CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 marzo 2012
631.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e X)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

EMENDAMENTI

ART. 44.

All'articolo 44, comma 1, dopo la parola: «precisare» inserire le seguenti: «e rideterminare».
44. 2.Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

All'articolo 44, comma 1, dopo la parola: «precisare» inserire le seguenti: «ed ampliare».
44. 1.Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

ART. 47.

Sostituire il comma 2-quater con il seguente:
«Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa devono essere offerti agli operatori concorrenti in maniera disaggregata in modo che gli stessi operatori non debbano pagare per servizi non richiesti e si possa creare un regime concorrenziale anche per i servizi accessori. In particolare, il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso di rete fissa deve indicare separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva. Con riferimento alle attività accessorie, deve essere garantito agli operatori richiedenti anche di poter acquisire tali servizi da imprese terze di comprovata esperienza che operano sotto la vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in un regime di concorrenza».
47. 1.Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: «l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» con le seguenti: «il Ministro dello sviluppo economico».
47. 2.Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: «l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» con le seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
47. 3.Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: «l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» con le seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e per la semplificazione».
47. 4.Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

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Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «10 giorni».
47. 5.Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «20 giorni».
47. 6. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «30 giorni».
47. 7. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «40 giorni».
47. 8. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «50 giorni».
47. 9. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «60 giorni».
47. 10. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «70 giorni».
47. 11. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «80 giorni».
47. 12. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «90 giorni».
47. 13. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «100 giorni».
47. 14. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 2-quater, alinea, dopo le parole: «come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009» inserire le seguenti: «sentite le competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro 20 giorni».
47. 15. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 2-quater, alinea, dopo le parole: «come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009» inserire le seguenti: «sentite le competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro 30 giorni».
47. 16. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 2-quater, lettera a) sostituire la parola: «prezzi» con la seguente: «costi».
47. 17. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

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ART. 62.

Al comma 1, tabella A, dopo la voce n. 262, aggiungere la seguente: «262-bis, legge n. 225 del 1992, comma 5-quinquies, articolo 5».
*62. 1. Borghesi, Favia, Mura, Donadi, Palagiano, Piffari.

Al comma 1, tabella A, dopo la voce n. 262, inserire la seguente: «262-bis, legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istituzione del servizio nazionale della protezione civile, comma 5-quinquies, articolo 5».
*62. 2. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 1, tabella A, dopo la voce n. 262, inserire la seguente: «262-bis, legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istituzione del servizio nazionale della protezione civile, comma 5-quinquies, articolo 5».

Conseguentemente:
dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis. 1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è inserito il seguente:
"5-ter.1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c), provvede a valere sulle risorse del fondo della protezione civile, di cui al comma 1, dell'articolo 6, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. A tal fine, con la legge di stabilità di ciascun anno, si assicura la continuità degli interventi di competenza del fondo della protezione civile, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196"».
62. 3. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.
(Inammissibile, limitatamente alla parte conseguenziale).

Al comma 1, tabella A, dopo la voce n. 262, inserire la seguente: «262-bis, legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istituzione del servizio nazionale della protezione civile, comma 5-quinquies, articolo 5».

Conseguentemente:
dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis. 1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è inserito il seguente:
"5-ter.1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), provvede a valere sulle risorse dei fondo della protezione civile, di cui al comma 1, dell'articolo 6, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. A tal fine, il fondo della protezione civile è integrato, per l'anno 2012, della somma corrispondente al valore delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni di proprietà dell'ex Presidente della Libia in Italia; per gli anni successivi, con la legge di stabilità di ciascun anno, si assicura la continuità degli interventi di competenza del fondo della protezione civile, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196"».
62. 4. Vanalli, Fava, Torazzi, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.
(Inammissibile, limitatamente alla parte conseguenziale).

Al comma 1, tabella A, dopo la voce n. 262, inserire la seguente: «262-bis, legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istituzione del servizio nazionale della protezione civile, comma 5-quinquies dell'articolo 5.

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Conseguentemente:
dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis. 1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono inseriti i seguenti:
"5-ter.1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), provvede a valere sulle risorse del fondo della protezione civile, di cui al comma 1 dell'articolo 6, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. A tal fine, il fondo della protezione civile è integrato annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso le somme provenienti dal comma 5-ter.2.
5-ter.2. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, dopo la lettera c-bis), è aggiunta le seguente: c-ter) sistema bancario e sistema assicurativo"».
62. 5. Vanalli, Fava, Torazzi, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.
(Inammissibile, limitatamente alla parte conseguenziale).

All'articolo 62, comma 1, tabella A, dopo la voce n. 262, inserire la seguente: «262-bis», legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istituzione del servizio nazionale della protezione civile, comma 5-quinquies, articolo 5».

Conseguentemente:
dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis. 1. Dopo il comma 5-ter, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è inserito il seguente:
"5-ter.1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), provvede a valere sulle risorse del fondo delta protezione civile, di cui al comma 1, dell'articolo 6, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. A tal fine, il fondo della protezione civile è integrato, per l'anno 2012, attraverso i risparmi ottenuti con la riduzione delle dotazioni organiche del personale della pubblica amministrazione di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; per gli anni successivi, con la legge di stabilità di ciascun anno, si assicura la continuità degli interventi di competenza del fondo della protezione civile, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196"».
62. 6.Vanalli, Fava, Torazzi, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.
(Inammissibile, limitatamente alla parte conseguenziale).

All'articolo 62, comma 1, tabella A dopo la voce n. 262, inserire la seguente: «262-bis, alla legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istituzione del servizio nazionale della protezione civile, comma 5-quinquies, articolo 5».

Conseguentemente:
dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis. 1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono inseriti i seguenti:
"5-ter.1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), provvede a valere sulle risorse del fondo della protezione civile, di cui al comma 1 dell'articolo 6, del decreto-legge 3 maggio 1991, n, 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. A tal fine,

Pag. 30

il fondo della protezione civile è integrato annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso le somme provenienti dal comma 5-ter.2.
5-ter.2. Al comma 4, lettera b-bis), dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la parola: "80" è sostituita dalla seguente: "160"».
62. 7.Vanalli, Fava, Torazzi, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.
(Inammissibile, limitatamente alla parte conseguenziale).