CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 luglio 2012
684.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5312 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese»,
   esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere il comma 5 dell'articolo 31, al fine di ripristinare, all'articolo 33, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da «, la cui erogazione» a «contenziosi pregressi»;
   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il decreto di cui all'articolo 58, comma 2, venga adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, oltre che del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;
   c) valutino le Commissioni di merito, all'articolo 58, l'opportunità di prevedere che sia consultata l'ANCI in merito alla distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli e di prevedere che le erogazioni effettuate in attuazione del programma annuale di distribuzione di cui al comma 2 vengano comunicate ai comuni ove hanno sede le organizzazioni caritatevoli beneficiarie.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali. Atto n. 489.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione Affari sociali,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, emanato in attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 11 della legge n. 383 del 2000, recante «Disciplina delle associazioni di promozione sociale»;
   premesso che la decisione del Governo di prevedere all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, cd «spending review» la soppressione di diversi organismi collegiali tra cui l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo appare nettamente non condivisibile e che pertanto si auspica che tale norma venga modificata nel corso dell'esame parlamentare;
   rilevato che lo schema di decreto in oggetto sembra solo in parte cogliere la ratio della predetta legge, rischiando di risultare inefficace sotto il profilo della capacità di assicurare una adeguata rappresentanza delle associazioni di promozione sociale, soprattutto al livello nazionale, come peraltro è stato rilevato dal Consiglio di Stato;
   rilevato soprattutto che, in base alle regole sulla rappresentanza previste dal suddetto schema di decreto le associazioni minori, tanto nazionali quanto regionali e delle province autonome, sarebbero, di fatto, escluse dall'elettorato attivo (essendo previsto il criterio dell'esercizio del diritto di voto da parte dei legali rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative) e dalle candidature per l'elettorato passivo (essendo previsto il criterio della designazione di almeno un candidato da parte delle prime trenta associazioni con maggior numero di aderenti);
   considerato altresì che in alcune regioni si registra l'assenza dei registri regionali, ciò che può determinare rilevanti difficoltà nella individuazione della platea degli aderenti ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, circostanza aggravata dal fatto che sono possibili diversità nelle regole statutarie delle singole associazioni;
   rilevato infine che la discrasia ravvisabile tra il comma 4 dell'articolo 2, dello schema di decreto, nella parte in cui prevede che le associazioni aventi diritto possano designare «almeno un candidato», presupponendo dunque che i candidati possano essere più d'uno per ciascuna associazione, e il comma 1 dello stesso articolo, che prevede l'espressione di una preferenza per le associazione stesse;
   premesso che sarebbe stato auspicabile che in sede di predisposizione dello schema di decreto in esame fosse stato coinvolto l'Osservatorio dell'associazionismo;
   preso atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, espressi dalla V Commissione che si condividono e si allegano al presente parere,Pag. 142
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere che le modalità di voto e di presentazione delle candidature siano sottoposte al parere dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo;
   b) all'articolo 2, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la parola «aderenti» con la parola «soci»;
   c) all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole «aventi diritto di voto all'Assemblea» con le parole «che concorrono alla elezione degli organi collegiali dell'Associazione;
   d) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere all'articolo 2, comma 4, la parola «almeno» al fine di eliminare la discrasia tra questa disposizione e quella di cui al comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto;
   e) all'articolo 4, valuti il governo l'opportunità di differenziare le date delle elezioni, anticipando quelle nazionali rispetto alle elezioni regionali;
   f) all'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 3;
   g) all'articolo 5, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la parola «federazione»;
   h) all'articolo 5, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di scegliere i sei esperti non solo nel campo della ricerca scientifica ma anche nel mondo dei saperi;
   i) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere una disposizione, al fine di prevedere un organo di garanzia per dirimere eventuali ricorsi in fase elettorale;
   j) valuti il Governo l'opportunità di rivedere il criterio di qualificazione e quantificazione della platea degli aderenti alle associazioni tenendo conto del numero dei soci iscritti a ciascuna di esse, anziché del numero degli aventi diritto al voto;
