CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2012
596.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 4865-A Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimere il comma 4.
1. 12. Lussana, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale limite non si applica per le assunzioni in servizio di Professori universitari di I e II fascia già in ruolo rispettivamente come professori associati o ricercatori presso lo stesso ateneo, nel caso in cui costoro abbiano optato per il regime di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
1. 17. Anna Teresa Formisano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
1. 13. Graziano.

  Sopprimere il comma 6.
1. 8. Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. All'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi.
1. 307. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6.1. All'articolo 3, comma 90, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «28 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
  6.1.1. Ai commi 10 e 12 dell'articolo 17 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «triennio 2010-2012» sono sostituite dalle seguenti: «quinquennio 2010-2014».
*1. 21. Antonino Russo, Fallica, Capodicasa.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6.1. All'articolo 3, comma 90, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «28 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
  6.1.1. Ai commi 10 e 12 dell'articolo 17 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 Pag. 22agosto 2009, n. 102, le parole: «triennio 2010-2012» sono sostituite dalle seguenti: «quinquennio 2010-2014».
*1. 302. Lombardo, Lo Monte.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. L'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» è modificato come segue:
   1) il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. Il Ministero dell'Interno al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche attraverso la copertura delle carenze di organico del personale permanente, ed anche al fine di garantire il pieno rispetto della normativa sul lavoro a tempo determinato, previa individuazione della necessaria copertura finanziaria, prosegue nella stabilizzazione del personale volontario già utilmente collocato nella graduatoria di cui al decreto ministeriale n. 1996 del 2008 ed al contempo, assieme alle parti sociali, individua idonee procedure selettive che nell'ottica del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione, assicurino il graduale assorbimento nei ruoli del personale permanente anche del personale volontario escluso dalla precedente procedura di stabilizzazione per superamento del limite di età nonostante l'elevata anzianità di servizio maturata nel corso degli anni prestando servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».
   2) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
  «10-bis. Al fine di evitare l'ulteriore aumento del numero dei vigili del Fuoco volontari, nonché consentire il contenimento della spesa pubblica con conseguenziale maggiore disponibilità finanziaria da destinare alla stabilizzazione del personale volontario, i corsi di addestramento teorico pratico di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, finalizzati al reclutamento di nuovo personale volontario, si intendono cessati dalla data di entrata in vigore della presente disposizione normativa».
   3) il comma 12 è sostituito dal seguente:
  «12. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, le parole «non è legato da un rapporto di impiego all'amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «viene richiamato in servizio dall'Amministrazione nei casi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato».
1. 39. Di Pietro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. L'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure già definite ai sensi dell'articolo 45, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in data precedente alla data di entrata in vigore del medesimo comma 8.
1. 306. Boccia, Fitto, Ginefra, Distaso, Vico, Grassi, Fucci, Capano, Lazzari, Servodio, Bordo, Bellanova.

  Al comma 6-bis, dopo le parole: 5 maggio 2009, n. 42 aggiungere le seguenti: ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 308. Nicolais.

  Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:
  6-bis.1. A decorrere dall'anno 2013, in deroga alle previsioni vigenti in materia di assunzione del personale è attivata la Pag. 23procedura di stabilizzazione del personale già operante presso le regioni e gli enti locali ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3253 del 2002 e n. 3279 del 2003, compatibilmente con la capacità di spesa dei rispettivi bilanci.
1. 44. De Camillis.

  Dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente:
  6-bis.1. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno partecipato alle prove del corso-concorso riservato indetto con decreto ministeriale del 3 ottobre 2006, in possesso dei prescritti requisiti, che non hanno superato la fase di selezione o le prove finali, che hanno ottenuto la conferma dell'incarico di presidenza per l'anno scolastico 2011/2012, secondo quanto previsto dalla direttiva n. 30 del 13 aprile 2011. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie. La riserva è sciolta con la partecipazione ad un corso-concorso, che consta di un periodo di formazione intensivo, anche on line, di durata non superiore a 90 giorni, organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, concluso con l'attestato positivo di superamento da parte del direttore del corso e con l'espletamento di una prova orale finale, con esito positivo, sull'esperienza maturata nella funzione dirigenziale. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini per consentire l'espletamento della procedura di cui al presente comma, ai fini dell'assunzione dei suddetti docenti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula dei contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i posti vacanti e disponibili negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014, detratti nel numero del 5 per cento dai posti messi a concorso con D.D.G. 13 luglio 2011. All'attuazione della procedura di cui al presente comma si provvede mediante l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 309. Iannaccone.

  Dopo il comma 6-ter, aggiungere i seguenti:
  6-quater. I lavoratori che abbiano maturato al 1o gennaio 2011 3 anni di attività nella pubblica amministrazione nei 5 anni antecedenti tale data, anche sotto forma di prestazioni in somministrazione, nonché i vincitori di concorso non assunti, sono collocati in liste provinciali o regionali ad esaurimento al fine di favorire il superamento della precarietà nella Pubblica Amministrazione, a cui le dette P.A. sono tenute ad attingere in via prioritaria.
  6-quinquies. Il ricorso ai lavoratori inseriti nelle liste provinciali o regionali da parte delle amministrazioni, anche di Comparti diversi, nel rispetto dei limiti di spesa e bilancio vigenti, non potrà essere superiore ai tre anni in attesa della contestuale conclusione delle procedure di stabilizzazione; criteri e modalità di utilizzo ed assegnazione dei lavoratori interessati saranno stabiliti in sede di confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  6-sexies. Nelle more del confronto di cui al comma precedente, eventuali ricorsi a forme di lavoro non standard, previa la verificata assenza di profili compatibili nelle graduatorie di vincitori di concorso vigenti, sarà permesso per un periodo Pag. 24massimo di sei mesi e fino ad una quantità non superiore al 4 per cento della dotazione organica complessiva.
1. 34. Borghesi, Paladini, Favia, Donadi, Mura.

  Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:
  6-quater. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, senza ulteriore aggravio di spesa e nel rispetto dei vincoli di bilancio, possono prorogare fino al 31 dicembre 2012 il personale in servizio alla data del 1o gennaio 2011 assunto a tempo determinato o con contratti di formazione lavoro, Co.Co.Co e Co.Co.Pro, in somministrazione ed altre forme di lavoro accessorio nei casi in cui, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro, si possano prefigurare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l'utenza.
1. 33. Borghesi, Paladini, Favia, Donadi, Mura.

  Dopo il comma 6-ter, aggiungere i seguenti:
  6-quater. All'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «dell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «del biennio precedente analogamente a quanto disposto dall'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
  6-quinquies. Il comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.
1. 304. Rubinato.

  Dopo il comma 6-ter, aggiungere i seguenti:
  6-quater. All'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «dell'anno precedente» sono aggiunte le seguenti: ”; analogamente a quanto disposto dall'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i medesimi enti possono altresì riportare nell'anno successivo eventuali margini di spesa originati da cessazioni di personale, non utilizzati nell'anno precedente.
  6-quinquies. Il comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.
1. 303. Rubinato.

  Dopo il comma 6-ter, aggiungere i seguenti:
  6-quater. All'articolo 76, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «lettera b)» sono soppresse.
  6-quinquies. Il comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.
1. 305. Rubinato.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).

  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con Pag. 25modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) le parole: «il biennio 2009/2010» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2011-2012 e per il triennio 2012-2014»;
    2) le parole: «nell'anno accademico 2007-2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009»;
    3) dopo la parola: «(SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005»;
   b) al comma 2:
    1) le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;
    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria»;
   c) al comma 3:
    1) le parole: «nell'anno accademico 2007-2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A»;
    2) le parole: «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».

