CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 aprile 2012
636.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria (Testo unificato C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AL TESTO BASE

(Adottato nella seduta del 4 aprile 2012)

ART. 3.

Al comma 1, dopo la parola: strettamente aggiungere le seguenti: e tradizionalmente.
3. 1. Di Giuseppe, Rota.
(Approvato)

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Lo Stato e le regioni sostengono ed incentivano, per le parti di propria competenza, le azioni di tutela delle varietà e razze locali, favorendo con particolare attenzione l'attuazione delle misure dedicate a questo tema dai programmi di sviluppo rurale promossi secondo le disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea di disciplina del sostegno FEASR, facilitando altresì l'adesione a dette misure da parte degli agricoltori custodi e degli agricoltori che possono fregiarsi del contrassegno di cui all'articolo 17 della presente legge. Lo Stato e le regioni, inoltre, sostengono ed incentivano, per le parti di propria competenza, le azioni e le attività degli agricoltori custodi, promuovendo altresì progetti di informazione ed educazione diretti ai giovani agricoltori, agli studenti e ai consumatori.
4. 2. Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, dopo le parole: azioni di tutela inserire le seguenti: e valorizzazione
4. 1. Di Giuseppe, Rota.
(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali aggiungere le seguenti: d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. 3. Delfino, Naro.

Al comma 2, dopo le parole: le linee guida per la gestione coordinata ed integrata della biodiversità agraria su tutto il territorio nazionale, aggiungere le seguenti: con particolare riferimento alle azioni generali di cui al comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 5 e all'articolo 6, sopprimere le seguenti parole, ovunque ricorrano: in coerenza con le linee guida.
4. 5. Il relatore.
(Approvato)

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Al comma 3, dopo le parole: a carico del bilancio dello Stato aggiungere le seguenti: prevedendo la presenza paritetica di rappresentanti regionali.
4. 4. Delfino, Naro.
(Approvato)

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: azienda agricola inserire le seguenti: nell'uso e nella valorizzazione.
5. 2. Di Giuseppe, Rota.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: in coerenza con le linee guida.
5. 1. Callegari.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: il titolo di agricoltore custode può altresì essere riconosciuto all'agricoltore che, spontaneamente, decide di coltivare, allevare razze e varietà locali come riconosciute dalla presente legge.
5. 3. Di Giuseppe, Rota.

ART. 6.

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sopprimere le parole: in coerenza con le linee guida.
b) al comma 3, sopprimere le parole: in coerenza con le linee guida.
c) al comma 4, sopprimere le parole: in coerenza con le linee guida.
6. 1. Callegari.

Al comma 4, dopo la parola: conservata inserire le seguenti: coltivata o allevata.
6. 2. Di Giuseppe, Rota.

ART. 7.

Al comma 1, dopo la parola: conservazione inserire le seguenti: e la riproduzione.
7. 2. Di Giuseppe, Rota.

Al comma 4, dopo le parole: delle sementi inserire le seguenti: ed un limitato numero di esemplari.
7. 1. Callegari.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:
1. Le varietà vegetali e le razze animali iscritte nell'Anagrafe, come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali, sono tutelate dallo Stato e non sono brevettabili né possono essere oggetto di protezione tramite privativa dell'Unione europea o nazionale per ritrovati vegetali; non sono altresì brevettabili quelle essenzialmente derivate da tali varietà e razze, nonché le varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta e le varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta.
2. Non possono, inoltre, essere oggetto di protezione tramite privativa:
a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale che ne sia la forma;
b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse, quando tale materiale o prodotto sia stato ceduto o commercializzato dallo stesso costitutore o con il suo consenso nel territorio dello

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Stato o di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.
9. 2. Delfino, Naro.
(Approvato)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo, dopo le parole: essenzialmente derivate da tali varietà e razze inserire le seguenti: nonché le varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta e le varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta;
2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Non possono, inoltre, essere oggetto di protezione tramite privativa:
a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale ne sia la forma;
b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere o parti di esse, quando tale materiale o prodotto sia stato ceduto o commercializzato dallo stesso costitutore o con il suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.»
9. 1. Cenni, Servodio, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Trappolino.

ART. 10.

Al comma 3, dopo le parole: ecologiche aggiungere le seguenti: previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.
10. 1. Delfino, Naro.

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Inquinamento generico).

1. Al fine di contenere l'inquinamento genetico causato dal commercio di alberi, arbusti, erbe e sementi di specie esotiche e autoctone di provenienza non idonea, impiegati negli interventi di forestazione, riqualificazione ambientale e ingegneria naturalistica, nonché di rischi di contaminazione causati da illegali coltivazioni di varietà geneticamente modificate, tenuto conto delle disposizioni dell'Unione europea, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un apposito fondo destinato a sostenere le azioni di tutela della biodiversità di interesse agricolo e a corrispondere indennizzi ai produttori agricoli che conservano e valorizzano le varietà autoctone locali, per far fronte a eventuali danni.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, individuando le azioni di tutela della biodiversità di interesse agricolo da sostenere e le tipologie sanzionabili dei danni derivanti dall'inquinamento genetico, nonché l'entità delle sanzioni da applicare ai soggetti che provocano inquinamento genetico. Le entrate derivanti dalle sanzioni per inquinamento genetico sono destinate al finanziamento del fondo di cui al comma 1.
12. 3. Di Giuseppe Rota.

