CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 giugno 2012
669.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (C. 5273 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Norme generali di indirizzamento della spesa pubblica e istituzione del Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica).

  1. Per gli anni 2013-2018, in attuazione della proposta della Commissione europea volta ad impegnare gli Stati a riordinare la spesa secondo un ordine di priorità favorevole alla crescita economica nonché in attuazione della lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, in materia di ricorso all'indebitamento a fronte di grave recessione economica, la spesa dello Stato e delle Regioni, ivi comprese quelle a Statuto speciale, per le quali le norme del presente articolo costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, è indirizzata tenendo conto delle seguenti priorità:
   a) sostegno alla competitività delle imprese;
   b) investimenti in opere pubbliche di rilievo strategico;
   c) scuola e ricerca scientifica;
   d) difesa, giustizia, beni culturali e tutela territorio;
   e) servizio sanitario nazionale;
   f) welfare.

  2. Nell'ambito di ciascuna priorità le spese sono allocate secondo il criterio dei costi-benefìci e tenendo conto dei procedimenti di razionalizzazione di spesa in corso.
  3. Per le finalità individuate dal comma 1, al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro delegato per il programma di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze o Vice Ministro da lui delegato e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto può modificare la composizione del Comitato.
  4. In prima istanza il Comitato procede alla definizione degli ambiti applicativi di ciascuna priorità e, all'interno di queste, alla individuazione delle azioni sulle quali concentrare le risorse di bilancio, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo. Il comitato si avvale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi compresa, ove occorra, la disponibilità di personale altamente qualificato, ed opera in stretta collaborazione con il Commissario di cui all'articolo 2.
  5. In relazione alle risorse da allocare per il welfare, il Comitato individua una rigorosa definizione di welfare che non comprenda le spese sanitarie e le spese per le pensioni in relazione alle quali sono Pag. 20stati versati i relativi contributi. I trattamenti di welfare così individuati sono rapportati alle risorse disponibili.
  6. Il Comitato provvede altresì ad individuare misure di razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, di ridimensionamento delle strutture, di azzeramento delle duplicazioni di strutture, di ottimizzazione dell'uso degli immobili e nelle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012.
  7. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Governo, sulla base della proposta del Comitato di cui al comma 1, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2012 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica cui è associata la riallocazione della spesa per ogni singola priorità e l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento. Il programma individua, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici. Sul programma per la riorganizzazione della spesa pubblica sono approvate, entro il 31 ottobre 2012, appositi atti di indirizzo parlamentare.
  8. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2013-2015, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente articolo, ivi compresa, con apposito disegno di legge, la ridefinizione dei criteri di priorità e di obbligatorietà in sede di contabilità pubblica e di redazione dei bilanci. Ulteriori disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica sulla riforma della spesa pubblica di cui al presente articolo e sulle risultanze del lavoro del Commissario di cui all'articolo 2 possono essere adottati nell'anno 2014.
1. 25. Santelli, Crosetto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: spesa pubblica aggiungere le seguenti: in particolare delle amministrazioni centrali dello Stato.
1. 16. Pastore, Vanalli, Bragantini, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: composizione del Comitato aggiungere le seguenti: , sentite le Commissioni parlamentari competenti.
1. 2. Favia, Donadi, Mura, Borghesi.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: programmi di spesa, aggiungere le seguenti: soprattutto delle amministrazioni centrali dello Stato.
1. 11. Pastore, Vanalli, Bragantini, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, aggiungere le seguenti: nella salvaguardia delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantite in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.
1. 3. Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: delle strutture, aggiungere le seguenti: in particolare centrali dello Stato.
1. 12. Pastore, Vanalli, Bragantini, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: avvalendosi anche delle risultanze dei rapporti predisposti dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica.
1. 4. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

Pag. 21

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. Il coordinamento delle politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica riguardante regioni, province e comuni è effettuato nell'ambito della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita ai sensi dell'articolo 33 e seguenti del decreto legislativo 12 maggio 2011, n. 68, che deve essere convocata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  1. 2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui al comma 1.1 definisce, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.
1. 5. Favia, Donadi, Mura, Borghesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Il coordinamento delle politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica riguardante comuni, province e regioni è effettuato nell'ambito della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2011, n. 68, che deve essere convocata entro trenta giorni.
1. 1. Osvaldo Napoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Il Comitato interministeriale di cui al comma 1 svolge, altresì, funzioni di impulso, supervisione e coordinamento sull'attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato interministeriale di cui al comma 1 presenta al Consiglio dei ministri una proposta organica di razionalizzazione dell'apparato centrale dello Stato.
1. 18. Giovanelli.

  Al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: riorganizzazione della spesa pubblica aggiungere le seguenti: in particolare con riferimento alla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato,.
1. 13. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: i singoli interventi fino a: spesa pubblica con le seguenti: i singoli interventi e le misure adottati o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, nonché forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne la relativa efficacia.
1. 17. Giovanelli.

  Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2012, ad integrazione degli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, un disegno di legge inteso ad istituire l'obbligo di redigere, per i presidenti della giunta delle Regioni a statuto ordinario e per i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché per i presidenti delle province e per i sindaci, entro il 31 dicembre 2012, una relazione contenente la descrizione dettagliata della situazione economica e giuridica del rispettivo ente di riferimento, ivi compresa la quantificazione della misura dell'indebitamento.
1. 7. Ciccanti, Tassone, Mantini, Libè, Calgaro.
(Inammissibile)

  Al comma 1-quater, aggiungere, in fine, le parole: e, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri, ne dà comunicazione al Parlamento, al fine della espressione del parere, entro trenta giorni dalla trasmissione, da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
1. 22. Mantovano.

Pag. 22

  Al comma 1-quinquies, primo periodo, dopo la parola: risorse aggiungere la seguente: pubbliche.
1. 14. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1-quinquies, primo periodo, sopprimere le parole: e con la collaborazione del Commissario di cui all'articolo 2.

  Conseguentemente:
   a) sostituire l'articolo 2 con i seguenti:

Art. 2.

  1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, garantendo altresì la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicità delle relative procedure, il Comitato di cui all'articolo 1 svolge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i seguenti compiti:
   a) definisce il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche e può formulare, al riguardo, proposte al Presidente della Regione interessata, nel rispetto del principio di sussidiarietà e leale collaborazione;
   b) monitora e coordina l'attività di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei processi di razionalizzazione in atto;
   c) in collaborazione con l'Agenzia del demanio, svolge attività di ottimizzazione dell'utilizzazione degli immobili di proprietà pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche;
   d) può chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle società di cui al comma 3, nonché disporre che vengano svolte, nei confronti delle stesse, ispezioni a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
   e) segnala al Consiglio dei ministri e al Presidente della Regione interessata le norme di legge o di regolamento o i provvedimenti amministrativi di carattere generale, che determinano spese o voci di costo delle singole amministrazioni, che possono essere oggetto di soppressione, riduzione o razionalizzazione e propone a tale fine i necessari provvedimenti amministrativi, regolamentari e legislativi;
   f) promuove lo sviluppo del sistema a rete delle centrali regionali di acquisto di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  2. Su proposta del Comitato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da questi delegato o, per le Regioni, il Presidente della Regione interessata ovvero, per gli enti locali, il Presidente della Provincia interessata e il Sindaco del Comune interessato possono adottare le seguenti misure:
   a) sospensione, revoca o annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi anche per motivate ragioni di opportunità, con particolare riferimento ai casi in cui si registri un significativo divario tra il livello di spesa di cui al comma 1, lettera a), e quello effettivamente praticato. Per i contratti già stipulati, le amministrazioni interessate comunicano al terzo contraente la proposta di riduzione del costo per gli acquisti di beni e servizi ancora da eseguire, in coerenza ai livelli di spesa individuati. In mancanza di adesione del terzo, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della proposta di riduzione, le amministrazioni interessate hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a loro carico;
   b) introduzione di obblighi informativi a carico delle pubbliche amministrazioni Pag. 23finalizzati alla trasparenza ed all'effettivo esercizio delle funzioni di monitoraggio e supervisione attribuite al Comitato ai sensi del comma 1.