  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2012-2013 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal presente articolo.
  3. Le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 26 dicembre 2006, n. 296, afferiscono a procedura concorsuale. La risoluzione delle eventuali controversie è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. 014. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

ART. 2.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il termine del 1o gennaio 2012, di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è prorogato al 31 dicembre 2012.
2. 300. Ceroni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga del Commissario cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33).

  1. Il termine di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come prorogato ai Pag. 26sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.
2. 01. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. La Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre svolge necessariamente le funzioni e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 dal 1o luglio 2012, con effetti a partire dalla stagione sportiva 2012/2013.
2. 02. Barbaro, Lolli, Barbieri, Capitanio Santolini.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.
3. 300. Alessandri, Dussin, Togni, Lanzarin, Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Al comma l, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai fini del definitivo avvio di messa in sicurezza delle grandi dighe, il termine del 31 dicembre 2012 di cui al primo periodo, per l'individuazione con apposito elenco delle grandi dighe da sottoporre a verifica, è da considerarsi improrogabile anche al fine di consentire la piena attuazione dei suddetti interventi di messa in sicurezza previsti dall'articolo 43, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011.
3. 1. Borghesi, Favia, Mura, Donadi, Piffari.

ART. 4-bis.

  Sopprimerlo.
*4-bis. 300. Mura, Borghesi, Favia.

  Sopprimerlo.
*4-bis. 301. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

ART. 5.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare la completa attuazione delle misure e garantire la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, la durata degli incarichi ivi previsti, già conferiti e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di dodici mesi dalla data di rispettiva scadenza.
5. 3. Barani.

ART. 6.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. All'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
6. 2. Margiotta, Luongo.

Pag. 27

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono prorogate al 31 dicembre 2012 anche ai docenti inidonei posti in ruolo ad esaurimento dal CCNI 25 giugno 2008, passibili di mobilità ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero di dispensa dal servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 settembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2011.
6. 10. Antonino Russo, Coscia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Per i lavoratori che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 13, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 10, dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2013.
6. 23. Boccuzzi, Damiano, Moffa, Antonino Foti, Poli, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Lovelli, Motta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.
6. 28. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, hanno efficacia per gli anni 2010, 2011 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2012 dell'assegno ivi previsto per gli anni 2010 e 2011.
  2.1.1. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, determinato in euro 4.428.000 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2.1.1.1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2.1.1 e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante Pag. 28dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.
6. 12. Schirru, Codurelli.

  Sopprimere i commi 2-ter e 2-quater.
6. 300. Cazzola.

  Sopprimere il comma 2-ter.
6. 301. Cazzola.

  Al comma 2-ter, dopo le parole: organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale aggiungere le seguenti: o in ragione di crisi, fallimento o riorganizzazione aziendale.
6. 302. Lolli.

  Al comma 2-ter, aggiungere, infine, il seguente periodo: Nelle società totalmente partecipate dallo Stato, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24, il beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24 si applica anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi collettivi di ristrutturazione ovvero di incentivo all'esodo o di accordi individuali stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti dalle comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri equipollenti e il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a 36 mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

  Conseguentemente, all'articolo 6-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora quanto stabilito dal precedente periodo non risulti sufficiente alla copertura finanziaria degli oneri relativi all'ultimo periodo del comma 2-ter dell'articolo 6, al relativo onere si fa fronte a carico del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
6. 307. Marinello.

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
  2-ter.1. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole «ad applicarsi», sono aggiunte le seguenti: «per il personale della scuola che matura i requisiti entro il 31 agosto 2012 e».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: in materia di lavoro aggiungere le seguenti: e di previdenza.
6. 19. Ghizzoni, Damiano, Lenzi, Bachelet, Gnecchi, Baretta, Coscia, Bellanova, De Biasi, Berretta, De Pasquale, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Levi, Codurelli, Lolli, Gatti, Mazzarella, Madia, Melandri, Mattesini, Nicolais, Miglioli, Pes, Mosca, Rossa, Rampi, Antonino Russo, Santagata, Siragusa, Schirru, Froner, Motta, Pizzetti.

