CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 luglio 2012
675.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

   Al comma 1, dopo le parole: Reggio Emilia aggiungere la seguente: Verona.
1. 1. Negro, Lanzarin.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo le parole: Reggio Emilia e Rovigo aggiungere le seguenti: ivi inclusi i comuni capoluogo di Ferrara e Mantova.
1. 2. Bratti, Marco Carra.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il presente comma si applica altresì anche ai territori dei seguenti comuni della provincia di Rovigo: Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano.
1. 3. Lanzarin, Munerato, Dussin, Alessandri, Togni, Fava, Rainieri.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il presente comma si applica altresì anche ai territori dei seguenti comuni della provincia di Rovigo: Adria, Ariano nel Polesine, Badia Polesine, Bergantino, Castelnovo Bariano, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Lendinara, Loreo, Papozze, Porto Viro, Rovigo, San Bellino, San Martino di Venezze, Villamarzana, Villanova del Ghebbo.
1. 4. Lanzarin, Munerato, Dussin, Alessandri, Togni, Fava, Rainieri.

  Al comma 2, dopo le parole: Commissari delegati aggiungere le seguenti: e possono avvalersi di soggetti attuatori, di cui uno con funzioni vicarie, i quali agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni loro impartite dai medesimi Commissari delegati.
1. 5. Lanzarin, Munerato, Dussin, Alessandri, Togni, Fava, Rainieri.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Presidenti, in qualità di Commissari delegati, possono avvalersi di soggetti attuatori, di cui uno con funzioni vicarie, che, a titolo gratuito, agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni loro impartite dai medesimi Commissari delegati.
1. 6. Piffari, Borghesi, Donadi, Mura, Cimadoro, Rota.

  Al comma 4, sostituire le parole da: le attività fino a: di rispettiva competenza con le seguenti: insieme le attività, i tempi e le modalità per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
1. 7. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

Pag. 52

  Al comma 4, sopprimere le parole: nelle regioni di rispettiva competenza.
1. 8. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I provvedimenti commissariali di cui al presente comma sono dichiarati provvisoriamente efficaci ai fini dell'applicazione del comma 2-septies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e si considerano comunque efficaci qualora la Corte dei conti non si esprima nei sette giorni.
1. 9. Lanzarin, Munerato, Dussin, Alessandri, Togni, Fava, Rainieri.

  Al comma 5, sostituire le parole: possono avvalersi con le seguenti: si avvalgono.
1. 10. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

  All'articolo 1, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Presidenti delle regioni istituiscono Comitati interistituzionali con i Sindaci e i Presidenti di provincia, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di attuazione di interventi previsti.
* 1. 11. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  All'articolo 1, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Presidenti delle regioni istituiscono Comitati interistituzionali con i Sindaci e i Presidenti di provincia, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto per lo svolgimento delle attività di attuazione di interventi previsti.
* 1. 12. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Presidenti delle regioni istituiscono Comitati interistituzionali con i Sindaci e i Presidenti di provincia, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di attuazione di interventi previsti.
* 1. 13. Piffari, Borghesi, Donadi, Mura, Cimadoro, Rota.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Presidenti delle regioni istituiscono Comitati interistituzionali con i Sindaci e i Presidenti di provincia, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di attuazione di interventi previsti.
* 1. 14. Di Biagio, Raisi.

  All'articolo 1, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Presidenti delle regioni istituiscono Comitati interistituzionali con i Sindaci e i Presidenti di provincia, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di attuazione di interventi previsti.
* 1. 15. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Le Prefetture delle province interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto, assicurano il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione delle aree colpite dal sisma.
  5-ter. Per un migliore espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni Pag. 53mafiose nei pubblici appalti, il Prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici nelle aree colpite dagli eventi sismici, anche avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
  5-quater. Per una maggiore efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici, e per la prevenzione del rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione, si attuano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché le linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
1. 16. Piffari, Mura, Borghesi, Cimadoro, Donadi, Rota.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I Commissari di cui al comma 2, nell'ambito degli interventi per la ricostruzione e l'assistenza alle popolazioni, al fine di garantire una maggiore implicazione delle realtà istituzionali locali interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispongono una verifica periodica semestrale del processo di ricostruzione, attraverso la partecipazione degli enti locali interessati dal sisma.
1. 17. Garagnani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I Presidente delle Regioni, nell'ambito delle finzioni e delle prerogative loro attribuite dalla legge di conversione del presente decreto, tengono conto delle priorità di intervento manifestate dagli enti locali, nonché di coordinamento nel caso di infrastrutture interregionali.
1. 18. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le regioni, di concerto con i comuni, provvedono alla completa realizzazione del piano di microzonazione sismica, con particolare riferimento ai Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto. Come contributo statale straordinario, sono a tal fine stanziate risorse pari a 1 milione di euro. Le spese sostenute per le finalità di cui al presente comma, devono essere rendicontate e documentate. Anche sulla base delle risultanze del suddetto piano, i Comuni interessati dagli eventi sismici sono tenuti a verificare, ed eventualmente modificare, i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5-bis, si provvede, per 1 milione di euro per il 2012, nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 19. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini della trasparenza e della conoscibilità degli atti, delle procedure e delle decisioni adottate per fronteggiare l'emergenza causata dagli eventi sismici di cui al presente decreto, le Regioni e gli enti locali interessati, provvedono alla pubblicazione e all'aggiornamento, sui rispettivi siti Internet, dell'elenco dei fornitori, Pag. 54comprensivo dell'oggetto della fornitura e del relativo importo, dello stato delle somme erogate e dei relativi beneficiari, degli interventi programmati, degli avvisi, dello stato di realizzazione delle opere, nonché di tutta normativa nazionale, regionale, provinciale e comunale, afferente gli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici di cui al presente decreto.
1. 20. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Rifinanziamento del fondo di protezione civile).

  1. La dotazione del Fondo nazionale di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2012.
  2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
1. 21. Marchi, Marchignoli, Lenzi.
(Inammissibile)

ART. 2.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Su proposta fino a: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere dei Presidenti delle Regioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo;
   all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:
del Presidente del Consiglio dei Ministri con le seguenti: del Presidente della Repubblica;
   all'articolo 4, comma 1, alinea, sostituire le parole: del Presidente del Consiglio dei Ministri con le seguenti: del Presidente della Repubblica.
2. 1. Gibiino, Lussana, Duilio, Zaccaria.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: da emanare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto
2. 2. Mariani, Bratti, Ghizzoni.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, aggiungere: da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
* 2. 3. Il Relatore.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze aggiungere le seguenti: da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
* 2. 4. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: da emanare entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
2. 5. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 750 milioni di euro per l'anno Pag. 552012 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2013, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 3 centesimi al litro per l'anno 2012 e 2 centesimi al litro per l'anno 2013, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane. L'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 8, comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: 1. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, i termini di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsti, sono prorogati al 31 dicembre 2013. La ripresa della riscossione di cui al periodo precedente avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2013;
   b) all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: 8, comma 3 con le seguenti: 8, commi 1 e 3.
2. 6. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
2. 7. Lussana, Duilio, Zaccaria, Gibiino.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al medesimo Fondo affluiscono le maggiori entrate derivanti dall'aumento delle aliquote di cui al successivo comma.
  3-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera a) le parole: « 12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 13,6 per cento»;
   alla lettera b) le parole: « 11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 12,6 per cento»;
   alla lettera c) le parole: « 10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 11,6 per cento»;
   alla lettera d) le parole: « 9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento»;
   alla lettera e) le parole: « 8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 9 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La Pubblica amministrazione, incluse le regioni e le Aziende sanitarie, provvedono al pagamento dei crediti vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi, ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale del 1o giugno 2012, entro il termine perentorio di 60 giorni.
2. 8. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al medesimo Fondo affluiscono le maggiori entrate derivanti dall'aumento delle aliquote di cui al successivo comma.Pag. 56
  3-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera a) le parole: « 12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 13,6 per cento»;
   alla lettera b) le parole: « 11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 12,6 per cento»;
   alla lettera c) le parole: « 10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 11,6 per cento»;
   alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento»;
   alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2014, per gli interventi necessari al raggiungimento dei livelli di sicurezza delle costruzioni ad uso produttivo, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino a un ammontare massimo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna di esse.
2. 9. Piffari, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al medesimo Fondo affluiscono inoltre le risorse pari a 100 milioni per il 2012, e 50 milioni per il 2013, di cui all'articolo 33, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
2. 10. Mura, Borghesi, Piffari, Cimadoro, Donadi, Rota.

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
con le somme derivanti dalla soppressione delle esenzioni ed agevolazioni sulle accise sui combustibili fossili di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
2. 11. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Al comma 5, lettera c), sopprimere il secondo periodo.
2. 12. Duilio, Zaccaria, Gibiino, Lussana.

  Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) Il presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, individua e quantifica le risorse di cui alle lettere a) e b).
2. 13. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

  Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) Le risorse disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui al comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
2. 14. Bertolini, Tortoli, Stradella.

Pag. 57

  Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis)
Le risorse disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui al comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. 15. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e trasmettono la relativa documentazione all'Osservatorio sulla ricostruzione per la pubblicazione in internet.
2. 16. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  Al fine di disporre di risorse aggiuntive e consentire un'immediata ricostruzione del patrimonio industriale distrutto dagli eventi sismici del maggio 2012, la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a deliberare uno stanziamento di 3.500 milioni di euro. Lo stanziamento affluisce ad un Fondo garantito dallo Stato che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone l'emissione di buoni del Tesoro indicizzati all'Indice «FOI senza tabacchi», con scadenza 1o luglio 2022, fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.
2. 17. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

ART. 3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all'articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d'intesa tra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le peculiarità regionali. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5. In particolare, può essere disposta:
   a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
   b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subìto gravi danni a beni mobili di loro proprietà;
   c) la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
   d) la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;Pag. 58
   e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;
   f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva;
   g) concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;
   h) concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le Aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici.
3. 22. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: dei danni effettivamente verificatisi, aggiungere le seguenti: tra cui sono compresi quelli indiretti sostenuti per adempiere gli obblighi dei commi 7 e 8 anche in edifici non danneggiati, ma inseriti nell'elenco di cui all'allegato 1, al presente decreto.

  Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: f-bis) la concessione di contributi alle imprese per i costi sostenuti, anche in mancanza di danni, per l'ottenimento obbligatorio dell'agibilità sismica come previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo. Tra questi sono compresi i costi per incarichi professionali, per interventi di messa in sicurezza, per danni conseguenti a fermo produttivo.
3. 55. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: possono essere concessi contributi, aggiungere le seguenti: , anche con le modalità del credito di imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato.
3. 32. Lanzarin, Munerato, Dussin, Alessandri, Togni, Fava, Rainieri.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole: fatte salve le peculiarità regionali.
3. 94. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: pubblici e privati aggiungere le seguenti: ivi compresi gli impianti di bonifica e di irrigazione.
3. 43. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: pubblici e privati, aggiungere le seguenti: e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche,;

  Conseguentemente:
   a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà»;Pag. 59
   b) alla lettera c) dopo le parole: alle strutture adibite ad attività sociali, inserire le seguenti: socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie,;
   c) dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
    f-bis) concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;
    f-ter) concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici.
3. 81. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché degli immobili rurali ad uso agricolo.
3. 147. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: contributi aggiungere le seguenti: a fondo perduto.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera f), dopo la parola: contributi aggiungere le seguenti: a fondo perduto.
* 3. 16. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Al comma 1, lettera b) dopo la parola: contributi aggiungere le seguenti: a fondo perduto.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera f), dopo la parola: contributi aggiungere le seguenti: a fondo perduto.
* 3. 57. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, lettera b) dopo la parola: contributi aggiungere le seguenti: a fondo perduto.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera f), dopo la parola: contributi aggiungere le seguenti: a fondo perduto.
* 3. 98. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 1, lettera b) dopo la parola: contributi aggiungere le seguenti: a fondo perduto.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera f), dopo la parola: contributi aggiungere le seguenti: a fondo perduto.
* 3. 137. Di Biagio, Raisi.

  Al comma 1, lettera b) dopo la parola: solidaristico aggiungere le seguenti: di servizio sindacale.
** 3. 58. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: solidaristico aggiungere le seguenti: e di servizio sindacale.
** 3. 125. Di Biagio, Raisi, Divella.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: solidaristico aggiungere le seguenti: e di servizio sindacale.
**3. 150. Margiotta.

Pag. 60

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: beni mobili, con le seguenti: scorte e beni mobili strumentali all'attività.
3. 104. Piffari, Borghesi, Cimadoro, Donadi, Rota, Mura.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: beni mobili, aggiungere le seguenti: o ai prodotti agricoli di cui all'Allegato I di cui all'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
* 3. 56. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: beni mobili, aggiungere le seguenti: o ai prodotti agricoli di cui all'Allegato I di cui all'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
* 3. 82. Brandolini, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: beni mobili aggiungere le seguenti: e beni immobili registrati.
3. 146. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti, in strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto. Alla concessione dei contributi di cui alla presente lettera è riservata una somma pari a 65 milioni di euro.
3. 48. Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del Regolamento (CE) N. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti, in strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
3. 83. Marco Carra, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) la concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate Pag. 61dagli eventi sismici, è riconosciuta dall'autorità competente entro il 31 maggio 2013; in ogni caso, i contributi di ristoro dei danni possono essere accertati nel primo bilancio da approvare.
3. 84. Marco Carra, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) la concessione di contributi a favore dei caseifici per il risarcimento dei danni arrecati alla produzione casearia DOP, in una misura pari a complessivi 65 milioni di euro.
3. 85. Marco Carra, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) la concessione dei contributi per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle installazioni, anche se in corso di costruzione, per la produzione di energia rinnovabile danneggiati dagli eventi sismici.
3. 105. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota, Mura.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: storico-artistico aggiungere le seguenti: sulla base di un programma concordato con la Direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali.
3. 78. Ghizzoni, Motta.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   f-bis) la concessione di contributi volti a fronteggiare i danni subiti da beni mobili e beni mobili registrati, secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimenti dei relativi Commissari delegati.
3. 33. Lanzarin, Munerato, Dussin, Alessandri, Togni, Fava, Rainieri.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti.
* 3. 37. Fava, Lanzarin.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti.
* 3. 54. Beccalossi, De Corato, Frassinetti, Saglia, Scandroglio, Corsaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si interpretano nel senso che i contributi a fondo perduto ivi previsti e destinati alla riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili, sono concessi ai privati o ai condomini costituiti da privati ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati ad edifici di proprietà privata dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

  Conseguentemente i contratti stipulati dai beneficiari per l'esecuzione di lavori e Pag. 62per l'acquisizione di beni e servizi connessi non si intendono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. 23. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al comma 1, lettera a) non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. 86. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai soggetti che accedono alle sovvenzioni pubbliche, statali o locali erogate per le opere di ricostruzione nei territori di cui all'articolo 1 si applicano le linee guida del Comitato di alta sorveglianza sulle grandi opere (CASGO) e le relative disposizioni di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, al fine di prevedere l'immediata tracciabilità dei pagamenti alle imprese private coinvolte nei lavori dei territori di cui al citato articolo 1 interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
3. 79. Garavini, Bratti, Lenzi, Mariani, Burtone, Genovese, Andrea Orlando, Veltroni, Bordo, Bossa, Piccolo, Marchi, Motta, Miglioli, Marchignoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I contributi concessi con i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, ancorché non erogati, possono essere utilizzati come crediti d'imposta ai fini della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
* 3. 14. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I contributi concessi con i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, ancorché non erogati, possono essere utilizzati come crediti d'imposta ai fini della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
* 3. 59. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I contributi concessi con i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, ancorché non erogati, possono essere utilizzati come crediti d'imposta ai fini della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
* 3. 97. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I contributi concessi con i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, ancorché non erogati, possono essere utilizzati come crediti d'imposta ai fini della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
* 3. 138. Di Biagio, Raisi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I contributi e gli indennizzi erogati a favore delle attività produttive ai sensi del presente articolo non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
** 3. 15. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

Pag. 63

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I contributi e gli indennizzi erogati a favore delle attività produttive ai sensi del presente articolo non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
** 3. 60. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I contributi e gli indennizzi erogati a favore delle attività produttive ai sensi del presente articolo non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
** 3. 117. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I contributi e gli indennizzi erogati a favore delle attività produttive ai sensi del presente articolo non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
** 3. 161. Di Biagio, Raisi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei mesi di febbraio e marzo 2011 e il giorno 22 novembre 2011, è disposto uno stanziamento pari a 50 milioni di euro ai fini della concessione dei contributi di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del precedente comma, a valere sulle somme assegnate al programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici. Il Presidente della Regione, in qualità di commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 11 del 25 giugno 2012, stabilisce, con proprio provvedimento adottato in coerenza con i criteri generali idonei ad assicurare, ai fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati dal sisma, determinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità di erogazione, percentuali delle somme stanziate.
3. 45. Garofalo, Naro, Germanà.
(Inammissibile)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: utilizzate con le seguenti: , esistenti o in corso di realizzazione.
* 3. 7. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: utilizzate con le seguenti: , esistenti o in corso di realizzazione.
* 3. 144. Stradella.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 maggio, con le seguenti: 20 e 29 maggio.
3. 106. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota, Mura.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: perizia giurata, con le seguenti: perizia asseverata.
3. 34. Lanzarin, Munerato, Dussin, Alessandri, Togni, Fava, Rainieri.

  Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: I soggetti interessati sono esentati dal pagamento degli oneri istruttori relativi al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, anche ambientali, necessari Pag. 64alla ricostruzione ed al ripristino dello stato dei luoghi e delle attività ovvero alla delocalizzazione degli impianti.
* 3. 11. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: I soggetti interessati sono esentati dal pagamento degli oneri istruttori relativi al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, anche ambientali, necessari alla ricostruzione ed al ripristino dello stato dei luoghi e delle attività ovvero alla delocalizzazione degli impianti.
* 3. 49. Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, seguente periodo: I soggetti interessati sono esentati dal pagamento degli oneri istruttori relativi al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, anche ambientali, necessari alla ricostruzione ed al ripristino dello stato dei luoghi e delle attività ovvero alla delocalizzazione degli impianti.
* 3. 87. Brandolini, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti interessati sono esentati dal pagamento degli oneri istruttori relativi al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, anche ambientali, necessari alla ricostruzione ed al ripristino dello stato dei luoghi e delle attività ovvero alla delocalizzazione degli impianti.
* 3. 107. Di Giuseppe, Messina, Rota, Piffari, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi.

  Al comma 3, sostituire le parole da: ai sensi dell'articolo 5 fino alla fine del comma, con le seguenti: nel rispetto delle norme di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008.
3. 108. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota, Mura.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del relativo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008 recante approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.
3. 95. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: i dati delle schede, con le seguenti: le schede.
3. 109. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della legge della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge della Regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, e delle corrispondenti disposizioni della Regione Lombardia e della Regione Veneto, fino al Pag. 6531 maggio 2013, i soggetti interessati comunicano al Comune l'avvio dei lavori edilizi di ricostruzione e ripristino degli edifici, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Alla comunicazione è allegato o autocertificato quanto necessario ad assicurare il rispetto della pianificazione territoriale e urbanistica, della disciplina di settore, ed in particolare della normativa antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, nonché dei vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a richiedere il titolo abilitativo edilizio, il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, l'autorizzazione paesaggistica, ed ogni altra autorizzazione ed atto di assenso, comunque denominato, richiesti dalla normativa vigente, completando la documentazione allegata alla comunicazione di avvio dei lavori.
3. 24. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 146 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della legge della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge della Regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, fino al 31 maggio 2013, i soggetti interessati comunicano al Comune l'avvio dei lavori edilizi di ricostruzione e ripristino degli edifici, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Alla comunicazione è allegato o autocertificato quanto necessario ad assicurare il rispetto della pianificazione territoriale e urbanistica, della disciplina di settore, ed in particolare della normativa antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, nonché dei vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a richiedere il titolo abilitativo edilizio, provvedono al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, a richiedere l'autorizzazione paesaggistica, ed ogni altra autorizzazione ed atto di assenso, comunque denominato, previsti dalla normativa vigente, completando la documentazione allegata alla comunicazione di avvio dei lavori.
3. 88. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: In deroga fino a: n. 19 con le seguenti: In deroga a tutte le norme nazionali e regionali sulla disciplina dell'attività edilizia.
3. 44. Il Relatore.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: della regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, aggiungere le seguenti: e delle corrispondenti disposizioni della regione Lombardia e della regione Veneto.
* 3. 129. Il Relatore.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: della regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, aggiungere le seguenti: le delle corrispondenti disposizioni della regione Lombardia e della regione Veneto.
* 3. 12. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

Pag. 66

  Al comma 6 dopo le parole: della legge della regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, aggiungere le seguenti: e delle corrispondenti leggi della Regione Lombardia e della Regione Veneto.
* 3. 31. Fava.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: della regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, aggiungere le seguenti: e delle corrispondenti disposizioni della regione Lombardia e della regione Veneto.
* 3. 61. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 6, primo periodo dopo le parole: della regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, aggiungere le seguenti: e delle corrispondenti disposizioni della regione Lombardia e della regione Veneto.
* 3. 128. Santori.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: 30 ottobre 2008, n. 19, aggiungere le seguenti: nonché alle leggi delle Regioni Lombardia e Veneto in materia di attività edilizia.
3. 77. Marco Carra, Colaninno, Pizzetti, Zucchi, Braga, Codurelli, Colombo, Corsini, De Biasi, Duilio, Farinone, Ferrari, Fiano, Letta, Levi, Marantelli, Misiani, Mosca, Peluffo, Pollastrini, Quartiani, Sanga, Zaccaria.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: 30 ottobre 2008, n. 19, aggiungere le seguenti: e delle corrispondenti disposizioni della Regione Lombardia e della Regione Veneto in materia di attività edilizia.
3. 112. Di Giuseppe, Messina, Rota, Piffari, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: della legge della Regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, aggiungere le seguenti: nonché agli articoli 33 e 41 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12.
* 3. 38. Fava, Lanzarin.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: della legge della Regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, aggiungere le seguenti: nonché agli articoli 33 e 41 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12.
* 3. 46. Beccalossi.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: 30 ottobre 2008, n. 19 aggiungere le seguenti: nonché alle leggi della Regione Veneto in materia di attività edilizia.
3. 36. Negro, Lanzarin.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: della predetta regione, con le parole: della propria regione.
3. 111. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota, Mura.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: totalmente.
3. 80. Realacci.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione.
3. 96. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Al comma 6 primo periodo, sostituire le parole: per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione con le seguenti: anche nel caso in cui non sono stati Pag. 67ancora emessi i relativi ordini di demolizione.
3. 96. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: allegando o autocertificando, con le seguenti: allegando la perizia asseverata di cui al comma 5, nonché allegando o autocertificando.
3. 110. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I comuni colpiti dal sisma hanno la facoltà di predisporre deroghe al Piano regolatore generale e alla normativa vigente al fine di agevolare l'operazione di ricostruzione.
3. 157. Il Relatore.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Il comma 6, si applica anche nelle Regioni della Lombardia e del Veneto.
*3. 8. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Il comma 6 si applica anche nelle Regioni della Lombardia e del Veneto.
*3. 142. Stradella.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. La deroga di cui al comma 6 si applica altresì per le regioni Lombardia e Veneto laddove sussistono le medesime fattispecie e con riferimento alle rispettive analoghe normative regionali vigenti.
**3. 50. Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. La deroga di cui al comma 6 si applica altresì per le regioni Lombardia e Veneto laddove sussistono le medesime fattispecie e con riferimento alle rispettive analoghe normative regionali vigenti.
**3. 126. Di Biagio, Raisi, Divella.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. La deroga di cui al comma 6 si applica altresì per le regioni Lombardia e Veneto laddove sussistono le medesime fattispecie e con riferimento alle rispettive analoghe normative regionali vigenti.
**3. 149. Margiotta.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Per favorire il celere svolgimento del procedimento di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, necessarie per la ricostruzione o la delocalizzazione degli edifici distrutti o danneggiati od il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, trovano applicazione le seguenti disposizioni:
   a) i Comuni e le Unioni di comuni dotati di strumenti di pianificazione approvati ai sensi della legge della Regione Emilia-Romagna 7 dicembre 1978, n. 47 possono predisporre ed approvare varianti ai medesimi piani, anche intercomunali, in Pag. 68deroga ai limiti definiti dall'articolo 41 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 20;
   b) i comuni e le Unioni di comuni dotati di piano strutturale comunale (PSC) anche solo adottato, nelle more della approvazione del medesimo strumento e del Piano Operativo Comunale (POC), possono predisporre e approvare Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica e privata, anche intercomunali, che individuano e disciplinano gli interventi di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare in attuazione della presente legge, anche apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC. Con riguardo ai medesimi PUA trova applicazione quanto disposto dall'articolo 28, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 20 del 2000;
   c) i termini di deposito e pubblicazione dei piani di cui alle lettere a) e b) sono ridotti della metà;
   d) la Regione Emilia-Romagna istituisce, con ordinanza del Commissario Delegato, una Commissione Unica Temporanea che provvede, entro il termine di trenta giorni, a rilasciare all'amministrazione comunale l'intesa unica, sostitutiva di riserve, osservazioni, intese, pareri e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla legislazione regionale per l'approvazione del piano. La Commissione costituisce un organo collegiale ed è composta dai rappresentanti della Regione, della Provincia, del Comune, e degli enti e organismi competenti al rilascio degli atti di assenso necessari. Essa opera su istanza dell'Amministrazione comunale, secondo modalità che saranno individuate al momento dell'istituzione e con la finalità di accelerare la tempistica e conseguire la semplificazione dei procedimenti.
*3. 25. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Per favorire il celere svolgimento del procedimento di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, necessarie per fa ricostruzione o la delocalizzazione degli edifici distrutti o danneggiati od il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, trovano applicazione le seguenti disposizioni:
   a) i Comuni e le Unioni di comuni dotati di strumenti di pianificazione approvati ai sensi della legge della Regione Emilia-Romagna 7 dicembre 1978, n. 47 possono predisporre ed approvare varianti ai medesimi piani, anche intercomunali, in deroga ai limiti definiti dall'articolo 41 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 20;
   b) i comuni e le Unioni di comuni dotati di piano strutturale comunale (PSC) anche solo adottato, nelle more della approvazione del medesimo strumento e del Piano Operativo Comunale (POC), possono predisporre e approvare Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica e privata, anche intercomunali, che individuano e disciplinano gli interventi di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare in attuazione della presente legge, anche apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC. Con riguardo ai medesimi PUA trova applicazione quanto disposto dall'articolo 28, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 20 del 2000;
   c) i termini di deposito e pubblicazione dei piani di cui alle lettere a) e b) sono ridotti della metà;
   d) la Regione Emilia-Romagna istituisce, con ordinanza del Commissario Delegato, una Commissione Unica Temporanea che provvede, entro il termine di trenta giorni, a rilasciare all'amministrazione comunale l'intesa unica, sostitutiva di riserve, osservazioni, intese, pareri e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla legislazione regionale per l'approvazione del piano. La Pag. 69Commissione costituisce un organo collegiale ed è composta dai rappresentanti della Regione, della Provincia, del Comune, e degli enti e organismi competenti al rilascio degli atti di assenso necessari. Essa opera su istanza dell'Amministrazione comunale, secondo modalità che saranno individuate al momento dell'istituzione e con la finalità di accelerare la tempistica e conseguire la semplificazione dei procedimenti.
*3. 89. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: allegato 1 al presente decreto, aggiungere le seguenti: nonché negli altri comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012.
3. 51. Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: di cui all'allegato 1 al presente decreto aggiungere le seguenti: nonché in relazione ad imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati sulla base delle verifiche effettuate dalla Protezione civile o dai Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche.
*3. 1. Fava.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: di cui all'allegato 1 al presente decreto, sono aggiunte le seguenti: nonché in relazione ad imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati sulla base delle verifiche effettuate dalla Protezione civile o dai Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche.
*3. 17. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Munerato, Rainieri, Togni.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: di cui all'allegato 1 al presente decreto, aggiungere le seguenti: nonché in relazione ad imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati sulla base delle verifiche effettuate dalla Protezione civile o dai Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche.
*3. 63. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: di cui all'allegato 1 al presente decreto, aggiungere le seguenti: nonché in relazione ad imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche.
*3. 99. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: di cui all'allegato 1 al presente decreto, aggiungere le seguenti: nonché in relazione ad imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati sulla base delle verifiche effettuate dalla Pag. 70Protezione civile o dai Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche,.
*3. 136. Di Biagio, Raisi.

  Al comma 7 sostituire le parole da: deve acquisire fino a: certificazioni depositate, con le seguenti: deve procedere alla verifica di sicurezza e di vulnerabilità sismica effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 – costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta analisi al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle verifiche depositate.
3. 139. Ghiglia.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: deve acquisire aggiungere le seguenti: nei casi di cui al comma 8;

  Conseguentemente, sostituire il comma 8 con i seguenti:
  8. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:
   a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
   b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
   c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
  8-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali.
3. 90. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: deve acquisire aggiungere le seguenti: nei casi di cui al comma 8.
3. 26. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: verifica con le seguenti: valutazione.
*3. 62. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 7, primo periodo: verifica con le seguenti: valutazione.
*3. 119. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: verifica con la seguente: valutazione.
*3. 156. Raisi, Di Biagio.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: da un professionista abilitato e competente aggiungere le seguenti: nonché una certificazione rilasciata da un professionista abilitato che certifichi ed eventualmente integri con ulteriori verifiche Pag. 71puntuali le condizioni geo-sismiche del terreno di fondazione.
3. 64. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 deve comprendere il certificato di idoneità geosismica locale, rilasciato da un geologo abilitato che dovrà obbligatoriamente verificare almeno i seguenti punti:
   a) analisi della risposta sismica di sito specifica;
   b) analisi e verifica dei rischi indotti da fenomeni cosismici (tra i quali liquefazione, cedimenti eccessivi in campo dinamico, instabilità di versanti prossimi);
   c) compatibilità del sistema fondale con il modello geologico, geotecnico e sismico.
3. 113. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
   7-bis. In relazione a magazzini, capannoni stalle ed altre strutture inerenti le attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, è necessaria e sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.
*3. 52. Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

  Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  7-bis. In relazione a magazzini, capannoni, stalle ed altre strutture inerenti le attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, è necessaria e sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.
*3. 65. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. In relazione a magazzini, capannoni, stalle ed altre strutture inerenti le attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, è necessaria e sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.
*3. 124. Di Biagio, Raisi, Divella.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. In relazione a magazzini, capannoni, stalle ed altre strutture inerenti le attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, è necessaria e sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.
*3. 148. Margiotta.

  Sostituire il comma 8 con i seguenti:
  8. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le Pag. 72attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:
   a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
   b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
   c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
  8-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza o dopo che le carenze di cui al comma 8 sono state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali.
*3. 2. Fava.

  Sostituire il comma 8 con i seguenti:
  8. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma articolo 7 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:
   a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
   b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
   c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
  8-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza o dopo che le carenze di cui al comma 8 sono state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali.
*3. 27. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Sostituire il comma 8 con i seguenti:
  8. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:
   a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
   b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
   c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
  8-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme Pag. 73tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza o dopo che le carenze di cui al comma 8 sono state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali.
*3. 100. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Sostituire il comma 8 con i seguenti:
  8. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:
   a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
   b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
   c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
  8-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza o dopo che le carenze di cui al comma 8 sono state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali.
*3. 135. Di Biagio, Raisi.

  Al comma 8, alinea, sostituire la parola: verifica con la seguente: valutazione.
**3. 66. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 8, alinea, sostituire la parola: verifica con la seguente: valutazione.
**3. 120. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 8, alinea, sostituire la parola: verifica con la seguente: valutazione.
**3. 155. Raisi, Di Biagio.

  Al comma 8, alinea, sostituire le parole da: il certificato di agibilità a) in assenza con le seguenti: dovrà essere garantita, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'assenza.
3. 145. Il Relatore.

  Al comma 8, alinea, dopo le parole: tecnico incaricato aggiungere le seguenti: e dal geologo abilitato per quanto concerne il punto 3-bis), del presente comma.

  Conseguentemente, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  3-bis) possibilità o presenza di dissesti intervenuti nel terreno di fondazione generati dal sisma, quali ad esempio cedimenti differenziali, e collassi del sistema fondale o di parte di esso a seguito di fenomeni cosismici tipo la liquidazione dei terreni granulari fini saturi.
3. 114. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Resta fermo, nella fase di realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, l'obbligo del titolare dell'attività produttiva di acquisire, ad opera di un professionista abilitato, la valutazione della sicurezza delle costruzioni di cui al capitolo 8.3 del decreto ministeriale 14 Pag. 74gennaio 2008, sulla base di un confronto tra la valutazione delle condizioni di sicurezza pre sisma e post sisma.

  Conseguentemente sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. In analogia a quanto disposto da precedenti eventi sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio nazionale, per quelle costruzioni che, ai sensi della valutazione di sicurezza di cui al comma 8-bis, denunciano un decadimento della sicurezza superiore al 30 per cento rispetto alla situazione pre-sisma, il livello della stessa dovrà essere definito in misura almeno pari al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, attraverso adeguati interventi di miglioramento. Tali interventi richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori 24 mesi. Viceversa, le costruzioni che, ai sensi del comma 8-bis, abbiano denunciato un livello di decadimento della sicurezza inferiore al 30 per cento rispetto alla situazione pre-sisma, il livello di sicurezza delle stesse, comunque da ripristinare, potrà essere oggetto di interventi ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 8, numeri 1, 2, 3, da eseguirsi sempre entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 9.
  A tal fine, il professionista abilitato, sulla base della valutazione di sicurezza di cui al comma 9, individua gli eventuali, ulteriori, specifici e puntuali interventi di miglioramento sismico di cui al capitolo 8.4.2 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, in grado di integrare e/o implementare la capacità di resistenza delle strutture esistenti.
  Con atto dei Commissari delegati, di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, è individuato l'elenco degli interventi di cui sopra, nell'ambito dei quali il professionista abilitato potrà individuare quelli più adeguati.
3. 69. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Resta fermo, nella fase di realizzazione degli interventi di cui al comma 8, inclusi quelli realizzati in via provvisionale, l'obbligo dei titolare dell'attività produttiva di acquisire, ad opera di un professionista abilitato, la valutazione della sicurezza delle costruzioni di cui al capitolo 8.3 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, in forza della quale è consentita la prosecuzione dell'attività d'impresa.
*3. 158. Il Relatore.