  3. Tra le amministrazioni pubbliche, che hanno l'obbligo di fornire la più ampia collaborazione al Comitato, sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le società non quotate controllate da soggetti pubblici nonché, limitatamente alla spesa sanitaria, le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. Ciascuna amministrazione individua, tra il personale in servizio, un responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto. L'incarico è svolto senza corresponsione di indennità o compensi aggiuntivi.
  4. Il Comitato provvede all'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2-bis.

  1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo stipula in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un'intesa per la razionalizzazione della spesa pubblica nelle amministrazioni regionali e locali.

   b) sopprimere gli articoli 3, 5, 6 e 15.
1. 21. Moroni.

  Al comma 1-quinquies, sopprimere le parole: con la collaborazione del Commissario di cui all'articolo 2.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo stipula in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un'intesa per la razionalizzazione della spesa pubblica nelle amministrazioni regionali e locali.

   b) sopprimere gli articoli 2, 3, 5, 6 e 15.
1. 20. Moroni.

  Al comma 1-quinquies, primo periodo, dopo le parole: amministrazioni centrali dello Stato, aggiungere le seguenti: , nonché di definizione del meccanismo dei costi e dei fabbisogni standard di Regioni ed enti locali, relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali, accelerando le scadenze previste, al fine di dare piena e completa attuazione alla legge 5 maggio 2009, n. 42.
1. 15. Volpi, Vanalli, Bragantini, Pastore, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1-quinquies, aggiungere, in fine, le parole: con potestà di disposizione di utilizzo effettivo sul territorio di riferimento da parte del responsabile dell'amministrazione periferica.
1. 23. Mantovano.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere i seguenti:
  1-sexies. Al fine di concorrere al buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni, con il contenimento delle relative spese, i dipendenti pubblici collocati Pag. 24in pensione possono, anche in forma associata, prestare servizi in favore degli enti locali, i quali, in conseguenza dei vincoli imposti dal rispetto del patto di stabilità interno, non possono procedere ad assunzioni di personale.
  1-septies. Ai soggetti di cui al comma 1-sexies non è dovuto alcun emolumento per i servizi prestati in favore degli enti locali.
1. 6. Gioacchino Alfano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. Il Governo, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riferisce semestralmente al Parlamento sui costi sostenuti per la partecipazione dello Stato italiano ai programmi di riduzione del debito pubblico dei diversi Paesi dell'Unione europea. Il Parlamento esprime parere circa le iniziative di cui al primo periodo e valuta le soluzioni più efficienti, ovvero quelle che incidono in modo più marginale sul debito pubblico nazionale.
1. 9. Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.
(Inammissibile)

   Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. Dal programma di revisione delle spese sono escluse le risorse già stanziate per la definizione di accordi di programma di cui all'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99, finalizzati ad interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e già avviati o sottoscritti alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 8. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti, Polledri, D'Amico.

   Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, le risorse ricavate dalla riorganizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche sono destinate prioritariamente, insieme a quelle derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, alla riduzione della pressione fiscale, in particolare sui redditi da lavoro e da impresa.
1. 10. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province).

  1. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente decreto e per l'efficace realizzazione della revisione della spesa pubblica, specie in campo sanitario, il Governo verifica prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ed adotta, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti gli atti conseguenti e necessari ai fini della loro compiuta determinazione.
1. 01. Pastore, Vanalli, Bragantini, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

   Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province).

  1. Ai fini dell'efficace realizzazione della revisione della spesa pubblica e per Pag. 25la completa attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il Governo assicura la determinazione dei fabbisogni standard come definiti ai sensi del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e secondo la tempistica e le modalità previste dall'articolo 29, comma 16-duodecies, lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
1. 02. Pastore, Vanalli, Bragantini, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

   Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Soppressione enti inutili).

  1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica, il Governo provvede alla soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici inutili e degli altri enti, autorità, agenzie, organismi, uffici o soggetti pubblici comunque denominati e sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, verificando ed attuando il procedimento di riordino previsto dalla normativa taglia-enti di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1. 03. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

   Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  Con effetto dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di ottimizzare le risorse ed evitare duplicazioni di attività, tutte le istituzioni, incardinate presso strutture dell'amministrazione centrale dello Stato e deputate a svolgere attività di formazione per i dipendenti pubblici sono soppresse e le relative funzioni affidate ad un unico ente, denominato «Scuola superiore delle amministrazioni pubbliche».
1. 04. Giovanelli.

ART. 2.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche con le seguenti: spetta il compito di definire obiettivi, strumenti e metodi di controllo del livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo. Obiettivi, strumenti e metodi definiti dal Commissario devono essere adottati da ogni stazione appaltante nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.
2. 21. Stracquadanio.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dei processi di razionalizzazione in atto aggiungere le seguenti: e in coerenza con le attività della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
2. 20. Giovanelli.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Commissario, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, ai fini della riduzione del debito pubblico, provvede altresì a verificare ed attuare il completamento del percorso del federalismo demaniale previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, relativo all'attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio.
2. 17. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.
(Inammissibile)

Pag. 26

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Commissario suddivide i costi sostenuti dalla Pubblica amministrazione per le funzioni dei consumi pubblici, oltre che secondo i livelli di amministrazione centrale, amministrazione locale ed enti previdenziali, anche a livello regionale, fornendo apposito resoconto all'interno delle relazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto.
2. 16. Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Commissario presta la propria opera a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, a carico degli stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nell'esercizio delle sue funzioni, si può avvalere esclusivamente degli uffici, del personale e dei mezzi della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, individuati con il decreto di cui all'articolo 3.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera b);
   b) sopprimere l'articolo 15.
2. 14. Moroni.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e gli enti locali con le seguenti: , i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e le province con una spesa media corrente pro capite per classe demografica superiore del 50 per cento al valore mediano della classe di appartenenza. Il Commissario si avvale della collaborazione dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale – IFEL che provvede alla raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati allo stesso Commissario. L'attuazione del presente decreto si conforma al calcolo dei fabbisogni standard, ove presenti. I risparmi sono computati ai fini degli obiettivi del patto di stabilità interno.
2. 2. Osvaldo Napoli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e gli enti locali, nonché aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle società, e loro controllate, non inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione i cui ricavi derivino prevalentemente da attività svolte in mercati liberalizzati o regolati,.
*2. 13. Lorenzin.

