strumenti utilizzati ai fini di commettere il reato. I beni mobili ed immobili di cui trattasi vengono destinati alle strutture pubbliche o private che offrono cure e assistenza a persone in difficoltà economico e/o sociale.».
* 5534-bis/XII/6. 02. Barani.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. – Dopo l'articolo 348 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 348-bis.
(Esercizio abusivo della professione di medico e di odontoiatra).

  Chiunque abusivamente esercita la professione di medico chirurgo e di odontoiatra è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 50.000 euro. Il condannato è soggetto alla confisca dell'immobile e delle attrezzature e strumenti utilizzati ai fini di commettere il reato. I beni mobili ed immobili di cui trattasi vengono destinati alle strutture pubbliche o private che offrono cure e assistenza a persone in difficoltà economico e/o sociale.».
*5534-bis/XII/6. 05. Castellani.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, le parole «e dei farmacisti» sono sostituite dalle seguenti «, dei farmacisti e dei biologi».
  2. Gli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a 45 della legge 24 maggio 1967, n. 396, sono abrogati. Nella legge di cui al periodo precedente l'espressione «Ministro della giustizia», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministro della salute»; l'espressione: «Ministero della giustizia», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministero della salute».
  3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute adotta, altresì, gli atti necessari all'articolazione provinciale degli Ordini dei biologi e nomina dei commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità Pag. 145previste dal decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 233 del 1946. Il Consiglio dell'Ordine dei biologi e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei biologi in carica decadono di diritto allo spirare del termine per l'adozione del decreto di cui al periodo precedente.
  4. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso il seguente:
  «Art. 01. – (Categoria professionale degli psicologi). – 1. La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233».

  5. Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'espressione «Ministro della giustizia», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministro della salute»; l'espressione: «Ministero della giustizia», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministero della salute». Il Ministro della salute, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui al precedente e al presente comma.».
5534-bis/XII/6. 03. Barani.

ART. 8.

  Dopo il comma 11 inserire il seguente comma:
  12. All'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel mese di gennaio di ogni anno, ciascuna impresa farmaceutica deve comunicare, su base regionale, all'AIFA, l'elenco dei sanitari visitati dai propri informatori scientifici nell'anno precedente, comprovato da una certificazione di conformità annuale rilasciata da soggetti terzi idonei, che ne attesti il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 119, comma 1, e dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, specificando il numero medio di visite effettuate.».
5534-bis/XII/8. 3. Di Virgilio, Barani, Bocciardo.

  Al comma 21, dopo le parole: giovani inserire le seguenti: dell'accoglienza ed assistenza ai minori stranieri non accompagnati.
5534-bis/XII/8. 7. Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.
(Approvato)

  Al comma 21, dopo le parole: giovani inserire le seguenti: del servizio civile nazionale.
5534-bis/XII/8. 11. Bucchino, Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.
(Approvato)

  Al comma 21, dopo le parole in materia sociale aggiungere le seguenti: con uno specifico intervento a favore del Fondo per le non autosufficienze.
5534-bis/XII/8. 4. De Poli, Testa.

  Al comma 21, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti 450 milioni.

  Conseguentemente:
   alla tabella C, missione:
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia (24), programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (24.12) voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la Pag. 146realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi – Art. 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (4.5 – Cap 3671), apportare le seguenti variazioni:
   2013:
   CP: + 450.000;
   CS: + 450.000.
5534-bis/XII/8. 6. Lenzi, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.
(Approvato)

  Al comma 21 sostituire le parole 900 milioni con le seguenti 500 milioni.

