CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 20 luglio 2012
687.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. (C. 5312 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE 13.25, 16.34, 24.024, 32.43, 55.11, 67.9, 69.9, DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 13.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive così come definita nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
  1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia tutte le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente»;
    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:
   a) il parere dell'ASL nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
   b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio;
   c) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
   d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di Pag. 16salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
   e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
   f) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
   g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo decreto legislativo;
   h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
   i) il parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;
   l) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
   m) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette»;
    3) il comma 4 è abrogato;
   b) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
  «Art. 9-bis. – (Documentazione amministrativa). – 1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente decreto, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e l'autenticità di tali documenti, informazioni e dati»;
   c) all'articolo 13, le parole: «del competente ufficio comunale» sono sostituite dalle seguenti: «dello sportello unico»;
   d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «dal regolamento edilizio» sono soppresse;
    2) al comma 3, le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3» e le parole: «sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda del richiedente, » sono soppresse;
    3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sulla assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di Pag. 17conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
    4) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio»:
    5) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. In caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto»;
   e) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
  1-ter. La denuncia, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dai relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici, ai fini della presentazione della denuncia,»;
    2) al comma 3, prima delle parole: «Qualora l'immobile», sono inserite le seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle Pag. 18materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis,»;
    3) al comma 4, prima delle parole: «Qualora l'immobile», sono inserite le seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis,».

  2-bis. Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le disposizioni di cui al comma 2, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13. 25. I Relatori.

ART. 16.

  All'articolo 16, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di garantire l'approvazione in tempi certi del progetto definitivo del prolungamento a nord dell'autostrada A31, già compresa nelle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), secondo le procedure di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e alla relativa normativa di attuazione, l'intesa generale quadro prevista dall'articolo 161, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, deve essere raggiunta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16. 34. I Relatori.

Subemendamento al 24.024 dei relatori

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «inclusi quelli a tempo parziale»;
   b) al comma 7 dopo le parole: «dalla contrattazione collettiva nazionale» aggiungere le seguenti: «di riferimento».
0. 24. 024. 1. Saglia, Vico, Formisano.

  Sostituire il comma 7 con i seguenti:
  7. All'articolo 1, comma 23, della legge 28 giugno 2012. n. 92, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
  «a-bis) al comma 2 dell'articolo 61 la parola: “escluse” è sostituita dalle seguenti: “esclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito delle attività telefoniche in outbound, i rapporti dei prestatori la cui attività richiede l'iscrizione ad un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi ruoli o elenchi professionali qualificati, nonché”.
  7-bis. All'articolo 1, comma 23, lettera c), della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 2 dell'articolo 63 è inserito il seguente:
  «2-bis. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto di cui alla lettera a-bis) deve essere proporzionato alla qualità e quantità di lavoro eseguito e deve tener conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo».
0. 24. 024. 2. Abrignani, Mariarosaria Rossi.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. All'articolo 1, comma 23, della legge 28 giugno 2012 n. 92, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
  «a-bis) al comma 2 dell'articolo 61 la parola: “escluse” è sostituita dalle seguenti: “esclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito delle attività telefoniche in outbound, i rapporti dei prestatori la cui attività richiede l'iscrizione ad un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi ruoli o elenchi professionali qualificati, nonché”.
0. 24. 024. 3. Abrignani, Mariarosaria Rossi.

  Al comma 7 sostituire le parole: di vendita diretta di beni e servizi realizzate Pag. 19attraverso call center out bound con le seguenti: telefoniche out bound.
0. 24. 024. 4. Abrignani, Milanato.

ART. 24.

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call center).

  1. Le misure del presente articolo si applicano alle attività svolte da call center con almeno 20 dipendenti, inclusi quelli a tempo parziale.
  2. Qualora un'azienda decida di spostare attività di call center fuori dal territorio nazionale deve darne comunicazione, almeno 120 giorni prima del trasferimento, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali indicando i lavoratori coinvolti. Inoltre deve darne comunicazione all'Autorità garante per la protezione dei dati personali indicando quali misure vengono adottate per il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Registro delle Opposizioni. Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende che già oggi operano su paesi esteri.
  3. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei call center, i benefici previsti dalla 29 dicembre 1990, n. 407, non potranno essere erogati ad aziende che delocalizzano attività in paesi esteri.
  4. Quando un cittadino effettua una chiamata ad un call center deve essere informato preliminarmente sul paese estero in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato e deve, al fine di poter essere garantito rispetto la protezione dei suoi dati personali, poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un operatore collocato sul territorio nazionale.
  5. Quando un cittadino è destinatario di una chiamata da call center deve essere preliminarmente informato sul Paese estero in cui l'operatore è fisicamente collocato.
  6. Il mancato rispetto delle norme di cui al presente articolo comporta la sanzione di 10.000 euro per ogni giornata di violazione.
  7. All'articolo 1, comma 23, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole «rappresentanti di commercio» aggiungere: «nonché le attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso Call Center “Outbound” per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale,».
24. 024. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 32.43 dei Relatori

  Al comma 1 sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: sessanta mesi.
0. 32. 43. 1. Mastromauro.

  All'emendamento 32.43 dei relatori apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, capoverso comma 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003»;
   b) al comma 2-bis, capoverso comma 2-bis, lettera a), dopo le parole: da un'impresa di investimento aggiungere le seguenti: , da una SGR, da una società di gestione armonizzata, da una SICAV o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco di cui all'articolo 107 del Testo Pag. 20unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, anche avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
   c) al comma 2, dopo il capoverso comma 2-bis aggiungere i seguenti:
  2-ter. Lo sponsor deve segnalare, per ciascun emittente, se l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione è superiore al totale dell'attivo corrente come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per attivo corrente si intende l'importo delle attività in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una società o ente a ciò tenuto, può essere considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato. Lo sponsor classifica l'emittente al momento dell'emissione, distinguendo almeno cinque categorie di qualità creditizia dell'emittente (ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa), da incrociarsi, per le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende pubbliche le descrizioni della classificazione adottata.
  2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis, lettere a) e b), del presente articolo, le società diverse dalle medie e dalle piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, possono rinunciare alla nomina dello sponsor;
   d) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  4. Al fine di favorire la maggiore diffusione delle cambiali finanziarie presso gli investitori professionali, ivi incluse le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni, l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, con proprio regolamento, adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, disciplina le modalità, i limiti e le condizioni alle quali le stesse imprese possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli articoli 38, comma 1, e 42-bis, comma 1, attivi costituiti da cambiali finanziarie;
   e) Alla parte consequenziale, capoverso comma 8, dopo le parole: le cambiali finanziarie aggiungere le seguenti: , emesse da società non emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003,.
0. 32. 43. 5. Ventucci.

  Al comma 2, capoverso 2-bis, lettera a) sostituire le parole: deve essere assistita con le seguenti: può essere assistita.
0. 32. 43. 2. Mastromauro.

