CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 luglio 2012
680.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso «ART. 1117», dopo le parole: dell'edificio inserire le seguenti: anche se aventi diritto a godimento periodico e.
1. 3. Cilluffo.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 1117», primo comma, n. 1), dopo le parole: muri maestri inserire le seguenti: i pilastri e le travi portanti.
1. 4. Il relatore.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 1117», primo comma, n. 2), sostituire le parole: e gli stenditoi; con le seguenti: , gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;.
1. 5. Il relatore.
(Approvato)

ART. 2.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis» inserire il seguente:

  Art. 1117-bis.1. – (Modificazioni delle destinazioni d'uso e atti dispositivi delle parti comuni). – La modificazione della destinazione d'uso delle parti comuni nonché l'alienazione e la concessione dei diritti di godimento sulle stesse, se ne è cessata l'utilità ovvero è altrimenti realizzabile l'interesse comune, è approvata dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio.
  La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
  La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione, l'individuazione delle parti comuni oggetto della modificazione o dell'atto dispositivo e la descrizione specifica delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.
  La deliberazione, redatta con atto pubblico a pena di nullità, non deve determinare danno ai diritti dei singoli condomini in forza dei rispettivi titoli di proprietà e deve contenere la dichiarazione espressa di avere effettuato gli adempimenti di cui ai precedenti commi».
2. 3. (Nuova formulazione) Cilluffo.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 1117-ter» con il seguente:
  «Art. 1117-ter
. – (Tutela delle destinazioni d'uso). – In caso di attività che Pag. 121incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma».

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, capoverso «Art. 1136», quarto comma, sostituire le parole: di cui agli articoli 1120 con le seguenti: di cui agli articoli 1117-ter, 1120.
2. 8. (Nuova formulazione). Cassinelli.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 1118», sostituire il quarto comma con il seguente:
  «Il condomino, ove venga oggettivamente constatato che il proprio immobile non gode della normale erogazione di calore, a causa di problemi tecnici dell'impianto condominiale, e questi, nell'arco di una intera stagione di riscaldamento, non sono risolti dal condominio, può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, a condizione che dal suo distacco non derivino squilibri tali da comprometterne la normale erogazione di calore agli altri condomini o aggravi di spesa. In tali casi il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la conservazione e messa a norma».
3. 5. Cassinelli.
(Approvato)

ART. 4.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1118», primo comma, dopo la parola: sottratte aggiungere le seguenti: con delibera unanime.
4. 1. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 1118», primo comma, sopprimere le parole: Si applicano le disposizioni degli articoli 1111 e seguenti.
4. 2. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 1118», sopprimere il secondo comma.
4. 3. Cilluffo.
(Approvato)

ART. 5.

  Sostituire l'alinea con il seguente:
  1. Dopo il primo comma dell'articolo 1120 del codice civile, inserire i seguenti:.
5. 1. Il relatore.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: quarto con la seguente: secondo.
5. 2. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.
(Approvato)

ART. 6.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1122», primo comma, sostituire le parole: parti comuni di cui si sia riservata la proprietà con le seguenti: parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale.
6. 1. Il Relatore.
(Approvato)

Pag. 122

  Al comma 1, capoverso «Art. 1122», primo comma, sostituire le parole: ovvero pregiudizio con le seguenti: ovvero determinino significativo pregiudizio.
6. 2. (Nuova formulazione). D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 1122», sostituire il secondo comma con il seguente:
  Per ogni intervento effettuato nelle unità immobiliari di uso esclusivo o sulle parti di interesse comune, un tecnico abilitato designato dal proprietario o dal condominio dovrà redigere una relazione esaustiva con dichiarazione comprovante la regolarità formale edilizio-urbanistica dell'intervento, nonché l'osservanza delle normative di sicurezza. La relazione sarà conservata negli atti dell'amministrazione del condominio e dovrà essere consultata ogni qualvolta altre opere siano intraprese nelle unità immobiliari o sulle parti comuni, al fine di verificare la compatibilità complessiva degli interventi sulle strutture del fabbricato.
6. 3. (Nuova formulazione). D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