  Conseguentemente
   Dopo il comma 21 inserire il seguente:

  21-bis. Al fine di realizzare l'obiettivo della convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione così come previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» per il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 è autorizzata una spesa pari a 400 milioni di euro per l'anno 2013.
5534-bis/XII/8. 8. Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.
(Approvato)

  Al comma 21 dopo le parole 900 milioni di euro per l'anno 2013 aggiungere le seguenti: di cui una parte non inferiore al 50 per cento destinata alle finalità di carattere sociale.
5534-bis/XII/8. 9. Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.
(Approvato)

  Al comma 21 sostituire le parole da con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n.400 del 1988.
5534-bis/XII/8. 10. Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi, Livia Turco.
(Approvato)

  Dopo il comma 21 inserire il seguente:
  21-bis: «Per gli interventi in materia sociale, famiglie e giovani, al fine di non frammentare le iniziative ed utilizzare in maniera efficace ed efficiente le risorse economiche, si provvede al rifinanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche sociali, pari a 520 milioni di euro utilizzando allo scopo, oltre alle risorse previste dal comma 21 del presente articolo, quelle derivate dell'innalzamento dell'età pensionabile delle donne di cui al comma 12-sexies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, indicando gli obiettivi di servizio da finanziare per il triennio 2012/2015».
5534-bis/XII/8. 5. Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.

  Dopo il comma 22 inserire il seguente:
  23. Al fine di finanziare il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, Pag. 147comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni per l'anno 2013, e 200 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
  All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 500 milioni si provvede mediante le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013, e 200 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
5534-bis/XII/8. 1. Di Virgilio, Barani, Bocciardo.

  Dopo il comma 23 inserire il seguente comma:
  24. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sostituire le parole «non può superare il» con le seguenti «su proposta dell'interessato, con l'assenso del Collegio di Direzione, può essere elevato fino al».
5534-bis/XII/8. 2. Di Virgilio, Barani, Bocciardo.

ART. 12.

Sopprimere i commi 14, 15 e 16.

  Conseguentemente al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 per cento con le seguenti: l'aliquota dello 0,06 per cento.
5534-bis/XII/12. 2. Testa, De Poli.
(Approvato)

  Sopprimere i commi 14, 15 e 16.

  Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013.
5534-bis/XII/12. 3. Murer, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 17.
5534-bis/XII/12. 1. Barani.

  Sopprimere il comma 17.

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, primo periodo, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013.
5534-bis/XII/12. 4. Miotto, Barani, D'Incecco.
(Approvato)

ART. 13.
(Fondi speciali e tabelle).

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2013.

Pag. 148

  Conseguentemente dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Al fine di realizzare l'obiettivo della convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p) della Costituzione così come previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» per il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è autorizzata una spesa pari a 400 milioni di euro per l'anno 2013.
5534-bis/XII/13. 5. Murer, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013.

  Conseguentemente, alla tabella C, missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) programma Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate, capitolo 3694 Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati apportare le seguenti variazioni:
  2013:
   CP: +100.000;
   CS: +100.000.
5534-bis/XII/13. 1. Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 11 milioni di euro per l'anno 2013.

  Conseguentemente, alla tabella C, missione: Diritti sociali solidarietà sociale e famiglia (24), programma sostegno alla famiglia, voce Ministero dell'economia e delle finanze – decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 Cap 2102) apportare le seguenti variazioni:
  2013:
   CP: +11.000;
   CS: +11.000.
5534-bis/XII/13. 2. Sbrollini, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Barani, Mosella, Testa.
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013.

  Conseguentemente, alla tabella C, missione: Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia (24), programma: Trasferimenti Pag. 149assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (24.12) voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi – Art. 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (4.5 – Cap. 3671), apportare le seguenti variazioni:
  2013:
   CP: +480.000;
   CS: + 480.000.
5534-bis/XII/13. 3. Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013.

  Conseguentemente, alla tabella C, missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce Ministero dell'economia e delle finanze – Legge n. 230 del 1988: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza – Art. 19 Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 – Cap. 2185) apportare le seguenti variazioni:
  2013:
   CP: + 20.000;
   CS: + 20.000.
5534-bis/XII/13. 4. Bossa, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.
(Approvato)

  Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2013: –;
   2014: -50.000;
   2015: -50.000.