  Dopo il comma 8 è inserito il seguente nuovo comma:
  8-bis. Resta fermo, nella fase di realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, inclusi quelli realizzati in via provvisionale, l'obbligo del titolare dell'attività produttiva di acquisire, ad opera di un professionista abilitato, la valutazione della sicurezza delle costruzioni di cui al capitolo 8.3 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, in forza della quale è consentita la prosecuzione dell'attività d'impresa.
*3. 68. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Resta fermo, nella fase di realizzazione degli interventi di cui al comma 8, inclusi quelli realizzati in via provvisionale, l'obbligo del titolare dell'attività produttiva di acquisire, ad opera di un professionista abilitato, la perizia asseverata relativamente alla valutazione della sicurezza delle costruzioni di cui al capitolo 8.3 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, in forza della quale è consentita la prosecuzione dell'attività d'impresa.
3. 116. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

Pag. 75

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Resta fermo, nella fase di realizzazione degli interventi di cui al comma 8, l'obbligo del titolare dell'attività produttiva di acquisire, ad opera di un professionista abilitato, la valutazione della sicurezza delle costruzioni di cui al capitolo 8.3 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, sulla base di un confronto tra la valutazione delle condizioni di sicurezza pre sisma e post sisma.
*3. 121. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Resta fermo, nella fase di realizzazione degli interventi di cui al comma 8, l'obbligo del titolare dell'attività produttiva di acquisire, ad opera di un professionista abilitato, la valutazione della sicurezza delle costruzioni di cui al capitolo 8.3 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, sulla base di un confronto tra la valutazione delle condizioni di sicurezza pre sisma e post sisma.
*3. 154. Raisi, Di Biagio.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al precedente comma 8, gli immobili finalizzati ad attività produttive che non hanno subito danni sostanziali a seguito degli eventi sismici di cui alla presente legge. L'assenza di danni sostanziali deve essere certificata, nel rispetto di cui al capitolo 8.3 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, da perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato, e depositata al Comune territorialmente competente.
3. 115. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per le attività produttive di cui ai precedenti commi 7 e 8 si intendono quelle svolte all'interno di strutture caratterizzate dalla mancanza di continuità strutturale e da grandi luci, tipicamente monopiano, quali i capannoni industriali in elementi prefabbricati in c.a. e in c.a.p. ovvero con coperture in materiali diversi da quelli delle strutture verticali.
3. 67. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Sostituire i commi 9 e 10 con il seguente:
  I commi 7 e 8 si applicano agli edifici ricadenti nell'applicazione del comma 7.2.1 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni, e che presentino le carenze di cui ai numeri 1), 2) e 3) del comma 8, ovvero altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti agli eventi sismici, accertate da tecnico abilitato. In tal caso:
   a) per la prosecuzione dell'attività svolta nei suddetti edifici o per la sua ripresa, occorre il rilascio di un certificato di agibilità provvisorio, basato sull'accertamento, da parte di tecnico abilitato che svolga la verifica, asseverando che non sono presenti le tre tipologie di carenze descritte dal comma 8 o altre derivanti dai danni prodotti dal sisma, ovvero che tali carenze sono state adeguatamente risolte attraverso appositi interventi;
   b) la certificazione prevista al comma 7 del presente articolo, sempre per le tipologie di edifici di cui sopra deve avvenire a seguito di verifica della sicurezza, conformemente a quanto disposto dal cap. 8 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, da effettuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74. Qualora gli esiti della verifica di sicurezza accertino che la struttura non presenta un livello di sicurezza almeno pari al 60 per cento di quello richiesto ad un edificio nuovo, nei successivi ventiquattro mesi occorre attuare gli interventi necessari per raggiungere tale livello di sicurezza per il rilascio del certificato di agibilità sismica.Pag. 76
  Gli interventi di cui alle lettere a) e b) si realizzano con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.
  Per gli edifici che non ricadono nell'applicazione del comma 7.2.1 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni e che presentino le carenze di cui ai numeri 1), 2) e 3) del comma 8, ovvero altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti agli eventi sismici, accertate da tecnico abilitato, sono richiesti gli interventi di miglioramento sismico e/o di riparazione o intervento locale così come definiti al cap. 8 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni da effettuarsi entro ventiquattro mesi dalla verifica di sicurezza che dovrà effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74. Anche tali interventi si realizzano con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.
  Per gli immobili che non abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, la agibilità provvisoria di cui al comma 8 è sostituita da apposita dichiarazione asseverata da parte di tecnico abilitato da rilasciarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
*3. 6. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Sostituire i commi 9 e 10 con il seguente:
  I commi 7 e 8 si applicano agli edifici ricadenti nell'applicazione del comma 7.2.1 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni, e che presentino le carenze di cui ai numeri 1), 2) e 3) del comma 8, ovvero altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti agli eventi sismici, accertate da tecnico abilitato. In tal caso:
   a) per la prosecuzione dell'attività svolta nei suddetti edifici o per la sua ripresa, occorre il rilascio di un certificato di agibilità provvisorio, basato sull'accertamento, da parte di tecnico abilitato che svolga la verifica, asseverando che non sono presenti le tre tipologie di carenze descritte dal comma 8 o altre derivanti dai danni prodotti dal sisma, ovvero che tali carenze sono state adeguatamente risolte attraverso appositi interventi;
   b) la certificazione prevista al comma 7 del presente articolo, sempre per le tipologie di edifici di cui sopra deve avvenire a seguito di verifica della sicurezza, conformemente a quanto disposto dal cap. 8 del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, da effettuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74. Qualora gli esiti della verifica di sicurezza accertino che la struttura non presenta un livello di sicurezza almeno pari al 60 per cento di quello richiesto ad un edificio nuovo, nei successivi ventiquattro mesi occorre attuare gli interventi necessari per raggiungere tale livello di sicurezza per il rilascio del certificato di agibilità sismica.
  Gli interventi di cui alle lettere a) e b) si realizzano con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.
  Per gli edifici che non ricadono nell'applicazione del comma 7.2.1 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni e che presentino le carenze di cui ai numeri 1), 2) e 3) del comma 8, ovvero altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti agli eventi sismici, accertate da tecnico abilitato, sono richiesti gli interventi di miglioramento sismico e/o di riparazione o intervento locale così come definiti al cap. 8 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni da effettuarsi entro ventiquattro mesi dalla verifica di sicurezza che dovrà effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74. Anche tali interventi si realizzano con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.
  Per gli immobili che non abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, la agibilità provvisoria di cui Pag. 77al comma 8 è sostituita da apposita dichiarazione asseverata da parte di tecnico abilitato da rilasciarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
*3. 300. Ghiglia.

  Sostituire i commi 9 e 10 con il seguente:
  I commi 7 e 8 si applicano agli edifici ricadenti nell'applicazione del comma 7.2.1 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni, e che presentino le carenze di cui ai numeri 1), 2) e 3) del comma 8, ovvero altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti agli eventi sismici, accertate da tecnico abilitato. In tal caso:
   a) per la prosecuzione dell'attività svolta nei suddetti edifici o per la sua ripresa, occorre il rilascio di un certificato di agibilità provvisorio, basato sull'accertamento, da parte di tecnico abilitato che svolga la verifica, asseverando che non sono presenti le tre tipologie di carenze descritte dal comma 8 o altre derivanti dai danni prodotti dal sisma, ovvero che tali carenze sono state adeguatamente risolte attraverso appositi interventi;
   b) la certificazione prevista al comma 7 del presente articolo, sempre per le tipologie di edifici di cui sopra deve avvenire a seguito di verifica della sicurezza, conformemente a quanto disposto dal cap. 8 del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, da effettuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74. Qualora gli esiti della verifica di sicurezza accertino che la struttura non presenta un livello di sicurezza almeno pari al 60 per cento di quello richiesto ad un edificio nuovo, nei successivi ventiquattro mesi occorre attuare gli interventi necessari per raggiungere tale livello di sicurezza per il rilascio del certificato di agibilità sismica.
  Gli interventi di cui alle lettere a) e b) si realizzano con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.
  Per gli edifici che non ricadono nell'applicazione del comma 7.2.1 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni e che presentino le carenze di cui ai numeri 1), 2) e 3) del comma 8, ovvero altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti agli eventi sismici, accertate da tecnico abilitato, sono richiesti gli interventi di miglioramento sismico e/o di riparazione o intervento locale così come definiti al cap. 8 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni da effettuarsi entro ventiquattro mesi dalla verifica di sicurezza che dovrà effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74. Anche tali interventi si realizzano con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.
  Per gli immobili che non abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, la agibilità provvisoria di cui al comma 8 è sostituita da apposita dichiarazione asseverata da parte di tecnico abilitato da rilasciarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
*3. 41. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Il comma 9 è sostituito dal seguente:
  9. La verifica di sicurezza e vulnerabilità sismica ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro 1 anno dalla data di conversione in legge del presente decreto.
3. 140. Pizzolante.

  Al comma 9, sostituire la parola: verifica con la seguente: valutazione.
**3. 71. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Pag. 78

  Al comma 9, sostituire la parola: verifica, con la seguente: valutazione.
**3. 153. Raisi, Di Biagio.

  Al comma 9, sostituire la parola: verifica con la seguente: valutazione.
**3. 122. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.
*3. 3. Fava.

  Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.
*3. 18. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Munerato, Rainieri, Togni.

  Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.
*3. 70. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.
*3. 101. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.
*3. 134. Di Biagio, Raisi.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Per quelle costruzioni che, ai sensi della valutazione di sicurezza di cui al comma 8-bis, denunciano un decadimento della sicurezza superiore al 30 per cento rispetto alla situazione pre-sisma, il livello della stessa dovrà essere definito in misura almeno pari al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, attraverso adeguati interventi di miglioramento. Tali interventi richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori 24 mesi.
  Viceversa, le costruzioni che, ai sensi del comma 8-bis, abbiano denunciato un livello di decadimento della sicurezza inferiore al 30 per cento rispetto alla situazione pre-sisma, il livello di sicurezza delle stesse, comunque da ripristinare, potrà essere oggetto di interventi ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 8, punti 1, 2, 3, da eseguirsi sempre entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 9.
  A tal fine, il professionista abilitato, sulla base della valutazione di sicurezza di cui al comma 9, individua gli eventuali, ulteriori, specifici e puntuali interventi di miglioramento sismico di cui al capitolo 8.4.2 delle decreto ministeriale 14 gennaio 2008, in grado di integrare e/o implementare la capacità di resistenza delle strutture esistenti.
  Con atto dei Commissari delegati, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 8 giugno 2012, da emanarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, è individuato l'elenco degli interventi di cui sopra, nell'ambito dei quali il professionista abilitato potrà individuare quelli più adeguati.
*3. 39. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  All'articolo 3, al comma 10, dopo la parola: nazionale, sostituire l'intero periodo con il seguente:
  «, per quelle costruzioni che, ai sensi della valutazione di sicurezza di cui al comma 8-bis, denunciano un decadimento della sicurezza superiore al 30 per cento rispetto alla situazione pre-sisma, si livello della stessa dovrà essere definito in misura almeno pari al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, attraverso adeguati interventi di miglioramento. Pag. 79Tali interventi richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori 24 mesi.
  Viceversa, le costruzioni che, ai sensi del comma 8-bis, abbiano denunciato un livello di decadimento della sicurezza inferiore al 30 per cento rispetto alla situazione pre-sisma, il livello di sicurezza delle stesse, comunque da ripristinare, potrà essere oggetto di interventi ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 8, punti 1, 2, 3, da eseguirsi sempre entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui ai comma 9.
  A tal fine, il professionista abilitato, sulla base della valutazione di sicurezza di cui al comma 9, individua gli eventuali, ulteriori, specifici e puntuali interventi di miglioramento sismico di cui al capitolo 8.4.2 delle decreto ministeriale 14 gennaio 2008, in grado di integrare e/o implementare la capacità di resistenza delle strutture esistenti.
  Con atto dei Commissari delegati, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 74 dell'8 giugno 2012, da emanarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, è individuato l'elenco degli interventi di cui sopra, nell'ambito dei quali il professionista abilitato potrà individuare quelli più adeguati.
*3. 123. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio nazionale, per quelle costruzioni che, ai sensi della valutazione di sicurezza di cui al comma 8-bis, denunciano un decadimento della sicurezza superiore al 30 per cento rispetto alla situazione pre-sisma, il livello della stessa dovrà essere definito in misura almeno pari al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, attraverso adeguati interventi di miglioramento. Tali interventi richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori 24 mesi. Per le costruzioni che, ai sensi del comma 8-bis, abbiano denunciato un livello di decadimento della sicurezza inferiore al 30 per cento rispetto alla situazione pre-sisma, il livello di sicurezza delle stesse, comunque da ripristinare, potrà essere oggetto di interventi ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 8, numeri 1, 2, 3, da eseguirsi sempre entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 9. A tal fine, il professionista abilitato, sulla base della valutazione di sicurezza di cui al comma 9, individua gli eventuali, ulteriori, specifici e puntuali interventi di miglioramento sismico di cui al capitolo 8.4.2 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, in grado di integrare e/o implementare la capacità di resistenza delle strutture esistenti. Con atto dei Commissari delegati, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, da emanarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, è individuato l'elenco degli interventi di cui sopra, nell'ambito dei quali il professionista abilitato potrà individuare quelli più adeguati.
3. 152. Raisi, Di Biagio.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, modalità e misure, nonché le aree di intervento, finalizzate al raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza relativamente agli edifici produttivi esistenti, fermo restando il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro, e tenendo conto della sostenibilità economica degli interventi. Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro 24 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del predetto decreto.
*3. 4. Fava.

Pag. 80

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, modalità e misure, nonché le aree di intervento, finalizzate al raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza relativamente agli edifici produttivi esistenti, fermo restando il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro, e tenendo conto della sostenibilità economica degli interventi. Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro 24 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del predetto decreto.
*3. 19. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, modalità e misure, nonché le aree di intervento, finalizzate al raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza relativamente agli edifici produttivi esistenti, fermo restando il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro, e tenendo conto della sostenibilità economica degli interventi. Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro 24 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del predetto decreto.
*3. 133. Di Biagio, Raisi.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottati criteri, modalità e misure per il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza relativamente agli edifici produttivi esistenti, fermo restando il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro, e tenendo conto della sostenibilità economica degli interventi. Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro 24 mesi, decorrenti dall'emanazione del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2014, per gli interventi necessari al raggiungimento dei livelli di sicurezza delle costruzioni ad uso produttivo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopracitato, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare massimo delle stesse non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna di esse.
3. 40. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Sostituire il comma 10 con il seguente: 10. In analogia a quanto disposto da precedenti eventi sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio nazionale, con apposito DPCM, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottati criteri, modalità e misure per il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza relativamente agli edifici produttivi esistenti, fermo restando il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro, e tenendo conto della sostenibilità economica degli interventi.
  Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro 24 mesi, decorrenti dall'emanazione del suddetto DPCM.
  Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2014, per gli interventi necessari al raggiungimento dei livelli di sicurezza delle costruzioni ad uso produttivo di cui al DPCM sopracitato, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare Pag. 81massimo delle stesse non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna di esse.
3. 72. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Il comma 10 è sostituito dal seguente: 10. A seguito della analisi dei risultati della verifica di sicurezza e di vulnerabilità sismica, il tecnico incaricato, di concerto con la committenza procederà, visti gli esiti della verifica di cui al comma 7, alla definizione e alla relativa progettazione di intervento di miglioramento sismico del fabbricato che dovrà risolvere puntualmente uno specifico elenco di carenze strutturali eventualmente riscontrate mettendo in opera la relativa modifica migliorativa. Tale elenco di carenze strutturali da risolvere e i relativi interventi per raggiungere il minimo livello di sicurezza richiesto all'edificio, sarà oggetto di apposito e successivo regolamento attuativo.
  Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi.
3. 141. Pizzolante.

  Al comma 10, sopprimere le parole da: In analogia fino a: territorio nazionale.
3. 151. Zaccaria, Gibiino, Lussana, Duilio.

  Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: ulteriori diciotto mesi con le seguenti: ulteriori trentasei mesi.
3. 53. Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Qualora le accelerazioni spettrali subite dalla costruzione in occasione degli eventi sismici del maggio-giugno 2012, individuate dal sito shakemap.rm.ingv.it/shake/archive/, abbiano superato il 70 per cento delle accelerazioni spettrali elastiche richieste dalla norma vigente alla costruzione nuova e questa, intesa come insieme di strutture, elementi non strutturali e impianti (scaffalature comprese) non sia uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico, le verifiche e gli interventi richiesti ai commi 9 e 10 si potranno omettere.
* 3. 73. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: 10-bis. Qualora le accelerazioni spettrali subite dalla costruzione in occasione degli eventi sismici del maggio-giugno 2012, individuate dal sito shakemap.rm.ingv.it/shake/archive/, abbiano superato il 70 per cento delle accelerazioni spettrali elastiche richieste dalla norma vigente alla costruzione nuova e questa, intesa come insieme di strutture, elementi non strutturali e impianti (scaffalature comprese) non sia uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico, le verifiche e gli interventi richiesti ai commi 9 e 10 si potranno omettere.
* 3. 42. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente: 10-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano alle attività produttive svolte in edifici che non presentano carenze specificatamente indicate nel comma 8, riferibili alla tipologia costruttiva degli stessi od alla collocazione degli elementi non strutturali presenti, ovvero altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti al sisma, individuate Pag. 82da tecnico incaricato, nonché ai fabbricati rurali.
** 3. 13. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente: 10-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano alle attività produttive svolte in edifici che non presentano carenze specificatamente indicate nel comma 8, riferibili alla tipologia costruttiva degli stessi o alla collocazione degli elementi non strutturali presenti, ovvero altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti al sisma, individuate da tecnico incaricato, nonché ai fabbricati rurali.
** 3. 21. Il Relatore.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente: 10-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano alle attività produttive svolte in edifici che non presentano carenze specificatamente indicate nel comma 8, riferibili alla tipologia costruttiva degli stessi od alla collocazione degli elementi non strutturali presenti, ovvero altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti al sisma, individuate da tecnico incaricato, nonché ai fabbricati rurali ed a quelli non provvisti di postazioni di lavoro fisse.
3. 47. Beccalossi.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente: 10-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano alle attività produttive svolte in edifici che non presentano carenze specificatamente indicate nel comma 8, riferibili alla tipologia costruttiva degli stessi od alla collocazione degli elementi non strutturali presenti, ovvero altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti al sisma, individuate da tecnico incaricato, nonché ai fabbricati rurali.
** 3. 118. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente: 10-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano alle attività produttive svolte in edifici che non presentano carenze specificatamente indicate nel comma 8, riferibili alla tipologia costruttiva degli stessi od alla collocazione degli elementi non strutturali presenti, ovvero altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti al sisma, individuate da tecnico incaricato, nonché ai fabbricati rurali.
** 3. 127. Santori.

  Sostituire il comma 11, con il seguente:
  11. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle attività industriali e artigianali i Sindaci dei Comuni interessati, sentiti i Commissari delegati, provvedono ad individuare nel proprio territorio aree ed immobili in cui rilocalizzarle previa cessione gratuita dell'area di origine in caso di delocalizzazione definitiva. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree. L'approvazione delle localizzazioni, se derogatoria agli strumenti urbanistici, costituisce variante agli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione. Qualora per l'esecuzione delle opere e degli interventi di delocalizzazione sia richiesta la valutazione di impatto ambientale ovvero l'autorizzazione integrata ambientale queste sono acquisite tramite la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis e successivi articoli della legge del 7 agosto 1990, n. 241, e i relativi termini sono ridotti ad un terzo e rivestono carattere essenziale e perentorio, in deroga al Titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle relative norme regionali di attuazione. In caso di inerzia dei soggetti di cui al periodo precedente i Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia Romagna, della Direzione della Direzione generale di Protezione civile, Pag. 83polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia, nonché dell'Unità di progetto di Protezione civile della Regione Veneto, provvedono per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per la delocalizzazione totale o parziale, anche temporanea, delle attività.
* 3. 9. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Sostituire il comma 11, con il seguente:
  11. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle attività industriali e artigianali i Sindaci dei Comuni interessati, sentiti i Commissari delegati, provvedono ad individuare nel proprio territorio aree ed immobili in cui rilocalizzarle previa cessione gratuita dell'area di origine in caso di delocalizzazione definitiva, il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree. L'approvazione delle Localizzazioni, se derogatoria agli strumenti urbanistici, costituisce variante agli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione. Qualora per l'esecuzione delle opere e degli interventi di delocalizzazione sia richiesta la valutazione di impatto ambientale ovvero l'autorizzazione integrata ambientale queste sono acquisite tramite la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis e successivi articoli della legge del 7 agosto 1990, n. 241, e i relativi termini sono ridotti ad un terzo e rivestono carattere essenziale e perentorio, in deroga al Titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle relative norme regionali di attuazione. In caso di inerzia dei soggetti di cui al periodo precedente i Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia Romagna, della Direzione della Direzione generale di Protezione civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia, nonché dell'Unità di progetto di Protezione civile della Regione Veneto, provvedono per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per la delocalizzazione totale o parziale, anche temporanea, delle attività.
* 3. 131. Stradella.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: I Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, della Direzione generale di Protezione civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia, nonché dell'Unità di progetto di Protezione civile della Regione Veneto con le seguenti: I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, anche per il tramite dei Sindaci o di appositi soggetti attuatori allo scopo nominati.
3. 35. Lanzarin, Munerato, Dussin, Togni, Fava, Rainieri.

  Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: , anche temporanea, delle attività aggiungere le seguenti: , ai sensi del comma 12 e dell'articolo 19, comma 2, del presente decreto-legge.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo e terzo periodo.
3. 91. Bratti, Mariani, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: anche temporanea, delle attività, con le seguenti: delle attività. Al fine di evitare l'impoverimento del tessuto produttivo dell'area, detta delocalizzazione, tranne nei casi di evidente necessità, deve essere temporanea e avvenire all'interno della medesima area del comune.
3. 103. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

Pag. 84

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: anche temporanea, con la seguente: anche.
3. 159. Ghiglia.

  Al comma 11, secondo periodo, sopprimere le parole: nei termini ivi previsti ridotti alla metà.
3. 160. Ghiglia.

  Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: in proposito, al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare provvedimenti di natura tecnica anche in deroga alle normative vigenti sulle verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro fatta salva la sicurezza dei lavoratori. Le predette deroghe non possono avere validità per un periodo superiore a 12 mesi.
*3. 5. Fava, Lanzarin.

  Al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: In proposito, al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare provvedimenti di natura tecnica anche in deroga alle normative vigenti sulle verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro fatta salva la sicurezza dei lavoratori. Le predette deroghe non possono avere validità per un periodo superiore a 12 mesi.
* 3. 20. Alessandri, Dussin, Munerato, Rainieri, Togni.

  Al comma 12 dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: In proposito, alfine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare provvedimenti di natura tecnica anche in deroga alle normative vigenti sulle verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro fatta salva la sicurezza dei lavoratori. Le predette deroghe non possono avere validità per un periodo superiore a 12 mesi.
*3. 74. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 12 dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: In proposito, alfine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare provvedimenti di natura tecnica anche in deroga alle normative vigenti sulle verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro fatta salva la sicurezza dei lavoratori. Le predette deroghe non possono avere validità per un periodo superiore a 12 mesi.
*3. 102. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 12 dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: In proposito, alfine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare provvedimenti di natura tecnica anche in deroga alle normative vigenti sulle verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro fatta salva la sicurezza dei lavoratori. Le predette deroghe non possono avere validità per un periodo superiore a 12 mesi.
*3. 132. Di Biagio, Raisi.

  Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 con le seguenti: di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2.
**3. 28. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

Pag. 85

  Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 con le seguenti: di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del presente decreto-legge.
**3. 92. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  «13-bis – In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i Comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica».
*3. 10. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  «13-bis – In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i Comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica».
*3. 130. Il Relatore.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  «
13-bis. In deroga al termine di 90 giorni previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere temporanee dirette a soddisfare l'esigenza della prosecuzione delle attività produttive nei comuni interessati dal sisma, sono rimosse al cessare della necessità e comunque entro la data di agibilità degli immobili produttivi ripristinati o ricostruiti».
**3. 29. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  «13-bis. In deroga al termine di 90 giorni previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere temporanee dirette a soddisfare l'esigenza della prosecuzione delle attività produttive nei comuni interessati dal sisma, sono rimosse al cessare della necessità e comunque entro la data di agibilità degli immobili produttivi ripristinati o ricostruiti».
**3. 93. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  «13-bis. Al fine di favorire l'accelerazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture, anche di nuova costruzione, da realizzare nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all'allegato I del presente decreto, i termini previsti per la conclusione dei procedimenti di approvazione dei progetti, di localizzazione delle opere, nonché di VIA di cui alle normative regionali e nazionali vigenti, sono ridotti alla metà.
3. 75. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Pag. 86

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  «13-bis: Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono individuate le tipologie di insediamenti di cui al presente articolo e la predisposizione di uguale disciplina con aree classificate nella medesima categoria sismica non rientranti nei Comuni di cui all'allegato I.
3. 30. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2012 «Dichiarazione eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari per le eccezionali avversità atmosferiche del febbraio 2012», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2012, e della conseguente nota del capo dipartimento della Protezione civile circa le modalità di attivazione delle risorse pubbliche e private per l'emergenza neve, è disposto l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 2 per un importo di 50 milioni di euro per il 2012 a favore di province e comuni coinvolti nell'emergenza, per il pagamento di servizi effettuati anche da soggetti privati per il soccorso e lo sgombero della neve nel periodo dal 31 gennaio 2012 al 18 febbraio 2012. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti le modalità di erogazione, le forme di controllo ed i criteri di riparto delle somme sulla base dei livelli di precipitazione registrati. Gli enti locali, in deroga al patto di stabilità interno, sono autorizzati a pagare gli oneri assunti con i soggetti esterni esclusivamente per le spese di soccorso, sgombero neve e ripristino opere pubbliche danneggiate dall'evento calamitoso, nel limite di un importo complessivo di 50 milioni di euro per il 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per il 2012, mediante la riduzione delle voci di spesa di parte corrente indicate nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. 76. Marchioni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2012, relativo alla dichiarazione eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari per le eccezionali avversità atmosferiche del febbraio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2012, e della conseguente nota del capo dipartimento della Protezione civile circa le modalità di attivazione delle risorse pubbliche e private per l'emergenza neve, è disposto l'utilizzo del fondo di protezione civile per un importo di 100 milioni di euro per il 2012 a favore di province e comuni coinvolti nell'emergenza per il pagamento di servizi effettuati anche da soggetti privati per il soccorso e lo sgombero della neve nel periodo dal 31 gennaio 2012 al 18 febbraio 2012. Con ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile verranno stabilite le modalità di erogazione, le forme di controllo ed i criteri di riparto delle somme sulla base dei livelli di precipitazione registrati. Per gli oneri necessari oltre lo stanziamento di cui sopra sulla base delle ricognizioni effettuate, gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno sono autorizzati a pagare gli oneri assunti con i soggetti esterni esclusivamente per le spese di soccorso, sgombero neve e ripristino opere pubbliche danneggiate dall'evento calamitoso, nel limite di un importo complessivo di 100 milioni di euro per il 2012. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012 da destinare per la Pag. 87riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati maggiormente danneggiati dalle eccezionali precipitazioni nevose nel periodo dal 31 gennaio 2012 al 18 febbraio 2012.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2012, alla riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui per l'anno 2012.
3. 01. Pizzolante.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Per superare le situazioni di disagio abitativo e per favorire la ripresa produttiva conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012, la Cassa depositi e prestiti si può assumere partecipazioni in iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza abitativa e alla ripresa delle attività economiche attraverso la partecipazione in società e fondi immobiliari aventi per oggetto acquisto di immobili ultimati o ultimabili entro il 31 dicembre 2012, nelle aree interessate, da concedere in uso a soggetti individuati dai Comuni.
  2. Con successivo regolamento da emanarsi entro il 30 ottobre 2012 saranno individuate le modalità per la concessione in uso degli immobili e i relativi corrispettivi a carico dei Comuni.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo 11, comma 4, lettera f.4) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 è individuata nella misura massima del 60 per cento e conseguentemente è modificata anche la successiva lettera g) e la Cassa depositi e prestiti potrà destinarvi sino ad un 1 miliardo di euro».
*3. 02. Ghiglia, Pizzolante.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Per superare le situazioni di disagio abitativo e per favorire la ripresa produttiva conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012, la Cassa depositi e prestiti spa può assumere partecipazioni in iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza abitativa e alla ripresa delle attività economiche attraverso la partecipazione in società e fondi immobiliari aventi per oggetto acquisto di immobili ultimati o ultimabili entro il 31 dicembre 2012, nelle aree interessate, da concedere in uso a soggetti individuati dai Comuni.
  2. Con successivo regolamento da emanarsi entro il 30 ottobre 2012 saranno individuate le modalità per la concessione in uso degli immobili e i relativi corrispettivi a carico dei Comuni.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo 11, comma 4, lettera f.4) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 è individuata nella misura massima del 60 per cento e conseguentemente è modificata anche la successiva lettera g) e la Cassa depositi e prestiti potrà destinarvi sino ad un 1 miliardo di euro».
*3. 03. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

Pag. 88

ART. 4.

  Al comma 1, sopprimere le parole: d'intesa fra loro.
*4. 43. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 1, sopprimere le parole: d'intesa fra loro.
*4. 48. Di Biagio, Raisi.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: d'intesa fra loro aggiungere le seguenti: sentite le province ed i comuni interessati.
4. 17. Fava, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri, Alessandri.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: compresi quelli adibiti, con le parole: con priorità per quelli adibiti.
4. 38. Piffari, Zazzera, Di Giuseppe, Mura, Borghesi, Donadi, Cimadoro, Rota.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: compresi aggiungere le seguenti: le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione.
*4. 25. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: compresi aggiungere le seguenti: le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione.
*4. 44. Di Biagio, Raisi, Divella.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: compresi inserire le seguenti: le infrastrutture e gli impianti pubblici per la difesa idraulica e l'irrigazione.
*4. 36. Di Giuseppe, Piffari, Rota, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: compresi aggiungere le seguenti: le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione.
*4. 24. Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: compresi aggiungere le seguenti: le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione.
*4. 51. Margiotta.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: compresi quelli adibiti all'uso scolastico, inserire le seguenti: ed educativo per la prima infanzia.
**4. 29. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: compresi quelli adibiti all'uso sono inserite le seguenti: educativo per la prima infanzia.
**4. 7. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 1, lettera a) dopo la parola: nonché inserire le seguenti: gli edifici municipali e.
*4. 46. Di Biagio, Raisi.

Pag. 89

  Al comma 1, lettera a) dopo la parola: nonché inserire le seguenti: gli edifici municipali e.
*4. 14. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Al comma 1, lettera a) dopo la parola: nonché inserire le seguenti: gli edifici municipali e.
*4. 41. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: formalmente dichiarati con le seguenti: e di persone giuridiche private senza fini di lucro.
4. 26. Ghizzoni, Motta.

  Al comma 1, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: sono altresì comprese le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione.
*4. 30. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le parole: sono altresì comprese le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione.
*4. 8. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: «Il piano di interventi di cui alla presente lettera, dovrà essere predisposto entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto;».
4. 37. Piffari, Mura, Borghesi, Cimadoro, Donadi, Rota, Zazzera.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. Gli interventi riguardanti la ricostruzione o manutenzione delle opere idrauliche sono svolti dai soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore e delle presenti disposizioni. Gli interventi sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici. Gli enti attuatori provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. I soggetti attuatori ricorrono, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. I pareri, visti, nulla-osta e autorizzazioni riguardanti gli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche in seguito alla conferenza di servizi di cui sopra, in deroga all'articolo 17, comma Pag. 9024, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo».
*4. 31. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Gli interventi relativi alla ricostruzione o manutenzione delle opere idrauliche sono svolti dai soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore e delle presenti disposizioni. Gli interventi sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici. Gli enti attuatori provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. I soggetti attuatori ricorrono, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. I pareri, visti, nulla-osta e autorizzazioni relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui sopra, in deroga all'articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.».
*4. 9. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: comma 2 inserire la seguente parola: anche.
**4. 15. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: comma 2, inserire la seguente parola: anche.
**4. 42. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: comma 2, inserire la seguente parola: anche.
**4. 47. Di Biagio, Raisi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: avvalendosi del competente provveditorato fino alla fine del periodo con le seguenti: per il tramite dei Presidenti delle province o dei sindaci dei comuni interessati, ai quali trasferiscono le risorse mediante apposita convenzione, con facoltà di revoca in caso di inerzia Pag. 91nella realizzazione degli interventi. I soggetti istituzionali di cui al periodo precedente possono anche avvalersi del competente provveditorato interregionale per le opere pubbliche ovvero delle centrali di committenza regionali, ove esistenti.
*4. 5. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: avvalendosi del competente provveditorato fino alla fine del periodo con le seguenti: per il tramite dei Presidenti delle province o dei sindaci dei comuni interessati, ai quali trasferiscono le risorse mediante apposita convenzione, con facoltà di revoca in caso di inerzia nella realizzazione degli interventi. I soggetti istituzionali di cui al periodo precedente possono anche avvalersi del competente provveditorato interregionale per le opere pubbliche ovvero delle centrali di committenza regionali, ove esistenti.
*4. 21. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: avvalendosi fino alla fine del periodo, con le seguenti: a tal fine possono avvalersi anche del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e delle competenti direzioni regionali dei beni culturali e del paesaggio per quanto attiene gli interventi sui beni culturali.
4. 27. Ghizzoni, Motta.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: avvalendosi con le seguenti: potendosi anche avvalere.
**4. 32. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: avvalendosi con le seguenti: potendosi anche avvalere.
**4. 50. Di Biagio, Raisi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: avvalendosi con le seguenti: potendosi anche avvalere.
**4. 35. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: avvalendosi con le seguenti: potendosi anche avvalere.
**4. 6. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: avvalendosi con le seguenti: potendosi anche avvalere.
**4. 3. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: avvalendosi con le seguenti: con facoltà di avvalersi.
*4. 23. Beccalossi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: avvalendosi con le seguenti: con facoltà di avvalersi.
*4. 20. Fava, Lanzarin.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e dei competenti uffici scolastici provinciali, inserire le seguenti: nonché di altri soggetti pubblici competenti per materia.
4. 19. Lanzarin, Munerato, Dussin, Alessandri, Togni, Fava, Rainieri.

