CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 luglio 2012
685.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-06197 Farina Coscioni: Iniziative volte all'integrazione e al coordinamento tra i diversi soggetti impegnati nell'assistenza ai malati di SLA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Tra le iniziative adottate dal Governo e dal Ministero della salute in materia di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), si segnala l'Accordo del 20 aprile 2011 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente le linee guida per l'utilizzo delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2011, con il quale sono stati dettati indirizzi alle Regioni per la presentazione di progetti relativi agli interventi per la non autosufficienza e, in particolare, relativi all'assistenza ai pazienti affetti da malattie neurologiche degenerative e invalidanti, cui è destinata una somma pari a 20 milioni di euro; la Proposta di Accordo per il 2012, che non ha ancora completato l'iter procedurale, vede confermate le medesime indicazioni ed il medesimo vincolo.
  Inoltre, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stati assegnati 100 milioni di euro, stanziati dal d.l. n. 225/2010, convertito nella legge n. 10/2011, al «Fondo per le non autosufficienze», successivamente ripartiti tra le Regioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'assistenza domiciliare ai malati di SLA e per la ricerca.
  Con riguardo alle specifiche questioni sollevate dall'interrogazione parlamentare, occorre segnalare che il monitoraggio delle iniziative adottate dalle Regioni in attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2011, verranno effettuate solo nel 2013, con riguardo a quanto realizzato nel 2012, dal Tavolo di verifica dell'effettiva erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. È quella, infatti, la sede in cui il Ministero della salute acquisisce dalle Regioni le informazioni sul recepimento formale e sull'attuazione degli Accordi sanciti in Conferenza Stato-Regioni, ed ha la possibilità di sanzionare le Regioni in caso di inadempienza.
  Nel caso specifico le censure mosse ai servizi della Regione Lombardia attengono a modalità organizzative dell'assistenza (erogazione in cicli dei trattamenti riabilitativi, preceduti dalla valutazione del fisiatra, numero di trattamenti settimanali, ecc.) la cui disciplina rientra nella competenza esclusiva della Regione e che non potrebbero, in ogni caso, essere oggetto di rilievi da parte del Tavolo di verifica dei Lea.
  A tal riguardo, l'Assessore alla Sanità della Regione Lombardia, in ordine alle questioni poste, ha comunicato quanto segue.
  La paziente è stata trattata per riabilitazione dall'anno 2001, fruendo di 3 o 4 cicli all'anno di 30 sedute ciascuno di riabilitazione al suo domicilio. In particolare, nel 2011 la paziente ha fruito di 3 cicli, con inizio rispettivamente: il 21 febbraio, il 24 maggio e il 17 novembre, con sospensione nel mese di agosto.
  I trattamenti riabilitativi domiciliari vengono eseguiti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, previa valutazione specialistica fisiatrica, per un massimo di 30 sedute consecutive di trattamento e possono essere rinnovati sempre previa valutazione fisiatrica. In particolare, di volta in volta, il fisiatra, a seguito della rivalutazione delle condizioni (non della diagnosi) dell'assistita, ha ridefinito il Progetto Pag. 174Riabilitativo Individuale (P.R.I.), che è stato eseguito dal fisioterapista. Per migliorare la continuità assistenziale e il rapporto interpersonale si è provveduto, nel corso degli anni, ad incaricare del servizio all'assistita la stessa fisiatra e non più di 2 fisioterapiste.
  Il trattamento riabilitativo (neuromotorio) nel caso di SLA non è provvedimento salvavita né terapeutico, ma di tendenziale mantenimento della residuale validità, che varia, declinando, nel tempo e perciò comporta la necessità di aggiornare il P.R.I. Inoltre, per i cicli reiterati di trattamento riabilitativo si tende, come evidenziato da quanto fornito alla paziente nel corso dell'anno 2011, a distribuire armonicamente nel tempo tali trattamenti. In particolare, nel mese di agosto non sono stati programmati trattamenti anche perché di fatto era mese intercorrente tra due dei tre cicli pianificati nell'anno per la paziente. Se il trattamento in agosto fosse stato giudicato indispensabile e indifferibile dal fisiatra valutatore, non sarebbe stato omesso, anche a costo di un eccezionale impegno funzionale, coerente con il principio solidaristico cui s'ispira la Fondazione Don Gnocchi. Quanto infine alla mancata risposta formale dell'U.R.P. della Fondazione, ciò consegue al fatto che, avendo ricevuta copia della originaria nota della paziente, esso ha attivato la segreteria dell'attività domiciliare, che per consuetudine provvede direttamente o tramite medico del servizio a interloquire, ordinariamente per telefono, con la Direzione Sanitaria.