  Conseguentemente, alla tabella C, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica voce Ministero della salute, Decreto legislativo n. 502 del 1992 Riordino della disciplina in materia sanitaria – Art. 12 comma 2: Fondo finanziamento attività ricerca, apportare le seguenti variazioni:
  2013:
   CP: –;
   CS: –;
  2014:
   CP: + 50.000;
   CS: + 50.000;
  2015:
   CP: + 50.000;
   CS: + 50.000.
5534-bis/Tab. B. 1. Patarino.

  Alla Tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica (14), programma Opere pubbliche e infrastrutture (14.8), voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 488 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo – Art. 50 comma 1, lettera c): edilizia sanitaria pubblica (10.1. – Cap. 7464), apportare le seguenti variazioni:
  2011:
   CP: + 1000 mln euro;
   CS: + 1000 mln euro.

  Conseguentemente, alla tabella E, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Pag. 150legge n. 163 del 1987: coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari – Art. 5: fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (Set. 27 Interventi diversi – Cap. 7493) apportare le seguenti variazioni:
  2013:
   CP: -1.000 mln euro;
   CS: -1.000 mln euro.
5534-bis/XII/Tab. E. 1. Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.
(Approvato)

ART. 2.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 22 Giovani e sport, programma 22.1 Attività ricreative e sport, apportare le seguenti variazioni:
  2013:
   CP: -2 milioni;
   CS: -2 milioni;
  2014:
   CP: -2 milioni;
   CS: -2 milioni;
  2015:
   CP: -2 milioni;
   CS: -2 milioni.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 22 Giovani e sport, programma 22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù, apportare le seguenti variazioni:
  2013:
   CP: +2 milioni;
   CS: +2 milioni;
  2014:
   CP: +2 milioni;
   CS: +2 milioni
  2015:
   CP: +2 milioni;
   CS: +2 milioni.
5535/XII/2. 1. Di Virgilio, Barani, Bocciardo.
(Approvato)

ART. 14.

  Allo stato di previsione del Ministero della salute, missione Tutela della salute, programma 20.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana, u.p.b. 1.3 apportare le seguenti variazioni:
  2013:
   CP: +10 milioni;
   CS: +10 milioni;
  2014:
   CP: +10 milioni;
   CS: +10 milioni;
  2015:
   CP: +10 milioni;
   CS: +10 milioni.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 4 Fondi da ripartire, programma 33.1 Fondi da assegnare, u.p.b. 4.1, apportare le seguenti variazioni:
  2013:
   CP: -10 milioni;
   CS: -10 milioni;
  2014:
   CP: -10 milioni;
   CS: -10 milioni;
  2015:
   CP: -10 milioni;
   CS: -10 milioni.
5535/XII/14. 1. Di Virgilio, Barani, Bocciardo.