Pag. 29

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
  2-ter.1. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole «entro il 31 dicembre 2011», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, per il personale della scuola, in coerenza con il calendario scolastico, entro il 31 agosto 2012».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: in materia di lavoro aggiungere le seguenti: e di previdenza.
6. 306. Ghizzoni, Damiano, Lenzi, Bachelet, Gnecchi, Baretta, Coscia, Bellanova, De Biasi, Berretta, De Pasquale, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Levi, Codurelli, Lolli, Gatti, Mazzarella, Madia, Melandri, Mattesini, Nicolais, Miglioli, Pes, Mosca, Rossa, Rampi, Antonino Russo, Santagata, Siragusa, Schirru, Froner, Motta, Pizzetti, Lovelli.

  Sopprimere il comma 2-quater.
6. 303. Cazzola.

  Al comma 2-quater, secondo periodo, sopprimere la parola: obbligatoria.
6. 304. Lenzi, Lorenzin, Amici, Codurelli.

  Al comma 2-quater, secondo periodo, sostituire le parole: obbligatoria per maternità con le seguenti: per maternità e paternità.
6. 305. Bellanova, Damiano, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  2-quater.1. All'articolo 24, comma 14, lettera e) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovunque ricorrano, le parole: «4 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: in materia di lavoro aggiungere le seguenti: e di previdenza.
6. 51. Gnecchi, Lenzi, Motta, Codurelli.

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  2-quater.1. All'articolo 24, comma 14, lettera e) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovunque ricorrano, le parole: «4 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2012».
6. 50. Pagano.

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  2-quater.1. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2013.
6. 22. Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Lovelli.

  Dopo il comma 2-sexies aggiungere il seguente:
  2-septies. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole: «e della previdenza sociale» sono aggiunte le seguenti: «, al cui elenco di aziende si aggiunge lo stabilimento «Ferrania» di Cairo Montenotte».
6. 33. Paladini.

Pag. 30

  Dopo il comma 2-sexies aggiungere il seguente:
  2-septies. L'articolo 40, primo comma, numero 5, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e l'articolo 7 del regolamento di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, sono abrogati.
6. 308. Borghesi, Paladini, Favia, Donadi, Mura.

  Dopo il comma 2-sexies aggiungere il seguente:
  2-septies. Il comma 7 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

  «Entro dieci mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure; provvede altresì alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure amministrative di alienazione degli immobili e degli alloggi ad uso residenziale di proprietà dell'INPDAP già avviate al fine di concludere le operazioni di dismissione degli immobili e il trasferimento della proprietà degli alloggi entro il 31 dicembre 2013».
6. 309. Rubinato.

ART. 6-bis.
(Clausola di salvaguardia).

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 6-bis
(Copertura finanziaria).

  1. Al fine di assicurare la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'inclusione tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, al comma 15, dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, le parole: «predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti «predeterminate in 340 milioni di euro per l'anno 2013, 730 milioni di euro per l'anno 2014, 1.140 milioni di euro per l'anno 2015, 1.320 milioni di euro per l'anno 2016, 1.130 milioni di euro per l'anno 2017, 710 milioni di euro per l'anno 2018 e 400 milioni di euro per l'anno 2019».

Art. 6-ter.
(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari).

  1. A decorrere dal lo gennaio 2012 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro.
  2. Per patrimoni mobiliari si intendono:
   a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
   b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

  3. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.Pag. 31
  4. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
   a) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
   b) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
   c) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
   d) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
   e) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.

  6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.
  7. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.
  8. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
  9. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
  10. Dall'imposta si detrae l'importo dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
6-bis. 300. Borghesi, Mura, Favia, Paladini.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

  1. Al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo la lettera e) è inserita la seguente:
  «e-bis) ai lavoratori, anche se non iscritti alle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, e che maturino i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013».

  2. All'onere derivante dalla lettera e-bis) del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come introdotta dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6-bis. 02. Di Biagio.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.
(Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini).

