CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 16 luglio 2012
683.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5312 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA DEL 13 LUGLIO 2012 E NELLA SEDUTA ODIERNA.

ART. 3.

  Al comma 2, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il costo per le attività affidate a soggetti esterni potrà far carico sul quadro economico del progetto.
3. 9. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni).

  1. All'articolo 51 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»;
   b) al comma 2, le parole «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti : «1o gennaio 2014».
*4. 7. (Nuova formulazione) Iannuzzi, Margiotta, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni).

  1. All'articolo 51 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»;
   b) al comma 2, le parole «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti : «1o gennaio 2014».
*4. 12. (Nuova formulazione) e *4. 19. (Nuova formulazione) Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni).

  1. All'articolo 51 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»;Pag. 19
   b) al comma 2, le parole «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti : «1o gennaio 2014».
*4. 8. (Nuova formulazione) Causi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni).

  1. All'articolo 51 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»;
   b) al comma 2, le parole «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti : «1o gennaio 2014».
*4. 18. (Nuova formulazione) Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Contratto di disponibilità).

  1. All'articolo 160-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla-osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore.»;
   b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».
**4. 02. Bernardo.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Contratto di disponibilità).

  1. All'articolo 160-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla-osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore.»;
   b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».
**4. 014. Baretta, Duilio.

Pag. 20

ART. 7.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 53 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
7. 1. (Nuova formulazione) Romani, Bernardo.

ART. 9.

  Al comma 1, lettera a), capoverso numero 8-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.
*9. 3. Cambursano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso numero 8-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.
*9. 7. Bernardo, Saglia, Brunetta, La Loggia, Leo.

  Al comma 1, lettera a), capoverso numero 8-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.
*9. 8. (Nuova formulazione) Strizzolo.

ART. 14.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali» con le seguenti: «all'importazione dovuta per merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto»;
   b) al comma 2, sostituire le parole: delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali e con le seguenti: dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione dovuta per le merci introdotte nel territori nazionale per il tramite di ciascun porto, nonché»;
   c) al comma 4, sostituire le parole: «delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise ad esso relative» con le seguenti: «dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione dovuta ad esso relativa».
14. 3. (Nuova formulazione) Ventucci.

ART. 18.

  Al comma 4, sostituire le parole: i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico con le seguenti: le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni.
*18. 2. (Nuova formulazione) Ravetto.

Pag. 21

  Al comma 4, sostituire le parole: i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico con le seguenti: le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni.
*18. 3. (Nuova formulazione) Saglia, Bernardo.

  Al comma 4, sostituire le parole: i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico con le seguenti :» le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni.
*18. 4. (Nuova formulazione) Raisi, Di Biagio.

ART. 19.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: economicità, aggiungere le seguenti: e persegue gli obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialità, semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese.
19. 6. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

ART. 20.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: mediante inserire le seguenti: lo sviluppo e.
20. 8. Brunetta, Bernardo.

ART. 21.

  Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: Collegio dei Revisori, aggiungere le seguenti: , composto da tre membri.
21. 10. Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

ART. 22.

  Al comma 2, dopo la parola: continuità inserire le seguenti: delle attività e.
*22. 3. Palmieri, Bergamini, Murgia, Cassinelli.

  Al comma 2, dopo la parola: continuità inserire le seguenti: delle attività e.
*22. 4. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

  Al comma 2, sostituire le parole: agli enti soppressi con le seguenti: alle strutture soppresse.
22. 2. Brunetta, Bernardo.

ART. 23.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: in particolare del Mezzogiorno.
*23. 10. Torazzi, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Fava, Fugatti.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: in particolare del Mezzogiorno.
*23. 12. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Fava, Torazzi, Montagnoli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e dopo le parole: i termini, le modalità e le procedure aggiungere le seguenti: , anche in forma automatizzata,
   b) dopo il comma 3, inserire il seguente:
    3-bis. Gli obiettivi e le priorità del Fondo possono essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura di cui Pag. 22al comma 3 sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi relativi agli anni precedenti
23. 1. (Nuova formulazione) Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Martella, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 24.

  Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) se l'impresa beneficiaria delocalizza all'estero riducendo le attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo.
24. 34. (Nuova formulazione) ex 25.2 Fugatti.

ART. 27.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate allo svolgimento di tale attività ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma possono essere cofinanziate dalle Regioni, nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro, nonché dai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
27. 6. (Nuova formulazione) Saglia.

ART. 29.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Fatti salvi i provvedimenti adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si procede alla revoca delle agevolazioni sia nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti per l'esercizio a regime, sia nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo di indicatori eventualmente previsti.
*29. 2 (Nuova formulazione) Vico.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Fatti salvi i provvedimenti adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si procede alla revoca delle agevolazioni sia nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti per l'esercizio a regime, sia nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo di indicatori eventualmente previsti.
*29. 8. (Nuova formulazione) Gioacchino Alfano.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale).

  1. All'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con Pag. 23modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per razionalizzare e rendere più efficienti le relative procedure di spesa, le amministrazioni interessate possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., in qualità di centrale di committenza ai sensi degli articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
29. 04. Romani.

Pag. 24

ALLEGATO 2

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5312 Governo).

ARTICOLO 67.018 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 67.

   All'articolo 67-bis, comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le spese sostenute a valere sulle risorse eventualmente trasferite sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno.
0. 67. 018. 25. De Angelis, Lolli, Piffari.

  All'articolo 67-bis, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: dalla Regione Abruzzo aggiungere le seguenti: , dai Comuni e dalle province.
0. 67. 018. 4. Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

  All'articolo 67-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Al fine di favorire lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati, al comma 1 dell'articolo 70 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, le parole: «localizzate nelle aree di cui al predetto articolo 10, comma 1-bis, già costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «localizzate nei Comuni del cratere così come individuati con il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modifiche, già costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014 nel limite delle risorse disponibili».
0. 67. 018. 26. De Angelis.

  Sostituire l'articolo 67-ter con il seguente:

Art. 67-ter.

  1. Per favorire la ricostruzione e ogni intervento necessario ai fini del ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nell'ultimo decennio, è istituito un Ufficio speciale, per la ricostruzione, con lo scopo di assicurare la promozione e l'assistenza tecnica della qualità della ricostruzione pubblica e privata, ed effettuare il monitoraggio finanziario e attuativo, il monitoraggio degli interventi e curare la relativa trasmissione dei dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13 della Legge 31 dicembre, 2009, n. 196, garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1 comma 6, nonché assicurare sul proprio sito istituzionale un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi, garantire adeguati standard informativi, eseguire il controllo dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e conformità urbanistica ed edilizia e della congruità tecnica ed economica. L'Ufficio cura, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'utilizzo di una Commissione pareri alla quale partecipano i diversi soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.
  2. L'Ufficio speciale è costituito dai Comuni interessati, dal Ministro delegato per la coesione territoriale, dal Ministro Pag. 25dell'economia e delle finanze, dai Presidenti delle Regioni interessate, dai Presidenti delle province. Nell'ambito delle citate intese, da concludere entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati, l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali, e locali, i particolari requisiti e le modalità di selezione dei titolari, la dotazione di risorse strumentali ed umane dell'Ufficio speciale e delle relative sedi locali, per un ammontare complessivo di 300 unità di personale, da assumere a tempo determinato fino alla cessazione della gestione ordinaria della ricostruzione, nell'ambito delle disponibilità economiche di cui al comma 4.
  3. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina le Amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso, d'intesa con le Regioni ed Enti locali, all'Ufficio speciale di cui al presente articolo, in partenariato con le associazioni e le organizzazioni di categoria presenti sul territorio.
  4. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento degli oneri derivanti dal presente articolo. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzione degli stanziamenti di cui al comma 5.
  5. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo dal 2013 a 2015.
0. 67. 018. 27. Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

  All'articolo 67-ter, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Tali uffici aggiungere le seguenti: collaborano con gli uffici comunali competenti e.
0. 67. 018. 5. Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

  All'articolo 67-ter, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: edilizia e della con le seguenti: edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonché della.
0. 67. 018. 6. Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

  All'articolo 67-ter, comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'ufficio speciale per L'Aquila assicura l'assistenza tecnica della ricostruzione, garantisce adeguato standard informativo, effettua il monitoraggio finanziario e attuativo, effettua il monitoraggio dei processi di ricostruzione nonché cura l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di indennizzo per la ricostruzione degli immobili privati con riferimento ai profili sotto il profilo amministrativo e della congruità tecnica ed economica. È istituita una Commissione pareri, convocata e presieduta dal comune dell'Aquila, alla quale partecipano i diversi soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo per il rilascio contestuale di pareri nulla osta, autorizzazioni e permessi.
0. 67. 018. 29. De Angelis, Lolli, Piffari.

