CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 ottobre 2012
716.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo.

EMENDAMENTI DEI RELATORI E SUBEMENDAMENTI

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera 0a) sopprimere le seguenti parole «, il collegio di direzione».
0.4.115.28. Laura Molteni, Rondini, Fabi.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) all'articolo 3-bis, il comma 3 è sostituto dai seguenti:
  3. Ciascuna regione e provincia autonoma istituisce l'Autorità regionale o provinciale per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, di seguito denominata «Autorità».
  3-bis. L'Autorità è un organo collegiale composto da cinque membri, di cui quattro nominati dal consiglio regionale o provinciale a maggioranza qualificata dei suoi componenti, di riconosciute professionalità e competenza nel settore sanitario e nella gestione di enti e strutture sanitarie complesse. I componenti dell'Autorità, nominati dal consiglio regionale o provinciale, sono scelti:
   a) due tra i dirigenti sanitari medici con esperienza pluriennale e operanti in istituti ospedalieri della regione o della provincia autonoma;
   b) uno in rappresentanza dell'Istituto superiore di sanità;
   c) uno tra soggetti di riconosciuta competenza dirigenziale, con esperienza almeno quinquennale nella direzione tecnica o amministrativa di enti o di aziende in posizione dirigenziale.

  3-ter. Il quinto componente è scelto con procedura di pubblico sorteggio tra i professori universitari ordinari di prima e di seconda fascia che esercitano attività di docenza nella regione o nella provincia autonoma interessata nelle facoltà di medicina e chirurgia.
  3-quater. I membri dell'Autorità durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 11, lettere a), b) e c). Non possono essere nominati componenti dell'Autorità i sindaci, i presidenti e i componenti di giunte di comuni, di province e di comunità montane, nonché i dipendenti di tali enti, i membri del Parlamento, i Ministri, i sottosegretari di Stato e gli amministratori di enti pubblici controllati o dipendenti dalle regioni o dalle province autonome.
  3-quinquies. Ciascuna regione e provincia autonoma stabilisce i compensi, le indennità, nonché il tetto massimo da riconoscere ai componenti dell'Autorità.
  3-sexies. L'Autorità, in coerenza con i principi di trasparenza e di efficienza, assicura, anche tramite gli organi di stampa e il proprio sito Internet, la pubblicità della sua composizione e dell'attività svolta.
  3-secties. Le regioni e le province autonome rendono nota, almeno quattro mesi prima della vacanza dell'ufficio, con Pag. 131obbligatorio avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e anche tramite il rispettivo sito Internet, la richiesta di archiviazione delle procedure per la copertura della vacanza dei posti di direttore generale delle aziende sanitarie locali, degli IRCSS pubblici e delle aziende ospedaliere. Ai fini della copertura del citato ufficio possono presentare domanda i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 3-decies del presente articolo, che non si trovano nelle condizioni previste dal comma 3-quater.
  3-octies. La domanda di cui al comma 3-secties è inviata all'Autorità. L'Autorità riceve le domande inviate e redige una scheda di valutazione di ciascun candidato. A tal fine essa compie un esame preliminare dei curricula dei candidati e sottopone ciascuno di essi ad un colloquio, suddiviso in un pre-colloquio di tipo informativo e in un colloquio di approfondimento di tipo tecnico dirigenziale.
  L'Autorità compila quindi una graduatoria dei candidati ritenuti maggiormente competenti e indipendenti, tenendo conto delle strategie regionali o provinciali in materia sanitaria e delle esigenze della regione o della provincia autonoma e delle relative aziende sanitarie locali e ospedaliere. L'Autorità, entro quaranta giorni dalla ricezione delle domande, pubblica sul proprio sito Internet la graduatoria finale, limitatamente ai tre migliori candidati. La graduatoria è pubblicata anche nel sito Internet della regione o della provincia autonoma interessata. La regione o la provincia autonoma provvede, quindi, a nominare direttore generale uno dei tre candidati selezionati dalla medesima Autorità. Qualora la scelta non ricada sul primo dei candidati in ordine di graduatoria, essa deve essere opportunamente motivata. La graduatoria rimane valida per due anni.
  3-novies. L'Autorità ha sede presso le Agenzie regionali sanitarie, ha un regolamento interno e ha autonomia contabile, amministrativa ed organizzativa.
  3-decies. Alla selezione per la nomina a direttore generale, si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni, alla data della nomina.
  3-undecies. La regione assicura adeguate misure di pubblicità della procedura di conseguimento della medesima, delle nomine e dei curricula, dei bandi di nomina, nonché di trasparenza nella valutazione degli aspiranti. Resta ferma l'intesa con il Rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliere universitarie.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   0b-bis) all'articolo 3-bis, comma 7, dopo le parole: «provvede alla sua sostituzione» sono inserite le seguenti: «, attingendo esclusivamente dalla graduatoria dei candidati pubblicata sul sito Internet dell'Autorità regionale o della provincia autonoma per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere».
0.4.115.11. Palagiano, Mura, Zazzera.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera a), capoverso comma 3, secondo periodo, sostituire le parole «almeno ogni due anni» con la seguente «annualmente».
0.4.115.12. Palagiano.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera a), capoverso comma 3, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o settennale negli altri settori».
0.4.115.2. Stagno d'Alcontres.

