CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 giugno 2012
660.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile (C. 5203 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Alla legge con le seguenti: fatto salvo quanto disposto dall'attuale normativa per le attività di previsione e prevenzione, alla legge.
1. 1. Peluffo.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) all'articolo 2 è premesso il seguente:
  «Art. 1-bis. – (Servizio nazionale della protezione civile). – 1. È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, il Ministro dell'interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.
  3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro dell'interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400».
1. 2. Duilio, Gibiino, Lo Moro, Lo Presti, Lussana, Zaccaria.

  Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 2 è premesso il seguente:
  Art. 1-bis. – (Servizio nazionale della protezione civile). – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, il Ministro dell'interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.
  2. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro dell'interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito Pag. 12nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1. 3. Vassallo.

  Al comma 1 sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:
   alla lettera c) punto 1 sopprimere le parole: del Ministro dell'interno o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio e sostituirle con le seguenti: il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile;
   al punto 4 e 8 sopprimere le parole: il Ministro dell'Interno;
   alla lettera d) sopprimere il punto 2.
1. 4. Tassone.

  Al comma 1 sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: il Ministro dell'Interno.
1. 5. Dionisi, Tassone, Libè, Mondello, Mantini.

  Al comma 1, lettera a), punto 1) sopprimere le parole: il Ministro dell'interno o.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2) sopprimere le parole: il Ministro dell'interno o;
   b) all'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 1) sopprimere le parole: del Ministro dell'interno o;
   c) all'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 4) sopprimere le parole: al Ministro dell'interno ovvero.
1. 8. Misiti, Iapicca, Fallica, Grimaldi, Miccichè, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno D'Alcontres, Terranova.

  Al comma 1, lettera a), n. 2, sopprimere le parole: il Ministro dell'interno.
1. 12. Benamati.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) e numero 2) sostituire le parole: il Ministro dell'interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio con le seguenti: un Ministro o un Sottosegretario di Stato.
1. 6. Amici, Mariani, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

  Al comma 1, lettera a), n. 1, sostituire le parole: il Ministro dell'interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio con le seguenti: il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio.
1. 7. Benamati.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) al comma 2 le parole da «ai sensi dell'articolo 9» a «protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio o il Ministro per il coordinamento della protezione civile delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;
1. 9. Peluffo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) al comma 3 le parole: «il Ministro per il coordinamento della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Pag. 13Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio o il Ministro per il coordinamento della protezione civile delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;
1. 10. Peluffo.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – (Attività e compiti di protezione civile). – 1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione dei rischi, il soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta al contrasto ed al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio connessa agli eventi di cui all'articolo 2.
  2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette alla identificazione degli scenari di rischio probabili e ove possibile, al preannuncio, monitoraggio, sorveglianza e vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.
  3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione di emergenza la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile e l'informazione alla popolazione, la normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività esercitativa.
  4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
  5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
  6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.
*1. 13. Amici, Giovanelli, Naccarato.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – (Attività e compiti di protezione civile). – 1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione dei rischi, il soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta al contrasto ed al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio connessa agli eventi di cui all'articolo 2.
  2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette alla identificazione degli scenari di rischio probabili e ove possibile, al preannuncio, monitoraggio, sorveglianza e vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.
  3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione di emergenza la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile e l'informazione alla popolazione, la normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività esercitativa.
  4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.Pag. 14
  5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
  6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.
*1. 16. Lanzarin, Meroni, Guido Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione dei rischi, il soccorso delle popolazioni e ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio connessa agli eventi di cui all'articolo 2.»;
    b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e ove possibile, al preannuncio, monitoraggio, sorveglianza e vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi. L'attività di vigilanza è svolta anche attraverso presidi territoriali organizzati dai soggetti competenti in via ordinaria.»;
    c) al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività concernenti l'allertamento, la pianificazione di emergenza, la formazione la diffusione della conoscenza della protezione civile e l'informazione alla popolazione, la normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività esercitativa.»;
    d) al comma 4, dopo le parole «nell'attuazione degli interventi», aggiungere le parole «integrati e coordinati».
1. 17. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) nell'articolo 3 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse allo scopo finalizzate e disponibili, a legislazione vigente, nei bilanci dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali interessati sul base del principio di sussidiarietà».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c):
   al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero in ogni caso trascorsi sei mesi dalla delibera;
   sopprimere il numero 2);
   dopo il numero 8), aggiungere il seguente: «8-bis) al comma 5-ter, dopo le parole: del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio sono inserite le seguenti: , la Conferenza Unificata e il Comitato Paritetico Stato regioni enti locali, e sopprimere le parole: nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
*1. 18. Braga, Naccarato.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) nell'articolo 3 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse allo scopo finalizzate e disponibili, a legislazione vigente, nei bilanci dello Pag. 15Stato, delle Regioni e degli Enti locali interessati sul base del principio di sussidiarietà».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c):
   al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero in ogni caso trascorsi sei mesi dalla delibera;
   sopprimere il numero 2);
   dopo il numero 8), aggiungere il seguente: «8-bis) al comma 5-ter, dopo le parole: del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio sono inserite le seguenti: , la Conferenza Unificata e il Comitato Paritetico Stato regioni enti locali, e sopprimere le parole: nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
*1. 11. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis). Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

Art. 3-bis.
(Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico).

  1. Nell'ambito delle attività di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabilite per sviluppare ed acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza ed all'evolversi dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 per allertare ed attivare il Servizio Nazionale di Protezione Civile ai diversi livelli territoriali.
  2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni, attraverso la rete dei Centri Funzionali di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito di cui al comma 4, dalle reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza e dai presidi territoriali di cui alla legge 17 maggio 1998 n. 267 ed alla legge 11 dicembre 2000, n. 365 e s.m.i., nonché dai Centri di Competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente ed operativamente a tali reti.
  3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni Regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 e del decreto legge 7 settembre 2011, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2011, n. 401.
  4. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'attuazione del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito (SMND), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto del quadro normativo vigente in materia per i diversi settori. I compiti del SMND saranno stabiliti con successivo Decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 3-ter.
(Gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radio-frequenze).

  1. Per la gestione delle reti strumentali di monitoraggio, le Regioni, alle quali sono devoluti i servizi in precedenza svolti dai Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, a far data dall'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono esentate dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione Pag. 16del diritto individuale d'uso delle frequenze per l'esercizio dell'attività radioelettrica a sussidio dell'espletamento dei predetti servizi.
  2. Le somme eventualmente già percepite dal Ministero dello Sviluppo Economico a titolo di pagamento dei diritti e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze di cui al comma 1, non potranno comunque essere oggetto di ripetizione da parte delle Regioni che le abbiano corrisposte.
  3. Le frequenze attribuite alle Regioni per l'espletamento delle funzioni di rilevamento dati di monitoraggio sono riportate nell'elenco allegato alla presente legge.
  4. Il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni si riserva, in base al Piano Nazionale di ripartizione delle frequenze e nel rispetto della normativa europea ed internazionale di apportare eventuali modificazioni all'elenco delle frequenze individuate nell'allegato citato, in accordo con gli aggiornamenti stabiliti nel Piano, conseguenti all'evoluzione normativa europea ed internazionale.
1. 14. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Turco, Vassallo, Zaccaria.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:
  Art. 3-bis. – (Sistema di allerta nazionale). – 1. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il governo del sistema di allerta nazionale è assicurato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e ai Presidenti delle Giunte regionali o di quelle provinciali, nelle province autonome. La Direttiva emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 27 febbraio 2004 definisce i rapporti di responsabilità nel processo di emanazione dell'allerta per il rischio meteo-idrologico e idraulico, formalizzando un sistema di allertamento nazionale condiviso.
  2. La gestione del sistema di allerta nazionale è assicurato dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni, attraverso la rete dei Centri Funzionali di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, dalle reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza e dai presidi territoriali di cui alla legge 17 maggio 1998 n, 267 ed alla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e successive modifiche e integrazioni, nonché dai Centri di Competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente ed operativamente a tali reti.
  3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni Regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 e del decreto legge 7 settembre 2011, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2011, n. 401.
  4. Per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico ed idrogeologico mirato alla realizzazione di una copertura omogenea sul territorio nazionale di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, sono stanziati 50 milioni per l'anno 2013, a valere sulle risorse di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 33, comma 1, terzo e quarto periodo, che si intendono conseguentemente abrogati.
1. 19. Piffari, Favia, Donadi.

Pag. 17

   Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   
b-bis). Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis.
(Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico).

  1. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il governo del sistema di allerta nazionale è assicurato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e dai Presidenti delle Giunte regionali o di quelle provinciali, nelle province autonome. La Direttiva emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 27 febbraio 2004 definisce i rapporti di responsabilità nel processo di emanazione dell'allerta per il rischio meteo-idrologico ed idraulico, formalizzando un sistema di allertamento nazionale condiviso.
  2. La gestione del sistema di allerta nazionale è assicurato dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni attraverso la rete dei centri funzionali di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, dalle reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza e dai presidi territoriali di cui alla legge 17 maggio 1998 n. 267 ed alla legge il dicembre 2000, n. 365 e s.m.i., nonché dai centri di competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente ed operativamente a tali reti.
  3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 5, ogni Regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 e del decreto-legge 7 settembre 2011, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2011, n. 401.
1. 15. Ginoble.

  Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire le parole: del Ministro dell'interno o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio con le parole: del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio o del Ministro per il coordinamento della protezione civile delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
1. 20. Peluffo.

  Al comma 1, lettera c), n. 1). Nel primo capoverso le parole: del Ministro dell'interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio del Ministri segretario del Consiglio sono sostituite con le seguenti: del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio del Ministri segretario dei Consiglio.
1. 21. Benamati.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale con le seguenti: su richiesta del Presidente della regione territorialmente interessata, delibera lo stato di emergenza, determinandone, d'intesa con la stessa regione, durata ed estensione territoriale.
1. 22. Lanzarin, Meroni, Guido Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere in fine i seguenti periodi: Per i gruppi operativi della Protezione civile non sono dovuti i pagamenti per concessioni d'uso della frequenza per radiocomunicazioni, e comunque pagamento di contributi per l'esercizio delle medesime. A copertura delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede con le risorse di cui al comma 5-bis, dell'articolo 3 del presente decreto.

Pag. 18

  Conseguentemente all'articolo 3 dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  5-bis. il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto dell'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
1. 23. Piffari, Favia, Donadi.

(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza, commisurata al danno subito, non può, di regola, superare i centottanta giorni. Sessanta giorni prima dello scadere di questo termine, il Governo riferisce in Parlamento sull'attività svolta.
  1-ter. Uno stato di emergenza già dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non più di ulteriori centottanta giorni.
1. 24. Peluffo.

  Al comma 1, lettera c), punto 2) sopprimere le parole: , di regola,.
1. 25. Misiti, Iapicca, Fallica, Grimaldi, Miccichè, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno D'Alcontres, Terranova.

  Al comma 1, lettera c), numero 2) sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: duecentoquaranta giorni e le parole quaranta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
1. 26. Lanzarin, Meroni, Guido Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Al comma 1, lettera c) al numero 2), capoverso 1-bis, al primo periodo sostituire la parola: sessanta con la seguente: centoventi e al secondo periodo la parola: quaranta con la seguente: sessanta.
1. 27. Mariani, Amici, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

  Al comma 1, lettera c), punto 2), sostituire le parole: sessanta con le seguenti: novanta, e le parole: quaranta con le parole: sessanta.

  Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera c), punto 4), al secondo e al terzo periodo, sostituire le parole: ventesimo, con le parole: trentesimo.
1. 28. Piffari, Favia, Donadi.

  All'articolo 1 comma 1 lettera c) punto 2) sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni; e le parole: quaranta giorni con le seguenti: trenta giorni.
1. 29. Dionisi, Tassone, Mondello, Mantini, Bonciani.

  Al comma 1, lettera c), punto 2) sostituire la parola: sessanta con la parola: quaranta.
1. 30. Misiti, Iapicca, Fallica, Grimaldi, Miccichè, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno D'Alcontres, Terranova.

  Al comma 1, lettera c), punto 2), dopo le parole: previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: validata dal Parlamento a maggioranza semplice nella prima votazione e a Pag. 19maggioranza qualificata crescente di un terzo nelle eventuali altre votazioni.
1. 31. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera c), punto 2) sopprimere le parole: ovvero rinnovato, di regola,.
1. 32. Misiti, Iapicca, Fallica, Grimaldi, Miccichè, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno D'Alcontres, Terranova.

  Al comma 1, lettera c), n. 2), capoverso 1-bis), sopprimere le parole: ovvero rinnovato.
1. 33. Gibiino, Lo Moro, Lo Moro, Lo Presti, Lussana, Zaccaria, Duilio.

  Al comma 1, lettera c), punto 3), primo periodo, dopo le parole: stato di emergenza dichiarato, aggiungere le seguenti: a seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),.
1. 34. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 1, lettera c), n. 3), capoverso comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Presidente del Consiglio dei ministri; il Capo del Dipartimento della protezione civile ne cura l'attuazione.

  Conseguentemente al medesimo comma, alla medesima lettera c):
   al n. 4), capoverso comma 2-
bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse alle Commissioni Parlamentari competenti il giorno stesso della loro emanazione;
   al n. 4), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole da: perché comunichi gli esiti fino alla fine del periodo;
   al n. 7), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole:
il Capo del Dipartimento della protezione civile con le seguenti: il Presidente del Consiglio dei ministri;
   al n. 7), capoverso comma 4-ter, è aggiunto, infine, il seguente periodo: L'ordinanza di cui al presente comma è trasmessa alle Camere il giorno stesso della sua emanazione.
*1. 35. Peluffo.