  Al comma 2, dopo le parole: e gli enti locali, nonché aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle società, e loro controllate, non inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione i cui ricavi derivino prevalentemente da attività svolte in mercati liberalizzati o regolati,.
*2. 19. Bertolini.

  Al comma 2, dopo le parole: e gli enti locali, nonché aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle società, e loro controllate, non inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione i cui ricavi derivino prevalentemente da attività svolte in mercati liberalizzati o regolati,.
*2. 12. Velo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le società pubbliche non inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e nell'elenco elaborato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui ricavi derivano prevalentemente da attività svolte in concorrenza.
**2. 10. Vannucci.

Pag. 27

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le società pubbliche non inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e nell'elenco elaborato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui ricavi derivano prevalentemente da attività svolte in concorrenza.
**2. 9. Marinello.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le società pubbliche di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità dei settori di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato e di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, che svolgono servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale e i cui ricavi di gruppo derivano da attività svolte prevalentemente in concorrenza.
***2. 8. Marinello.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le società pubbliche di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità dei settori di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato e di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, che svolgono servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale e i cui ricavi di gruppo derivano da attività svolte prevalentemente in concorrenza.
***2. 11. Vannucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, assumono immediate iniziative idonee a conseguire gli obiettivi di cui al presente decreto.
2. 7. Donadi, Favia, Mura, Borghesi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Per la definizione del livello di spesa nelle regioni, nelle province e nei comuni, il Commissario, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, formula proposte al Presidente della regione, al Presidente della provincia e al Sindaco interessato, comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
2. 1. Osvaldo Napoli.

  Al comma 4, sostituire le parole: del livello di spesa di cui al comma 1 con le seguenti: degli obiettivi, strumenti e metodi di controllo del livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, di cui al comma l.
2. 22. Stracquadanio.

  Al comma 4, dopo la parola: sussidiarietà aggiungere le seguenti: differenziazione, adeguatezza.
2. 18. Meroni, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano i princìpi desumibili dal presente decreto costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. 3. Zeller, Brugger.

Pag. 28

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione dei principi previsti dal presente decreto compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
2. 4. Zeller, Brugger, Nicco.

  Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole: e le Province autonome di Trento e Bolzano;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione dei principi previsti dal presente decreto-legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
2. 15. Froner, Gnecchi.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) l'indennità del Commissario, in ogni caso non superiore all'80 per cento del trattamento economico complessivo spettante alla carica di dirigente generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. 2. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole: «entro il 31 marzo 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».
3. 1. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti, Polledri, D'Amico.

ART. 4.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: tre mesi.
4. 3. Meroni, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: attività, aggiungere le seguenti: per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
4. 2. Volpi, Vanalli, Bragantini, Pastore, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Al comma 2, dopo le parole: Corte dei conti aggiungere le seguenti: per il parere di competenza.
4. 1. Volpi, Vanalli, Bragantini, Pastore, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

ART. 5.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: ispezioni, aggiungere le seguenti: e verifiche.
5. 32. Meroni, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Sopprimere il comma 3.
5. 30. D'Amico, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri.

  Al comma 3, dopo le parole: Presidente della regione aggiungere le seguenti: al Pag. 29presidente della provincia e al sindaco interessati, nonché alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica istituita ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2011, n. 68.
5. 3. Osvaldo Napoli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  In particolare, nell'ambito delle dotazioni del Ministero della difesa si provvede alla soppressione e alla riduzione delle voci di spesa riferite alle missioni per approvvigionamenti militari finalizzate all'acquisto di sistemi d'arma e di armamenti e alla costruzione e acquisizione di impianti e servizi.
5. 10. Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  In particolare, il Commissario segnala le seguenti misure:
   a) riduzione e razionalizzazione dei trattamenti economici dei parlamentari nazionali e regionali;
   b) soppressione dei rimborsi elettorali ai partiti;
   c) riduzione dei compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
   d) razionalizzazione dei bilanci delle Autorità indipendenti;
   e) riduzione ulteriore, rispetto ai limiti imposti dalla legislazione vigente, dell'uso dei voli di Stato, delle auto di servizio in uso alle pubbliche amministrazioni con esclusione di quelle per il soccorso pubblico;
   f) soppressione degli enti intermedi tra comuni e province, dei consorzi di bonifica e imbriferi nonché razionalizzazione degli organismi partecipati e degli enti strumentali locali;
   g) obbligo ai Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti di costituire un'Unione;
   h) individuazione di misure per accelerare la liquidazione degli enti disciolti;
   i) riduzione e razionalizzazione dei costi per le consulenze e le collaborazioni esterne;
   j) sostituzione dei consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico e degli enti pubblici con un amministratore unico;
   k) la previsione che i componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli enti pubblici, non possono far parte contemporaneamente di più di due consigli;
   l) la previsione che il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica non possa superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri della Camera dei Deputati;
   m) soppressione delle sedi di rappresentanza all'estero delle Regioni;
   n) soppressione delle norme che stabiliscono l'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;
   o) un piano di riordino delle forze armate volto alla riduzione degli effettivi e delle spese correnti;
   p) riduzione delle spese per i sistemi d'arma a partire dall'annullamento del programma di acquisto degli F-35;
   q) intensificazione dei controlli in materia di invalidità; Pag. 30
   r) utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni del software a codice sorgente aperto;
   s) riduzione delle spese di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni;
   t) riduzione delle spese per l'indirizzo politico dei Ministeri e per gli staff dei presidenti delle regioni e delle province, dei sindaci e degli assessori.
5. 9. Borghesi, Donadi, Favia, Mura.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le regioni a statuto ordinario provvedono a rimodulare l'organico dei propri dipendenti in modo da conformarlo all'indice determinato, secondo le modalità di cui al comma 3-ter, su proposta del commissario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3-ter. L'indice di cui al comma 3-bis è determinato assumendo il valore medio del rapporto tra il numero dei dipendenti regionali e la popolazione, espresso da ciascuna regione a statuto ordinario. L'indice è calcolato sulla base degli ultimi dati Istat per il numero di abitanti di ogni singola regione e dei dati forniti dalla Ragioneria dello Stato per il numero di dipendenti impiegati all'interno di ciascuna regione.
5. 18. D'Amico, Bragantini, Bitonci, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti, Polledri.

  Al comma 5, alinea, dopo la parola: Su, aggiungere la seguente: motivata.
5. 33. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Al comma 5, alinea, dopo le parole: il sindaco del comune interessato, aggiungere le seguenti: , ovvero il commissario ad acta per le disposizioni in ambito sanitario, nelle Regioni commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario.
5. 4. Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

  Al comma 5, sopprimere la lettera a).
5. 29. Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.

  Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: anche per motivate ragioni di opportunità, con le seguenti: che siano motivate da evidenti e comprovate ragioni di necessità;.
5. 34. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: con particolare riferimento ai casi in cui si registri significativo divario tra il livello di spesa di cui al comma 2, e quello effettivamente praticato. Per i contratti già stipulati, le amministrazioni interessate comunicano al terzo contraente la proposta di riduzione del costo per gli acquisti di beni e servizi ancora da eseguire, in coerenza ai livelli di spesa individuati. In mancanza di adesione del terzo entro 15 giorni dalla data di ricevimento della proposta di riduzione, le amministrazioni interessate hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a loro carico.
5. 1. Moroni.

  Al comma 5, lettera b), dopo la parola: trasparenza, aggiungere la seguente: conoscibilità.
5. 35. Volpi, Vanalli, Bragantini, Pastore, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Pag. 31

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e di monitoraggio dell'attività di contrasto all'evasione ed elusione fiscale e contributiva.
5. 11. Favia, Donadi, Mura, Borghesi.

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) individuazione di misure per accelerare la liquidazione degli enti disciolti.
5. 12. Donadi, Mura, Borghesi, Favia.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: alle amministrazioni aggiungere le seguenti: e alla Conferenza permanente di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2011, n. 68.
5. 2. Osvaldo Napoli.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: con particolare riferimento a quelle per la locazione degli immobili in uso alle pubbliche amministrazioni.
5. 5. Favia, Donadi, Mura, Borghesi.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: con particolare riferimento ai costi per le consulenze e le collaborazioni esterne,.
5. 6. Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: con particolare riferimento alle spese relative agli uffici di supporto dell'attività dei presidenti di regione e di provincia, dei sindaci, nonché degli assessori delle giunte regionali, provinciali e comunali,.
5. 15. Borghesi, Mura, Favia, Donadi.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: con particolare riferimento alle spese relative all'indirizzo politico di ciascuna amministrazione,.
5. 14. Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: con particolare riferimento alle spese relative alle autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale e locale, con esclusione di quelle per il soccorso pubblico.
5. 16. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: con particolare riferimento alle spese per acquisto di sistemi d'arma ed armamenti e per costruzione e acquisizione di impianti e servizi, sostenute dall'amministrazione della difesa,.
5. 17. Donadi, Favia, Mura, Borghesi.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: con particolare riferimento alle spese per rappresentanza sostenute da ciascuna amministrazione,.
5. 13. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: centrali regionali aggiungere le parole: e, se necessario, provinciali.
5. 39. Mantovano.

Pag. 32

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: può autorizzare con le seguenti: autorizza.
5. 7. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: amministrazioni inadempienti, aggiungere le seguenti: da parte dello stesso Commissario.
5. 8. Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

  Al comma 7-bis, dopo le parole: centrali regionali inserire le parole: e, se necessario, provinciali.
5. 40. Mantovano.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  8-bis. Il Commissario, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, un piano per una redistribuzione dell'organico docente presso le istituzioni scolastiche tra le regioni sulla base dell'analisi regionale di due indicatori costituiti dal rapporto tra alunni e classi e dal rapporto tra alunni e posti di docenza.
5. 19. Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario formula proposte al Governo per la predisposizione di un provvedimento legislativo volto a modificare la normativa relativa all'assunzione e al licenziamento dei dirigenti pubblici nel rispetto dei seguenti principi:
   a) prevedere che le assunzioni di tutti i dirigenti pubblici debbano essere effettuate con contratto a tempo determinato della stessa durata massima del mandato amministrativo del sindaco, presidente della provincia, presidente della regione, mandato di governo;
   b) prevedere un ampliamento della possibilità di licenziamento dei dirigenti pubblici con contratto a tempo indeterminato mediante la corresponsione di una indennità non superiore a sei mensilità.
5. 20. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti, Polledri, D'Amico.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8-bis. Il Commissario è autorizzato a provvedere ad una revisione del trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate.
  8-ter. Il trattamento economico dei soggetti individuati al comma 8-bis non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.
5. 21. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8-bis. Il Commissario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Pag. 33legge di conversione del presente decreto, predispone, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un modello per una valutazione annuale delle performance degli istituti universitari su base regionale e che consideri, all'interno dei criteri di valutazione, anche i seguenti parametri:
   a) il numero di studenti iscritti;
   b) il rapporto tra iscritti e laureati, suddiviso per ciascun corso di laurea attivato;
   c) il tempo medio necessario ad uno studente per conseguire il titolo di studio;
   d) il costo medio sostenuto da uno studente per le quote annuali di iscrizione al corso di laurea;
   e) il numero di ricercatori e di dottorati.
5. 22. Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8-bis. Il Commissario provvede semestralmente a riferire alle Camere sull'attività di gestione economico-finanziaria delle società a partecipazione pubblica fornendo altresì, a fronte dei risultati conseguiti, dettagliate indicazioni sull'opportunità di coinvolgimento del settore pubblico all'interno delle società medesime.
5. 23. Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8-bis. Il Commissario assume la carica di Commissario ad acta per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei comuni e nelle province che non adempiono nei tempi stabiliti dal comma 5, lettera c), dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, alla determinazione dei fabbisogni standard.
5. 24. D'Amico, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8-bis. Il Commissario, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riferisce semestralmente al Parlamento sui costi sostenuti dal Ministero degli affari esteri per le spese di rappresentanza dello Stato all'estero, proponendo altresì programmi di rimodulazione in riduzione delle medesime spese.
5. 25. Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Il Commissario, di concerto con la Ragioneria generale dello Stato, suddivide i costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per le funzioni dei consumi pubblici, oltre che secondo i livelli di amministrazione centrale, amministrazione locale ed enti previdenziali, anche a livello regionale.
  8-ter. Il Commissario adotta, di concerto con il presidente della regione interessata, i necessari provvedimenti per adeguare gli eccessivi livelli di spesa ad un indice determinato con le modalità di cui al comma 8-quater.
  8-quater. L'indice di cui al comma 8-ter è determinato assumendo il rapporto più efficiente, ovvero quello che esprime il minor costo di funzione, in rapporto alla popolazione, espresso da ciascuna regione a statuto ordinario. L'indice è calcolato sulla base degli ultimi dati Istat per il numero di abitanti di ogni singola regione e sulla base dei dati dei costi forniti dalla Ragioneria generale dello Stato per ciascuna funziona all'interno di ogni Regione.
5. 26. Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.

Pag. 34

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il Commissario certifica annualmente gli importi degli enti locali e le Regioni che danno luogo ai debiti fuori bilancio fornendo altresì apposito resoconto all'interno delle relazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto.
5. 27. Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il Commissario, sulla base dei rendiconti annuali, verifica e certifica i livelli di spesa effettuati dai Comuni e dalle province sia per quanto riguarda le spese in conto capitale, sia per quelle in conto corrente. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli enti che evidenziano spese di personale superiori alla media di dipendenti pubblici impiegati in amministrazioni dalle medesime dimensioni, così come desunto dagli ultimi dati Istat per il numero di abitanti, provvedono, anche con mobilità, a rimodulare il loro organico a favore degli enti sotto media.
5. 28. Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8-bis. Al comma 5, lettera c), dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole «nel 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2013» e le parole: «nel 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013».
5. 31. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Le attività richieste dal Commissario ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono comportare rallentamenti nel normale assolvimento dei compiti amministrativi di regioni ed enti locali.
5. 36. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

ART. 6.