Pag. 132

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, terzo periodo, sostituire le parole «tecniche e finanziarie, nonché» con le seguenti: «tecniche e finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione e».
0.4.115.34. Miotto, Lenzi, Bucchino, Murer.

(Approvato)

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera a), capoverso comma 3, sopprimere le parole «e del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni, alla data della nomina. Possono comunque accedere alla selezione anche coloro che abbiano superato i 65 anni di età, purché cessino dall'incarico all'età di 70 anni».
0.4.115.33. Grassi, Miotto, Castellani, Pedoto, Bocciardo.

(Approvato)

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera a), capoverso comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole da: «possono comunque» fino a «70 anni».
0.4.115.31. Laura Molteni, Rondini, Fabi.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera a), capoverso comma 3, quarto periodo, sostituire la parola «selezione» con le seguenti «valutazione dei titoli».
0.4.115.30. Laura Molteni, Rondini, Fabi.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera a), capoverso comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
0.4.115.4. Calgaro, Binetti.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera a), capoverso comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La nomina del direttore generale delle aziende ospedaliero universitarie viene fatta dalla regione d'intesa con il Rettore, udito il direttore generale dell'università».
0.4.115.8. Stagno d'Alcontres.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera b), dopo le parole: «altresì alla» inserire la seguente: «comune».
0.4.115.43. Binetti, Calgaro.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «Le regioni» fino a: «direttori generali» con le seguenti: Al fine di assicurare una omogeneità nella valutazione dell'attività dei direttori generali, le regioni concordano, in sede di Conferenza delle regioni, criteri e sistemi per valutare e verificare tale attività».
0.4.115.43. (nuova formulazione) Binetti, Calgaro.

(Approvato)

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera b-bis), capoverso lettera a), dopo le parole: «struttura complessa del dipartimento» aggiungere le seguenti: «, previo parere del Collegio di direzione;».
0.4.115.13. Palagiano.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
all'articolo 15, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato secondo le modalità definite dalle regioni, le quali Pag. 133tengono conto anche dei principi del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché a una valutazione al termine dell'incarico, attinente alle attività professionali, ai risultati raggiunti ed al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalità definite dalla contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile di struttura semplice, di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, e registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico. L'esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo senza oneri aggiuntivi per l'azienda.».
0.4.115.32. Miotto, Pedoto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Fontanelli.

(Approvato)

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera c), capoverso comma 5, sopprimere il primo periodo.
0.4.115.45. Laura Molteni, Rondini, Fabi.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera c), capoverso comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole «, anche sulla base del programma nazionale valutazione esiti,».
0.4.115.44. Laura Molteni, Rondini, Fabi.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera c), capoverso comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Vanno altresì valutati idonei indici o modalità di soddisfazione del personale medico e non medico operante nella struttura alla quale è preposto il dirigente di cui al presente comma.»
0.4.115.14. Palagiano.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera a) sostituire la parola: «composta» con la seguente: «presieduta» e dopo le parole «interessata e», aggiungere la seguente: «composta».
0.4.115.5. Rondini, Laura Molteni, Fabi.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «un elenco» fino alla fine del periodo con le seguenti «elenchi nominativi predisposti dalla regione interessata, tra il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale della stessa disciplina, ma comunque esterni all'azienda interessata alla copertura del posto».
0.4.115.6. Rondini, Laura Molteni, Fabi.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed esterni all'azienda interessata alla copertura del posto.»
0.4.115.15. Palagiano, Di Virgilio, Castellani.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Qualora fosse sorteggiato Pag. 134uno o più direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, si prosegue nel sorteggio fino a garantire che tutti i componenti della commissione siano direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede la predetta azienda.»
0.4.115.16. Palagiano.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «La commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base», con le seguenti: «Sulla base dei profili di cui al successivo comma 7-bis-1 e».