Pag. 175

ALLEGATO 2

5-06445 Farina Coscioni: Iniziative volte all'inserimento del servizio podologico tra le prestazioni previste nell'ambito dei LEA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla interrogazione in esame, si osserva quanto segue.
  Il piede diabetico è una patologia fortemente invalidante che, nei casi più gravi, porta all'amputazione non traumatica dell'arto inferiore, influendo sulla qualità della vita del paziente e ha delle ricadute sociali ed economiche importanti.
  La figura del podologo professionista sanitario, che per formazione specifica risulta essere il più qualificato per il trattamento della patologia in questione, nei gruppi sanitari ospedalieri e territoriali è una risorsa aggiuntiva importante, che occorre incentivare.
  Per quanto attiene ai corsi ECM, si concorda con gli On.li interroganti sull'opportunità di avviare i corsi che si riferiscano agli ambiti operativi di ogni singola professione sanitaria.
  Nel caso specifico, tuttavia, si ritiene che la cura della complicanza del piede diabetico, oltre che riferirsi al contesto professionale del podologo, sia anche di interesse infermieristico, atteso che nelle unità operative delle strutture ospedaliere di endocrinologia e di diabetologia prestano servizio a pieno titolo gli infermieri.
  Nel merito della questione, per quanto riguarda la malattia diabetica, si osserva che, qualora nel Servizio di diabetologia sia stata individuata l'unità operativa di «prevenzione, diagnosi e riabilitazione del piede diabetico» il podologo, secondo la normativa vigente, svolge con titolarità ed autonomia professionale, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e alla valutazione funzionale di specifiche problematiche sanitarie legate al piede.
  Va comunque ricordato che il farsi carico dei pazienti con diabete e quindi a rischio di ulcere o con presenza di ulcera, è un'attività interdisciplinare complessa che dipende da un approccio coordinato all'interno del «team» nel quale l'obiettivo o gli obiettivi assistenziali, al cui raggiungimento cooperano tutte le figure professionali (medici, infermieri, dietisti, podologi, ecc.), vengono definiti dal gruppo professionale assieme al paziente.
  Si osserva inoltre che nella riorganizzazione complessiva dell'area deputata alla assistenza diabetologica, molto utile sarebbe una migliore qualificazione della figura del podologo, attraverso una formazione mirata all'individuazione di fattori di rischio per la diagnosi di «piede diabetico» che favorirebbe da parte del medico un precoce intervento nella prevenzione della cosiddetta «usura del piede».
  Per quanto riguarda la figura del podologo nei LEA si fa presente che attualmente il nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale elenca le prestazioni «specialistiche» erogate dai medici specialisti o sotto la loro diretta responsabilità.
  Questo comporta che sono incluse nel nomenclatore numerose prestazioni abitualmente fornite da operatori professionali non medici (dai fisioterapisti agli infermieri professionali, ai logopedisti, agli psicologi, ai podologi) ma il documento non evidenzia né segnala la specifica competenza di tali operatori nella loro erogazione.
  Inoltre, in riferimento alle prestazioni di competenza dei podologi, il nomenclatore Pag. 176ne elenca numerose (dalle medicazioni di ferita al «curettage» dell'unghia – in particolare nel piede diabetico) ma, per quanto detto in precedenza, non include – ad esempio – la «visita podologica». Ovviamente, a seguito di una prescrizione del medico di una delle prestazioni incluse nel nomenclatore, non vi è alcun ostacolo allo svolgimento da parte del podologo dei compiti di propria competenza per l'erogazione di dette prestazioni nell'ambito dell'ambulatorio specialistico, ospedaliero o territoriale.
  Da ultimo occorre precisare che la definizione di protocolli assistenziali e la creazione di una rete di assistenza per il piede diabetico, poiché attengono agli aspetti organizzativi, sono di competenza rispettivamente delle società scientifiche e degli organi regionali.

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ALLEGATO 3

5-06427 Mancuso: Iniziative volte a incentivare la donazione di sangue presso la popolazione italiana.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Questo Ministero condivide l'opportunità, segnalata nell'interrogazione in esame, di intraprendere iniziative a favore della donazione volontaria di sangue sui cui si basa il nostro sistema trasfusionale per il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati, obiettivi fondamentali della legge 21 ottobre 2005, n. 219.
  Tale condivisione avviene anche a fronte dei risultati della significativa indagine promossa dalle Associazioni di donatori volontari FIDAS, in collaborazione con il CENSIS, che correla l'andamento demografico della popolazione dei donatori con la durata della vita e la crescita del fabbisogno di sangue e di emoderivati.
  Dai dati rilevabili nei Programmi annuali di autosufficienza, emanati ogni anno, si rileva un costante aumento della produzione di globuli rossi e di plasma da inviare alla produzione di medicinali emoderivati ed, in particolare, anche per l'anno 2012, si conferma la previsione di una complessiva autosufficienza nazionale di globuli rossi.
  In sostanza, i risultati del quadriennio 2008-2011 e le previsioni per il 2012 dimostrano che la programmazione annuale per l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti ha progressivamente consentito di stabilire un efficace sistema di relazioni operative all'interno della rete trasfusionale nazionale, che hanno consentito di perseguire l'equilibrio ottimale fra produzione di componenti del sangue e fabbisogni trasfusionali.
  Infatti, per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) trasfusionali in modo omogeneo nell'intero territorio nazionale, sono impegnati tutti gli enti coinvolti per garantire sia il costante mantenimento della programmazione delle donazioni che l'adozione delle misure necessarie per presidiare tempestivamente le criticità eventualmente emergenti. In particolare, si tratta delle Associazioni e Federazioni dei donatori, delle strutture regionali di coordinamento, dei servizi trasfusionali, delle Regioni e delle Province Autonome, delle Aziende Sanitarie, del Servizio Trasfusionale delle Forze Armate, del Centro Nazionale Sangue e, naturalmente, del Ministero della salute.
  Per quanto riguarda le attività di promozione della donazione, negli anni trascorsi è stato adottato, in collaborazione con le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue più rappresentative (AVIS, CRI, FIDAS, FRATRES) un modello organizzativo in cui si prevedeva per il Ministero un ruolo di soggetto finanziatore e coordinatore delle campagne di comunicazione volte alla sensibilizzazione della popolazione, allo scopo di accrescere la consapevolezza e stimolare l'atto di solidarietà e di alta valenza sociale costituito dal dono del sangue.
  Gli strumenti utilizzati nell'ambito delle iniziative di comunicazione sono stati: spot televisivi e radiofonici, affissioni dì manifesti in tutto il territorio nazionale, stampa quotidiana e periodica a diffusione nazionale, attivazione di un portale internet dedicato agli approfondimenti informativi.
  Inoltre, con d.p.c.m – 12 aprile 2006 è stata indetta la «Giornata Nazionale del donatore di sangue», da celebrare ogni anno il 14 giugno, in adesione alla proclamazione Pag. 178avvenuta nel 2004, da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), della «Giornata mondiale del donatore di sangue».
  Nell'ambito di tale celebrazione, ogni anno le Amministrazioni pubbliche e gli organismi di volontariato, in collaborazione anche con il Centro Nazionale Sangue quale organo di coordinamento del sistema trasfusionale nazionale, si impegnano a promuovere, attraverso idonee iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura della donazione volontaria di sangue.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. Testo unificato C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 1.
(Finalità).