  1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
  2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge Pag. 32n. 138 del 2011 i tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro la cui regolamentazione rimane affidata alle regioni.
6-bis. 01. Di Biagio.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.
(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi).

  1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, nella misura e con le modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate fino al 31 gennaio 2013.
  2. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2015.
*6-bis. 03. Saltamartini, Mantovano, Toccafondi, Corsaro, Marinello.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.
(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi).

  1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, nella misura e con le modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate fino al 31 gennaio 2013.
  2. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2015.
*6-bis. 04. Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti, Poli.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.
(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi).

  1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, nella misura e con le modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate fino al 31 gennaio 2013.
  2. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2015.
*6-bis. 013. De Micheli.

Pag. 33

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.
(Proroga in materia di trattamenti pensionistici).

  1. Nelle società totalmente partecipate dallo Stato, la nuova disciplina in materia di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica ai lavoratori che abbiano sottoscritto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro qualora i relativi accordi siano intervenuti in data successiva al 6 dicembre 2011 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al comma 15 del medesimo articolo 24, non trova applicazione qualora gli accordi medesimi risultino sottoscritti in data antecedente, anche qualora i lavoratori interessati maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
**6-bis. 09. Baretta, Damiano, Marinello.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.
(Proroga in materia di trattamenti pensionistici).

  1. Nelle società totalmente partecipate dallo Stato, la nuova disciplina in materia di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica ai lavoratori che abbiano sottoscritto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro qualora i relativi accordi siano intervenuti in data successiva al 6 dicembre 2011 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al comma 15 del medesimo articolo 24, non trova applicazione qualora gli accordi medesimi risultino sottoscritti in data antecedente, anche qualora i lavoratori interessati maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
**6-bis. 039. Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Calgaro, Mantini, Lusetti, Poli.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.
(Proroga dei termini in materia di pensioni).

  1. All'articolo 24, comma 3, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole «entro il 31 dicembre 2011», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»;
   b) al secondo periodo, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2013».

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-bis. 022. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

  1. All'articolo 24, comma 6, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, Pag. 34convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2016».
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-bis. 020. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

  1. All'articolo 24, comma 6, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2013».
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-bis. 021. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

  1. All'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole «A decorrere dal 1o gennaio 2012», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2016»;
   b) al primo periodo, le parole: «nell'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2016»;
   c) al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2013» e le parole: «dall'anno 2014», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «per l'anno 2017» e «dall'anno 2018»;
   d) al terzo periodo, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016».

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-bis. 018. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.
(Proroga dei termini in materia di pensioni).

  1. All'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, Pag. 35con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole «A decorrere dal 1o gennaio 2012», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2013»;
   b) al primo periodo, le parole: «nell'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2013»;
   c) al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2013» e le parole: «dall'anno 2014», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «per l'anno 2014» e «dall'anno 2015»;
   d) al terzo periodo, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013».

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-bis. 019. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

  1. All'articolo 24, comma 24, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole «30 giugno 2012», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2013».
6-bis. 016. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

  1. All'articolo 24, comma 24, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole «30 giugno 2012», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2012».
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-bis. 017. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

ART. 7.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 168, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «avere compiuto trentacinque anni di età».
7. 1. Bertolini.

Pag. 36

ART. 8.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 2257, le parole: «30 luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
*8. 5. Favia.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 2257, le parole: «30 luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
*8. 6. Marinello, Mantovano, Marsilio, Baccini, Ceroni, Pagano, Corsaro, Laffranco.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Nelle more della definitiva individuazione da parte del Ministero della difesa degli alloggi da alienare ai sensi dell'articolo 297, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, individuazione già parzialmente operata, giusto decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 22 novembre 2010 della Direzione generale dei Lavori e del Genio del Ministero della difesa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro con proprio decreto disciplina:
   a) i termini e le modalità di sospensione del recupero forzoso a carico di conduttori sine titulo in godimento di unità abitative in atto non incluse fra quelle di prevista alienazione;
   b) la conferma dei canoni di locazione applicati ai conduttori prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro della difesa n. 122 del 16 marzo 2011 concernente «Rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo», per tutta la durata della sospensione dei recuperi forzosi.
8. 1. Di Biagio.