  Conseguentemente, dopo il capoverso comma 7-bis, aggiungere il seguente:
  «7-bis-1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i profili professionali specifici nazionali per ogni branca o specialità medica necessari ai fini del conferimento dell'incarico di dirigente di struttura complessa presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e quelle ospedaliere universitarie. Per queste ultime, l'individuazione dei profili professionali deve avvenire di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
0.4.115.18. Palagiano.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole «una terna di candidati», con le seguenti «una graduatoria dei primi tre candidati».

  Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 7-bis, lettera b) sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Il direttore generale nomina il primo della graduatoria; ove non intenda nominare il candidato con migliore punteggio, deve motivare analiticamente per iscritto la scelta. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico facendo scorrere la graduatoria dei professionisti facenti parte della terna iniziale, o motivando l'eventuale scelta diversa.»
0.4.115.17. Palagiano.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera b), sostituire le parole da: «formata sulla base dei migliori punteggi» fino a «deve motivare analiticamente la scelta» con le seguenti: »Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione motivando analiticamente la scelta».
04.115.39. Calgaro, Binetti.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera b), sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Esperite tali procedure la medesima commissione, integrata dal direttore generale, previo ulteriore eventuale colloquio attitudinale, individua, con parere concorde o a maggioranza dei suoi componenti, il vincitore. In caso di parità, prevarrà la valutazione del direttore generale, che dovrà motivare per iscritto la sua scelta».
04.115.19. Palagiano.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera b) dopo le parole: terna predisposta dalla commissione aggiungere le seguenti: con una valutazione analitica per ogni parametro individuato.
0.4.115.42. Binetti, Calgaro.

Pag. 135

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera b), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Ai fini della selezione di cui alla presente lettera, con decreto del ministero della salute, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati».
0.4.115.20. Palagiano.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera d), capoverso 7-bis, sostituire la lettera c) con la seguente:
  «c)
la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata con analoga procedura. La nomina è effettuata dal direttore generale d'intesa con il Rettore».
0.4.115.9. Lenzi.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le procedure di cui alla precedente lettera c)».
0.4.115.21. Palagiano.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, al comma 1, lettera d), capoverso 7-bis, lettera d, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I curricula dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati sul sito dell'Ateneo e dell'Azienda ospedaliero-universitaria interessati.
0.4.115.21. Palagiano (nuova formulazione).

(Approvato)

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, al comma 1, lettera d), capoverso 7-ter: sostituire le parole «deve in ogni caso essere confermato» con le seguenti «è soggetto a conferma».
04.115.47. I Relatori.

(Approvato)

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera d), capoverso comma 7-ter, dopo le parole: prova di sei mesi aggiungere le seguenti: , con una valutazione esplicita dei risultati ottenuti nei diversi aspetti considerati (organizzazione, assistenza, ricerca),.
0.4.115.41. Binetti, Calgaro.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera d), capoverso comma 7-quater, primo periodo, dopo le parole: struttura complessa di afferenza, aggiungere le parole: sentito il Collegio di direzione,

  Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 7-quater, secondo periodo, dopo le parole: di afferenza al dipartimento, aggiungere le parole: e il Collegio di direzione.
0. 4.115.22. Palagiano.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera d), capoverso comma 7-quater, secondo periodo, sostituire le parole «sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento» con le seguenti: «su proposta del direttore di dipartimento attraverso una valutazione comparativa dei curricula»,
0. 4.115.35. Miotto, Lenzi, Bucchino, Murer, D'Incecco.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, al comma 1, lettera d), capoverso 7-quater, secondo periodo, dopo le parole: sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, inserire le seguenti: Pag. 136su proposta del direttore di dipartimento.
0.4.115.35. (nuova formulazione) Miotto, Lenzi, Bucchino, Murer, D'Incecco.

(Approvato)

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera e), sostituire le parole: da cinque a sette anni con le seguenti: pari a cinque anni.
0.4.115.37. Calgaro, Binetti.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, al comma 1, sopprimere la lettera e)-quater).
0.4.115.46. Laura Molteni, Rondini, Fabi.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera e-quater), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Su proposta dell'azienda, acquisito l'assenso dell'interessato, il predetto con le seguenti: D'intesa tra l'azienda e l'interessato, con l'assenso del collegio di direzione, tale.
0.4.115.1. Di Virgilio.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera e-quater), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Su proposta dell'azienda, acquisito l'assenso dell'interessato, il predetto» con le seguenti: «Su proposta dell'interessato, con l'assenso dell'azienda, tale».
0.4.115.1. (Nuova formulazione) Di Virgilio.