  1. Gli obiettivi generali della politica di salute mentale sono: la promozione del benessere psichico e sociale dei cittadini, la tutela del diritto alla salute e dei diritti di cittadinanza delle persone affette da malattie mentali di ogni tipo di gravità, in ogni età della vita.
01. 01. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino, Farina Coscioni.
(Approvato)

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Finalità).

  1. La politica di salute mentale comprende organicamente tutti gli interventi di prevenzione, promozione, diagnosi, cura, riabilitazione, integrazione sociale, educazione sanitaria per le persone con disturbi mentali, nonché le attività di formazione e ricerca necessarie ad un efficiente sistema curante e di comunità.
01. 02. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino, Farina Coscioni.
(Approvato)

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Finalità).

  1. La politica di salute mentale, in coerenza con la legge n. 833 del 1978 riconosce i seguenti valori: destigmatizzazione, partecipazione, continuità assistenziale, innovazione e verificabilità.
01. 03. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino, Farina Coscioni.
(Approvato)

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Finalità).

  1. Le regioni con propri piani attuativi programmano le politiche per la salute mentale in accordo con i principi e le raccomandazioni formulate a livello europeo con la dichiarazione di Helsinki, a livello nazionale con la legge 833/78 ed i due progetti obiettivo, il Piano Sanitario nazionale, le linee guida approvate nel 2008 dal Ministero della salute, il progetto Pag. 180obiettivo Materno-infantile, l'intera e complessa normativa sulle dipendenze patologiche nonché con la legge 328/2000.
01. 04. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino, Farina Coscioni.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Finalità).

  1. Le regioni con propri piani attuativi programmano le politiche per la salute mentale al fine di realizzare un sistema integrato di servizi caratterizzato dalla integrazione socio-sanitaria nelle forme di: integrazione istituzionale per realizzare una forte cooperazione fra le responsabilità di tutti gli attori istituzionali presenti sul territorio, integrazione comunitaria al fine di attivare le risorse della comunità locale attorno alle politiche di sanità pubblica, integrazione gestionale attraverso l'interazione dei soggetti presenti in ambito territoriale al fine di realizzare l'unicità gestionale dei fattori organizzativi, integrazione professionale per realizzare la presa incarico, progettazione e realizzazione del piano individualizzato di trattamento integrato tra le figure professionali sanitarie e sociali.
01. 05. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Finalità).

  1. Le regioni con propri piani attuativi programmano le politiche di salute mentale al fine di riunire in un quadro di programmazione unitaria gli attori, gli impegni e le azioni che concorrono a promuovere la salute ed a contrastare la malattia mentale e le dipendenze patologiche in tutte le età della vita, secondo un approccio allargato di salute pubblica, in base al quale la salute mentale è una componente basilare della salute globale del cittadino e della popolazione.
01. 06. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Finalità).

  1. La presente legge, in attuazione degli articoli 33, 34, 35 e 64 della legge n. 833 del 1978, rimuove gli ostacoli che rendono ancora non completamente ed omogeneamente attuata sul territorio nazionale l'applicazione della riforma di cui alla legge 180 del 1978.
01. 07. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Finalità).

  1. Al fine di dare completa attuazione agli articoli 33, 34, 35 e 64 della legge 833/78 sono interamente recepite le norme contenute nel Progetto Obiettivo Tutela salute mentale, 1998-2000, approvato con decreto del presidente della Repubblica del 1 novembre 1999 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999.
01. 08. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

Pag. 181

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 1.
(Finalità).

  1. Al fine di dare completa attuazione agli articoli 33, 34, 35 e 64 della legge 833/78 sono recepite le norme contenute nelle linee di indirizzo nazionali per la salute mentale, approvate dal Ministero della salute il 18 marzo 2008.
01. 09. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Finalità).

  1. La presente legge, in attuazione della Conferenza di Helsinki del 2005 nonché degli articoli 33, 34, 35 e 64 della legge 833/78 promuove politiche di salute mentale improntate alla salute pubblica, all'attenzione a tutte le fasce di età, alla qualificazione degli interventi, alla continuità degli stessi ed al rispetto dei diritti umani e civili delle persone con disturbi mentali.
01. 10. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

ART. 1.
(Princìpi generali).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 833/78 le regioni programmano la rete dei servizi per la tutela della salute mentale e disciplinano l'istituzione dei dipartimenti di salute mentale.
1. 2. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Fra i compiti del Dipartimento di salute mentale, oltre alla deistituzionalizzazione, rientra la presa in carico delle persone con disturbi mentali gravi e persistenti, la cura dei disturbi e la riabilitazione delle disabilità di base, la prevenzione ed il contrasto alle disabilità sociali, l'inclusione sociale effettiva, il pieno godimento dei diritti di cittadinanza (abitare, lavoro, relazioni, tempo libero), il supporto alle famiglie ed al contesto di vita delle persone con disturbi mentali.
1. 3. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Al comma 2, sostituire la parola: psichiatrici con la seguente: terapeutici.
1. 4. Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e il recupero della persona.
1. 6. Palagiano.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e la collaborazione a progetti di ricerca.
1. 5. Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

  All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:
  3. Le regioni possono delegare in convenzione alcune attività di prevenzione, Pag. 182cura e riabilitazione a strutture private accreditate dalle regioni medesime.
1. 1. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Polledri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I dipartimenti di salute mentale (DSM) si avvalgono della collaborazione delle associazioni di volontariato composte da utenti e/o loro familiari nonché dei soggetti del terzo settore che hanno sviluppato esperienze significative nel settore della gestione delle strutture intermedie.
1. 7. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

ART. 2.
(Attività di prevenzione).