  Al comma 1, dopo la parola: persone, aggiungere le seguenti: anche estranee alla pubblica amministrazione.
6. 1. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, dopo la parola: provenienti, aggiungere le seguenti: non solo.
6. 2. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, dopo la parola: settori, aggiungere le seguenti: tecnici ed.
6. 3. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La nomina di cui al comma 1 avviene con decreto che definisce i criteri di conferimento, mutamento o revoca dell'incarico dirigenziale e previa presentazione di un curriculum vitae secondo le modalità e le procedure previste dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recanti la riforma del lavoro pubblico, nonché dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti pubblici.
6. 4. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Pag. 35

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riduzione dei costi e concentrazione dell'attività di riscossione).

  1. Al fine di ridurre gli oneri di riscossione e ridurre gli aggi a carico dei contribuenti, a decorrere dal 1o gennaio 2013 le funzioni relative alla riscossione nazionale attribuite ad Equitalia S.p.A. dall'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono trasferite all'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che le esercita mediante l'istituzione di una propria direzione generale interna e mediante le articolazioni previste dall'articolo 13 del suo Statuto. Dalla medesima data sono sciolte Equitalia spa e le società pubbliche ad essa collegate in rapporto funzionale o dipendente. Il relativo capitale è versato all'entrata dello Stato.
  2. Sono soppressi i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le funzioni affidate ad Equitalia spa ed alle sue articolazioni sono affidate alla direzione generale riscossione dell'Agenzia delle entrate, che subentra integralmente nei diritti e negli oneri.
  3. Dal 1o gennaio 2013, i dipendenti della società Equitalia spa e delle società ad essa collegate ai sensi del comma 2, in servizio alla data del 31 dicembre 2012 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono trasferiti alla Direzione generale riscossione dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1, sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva la mobilità necessaria per il personale non direttamente impegnato nell'attività di riscossione.
  4. Le strutture amministrative e di servizio di Equitalia spa e delle società collegate sono sciolte e i relativi dipendenti sono utilizzati prioritariamente nell'attività di riscossione secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. In considerazione della necessità di utilizzare il personale di cui al comma 4, sono soppresse, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le procedure concorsuali non ancora definite o per le quali i vincitori non abbiano ancora maturato il diritto all'assunzione. È soppresso il comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
  6. In ottemperanza ai princìpi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale di qualsiasi qualifica, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, al personale in soprannumero, a seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, e successivamente dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente.
  7. Gli interessi, le more, gli aggi, e le sanzioni per ritardato pagamento, connessi alle cartelle esattoriali, non possono complessivamente superare il limite del tasso di usura previsto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108. La disposizione si applica ai ruoli e alle cartelle esattoriali e a tutti i procedimenti di individuazione, di accertamento, di rateizzazione e di rientro dal debito fiscale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 01. Cicu, Crosetto, Santelli, Lorenzin.
(Inammissibile)

Pag. 36

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi).

  1. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «I componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, nonché degli enti concessionari di pubblici servizi, non possono far parte contemporaneamente di più di due consigli di amministrazione o di due collegi sindacali».
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, o che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri della Camera dei Deputati.
6. 02. Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Ulteriori disposizioni di razionalizzazione delle Autorità indipendenti).

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Il trattamento economico onnicomprensivo dei Presidenti delle Autorità di cui al comma 1, non può superare il trattamento economico complessivo attribuito al Presidente della Corte di cassazione. Il trattamento economico onnicomprensivo dei membri dei consigli di amministrazione delle Autorità di cui al comma 1 non può superare il trattamento economico complessivo correlato all'incarico di dirigente generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini del predetto calcolo sono esclusi i rimborsi spese.
  1-ter. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dipendenti a tempo indeterminato delle Autorità di cui al comma 1 non può superare il trattamento economico dei corrispondenti ruoli presso le amministrazioni centrali dello Stato. Qualora esso sia superiore, sono bloccate tutte le componenti stipendiali che ne consentono l'incremento, nonché gli adeguamenti derivanti dalla contrattazione collettiva, fino a che non sia realizzata l'equiparazione».

  2. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 2, le parole: «La disposizione di cui al comma 1 non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano».
6. 03. Crosetto, Santelli, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riduzione dei trasferimenti alle Autonomie speciali).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2013 il complesso dei trasferimenti dal bilancio dello Stato alle Autonomie speciali, che registrino, sulla base delle rilevazioni ISTAT, un reddito pro capite più elevato della media nazionale, sono ridotti in misura percentuale della differenza dalla media nazionale Pag. 37del reddito pro capite. Dal computo sono escluse le regolazioni debitorie.
6. 04. Crosetto, Santelli, Lorenzin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Soppressione della società ARCUS e attribuzione delle relative competente e risorse al Ministero per i beni culturali).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, le funzioni attribuite alla Arcus S.p.A. di Roma, istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 così come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003 n. 291, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono affidate al Ministero per i beni e le attività culturali, che vi provvede nell'ambito della propria organizzazione interna. A decorrere dalla medesima data il contributo annuale dello Stato alla Arcus S.p.A. è erogato al Ministero per i beni e le attività culturali, che ne dispone secondo le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 così come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003 n. 291.
  2. Dal 1o gennaio 2013, i dipendenti della società Società Arcus S.p.A in servizio alla data del 31 maggio 2012 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono trasferiti nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le esigenze di mobilità e funzionalità.
  3. Il Ministero per i beni e le attività culturali subentra integralmente nelle attività e nelle passività della Arcus spa. A copertura di eventuali maggiori oneri il capitale sociale della Arcus spa è attribuito, in un'unica soluzione al Ministero medesimo.
  4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottare entro il 31 gennaio 2013, sono emanate le disposizioni organizzative interne necessarie all'attuazione del presente articolo.
6. 05. Crosetto, Santelli, Lorenzin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Regime premiale e norme sanzionatorie per i pubblici dipendenti).

  1. Il 10 per cento dei risparmi ottenuti con l'applicazione delle norme del presente decreto-legge o delle riduzioni di deficit è utilizzato per pagare premi di produttività al personale delle amministrazioni pubbliche che abbiano ottenuto i risultati. La misura del premio non può superare il doppio della retribuzione mensile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i centri di spesa sui quali calcolare gli effettivi risparmi.
  2. I pubblici dipendenti che superino il 20 per cento di assenze su base annua, in assenza di patologie certificate ed accertate, sono sottoposti a provvedimento disciplinare. In caso di reiterazione sono destituiti. In caso di false certificazioni il pubblico dipendente è immediatamente licenziabile.
6. 06. Crosetto, Santelli, Lorenzin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riduzione della spesa pensionistica).

  1. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 6000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.Pag. 38
  2. Qualora il trattamento di cui al comma 1 sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
6. 07. Crosetto, Santelli, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Sanzioni per i responsabili di deficit di bilancio).