Pag. 92

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: sentiti, in merito agli edifici scolastici, le Province ed i comuni competenti.
**4. 4. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: sentiti, in merito agli edifici scolastici, le Province ed i comuni competenti.
**4. 22. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: sentiti, in merito agli edifici scolastici, le Province ed i comuni competenti.
**4. 49. Il Relatore.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: nei limiti delle risorse all'uopo individuate aggiungere le seguenti: d'intesa con il ministero per i beni e le attività culturali.
4. 28. Ghizzoni, Motta.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , d'intesa con il presidente della regione interessata,.
4. 52. Gibiino, Lussana, Duilio, Zaccaria.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Per gli interventi di ricostruzione, recupero e restauro sui beni culturali, di cui al precedente periodo, al fine di fronteggiare il contesto emergenziale connesso agli eccezionali eventi sismici, le regioni di cui al presente decreto, possono avvalersi, con contratti di lavoro a tempo determinato anche in deroga alla normativa vigente, di personale tecnico specializzato, nonché ricorrere a esperti di università ed enti di ricerca.

  Conseguentemente all'articolo 20 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A ulteriore copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, si provvede, fino al limite di 3 milioni di euro per il 2012, nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 39. Piffari, Zazzera, Mura, Borghesi, Donadi, Cimadoro, Rota.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli interventi di recupero e di riduzione del rischio sismico del patrimonio storico-artistico e dei centri storici, devono tenere conto delle «Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale» redatte nel 2010 dal Ministero per i beni e le attività culturali, nonché dello «Studio propedeutico all'elaborazione di strumenti d'indirizzo per l'applicazione della normativa sismica agli insediamenti storici» approvato dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici.
4. 40. Piffari, Zazzera, Mura, Borghesi, Donadi, Cimadoro, Rota.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Ai Comuni colpiti dal sisma e alle relative Province è consentito il riutilizzo delle economie dei mutui Cassa depositi e prestiti con rate di ammortamento a carico dello Stato, già concessi in anni precedenti ed ancora in ammortamento, per i quali le opere sono finite per interventi di ripristino su scuole e strade danneggiate dal sisma.
4. 18. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

Pag. 93

  Al comma 3, sostituire le parole da: può fino a: rischio sismico con le seguenti: è riconosciuta priorità all'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma che preveda anche interventi finalizzati alla ricostruzione, al miglioramento sismico e alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali;
4. 33. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Lenzi, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 3, sostituire le parole da: può fino a: rischio sismico con le seguenti: deve essere riconosciuta priorità all'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma che preveda anche interventi finalizzati alla ricostruzione, al miglioramento sismico e alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali;
4. 12. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Al fine di consentire la ricostruzione delle strutture sanitarie danneggiate dal sisma, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale provvedono a realizzare o nuove costruzioni od interventi volti, oltre alla riparazione del danno, ad un incremento della capacità di resistenza al sisma degli edifici esistenti, mediante opere di rafforzamento locale, progettate ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 – Norme tecniche n. 8 – Costruzioni esistenti. Le spese degli interventi, nei limiti dell'accertata congruità, sono coperti a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
4. 11. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Il Commissario delegato è autorizzato a costituire una sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle Grandi Opere, costituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. 34. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Il Commissario delegato è autorizzato a costituire una sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle Grandi Opere, analogamente a quanto disposto con il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
4. 13. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
* 4. 16. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
* 4. 45. Di Biagio, Raisi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a) e b), è prevista l'applicazione dell'Iva agevolata al 4 per cento.
4. 1. Biava.

Pag. 94

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a) e b), è prevista l'esenzione dell'Iva.
4. 2. Biava.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale tutelato danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, che ha interessato i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nonché per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, sono adottate le seguenti misure:
   a) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, sia per far fronte agli interventi urgenti, sia per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, si provvede, quanto a 20 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2014 mediante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 2;
   b) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 500 mila euro annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per far fronte agli oneri connessi all'utilizzo delle necessarie risorse umane e strumentali disponibili, ivi compresi quelli derivanti dal riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso e dal rimborso delle spese di missione, incluse quelle relative all'uso del mezzo proprio, in deroga alle vigenti norme di contenimento della spesa. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari ad euro 500 mila annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge del 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinata alle spese di parte corrente;
   c) il Ministero per i beni e le attività culturali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è autorizzato ad assumere ulteriore personale specializzato di III area, fascia retributiva F1 nel limite di spesa di euro 500 mila annui a decorrere dall'anno 2012. Tale personale deve permanere presso le strutture periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali presenti nei suddetti territori per almeno un quinquennio dalla data di assunzione. Alla copertura dei relativi oneri pari ad euro 500 mila annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede sulla base delle economie di spesa derivanti dalle cessazioni di personale dipendente del Ministero per i beni e le attività culturali avvenute nell'anno 2011, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministero per i beni e le attività culturali procede alle suddette assunzioni di personale, tenendo conto delle esigenze funzionali riscontrate sul territorio e ove necessario anche attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei Pag. 95secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente articolo ed i relativi oneri.

  2. In coerenza con quanto disposto dal comma 1 e al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di adempiere adeguatamente ai propri compiti istituzionali di tutela e conservazione del patrimonio culturale, le riduzioni delle voci di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 10), del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 non si applicano allo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero.
4. 01. Ghizzoni, Motta.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia sanitaria).

  1. La verifica del rispetto della condizione di stabilità e di equilibrio di gestione del Servizio Sanitario della Regione Emilia-Romagna, effettuata sull'esercizio 2012 dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, è effettuata tenendo conto degli oneri straordinari a carico delle Aziende sanitarie e della Regione in conseguenza dall'evento sismico.
  2. Nei confronti della Regione Emilia-Romagna, le cui Aziende sanitarie sono solidalmente impegnate nell'assicurare la piena e tempestiva attuazione dei provvedimenti straordinari, adottati al fine di contenere i disagi della popolazione interessata dall'evento sismico e per assicurare la continuità assistenziale ed il soddisfacimento dei bisogni sanitari, si procede ad una graduale applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità stabilite in apposito accordo con il Ministero della Salute ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. 02. Lenzi, Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Marchi, Marchignoli, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

ART. 5.

  Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: I Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto che operano in qualità di commissari delegati, d'intesa con gli enti proprietari degli edifici scolastici,.

  Conseguentemente al medesimo comma, apportare le seguenti modifiche:
   al primo periodo sopprimere le parole: d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;
   al primo periodo dopo le parole: situazioni di pericolo inserire la seguente: gestiscono;
   al primo periodo dopo le parole: 30 ottobre 2008 aggiungere la seguente: che.
5. 1. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Pag. 96

  Al comma 1, al primo periodo dopo le parole: regolare attività inserire le seguenti: educativa per la prima infanzia e.

  Conseguentemente al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: ed alla ricostruzione degli edifici scolastici inserire le seguenti: o utilizzati per attività educativa per la prima infanzia.
* 5. 2. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 1, al primo periodo dopo le parole: regolare attività scolastica inserire le seguenti: regolare attività educativa per la prima infanzia e e dopo le parole: ed alla ricostruzione degli edifici scolastici inserire le seguenti: o utilizzati per attività educativa per la prima infanzia.
* 5. 3. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 1997, n. 281, e conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: , che provvede ai sensi del comma 3 del citato articolo 7-bis, del decreto-legge n. 137 del 2008.
5. 4. Ghizzoni, Motta.

  Al comma 1, sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni, con le parole: Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/1997.
5. 5. Piffari, Zazzera, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota, Di Giuseppe.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni, con le seguenti: Conferenza Unificata,...
** 5. 6. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni, con le seguenti: Conferenza Unificata,
** 5. 7. Di Biagio, Raisi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni, con le seguenti: Conferenza Unificata,.
** 5. 8. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni, con le seguenti: Conferenza Unificata,.
** 5. 9. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: eliminando situazioni di pericolo aggiungere le parole: e incrementando a capacità dell'edificio di resistere a eventi sismici mediante opere di rafforzamento locale, progettate ai sensi del punto 8.4.3 delle norme tecniche delle costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 o opere provvisionali volte a raggiungere lo stesso obiettivo.
5. 10. Ghizzoni, Motta.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: messa in sicurezza, all'adeguamento aggiungere la seguente: o al miglioramento.
5. 11. Il Relatore.

Pag. 97

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: messa in sicurezza, all'adeguamento aggiungere le seguenti: o al miglioramento.
* 5. 12. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: messa in sicurezza, all'adeguamento aggiungere le seguenti: o al miglioramento.
* 5. 13. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: messa in sicurezza, all'adeguamento inserire le seguenti: o al miglioramento.
* 5. 14. Di Biagio, Raisi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: edifici scolastici inserire le seguenti: inclusi quelli assegnati alle scuole paritarie private;.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. I piani di edilizia scolastica di cui al precedente comma 2 s'intendono estesi anche a favore delle scuole paritarie private come previsto dal sistema nazionale d'istruzione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000 n. 62.
5. 15. Garagnani.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: A tal fine la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere i finanziamenti direttamente agli enti territoriali proprietari degli edifici scolastici individuati nell'elenco approvato in sede di Conferenza Unificata, predisposto con il coordinamento delle Regioni di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto delle segnalazioni degli enti locali interessati.
** 5. 16. Piffari, Zazzera, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota, Di Giuseppe.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere i finanziamenti direttamente agli enti territoriali proprietari degli edifici scolastici individuati nell'elenco approvato in sede di Conferenza Unificata, predisposto con il coordinamento delle Regioni di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto delle segnalazioni degli enti locali interessati.
** 5. 17. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere i finanziamenti direttamente agli enti territoriali proprietari degli edifici scolastici individuati nell'elenco approvato in sede di Conferenza Unificata, predisposto con il coordinamento delle Regioni di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto delle segnalazioni degli enti locali interessati.
** 5. 18. Di Biagio, Raisi.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: che le assegnerà direttamente agli enti territoriali proprietari degli edifici scolastici individuati nell'elenco approvato in sede di Conferenza Unificata, predisposto con il coordinamento delle Regioni di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto delle segnalazioni degli enti locali interessati.
* 5. 19. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: che le assegnerà direttamente agli enti territoriali Pag. 98proprietari degli edifici scolastici individuati nell'elenco approvato in sede di Conferenza Unificata, predisposto con il coordinamento delle Regioni di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto delle segnalazioni degli enti locali interessati.
* 5. 20. Di Biagio, Raisi.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: che le assegnerà direttamente agli enti territoriali proprietari degli edifici scolastici individuati nell'elenco approvato in sede di Conferenza Unificata, predisposto con il coordinamento delle Regioni di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto delle segnalazioni degli enti locali interessati.
* 5. 21. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono altresì ripartite tra le regioni medesime le seguenti risorse:
   a) una quota pari al 60 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 53, comma 5, lettera a) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;
   b) una quota pari al 60 per cento delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la costruzione di nuovi edifici scolastici, di cui alla Tabella n. 5 della Delibera del CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012.
5. 22. Ghizzoni, Motta.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: a fronte di nuove esigenze determinatesi a seguito del sisma aggiungere le seguenti: e sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti,.
* 5. 23. Di Biagio, Raisi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: a fronte di nuove esigenze determinatesi a seguito del sisma aggiungere le seguenti: e sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti,.
* 5. 24. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: a fronte di nuove esigenze determinatesi a seguito del sisma aggiungere le seguenti: e sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti,.
* 5. 25. Piffari, Zazzera, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota, Di Giuseppe.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: a fronte di nuove esigenze determinatesi a seguito del sisma aggiungere le seguenti: e sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti,.
* 5. 26. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: previgente normativa di settore con le seguenti: dell'articolo 4, della legge n. 23 del 1996.
5. 27. Ghizzoni, Motta.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Al fine di consentire la regolare apertura dell'anno scolastico 2012-2013, negli edifici che non presentano danni alle strutture portanti, o che comunque risultano riparabili con interventi limitati e puntuali, i Comuni e le Province provvedono a realizzare interventi volti, oltre alla riparazione del danno, ad un incremento Pag. 99della capacità di resistenza al sisma degli edifici, mediante opere di rafforzamento locale, progettate ai sensi del paragrafo 8.4.3. delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, o anche opere provvisionali volte a raggiungere lo stesso obiettivo. Le spese degli interventi, nei limiti dell'accertata congruità, sono coperti a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
* 5. 28. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Al fine di consentire la regolare apertura dell'anno scolastico 2012-2013, negli edifici che non presentano danni alle strutture portanti, o che comunque risultano riparabili con interventi limitati e puntuali, i Comuni e le Province provvedono a realizzare interventi volti, oltre alla riparazione del danno, ad un incremento della capacità di resistenza al sisma degli edifici, mediante opere di rafforzamento locale, progettate ai sensi del paragrafo 8.4.3. delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, o anche opere provvisionali volte a raggiungere lo stesso obiettivo. Le spese degli interventi, nei limiti dell'accertata congruità, sono coperti a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
* 5. 29. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 3 sostituire le parole da: l'Ufficio a: anno scolastico con le seguenti: gli Uffici scolastici regionali per l'Emilia-Romagna, la Lombardia ed il Veneto possono adottare per il prossimo anno scolastico,
5. 30. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

  Al comma 3, sostituire le parole: l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna può, con le parole: gli Uffici scolastici delle regioni colpite dagli eventi sismici possono.
5. 31. Piffari, Zazzera, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota, Di Giuseppe.

  Al comma 3, sostituire le parole da: l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna con le seguenti: gli Uffici scolastici regionali per l'Emilia-Romagna e per la Lombardia.
5. 32. Marco Carra.

  Al comma 3, dopo le parole: l'Emilia-Romagna, aggiungere le seguenti: quello della Lombardia, limitatamente alla provincia di Mantova, e quello, del Veneto, limitatamente alla provincia di Rovigo.
5. 33. Marco Carra, Colaninno, Pizzetti, Zucchi, Braga, Codurelli, Colombo, Corsini, De Biasi, Duilio, Farinone, Ferrari, Fiano, Letta, Levi, Marantelli, Misiani, Mosca, Peluffo, Pollastrini, Quartiani, Sanga, Zaccaria.

  Al comma 3, sostituire le parole: di articolazione e di composizione con le seguenti: dell'articolazione e della composizione.
5. 34. Ghizzoni, Motta.

  Al comma 4, sostituire le parole: nei Comuni di cui al comma 1 con le seguenti: nelle aree di cui al comma 1.
5. 35. Ghizzoni, Motta.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Gli Atenei, nel rispetto della propria autonomia, definiscono misure volte a sostenere le iscrizioni all'anno accademico 2012/2013, in favore degli studenti Pag. 100universitari che risiedono nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto.
5. 36. Ghizzoni, Motta.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo con dotazione iniziale di 1 milione di euro per il diritto allo studio, per l'anno scolastico 2012-13, in favore degli studenti residenti nei comuni di cui all'Allegato 1 al presente decreto. Con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, individua le misure di sostegno, definisce requisiti e modalità per l'accesso al fondo e ripartisce le relative risorse tra le regioni medesime.
  4-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 4-bis, pari a un milione di euro per l'anno 2012, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
5. 37. Ghizzoni, Motta.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di consentire la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e la ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati o resi inagibili a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, i commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, possono emanare norme tecniche che individuino gli interventi di miglioramento sismico da adottarsi negli edifici scolastici ubicati nei territori dei Comuni e delle province di cui all'articolo 1, comma 1.
5. 38. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Incentivi per l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli immobili).

  1. Per le spese documentate e certificate, relative ad interventi di adeguamento, consolidamento, o ricostruzione, degli immobili secondo le metodologie e i criteri antisismici previsti dalla normativa vigente, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 150.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
  2. Per gli interventi di adeguamento antisismico, di cui al precedente comma 1, riguardanti strutture, edifici, unità immobiliari, distrutti o danneggiati da eventi calamitosi, e ubicati in aree interessate dalla ricostruzione a seguito dei medesimi eventi calamitosi, la suddetta detrazione può essere ripartita, su richiesta dell'interessato, in tre o cinque quote annuali di pari importo.
  3. La rispondenza degli interventi ai previsti requisiti di cui al comma 1, è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione.
  4. Con decreto del Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
  5. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di Pag. 101regioni ed enti locali, per interventi prioritari finalizzati all'adeguamento antisismico degli edifici di cui al comma 1, nonché di messa in sicurezza di aree a rischio idrogeologico, è autorizzato anche in deroga agli obblighi relativi al patto di stabilità interno, per le province e i comuni, di cui all'articolo 1 commi 87 e seguenti, legge 13 dicembre 2010, n. 220; nonché per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 1, commi 125 e seguenti, legge 13 dicembre 2010, n. 220.
  6. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante parziale utilizzo delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui ai successivi commi.
  7. Le transazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, concluse nel territorio dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il tramite delle banche e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono soggette all'imposta di bollo.
  8. L'imposta è determinata applicando l'aliquota dell'1,5 per mille sul valore delle transazioni di cui al precedente comma 7 al momento della conclusione delle stesse. L'imposta non è dovuta per le transazioni aventi ad oggetto titoli di Stato.
  9. Sono considerati strumenti finanziari, ai fini dell'applicazione del comma 7, gli strumenti individuati dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché ogni altro titolo o contratto di natura finanziaria.
  10. Sono obbligati al versamento dell'imposta i soggetti individuati al comma 7 per i contratti conclusi mediante il loro intervento. È fatto divieto ai medesimi di traslare l'onere dell'imposta.
  11. Con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti gli adempimenti e le modalità per il versamento dell'imposta di bollo delle transazioni aventi ad oggetto alcuni strumenti finanziari.
5. 01. Mura, Piffari, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Ulteriori interventi a favore degli edifici storico-artistici).

  Al fine di eliminare le situazioni di pericolo e sostenere la ripresa e la valorizzazione dei beni storico artistici nelle aree colpite dal sisma, previa intesa con la Conferenza unificata, il Presidente della regione adotta un piano d'interventi in sede di comitato interistituzionale di cui all'articolo 1 comma 5 finalizzato al coordinamento degli interventi anche nei Comuni non contemplati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il piano è finanziato nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2 comma 1.
5. 02. Di Biagio, Raisi.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Ulteriori interventi a favore degli edifici storico-artistici).

  1. Al fine di eliminare le situazioni di pericolo e sostenere la ripresa e la valorizzazione dei beni storico artistici nelle aree colpite dal sisma, previa intesa con la Conferenza unificata, il Presidente della regione adotta un piano d'interventi in sede di comitato interistituzionale di cui all'articolo 1 comma 5 finalizzato al coordinamento Pag. 102degli interventi anche nei Comuni non contemplati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il piano è finanziato nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2 comma 1.
*5. 03. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Ulteriori interventi a favore degli edifici storico-artistici).

  Al fine di eliminare le situazioni di pericolo e sostenere la ripresa e la valorizzazione dei beni storico artistici nelle aree colpite dal sisma, previa intesa con la Conferenza unificata, il Presidente della regione adotta un piano d'interventi in sede di comitato interistituzionale di cui all'articolo 1 comma 5 finalizzato al coordinamento degli interventi anche nei Comuni non contemplati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il piano è finanziato nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2 comma 1.
*5. 04. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture delle Province interessate alla ricostruzione, sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori di ricostruzione.
  2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
   a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
   b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;
   c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
   d) confezionamento fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
   e) noli a freddo di macchinari;
   f) fornitura di ferro lavorato;
   g) autotrasporti conto terzi;
   h) guardiania dei cantieri.

  3. Le Prefetture effettuano, al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
  4. Si applicano le modalità attuative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2011 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni di protezione civile.
**5. 05. Stradella.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture delle Province interessate alla ricostruzione, sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori di ricostruzione.
  2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
   a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;Pag. 103
   b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;
   c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
   d) confezionamento fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
   e) noli a freddo di macchinari;
   f) fornitura di ferro lavorato;
   g) autotrasporti conto terzi;
   h) guardiania dei cantieri.

  3. Le Prefetture effettuano, al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
  4. Si applicano le modalità attuative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2011 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni di protezione civile.
**5. 06. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture delle Province interessate alla ricostruzione, sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori di ricostruzione.
  2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
   a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
   b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;
   c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
   d) confezionamento fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
   e) noli a freddo di macchinari;
   f) fornitura di ferro lavorato;
   g) autotrasporti conto terzi;
   h) guardiania dei cantieri.

  3. Le Prefetture effettuano, al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
  4. Si applicano le modalità attuative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2011 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni di protezione civile.
**5. 07. Bertolini, Tortoli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Interventi straordinari per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2012/2013).

  1. Per l'anno accademico 2012/2013 in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui alla Legge Regionale n. 18 del 14 giugno 1996 gli studenti che presentino alternativamente una delle seguenti condizioni:
   a) residenti nei comuni colpiti dal sisma con abitazioni danneggiate;Pag. 104
   b) con famigliari destinatari di misure di sostegno al reddito in quanto dipendenti in aziende ubicate nelle zone colpite dal sisma;
   c) con famigliari titolari di attività produttive svolte nei comuni interessati dai fenomeni sismici che abbiano interrotto l'attività per carenze provocate dai danneggiamenti;
  e comunque rientranti nei provvedimenti di esonero di pagamento delle tasse universitarie adottati dagli Atenei per le medesime finalità.
  2. In relazione a quanto stabilito al comma 1 e in considerazione dell'aumento del numero degli studenti idonei all'ottenimento dei benefici del diritto allo studio universitario per effetto del peggioramento delle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza, è autorizzata per l'anno accademico 2012/13 la spesa di 5 milioni di euro da trasferire sulla contabilità speciale, in apposita sezione, in favore della Regione Emilia-Romagna.
  3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 2.
5. 08. Ghizzoni, Motta.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, ai commi 2, 3, 4, 5, 7, lettere a) e b), sostituire le parole: 31 luglio 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
*6. 1. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, ai commi 2, 3, 4, 5, 7, lettere a) e b), sostituire le parole: 31 luglio 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
*6. 2. Pizzolante.

  Al comma 4 sopprimere le parole: È fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati.
6. 3. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

ART. 7.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 7.
(Deroga al patto di stabilità interno).

  1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 settembre 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, e delle relative Province sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo 90 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di euro 10 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 6 comma 2 del decreto legge 7 ottobre 2008 n. 154 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.
  2. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per il periodo 2012-2014, delle spese finanziate con risorse proprie sostenute dai comuni, dalle province e Pag. 105dalle regioni colpite dal sisma e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 150 milioni di euro. L'individuazione delle spese escluse dal patto di stabilità interno devono essere certificate e vagliate da appositi sistemi di programmazione e controllo secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla compensazione si provvede tramite corrispondente utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 6 comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.
  3. Le esclusioni di cui ai commi precedenti sono gestite tramite i meccanismi previsti dalle norme vigenti in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte specifiche deroghe in materia sanzionatoria, a partire dalle sanzioni applicabili dal 2012, correlate al mancato rispetto dei vincoli di patto di stabilità interno a favore degli enti locali colpiti dal sisma».
7. 1. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 7.
(Deroga al patto di stabilità interno).

  1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 giugno 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, e delle relative Province sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 90 milioni di euro. Alla compensazione si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.
  2. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per il periodo 2012-2014, delle spese finanziate con risorse proprie sostenute dai comuni, dalle province e dalle regioni colpite dal sisma e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione per un importo massimo complessivo di 150 milioni di euro. L'individuazione delle spese escluse dal patto di stabilità interno devono essere certificate e vagliate da appositi sistemi di programmazione e controllo secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla compensazione si provvede tramite corrispondente utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.
  3. Le esclusioni di cui ai commi precedenti sono gestite tramite i meccanismi previsti dalle norme vigenti in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte specifiche deroghe in materia sanzionatoria, a partire dalle sanzioni applicabili dal 2012, correlate al mancato rispetto dei vincoli di patto di stabilità interno a favore degli enti locali colpiti dal sisma.».
7. 2. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri».

  Sostituirlo con il seguente:

  « 1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo Pag. 1061, comma 2, per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni e delle Province di cui all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 80 milioni di euro per i comuni e le province della regione Emilia-Romagna e di euro 10 milioni di euro per i comuni e le province di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, valutati in complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede per 60 milioni, mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; e per 40 milioni nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
7. 3. Piffari, Borghesi, Mura, Donadi, Cimadoro, Rota.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 7.
(Deroga al patto di stabilità interno).

  1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per il biennio 2012-2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni e delle rispettive Province di cui all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 90 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di euro 10 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, valutati in 110 milioni di euro per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
7. 4. Lenzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: su proposta fino a: giugno 2012, con le seguenti: per l'anno 2012.
7. 5. Lussana, Duilio, Zaccaria, Gibiino.

  Al comma 1 sostituire parole da: dei comuni fino alla fine del comma con le seguenti: dei comuni e le province di cui all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di 40 milioni di euro per i comuni e di 10 milioni di euro per le province della regione Emilia-Romagna; di 15 milioni di euro per i comuni e di 10 milioni di euro per le province di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ovvero sino al suo esaurimento.
7. 6. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

Pag. 107

  Al comma 1, sostituire le parole: per un importo complessivo di euro 40 milioni per i comuni della regione Emilia Romagna e di euro 5 milioni per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto.» con le seguenti: per un importo complessivo di euro 70 milioni per i comuni della regione Emilia Romagna e di euro 10 milioni per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto.
7. 7. Biava.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti 240 milioni;

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti 30 milioni; e al secondo periodo, sostituire le parole 50 milioni con le seguenti 300 milioni.
*7. 8. Beccalossi, Corsaro, De Corato, Frassinetti, Saglia, Scandroglio.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti 240 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti 30 milioni; e al secondo periodo sostituire le parole 50 milioni con le seguenti 300 milioni.
*7. 9. Fava, Lanzarin.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 90 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole 5 milioni con le seguenti 10 milioni; le parole 50 milioni con le seguenti 110 milioni.
**7. 10. Di Biagio, Raisi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 90 milioni e le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni;

  Conseguentemente al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 110 milioni.
**7. 11. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 90 milioni e le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 110 milioni.
**7. 12. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
   1-bis
. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per gli anni 2013 e 2014, i comuni di cui all'articolo 1, comma 1, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a quello raggiunto nel 2012. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
*7. 14. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
   1-bis
. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per gli anni 2013 e 2014, i comuni di cui all'articolo 1, comma 1, conseguono Pag. 108l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a quello raggiunto nel 2012. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
*7. 15. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per gli anni 2013 e 2014, i comuni di cui all'articolo 1, comma l, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a quello raggiunto nel 2012.
7. 18. Di Biagio, Raisi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis
. I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, conseguono per gli anni 2012-2013 l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a zero. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
**7. 13. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis
. I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, conseguono per gli anni 2012-2013 l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a zero. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
**7. 16. Di Biagio, Raisi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis
. I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, conseguono per gli anni 2012-2013 l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a zero. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
**7. 17. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Per gli anni 2012-2014, tra le spese di personale sostenute dai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, non sono computate:
    a) le spese per assunzioni di personale a tempo determinato e le spese per ore di straordinario del personale dovute agli eventi sismici;
    b) le spese previste nel fondo di produttività per il personale impegnato a fronteggiare l'emergenza del terremoto.
7. 24. Marchi, Marchignoli.

Pag. 109

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Il limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione, per le annualità 2012 e 2013, nei confronti dei comuni di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, limitatamente alle spese sostenute per il personale assunto in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio.
7. 22. Marchi, Marchignoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, dell'articolo unico della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, non trovano applicazione, per le annualità 2012 e 2013, nei confronti dei comuni di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, limitatamente alle spese di personale, ivi compreso il lavoro straordinario e alle assunzioni con contratto di lavoro flessibile, in quanto destinate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e ad agevolare la ripresa delle attività ordinarie.
7. 19. Marchi, Marchignoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Per le annualità 2012 e 2013, le risorse destinate alle spese per missioni dei comuni di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, può superare il 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009.
7. 20. Marchi, Marchignoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Per le annualità 2012 e 2013, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio dei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, può superare il corrispondente importo del 2010.
7. 21. Marchi, Marchignoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Il limite di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non trova applicazione, per le annualità 2012 e 2013, nei confronti dei comuni di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, limitatamente alle spese sostenute per il personale assunto in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio.
7. 23. Marchi, Marchignoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non sono computate ai fini dell'obiettivo del Patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, le spese complessivamente sostenute per il pagamento di prestazioni di opere, servizi e forniture di beni effettuate per fronteggiare gli interventi urgenti adottati in conseguenza degli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, e per favorire la ripresa delle attività.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni Pag. 110di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa».
7. 25. Miglioli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Le spese in conto capitale complessivamente sostenute per gli anni 2012, 2013 e 2014, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, per la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e la ricostruzione degli edifici scolastici, non sono computate ai fini dell'obiettivo del Patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa.
7. 26. Miglioli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
   1-bis. Agli enti territoriali interessati dagli eventi sismici è concessa dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'economia un'anticipazione a valere sulle risorse statali trasferite per compensare gli effetti finanziari della sospensione dei pagamenti tributari di cui al decreto ministeriale del 1o giugno 2012, relativi ai tributi degli enti territoriali.
   1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di calcolo delle anticipazioni di cui al precedente comma 1-bis.
   1-quater. Alla cessazione dello stato di emergenza, le anticipazioni di cui al comma 1-bis, sono recuperate al bilancio Pag. 111dello Stato nel quinquennio 2013-2017 nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto periodo.

  Conseguentemente all'articolo 20 dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
   1-bis
. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 1-ter.
   1-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:
    alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,6 per cento»:
    alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,6 per cento»; alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,6 per cento»; alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento»; alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9 per cento».
7. 27. Piffari, Borghesi, Cimadoro, Mura, Donadi, Rota.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. In conseguenza degli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano per gli anni 2012, 2013 e 2014 le sanzioni per mancato rispetto del Patto di stabilità interno di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa».
7. 28. Miglioli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis
. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1-bis si provvede, fino al limite Pag. 112massimo di 1 milione di euro per il 2012, nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 29. Piffari, Borghesi, Mura, Donadi, Cimadoro, Rota.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
   1-bis. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
*7. 30. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
   1-bis. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
*7. 31. Di Biagio, Raisi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
   1-bis. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
*7. 32. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011 non si applicano ai Comuni di cui all'articolo 1, comma 1.
7. 33. Il Relatore.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1-bis. Gli enti locali interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 non sono soggetti per l'anno 2012 all'applicazione di sanzioni in caso di mancato rispetto alle regole del patto di stabilità.
7. 34. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:
   1-bis. Per gli anni 2013 e 2014 gli obiettivi del patto di stabilità dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1 e delle province di Bologna, Modena, Ferrara Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 80 milioni di euro.
   1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui per gli anni 2013 e 2014.
7. 35. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dal fondo di cui all'articolo 2 e da altri soggetti pubblici o Pag. 113privati, finalizzati a finanziare spese connesse al terremoto e le relative spese di parte corrente ed in conto capitale. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
*7. 36. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dal fondo di cui all'articolo 2 e da altri soggetti pubblici o privati, finalizzati a finanziare spese connesse al terremoto e le relative spese di parte corrente ed in conto capitale. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
*7. 37. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dal fondo di cui all'articolo 2 e da altri soggetti pubblici o privati, finalizzati a finanziare spese connesse al terremoto e le relative spese di parte corrente ed in conto capitale. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
*7. 38. Di Biagio, Raisi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dal fondo di cui all'articolo 2 e da altri soggetti pubblici o privati, finalizzati a finanziare spese connesse al terremoto e le relative spese di parte corrente ed in conto capitale. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
*7. 39. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati i contributi devoluti da regioni, province, comuni e associazioni ai territori colpiti dagli eventi sismici.
**7. 40. Di Biagio, Raisi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati i contributi devoluti da regioni, province, comuni e associazioni ai territori colpiti dagli eventi sismici.
**7. 41. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini Pag. 114della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati i contributi devoluti da regioni, province, comuni e associazioni ai territori colpiti dagli eventi sismici.
**7. 42. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Il primo periodo dell'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è sostituito dal seguente: «3-sexies. Il comune dell'Aquila, in deroga all'articolo 14, comma 9 e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 nel limite massimo di spesa di I milione di euro per ciascun anno».
7. 43. Lolli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia sanitaria).

  1. La verifica del rispetto della condizione di stabilità e di equilibrio, di gestione del Servizio Sanitario della Regione Emilia-Romagna, della regione Lombardia e della Regione Veneto, effettuata sull'esercizio 2012 dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, è effettuata tenendo conto degli oneri straordinari a carico delle Aziende sanitarie e delle Regioni in conseguenza dall'evento sismico.
  2. Nei confronti della Regione Emilia-Romagna, della regione Lombardia e della regione Veneto, le cui Aziende sanitarie sono solidalmente impegnate nell'assicurare la piena e tempestiva attuazione dei provvedimenti straordinari, adottati al fine di contenere i disagi della popolazione interessata dall'evento sismico e per assicurare la continuità assistenziale ed il soddisfacimento dei bisogni sanitari, si procede ad una graduale applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite in apposito accordo con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze.
7. 01. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Crediti vantati dalle imprese).

  «2. La pubblica amministrazione, incluse le regioni e le aziende sanitarie, provvedono al pagamento dei crediti vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, con priorità rispetto agli altri crediti vantati da terzi».
7. 02. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Crediti vantati dalle imprese).

  «1-bis. La pubblica amministrazione, incluse le regioni e le Aziende sanitarie, provvedono al pagamento dei crediti vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, entro il termine perentorio di 60 giorni».
*7. 03. Bertolini, Tortoli, Stradella.

Pag. 115

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Crediti vantati dalle imprese).

  1. La pubblica amministrazione, incluse le regioni e le aziende sanitarie, provvede al pagamento dei crediti vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, entro il termine perentorio di 60 giorni».
*7. 04. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Crediti vantati dalle imprese).