(Approvato)

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera e-quater, capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Su proposta dell'azienda, acquisito l'assenso dell'interessato» con le seguenti: «Su richiesta dell'interessato».
0.4.115.36. Miotto, Murer.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 17», comma 1, primo periodo, dopo le parole «Le regioni» aggiungere le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis».

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 17», dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. È fatta salva la possibilità per le regioni di non provvedere all'istituzione, presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, del Collegio di direzione, purché sia garantita la presenza di sedi ovvero di procedure di partecipazione organizzata e strutturale degli operatori sanitari al governo della struttura e delle attività cliniche.»
0.4.115.7. Rondini, Laura Molteni, Fabi.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 17», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell'azienda o nell'ente con le seguenti: garantendo la partecipazione dei direttori di dipartimento e di distretto e la rappresentanza delle componenti professionali presenti nell'azienda o nell'ente.
0.4.115.26. Palagiano.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 17», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di tutte le figure professionali con le seguenti: delle figure professionali di maggiore rilievo nell'area specifica.»
0.4.115.40. Binetti, Calgaro.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 17», comma 1, secondo periodo, sostituire le Pag. 137parole: «incluse la ricerca, la didattica,» con la seguente: «inclusi».

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 17», comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «partecipa alla pianificazione» fino a «inoltre» con la seguente: «concorre».
0.4.115.3. Roccella, Di Virgilio.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 17», comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Il collegio di direzione esprime altresì il proprio gradimento, a carattere non vincolante, sulla proposta di nomina del direttore sanitario.
0.4.115.23. Palagiano.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 17», comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: definito dall'università; concorre, con le seguenti: definito dall'università. Sia nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, che nelle aziende ospedaliere universitarie, il collegio di direzione concorre.
0.4.115.24. Palagiano.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 17», comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: , con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni.
0.4.115.38. Calgaro, Binetti, Moroni.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 17», comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Le decisioni del direttore generale in contrasto con il parere del Collegio di direzione, qualora espresso, sono adottate con provvedimento motivato.
0.4.115.25. Palagiano, Castellani, Stagno d'Alcontres, Ciccioli, Di Virgilio, Mosella, Scapagnini.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dette modifiche introdotte dal comma 1, si applicano invece alle procedure per la conferma dell'incarico di dirigente medico e sanitario, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»
0.4.115.27. Palagiano.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, sopprimere il comma 3-ter.
*0.4.115.48. Laura Molteni, Rondini, Fabi.

  All'emendamento 4.115 dei Relatori, sopprimere il comma 3-ter.
*0.4.115.10. Lenzi.

ART. 4.
(Dirigenza sanitaria e governo clinico).