  1. Gli amministratori che in sede di gestione di un bilancio pubblico adottino decisioni che producano un deficit di bilancio o un peggioramento dello stesso se già esistente, per due anni consecutivi, non sono ricandidabili a cariche pubbliche per 5 anni o non possono essere confermati nella medesima carica o in altre similari. Per amministratori si intendono i componenti delle assemblee elettive, i componenti degli organi di Governo e i componenti dei consigli di amministrazione che approvano i bilanci.
  2. I dirigenti pubblici, che per effetto delle loro decisioni producano un deficit di bilancio della propria amministrazione o un peggioramento dello stesso se già esistente, sono rimossi dall'incarico dirigenziale.
6. 08. Crosetto, Santelli, Lorenzin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) attua, dal 1o settembre 2012 al 31 agosto 2013, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, con particolare riferimento alle aree territoriali nelle quali si registri la sussistenza di trattamenti in misura superiore alla media nazionale.
  2. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'INPS dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'INPS provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
  3. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, è disposta la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico ai sensi del comma 2.
  4. Qualora l'accertamento rilevi l'insussistenza dei requisiti, sono, con effetto immediato, avviati i procedimenti per il Pag. 39recupero delle somme indebitamente percepite e di danno erariale nei confronti del medico o dei medici che abbiano indebitamente certificato lo stato di invalidità. L'accertamento definitivo delle responsabilità di questi ultimi comporta la pena accessoria della cancellazione dal relativo Ordine professionale.
  5. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca emessi dall'INPS nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta all'INPS medesimo.
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito della amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.
  7. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono integralmente utilizzati per l'incremento dei trattamenti di invalidità civile.
6. 09. Crosetto, Santelli, Lorenzin.
(Inammissibile)

ART. 7.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere per l'acquisto di beni e di servizi alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nonché al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.
7. 1. Ciccanti, Tassone, Mantini, Libè, Calgaro.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui alla legge 4 dicembre 1997, n. 460, possono ricorrere per l'acquisto di beni e di servizi alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nonché al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.
7. 2. Ciccanti, Tassone, Mantini, Libè, Calgaro.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti per la riduzione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi).

  1. All'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti i seguenti periodi: «Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, non giustificate da particolari condizioni tecniche o logistiche delle forniture, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre Pag. 40ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile».
7. 01. Borghesi, Palagiano, Favia, Donadi, Mura.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Beni e servizi nel settore della spesa sanitaria).

  1. Nell'ottica del coordinamento del sistema sanitario nazionale ed al fine di favorire il processo di razionalizzazione della spesa sanitaria, il Ministero della salute può promuovere, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, interventi su specifiche tipologie di beni e di servizi di interesse per il settore della spesa sanitaria in ordine alle quali Consip S.p.A. stipula convenzioni ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e accordi quadro ai sensi dell'articolo 2, comma 225, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, addizionali rispetto a quanto già previsto nel Programma di Razionalizzazione degli acquisti. A tal fine, il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.
  2. Il Ministero della salute può, altresì, avvalersi di Consip S.p.A. per le attività di supporto alle proprie competenze rilevanti al fine della standardizzazione dei costi per beni e servizi nel settore della spesa sanitaria, sulla base di apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.
7. 02. Moroni.

ART. 8.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole:
servizi e forniture aggiungere le seguenti: riceve direttamente dalle stazioni appaltanti e;
   b) dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
  2-ter. È istituito nell'ambito della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, costituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, un registro in cui le amministrazioni pubbliche o gli organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione per classi ed importi degli interventi che intendono eseguire e procedono all'aggiornamento annuale dei relativi dati identificativi. Il mancato rispetto degli obblighi di iscrizione e di aggiornamento comportano la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari incaricati.
8. 1. Giovanelli.

  Al comma 2, sostituire la parola: semestrale, con la seguente: trimestrale.
8. 3. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Sopprimere il comma 2-bis.
8. 2. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-ter. Al comma 7, lettera n) dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006 la parola: «non» è soppressa.
8. 4. Barani.
(Inammissibile)

Pag. 41

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Iniziative per l'adozione e il consolidamento di azioni di razionalizzazione della spesa).

  1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tutte le stazioni appaltanti devono avviare iniziative volte all'introduzione e al progressivo utilizzo di sistemi informatici di consolidata efficacia a livello europeo e nazionale, a supporto delle azioni di razionalizzazione della spesa e dei processi di acquisto di beni e servizi.
  2. Entro due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tutte le stazioni appaltanti dovranno svolgere per via elettronica gare per l'acquisto di beni e servizi per almeno il 50 per cento del totale della spesa e nei due anni successivi tutti i bandi di gara per l'acquisto di beni e servizi dovranno svolgersi per via elettronica.
  3. Le iniziative di cui al comma 1 dovranno essere riferite alle principali pratiche di successo europee basate sull'introduzione di procedure telematiche per lo svolgimento delle gare, sia sopra che sotto la soglia europea, sulla gestione con sistemi telematici dei rapporti con i fornitori e del governo della spesa, definendo precisi obiettivi di progressiva adozione di tali strumenti.
9. 01. Stracquadanio.

ART. 10.

  Sopprimere il comma 1-bis.
10. 3. Favia, Borghesi, Donadi, Mura.

ART. 12.

  Al comma 1, dopo le parole: La commissione aggiungere le seguenti: anche per le gare in corso ove le offerte tecniche non siano state ancora aperte.

  Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice aggiungere le seguenti: anche per le gare in corso ove le offerte tecniche non siano state ancora aperte.
*12. 5. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, dopo le parole: La commissione aggiungere le seguenti: anche per le gare in corso ove le offerte tecniche non siano ancora aperte.

  Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice aggiungere le seguenti: anche per le gare in corso ove le offerte tecniche non siano state ancora aperte.
*12. 1. Ciccanti, Tassone, Mantini, Libè, Calgaro.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. I commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del presente decreto.
**12. 2. Ciccanti, Tassone, Mantini, Libè, Calgaro, Lusetti.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. I commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del presente decreto.
**12. 3. Gioacchino Alfano, Marinello.

Pag. 42

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. I commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del presente decreto.
**12. 4. Osvaldo Napoli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis L'obbligo di procedere all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche in seduta pubblica, introdotto dai precedenti commi 1 e 2, si applica esclusivamente alle procedure in cui la seduta di apertura dei citati plichi si tiene in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
12. 6. Moroni.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis Con riferimento alle procedure di affidamento per le quali si sia proceduto, prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, all'apertura delle offerte tecniche, non trova applicazione quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo.
12. 7. Moroni.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Incentivi per la fusione dei Comuni).

  1. Al fine di promuovere la fusione fra i Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e i progetti di gestione associata di funzioni e servizi, il Governo stanzia parte delle risorse recuperate dalla riorganizzazione e revisione della spesa pubblica, in misura da determinarsi secondo le modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto, ad incentivi economici rivolti con priorità alle fusioni di Comuni rispetto alle altre forme associative.
13. 01. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Utilizzo di erogazioni liberali nel caso di acquisti attraverso convenzioni-quadro e attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione).