  Al comma 1, dopo la parola psicopatologico aggiungere le seguenti: comprese le carceri, i campi Rom, i Centri d'identificazione e d'espulsione (CIE).
2. 1. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Al comma 2, sostituire le parole: adattano appositi controlli con le seguenti: programmano attraverso un progetto obiettivo per la tutela della salute mentale i programmi di prevenzione.
2. 2. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Al comma 2, dopo le parole attività di prevenzione, aggiungere le seguenti parole: sentite le rappresentanze professionali dei medici psichiatri riconosciute e.
2. 9. Palagiano.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: anche attraverso l'apertura di sportelli dedicati e mirate campagne di informazione per creare una cultura di rispetto verso chi soffre di disagio psichico.
2. 8. Palagiano.

  Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: nonché del privato sociale nella condivisione dei valori, delle strategie e degli obiettivi della politica di salute mentale, attraverso gli strumenti dell'accreditamento e tramite accordi specifici regionali e locali».
2. 3. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Le attività di prevenzione debbono contribuire alla identificazione tempestiva di situazioni di disagio, per consentire interventi adeguati nelle fasi iniziali dei diversi disturbi.
2. 6. Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La politica di salute mentale promuove la corresponsabilizzazione di tutti i soggetti inclusi nella rete, compresi i destinatari degli interventi, utenti e familiari, anche riuniti in associazioni.
2. 4. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

Pag. 183

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La politica di salute mentale valorizza l'azione delle formazioni sociali la cui missione coincide con le finalità delle istituzioni pubbliche e prevede specifici incentivi per le risposte innovative che le iniziative promosse con finalità non lucrative dai soggetti del terzo settore e dell'associazionismo promuovono nel rispetto della centralità della persona con disagio mentale.
2. 5. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Servizio sanitario nazionale, attraverso i dipartimenti di salute mentale, promuove campagne di informazione periodica sulle situazioni e sulle attività in cui sussiste un alto rischio psico-patologico, con particolare attenzione alle nuove forme emergenti di dipendenza.
2. 7. Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

ART. 3.
(Attività di cura).

  Sopprimerlo.
3. 5. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. I servizi di salute mentale tendono prioritariamente a mantenere la persona con disturbi mentali nel contesto abituale di vita.
3. 6. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Al comma 1, dopo la parola: sanitarie aggiungere le seguenti: socio-sanitarie.
3. 7. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Al comma 1, dopo la parola: ambito aggiungere la seguente: domiciliare;
3. 8. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Al comma 1, primo periodo, inserire, dopo la parola: semiresidenziale, le seguenti: e domiciliare.
3. 16. Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sono previsti anche servizi per la doppia diagnosi relativamente alle dipendenze patologiche con le seguenti: sono realizzate le integrazioni con la neuropsichiatria infantile e le dipendenze patologiche, nel rispetto delle metodologie e finalità proprie di ciascun settore.
3. 9. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché i servizi riguardanti aree di bisogno nel campo dei disturbi del comportamento, la presa in carico dei disturbi mentali in età evolutiva e gli interventi precoci nelle psicosi.
3. 10. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

Pag. 184

  Sopprimere il comma 2.
3. 11. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il dipartimento di salute mentale individua i necessari interventi mirati per il singolo soggetto. Attraverso una diagnosi psicopatologica, il dipartimento di salute mentale opera su persone che presentano fragilità e che necessitano dell'intervento sanitario integrato dalle attività svolte dagli altri servizi sociali e sanitari presenti sul territorio.
3. 17. Palagiano.

  Al comma 2, sostituire le parole fragilità sociale, con la seguente: fragilità.
3. 18. Palagiano.

  Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: , nel pieno rispetto della dignità umana.
3. 19. Palagiano.

  Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: ed ha diritto alla presa in carico globale da parte del DSM.
3. 12. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , tenendo conto degli indirizzi espressi dalla Conferenza dei sindaci.
3. 2. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Polledri.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: A tal fine le Aziende sanitari regionali sono tenute a dotarsi di un adeguato livello di personale che possa garantire la funzionalità e l'efficienza dei servizi di igiene mentale.
3. 20. Palagiano.

  Sopprimere il comma 4.
3. 13. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Le regioni e le province autonome assicurano una corretta accoglienza ed osservazione dei pazienti con disturbo psichiatrico all'interno dei servizi di emergenza – urgenza in collaborazione con i reparti di psichiatria facenti parte della rete ospedaliera territoriale.
3. 3. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Polledri.

  Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: all'interno degli ospedali sedi dei servizi di psichiatria.
3. 25. Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

  Al comma 5, dopo le parole: dipartimento di salute mentale aggiungere le seguenti: e nei centri di salute mentale.
3. 14. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: e per fornire informazioni sul servizio psichiatrico presente su tutto il territorio regionale. Presso tali centri di ascolto possono operare i servizi sociali Pag. 185del Comune, nonché rappresentanti delle associazioni no profit che si occupano di disagio psichico e delle associazioni dei familiari delle persone affette da disturbi mentali.
3. 21. Palagiano.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: funzioni assistenziali, aggiungere le seguenti: e di cura;

  Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: presta assistenza, aggiungere le seguenti: e cura.
3. 22. Palagiano.