  1. La pubblica amministrazione, incluse le regioni e le aziende sanitarie, provvede al pagamento dei crediti vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, entro il termine perentorio di 60 giorni».
*7. 05. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Ai comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Rovigo sono concessi, per ciascuno degli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, trasferimenti erariali aggiuntivi, a titolo compensativo delle minori entrate conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel mese di maggio 2012, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita.
  2. Con decreto del ministro dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore, della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione delle minori entrate di cui al presente articolo, da parte degli enti locali beneficiari dei trasferimenti erariali di cui al precedente comma 1.
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per ciascuno degli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 viene destinata una quota pari ad euro 50 milioni della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
  4. Il ministro dell'economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 06. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Gli enti locali interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 del decreto-legislativo 2000 n. 267, al netto dei Pag. 116contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 15 per cento per l'anno 2012, 12 per cento per l'anno 2013 e l'8 per cento per l'anno 2014.
7. 07. Bertolini, Tortoli, Stradella.

ART. 8.

  Sostituire l'articolo 8 con il seguente:
  1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi del persistente articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, e fermo che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il 31 dicembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi. Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2013 a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2:
   1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
   2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 520, e successive modificazioni;
   3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
   4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli; gli oneri degli interessi passivi a carico dei Consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie all'uopo necessarie sono posti a carica del fondo di cui all'articolo 2;
   4-bis) l'esazione dei canoni relativi alla concessione del demanio idrico, ivi compresa quella relativa agli arretrati anche a titolo di indennizzo, di cui all'articolo 20 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7 e all'articolo 20 del regolamento della Regione Emilia-Romagna 20 novembre 2001, n. 41;
   5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
   6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
   7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
   8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria Pag. 117e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi arrivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione di cui al presente punto opera anche nei confronti dei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 1o giugno 2012 e relative Province, in relazione alle rate di mutui, prestiti obbligazionari e altre forme di indebitamento, senza necessità di ulteriori richieste nei confronti degli Istituti di Credito da parte degli enti in oggetto. La sospensione si applica altresì anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale;
   9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà contadina.

  1-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 29 maggio 2012 avevano la residenza, o la sede operativa ovvero erano titolari di beni immobili nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.
  1-ter. Per i comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al comma 1-bis, è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari, sotto la propria responsabilità, l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda all'Autorità comunale che trasmette copia dell'atto presentato dal contribuente all'Agenzie delle Entrate territorialmente competente.
  1-quater. Il termine del 30 novembre 2012, previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i fabbricati rurali ubicati nei territori di cui all'articolo 1, è differito al 30 novembre 2013.
  2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dei rifiuti urbani, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, ivi comprese le competenti autorità regionali per i rifiuti urbani di cui all'articolo 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero per le utenze effettivamente danneggiate situate nei comuni colpiti dal sisma, come individuati ai sensi dell'articolo 1 comma 1. Le autorità individuano altresì le modalità per assicurare tempestivamente alle imprese che hanno emesso le fatture suddette la disponibilità per il tempo della sospensione e per quello della successiva rateizzazione, di risorse finanziarie congrue ai corrispondenti mancati ricavi, facendo ricorso a strumenti perequativi. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del Pag. 118presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi dei precedente comma ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno a strumenti di tipo perequativo.
  3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Ai fini del presente comma, il contribuente, in alternativa, può dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato, verificata dall'Autorità comunale entro il 30 novembre 2012; l'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
  4. Sono inoltre prorogati sino al 30 settembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio.
  5. Sono altresì sospesi per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro.
  6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218.
  7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili già realizzati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati danneggiati possono essere ubicati a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio.
  7-bis. Nel caso di impianti fotovoltaici in corso di realizzazione o non ancora realizzati per i quali è stata autorizzata l'installazione su fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 30 giugno 2013. Tale disposizione si applica anche agli impianti non ancora autorizzati, a condizione che la richiesta di autorizzazione sia stata presentata prima del 20 maggio 2012.
  7-ter. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili in esercizio, ubicati nei territori di cui all'articolo 1, colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, che hanno dato comunicazione al Gestore dei servizi energetici nazionale, hanno diritto alla sospensione del periodo di incentivazione riconosciuto a decorrere Pag. 119dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. I termini di incentivazione riprendono a decorrere dalla data di comunicazione al Gestore dei servizi energetici nazionale della riattivazione degli impianti.
  8. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale di identificazione e registrazione degli animali, registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla (decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 1996, decreto ministeriale 31 gennaio 2002 e successive modificazioni, decreto ministeriale 16 maggio 2007), registrazioni dell'impiego del farmaco (decreto legislativo n. 158 del 2006 e decreto legislativo n. 193 del 2006), nonché in materia di certificazioni obbligatorie e volontarie riferite a processi produttivi e produzioni certificate nell'ambito delle produzioni a denominazione di origine, biologiche, da agricoltura integrata, ovvero l'assolvimento di obblighi tesi all'ottenimento di agevolazioni fiscali, che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici sono differiti al 30 novembre 2012.
  9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti al mese di marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 119 del 2003, sono sospesi fino al 30 novembre 2012.
  10. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri temporanei è consentito in deroga alle disposizioni dettate dalla direttiva 2008/120/CE, dalla direttiva 91/629/CE e dalla direttiva 97/21/CE, nonché dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami.
  11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi assunti a seguito della presentazione delle domande di aiuto e di pagamento connesse al Regolamento (CE) n. 73/2009 ed all'Asse 2 del Programma Sviluppo Rurale, gli agricoltori ricadenti nei Comuni interessati dall'evento sismico – ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento (CE) n. 1122/2009 – possono mantenere per l'anno in corso, il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti.
  12. In applicazione dell'articolo 47 del Regolamento (CE) n. 1974/2006, ove gli agricoltori ricadenti nei comuni interessati dall'evento sismico, non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, del Regolamento (CE) n. 320/2006 e del Regolamento (CE) n. 1234/2007, le Autorità competenti rinunceranno ai recupero totale o parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati.
  13. In relazione a quanto stabilito nei punti 11 e 12 la comunicazione all'autorità competente, prevista dai sopracitati articoli, è sostituita dal riconoscimento in via amministrativa da parte dell'autorità preposta della sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di rilevate inadempienze l'Amministrazione competente attiverà d'ufficio l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e l'inadempimento.
  14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31 dicembre 2012 l'attività di somministrazione pasti e bevande in deroga ai limiti previsti dalle rispettive leggi regionali.
  15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivi, nel territorio dei restanti comuni della regione Emilia-Romagna, per consentire l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti in materia sismica nell'attività di rilevamento dei danni e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 non trova applicazione l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione sismica prescritta dall'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, trovando generale applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.Pag. 120
  15-bis. Ai fabbisogni di cassa derivanti dai mancati incassi conseguenti all'applicazione delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma, gli enti locali fanno fronte tramite:
   a) il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, fino ai sei dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata, con obbligo di estinzione entro il termine dell'esercizio finanziario 2012. Il bilancio dello Stato fornisce copertura agli oneri derivanti dalle soprarichiamate operazioni di finanziamento a breve termine;
   b) l'incasso dei residui attivi, correnti e in conto capitale, a valere sul bilancio dello Stato, come certificato dal Ministero dell'Interno, il cui pagamento è disposto obbligatoriamente entro il 30 settembre 2012.

  15-ter. Al fine di consentire una rapida ripresa degli investimenti degli enti locali colpiti dal sisma non sono conteggiati gli oneri derivanti da nuove forme di indebitamento per interventi pubblici esclusivamente finalizzati alla ricostruzione, in deroga ai limiti posti dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
  95-quater. Per tutti i soggetti che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici, accertati secondo le modalità di cui al comma 2, articolo 3, le disposizioni di cui al precedente comma 1 hanno validità fino al 31 dicembre 2013; i pagamenti oggetto di sospensione potranno essere rateizzati nel biennio successivo su richiesta motivata del soggetto interessato all'Ente di riferimento.
8. 400. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Rainieri, Munerato.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: 1. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, i termini di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsti, sono fissati al 30 novembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi. Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2013:

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per tutti i soggetti che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici, accertati secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, le disposizioni di cui al comma 1 hanno validità fino al 31 dicembre 2013; i pagamenti oggetto di sospensione possono essere rateizzati nel biennio successivo su richiesta motivata del soggetto interessato all'ente di riferimento.;
   b) dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2012 e 150 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
8. 152. Lenzi, Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola, Marchi, Marchignoli.

Pag. 121

  Al comma 1, alinea, sostituire il primo periodo con i seguenti: Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, i termini di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsti, sono fissati al 30 novembre 2012. La ripresa della riscossione dei tributi avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione degli importi dovuti da versare in 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2012. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 1, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 1-ter.
  1-ter. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa.
8. 141. Miglioli.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi del persistente articolo 9 della legge 2000, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni, la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 20 maggio 2012 e fino alla data del 30 giugno 2012, è regolarizzato entro il 20 dicembre 2012 senza applicazioni di sanzioni e interessi.
* 8. 30. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi del persistente articolo 9 della legge 2000, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni, la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 20 maggio 2012 e fino alla data del 30 giugno 2012, è regolarizzato entro il 20 dicembre 2012 senza applicazioni di sanzioni e interessi.
* 8. 196. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi del persistente articolo 9 della Pag. 122legge 2000, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni, la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 20 maggio 2012 e fino alla data del 30 giugno 2012, è regolarizzato entro il 20 dicembre 2012 senza applicazioni di sanzioni e interessi.
* 8. 269. Di Biagio, Raisi.

  Al comma 1, alinee, primo periodo, sopprimere le parole da: , e fermo fino a: interessi.

  Conseguentemente, al secondo periodo, dopo il numero 9), aggiungere i seguenti:
   9-bis) le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, e quelle del numero 1) del presente articolo, si applicano anche nei confronti di sostituti d'imposta diversi da quelli indicati nel richiamato articolo 1, comma 1, limitatamente ai titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilato residenti, alla data del 20 maggio 2012, nel territorio dei comuni indicati nell'articolo 1 del presente decreto;
   9-ter) le disposizioni del precedente numero 9-bis) si applicano anche nei confronti di sostituti d'imposta che, alla data del 20 maggio 2012, risultavano assistiti da professionisti o intermediari fiscali aventi sede operativa nel territorio dei comuni indicati nell'articolo 1 del presente decreto previa presentazione, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, della dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012.
** 8. 31. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Al comma 1, alinee, primo periodo, sopprimere le parole da: , e fermo fino a: interessi.

  Conseguentemente, al secondo periodo, dopo il numero 9), aggiungere i seguenti:
   9-bis) le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, e quelle del numero 1) del presente articolo, si applicano anche nei confronti di sostituti d'imposta diversi da quelli indicati nel richiamato articolo 1, comma 1, limitatamente ai titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilato residenti, alla data del 20 maggio 2012, nel territorio dei comuni indicati nell'articolo 1 del presente decreto;
   9-ter) le disposizioni del precedente numero 9-bis) si applicano anche nei confronti di sostituti d'imposta che, alla data del 20 maggio 2012, risultavano assistiti da professionisti o intermediari fiscali aventi sede operativa nel territorio dei comuni indicati nell'articolo 1 del presente decreto previa presentazione, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, della dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012.
** 8. 271. Di Biagio, Raisi.

  Al comma 1, alinee, primo periodo, sopprimere le parole da: , e fermo fino a: interessi.

  Conseguentemente, al secondo periodo, dopo il numero 9), aggiungere i seguenti:
   9-bis) le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, e quelle del numero 1) del presente articolo, si applicano anche nei confronti di sostituti d'imposta diversi da quelli indicati nel richiamato articolo 1, comma 1, limitatamente ai titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilato residenti, alla data del 20 maggio 2012, nel territorio dei comuni indicati nell'articolo 1 del presente decreto;Pag. 123
   9-ter) le disposizioni del precedente numero 9-bis) si applicano anche nei confronti di sostituti d'imposta che, alla data del 20 maggio 2012, risultavano assistiti da professionisti o intermediari fiscali aventi sede operativa nel territorio dei comuni indicati nell'articolo 1 del presente decreto previa presentazione, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, della dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012.
** 8. 197. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: , e fermo fino a: interessi.
* 8. 28. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: , e fermo fino a: interessi.
* 8. 194. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: , e fermo fino a: interessi.
* 8. 286. Di Biagio, Raisi.

  Al comma 1, alinea primo periodo, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2012 con le seguenti: entro il 30 giugno 2013,

  Conseguentemente:
   a) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: A modifica di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, sono altresì sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 giugno 2013;
   b) al secondo periodo, sostituire le parole: fino al 30 settembre 2012 con le seguenti: fino al 30 giugno 2013, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2:
** 8. 68. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Al comma 1, alinea primo periodo, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2012 con le seguenti: entro il 30 giugno 2013,

  Conseguentemente:
   a) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: A modifica di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, sono altresì sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 giugno 2013;
   b) al secondo periodo, sostituire le parole: fino al 30 settembre 2012 con le seguenti: fino al 30 giugno 2013,
** 8. 112. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2013.

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2013;
   b) al comma 4, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2013.
* 8. 25. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

Pag. 124

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2013.

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2013;
   b) al comma 4, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2013.
* 8. 289. Di Biagio, Raisi.

  Al comma 1, alinea, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: entro il 30 settembre 2012 con le seguenti: entro il 30 giugno 2013.
8. 210. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2012, con le seguenti: 31 dicembre 2013.

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2013;
   b) all'articolo 20 dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 1, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 1-ter.
  1-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,6 per cento»;
   alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,6 per cento»;
   alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,6 per cento»;
   alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;
   alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
8. 181. Piffari, Mura, Borghesi, Donadi, Rota, Cimadoro.

  Al comma 1, alinea, sostituire, ovunque ricorrano le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2013.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
8. 57. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

  Al comma 1, alinea primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2012, con le seguenti: 31 gennaio 2013.

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 31 gennaio 2013;
   b) al comma 1, numero 7), sostituire le parole: 31 dicembre 2012, con le seguenti: 31 marzo 2013;
   c) al comma 4, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con il seguente: 31 gennaio 2013.
8. 80. Gibiino, Santelli, Bertolini, Garagnani, Lunardi.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2012, con le seguenti: 31 dicembre 2012.

Pag. 125

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 8, comma 1, alinea, secondo periodo sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012;
   b) all'articolo 20 dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 1, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 1-ter.
  1-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
   alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
   alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
   alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
   alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
8. 180. Piffari, Mura, Borghesi, Donadi, Rota, Cimadoro.

  Al comma 1, alinea, sostituire ovunque ricorrano le parole: 30 settembre 2012, con le seguenti: 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 dicembre.
* 8. 5. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Al comma 1, alinea, sostituire ovunque ricorrano le parole: 30 settembre 2012, con le seguenti: 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 dicembre.
* 8. 267. Ghiglia.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
** 8. 51. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2012 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: fino al 30 settembre 2012 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2012.
** 8. 105. Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 30 Pag. 126settembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
** 8. 172. Di Biagio, Raisi.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 dicembre 2012.

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 dicembre 2012;
   b) al numero 7), sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con: 31 marzo 2013.
8. 166. Garagnani.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2012 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2012.
* 8. 12. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2012 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2012.
* 8. 199. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2012 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2012.
* 8. 262. Santori.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2012 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2012.
8. 265. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
  A modifica di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e finanze dal 1o giugno 2012, sono altresì sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 giugno 2013.
8. 211. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: fino al 30 settembre 2012 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2013.
8. 13. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: fino al 30 settembre 2012 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2012.
* 8. 200. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: fino al 30 settembre 2012 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2012.
* 8. 264. Il Relatore.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: fino al 30 settembre 2012 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2012.
* 8. 261. Santori.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 novembre 2012.
8. 76. Il Relatore.

Pag. 127

  Al comma 1, numero 1), dopo le parole: assicurazione obbligatoria aggiungere le seguenti: senza che sia necessario presentare alcuna istanza preventiva agli enti o istituti competenti.
8. 24. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Negro, Rainieri, Munerato, Togni.

  Al comma 1, numero 3), dopo la parola: riscossione aggiungere le seguenti: e quelli di natura extratributaria.
8. 231. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 1, numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri degli interessi passivi a carico dei Consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie all'uopo necessarie sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 2;.
* 8. 59. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Al comma 1, numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri degli interessi passivi a carico dei Consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie all'uopo necessarie sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 2;.
* 8. 103. Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

  Al comma 1, numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri degli interessi passivi a carico dei Consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie all'uopo necessarie sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 2;.
* 8. 113. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri degli interessi passivi a carico dei Consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie all'uopo necessarie sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 2;.
* 8. 144. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 1, numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri degli interessi passivi a carico dei Consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie all'uopo necessarie sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 2;.
* 8. 241. Di Biagio, Raisi, Divella.

  Al comma 1, numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri degli interessi passivi a carico dei Consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie all'uopo necessarie sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 2;.
* 8. 280. Margiotta.

  Al comma 1, dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
  4-bis) l'esazione dei canoni relativi alla concessione del demanio idrico, ivi compresa quella relativa agli arretrati anche a titolo di indennizzo, di cui all'articolo 20 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7 e all'articolo 20 del regolamento della Regione Emilia-Romagna 20 novembre 2001, n. 41;.
8. 145. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Pag. 128

  Al comma 1, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
  6-bis) i termini per il pagamento delle sanzioni amministrative, comprese quelle derivanti da infrazioni a codice della strada, nonché per la notifica dei relativi verbali di violazione e per l'invio alla riscossione coattiva, in scadenza successivamente al 20 maggio 2012;.
* 8. 56. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Al comma 1, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
  6-bis) i termini per il pagamento delle sanzioni amministrative, comprese quelle derivanti da infrazioni a codice della strada, nonché per la notifica dei relativi verbali di violazione e per l'invio alla riscossione coattiva, in scadenza successivamente al 20 maggio 2012;.
* 8. 167. Di Biagio, Raisi.

  Al comma 1, numero 9), primo periodo, sostituire le parole da: negli elenchi fino a: 107 con le seguenti: negli albi di cui all'articolo 106.
8. 282. Duilio, Zaccaria, Gibiino, Lussana.

  Al comma 1, numero 9, primo periodo, sostituire le parole: di cui agli articoli 106 e 107, con le seguenti: di cui all'articolo 106.
* 8. 87. Beccalossi.

  Al comma 1, numero 9, primo periodo, sostituire le parole: di cui agli articoli 106 e 107, con le seguenti: di cui all'articolo 106.
* 8. 201. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 1, numero 9, primo periodo, sostituire le parole: di cui agli articoli 106 e 107, con le seguenti: di cui all'articolo 106.
* 8. 260. Santori.

  Al comma 1, numero 9), ultimo periodo, sostituire le parole: beni immobili con le seguenti: beni mobili.
8. 281. Zaccaria, Gibiino, Lussana, Duilio.

  Al comma 1, numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: beni immobili aggiungere le seguenti: e mobili.
*8. 2. Il relatore.

  Al comma 1, numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: beni immobili aggiungere le seguenti: e mobili.
*8. 4. Fava.

  Al comma 1, numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: beni immobili aggiungere le seguenti: e mobili.
*8. 32. Alessandri, Dussin, Munerato, Rainieri, Togni.

  Al comma 1, numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: beni immobili aggiungere le seguenti: e mobili.
*8. 70. Lanzarin.

  Al comma 1, numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: beni immobili aggiungere le seguenti: e mobili.
*8. 182. Piffari, Borghesi, Mura, Cimadoro, Donadi, Rota.

  Al comma 1, numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: beni immobili aggiungere le seguenti: e mobili.
*8. 213. Bertolini, Tortoli, Stradella.

Pag. 129

  Al comma 1, numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: beni immobili aggiungere le seguenti: e mobili.
*8. 274. Di Biagio, Raisi.

  Al numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: attività imprenditoriale, commerciale, artigianale aggiungere la seguente: , agricola.
**8. 88. Beccalossi.

  Al numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: attività imprenditoriale, commerciale, artigianale aggiungere la seguente: , agricola.
**8. 114. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: attività imprenditoriale, commerciale, artigianale aggiungere la seguente: , agricola.
**8. 153. Brandolini, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

  Al numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: attività imprenditoriale, commerciale, artigianale aggiungere la seguente: , agricola.
**8. 202. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: attività imprenditoriale, commerciale, artigianale aggiungere la seguente: , agricola.
**8. 259. Santori.

  Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   «La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale.».
*8. 263. Il relatore.

  Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   «La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale.».
*8. 11. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   «La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale.».
*8. 86. Beccalossi.

  Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   «La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale.».
*8. 115. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Pag. 130

  Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   «La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale.».
*8. 159. Brandolini, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

  Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   «La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale.».
*8. 198. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   «La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale.».
*8. 244. Santori.

  Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
   «Analoghe sospensioni si applicano ai finanziamenti agevolati concessi da enti pubblici a qualsiasi titolo alle imprese nell'ambito di provvedimenti di agevolazione. Tale sospensione non deve comportare un aggravio di oneri a carico dello Stato.».
**8. 283. Il relatore.

  Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
   «Analoghe sospensioni si applicano ai finanziamenti agevolati concessi da enti pubblici a qualsiasi titolo alle imprese nell'ambito di provvedimenti di agevolazione. Tale sospensione non deve comportare un aggravio di oneri a carico dello Stato.».
**8. 71. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
   «Analoghe sospensioni si applicano ai finanziamenti agevolati concessi da enti pubblici a qualsiasi titolo alle imprese nell'ambito di provvedimenti di agevolazione. Tale sospensione non deve comportare un aggravio di oneri a carico dello Stato.».
**8. 116. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
   «Analoghe sospensioni si applicano ai finanziamenti agevolati concessi da enti pubblici a qualsiasi titolo alle imprese nell'ambito di provvedimenti di agevolazione. Tale sospensione non deve comportare un aggravio di oneri a carico dello Stato.».
**8. 214. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 1, numero 9), aggiungere in fine il seguente periodo:
   «La sospensione di cui al presente numero opera nei confronti dei Comuni di Pag. 131cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012 e relative Province, in relazione alle rate di mutui, prestiti obbligazionari e altre forme di indebitamento, senza necessità di ulteriori richieste nei confronti degli Istituti di credito da parte degli enti in oggetto.».
8. 146. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 1, dopo il numero 9), aggiungere il seguente:
   «9-bis) il pagamento delle rate dei mutui contratti dalle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012».
8. 222. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 1, dopo il numero 9), aggiungere il seguente:
   «9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà contadina.».
*8. 41. Il relatore.

  Al comma 1, dopo il numero 9), aggiungere il seguente:
   «9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà contadina.».
*8. 14. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 1, dopo il numero 9), aggiungere il seguente:
   «9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà contadina.».
*8. 89. Beccalossi.

  Al comma 1, dopo il numero 9), aggiungere il seguente:
   «9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà contadina.».
*8. 154. Brandolini, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

  Al comma 1, dopo il numero 9), aggiungere il seguente:
   «9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà contadina.».
*8. 203. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 1, dopo il numero 9), aggiungere il seguente:
   «9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà contadina.».
*8. 258. Santori.

  Al comma 1, dopo il numero 9), aggiungere il seguente:
   «9-bis) la riscossione delle tariffe di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, relative al finanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004».
8. 137. Marco Carra, Brandolini.

Pag. 132

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Fino al 30 settembre 2012, i sostituti d'imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a formale richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano ritenute alla fonte. Tale sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate».
8. 212. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Sono attivate procedure concorsuali finalizzate a trattare con le banche la possibilità di definire proroghe al pagamento B.O.C. emessi a fermo».
*8. 49. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Sono attivate procedure concorsuali finalizzate a trattare con le banche la possibilità di definire proroghe al pagamento B.O.C. emessi a fermo».
*8. 174. Di Biagio, Raisi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Sono attivate procedure concorsuali finalizzate a trattare con le banche la possibilità di definire proroghe al pagamento B.O.C. emessi a fermo».
*8. 228. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. In ogni caso è sospeso fino al 31 dicembre 2012 il pagamento delle rate di mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere e, previo accordo con gli istituti di credito interessati, la sospensione può essere prorogata per ulteriori 6 mesi».
**8. 50. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. In ogni caso è sospeso fino al 31 dicembre 2012 il pagamento delle rate di mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere e, previo accordo con gli istituti di credito interessati, la sospensione può essere prorogata per ulteriori 6 mesi».
**8. 173. Di Biagio, Raisi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. In ogni caso è sospeso fino al 31 dicembre 2012 il pagamento delle rate di mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere e, previo accordo con gli istituti di credito interessati, la sospensione può essere prorogata per ulteriori 6 mesi».
**8. 229. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 29 maggio 2012 avevano la residenza, o la sede operativa ovvero erano titolari di beni immobili nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.
  1-ter. Per i comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al comma 1-bis, è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari, sotto la propria responsabilità, l'inagibilità della Pag. 133casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda all'Autorità comunale che trasmette copia dell'atto presentato dal contribuente all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.».
8. 15. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 1o giugno 2012, sostituire le parole: «30 settembre 2012» con le seguenti: «30 giugno 2013».
*8. 26. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 1o giugno 2012, le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».
*8. 288. Di Biagio, Raisi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il termine del 30 novembre 2012, previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i fabbricati rurali ubicati nei territori di cui all'articolo 1, è differito al 30 novembre 2013.».
**8. 16. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il termine del 30 novembre 2012, previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i fabbricati rurali ubicati nei territori di cui all'articolo 1, è differito al 30 novembre 2013.».
**8. 61. Negro, Lanzarin.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il termine del 30 novembre 2012, previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i fabbricati rurali ubicati nei territori di cui all'articolo 1, è differito al 30 novembre 2013.».
**8. 106. Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il termine del 30 novembre 2012, previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i fabbricati rurali ubicati nei territori di cui all'articolo 1, è differito al 30 novembre 2013.».
**8. 155. Marco Carra, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il termine del 30 novembre 2012, previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i fabbricati rurali ubicati nei territori di cui all'articolo 1, è differito al 30 novembre 2013.».
**8. 205. Bertolini, Tortoli, Stradella.

Pag. 134

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il termine del 30 novembre 2012, previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i fabbricati rurali ubicati nei territori di cui all'articolo 1, è differito al 30 novembre 2013.».
**8. 245. Santori.

  Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Qualora per l'esercizio di una attività economica, si utilizzino più sedi operative, la sospensione dei versamenti di cui al comma precedente e all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, opera limitatamente alle somme attribuibili alle sedi operative ubicate nelle zone individuate al comma 1 dell'articolo 1. Le somme che dovessero risultare non correttamente versate in base a quanto indicato al periodo precedente, tra il 20 maggio 2012 e la data di entrata in vigore delle legge di conversione, possono essere regolarizzate entro il 30 settembre 2012, senza sanzioni ed interessi;

  Al comma 4, è aggiunto, al medesimo articolo, in fine, il seguente periodo: Sono altresì prorogati al 30 settembre 2012 gli adempimenti ed i versamenti delle imprese che hanno la sede amministrativa dell'impresa nei Comuni coinvolti dal sisma, a prescindere dalla dislocazione delle sedi operative o dalla sede legale.
***8. 29. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Qualora per l'esercizio di una attività economica, si utilizzino più sedi operative, la sospensione dei versamenti di cui al comma precedente e all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, opera limitatamente alle somme attribuibili alle sedi operative ubicate nelle zone individuate al comma 1 dell'articolo 1. Le somme che dovessero risultare non correttamente versate in base a quanto indicato al periodo precedente, tra il 20 maggio 2012 e la data di entrata in vigore delle legge di conversione, possono essere regolarizzate entro il 30 settembre 2012, senza sanzioni ed interessi;

  Al comma 4, è aggiunto, al medesimo articolo, in fine, il seguente periodo: Sono altresì prorogati al 30 settembre 2012 gli adempimenti ed i versamenti delle imprese che hanno la sede amministrativa dell'impresa nei Comuni coinvolti dal sisma, a prescindere dalla dislocazione delle sedi operative o dalla sede legale.
***8. 195. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Qualora per l'esercizio di una attività economica, si utilizzino più sedi operative, la sospensione dei versamenti di cui al comma precedente e all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, opera limitatamente alle somme attribuibili alle sedi operative ubicate nelle zone individuate al comma 1 dell'articolo 1. Le somme che dovessero risultare non correttamente versate in base a quanto indicato al periodo precedente, tra il 20 maggio 2012 e la data di entrata in vigore delle legge di conversione, possono essere regolarizzate entro il 30 settembre 2012, senza sanzioni ed interessi;

  Al comma 4, è aggiunto, al medesimo articolo, in fine, il seguente periodo: Sono altresì prorogati al 30 settembre 2012 gli adempimenti ed i versamenti delle imprese che hanno la sede amministrativa dell'impresa nei Comuni coinvolti dal sisma, a prescindere dalla dislocazione delle sedi operative o dalla sede legale.
***8. 268. Di Biagio, Raisi.

Pag. 135

  Al comma 1, dopo il punto 1) inserire il seguente:
  1-bis) i versamenti della ritenute alla fonte dei sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a formale richiesta dei contribuenti di cui al presente comma 1. Tale sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24,25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate;
8. 69. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il termine del 30 novembre 2012, previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i fabbricati rurali ubicati nei territori di cui all'articolo 1, è differito al 31 maggio 2013.
8. 78. Il Relatore.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 29 maggio 2012 avevano la residenza, o la sede operativa ovvero erano titolari di beni immobili nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.
  1-ter. Per i comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al comma 1-bis, è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari, sotto la propria responsabilità, l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda all'Autorità comunale che trasmette copia dell'atto presentato dal contribuente all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
*8. 90. Beccalossi.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 29 maggio 2012 avevano la residenza, o la sede operativa ovvero erano titolari di beni immobili nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.
  1-ter. Per i comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al comma 1-bis, è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari, sotto la propria responsabilità, l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda all'Autorità comunale che trasmette copia dell'atto presentato dal contribuente all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
*8. 117. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 29 maggio 2012 avevano la residenza, o la sede operativa ovvero erano titolari di beni immobili nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.Pag. 136
  1-ter. Per i comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al comma 1-bis, è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari, sotto la propria responsabilità, l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda all'Autorità comunale che trasmette copia dell'atto presentato dal contribuente all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
*8. 204. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 29 maggio 2012 avevano la residenza, o la sede operativa ovvero erano titolari di beni immobili nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.
  1-ter. Per i comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al comma 1-bis, è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari, sotto la propria responsabilità, l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda all'Autorità comunale che trasmette copia dell'atto presentato dal contribuente all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
*8. 257. Santori.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 29 maggio 2012 avevano la residenza, o la sede operativa ovvero erano titolari di beni immobili nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.
  1-ter. Per i comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al comma 1-bis, è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari, sotto la propria responsabilità, l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda all'Autorità comunale che trasmette copia dell'atto presentato dal contribuente all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
*8. 266. Il relatore.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per il settore agricolo, i contributi previdenziali ed assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo compreso tra il 20 maggio ed il 31 dicembre 2012 sono ridotti alla metà. I relativi importi sono corrisposti, senza sanzioni ed interessi, in 100 rate mensili a partire dal mese di giugno 2013. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1.
8. 102. Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La ripresa della riscossione dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria non versati per effetto Pag. 137delle disposizioni di cui al precedente comma 1, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo, ridotte al 40 per cento.

  Conseguentemente all'Articolo 20 dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 1-bis, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 1-ter.
  1-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,6 per cento»;
   alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,6 per cento»;
   alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,6 per cento»;
   alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;
   alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9 per cento.»
8. 183. Piffari, Mura, Borghesi, Donadi, Rota, Cimadoro.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dei rifiuti urbani, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, ivi comprese le competenti autorità regionali per i rifiuti urbani di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero per le utenze effettivamente danneggiate situate nei comuni colpiti dal sisma, come individuati ai sensi dell'articolo 1 comma 1. Le autorità individuano altresì le modalità per assicurare tempestivamente alle imprese che hanno emesso le fatture suddette la disponibilità per il tempo della sospensione e per quello della successiva rateizzazione, di risorse finanziarie congrue ai corrispondenti mancati ricavi, facendo ricorso a strumenti perequativi. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente comma ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno a strumenti di tipo perequativo.
8. 147. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 2 sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 12 mesi.
8. 81. Gibiino, Santelli, Bertolini, Garagnani, Lunardi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Dall'inizio del periodo di imposta in corso alla data del 20 Maggio 2012 i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 Pag. 138Maggio 2012 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle relative addizionali e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 Dicembre 2014. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011 n. 214, fino al 31 Dicembre 2014 con contestuale aumento del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 23 del 14 Marzo 2011.
8. 273. Ghiglia.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: purché fino a: quanto.
8. 82. Gibiino, Santelli, Bertolini, Garagnani, Lunardi.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ordinanze sindacali di sgombero, inserire le seguenti: , comunque adottate entro il 30 novembre 2012,;

  Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente comma, il contribuente, in alternativa, può dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato, verificata dall'Autorità comunale entro il 30 novembre 2012; l'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
*8. 272. Pizzolante.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ordinanze sindacali di sgombero, inserire le seguenti: , comunque adottate entro il 30 novembre 2012,;

  Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente comma, il contribuente, in alternativa, può dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato, verificata dall'Autorità comunale entro il 30 novembre 2012; l'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
*8. 94. Beccalossi.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ordinanze sindacali di sgombero, inserire le seguenti: , comunque adottate entro il 30 novembre 2012,;

  Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente comma, il contribuente, in alternativa, può dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato, verificata dall'Autorità comunale entro il 30 novembre 2012; l'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
*8. 248. Santori.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ordinanze sindacali di sgombero, inserire le seguenti: , comunque adottate entro il 30 novembre 2012,.
**8. 118. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ordinanze sindacali di sgombero, inserire le seguenti: , comunque adottate entro il 30 novembre 2012,.
**8. 206. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ordinanze sindacali di sgombero, inserire le seguenti: , comunque adottate entro il 30 novembre 2012,.
**8. 246. Santori.

Pag. 139

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ordinanze sindacali di sgombero, inserire le seguenti: , comunque adottate entro il 30 novembre 2012,.
**8. 91. Beccalossi.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ordinanze sindacali di sgombero, inserire le seguenti: , comunque adottate entro il 30 novembre 2012,.
**8. 17. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e comunque fino all'anno di imposta 2013;

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 26,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa.
8. 139. Miglioli.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: i fabbricati di cui al periodo precedente, aggiungere le seguenti: e le relative aree di sedime.

  Conseguentemente dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
8. 119. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: i fabbricati di cui al periodo precedente inserire le seguenti: e le relative aree di sedime.
8. 156. Brandolini, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni, sono inserite le seguenti: a decorrere dall'anno 2012 e.
*8. 44. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni, sono inserite le seguenti parole: a decorrere dall'anno 2012 e.
*8. 179. Di Biagio, Raisi.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni, sono inserite le seguenti parole: a decorrere dall'anno 2012 e.
*8. 223. Bertolini, Tortoli, Stradella.