  Al comma 1, lettera c), n. 3), capoverso comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del comma 1, dal Ministro dell'interno o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio. Il Capo del Dipartimento della protezione civile ne cura l'attuazione.

  Conseguentemente al medesimo comma, alla medesima lettera c):
   al n. 4), capoverso comma 2-
bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse alle Camere il giorno stesso della loro emanazione;
   al n. 4), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole da: perché comunichi gli esiti fino alla fine del periodo;
   al n. 7), capoverso comma 4-
ter, primo periodo, sostituire le parole: il Capo del Dipartimento della protezione civile con le seguenti: il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del comma 1, il Ministro dell'interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio;Pag. 20
   al n. 7), capoverso comma 4-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: L'ordinanza di cui al presente comma è trasmessa alle Camere il giorno stesso della sua emanazione.
* 1. 36. Zaccaria, Lo Moro, Lo Presti, Lussana, Duilio, Gibiino.

  Al comma 1, lettera c), n. 3), secondo periodo, sostituire le parole: Capo del Dipartimento della protezione civile con le seguenti: Presidente del Consiglio dei Ministri.

  Conseguentemente al n. 4), al comma 2-bis, sopprimere il primo periodo.
** 1. 37. Amici, Mariani, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

  Al comma 1, lettera c), n. 3), secondo periodo, sostituire le parole: Capo del Dipartimento della protezione civile con le seguenti: Presidente del Consiglio dei Ministri.

  Conseguentemente al n. 4), al comma 2-bis, sopprimere il primo periodo.
** 1. 38. Peluffo.

  Al comma 1, lettera c) al numero 3), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
  «Con le ordinanze si dispone in ordine alla organizzazione ed alla effettuazione dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione colpita dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati, nonché al ripristino delle infrastrutture indispensabili per la ripresa delle normali condizioni di vita.».
*1. 39. Mariani, Amici, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

  Al comma 1, lettera c) al numero 3), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
  
«Con le ordinanze si dispone in ordine alla organizzazione ed alla effettuazione dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione colpita dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati, che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumità, nonché al ripristino delle infrastrutture indispensabili per la continuità delle attività produttive e ripresa delle normali condizioni di vita.».
*1. 40. Peluffo.

  Al comma 1, lettera c), punto 3), terzo periodo, sostituire le parole: soggetti colpiti dall'evento con le seguenti: soggetti interessati dall'evento, nonché aggiungere in fine le seguenti parole: o agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.
1. 41. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 1 lettera c), punto 3) sopprimere la parola: strettamente.
1. 42. Dionisi, Tassone, Libè, Mondello, Mantini.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), ultimo periodo, dopo le parole: alle prime necessità aggiungere le seguenti: e alle misure urgenti tese a salvaguardare l'ambiente e il patrimonio edilizio e culturale, al fine di evitare l'aggravarsi delle situazioni di criticità nell'ambito dell'emergenza in corso,.
1. 43. Lanzarin, Meroni, Guido Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

Pag. 21

  Al comma 1, lettera c), punto 3), aggiungere in fine il seguente periodo:
  
«Detti interventi provvisionali ricomprendono anche le attività volte al ripristino in condizioni di sicurezza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete strategiche, oltre che la realizzazione di interventi indispensabili per contenere le perdite subite e garantire il riavvio della funzionalità delle attività economiche e produttive».
1. 44. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), sopprimere il primo periodo.
1. 45. Vinicio Giuseppe Guido Peluffo.

  Al comma 1, lettera c), punto 4), primo periodo, sopprimere le parole: Ministro dell'Interno ovvero.
1. 46. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 1, lettera c), al numero 4), ovunque ricorra, sostituire la parola: ventesimo con la seguente: sessantesimo.
1. 47. Mariani, Amici, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

  Al comma 1, lettera c), punto 4, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) Sostituire la parola: «verificazione» con «verifica»;
   b) Sopprimere le parole: «per i conseguenti provvedimenti».
1. 48. Vassallo.

  Al comma 1, lettera c), punto 6, sostituire le parole da: identificati nel soggetto pubblico fino alla fine del periodo con le seguenti: «. Il Presidente della Regione o della provincia autonoma, di regola è nominato Commissario Delegato alla Emergenza e alla Ricostruzione contestualmente alla dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri. Il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.»
1. 51. Peluffo.

  Al comma 1, lettera c), punto 6), aggiungere in fine le seguenti parole: nonché alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in tema di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
1. 52. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 1, lettera c), punto 7, capoverso 4-bis, aggiungere infine le seguenti parole: «nel limite del parametro massimo costituito dal settanta per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della corte di cassazione».
1. 53. Vassallo.

  Al comma 1, lettera c), numero 7) dopo il capoverso 4-bis inserire il seguente:
  4-bis.
1. Almeno 80 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, è disposto l'affiancamento dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi dopo la scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, al Capo del Dipartimento della protezione civile e ai commissari delegati, allo scopo di valutare il quadro dei bisogni e delle esigenze dei soggetti colpiti dall'evento, e di garantire la ripresa delle normali condizioni di funzionamento delle attività sociali economiche e produttive, nonché di ragguagliare Pag. 22tale amministrazione sugli interventi ancora da adottare in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza. Nel periodo di affiancamento è disposto altresì il censimento degli immobili – in particolare di quelli destinati a scopi sociali e alle attività produttive – per i quali si rendono necessari, con priorità, interventi essenziali di ripristino delle strutture e della loro funzionalità.»
1. 54. Peluffo.

  Al comma 1, lettera c), numero 7) dopo il capoverso 4-bis inserire il seguente:
  4-bis.1. Almeno 60 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, è disposto l'affiancamento dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi dopo la scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, al Capo del Dipartimento della protezione civile e ai commissari delegati, allo scopo di valutare il quadro dei bisogni e delle esigenze dei soggetti colpiti dall'evento, e di garantire la ripresa delle normali condizioni di funzionamento delle attività sociali economiche e produttive, nonché di ragguagliare tale amministrazione sugli interventi ancora da adottare in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza. Nel periodo di affiancamento è disposto altresì il censimento degli immobili – in particolare di quelli destinati a scopi sociali e alle attività produttive – per i quali si rendono necessari, con priorità, interventi essenziali di ripristino delle strutture e della loro funzionalità.»
1. 55. Mariani, Amici, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

  Al comma 1, lettera c), punto 7), capoverso 4-ter sostituire le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: di intesa con i Dipartimenti del tesoro e delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 56. Misiti, Iapicca, Fallica, Grimaldi, Miccichè, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

  Al comma 1, lettera c), punto 7), capoverso 4-ter sopprimere il secondo periodo.
1. 57. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera c), numero 7), capoverso 4-ter sostituire il secondo periodo con il seguente: Con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi. Per le emergenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) lo Stato d'intesa con le Regioni interessate individuerà idonee forme di finanziamento per sostenere la ricostruzione o il ripristino dei territori interessati dall'emergenza. I fondi sono utilizzati in deroga al patto di stabilità.
1. 58. Braga, Naccarato.

  Al comma 1, lettera c), punto 7), capoverso 4-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
  «I contratti di lavori, servizi e le forniture stipulati in esecuzione di ordinanze di protezione civile sono trasmessi entro dieci giorni dalla relativa stipulazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture per i controlli previsti dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'Autorità provvede entro venti giorni dalla ricezione, alle attività di competenza, comprese quelle di cui al comma 9 del medesimo articolo 64. Qualora rilevi ipotesi di danno erariale, l'Autorità effettua Pag. 23immediata segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei Conti».
1. 59. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 1, lettera c), punto 7), capoverso 4-ter, ultimo periodo, dopo le parole: sei mesi, aggiungere le parole: , non prorogabile.
1. 60. Favia, Piffari, Donadi.

  Al comma 1, lettera c), punto 7), capoverso 4-ter, ultimo periodo, dopo le parole: sei mesi, aggiungere le seguenti: e per i soli interventi conseguenti all'evento.
1. 61. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 1, lettera c), punto 7) capoverso 4-quater ultimo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: Le suddette risorse residue trasferite all'amministrazione subentrante, non sono soggette al patto di stabilità.

  Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  5-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera a) le parole: 12,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 13,1 per cento;
   alla lettera b) le parole: 11,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 12,1 per cento;
   alla lettera c) le parole: 10,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 11,1 per cento;
   alla lettera d) le parole: 9 per cento sono sostituite dalle seguenti: 9,5 per cento;
   alla lettera e) le parole: 8 per cento sono sostituite dalle seguenti: 8,5 per cento.
1. 62. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 1, lettera c), n. 7, dopo il punto 4-quater) aggiungere i seguenti:
  4-quinquies. Su decreto del Ministro dell'interno, presso ogni UTG sono istituite le «liste bianche» (white list) per le attività vulnerabili o suscettibili ad infiltrazioni malavitose avviando un programma di razionalizzazioni dei subappaltatori e fornitori di opere legate alla primissima emergenza, all'assistenza alla popolazione e alla fase della ricostruzione, e la tracciabilità dei pagamenti oltre alla standardizzazione del rilievo delle presenze degli addetti presenti nei cantieri.
  4-sexies. Su decreto del Ministro dell'interno, presso ogni UTG sono istituiti «gli osservatori sul post-evento e ripristino della normalità». Fanno parte dell'osservatorio rappresentanti delle locali Camere di Commercio, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con l'obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità dell'attività produttiva anche in sede di pianificazione speditiva di protezione civile prevista dalle Regioni, Aree Metropolitane Province e Comuni.
1. 49. Peluffo.

(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera c), n. 7, dopo il punto 4-quater) aggiungere il seguente:
  4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di Protezione Civile inerenti le attività di Previsione, di Prevenzione, di Mitigazione del Rischio e di Pianificazione di emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo di protezione Civile.
1. 50. Peluffo.

  Al comma 1, lettera c), n. 8.1), sostituire le parole: il quarto periodo con le seguenti: il quinto periodo.
1. 63. Lo Presti, Lussana, Zaccaria, Duilio, Gibiino, Lo Moro.

Pag. 24

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) All'articolo 7, al comma 2, la parola «Dipartimento» è sostituita dalle seguenti: «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile» e le parole «del Centro operativo aereo unificato (COAU)» sono sostituite dalle seguenti: «del Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco (CON)», al comma 4 le parole «il COAU» sono sostituite dalle seguenti: «il Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco». L'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Il personale addetto alla sala operativa del CON preposto all'attività di cui al presente articolo è integrato da rappresentanti delle altre Amministrazioni interessate».
1. 128. Tassone, Dionisi, Mantini, Mondello, Bonciani.

  Al comma 1, lettera c) punto 8, capoverso 8.1, dopo le parole: al Dipartimento della protezione civile aggiungere alle competenti commissioni parlamentari.
1. 64. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera c) punto 8, capoverso 8.1 aggiungere dopo le parole: Ministero dell'Interno le seguenti: I rendiconti sono altresì pubblicati on line sul sito della protezione civile.
1. 65. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 9).
1. 66. Vannucci.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 10) con il seguente:
  10) il comma 5-quinquies è sostituito dai seguenti:
  «5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile, come determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Detto Fondo di riserva è annualmente alimentato, nonché obbligatoriamente reintegrato almeno in pari misura qualora utilizzato per gli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, dalle maggiori entrate conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 5-quinquies-bis. Con le medesime risorse si provvede altresì alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter. In presenza di gravi difficoltà al tessuto economico e sociale derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, i soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi, è concessa, su richiesta, la sospensione delle rate senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al successivo comma 5-quinquies-bis, sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione Pag. 25civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate.
  5-quinquies-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,6 per cento»;
   alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,6 per cento»;
   alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,6 per cento»;
   alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento»;
   alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento.»

  5-quinquies-ter. In via straordinaria, e solo qualora le risorse dei Fondi di cui al comma 5-quinquies non fossero sufficienti, sono momentaneamente ridotte, con obbligo di reintegro, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.
1. 67. Piffari, Donadi, Favia.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 10) con il seguente:
  10) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente: «5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile, come determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.196. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento d'urgenza del Governo. Con il medesimo provvedimento è assicurata la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le predette risorse sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate».
1. 68. Vannucci.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 10) con il seguente:
  10) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente: «5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile, come determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è obbligatoriamente reintegrato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche Pag. 26degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. In combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 è interamente reintegrato secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento d'urgenza del Governo. Con il medesimo provvedimento è assicurata la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le predette risorse sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate.
1. 69. Rosato, Mariani, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Lolli, Cenni.

  Al comma 1, lettera c) numero 10), capoverso 5-quinquies, anteporre al primo periodo il seguente: A seguito del dichiarato stato di emergenza, tutti gli oneri sostenuti dal sistema delle autonomie territorialmente interessate ed autorizzate dalla Protezione Civile, sostanzialmente e ritualmente documentati e rimessi alle autorità competenti per le susseguenti e già acclarate erogazioni in ordine ai vari eventi calamitosi (nevicate, alluvioni, gravi movimenti franosi, danneggiamenti sismici, disastri delle infrastrutture di trasporto pubblico) devono essere coperti prima della nuova organizzazione e sistematica operativa del Dipartimento della Protezione Civile.
1. 70. Mario Pepe (PD).