  Alla parte consequenziale, sostituire le parole da: al comma 8 fino a: le cambiali finanziarie, con le seguenti: sostituire il comma 8 con il seguente: «8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano alle emissioni sottoscritte da investitori qualificati che non siano, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, direttamente o indirettamente soci della società emittente nonché alle obbligazioni e titoli similari negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni del periodo precedente si applicano agli interessi maturati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge».
0. 32. 43. 3. Strizzolo, Marchignoli.

Pag. 21

  Alla parte consequenziale, sostituire il capoverso: al comma 9, con il seguente: sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Nell'articolo 1 del Decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, il primo comma è sostituto dal seguente: «1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni, delle cambiali finanziarie e titoli similari emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge nonché sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni, delle cambiali finanziarie e titoli similari emessi da società diverse dalle prime sottoscritti da investitori qualificati che non siano, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, direttamente o indirettamente soci della società emittente oppure che siano negoziati nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione».
0. 32. 43. 4. Marchignoli, Strizzolo.

  All'articolo 32, sostituire i commi da 1 a 7 con i seguenti:
  1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: «ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione».
  2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da società di capitali, nonché da società cooperative e mutue assicuratrici. Le società e gli enti non aventi titoli negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:
   a) l'emissione deve essere assistita, in qualità di sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, purché con succursale costituita nel territorio della Repubblica, che assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;
   b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore:
    1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro;
    2) al 3 per cento del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1);
    3) al 2 per cento del valore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2).
   c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili;
   d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente; il collocamento presso investitori professionali in rapporto di controllo con il soggetto che assume il Pag. 22ruolo di sponsor è disciplinato dalle vigenti norme in materia di conflitti di interesse.

  2-ter. Si può derogare al requisito di cui al comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 25 per cento del valore di emissione, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero prestate da un consorzio di garanzia collettiva fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio.
  2-quater. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, lettera c), si può derogare all'obbligo, ivi previsto, di certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero prestate da un consorzio di garanzia collettiva fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non può avere durata superiore al predetto periodo di diciotto mesi.»

  3. Dopo l'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, è inserito il seguente:
  «Art. 1-bis. – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.
  2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla società di gestione accentrata, contenente la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari delle cambiali finanziarie che risultano dalle scritture contabili degli intermediari depositari.
  3. Nella richiesta sono specificati altresì:
   a) l'ammontare totale dell'emissione;
   b) l'importo di ogni singola cambiale;
   c) il numero delle cambiali;
   d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale;
   e) la data di emissione;
   f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;
   g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con l'indicazione dell'identità del garante e l'ammontare della garanzia;
   h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione;
   i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;
   l) l'ufficio del registro delle imprese al quale l'emittente è iscritto.

  4. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nel Capo II del Titolo II della Parte III del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
  5. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunque l'esecutività del titolo.».

  Conseguentemente:
   al comma 8, sostituire le parole:
i titoli similari, emessi dai soggetti di cui al comma 1, con le seguenti: le cambiali finanziarie;
   al comma 9, dopo le parole: delle obbligazioni aggiungere le seguenti: delle cambiali finanziarie;Pag. 23
   sopprimere i commi 11, 12, 14, 15, 17 e 18;
   al comma 19, sostituire le parole:
da società di cui al comma 1 con le seguenti: da società non emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, e sostituire le parole: 60 mesi con le seguenti: 36 mesi.
32. 43. I Relatori.

ART. 55.

  All'articolo 55, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. L'articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che il Ministero dell'economia e delle finanze procede comunque ai pagamenti degli indennizzi in caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
55. 11. I Relatori.

ART. 67.

Subemendamento all'emendamento del relatore n. 67.9.

  Sostituire il comma 5-bis con il seguente:
  Il comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato. Le risorse complessivamente assegnate al fondo istituito dal suddetto comma 3-quater, articolo 13, e non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono destinate a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Sono fatte salve le eventuali risorse disponibili, di cui al comma 1-bis dell'articolo 2, del decreto legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169.
0. 67. 9. 1. Cimadoro, Messina, Borghesi, Mura, Barbato.

  All'articolo 67, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  «5-bis. Una quota pari a 10 milioni di euro del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, iscritta, come residui di stanziamento, nel conto residui del capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è destinata, per l'esercizio finanziario 2012, al CONI, al fine della successiva riassegnazione alle federazioni sportive interessate, per lo svolgimento sul territorio nazionale di grandi eventi sportivi di rilevanza mondiale.
  5-ter. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione e la commemorazione di Giovanni Boccaccio nel settimo centenario dalla sua nascita, è assegnato, per l'anno 2013, un contributo di 100.000 euro al Comune di Certaldo. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente Pag. 24utilizzando, per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  5-quater. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:
  «10-bis. È istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta è applicata anche sui velivoli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura pari a:
   a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri;
   b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e non superiore a 1.500 chilometri;
   c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri.»;
   b) al comma 11, lettera a), il numero 7) è sostituito dal seguente:
  «7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg;»
67. 9. I Relatori.

ART. 69.

  Al subemendamento all'emendamento 69.9, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  comma 3-bis si applicano compatibilmente con le competenze attribuite alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
0. 69. 9. 1. Froner.

  All'articolo 69, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di semplificare l'organizzazione degli enti territoriali locali, di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di contribuire al contenimento della spesa pubblica, nonché in ottemperanza al disposto dell'articolo 23, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le province autonome di Trento e Bolzano, prevedono, nell'ambito della propria autonomia statutaria e nel quadro delle procedure di coordinamento previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che gli incarichi conferiti all'interno delle comunità di valle siano svolti a titolo esclusivamente onorifico, senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.
69. 9. I Relatori.

Pag. 25

ALLEGATO 2

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. (C. 5312 Governo).

SUBEMENDAMENTO 0.67.018.90 DEI RELATORI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 67.018 DEL GOVERNO

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 67.018.

  All'articolo 67-sexies, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'onere connesso col finanziamento degli interventi necessari per la riparazione ed il miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che ha colpito l'Umbria e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009, si provvede con 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013 a valere su corrispondente quota, per i medesimi anni, delle risorse rinvenienti dall'articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da assegnare alla Regione Umbria con le modalità previste dalla medesima disposizione e successive modificazioni ad integrazione del gettito derivante alla stessa dall'istituzione dell'imposta sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della legge 14 giugno 1990, n. 158 e dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 90, n. 398, già disposta con legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17. La Regione Umbria è autorizzata ad utilizzare il finanziamento assegnato, con priorità per gli edifici comprendenti abitazioni di residenti ed attività produttive oggetto di ordinanza di sgombero, nonché per il Piano Integrato di Recupero della frazione di Spina del comune di Marsciano.».
0. 67. 018. 90. I Relatori.