ART. 10.

  Sopprimere il comma 2.
10. 3. Laura Molteni, Rondini, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;
   b) al secondo periodo le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012».
10. 5. D'Anna, Moffa.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, la spesa prevista per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi della finalizzazione prevista nell'elenco n. 1 dell'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, è autorizzata per l'ammontare di 15 milioni di euro anche per gli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di dare continuità ai progetti di ricerca e alle attività soprattutto nei confronti di organismi e enti Pag. 37internazionali. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 2 comma 250 per la destinazione delle risorse.
  5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 dell'autorizzazione di spesa (obblighi finanziari connessi alla gestione di servizi pubblici gestiti in regime convenzionale) recata dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
10. 300. Patarino, Nunzio Francesco Testa, Della Vedova.

ART. 11.

  Sopprimere il comma 2.
11. 36. Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Tabacci, Fabbri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, al capoverso «Art. 702» dopo le parole «dei trasporti», sono aggiunte le seguenti: «Per gli aeroporti i cui sedimi incidono su siti in zone SIC e ZPS o nelle loro immediate vicinanze, sono vietate opere di costruzione, di ampliamento e di ristrutturazione volte all'aumento del numero dei movimenti dei velivoli rispetto a quello già autorizzato al 31 dicembre 2011».
11. 43. Dozzo.

  Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: fino alle determinazioni in materia di diritti aeroportuali che saranno assunte dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
11. 37. Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Tabacci, Fabbri.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. A decorrere dalla costituzione dell'Autorità individuata ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tali competenze sono attribuite alla medesima Autorità.
11. 30. Lovelli, Meta, Velo, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo.

  Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
11. 10. Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Sopprimere il comma 5.
11. 27. Lovelli, Meta, Mariani, Velo, Benamati, Bocci, Boffa, Bonavitacola, Braga, Bratti, Cardinale, Esposito, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Ginoble, Iannuzzi, Laratta, Marantelli, Margiotta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Morassut, Motta, Realacci, Tullo, Viola.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. L'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppressa. Le attività e i compiti già attribuiti alla medesima, salvo quelli in materia di vigilanza, regolazione Pag. 38e determinazione tariffaria, che sono attribuiti all'Autorità di regolazione del settore dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 211, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.
11. 302. Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Tabacci, Fabbri

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. L'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti all'Autorità individuata ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
11. 29. Lovelli, Meta, Mariani, Velo, Benamati, Bocci, Boffa, Bonavitacola, Braga, Bratti, Cardinale, Esposito, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Ginoble, Iannuzzi, Laratta, Marantelli, Margiotta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Morassut, Motta, Realacci, Tullo, Viola.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a. In caso di mancata adozione dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, entro il predetto termine, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1o aprile 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.
11. 303. Favia, Borghesi, Mura.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto- legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, è prorogato al 31 dicembre 2012. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, assume le misure conseguenti in merito alle procedure in essere.
  6-ter. Gli oneri derivanti dal comma 6-bis, in termini di mancato introito del versamento annuo all'entrata del bilancio dello Stato da parte del nuovo concessionario sono posti, a titolo di acconto, a carico del titolare della concessione in atto alla data di entrata di in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11. 304. Froner, Giancarlo Giorgetti, Gnecchi, Bragantini, Brugger.