Pag. 140

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: e comunque non oltre il 31 dicembre 2014;

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa.
8. 140. Miglioli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente comma, il contribuente, in alternativa, può dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato, verificata dall'Autorità comunale entro il 30 novembre 2012; l'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi 30 giorni.
8. 40. Il relatore.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente comma, il contribuente, in alternativa, può dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato, verificata dall'Autorità comunale entro il 30 novembre 2012; l'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
*8. 18. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente comma, il contribuente, in alternativa, può dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato, verificata dall'Autorità comunale entro il 30 novembre 2012; l'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
*8. 98. Beccalossi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente comma, il contribuente, in alternativa, può dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato, verificata dall'Autorità comunale entro il 30 novembre 2012; l'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
*8. 247. Santori.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente comma, il contribuente, in alternativa, può dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato, verificata dall'Autorità comunale entro il 30 novembre 2012; l'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
*8. 207. Bertolini, Tortoli, Stradella.

Pag. 141

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di sostenere l'economia delle zone colpite dal sisma del maggio 2012 ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese, è disposta la non computabilità ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni di cui all'allegato 1 del decreto stesso.
*8. 284. Il relatore.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di sostenere l'economia delle zone colpite dal sisma del maggio 2012 ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese, è disposta la non computabilità ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni di cui all'allegato 1 del decreto stesso.
*8. 72. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di sostenere l'economia delle zone colpite dal sisma del maggio 2012 ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese, è disposta la non computabilità ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni di cui all'allegato 1 del decreto stesso.
*8. 215. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Fino al 31 dicembre 2012, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale del 1o giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.
8. 184. Piffari, Mura, Borghesi, Cimadoro, Donadi, Rota.

  Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
  3-bis). Fermo restando quanto disposto dal precedente comma 3 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le entrate derivanti Pag. 142dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, applicati ai redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, sono ridotti del 50 per cento e destinati in via esclusiva ai Comuni coinvolti dal sisma;
  3-ter). Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede mediante applicazione delle seguenti disposizioni:
   a) all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,8 per cento»;
    2) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,8 per cento»;
    3) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10,8 per cento»;
    4) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,2 per cento»;
    5) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,7 per cento».
8. 83. Gibiino, Santelli, Bertolini, Garagnani, Lunardi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai fabbricati di cui al comma 3, non si applicano, fino alla data di definitiva ricostruzione e agibilità, le rivalutazioni catastali di cui al comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 1-ter.
  1-ter. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa.
8. 138. Miglioli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Fino al 31 dicembre 2014, nella determinazione dell'imposta municipale propria, ai fabbricati agibili compresi nel Pag. 143gruppo catastale A, ad esclusione della categoria A10, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, non si applica il coefficiente di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 si provvede mediante riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
8. 143. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis) la concessione di contributi a vantaggio delle cooperative casearie danneggiate dagli eventi sismici, sarà attestata dall'autorità competente entro il 31 maggio 2013; in ogni caso, i contributi di ristoro dei danni possono essere accertati nel primo bilancio da approvare;
8. 122. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 4 sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2013.;

  Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
8. 124. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 4, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
*8. 107. Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

  Al comma 4, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
*8. 279. Margiotta.

  Al comma 4, sostituire le parole: settembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
*8. 120. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 4, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
*8. 242. Di Biagio, Raisi, Divella.

  Al comma 4, dopo le parole: gli adempimenti, aggiungere le seguenti: e i versamenti.
** 8. 123. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Pag. 144

  Al comma 4, dopo le parole: gli adempimenti, aggiungere le seguenti: e i versamenti.
** 8. 287. Di Biagio, Raisi.

  Al comma 4, dopo le parole: gli adempimenti, aggiungere le seguenti: e i versamenti.
** 8. 27. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Al comma 4, dopo le parole: gli adempimenti, aggiungere le seguenti: e i versamenti.
** 8. 193. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: Sono inoltre sospesi, sino al 30 settembre 2012, i versamenti dei tributi a carico di tutti i soggetti che si avvalgono dell'assistenza di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma.
* 8. 121. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: Sono inoltre sospesi, sino al 30 settembre 2012, i versamenti dei tributi a carico di tutti i soggetti che si avvalgono dell'assistenza di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma.
* 8. 216. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono inoltre sospesi, sino al 30 settembre 2012, i versamenti dei tributi a carico di tutti i soggetti che si avvalgono dell'assistenza di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma.
* 8. 73. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano, altresì, fino al 30 novembre 2012, in favore delle società di servizi e delle società di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
8. 142. Miglioli.

  Sostituire il comma 7, con il seguente:
  7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012 e la cui produzione energetica risulta ancora non incentivata, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 30 giugno 2013.
* 8. 208. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Sostituire il comma 7, con il seguente:
  7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012 e la cui produzione energetica risulta ancora non incentivata, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore dei presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 30 giugno 2013.
* 8. 95. Beccalossi.

Pag. 145

  Sostituire il comma 7, con il seguente:
  7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012 e la cui produzione energetica risulta ancora non incentivata, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 30 giugno 2013.
* 8. 249. Santori.

  Sostituire il comma 7, con il seguente:
  7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili già realizzati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati danneggiati possono essere ubicati a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio.
** 8. 160. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Sostituire il comma 7, con il seguente:
  7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili già realizzati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati danneggiati possono essere ubicati a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio.
** 8. 275. Di Biagio, Raisi.

  Sostituire il comma 7, con il seguente:
  7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili già realizzati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati danneggiati possono essere ubicati a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio.
** 8. 33. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Sostituire il comma 7, con il seguente:
  7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili già realizzati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati danneggiati possono essere ubicati a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio.
** 8. 190. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Sostituire il comma 7, con il seguente:
  7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili già realizzati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle aree colpite dagli eventi sismici, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati danneggiati, possono essere ubicati temporaneamente a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio.
**8. 186. Piffari, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota.

Pag. 146

  Sostituire il comma 7, con il seguente:
  7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili già realizzati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013.
8. 285. Il Relatore.

  Al comma 7, dopo la parola: realizzati, inserire le seguenti: ovvero in corso di realizzazione in quanto aventi già approvato, al 20 maggio 2012, il preventivo di connessione alla rete. Restano altresì confermate le incentivazioni vigenti relativi a tutte le altre tipologie di impianti di produzione di energia da Fonti rinnovabili insediati nei Comuni coinvolti nel sisma che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2013.
* 8. 127. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 7, dopo la parola: realizzati aggiungere le seguenti: ovvero in corso di realizzazione in quanto aventi già approvato, al 20 maggio 2012, il preventivo di connessione alla rete. Restano altresì confermate le incentivazioni vigenti relativi a tutte le altre tipologie di impianti di produzione di energia da Fonti rinnovabili insediati nei Comuni coinvolti dal sisma che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2013.
* 8. 217. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 7, dopo la parola: realizzati, inserire le seguenti: ovvero in corso di realizzazione in quanto aventi già approvato, al 20 maggio 2012, il preventivo di connessione alla rete. Restano altresì confermate le incentivazioni vigenti relativi a tutte le altre tipologie di impianti di produzione di energia da Fonti rinnovabili insediati nei Comuni coinvolti nel sisma che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2013.
* 8. 74. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Al comma 7, dopo la parola: realizzati, aggiungere le seguenti: ovvero in corso di realizzazione in quanto aventi già approvato, al 20 maggio 2012, il preventivo di connessione alla rete. Restano altresì confermate le incentivazioni vigenti relative a tutte le altre tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili insediati nei Comuni coinvolti nel sisma che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2013.
* 8. 79. Il Relatore.

  Al comma 7, dopo le parole: realizzati, aggiungere le parole: ovvero in corso di realizzazione in quanto già approvato, al 20 maggio 2012, il preventivo di connessione alla rete.

  Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: 20 maggio, con le parole: 20 e 29 maggio.
8. 185. Piffari, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota.

  Al comma 7, dopo le parole: 20 maggio 2012, inserire le seguenti: e del 29 maggio 2012.
** 8. 125. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 7, dopo le parole: 20 maggio 2012, inserire le seguenti: e del 29 maggio 2012.
** 8. 108. Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

Pag. 147

  Al comma 7, aggiungere dopo le parole: 20 maggio 2012 le parole: e del 29 maggio 2012.
** 8. 65. Fava, Lanzarin.

  Al comma 7, dopo le parole: 20 maggio 2012, inserire le seguenti: e del 29 maggio 2012.
** 8. 7. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 7, sopprimere le parole: se entrano in esercizio il 30 giugno 2013.
8. 66. Fava, Lanzarin.

  Al comma 7, sostituire le parole da: se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013 con le seguenti: fino alla completa riattivazione degli impianti.
8. 77. Il Relatore.

  Al comma 7, sostituire le parole: il 30 giugno 2013 con le seguenti: il 31 dicembre 2013.
* 8. 126. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 7, le parole: il 30 giugno 2013 sono sostituite dalle seguenti: il 31 dicembre 2013.
* 8. 240. Di Biagio, Raisi, Divella.

  Al comma 7, sostituire le parole: il 30 giugno 2013 con le seguenti: il 31 dicembre 2013.
* 8. 109. Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

  Al comma 7, le parole: il 30 giugno 2013 sono sostituite dalle seguenti: il 31 dicembre 2013.
* 8. 278. Margiotta.

  Al comma 7, sostituire le parole: 30 giugno 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
* 8. 64. Fava, Lanzarin.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole seguenti: Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto ministeriale 5 maggio 2011, recante «Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici», sono estese a tutti gli impianti ubicati nei comuni colpiti dal sisma oggetto dell'ordinanza n. 2 del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 2 giugno 2012. Incentivati ai sensi dei dd.mm. 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007 e 5 agosto 2010. Il ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto, stabilisce: tempi e procedure necessari per ottenere il riconoscimento della sospensione di cui al citato d.m. 5 maggio 2011; criteri di ammissibilità dello spostamento degli impianti situati sugli edifici crollati; individuazione di un periodo di moratoria per gli impianti per i quali era stato avviato l’iter di richiesta di connessione ai gestori di rete locali, ma che, alla data del 20 maggio 2012, non erano ancora allacciati alla rete o non avevano inoltrato la richiesta di accesso alle tariffe incentivanti.
  Gli impianti di produzione di energia fotovoltaica che saranno realizzati contestualmente agli interventi di miglioramento sismico degli immobili o alla costruzione di nuovi immobili avranno accesso Pag. 148agli incentivi previsti dal d.m. 5 maggio 2011 alla data del sisma, purché detti impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014 e la produzione di energia sia utilizzata integralmente o parzialmente al servizio delle attività e dei processi produttivi svolti all'interno dei fabbricati sottostanti. Sono fatte salve le forme di incentivazione in vigore per i nuovi impianti che non rientrano nelle fattispecie di cui al presente comma.
8. 84. Bratti.

  Al comma 7, aggiungere in fine, le parole seguenti: Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto ministeriale 5 maggio 2011, recante «Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici», sono estese a tutti gli impianti incentivati ai sensi dei dd.mm. 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007 e 5 agosto 2012. Ai fini del riconoscimento della sospensione a seguito degli eventi calamitosi di cui al citato decreto ministeriale 5 maggio 2011, i soggetti interessati inviano entro il 31 dicembre 2012, alle autorità competenti formale richiesta di recupero delle tariffe incentivanti, corredata dall'asseverazione di un tecnico abilitato. Gli impianti situati in edifici crollati a seguito degli eventi sismici di cui al presente decreto possono essere delocalizzati in altri edifici o aree, previo nulla osta dell'ufficio tecnico comunale. Gli impianti per i quali era stato avviato l’iter, ma che, alla data del 20 maggio 2012, non erano ancora allacciati alla rete o non avevano inoltrato la richiesta di accesso alle tariffe incentivanti, godono di un periodo di moratoria di 1 anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia fotovoltaica nelle zone colpite dal sisma sarà effettuata contestualmente agli interventi di miglioramento sismico degli immobili e alla costruzione di nuovi immobili, purché entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014, e la produzione di energia sia utilizzata integralmente o parzialmente al servizio delle attività e dei processi produttivi svolti all'interno dei fabbricati sottostanti.
8. 85. Bratti.

  Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
  7-bis. Nel caso di impianti fotovoltaici in corso di realizzazione o non ancora realizzati per i quali è stata autorizzata l'installazione su fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 30 giugno 2013. Tale disposizione si applica anche agli impianti non ancora autorizzati, a condizione che la richiesta di autorizzazione sia stata presentata prima del 20 maggio 2012.
  7-ter. Nel caso di impianti fotovoltaici in esercizio, realizzati su edifici danneggiati, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente è consentito, in via transitoria ed in deroga alle disposizioni di cui ai decreti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e di cui all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il loro riposizionamento a terra nel medesimo sito anche su terreni agricoli, anche attraverso la sostituzione di elementi e componenti distrutti o malfunzionanti. Per tali impianti rimane in vigore la tariffa in conto energia riconosciuta dal GSE Spa al momento dell'entrata in esercizio, a condizione che entro 36 mesi, calcolati a partire dal posizionamento a terra, gli impianti siano nuovamente posizionati sull'edificio ristrutturato o sul nuovo edificio nel medesimo sito. La ricollocazione dell'impianto deve essere eseguita nel limite della potenza precedentemente installata senza dover richiedere ulteriori autorizzazioni alle Amministrazioni locali per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. Pag. 149Decorso tale termine, per gli impianti ancora installati a terra il GSE procederà ad una revisione della convenzione conto energia sostituendo la tariffa in conto energia con quella per impianti non integrati o altri impianti, vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso che rimarrà valida per il periodo residuo di incentivazione.
* 8. 93. Beccalossi.

  Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
  7-bis. Nel caso di impianti fotovoltaici in corso di realizzazione o non ancora realizzati per i quali è stata autorizzata l'installazione su fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 30 giugno 2013. Tale disposizione si applica anche agli impianti non ancora autorizzati, a condizione che la richiesta di autorizzazione sia stata presentata prima del 20 maggio 2012.
  7-ter. Nel caso di impianti fotovoltaici in esercizio, realizzati su edifici danneggiati, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente è consentito, in via transitoria ed in deroga alle disposizioni di cui ai decreti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e di cui all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il loro riposizionamento a terra nel medesimo sito anche su terreni agricoli, anche attraverso la sostituzione di elementi e componenti distrutti o malfunzionanti. Per tali impianti rimane in vigore la tariffa in conto energia riconosciuta dal GSE Spa al momento dell'entrata in esercizio, a condizione che entro 36 mesi, calcolati a partire dal posizionamento a terra, gli impianti siano nuovamente posizionati sull'edificio ristrutturato o sul nuovo edificio nel medesimo sito. La ricollocazione dell'impianto deve essere eseguita nel limite della potenza precedentemente installata senza dover richiedere ulteriori autorizzazioni alle Amministrazioni locali per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. Decorso tale termine, per gli impianti ancora installati a terra il GSE procederà ad una revisione della convenzione conto energia sostituendo la tariffa in conto energia con quella per impianti non integrati o altri impianti, vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso che rimarrà valida per il periodo residuo di incentivazione.
* 8. 250. Santori.

  Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
  7-bis. Nel caso di impianti fotovoltaici in corso di realizzazione o non ancora realizzati per i quali è stata autorizzata l'installazione su fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 30 giugno 2013. Tale disposizione si applica anche agli impianti non ancora autorizzati, a condizione che la richiesta di autorizzazione sia stata presentata prima del 20 maggio 2012.
  7-ter. Nel caso di impianti fotovoltaici in esercizio, realizzati su edifici danneggiati, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente è consentito, in via transitoria ed in deroga alle disposizioni di cui ai decreti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e di cui all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il loro riposizionamento a terra nel medesimo sito anche su terreni agricoli, anche attraverso la sostituzione di elementi e componenti distrutti o malfunzionanti. Per tali impianti rimane in vigore la tariffa in Pag. 150conto energia riconosciuta dal GSE Spa al momento dell'entrata in esercizio, a condizione che entro 36 mesi, calcolati a partire dal posizionamento a terra, gli impianti siano nuovamente posizionati sull'edificio ristrutturato o sul nuovo edificio nel medesimo sito. La ricollocazione dell'impianto deve essere eseguita nel limite della potenza precedentemente installata senza dover richiedere ulteriori autorizzazioni alle Amministrazioni locali per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. Decorso tale termine, per gli impianti ancora installati a terra il GSE procederà ad una revisione della convenzione conto energia sostituendo la tariffa in conto energia con quella per impianti non integrati o altri impianti, vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso che rimarrà valida per periodo residuo di incentivazione.
* 8. 39. Il Relatore.

  Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
  7-bis. Nel caso di impianti fotovoltaici in corso di realizzazione o non ancora realizzati per i quali è stata autorizzata l'installazione su fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacati di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 30 giugno 2013. Tale disposizione si applica anche agli impianti non ancora autorizzati, a condizione che la richiesta di autorizzazione sia stata presentata prima del 20 maggio 2012.
  7-ter. Nel caso di impianti fotovoltaici in esercizio, realizzati su edifici danneggiati, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente è consentito, in via transitoria ed in deroga alle disposizioni di cui ai decreti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e di cui all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il loro riposizionamento a terra nel medesimo sito anche su terreni agricoli, anche attraverso la sostituzione di elementi e componenti distrutti o malfunzionanti. Per tali impianti rimane in vigore la tariffa in conto energia riconosciuta dal GSE Spa al momento dell'entrata in esercizio, a condizione che entro 36 mesi, calcolati a partire dal posizionamento a terra, gli impianti siano nuovamente posizionati sull'edificio ristrutturato o sul nuovo edificio nel medesimo sito. La ricollocazione dell'impianto deve essere eseguita nel limite della potenza precedentemente installata senza dover richiedere ulteriori autorizzazioni alte Amministrazioni locali per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. Decorso tale termine, per gli impianti ancora installati a terra Il GSE procederà ad una revisione della convenzione conto energia sostituendo la tariffa in conto energia con quella per impianti non integrati o altri impianti, vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso che rimarrà valida per il periodo residuo di incentivazione.
* 8. 209. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente comma:
  7-bis. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili in esercizio, ubicati nei territori di cui all'articolo 1, colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, che hanno dato comunicazione al Gestore dei servizi energetici nazionale, hanno diritto alla sospensione del periodo di incentivazione riconosciuto a decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. I termini di incentivazione riprendono a decorrere dalla data di comunicazione al Gestore dei servizi energetici nazionale della riattivazione degli impianti.
8. 128. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Pag. 151

  Dopo il comma 7, inserire il seguente comma:
  7-bis. Nelle aree colpite dal sisma, nel caso di impianti fotovoltaici realizzati su edifici danneggiati, è consentito, in via transitoria ed in deroga alle normative di cui ai diversi decreti conto energia ed all'articolo 65 della legge n. 27 del 2012, il loro riposizionamento a terra, anche attraverso sostituzione di elementi e componenti distrutti o malfunzionanti, nel medesimo sito anche su terreni agricoli. Per tali impianti rimane in vigore la tariffa in conto energia riconosciuta al momento dell'entrata in esercizio, a condizione che entro 36 mesi, calcolati a partire dal posizionamento a terra, gli impianti siano nuovamente posizionati sull'edifico ristrutturato/nuovo edificio nel medesimo sito. La ricollocazione dell'impianto deve essere eseguita nel limite delle potenze precedentemente installate senza dover richiedere ulteriori autorizzazioni alle Amministrazioni locali per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. Decorso tale termine, per gli impianti ancora installati a terra il GSE procederà ad una revisione della convenzione conto energia sostituendo la tariffa in conto energia con quella per impianti non integrati, altri impianti vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso che rimarrà valida per il periodo residuo di incentivazione.
8. 129. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. Nel caso di impianti fotovoltaici in corso di realizzazione o non ancora realizzati per i quali è stata autorizzata l'installazione su fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 30 giugno 2013. Tale disposizione si applica anche agli impianti non ancora autorizzati, a condizione che la richiesta di autorizzazione sia stata presentata prima del 20 maggio 2012.
8. 19. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Dopo il comma 7, inserire, in fine, il seguente comma:
  7-bis. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili in esercizio, ubicati nei territori di cui all'articolo 1, colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, che hanno dato comunicazione al Gestore dei servizi energetici nazionale, hanno diritto alla sospensione del periodo di incentivazione riconosciuto a decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. I termini di incentivazione riprendono a decorrere dalla data di comunicazione al Gestore dei servizi energetici nazionale della riattivazione degli impianti.
8. 8. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 8, dopo le parole: normative comunitarie statali o regionali in materia inserire le seguenti: di benessere animale.
* 8. 96. Beccalossi.

  Al comma 8, dopo le parole: normative comunitarie statali o regionali in materia inserire le seguenti: di benessere animale.
* 8. 62. Negro, Lanzarin.

  Al comma 8, dopo le parole: normative comunitarie statali o regionali in materia inserire le seguenti: di benessere animale.
* 8. 9. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

Pag. 152

  Al comma 8, sopprimere le parole: registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, aggiungere le seguenti: con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni.
** 8. 251. Santori.

  Al comma 8, sopprimere le parole: registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, aggiungere le seguenti: con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni.
** 8. 232. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 8, sopprimere le parole: registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma dopo le parole: nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, aggiungere le seguenti: con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni.
** 8. 38. Il Relatore.

  Al comma 8, sopprimere le parole: registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Restano fermi gli obblighi relativi alla movimentazione degli animali.
8. 157. Marco Carra, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

  Al comma 8 dopo le parole: (D.Lgs. n. 158/2006 e D.Lgs. n. 193/2006) inserire le seguenti: nonché in materia di certificazioni obbligatorie e volontarie riferite a processi produttivi e produzioni certificate nell'ambito delle produzioni a denominazione di origine, biologiche, da agricoltura integrata, ovvero l'assolvimento di obblighi tesi all'ottenimento di agevolazioni fiscali,.
8. 161. Brandolini, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Le sanzioni previste per i ritardati versamenti relativi al prelievo mensile, inerenti al mese di marzo 2012, da effettuarsi entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, non si applicano agli operatori ubicati nei territori di cui all'articolo 1 colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
*8. 158. Brandolini, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Le sanzioni previste per i ritardati versamenti relativi al prelievo mensile, inerenti al mese di marzo 2012, da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte Pag. 153entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, non sono applicate agli operatori ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici dei giorni del 20 e 29 maggio 2012.
*8. 97. Beccalossi.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Le sanzioni previste per i ritardati versamenti relativi al prelievo mensile, inerenti al mese di marzo 2012, da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, non sono applicate agli operatori ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici dei giorni del 20 e 29 maggio 2012.
*8. 252. Santori.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Le sanzioni previste per i ritardati versamenti relativi al prelievo mensile, inerenti al mese di marzo 2012, da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, non sono applicate agli operatori ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici dei giorni del 20 e 29 maggio 2012.
*8. 233. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Le sanzioni previste per i ritardati versamenti relativi al prelievo mensile, inerenti al mese di marzo 2012, da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, non sono applicate agli operatori ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici dei giorni del 20 e 29 maggio 2012.
*8. 37. Il Relatore.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis). Per gli enti comunali colpiti dal sisma, i pagamenti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi interessi attivi e passivi, sono sospesi per gli anni 2012 e 2013 con il conseguente differimento di 2 anni sulla scadenza dei mutui.
8. 3. Biava.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dalla direttiva 91/629/CE e dalla direttiva 97/2/CE, nonché dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami.
*8. 20. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dalla direttiva 91/629/CE e dalla direttiva 97/2/CE, nonché dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami.
*8. 253. Santori.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dalla direttiva 91/629/CE e dalla direttiva 97/2/CE, nonché dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami.
*8. 234. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dalla direttiva 91/629/CE e dalla direttiva 97/2/CE, nonché dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami.
*8. 36. Il Relatore.

Pag. 154

  Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dalla direttiva 91/629/CE e dalla direttiva 97/2/CE, nonché dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami.
*8. 99. Beccalossi.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami.
8. 60. Negro, Lanzarin.

  Al comma 11, sostituire le parole: gli agricoltori, con le seguenti: le aziende agricole.
*8. 254. Santori.

  Al comma 11, sostituire le parole: gli agricoltori, con le seguenti: le aziende agricole.
*8. 235. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 11, sostituire le parole: gli agricoltori, con le seguenti: le aziende agricole.
*8. 42. Il Relatore.

  Al comma 11, sostituire le parole: gli agricoltori, con le seguenti: le aziende agricole.
*8. 163. Brandolini, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

  Al comma 11, sostituire le parole: gli agricoltori, con le seguenti: le aziende agricole.
*8. 100. Beccalossi.

  Al comma 11 dopo le parole: possono mantenere, inserire le seguenti: per l'anno in corso.
8. 162. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006, ove gli agricoltori ricadenti nei comuni interessati dall'evento sismico, che abbiano subito gravi danni a beni immobili e mobili di loro proprietà, non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, del Reg. (CE) n. 320/2006 le Autorità competenti rinunciano al recupero totale o parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati.
8.164. Marco Carra, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: nei punti, con le seguenti: nei commi.
*8. 256. Santori.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: nei punti, con le seguenti: nei commi.
*8. 237. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.
**8. 101. Beccalossi.

Pag. 155

  Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.
**8. 236. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.
**8. 255. Santori.

  Sostituire il comma 14, con il seguente:
  14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31 dicembre 2012 l'attività di somministrazione pasti e bevande in deroga ai limiti previsti dalle leggi delle regioni colpite dagli eventi sismici di cui al presente decreto.
8. 187. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota, Mura.

  Al comma 14, sostituire le parole: all'articolo 6 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2009 con le seguenti: dalle vigenti leggi delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.
8. 136. Marco Carra, Colaninno, Pizzetti, Zucchi, Braga, Codurelli, Colombo, Corsini, De Biasi, Duilio, Farinone, Ferrari, Fiano, Letta, Levi, Marantelli, Misiani, Mosca, Peluffo, Pollastrini, Quartiani, Sanga, Zaccaria.

  Al comma 14, sostituire le parole: all'articolo 6 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2009 con le seguenti: dalle rispettive leggi regionali.
*8. 130. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 14, sostituire le parole: all'articolo 6 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2009 con le seguenti: dalle rispettive leggi regionali.
*8. 110. Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

  All'articolo 8, comma 14, sostituire le parole: all'articolo 6 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2009 con le seguenti: dalle rispettive leggi regionali.
*8. 63. Negro, Lanzarin.

  All'articolo 8, comma 14, sostituire le parole: all'articolo 6 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2009 con le seguenti: dalle rispettive leggi regionali.
*8. 10. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 14 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e all'articolo 151, commi 3, lettera b), e 4, nonché all'articolo 157 della legge regionale della Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008.
**8. 111. Beccalossi, De Corato, Frassinetti, Saglia, Scandroglio, Corsaro, Nola.

  Al comma 14 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e all'articolo 151, commi 3, lettera b), e 4, nonché all'articolo 157 della legge regionale della Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008.
**8. 67. Fava, Lanzarin.

  Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'articolo 157 della legge regionale Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008.
*8. 243. Santori.

Pag. 156

  Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'articolo 157 della legge regionale Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008.
*8. 43. Il Relatore.

  Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'articolo 157 della legge regionale Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008.
*8. 238. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'articolo 157 della legge regionale Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008 e dell'analoga disposizione della regione Veneto.
8. 21. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  15-bis. Ai fabbisogni di cassa derivanti dai mancati incassi conseguenti all'applicazione delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma, gli enti locali fanno fronte tramite:
   a) il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, fino ai sei dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata, con obbligo di estinzione entro il termine dell'esercizio finanziario 2012. Il bilancio dello Stato fornisce copertura agli oneri derivanti dalle soprarichiamate operazioni di finanziamento a breve termine;
   b) l'incasso dei residui attivi, correnti e in conto capitale, a valere sul bilancio dello Stato, come certificato dal Ministero dell'Interno, il cui pagamento è disposto obbligatoriamente entro il 30 settembre 2012;
   c) un'anticipazione dei trasferimenti erariali, concessa dal Ministero dell'interno, per compensare gli effetti finanziari derivanti dai differimenti dei termini per il versamento degli obblighi tributari, disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012. L'anticipazione è calcolata sulla base delle minori entrate rispetto al 2011, certificate dai comuni interessati. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di assegnazione delle quote di cui al Fondo sperimentale di Riequilibrio.
8. 148. Lenzi, Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola, Marchi, Marchignoli.

  Dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:
  15-bis. Per compensare le minori entrate di competenza iscritte sui bilanci di previsione, ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono assegnati, per gli anni 2012 e 2013, contributi pari ai minori accertamenti tributari, rispetto al 2011, strettamente connessi all'evento sismico. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero dell'interno.
  15-ter. Per il biennio 2012-2013, ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, per i quali le abitazioni inagibili, totalmente o parzialmente, a seguito della crisi sismica rappresentano oltre il 15 per cento del totale delle abitazioni, sono concessi contributi per l'adeguamento alla media delle risorse relative alla fascia demografica di appartenenza.
  15-quater. Al fine di consentire una rapida ripresa degli investimenti degli enti locali colpiti dal sisma non sono conteggiati gli oneri derivanti da nuove forme di indebitamento per interventi pubblici esclusivamente finalizzati alla ricostruzione, in deroga ai limiti posti dall'articolo Pag. 157204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
  15-quinquies. Per tutti i soggetti che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici, accertati secondo le modalità di cui al comma 2, articolo 3, le disposizioni di cui al precedente comma 1 hanno validità fino al 31 dicembre 2013; i pagamenti oggetto di sospensione potranno essere rateizzati nel biennio successivo su richiesta motivata del soggetto interessato all'Ente di riferimento.
8. 149. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  15-bis. Al fine di consentire una rapida ripresa degli investimenti degli enti locali colpiti dal sisma non sono conteggiati gli oneri derivanti da nuove forme di indebitamento per interventi pubblici esclusivamente finalizzati alla ricostruzione, in deroga ai limiti posti dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. 150. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  15-bis. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2013.

  Conseguentemente all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: e 13 con le seguenti: 13 e 15-bis.
8. 151. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  15-bis. Sono altresì prorogati di diritto, per dodici mesi, i titoli di soggiorno in scadenza nell'anno in corso per gli immigrati con lavoro e/o residenza nei Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui al comma 1, articolo 1.
8. 165. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  15-bis. È sospeso, fino a cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, l'obbligo del possesso del certificato di idoneità abitativa per gli alloggi dei lavoratori stranieri situati nelle aree colpite dal sisma, necessario secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione) ai fini del ricongiungimento familiare, del rilascio del permesso di soggiorno CE di lungo periodo e della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
8. 168. Di Biagio, Raisi.

  Dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:
  15-bis. Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli eventuali sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da datori di lavoro privati nei sei mesi successivi alla data del 20 maggio 2012, a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012 ovvero concessi, nel predetto periodo, da datori di lavoro privati Pag. 158operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nelle aree colpite dal sisma.
8. 192. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:
  15-bis. Fino al 31 dicembre 2014, per i contratti di locazione stipulati da soggetti titolari di attività produttive o di lavoro autonomo che, a causa degli eventi sismici, si trovino nella necessità di utilizzare immobili sostitutivi, da destinare all'attività produttiva o professionale, non si applicano i termini temporali di cui ai contratti previsti dall'articolo 27, commi 1 e 2 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
8. 191. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15-bis. Sono sospesi, fino a cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, i termini per la presentazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 286/1998, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, in scadenza o scaduto da non oltre sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, da parte dei cittadini stranieri residenti o domiciliati nelle aree colpite dagli eventi sismici. Fino al rilascio dei permessi di soggiorno rinnovati, sono prorogati gli effetti e l'efficacia dei permessi di soggiorno in scadenza o scaduti di cui al presente comma.
  15-ter. È sospesa fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, la decorrenza del termine previsto ai sensi dell'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 286/1998 per i lavoratori stranieri che, svolgendo attività lavorativa nelle aree colpite dagli eventi sismici, abbiano perso il posto di lavoro per motivi a questi legati.
8. 189. Piffari, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota.

  Al comma 15, sostituire le parole: della regione Emilia-Romagna, con le parole: delle regioni di cui al presente decreto.
8. 188. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota, Mura.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Gli importi dei tributi di spettanza dei comuni non percepiti dai medesimi per effetto della sospensione dei versamenti tributari e dell'esclusione dei fabbricati danneggiati di cui all'articolo 8, comma 3, sono anticipati ai predetti enti dallo Stato, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A decorrere dalla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi, si provvede a ridurre il Fondo Sperimentale di Riequilibrio a favore dei comuni interessati di importi pari al gettito riscosso, determinato mediante apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza Unificata.

  Conseguentemente:
  Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
8. 178. Di Biagio, Raisi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Per l'anno 2012 l'imposta municipale propria, fatte salve le esenzioni di cui al comma 3 ultimo periodo, è dovuta nella misura del 50 per cento e conseguentemente non si applicano la riserva statale sul gettito e il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 23 dicembre 2011, n. 214.
8. 177. Di Biagio, Raisi.

Pag. 159

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  I comuni di cui all'articolo 1, comma 1, possono contrarre mutui per finanziare interventi connessi al terremoto in deroga a quanto stabilito dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
8. 176. Di Biagio, Raisi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Per i comuni terremotati, il limite di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è innalzato, per gli anni 2012 e 2013, ai sei dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli fino alla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi sospesi. Gli interessi relativi alla quota anticipata che ecceda la misura ordinaria di cui al citato testo unico, sono rimborsati dallo Stato entro il 28 febbraio dell'anno successivo, previa certificazione del Comune. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Anci, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, sono stabilite le modalità e i contenuti della certificazione.
8. 175. Di Biagio, Raisi.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  15-bis. Sono sospesi, fino a cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, i termini per la presentazione, ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, in scadenza o scaduto da non più di sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, da parte dei cittadini stranieri residenti o domiciliati nelle aree colpite dal sisma. Fino al rilascio dei permessi di soggiorno rinnovati, sono prorogati gli effetti e l'efficacia dei permessi di soggiorno in scadenza o scaduti di cui al presente comma. Allo stesso modo sono sospesi e prorogati i termini per l'eventuale conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rilasciato nell'ambito dell'emergenza umanitaria a favore di cittadini nordafricani, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e dell'OPCM 15 maggio 2012.
8. 171. Di Biagio, Raisi.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  15-bis. È sospesa fino a cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, la decorrenza del termine previsto ai sensi dell'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione) per i lavoratori stranieri che, svolgendo attività lavorativa nelle aree colpite dal sisma, abbiano perso il posto di lavoro per motivi a questo legati.
8. 170. Di Biagio, Raisi.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  15-bis. Per i lavoratori stranieri residenti o domiciliati nelle aree colpite dal sisma è sospeso, fino a cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, l'obbligo del pagamento del contributo per la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'articolo 1, comma 22, lettera b) della legge 15 luglio 2009, n. 94 e ai sensi del decreto 6 ottobre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. 169. Di Biagio, Raisi.