ART. 7.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1122-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:
  È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.
7. 1. Cilluffo.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 1122-bis» apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 sopprimere le parole da: in caso di fino alla fine del periodo;
   b) sopprimere il comma 5.
7. 2. Cilluffo.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1122-ter» inserire il seguente:
  Art. 1122-quater. – (Allacciamento alla rete del gas). – I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori.
  Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al primo comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione di lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private.
  L'applicazione delle disposizioni di cui al primo e secondo comma non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno.
7. 200. Santori.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06747 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel carcere di Campobasso.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Bernardini, per riferire in merito all'avvenuto decesso nel penitenziario di Campobasso di Monaco Luigi sono stati richiesti elementi informativi al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
  Dalle notizie acquisite, risulta che in data 2 febbraio 2012 il predetto detenuto veniva visitato in istituto dal medico di guardia a causa di un forte dolore in sede lombare sinistra con nausea.
  Alle ore 22.10 dello stesso giorno, stante la persistenza del dolore nonostante la somministrazione di apposita tempia, veniva fatta intervenire in istituto la Guardia Medica Esterna, che alla tempia già in atto affiancava ulteriori prescrizioni.
  Alle ore 23.36, lo stesso dottore visitava nuovamente il detenuto e ne disponeva il ricovero in ospedale a causa del persistere dei dolori.
  Alle ore 0.20 del 03.02.2012 il Monaco, tramite i mezzi dell'Amministrazione Penitenziaria, veniva accompagnato presso l'ospedale civile di Campobasso «Cardarelli» ove giungeva alle ore 0.34. Quivi i sanitari ne disponevano il ricovero presso il reparto carcerario e la presa in carico al reparto «urologia».
  Alle ore 01.40 del 3 febbraio 2012 il detenuto faceva ingresso presso il reparto carcerario, dove iniziava la degenza con piantonamento da parte del personale di Polizia Penitenziaria della C.C. di Campobasso.
  Per il giorno 6 febbraio 2012 era stato programmato l'intervento chirurgico al quale il Monaco doveva essere sottoposto, in quanto affetto da infezione delle vie urinarie per calcolosi umana sinistra.
  Alle ore 12.00 del 6 febbraio 2012, durante il tragitto dal reparto carcerario dell'ospedale civile alla sala operatoria, il Monaco decedeva per arresto cardiocircolatorio.
  Dalla cartella clinica risulta, quindi, che il predetto detenuto è stato ricoverato presso l'ospedale civile il 3 febbraio 2012 alle ore 0.20 ed è rimasto ricoverato fino al 6 febbraio 2012, data del suo decesso, senza mai fare rientro nell'istituto penitenziario.
  Si fa, altresì, presente che il Monaco durante la detenzione presso l'istituto di Campobasso era allocato nella IV sezione di media sicurezza, quest'ultima aperta a seguito di ristrutturazione, nell'aprile del 2011.
  Ciò posto, si rappresenta che la ristrutturazione non ha riguardato gli impianti di riscaldamento, in quanto in buone condizioni di funzionamento e quotidianamente monitorati dalla ditta manutentrice, con un totale di 14 ore di accensione, distribuite nell'arco della intera giornata.