  Al comma 1, lettera c), punto 10), primo periodo, sostituire le parole: si provvede con l'utilizzo, con le seguenti: si provvede prioritariamente con l'utilizzo.
1. 71. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 1, lettera c), numero 10), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che a tal fine è incrementato dai risparmi derivanti dalla riduzione al 50 per cento dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici.
1. 73. Lanzarin, Meroni, Guido Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Al comma 1, lettera c), numero 10, capoverso 5-quinquies, elenco allegato, «Ministero dell'interno» sopprimere le seguenti voci di spesa: 2309 somma da erogare a Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri organismi; 2310 contributo annuo a favore dell'Associazione Nazionale Vittime civili di Guerra; «Ministero della Salute» 4401 somme da destinare alle attività istituzionali della sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità.
1. 74. Burtone.

  Al comma 1, lettera c), punto 10) capoverso 5-quinquies, Elenco Allegato, sopprimere le seguenti voci di spesa:
  1) Ministero dell'Economia e delle Finanze:
   a) 2102 somme da corrispondere alla presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia;
   b) 2118 spese di funzionamento dell'ufficio dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

  2) Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali:
   a) 2180 Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne;Pag. 27
   b) 3527 Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale;
   c) 3671 Fondo da ripartire per le politiche sociali;
   d) 3892 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;
   e) 5063 Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro;

  3) Ministero dell'Università e della Ricerca:
   a) 1287 Fondo da ripartire per interventi in favore del sistema dell'istruzione;
   b) 2184 spese per il sostegno agli alunni handicappati;
   c) 2185 spese per il sostegno agli alunni handicappati;
   d) 2186 spese per il sostegno agli alunni handicappati;
   e) 2188 spese per il sostegno agli alunni handicappati;

  4) Ministero della Salute:
   a) 4310 spese per l'attuazione di programmi e interventi mirati per la lotta e la prevenzione delle infezioni da HIV e delle sindromi relative, ivi comprese le spese per rilevamenti e ricerche per il funzionamento di comitati, commissioni nonché per l'organizzazione di seminari e convegni sulla materia.
1. 75. Mura, Palagiano, Favia, Donadi, Piffari.

  Al comma 1, lettera c), punto 10, capoverso 5-quinquies, elenco allegato: Ministero dell'Interno, sopprimere le seguenti voci di spesa: 2309 somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi; 2310 contributo annuo a favore dell'associazione nazionale vittime civili di guerra.
* 1. 76. Lanzarin, Meroni, Guido Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Al comma 1, lettera c) n. 10, capoverso 5-quinquies, elenco allegato, «Ministero della salute», sopprimere la voce di spesa: 4401 somma da destinare alle attività istituzionali della Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità.
* 1. 72. La Loggia.

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso 5-quinquies, Elenco allegato, Ministero dell'Interno, sopprimere le seguenti voci di spesa:
   a) 2309 somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;
   b) 2310 contributo annuo a favore dell'associazione nazionale vittime civili di guerra.
* 1. 77. Rotondi.

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso 5-quinquies, Elenco Allegato, Ministero della salute, sopprimere la seguente voce di spesa: 4401. Somme da destinare alle attività istituzionali della sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità.
* 1. 78. Bordo.

  Al comma 1, lettera c), n. 10), capoverso 5-quinquies, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente:
   al quarto periodo, sostituire le parole:
deliberato dal Consiglio dei ministri con le seguenti: in misura non superiore a cinque centesimi a litro;
   sopprimere il quinto periodo;
   al sesto periodo, sopprimere le parole da:
individuati fino alla fine del periodo.
1. 79. Lussana, Zaccaria, Duilio, Gibiino, Lo Moro, Lo Presti.

Pag. 28

  Al comma 1, lettera c), punto 10), quarto periodo, sostituire le parole: In combinazione con la predetta riduzione, con le seguenti: A integrazione, ove necessaria, della predetta riduzione.
1. 80. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 1, lettera c), punto 10), dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Entro 18 mesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri relativa all'aumento delle aliquote di cui al precedente periodo, il Consiglio dei ministri è tenuto a deliberare una riduzione, in pari misura, delle medesime aliquote.
1. 81. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 1, lettera c), punto 10), dopo le parole: fondo di riserva è aggiunto il seguente periodo: Dall'aumento delle accise sono esclusi i territori colpiti dalle calamità.
1. 82. Rosato.

  Al comma 1, lettera c), punto 10), sesto periodo, dopo le parole: Per la copertura degli oneri derivanti aggiungere le parole: dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché.

  Conseguentemente, dopo il sesto periodo, aggiungere il seguente: In presenza di gravi difficoltà al tessuto economico e sociale derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, i soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi, è concessa, su richiesta, la sospensione delle rate senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
1. 83. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 1, lettera c), numero 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli operatori economici dei settori dei carburanti, rendono neutrali per i consumatori l'aumento dell'aliquota di accisa di cui al presente comma, attraverso riduzioni del prezzo finale degli stessi carburanti.
1. 84. Lanzarin, Meroni, Guido Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 10 inserire il seguente:
  10-bis) Dopo il comma 5-quinquies è inserito il seguente:
  «5-sexies. Le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 5-quater e 5-quinquies e le risorse proprie degli enti territoriali, nonché le relative spese, utilizzate per gli interventi conseguenti al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, sono esclusi dagli obiettivi del patto di stabilità interno».
1. 85. Lanzarin, Meroni, Guido Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 11) con il seguente:
  11) dopo il comma 5-sexies sono aggiunti i seguenti commi:
  «5-septies.
Il pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ad una puntuale ricognizione dei predetti mutui ancora in essere e dei relativi piani di ammortamento, nonché all'individuazione delle relative risorse finanziarie autorizzate per il loro pagamento ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza Pag. 29del Consiglio dei ministri. Le relative risorse giacenti in tesoreria, sui conti intestati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sono integralmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative quote interessi. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
  5-octies. A seguito delle dichiarazioni dello stato di emergenza, successive al 28 febbraio 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, dopo avere verificato le disponibilità di cassa e le capacità finanziarie degli enti colpiti soggetti al patto di stabilità interno può autorizzare, con proprio decreto che definisca le compensazioni finanziarie ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le regioni interessate a derogare dai vincoli del patto di stabilità per un ammontare definito da suddividere fra regioni e singoli comuni o province esclusivamente per opere di ripristino, manutenzione e prevenzione conseguenti allo stato di calamità».
1. 86. Vannucci, Amici, Mariani, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Lolli.

  Al comma 1, lettera c), dopo il n. 11), è aggiunto il seguente:
  12) Dopo il comma 5-septies è aggiunto il seguente comma:
  «5-octies. Le ordinanze di protezione civile non possono disporre di fondi iscritti nel bilancio dei singoli ministeri, degli enti pubblici territoriali o di altri enti pubblici.
1. 87. Cilluffo.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 11), è aggiunto è seguente:
  12) Dopo il comma 5-septies è aggiunto il seguente comma:
  «5-octies.
Lo stato di emergenza all'estero può essere dichiarato soltanto per gli interventi previsti dal comma secondo dell'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Dipartimento della Protezione civile».

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
  5. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, con legge 26 luglio 2005, n. 152, è abrogato;
  6. Il comma secondo dell'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:
  «2. Gli interventi derivanti da calamità o eventi eccezionali possono essere effettuati previa dichiarazione dello stato di emergenza all'estero secondo la legge 24 febbraio 1992, n. 225».
1. 88. Cilluffo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) nell'articolo 12:
    1) al comma 1 sostituire le parole: «partecipano all'organizzazione e all'attuazione» con le parole: «curano l'organizzazione e l'attuazione»;
    2) alla fine del comma 1 aggiungere il seguente capoverso: «Il Presidente della Pag. 30giunta regionale è Autorità di Protezione civile per il territorio di competenza, ferme restando le attribuzioni di legge relative agli organi dello Stato e ai Sindaci»;
    3) al comma 2 dopo le parole: «alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione» aggiungere le parole: «nonché a quelli necessari per fronteggiare l'emergenza»;
    4) al comma 3 dopo le parole: «attività di protezione civile» aggiungere le parole: «anche in emergenza»;
    5) al comma 3 dopo le parole: «Comitato regionale di protezione civile» aggiungere le parole: «a cui partecipano anche i Prefetti».
1. 89. Mariani.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 12:
    1) al comma 1 sostituire le parole:
«partecipano all'organizzazione e all'attuazione» con le parole: «curano l'organizzazione e l'attuazione»;
    2) al comma 2 sostituire: «dalla legge 8 giugno 1990, n. 142» con «dal decreto legislativo n. 267 del 2000»;
    3) al comma 2 dopo le parole: «alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione» aggiungere le parole: «nonché a quelli necessari per fronteggiare l'emergenza»;
    4) al comma 3 dopo le parole: «attività di protezione civile» aggiungere le parole: «anche in emergenza»;
   5) al comma 3 dopo le parole: «Comitato regionale di protezione civile» aggiungere le parole: «a cui partecipano anche i Prefetti».
1. 90. Giovanelli, Naccarato, Benamati.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
  «Art. 5-bis. – (Trasparenza dell'attività di protezione civile e dei grandi eventi). – 1. Le attività e i compiti di qualsiasi soggetto o struttura operante nell'ambito del sistema nazionale della protezione civile, di cui all'articolo 3 della presente legge, nonché gli altri compiti rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono assoggettati al regime di pubblicità e trasparenza disposto dal presente articolo.
  2. Tutte le ordinanze che attribuiscono compiti al Dipartimento della protezione civile devono:
   a) individuare le persone tenute all'adempimento degli obblighi di pubblicità di cui al presente articolo;
   b) essere pubblicate entro sette giorni dalla loro emanazione nel sito internet istituzionale della Protezione civile in apposita sezione di facile accesso e consultazione, denominata «Trasparenza delle funzioni di protezione civile». Decorso il predetto termine, in difetto di pubblicazione le ordinanze stesse perdono efficacia.

  3. Nell'ambito delle attività e dei compiti di protezione civile di cui all'articolo 3, per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza, sono pubblicati nello stesso sito di cui al comma 2:
   a) i provvedimenti di spesa o di autorizzazione di qualsiasi natura, assunti a qualsiasi titolo; quando si tratti di provvedimenti di spesa, devono essere indicati, oltre all'importo della stessa, anche nome, sede o residenza del soggetto percipiente, nonché in forma sintetica il motivo del pagamento;Pag. 31
   b) i contratti, accordi o convenzioni di qualsiasi genere stipulati a causa dell'emergenza, corredati con il nome, la sede o residenza delle controparti stipulanti;
   c) ogni altra decisione relativa agli interventi da realizzare, quando sia adottata in forma scritta, nonché tutti i provvedimenti ad essa collegati o conseguenti.

  4. Gli atti di cui al comma 3 sono pubblicati entro i quarantacinque giorni successivi dalla loro adozione o stipulazione.
  5. Nell'ambito delle attività della Protezione civile per le quali non si sia resa necessaria la delibera dello stato di emergenza, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura, assunti a qualsiasi titolo, acquistano efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la pubblicazione nel sito internet istituzionale della Protezione civile di cui al comma 2.
  6. La mancata pubblicazione di uno degli atti o documenti di cui al comma 3 entro i termini previsti al comma 4 è punita con un'ammenda, a carico del soggetto che ha compiuto l'atto o sottoscritto il documento in qualità di rappresentante dell'amministrazione pubblica, nonché del soggetto responsabile della pubblicità degli atti di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, pari all'1 per mille del valore del contratto o dell'entità del pagamento di cui al comma 3, lettere a) o b), per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di novanta giorni e fino a un importo massimo di 10.000 euro. La sanzione è irrogata dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Per tutti gli altri atti o documenti di cui al comma 3, la stessa Commissione irroga un'ammenda da 10 a 150 euro per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di sessanta giorni. Nel caso di pubblicazione incompleta, le sanzioni irrogate a norma del presente comma sono ridotte in relazione all'entità del difetto di completezza. L'importo derivante dalle sanzioni viene assegnato al bilancio della Commissione, che lo impiega in attività di promozione della trasparenza amministrativa e verifica del rispetto delle norme in materia di trasparenza di cui alla presente legge e di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  7. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di pubblicazione comporta l'impossibilità di riconoscere al responsabile trattamenti accessori legati all'attività di protezione civile, l'attivazione obbligatoria di procedura di responsabilità disciplinare e il divieto di conferirgli nuove funzioni nell'ambito del sistema nazionale della protezione civile per un biennio.
  8. La Commissione di cui al comma 6, sentito l'ufficio DigitPA, di cui al decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 177, individua con proprio provvedimento i requisiti essenziali, le modalità e i termini che devono essere soddisfatti per le pubblicazioni di cui ai commi 2 e 3.
  8. Gli adempimenti di cui al presente articolo si considerano di rilevante interesse pubblico a norma degli articoli 20 e 21 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
1. 91. Giovanelli, Naccarato.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Disposizioni per la gestione delle emergenze sul territorio nazionale). – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aggiornano i rispettivi modelli organizzativi per la gestione degli interventi in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, provvedendo in particolare a individuare le modalità di esercizio delle funzioni di responsabilità del coordinamento degli interventi a livello provinciale, anche al fine di assicurarne il raccordo con gli interventi conseguenti alla dichiarazione dello Pag. 32stato di emergenza di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge, come modificata dal presente decreto. I provvedimenti di cui al presente comma sono trasmessi al Dipartimento della Protezione civile.
  2. Decorso il termine di cui al comma 1, in assenza di provvedimenti legislativi regionali che ne indicano i modelli organizzativi, le modalità di esercizio delle funzioni di responsabilità del coordinamento degli interventi a livello provinciale, e fino a che non siano a tal fine integrati, le predette funzioni si intendono attribuite al Prefetto della provincia in qualità di rappresentante dello Stato sui territorio. Il Dipartimento della Protezione civile assicura il supporto tecnico alle Prefetture nei casi previsti dal presente comma.
  3. I piani di emergenza di cui all'articolo 108, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono adottati dagli enti competenti e sono trasmessi alla Regione che li approva verificandone la rispondenza agli indirizzi di cui al comma 1, lettera a), punto 3), e lettera c), punto 3), del medesimo articolo. I piani di emergenza approvati sono trasmessi al Dipartimento della Protezione civile.
1. 92. Favia, Piffari, Donadi.