Pag. 39

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 12, primo e secondo periodo, le parole «trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
   b) al comma 14, primo periodo, la parola: «trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2012»;
   c) al comma 15, primo periodo, le parole «trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
   d) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: «Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012»;
   e) al comma 17, le parole: «trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013; da tale data, decorre altresì il termine di validità delle stesse, ai sensi dell'articolo 76, comma 5»;
   f) al comma 22, le parole: «dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2013»; le parole: «al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1o gennaio 2013».
*11. 2. Stradella, Armosino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 12, primo e secondo periodo, le parole «trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
   b) al comma 14, primo periodo, la parola: «trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2012»;
   c) al comma 15, primo periodo, le parole «trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
   d) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: «Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012»;
   e) al comma 17, le parole: «trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013; da tale data, decorre altresì il termine di validità delle stesse, ai sensi dell'articolo 76, comma 5»;
   f) al comma 22, le parole: «dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2013»; le parole: «al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1o gennaio 2013».
*11. 18. Lanzarin, Togni, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Pag. 40

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. Il termine di cui all'articolo 357, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 270/L alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, è prorogato di un ulteriore anno.
11. 4. Stradella, Armosino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. All'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: «siano pubblicati a decorrere da un anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «siano pubblicati a decorrere da due anni successivi» e le parole: «siano inviati a decorrere da un anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «siano inviati a decorrere da due anni successivi».
11. 300. Aracri, Tommaso Foti, Lisi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. Per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012, il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è di due anni e decorre dalla data di rilascio o comunque di formazione. Sino al 31 dicembre 2012 il termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 è prorogato di due anni previa richiesta da presentare al comune competente. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di tre anni e il pagamento degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sospeso per un identico periodo.
11. 5. Stradella.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: «entro quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta mesi».
*11. 9. Margiotta.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: «entro quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta mesi».
*11. 24. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6.1. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 12-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate anche per l'anno 2012, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614.
  6.1.1. Il comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.
11. 11. Braga, Codurelli.

Pag. 41

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. All'articolo 1, comma 39, primo periodo, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le parole: «31 gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012».
11. 15. Ruvolo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007, ai sensi della legge 28 febbraio 2006 n. 51, possono essere rilocalizzati. A tal fine, il termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, per la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2013.
11. 301. Moffa.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere i seguenti:
  
6-quinquies. La legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente», e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogata.
  6-sexies. La Stretto di Messina s.p.a. è fusa per incorporazione nella ANAS s.p.a. ai sensi e per gli effetti delle norme di cui al libro V, capo X, sezione II del codice civile.
11. 305. Genovese.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  Art. 11.1. – (Proroga in materia di manutenzione e innevamento programmato nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo). – 1. È autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2012 per la proroga degli interventi di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge n. 363 del 2003.
  2. È altresì autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2012 per la proroga degli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge n. 363 del 2003.
  3. Al relativo onere, pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di revisione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
11. 0300. Rosso.

ART. 11-bis.

  Sopprimerlo.
*11-bis. 300. Borghesi.

  Sopprimerlo.
*11-bis. 301. Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Tabacci, Fabbri.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
  Art. 12-bis. – (Proroga delle misure finalizzate a garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori). – 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, le parole: «per il Pag. 42triennio 2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «per il quinquennio 2010-2014».
*12. 0300. Mereu.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
  Art. 12-bis. – (Proroga delle misure finalizzate a garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori). – 1. All'articolo l, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, le parole: «per il triennio 2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «per il quinquennio 2010-2014».
*12. 0301. Fadda, Calvisi, Marrocu, Melis, Parisi, Pes, Schirru, Lulli, Vico.

ART. 13.

  Sopprimere il comma 1.
13. 25. Vanalli, Bragantini, Bitonci, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: Fino al 31 dicembre 2012 con la seguente: Fino alla scadenza dei mandati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. 2. Saglia.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 marzo 2012.
13. 50. Mura, Borghesi, Favia, Donadi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
13. 3. Tommaso Foti.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 aprile 2012.
13. 39. Laffranco.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.
13. 51. Favia, Borghesi, Mura, Donadi.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
13. 301. Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 30 giugno 2013.
13. 300. Montagnoli, Togni, Dussin, Lanzarin, Alessandri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
13. 16. Togni, Dussin, Lanzarin, Alessandri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  
3-ter. Il contributo di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e Pag. 43della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, è dovuto a decorrere dalla effettiva entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Eventuali contributi già versati verranno computati in compensazione con futuri contributi o rimborsati in caso di cessata attività del soggetto iscritto.
13. 304. Togni, Alessandri, Dussin, Lanzarin, Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Al comma 4, sostituire le parole: 2 luglio 2012 con le seguenti: 2 luglio 2013.
13. 302. Brugger, Zeller.