  1. Le amministrazioni pubbliche, nel caso di acquisti di beni e di servizi attraverso convenzioni-quadro stipulate da Consip ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 o attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono utilizzare, al fine del pagamento del relativo corrispettivo, erogazioni liberali e donazioni in denaro rese in loro favore per la realizzazione delle finalità per le quali il detto acquisto è effettuato. Le dette erogazioni liberali e donazioni possono essere rese direttamente nei confronti dell'amministrazione ovvero attraverso il pagamento totale o parziale delle fatture emesse dall'aggiudicatario per la prestazione resa nei confronti dell'amministrazione.
  2. Le donazioni di cui al precedente comma e le relative accettazioni sono effettuate in forma semplificata attraverso il sistema informatico di negoziazione tramite il quale è reso disponibile il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di cui al precedente comma 1, in deroga all'articolo 782 del codice civile.
  3. Sul portale www.acquistinretepa.it sono indicate le istruzioni operative e le modalità tecniche per l'attuazione dei precedenti commi 1 e 2.
13. 02. Ciccanti, Tassone, Mantini, Libè, Calgaro.

Pag. 43

ART. 13-bis.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. All'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3 è soppresso.
  1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le amministrazioni statali, gli enti pubblici, le regioni e gli enti locali certificano entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente debitore. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
   b) il comma 3-ter è sostituito dai seguenti:
  3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata, a pena di nullità dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
  3-quater. L'impresa che vanta crediti nei confronti dello Stato, degli Enti Territoriali e degli Enti pubblici, può chiedere di scontarli presso gli istituti di credito.
  3-quinquies. La cessione di cui al comma 3-quater è pro soluto.
  3-sexies. La richiesta deve essere presentata presso gli istituti di credito, con apposito modello meccanografico, con allegato il certificato di cui al comma 3-bis rilasciato dall'Ente debitore, attestante l'importo dovuto, la liquidabilità e l'esigibilità.
  3-septies. Verificata l'esistenza e l'esigibilità del credito, l'ente debitore provvede a inserire nell'anagrafe tributaria gli estremi della certificazione rilasciata al richiedente.
  3-octies. Gli istituti di credito possono accedere alla consultazione dell'anagrafe tributaria per verificare l'autenticità della certificazione e provvedono a inserire i dati relativi al pagamento effettuato nei confronti dell'impresa.
  3-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i direttori delle agenzie fiscali e i presidenti degli enti previdenziali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche della domanda del creditore, della certificazione rilasciata dall'ente debitore, le modalità per l'inserimento dei dati nell'anagrafe tributaria, nonché la procedura per il pagamento del credito da parte degli enti debitori agli istituti di credito.
13-bis. 9. Borghesi, Palomba, Favia, Donadi, Mura.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire Pag. 44al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente, nonché al fine del rilascio del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino a concorrenza dei versamenti contributivi accertati ma non ancora versati. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
13-bis. 5. Calvisi, Schirru, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Pes.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: al secondo periodo fino alla fine della lettera, con le seguenti: il secondo periodo è sostituito dai seguenti: Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio provvede alla certificazione del credito precisando altresì come questo debba essere garantito comunque dall'ente emittente. Nel caso di cui al periodo precedente, il Commissario, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012, assume l'incarico di commissario ad acta con oneri a carico dell'ente territoriale.
13-bis. 1. Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, lettera b), capoverso b), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tali certificazioni sono rilasciate dalle pubbliche amministrazioni obbligate a fronte di una dichiarazione resa dagli istanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale i medesimi devono attestare di non avere comunque incassato, in relazione ai crediti da certificare, alcuna somma a seguito di procedure esecutive attivate per la riscossione degli stessi, ovvero di non aver promosso attività processuale intesa a riscuoterli ovvero, in caso affermativo, di avervi ritualmente rinunciato.
13-bis. 2. Ciccanti, Tassone, Mantini, Libè, Calgaro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:
  3-quater. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 3-bis, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «legge 28 gennaio 2009, n. 2,» sono inserite le seguenti: «o le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, e comma 3-quater, del medesimo decreto,.
*13-bis. 3. Ciccanti, Tassone, Mantini, Libè, Calgaro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:
  3-quater. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 3-bis, sono fatte salve Pag. 45le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «legge 28 gennaio 2009, n. 2,» sono inserite le seguenti: «o le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, e comma 3-quater, del medesimo decreto,.
*13-bis. 4. Stradella.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:
  3-quater. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 3-bis, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «legge 28 gennaio 2009, n. 2,» sono inserite le seguenti: «o le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, e comma 3-quater, del medesimo decreto,.
*13-bis. 6. Mariani.

  Sostituire i commi da 2 a 4 con i seguenti:
  2. I contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413, possono utilizzarlo per procedere alla compensazione nei termini di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, comprendendo tra i crediti anche quelli relativi alla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato, di cui siano titolari, a condizione che:
   a) i crediti siano scaduti ed esigibili;
   b) siano state ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso;
   c) il contribuente abbia segnalato all'Amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.

  3. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto. Il contribuente è tenuto a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.
  4. Il gestore del conto fiscale segnala separatamente all'Agenzia delle entrate le compensazioni avvenute e tutti gli elementi identificativi necessari. Mensilmente l'Agenzia provvede ad inviare alle Amministrazioni debitrici le compensazioni per debiti di fornitura, per gli adempimenti di propria competenza.
  4-bis. Con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti i Direttori delle Agenzie fiscali e i Presidenti degli Enti Previdenziali, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche della domanda del creditore, del certificato rilasciato dall'Ente pubblico, le modalità per l'inserimento dei dati nell'Anagrafe Tributaria, nonché la procedura per il pagamento del credito da parte degli Enti debitori agli istituti di credito.

  Conseguentemente, all'articolo 15 dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 4-bis dell'articolo 13-bis si provvede con le maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 1-ter rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto legge n. 185 Pag. 46del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
  1-ter. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o luglio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».
13-bis. 8. Palomba, Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

  Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2012, è sempre ammessa la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi a qualsiasi tipo di imposta erariale, ivi compresi i tributi locali e i contributi previdenziali e le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo anche nel caso in cui i relativi debiti siano iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

  Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Possibilità di compensazione di somme a ruolo con crediti erariali».
13-bis. 7. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari ai versamenti contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
13-bis. 10. Calvisi.

  Dopo l'articolo 13-bis inserire i seguenti:

Art. 13-ter.
(Interpretazione autentica dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267).

  1. Il secondo comma dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 va interpretato nel senso che non costituisce manifestazione di insolvenza la crisi finanziaria dell'imprenditore dovuta esclusivamente a inadempimento delle proprie obbligazioni pecuniarie da parte della Pubblica Amministrazione.

Art. 13-quater.
(Interpretazione autentifica dell'articolo 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267).

  1. L'articolo 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 va interpretato nel senso che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che si trovano in stato di liquidazione risultante dall'iscrizione nel Pag. 47registro delle imprese, in data anteriore al deposito del ricorso di fallimento, se gli elementi attivi del patrimonio consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
13-bis. 01. Calderisi.
(Inammissibile, limitatamente
all'articolo 13-
quater)

  Dopo l'articolo 13-bis aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Affidamento degli appalti per la produzione di servizi strumentali).