  Al comma 1, lettera d), premettere il seguente punto:
  01) Al comma 1 sostituire la parola: Il prefetto con il seguente periodo: Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 108, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Provincia, in raccordo con il Prefetto e con la Regione.

  Sostituire il punto 1.2) con il seguente:
  1.2) La lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) in accordo con il Presidente della Regione coordina durante gli interventi le forze dello Stato di sua competenza».
  Dopo il punto 1.2 aggiungere il seguente:
  1.3) Sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) partecipa al Comitato regionale di Protezione civile di cui all'articolo 12.

  Sostituire il punto 2) con il seguente:
  2) il comma 3 è abrogato.
1. 93. Giovanelli, Naccarato, Benamati.

  Al comma 1, la lettera d), è sostituita dalla seguente:
   d) L'articolo 14 è così sostituito:
  «1. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2, il prefetto informa il Presidente della Regione e il Dipartimento Nazionale della protezione civile.
  2. Il prefetto raccorda le strutture operative statali del Servizio nazionale della protezione civile operanti a livello locale e, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 2, collabora con il commissario delegato per le materie di competenza.
1. 94. Peluffo.

  Al comma 1, lettera d), numero 1, sostituire il capoverso 1.2) con il seguente:
  1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) assume, coordinandosi col Presidente della Giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;.
1. 95. Amici, Mariani, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Lolli.

Pag. 33

  Al comma 1, lettera d), numero 1) sostituire il capoverso 1.2), con il seguente:
  1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) assume la direzione unitaria delle forze statali, in raccordo con gli enti territoriali competenti ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;».
1. 96. Lanzarin, Meroni, Guido Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Al comma 1, lettera d), numero 1, sostituire il capoverso 1.2), con il seguente:
  1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) in accordo con la regione coordina durante gli interventi le forze dello Stato di sua competenza;».
1. 97. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 1, lettera d), numero 1) dopo il capoverso 1.2 inserire il seguente:
  1.2-bis
. La lettera d) è soppressa.
1. 98. Lanzarin, Meroni, Guido Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Al comma 1, lettera d), numero 1) dopo il capoverso 1.2 inserire il seguente:
  1.2-bis. Alla lettera c) premettere le seguenti parole:
   «c) fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, su richiesta del sindaco,».
1. 99. Lanzarin, Meroni, Guido Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:
  2. Il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. Nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, il prefetto opera in qualità del rappresentante dello Stato sul territorio.
1. 100. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Al comma 1, lettera e) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:
   2-bis) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Il Comune approva con deliberazione consiliare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il «Piano di Emergenza Comunale» previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità riportati nei modelli e manuali emanati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Giunte regionali.
  3-ter. Il Comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio Piano di Emergenza Comunale, trasmettendone copia alla Regione, alla Prefettura e alla Provincia territorialmente competenti».
1. 101. Ginoble.

  Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
   e-bis) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
  «Art. 20. Disciplina delle ispezioni e del monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile.
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato previa intesa in seno alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla disciplina di un sistema di monitoraggio e verifica dell'attuazione Pag. 34delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5, comprensivo anche di ispezioni.
  2. Il sistema è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio e la periodicità delle ispezioni.
  2-bis. Al momento dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, è abrogato il Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 51.
1. 102. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) L'articolo 20, è sostituito dal seguente: «Articolo 20 (Disciplina delle ispezioni e del monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile)
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, si provvede alla disciplina di un sistema di ispezioni, monitoraggio e verifica, dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle disposizioni previste dalle ordinanze di cui all'articolo 5 della presente legge, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime ordinanze.
  2. Il sistema di cui al precedente comma, deve assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio nonché la periodicità delle ispezioni.
  3. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 del presente articolo, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 51, si intende abrogato.
1. 103. Piffari, Donadi, Favia.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
  8-bis. Gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultino effettuati nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, nei limiti derivanti dall'applicazione del comma 8-ter, sono esclusi dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno.
  8-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso ai benefici di cui al comma 8-bis, assicurando il rispetto del limite di spesa di cui al comma 8-quater.
  8-quater. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione dei commi 8-bis e 8-ter, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
1. 104. Mariani, Amici, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Lolli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il comma 94 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente: «94. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate Pag. 35le risorse proprie degli enti territoriali e le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni collegabili all'evento calamitoso, o sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

  Conseguentemente all'articolo 3 dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  5-bis.
  1-ter.
All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,6 per cento»;
   alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,6 per cento»;
   alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,6 per cento»;
   alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento»;
   alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9 per cento».
1. 105. Piffari, Favia, Donadi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali con particolare riferimento all'attività di pianificazione dell'emergenza, il «Fondo regionale di protezione civile», di cui al comma 16, articolo 138, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è integrato dall'anno 2013 dal venti per cento delle maggiori risorse conseguenti all'incremento delle aliquote di cui al successivo comma 1-ter. Una quota delle suddette risorse del fondo regionale è destinata al rafforzamento dei sistemi locali di protezione civile, con particolare riguardo all'organizzazione di strutture comunali di protezione civile, di cui al comma 2, articolo 15, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tal fine ogni Regione, nell'ambito della Conferenza Autonomie locali, stipula specifici accordi con gli Enti locali. Le risorse assegnate al Fondo di cui al presente comma, sono escluse ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.
  1-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,6 per cento»;
   alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,6 per cento»;
   alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,6 per cento»;
   alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento»;
   alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9 per cento».
1. 106. Piffari, Donadi, Favia.

Pag. 36

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. All'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, per mezzo del proprio Centro operativo nazionale e delle sale operative regionali e provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantisce e coordina sul territorio nazionale le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa;
   b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  La flotta aerea antincendio della Protezione civile e il Centro operativo aereo unificato (COAU) sono trasferiti al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica, di riorganizzare e assorbire le aree di sovrapposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».
1. 107. Rosato, Amici, Mariani, Fiano.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   1) premettere la seguente lettera: 0a) al comma 2, le parole: «assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa» sono soppresse;
   2) alla lettera a) dopo le parole: «difesa civile» aggiungere le seguenti: , che ne assicura l'efficacia operativa e provvede al suo potenziamento ed ammodernamento.
1. 108. Vassallo.

  Al comma 2, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 2 la parola: «Dipartimento» è sostituita dalle seguenti: «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile», le parole: «del Centro operativo aereo unificato (CONAU)», sono sostituite dalle seguenti: «il Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco (CON)», e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il personale addetto alla sala operativa del CON preposto all'attività di cui al presente articolo è integrato da rappresentanti delle altre Amministrazioni interessate».
*1. 111. Santelli, Lorenzin.

  Al comma 2, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 2 la parola: «Dipartimento» è sostituita dalle seguenti: «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile», le parole: «del Centro operativo aereo unificato (CONAU)», sono sostituite dalle seguenti: «il Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco (CON)», e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il personale addetto alla sala operativa del CON preposto all'attività di cui al presente articolo è integrato da rappresentanti delle altre Amministrazioni interessate».
*1. 128. Tassone, Dionisi, Mantini, Mondello, Bonciani.

Pag. 37

  Al comma 2, punto a) aggiungere in fine le seguenti parole: Al termine dei contratti, le mansioni di gestione operativa e tecnico-manutentiva sono assunte direttamente dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco.
1. 109. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le seguenti: Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.
1. 110. Lo Moro, Zaccaria, Duilio, Gibiino, Lo Presti, Lussana.

  Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
  2-bis. (Fondo emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) A decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione «Soccorso civile» – Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti, dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
  2-ter. Per le finalità di cui al precedente comma 2-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenze e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo, di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico».
1. 112. Santelli, Lorenzin.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
  2-bis) (Rafforzamento dell'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici, dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate.
1. 113. Pagano.

(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 3.
1. 114. Lussana, Zaccaria, Duilio, Gibiino, Lo Moro, Lo Presti.

  Sopprimere il comma 4.
1. 115. Peluffo.

Pag. 38

  Aggiungere, in fine i seguenti commi:
  4-bis. I fabbricati dei comuni delle regioni Marche ed Umbria di cui all'ordinanza ministeriale n. 2668 del 28 settembre 1997 e della regione Umbria di cui all'ordinanza di Protezione civile n. 3853 del 3 marzo 2010, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2012, dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  5-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 118. Bocci, Laffranco.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Il comma 10 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato.
  4-ter. Per le esigenze connesse al soccorso pubblico, alla difesa civile ed alla protezione civile, ovvero per garantire l'efficienza e la funzionalità del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'assunzione del personale volontario idoneo della graduatoria di stabilizzazione di cui al Decreto del Ministero dell'Interno n. 1996/2008. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al programma n. 8.3 «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» capitolo 1802 «stipendi, assegni e indennità varie al personale volontario del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco» facenti capo alla missione n. 8 «Soccorso civile» del Ministero dell'Interno.
1. 120. Lolli.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Alla legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 4, il comma 10 è sostituito dai seguenti:
  10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ridotta in misura pari ad euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2012.
  10-bis. Alla copertura degli oneri, pari ad euro 27.438.036, per l'anno 2012, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per la quota parte destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  10-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali concesse Pag. 39ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
   b) All'articolo 4, il comma 12 è abrogato.
1. 121. Rosato, Amici, Mariani, Fiano, Lolli.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di garantire tempestività e completezza degli interventi di emergenza lo Stato e le Regioni promuovono la realizzazione di centrali operative unificate per i numeri di emergenza 115 e 118. Nel rispetto delle rispettive autonomie organizzative, le modalità attuative relative alla realizzazione delle centrali operative unificate di cui al comma 1, sono definite, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'Interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1. 122. Rosato, Amici, Mariani, Fiano, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Lolli.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine il seguente comma:
  4-bis. A decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione «Soccorso Civile» – Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico».
1. 123. Rosato, Amici, Mariani, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Lolli.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. L'articolo 11 della legge 225/1992 è sostituito dal seguente:

Art. 11.
(Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile).

  1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:
   a) il corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile incaricato del soccorso tecnico urgente nonché struttura Pag. 40partecipante alla pianificazione speditiva di livello nazionale, regionale e territoriale;
   b) le Forze armate;
   c) le Forze di polizia ed il Corpo forestale dello Stato;
   d) l'ISPRA, l'INGV e gli altri Enti di ricerca;
   e) le componenti del Servizio sanitario nazionale;
   f) le organizzazioni di volontariato di protezione civile;
   g) la Croce rossa italiana;
   h) il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

  2. Tutte le strutture operative di cui al comma 1 svolgono, a richiesta del Dipartimento nazionale della protezione civile o delle regioni ovvero delle Città Metropolitane, le attività in materia di protezione civile e compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile in ordine alla pianificazione speditiva d'emergenza a livello nazionale, regionale territoriale.
  3. Ai fini di addivenire ad una capillare pianificazione speditiva relativa ai rischi presenti sul territorio, le regioni, le Città Metropolitane, le Province e i Comuni – questi ultimi anche in consorzio tra loro – istituiscono nell'ambito dei propri uffici/organigrammi di protezione civile opportuno organismo di pianificazione speditiva (COPS) avvalendosi delle strutture operative di cui al comma 1 e di ulteriore personale del Dipartimento Nazionale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri previa intesa.
  4. Il servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica con apposite convenzioni. Tutte le attività convenzionali da porre in essere in materia di protezione civile da parte dei medesimi gruppi nazionali di ricerca scientifica con le Regioni, sono sottoposte alla preventiva intesa del Dipartimento nazionale della protezione civile.
  5. Fermo restando le peculiari competenze professionali acquisite nell'ambito della previsione, pianificazione, preparazione e gestione delle emergenze, superamento dello stato di crisi e ripristino delle normali attività post evento, è abrogato, per il solo personale di ruolo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto disposto dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 in materia di ruolo speciale della protezione civile. Tale provvedimento si effettua a costo zero e senza alcun ulteriore onere a carico della finanza pubblica.
  6. Presso ogni Regione è istituita la Banca Dati Regionale Pianificazione Speditiva realizzata attraverso le attività dei Comitati Operativi di Pianificazione Speditiva (COPS) da istituirsi presso ogni Regione e Province. I COPS sono formati da un rappresentante per ognuna delle strutture operative previste dall'articolo 11 della legge 225/1992.
  7. Presso il DPC è istituita la Banca Dati Nazionale di Pianificazione Speditiva realizzata attraverso le attività del Comitato Operativo di Pianificazione Speditiva istituiti presso il DPC in raccordo con la Conferenza Unificata e il Comitato Paritetico Stato-Regione-Enti Locali. Il COPS nazionale è formato da un rappresentante delle strutture operative previste dall'articolo 11 della legge 225/1992.
1. 116. Peluffo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, dopo le parole: «per fronteggiare l'emergenza.» sono aggiunte le seguenti: «Gli effetti di tale decreto cessano il sesto giorno successivo a quello di adozione.»
1. 119. Cilluffo.