Pag. 151

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'Unione Italiana dei Cicchi e degli Ipovedenti è l'unica associazione che in forza del regio decreto n. 1789 del 29 luglio 1923 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 (Gazzetta Ufficiale 3/3/1979 n. 62), essendo posta sotto la vigilanza del Governo (decreto del Presidente della Repubblica 17/2/1990 in Gazzetta Ufficiale 11/6/1990 n. 134), rappresenta tutti i ciechi e gli ipovedenti italiani, un universo di circa 1.800.000 persone, e non soltanto i propri iscritti. Inoltre, l'Unione è l'unica associazione che ha scelto di non limitare lì proprio impegno al ruolo di rappresentanza e tutela, ma di estenderlo all'erogazione diretta di servizi ai cicchi e agli ipovedenti iscritti e non iscritti all'associazione;
    l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti è Tunica associazione posta sotto il controllo Clelia Corte dei Conti che redige annualmente la relazione al Parlamento sulle attività dell'Unione. Detta Corte così si esprime nei confronti dell'organizzazione: «L'Unione ... anche nel periodo oggetto di referto si conferma punto di riferimento per i non vedenti anche considerato l'elevato numero di aderenti al sodalizio, continuando ad operare con convinzione e tenacia, anche in presenza di difficoltà oggettive»;
    la cecità rappresenta una minorazione gravissima i cui condizionamenti si sono accresciuti con l'avvento della civiltà delle immagini: le più recenti ricerche hanno confermato che delle informazioni che arrivano al cervello passano attraverso il canale visivo, essa incide, quindi, non soltanto sulla mobilità della persona cieca ma su tutti gli aspetti della vita: l'istruzione, la formazione professionale, il lavoro, l'informazione, la cultura, la prevenzione della cecità, la riabilitazione, l'accesso ai beni culturali, alle attività sportive ed ai tempo libero;
    tali condizionamenti richiedono l'erogazione di servizi specialistici che il settore pubblico non era e non è in grado di assicurare, motivo per il quale il legislatore ha scelto di concedere all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti con diverse leggi – nate anche in compensazione di specifici tributi soppressi il cui gettito aveva analoga destinazione – contribuii finalizzati all'erogazione dei summenzionati servizi che vanno dal settore dell'integrazione scolastica, alla assistenza personale ai disabili visivi, dal settore della pensionistica alla produzione di pubblicazioni in Braille e in caratteri ingranditi diffuse gratuitamente, dal settore della formazione a quello della riabilitazione e della ricerca;
    l'articolo 4, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ha previsto a decorrere dal 2012 una decurtazione di ben 2.000.000 di euro del contributo compensativo annuo concesso all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, fissandolo in euro 65,828, costringendo l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ad interrompere l'erogazione di molti dei predetti servizi a solo danno dell'utenza rappresentata dai ciechi, dagli ipovedenti e dalle loro famiglie e a collocare temporaneamente il proprio personale in cassa integrazione con la prospettiva del licenziamento;
    l'articolo 4, comma 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ha previsto una ulteriore analoga decurtazione di ben 2.000,000 di euro del contributo annuo concesso all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (L.E.R.F.O.P.) ed all'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale fissandolo in Pag. 152euro 291.142, costringendo anche in questo caso entrambi gli enti a sospendere di fatto la propria attività in favore dei disabili visivi;
    in più occasioni, e da ultimo il 19 ottobre a margine del vertice dei 27 che si è tenuto a Bruxelles, il presidente del Consiglio Mario Monti ha ricordato che eventuali modifiche alla legge di stabilità potranno essere valutate solo «a saldi invariati»;
    la legge 157/92 all'articolo 24 istituisce un fondo presso il ministero del Tesoro la cui dotazione è alimentata da una addizionale alla tassa di cui al numero 26, sottonumero 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Il 95 per cento di tale fondo è ripartito fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa,

impegna il Governo

a ripristinare nel loro importo originario i contributi di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24 e di cui all'articolo 1 della legge 23 settembre 1993. n. 379, attingendo, nella misura necessaria, al 95 per cento delle risorse, anche relative a diverse annualità, del fondo di cui all'articolo 24 della legge 157/1992.
0/5534-bis/XII/1. Brambilla.

Pag. 153

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015. (C. 5535 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminata la Tabella n. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) limitatamente alle parti di propria competenza del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (C. 5535 Governo), nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2013 (C. 5534-bis Governo),

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

Pag. 154

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). (C. 5534-bis Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015. (C. 5535 Governo).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminata la Tabella n. 4 (Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) limitatamente alle parti di propria competenza del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (C. 5535 Governo), nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2013 (C. 5534-bis Governo),