  1. È vietato l'affidamento diretto senza gara, da parte delle amministrazioni pubbliche locali e regionali, degli appalti per la produzione di servizi strumentali all'attività di tali enti.
  2. Eventuali deroghe al comma 1, in favore di società interamente partecipata dall'ente affidante, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta «in house», devono essere motivate con una dettagliata relazione, che illustri le ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, da trasmettersi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso negativo.
13-bis. 02. Moroni.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Affidamento degli appalti per la produzione di servizi strumentali).

  1. L'affidamento di servizi strumentali alle attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni locali può avvenire in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di procedure competitive ad evidenza pubblica in presenza di situazioni eccezionali che non permettono un efficace ricorso al mercato, a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'amministrazione locale e che ha i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta «in house» e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
  2. Nei casi di cui al comma 1, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.
13-bis. 03. Moroni.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Inapplicabilità delle sanzioni a causa di inadempienza degli enti pubblici).

  1. Sulle imposte, tasse e contributi dichiarati, dovuti e non versati, fino a concorrenza dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dal debitore nei confronti delle pubbliche amministrazioni, maturati in relazione a tributi erariali e contributi previdenziali, non sono applicabili le sanzioni di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
13-bis. 04. Calvisi.

Pag. 48

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Determinazione del tasso di interesse applicato alle dilazioni di pagamento per i contribuenti che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione).

  1. Gli interessi per dilazione del pagamento di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulle somme iscritte a ruolo, fino a concorrenza dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dal debitore nei confronti di una pubblica amministrazione, sono applicati al tasso dell'1 per cento.
13-bis. 05. Calvisi.

ART. 14.

  Al comma 1, sostituire le parole: 24 mesi, con le seguenti: dodici mesi.
14. 1. Pastore, Vanalli, Bragantini, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, dopo le parole: adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa aggiungere le seguenti: secondo delle linee guida predisposte dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
14. 2. Borghesi, Piffari, Mura, Favia, Donadi.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: L'affidamento della gestione dei servizi energetici di cui al presente comma, deve avvenire con gara a evidenza pubblica, con le modalità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
14. 3. Mura, Borghesi, Favia, Donadi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere in grado di consentire una riduzione del consumo di energia attraverso una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, maggiore del 50 per cento, e un miglioramento di almeno il 10 per cento dei valori relativi alla trasmittanza dei componenti opachi e trasparenti previsti dal medesimo decreto legislativo n. 192 del 2005, e riferiti all'anno 2010.
  1-ter. La valutazione del risparmio e dell'efficienza energetica raggiunta a seguito degli interventi di cui al presente articolo deve essere certificata, secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e deve avvenire avendo a riferimento gli standard energetici di cui al citato decreto legislativo n. 192 del 2005 e alla normativa vigente in materia.
14. 4. Borghesi, Mura, Favia, Donadi.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica connessa allo svolgimento di consultazioni elettorali locali, l'efficacia della causa di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è differita alla data del primo rinnovo della carica pubblica elettiva di natura monocratica successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14. 01. Ciccanti.
(Inammissibile)

Pag. 49

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. In attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il Governo assicura che le risorse recuperate dalla vendita delle quote di società partecipate da parte degli enti locali non rientrino nei vincoli del patto di stabilità interno.
  2. Alla copertura dell'onere derivante dal precedente comma si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente dalle missioni di spesa di ciascun Ministero.
14. 02. Bragantini, Bitonci, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti, Polledri, D'Amico.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Liquidazione di enti e società pubbliche).

  1. In caso di liquidazione, entro il 31 dicembre 2012 dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di enti o società partecipati al 100 per cento da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni non concorrono a formare reddito imponibile e quindi non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale stesso.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
14. 03. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Limitazioni relative al personale di diretta collaborazione).

  Il personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non sia dipendente pubblico, non può partecipare a concorsi pubblici nella vigenza di tale assegnazione.
14. 04. Giovanelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio).

  1. Le funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture-uffici territoriali del Governo secondo le modalità di cui al presente articolo.
  2. Fermo restando quanto previsto in materia di trasferimento delle funzioni statali a regioni ed enti locali, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'accorpamento e alla razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, alla concentrazione delle funzioni statali nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo, alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura-ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della Pag. 50prefettura-ufficio territoriale del Governo, o di sue articolazioni, dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza, secondo i seguenti princìpi generali regolatori della materia:
   a) contenimento della spesa pubblica;
   b) mantenimento in capo agli uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni di competenza delle prefetture;
   c) razionalizzazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli ulteriori uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno e delle altre corrispondenti strutture statali che rispondono al prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, mantenendo come riferimento la circoscrizione provinciale ovvero quella risultante da associazione di province quale ambito territoriale di competenza ovvero adeguando lo stesso ambito a quello della città metropolitana laddove costituita, fatta salva la possibilità di individuare, con provvedimento motivato, specifici ambiti territoriali per particolari esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
   d) attribuzione alle prefetture-uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni delle amministrazioni periferiche dello Stato, qualunque sia la loro articolazione, non espressamente conferite ad altri uffici;
   e) accorpamento, nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo, delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato le cui funzioni sono esercitate presso l'ufficio medesimo;
   f) garanzia della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
   g) disciplina delle modalità di svolgimento in sede periferica da parte delle prefetture-uffici territoriali del Governo, anche mediante le Conferenze permanenti ivi istituite, di funzioni e compiti di amministrazione periferica anche nel caso in cui la competenza ecceda l'ambito provinciale;
   h) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;
   i) assicurazione che le amministrazioni interessate procedano all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo entro un congruo termine;
   l) previsione della nomina e delle funzioni dei prefetti preposti alle prefetture-uffici territoriali del Governo, quali commissari ad acta nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui alla lettera m);
   m) previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri interessati, che stabilisca l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche.

  3. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche Pag. 51dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le modalità con cui i princìpi di cui al presente articolo trovano applicazione per gli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.
  5. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Lo schema di regolamento, previo parere della Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, il regolamento può essere comunque adottato.
  6. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
14. 05. Giovanelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Indicatori di consumo e benchmark di spesa pubblica).

  1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le stazioni appaltanti devono avviare iniziative volte all'introduzione e al progressivo utilizzo di indicatori di consumo basati sui rapporto tra spesa gestita per singola categoria e valori di riferimento da cui tale spesa dipende.
  2. Tali indicatori valorizzati annualmente devono essere trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet, in confronto con indicatori equivalenti e omogenei di altre stazioni appaltanti a livello nazionale ed europeo, al fine di mettere in atto azioni per conseguire il progressivo allineamento alle migliori pratiche di spesa realizzate.
14. 06. Stracquadanio.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. In parziale deroga all'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le eventuali plusvalenze derivanti dalle operazioni di vendita di immobili di cui all'articolo 6, comma 2-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per l'importo eccedente il valore destinato al ripiano del disavanzo sanitario dell'esercizio 2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere utilizzate dalla Regione per finalità extrasanitarie.
14. 07. Tullo.
(Inammissibile)

ART. 15.

  Al comma 2, dopo la parola: bilancio, aggiungere le seguenti: per la copertura della spesa di cui al comma 1.
15. 1. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

DIS. 1.

  All'articolo 1 del disegno di legge di conversione dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, sopprimere la lettera f).
Dis. 1. 1. Costa, Cavallaro, Ferranti, Rossomando.
(Inammissibile)