Pag. 160

  Al comma 15, dopo le parole: Regione Emilia Romagna, aggiungere le seguenti: della provincia di Mantova e della provincia di Rovigo.
8. 135. Marco Carra, Colaninno, Pizzetti, Zucchi, Braga, Codurelli, Colombo, Corsini, De Biasi, Duilio, Farinone, Ferrari, Fiano, Letta, Levi, Marantelli, Misiani, Mosca, Peluffo, Pollastrini, Quartiani, Sanga, Zaccaria.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  15-bis. Sono sospesi, fino a cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, i termini per la presentazione, ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, in scadenza o scaduto da non più di sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, da parte dei cittadini stranieri residenti o domiciliati nelle aree colpite dal sisma. Fino al rilascio dei permessi di soggiorno rinnovati, sono prorogati gli effetti e l'efficacia dei permessi di soggiorno in scadenza o scaduti di cui al presente comma.
  Allo stesso modo sono sospesi e prorogati i termini per l'eventuale conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rilasciato nell'ambito dell'emergenza umanitaria a favore di cittadini nordafricani, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e dell'OPCM 15 maggio 2012.
  15-ter. È sospesa fino a cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, la decorrenza del termine previsto ai sensi dell'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione) per i lavoratori stranieri che, svolgendo attività lavorativa nelle aree colpite dal sisma, abbiano perso il posto di lavoro per motivi a questo legati.
8. 133. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  15-bis. Ai soli fini della riscossione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, le imprese risiedenti nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, nel corso del periodo relativo allo stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, sono esentate dalla presentazione del documento unico di regolarità contributiva.
8. 134. Zucchi, Marco Carra.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  15-bis. I comuni di cui all'articolo 1, comma 1, possono contrarre mutui per finanziare interventi connessi al terremoto in deroga a quanto stabilito dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
8. 132. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  15-bis. Fino al 31 dicembre 2014, per i contratti di locazione stipulati da soggetti titolari di attività produttive o di lavoro autonomo che, a causa degli eventi sismici, si trovino nella necessità di utilizzare immobili sostitutivi, da destinare all'attività produttiva o professionale, non si applicano i termini temporali di cui ai contratti previsti dall'articolo 27, commi 1 e 2 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
*8. 131. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  15-bis. Fino al 31 dicembre 2014, per i contratti di locazione stipulati da soggetti titolari di attività produttive o di lavoro autonomo che, a causa degli eventi sismici, Pag. 161si trovino nella necessità di utilizzare immobili sostitutivi, da destinare all'attività produttiva o professionale, non si applicano i termini temporali di cui ai contratti previsti dall'articolo 27, commi 1 e 2 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
*8. 34. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  15-bis. Le disposizioni del presente articolo relative alla sospensione di termini si applicano anche in favore dei soggetti danneggiati dal terremoto nei comuni confinanti con l'area delimitata.
8. 104. Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  15-bis. Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli eventuali sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da datori di lavoro privati nei sei mesi successivi alla data del 20 maggio 2012, a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012 ovvero concessi, nel predetto periodo, da datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nelle aree colpite dal sisma.
8. 35. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  16. Sono altresì prorogati di diritto, per dodici mesi, i titoli di soggiorno in scadenza nell'anno in corso per gli immigrati con lavoro o residenza nei Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui al comma 1, articolo 1.
8. 239. Murer.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  16. Per l'anno 2012 l'imposta municipale propria, fatte salve le esenzioni di cui al comma 3, ultimo periodo, è dovuta nella misura del 50 per cento e conseguentemente non si applicano la riserva statale sul gettito e il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 23 dicembre 2011, n. 214.
*8. 225. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  16. Per l'anno 2012 l'imposta municipale propria, fatte salve le esenzioni di cui al comma 3 ultimo periodo, è dovuta nella misura del 50 per cento e conseguentemente non si applicano la riserva statale sul gettito e il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 23 dicembre 2011, n. 214.
*8. 46. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  16. I comuni di cui all'articolo 1, comma 1, possono contrarre mutui per finanziare interventi connessi al terremoto in deroga a quanto stabilito dall'articolo Pag. 162204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
**8. 47. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  16. I comuni di cui all'articolo 1, comma 1, possono contrarre mutui per finanziare interventi connessi al terremoto in deroga a quanto stabilito dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
**8. 226. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  16. Gli importi dei tributi di spettanza dei comuni non percepiti dai medesimi per effetto della sospensione dei versamenti tributari e dell'esclusione dei fabbricati danneggiati di cui all'articolo 8, comma 3, sono anticipati ai predetti enti dallo Stato, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A decorrere dalla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi, si provvede a ridurre il Fondo sperimentale di riequilibrio a favore dei comuni interessati di importi pari al gettito riscosso, determinato mediante apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Unificata, Stato-regioni-città e autonomie locali. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
*8. 224. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  16. Gli importi dei tributi di spettanza dei comuni non percepiti dai medesimi per effetto della sospensione dei versamenti tributari e dell'esclusione dei fabbricati danneggiati di cui all'articolo 8, comma 3, sono anticipati ai predetti enti dallo Stato, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A decorrere dalla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi, si provvede a ridurre il Fondo sperimentale di riequilibrio a favore dei comuni interessati di importi pari al gettito riscosso, determinato mediante apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Unificata, Stato-regioni-città e autonomie locali. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
*8. 45. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  15-bis. Sui versamenti sospesi è disposto un abbattimento del 60 per cento, applicabile altresì alle imprese che hanno regolarmente versato anche nei periodi di sospensione, tramite lo strumento del credito d'imposta.
8. 23. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Rainieri, Munerato, Negro, Togni.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  16. Per i comuni terremotati il limite di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è innalzato, per gli anni 2012 e 2013, ai sei dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, Pag. 163afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli fino alla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi sospesi. Gli interessi relativi alla quota anticipata che ecceda la misura ordinaria di cui al citato testo unico, sono rimborsati dallo Stato entro il 28 febbraio dell'anno successivo, previa certificazione del Comune. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Anci, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, sono stabilite le modalità e i contenuti della certificazione.
*8. 227. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  16. Per i comuni terremotati il limite di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è innalzato, per gli anni 2012 e 2013, ai sei dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli fino alla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi sospesi. Gli interessi relativi alla quota anticipata che ecceda la misura ordinaria di cui al citato testo unico, sono rimborsati dallo Stato entro il 28 febbraio dell'anno successivo, previa certificazione del comune. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Anci, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, sono stabilite le modalità e i contenuti della certificazione.
*8. 48. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  15-bis. Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli eventuali sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da datori di lavoro privati nei sei mesi successivi alla data del 20 maggio 2012, a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012 ovvero concessi, nel predetto periodo, da datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nelle aree colpite dal sisma.
8. 277. Di Biagio, Raisi.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  15-bis. Fino al 31 dicembre 2014, per i contratti di locazione stipulati da soggetti titolari di attività produttive o di lavoro autonomo che, a causa degli eventi sismici, si trovino nella necessità di utilizzare immobili sostitutivi, da destinare all'attività produttiva o professionale, non si applicano i termini temporali di cui ai contratti previsti dall'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 1978, n. 392.
8. 276. Di Biagio, Raisi.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  15-bis. Nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente, i termini di validità di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 sono prorogati di due anni. In caso di convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero di accordi similari comunque denominati dalla legislazione Pag. 164regionale, stipulati antecedentemente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di quattro anni e il pagamento degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo.
*8. 270. Stradella.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  15-bis. Nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente, i termini di validità di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 sono prorogati di due anni. In caso di convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero di accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati antecedentemente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di quattro anni e il pagamento degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo.
*8. 6. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Dopo il comma 15, inserire i seguenti:
  15-bis. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  4-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione nei confronti dei contribuenti che operano, anche attraverso unità locali, in uno dei territori individuati dal decreto ministeriale 1o giugno 2012, relativamente ai periodi di imposta che intercorrono tra la data del 31 dicembre 2011 e quella del 31 dicembre 2013.

  15-ter. All'articolo 30, comma 1, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, dopo il numero 6-sexies) è aggiunto il seguente:
  6-septies) alle società che operano, anche attraverso unità locali, in uno dei territori individuati dal decreto ministeriale 1o giugno 2012 relativamente ai periodi di imposta che intercorrono tra la data del 31 dicembre 2011 e quella del 31 dicembre 2013.
  15-quater. In deroga a quanto stabilito dal comma 4, dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è revocabile, entro la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, l'opzione per la trasparenza fiscale, operata dalla società partecipata operante, anche attraverso unità locali, in uno dei territori individuati dal decreto ministeriale 1o giugno 2012.
  15-quinquies. In deroga a quanto stabilito dal comma 3, dell'articolo 117, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche in assenza della perdita del requisito di controllo di cui al comma 1 del medesimo articolo, permane la facoltà concessa alla società o all'ente controllante, operante, anche attraverso unità locali, in uno dei territori individuati dal decreto ministeriale 1o giugno 2012, e comunque entro la data di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, di disapplicare le disposizioni dettate dagli articoli 117 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. 75. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

Pag. 165

  Dopo il comma 15 inserire il seguente:
  15-bis. All'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 non trovano applicazione nei confronti dei contribuenti che operano, anche attraverso unità locali, in uno dei territori individuati dal decreto ministeriale 1o giugno 2012, relativamente ai periodi di imposta che intercorrono tra la data del 31 dicembre 2011 e quella del 31 dicembre 2013.
8. 218. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 15 inserire il seguente:
  15-bis. All'articolo 30, comma 1, secondo periodo della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (così come modificata dall'articolo 1, commi 128 e 129 della legge 24 dicembre 2007, n. 244), dopo il numero 6-sexies è aggiunto il seguente:
  6-septies) alle società che operano, anche attraverso unità locali, in uno dei territori individuati dal decreto ministeriale 1o giugno 2012 relativamente ai periodi di imposta che intercorrono tra la data del 31 dicembre 2011 e quella del 31 dicembre 2013.
8. 219. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 15 inserire il seguente:
  15-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 4, dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), è revocabile, entro la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, l'opzione per la trasparenza fiscale, operata dalla società partecipata operante, anche attraverso unità locali, in uno dei territori individuati dal decreto ministeriale 1o giugno 2012.
8. 220. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 15 inserire il seguente:
  15-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 3, dell'articolo 117, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche in assenza della perdita del requisito di controllo di cui al comma 1 del medesimo articolo, permane la facoltà concessa alla società o all'ente controllante, operante, anche attraverso unità locali, in uno dei territori individuati dal decreto ministeriale 1o giugno 2012, e comunque entro la data di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, di disapplicare le disposizioni dettate dagli articoli 117 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. 221. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 15 inserire il seguente:
  15-bis. Gli adempimenti e i versamenti tributari, amministrativi e contributivi, di cui al comma 1, non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, potranno essere compiuti entro il 30 giugno 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, con un numero massimo di 120 rate di uguale importo, senza applicazione di sanzioni e interessi per tardivo versamento.
8. 22. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Rainieri, Munerato, Negro, Togni.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali interessati dagli eventi sismici).

  1. Ai Comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Rovigo sono concessi, per ciascuno degli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, trasferimenti erariali aggiuntivi, a titolo compensativo Pag. 166delle minori entrate conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel mese di maggio 2012, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subìta.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione delle minori entrate di cui al presente articolo, da parte degli Enti Locali beneficiari dei trasferimenti erariali di cui al precedente comma 1.
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per ciascuno degli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 viene destinata una quota pari ad euro 50 milioni della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*8. 012. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali interessati dagli eventi sismici).

  1. Ai Comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Rovigo sono concessi, per ciascuno degli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, trasferimenti erariali aggiuntivi, a titolo compensativo delle minori entrate conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel mese di maggio 2012, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subìta.
  2. Con Decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione delle minori entrate di cui al presente articolo, da parte degli Enti Locali beneficiari dei trasferimenti erariali di cui al precedente comma 1.
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per ciascuno degli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 viene destinata una quota pari ad euro 50 milioni della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*8. 011. Di Biagio, Raisi.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali interessati dagli eventi sismici).

  1. Ai Comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Rovigo sono concessi, per ciascuno degli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, trasferimenti erariali aggiuntivi, a titolo compensativo delle minori entrate conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel mese di maggio 2012, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita.Pag. 167
  2. Con Decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione delle minori entrate di cui al presente articolo, da parte degli Enti Locali beneficiari dei trasferimenti erariali di cui al precedente comma 1.
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per ciascuno degli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 viene destinata una quota pari ad euro 50 milioni della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 8. 04. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Riapertura dei termini per la presentazione del modello 730).

  1. Limitatamente alle dichiarazione relative all'anno d'imposta 2011, le persone fisiche residenti alla data del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012 nei territori delineati dall'articolo 1, possono presentare entro il 15 ottobre 2012 ad un CAF-dipendenti di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o a un professionista abilitato a svolgere l'attività di assistenza fiscale ai sensi degli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la dichiarazione prevista dall'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
  2. 1 soggetti di cui al periodo precedente che ricevono le dichiarazioni modello 730, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni predisposte e il risultato finale della dichiarazione di cui, rispettivamente, alle lettere c) ed a) dell'articolo 16, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, entro il 31 ottobre 2012.
  3. Relativamente ai contribuenti di cui al comma 1:
   a) i sostituti che, alla data del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012, non avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori delineati dall'articolo 1, effettuano, entro il mese di novembre 2012, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 19 del predetto decreto ministeriale n. 164 del 1999;
   b) i sostituti che, alla data del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori delineati dall'articolo 1, effettuano, ove possibile, entro il mese di novembre 2012, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 19 del predetto decreto ministeriale n. 164 del 1999.
** 8. 02. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Riapertura dei termini per la presentazione del modello 730).

  1. Limitatamente alle dichiarazione relative all'anno d'imposta 2011, le persone fisiche residenti alla data del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012 nei territori delineati dall'articolo 1, possono presentare entro il 15 ottobre 2012 ad un CAF-dipendenti di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o a un professionista abilitato a svolgere l'attività di assistenza fiscale ai sensi degli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies, del decreto-legge 30 settembre Pag. 1682005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la dichiarazione prevista dall'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
  2. 1 soggetti di cui al periodo precedente che ricevono le dichiarazioni modello 730, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni predisposte e il risultato finale della dichiarazione di cui, rispettivamente, alle lettere c) ed a) dell'articolo 16, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, entro il 31 ottobre 2012.
  3. Relativamente ai contribuenti di cui al comma 1:
   a) i sostituti che, alla data del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012, non avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori delineati dall'articolo 1, effettuano, entro il mese di novembre 2012, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 19 del predetto decreto ministeriale n. 164 del 1999;
   b) i sostituti che, alla data del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori delineati dall'articolo 1, effettuano, ove possibile, entro il mese di novembre 2012, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 19 del predetto decreto ministeriale n. 164 del 1999.
** 8. 09. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Riapertura dei termini per la presentazione del modello 730).

  1. Limitatamente alle dichiarazione relative all'anno d'imposta 2011, le persone fisiche residenti alla data del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012 nei territori delineati dall'articolo 1, possono presentare entro il 15 ottobre 2012 ad un CAF-dipendenti di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o a un professionista abilitato a svolgere l'attività di assistenza fiscale ai sensi degli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la dichiarazione prevista dall'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
  2. 1 soggetti di cui al periodo precedente che ricevono le dichiarazioni modello 730, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni predisposte e il risultato finale della dichiarazione di cui, rispettivamente, alle lettere c) ed a) dell'articolo 16, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, entro il 31 ottobre 2012.
  3. Relativamente ai contribuenti di cui al comma 1:
   a) i sostituti che, alla data del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012, non avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori delineati dall'articolo 1, effettuano, entro il mese di novembre 2012, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 19 del predetto decreto ministeriale n. 164 del 1999;
   b) i sostituti che, alla data del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori delineati dall'articolo 1, effettuano, ove possibile, entro il mese di novembre 2012, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 19 del predetto decreto ministeriale n. 164 del 1999.
** 8. 07. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Istituzione di una zona franca).

  1. II territorio dei comuni di cui all'articolo 1 costituisce, fino al 31 dicembre 2022, territorio extra-doganale, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
  2. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli di Stato.Pag. 169
  3. Il Ministro per l'economia e le finanze, di concerto con i Ministri per lo sviluppo economico e infrastrutture e trasporti, politiche agricole, alimentari e forestali, beni e attività culturali, provvede con proprio decreto ad individuare tabelle merceologiche e prodotti che richiedono specifica disciplina.
  4. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
  5. Gli atti emanati in applicazione della presente disposizione che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
8. 05. Rainieri, Fava, Pini, Munerato, Lanzarin.

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Esenzione dall'imposta di bollo).

  1. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2013, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2.
8. 03. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Fino alla data del 31 dicembre 2014, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti della imposta sul valore aggiunto:
   a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorché destinati ad uso diverso dalla abitazione, e di attrezzature, distrutti o danneggiati, per effetto degli eventi sismici verificatisi nelle province di cui all'articolo 1, comma l. La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione rilasciata dal comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dall'ufficio del genio civile o dall'ufficio tecnico erariale competenti per territorio;
   b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle aziende agricole per il ripristino e la ricostruzione delle scorte vive o morte distrutte o danneggiate per effetto degli eventi sismici verificatisi nelle province di cui all'articolo 1, comma 1. La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione rilasciata dal comune in cui si trova l'azienda agricola nonché dal competente organo regionale;
   c) le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici di fabbricati o porzioni di fabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, nelle province di cui all'articolo 1, comma 1, nonché le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati stessi;
   d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché in relazione alla attività di demolizione e sgombero delle macerie nelle province di cui all'articolo 1, comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una Pag. 170progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 1 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa.
8. 08. Benamati.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Norma di interpretazione autentica del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012).

  1. Ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012 si specifica quanto segue:
   il riferimento alla data del 20 maggio 2012 (articolo 1, comma 1) è da intendersi «nel periodo compreso tra il 20 e il 29 maggio 2012»;
   il riferimento ai soggetti individuati dal decreto ministeriale ai fini della sospensione dei termini (articolo 1, commi 1-2) è da intendersi a coloro che nel periodo compreso tra il 20 e il 29 maggio 2012, avevano la residenza, «la sede legale, una sede operativa o un'unità locale»;
   il riferimento alle città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo è da intendersi ai Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo non comprese nell'allegato 1 specificando altresì che la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità totale o parziale della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorità comunale. A tal fine, l'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia dell'Entrate territorialmente competente nei successivi 60 giorni.
* 8. 06. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Norma di interpretazione autentica del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012).

  1. Ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012 si specifica quanto segue:
   il riferimento alla data del 20 maggio 2012 (articolo 1, comma 1) è da intendersi «nel periodo compreso tra il 20 e il 29 maggio 2012»;Pag. 171
   il riferimento ai soggetti individuati dal decreto ministeriale ai fini della sospensione dei termini (articolo 1, commi 1-2) è da intendersi a coloro che nel periodo compreso tra il 20 e il 29 maggio 2012, avevano la residenza, «la sede legale, una sede operativa o un'unità locale»;
   il riferimento alle città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo è da intendersi ai Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo non comprese nell'allegato 1 specificando altresì che la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità totale o parziale della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorità comunale. A tal fine, l'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia dell'Entrate territorialmente competente nei successivi 60 giorni.
* 8. 010. Bertolini, Tortoli, Stradella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. L'efficacia delle misure contenute negli articoli 6 e 8, sono estese anche ai Comuni indicati nell'Allegato 1 al presente decreto.
** 8. 01. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. L'efficacia delle misure contenute negli articoli 6 e 8, sono estese anche ai Comuni indicati nell'Allegato 1 al presente decreto.
** 8. 017. Bertolini, Tortoli, Stradella.

ART. 9.

  Al comma 1, dopo la parola: differimento aggiungere le seguenti: e sospensione.
* 9. 1. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Al comma 1, dopo la parola: differimento aggiungere le seguenti: e sospensione.
* 9. 2. Di Biagio, Raisi.

  Al comma 1, dopo la parola: differimento aggiungere le seguenti: e sospensione.
* 9. 3. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il termine di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato di dodici mesi per i comuni colpiti dal sisma.
  1-ter. I termini di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, già prorogati di nove mesi dall'articolo 29, comma 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/2012, sono prorogati di ulteriori dodici mesi per i comuni colpiti dal sisma.
** 9. 4. Fava, Lanzarin.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il termine di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, Pag. 172dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato di dodici mesi per i comuni colpiti dal sisma.
  1-ter. I termini di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, già prorogati di nove mesi dall'articolo 29, comma 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/2012, sono prorogati di ulteriori dodici mesi per i comuni colpiti dal sisma.
** 9. 5. Beccalossi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti coinvolti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono sospesi i termini relativi all'obbligo delle gestioni associate delle funzioni comunali indicati dall'articolo 29, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14».
* 9. 6. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti coinvolti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono sospesi i termini relativi all'obbligo delle gestioni associate delle funzioni comunali indicati dall'articolo 29, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14».
* 9. 7. Di Biagio, Raisi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti coinvolti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono sospesi i termini relativi all'obbligo delle gestioni associate delle funzioni comunali indicati dall'articolo 29, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14».
* 9. 8. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per fronteggiare adeguatamente e in termini di somma urgenza il contesto emergenziale connesso agli eccezionali eventi sismici di cui al presente decreto, la Regione Veneto, anche in deroga alla normativa vigente, è autorizzata a prorogare, per la durata dello stato di emergenza, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3906 e successive modificazioni.
** 9. 9. Lanzarin, Munerato, Dussin, Alessandri, Togni, Fava, Rainieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per fronteggiare adeguatamente e in termini di somma urgenza il contesto emergenziale connesso agli eccezionali eventi sismici di cui al presente decreto, la Regione Veneto, anche in deroga alla normativa vigente, è autorizzata a prorogare, per la durata dello stato di emergenza, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3906 e successive modificazioni.
** 9. 10. Piffari, Borghesi, Donadi, Cimadoro, Mura, Rota.

  Al comma 1, dopo il n. 2) aggiungere i seguenti:
  2-bis) la compilazione dei questionari sulla rilevazione dei fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 6 novembre 2010, n. 216;Pag. 173
  2-ter) la trasmissione dei questionari alla Corte dei conti su bilancio di previsione 2012 e su rendiconto 2011, in base all'articolo 1, commi 166 e 167 della legge n. 266 del 2005.
* 9. 11. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 1, dopo il n. 2) aggiungere i seguenti:
  2-bis) la compilazione dei questionari sulla rilevazione dei fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 6 novembre 2010, n. 216;
  2-ter) la trasmissione dei questionari alla Corte dei conti su bilancio di previsione 2012 e su rendiconto 2011, in base all'articolo 1, commi 166 e 167 della legge n. 266 del 2005.
* 9. 12. Di Biagio, Raisi.

  Al comma 1, dopo il n. 2) aggiungere i seguenti:
  2-bis) la compilazione dei questionari sulla rilevazione dei fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 6 novembre 2010, n. 216;
  2-ter) la trasmissione dei questionari alla Corte dei conti su bilancio di previsione 2012 e su rendiconto 2011, in base all'articolo 1, commi 166 e 167 della legge n. 266 del 2005.
* 9. 13. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 81 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nelle procedure per l'aggiudicazione degli appalti per gli interventi di ricostruzione di cui al presente decreto-legge selezionano la migliore offerta sulla base di criteri ritenuti più adeguati in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto evitando il ricorso al criterio del massimo ribasso. Gli enti locali possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
  2. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, al fine di favorire il rafforzamento dei controlli antimafia preventivi nell'ambito della propria regione, individuano, attraverso appositi Protocolli, misure e indicatori finalizzati a prevenire il rischio di infiltrazioni delle organizzazioni criminali nelle opere di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, e predispongono, in collaborazione con i Prefetti competenti territorialmente e gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, una banca dati, aggiornata almeno con cadenza bimestrale, contenente l'elenco delle imprese aggiudicatarie di appalti e subappalti nell'ambito di ciascuna provincia di competenza. I protocolli definiscono, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 i livelli minimi di trasparenza delle procedure di aggiudicazione degli appalti, i requisiti minimi di legalità delle imprese aggiudicatarie di appalti e subappalti, e individuano, altresì, le modalità di intervento da parte degli enti promotori e di tutte le istituzioni o enti preposti ai controlli e alla vigilanza in materia di appalti pubblici, nei casi ritenuti a rischio di infiltrazioni delle organizzazioni criminali.
9. 01. Miglioli.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  Al fine di sollecitare la ripresa dell'attività amministrativa, gli enti locali interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 possono assumere personale in deroga all'articolo 14 comma 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, nei limiti del rispetto Pag. 174degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivo della spesa del personale di cui all'articolo 14 comma 7, del citato decreto-legge n. 78 del 2010.
 9. 02. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al fine di sostenere le imprese, anche cooperative, con sede legale ed operativa nei Comuni delle province di cui all'articolo 1, comma 1, gli affidamenti in essere con tutte le pubbliche amministrazioni pubbliche, sia centrali che locali, in scadenza nell'anno 2012 sono prorogati fino al 31 dicembre 2013.
9. 03. Miglioli, Lenzi.

ART. 10.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, e delle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che abbiano subito danni a seguito di tali eventi, accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.
* 10. 1. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, e delle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che abbiano subito danni a seguito di tali eventi, accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.
* 10. 2. Di Biagio, Raisi.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli Pag. 175eventi sismici del maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, e delle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che abbiano subito danni a seguito di tali eventi, accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.
* 10. 3. Bertolini, Tortoli, Stradella.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, e delle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che abbiano subito danni a seguito di tali eventi, accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.
* 10. 4. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese con sede o unità locali ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e delle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, in conseguenza di tali eventi, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.
10. 5. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

Pag. 176

  Al comma 1, dopo le parole: medie imprese aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle del settore agroalimentare.
* 10. 6. Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

  Al comma 1, dopo le parole: medie imprese aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle del settore agroalimentare.
* 10. 7. Margiotta.

  Al comma 1, dopo le parole: medie imprese aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle del settore agroalimentare.
* 10. 8. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, dopo le parole: medie imprese aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle del settore agroalimentare.
* 10. 9. Di Biagio, Raisi, Divella.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: medie imprese, aggiungere le seguenti: con sede o unità locali.
10. 10. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi.
* 10. 11. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi.
* 10. 12. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi.
* 10. 13. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo gestito da ISMEA in favore delle grandi imprese agroalimentari ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi. L'intervento di tale Fondo di garanzia è concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Per l'intervento di tale Fondo è destinata la somma di 20 milioni di euro nel triennio 2012-2015. Il decreto sarà emanato entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74.
10. 14. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Pag. 177

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure in materia di finanziamento di infrastrutture nelle zone colpite agli eventi sismici del maggio 2012).

  1. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture nelle zone colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, e comunque in modo da assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, possono essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché, a seconda delle diverse tipologie di contratto, per il soggetto interessato, le seguenti misure:
   a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;
   b) l'ammontare del canone di concessione può essere riconosciuto al concessionario come contributo in conto esercizio.

  2. Per la realizzazione di nuove infrastrutture nelle zone colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è altresì riconosciuto, per un periodo non superiore ai 15 anni, in favore della società di progetto appositamente costituita o, a seconda delle diverse tipologie di contratto, del soggetto interessato un rimborso pari ad un terzo delle nuove entrate fiscali generate direttamente, in ciascun esercizio finanziario, dalla realizzazione e gestione della infrastruttura. Sulla base della documentazione presentata dal beneficiario, l'ammontare del rimborso è accertato dall'Agenzia delle Entrate. Il beneficiario ha diritto di portare il rimborso a compensazione dell'imposte dovute. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 ottobre 2012, sono stabiliti termini e condizioni di attuazione delle previsioni di cui al presente comma.
  3. Per le opere di importo superiore ai 500 milioni di euro, al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture nelle zone colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, riducendo ovvero azzerando l'eventuale contributo pubblico a fondo perduto, e comunque in modo da assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, durante il periodo di realizzazione, è riconosciuta in favore della società di progetto appositamente costituita o, a seconda delle diverse tipologie di contratto, del soggetto interessato, una detrazione pari all'IVA corrisposta per la realizzazione dell'opera. Qualora sia previsto un contributo pubblico a fondo perduto, i benefici di cui al precedente periodo, assorbono in misura corrispondente il contributo pubblico a fondo perduto. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti termini e condizioni di attuazione delle previsioni di cui al presente comma.
  4. Le misure di defiscalizzazione di cui al presente articolo possono essere utilizzate anche per le infrastrutture già aggiudicate da realizzare con contratti di partenariato Pag. 178pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
10. 01. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Confidi).

  1. In relazione agli eventi sismici del maggio 2012 ed in relazione all'urgenza ed alla necessità di assicurare l'accesso delle imprese di ogni dimensione alla garanzia dei confidi all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modifiche:
   1) All'articolo 13, comma 9, le parole: «nei limiti dimensionali determinati dalla Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea degli Investimenti (BEI) a favore delle piccole medie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «nella definizione di MID CAP in ambito BEI, Banca Europea degli Investimenti»
   2) Dopo il comma 57 è inserito il seguente: «Art.57-bis – I crediti vantati dai confidi sorti nei confronti dei propri associati e relativi alle garanzie prestate su finanziamenti a questi ultimi erogati godono della prelazione di cui all'articolo 2751-bis, punto 5, Codice Civile».
10. 02. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  All'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 9 le parole: «nei limiti dimensionali determinati dalla Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea degli Investimenti (BEI) a favore delle piccole medie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «nella definizione di MID CAP in ambito BEI, Banca Europea degli Investimenti»
   2) dopo il comma 57 aggiungere il seguente:
  57-bis. I crediti vantati dai confidi sorti nei confronti dei propri associati e relativi alle garanzie prestate su finanziamenti a questi ultimi erogati godono della prelazione di cui all'articolo 2751-bis, punto 5, Codice Civile.
10. 03. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

ART. 11.

  L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Art. 11.
(Sostegno alle imprese con unità locali localizzate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012).

  1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da trasferire, su ciascuna contabilità speciale, in apposita sezione, in favore della Regione Emilia Romagna, della regione Lombardia e della regione Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012. Sono compresi tra i beneficiari anche le imprese agricole con fondi nei territori di cui all'articolo 1, comma 1. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia Pag. 179e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, su proposta delle Regioni interessate. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente articolo.
11. 1. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  All'articolo 11, sostituire la rubrica con la seguente: Sostegno delle imprese con unità locali ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012; al medesimo articolo, al comma 1, sostituire le parole: del contributo con le parole: dei contributi a fondo perduto ed; sostituire le parole: , che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012 con le seguenti: e alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito danni accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012.
*11. 2. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  All'articolo 11, sostituire la rubrica con la seguente: Sostegno delle imprese con unità locali ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012; al medesimo articolo, al comma 1, sostituire le parole: del contributo con le parole: dei contributi a fondo perduto ed; sostituire le parole: , che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012 con le seguenti: e alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito danni accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012.
*11. 3. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  All'articolo 11, sostituire la rubrica con la seguente: Sostegno delle imprese con unità locali ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012; al medesimo articolo, al comma 1, sostituire le parole: del contributo con le parole: dei contributi a fondo perduto ed; sostituire le parole: , che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012 con le seguenti: e alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito danni accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012.
*11. 4. Di Biagio, Raisi.

  Al comma 1 sostituire la cifra: 100 con la seguente: 300 e dopo le parole: in apposita sezione, aggiungere la seguente: ripartiti.
11. 5. Fava, Lanzarin.

  Al primo periodo, dopo le parole: alle imprese, sono aggiunte le seguenti: con sede o unità locali.
11. 6. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 1, dopo le parole: alle imprese sono aggiunte le seguenti: ivi comprese quelle del settore agroalimentare.
* 11. 7. Di Biagio, Raisi, Divella.

Pag. 180

  Al comma 1, dopo le parole: alle imprese sono aggiunte le seguenti: ivi comprese quelle del settore agroalimentare.
* 11. 8. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, dopo le parole: alle imprese sono aggiunte le seguenti: ivi comprese quelle del settore agroalimentare.
* 11. 9. Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

  Al comma 1, dopo le parole: alle imprese sono aggiunte le seguenti: ivi comprese quelle del settore agroalimentare.
* 11. 10. Margiotta.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono comprese fra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, ma i cui fondi siano situati in detti territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
** 11. 11. Negro, Lanzarin.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono comprese fra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, ma i cui fondi siano situati in detti territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
** 11. 12. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono comprese fra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, ma i cui fondi siano situati in detti territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
** 11. 13. Santori.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono comprese fra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, ma i cui fondi siano situati in detti territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
** 11. 14. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono comprese fra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, ma i cui fondi siano situati in detti territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
** 11. 15. Di Giuseppe, Piffari, Rota, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono comprese fra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, ma i cui fondi siano situati in detti territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
** 11. 16. Beccalossi.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono comprese fra i beneficiari anche le imprese agricole con Pag. 181fondi ubicati nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
11. 17. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
11. 18. Gibiino, Lussana, Duilio, Zaccaria.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, inserire le seguenti: e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
* 11. 19. Marco Carra, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, inserire le seguenti: e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
* 11. 20. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, inserire le seguenti: e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
* 11. 21. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, inserire le seguenti: e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
* 11. 22. Santori.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, inserire le seguenti: e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
* 11. 23. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, inserire le seguenti: e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
* 11. 24. Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, inserire le seguenti: e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
* 11. 25. Negro, Lanzarin.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, inserire le seguenti: e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
* 11. 26. Di Biagio, Raisi, Divella.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, inserire le seguenti: e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
* 11. 27. Margiotta.