  premesso che:
   la manovra appare carente proprio sul fronte della solidarietà e dell'equità sociale, poiché la semplice riduzione delle aliquote afferenti ai due scaglioni di reddito più bassi (cioè fino a 28.000 euro) avvantaggia fiscalmente nella stessa misura i redditi alti e i redditi bassi ed esclude da qualsiasi vantaggio i redditi bassissimi cioè i cosiddetti incapienti, che sono circa 8 milioni di contribuenti;
   per quanto riguarda in particolare il disegno di legge di Bilancio, le Missioni di principale interesse per la XII Commissione – la 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e la 27 «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» –, risultano entrambe penalizzate e rischiano di esserlo ulteriormente, a causa del momento di crisi in atto;
   appare particolarmente problematica la riduzione degli stanziamenti a favore degli Osservatori nazionali per il volontariato e l'associazionismo la cui previsione per il 2013 è pari a 0,15 mln di euro, ma è destinata ad essere azzerata negli anni successivi in seguito alle previsioni contenute nel decreto-legge 95/2012 cd «spending review»; infatti indebolire la struttura organizzativa del volontariato, togliere alla rete delle associazioni un centro di coesione e coordinamento significa offrire alla popolazione in difficoltà meno servizi o servizi di minore qualità;
   apprezzato invece l'incremento (pari a 25,5 mln di euro per il 2013), pur se modesto, delle risorse destinate ai diritti soggettivi – nell'ambito del programma 24.12 –, tra cui gli assegni di maternità (232,2 mln euro per ciascuno degli anni 2013/2014/2015); gli assegni ai nuclei familiari (307,6 mln euro per ciascuno degli anni 2013/2014/2015); i contributi figurativi Pag. 155ai genitori e ai familiari di persone handicappate (536,4 mln euro per ciascuno degli anni 2013/2014/2015), e il contributo ai lavoratori affetti da talassemia (4,8 mln euro per ciascuno degli anni 2013/2014/2015);
   non appare aumentato neppure il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, che nel prossimo triennio è addirittura destinato a ridursi ogni anno di almeno tre milioni, passando dagli attuali 39,9 mln di euro ai 38,8 mln del 2015;
   decisamente criticabile è poi la drastica riduzione del Fondo per le politiche sociali, che passa da 69,9 mln di euro nel 2012, a 44,2 mln euro nel 2013 (con una diminuzione di 25,7 mln euro), 43,9 mln euro nel 2014 e 43,3 mln euro nel 2015, e la riduzione del Fondo per il servizio civile; completamente azzerato risulta inoltre lo stanziamento – per il triennio 2013-2015 – concernente il trasferimento alle regioni delle somme necessarie al finanziamento delle politiche sociali;
   anche il Fondo per le non autosufficienze non risulta finanziato per l'intero triennio 2013-2015, così come non sono più finanziati neppure il programma che riguarda i Flussi migratori per motivi di lavoro e le politiche di integrazione sociale delle persone immigrate; analogamente il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati e il Fondo nazionale per le politiche migratorie, non presentano stanziamenti per il triennio d'interesse;
   non condivisibile appare anche la significativa riduzione del Fondo per il finanziamento degli interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne, con un decremento pari a 132,50 mln di euro;
   infine, si rileva in positivo il finanziamento del Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare (Social card) con una dotazione pari a 10 milioni euro per ciascuno degli anni 2013/2014/2015;
   per quanto riguarda il disegno di legge di stabilità, l'articolo 12 ha importanti ricadute sul piano sociale, prevedendo l'aumento dell'IVA agevolata per le cooperative sociali, che passa dall'attuale 4 al 10 per cento; tale previsione risulta particolarmente preoccupante non sembrando peraltro plausibile la spiegazione addotta dal Governo, ovvero di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea. L'aumento proposto non tiene conto del valore dei servizi forniti dalle tante e diverse cooperative sociali (prestazioni di assistenza sanitaria, prestazioni educative per l'infanzia e la gioventù, per la formazione, l'aggiornamento, e la riqualificazione professionale; prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici; prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani, colonie marine, montane e campestri; alberghi e ostelli per la gioventù; e ancora prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità in favore degli anziani ed inabili adulti, dei tossicodipendenti e dei malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di devianza);

   il comma 21 dell'articolo 8 istituisce un Fondo di 900 milioni di euro destinati indistintamente a diverse finalità che andranno meglio determinate ai sensi di quanto prevede la medesima disposizione, senza specificare che tra gli interventi urgenti in materia sociale sia ricompreso anche il finanziamento del Fondo per la non autosufficienza,
   auspicando infine che, nel corso dell'esame in sede referente presso la V Commissione, siano approvati gli emendamenti della XII Commissione approvati durante l'esame in sede consultiva, che a tal fine si allegano,

Pag. 156

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:
   a) all'articolo 8, comma 21, si preveda che una parte consistente del Fondo ivi previsto sia destinato al finanziamento del Fondo per la non autosufficienza;
   b) all'articolo 12, commi 14-16, sia significativamente ridotto l'aumento dell'IVA agevolata a favore delle cooperative sociali.