Pag. 41

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis.
all'articolo 12 della legge n. 225 del 1992 è aggiunto il seguente comma:
   5. Il Presidente della regione è autorità di protezione Civile.
1. 117. Peluffo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 1448 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 2-bis, del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 e del personale idoneo al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. Ai fini delle assunzioni previste al comma 1 e delle assunzioni da effettuarsi nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogata al 31 dicembre 2014 l'efficacia delle due graduatorie. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 6.798.041 euro per l'anno 2012, di 35.342.980 euro per l'anno 2013 e di 50.985.307 euro a decorrere dall'anno 2014. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
1. 124. Rosato, Amici, Mariani, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Lolli.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma 4-bis «all'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il comma 16 è così sostituito:
  16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento all'attività di pianificazione dell'emergenza, è istituito il «Fondo regionale di protezione civile». Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro delle Finanze e dell'economia, previa intesa con la Conferenza Unificata, sono disciplinati i criteri di riparto e gestione del fondo, tenendo conto dello stato di adempimento delle disposizioni in materia di pianificazioni e gestione delle emergenze di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I predetti criteri sono determinati anche sulla base ricognitiva degli interventi realizzati in precedenza con le risorse del fondo effettuata dal Comitato paritetico Stato - regioni - enti locali. Il Fondo è Pag. 42alimentato con i contributi derivanti dalle accise previste all'articolo 5 della legge 225 del 1992. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale denominato «Fondo regionale di protezione civile». L'utilizzo delle risorse del Fondo è individuato con apposita intesa Stato - regioni. Una quota delle risorse del fondo regionale è destinata al rafforzamento dei sistemi locali di protezione civile. A tal fine ogni Regione, nell'ambito della Conferenza Autonomie locali, stipula specifici accordi con gli Enti locali.
1. 127. Osvaldo Napoli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma: «4-bis. All'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il comma 16 è sostituito dal seguente: « 16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento all'attività di pianificazione dell'emergenza, è istituito il «Fondo regionale di protezione civile». Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro delle Finanze e dell'economia, previa intesa con la Conferenza Unificata, sono disciplinati i criteri di riparto e gestione del fondo, tenendo conto dello stato di adempimento delle disposizioni in materia di pianificazioni e gestione delle emergenze di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I predetti criteri sono determinati anche sulla base ricognitiva degli interventi realizzati in precedenza con le risorse del fondo effettuata dal Comitato paritetico Stato - regioni - enti locali. Il Fondo è alimentato con i contributi derivanti dalle accise previste all'articolo 5 della legge 225 del 1992. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale denominato «Fondo regionale di protezione civile». L'utilizzo delle risorse del Fondo è individuato con apposita intesa Stato - regioni. Una quota delle risorse del fondo regionale è destinata al rafforzamento dei sistemi locali di protezione civile. A tal fine ogni Regione, nell'ambito della Conferenza Autonomie locali, stipula specifici accordi con gli Enti locali.»
1. 125. Braga, Naccarato.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiornano i rispettivi modelli organizzativi per la gestione degli interventi in occasione degli eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, provvedendo in particolare ad individuare le modalità di esercizio delle funzioni di responsabilità del coordinamento degli interventi a livello provinciale, anche al fine di assicurarne il raccordo con gli interventi conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge. I provvedimenti di cui al presente comma sono trasmessi al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  4-ter. Decorso il termine di cui al comma 1, qualora i modelli organizzativi non indichino le modalità di esercizio delle funzioni di responsabilità del coordinamento degli interventi a livello provinciale – e fino a che non siano a tal fine integrati – le predette funzioni si intendono attribuite al Prefetto della Provincia in qualità di rappresentante dello Stato sul territorio. Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il supporto tecnico alle Prefetture nei casi previsti dal presente comma.
  4-quater. I piani di emergenza di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono adottati dagli enti competenti e sono trasmessi alla Regione Pag. 43che li approva verificandone la rispondenza agli indirizzi di cui al comma 1, lettere a) punto 3) e lettera c), punto 3 del medesimo articolo. I piani d'emergenza approvati sono trasmessi al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. 126. Giovanelli, Naccarato, Benamati.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo Emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capi squadra e di capo reparto).

  1. Per la copertura dei posti di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  2. Per la copertura dei posti di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  3. A seguito dell'avvio delle procedure concorsuali per l'attribuzione della qualifica di capo reparto, un numero corrispondente di posti nella qualifica di capo squadra è conferito per risulta, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, con decorrenza giuridica al 1o gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza giuridica del concorso per capo reparto. La decorrenza economica è fissata al giorno successivo alla data di conclusione del previsto corso di formazione.
  4. In sede di prima applicazione, i posti nella qualifica di capo squadra derivati per risulta dall'espletamento del concorso per l'attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica al 1o gennaio 2007, sono conferiti nella qualifica di capo squadra con decorrenza giuridica al 1o gennaio 2009.
  5. I requisiti di ammissione ed i titoli per la valutazione nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza giuridica dei posti, a qualsiasi titolo, messi a concorso. Resta fermo il disposto di cui agli articoli 149, comma 6, e 150, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  6. Limitatamente alle procedure concorsuali di cui al presente articolo, la durata dei corsi di formazione previsti agli articoli 12, comma 1, lettera a), e 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è ridotta a cinque settimane.
  7. Sono abrogati i commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e comma 15 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
1. 01. Tassone, Dionisi, Mantini, Mondello, Bonciani.

(Inammissibile)

Pag. 44

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Rafforzamento dell'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici, dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate.
1. 02. Iapicca, Misiti, Fallica, Grimaldi, Miccichè, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

(Inammissibile)

  Dopo l'Art. 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti a favore del Corpo nazionale vigili del fuoco, componente fondamentale del sistema di protezione civile)
.

  1. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita la stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 31 dicembre 2011, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
  2. Per il triennio 2013-2015, il Corpo nazionale vigili del fuoco può procedere, per ciascun anno, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
  3. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri di aggiornamento ed integrazione della graduatoria emanata ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 30 luglio 2007 con DM 1996 del 28 aprile 2008, stante i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.».
1. 03. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo Emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Disposizioni concernenti il personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)
.

  1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 è sostituito dai seguenti:
  10. «La spesa per la distribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ridotta in misura pari ad euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2012».
  10-bis. Alla copertura degli oneri, pari ad euro 27.438.036, per l'anno 2012, si Pag. 45provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per la quota parte destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  10-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali concesse ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1. 04. Tassone, Dionisi, Mantini, Mondello, Bonciani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo Emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
.

  1. A decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione «Soccorso Civile» – Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico.»
*1. 05. Tassone, Dionisi, Mantini, Mondello, Bonciani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo Emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. A decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione «Soccorso Civile» – Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.Pag. 46
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico.».
*1. 06. Calderisi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Finanziamento della progettazione antisismica)
.

  1. Al fine di accedere alla progettazione più avanzata e alle tecnologie più aggiornate nel consolidamento antisismico, di utilizzare i materiali più efficienti, di applicare uno standard costante di sicurezza antisismica negli interventi nonché di contenere i costi di progettazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello Sviluppo Economico, gli enti locali, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e degli Architetti, le Associazioni imprenditoriali, sottoscrivono un Protocollo d'intesa per la progettazione e la realizzazione di interventi di consolidamento antisismico dei siti produttivi di nuclei e di agglomerati di imprese situati nei Comuni interessati da eventi sismici rilevanti nell'anno in corso. Il Protocollo definisce, con apposita Convenzione, gli accordi tra le parti, il coordinamento delle funzioni, i termini di regolazione dei reciproci rapporti allo scopo di assicurare un'azione coordinata, tempestiva ed efficace di tutti i soggetti cointeressati, accelerare e semplificare l’iter amministrativo e autorizzativo; i soggetti che aderiscono all'intesa si impegnano ad applicare le condizioni stabilite nel protocollo.
  2. All'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
  6-bis. Le risorse assegnate dal comma 5 alla Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento della progettazione preliminare sono riservate, per una quota pari al 30 per cento, al finanziamento a fondo perduto della progettazione del consolidamento antisismico dei siti produttivi (ivi compresi stabilimenti, magazzini, depositi, laboratori, botteghe artigiane, negozi, capannoni) di distretti produttivi o reti di imprese di un'area o provincia delimitata.
  6-ter. La richiesta di finanziamento per la progettazione del consolidamento antisismico delle strutture produttive è avanzata – in modo aggregato – dalle Associazioni imprenditoriali per interventi relativi ad un distretto, o rete di imprese o ad un gruppo di aziende localizzate nella medesima provincia. Il finanziamento, in misura non superiore alla tariffa professionale prevista per la redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo delle opere necessarie al consolidamento antisismico, è accordato, con priorità, alle imprese localizzate in siti produttivi interessati da eventi sismici nell'anno in corso. La Cassa depositi e prestiti provvede all'adeguamento della Circolare n. 1240 del novembre 2000 attuativa dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 – Fondo per la progettazione preliminare alle disposizioni di cui al presente articolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6-quater. Le domande presentate entro il 31 dicembre 2012 che non abbiano trovato capienza nella riserva del Fondo di cui al comma 6-bis per l'anno 2012, concorrono con le istanze presentate nel 2013. Il finanziamento è assegnato con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta completa della documentazione istruttoria; contestualmente Pag. 47è emesso il mandato di pagamento di pari importo.
1. 07. Mariani, Amici, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Lolli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sistema di allerta nazionale)
.

  1. Nell'ambito delle attività di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabilite per sviluppare ed acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza ed all'evolversi dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, per allertare ed attivare il Servizio Nazionale di protezione civile ai diversi livelli territoriali, secondo procedure note e/o recepite nella pianificazione di protezione civile, anche speditiva, a tutela dell'incolumità della vita, dei beni e degli insediamenti.
  2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il governo del sistema di allerta nazionale è assicurato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e dai Presidenti delle Giunte regionali o di quelle provinciali, nelle province autonome.
  3. La gestione del sistema di allerta nazionale è assicurato dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni attraverso la rete dei centri funzionali, dalle reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza e dai presidi territoriali di cui alla legge 17 maggio 1996 n. 267 ed alla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e successive modificazioni, nonché dai centri di competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente ed operativamente a tali reti.
  4. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1 ogni Regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 e del decreto legge 7 settembre 2011, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2011, n. 401.
  5. Il Sistema di allertamento nazionale è disciplinato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile «e si realizza secondo i rapporti funzionali e le relazioni di leale collaborazione tra il sistema della protezione civile, sia nazionale che regionale, e le altre autorità, ferme restando le prerogative in materia di legislazione concorrente e nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto ordinario e quelle autonome a statuto speciale. Le relazioni con eventuali soggetti anche pubblici non previsti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 succitata si intendono suscettibili di accordi preventivi con la Conferenza Unificata Stato Regioni e gli enti territoriali coinvolti.
1. 08. Peluffo.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Servizio nazionale della protezione civile).

  1. Le funzioni di protezione civile sono attribuite allo Stato ed alle Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono volte alla tutela delle persone, dei beni, Pag. 48degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
  2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito il Servizio nazionale della protezione civile che svolge le sue attività sulla base del principio di sussidiarietà.
  3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero per sua delega – ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile ovvero il Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile – promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle Città Metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.
  4. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero per sua delega – ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile ovvero il Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  5. Le norme in contrasto con il presente articolo sono abrogate.
1. 010. Peluffo.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Regioni approvano con propria deliberazione il «Piano Regionale di Protezione Civile» che deve prevedere l'introduzione dei criteri e delle modalità di intervento da espletare in caso di emergenza secondo i modelli e manuali emanati dal Dipartimento della Protezione Civile, il ricorso ad un piano di prevenzione dei rischi e l'istituzione di un fondo a valere sul bilancio regionale per l'espletamento e la messa in atto degli interventi previsti dal piano e per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.
1. 011. Dionisi, Libè, Tassone, Mondello, Mantini, Bonciani.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2. 1. Mariani, Amici, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Lolli.

  Sopprimerlo.
*2. 2. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Sopprimerlo.
*2. 3. Tassone.

  Sopprimerlo.
*2. 4. Duilio, Gibiino, Lo Moro, Lo Presti, Lussana, Zaccaria.

  Sopprimerlo.
*2. 5. Peluffo.

Pag. 49

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali).

  1. Al fine di favorire, anche attraverso l'estensione delle garanzie offerte da polizze assicurative stipulate a copertura di altri rischi, la diffusione di coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali ai beni immobili di proprietà di privati, a qualunque uso destinati, e ai relativi contenuti e pertinenze, e con l'obiettivo di ridurre l'intervento pubblico in questo ambito, le misure di incentivazione fiscale applicabili ai premi o alle quote di premio relativi alle predette coperture sono disciplinate a mezzo del regolamento di cui al comma 2.
  2. Con apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per l'attuazione del comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il regolamento definisce:
   a) i criteri di esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni da calamità naturali subiti da fabbricati di proprietà di privati;
   b) le incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza dei saldi di bilancio pubblico tenendo conto dei prevedibili risparmi di spesa, tramite regimi agevolati dell'imposta sul premio di assicurazione, e la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell'assicurato, ovvero la detraibilità, anche parziale, del premio;
   c) i rischi di calamità naturali, le tipologie di danno ed i requisiti minimi delle coperture offerte dai contratti di assicurazione o dalle apposite estensioni di garanzia ai fini dell'applicazione delle incentivazioni di natura fiscale;
   d) i termini di un regime transitorio, anche ai fini sperimentali ovvero di prima applicazione.