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Al comma 1, dopo le parole: ingegneria naturalistica inserire le seguenti: nonché di rischi di contaminazione causati da illegali coltivazioni di varietà geneticamente modificate.
12. 2. Di Giuseppe, Rota.
(Approvato)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Lo Stato e le regioni, ai sensi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, individuano le misure di prevenzione da possibili forme di contaminazione genetica da organismi geneticamente modificati (OGM) delle varietà tutelate dalla presente legge, stabilendo altresì le eventuali sanzioni.
12. 1. Cenni, Brandolini, Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Trappolino.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Lo Stato e le regioni, ai sensi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, individuano le misure di prevenzione da possibili forme di contaminazione genetica da organismi geneticamente modificati delle varietà tutelate dalla presente legge.
12. 1. (nuova formulazione) Cenni, Brandolini, Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Trappolino.
(Approvato)

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.

1. Ai fini della tutela della biodiversità di interesse agricolo oggetto della presente legge, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito a decorrere dall'anno 2013 un Fondo destinato prioritariamente a sostenere l'avvio dell'attività degli agricoltori custodi per la tutela dell'agrobiodiversità, nell'ambito delle disposizioni previste dalla presente legge. Il Fondo è alimentato mediante quota parte, pari al cinque per cento, dei proventi delle sanzioni pecuniarie relative ai reati ambientali.
2. In fase di prima applicazione, per l'anno 2013 il Fondo è finanziato con 5 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili del cofinanziamento nazionale relativo agli interventi previsti dalla Rete Rurale Nazionale nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
12. 01. Servodio, Cenni, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Trampolino.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Fondo per la tutela della biodiversità agraria).

1. Ai fini della tutela della biodiversità agraria nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito a decorrere dal 2013, un Fondo destinato prioritariamente a sostenere l'avvio dell'attività degli agricoltori custodi per la tutela della biodiversià agraria, nell'ambito delle disposizioni dalla presente legge. Il Fondo è alimentato mediante quota parte, pari al cinque per cento, dei proventi delle sanzioni pecuniarie relative ai reati ambientali.
2. In fase di prima applicazione, per l'anno 2013 il Fondo è finanziato con 5

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milioni di euro a valere sulle risorse disponibili per i programmi di sviluppo rurale nell'ambito della programmazione 2007-2013. A tale fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni definiscono, d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la riprogrammazione delle quote di rispettiva competenza.
12. 01. (nuova formulazione) Servodio, Cenni, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Trampolino.
(Approvato)

ART. 15.

Al comma 1, dopo la parola: d'intesa aggiungere le seguenti: con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
15. 2. Delfino, Naro.

Al comma 3, dopo le parole: istituire itinerari inserire le seguenti: tematici, turistici, didattici ed educativi, legati alla.
15. 1. Di Giuseppe, Rota.

Al comma 3, dopo le parole: istituire itinerari inserire le seguenti: tematici.
15. 1. (nuova formulazione) Di Giuseppe, Rota.
(Approvato)

ART. 16.

Sopprimere il comma 1.
16. 1. Callegari.

ART. 17.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplina con apposito regolamento anche le modalità di interazione fra questo marchio e marchi di certificazione di origine come DOP, IGP, IGT ed equivalenti.
17. 4. Di Giuseppe, Rota.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'uso del contrassegno è facoltativo ed è concesso dalla regione ad agricoltori custodi, ad aziende agricole singole e associate e ad imprese di trasformazione alimentare che producono, trasformano e commercializzano i prodotti di cui al comma 1.
17. 5. Di Giuseppe, Rota.

Al comma 2, sostituire le parole da ad aziende fino alla fine del comma con le seguenti: ad aziende agricole che producono e trasformano direttamente in azienda e ad imprese artigiane di trasformazione alimentare.
17. 1. Brandolini, Cenni, Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Trappolino.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: e alimentari con le seguenti: e ad imprese del settore alimentare.
*17. 2. Mario Pepe (PD).

Al comma 2, sostituire le parole: e alimentari con le seguenti: e ad imprese del settore alimentare.
*17. 3. Barani.

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ART. 18.

Al comma 1, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere.
18. 2. Delfino, Naro.

Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: alla corretta alimentazione, con le seguenti: per promuovere la diffusione di pratiche alimentari corrette ed equilibrate.
18. 1. Di Giuseppe, Rota.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00823 Paolo Russo: Sulla liquidazione della Società Buonitalia Spa.

NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,
premesso che:
Buonitalia nasce quale società per azioni a capitale interamente pubblico il 4 luglio 2003 dalla preesistente società «Naturalmenteitaliano Unipersonale s.r.l.», costituita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) il 24 luglio 2002;
l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, ha individuato la società in parola quale strumento operativo-funzionale ed organico del Ministero delle politiche agricole e forestali, con le finalità di promuovere e diffondere nel mondo la conoscenza del patrimonio agricolo e agroalimentare italiano; erogare servizi al sistema delle imprese agroalimentari al fine di favorirne l'internazionalizzazione; tutelare le produzioni italiane attraverso la registrazione e la difesa giuridica internazionale dei marchi associati alle produzioni nazionali di origine;
l'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto che «allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani, il Ministero delle politiche agricole e forestali, promuove un programma di azioni al fine di assicurarne un migliore accesso ai mercati internazionali con particolare riferimento a quelli extra comunitari». Per l'attuazione del programma individuato dalla norma citata, il medesimo articolo 10, comma 10, ha destinato la somma di euro 50.000.000, disponendo che le modalità e le procedure per l'attuazione del programma e l'individuazione delle risorse effettivamente disponibili allo scopo fossero individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge;
con il decreto n. 8 del 20 giugno 2006, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato il «Programma delle azioni per favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani» presentato da Buonitalia Spa il 27 marzo 2006 (articolo 1), e ha trasferito da ISA Spa su un conto vincolato intestato a Buonitalia Spa (articolo 2) le risorse pari ad euro 50.000.000 per la sua realizzazione, stabilendo altresì le modalità di erogazione in favore di Buonitalia Spa delle predette risorse;
nel corso del quinquennio 2005-2010, oltre alle risorse rese disponibili per la realizzazione delle attività progettuali contenute nel citato Programma di internazionalizzazione, sono stati concessi alla società in parola anche altri contributi per la realizzazione di singoli progetti di promozione e valorizzazione dell'agroalimentare italiano e dell'agricoltura biologica;
la rendicontazione delle attività progettuali realizzate ha evidenziato notevoli criticità che non consentono l'erogazione del saldo degli importi finanziati;
tale situazione è stata esaminata nel corso del Consiglio di amministrazione

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di Buonitalia Spa del 28 luglio scorso, che ha proposto lo scioglimento e la messa in liquidazione della società ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile;
nel corso dell'assemblea straordinaria dei soci del 13 settembre scorso, preso atto della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, sono stati deliberati lo scioglimento e la messa in liquidazione di Buonitalia Spa. ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, numero 4, del codice civile, e dell'articolo 30.1. dello statuto della società. Contestualmente, la medesima assemblea, ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile, ha nominato il professor avvocato Alberto Stagno D'Alcontres liquidatore della società;

impegna il Governo:

a promuovere una rapida definizione del procedimento di messa in liquidazione della società in parola, assicurando, per quanto possibile, la tutela del legittimo affidamento dei terzi in buona fede, con particolare riferimento ai progetti e alle attività che risultano sviluppati e realizzati dettagliatamente e come tali adeguatamente rendicontati;
a valutare l'opportunità di salvaguardare le posizioni dei lavoratori dipendenti dalla società, anche attraverso il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o ad altri organismi;
a valutare l'opportunità di dare esecuzione ad una adeguata ipotesi di piano concordatario in coerenza con le disposizioni normative vigenti;
a valutare l'opportunità di acconsentire a che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, socio di maggioranza, provveda al trasferimento delle somme dovute perché il liquidatore della società in parola possa definire l'insolvenza della stessa, mediante ricorso alla procedura di concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti della legge fallimentare.
7-00823 (nuova formulazione) Paolo Russo.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06009 Callegari: Iniziative per il comparto dell'allevamento dei cavalli di razza.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

L'interrogazione in esame riguarda le iniziative da intraprendere a sostegno dell'allevamento dei cavalli di razza, a seguito della grave crisi che ha interessato il settore ippico a causa dei provvedimenti di razionalizzazione della spesa pubblica che hanno determinato, tra l'altro, una riduzione degli stanziamenti a favore dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ex UNIRE).
Al riguardo, ricordo che il decreto-legge n. 185 del 2008, convertito in legge n. 2 del 2009, ha previsto, a favore dell'ASSI, il finanziamento del montepremi delle corse, nella misura di 150 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.
A partire dal 2011, le medesime iniziative sono state finanziate tramite le maggiori entrate rilevate annualmente dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato, assegnando una quota pari all'1,4 per cento del prelievo erariale unico (ripartito in parti uguali tra CONI ed ASSI, in misura non superiore a 140 milioni di euro per ciascun Ente) alle attività istituzionali dell'ASSI (con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento) nonché all'incremento del montepremi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
Per il 2011, invece, sono stati stanziati euro 150.000.000 (successivamente ridotti ad euro 129.790.635 a seguito di accantonamento operato dall'IGB), mentre per il 2012 la somma messa a disposizione risulta di euro 39.718.986.
Informo l'Onorevole interrogante che, a seguito di specifica richiesta ministeriale, l'ASSI ha comunicato che il predetto contributo verrà utilizzato, nella misura di euro 32.125.611, per la programmazione ippica dell'anno 2012 (secondo la ripartizione dello stanziamento a premi indicato nelle tabelle approvate con determinazione del Segretario Generale) e per euro 7.593.375 per le provvidenze all'allevamento.