CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 marzo 2012
630.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 9 OTTOBRE 2012

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ALLEGATO 1

Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole (Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia recante «Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «ordinamento civile» e «norme generali in materia di istruzione», che le lettere l) e n) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
ricordato altresì che il terzo comma dell'articolo 117 riconduce alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
rilevato che il comma 3 dispone che, per i fini di cui ai commi 1 e 2, la Repubblica riconosce il 17 marzo «Giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera», senza effetti civili; il riconoscimento è operato allo scopo di promuove i valori di cittadinanza e di riaffermare l'identità nazionale;
preso atto che tali previsioni si inseriscono nell'ambito dei percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi previsti dal testo unificato in esame al fine di informare e suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento, nonché sulle vicende che hanno condotto all'Unità nazionale, alla scelta dell'Inno di Mameli e della bandiera nazionale e all'approvazione della Costituzione;
rilevata peraltro l'opportunità, con riferimento al comma 3 dell'articolo 1, analogamente a quanto previsto in altri provvedimenti legislativi istitutivi di giornate nazionali, di sostituire le parole «senza effetti civili» con il seguente periodo: «La Giornata nazionale di cui al presente comma non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260»;
ricordato inoltre che la legge n. 671 del 1996, recante «Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale», ha disposto che il giorno 7 gennaio, anniversario della nascita del primo tricolore d'Italia, è dichiarato giornata nazionale della bandiera e che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono fissate le modalità delle celebrazioni annuali che devono, comunque, prevedere il carattere non festivo del giorno stesso;
segnalata quindi l'opportunità di determinare ulteriormente i profili che attengono alla giornata in questione, considerato che è già prevista nel calendario la festa della Repubblica nonché altre festività che richiamano i valori dell'unità nazionale, della bandiera e della patria, ovvero di ricondurla nell'ambito di una

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delle giornate già previste, fermi restando gli specifici elementi previsti dal testo unificato in esame;
considerata l'opportunità che la Commissione di merito valuti il contenuto del comma 2 alla luce dell'articolo 33, primo comma, della Costituzione, con particolare riguardo alla libertà di insegnamento;
rilevato, al comma 2, come non sia necessario specificare «nelle scuole», poiché si fa riferimento alle iniziative di cui al comma 1, che sono organizzate, ai sensi dello stesso comma 1, «nelle scuole di ogni ordine e grado;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di determinare ulteriormente i profili che attengono alla giornata in questione, considerato che è già prevista nel calendario la festa della Repubblica nonché altre festività che richiamano i valori dell'unità nazionale, della bandiera e della patria, considerando altresì la possibilità di ricondurla nell'ambito di una delle giornate già previste, fermi restando gli specifici elementi previsti dal testo unificato in esame;
b) si segnala l'opportunità di valutare il comma 2 alla luce dell'articolo 33, primo comma, della Costituzione, con particolare riguardo alla libertà di insegnamento;
c) al comma 2, non appare necessario specificare «nelle scuole», poiché si fa riferimento alle iniziative di cui al comma 1, che sono organizzate, ai sensi dello stesso comma 1, «nelle scuole di ogni ordine e grado;
d) con riferimento alla formulazione del comma 3 dell'articolo 1, appare opportuno sostituire le parole «senza effetti civili» con il seguente periodo: «La Giornata nazionale di cui al presente comma non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260».

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ALLEGATO 2

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali (testo unificato C. 953 Aprea ed abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 953 Aprea e abbinate, recante «Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali»;
considerato che la Costituzione riserva le norme generali in materia di istruzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. n)), mentre alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni è rimessa l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale (articolo 117, terzo comma);
premesso che:
l'articolo 1 richiama, in relazione al riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 e il decreto del Presidente della Repubblica 275/1999;
su questa materia appaiono rilevanti anche il decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 e l'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, che tuttavia non sono richiamati né all'articolo 1 né all'articolo 12, che reca le abrogazioni conseguenti alle modifiche disposte dal provvedimento in esame;
l'articolo 3, comma 5, prevede che lo statuto del consiglio dell'autonomia non sia soggetto ad approvazione o convalida da parte di autorità esterne, salvo il controllo formale dell'organismo istituzionalmente competente, che, ai sensi dell'articolo 13, è individuato, «fino alla completa attuazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione», nell'Ufficio scolastico regionale;
non appare chiaro il coordinamento della predetta norma con l'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, che attribuisce alle province (in relazione all'istruzione secondaria superiore) e ai comuni (in relazione agli altri gradi di scuola) i compiti, tra gli altri, di controllo e vigilanza, inclusivi del potere di scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale;
l'articolo 4, comma 2, dispone che le modalità di individuazione dei docenti, dei genitori, degli studenti e dei membri esterni facenti parte del consiglio dell'autonomia siano stabilite nel regolamento di funzionamento del consiglio medesimo, laddove l'articolo 3, comma 1, lett. i) sembra attribuire la competenza su questo punto allo statuto del consiglio stesso;
analogamente, l'articolo 8 - nell'istituire i nuclei di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del sistema scolastico - stabilisce che il loro funzionamento sia disciplinato dal regolamento interno dell'istituzione scolastica, laddove l'articolo 1, comma 4, affida invece allo statuto la definizione del funzionamento degli organi interni dell'istituzione scolastica;
l'articolo 5 prevede che il dirigente scolastico abbia la legale rappresentanza dell'istituzione, gestisca le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponda dei