   Al comma 6, sostituire il secondo periodo, con i seguenti: Il dipartimento di salute mentale presta assistenza al cittadino che soffre di disagio psichico in ogni fase: dalla prevenzione, alla cura alla riabilitazione, valutando il grado e il tipo di intervento mirato cui necessita la persona interessata. Il dipartimento di salute mentale garantisce la presa in carico successiva al ricovero o la consultazione attraverso un contratto terapeutico con il paziente, con i familiari o il suo rappresentante legale tutore o amministratore di sostegno, che si occupano in modo continuativo dello stesso, fatta, eccezione per le condizioni di accertamento e trattamento sanitario obbligatorio (ASO), e di trattamento sanitario necessario di cui all'articolo 4.
3. 24. Palagiano.

  Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: o la consultazione fino alla fine del periodo.
3. 15. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: con il paziente o il suo, con le seguenti: , con il paziente e, se occorrente, con il suo.
3. 23. Palagiano.

  Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: fatta eccezione fino alla fine del comma.
3. 26. Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 9. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Sopprimere il comma 1.
4. 10. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Al comma 1, sostituire le parole: Trattamento sanitario necessario (TSN) con le seguenti: trattamento sanitario obbligatorio (TSO) e conseguentemente ovunque ricorra nel testo.
4. 11. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Al comma 1, sostituire le parole da: quando fino alla fine del comma con le seguenti: quando, in condizioni di oggettiva gravità per la vita e la salute del paziente, o di qualcuno dei suoi familiari, a fronte di un rifiuto attivo del paziente, che non intende collaborare, il medico ritiene necessaria una valutazione diagnostica, Pag. 186prima di esprimersi sulla necessità di un trattamento psichiatrico.
4. 16. Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Devono comunque sempre essere coinvolti nell'ambito del processo decisionale, i soggetti appartenenti alla sfera affettiva e/o familiare del paziente, al fine di avere tutte le informazioni che diano garanzia di valutazione il più ampia possibile.
4. 25. Palagiano.

  Sopprimere il comma 2.
4. 12. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: strutture idonee, preferibilmente fino a: (DEA), per con le seguenti: in collaborazione con la sede del Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA).
4. 5. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Polledri.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: preferibilmente fino a: DEA.
4. 17. Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: quarantotto ore, con le seguenti: ventiquattro ore.
4. 26. Palagiano.

  Al comma 2, dopo le parole: sono segnalate al paziente, aggiungere le seguenti: o a chi esercita la potestà, al tutore, all'amministratore di sostegno, nonché.
4. 27. Palagiano.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e alla sua famiglia.
4. 31. Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

  Sopprimere il comma 3.
4. 18. Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Le soluzioni al disagio psichico devono essere debitamente motivate e sempre applicate nel massimo rispetto della persona e della dignità umana e della libera e consapevole scelta. Al fine di tutelare i soggetti con disagio mentale, ed escludere possibili abusi o ingiustificate coercizioni, la verifica dell'assenza della loro capacità, seppur momentanea, d'intendere e di volere, deve essere certificata con la massima certezza, previa accurata indagine medica.
  3-bis. Considerato che la coercizione è la negazione della libertà personale e che nessuno può essere sottoposto a trattamenti sanitari contro la sua volontà, salvo e nel rispetto del dettato costituzionale e della normativa vigente, in caso di necessità, l'accertamento sanitario obbligatorio, può essere proposto, previa motivazione, solo qualora il medico ritiene necessaria una valutazione diagnostica, prima di esprimersi sulla necessità di un trattamento psichiatrico.
4. 29. Palagiano.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
4. 28. Palagiano.

Pag. 187

  Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: c) il medico anche su segnalazione dell'autorità di Pubblica sicurezza rilevi uno stato di agitazione psicomotoria o di alterazione della coscienza presumibilmente di tipo transitorio.
4. 6. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Polledri.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: più opportuno fino alla fine del periodo con le seguenti: che deve essere eseguito nel centro di salute mentale (CSM).
4. 2. Rondini.

  Al comma 4, sostituire le parole: più opportuno, con la seguente: appropriato.
4. 4. Fabi, Martini, Rondini, Polledri.

  Al comma 4, sopprimere le parole da: con preferenza fino alla fine del comma.
4. 19. Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

  Al comma 6, sostituire le parole: ha la durata di quindici giorni con le seguenti: dura il tempo necessario per l'applicazione dell'intervento personalizzato e comunque non oltre i quindici giorni,

  Conseguentemente, al terzo periodo sostituire le parole: Qualora tali condizioni permangano, dopo i primi quindici giorni, con le parole: Qualora, alla scadenza dei termini massimi previsti dal primo periodo, permane la necessità di garantire la continuità terapeutica,.
4. 31. Palagiano.

  Al comma 6, al primo e terzo periodo, sostituire le parole: quindici giorni, con le seguenti: sette giorni.
4. 30. Palagiano.

  Al comma 6, sostituire la parola quindici con la seguente sette.
4. 13. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.
4. 20. Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

  Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: proposta motivata del con le seguenti: proposta motivata scritta di due medici psichiatri della struttura sanitaria pubblica, uno dei quali è.
4. 32. Palagiano.

  Al comma 6, sopprimere la lettera c).
4. 14. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Al comma 6, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) presso il domicilio del paziente, solamente qualora, sussistendo le condizioni di assoluta sicurezza, l'esigenza sia unicamente quella della mera somministrazione di terapie.
4. 33. Palagiano.