  All'articolo 67-ter, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: di contributo con le seguenti: di indennizzo.
* 0. 67. 018. 7. Dionisi, Mantini, Anna Teresa Formisano.

  All'articolo 67-ter, comma 2, sostituire la parola: contributo con la seguente: indennizzo.

Pag. 26

  Conseguentemente, all'articolo 67-quater, commi 2 e 5 sostituire la parola: contributo con la seguente: indennizzo.
* 0. 67. 018. 28. Lolli, De Angelis, Piffari.

  All'articolo 67-ter, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: dai Comuni interessati aggiungere le seguenti: con sede in uno di essi;
   b) dopo la parola: coordina aggiungere le seguenti: gli otto uffici territoriali delle;
   c) dopo le parole: 23 marzo 2012, n. 4013 aggiungere le seguenti: e del decreto del Commissario straordinario n. 131 del 2012;
   d) dopo le parole: è costituito dal Comune aggiungere le seguenti: e risponde funzionalmente ad esso,.
0. 67. 018. 30. Lolli, De Angelis, Piffari.

  All'articolo 67-ter al comma 3, sostituire le parole: non superiore a 200 mila euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, con le seguenti: che non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.
0. 67. 018. 31. Comaroli, Fugatti, Fava, Torazzi, Montagnoli, Forcolin.

  All'articolo 67-ter, al comma 3, sostituire le parole: 200 mila, con le seguenti: 125 mila.
0. 67. 018. 32. Cimadoro, Borghesi, Messina, Barbato, Di Stanislao, Piffari.

  All'articolo 67-ter, comma 4, sostituire le parole da: , d'intesa fino alla fine del periodo con le seguenti: agli Uffici speciali di cui al presente articolo, sentite la Regione Abruzzo, gli enti locali, le associazioni e le organizzazioni di categoria presenti sul territorio.
0. 67. 018. 8. Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

  All'articolo 67-ter, sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9.
0. 67. 018. 33. Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

  All'articolo 67-ter, comma 5, sostituire le parole: indeterminato a decorrere dall'anno 2013 con le seguenti: determinato, a decorrere dall'anno 2013 e fino alla cessazione della gestione ordinaria della ricostruzione di cui al presente articolo.
0. 67. 018. 36. Comaroli, Fava, Fugatti, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

  All'articolo 67-ter al comma 5, sostituire le parole: tempo indeterminato, con le seguenti: tempo determinato.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
0. 67. 018. 37. Cimadoro, Borghesi, Messina, Barbato, Di Stanislao, Piffari.

  All'articolo 67-ter, comma 6, sostituire le parole: indeterminato a decorrere dall'anno 2013 con le seguenti: determinato, a decorrere dall'anno 2013 e fino alla cessazione della gestione ordinaria della ricostruzione di cui al presente articolo.
0. 67. 018. 39. Comaroli, Fava, Fugatti, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

  All'articolo 67-ter, al comma 6, sostituire le parole: tempo indeterminato, con le seguenti: tempo determinato.

  Conseguentemente, sopprimere il quarto periodo.
0. 67. 018. 38. Cimadoro, Borghesi, Messina, Barbato, Di Stanislao, Piffari.

Pag. 27

  All'articolo 67-ter, comma 8, primo periodo, sostituire le parole: in misura non superiore al cinquanta per cento con le seguenti: in misura non superiore al trenta per cento.
0. 67. 018. 9. Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

  All'articolo 67-ter, comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Provveditorato alle opere pubbliche viene dotato di dieci unità dirigenziali operative, a valere sulle risorse previste per gli uffici speciali, al fine di garantire la massima funzionalità ed efficienza nello svolgimento delle gare e dei procedimenti ad evidenza per l'affidamento di progetti e lavori pubblici relativi alla ricostruzione.
0. 67. 018. 10. Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

  All'articolo 67-ter, dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
  9-bis. Al fine di garantire le attività ordinarie dell'Ente, l'applicazione dell'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogata fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vincoli dell'articolo 14, comma 9, e dell'articolo 9 comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 senza oneri a carico dello Stato.
  9-ter. Allo scopo di assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa, anche dopo la cessazione dell'emergenza post sisma, il Comune dell'Aquila è autorizzato a procedere alla stipula dei contratti di lavoro finalizzati agli inquadramenti del personale risultato idoneo nei concorsi per la progressione della carriera, banditi sulla scorta del parere favorevole del dipartimento della Funzione Pubblica e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2010, programmati entro il 2010. Tali inquadramenti possono avvenire anche al di fuori della dotazione organica, in deroga alle normative vigenti sulle procedure di concorso pubblico e sui limiti di spesa e senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
0. 67. 018. 40. Lolli, De Angelis, Piffari.

  All'articolo 67-ter, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
   9-bis. A fronte dello speciale contesto dei Comuni di cui ai decreti n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 e della provincia dell'Aquila, anche dopo la cessazione dello stato d'emergenza, il Sindaco della città dell'Aquila e il Presidente della Provincia possono avvalersi dei servizi di Abruzzo Engineering S.C.p.a., società in liquidazione, già autorizzati con OPCM 3784, 3808 del 2009; 3859, 3893, 3917 e 3950 del 2010; 3992 del 2011 e la 4013 del 2012, per coadiuvare la ricostruzione.
0. 67. 018. 41  Lolli, De Angelis, Piffari.

  All'articolo 67-ter, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 1, comma 1-quater, lettera d), del decreto-legge 29 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, sono aggiunte, in fine, le parole: nonché nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77 che siano capoluoghi di provincia, in deroga ai limiti di spesa e senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
0. 67. 018. 42  Lolli, De Angelis, Piffari.

  All'articolo 67-quater comma 1, lettera a), e al comma 5, sostituire le parole: miglioramento sismico, con le seguenti: adeguamento sismico.
0. 67. 018. 43  Cimadoro, Messina, Borghesi, Barbato, Piffari, Di Stanislao.

Pag. 28

  All'articolo 67-quater, sopprimere i commi 2, 3 e 4.
0. 67. 018. 44  De Angelis, Lolli, Piffari.

  All'articolo 67-quater, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al primo comma, i comuni applicano i principi e adottano gli strumenti previsti dalla normativa statale e regionale vigente ed in particolare:
   a) in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi di rilascio dei permessi edilizi, delle autorizzazioni e degli atti amministrativi comunque denominati inerenti alla ricostruzione, si applicano le norme previste dal testo unico sull'edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche e integrazioni. In particolare, agli interventi edilizi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
   Agli interventi di ristrutturazione edilizia, su singoli edifici classificati E) ai sensi delle ordinanze vigenti, che non comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone A), non comportino mutamenti rilevanti della destinazione d'uso, si applica il regime di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del T.U. Edilizia.
   b) in materia di governo del territorio e di strumenti urbanistici comunque denominati, si applicano le norme statali e regionali relative alla formazione, all'approvazione e all'efficacia dei piani nonché quelle relative alle premialità urbanistiche, i trasferimenti e le cessioni di volumetrie, le compensazioni, le permute, gli indennizzi, la perequazione urbanistica.
  In particolare, i piani integrati di intervento, ai sensi della legislazione vigente, e i progetti di riqualificazione e sviluppo, comunque denominati, sono approvati dai sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, entro trenta giorni dall'esito positivo della conferenza dei servizi, svolta ai sensi dell'articolo 14 legge 7 agosto 1990, n. 241, che si esprime entro e non oltre novanta giorni dalla presentazione del progetto al comune. In caso di ritardo, il presidente della regione Abruzzo nomina, con urgenza, i commissari ad acta che deliberano, in via sostitutiva, entro e non oltre trenta giorni dalla nomina.
  I piani e i progetti sono approvati ove coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti alla data del 6 aprile 2009 e comunque, previa congrua motivazione, ove determinino un miglioramento dell'assetto urbano, dei servizi pubblici, della mobilità, della qualità ambientale, architettonica, ed energetica.
  I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, sono comunque tenuti a redigere, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le mappe delle demolizioni e dell'edilizia sostitutiva con riferimento ai piani di ricostruzione, agli atti urbanistici vigenti, al criterio costi/benefici, tenendo conto delle volontà espresse dai proprietari degli immobili anche in ordine a permute, cessioni, trasferimento di volumetrie.
0. 67. 018. 11  Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

  All'articolo 67-quater, comma 2, lettera b), sopprimere le parole: nei casi di particolare compromissione dell'aggregato urbano che necessiti di interventi unitari.
0. 67. 018. 12  Dionisi, Mantini, Anna Teresa Formisano.