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ALLEGATO 3

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. (C. 5312 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire le parole: 4.092.408 euro per il 2012, di 4.680.489 euro per il 2013, di 3.661.620 euro, con le seguenti: 9.092.408 euro per il 2012, di 9.680.489 euro per il 2013, di 8.661.620 euro.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo articolo, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Una quota delle somme di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, è destinata alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per straordinari interventi conservativi e manutentivi del Duomo di Milano, necessari anche in vista dello svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015;
   b) all'articolo 69, comma 1, sostituire le parole: 123.692.408 per l'anno 2012, 99.980.489 per l'anno 2013, 220.661.620 euro, con le seguenti: 128.692.408 per l'anno 2012, 104.980.489 per l'anno 2013, 225.661.620 euro e le parole: 178.858.408 euro per l'anno 2012, a 123.980.489 per l'anno 2013, a 260.661.620 euro con le seguenti: 183.858.408 euro per l'anno 2012, a 128.980.489 per l'anno 2013, a 265.661.620 euro;
   c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
8. 1. Duilio, Corsaro, Lupi, Lulli, De Biasi, Della Vedova, Casero, Pezzotta, Mantini, Quartiani, Tabacci.

ART. 11.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti «entro il 30 giugno 2013».
  2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2013, a 18 milioni di euro per l'anno 2014 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 fino all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
11. 45. (Nuova formulazione) Bratti, Torazzi.

Pag. 27

ART. 13.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza dei servizi, ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
  1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati, e sono tenute a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia tutte le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.»;
   2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:
   a) il parere dell'ASL, nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
   b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio;
   c) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94;
   d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
   e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
   f) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
   g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del decreto Pag. 28legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo decreto legislativo;
   h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
   i) il parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;
   l) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
   m) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.»;
    3) il comma 4 è abrogato;
   b) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«9-bis.
(Documentazione amministrativa).

  1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente decreto, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e l'autenticità di tali documenti, informazioni e dati»;
   c) all'articolo 13, le parole: «del competente ufficio comunale» sono sostituite dalle seguenti: «dello sportello unico»;
   d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «dal regolamento edilizio» sono soppresse;
    2) al comma 3, le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3» e le parole: «sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda del richiedente» sono soppresse;
    3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sulla assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
    4) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza Pag. 29qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.»;
    5) il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. In caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.».
   e) All'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
  1-ter. La denuncia, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dai relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici, ai fini della presentazione della denuncia.»;
    2) al comma 3, prima delle parole: «Qualora l'immobile», sono inserite le seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis,»;
    3) al comma 4, prima delle parole: «Qualora l'immobile», sono inserite le seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis,».

  2-bis. Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le disposizioni di cui al comma 2, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
13. 25. I Relatori.

Pag. 30

ART. 16.

  All'articolo 16, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di garantire l'approvazione in tempi certi del progetto definitivo del prolungamento a nord dell'autostrada A31, già compresa nelle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), secondo le procedure di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e alla relativa normativa di attuazione, l'intesa generale quadro prevista dall'articolo 161, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, deve essere raggiunta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16. 34. I Relatori.

ART. 24.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 24.024.

  Al comma 1 sopprimere le parole: inclusi quelli a tempo parziale.

  Al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: di riferimento.
0. 24. 024. 1. Saglia, Vico, Formisano.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call center).

  1. Le misure del presente articolo si applicano alle attività svolte da call center con almeno 20 dipendenti, inclusi quelli a tempo parziale.
  2. Qualora un'azienda decida di spostare attività di call center fuori dal territorio nazionale deve darne comunicazione, almeno 120 giorni prima del trasferimento, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali indicando i lavoratori coinvolti. Inoltre deve darne comunicazione all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, indicando quali misure vengono adottate per il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Registro delle Opposizioni. Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende che già oggi operano su paesi esteri.
  3. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei call center, i benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, non potranno essere erogati ad aziende che delocalizzano attività in paesi esteri.
  4. Quando un cittadino effettua una chiamata ad un call center dev'essere informato preliminarmente sul paese estero in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato e deve, al fine di poter essere garantito, rispetto alla protezione dei suoi dati personali, poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un operatore collocato sul territorio nazionale.
  5. Quando un cittadino è destinatario di una chiamata da call center dev'essere preliminarmente informato sul paese estero in cui l'operatore è fisicamente collocato.
  6. Il mancato rispetto delle norme di cui al presente articolo comporta la sanzione di 10.000 euro per ogni giornata di violazione.
  7. All'articolo 1, comma 23, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole «rappresentanti di commercio» sono aggiunte le seguenti: «nonché le attività di vendita diretta di beni e servizi realizzati attraverso call center «Outbound» per le quali il ricorso ai contratti Pag. 31di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale,».
24. 024. I Relatori.

ART. 32.

Subemendamento all'emendamento 32.43.

  All'emendamento 32.43 dei relatori apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2, capoverso comma 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003;
   al comma 2, capoverso comma 2-bis, lettera a), dopo le parole: da un'impresa di investimento aggiungere le seguenti: , da una SGR, da una società di gestione armonizzata, da una SICAV;
   al comma 2, dopo il capoverso comma 2-bis aggiungere i seguenti:
  «2-ter. Lo sponsor deve segnalare, per ciascun emittente, se l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione è superiore al totale dell'attivo corrente come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per attivo corrente si intende l'importo delle attività in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una società o ente a ciò tenuto, può essere considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato. Lo sponsor classifica l'emittente al momento dell'emissione, distinguendo almeno cinque categorie di qualità creditizia dell'emittente (ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa), da incrociarsi, per le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende pubbliche le descrizioni della classificazione adottata.
  2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis, lettere a) e b), del presente articolo, le società diverse dalle medie e dalle piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, possono rinunciare alla nomina dello sponsor».

  Alla parte consequenziale, capoverso comma 8, dopo le parole: le cambiali finanziarie aggiungere le seguenti: , emesse da società non emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.
0. 32. 43. 5. (Nuova formulazione) Ventucci.

  All'articolo 32, sostituire i commi da 1 a 7 con i seguenti:
  1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: «ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione».
  2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da società di capitali, nonché da società cooperative e mutue assicuratrici. Le società e gli enti non aventi titoli negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:
   a) l'emissione deve essere assistita, in qualità di sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, purché con succursale costituita nel territorio della Repubblica, che assiste l'emittente nella Pag. 32procedura di emissione dei titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;
   b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore:
    1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro;
    2) al 3 per cento del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1);
    3) al 2 per cento del valore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2);
   c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili;
   d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente; il collocamento presso investitori professionali in rapporto di controllo con il soggetto che assume il ruolo di sponsor è disciplinato dalle vigenti norme in materia di conflitti di interesse.

  2-ter. Si può derogare al requisito di cui al comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 25 per cento del valore di emissione, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero prestate da un consorzio di garanzia collettiva fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio.
  2-quater. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, lettera c), si può derogare all'obbligo, ivi previsto, di certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero prestate da un consorzio di garanzia collettiva fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non può avere durata superiore al predetto periodo di diciotto mesi».
  3. Dopo l'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, è inserito il seguente:
  «Art. 1-bis. – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.
  2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla società di gestione accentrata, contenente la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari delle cambiali finanziarie che risultano dalle scritture contabili degli intermediari depositari.
  3. Nella richiesta sono specificati altresì:
   a) l'ammontare totale dell'emissione;
   b) l'importo di ogni singola cambiale;
   c) il numero delle cambiali;
   d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale;
   e) la data di emissione;
   f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;Pag. 33
   g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con l'indicazione dell'identità del garante e l'ammontare della garanzia;
   h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione;
   i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;
   l) l'ufficio del registro delle imprese al quale l'emittente è iscritto.