   k) valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'elettorato attivo e passivo per tutte le associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale e, per la quota di loro competenza, per tutte associazioni iscritte ai registri regionali e delle province autonome;
   l) valuti il Governo l'opportunità di svolgere azioni di stimolo, ai fini dell'adozione dei registri regionali da parte di tutte le regioni.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali. Atto n. 489.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione Affari sociali,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, emanato in attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 11 della legge n. 383 del 2000, recante «Disciplina delle associazioni di promozione sociale»;
   premesso che la decisione del Governo di prevedere all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, cd «spending review» la soppressione di diversi organismi collegiali tra cui l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo appare nettamente non condivisibile e che pertanto si auspica che tale norma venga modificata nel corso dell'esame parlamentare;
   rilevato che lo schema di decreto in oggetto sembra solo in parte cogliere la ratio della predetta legge, rischiando di risultare inefficace sotto il profilo della capacità di assicurare una adeguata rappresentanza delle associazioni di promozione sociale, soprattutto al livello nazionale, come peraltro è stato rilevato dal Consiglio di Stato;
   rilevato soprattutto che, in base alle regole sulla rappresentanza previste dal suddetto schema di decreto le associazioni minori, tanto nazionali quanto regionali e delle province autonome, sarebbero, di fatto, escluse dall'elettorato attivo (essendo previsto il criterio dell'esercizio del diritto di voto da parte dei legali rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative) e dalle candidature per l'elettorato passivo (essendo previsto il criterio della designazione di almeno un candidato da parte delle prime trenta associazioni con maggior numero di aderenti);
   considerato altresì che in alcune regioni si registra l'assenza dei registri regionali, ciò che può determinare rilevanti difficoltà nella individuazione della platea degli aderenti ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, circostanza aggravata dal fatto che sono possibili diversità nelle regole statutarie delle singole associazioni;
   rilevato infine che la discrasia ravvisabile tra il comma 4 dell'articolo 2, dello schema di decreto, nella parte in cui prevede che le associazioni aventi diritto possano designare «almeno un candidato», presupponendo dunque che i candidati possano essere più d'uno per ciascuna associazione, e il comma 1 dello stesso articolo, che prevede l'espressione di una preferenza per le associazione stesse;
   premesso che sarebbe stato auspicabile che in sede di predisposizione dello schema di decreto in esame fosse stato coinvolto l'Osservatorio dell'associazionismo;
   preso atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, espressi dalla V Commissione che si condividono e si allegano al presente parere,Pag. 144
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere che le modalità di voto e di presentazione delle candidature siano sottoposte al parere dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo;
   b) all'articolo 2, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la parola «aderenti» con la parola «soci»;
   c) all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole «aventi diritto di voto all'Assemblea» con le parole «che concorrono alla elezione degli organi collegiali dell'associazione;
   d) valuti il Governo l'opportunità all'articolo 2, comma 4, di prevedere che le associazioni non siano obbligate ma possano designare un solo candidato al fine di eliminare la discrasia tra questa disposizione e quella di cui al comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto;
   e) all'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità di differenziare le date delle elezioni, anticipando quelle nazionali rispetto alle elezioni regionali;
   f) all'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 3;
   g) all'articolo 5, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la parola «federazione»;
   h) all'articolo 5, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di scegliere i sei esperti non solo nel campo della ricerca scientifica ma anche tra personalità di chiara fama del mondo della cultura;
   i) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere una disposizione, al fine di prevedere un organo di garanzia per dirimere eventuali ricorsi in fase elettorale;
   j) valuti il Governo l'opportunità di rivedere il criterio di qualificazione e quantificazione della platea degli aderenti alle associazioni tenendo conto del numero dei soci iscritti a ciascuna di esse, anziché del numero degli aventi diritto al voto;
   k) valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'elettorato attivo e passivo per tutte le associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale e, per la quota di loro competenza, per tutte associazioni iscritte ai registri regionali e delle province autonome;
   l) valuti il Governo l'opportunità di svolgere azioni di stimolo, ai fini dell'adozione dei registri regionali da parte di tutte le regioni.