  All'articolo 67-quater, comma 2, lettera b), sopprimere il terzo periodo.
0. 67. 018. 13  Dionisi, Mantini, Anna Teresa Formisano.

Pag. 29

  All'articolo 67-quater, comma 2, lettera c), terzo periodo, sostituire la parola: 30 per cento, con le seguenti: 10 per cento.
0. 67. 018. 46  Cimadoro, Messina, Borghesi, Barbato, Piffari, Di Stanislao.

  All'articolo 67-quater, comma 2, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole: compatibile con la struttura, con le parole: nel rispetto della struttura.
0. 67. 018. 45  Cimadoro, Messina, Borghesi, Barbato, Piffari, Di Stanislao.

  All'articolo 67-quater, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi negli ambiti oggetto della ricostruzione si attuano secondo le seguenti modalità:
   a) mediante interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, che dovranno essere iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, procede all'affidamento della progettazione e all'esecuzione dei lavori, in danno dei privati per quanto concerne i maggiori oneri. Il comune competente provvede all'attuazione tramite procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati, sulla base del vigente testo unico dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni;
   b) mediante delega volontaria da parte dei proprietari, singoli o associati, ai comuni competenti, che procedono nei modi previsti dalla precedente lettera a). La delega è rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso di condomini la delega è validamente conferita ed è vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio anche se dissenzienti, purché riguardi almeno i 2/3 dei proprietari.
0. 67. 018. 14  Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

  All'articolo 67-quater, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, lettere b e c, nell'intero tessuto abitativo nell'area colpita dal sisma, in considerazione del particolare valore del centro storico del capoluogo del Comune di l'Aquila, delle sue frazioni e dei centri storici dei comuni del cratere, alle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale, ritenute dai piani di ricostruzione di particolare interesse storico-architettonico, ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, singole o inserite in aggregati edilizi individuati ai sensi delle OPCM 3820/09 e 3832/09 è riconosciuto un contributo per la riparazione del danno e il miglioramento sismico per le sole parti comuni, così come definite ai sensi dell'articolo 117 del Codice civile e nelle OPCM 3820/09 e 3832/09 e successive modificazioni e integrazioni, pari al costo, comprensivo dell'IVA, degli interventi e delle relative prestazioni tecniche di professionisti abilitati.
0. 67. 018. 15  Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

  All'articolo 67-quater, comma 5, sopprimere le seguenti parole: In considerazione del particolare valore del centro storico del capoluogo del comune di L'Aquila e sopprimere il terzo e il quarto periodo.
0. 67. 018. 16  Dionisi, Mantini, Anna Teresa Formisano.

  All'articolo 67-quater, comma 5, sostituire le parole: In considerazione del particolare valore del centro storico del capoluogo del Comune di L'Aquila con le Pag. 30seguenti: In considerazione del particolare valore dei centri storici dei comuni e dei centri delle Frazioni dei Comuni del cratere, così come individuati con il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modifiche.
0. 67. 018. 47  De Angelis.

  All'articolo 67-quater, al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sostituire le parole: del centro storico del capoluogo del Comune dell'Aquila con le seguenti: dei centri storici dei Comuni del cratere;
   b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: Tali benefici sono applicati anche agli edifici con unico proprietario.
   c) sopprimere l'ultimo periodo.
0. 67. 018. 35  Lolli, De Angelis, Piffari.

  All'articolo 67-quater, dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. L'intesa di particolare interesse paesaggistico di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è sottoscritta dal Sindaco e dal Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici.
0. 67. 018. 48   De Angelis, Lolli, Piffari.

  Al capoverso 67-quater, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Hanno diritto alla concessione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi previsti dal decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche gli ex assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che hanno acquistato l'alloggi dalle ATER o dai comuni successivamente al 6 aprile 2009 in base a piani di vendita di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che alla data del riscatto, i contributi non siano stati erogati n favore dell'Ente proprietario degli immobili stessi.
0. 67. 018. 49. Stradella.

  All'articolo 67-quater, comma 8, dopo le parole: lavoro di ricostruzione aggiungere le seguenti: conclusi dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento.
0. 67. 018. 17. Dionisi, Mantini, Anna Teresa Formisano.

  All'articolo 67-quater, comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché la certificazione antimafia e di regolarità del DURC.
0. 67. 018. 18. Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

  All'articolo 67-quater dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Il terremoto del 6 aprile 2009 costituisce evento straordinario, non imputabile ed imprevedibile ai sensi degli articoli 1463 e 1467 del codice civile, e comporta la risoluzione di diritto dei contratti preliminari di compravendita o istitutivi di diritti reali di godimento relativi a beni immobili siti nei Comuni interessati dall'evento sismico, individuati dal decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, stipulati in epoca antecedente da residenti nei medesimi Comuni.
* 0. 67. 018. 50. Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

  All'articolo 67-quater, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Il terremoto del 6 aprile 2009 costituisce evento straordinario, non imputabile ed imprevedibile ai sensi degli articoli 1463 e 1467 del codice civile, e comporta la risoluzione di diritto dei contratti preliminari di compravendita o istitutivi Pag. 31di diritti reali di godimento relativi a beni immobili siti nei Comuni interessati dall'evento sismico, individuati dal decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, stipulati in epoca antecedente da residenti nei medesimi Comuni.
* 0. 67. 018. 51. De Angelis, Lolli, Piffari.

  All'articolo 67-quater, sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. L'esercizio delle funzioni politiche elettive e amministrative nelle istituzioni di comuni, province e regione dove sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono incompatibili con quella di progettista, direttore dei lavori o collaudatore di tali opere o con l'esercizio di attività professionali direttamente connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi comprese l'amministrazione di condomini o la presidenza di consorzi di aggregati edilizi, ai sensi del testo unico degli enti locali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 267/2000.
0. 67. 018. 19. Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

  All'articolo 67-quater, comma 10, dopo le parole: province e regioni, aggiungere le seguenti: nonché i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di Enti ed uffici che a qualsiasi titolo intervengano sui procedimenti inerenti la ricostruzione,.
0. 67. 018. 52. De Angelis, Lolli, Piffari.

  All'articolo 67-quater dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 6 aprile o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità. Ferme restando la sussistenza dei requisiti di legge, per gli orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 si applicano, senza limiti di età, le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni. Le richiamate assunzioni devono in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.
0. 67. 018. 53. Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

  All'articolo 67-quater, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 6 aprile o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità, ferma restando la sussistenza dei requisiti di legge. Per gli orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 si applicano, senza limiti di età, le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni. Le richiamate assunzioni devono in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni Pag. 32obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.
0. 67. 018. 54. Lolli, De Angelis, Piffari.

  All'articolo 67-quater, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. È istituito per il Comune dell'Aquila e i comuni del cratere di cui ai decreti n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 un Fondo speciale per la ricostruzione sociale aggiuntivo ai fondi ordinari finalizzato a promuovere le politiche sociali, anche attraverso le attività sportive, in coerenza con gli obiettivi definiti negli strumenti di programmazione ordinaria, necessarie a superare l'emergenza sociale conseguente al sisma e per le politiche giovanili. La copertura deriva dal prelievo dell'1 per cento dei ribassi d'asta degli appalti pubblici della ricostruzione. Le istituzioni culturali del cratere sismico operanti alla data del 6 aprile e inserite nel Fondo Unico per lo Spettacolo sono destinatarie per il triennio 2013-2016 delle medesime risorse annuali erogate alle stesse nell'anno 2009 e operano in deroga ai decreti ministeriali così come per il 2009-2012.
0. 67. 018. 55. De Angelis, Lolli, Piffari.

  Sopprimere l'articolo 67-quinquies.

  Conseguentemente, all'articolo 67-septies, al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «e per euro 932.00» fino alle parole: «commi da 3 ad 8» con le seguenti: «; ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati in 932.000 euro annui, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei programmi del ministero dell'Economia e delle Finanze».
0. 67. 018. 2. Pugliese, Misiti, Miccichè, Fallica, Grimaldi, Iapicca, Pittelli, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

  Sopprimere l'articolo 67-quinquies.