  4. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nel Capo II del Titolo II della Parte III del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
  5. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunque l'esecutività del titolo».

  Conseguentemente:
   al comma 8, sostituire le parole: i titoli similari, emessi dai soggetti di cui al comma 1, con le seguenti: le cambiali finanziarie;
   al comma 9, dopo le parole: delle obbligazioni aggiungere le seguenti: delle cambiali finanziarie;
   sopprimere i commi 11, 12, 14, 15, 17 e 18;
   al comma 19, sostituire le parole: da società di cui al comma 1 con le seguenti: da società non emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, e sostituire le parole: 60 mesi con le seguenti: 36 mesi.
32. 43. I Relatori.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.
(Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa).

  1. In esecuzione alla facoltà accordata dalla Direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a due milioni di euro, nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, né a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
  2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitarsi secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 Pag. 34giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione.
  5. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, individuata con il decreto di cui al precedente comma, è abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  6. Al relativo onere, pari a 11,9 milioni di euro per l'anno 2012, e a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
32. 012. I Relatori.

ART. 33.

  Al comma 5, capoverso comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti:
  Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.

  Conseguentemente sostituire l'articolo 68 con il seguente:

Art. 68.
(Assicurazioni estere).

  1. All'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
  «Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti».

  2. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:
  «2-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 26-ter, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'imposta di cui al comma 2 è commisurata al solo ammontare del valore dei contratti di assicurazioni indicati nel citato terzo periodo. A tal fine i contraenti sono tenuti a fornire la provvista. I sostituti d'imposta segnalano Pag. 35i contraenti nei confronti dei quali non è stata applicata l'imposta. Nei confronti dei predetti soggetti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 14 del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, e successive modificazioni.».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011. Per tale periodo d'imposta il versamento dell'imposta dev'essere effettuato entro il 16 novembre 2012, sulla base di valore dei contratti in essere al 31 dicembre 2011.

  Conseguentemente all'articolo 69, comma 2:
   a) all'alinea, dopo le parole: 32, aggiungere le seguenti: 33, comma 5 e sostituire le parole: pari complessivamente a euro 123.692.408 euro per l'anno 2012, 99.980.489 euro per l'anno 2013, 220.661.620 euro per l'anno 2014, 405.887.450 euro per l'anno 2015, 307.900.000 euro per l'anno 2016 e 309.500.000 euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 178.858.408 euro per l'anno 2012, a 123.980.489 euro per l'anno 2013, a 260.661.620 euro per l'anno 2014, a 455.887.450 euro per l'anno 2015, a 357.900.000 euro per l'anno 2016, 359.500.000 euro per l'anno 2017 con le seguenti: 130.292.408 euro per l'anno 2012, 108.780.489 euro per l'anno 2013, 229.261.620 euro per l'anno 2014, 414.587.450 euro per l'anno 2015, 316.600.000 euro per l'anno 2016 e 318.200.000 euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 185.458.408 euro per l'anno 2012, a 132.780.489 euro per l'anno 2013, a 269.261.620 euro per l'anno 2014, a 464.587.450 euro per l'anno 2015, a 366.600.000 euro per l'anno 2016, 368.200.000 euro per l'anno 2017.
   b) alla lettera a) sostituire le parole quanto a 178.858.408 euro per l'anno 2012, a 123.980.489 euro per l'anno 2013, a 120 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: quanto a 185.458.408 euro per l'anno 2012, a 132.780.489 euro per l'anno 2013, a 128,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 108,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
33. 20 (Nuova formulazione) Saltamartini, Pagano.

ART. 55.

  All'articolo 55, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. L'articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che il Ministero dell'economia e delle finanze procede comunque ai pagamenti degli indennizzi in caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
55. 11. I Relatori.

ART. 67.

  All'articolo 67, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Una quota, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, iscritta, come residui di stanziamento, nel conto residui del capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è destinata, per l'esercizio finanziario 2012, al CONI, al fine della successiva riassegnazione alle federazioni sportive interessate, per lo svolgimento sul territorio nazionale di grandi eventi sportivi di rilevanza mondiale.
  5-ter. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione e la commemorazione di Giovanni Pag. 36Boccaccio nel settimo centenario dalla sua nascita, è assegnato per l'anno 2013 un contributo di 100.000 euro al Comune di Certaldo. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  5-quater. 1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:
  «10-bis. È istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta è applicata anche sui voli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura pari a:
   a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri;
   b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e non superiore a 1.500 chilometri;
   c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri.»;
   b) al comma 11, lettera a), il n. 7) è sostituito dal seguente:
  «7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg;».
67. 9. I Relatori.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 67.018.

  All'articolo 67-sexies, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. All'onere connesso col finanziamento degli interventi necessari per la riparazione ed il miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che ha colpito l'Umbria e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al DPCM del 22 dicembre 2009, si provvede con 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013, a valere su corrispondente quota, per i medesimi anni, delle risorse rivenienti dall'articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da assegnare alla Regione Umbria con le modalità previste dalla medesima disposizione, e successive modificazioni, ad integrazione del gettito derivante alla stessa dalla istituzione dell'imposta sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 già disposta con la legge regionale 9 dicembre 2011, n. 177. La Regione Umbria è autorizzata ad utilizzare il finanziamento assegnato, con priorità per gli edifici comprendenti abitazioni di residenti ed attività produttive oggetto di ordinanza di sgombero, nonché per il Piano Integrato di Recupero della frazione di Spina nel comune di Marsciano.»
0. 67. 018. 90. I Relatori.

  Dopo l'articolo 67-septies aggiungere il seguente:

Art. 67-octies.
(Credito di imposta per i soggetti imprenditoriali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012).

  1. I soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e Pag. 37svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, e che per effetto del sisma hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verificazione, possono usufruire di un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni.
  2. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato, e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito imponibile, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli ed alla revoca del beneficio nel caso di sua indebita fruizione.
0. 67. 018. 75. Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin, Marchignoli, Dal Lago, Garagnani, Cimadoro, Formisano.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere i seguenti:

Capo X-bis
MISURE URGENTI PER LA CHIUSURA DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA DETERMINATASI NELLA REGIONE ABRUZZO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009, NONCHÉ PER LA RICOSTRUZIONE, LO SVILUPPO E IL RILANCIO DEI TERRITORI INTERESSATI

Art. 67-bis.
(Chiusura dello stato di emergenza).