  Non sembra, quindi, che fra la morte del detenuto e le condizioni climatiche all'interno dell'istituto penitenziario di Campobasso possa rilevarsi un nesso causale, dovendosi tener conto, oltre che del numero di giorni di ricovero, anche delle ore di accensione nell'arco della giornata degli impianti di riscaldamento, che appaiono congrue per il mantenimento di una temperatura soddisfacente all'interno delle camere detentive.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06751 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere di Opera di Milano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si comunica che il suicidio del detenuto Giuseppe Cobianchi è avvenuto lo scorso 13 febbraio, presso la Casa di Reclusione di Milano Opera.
  Dalla documentazione acquisita dal competente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, risulta che il predetto detenuto ha posto in essere il gesto autosoppressivo mediante impiccagione, utilizzando una cordicella rudimentale, che è stata annodata a forma di cappio all'inferriata della finestra della cella.
  Il Cobianchi è stato tempestivamente soccorso sia dal personale di vigilanza, che da quello medico; quest'ultimo, dopo avere praticato gli interventi rianimatori di rito, ne ha potuto soltanto constatare il decesso.
  La competente Direzione Generale dell'Amministrazione penitenziaria ha già avviato un'indagine amministrativa, incaricando il Provveditore Regionale per la Lombardia di appurare le cause, le circostanze e le modalità di quanto accaduto. Il suddetto Provveditore è stato, altresì, invitato ad accertare presso l'Autorità Giudiziaria se siano stati disposti gli esami necroscopici e/o autoptici sulla salma del Cobianchi e, in caso positivo, ad acquisirne gli esiti. D'altro canto, sul decesso del Cobianchi la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha aperto il procedimento n. 1295/12 (Mod. 45/D), che si è concluso in data 22 marzo 2012 con archiviazione diretta, non essendo stata ravvisata alcuna ipotesi di reato.
  Dalla consulenza medico-legale è risultato, infatti, che la causa della morte del detenuto è da individuarsi in «asfissia meccanica da impiccamento», in seguito al compimento di un gesto suicidario.
  Si segnala, inoltre, che il Cobianchi aveva una posizione giuridica cosiddetta mista e cioè di recluso in via definitiva, con fine pena previsto al 30 dicembre 2036, in seguito alle condanne inflittegli per i reati di omicidio, di occultamento di cadavere ed altro, nonché quella di condannato ricorrente, per il reato di omicidio ed altre ipotesi delittuose.
  Per quanto riguarda, invece, il triste fenomeno dei suicidi, preme osservare come costante ed accorta sia l'attenzione verso tali situazioni prestata dall'Amministrazione nel corso degli anni. Ripetuti e molteplici sono stati gli intervenuti con i quali sono stati forniti a Provveditori regionali e a Direzioni degli istituti i criteri ed i parametri da seguire per alleviare le situazioni di disagio derivanti dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire, il compimento di atti auto aggressivi. Ed infatti:
   nel 2000 è stata emanata una lettera Circolare concernente le Linee guida operative ai fini di una riduzione dei suicidi nelle carceri;
   nel 2007, sempre con lettera circolare, sono state fornite le linee di indirizzo per istituire o potenziare il «servizio di accoglienza» per le persone detenute provenienti dalla libertà;
   nel 2008, con analogo provvedimento è stato esteso tale servizio a qualsiasi altro detenuto o internato a rischio auto-eterolesivo o suicidario.