  Conseguentemente, all'articolo 67-septies, sostituire la cifra: 14.164.000 con le seguenti: 3.232.00; ed al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: e per euro 932.00 fino alle parole: commi da 3 ad 8.
0. 67. 018. 3. Pugliese, Misiti, Miccichè, Fallica, Grimaldi, Iapicca, Pittelli, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

  Sopprimere l'articolo 67-quinquies.
0. 67. 018. 1. Pugliese, Misiti, Miccichè, Fallica, Grimaldi, Iapicca, Pittelli, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

  All'articolo 67-quinquies, sopprimere i commi da 3 a 8 ed aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 932.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0. 67. 018. 56. Del Tenno.

  All'articolo 67-quinquies, sopprimere i commi da 3 a 8 ed aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8-bis. ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 932.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei programmi del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
0. 67. 018. 58. Del Tenno.

Pag. 33

  All'articolo 67-quinquies sostituire i commi da 5 a 8 con i seguenti commi:
  5. Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito dall'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica del Ministero dello sviluppo economico è ridenominato dal 1o gennaio 2013, Unità tecnica per la qualità delle politiche di coesione.
  6. Sono fatti salvi i contratti in essere fino a naturale scadenza degli stessi e ai fini del generale contenimento della spesa pubblica il trattamento economico degli stessi incarichi e ridotto del 15% al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di cui alla lettera a del comma 1 di cui all'articolo 67-septies.

  Conseguentemente, all'articolo 67-septies, comma 1, lettera a), sostituire le parole: commi da 3 a 8 con le seguenti: commi da 3 a 6.
0. 67. 018. 62. Lazzari, Savino.

  All'articolo 67-quinquies sostituire i commi da 5 a 8 con i seguenti:
  5. Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito dall'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica del Ministero dello sviluppo economico è ridenominato dal 1o gennaio 2013, Unità tecnica per la qualità delle politiche di coesione.
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definite le funzioni della Unità, l'organizzazione, il numero e le modalità di selezione dei componenti, i requisiti di elevata, specifica e comprovata specializzazione richiesti per la partecipazione alla procedure di selezione, le modalità di attribuzione degli incarichi, lo stato giuridico, la durata e il trattamento economico degli incarichi.
  7. Sono fatti salvi i contratti in essere fino a naturale scadenza degli stessi.
  8. Non si procederà alla nomina di nuovi componenti fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 del presente articolo.
0. 67. 018. 61. Lazzari, Savino.

  All'articolo 67-quinquies sostituire i commi da 5 a 8 con i seguenti:
  5. Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito dall'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica del Ministero dello sviluppo economico è ridenominato dal 1o gennaio 2013, Unità tecnica per la qualità delle politiche di coesione.
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definite le funzioni della Unità, l'organizzazione, il numero e le modalità di selezione dei componenti, i requisiti di elevata, specifica e comprovata specializzazione richiesti per la partecipazione alla procedure di selezione, le modalità di attribuzione degli incarichi, lo stato giuridico, la durata e il trattamento economico degli incarichi.
  7. Sono fatti salvi i contratti in essere fino a naturale scadenza degli stessi e ai fini del generale contenimento della spesa pubblica il trattamento economico degli stessi incarichi e ridotto del 15 per cento al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di cui alla lettera a del comma 1 di cui all'articolo 67-septies.
  8. Non si procederà alla nomina di nuovi componenti fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui.
0. 67. 018. 60. Lazzari, Savino.

Pag. 34

  All'articolo 67-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, sostituire le parole: «non più di 50» con le seguenti: «non più di 60» e dopo le parole: «politiche di coesione», inserire le seguenti: «, anche con riferimento alle attività di ricostruzione e sviluppo del territorio dell'Abruzzo di cui agli articoli precedenti,»;
   b) sostituire il comma 8 con il seguente:
   «8. Sono fatti salvi tutti gli incarichi e i contratti relativi al personale e ai componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, fino alla naturale scadenza degli stessi. I nuovi incarichi sono assegnati sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7 del presente articolo. Ai fini del generale contenimento della spesa pubblica si procede alla riduzione del 15 per cento del trattamento economico dei componenti fino al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 61-septies, comma 1, lettera a).».
0. 67. 018. 63. Lulli, Saglia.

  All'articolo 67-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, sostituire le parole: «non più di 50 componenti» con le seguenti: «non più di 50 componenti entro il 2015»;
   b) sostituire il comma 8 con il seguente:
   «8. Sono fatti salvi tutti gli incarichi e i contratti relativi al personale e ai componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, fino alla naturale scadenza degli stessi. I nuovi incarichi sono assegnati sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7 del presente articolo. Il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 61-septies, comma 1, lettera a) è assicurato mediante il ricorso alle risorse liberate nell'ambito dei programmi comunitari (obiettivo 1) di cui alla delibera CIPE del 23 marzo 2012, n. 35.».
0. 67. 018. 64. Lulli, Saglia.

  All'articolo 67-quinquies comma 6 sostituire le parole: non più di 50 con le seguenti: non più di 50 entro il 2015.

  e sostituire il comma 8 con il seguente:
   8. Sono fatti salvi tutti gli incarichi e i contratti relativi al personale e ai componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito dall'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, fino alla naturale scadenza degli stessi. I nuovi incarichi saranno assegnati sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; di cui al comma 7 del presente articolo. Ai fini del generale contenimento il raggiungimento dell'obiettivo di cui alla lettera a del comma 1 di cui all'articolo 67-septies è assicurato mediate il ricorso alle risorse annualmente ripartite dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
0. 67. 018. 65. Lazzari, Savino.

  All'articolo 67-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, sostituire le parole: «non più di 50 componenti» con le seguenti: «non più di 50 componenti entro il 2015»;
   b) sostituire il comma 8 con il seguente:
   «8. Sono fatti salvi tutti gli incarichi e i contratti relativi al personale e ai componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, Pag. 35di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, fino alla naturale scadenza degli stessi. I nuovi incarichi sono assegnati sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7 del presente articolo. Il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 61-septies, comma 1, lettera a) è assicurato mediante il ricorso alle risorse annualmente ripartite dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144.».
0. 67. 018. 66. Lulli, Saglia.

  All'articolo 67-quinquies, comma 6, sostituire le parole: non più di 50 con le seguenti: non più di 50 entro il 2015.

  e sostituire il comma 8 con il seguente:
   8. Sono fatti salvi tutti gli incarichi e i contratti relativi al personale e ai componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito dall'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, fino alla naturale scadenza degli stessi. I nuovi incarichi saranno assegnati sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; di cui al comma 7 del presente articolo. Ai fini del generale contenimento il raggiungimento dell'obiettivo di cui alla lettera a del comma 1 di cui all'articolo 67-septies è assicurato mediate il ricorso alle risorse di cui al fondo per lo sviluppo e la coesione (EX FAS).
0. 67. 018. 67. Lazzari, Savino.

  Dopo l'articolo 67-quinquies, inserire il seguente:

Art. 67-quinquies-bis.
(Stabilità dell'equilibrio finanziario del Comune dell'Aquila).

  1. Al fine di concorrere ad assicurare nel Comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2012, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di euro 30.000.000,00 per il comune dell'Aquila e 5.000.000 per gli altri comuni a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77.
0. 67. 018. 68. Lolli, De Angelis, Piffari.

  Sopprimere l'articolo 67-sexies.
0. 67. 018. 69. Fugatti, Fava, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

  All'articolo 67-sexies, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: natura strategica e, ove asseverati dalla Provincia competente secondo la disciplina vigente, anche urbanistica aggiungere le seguenti: le varianti urbanistiche per la ricostruzione normativa e cartografica, si approvano con il ricorso dell'accordo di programma dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 tra il Comune proponente e la Provincia competente. Le disposizioni urbanistiche comunali si intendono aggiornate se in contrasto con altre sopraggiunte disposizioni statali o regionali in materia urbanistica.
0. 67. 018. 70. De Angelis, Lolli, Piffari.

  All'articolo 67-sexies, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   «Sono abrogate le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui sopra incompatibili con le norme della presente legge.»
0. 67. 018. 20. Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

Pag. 36

  Sostituire l'articolo 67-septies con il seguente:

Art. 67-septies.