  1. Lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012.
  2. Continuano ad operare sino alla data del 15 settembre 2012, al solo fine di consentire il passaggio delle consegne alle amministrazioni competenti in via ordinaria, il Commissario delegato per la ricostruzione, tutti gli uffici, le strutture, le commissioni e qualsiasi altro organismo costituito o comunque posto a supporto del Commissario delegato.
  3. In ragione della necessità di procedere celermente nelle azioni di sostegno alla ricostruzione dei territori, nonché di assicurare senza soluzione di continuità l'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, il personale con contratti di lavoro a tempo determinato o comunque flessibile in servizio presso Comuni, Province e Regione Abruzzo, assunto sulla base delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, continua ad operare, fino al 31 dicembre 2012, presso le medesime amministrazioni. Con decreto del Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle economie Pag. 38territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il personale non apicale in servizio presso l'Ufficio Coordinamento Ricostruzione e presso il Commissario delegato è provvisoriamente assegnato dal 16 settembre 2012 e fino a tutto il 31 dicembre 2012 agli Enti locali, alla Regione e alle Amministrazioni statali impegnate nella ricostruzione. Agli oneri relativi al personale di cui al presente comma si provvede con le risorse e nei limiti già autorizzati dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 2011.
  4. Il Commissario delegato per la ricostruzione fornisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 15 settembre 2012, una relazione dettagliata sullo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, della situazione contabile e una ricognizione del personale ancora impiegato, ad ogni titolo, nella emergenza e nella ricostruzione. Entro i successivi quindici giorni, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono disciplinati i rapporti derivanti da contratti stipulati dal Commissario delegato per la ricostruzione, dall'Ufficio Coordinamento Ricostruzione e da qualsivoglia altro organismo rientrante tra quelli indicati al comma 2 nonché le modalità per consentire l'ultimazione di attività per il superamento dell'emergenza per le quali il Commissario Delegato per la Ricostruzione ha già presentato, alla data del 30 giugno 2012, formale richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, nonché per il completamento di interventi urgenti di ricostruzione già oggetto di decreti commissariali emanati.
  5. Entro il 30 settembre 2012 le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione sono versate ai Comuni, alle Province e agli Enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza per le quote stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delegato per la Coesione territoriale. Le spese sostenute dalla Regione Abruzzo a valere sulle risorse eventualmente trasferite alla stessa sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno. Con il medesimo decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibili, disciplina le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e l'invio dei relativi dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 67-ter.
(Gestione ordinaria della ricostruzione).

  1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con particolare riguardo al centro storico monumentale della Città di l'Aquila.
  2. Per tali fini e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla Città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere. Tali Uffici assicurano la promozione e l'assistenza tecnica della qualità della ricostruzione pubblica e privata, effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo, effettuano il monitoraggio degli interventi e curano la relativa trasmissione dei dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1 Pag. 39comma 6, nonché assicurano sui propri siti istituzionali un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi, garantiscono adeguati standard informativi, eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e conformità urbanistica ed edilizia e della congruità tecnica ed economica. Gli uffici curano, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'utilizzo di una Commissione pareri alla quale partecipano i diversi soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.
  3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere costituito dai Comuni interessati, ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa intesa tra il Ministro delegato per la coesione territoriale, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Abruzzo, i Presidenti delle province di L'Aquila, Pescara e Teramo e un Coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina le aree omogenee di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la Città di L'Aquila è costituito dal Comune, previa Intesa con il Ministro delegato per la coesione territoriale, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Abruzzo e il Presidente della Provincia di L'Aquila. Nell'ambito delle citate Intese, da concludere entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati, l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, i particolari requisiti e le modalità di selezione dei titolari, la dotazione di risorse strumentali ed umane degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unità, di cui, per un triennio, al massimo 25 a tempo determinato, per ciascun Ufficio. A ciascuno dei titolari degli Uffici Speciali, con rapporto a tempo pieno ed esclusivo, è attribuito un trattamento economico omnicomprensivo non superiore a 200 mila euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
  4. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina le Amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso, d'intesa con Regione Abruzzo ed Enti locali, agli Uffici speciali di cui al presente articolo, in partenariato con le associazioni e le organizzazioni di categoria presenti sul territorio.
  5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il Comune de L'Aquila e i Comuni del cratere sono autorizzati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, complessive 200 unità di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unità assegnate al Comune di l'Aquila e fino a 72 unità assegnate alle Aree omogenee. In considerazione delle suddette assegnazioni di personale è incrementata nella misura corrispondente la pianta organica dei comuni interessati.
  6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, complessive 100 unità di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche. Tale personale è temporaneamente assegnato fino a 50 unità agli Uffici speciali di cui al comma 3, fino a 40 unità alle Province interessate, fino a 10 unità alla Regione Abruzzo. Alla cessazione delle esigenze della ricostruzione Pag. 40e sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale personale torna al predetto Ministero per finalità connesse a «calamità e ricostruzione», secondo quanto disposto con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione delle suddette assunzioni di personale è corrispondentemente incrementata la dotazione organica del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. È fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
  7. Le procedure concorsuali di cui al comma 5 e 6 sono bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni di cui al decreto interministeriale del 25 luglio 1994, su delega delle Amministrazioni interessate. La Commissione giudicatrice sarà designata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
  8. Nell'ambito delle Intese di cui al comma 3 del presente articolo sono definite, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, le categorie e i profili professionali dei contingenti di personale di cui al comma 5 e 6, i requisiti per l'ammissione alle procedure concorsuali, la possibilità di una quota di riserva in misura non superiore al 50 per cento dei posti banditi, a favore del personale che abbia maturato un'esperienza professionale di almeno un anno, nell'ambito dei processi di ricostruzione, presso la Regione, le strutture commissariali, le province interessate, il comune di l'Aquila e i comuni del cratere a seguito di formale contratto di lavoro, nonché le modalità di assegnazione del personale agli enti di cui al comma 5. Gli uffici periferici delle amministrazioni centrali operanti sul territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di ricostruzione, possono essere potenziati attraverso il trasferimento, a domanda e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, del personale in servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni qualunque sia il tempo trascorso dall'assunzione in servizio nella sede dalla quale provengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  9. Nell'ottica del contenimento dei costi per le attività di selezione del personale di cui al comma 6, si potrà prevedere nei bandi di concorso una quota di iscrizione non superiore al valore dell'imposta di bollo pari ad euro 14,62.

Art. 67-quater.
(Criteri e modalità della ricostruzione).

  1. Nella ricostruzione i Comuni perseguono i seguenti obiettivi:
   a) Il rientro della popolazione nelle abitazioni attraverso la ricostruzione e il recupero, con miglioramento sismico, di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici strategici, e degli edifici privati residenziali, con priorità per quelli destinati ad abitazione principale, in uno con le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;
   b) L'attrattività della residenza attraverso la promozione e la riqualificazione dell'abitato, in funzione anche della densità, qualità e complementarietà dei servizi di prossimità e dei servizi pubblici su scala urbana, nonché della più generale qualità ambientale, attraverso interventi di ricostruzione che assicurino, anche mediante premialità edilizie e comunque l'attribuzione del carattere di priorità e l'individuazione di particolari modalità di esame e di approvazione dei relativi progetti:
    1) un elevato livello di qualità, in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza nonché di sostenibilità ambientale ed energetica del tessuto urbano;
    2) l'utilizzo di moderni materiali da costruzione e di avanzate tecnologie edilizie, anche per garantire il miglioramento sismico ed il risparmio energetico;
    3) l'utilizzo di moderne soluzioni architettoniche e ingegneristiche in fase di modifica degli spazi interni degli edifici;Pag. 41
    4) l'ampliamento degli spazi pubblici nei centri storici, la riorganizzazione delle reti infrastrutturali, anche in forma digitale attraverso l'uso della banda larga, il controllo del sistema delle acque finalizzato alla riduzione dei consumi idrici, la razionalizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti.
   c) La ripresa socio-economica del territorio di riferimento.