  1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  0a) all'articolo 3, comma 1-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sono organi dell'Azienda il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale.»
   a) all'articolo 3-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e Pag. 138selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dalla regione medesima, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni, alla data della nomina. Possono comunque accedere alla selezione anche coloro che abbiano superato i 65 anni di età, purché cessino dall'incarico all'età di 70 anni. La regione assicura, anche mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine ed ai curricula. Resta ferma l'intesa con il Rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero universitarie.»;
   b) all'articolo 3-bis, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni provvedono altresì alla individuazione di criteri e di sistemi di valutazione e verifica dell'attività dei direttori generali, sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.»;
   b-bis): all'articolo 7-quater sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, secondo periodo, la parola «dirigenti» è sostituita dalle seguenti: «direttori di struttura complessa del dipartimento»;
    b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le strutture organizzative dell'area di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare operano quale centro di responsabilità, dotato di autonomia tecnico-funzionale ed organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli obiettivi dipartimentali e aziendali, dell'attuazione delle disposizioni normative e regolamentari regionali, nazionali ed internazionali, nonché della gestione delle risorse economiche attribuite.»
    c) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:»ovvero di altre funzioni di prevenzione comprese nei livelli essenziali di assistenza. «
   c) all'articolo 15, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a valutazione annuale correlata alla retribuzione di risultato e al termine dell'incarico assegnato, sulla base delle disposizioni contrattuali vigenti in materia e secondo modalità definite dalle regioni, sulla base di linee guida approvate tramite intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, su proposta del Ministro della salute, tenendo conto dei principi di cui al Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. Gli strumenti per la valutazione dei dirigenti medici e sanitari con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano, anche sulla base del programma nazionale valutazione esiti, la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, nonché registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. L'esito positivo della valutazione determina la conferma nell'incarico Pag. 139o il conferimento di altro incarico di pari rilievo»;
   d) all'articolo 15, comma 7, secondo periodo, le parole da: «e secondo» fino alla fine del periodo sono soppresse e il terzo periodo è soppresso; dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi:
   a) la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente;
   b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio deve motivare analiticamente la scelta. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale;
   c) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d'intesa con il Rettore, sentito il dipartimento universitario competente, ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare;
   d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della commissione, sono pubblicati sul sito internet dell'azienda prima della nomina. Sono altresì pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da parte del direttore generale di cui alla lettera b), terzo periodo.
  7-ter. L'incarico di direttore di struttura complessa deve in ogni caso essere confermato al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione cui all'articolo 15, comma 5.
  7-quater. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa, è attribuito dal direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque Pag. 140anni nella disciplina oggetto dell'incarico. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di un dipartimento, è attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.
  7-quinquies. Per il conferimento dell'incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15-septies.
   e) all'articolo 15-ter il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.»;
   e-bis) all'articolo 15-septies, comma 1, primo periodo, le parole «, entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza,» sono sostituite dalle seguenti «, rispettivamente entro i limiti del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per cento della dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza,»
   e-ter) all'articolo 15-septies, comma 2, le parole da «non superiore « fino a «dirigenza professionale, tecnica e amministrativa» sono sostituite dalle seguenti «non superiore rispettivamente al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonché del cinque per cento della dotazione organica della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa»
   e-quater) I commi 1 e 2 dell'articolo 15-nonies sono sostituiti dai seguenti:

  1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa e i ricercatori universitari di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 è stabilito al compimento del sessantasettesimo anno di età. Su proposta dell'azienda, acquisito l'assenso dell'interessato, il predetto limite può essere elevato fino al settantesimo anno di età ; in tal caso la permanenza in servizio del dirigente interessato deve avvenire senza che l'azienda aumenti il numero complessivo dei propri dirigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e dall'articolo 24, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.
  2. I professori universitari di ruolo cessano dalle ordinarie attività assistenziali alla data di collocamento a riposo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n.230 e successive modificazioni; se alla predetta data sono impegnati in progetti di ricerca clinica di carattere nazionale o internazionale, possono comunque continuare a svolgere l'attività di ricerca prevista nel progetto.
   f) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
   «Art. 17 (Collegio di direzione). 1. Le regioni prevedono l'istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, del collegio di direzione, quale organo dell'azienda, individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell'ente e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonché le relazioni con gli altri organi aziendali. Il collegio di direzione, in particolare, concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria. Nelle aziende ospedaliero universitarie il collegio di direzione partecipa Pag. 141alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica nell'ambito di quanto definito dall'università; concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. Partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche. Ai componenti del predetto collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.».

  2. Le modifiche introdotte dal comma 1 agli articoli 3-bis, comma 3, e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, non si applicano ai procedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché dei direttori di struttura complessa, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette modifiche non si applicano altresì agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla loro scadenza.
  3. Le regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto predispongono ovvero aggiornano gli elenchi di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente decreto.
  3-bis. Ciascuna regione promuove un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità finalizzato a verificare la qualità delle prestazioni delle singole unità assistenziali delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate in raccordo con il programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionale ed il coinvolgimento dei direttori di dipartimento.
  3-ter. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro il 31 dicembre 2014, possono richiedere l'accesso al trattamento pensionistico entro tale data con il riconoscimento di un periodo aggiuntivo fino a 30 mesi. L'azienda sanitaria, ove conceda il collocamento a riposo con il predetto beneficio, è obbligata a rendere non disponibile un posto di corrispondente livello nella dotazione organica per un periodo minimo di tre anni e comunque può procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nel limite massimo del 20 per cento del personale cessato dal servizio nell'anno immediatamente precedente. Al personale di cui al primo periodo il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto alla data in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del citato decreto legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  3-sexies. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa di personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis del presente decreto.»
4.115 I Relatori.
(Approvato)

Pag. 142

ALLEGATO 2

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo.