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento degli oneri derivanti dalla gestione ordinaria della ricostruzione di cui all'articolo 67-ter. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzione degli stanziamenti di cui al comma 2.
  2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 14.164.000 euro per ciascuno degli anni del periodo dal 2013 a 2015.
0. 67. 018. 72. Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

  All'articolo 67-septies, comma 1, lettera a), sostituire le parole: e per euro per euro 932.000 mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa conseguenti dall'applicazione dell'articolo 67-quinquies, commi da 3 ad 8; con le seguenti: e per euro 932.000 si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0. 67. 018. 57. Del Tenno.

  All'articolo 67-septies, comma 1, lettera a), sostituire le parole e per euro 932.000 mediante l'utilizzo nei risparmi di spesa conseguenti dall'applicazione dell'articolo 67-quinquies, commi da 3 ad 8; con le seguenti: e per euro 932.000 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero dell'economia e delle finanze.
0. 67. 018. 59. Del Tenno.

  All'articolo 67-septies apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) quanto a euro 10.500.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo dal 2012 a 2015;
   b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) quanto a euro 532.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 con l'attuazione delle seguenti disposizioni:
    1. Le sezioni distaccate di Borgo Valsugara, Cavalese, Cles Tione di Trento di cui è proposta la soppressione alla tabella A dello schema di decreto legislativo recante «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148» sono mantenute sui rispettivi territori del distretto e circondario della Provincia autonoma di Trento, che si fa integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo messo a disposizione dell'ente medesimo.Pag. 37
    2. Al fine di accelerare e semplificare l'organizzazione degli ambiti territoriali e determinare un risparmio di spesa, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 22, del decreto-legge n. 201 del 2012 in relazione a qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione, che può essere conferita solo a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, la Provincia autonoma di Trento provvede, nell'ambito della propria autonomia statutaria, a ridurre i costi delle comunità di valle, rendendo a titolo esclusivamente onorifico la titolarità di cariche all'interno dell'ente Comunità di Valle, arrivando anche a prevedere eventualmente la abrogazione del predetto ente.
0. 67. 018. 73. Fugatti, Fava, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

  All'articolo 67-septies, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I fabbricati dei comuni individuati ai sensi dell'ordinanza 3853 del 3 marzo del 2010 maggiormente danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 che ha colpito la regione Umbria e per il quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009 in quanto inagibili totalmente o parzialmente sono esenti per l'anno 2012 dall'applicazione dell'imposta municipale unica di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.
  3-ter. In caso di in capienza del Fondo di protezione civile, all'integrale copertura dell'onere di cui al comma 3-bis pari a 500 mila euro si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle voci di spesa di parte corrente indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
0. 67. 018. 21. Laffranco.

  All'articolo 67-septies, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'onere connesso col finanziamento degli interventi necessari per la riparazione ed il miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che ha colpito l'Umbria e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009, si provvede con 45 milioni di euro per l'anno 2012 prelevati dal Fondo Nazionale di Protezione Civile determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento è assegnato alla Regione Umbria ad integrazione del gettito derivante alla stessa dall'istituzione dell'imposta sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, già disposta con legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17. La Regione Umbria è autorizzata ad utilizzare il finanziamento assegnato secondo criteri e modalità concordati col Dipartimento della Protezione Civile, con priorità per gli edifici comprendenti abitazioni di residenti ed attività produttive oggetto di ordinanza di sgombero, nonché per il Piano Integrato di Recupero della frazione di Spina del comune di Marsciano.
  3-ter. In caso di incapienza del Fondo di protezione civile, all'integrale copertura dell'onere di cui al comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle voci di spesa di parte corrente indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle Pag. 38finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
*0. 67. 018. 22. Laffranco.

  All'articolo 67-septies, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'onere connesso col finanziamento degli interventi necessari per la riparazione ed il miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che ha colpito l'Umbria e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009, si provvede con 45 milioni di euro per l'anno 2012 prelevati dal Fondo Nazionale di Protezione Civile determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento è assegnato alla Regione Umbria ad integrazione del gettito derivante alla stessa dall'istituzione dell'imposta sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, già disposta con legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17. La Regione Umbria è autorizzata ad utilizzare il finanziamento assegnato secondo criteri e modalità concordati col Dipartimento della Protezione Civile, con priorità per gli edifici comprendenti abitazioni di residenti ed attività produttive oggetto di ordinanza di sgombero, nonché per il Piano Integrato di Recupero della frazione di Spina del comune di Marsciano.
  3-ter. In caso di incapienza del Fondo di protezione civile, all'integrale copertura dell'onere di cui al comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle voci di spesa di parte corrente indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
*0. 67. 018. 23. Sereni, Verini, Bocci, Gozi, Trappolino.

  Dopo l'articolo 67-septies, aggiungere il seguente:

Art. 67-octies.
(Misure urgenti per la ricostruzione, lo sviluppo ed il rilancio dei territori della provincia di Messina interessati dall'alluvione di febbraio e marzo 2011 e del giorno 22 novembre 2011).

  1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei mesi di febbraio e marzo 2011 e il giorno 22 novembre 2011, è disposto uno stanziamento pari a 50 milioni di euro ai fini della concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito e, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che abbiano subìto gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà, a valere sulle somme assegnate Pag. 39al programma dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 16, comma 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96, derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici.
  2. Il Presidente della Regione, in qualità di commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 11 del 25 giugno 2012, stabilisce con proprio provvedimento, adottato sulla base di criteri idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità di erogazione, percentuali delle somme stanziate.
0. 67. 018. 71. Garofalo, Germanà, Naro.

  Dopo l'articolo 67-septies aggiungere il seguente:

Art. 67-octies.

  1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10 del presente decreto si applicano anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, Castel D'Ario, Commessaggio, Dosolo, Mottegiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, anche essi gravemente danneggiati dal sisma.

  Conseguentemente, all'articolo 10 sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11, del presente articolo si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, per un importo pari a complessivi 200 milioni di euro per il biennio 2012-2013.
0. 67. 018. 74. Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

  Dopo l'articolo 67-septies aggiungere il seguente:

Art. 67-octies.

  1. I soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, e che per effetto del sisma hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verificazione, possono usufruire di un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni.
  2. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.Pag. 40
  3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli ed alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.
0. 67. 018. 75. Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

  Dopo l'articolo 67-septies aggiungere il seguente:

Art. 67-octies.

   1. Gli interventi relativi alla ricostruzione o manutenzione delle opere idrauliche relative ai territori colpiti dal sisma del 20 e 29 giugno 2012 sono svolti dai soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore e delle presenti disposizioni. Gli interventi sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici. Gli enti attuatori provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. I soggetti attuatori ricorrono, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. I pareri, visti, nulla-osta e autorizzazioni relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui sopra, in deroga all'articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
0. 67. 018. 76. Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

  Dopo l'articolo 67-septies aggiungere il seguente:

Art. 67-octies.
(Altre disposizioni).

  1. Nei limiti delle risorse disponibili, e in deroga all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3943 del 2011 che ha modificato l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 2010, i contributi riconosciuti nei confronti dei soggetti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2011 nella regione Pag. 41Veneto, che abbiano presentato domanda entro il 10 febbraio 2011, per beni mobili registrati e non registrati distrutti o danneggiati, sulla base delle spese fatturate per la riparazione o, in caso di rottamazione, sulla base del valore complessivo dei beni desunti dai listini correnti, o, in caso di radiazione, sulla base delle quotazioni di mercato dell'usato di riferimento, sono equiparati, nelle percentuali e nei limiti massimi, ai contributi riconosciuti, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, relativa a ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009.
0. 67. 018. 77. Montagnoli, Fava, Fugatti, Comaroli, Torazzi, Forcolin.

  Dopo l'articolo 67-septies aggiungere il seguente:

Art. 67-octies.

  1. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per il periodo 2012-2014, delle spese finanziate con risorse proprie sostenute dai comuni, dalle province e dalle regioni colpite dal sisma del 20 e 29 giugno 2012 e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione per un importo massimo complessivo di 200 milioni di euro. Le spese escluse dal patto di stabilità interno devono essere certificate e vagliate da appositi sistemi di programmazione e controllo secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, per un importo pari a 200 milioni di euro per il periodo dal 2012 a 2015.
0. 67. 018. 78. Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

  Dopo l'articolo 67-septies aggiungere il seguente:

Art. 67-octies.