  2. Gli obiettivi di cui al comma 1 si attuano mediante:
   a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi;
   b) programmi integrati nei casi di particolare compromissione dell'aggregato urbano che necessiti di interventi unitari. In tal caso il comune, previo consenso dei proprietari degli edifici rientranti nell'ambito medesimo, può bandire un procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In caso di mancato consenso è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili;
   c) delega volontaria da parte dei proprietari ai comuni delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega è rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso di condomini, la delega è validamente conferita, ed è vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio anche se dissenzienti, purché riguardi almeno i 2/3 dei proprietari di appartamenti destinati a prima abitazione, ovvero i 3/4 dei proprietari delle unità immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare il ricorso a tale modalità di attuazione, si possono prevedere premialità in favore dei proprietari privati interessati che ne facciano domanda, consistenti nell'ampliamento e nella diversificazione delle destinazioni d'uso, nonché, in misura non superiore al 30 per cento, di incrementi di superficie utile compatibile con la struttura architettonica e tipo-morfologica dei tessuti storici, privilegiando le soluzioni che non comportino ulteriore consumo di suolo e che comunque garantiscano la riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti.

  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 che non contengono principi fondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione hanno efficacia fino all'entrata in vigore della competente normativa regionale.
  4. Per l'esecuzione degli interventi unitari in forma associata sugli aggregati di proprietà privata ovvero mista pubblica o privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, ivi comprese le superfici ad uso non abitativo. La mancata costituzione del consorzio comporta la perdita dei contributi e l'occupazione temporanea da parte del comune che si sostituisce ai privati nell'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. L'affidamento dei lavori da parte dei consorzi obbligatori avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, parità di trattamento e trasparenza ed è preceduto da un invito rivolto ad almeno cinque imprese idonee, a tutela della concorrenza.
  5. In considerazione del particolare valore del centro storico del capoluogo del Comune di l'Aquila, alle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale colà ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, pari al costo comprensivo dell'IVA degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, definite ai Pag. 42sensi dell'articolo 1117 del codice civile, nonché per gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Sono esclusi dal contributo le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni. La fruizione dei benefici previsti dal presente comma è subordinata al conferimento della delega volontaria di cui alla lettera c) comma 2, dell'articolo 3. In caso di mancato consenso è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili.
  6. Nell'ambito delle misure finanziate con le risorse di cui al primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, si intendono ricompresi gli interventi preordinati al sostegno delle attività produttive e della ricerca. A decorrere dall'anno 2012 una quota pari al 5 per cento di tali risorse è destinata alle finalità indicate nel presente articolo.
  7. Hanno diritto alla concessione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, anche coloro che succedono mortis causa, a titolo di erede o di legato, nella proprietà dei relativi immobili, a condizione che alla data di apertura della successione i contributi non siano stati già erogati in favore dei loro danti causa e questi fossero in possesso delle condizioni e ancora in termini per richiederli.
  8. I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e devono contenere, in maniera chiara e comprensibile, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili, le seguenti informazioni:
   a) identità del professionista e dell'impresa;
   b) loro requisiti di ordine generale e di qualificazione indicando espressamente le esperienze pregresse ed il fatturato degli ultimi cinque anni;
   c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;
   d) determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito;
   e) modalità e tempi di consegna;
   f) dichiarazione di volere subappaltare l'esecuzione dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicando la misura e l'identità del subappaltatore.

  9. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nell'attività di riparazione e costruzione degli edifici danneggiati dal sisma, è istituito un elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione. Gli Uffici speciali, di cui al comma 2 dell'articolo 2, fissano i criteri generali e i requisiti di affidabilità tecnica per l'iscrizione volontaria nel suddetto elenco. L'iscrizione nell'elenco è, comunque, subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e alle verifiche antimafia effettuate dalle prefetture competenti. Gli aggiornamenti periodici delle suddette verifiche sono comunicati dalle prefetture agli Uffici speciali ai fini della cancellazione degli operatori economici dall'elenco. Con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti procedure anche semplificate per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata, ulteriori requisiti minimi di capacità e qualificazione dei professionisti e delle imprese che progettano ed eseguono i lavori di ricostruzione, sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione, nonché prescrizioni a tutela Pag. 43delle condizioni alloggiative e di lavoro del personale impiegato nei cantieri della ricostruzione.
  10. Le cariche elettive e politiche di comuni, province e regione dove sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono incompatibili con quella di progettista, direttore dei lavori o collaudatore di tali opere o con l'esercizio di attività professionali connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi comprese l'amministrazione di condomini o la presidenza di consorzi di aggregati edilizi. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente norma sono in condizioni di incompatibilità possono esercitare la relativa opzione entro novanta giorni.
  11. Resta ferma l'autorizzazione di spesa dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 67-quinquies.
(Risparmi di spesa).

  1. Sono abrogati l'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo dell'Unità tecnica finanza di progetto, e l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61, relativo alla Segreteria tecnica della cabina di regia, ridenominata Segreteria tecnica per la programmazione economica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2008.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, è riorganizzato il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assumerà la denominazione di «Nucleo per la valutazione dei fabbisogni e dei piani e programmi di investimenti pubblici e delle operazioni di partenariato pubblico e privato», e ne sono ridefinite, in particolare, le funzioni, la composizione e le modalità di attribuzione dei relativi incarichi che dovranno comunque ispirarsi a criteri di massima trasparenza, anche con riferimento all'Analisi di impatto della regolamentazione. Restano ferme la competenze e le modalità di funzionamento del Nucleo di consulenza per l'Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità.
  3. Il numero dei componenti del Nucleo per la valutazione dei fabbisogni e dei piani e programmi di investimenti pubblici e delle operazioni di partenariato pubblico e privato e del Nucleo di consulenza per l'Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità, di cui al comma 2 del presente articolo, è fissato nella misura massima di 25 unità.
  4. Gli incarichi in essere presso l'Unità tecnica finanza di progetto, la Segreteria tecnica per la programmazione economica e il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici cessano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 del presente articolo.
  5. Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito dall'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 è soppresso a far data dal 31 dicembre 2012. Presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica del Ministero dello sviluppo economico è istituita, dal 1o gennaio 2013, l'Unità tecnica per la qualità delle politiche di coesione.
  6. L'Unità tecnica per la qualità delle politiche di coesione, costituita da non più di 50 componenti, si articola in tre Sezioni operative finalizzate al supporto tecnico alla programmazione e valutazione, alla verifica e monitoraggio degli interventi delle politiche di coesione e al coordinamento della costruzione e analisi dei conti pubblici territoriali.
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 Pag. 44giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definite le funzioni della Unità, l'organizzazione, le modalità di selezione dei componenti, i requisiti di elevata, specifica e comprovata specializzazione richiesti per la partecipazione alla procedure di selezione, le modalità di attribuzione degli incarichi, lo stato giuridico, la durata e il trattamento economico degli incarichi.
  8. Tutti gli incarichi e i contratti relativi al personale e ai componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, cessano dal 31 dicembre 2012.