NUOVO EMENDAMENTO PRESENTATO DAI RELATORI

ART. 1.
(Riordino dell'assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie).

  1. Le regioni definiscono l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo l'integrazione con il sociale e i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini, secondo modalità operative che prevedono forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei medici, degli infermieri e degli altri professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria. In particolare, le regioni disciplinano le unità complesse di cure primarie privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l'arco della giornata, nonché nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in coordinamento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere. Le regioni, avvalendosi di idonei sistemi informatici, assicurano l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché la partecipazione attiva all'implementazione della ricetta elettronica.
  2. Le aggregazioni funzionali territoriali e le unità complesse di cure primarie erogano l'assistenza primaria attraverso personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le regioni possono prevedere la presenza, presso le medesime strutture, di personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, in posizione di comando ove il soggetto pubblico incaricato dell'assistenza territoriale sia diverso dalla struttura di appartenenza. L'assistenza primaria erogata presso le residenza sanitarie assistenziali può essere anche assicurata attraverso personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.
  3. Il personale convenzionato è costituito dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dagli specialisti ambulatoriali. Per i medici di medicina generale è istituito il ruolo unico, disciplinato dalla convenzione nazionale.
  4. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) è premessa la seguente: «Oa) prevedere che le attività e le funzioni disciplinate dall'accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di assistenza di Pag. 143cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla relativa copertura economica a carico del bilancio regionale;»;
   b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
    «b-bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché un'offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria tenuto conto della peculiarità delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori;
    b-ter) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare forme di finanziamento a budget;
    b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione del referente o del coordinatore delle forme organizzative previste alla lettera b-bis);
    b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalità con cui le regioni possono provvedere alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di accordi regionali o aziendali;
    b-sexies) prevedere le modalità attraverso le quali le aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attività delle forme aggregative di cui alla lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lettera b-ter);
    b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano standard relativi all'erogazione delle prestazioni assistenziali, all'accessibilità ed alla continuità delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di percorsi applicativi;»;
   c) la lettera e) è soppressa;
   c-bis) la lettera f) è soppressa
   d) dopo la lettera f), è inserita la seguente:
   «f-bis) prevedere la possibilità per le aziende sanitarie di stipulare accordi per l'erogazione di specifiche attività assistenziali con particolare riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica», secondo modalità e in funzione di obiettivi definiti in ambito regionale.
   e) la lettera h) è sostituita dalle seguenti:
   «h) prevedere che l'accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ovvero anche a quelli in possesso di titolo equipollente come indicato dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e successive modificazioni. Ai medici forniti dell'attestato o del diploma è comunque riservata una percentuale prevalente di Pag. 144posti in sede di copertura delle zone carenti, con l'attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato o del diploma;
   h-bis) prevedere che l'accesso alle funzioni di pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali;
   h-ter) disciplinare l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca in interesse;»;
   f) alla lettera i), le parole: «di tali medici» sono sostituite dalle seguenti «dei medici convenzionati»;
   g) dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente:
   «m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché la partecipazione attiva all'implementazione della ricetta elettronica.».

  5. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si procede secondo la normativa vigente all'adeguamento degli accordi collettivi nazionali relativi alla disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali, ai contenuti dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 4 del presente articolo, con particolare riguardo ai principi di cui ai capoversi b-bis), b-ter), b-quater), b-quinquies), b-sexies) della lettera b), nonché ai capoversi h), h-bis), h-ter) della lettera e), nel limite dei livelli remunerativi fissati dai medesimi vigenti accordi collettivi nazionali. Entro i successivi 90 giorni, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sono stipulati i relativi accordi regionali attuativi.
  6. Decorso il termine di cui al comma 5, primo periodo, il Ministro della salute, con decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative emana disposizioni le quali, nelle more della conclusione delle trattative, attuano in via provvisoria i principi di cui al medesimo comma 5. La vigenza di tali disposizioni viene meno con l'entrata in vigore degli accordi di cui al comma 5.
  7. Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni possono attuare, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, processi di mobilità del personale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende sanitarie della regione situate al di fuori dell'ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti per effetto della predetta riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie.
1.143. I Relatori.

Pag. 145

ALLEGATO 3

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 5291 Governo, recante «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», quale risultante dagli emendamenti approvati,
   esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   la lettera i) del comma 7 dell'articolo 4 sia riformulata nel senso di fare esplicito riferimento a quanto stabilito in materia dall'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158.