Pag. 182

  Aggiungere in fine il seguente periodo: Alla predetta contabilità speciale affluiscono altresì le risorse finanziarie stanziate dalle camere di commercio e da altri enti pubblici destinate alla concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, a favore delle medesime imprese.
11. 28. Negro, Lanzarin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle imprese, di cui al comma 1 del presente articolo, per le ristrutturazioni o ricostruzioni dei capannoni industriali danneggiati dal terremoto, è prevista la detrazione fiscale del 50 per cento da ammortare in 10 anni.
11. 29. Biava.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di consentire una rapida ripresa delle attività produttive nelle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, alle imprese di natura cooperativa ubicate nei comuni delle province di cui all'articolo 1, comma 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici, è riconosciuta la facoltà di portare a riserva indivisibile, in luogo del versamento all'erario, le imposte dirette dovute in relazione agli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 1 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa.
11. 30. Miglioli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di deducibilità, in deroga alla legislazione vigente, delle minusvalenze patrimoniali di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni realizzate sui fabbricati presenti nei Comuni interessati dal sisma tenuto conto del valore del bene pari al nuovo e con perdite utilizzabili in abbattimento degli utili nei successivi cinque periodi d'imposta.
11. 31. De Micheli.

  Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 11-bis.
(Interventi per le grandi imprese).

  1. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 354, 358, 359, 360 e 361 dell'articolo Pag. 1831 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a partire dall'esercizio 2013, una quota di 25 milioni di euro della autorizzazione di spesa di cui al comma 361 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti a tassi particolarmente vantaggiosi, concessi entro il 31 dicembre 2016 alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate nei territori delle regioni colpite dagli eventi sismici del mese di maggio 2012, in relazione a spese di investimento connesse, tra l'altro, con la ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili, il trasferimento anche temporaneo dell'attività in altro sito idoneo, l'acquisizione e il ripristino di impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili, il ripristino del magazzino.
  2. I finanziamenti di cui al comma 1 avranno un tasso a carico dell'impresa pari allo 0,5 per cento, in deroga a quanto fissato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998 che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione.
  3. Le grandi imprese di cui al comma 1 possono accedere ad un finanziamento con capitale di credito di importo massimo pari a quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70 per cento da un finanziamento a tasso particolarmente vantaggioso e per il 30 per cento da un finanziamento bancario concesso da un soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai finanziamenti a tasso particolarmente vantaggioso di cui al comma 1 è pari allo 0,5 per cento. La durata massima dei finanziamenti a tasso particolarmente vantaggioso è fissata in quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
  4. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti particolarmente vantaggiosi di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni interessate.
  5. Dalla attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11. 32. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Interventi per le grandi imprese).

  1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 354, 358, 359, 360 e 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dall'esercizio 2013, una quota di 25 milioni di euro della autorizzazione di spesa di cui al comma 361 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti a tassi particolarmente vantaggiosi, concessi entro il 31 dicembre 2016 alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate nei territori delle regioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in relazione a spese di investimento connesse, tra l'altro, alla ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili, il trasferimento anche temporaneo dell'attività in altro sito idoneo, l'acquisizione e il ripristino di impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili, il ripristino del magazzino.
  2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno un tasso a carico dell'impresa pari allo 0,5 per cento.
  3. Le grandi imprese di cui al comma 1 possono accedere ad un finanziamento con capitale di credito di importo massimo pari a quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70 per cento da un finanziamento a tasso particolarmente vantaggioso e per il 30 per cento da un finanziamento bancario concesso da un Pag. 184soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai finanziamenti a tasso particolarmente vantaggioso di cui al comma 1 è pari allo 0,5 per cento. La durata massima dei finanziamenti a tasso particolarmente vantaggioso è fissata in quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
  4. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti particolarmente vantaggiosi di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le Regioni interessate.
  5. Dalla attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11. 33. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Attivazione nel Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma).

  1. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 354, 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a partire dall'esercizio 2013, una quota di 25 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti agevolati concessi, entro il 31 dicembre 2016, alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate dal sisma nei territori di cui all'articolo 1, in relazione a spese di investimento connesse, tra l'altro, con la ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili, il trasferimento anche temporaneo dell'attività in altro sito idoneo, l'acquisizione e i ripristino di impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili.
  2. Le grandi imprese di cui al comma 1 possono accedere ad un finanziamento con capitale di credito di importo massimo pari a quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70 per cento da un finanziamento agevolato e per il 30 per cento da un finanziamento bancario concesso da un soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 è pari allo 0,50 per cento nominale annuo. La durata massima dei finanziamenti agevolati è fissata in quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
  3. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le Regioni interessate. Con il medesimo decreto sono disciplinate la misura e le modalità del concorso delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto agli oneri connessi alla quota di autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
  4. Dalla attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11. 34. Il Relatore.

  All'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Altre agevolazioni finanziarie).

  1. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 354, 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a partire dall'esercizio 2013, una quota di 25 milioni di euro della autorizzazione Pag. 185di spesa di cui al comma 361 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti agevolati concessi, entro il 31 dicembre 2016, alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate dal sisma nei territori di cui all'articolo 1, in relazione a spese di investimento connesse, tra l'altro, con la ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili, il trasferimento anche temporaneo dell'attività in altro sito idoneo, l'acquisizione e il ripristino di impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili.
  2. Le grandi imprese di cui al comma 1 possono accedere ad un finanziamento con capitale di credito di importo massimo pari a quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70 per cento da un finanziamento agevolato e per il 30 per cento da un finanziamento bancario concesso da un soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 è pari allo 0,50 per cento nominale annuo. La durata massima dei finanziamenti agevolati è fissata in quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
  3. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le Regioni interessate.
  4. Dalla attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
* 11. 35. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  All'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Altre agevolazioni finanziarie).

  1. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 354, 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a partire dall'esercizio 2013, una quota di 25 milioni di euro della autorizzazione di spesa di cui al comma 361 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti agevolati concessi, entro il 31 dicembre 2016, alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate dal sisma nei territori di cui all'articolo 1, in relazione a spese di investimento connesse, tra l'altro, con la ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili, il trasferimento anche temporaneo dell'attività in altro sito idoneo, l'acquisizione e il ripristino di impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili.
  2. Le grandi imprese di cui al comma 1 possono accedere ad un finanziamento con capitale di credito di importo massimo pari a quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70 per cento da un finanziamento agevolato e per il 30 per cento da un finanziamento bancario concesso da un soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 è pari allo 0,50 per cento nominale annuo. La durata massima dei finanziamenti agevolati è fissata in quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
  3. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le Regioni interessate.
  4. Dalla attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
* 11. 36. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

Pag. 186

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Interventi a favore delle strutture religiose e delle case canoniche danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, s'intendono estese anche alle chiese, alle strutture religiose e alle case canoniche, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012, per gli interventi di ristrutturazione da effettuare.
11. 37. Garagnani.

ART. 12.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna con le seguenti: 100 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata ai Presidenti delle regioni di cui al presente decreto.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, sostituire le parole: , provvede la regione Emilia-Romagna con le seguenti: provvedono, previo accordo, le regioni di cui al presente decreto;
   b) al comma 3, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni;
   c) all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, si provvede per 40 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; e per 10 milioni nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12. 1. Piffari, Borghesi, Donadi, Cimadoro, Mura, Rota.

  Al comma 1, sostituire le parole: al Presidente della Regione Emilia-Romagna con le seguenti: ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, sostituire le parole: , provvede la regione Emilia-Romagna con le seguenti: provvedono le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
   b) al comma 3, sostituire la cifra: 50 con la seguente: 150.
12. 3. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

  Al comma 1, sostituire le parole: al Presidente della Regione Emilia-Romagna con le seguenti: ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia.
12. 2. Beccalossi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per le medesime finalità e con le medesime modalità, è accreditato l'importo di 50 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Lombardia.
* 12. 4. Beccalossi, Corsaro, De Corato, Frassinetti, Saglia, Scandroglio, Nola.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per le medesime finalità e con le medesime modalità, è accreditato l'importo di 50 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Lombardia.
* 12. 5. Fava, Lanzarin.

Pag. 187

  Dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:

Art. 12-bis.
(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento, con un limite massimo pari a 100 mila euro ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato impiegate presso unità locali localizzate nelle zone colpite dal sisma.
  2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  3. Il diritto a fruire del contributo decade:
   a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;
   b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
   c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale;
   d) se si rilevi che i posti di lavoro creati non siano afferenti, ovvero strumentali alle unità locali colpite dal sisma.

  4. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  5. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al comma 11, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 12.
  6. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  7. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista scritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al bilancio.Pag. 188
  8. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.
  9. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
  10. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative necessarie.
  11. All'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la parola: «riassegnate» sono inserite le seguenti: «, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013,».

Art. 12-ter.
(Detassazione del reddito d'impresa reinvestito).

  1. Per le unità locali localizzate nei Comuni di cui all'allegato 1), il volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta 2012 e 2013, è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa secondo le seguenti percentuali:
   a) fino al 60 per cento:
    i. Costo di costruzione di nuovi immobili sostituzione di fabbricati distrutti o gravemente lesionati, e che richiedano la demolizione, a causa degli eventi sismici. Sono ammissibili anche i contratti di locazione finanziaria;
    ii. Valore di acquisto di attrezzature, impianti e macchinari beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuova fabbricazione;
    iii. Dei costi di ristrutturazione e/o messa in sicurezza di immobili lesionati o costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente.

  2. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
  3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica a tutte le attività produttive e agricole.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono cumulabili con i criteri di ammortamento.

Art. 12-quater.
(Detassazione rimborsi danni per le imprese).

  1. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e per le imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eventi sismici del maggio e giugno 2012, e che mantengono la propria attività nell'ambito del territorio colpito dal sisma, con livelli di attività in linea con quelli dell'ultimo triennio tenendo conto delle necessarie sospensioni temporanee della attività per il ripristino, ricostruzione e messa in sicurezza dell'attività stessa, sono esentati da imposta le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi e/o risarcimenti danni connessi agli eventi sismici di cui al presente decreto.
12. 6. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

Pag. 189

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento, con un limite massimo pari a 100 mila euro ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato impiegate presso unità locali localizzate nelle zone colpite dal sisma.
  2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  3. Il diritto a fruire del contributo decade:
   a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;
   b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
   c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale;
   d) se si rilevi che i posti di lavoro creati non siano afferenti, ovvero strumentali alle unità locali colpite dal sisma.

  4. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  5. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al comma 11, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 12.
  6. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  7. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista scritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al bilancio.Pag. 190
  8. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.
  9. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
  10. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative necessarie.
  11. All'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la parola: «riassegnate» sono inserite le seguenti: «, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013,».
12. 7. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alle imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto ed alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che abbiano subito danni, accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento, con un limite massimo pari a 100 mila euro ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato impiegate presso unità locali localizzate nelle zone colpite dal sisma.
  2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  3. Il diritto a fruire del contributo decade:
   a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;
   b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
   c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per Pag. 191le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale;
   d) se si rilevi che i posti di lavoro creati non siano afferenti, ovvero strumentali alle unità locali colpite dal sisma.

  4. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  5. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dello sviluppo economico, che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa.
12. 8. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Rainieri, Munerato, Negro, Togni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino al 31 dicembre 2014, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento, con un limite massimo pari a 100 mila euro ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato impiegate presso unità locali localizzate nelle zone colpite dal sisma.
  2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  3. Il diritto a fruire del contributo decade:
   a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;
   b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
   c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale;Pag. 192
   d) se si rilevi che i posti di lavoro creati non siano afferenti, ovvero strumentali alle unità locali colpite dal sisma.

  4. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  5. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 11, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 12.
  6. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  7. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.
  8. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.
  9. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
  10. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.
  11. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
12. 9. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Detassazione del reddito d'impresa reinvestito).

  1. Per le unità locali localizzate nei Comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto, il volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta 2012 e 2013, è esclusa dall'imposizione del reddito d'impresa una quota non superiore al 60 per cento:
   a) del costo di costruzione di nuovi immobili sostituzione di fabbricati distrutti o gravemente lesionati, e che richiedano Pag. 193la demolizione, a causa degli eventi sismici. Sono ammissibili anche i contratti di locazione finanziaria;
   b) del valore di acquisto di attrezzature, impianti e macchinari beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuova fabbricazione;
   c) dei costi di ristrutturazione e/o messa in sicurezza di immobili lesionati o costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente.

  2. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
  3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica a tutte le attività produttive e agricole.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono cumulabili con i criteri di ammortamento.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e 50 milioni di euro per l'anno 2013.
12. 10. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Detassazione del reddito d'impresa reinvestito).

  1. Per le unità locali localizzate nei Comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto, il volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta 2012 e 2013, è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa secondo le seguenti percentuali:
   a) fino al 60 per cento:
    i. Costo di costruzione di nuovi immobili sostituzione di fabbricati distrutti o gravemente lesionati, e che richiedano la demolizione, a causa degli eventi sismici. Sono ammissibili anche i contratti di locazione finanziaria;
    ii. Valore di acquisto di attrezzature, impianti e macchinari beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuova fabbricazione;
    iii. Dei costi di ristrutturazione e/o messa in sicurezza di immobili lesionati o costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente.

  2. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
  3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica a tutte le attività produttive e agricole.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono cumulabili con i criteri di ammortamento.
12. 11. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Detassazione del reddito d'impresa reinvestito).

  1. Per le unità produttive localizzate nei Comuni interessati dagli eventi sismici, il volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta 2012 e 2013, è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa secondo le seguenti percentuali:
   a) fino al 50 per cento:
    1) del costo di costruzione di nuovi immobili in sostituzione di fabbricati distrutti o gravemente lesionati dagli eventi Pag. 194sismici, e che richiedono la loro demolizione. Sono ammissibili anche i contratti di locazione finanziaria;
    2) del valore di acquisto di attrezzature, impianti e macchinari beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuova fabbricazione;
   b) fino al 30 per cento dei costi di ristrutturazione e/o messa in sicurezza di immobili lesionati, o dei costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente.

  2. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
  3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1, si applica a tutte le attività produttive e agricole localizzate nei comuni interessati dagli eventi sismici.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono cumulabili con i criteri di ammortamento.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12-bis, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 1-ter.
  1-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
   alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,6 per cento»;
   alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,6 per cento»;
   alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,6 per cento»;
   alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;
   alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
12. 12. Piffari, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Detassazione del reddito d'impresa delle spese sostenute a causa del terremoto).

  1. Le spese sostenute dagli esercenti attività d'impresa arti e professioni residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nei territori delineati dall'articolo 1:
   a) per la ricostruzione o il ripristino degli immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, danneggiati a seguito di eventi calamitosi anche detenuti mediante locazione finanziaria;
   b) per l'acquisto dei beni mobili strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria;
   c) per la ristrutturazione e/o la messa in sicurezza di immobili lesionati o costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente;
   d) per l'acquisto di beni merce andati distrutti, oggetto dell'attività d'impresa costituiscono una deduzione aggiuntiva dal reddito d'impresa o dal reddito di lavoro autonomo ovvero dal valore della produzione rilevante ai fini dell'IRAP, per il 50 per cento del loro ammontare.

  2. L'agevolazione di cui al comma 1 si rende applicabile per le spese sostenute con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per il successivo.Pag. 195
  3. Nelle ipotesi nelle quali l'impresa abbia più sedi operative, l'agevolazione di cui al comma 1 si rende applicabile limitatamente alle spese sostenute afferenti alla o alle sedi operative ubicate nei territori delineati dall'articolo 1.
* 12. 13. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  All'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Detassazione del reddito d'impresa delle spese sostenute a causa del terremoto).

  1. Le spese sostenute dagli esercenti attività d'impresa arti e professioni residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nei territori delineati dall'articolo 1:
   a) per la ricostruzione o il ripristino degli immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, danneggiati a seguito di eventi calamitosi anche detenuti mediante locazione finanziaria;
   b) per l'acquisto dei beni mobili strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria;
   c) per la ristrutturazione e/o la messa in sicurezza di immobili lesionati o costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente;
   d) per l'acquisto di beni merce andati distrutti, oggetto dell'attività d'impresa costituiscono una deduzione aggiuntiva dal reddito d'impresa o dal reddito di lavoro autonomo ovvero dal valore della produzione rilevante ai fini dell'IRAP, per il 50 per cento del loro ammontare.

  2. L'agevolazione di cui al comma 1 si rende applicabile per le spese sostenute con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per il successivo.
  3. Nelle ipotesi nelle quali l'impresa abbia più sedi operative, l'agevolazione di cui al comma 1 si rende applicabile limitatamente alle spese sostenute afferenti alla o alle sedi operative ubicate nei territori delineati dall'articolo 1.
*12. 14. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Detassazione del reddito d'impresa delle spese sostenute a causa del terremoto).

  1. Le spese sostenute dagli esercenti attività d'impresa arti e professioni residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nei territori delineati dall'articolo 1:
   a) per la ricostruzione o il ripristino degli immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, danneggiati a seguito di eventi calamitosi anche detenuti mediante locazione finanziaria;
   b) per l'acquisto dei beni mobili strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria;
   c) per la ristrutturazione e/o la messa in sicurezza di immobili lesionati o costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente;
   d) per l'acquisto di beni merce andati distrutti, oggetto dell'attività d'impresa costituiscono una deduzione aggiuntiva dal reddito d'impresa o dal reddito di lavoro autonomo ovvero dal valore della produzione rilevante ai fini dell'IRAP, per il 50 per cento del loro ammontare.

  2. L'agevolazione di cui al comma 1 si rende applicabile per le spese sostenute con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per il successivo.Pag. 196
  3. Nelle ipotesi nelle quali l'impresa abbia più sedi operative, l'agevolazione di cui al comma 1 si rende applicabile limitatamente alle spese sostenute afferenti alla o alle sedi operative ubicate nei territori delineati dall'articolo 1.
*12. 15. Di Biagio, Raisi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Detassazione rimborsi danni per le imprese).

  1. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e per le imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eventi sismici del maggio e giugno 2012, e che mantengano la propria attività nell'ambito del territorio colpito dal sisma, con livelli di attività in linea con quelli dell'ultimo triennio tenendo conto delle necessarie sospensioni temporanee della attività per il ripristino, ricostruzione e messa in sicurezza dell'attività stessa, sono esentati da imposta le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi e/o risarcimenti danni connessi agli eventi sismici di cui al presente decreto.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 20 milioni di euro per l'anno 2013.
12. 16. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Detassazione rimborsi danni per le imprese).

  1. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e per le imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eventi sismici del maggio e giugno 2012, e che mantengono la propria attività nell'ambito del territorio colpito dal sisma, con livelli di attività in linea con quelli dell'ultimo triennio tenendo conto delle necessarie sospensioni temporanee della attività per il ripristino, ricostruzione e messa in sicurezza dell'attività stessa, sono esentati da imposta le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi e/o risarcimenti danni connessi agli eventi sismici di cui al presente decreto.
12. 17. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

ART. 13.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

  1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che risultino danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, nonché alle imprese agricole conferenti a strutture di trasformazione ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, sono trasferiti 5 milioni di euro ad Ismea SGFA, rinnovabili ad esaurimento e reperiti nel medesimo fondo, e destinati ad azzerare, secondo il metodo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione Europea Pag. 197C(2011)1948 del 30 marzo 2011, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
  2. Le garanzie dirette di Ismea SGFA di cui al precedente comma 1 sono concesse con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro e con una percentuale massima di copertura pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.
  3. Al fine di consentire l'attivazione di azioni di livello locale, sinergiche e complementari al sostegno attuato attraverso le garanzie Ismea SGFA di cui ai precedenti commi 1 e 2, le regioni possono inoltre costituire appositi fondi di garanzia, da gestire attraverso i confidi agricoli, volti alla concessione, a titolo gratuito, di garanzie consortili sui finanziamenti bancari accesi dalle imprese agricole danneggiate.
13. 5. Brandolini, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012).

  1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che risultino danneggiate, sulla base di perizia giurata, dagli eventi sismici, nonché alle imprese agricole conferenti a strutture di trasformazione ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, sono trasferiti 5 milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad abbattere, secondo il metodo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».
13. 2. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 hanno priorità, con eliminazione delle relative commissioni, per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, secondo il metodo di calcolo di cui alla decisione della Commissione europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011. A tale scopo in sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, sono trasferiti ad ISMEA 5 milioni di euro.
  2. Le garanzie dirette di cui al comma 1 sono elevate all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento.
13. 6. Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

Pag. 198

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012).

  1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che risultino, accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, nonché delle imprese agricole conferenti di strutture di trasformazione ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, sono trasferiti 5 milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad abbattere, secondo il metodo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
*13. 1. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012).

  1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che risultino, accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, nonché delle imprese agricole conferenti di strutture di trasformazione ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, sono trasferiti 5 milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad abbattere, secondo il metodo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
*13. 3. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012).

  1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che risultino, accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, nonché delle imprese agricole conferenti di strutture di trasformazione ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, sono trasferiti 5 milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad abbattere, secondo il metodo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
*13. 4. Di Biagio, Raisi.

Pag. 199

  Al comma 1, sostituire le parole: e danneggiate con le seguenti: e delle im prese con sede o unità locali al di fuori dei territori di cui all'articolo 1 e che risultino.
13. 7. Brandolini, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

  Al comma 1, dopo le parole: 29 maggio 2012, aggiungere le seguenti: nonché delle imprese agricole che conferiscono i propri prodotti a strutture di trasformazione ovvero di magazzinaggio ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto e danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012;.
*13. 8. Marco Carra, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

  Al comma 1, dopo le parole: 29 maggio 2012, aggiungere le seguenti: nonché delle imprese agricole che conferiscono i propri prodotti a strutture di trasformazione ovvero magazzinaggio ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.
*13. 9. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, dopo le parole: 29 maggio 2012, aggiungere le seguenti: nonché delle imprese agricole che conferiscono i propri prodotti a strutture di trasformazione ovvero magazzinaggio ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.
*13. 30. Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

  Al comma 1, sostituire le parole: sono trasferiti 5 milioni di euro con le seguenti: sono trasferiti 10 milioni di euro.
**13. 10. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 1, sostituire le parole: sono trasferiti 5 milioni di euro con le seguenti: sono trasferiti 10 milioni di euro.
**13. 11. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 1, sostituire le parole: sono trasferiti 5 milioni di euro con le seguenti: sono trasferiti 10 milioni di euro.
**13. 12. Santori.

  Al comma 1, dopo le parole: destinati ad abbattere aggiungere le seguenti: per intero.
*13. 13. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo le parole: destinati ad abbattere aggiungere le seguenti: per intero.
*13. 14. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Al comma 1, dopo le parole: destinati ad abbattere aggiungere le seguenti: per intero.
*13. 15. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Pag. 200

  Al comma 1, dopo le parole: destinati ad abbattere aggiungere le seguenti: per intero.
*13. 16. Santori.

  Al comma 1, dopo le parole: destinati ad abbattere aggiungere le seguenti anche totalmente.
13. 17. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le garanzie dirette di Ismea-SGFA di cui al comma 1 sono elevate all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento.
13. 18. Brandolini, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Ai premi e contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti a partire dal secondo trimestre del 2012 e fino al quarto trimestre del 2014 dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano le agevolazioni contributive previste per i territori svantaggiati dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni.».

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis
. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 1-bis, si provvede entro il limite di 50 milioni di euro, per 40 milioni mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; e per 10 milioni nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. 19. Di Giuseppe, Piffari, Rota, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Ai premi e contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, di competenza del periodo che va dal secondo trimestre del 2012 al quarto trimestre del 2014 dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano le agevolazioni contributive previste per i territori svantaggiati dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni.».
*13. 20. Santori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Ai premi e contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, di competenza del periodo che va dal secondo trimestre del 2012 al quarto trimestre del 2014 dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori colpiti Pag. 201dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano le agevolazioni contributive previste per i territori svantaggiati dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni.».
*13. 21. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Ai premi e contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, di competenza del periodo che va dal secondo trimestre del 2012 al quarto trimestre del 2014 dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano le agevolazioni contributive previste per i territori svantaggiati dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni.».
13. 22. Beccalossi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari, a norma del comma 11 del medesimo articolo 34, la cui residenza o sede legale ovvero sede operativa ricada nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, non si applicano le disposizioni sulla rettifica della detrazione per il passaggio al regime speciale, di cui all'articolo 19-bis.2, commi 3 e 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relativamente ai beni ammortizzabili non ancora ceduti, acquistati o realizzati dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2013, in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi sismici.
*13. 23. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari, a norma del comma 11 del medesimo articolo 34, la cui residenza o sede legale ovvero sede operativa ricada nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, non si applicano le disposizioni sulla rettifica della detrazione per il passaggio al regime speciale, di cui all'articolo 19-bis.2, commi 3 e 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relativamente ai beni ammortizzabili non ancora ceduti, acquistati o realizzati dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2013, in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi sismici.
*13. 24. Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Pag. 202Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari, a norma del comma 11 del medesimo articolo 34, la cui residenza o sede legale ovvero sede operativa ricada nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, non si applicano le disposizioni sulla rettifica della detrazione per il passaggio al regime speciale, di cui all'articolo 19-bis.2, commi 3 e 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relativamente ai beni ammortizzabili non ancora ceduti, acquistati o realizzati dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2013, in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi sismici.
*13. 25. Santori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari, a norma del comma 11 del medesimo articolo 34, la cui residenza o sede legale ovvero sede operativa ricada nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, non si applicano le disposizioni sulla rettifica della detrazione per il passaggio al regime speciale, di cui all'articolo 19-bis2, commi 3 e 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relativamente ai beni ammortizzabili non ancora ceduti, acquistati o realizzati dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2013, in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi sismici.
*13. 26. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che hanno la residenza o la sede legale ovvero la sede operativa nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, compete la detrazione o il rimborso dell'IVA assolta o dovuta in relazione ai beni e servizi acquistati per il ripristino, la ristrutturazione o la nuova costruzione di fabbricati ad uso strumentale e ai beni ammortizzabili acquistati dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2013 in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi sismici.».
**13. 27. Santori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che hanno la residenza o la sede legale ovvero la sede operativa nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, compete la detrazione o il rimborso dell'IVA assolta o dovuta in relazione ai beni e servizi acquistati per il ripristino, la ristrutturazione o la nuova costruzione di fabbricati ad uso strumentale e ai beni ammortizzabili acquistati dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2013 in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi sismici.».
**13. 28. Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

Pag. 203

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che hanno la residenza o la sede legale ovvero la sede operativa nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, compete la detrazione o il rimborso dell'IVA assolta o dovuta in relazione ai beni e servizi acquistati per il ripristino, la ristrutturazione o la nuova costruzione di fabbricati ad uso strumentale e ai beni ammortizzabili acquistati dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2013 in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi sismici.».
**13. 29. Bertolini, Tortoli, Stradella.

ART. 14.

  Al comma 1, sostituire le parole: alla regione Emilia-Romagna, con le seguenti: alle regioni di cui al presente decreto.

  Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: della medesima regione, con le seguenti: delle medesime regioni.
14. 1. Di Giuseppe, Piffari, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota.

  Al comma 1, sostituire le parole: alla regione Emilia-Romagna, con le seguenti: alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

  Conseguentemente, sostituire le parole: della medesima regione con le seguenti delle medesime regioni.
*14. 2. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

  Al comma 1, sostituire le parole: alla Regione Emilia-Romagna con le seguenti: , alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: della medesima Regione con le seguenti: delle medesime Regioni.
* 14. 3. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 1, sostituire le parole: alla Regione Emilia-Romagna con le seguenti: alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: della medesima Regione con le seguenti: delle medesime Regioni.
* 14. 4. Marco Carra, Colaninno, Pizzetti, Zucchi, Braga, Codurelli, Colombo, Corsini, De Biasi, Duilio, Farinone, Ferrari, Fiano, Letta, Levi, Marantelli, Misiani, Mosca, Peluffo, Pollastrini, Quartiani, Sanga, Zaccaria.

  Al comma 1, sostituire le parole: alla Regione Emilia-Romagna con le seguenti: alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: della medesima Regione con le seguenti: delle medesime Regioni.
* 14. 8. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 1, dopo le parole: Regione Emilia-Romagna aggiungere le seguenti: e alla Regione Lombardia.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: della medesima Regione con le seguenti: delle medesime Regioni.
** 14. 5. Il Relatore.

Pag. 204

  Al comma 1, dopo le parole: Regione Emilia-Romagna aggiungere con le seguenti: e alla Regione Lombardia.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: della medesima Regione con le seguenti: delle medesime Regioni.
** 14. 6. Santori.

  Al comma 1, dopo le parole: Regione Emilia-Romagna, aggiungere le seguenti: e alla Regione Lombardia.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: della medesima Regione, con le seguenti: delle medesime Regioni.
** 14. 7. Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

  Al comma 1, dopo le parole: Emilia-Romagna aggiungere le seguenti: e alla Regione Lombardia.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: l'intera quota di co-finanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della medesima Regione è assicurata dallo Stato con le seguenti: le quote di co-finanziamento nazionale dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 delle Regioni medesime sono assicurate per intero dallo Stato.
* 14. 9. Beccalossi, De Corato, Frassinetti, Corsaro, Scandroglio, Saglia, Nola.

  Al comma 1, dopo le parole: Emilia-Romagna aggiungere le seguenti: e alla Regione Lombardia.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: l'intera quota di co-finanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della medesima Regione è assicurata dallo Stato con le seguenti: le quote di co-finanziamento nazionale dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 delle Regioni medesime sono assicurate per intero dallo Stato.
* 14. 10. Fava, Lanzarin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di sostenere le filiere del parmigiano reggiano e del grana padano, con le risorse aggiuntive di cui al comma 1, è previsto un indennizzo a favore dei caseifici, per le forme di formaggio danneggiate, diretto a coprire la differenza tra i costi di produzione ed il valore commerciale del prodotto danneggiato avviato alla fusione.
** 14. 11. Santori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di sostenere le filiere del parmigiano reggiano e del grana padano, con le risorse aggiuntive di cui al comma 1, è previsto un indennizzo a favore dei caseifici, per le forme di formaggio danneggiate, diretto a coprire la differenza tra i costi di produzione ed il valore commerciale del prodotto danneggiato avviato alla fusione.
** 14. 12. Di Giuseppe, Piffari, Rota, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di sostenere le filiere del parmigiano reggiano e del grana padano, con le risorse aggiuntive di cui al comma 1, è previsto un indennizzo a favore dei caseifici, per le forme di formaggio danneggiate, Pag. 205diretto a coprire la differenza tra i costi di produzione ed il valore commerciale del prodotto danneggiato avviato alla fusione.
** 14. 13. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

ART. 15.

  Al comma 1, dopo le parole: Ai lavoratori subordinati del settore privato aggiungere le seguenti: , in forza alla data del 20 maggio 2012 a prescindere dalla data di assunzioni.
15. 1. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Rainieri, Munerato, Negro, Togni.

  Al comma 1, dopo le parole: una indennità aggiungere le seguenti: definita anche secondo le forme e le modalità previste per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
15. 2. Miglioli, Motta.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In deroga a quanto previsto dalla delibera delle giunte regionali dell'Emilia-Romagna n. 692 del 2009, le imprese che operano nel settore del commercio, con più di 50 dipendenti, possono accedere allo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga, indipendentemente dal previo utilizzo di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa.
15. 3. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Rainieri, Munerato, Negro, Togni.

  Al comma 2, dopo le parole: ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali aggiungere le seguenti: gli associati in partecipazione.
15. 4. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Rainieri, Munerato, Negro, Togni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nell'ambito della filiera agroalimentare colpita da eventi sismici, in deroga alla normativa vigente, le imprese industriali con meno di 15 dipendenti, le imprese artigiane, le imprese industriali per il personale avventizio, le imprese agricole per il personale a tempo indeterminato e per gli avventizi sono autorizzate a far ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi di sospensione del lavoro ovvero per i periodi di mancata chiamata al lavoro.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: benefici di cui dai citati commi 1, 2 e 2-bis, sono concessi nel limite di spesa di 73 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per le provvidenze di cui al comma 1, 20 milioni di euro per quelle di cui al comma 2 e 3 milioni di euro per quelle di cui al comma 2-bis;
   b) al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 73 milioni.
15. 5. Miglioli, Motta.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 150 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   a) al medesimo periodo:
    1) sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni;
    2) sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni;Pag. 206
   b) al quarto periodo, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 150 milioni.
15. 6. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 90 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   a) al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni;
   b) al quarto periodo, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 90 milioni.
15. 7. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Rainieri, Munerato, Negro, Togni.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a destinare un miliardo di euro per la costruzione, ricostruzione e recupero dell'edilizia abitativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio e giugno 2012.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono garantite dallo Stato, la Cassa depositi e prestiti fornisce provvista al sistema bancario per la concessione di mutui con abbattimento del tasso di interesse a carico della regione Emilia Romagna attraverso risorse pari a 200 milioni di euro ad incremento del Fondo di cui all'articolo 2.
*15. 8. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a destinare un miliardo di euro per la costruzione, ricostruzione e recupero dell'edilizia abitativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio e giugno 2012.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono garantite dallo Stato, la Cassa depositi e prestiti fornisce provvista al sistema bancario per la concessione di mutui con abbattimento del tasso di interesse a carico della regione Emilia Romagna attraverso risorse pari a 200 milioni di euro ad incremento del Fondo di cui all'articolo 2.
*15. 9. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a destinare un miliardo di euro per la costruzione, ricostruzione e recupero dell'edilizia abitativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio e giugno 2012.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono garantite dallo Stato, la Cassa depositi e prestiti fornisce provvista al sistema bancario per la concessione di mutui con abbattimento del tasso di interesse a carico della regione Emilia Romagna attraverso risorse pari a 200 milioni di euro ad incremento del Fondo di cui all'articolo 2.
*15. 10. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a destinare un miliardo di euro per la costruzione, ricostruzione e recupero Pag. 207dell'edilizia abitativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio e giugno 2012.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono garantite dallo Stato, la Cassa depositi e prestiti fornisce provvista al sistema bancario per la concessione di mutui con abbattimento del tasso di interesse a carico della regione Emilia Romagna attraverso risorse pari a 200 milioni di euro ad incremento del Fondo di cui all'articolo 2.
*15. 11. Di Biagio, Raisi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Deroghe in materia di spese per il personale).

  1. Le disposizioni di cui ai commi 557 e 562, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 di cui al comma 28, articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui al comma 7, articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non trovano applicazione, per le annualità 2012 e 2013, nei confronti degli enti locali, individuati nell'allegato 1 al presente decreto, delle Unioni di comuni e degli altri enti associativi cui gli stessi aderiscono, limitatamente alle spese di personale, ivi compreso il lavoro straordinario, e alle assunzioni con contratto di lavoro flessibile, in quanto destinate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e agevolare la ripresa delle attività ordinarie.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 15-bis, si provvede entro il limite di 100 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
15. 12. Piffari, Mura, Borghesi, Cimadoro, Donadi, Rota.