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risultanti del servizio: la disposizione appare analoga a quella dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali - nel cui ambito adotta provvedimenti di gestione del personale - e dei risultati del servizio;
rilevato che:
l'articolo 11, commi da 4 a 8 - nel prevedere conferenze regionali e territoriali con funzioni consultive sugli atti regionali di indirizzo e programmazione ivi elencati - tra cui i piani di organizzazione della rete scolastica, su istituzione, aggregazione, fusione, soppressione di istituzioni scolastiche - nonché sulle materie di competenza delle regioni, compresi i disegni di legge attinenti il sistema regionale, interviene sul procedimento di formazione di atti che la norma stessa qualifica come spettanti alla competenza regionale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
1) all'articolo 11, i commi da 4 a 8 siano riformulati in modo da configurare l'istituzione, da parte delle regioni, degli organismi consultivi ivi previsti come facoltà, anziché come obbligo;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, appare opportuno valutare l'eventuale inserimento, tra le fonti relative al riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 e dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011;
b) appare opportuno valutare la relazione tra il combinato disposto dell'articolo 3, comma 5, e dell'articolo 13 del provvedimento in esame (che attribuiscono all'ufficio scolastico regionale il controllo formale sullo statuto delle istituzioni scolastiche) e l'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, che attribuisce alle province (in relazione all'istruzione secondaria superiore) e ai comuni (in relazione agli altri gradi di scuola) i compiti, tra gli altri, di controllo e vigilanza, inclusivi del potere di scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale;
c) appare opportuno verificare che, alla luce delle materie loro attribuite dal provvedimento in esame, sussista un pieno coordinamento tra il regolamento relativo al funzionamento del consiglio dell'autonomia, il regolamento interno dell'istituzione scolastica e lo statuto dell'istituzione scolastica;
d) occorrerebbe valutare il coordinamento tra l'articolo 5 del provvedimento in esame e l'articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che recano disposizioni analoghe.

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ALLEGATO 3

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali (testo unificato C. 953 Aprea ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 953 Aprea e abbinate, recante «Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali»;
considerato che la Costituzione riserva le norme generali in materia di istruzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. n)), mentre alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni è rimessa l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale (articolo 117, terzo comma);
premesso che:
l'articolo 1 richiama, in relazione al riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 e il decreto del Presidente della Repubblica 275/1999;
su questa materia appaiono rilevanti anche il decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 e l'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, che tuttavia non sono richiamati né all'articolo 1 né all'articolo 12, che reca le abrogazioni conseguenti alle modifiche disposte dal provvedimento in esame;
l'articolo 3, comma 5, prevede che lo statuto del consiglio dell'autonomia non sia soggetto ad approvazione o convalida da parte di autorità esterne, salvo il controllo formale dell'organismo istituzionalmente competente, che, ai sensi dell'articolo 13, è individuato, «fino alla completa attuazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione», nell'Ufficio scolastico regionale;
non appare chiaro il coordinamento della predetta norma con l'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, che attribuisce alle province (in relazione all'istruzione secondaria superiore) e ai comuni (in relazione agli altri gradi di scuola) i compiti, tra gli altri, di controllo e vigilanza, inclusivi del potere di scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale;
l'articolo 4, comma 2, dispone che le modalità di individuazione dei docenti, dei genitori, degli studenti e dei membri esterni facenti parte del consiglio dell'autonomia siano stabilite nel regolamento di funzionamento del consiglio medesimo, laddove l'articolo 3, comma 1, lett. i) sembra attribuire la competenza su questo punto allo statuto del consiglio stesso;
analogamente, l'articolo 8 - nell'istituire i nuclei di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del sistema scolastico - stabilisce che il loro funzionamento sia disciplinato dal regolamento interno dell'istituzione scolastica, laddove l'articolo 1, comma 4, affida invece allo statuto la definizione del funzionamento degli organi interni dell'istituzione scolastica;
l'articolo 5 prevede che il dirigente scolastico abbia la legale rappresentanza dell'istituzione, gestisca le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponda dei