  Al comma 7, lettera a), dopo la parola: cliniche, aggiungere la seguente: psichiatriche.
4. 7. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Polledri.

Pag. 188

  Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) non vi sono valide e possibili alternative terapeutiche;
4. 8. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Polledri.

  Al comma 7, aggiungere infine la seguente lettera:
    d) l'assenza di trattamento sanitario comporta ragionevole ed attuale pericolo per la vita del paziente o di terzi.
4. 3. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Polledri.

  Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.
4. 21. Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

  Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.
4. 34. Palagiano.

  Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole da: quando se ne ravvedono fino alla fine del periodo con le seguenti: è ricoverato presso i reparti di degenza psichiatrica.
4. 1. Laura Molteni, Fabi, Rondini.

  Alla rubrica, sopprimere le parole: obbligatorio e.
4. 15. Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 2. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Sopprimerlo.
5. 10. Palagiano.

  Sopprimere il comma 1.
5. 3. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Sopprimere il comma 2.
5. 4. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Al comma 2, secondo periodo sostituire le parole; ha la durata di sei mesi e può essere interrotto o prolungato, con le seguenti: ha la durata di due mesi e può essere, interrotto o, in casi eccezionali, prolungato inderogabilmente non oltre i quattro mesi.
5. 11. Palagiano.

  Al comma 2, sopprimere i periodi quinto, nono e decimo.
5. 8. Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

  Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole da: per prevenire fino alla fine del periodo con le seguenti: per improrogabili e necessari programmi terapeutico-riabilitativi.
5. 1. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Polledri.

  Al comma 2, sopprimere il settimo periodo.
5. 12. Palagiano.

Pag. 189

  Al comma 2, ottavo periodo sostituire le parole: almeno ogni tre mesi, con le seguenti: almeno una volta al mese.
5. 13. Palagiano.

  Al comma 2, nono periodo, dopo le parole: del progetto del medesimo trattamento, aggiungere il seguente periodo: È fatto obbligo per il giudice tutelare, di sentire prima della decisione, i soggetti appartenenti alla sfera di vita del paziente, per ottenere un quadro più completo sulle condizioni che possono aver portato il paziente alla sua attuale patologia.
5. 14. Palagiano.

  Sopprimere il comma 3.
5. 5. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Sopprimere il comma 4.
5. 6. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Al comma 4, dopo le parole: ne dà comunicazione aggiungere la seguente: scritta.
5. 15. Palagiano.

  Al comma 4, sopprimere le parole da: proponendo fino alla fine del comma.
5. 9. Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

  Al comma 4, dopo le parole: se lo ritenga necessario, aggiungere le seguenti: e previo colloquio obbligatorio con i soggetti appartenenti alla sfera di vita del paziente.
5. 11. Palagiano.

  Sopprimere il comma 5.
5. 7. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

ART. 6.
(Attività di riabilitazione).

  Al comma 1, premettere il seguente:
  1. «L'attività di riabilitazione intesa come parte integrante contestuale alla presa in carico del paziente per limitare il danno ed evitare la cronicità rappresenta la centralità della salute mentale».
6. 3. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Il dipartimento di salute mentale assicura le attività riabilitative psico-sociali attraverso le seguenti strutture:
   a) strutture ambulatoriali e day-hospital, anche con interventi domiciliari in particolare per casi lievi;
   b) strutture residenziali, quali presidi di cura e riabilitazione intensiva o estensiva, a ciclo diurno o continuativo, e residenze sanitarie assistite;
   c) strutture residenziali o semiresidenziali di natura socio-assistenziale.
   d) individuazione di aule laboratorio, ove attivare progetti di studio e/o lavoro per favorire il reinserimento nel sociale, di cui al successivo comma 2.
6. 6. Palagiano.

Pag. 190

  Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera: d) strutture private accreditate e convenzionate, ove previste.
6. 1. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Polledri.

  Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
   d) anche a livello domiciliare, quando sussistano le condizioni adeguate.
6. 4. Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: psichiatra, inserire le seguenti: insieme al team degli operatori.
6. 5. Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: attività svolte, fino, con le seguenti: attività svolte finalizzate al recupero funzionale, gestionale, e socio relazionale del soggetto, nonché.
6. 7. Palagiano.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  2-bis. Il dipartimento di salute mentale, inoltre, ha il compito di garantire:
   a) la collaborazione ed il coordinamento, nel rispetto delle reciproche competenze, con i servizi deputati alla prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione dei disturbi psichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza, delle patologie involutive cerebrali psicogeriatriche, delle sindromi alcol correlate e delle patologie connesse alla farmacodipendenza e alla tossicodipendenza;
   b) la consulenza sulle patologie di pertinenza psichiatrica, con particolare riferimento alla consulenza ai familiari dei pazienti affetti da tali patologie;
   c) la consulenza sulle patologie psicosomatiche e sulle problematiche inerenti il disagio e la sofferenza psichica di pazienti affetti da patologie non psichiatriche;
   d) la promozione dell'educazione sanitaria sui temi di pertinenza psichiatrica, anche in collaborazione con le autorità scolastiche per compiti di prevenzione della malattia mentale e di informazione al corpo insegnante e agli studenti;
   e) l'aggiornamento professionale del personale operante, nel territorio di propria competenza, nel settore della cura, prevenzione e riabilitazione delle malattie psichiatriche, in collaborazione con gli organi regionali e nazionali competenti per la formazione;
   f) la verifica ed il controllo del funzionamento delle strutture private psichiatriche convenzionate.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica: Attività di riabilitazione con la seguente: Attività di riabilitazione, di prevenzione e cura.
6. 2. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Polledri.

   Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: , con verifica periodica da parte delle strutture di controllo delle ASL, così come previsto dal Servizio sanitario nazionale.
6. 8. Palagiano.

ART. 7.
(Rapporti tra DSM e le università).

  Sopprimerlo.
7. 2. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

Pag. 191

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
7. 1. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: di norma.
7. 3. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Al comma 1, aggiungere alla fine la seguente lettera:
   c) a svolgere attività di ricerca in modo multidimensionale, dal piano farmacologico quello riabilitativo; dal piano genetico a quello psico-relazionale.
7. 4. Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

ART. 8.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Quando le condizioni psico-fisiche del paziente lo richiedono, al fine di prevenire l'aggravarsi delle condizioni cliniche in caso di esordio della psicopatologia segnalato dai familiari, dal tutore, dall'amministratore di sostegno, o allo scopo di garantire la continuità assistenziale, il dipartimento di salute mentale assicura la visita a domicilio o residenza del paziente con tempestività dal momento della segnalazione. In caso di omissione, il direttore del dipartimento di salute mentale deve fornire, per iscritto, alla direzione sanitaria dell'azienda da cui dipende adeguate giustificazioni, al fine di non incorrere in sanzioni disciplinari.
8. 3. Palagiano.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e, comunque, entro cinque giorni.
8. 4. Palagiano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro 5 giorni, con le seguenti: non oltre il terzo giorno.
8. 2. Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
8. 1. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

ART. 9.

  Al comma 1, dopo le parole: è tenuto a informare, aggiungere le seguenti: previo consenso del paziente, laddove possibile.
9. 2. Palagiano.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: previa autorizzazione del giudice tutelare.
9. 1. Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

ART. 10.
(Disposizioni per garantire l'incolumità dei familiari).

  Sopprimerlo.
10. 2. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Sopprimerlo.
10. 4. Palagiano.

Pag. 192

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Disposizioni per garantire la salute e incolumità della famiglia).

  1. Nei casi in cui la convivenza con la persona affetta da disturbi mentali non possa proseguire in quanto il paziente rifiuta assistenza e/o il suo comportamento è motivo di rischio per la sua salute e quella dei suoi familiari con l'aggravante per l'incolumità fisica e per il benessere psico-fisico del nucleo familiare, il Comune di residenza del paziente, su segnalazione e richiesta del dipartimento di salute mentale, e in collaborazione con i servizi sociali, individua una soluzione residenziale idonea alle esigenze della persona nell'ambito delle comunità o delle case di riposo o case alloggio.
10. 5. Palagiano.

  Al comma 1, sostituire le parole: residenziale idonea alle esigenze della persona nell'ambito degli alloggi di edilizia residenziale pubblica con le seguenti: idonea alle esigenze della persona.
10. 1. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Polledri.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: I servizi sociali del comune, in collaborazione con il dipartimento di salute mentale, garantiscono comunque al paziente la continuità terapeutica e di supporto alle attività di vita quotidiane.
10. 6. Palagiano.

  Aggiungere in fine i seguenti commi:
  1-bis. Il Ministro della salute individua con uno o più decreti i criteri per garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale e alle loro famiglie, istituendo un sistema a rete Hospital – home (domicilio) – house (casa famiglia e variabili) in grado di assicurare una rete a supporto riabilitativo e psicoterapeutico per il paziente e per i suoi familiari.
  Il servizio offerto, può essere di tipo individuale o di gruppo purché fornisca un'assistenza domiciliare efficace attraverso personale specializzato (psicologi e tecnici della riabilitazione), coordinato dal medico psichiatra.
  1-ter. Sono parte della rete anche il paziente, i familiari, i volontari, le organizzazioni di volontariato. La rete garantisce al paziente in fase terminale le seguenti tipologie di assistenza:
   a) assistenza ambulatoriale;
   b) assistenza domiciliare;
   c) monitoraggio della situazione clinica individuale;
   d) ricovero ospedaliero in regime ordinario o in day hospital;
   e) assistenza in hospice;
   f) supporto di tipo psicologico e sociale rivolto alla persona malata e al suo nucleo familiare.
10. 3. Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro.

ART. 11.
(Adempimenti delle regioni).

  Sopprimerlo.
11. 2. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Al comma 1, premettere i seguenti commi:
  «01. Le regioni disciplinano, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, i dipartimenti di salute mentale attraverso servizi che possano rispondere in modo efficace, articolato e completo ai molteplici problemi posti dalle diverse malattie mentali e dai differenti stadi evolutivi delle Pag. 193medesime malattie, provvedendo all'articolazione degli stessi in una complessa rete di presidi consistenti nelle diverse strutture deputate alla diagnosi, cura e riabilitazione ambulatoriale e domiciliare, alla cura in ambiente ospedaliero, al pronto soccorso psichiatrico, alle visite specialistiche, alle attività di consulenza sull'opportunità dei ricoveri e di programmazione delle terapie utili al malato, alle attività di educazione sanitaria e di prevenzione, nonché all'assistenza in regime di residenzialità diurna e notturna e continuativa. È in ogni caso garantita l'istituzione di uno sportello unico dedicato alla presa in carico del paziente affetto da disturbi mentali che garantisca al nucleo familiare del paziente un servizio specifico di informazione e di documentazione in relazione al percorso diagnostico-terapeutico dell'assistito.
  02. Le regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono il piano regionale psichiatrico contenente le misure attuative delle disposizioni di cui alla medesima legge, nonché la definizione degli ambiti territoriali dei servizi a struttura dipartimentale di cui ai comma precedente in modo da garantire, ove possibile, la coincidenza tra l'ambito territoriale del servizio e quello delle aziende sanitarie locali».
11. 1. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Polledri.