  3. Al fine della predisposizione del regolamento di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio del Ministri provvede ad acquisire e trasmettere ai Ministeri concertanti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni elemento necessario per la valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione del comma 1, in particolare:
   a) mappatura del territorio per grado di rischio;
   b) stima della platea dei soggetti interessati;
   c) dati percentuali sull'entità dei contributi pubblici finora concessi in caso di stato di emergenza;
   d) ipotesi dell'ammontare complessivo dei premi, relativi alla garanzia danni da calamità naturali, che godrebbero dei benefici fiscali.
**2. 6. Bianconi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali).

  1. Al fine di favorire, anche attraverso l'estensione delle garanzie offerte da polizze Pag. 50assicurative stipulate a copertura di altri rischi, la diffusione di coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali ai beni immobili di proprietà di privati, a qualunque uso destinati, e ai relativi contenuti e pertinenze, e con l'obiettivo di ridurre l'intervento pubblico in questo ambito, le misure di incentivazione fiscale applicabili ai premi o alle quote di premio relativi alle predette coperture sono disciplinate a mezzo del regolamento di cui al comma 2.
  2. Con apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e II Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per l'attuazione del comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il regolamento definisce:
   a) I criteri di esclusione, anche parziale, dell'Intervento statale per I danni da calamità naturali subiti da fabbricati di proprietà di privati;
   b) le incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza dei saldi di bilancio pubblico tenendo conto dei prevedibili risparmi di spesa, tramite regimi agevolati dell'Imposta sul premio di assicurazione, e la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base Imponibile al fini IRPEF e IRES dell'assicurato, ovvero la detraibilità, anche parziale, del premio;
   c) i rischi di calamità naturali, le tipologie di danno ed I requisiti minimi delle coperture offerte dai contratti di assicurazione o dalle apposite estensioni di garanzia ai fini dell'applicazione delle Incentivazioni di natura fiscale;
   d) i termini di un regime transitorio, anche al fini sperimentali ovvero di prima applicazione.

  3. Al fine della predisposizione del regolamento di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio del Ministri provvede ad acquisire e trasmettere ai Ministeri concertanti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni elemento necessario per la valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione del comma 1, in particolare:
   a) mappatura del territorio per grado di rischio;
   b) stima della platea del soggetti interessati;
   c) dati percentuali sull'entità del contributi pubblici finora concessi in caso di stato di emergenza;
   d) ipotesi dell'ammontare complessivo dei premi, relativi alla garanzia danni da calamità naturali, che godrebbero del benefici fiscali.
**2. 7. Scalia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali).

  1. Al fine di favorire, anche attraverso l'estensione delle garanzie offerte da polizze assicurative stipulate a copertura di altri rischi, la diffusione di coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali ai beni immobili di proprietà di privati, a qualunque uso destinati, e ai relativi contenuti e pertinenze, e con l'obiettivo di ridurre l'intervento pubblico Pag. 51in questo ambito, le misure di incentivazione fiscale applicabili ai premi o alle quote di premio relativi alle predette coperture sono disciplinate a mezzo del regolamento di cui al comma 2.
  2. Con apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per l'attuazione dei comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il regolamento definisce:
   a) i criteri di esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni da calamità naturali subiti da fabbricati di proprietà di privati;
   b) le incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza dei saldi di bilancio pubblico tenendo conto dei prevedibili risparmi di spesa, tramite regimi agevolati dell'imposta sul premio di assicurazione, e la deducibilità, anche parziale, dei premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell'assicurato, ovvero la detraibilità, anche parziale, del premio;
   c) i rischi di calamità naturali, le tipologie di danno ed i requisiti minimi delle coperture offerte dai contratti di assicurazione o dalle apposite estensioni di garanzia ai fini dell'applicazione delle incentivazioni di natura fiscale;
   d) i termini di un regime transitorio, anche ai fini sperimentali ovvero di prima applicazione.

  3. Al fine della predisposizione del regolamento di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede ad acquisire e trasmettere ai Ministeri concertanti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni elemento necessario per la valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione del comma 1, in particolare:
   a) mappatura del territorio per grado di rischio;
   b) stima della platea dei soggetti interessati;
   c) dati percentuali sull'entità dei contributi pubblici finora concessi in caso di stato di emergenza;
   d) ipotesi dell'ammontare complessivo dei premi, relativi alla garanzia danni da calamità naturali, che godrebbero dei benefici fiscali.
**2. 8. La Loggia.

   Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di favorire, anche attraverso l'estensione delle garanzie offerte da polizze assicurative stipulate a copertura di altri rischi, la diffusione di coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali al beni immobili di proprietà di privati, a qualunque uso destinati, e al relativi contenuti e pertinenze, e con l'obiettivo di ridurre l'intervento pubblico in questo ambito, le misure di incentivazione fiscale applicabili ai premi o alle quote di premio relativi alle predette coperture sono disciplinate a mezzo dei regolamento di cui al comma 2.
* 2. 9. Bianconi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di favorire, anche attraverso l'estensione delle garanzie offerte da polizze assicurative stipulate a copertura di altri rischi, la diffusione di coperture assicurative su base volontaria contro i rischi Pag. 52di danni derivanti da calamità naturali ai beni immobili di proprietà di privati, a qualunque uso destinati, e ai relativi contenuti e pertinenze, e con l'obiettivo di ridurre l'intervento pubblico in questo ambito, le misure di incentivazione fiscale applicabili ai premi o alle quote di premio relativi alle predette coperture sono disciplinate a mezzo del regolamento di cui al comma 2.
* 2. 10. La Loggia.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di favorire, anche attraverso l'estensione delle garanzie offerte da polizze assicurative stipulate a copertura di altri rischi, la diffusione di coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali ai beni immobili di proprietà di privati, a qualunque uso destinati, e ai relativi contenuti e pertinenze, e con l'obiettivo di ridurre l'intervento pubblico in questo ambito, le misure di incentivazione fiscale applicabili al premi o alle quote di premio relativi alle predette coperture sono disciplinate a mezzo del regolamento di cui al comma 2.
* 2. 11. Scalia.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di favorire, anche attraverso l'estensione delle garanzie offerte da polizze assicurative stipulate a copertura di altri rischi, la diffusione di coperture assicurative su base volontaria conto i rischi di danni derivanti da calamità naturali ai beni immobili di proprietà di privati, a qualunque uso destinati, e ai relativi contenuti e pertinenze, e con l'obiettivo di ridurre l'intervento pubblico in questo ambito, le misure di incentivazione fiscale applicabili ai premi o alle quote di premio relativi alle predette coperture sono disciplinate a mezzo del regolamento di cui al comma 2.
* 2. 12. Tommaso Foti.

   Al comma 2, alinea, sostituire le parole: novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
** 2. 13. La Loggia.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei presente decreto con le seguenti: centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
** 2. 14. Scalia.

   Al comma 2, alinea, sostituire le parole: novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
** 2. 15. Bianconi.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
** 2. 16. Tommaso Foti.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: entrata in vigore aggiungere le parole: della legge di conversione.

  Conseguentemente, al comma 3, alinea, dopo le parole: entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione.
2. 17. Favia, Piffari, Donadi.

Pag. 53

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: , anche sulla base dei seguenti criteri, con le seguenti: . Il regolamento definisce;.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2 sostituire le lettera a), b), c) e d) con le seguenti:
   a) i criteri di esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni da calamità naturali subiti da fabbricati di proprietà di privati;
   b) le incentivazioni di natura fiscale, nei rispetto del principio dell'invarianza dei saldi di bilancio pubblico tenendo conto dei prevedibili risparmi di spesa, tramite regimi agevolati dell'imposta sul premio di assicurazione, e la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell'assicurato, ovvero la detraibilità, anche parziale, del premio;
   c) i rischi di calamità naturali, le tipologie di danno ed i requisiti minimi delle coperture offerte dai contratti di assicurazione o dalle apposite estensioni di garanzia ai fini dell'applicazione delle incentivazioni di natura fiscale;
   d) i termini di un regime transitorio, anche ai fini sperimentali ovvero di prima applicazione.
* 2. 18. Bianconi.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: , anche sulla base del seguenti criteri, con le seguenti: . il regolamento definisce;.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:
   a) i criteri di esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni da calamità naturali subiti da fabbricati di proprietà di privati;
   b) le incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto dei principio dell'invarianza del saldi di bilancio pubblico tenendo conto dei prevedibili risparmi di spesa, tramite regimi agevolati dell'imposta sul premio di assicurazione, e la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell'assicurato, ovvero la detraibilità, anche parziale, del premio;
   c) i rischi di calamità naturali, le tipologie di danno ed i requisiti minimi delle coperture offerte dai contratti di assicurazione o dalle apposite estensioni di garanzia ai fini dell'applicazione delle incentivazioni di natura fiscale;
   d) i termini di un regime transitorio, anche ai fini sperimentali ovvero di prima applicazione.
* 2. 19. La Loggia.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: , anche sulla base dei seguenti criteri, con le seguenti: . Il regolamento definisce;.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:
   a) i criteri di esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni da calamità naturali subiti da fabbricati di proprietà di privati;
   b) le incentivazioni di natura fiscale, nei rispetto del principio dell'invarianza dei saldi di bilancio pubblico tenendo conto dei prevedibili risparmi di spesa, tramite regimi agevolati dell'imposta sul premio di assicurazione, e la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell'assicurato, ovvero la detraibilità, anche parziale, del premio;
   c) i rischi di calamità naturali, le tipologie di danno ed i requisiti minimi delle coperture offerte dai contratti di assicurazione o dalle apposite estensioni di garanzia ai fini dell'applicazione delle incentivazioni di natura fiscale;
   d) i termini di un regime transitorio, anche ai fini sperimentali ovvero di prima applicazione.
* 2. 20. Scalia.

Pag. 54

  Al comma 2, alinea sostituire le parole: , anche sulla base dei seguenti criteri, con le seguenti: . Il regolamento definisce;.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:
   a) i criteri di esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni da calamità naturali subiti da fabbricati di proprietà di privati;
   b) le incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza dei saldi di bilancio pubblico tenendo conto dei prevedibili risparmi di spesa, tramite regimi agevolati dell'imposta sul premio di assicurazione, e la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell'assicurato, ovvero la detraibilità, anche parziale, del premio;
   c) i rischi di calamità naturali, le tipologie di danno ed i requisiti minimi delle coperture offerte dai contratti di assicurazione o dalle apposite estensioni di garanzia ai fini dell'applicazione delle incentivazioni di natura fiscale;
   d) i termini di un regime transitorio, anche ai fini sperimentali ovvero di prima applicazione.
* 2. 21. Tommaso Foti.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: assicurati per i danni di cui al presente articolo.
2. 22. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) meccanismi premiali per gli immobili in possesso del fascicolo del fabbricato, o che abbiano effettuato interventi di adeguamento antisismico;.
2. 23. Piffari, Favia, Donadi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini di un ordinato e sollecito sviluppo delle coperture assicurative conto i rischi di danni derivanti da calamità naturali di cui al comma 1, è affidato alla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Consap) Spa il compito di monitorare i livelli di offerta di tali coperture. Le relative modalità di copertura degli oneri conseguenti sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 2. Detto regolamento definisce altresì le Istituzioni cui Consap trasmette i risultati delle analisi in tal senso svolte.
* 2. 24. Tommaso Foti.

  Dopo li comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fini di un ordinato e sollecito sviluppo delle coperture assicurative contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali di cui ai comma 1, è affidato alla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Consap) Spa il compito di monitorare i livelli di offerta di tali coperture. Le relative modalità di copertura degli oneri conseguenti sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 2. Detto regolamento definisce altresì le Istituzioni cui Consap trasmette i risultati delle analisi in tal senso svolte.
* 2. 25. La Loggia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini di un ordinato e sollecito sviluppo delle coperture assicurative contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali di cui ai comma 1, è affidato alla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Consap) Spa il compito di monitorare i livelli di offerta di tali coperture. Le relative modalità di copertura degli oneri conseguenti sono disciplinate dai regolamento di cui al comma 2. Detto regolamento definisce altresì le Istituzioni cui Consap trasmette i risultati delle analisi in tal senso svolte.
* 2. 26. Bianconi.

Pag. 55

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Regolamento di cui al precedente comma, individua le opportune modalità volte a favorire il coordinamento tra le compagnie di assicurazione, anche mediante la costituzione di uno o più consorzi, ai fini del più proficuo utilizzo dello strumento della riassicurazione catastrofale, prevedendo efficaci misure per garantire il massimo livello di concorrenzialità tra le imprese assicuratrici.
2. 27. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
* 2. 28. Tommaso Foti.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
* 2. 29. Bianconi.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
* 2. 30. Scalia.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
* 2. 31. La Loggia.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) mappatura degli immobili in relazione all'epoca di costruzione; al sistema costruttivo; agli interventi effettuati di risanamento e di adeguamento antisismico; alla presenza di insediamenti definibili come centri storici; alla presenza di abusivismo edilizio.
2. 32. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) ipotesi dell'ammontare complessivo dei premi, relativi alla garanzia danni da calamità naturali, che godrebbero dei benefici fiscali.
* 2. 33. Scalia.

  Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) ipotesi dell'ammontare complessivo dei premi, relativi alla garanzia danni da calamità naturali, che godrebbero del benefici fiscali.
* 2. 34. La Loggia.

  All'articolo 2, comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) ipotesi dell'ammontare complessivo dei premi, relativi alla garanzia danni da calamità naturali, che godrebbero dei benefici fiscali.
* 2. 35. Tommaso Foti.

  Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) ipotesi dell'ammontare complessivo dei premi, relativi alla garanzia danni da calamità naturali, che godrebbero dei benefici fiscali.
* 2. 36. Bianconi.

Pag. 56

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Certificazione delle caratteristiche antisismiche degli edifici).

  1. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla zona sismica di appartenenza ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, e successive modifiche e integrazioni, nonché della certificazione dell'eventuale conformità alle disposizioni in materia di progettazione antisismica di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
  2. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1o ottobre 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano la zona sismica di appartenenza ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, e successive modifiche e integrazioni, e l'eventuale conformità in materia di progettazione antisismica di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
2. 01. Mariani, Amici, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Lolli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione del fascicolo del fabbricato).

  1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, con propri atti normativi, provvedono a istituire relativamente a ciascun fabbricato il «fascicolo del fabbricato», di seguito denominato fascicolo.
  2. Sul fascicolo sono annotate le informazioni relative all'edificio di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico, e sono registrate le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali e impiantistiche. Detto fascicolo è redatto, aggiornato con cadenza non superiore a dieci anni, e tenuto, a cura del proprietario o dell'amministratore del condominio.
  3. Alla compilazione del fascicolo provvede un tecnico abilitato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa fornita dal proprietario o dall'amministratore del condominio ovvero, qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini e rilievi.
  4. Il professionista incaricato, all'atto di predisporre il fascicolo, e in occasione di ogni suo aggiornamento, rilascia una delle seguenti certificazioni:
   a) attestazione di conformità all'originaria configurazione del fabbricato, nel caso che l'immobile non abbia subito modifiche sostanziali sia sotto il profilo strutturale che funzionale, e di rispondenza degli impianti alla vigente normativa, nonché dichiarazione di assenza di elementi rilevabili senza ausilio di specifica strumentazione che possano far ritenere come necessarie ulteriori verifiche;
   b) certificazione di idoneità statico-funzionale dell'edificio in relazione alle attuali condizioni di esercizio dello stesso nel caso siano state apportate modifiche sostanziali rispetto alla configurazione originaria dell'immobile ovvero siano stati prescritti, in sede di redazione del fascicolo, interventi ritenuti necessari al fine del raggiungimento di adeguate condizioni di sicurezza.

  5. Copia conforme delle certificazioni di cui al comma 4, dovrà essere trasmesse, a cura del proprietario o dell'amministratore del condominio, al competente ufficio Pag. 57comunale entro i successivi sessanta giorni dall'acquisizione.
  6. Al momento della stipula o di rinnovo di contratti di locazione, nonché in caso di alienazione del fabbricato o di singole unità immobiliari è resa, da parte del proprietario e dell'amministratore del condominio, apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.
  7. L'acquisizione presso gli uffici pubblici, a livello centrale e locale, della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del fascicolo del fabbricato, avviene senza oneri per la parte interessata.
  8. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato lo schema tipo del fascicolo di fabbricato e sono indicati, altresì, i contenuti e le modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso.
  9. Ai Comuni è demandato il controllo sugli adempimenti di cui al presente articolo e, a tal fine, gli stessi hanno la facoltà di istituire una speciale anagrafe del patrimonio edilizio.
2. 02. Piffari, Favia, Donadi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Piano antisismico nazionale).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio del Ministri, definisce il «Piano antisismico nazionale», che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
   a) verificare e ove necessario aggiornare la classificazione sismica del territorio nazionale prevedendo che per la valutazione dei dati di pericolosità sismica si affianchi al metodo probabilistico quello neodeterministico;
   b) completare il censimento e le procedure di verifica per le opere previste all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio del ministri n. 3274/2003 ovvero degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
   c) eseguire una valutazione delle condizioni del patrimonio residenziale pubblico e privato in relazione alla resistenza ai sismi;
   d) eseguire una valutazione delle condizioni degli impianti industriali a rischio di incidente rilevante (RIR) in relazione alla resistenza ai sismi;
   e) verificare e ove necessario aggiornare le norme tecniche sulle costruzioni civili di nuova costruzione e sull'adeguamento delle esistenti e sviluppare una normativa sismica specifica per il progetto degli impianti industriali RIR di nuova costruzione e per l'adeguamento sismico di quelli esistenti;
   f) definire un insieme di misure tecniche ed economiche coerente e di indirizzo generale, a partire da opportuni crediti di imposta per le ristrutturazioni del patrimonio edilizio, in grado di aumentare nel tempo la qualità e la resistenza a sisma del patrimonio edilizio ed industriale nazionale secondo quanto determinato ai punti a, b, c, d, e.

  2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio del Ministri convoca una Conferenza nazionale della sismica. Pag. 58
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. 04. Benamati, Amici, Mariani, Rosato, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Lolli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Piano antisismico nazionale).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva il «Piano antisismico nazionale», che definisce le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
   a) verificare e ove necessario aggiornare la classificazione sismica del territorio nazionale prevedendo che per la valutazione dei dati di pericolosità sismica si affianchi al metodo probabilistico quello neodeterministico;
   b) completare il censimento e le procedure di verifica per le opere previste all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003 ovvero degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere Infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
   c) eseguire una valutazione delle condizioni del patrimonio residenziale pubblico e privato in relazione alla resistenza ai sismi;
   d) eseguire una valutazione delle condizioni degli impianti industriali a rischio di incidente rilevante (RIR) in relazione alla resistenza ai sismi;
   e) verificare e ove necessario aggiornare le norme tecniche sulle costruzioni civili di nuova costruzione e sull'adeguamento delle esistenti e sviluppare una normativa sismica specifica per il progetto degli impianti industriali RIR di nuova costruzione e per l'adeguamento sismico di quelli esistenti;
   f) definire un insieme di misure tecniche ed economiche coerente e di indirizzo generale, in grado di aumentare nel tempo la qualità e la resistenza a sisma del patrimonio edilizio ed industriale nazionale secondo quanto determinato ai punti a, b, c, d, e.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. 03. Benamati.

(Inammissibile)

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni finali e transitorie).

  1. Le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge n. 255 del 1992, alla data di entrata in vigore del provvedimento, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e per la durata massima di trenta giorni. Solo in casi di assoluta necessità, da motivare adeguatamente previa verifica del programma presentato dal commissario per l'uscita dall'emergenza e per la chiusura Pag. 59della gestione, il termine può essere prorogato per il tempo strettamente necessario. Con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le amministrazioni pubbliche che subentrano con poteri ordinari alle predette gestioni. All'atto della chiusura di tali gestioni i commissari delegati titolari di contabilità speciali rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
  2. Restano fermi gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007 e 6 ottobre 2011, ivi inclusi quelli, rispettivamente:
   a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 settembre 2007, n. 211 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2007, n. 3623, e 19 gennaio 2010, n. 3849, pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 22 ottobre 2007, n. 246, e del 27 gennaio 2010, n. 21;
   b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 ottobre 2011, n. 237.

  3. I commissari delegati di cui all'ordinanza, del presidente del Consiglio 10 gennaio 2012, n. 3994 e all'ordinanza del Presidente del Consiglio 8 febbraio 2012, n. 4001, sono autorizzati, per ulteriori sei mesi, a continuare la gestione operativa della contabilità speciale, appositamente aperta, ai soli fini dei pagamenti riferiti ad attività concluse o in via di completamento, per la realizzazione rispettivamente del Nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo Palazzo del Cinema e dei congressi del Lido di Venezia, avvalendosi, per lo svolgimento di tali attività, rispettivamente, del Comune di Firenze e del Comune di Venezia, senza nuovi e maggiori oneri.
  4. Le risorse residue in contabilità speciale vengono direttamente trasferite all'amministrazione subentrante e non solo soggette al patto di stabilità. Tale disposizione si applica anche al fondo regionale di protezione civile.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, in accordo con la regione interessata, sarà determinata l'eventuale estensione della durata delle gestioni commissariali in corso.
3. 1. Taddei, Stradella.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40-bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. 2. Favia, Piffari, Donadi.

  Al comma 2, dopo le parole: se non una volta sola aggiungere le seguenti: previa validazione da parte del Parlamento a maggioranza semplice.
3. 3. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: 4-ter, aggiungere le seguenti: primo periodo.
3. 4. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 2, inserire, in fine, il seguente periodo: Le gestioni commissariali relative ad opere infrastrutturali in corso di realizzazione, che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino al completamento e all'entrata in esercizio delle medesime opere.
3. 5. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

Pag. 60

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Restano, altresì, fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli, rispettivamente:
   a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008 n. 3702 e 22 luglio 2011 n. 3954, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011;
   b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009 n. 3802 e dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011 n. 3920, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10 febbraio 2011 e del DPCM 31 dicembre 2011.

  2-ter. Le modifiche introdotte dal presente decreto, come convertito in legge, all'articolo 5 della legge n. 255 del 1992 non sono applicabili alle gestioni commissariali che operano in forza dei provvedimenti sopra menzionati. Inoltre, a tali gestioni non si applica quanto previsto al precedente comma 2.
* 3. 6. Milanato.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Restano, altresì, fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli, rispettivamente:
   a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008 n. 3702 e 22 luglio 2011 n. 3954, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011;
   b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze Pag. 61del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009 n. 3802 e dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011 n. 3920, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10 febbraio 2011 e del DPCM 31 dicembre 2011.

  2-ter. Le modifiche introdotte dal presente decreto, come convertito in legge, all'articolo 5 della legge n. 255 del 1992 non sono applicabili alle gestioni commissariali che operano in forza dei provvedimenti sopra menzionati. Inoltre, a tali gestioni non si applica quanto previsto al precedente comma 2.
* 3. 7. Viola.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della legge n. 255 del 1992, come modificato dal presente decreto, e del comma 2 del presente articolo, restano, altresì, fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e della deliberazione del Consiglio dei ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli, rispettivamente:
   a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2008 n. 3702 e 22 luglio 2011 n. 3954, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011;
   b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009 n. 3802 e dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011 n. 3920, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10 febbraio 2011 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2011.
3. 8. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. È prorogato, fino al 31 dicembre 2012, al solo fine di completare gli interventi già programmati ed in fase di realizzazione relativi alle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e), i) ed l), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio del 5 dicembre 2007, n. 3633, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina.
3. 11. Garofalo, Germanà.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. È prorogato, fino al 31 dicembre 2012, al solo fine di completare gli interventi già programmati ed in fase di realizzazione relativi alle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i) ed l) dell'ordinanza del Presidente del Pag. 62Consiglio del 5 dicembre 2007, n. 3633, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina.
3. 10. Garofalo, Germanà.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. È prorogato, fino al 31 dicembre 2012, al solo fine di completare gli interventi già programmati ed in fase di realizzazione relativi alle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio del 5 dicembre 2007, n. 3633, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina.
3. 9. Garofalo, Germanà.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma che precede non si applicano alle gestioni commissariali, operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nel cui ambito sia già stata avviata la realizzazione degli interventi programmati per il superamento dello stato di emergenza, sulla base e nei limiti delle risorse già disponibili presso le corrispondenti contabilità speciali.
3. 12. Ghiglia.

  All'articolo 3, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  3-bis. Le risorse residue in contabilità speciale vengono direttamente trasferite all'amministrazione subentrante e non sono soggette al patto di stabilità. Tale disposizione si applica anche alle altre risorse messe a disposizione dalle regioni e dagli enti locali per gli interventi di emergenza e al fondo regionale di protezione civile.
3. 13. Amici, Mariani, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

  Sopprimere i commi 4 e 5.
3. 14. Zaccaria, Duilio, Gibiino, Lo Moro, Lo Presti, Lussana.

  Sopprimere il comma 4.
3. 15. Paolo Russo.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  6. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato a riordinare la normativa in materia di Protezione civile, emanando il Testo unico della protezione civile.
3. 18. Cilluffo.