  1. Per favorire il celere svolgimento del procedimento di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, necessarie per la ricostruzione o la delocalizzazione degli edifici distrutti o danneggiati od il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, i comuni e le unioni di comuni dotati di strumenti di pianificazione approvati ai sensi delle leggi regionali vigenti possono predisporre ed approvare varianti ai medesimi piani, anche intercomunali, in deroga ai limiti definiti dalle medesime leggi. I comuni e le unioni di comuni dotati strumenti urbanistici comunali, anche solo adottati, nelle more dell'approvazione dei medesimi strumenti e dei piani operativi, possono predisporre e approvare piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica e privata, anche intercomunali, che individuano e disciplinano gli interventi di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare in attuazione del presente decreto, anche apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dai piani. I termini di deposito e pubblicazione dei piani di cui al presente comma sono ridotti della metà.
0. 67. 018. 79. Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

  Dopo l'articolo 67-septies aggiungere il seguente:

Art. 67-octies.

  1. I Commissari delegati, nominati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Pag. 42Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, possono avvalersi di soggetti attuatori, di cui uno con funzioni vicarie, che, a titolo gratuito, agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni loro impartite dai medesimi Commissari delegati.
0. 67. 018. 80. Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

  Dopo l'articolo 67-septies aggiungere il seguente:

Art. 67-octies.

  1. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili in esercizio, ubicati nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, che hanno dato comunicazione al Gestore dei servizi energetici nazionale, hanno diritto alla sospensione del periodo di incentivazione riconosciuto a decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. I termini di incentivazione riprendono a decorrere dalla data di comunicazione al Gestore dei servizi energetici nazionale della riattivazione degli impianti.
0. 67. 018. 81. Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

  Dopo l'articolo 67-septies aggiungere il seguente:

Art. 67-octies.
(Istituzione di una zona franca).

  1. Il territorio dei comuni, colpiti dal sisma del 20 e 29 giugno 2012 costituisce, fino al 31 dicembre 2022, territorio extra-doganale, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
  2. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli di Stato.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, alimentari e forestali e per i beni e le attività culturali, provvede con proprio decreto ad individuare tabelle merceologiche e prodotti che richiedono specifica disciplina.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
  5. Gli atti emanati in applicazione della presente disposizione che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
0. 67. 018. 82. Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

  Dopo l'articolo 67-septies aggiungere il seguente:

Art. 67-octies.

  1. Fino al 30 novembre 2012, le imprese agricole ubicate nelle province interessate dal sisma del 20 e 29 giugno 2012 non sono tenute agli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
0. 67. 018. 83. Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

  Dopo l'articolo 67-septies aggiungere il seguente:

Art. 67-octies.

  1. Ai fini della ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali, i comuni provvedono in una seduta unica di conferenza Pag. 43di servizi convocata ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, a rilasciare i relativi titoli abilitativi edilizi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta con la relativa documentazione.
0. 67. 018. 84. Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

  Dopo l'articolo 67-septies aggiungere il seguente:

Art. 67-octies.
(Integrazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate).

  1. Il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, è incrementato di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo dal 2012 a 2015. Ai relativi oneri si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte, nel cap. 8425, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo dal 2012 a 2015.
0. 67. 018. 85. Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

  Dopo l'articolo 67-septies aggiungere il seguente:

Art. 67-octies.

  1. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà. La concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici è decisa dall'autorità competente entro il 31 marzo 2013; il principio di certezza e di oggettiva determinabilità del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo è conosciuto entro il 31 marzo 2013; verificandosi tali condizioni i contributi possono essere accertati nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012;».

  2. Le sospensioni dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012 già previste nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1o giugno 2012, nonché le sospensioni, agevolazioni e provvidenze stabilite nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono estese ai soggetti con sede operativa nel territorio delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Mantova e Rovigo che abbiano subito danni tali da causare l'inagibilità degli immobili o da causare la non operatività delle infrastrutture di produzione o di stoccaggio, da documentare con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
0. 67. 018. 24. Marchignoli.

Pag. 44

  Dopo l'articolo 67, aggiungere i seguenti:

Capo X-bis
MISURE URGENTI PER LA CHIUSURA DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA DETERMINATASI NELLA REGIONE ABRUZZO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009, NONCHÉ PER LA RICOSTRUZIONE, LO SVILUPPO E IL RILANCIO DEI TERRITORI INTERESSATI

Art. 67-bis.
(Chiusura dello stato di emergenza).

  1. Lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012.
  2. Continuano ad operare sino alla data del 15 settembre 2012, al solo fine di consentire il passaggio delle consegne alle amministrazioni competenti in via ordinaria, il Commissario delegato per la ricostruzione, tutti gli uffici, le strutture, le commissioni e qualsiasi altro organismo costituito o comunque posto a supporto del Commissario delegato.
  3. In ragione della necessità di procedere celermente nelle azioni di sostegno alla ricostruzione dei territori, nonché di assicurare senza soluzione di continuità l'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, il personale con contratti di lavoro a tempo determinato o comunque flessibile in servizio presso Comuni, Province e Regione Abruzzo, assunto sulla base delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, continua ad operare, fino al 31 dicembre 2012, presso le medesime amministrazioni. Con decreto del Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il personale non apicale in servizio presso l'Ufficio Coordinamento Ricostruzione e presso il Commissario delegato è provvisoriamente assegnato dal 16 settembre 2012 e fino a tutto il 31 dicembre 2012 agli Enti locali, alla Regione e alle Amministrazioni statali impegnate nella ricostruzione. Agli oneri relativi al personale di cui al presente comma si provvede con le risorse e nei limiti già autorizzati dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 2011.
  4. Il Commissario delegato per la ricostruzione fornisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 15 settembre 2012, una relazione dettagliata sullo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, della situazione contabile e una ricognizione del personale ancora impiegato, ad ogni titolo, nella emergenza e nella ricostruzione. Entro i successivi quindici giorni, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono disciplinati i rapporti derivanti da contratti stipulati dal Commissario delegato per la ricostruzione, dall'Ufficio Coordinamento Ricostruzione e da qualsivoglia altro organismo rientrante tra quelli indicati al comma 2 nonché le modalità per consentire l'ultimazione di attività per il superamento dell'emergenza per le quali il Commissario Delegato per la Ricostruzione ha già presentato, alla data del 30 giugno 2012, formale richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, nonché per il completamento di interventi urgenti di ricostruzione già oggetto di decreti commissariali emanati.
  5. Entro il 30 settembre 2012 le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione sono versate ai Comuni, alle Province e agli Enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza per le quote stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Ministro delegato per la Coesione territoriale. Le spese sostenute dalla Regione Abruzzo a valere sulle risorse eventualmente trasferite alla stessa sono Pag. 45escluse dai vincoli del patto di stabilità interno. Con il medesimo decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibili, disciplina le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e l'invio dei relativi dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 67-ter.
(Gestione ordinaria della ricostruzione).