Pag. 157

ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). (C. 5534-bis Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015. (C. 5535 Governo).

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminata la Tabella n. 14 (Stato di previsione del Ministero della salute) del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (C. 5535 Governo), nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità (C. 5534-bis Governo),

  premesso che:
   la tabella relativa allo stato di previsione del Ministero della salute ha individuato i suoi obiettivi principali nel consolidamento dell'economicità della governance del SSN, riaffermando su tutto il territorio nazionale i principi di efficienza e di appropriatezza nell'ambito della prevenzione, della diagnosi e cura e della riabilitazione, confermando altresì l'interesse verso la salute pubblica veterinaria e verso la sicurezza degli alimenti;
   rispetto a quanto prefigurato dal decreto-legge n. 158 del 2012, recentemente approvato dalla Camera, occorre rilevare che per quanto concerne il Ministero della salute c’è una riduzione degli stanziamenti previsti rispetto al 2012 di 35,4 mln euro, di cui 7,5 mln euro a carico delle spese di funzionamento e 27,9 mln euro a carico degli interventi;
   nella stessa direzione si registra una diminuzione degli stanziamenti concernenti i livelli essenziali di assistenza, in contrasto con quanto disposto dal decreto-legge n. 158 del 2012, recentemente approvato dalla Camera dei deputati, il cui articolo 5 prevede che entro il 31 dicembre 2012 si proceda all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco delle malattie croniche e delle malattie rare, nonché con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia;
   nella manovra di bilancio non è stato rifinanziato il Progetto Ospedale Territorio senza dolore;
   per quanto riguarda il disegno di legge di stabilità, l'articolo 3, relativo all'assistenza sanitaria al personale navigante (marittimo e dell'aviazione civile) e all'assistenza sanitaria internazionale (comma 66), inclusa la cosiddetta medicina transfrontaliera reca una riduzione di 5 milioni di euro (comma 68) dell'autorizzazione di spesa per queste finalità;
   l'articolo 6 prosegue tutti gli interventi di contenimento della spesa sanitaria in continuità con il decreto-legge n. 95 del Pag. 1582012 «Spending review», in particolare disponendo la riduzione del 10 per cento, invece del precedente 5 per cento, degli importi relativi ai contratti delle ASL con le aziende fornitrici di beni e servizi, con il conseguente ridimensionamento del tetto di spesa per i dispositivi medici. Si riduce anche il livello del fabbisogno del SSN e quindi del finanziamento relativo per un importo pari a 600 mln nel 2013 e 1000 mln nel 2014;
   entrambe le misure sopra citate suscitano perplessità poiché potrebbero non garantire la medesima qualità e quantità dei servizi attualmente erogati;
   l'articolo 6, al comma 3, proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2013, il divieto di azioni esecutive ai danni degli enti sanitari delle regioni commissariate in disavanzo, norma sulla quale sussistono elementi di preoccupazione;
   l'articolo 8, comma 12, assegna alla Campania 159 milioni di euro per il 2013, al fine di ripianare i disavanzi sanitari dell'esercizio 1990, in modo tale che la regione possa recuperare credibilità presso i suoi stessi fornitori e il personale in servizio, anche allo scopo di contribuire al miglioramento della qualità del servizio offerto ai pazienti,
   auspicando infine che, nel corso dell'esame in sede referente presso la V Commissione, siano approvati gli emendamenti della XII Commissione approvati durante l'esame in sede consultiva, che a tal fine si allegano,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 6, comma 1, sia elevato, almeno al 4,6 per cento, il tetto di spesa per l'acquisto di tutti i dispositivi medici e siano esclusi dal predetto tetto i dispositivi salvavita.