CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 febbraio 2012
607.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia.

EMENDAMENTI

Art. 3.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole solo quando il suo autore con le parole quando il suo autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero.
*3. 100 (nuova formulazione) Governo.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole solo quando il suo autore con le parole quando il suo autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero.
*3. 20 (nuova formulazione) Contento.
(Approvato)

Art. 4.

Sopprimerlo.
4. 20. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.
(Approvato)

Art. 10.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'articolo 27 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 è sostituito dal seguente «nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo, nel giudizio abbreviato e nel dibattimento, il giudice pronuncia d'ufficio sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1».
10. 100. (nuova formulazione) Il Governo.

Aggiungere in fine il seguente comma:
5. All'articolo 3(L), comma 1, del testo unico di cui a decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera i) è inserita la seguente: «i-bis) tutti i provvedimenti giudiziari con cui il giudice proscioglie l'imputato per particolare tenuità del fatto».
10. 200.Il relatore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. L'articolo 27 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 è sostituito dal seguente «nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo, nel giudizio abbreviato e nel dibattimento, il giudice pronuncia d'ufficio sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1».
2. All'articolo 3(L), comma 1, del testo unico di cui a decreto del Presidente della

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Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera i) è inserita la seguente: «i-bis) tutti i provvedimenti giudiziari con cui il giudice proscioglie l'imputato per particolare tenuità del fatto».
10. 201.Il relatore.
(Approvato)

Art. 11.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 1, le parole: «, nonché dall'articolo 34, commi 1 e 2 del presente decreto» sono soppresse;
b) l'articolo 34 è abrogato.
11. 100.Il Governo.
(Approvato)

ART. 12.

Sopprimerlo.
*12. 20.Contento.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*12. 21. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*12. 22.Di Pietro, Palomba.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.
C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis, C. 2325 Amici e C. 3248 Borghesi.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 1. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Sostituirlo con il seguente:
Il secondo capoverso della lettera b) del numero 2, del comma 1 dell'articolo 3, della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente, da almeno un anno se la separazione personale è consensuale e senza figli minori, da almeno due anni se la separazione personale è giudiziale e senza figli minori e tre anni se la separazione personale è giudiziale e con la presenza di figli minori, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;».
1. 2. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «in caso di presenza di figli minori, il termine di cui al periodo precedente è di tre anni».
1. 14.Binetti, D'Ippolito.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - La lettera b) del numero 2) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
b) Sono decorsi due mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, sia essa giudiziale o consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.
1. 5. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - La lettera b) del numero 2) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
b) È decorso un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente

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del tribunale nella procedura di separazione personale, sia essa giudiziale o consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.
1. 6. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 1, lettera a).
1. 3. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

All'articolo 1, comma 1, lettera a), sostituire le parole: un anno, con le seguenti: sei mesi.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: due anni, con le seguenti: un anno.
1. 7. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 1. 4. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 1. 8. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in caso di presenza di figli minori, aggiungere le seguenti: degli anni sedici.
1. 10. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in caso di presenza di figli minori, aggiungere le seguenti: degli anni quattordici,.
1. 9.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - Dopo l'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis). - 1. La domanda congiunta di entrambi i coniugi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta anche in assenza di domanda per la separazione personale.
1. 01.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. All'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è aggiunto infine il seguente comma:
1-bis). - 1. Nel caso in cui non vi siano figli minori, i coniugi possono domandare congiuntamente, anche se non sia stata proposta domanda di separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1. 02.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. Dopo la lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1o dicembre

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1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserita la seguente:
b-bis) i coniugi hanno svolto, con esito negativo, un tentativo di conciliazione in sede non contenziosa davanti al giudice di pace ai sensi dell'articolo 322 del codice di procedura civile e in tale sede il giudice di pace ha accertato l'esistenza di una crisi coniugale grave, che non è stato possibile risolvere con tecniche conciliative. Tale accertamento, che è condizione di ammissibilità della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere compiuto dal giudice di pace nell'ambito del procedimento previsto dal citato articolo 322 del codice di procedura civile, su istanza di almeno uno dei coniugi, valendosi dell'opera di un ausiliario scelto tra psicologi, medici o avvocati professionisti, specializzati in problematiche familiari e di mediazione familiare.
1. 03.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è annotato a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali.
2. 1.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Lo scioglimento della comunione tra i coniugi ha effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto di matrimonio.
2. 2.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3. - (Norme transitorie). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, si applicano anche alle separazioni contenziose i cui procedimenti si sono conclusi, anche con sentenza non definitiva, prima della data di entrata in vigore della presente legge e alle separazioni consensuali i cui procedimenti sono in corso alla medesima data di entrata in vigore, a condizione che i coniugi, prima che ne intervenga l'omologazione, dichiarino concordemente di volersene avvalere.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, si applicano anche alle separazioni consensuali di cui al comma 1 del presente articolo e a quelle di cui è intervenuta l'omologazione prima della data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che il ricorso per la dichiarazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sia proposto congiuntamente da entrambi i coniugi ai sensi dell'articolo 4, comma 16, della legge n. 898 del 1970, e successive modificazioni.
2. 01.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 3.

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 4 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«16-bis. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta anche in assenza della richiesta di separazione personale, di cui all'articolo 150 del codice civile, se il matrimonio è stato celebrato da almeno due anni e i coniugi non hanno prole o la prole è maggiorenne e non convivente. In

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tal caso il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio, da tenersi non prima di novanta e non oltre centoventi giorni dalla data dell'udienza di cui al comma 7, chiedendo ai coniugi di confermare la loro volontà. Se anche uno solo di essi non conferma la volontà di procedere direttamente con lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudice assegna ai coniugi un termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 709 del codice di procedura civile per l'avvio della procedura di separazione personale».

Conseguentemente, il titolo del testo base è modificato come segue: Modifiche al codice civile e agli articoli 3 e 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi.
2. 02.Palomba, Borghesi.