  1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con particolare riguardo al centro storico monumentale della Città di l'Aquila.
  2. Per tali fini e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla Città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere. Tali Uffici assicurano la promozione e l'assistenza tecnica della qualità della ricostruzione pubblica e privata, effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo, effettuano il monitoraggio degli interventi e curano la relativa trasmissione dei dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13 della Legge 31 dicembre, 2009, n. 196, garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1 comma 6, nonché assicurano sui propri siti istituzionali un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi, garantiscono adeguati standard informativi, eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e conformità urbanistica ed edilizia e della congruità tecnica ed economica. Gli uffici curano, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'utilizzo di una Commissione pareri alla quale partecipano i diversi soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.
  3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere costituito dai Comuni interessati, ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa Intesa tra il Ministro delegato per la coesione territoriale, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Abruzzo, i Presidenti delle province di L'Aquila, Pescara e Teramo e un Coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina le aree omogenee di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la Città di L'Aquila è costituito dal Comune, previa Intesa con il Ministro delegato per la coesione territoriale, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Abruzzo e il Presidente della Provincia di L'Aquila. Nell'ambito delle citate Intese, da concludere entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati, l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, i particolari requisiti e le modalità di selezione dei titolari, la dotazione di risorse strumentali ed umane degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unità, di cui, per un triennio, al massimo 25 a tempo determinato, per ciascun Ufficio. A ciascuno dei titolari degli Uffici Speciali, con rapporto a tempo pieno ed esclusivo, è attribuito un trattamento economico omnicomprensivo Pag. 46non superiore a 200 mila euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
  4. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina le Amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso, d'intesa con Regione Abruzzo ed Enti locali, agli Uffici speciali di cui al presente articolo, in partenariato con le associazioni e le organizzazioni di categoria presenti sul territorio.
  5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il Comune di l'Aquila e i Comuni del cratere sono autorizzati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, complessive 200 unità di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unità assegnate al Comune di l'Aquila e fino a 72 unità assegnate alle Aree omogenee. In considerazione delle suddette assegnazioni di personale è incrementata nella misura corrispondente la pianta organica dei comuni interessati.
  6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, complessive 100 unità di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche. Tale personale è temporaneamente assegnato fino a 50 unità agli Uffici speciali di cui al comma 3, fino a 40 unità alle Province interessate, fino a 10 unità alla Regione Abruzzo. Alla cessazione delle esigenze della ricostruzione e sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale personale torna al predetto Ministero per finalità connesse a «calamità e ricostruzione», secondo quanto disposto con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione delle suddette assunzioni di personale è corrispondentemente incrementata la dotazione organica del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. È fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
  7. Le procedure concorsuali di cui al comma 5 e 6 sono bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni di cui al decreto interministeriale del 25 luglio 1994, su delega delle Amministrazioni interessate. La Commissione giudicatrice sarà designata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
  8. Nell'ambito delle Intese di cui al comma 3 del presente articolo sono definite, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, le categorie e i profili professionali dei contingenti di personale di cui al comma 5 e 6, i requisiti per l'ammissione alle procedure concorsuali, la possibilità di una quota di riserva in misura non superiore al 50 per cento dei posti banditi, a favore del personale che abbia maturato un'esperienza professionale di almeno un anno, nell'ambito dei processi di ricostruzione, presso la Regione, le strutture commissariali, le province interessate, il comune di l'Aquila e i comuni del cratere a seguito di formale contratto di lavoro, nonché le modalità di assegnazione del personale agli enti di cui al comma 5. Gli uffici periferici delle amministrazioni centrali operanti sul territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di ricostruzione, possono essere potenziati attraverso il trasferimento, a domanda e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, del personale in servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni qualunque sia il tempo trascorso dall'assunzione Pag. 47in servizio nella sede dalla quale provengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  9. Nell'ottica del contenimento dei costi per le attività di selezione del personale di cui al comma 6, si potrà prevedere nei bandi di concorso una quota di iscrizione non superiore al valore dell'imposta di bollo pari ad euro 14,62.

Art. 67-quater.
(Criteri e modalità della ricostruzione).

  1. Nella ricostruzione i Comuni perseguono i seguenti obiettivi:
   a) Il rientro della popolazione nelle abitazioni attraverso la ricostruzione e il recupero, con miglioramento sismico, di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici strategici, e degli edifici privati residenziali, con priorità per quelli destinati ad abitazione principale, in uno con le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;
   b) L'attrattività della residenza attraverso la promozione e la riqualificazione dell'abitato, in funzione anche della densità, qualità e complementarietà dei servizi di prossimità e dei servizi pubblici su scala urbana, nonché della più generale qualità ambientale, attraverso interventi di ricostruzione che assicurino, anche mediante premialità edilizie e comunque l'attribuzione del carattere di priorità e l'individuazione di particolari modalità di esame e di approvazione dei relativi progetti:
    1) un elevato livello di qualità, in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza nonché di sostenibilità ambientale ed energetica del tessuto urbano;
    2) l'utilizzo di moderni materiali da costruzione e di avanzate tecnologie edilizie, anche per garantire il miglioramento sismico ed il risparmio energetico;
    3) l'utilizzo di moderne soluzioni architettoniche e ingegneristiche in fase di modifica degli spazi interni degli edifici;
    4) l'ampliamento degli spazi pubblici nei centri storici, la riorganizzazione delle reti infrastrutturali, anche in forma digitale attraverso l'uso della banda larga, il controllo del sistema delle acque finalizzato alla riduzione dei consumi idrici, la razionalizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti.
   c) La ripresa socio-economica del territorio di riferimento.

  2. Gli obiettivi di cui al comma 1 si attuano mediante:
   a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi;
   b) programmi integrati nei casi di particolare compromissione dell'aggregato urbano che necessiti di interventi unitari. In tal caso il comune, previo consenso dei proprietari degli edifici rientranti nell'ambito medesimo, può bandire un procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In caso di mancato consenso è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili;
   c) delega volontaria da parte dei proprietari ai comuni delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega è rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso di condomini, la delega è validamente conferita, ed è vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio anche se dissenzienti, purché riguardi almeno i 2/3 dei proprietari di appartamenti destinati a prima abitazione, ovvero i 3/4 dei proprietari delle unità immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare il ricorso a tale modalità di attuazione, si possono prevedere premialità in favore dei proprietari privati interessati che ne facciano domanda, consistenti nell'ampliamento e nella diversificazione delle destinazioni d'uso, nonché, in misura non superiore Pag. 48al 30 per cento, di incrementi di superficie utile compatibile con la struttura architettonica e tipo-morfologica dei tessuti storici, privilegiando le soluzioni che non comportino ulteriore consumo di suolo e che comunque garantiscano la riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti.

  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 che non contengono principi fondamentali di cui all'articolo 117, 3o comma, Cost. hanno efficacia fino all'entrata in vigore della competente normativa regionale.
  4. Per l'esecuzione degli interventi unitari in forma associata sugli aggregati di proprietà privata ovvero mista pubblica o privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, ivi comprese le superfici ad uso non abitativo. La mancata costituzione del consorzio comporta la perdita dei contributi e l'occupazione temporanea da parte del comune che si sostituisce ai privati nell'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. L'affidamento dei lavori da parte dei consorzi obbligatori avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, parità di trattamento e trasparenza ed è preceduto da un invito rivolto ad almeno cinque imprese idonee, a tutela della concorrenza.
  5. In considerazione del particolare valore del centro storico del capoluogo del Comune di l'Aquila, alle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale colà ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, pari al costo comprensivo dell'IVA degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, nonché per gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Sono esclusi dal contributo le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni. La fruizione dei benefici previsti dal presente comma è subordinata al conferimento della delega volontaria di cui alla lettera c) comma 2, dell'articolo 3. In caso di mancato consenso è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili.
  6. Nell'ambito delle misure finanziate con le risorse di cui al primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, si intendono ricompresi gli interventi preordinati al sostegno delle attività produttive e della ricerca. A decorrere dall'anno 2012 una quota pari al 5 per cento di tali risorse è destinata alle finalità indicate nel presente articolo.
  7. Hanno diritto alla concessione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, anche coloro che succedono mortis causa, a titolo di erede o di legato, nella proprietà dei relativi immobili, a condizione che alla data di apertura della successione i contributi non siano stati già erogati in favore dei loro danti causa e questi fossero in possesso delle condizioni e ancora in termini per richiederli.
  8. I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e devono contenere, in maniera chiara e comprensibile, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili, le seguenti informazioni:
   a) identità del professionista e dell'impresa;Pag. 49
   b) loro requisiti di ordine generale e di qualificazione indicando espressamente le esperienze pregresse ed il fatturato degli ultimi cinque anni;
   c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;
   d) determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito;
   e) modalità e tempi di consegna;
   f) dichiarazione di volere subappaltare l'esecuzione dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicando la misura e l'identità del subappaltatore.

  9. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nell'attività di riparazione e costruzione degli edifici danneggiati dal sisma, è istituito un elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione. Gli Uffici speciali, di cui al comma 2 dell'articolo 2, fissano i criteri generali e i requisiti di affidabilità tecnica per l'iscrizione volontaria nel suddetto elenco. L'iscrizione nell'elenco è, comunque, subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e alle verifiche antimafia effettuate dalle prefetture competenti. Gli aggiornamenti periodici delle suddette verifiche sono comunicati dalle prefetture agli Uffici speciali ai fini della cancellazione degli operatori economici dall'elenco. Con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti procedure anche semplificate per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata, ulteriori requisiti minimi di capacità e qualificazione dei professionisti e delle imprese che progettano ed eseguono i lavori di ricostruzione, sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione, nonché prescrizioni a tutela delle condizioni alloggiative e di lavoro del personale impiegato nei cantieri della ricostruzione.
  10. Le cariche elettive e politiche di comuni, province e regione dove sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi del decreto-legge n. 39 del 2009 sono incompatibili con quella di progettista, direttore dei lavori o collaudatore di tali opere o con l'esercizio di attività professionali comunque connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi comprese l'amministrazione di condomini o la presidenza di consorzi di aggregati edilizi. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente norma sono in condizioni di incompatibilità possono esercitare la relativa opzione entro novanta giorni.
  11. Resta ferma l'autorizzazione di spesa dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 67-quinquies.
(Risparmi di spesa).