  Sopprimere il comma 1.
11. 3. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le regioni, in accordo con gli enti locali, promuovono interventi di recupero del patrimonio immobiliare di sua proprietà, o di proprietà della provincia o del comune, da assegnare alle attività proprie del dipartimento di salute mentale e per le finalità di cui al precedente comma 1.
11. 7. Palagiano.

  Sopprimere il comma 2.
11. 4. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Sopprimere il comma 2.
11. 6. Palagiano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per la realizzazione di quanto previsto dalla presente legge, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, comprese quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa autorizzazione del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato.
11. 5. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito con legge n. 9 del 17 febbraio 2012 relativo al superamento degli ospedali psichiatrici).

  1. Al comma 7 dell'articolo 3-ter della legge n. 9/2012 dopo le parole: a decorrere dall'anno 2013 inserire le seguenti: Tali somme sono erogate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso le Aziende sanitarie locali e i relativi DSM e Servizi Sociosanitari, in maniera proporzionale al numero degli internati presenti, allo scopo di finanziare progetti terapeutici riabilitativi individualizzati a favore degli attuali internati negli OPG, in modo tale che i Dipartimenti di Pag. 194salute mentale di origine possano prendere in carico, attraverso le strutture e i servizi già oggi presenti e disponibili i soggetti dimessi dagli OPG, stabilendo così criteri, vincoli e tempistiche di concerto con le regioni.
11. 01. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito con legge n. 9 del 17 febbraio 2012 relativo al superamento degli ospedali psichiatrici).

  1. Al comma 6 dell'articolo 3-ter della legge n. 9/2012 le parole: «limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture» sono soppresse e dopo le parole: «per l'anno 2013» sono aggiunte le seguenti: «da destinare alle strutture de DSM già esistenti per offrire soluzioni alternative all'internamento».
11. 02. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito con legge n. 9 del 17 febbraio 2012 relativo al superamento degli ospedali psichiatrici).

  1. Dopo il comma 9 dell'articolo 3-ter della legge n. 9/2012 aggiungere il seguente:
  9-bis. Al fine di un effettivo superamento degli ospedali giudiziari psichiatrici e della presa in carico del soggetto da parte dei DSM entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge una commissione di esperti nominata con decreto del Ministro della giustizia d'intesa con il Ministro della Salute redige un rapporto volto alla modifica degli articoli del codice penale e del codice di procedura penale.
11. 03. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di salute mentale).

  1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di salute mentale, di seguito denominato «comitato».
  2. Il comitato è composto da rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali operanti nel settore della salute mentale nominati, rispettivamente, dal Ministero della salute e dai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Al comitato sono attribuite funzioni istruttorie e preparatorie in ordine alla trattazione, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di tematiche, anche nella prospettiva dell'adozione dei relativi atti, in materia di tutela della salute mentale. Il comitato assicura, altresì, il raccordo a livello tecnico tra l'amministrazione dello Stato e delle regioni, al fine di una proficua e leale collaborazione nell'esercizio Pag. 195delle rispettive competenze in materia di salute mentale. In particolare, spetta al comitato:
   a) fornire gli strumenti per la pianificazione e il controllo della spesa, secondo modalità standardizzate e facilmente applicabili;
   b) fornire gli strumenti per la verifica dei risultati;
   c) definire i criteri di raccolta e di elaborazione di dati epidemiologici relativi alla diffusione e alle caratteristiche delle malattie mentali;
   d) definire i criteri normativi e gli standard minimi di assistenza per ciò che concerne gli aspetti etici, organizzativi, logistici e procedurali delle attività connesse al trattamento e alla prevenzione delle malattie mentali, con particolare attenzione agli indici di funzionamento, di qualità, di gradimento da parte degli utenti e di esito dei trattamenti;
   e) monitorare, sulla base dei dati raccolti dalle regioni, le risorse e le strutture esistenti per il trattamento delle malattie mentali;
   f) raccogliere, sulla base dei dati raccolti dalle regioni in accordo alle specifiche fornite, i dati epidemiologici e sul trattamento delle malattie mentali, con particolare attenzione alla distribuzione dei trattamenti tra assistenza pubblica e privata;
   g) raccogliere i dati utili per definire i costi sociali specifici delle malattie mentali derivanti dalla riduzione della produttività e dall'aumento delle spese sociali per inabilità, invalidità e morte prematura;
   h) promuovere, coordinare e realizzare attività di ricerca scientifica, anche nell'ambito dell'Unione europea;
   i) sviluppare nuovi modelli organizzativi, di trattamento e di prevenzione delle malattie mentali, anche sulla base di proposte presentate dagli operatori pubblici e privati, definendone l'attuabilità e gli aspetti normativi e promuovendo, anche in ambito regionale, le necessarie attività legislative per attuarli;
   l) definire proposte per la tutela giuridica e sociale dei soggetti particolarmente a rischio a causa di disturbi mentali;
   m) coordinare, ed eventualmente realizzare, attività di formazione sulle malattie mentali.
11. 05. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini, Polledri.

Art. 11-bis.
(Relazione annuale al Parlamento).

  1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero della salute sulla base delle relazioni regionali predispone una relazione sullo stato di salute mentale della popolazione ed individua un set di indicatori che monitorizzi dimensioni quali lo stato di salute della popolazione, il grado di efficienza dei servizi, il livello di de istituzionalizzazione, gli sbocchi occupazionali, i diritti di cittadinanza, gli inserimenti sociali.
11. 04. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.

ART. 12.
(Copertura finanziaria).

  Sopprimerlo.
12. 1. Miotto, Fontanelli, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Argentin, Bossa, Livia Turco, Lenzi, Sarubbi, Bucchino.