CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 ottobre 2012
713.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico (Testo unificato C. 5103 e abb.).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo e C. 5247 Paladini, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, recante modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico;
   rilevato come l'articolo 5, comma 2, del testo unificato preveda che ai maggiori oneri finanziari determinati dall'intervento legislativo si provveda mediante l'adozione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, volte ad assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge, il reperimento delle maggiori entrate necessarie alla copertura dei citati oneri;
   sottolineato come tale modalità di copertura, oltre ad essere formulata in termini eccessivamente generici, non appaia in alcun modo condivisibile, in quanto una modifica delle condizioni e del livello di prelievo in cui opera il comparto dei giochi, tra l'altro non coordinata con i recenti interventi normativi adottati nella stessa materia, non realizzerebbe l'obiettivo di maggiori entrate cui tende il provvedimento, ma al contrario causerebbe, soprattutto nell'attuale congiuntura, effetti pericolosi per gli equilibri economici di tale mercato, compromettendo la realizzazione del gettito atteso da tale comparto, nonché determinando un ampio contenzioso con tali soggetti, potenzialmente oneroso per l'erario;
   segnalato, infatti, come il calo delle giocate registratosi, per la prima volta negli ultimi anni, nel primo semestre del 2012, induca a ritenere che un aumento dell'imposizione su tale settore provocherebbe una diminuzione del gettito, che non soltanto impedirebbe di reperire le risorse necessarie per finanziare il provvedimento, ma metterebbe anche a rischio la copertura prevista da precedenti provvedimenti a valere sulle entrate erariali derivanti dai giochi pubblici,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione:

   provveda la Commissione a modificare la previsione di cui all'articolo 5, comma 2, del testo unificato, individuando una diversa fonte di copertura degli oneri finanziari recati dal provvedimento, in quanto le misure, ivi previste, di incremento delle entrate derivanti dai giochi pubblici, oltre a non determinare il gettito aggiuntivo necessario per far fronte ai predetti oneri, rischierebbero di compromettere le stesse entrate erariali finora assicurate da tale comparto.

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ALLEGATO 2

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico (Testo unificato C. 5103 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo e C. 5247 Paladini, recante «Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   rilevato come l'articolo 5, comma 2, del testo unificato preveda che ai maggiori oneri finanziari determinati dall'intervento legislativo si provveda mediante l'adozione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, volte ad assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge, il reperimento delle maggiori entrate necessarie alla copertura dei predetti oneri;
   sottolineato come tale modalità di copertura, oltre ad essere formulata in termini eccessivamente generici, non appaia in alcun modo condivisibile, in quanto una modifica delle condizioni e del livello di prelievo in cui opera il comparto dei giochi, tra l'altro non coordinata con i recenti interventi normativi adottati nella stessa materia, non realizzerebbe l'obiettivo di maggiori entrate cui tende il provvedimento, ma al contrario causerebbe, soprattutto nell'attuale congiuntura, effetti pericolosi per gli equilibri economici di tale mercato, compromettendo la realizzazione del gettito atteso da tale comparto, nonché determinando un ampio contenzioso con tali soggetti, potenzialmente oneroso per l'erario;
   segnalato, infatti, come il calo delle giocate registratosi, per la prima volta negli ultimi anni, nel primo semestre del 2012, induca a ritenere che un aumento dell'imposizione su tale settore provocherebbe una diminuzione del gettito, che non soltanto impedirebbe di reperire le risorse necessarie per finanziare il provvedimento, ma metterebbe anche a rischio la copertura prevista da precedenti provvedimenti a valere sulle entrate erariali derivanti dai giochi pubblici,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione la necessità di modificare la previsione di cui all'articolo 5, comma 2, del testo unificato, individuando una diversa fonte di copertura degli oneri finanziari recati dal provvedimento, in quanto le misure, ivi previste, di incremento delle entrate derivanti dai giochi pubblici, oltre a non determinare il gettito aggiuntivo necessario per far fronte ai predetti oneri, rischierebbero di compromettere le stesse entrate erariali finora assicurate da tale comparto.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 2.

  Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   «h-bis) prevedere, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, l'aggiornamento delle modalità di distribuzione dei trasferimenti perequativi attraverso i fondi di riequilibrio e i fondi perequativi della finanza comunale».
2. 61. (Nuova formulazione) Causi, Albini, Carella, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

ART. 6.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata».

  Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «disposizioni per la revisione» aggiungere la seguente: «generale».
6. 100. Il Relatore.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché al fine di assisterli nel processo di consolidamento della capacità fiscale correlato alla crescita e alle caratteristiche strutturali delle imprese.».
6. 101. Il Relatore.

ART. 9.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e promuovendo adeguate forme di coordinamento con i Paesi esteri, in particolare con gli Stati membri dell'Unione Europea.
9. 4. (Nuova formulazione) Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

ART. 10.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   c-bis) rafforzamento, costante aggiornamento, piena informatizzazione e condivisione tra gli uffici competenti dei meccanismi di monitoraggio ed analisi statistica circa l'andamento, in pendenza di giudizio, e circa gli esiti del contenzioso tributario, al fine di assicurare la tempestività, omogeneità ed efficacia delle scelte dell'Amministrazione finanziaria in merito alla coltivazione delle controversie, nonché al fine di verificare la necessità di eventuali revisioni degli orientamenti interpretativi dell'Amministrazione stessa, ovvero di interventi di modifica della normativa tributaria vigente;
   c-ter) progressivo superamento del principio della compensazione delle spese all'esito del giudizio;
10. 14. (Nuova formulazione) Ventucci, Bernardo, Berardi.

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ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 11.
(Revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci;
   b) istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive, coordinandoli con analoghi regimi vigenti e con i regimi della premialità e della trasparenza previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   c) previsione di possibili forme di opzionalità.»
*11.13 (Nuova formulazione) Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 11.
(Revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci;
   b) istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive, coordinandoli con analoghi regimi vigenti e con i regimi della premialità e della trasparenza previsti dall'articolo 10 del Pag. 58decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   c) previsione di possibili forme di opzionalità.»
*11. 9. (Nuova formulazione) Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo chiarisce la definizione di autonoma organizzazione ai fini della assoggettabilità all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dei professionisti e dei piccoli imprenditori.
11. 7. Comaroli, Forcolin, Fugatti, Montagnoli.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
14. 8. Ventucci, Bernardo, Berardi.

ART. 16.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, sostituire le parole: «Il termine è prorogato di dieci giorni, su espressa richiesta delle Commissioni stesse al Presidente della rispettiva Camera» con le seguenti: «Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di dieci giorni il termine per l'espressione del parere»;
   b) al terzo periodo, sostituire le parole: «Qualora sia stata chiesta la proroga e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa» con le seguenti: «Qualora la proroga sia concessa» e sostituire le parole: «per l'esercizio della delega» con le seguenti: «per l'emanazione dei decreti legislativi»;
   c) al quarto periodo, sostituire le parole: «l'emissione del parere» con le seguenti: «l'espressione del parere»;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.»;
   al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 1» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo,».
16. 100. Il Relatore.