(Inammissibile)

   Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2012 «Dichiarazione eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari per le eccezionali avversità atmosferiche del febbraio 2012», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2012, e della conseguente nota del capo dipartimento della Protezione civile circa le modalità di attivazione delle risorse pubbliche e private per l'emergenza neve, è disposto l'utilizzo del fondo di protezione civile per un importo di 100 milioni di euro per il 2012 a favore di province e comuni coinvolti nell'emergenza per il pagamento di servizi effettuati anche da soggetti privati per il soccorso e lo sgombero della neve nel periodo dal 31 gennaio 2012 al 18 febbraio 2012. Con ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile verranno stabilite le modalità di Pag. 63erogazione, le forme di controllo ed i criteri di riparto delle somme sulla base dei livelli di precipitazione registrati. Per gli oneri necessari oltre lo stanziamento di cui sopra sulla base delle ricognizioni effettuate, gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno sono autorizzati a pagare gli oneri assunti con i soggetti esterni esclusivamente per le spese di soccorso, sgombero neve e ripristino opere pubbliche danneggiate dall'evento calamitoso, nel limite di un importo complessivo di 100 milioni di euro per il 2012. I danni agli edifici e alle strutture pubbliche e private certificati a seguito delle eccezionali precipitazioni nevose nel periodo dal 31 gennaio 2012 al 18 febbraio 2012 verranno trattati e regolati nell'ambito delle decisioni e conseguenti iniziative che verranno assunte con riferimento al sisma che ha colpito l'Emilia Romagna nel maggio 2012. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per il 2012, si provvede ai sensi del comma 5-ter.
  5-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2012, alla riduzione delle voci di spesa di parte corrente indicate nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera c), n. 10), del presente decreto-legge.
* 3. 16. Pizzolante.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2012 «Dichiarazione eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari per le eccezionali avversità atmosferiche del febbraio 2012», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2012, e della conseguente nota del capo dipartimento della Protezione civile circa le modalità di attivazione delle risorse pubbliche e private per l'emergenza neve, è disposto l'utilizzo del fondo di protezione civile per un importo di 100 milioni di euro per il 2012 a favore di province e comuni coinvolti nell'emergenza per il pagamento di servizi effettuati anche da soggetti privati per il soccorso e lo sgombero della neve nel periodo dal 31 gennaio 2012 al 18 febbraio 2012. Con ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile verranno stabilite le modalità di erogazione, le forme di controllo ed i criteri di riparto delle somme sulla base dei livelli di precipitazione registrati. Per gli oneri necessari oltre lo stanziamento di cui sopra sulla base delle ricognizioni effettuate, gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno sono autorizzati a pagare gli oneri assunti con i soggetti esterni esclusivamente per le spese di soccorso, sgombero neve e ripristino opere pubbliche danneggiate dall'evento calamitoso, nel limite di un importo complessivo di 100 milioni di euro per il 2012. I danni agli edifici e alle strutture pubbliche e private certificati a seguito delle eccezionali precipitazioni nevose nel periodo dal 31 gennaio 2012 al 18 febbraio 2012 verranno trattati e regolati nell'ambito delle decisioni e conseguenti iniziative che verranno assunte con riferimento al sisma che ha colpito l'Emilia Romagna nel maggio 2012. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per il 2012, si provvede ai sensi del comma 5-ter.
  5-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2012, alla riduzione delle voci di spesa di parte corrente indicate nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera c), n. 10), del presente decreto-legge.
* 3. 17. Vannucci, Pizzolante, Ciccanti, Della Vedova, Favia, Paolini, Brandolini, Ceroni, Giovanelli, Gozi, Marchioni, Cavallaro, Agostini, Merloni, Mario Pepe (PD).

(Inammissibile)

Pag. 64

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'onere connesso col finanziamento degli interventi necessari per la riparazione ed il miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che ha colpito l'Umbria e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al DPCM del 22 dicembre 2009, si provvede con 45 milioni di euro per l'anno 2012 prelevati dal Fondo Nazionale di Protezione Civile determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento è assegnato alla Regione Umbria ad integrazione del gettito derivante alla stessa dall'istituzione dell'imposta sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 14 giugno 1990, n. 158 e dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, già disposta con legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17. La Regione Umbria è autorizzata ad utilizzare il finanziamento assegnato secondo criteri e modalità concordati col Dipartimento della Protezione Civile, con priorità per gli edifici comprendenti abitazioni di residenti ed attività produttive oggetto di ordinanza di sgombero, nonché per il Piano Integrato di Recupero della frazione di Spina del comune di Marsciano.
  5-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, nella misura di 45 milioni di euro per l'anno 2012, alla riduzione delle voci di spesa di parte corrente indicate nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera c), n. 10), del presente decreto-legge.
** 3. 19. Sereni, Bocci, Gozi, Trappolino, Verini.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'onere connesso col finanziamento degli interventi necessari per la riparazione ed il miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che ha colpito l'Umbria e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al DPCM del 22 dicembre 2009, si provvede con 45 milioni di euro per l'anno 2012 prelevati dal Fondo Nazionale di Protezione Civile determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento è assegnato alla Regione Umbria ad integrazione del gettito derivante alla stessa dall'istituzione dell'imposta sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 14 giugno 1990, n. 158 e dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 90, n. 398, già disposta con legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17. La Regione Umbria è autorizzata ad utilizzare il finanziamento assegnato secondo criteri e modalità concordati col Dipartimento della Protezione Civile, con priorità per gli edifici comprendenti abitazioni di residenti ed attività produttive oggetto di ordinanza di sgombero, nonché per il Piano Integrato di Recupero della frazione di Spina del comune di Marsciano.
  5-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, nella misura di 45 milioni di euro per l'anno 2012, alla riduzione delle voci di spesa di pane corrente indicate nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera c), n. 10), del presente decreto-legge.
** 3. 20. Laffranco.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis.
L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni ed enti locali, per interventi prioritari finalizzati all'adeguamento antisismico degli edifici e di messa in sicurezza di aree a rischio idrogeologico, è autorizzato anche in deroga agli obblighi relativi al patto di stabilità interno, per le province e i comuni, di cui di cui all'articolo Pag. 65i commi 87 e seguenti, legge 13 dicembre 2010, n. 220; nonché per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 1, commi 125 e seguenti, legge 13 dicembre 2010, n. 220.
  5-ter. Le transazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, concluse nel territorio dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il tramite delle banche e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono soggette all'imposta di bollo.
  5-quater. L'imposta è determinata applicando l'aliquota dell'1,5 per mille sul valore delle transazioni di cui al precedente comma 5-ter al momento della conclusione delle stesse. L'imposta non è dovuta per le transazioni aventi ad oggetto titoli di Stato.
  5-quinquies. Sono considerati strumenti finanziari, ai fini dell'applicazione del comma 5-ter, gli strumenti individuati dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché ogni altro titolo o contratto di natura finanziaria.
  5-sexies. Sono obbligati al versamento dell'imposta i soggetti individuati al comma 5-ter per i contratti conclusi mediante il loro intervento. È fatto divieto ai medesimi soggetti di traslare l'onere dell'imposta.
  5-septies. Con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti gli adempimenti e le modalità per il versamento dell'imposta di bollo delle transazioni aventi ad oggetto alcuni strumenti finanziari.
3. 23. Piffari, Favia, Donadi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  6. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di assicurare la piena operatività delle strutture regionali di protezione civile, dei centri funzionali decentrati e delle sale operative per fronteggiare le crescenti richieste di intervento in tutti i contesti di propria competenza, le Regioni possono disporre il trasferimento nei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di comando o distacco presso le suddette strutture, nonché avviare procedure straordinarie di reclutamento, finalizzate all'assunzione di personale a tempo indeterminato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite esclusivamente presso le medesime dal personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di contratto a tempo determinato nonché dal personale già destinatario di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, impegnato in attività connesse per il superamento di emergenze.
  7. Nell'ambito della propria autonomia le Regioni stabiliranno le modalità valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale, in deroga all'applicabilità del limite delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza, attraverso la definizione delle relative procedure ed i requisiti di partecipazione. Il personale a tempo determinato interessato dalle procedure di cui al comma 6 potrà essere mantenuto in servizio presso le Regioni fino alla conclusione delle stesse.
  8. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 7, le Regioni potranno procedere, mediante prove selettive, a trasformare in rapporti di lavoro a tempo determinato i contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale in servizio esclusivamente presso le Strutture regionali della Protezione Civile, Centri Funzionali Decentrati e Sale Operative. Pag. 66
  9. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui ai commi 6, 7 e 8 sono a carico delle Regioni.
3. 21. Dionisi, Tassone, Mondello, Mantini, Bonciani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di assicurare la piena operatività delle strutture regionali di Protezione Civile, dei Centri Funzionali Decentrati e delle Sale Operative, le Regioni possono disporre il trasferimento nei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di comando o distacco presso le suddette strutture, nonché provvedere alla assunzione di personale qualificato mediante opportune procedure selettive, che valutano, con priorità, le competenze specifiche e le esperienze maturate nelle attività dirette al contrasto ed al superamento dell'emergenza anche di personale già destinatario di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. 26. Ginoble.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. I fabbricati dei comuni individuati ai sensi dell'ordinanza 3853 del 3 marzo del 2010 maggiormente danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 che ha colpito la regione Umbria e per il quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza di cui al DPCM del 22 dicembre 2009 in quanto inagibili totalmente o parzialmente sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale unica di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.
  5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis pari a 500 mila euro, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, nella misura di 500 mila euro per l'anno 2012, alla riduzione delle voci di spesa di parte corrente indicate nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera c), n. 10), del presente decreto-legge.
3. 24. Laffranco, Sereni, Bocci, Luciano Rossi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5. È istituita un'anagrafe pubblica degli appalti pubblici dei Grandi eventi che mette a disposizione sul sito della protezione civile tutte le informazioni relative a: appalti di lavori, servizi, forniture e soggetti imprenditoriali che sono o si propongono come affidatari di suddetti lavori pubblici, a partire dalle segnalazioni su inadempienze e danni del passato.
3. 25. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Il Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è integrato di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2013-2015. Agli oneri conseguenti, si provvede con parte delle maggiori entrate determinate dalle disposizioni di cui al successivo comma 5-ter.
  5-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera a) le parole: 12,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 13,1 per cento;Pag. 67
   alla lettera b) le parole: 11,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 12,1 per cento;
   alla lettera c) le parole: 10,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 11,1 per cento;
   alla lettera d) le parole: 9 per cento sono sostituite dalle seguenti: 9,5 per cento;
   alla lettera e) le parole: 8 per cento sono sostituite dalle seguenti: 8,5 per cento.
3. 22. Piffari, Favia, Donadi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. Le risorse residue in contabilità speciale vengono direttamente trasferite all'amministrazione subentrante e non sono soggette al patto di stabilità. Tale disposizione si applica anche al fondo regionale di protezione civile.
3. 27. Osvaldo Napoli.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Delega legislativa per l'attuazione delle norme comunitarie in materia di protezione civile).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente la disciplina organica in materia di protezione civile.
  2. Il decreto legislativo deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie e nazionali in materia di protezione civile;
   b) assicurare la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti ai diversi livelli di governo comuni, province e regioni per la partecipazione al Servizio Nazionale di Protezione civile, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e della sanità pubblica;
   c) garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi in deroga nei casi in cui ricorrano le condizioni previste per la gestione straordinaria in emergenza di interventi da parte della Protezione civile. Gli atti concernenti tale procedimento giurisdizionale saranno esenti da ogni tributo o prelievo di natura fiscale;
   d) assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina posta sia pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle eventuali modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della delega e della giurisprudenza dagli organi della Comunità europea;
   e) provvedere all'esplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa e regolamentare previgente in materia di protezione civile;
   f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti nel decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento d'attuazione;
   g) prevedere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione del decreto legislativo, nonché le norme di coordinamento con tutte le altre norme statali ed eventualmente norme di carattere transitorio.

  3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sarà trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito. Con le medesime modalità ed entro lo stesso termine lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Conferenza Pag. 68Unificata ai sensi dell'articolo 8 di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per l'espressione del parere.
* 3. 01. Osvaldo Napoli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Delega legislativa per l'attuazione delle norme comunitarie in materia di protezione civile).

  1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente la disciplina organica in materia di protezione civile.
  2. Il decreto legislativo deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie e nazionali in materia di protezione civile;
   b) assicurare la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti ai diversi livelli di governo comuni, province e regioni per la partecipazione al Servizio Nazionale di Protezione civile, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e della sanità pubblica;
   c) garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi in deroga nei casi in cui ricorrano le condizioni previste per la gestione straordinaria in emergenza di interventi da parte della Protezione civile. Gli atti concernenti tale procedimento giurisdizionale saranno esenti da ogni tributo o prelievo di natura fiscale;
   d) assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina posta sia pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle eventuali modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della delega e della giurisprudenza dagli organi della Comunità europea;
   e) provvedere all'esplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa e regolamentare previgente in materia di protezione civile;
   f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti nel decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento d'attuazione;
   g) prevedere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione del decreto legislativo, nonché le norme di coordinamento con tutte le altre norme statali ed eventualmente norme di carattere transitorio.

  3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sarà trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito. Con le medesime modalità ed entro lo stesso termine lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per l'espressione del parere.
* 3. 02. Vassallo.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Il comma 10 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato.
  2. Per le esigenze connesse al soccorso pubblico, alla difesa civile ed alla protezione civile, ovvero per garantire l'efficienza e la funzionalità del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'assunzione del personale volontario idoneo della graduatoria di stabilizzazione di cui al Pag. 69Decreto del Ministero dell'Interno n. 1996/2008. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al programma n. 8.3 «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» capitolo 1802 «stipendi, assegni e indennità varie al personale volontario del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco» facenti capo alla missione n. 8 «Soccorso civile» del Ministero dell'Interno.
3. 03. Dionisi, Tassone, Mondello, Mantini, Bonciani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per il finanziamento degli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali nazionale a partire dal 1o gennaio 2009).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 90.000 euro lordi annui è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Qualora dall'applicazione del contributo derivi un aggravio di prelievo superiore a quello che si determinerebbe applicando ai fini IRPEF l'aliquota marginale del 48 per cento allo scaglione di reddito di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, il contribuente può optare per l'assolvimento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche così calcolata in luogo del contributo di solidarietà. Il predetto contributo non si applica alle retribuzioni o indennità già assoggettate alla riduzione di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  2. Sono soppressi:
   a) l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) l'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   c) l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo si applica la disciplina prevista dai decreti di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con specifico riferimento agli obblighi a carico dei sostituti d'imposta.
  4. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono iscritte in uno apposito fondo da costituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato al finanziamento degli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1o gennaio 2009.
3. 04. Duilio.

(Inammissibile)