  1. Sono abrogati l'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo dell'Unità tecnica finanza di progetto, e l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61, relativo alla Segreteria tecnica della cabina di regia, ridenominata Segreteria tecnica per la programmazione economica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2008.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, è riorganizzato il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assumerà la denominazione di «Nucleo per la valutazione dei fabbisogni e dei piani e programmi di investimenti pubblici e delle operazioni di partenariato pubblico e privato», e ne sono ridefinite, in particolare, le funzioni, la composizione e le modalità di attribuzione dei relativi incarichi che dovranno comunque ispirarsi a criteri di massima trasparenza, anche con riferimento all'Analisi di impatto della regolamentazione. Pag. 50Restano ferme la competenze e le modalità di funzionamento del Nucleo di consulenza per l'Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità.
  3. Il numero dei componenti del Nucleo per la valutazione dei fabbisogni e dei piani e programmi di investimenti pubblici e delle operazioni di partenariato pubblico e privato e del Nucleo di consulenza per l'Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità, di cui al comma 2 del presente articolo, è fissato nella misura massima di 25 unità.
  4. Gli incarichi in essere presso l'Unità tecnica finanza di progetto, la Segreteria tecnica per la programmazione economica e il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici cessano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 del presente articolo.
  5. Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito dall'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 è soppresso a far data dal 31 dicembre 2012. Presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica del Ministero dello sviluppo economico è istituita, dal 1o gennaio 2013, l'Unità tecnica per la qualità delle politiche di coesione.
  6. L'Unità tecnica per la qualità delle politiche di coesione, costituita da non più di 50 componenti, si articola in tre Sezioni operative finalizzate al supporto tecnico alla programmazione e valutazione, alla verifica e monitoraggio degli interventi delle politiche di coesione e al coordinamento della costruzione e analisi dei conti pubblici territoriali.
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definite le funzioni della Unità, l'organizzazione, le modalità di selezione dei componenti, i requisiti di elevata, specifica e comprovata specializzazione richiesti per la partecipazione alla procedure di selezione, le modalità di attribuzione degli incarichi, lo stato giuridico, la durata e il trattamento economico degli incarichi.
  8. Tutti gli incarichi e i contratti relativi al personale e ai componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, cessano dal 31 dicembre 2012.

Art. 67-sexies.
(Disposizioni transitorie e finali).

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni di cui al comma 2 del presente articolo predispongono, ove a ciò non abbiano già provveduto, i piani di ricostruzione del centro storico, di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, che definiscono gli indirizzi da seguire in fase di ricostruzione e la stima dei costi riguardanti l'intero perimetro del centro storico. Decorso inutilmente il suddetto termine, le finalità di cui all'articolo 67-quater della presente legge sono comunque perseguite con gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria nazionale e regionale. I piani di ricostruzione hanno natura strategica e, ove asseverati dalla Provincia competente secondo la disciplina vigente, anche urbanistica.
  2. Sino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità.
  3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Capo e di tutte le misure già adottate a favore del sisma del 6 aprile 2009, si intendono per territori comunali colpiti dal sisma quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 «Individuazione Pag. 51dei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 come integrato dal successivo decreto del Commissario delegato del 17 luglio 2009 «Allargamento dei comuni del cratere sismico» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 67-septies.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 67-ter, pari ad euro 14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e a euro 11.844.000 a decorrere dal 2016, si provvede:
   a) quanto a euro 3.132.000, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione per euro 2.200.000 dell'autorizzazione di spesa di cui ai decreto-legislativo n. 303 del 1999 come rideterminata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183 e per euro 932.000 mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa conseguenti dall'applicazione dell'articolo 67-quinquies, commi da 3 ad 8;
   b) quanto a euro 11.032.000, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ed euro 8.712.000 a decorrere dall'anno 2016, mediante utilizzo delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ovvero del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011.

  2. Con uno o più decreti del Ministro delegato per la Coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse relativamente agli Uffici speciali di cui all'articolo 2, nonché le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
67. 018. Il Governo.

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ALLEGATO 3

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5312 Governo).

EMENDAMENTI 8.3, 8.4, 14.9, 23.59 e 32.43 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamento all'emendamento 8.3.

  All'emendamento 8.3 sostituire le parole: prorogabili una sola volta con le seguenti: non prorogabili.
0. 8. 3. 1. Soglia.

  All'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere necessarie all'evento Expo 2015, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'espressione del parere sui progetti relativi alle predette opere da rendere ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 127, è stabilito in trenta giorni prorogabili una sola volta. A tal fine il Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche convocando sedute straordinarie, procede all'esame dei progetti attinenti l'evento Expo 2015 con assoluta priorità. Nel caso in cui il parere debba essere espresso dai Comitati tecnici amministrativi di cui al comma 3 del citato articolo 127, il termine è fissato entro trenta giorni non prorogabili, con la medesima priorità di cui al periodo precedente.
8. 3. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 8.4.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:
  «23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse da quella prevista dall'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'ente è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) Pag. 53nell'anno relativamente precedente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, iniziati a decorrere dal 1o gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai relativi oneri si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, per un importo pari a 97 milioni di euro per l'anno 2013.».
0. 8. 4. 1. Montagnoli, Fava, Fugatti, Comaroli, Torazzi, Forcolin.

  All'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta degli interessati, e sentita l'A.N.A.S., con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad apposita valutazione tecnica, sono individuati specificatamente i tratti stradali oggetto di deroga e, in relazione ad essi, le distanze minime da osservarsi».
8. 4. I Relatori.

  All'articolo 14, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: «di norma» sono soppresse.
14. 9. I Relatori.

  All'articolo 23, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. A valere sulle risorse di cui al presente articolo, 40 milioni di euro sono riassegnati per il finanziamento dell'Accordo di programma in corso di definizione presso il Ministero dello Sviluppo economico, conseguente all'Intesa interistituzionale sottoscritta il 19 marzo 2006, per il consolidamento del comparto industriale del Mobile Imbottito dell'Area Murgiana.
23. 59. I Relatori.

  All'articolo 32, sostituire i commi da 1 a 7 con i seguenti:
  1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: «ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione».
  2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da società di capitali, nonché da società cooperative e mutue assicuratrici. Le società e gli enti non aventi titoli negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:
   a) l'emissione deve essere assistita, in qualità di sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, purché con succursale costituita nel territorio della Repubblica, che assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi.Pag. 54
   b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore:
    1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro;
    2) al 3 per cento del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1);
    3) al 2 per cento del valore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2).
   c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili;
   d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente; il collocamento presso investitori professionali in rapporto di controllo con il soggetto che assume il ruolo di sponsor è disciplinato dalle vigenti norme in materia di conflitti di interesse.

  2-ter. Si può derogare al requisito di cui al comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 25 per cento del valore di emissione, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero prestate da un consorzio di garanzia collettiva fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio.
  2-quater. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, lettera c), si può derogare all'obbligo, ivi previsto, di certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero prestate da un consorzio di garanzia collettiva fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non può avere durata superiore al predetto periodo di diciotto mesi».

  3. Dopo l'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, è inserito il seguente:
  «Art. 1-bis. – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.
  2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla società di gestione accentrata, contenente la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari delle cambiali finanziarie che risultano dalle scritture contabili degli intermediari depositari.
  3. Nella richiesta sono specificati altresì:
   a) l'ammontare totale dell'emissione;
   b) l'importo di ogni singola cambiale;
   c) il numero delle cambiali;
   d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale;
   e) la data di emissione;
   f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;
   g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con l'indicazione dell'identità del garante e l'ammontare della garanzia; Pag. 55
   h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione;
   i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;
   l) l'ufficio del registro delle imprese al quale l'emittente è iscritto.

  4. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nel Capo II del Titolo II della Parte III del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
  5. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunque l'esecutività del titolo».

  Conseguentemente:
   al comma 8, sostituire le parole: i titoli similari, emessi dai soggetti di cui al comma 1, con le seguenti: le cambiali finanziarie;
   al comma 9, dopo le parole: delle obbligazioni aggiungere le seguenti: delle cambiali finanziarie;
   sopprimere i commi 11, 12, 14, 15, 17 e 18;
   al comma 19, sostituire le parole: da società di cui al comma 1 con le seguenti: da società non emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, e sostituire le parole: 60 mesi con le seguenti: 36 mesi.
32. 43. I Relatori.

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