Art. 67-sexies.
(Disposizioni transitorie e finali).

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni di cui al comma 3 del presente articolo predispongono, ove a ciò non abbiano già provveduto, i piani di ricostruzione del centro storico, di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, che definiscono gli indirizzi da seguire in fase di ricostruzione e la stima dei costi riguardanti l'intero perimetro del centro storico. Decorso inutilmente il suddetto termine, le finalità di cui all'articolo 67-quater della presente legge sono comunque perseguite con gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria nazionale e regionale. I piani di ricostruzione hanno natura strategica e, ove asseverati dalla Provincia competente secondo la disciplina vigente, anche urbanistica.
  2. Sino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità.
  3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Capo e di tutte le misure già adottate a favore del sisma del 6 aprile 2009, si intendono per territori comunali colpiti dal sisma quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 «Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 come integrato dal successivo decreto del Commissario delegato del 17 luglio 2009 «Allargamento dei comuni del cratere sismico» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 67-septies.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 67-ter, pari ad euro 14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e a euro 11.844.000 a decorrere dal 2016, si provvede:
   a) quanto a euro 3.132.000, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione per euro 2.200.000 dell'autorizzazione di spesa di cui ai decreto legislativo n. 303 del 1999 come rideterminata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183 e per euro 932.000 mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa conseguenti dall'applicazione dell'articolo 67-quinquies, commi da 3 ad 8;
   b) quanto a euro 11.032.000, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ed euro 8.712.000 a decorrere dall'anno 2016, mediante utilizzo delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ovvero del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011.

Pag. 45

  2. Con uno o più decreti del Ministro delegato per la Coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse relativamente agli Uffici speciali di cui all'articolo 2, nonché le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
67. 018. Il Governo.

ART. 69.

Subemendamento all'emendamento 69.9.

  Dopo il capoverso comma 3-bis aggiungere il seguente:
  3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano compatibilmente con le competenze attribuite alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
0. 69. 9. 1. Froner.

  All'articolo 69, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di semplificare l'organizzazione degli enti territoriali locali, di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di contribuire al contenimento della spesa pubblica, nonché in ottemperanza al disposto dell'articolo 23, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le Province autonome di Trento e di Bolzano prevedono, nell'ambito della propria autonomia statutaria e nel quadro delle procedure di coordinamento previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che gli incarichi conferiti all'interno delle comunità di valle siano svolti a titolo esclusivamente onorifico, senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.
69. 9. I Relatori.

Pag. 46

ALLEGATO 4

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. (C. 5312 Governo).