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  Inoltre, la necessità di intervenire con apposite linee guida – volte a sensibilizzare gli operatori sull'importanza del momento «dell'accoglienza» e sulla necessità di agevolare per quanto possibile, i rapporti con i famigliari – è stata particolarmente sentita in questa ultimi anni proprio in considerazione della situazione di sovraffollamento, che affligge la quasi totalità degli Istituti penitenziari del Paese e che aggrava sicuramente le condizioni detentive, di per sé già di difficile sopportazione.
  Nel gennaio del 2010, con lettera circolare, è stata, infatti, prevista la costituzione di una «unità di ascolto di polizia penitenziaria», da intendersi come possibile strumento per arginare l'emergenza suicidi nell'ambito della popolazione detenuta.
  Inoltre, con lettera circolare del mese di aprile del 2010, sono stati delineati i nuovi interventi per ridurre il disagio derivante dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire i fenomeni auto-aggressivi.
  Nel mese di luglio 2011 è stata, poi, diramata una nota con la quale si è provveduto a sensibilizzare ulteriormente i Provveditori regionali, affinché incentivino e sostengano le Direzioni nell'adozione di tutte le iniziative possibili per migliorare la dignità detentiva. A tale riguardo, è stata evidenziata l'importanza di una maggiore presenza del volontariato e dei contatti con la comunità esterna, segnalando che tali ingressi possono essere legittimamente contenuti o ridotti soltanto nei casi di particolare carenze di personale, oppure per evidenti ragioni di giustizia, pericolosità, sicurezza, ordine e disciplina o, ancora, in conseguenza dell'appartenenza a specifici regimi e circuiti detentivi.
  Sempre nel novembre 2011 è stata diramata una circolare, avente ad oggetto «Modalità di esecuzione della pena. Un nuovo modello di trattamento che comprenda sicurezza, accoglienza e rieducazione» il cui obiettivo è quello di superare la dicotomia tra i concetti di sicurezza e trattamento, affrontando il momento dell'accoglienza del detenuto e sottolineando l'importanza e la centralità del relativo servizio, attraverso la nuova modalità operativa dello «staff multidisciplinare».
  Peraltro, in considerazione dei diversi episodi di suicidio verificatisi nei primi mesi del corrente anno, è stata avvertita la necessità di procedere ad un'azione di monitoraggio per trarre utili indicazioni ai fini di una più efficace opera di prevenzione. È stata, così, ricostituita, con ordine di servizio dello scorso 2 marzo, l'unità di monitoraggio degli eventi di suicidio con l'incarico di verificare la concreta applicazione e l'efficacia delle direttive sopra richiamate, nonché di monitorare singolarmente gli eventi di suicidio verificatisi all'interno degli istituti penitenziari, prendendo in considerazione anche i dati biografici e penali del detenuto e le sue condizioni di detenzione, al fine di ottenere ogni utile informazione per una più incisiva azione di contrasto delle situazioni che determinano o contribuiscono a creare i presupposti di eventi auto lesivi.
  Per ciò che concerne, invece, l'altrettanto allarmante problema dei suicidi del personale di polizia penitenziaria, sono state messe in atto diverse iniziative. In particolare, l'istituto Superiore di Studi penitenziari ha promosso ed organizzato degli incontri formativi rivolti a due figure chiave del sistema penitenziario rappresentate dal Dirigente direttore e dal Comandante di reparto dell'istituto penitenziario. Tali incontri, dedicati all'ascolto organizzativo, hanno mirato a creare un clima di sensibilizzazione ed attenzione sui problemi del benessere/malessere organizzativo, di modo che le figure chiave, destinatarie della formazione, fossero indotte e stimolate a reiterare, ciascuna nel proprio istituto, iniziative ed attenzioni riguardanti la promozione del benessere organizzativo.
  Inoltre, nel Piano Annuale della Formazione per il 2011, è stato previsto un percorso formativo, dedicato esclusivamente al problema del benessere organizzativo. Con tale corso, denominato «Referente locale per il benessere», si è voluto perseguire l'obiettivo di dotare tutte le strutture penitenziarie di una figura che, Pag. 126lavorando in stretta collaborazione con il Direttore dell'istituto, sia responsabile della gestione del Progetto Benessere nel suo complesso.
  Per di più, lo scorso 2 dicembre è stato istituito un apposito gruppo di studio – composto anche da docenti universitari esperti in psichiatria – con l'incarico di studiare il fenomeno del suicidio tra il personale di polizia penitenziaria, sia dal punto di vista quantitativo (anche procedendo ad un esame comparato del fenomeno presso le altre Forze di polizia), sia dal punto di vista qualitativo, per l'individuazione delle possibili cause dell'atto suicidario, distinguendo quelle di carattere lavorativo da quelle strettamente personali. Al gruppo di studio è stato, altresì, attribuito l'incarico di individuare i possibili strumenti di sostegno psicologico per il personale, di accertare i possibili indicatori di malessere, nonché di formulare proposte e linee di intervento, finalizzate a scongiurare gesti estremi, ma anche, preventivamente, a migliorare la qualità del contesto professionale.