ART. 16.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di rafforzare la presenza delle imprese dei territori colpiti dagli eventi sismici sui mercati internazionali, e attrarre investitori nei medesimi territori, il Ministero per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia, e d'intesa con le regioni interessate:
   a) istituisce, entro il limite di spesa di 500 mila euro nell'ambito delle risorse disponibili e già destinate a tali finalità e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un programma speciale per l'internazionalizzazione delle imprese e delle principali filiere del territorio, da realizzare in collaborazione con l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
   b) definisce interventi finalizzati all'attrazione di nuovi investimenti anche attraverso la previsione di incentivi fiscali, di durata superiore a cinque anni, per le imprese che si insediano nelle aree interessate dagli eventi sismici di cui alla presente legge.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Promozione turistica e iniziative per l'attrazione di investimenti.
16. 1. Piffari, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota.

Pag. 208

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Agli aderenti alle forme pensionistiche complementari di cui decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, residenti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, ai fini delle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata, in via transitoria, si applica in ogni caso il termine di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. Il periodo transitorio di cui al presente comma ha durata triennale a decorrere dal 22 maggio 2012.
16. 01. Miglioli, Motta.

  All'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Marketing territoriale e attrazione di investimenti).

  Ai fini di rafforzare l'immagine del sistema produttivo del territorio, rassicurare i mercati, rafforzare la presenza delle imprese del territorio sui mercati internazionali ed attrarre investitori nelle aree colpite dal sisma, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni interessate si impegna a:
   a) istituire, entro il limite di spesa di 500 mila euro nell'ambito delle risorse disponibili e già destinate a tali finalità e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un programma speciale per l'internazionalizzazione delle imprese e delle principali filiere del territorio, da realizzare di concerto con le Regioni interessate ed in collaborazione ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
   b) definire interventi finalizzati all'attrazione di nuovi investimenti anche attraverso la previsione di incentivi fiscali, di durata superiore ai 5 anni, per le imprese che si insediano nelle aree colpite dal sisma.
*16. 02. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Marketing territoriale e attrazione di investimenti).

  Ai fini di rafforzare l'immagine del sistema produttivo del territorio, rassicurare i mercati, rafforzare la presenza delle imprese del territorio sui mercati internazionali ed attrarre investitori nelle aree colpite dal sisma, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni interessate si impegna a:
   a) istituire, entro il limite di spesa di 500 mila euro nell'ambito delle risorse disponibili e già destinate a tali finalità e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un programma speciale per l'internazionalizzazione delle imprese e delle principali filiere del territorio, da realizzare di concerto con le Regioni interessate ed in collaborazione ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
   b) definire interventi finalizzati all'attrazione di nuovi investimenti anche attraverso la previsione di incentivi fiscali, di durata superiore ai 5 anni, per le imprese che si insediano nelle aree colpite dal sisma.
*16. 03. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

ART. 17.

  Al comma 1, al primo periodo, sostituire la parola: derivanti con la seguente: prodotti e al secondo periodo sopprimere la parola: facilmente.
17. 1. Bratti, Mariani, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Pag. 209

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La gestione dei rifiuti e dei materiali derivanti dai crolli di cui al presente articolo, deve avvenire secondo criteri di sicurezza, per i lavoratori e l'ambiente, celerità, semplificazione, controllo dei costi e massimizzazione del recupero dei rifiuti e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 177, comma 4, lettere a), b), c), del decreto legislativo 152 del 2006.
17. 2. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota, Mura.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per la rimozione dei materiali delle imprese del settore agroalimentare danneggiati dagli eventi sismici di cui al presente decreto.
17. 3. Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: competenti Autorità, con le seguenti: competenti Sovrintendenze per i beni architettonici.
17. 4. Piffari, Zazzera, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota.

  Sopprimere il comma 4 e sostituirlo con il seguente:
  4. I rifiuti di cui al punto 1 ove occorra, ancorché insistenti in ambiti provinciali diversi rispetto a quelli in cui i rifiuti sono stati prodotti, senza necessità di preventivo e specifico Accordo fra le Province interessate anche in deroga all'autorizzazione vigente per le operazioni oggetto della presente ordinanza, possono essere conferiti presso gli impianti autorizzati nelle Province interessate.
17. 5. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di cui al punto 1, con le seguenti: di cui ai comma 1, della regione Emilia-Romagna; al medesimo comma, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: Con decreto del Presidente della Giunta regionale, le regioni Lombardia e Veneto, individuano i propri impianti regionali dove conferire i rifiuti di cui al comma 1, anche con le modalità di cui al presente comma. In caso di ulteriori necessità, sempre con decreto del Presidente della Giunta regionale, le regioni di cui al presente decreto possono individuare ulteriori impianti per il conferimento dei medesimi rifiuti.

  Conseguentemente, ai commi 7, 9, 10,11, 12, sostituire le parole: al punto 4, con le parole: al comma 4, nonché dai decreti dei Presidenti delle Giunte regionali, di cui al medesimo comma, ultimo periodo,.
17. 6. Piffari, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota, Mura.

  Al comma 4, alinea, sostituire le parole: della presente ordinanza con le seguenti: del presente decreto.
17. 7. Lussana, Duilio, Zaccaria, Gibiino.

  Al comma 4, dopo le parole: – Comune di Galliera (BO) – Via San Francesco di titolarità di HERAmbiente S.p.A.; aggiungere le seguenti: – Comune di Bariceila, Via Bocche gestita da Herambiente S.p.A.;.
*17. 8. Il relatore.

  Al comma 4, dopo le parole: – Comune di Galliera (BO) – Via San Francesco di titolarità di HERAmbiente S.p.A.; aggiungere le seguenti: – Comune di Bariceila, Pag. 210Via Bocche gestita da Herambiente S.p.A.;.
*17. 9. Bratti, Mariani, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In caso di ulteriori necessità i Presidenti delle regioni dei territori di cui all'articolo 1, con proprio decreto, individuano gli ulteriori impianti in cui è possibile conferire i rifiuti di cui al comma 1.
17. 10. Bratti, Mariani, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. Con decreto del Presidente della Giunta della Regione Lombardia sono individuati impianti di smaltimento aggiuntivi rispetto all'elenco di cui al precedente comma, per il conferimento dei rifiuti di cui al comma 1 provenienti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nel territorio lombardo.
17. 11. Fava, Lanzarin.

  All'articolo 17, comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo: Con decreto del Presidente della Giunta della Regione Lombardia sono individuati impianti di smaltimento aggiuntivi rispetto a quelli dell'elenco di cui al presente comma, per il conferimento dei rifiuti di cui al comma 1 provenienti dal territorio lombardo colpito dal sisma.
17. 12. Beccalossi, Corsaro, De Corato, Frassinetti, Saglia, Scandroglio, Nola.

  Al comma 5, dopo le parole: cer 20.01.34 inserire le seguenti: , ai rifiuti che contengono amianto, il codice cer 17.06.05.
*17. 13. Fava, Lanzarin.

  Al comma 5, dopo le parole: cer 20.01.34, inserire le seguenti: , ai rifiuti che contengono amianto, il codice cer 17.06.05.
*17. 14. Beccalossi, Corsaro, De Corato, Frassinetti, Saglia, Scandroglio, Nola.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: oltre che sino alla fine del periodo, con le seguenti: dai gestori del servizio pubblico.
17. 15. Duilio, Zaccaria, Gibiino, Lussana.

  Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: della presente ordinanza con le seguenti: del presente decreto.
17. 16. Zaccaria, Gibiino, Lussana, Duilio.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trasporto dei rifiuti sanitari prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico può avvenire in deroga agli articoli 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.
*17. 17. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trasporto dei rifiuti sanitari prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico può avvenire in deroga agli articoli 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.
*17. 18. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

Pag. 211

  Al comma 17, dopo le parole: del 20-29 maggio 2012 sono aggiunte le seguenti: ovvero di quelli ulteriormente messi a disposizione.
**17. 19. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 17, dopo le parole: del 20-29 maggio 2012 sono aggiunte le seguenti: ovvero di quelli ulteriormente messi a disposizione.
**17. 20. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo il comma 17 inserire i seguenti:
  17-bis. Il Provveditore interregionale alle opere pubbliche territorialmente competente nelle province di cui all'articolo 1, assicura che nella realizzazione di opere e interventi da parte delle pubbliche amministrazioni vengano impiegati i rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi dopo essere stati sottoposti alle operazioni di recupero. Per tali finalità il Provveditore interregionale indica al soggetto attuatore le necessità di materiali da predisporre e le relative caratteristiche.
  17-ter. Le amministrazioni pubbliche appaltanti lavori e opere che richiedono la realizzazione di ripristini ambientali, argini, rilevati e riempimenti sono obbligate ad impiegare i materiali di cui al comma 17-bis.
  17-quater. Gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti che abbiano caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le finalità di cui al medesimo allegato cessano dalla qualifica di rifiuto.
*17. 21. Stradella.

  Dopo il comma 17 inserire i seguenti:
  17-bis. Il Provveditore interregionale alle opere pubbliche territorialmente competente nelle Province di cui all'articolo 1 assicura che nella realizzazione di opere e interventi da parte delle pubbliche amministrazioni vengano impiegati i rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi dopo essere stati sottoposti alle operazioni di recupero. Per tali finalità il Provveditore interregionale indica al soggetto attuatore le necessità di materiali da predisporre e le relative caratteristiche.
  17-ter. Le amministrazioni pubbliche appaltanti lavori e opere che richiedono la realizzazione di ripristini ambientali, argini, rilevati e riempimenti sono obbligate ad impiegare i materiali di cui al comma 17-bis.
  17-quater. Gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti che abbiano caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le finalità di cui al medesimo allegato cessano dalla qualifica di rifiuto.
*17. 22. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di trattamento, trasporto e centri di raccolta temporanei di opere d'arte e d'interesse storico, danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012).

  1. I beni e le opere d'arte d'interesse storico, architettonico e artistico, individuati ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono radunati in un centro di raccolta definiti negli ambiti provinciali dei territori colpiti dall'evento sismico.Pag. 212
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Presidenti delle Giunte regionali dei territori colpiti dal sisma, dispongono con apposito decreto i criteri e le modalità per l'individuazione dei centri di raccolta temporanei, il trasporto, la conservazione e il restauro dei beni di cui al comma 1.
  3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce inoltre che successivamente alla fase di restaurazione, i beni di cui al comma l, devono essere ricollocati nelle medesime strutture originarie in cui si trovavano precedentemente all'evento sismico verificatosi.
17. 23. Garagnani.

ART. 18.

  Ai commi 2, 3 e 5, prima delle parole: Allegato 8, inserire le seguenti: Parte II,.
18. 1. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 2, sostituire le parole: prima dell'adozione dell'ordinanza con le seguenti: prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
18. 2. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 2, sostituire le parole: dell'ordinanza con le seguenti: del presente decreto.
18. 3. Gibiino, Lussana, Duilio, Zaccaria.

  Al comma 3, sostituire le parole: dalla data di adozione dell'ordinanza con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
18. 4. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 3, sostituire le parole: dell'ordinanza con le seguenti: del presente decreto.
18. 5. Lussana, Duilio, Zaccaria, Gibiino.

  Al comma 3, sostituire le parole: presentata entro il 31 dicembre 2012 con le seguenti: presentata entro il 30 giugno 2013 e sostituire le parole: prorogata fino al 30 giugno 2013 con le seguenti: prorogata fino al 31 dicembre 2013.
*18. 6. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 3, sostituire le parole: presentata entro il 31 dicembre 2012 con le seguenti: presentata entro il 30 giugno 2013 e sostituire le parole: prorogata fino al 30 giugno 2013 con le seguenti: prorogata fino al 31 dicembre 2013.
*18. 7. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 4, sostituire le parole: dalla data di adozione della presente ordinanza con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
18. 8. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 4, sostituire le parole: della presente ordinanza con le seguenti: del presente decreto.
18. 9. Duilio, Zaccaria, Gibiino, Lussana.

  Al comma 5, dopo le parole: Allegato 8) aggiungere le seguenti: nonché alle autorizzazioni a carattere generale previste all'articolo 272, comma 2, e per il termine previsto all'articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
*18. 20. Bratti, Mariani, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Pag. 213

  Al comma 5, dopo le parole: Allegato 8) aggiungere le seguenti: nonché alle autorizzazioni a carattere generale previste all'articolo 272, comma 2, e per il termine previsto all'articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
*18. 21. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Fino al 30 novembre 2012, le imprese agricole ubicate nelle Province interessate dal sisma non sono tenute agli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
**18. 22. Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Fino al 30 novembre 2012, le imprese agricole ubicate nelle province interessate dal sisma non sono tenute agli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
**18. 23. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Dopo il comma 5, aggiungere, infine, il seguente:
  5-bis. Per le imprese agricole ubicate nella regione Emilia Romagna e nelle province di Mantova e Rovigo indicate al comma 1 sono prorogati, fino al 30 dicembre 2013, i termini previsti dall'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 12 luglio 2011, n. 106. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del SISTRI, per un mese successivo all'operatività del sistema le imprese rimangono comunque tenute agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione antecedente alle modifiche apportate con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
*18. 24. Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:
  5-bis. Per le imprese agricole ubicate nella regione Emilia-Romagna e nelle province di Mantova e Rovigo, indicate al comma 1 sono prorogati, fino al 30 dicembre 2013, i termini previsti dall'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e quello previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 11 della legge 12 luglio 2011, n. 106. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del SISTRI, per un mese successivo all'operatività del sistema le imprese rimangono comunque tenute agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Pag. 214nella versione antecedente alle modifiche apportate con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
* 18. 25. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  6. I comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto, sono autorizzati a prorogare fino al 31 dicembre 2012 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati nei settori degli uffici tecnici, scuola e viabilità, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 comma 1 della presente legge.
  6-bis. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze connesse all'espletamento anche in sede locale delle attività di emergenza, i Comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono autorizzati ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di dieci unità per ciascuno, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
18. 29. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. I comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto, sono autorizzati a prorogare fino al 31 dicembre 2012 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati nei settori degli uffici tecnici, scuola e viabilità, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 comma 1 della presente legge.
** 18. 26. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  5-bis. I comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto, sono autorizzati a prorogare fino al 31 dicembre 2012 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati nei settori degli uffici tecnici, scuola e viabilità, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 comma 1 della presente legge.
** 18. 27. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto, sono autorizzati a prorogare fino al 31 dicembre 2012 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati nei settori degli uffici tecnici, scuola e viabilità, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 comma 1 della presente legge.
** 18. 28. Di Biagio, Raisi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze connesse all'espletamento anche in sede locale delle attività di emergenza, i Comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono autorizzati ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di dieci unità per ciascuno, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3 comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
* 18. 30. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze connesse all'espletamento Pag. 215anche in sede locale delle attività di emergenza, i comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono autorizzati ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di dieci unità per ciascuno, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articolo 7 e 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 3, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
* 18. 31. Di Biagio, Raisi.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Nei territori in cui all'articolo 1, le Regioni possono differire, per un periodo massimo di 180 giorni, il termine entro il quale effettuare le comunicazioni relative all'utilizzazione agronomica dei liquami.
  5-ter. È prorogato al 31 gennaio 2013, il termine entro il quale i gestori di stabilimenti ubicati nei territori di cui all'articolo 1, che provocano immissioni in atmosfera devono presentare la domanda di autorizzazione.
** 18. 32. Beccalossi, Corsaro, De Corato, Frassinetti, Saglia, Scandroglio, Nola.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Nei territori di cui all'articolo 1, le Regioni possono differire, per un periodo massimo di 180 giorni, il termine entro il quale effettuare le comunicazioni relative all'utilizzazione agronomica dei liquami.
  5-ter. È prorogato al 31 gennaio 2013 il termine entro il quale i gestori di stabilimenti ubicati nel territorio di cui all'articolo 1, che provocano immissioni in atmosfera devono presentare la domanda di autorizzazione.
** 18. 33. Fava, Lanzarin.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Sono prorogati di due anni o 180 giorni i termini legati all'adeguamento delle attività zootecniche alla normativa concernente il benessere degli animali ed i nitrati di origine agricola con particolare riferimento alle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici.
  5-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 281, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «1o settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2014»;
   b) al secondo periodo le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2013».
* 18. 34. Beccalossi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Sono prorogati di due anni i termini legati all'adeguamento delle attività zootecniche alla normativa concernente il benessere degli animali ed i nitrati di origine agricola con particolare riferimento alle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici.
  5-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 281, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «1o settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2014»;
   b) al secondo periodo le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2013».
* 18. 35. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Sono prorogati di due anni i termini legati all'adeguamento delle attività zootecniche alla normativa concernente il benessere degli animali ed i nitrati Pag. 216di origine agricola con particolare riferimento alle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici.
  5-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 281, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «1o settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2014»;
   b) al secondo periodo le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2013».
* 18. 36. Santori.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Sono prorogati di due anni i termini legati all'adeguamento delle attività zootecniche alla normativa concernente il benessere degli animali ed i nitrati di origine agricola con particolare riferimento alle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici.
  5-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 281, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «1o settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2014»;
   b) al secondo periodo le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2013».
* 18. 37. Bertolini, Tortoli, Stradella.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Sono prorogati di due anni i termini legati all'adeguamento delle attività zootecniche alla normativa concernente il benessere degli animali ed i nitrati di origine agricola con particolare riferimento alle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici.
  5-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 281, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «1o settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2014»;
   b) al secondo periodo le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2013».
* 18. 38. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Le disposizioni contenute nell'articolo 9, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, delle Unioni di comuni e degli altri enti associativi cui gli stessi aderiscono, limitatamente alle risorse necessarie a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.
* 18. 01. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 1 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trovano applicazione nei confronti degli Enti Locali, individuati nell'allegato i al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, delle Unioni di comuni e degli altri enti associativi cui gli stessi aderiscono, limitatamente alle risorse necessarie a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni Pag. 217rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.
* 18. 02. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. In riferimento agli straordinari eventi sismici interessanti i territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, impossibilitati in via assoluta ad eseguire la prestazione lavorativa, le relative giornate di assenza sono riconosciute a titolo di permessi per gravi motivi, nell'ambito dei limiti massimi definiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, anche effettuando compensazioni tra i dipendenti di un medesimo ente.
18. 03. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici ed agevolare la ripresa delle attività ordinarie, il Ministero dell'Interno può disporre l'utilizzo temporaneo di segretari comunali collocati in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, a supporto degli enti locali individuati nell'allegato 1 al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, delle Unioni di comuni e degli altri enti associativi cui gli stessi aderiscono. Ai relativi oneri si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, in deroga alle vigenti disposizioni che stabiliscono limitazioni e divieti in materia di spese ed assunzioni di personale.
* 18. 04. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici ed agevolare la ripresa delle attività ordinarie, il Ministero dell'Interno può disporre l'utilizzo temporaneo di segretari comunali collocati in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, a supporto degli enti locali individuati nell'allegato 1 al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, delle Unioni di comuni e degli altri enti associativi cui gli stessi aderiscono. Ai relativi oneri si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, in deroga alle vigenti disposizioni che stabiliscono limitazioni e divieti in materia di spese ed assunzioni di personale.
* 18. 05. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Le disposizioni di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo unico della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non trovano applicazione, per le annualità 2012 e 2013, nei confronti degli enti locali, individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, delle Unioni di comuni e degli altri enti associativi Pag. 218cui gli stessi aderiscono, limitatamente alle spese di personale, ivi compreso il lavoro straordinario, e alle assunzioni con contratto di lavoro flessibile, in quanto destinate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e ad agevolare la ripresa delle attività ordinarie.
** 18. 06. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Le disposizioni di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo unico della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non trovano applicazione, per le annualità 2012 e 2013, nei confronti degli enti locali, individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, delle Unioni di comuni e degli altri enti associativi cui gli stessi aderiscono, limitatamente alle spese di personale, ivi compreso il lavoro straordinario, e alle assunzioni con contratto di lavoro flessibile, in quanto destinate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e ad agevolare la ripresa delle attività ordinarie.
**18. 07. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunta la seguente lettera:
   «h) le occupazioni per transennamenti relativi alla messa in sicurezza ed al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo determinato con i provvedimenti che dispongono la sospensione o l'esclusione dal pagamento di imposte e tasse, ampliabile dal Comune all'ulteriore periodo eventualmente necessario per il ripristino dell'agibilità».
18. 09. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  «1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: “I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti, non operano le ritenute alla fonte».
*18. 010. Bertolini, Tortoli, Stradella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  «1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: “I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti, non operano le ritenute alla fonte».
*18. 011. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.

  1. All'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio Pag. 2192008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), dopo le parole: «nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo» sono aggiunte le seguenti: «con decorrenza giuridica del relativo inquadramento dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge»;
   b) alla lettera a)-bis, dopo le parole: «nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo» sono aggiunte le seguenti: «con decorrenza giuridica del relativo inquadramento dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».
18. 012. Fogliato, Lanzarin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Al fine di consentire una migliore razionalizzazione delle risorse a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, il personale non dirigenziale del ruolo di cui all'articolo 9-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è immesso, nell'area e nella posizione economica di appartenenza, nel ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 luglio 2005 con corrispondente incremento della relativa dotazione organica. Per le medesime finalità il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia appartenente al ruolo di cui all'articolo 9-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è immesso nel ruolo dirigenziale di cui all'articolo 9-bis, comma 1, della medesima disposizione normativa la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente ai posti di funzione dirigenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2010. Sono contestualmente abrogati i ruoli speciali tecnico-amministrativi di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
18. 013. Fogliato, Lanzarin.
(Inammissibile)

ART. 19.

  Al comma 2 dopo le parole: alle procedure di VIA ed AIA aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle di competenza statale.
*19. 1. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Al comma 2 dopo le parole: alle procedure di VIA ed AIA aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle di competenza statale.
*19. 2. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Al comma 2, dopo la parola: artistico inserire la seguente: agroalimentare.
**19. 3. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Al comma 2, dopo la parola: artistico inserire la seguente: agroalimentare.
**19. 4. Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

  Al comma 2, dopo la parola: artistico inserire la seguente: agroalimentare.
**19. 5. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

Pag. 220

  Al comma 2, dopo la parola: artistico inserire la seguente: agroalimentare.
**19. 6. Negro, Lanzarin.

  Al comma 2, dopo le parole: artistico ed archeologico inserire le seguenti: nonché della normativa nazionale ed europea a tutela della produzione agroalimentare con denominazione o indicazione di origine protetta e delle specialità tradizionali garantite.
19. 7. Brandolini, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

  Al comma 2 dopo le parole: per le procedure di VIA di cui alla medesima legge regionale aggiungere le seguenti: e delle corrispondenti leggi della Regione Lombardia e della Regione Veneto.
19. 8. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. In deroga alle previsioni di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006, alle zone vulnerabili ubicate nelle Province interessate dal sisma si applicano, fino al 30 giugno 2013, le disposizioni previste per le zone non vulnerabili. Fino al medesimo termine alle imprese agricole ubicate nelle citate Province non si applicano le disposizioni nazionali e regionali relative alle caratteristiche e dimensioni dei contenitori di stoccaggio».
*19. 10. Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. In deroga alle previsioni di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006, alle zone vulnerabili ubicate nelle Province interessate dal sisma si applicano, fino al 30 giugno 2013, le disposizioni previste per le zone non vulnerabili. Fino al medesimo termine alle imprese agricole ubicate nelle citate Province non si applicano le disposizioni nazionali e regionali relative alle caratteristiche e dimensioni dei contenitori di stoccaggio».
*19. 9. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. In deroga alle previsioni di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006, alle zone vulnerabili ubicate nelle Province interessate dal sisma si applicano, fino al 30 giugno 2013, le disposizioni previste per le zone non vulnerabili. Fino al medesimo termine alle imprese agricole ubicate nelle citate Province non si applicano le disposizioni nazionali e regionali relative alle caratteristiche e dimensioni dei contenitori di stoccaggio».
*19. 11. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. In deroga alle previsioni di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006, alle zone vulnerabili ubicate nelle Province interessate dal sisma si applicano, fino al 30 giugno 2013, le disposizioni previste per le zone non vulnerabili. Fino al medesimo termine alle imprese agricole ubicate nelle citate Province non si applicano le disposizioni Pag. 221nazionali e regionali relative alle caratteristiche e dimensioni dei contenitori di stoccaggio».
*19. 12. Marco Carra.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Per le imprese agricole ubicate nelle Province interessate dal sisma del 20 maggio e 29 maggio 2012 i termini del 31 luglio 2012 e 1o settembre 2013 di cui all'articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono rispettivamente prorogati al 31 luglio 2013 ed al 30 giugno 2014».
**19. 13. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Per le imprese agricole ubicate nelle Province interessate dal sisma del 20 maggio e 29 maggio 2012 i termini del 31 luglio 2012 e 1o settembre 2013 di cui all'articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono rispettivamente prorogati al 31 luglio 2013 ed al 30 giugno 2014».
**19. 14. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le imprese agricole ubicate nelle province interessate dal sisma del 20 maggio e 29 maggio 2012 i termini del 31 luglio 2012 e 1° settembre 2013 di cui all'articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, sono rispettivamente prorogati al 31 luglio 2013 ed al 30 giugno 2014.
**19. 15. Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  «2-bis. Per i procedimenti di autorizzazione di cui al comma 2 non è dovuto alcun onere istruttorio.».
*19. 16. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  «2-bis. Per i procedimenti di autorizzazione di cui al comma 2 non è dovuto alcun onere istruttorio.».
*19. 17. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Boccia, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Fondo per il finanziamento degli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali nazionale a partire dal 1° gennaio 2009).

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 90.000 euro lordi annui è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico di cui Pag. 222al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Qualora dall'applicazione del contributo derivi un aggravio di prelievo superiore a quello che si determinerebbe applicando ai fini IRPEF l'aliquota marginale del 48 per cento allo scaglione di reddito di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, il contribuente può optare per l'assolvimento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche così calcolata in luogo del contributo di solidarietà. Il predetto contributo non si applica alle retribuzioni o indennità già assoggettate alla riduzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  2. Sono soppressi:
   a) l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) l'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   c) l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo si applica la disciplina prevista dai decreti di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con specifico riferimento agli obblighi a carico dei sostituti d'imposta.
  4. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono iscritte in uno apposito fondo da costituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato al finanziamento degli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2009.
19. 01. Duilio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Piano antisismico nazionale).

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva il «Piano antisismico nazionale», che definisce le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
   a) verificare e ove necessario aggiornare la classificazione sismica del territorio nazionale prevedendo che per la valutazione dei dati di pericolosità sismica si affianchi al metodo probabilistico quello neodeterministico;
   b) completare il censimento e le procedure di verifica per le opere previste all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003 ovvero degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;Pag. 223
   c) eseguire una valutazione delle condizioni del patrimonio residenziale pubblico e privato in relazione alla resistenza ai sismi;
   d) eseguire una valutazione delle condizioni degli impianti industriali a rischio di incidente rilevante (RIR) in relazione alla resistenza ai sismi;
   e) verificare e ove necessario aggiornare le norme tecniche sulle costruzioni civili di nuova costruzione e sull'adeguamento delle esistenti e sviluppare una normativa sismica specifica per il progetto degli impianti industriali RIR di nuova costruzione e per l'adeguamento sismico di quelli esistenti;
   f) definire un insieme di misure tecniche ed economiche coerenti e di indirizzo generale, in grado di aumentare nel tempo la qualità e la resistenza a sisma del patrimonio edilizio ed industriale nazionale secondo quanto determinato ai punti a, b, c, d, e.

  2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio del ministri convoca una Conferenza nazionale della sismica.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
19. 02. Benamati, Mariani, Bratti, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici ed agevolare la ripresa delle attività ordinarie, il Ministero dell'interno può disporre l'utilizzo temporaneo di segretari comunali collocati in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, a supporto degli Enti Locali individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, delle Unioni di comuni e degli altri enti associativi cui gli stessi aderiscono. Ai relativi oneri si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in deroga alle vigenti disposizioni che stabiliscono limitazioni e divieti in materia di spese ed assunzioni di personale.
19. 03. Di Biagio, Raisi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. In riferimento agli straordinari eventi sismici interessanti i territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, impossibilitati in via assoluta ad eseguire la prestazione lavorativa, le relative giornate di assenza sono riconosciute a titolo di permessi per gravi motivi, nell'ambito dei limiti massimi definiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, anche effettuando compensazioni tra i dipendenti di un medesimo ente.
19. 04. Di Biagio, Raisi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 dopo l'ultimo capoverso, è aggiunto il seguente periodo: «I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti, non operano le ritenute alla fonte».
19. 05. Di Biagio, Raisi.
(Inammissibile)

Pag. 224

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Le disposizioni di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non trovano applicazione, per le annualità 2012 e 2013, nei confronti degli Enti Locali, individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, delle Unioni di comuni e degli altri enti associativi cui gli stessi aderiscono, limitatamente alle spese di personale, ivi compreso il lavoro straordinario, e alle assunzioni con contratto di lavoro flessibile, in quanto destinate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e ad agevolare la ripresa delle attività ordinarie.
19. 06. Di Biagio, Raisi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 1 e 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trovano applicazione nei confronti degli Enti Locali, individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, delle Unioni di comuni e degli altri enti associativi cui gli stessi aderiscono, limitatamente alle risorse necessarie a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.
19. 07. Di Biagio, Raisi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunta la seguente lettera:
   «h) le occupazioni per transennamenti relativi alla messa in sicurezza ed al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo determinato con i provvedimenti che dispongono la sospensione o l'esclusione dal pagamento di imposte e tasse, ampliabile dal comune all'ulteriore periodo eventualmente necessario per il ripristino dell'agibilità».
19. 08. Di Biagio, Raisi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis..
(Osservatorio per la ricostruzione e partecipazione popolare).

  1. Al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni della presente legge, le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, d'intesa con i comuni interessati, istituiscono un Osservatorio per la ricostruzione, con il coinvolgimento di cittadini colpiti dall'evento calamitoso, con poteri di accesso, vigilanza e controllo e con funzione di raccolta della rendicontazione dei procedimenti amministrativi, pianificatori e contabili riguardanti la ricostruzione. I cittadini hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi riguardanti l'attuazione della presente legge in possesso delle regioni.
  2. Le regioni istituiscono un apposito sito internet per l'Osservatorio di cui al comma 1 e per il controllo sulla ricostruzione.
  3. Per accrescere la trasparenza e per favorire la partecipazione informata dei cittadini e delle imprese, le amministrazioni interessate rendono disponibili i dati Pag. 225relativi agli interventi di cui alla presente legge. In particolare, sono rese pubbliche le informazioni relative ai finanziamenti a qualunque titolo erogati, anche se provenienti da atti di liberalità, alle pratiche per contributi di ricostruzione, alle consulenze e ai contratti stipulati. Le amministrazioni interessate rendono altresì disponibili gli aggiornamenti, con cadenza almeno mensile, degli stati di avanzamento dei finanziamenti e delle opere.
  4. Il sito internet di cui al comma 2 è realizzato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con tutti i dati relativi agli interventi realizzati fino alla medesima data. Le amministrazioni interessate sono tenute a fornire alle regioni i dati di cui al comma 3 con cadenza mensile. La mancata pubblicazione dei dati in almeno un formato aperto è comunque rilevante ai fini della misurazione e della valutazione del rendimento individuale dei dirigenti.
19. 09. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Per gli anni 2012 e 2013, in favore dei lavoratori autonomi e imprenditori che hanno cessato l'esercizio delle attività, residenti nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessato dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, è riconosciuta la facoltà di compensare le somme dovute a titolo di imposte dirette con i crediti di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, e successive modificazioni.
19. 20. Miserotti.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. I fabbricati dei comuni individuati ai sensi dell'ordinanza 3853 del 3 marzo del 2010 maggiormente danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 che ha colpito la regione Umbria e per il quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009 in quanto inagibili totalmente o parzialmente sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale unica di cui 201, convertito, con all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.
  2. All'onere derivante dal comma 5-bis pari a 500 mila euro, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, nella misura di 500 mila euro per l'anno 2012, alla riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della 225.
19. 021. Laffranco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. All'onere connesso col finanziamento degli interventi necessari per la riparazione ed il miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che ha colpito l'Umbria e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009, si provvede con 45 milioni di euro per l'anno 2012 prelevati dal Fondo Nazionale di Protezione Civile determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento è assegnato alla Pag. 226regione Umbria ad integrazione del gettito derivante alla stessa dall'istituzione dell'imposta sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c) 158 e della legge 14 giugno 1990, n. 398, e dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 90, n. 17, già disposta con legge regionale 9 dicembre 2011 n.17. La regione Umbria è autorizzata ad utilizzare il finanziamento assegnato secondo criteri e modalità concordati col Dipartimento della Protezione Civile, con priorità per gli edifici comprendenti abitazioni di residenti ed attività produttive oggetto di ordinanza di sgombero, nonché per il Piano Integrato di Recupero della frazione di Spina del comune di Marsciano.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, nella misura di 45 milioni di euro per l'anno 2012, alla riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della 225.
19. 022. Laffranco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
19. 023. Bertolini, Tortoli, Stradella.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Istituzione del «registro di manutenzione»).

  1. Al fine di garantire che gli immobili garantiscano e mantengano caratteristiche di sicurezza strutturale e anti-sismica, è istituito il «registro di manutenzione», in cui vanno segnati obbligatoriamente tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  2. Il «registro di manutenzione» può essere richiesto in qualsiasi momento, e in ogni caso obbligatoriamente ogni 5 anni, dai comuni i quali verificano la rispondenza degli interventi di manutenzione rispetto ai criteri di cui all'articolo 1 e, ove rintraccino necessità di interventi di messa in sicurezza o delle irregolarità, indicano al proprietario o al gestore dell'immobile la necessità di intervenire, prevedendo altresì forme di sanzione in caso di comportamenti che mettano a repentaglio la sicurezza strutturale e anti-sismica.
  3. I requisiti e le modalità di compilazione e di tenuta del «registro di manutenzione», nel rispetto dei princìpi contenuti nel presente articolo, sono stabiliti dai comuni sulla base di criteri obbligatori stabiliti, con decreto da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'interno.
19. 24. Cosenza.
(Inammissibile)