CORREZIONI DI FORMA

  All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: dell'articolo 157 inserire le seguenti: del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
   all'articolo 2, comma 1, lettera a), alinea, sostituire la parola: sostituita con la seguente: sostituito;
   all'articolo 3, comma 2, capoverso 2-bis, sostituire le parole: Il costo per le attività affidate a soggetti esterni potrà far carico sul quadro economico del progetto con le seguenti: Gli oneri connessi all'affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto;
   all'articolo 4, primo comma, sostituire la cifra: 50 con la seguente parola: cinquanta;
   all'articolo 4-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: determinazione contrattuale inserire le seguenti: e fermo restando quanto previsto dal comma 5;
   all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, inserire le seguenti: introdotto dal comma 1 del presente articolo.
   all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: primo capoverso con le seguenti: primo periodo, e le parole: , il quale con le seguenti: . Il Commissario straordinario;
   all'articolo 9, comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del 22 aprile 2008 con le seguenti: decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
   all'articolo 10:
    al comma 3, sostituire le parole: da essa previste. I Commissari delegati con le seguenti: da essa previste, i Commissari delegati;
    al comma 12, sostituire le parole: nel limiti con le seguenti: nei limiti;
   all'articolo 13, comma 1-bis, sostituire le parole: la loro medesima responsabilità con le seguenti: la sua medesima responsabilità;
   all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), sostituire le parole: lettere i) ed e-bis) con le seguenti: lettere e) ed e-bis) e sostituire le parole: 38, comma 4 con le seguenti: 38, comma 3, lettera c);
   all'articolo 13-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: Il comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 con le seguenti: Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
   all'articolo 14, comma 1, capoverso Art. 18-bis, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 sostituire le parole: all'importazione dovuta per merci con le seguenti: dovuta sull'importazione delle merci;Pag. 47
    b) al comma 2, sostituire le parole: all'importazione dovuta per le merci con le seguenti: dovuta sull'importazione delle merci;
    c) al comma 4, sostituire le parole: all'importazione dovuta ad esso relativa con le seguenti: dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite;
   all'articolo 17-decies, comma 3, sostituire le parole: ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato, pena il non riconoscimento del contributo con le seguenti: ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato
   all'articolo 22:
    al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: entro un tetto massimo 150 unità con le seguenti: entro il limite massimo di 150 unità;
    al comma 7, sostituire le parole: di cui al comma 4 6 con le seguenti: di cui al comma 6;
   all'articolo 23:
    al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: che individuano, i termini con le seguenti: che individuano i termini;
    al comma 10, sostituire la parola: rinvenienti con la seguente: rivenienti;
   all'articolo 24:
    al comma 1:
     alla lettera a), sostituire la parola: riconosciuta con la seguente: riconosciuto;
     sopprimere le parole da: Il credito d'imposta fino a: del presente comma;
    dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Il credito d'imposta è riservato alle assunzioni di personale in possesso dei titoli accademici previsti alle lettere a) e b) del comma 1.
   all'articolo 25, comma 4, sostituire le parole: della sviluppo economico con le seguenti: dello sviluppo economico;
   all'articolo 26, comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: Al tal fine con le seguenti: A tal fine;
   all'articolo 31, comma 2, sostituire la parola: prevenute con la seguente: pervenute;
   all'articolo 32:
    al comma 7, al capoverso Art. 1-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della cambiali con le seguenti: delle cambiali;
    al comma 9, alinea, sostituire le parole: il primo comma è sostituto con le seguenti: il comma 1 è sostituito;
   all'articolo 33:
    al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: cento venti con la seguente: centoventi;
    al comma 1, lettera c), numero 1), lettera c), sostituire le parole: la parola «decreto» è soppressa con le seguenti: le parole: «al decreto» sono soppresse;
    al comma 1, lettera d), premettere le seguenti parole: nel titolo III, capo II,;
    al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso:
     all'alinea, sostituire le parole: nei rispetto con le seguenti: nel rispetto;
     alle lettere a) e b), sostituire le parole: cento venti con la seguente: centoventi;
    alla lettera h):
     all'alinea premettere le seguenti parole: nel titolo III, capo VI,;
     al capoverso Art. 186-bis:
      al quarto comma, lettera a), sostituire le parole: lettera d) con le seguenti: terzo comma, lettera d),;Pag. 48
      al quinto comma, sostituire le parole: al precedente comma con le seguenti: al quarto comma;
      al sesto comma, primo periodo, sostituire la parola: dannosa con la seguente: dannoso;
    al comma 4, capoverso:
     sostituire le parole: dell'articolo 182-bis regio decreto con le seguenti: dell'articolo 182-bis del regio decreto;
     sostituire le parole: dell'articolo 67, lettera d) regio decreto con le seguenti: dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto;
     sostituire le parole: non costituisce non sopravvenienza attiva con le seguenti: non costituisce sopravvenienza attiva;
    al comma 5, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 182-bis regio decreto con le seguenti: dell'articolo 182-bis del regio decreto;
   all'articolo 34:
    al comma 3:
     al capoverso 5-quater, sostituire le parole: può essere modificato con le seguenti: possono essere modificati;
     al capoverso 5-quinquies, sostituire le parole: dell'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 con le seguenti: del comma 5 del presente articolo;
     al capoverso 5-sexies:
      al primo periodo, sostituire le parole: dall'1 gennaio con le seguenti: dal 1° gennaio;
      al secondo periodo, sostituire le parole: di concerto con il Ministero con le seguenti: di concerto con il Ministro;
     al capoverso 5-septies aggiungere, in fine, il seguente segno: »;
   all'articolo 36:
    al comma 2, sopprimere le parole: , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
    al comma 3, sostituire le parole: della legge 4 aprile 2012, n. 35, «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» con le seguenti: del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,;
    al comma 5:
     all'alinea, dopo le parole: Dopo l'articolo 57 inserire le seguenti: del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,;
     al capoverso Art. 57-bis, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: del presente decreto 1 dicembre, n. 329 con le seguenti: del citato decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329;
   all'articolo 37, comma 7, sostituire le parole: di concerto con il decreto del Ministro dell'ambiente con le seguenti :» di concerto con il Ministro dell'ambiente»;
   all'articolo 40:
    al comma 1:
     sostituire le parole: alle relative pertinenze con le seguenti: alle relative pertinenze,;
     sostituire le parole: nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze e con le seguenti: nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, e;
    al comma 2, sostituire le parole: e le miniere con le seguenti: , e le miniere;
    al comma 3, sostituire le parole: prima frase con le seguenti: primo periodo;Pag. 49
    al comma 4:
     sostituire le parole: seconda frase con le seguenti: secondo periodo;
     sostituire le parole: nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze e con le seguenti: nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, e;
   all'articolo 44, comma 4, dopo le parole: del libro V, titolo V, capo VII inserire le seguenti: , del codice civile,;
   all'articolo 45, comma 2, alinea, sostituire le parole: è aggiunto infine il seguente periodo. con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:;
   all'articolo 46, comma 1, alinea, sostituire le parole: sono aggiunti i seguenti commi con le seguenti: è aggiunto il seguente;
   all'articolo 49, comma 3, sostituire le parole: nel limite di euro di 100.000 con le seguenti: nel limite di euro 100.000;
   all'articolo 52:
    al comma 1, sostituire la parola: 21-quinquies con la seguente: 21-quinquies;
    al comma 2, sostituire le parole: per l'entrata in di operatività con le seguenti: per l'entrata in operatività;
   all'articolo 53:
    al comma 1:
     alla lettera a), numero 3), premettere le seguenti parole: al quarto periodo;
   all'articolo 54, comma 1, lettera a), capoverso Art. 348-bis:
    alla rubrica, sostituire le parole: Inammissibilità all'appello con le seguenti: Inammissibilità dell'appello;
    al quarto comma, dopo le parole: di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) inserire le seguenti: del primo comma;
   all'articolo 55, comma 1, lettera d), capoverso, premettere le seguenti parole: Art. 4. – (Termine di proponibilità).1.;
   all'articolo 57, commi 2, 3, 4 e 7, sostituire le parole: di cui al primo comma, ovunque ricorrono, con le seguenti: di cui al comma 1;
   all'articolo 59:
    al comma 2, sostituire le parole: al comma 3, 3-bis e al comma 4 con le seguenti: ai commi 3, 3-bis e 4;
    al comma 15, sostituire le parole: comma 15 con le seguenti: comma 14;
    al comma 16, sostituire le parole: precedenti commi 15 e 16 con le seguenti: commi 14 e 15;
    al comma 17, sostituire le parole: comma 15 con le seguenti: comma 14;
    al comma 18, sostituire le parole: comma 15 con le seguenti: comma 14 e le parole: comma 1 con le seguenti: medesimo comma;
    al comma 19, sostituire le parole: comma 16 con le seguenti: comma 15
   all'articolo 60, comma 4, i capoversi sono contraddistinti con le lettere da a) a f);
   all'articolo 62, comma 11, sostituire la parola: titolo con la seguente: capo;
   all'articolo 63:
    al comma 2, sostituire le parole: dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti: dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
    al comma 4, sostituire le parole: è così modificato: con le seguenti: è sostituito dal seguente: Art. 20. – (Valutazione dei progetti di ricerca). – 1.;
   all'articolo 64, comma 1, sostituire le parole: la ristrutturazione con le seguenti: alla ristrutturazione;
   all'articolo 67-bis, comma 5 ultimo periodo, sopprimere le parole: «ove compatibili» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano ove compatibili Pag. 50con le disposizioni del presente articolo e di quelle degli articoli da 67-ter a 67-septies;
   all'articolo 67-ter, comma 2, secondo periodo:
    a) sostituire le parole: «assicurano la promozione e l'assistenza tecnica della qualità della ricostruzione pubblica e privata,» con le seguenti: «forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità,»;
    b) sostituire le parole: «, effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo, effettuano il monitoraggio degli interventi» con le seguenti: «effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi»;
    c) sopprimere le parole: «garantiscono adeguati standard informativi,»;
   all'articolo 67-ter, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «i particolari requisiti» con le seguenti: «gli specifici requisiti»;
   all'articolo 67-quater, comma 2, lettera c), sostituire le parole: «purché riguardi almeno i 2/3 dei proprietari di appartamenti destinati a prima abitazione, ovvero i 3/4 dei proprietari delle unità immobiliari a qualunque uso destinate» con le seguenti: «purché riguardi i proprietari che rappresentino almeno i 2/3 delle superfici utili complessive di appartamenti destinati a prima abitazione, ovvero i proprietari che rappresentino almeno i 3/4 delle superfici utili complessive delle unità immobiliari a qualunque uso destinate» e sostituire le parole: «dei tessuti storici» con le seguenti: «dei tessuti urbanistici storici»;
   all'articolo 67-quater, comma 8, sostituire le parole: «di consumatori particolarmente vulnerabili» con le seguenti: «di consumatori socialmente deboli»;
   all'articolo 67-septies, comma 2, sopprimere la parola: «relativamente» e sostituire le parole: «di cui all'articolo 2» con le seguenti: «di cui all'articolo 67-ter, comma 2,».

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