  Tutte le predette iniziative sono tese a porre al centro dell'attenzione del sistema penitenziario la complessa materia legata al perseguimento del benessere organizzativo, con la ragionevole prospettiva che, attivando azioni di portata generale, la problematica risulti costantemente in evidenza nella gestione delle strutture penitenziarie.
  Si ritiene in tal modo di contribuire a realizzare le condizioni necessarie per consentire l'instaurarsi di un clima organizzativo idoneo e propiziatore di benessere.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06736 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Gozzini di Firenze.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla richiesta di notizie in merito al suicidio del detenuto Gabriele Bertolucci – avvenuto presso la C.C. di Firenze Sollicciano il 19 gennaio 2012 – si comunica che il gesto autosoppressivo è avvenuto mediante impiccagione con l'ausilio di un lenzuolo annodato a forma di cappio, che è stato fissato alle inferriate della finestra della cella detentiva.
  Il Bertolucci era stato tratto in arresto il 30 settembre 2010 ed aveva come posizione giuridica quella di ricorrente, con un fine pena previsto per il 29 giugno 2014 in seguito alla condanna inflittagli per il reato di rapina.
  Il giorno dell'avvenuto decesso, il suddetto detenuto è stato soccorso dal personale di custodia e dal personale medico, che dopo avergli praticato gli interventi rianimatori di rito, ne ha potuto soltanto constare la morte, unitamente al personale del 118 sopraggiunto nel frattempo.
  Sull'accaduto è stata disposta un'indagine amministrativa affidata al Provveditore Regionale per la Toscana al fine di appurare le cause, le circostanze e le modalità del decesso. Il predetto Provveditore è stato, inoltre, invitato ad accertare presso l'Autorità Giudiziaria se siano stati disposti gli esami necroscopici e/o autoptici sulla salma del Bertolucci e, in caso positivo, ad acquisirne gli esiti.
  Con riferimento, invece, alle ulteriori questioni sollevate e, specificamente con riguardo alla tematica dell'assistenza psicologica prestata in favore dei detenuti, si fa presente che le risorse disponibili sono adeguate alle reali esigenze operative del servizio, tenuto conto, peraltro, dello stato di sovraffollamento delle carceri.
  Peraltro, per l'anno finanziario 2012, la quota-parte di stanziamento del capitolo di bilancio 1761, piano di gestione 8 (pari a complessivi euro 1.095.727), ha subito una riduzione di risorse, pari ad euro 345.000, rispetto allo stanziamento per l'anno 2011.
  I fattori di criticità del servizio, dovuti alla costante riduzione negli anni delle risorse economiche, sono stati opportunamente evidenziati ai fini di una decisiva determinazione da parte del Ministero dell'Economia e Finanze.
  Ad ogni buon conto, rispetto al problema dei suicidi si confida nell'apporto che sarà prestato dai nuovi 76 educatori di recente assunzione: un maggior numero di operatori consentirà, infatti, un'attività di osservazione a più ampio raggio, che avrà come obiettivo non soltanto la redazione degli atti in vista dell'ammissione alle misure alternative, ma anche la definizione, per ciascun detenuto, di un progetto di recupero personale, che renda costruttivo il tempo passato in carcere.
  Quanto, infine, alle iniziative volte a potenziare il ricorso alle misure alternative per ridurre la situazione di affollamento delle carceri, particolare importanza assume la recente legge 17 febbraio 2012, n. 9, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri, che prevede, tra l'altro, la modifica dell'articolo 558, comma 2, c.p.p., in materia di sospensione dell'esecuzione e la modifica della legge n. 199 del 2010, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno.Pag. 128
  Siffatti interventi normativi consentiranno di ridurre significativamente lo stato di tensione detentiva, sia limitando il numero di persone che transitano nelle strutture carcerarie per periodi brevissimi, sia estendendo la platea dei detenuti ammessi alla detenzione domiciliare.
  Per completezza di informazione si fa presente che nel corso della presente legislatura è stato presentato un disegno di legge recante disposizioni relative alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova. Si tratta dell'estensione al processo penale ordinario dell'istituto già previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) che introduce una forma di probation, da applicare durante la fase di cognizione, nei procedimenti relativi a reati puniti con la pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria. La misura è condizionata all'impegno dell'imputato ad adoperarsi, per quanto possibile, in favore della vittima del reato, tramite risarcimento del danno, o attività riparatoria da eseguirsi tramite la prestazione di lavoro di pubblica utilità.