CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 ottobre 2012
713.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (Testo unificato C. 244 Maurizio Turco e abbinate).

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

Subemendamenti All'emendamento 2.1 (Nuova Formulazione) Del Relatore

  All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I partiti politici sono associazioni di uomini e di donne costituite al fine di concorrere a determinare la politica del Paese, sulla base del più ampio metodo democratico, attraverso la partecipazione alle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, degli organi regionali e locali e dei componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia, presentando un proprio simbolo e una propria lista di candidati.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
0. 2. 1. 7. Favia, Donadi.

  All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 1, dopo le parole: associazioni di cittadini aggiungere le seguenti: , ispirate ai princìpi dell'etica pubblica e disciplinate dalla legislazione vigente,
0. 2. 1. 8. Mantini.

  All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 1, sostituire le parole da: libere fino alla fine del comma con le seguenti: associazioni di uomini e di donne costituite al fine di concorrere a determinare la politica nazionale, sulla base del più ampio metodo democratico.
0. 2. 1. 5. Favia.

  All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sulla base di una organizzazione interna democratica, che riconosca pari diritti e pari poteri a ciascun iscritto.
0. 2. 1. 11. Raisi.

  All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e, in deroga alla medesima normativa, sono soggetti al controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti.
0. 2. 1. 6. Favia, Donadi.

  All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. L'atto costitutivo e lo statuto dei partiti politici sono redatti nella forma dell'atto pubblico.
0. 2. 1. 9. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

Pag. 10

  All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 2, alinea, dopo le parole; partiti politici aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principio di pari opportunità tra donne e uomini.
0. 2. 1. 12. Moroni.

  All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 2 lettera a), sostituire la parola: organizzano con la seguente: sostengono.
0. 2. 1. 4. Tassone.

  All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 2 lettera a), sostituire la parola: organizzano con la seguente: promuovono.
0. 2. 1. 1. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni.

  All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 2 lettera b), sostituire la parola: formano con le seguenti: concorrono a formare.
0. 2. 1. 2. Bragantini, Volpi, Meroni, Pastore, Vanalli.

  All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 2 lettera c), dopo le parole: dei comuni aggiungere le seguenti: delle province,.
0. 2. 1. 3. Pastore, Bragantini, Vanalli, Volpi, Meroni.

  All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 2 lettera d), sostituire le parole: proprie finalità con le seguenti: finalità previste dallo statuto.
0. 2. 1. 10. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Natura giuridica dei partiti politici).

  1. I partiti politici sono libere associazioni di cittadini che hanno il fine di promuovere e favorire il concorso degli stessi cittadini alla determinazione della politica nazionale.
  2. A tal fine i partiti politici:
   a) organizzano la partecipazione dei cittadini alla formazione degli orientamenti e degli indirizzi sulle questioni di interesse collettivo, che verranno sostenute dai loro rappresentanti nelle sedi locali, regionali, nazionali ed europee;
   b) formano i cittadini alla trattazione delle questioni di interesse collettivo e alla assunzione di responsabilità pubbliche;
   c) partecipano mediante la presentazione di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, per gli organi collegiali e monocratici dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni, nonché per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
   d) svolgono ogni altra attività politica coerente con le proprie finalità.

  3. I partiti ricevono contributi pubblici e privati nei limiti e nelle forme stabiliti dalla legge 6 luglio 2012, n. 96.
  4. Lo statuto di ciascun partito prevede le modalità attraverso le quali i cittadini verificano la rispondenza delle attività svolte dal partito alle loro aspettative ed alle loro esigenze.
2. 1. (Nuova formulazione) Il Relatore.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. I partiti e i movimenti politici sono tenuti a presentare copia del proprio statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico, Pag. 11al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, che li inoltrano alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, di seguito denominata «Commissione».
  1-bis. La Commissione, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni della presente legge, iscrive il partito o il movimento politico nel registro, da essa tenuto, dei partiti e dei movimenti politici riconosciuti ai sensi della presente legge.
  1-ter. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione invita il partito o il movimento politico ad apportarvi le conseguenti modifiche.
  1-quater. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la medesima procedura.
  1-quinquies. Accedono ai contributi pubblici previsti dall'ordinamento in favore dei partiti e dei movimenti politici esclusivamente i partiti e movimenti iscritti nel registro di cui al comma 1-bis, fermi restando gli altri requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente.
  1-sexies. Ai partiti e ai movimenti politici iscritti nel registro di cui al comma 1-bis, in quanto enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
  1-septies. I partiti o movimenti politici attualmente costituiti sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ad essi la disposizione di cui al comma 1-quinquies si applica a partire dall'esercizio finanziario relativo all'anno successivo.
3. 48. (nuova formulazione) Calderisi.

ART. 3.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti: in copia.
3. 100. Il Relatore.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) i criteri con i quali è assicurata un'equa rappresentanza dei due sessi negli organi collegiali;
3. 60. Moroni.

  Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in modo da assicurare, comunque, che, nel rispetto del principio di pari opportunità, tra donne e uomini, nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.
3. 61. Moroni.

  Al comma 2, lettera m), aggiungere in fine le seguenti parole: che, per assicurare la massima trasparenza nell'uso delle risorse del partito, opera sotto la supervisione di un organo di controllo interno, composto da iscritti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e scelti, secondo le modalità previste dallo Statuto, tra gli iscritti che non ricoprano cariche elettive in ambito istituzionale, né cariche dirigenziali all'interno del partito.
3. 62. Raisi.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
* 4. 15. Santelli.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il cittadino partecipa ed esprime il proprio voto alle elezioni primarie utilizzando a tal fine la tessera elettorale, di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 e al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.
4. 16. Favia, Donadi.

Pag. 12

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Dall'attuazione dell'articolo 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  2. Agli oneri derivanti si provvede mediante contestuale riduzione dell'ammontare di ciascuno dei quattro fondi di cui all'articolo l, comma 5 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

5. 04. Raisi.