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risultanti del servizio: la disposizione appare analoga a quella dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali - nel cui ambito adotta provvedimenti di gestione del personale - e dei risultati del servizio;
rilevato che:
l'articolo 11, commi da 4 a 8 - nel prevedere conferenze regionali e territoriali con funzioni consultive sugli atti regionali di indirizzo e programmazione ivi elencati - tra cui i piani di organizzazione della rete scolastica, su istituzione, aggregazione, fusione, soppressione di istituzioni scolastiche - nonché sulle materie di competenza delle regioni, compresi i disegni di legge attinenti il sistema regionale, interviene sul procedimento di formazione di atti che la norma stessa qualifica come spettanti alla competenza regionale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
1) all'articolo 11, i commi da 4 a 8 siano riformulati in modo da configurare l'istituzione, da parte delle regioni, degli organismi consultivi ivi previsti come facoltà, anziché come obbligo;
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare all'articolo 1 i princìpi di cui agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione;
b) all'articolo 1, appare opportuno valutare l'eventuale inserimento, tra le fonti relative al riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 e dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011;
c) appare opportuno valutare la relazione tra il combinato disposto dell'articolo 3, comma 5, e dell'articolo 13 del provvedimento in esame (che attribuiscono all'ufficio scolastico regionale il controllo formale sullo statuto delle istituzioni scolastiche) e l'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, che attribuisce alle province (in relazione all'istruzione secondaria superiore) e ai comuni (in relazione agli altri gradi di scuola) i compiti, tra gli altri, di controllo e vigilanza, inclusivi del potere di scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale;
d) appare opportuno verificare che, alla luce delle materie loro attribuite dal provvedimento in esame, sussista un pieno coordinamento tra il regolamento relativo al funzionamento del consiglio dell'autonomia, il regolamento interno dell'istituzione scolastica e lo statuto dell'istituzione scolastica;
e) occorrerebbe valutare il coordinamento tra l'articolo 5 del provvedimento in esame e l'articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che recano disposizioni analoghe.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi (testo unificato C. 749 Paniz ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 749 Paniz ed abb., recante «Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi»,
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
segnalata l'opportunità di valutare l'inserimento di una disposizione di carattere transitorio con riguardo alle nuove disposizioni di cui all'articolo 1 ed alla loro applicabilità ai procedimenti di separazione in corso,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una disposizione di carattere transitorio con riguardo alle nuove disposizioni di cui all'articolo 1 ed alla loro applicabilità ai procedimenti di separazione in corso.

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ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011 (C. 5018 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 5018 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011»,
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 6

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani (Testo base C. 4534, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: e nelle convenzioni internazionali delle quali è parte con le seguenti: e nel diritto internazionale umanitario, pattizio e consuetudinario.
1. 200.Il relatore.

ART. 2.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: dei componenti con le seguenti: del Presidente e dei due componenti.
2. 200.Il relatore.

Al comma 7, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti:, e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

Conseguentemente:
al medesimo comma 7 sopprimere le seguenti parole: Agli altri due componenti compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente;
dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. Agli altri due componenti compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.
all'articolo 8, commi 1 e 2, dopo le parole: può avvalersi, aggiungere le seguenti: , senza oneri finanziari,;
all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, commi 7 e 7-bis, pari, rispettivamente, a euro 200.000 e a euro 266.600 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. 100.Il relatore.

ART. 3.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: e dell'Unione europea con le seguenti:, dell'Unione europea e dell'OSCE.
3. 200.Il relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: Al fine dell'attuazione del comma 1, la Commissione può richiedere la collaborazione con

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le seguenti: Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 1, la Commissione si avvale, con funzioni consultive, con riferimento ai profili che attengono alla parità di trattamento ed alle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica.
3. 100. Il relatore (Nuova formulazione).

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, e su parere conforme della Commissione, sono adottate le norme concernenti il funzionamento, l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, le modalità di reclutamento del personale dell'ufficio nonché le funzioni del direttore dell'ufficio della Commissione e dell'ulteriore personale ad esso assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le modalità per l'acquisizione delle valutazioni dei soggetti e degli organismi di cui all'articolo 6.

Conseguentemente, dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
3. 101. Il relatore (Nuova formulazione).

Al comma 9, dopo le parole: sono definite aggiungere le seguenti:, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 8,
3. 102.Il relatore.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Ufficio della Commissione).

1. La Commissione si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, di un proprio ufficio appositamente istituito, la cui composizione è fissata nel numero massimo di dieci unità, di cui sette funzionari esperti e tre fra amministrativi e tecnici. Il numero di dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando obbligatorio ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, non potrà superare la metà dei componenti di tale ufficio. Il servizio presso l'ufficio della Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo vengono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti.
2. Nell'ambito dell'ufficio è selezionato un direttore nominato dalla Commissione su proposta del Presidente, per un periodo corrispondente alla durata in carica della Commissione. Il compenso del direttore non può comunque essere superiore alla metà dell'indennità di funzione spettante al Presidente della Commissione, ai sensi dell'articolo 2, comma 7.
3. All'ufficio della Commissione, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia, si applicano i princìpi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i princìpi di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

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4. Il direttore ed il personale in servizio presso l'ufficio della Commissione rispondono esclusivamente alla Commissione.
5. 100.Il relatore (Nuova formulazione).

ART. 6.

Sostituire gli articoli 6 e 7 con il seguente:

Art. 6.
(Acquisizione delle valutazioni di altri soggetti ed organismi).

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Commissione acquisisce le valutazioni, anche attraverso consultazioni periodiche e secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 3, comma 8, dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unione delle province d'Italia, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni non governative, delle organizzazioni sindacali, dei garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, nonché di studiosi ed esperti dei diritti umani.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica
6. 100.Il relatore.

ART. 12.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dei restanti articoli della presente legge, pari a euro 1.190.150 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
12. 100.Il relatore.