  Al comma 4, sostituire le parole: 2 luglio 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
13. 32. Togni, Fogliato, Dussin, Lanzarin, Alessandri, Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Il termine di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto- legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
13. 305. Di Caterina.

  Al comma 6, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
13. 17. Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 4, comma 32, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «e, limitatamente alla gestione dei rifiuti urbani, alla data del 31 dicembre 2013».
13. 28. Lanzarin, Dussin, Alessandri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «1o settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2014»;
   b) al secondo periodo, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2013».
13. 303. Santori.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
13. 46. Realacci, Bratti.

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  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13.1. – 1. All'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di sostituzione di impianti preesistenti alimentati da fonti fossili, la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile in assetto cogenerativo, di potenza uguale o inferiore a quella dell'impianto sostituito e comunque con potenza termica inferiore a 10 MWt, sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione al Comune».
13. 04. Di Biagio.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13.1. – (Modifiche all'articolo 18 della legge 23 luglio 2009 recante Disposizioni per lo sviluppo delle imprese, nonché in materia di energia). – 1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «anni 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2009-2012».
  2. Al comma 11 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo la parola: «AGEA» sono aggiunte le parole: «sulla base di apposite convenzioni all'uopo stipulate o».
13. 07. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13.1. – (Disposizioni in materia di procedura di evidenza pubblica competitiva finalizzata all'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, procede alla revoca del bando e del disciplinare di gara relativi all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda televisiva, segnatamente le 5 frequenze DVB-T e la frequenza in DVB-H o T2, per i sistemi di radiodiffusione digitale e terrestre.
  2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti procede altresì alla revoca del decreto della direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero dello sviluppo economico di nomina della Commissione prevista dal bando di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze televisive di cui al comma 1. Tale revoca determina l'immediato scioglimento della Commissione stessa, nonché l'inidoneità di qualsiasi decisione o atto assunto dalla suddetta Commissione a produrre effetti giuridici.
  3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) stabilisce le condizioni economiche di assegnazione delle frequenze di cui al comma 1 tramite una procedura ad evidenza pubblica competitiva che garantisca la partecipazione alla stessa di tutti i soggetti interessati a livello nazionale e comunitario.
  4. La base d'asta della procedura di cui al comma 3 deve garantire la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare.
13. 08. Borghesi, Donadi, Mura, Favia.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  
Art. 13.1. – (Ulteriori proroghe in materia ambientale). – 1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 14 è abrogato;Pag. 45
   b) all'articolo 21, comma 12, quinto periodo, le parole: «Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreti di natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
13. 0300. Saglia.

ART. 13-bis.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 13-bis.(Proroga in materia di concessioni demaniali lacuali e portuali). – 1. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015 disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque disposta a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico-ricreativo.
13-bis. 300. Favia.

  Al comma 1, sostituire le parole: marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo con le seguenti: lacuale e portuale.
13-bis. 302. Vannucci.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
13-bis. 301. Vannucci.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta slava la proroga al 31 dicembre 2015 per le concessioni balneari.
13-bis. 303. Favia.

ART. 14.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Nelle more dell'attivazione dei corsi previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, recante «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», per l'accesso ai percorsi di formazione iniziale dei docenti di musica, i corsi di didattica della musica nei conservatori che abbiano in organico i cinque relativi docenti di ruolo, attivano con durata biennale i corsi di didattica così come organizzati anteriormente al riconoscimento del valore abilitante.
14. 22. Aniello Formisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Al personale docente incaricato della direzione di una istituzione dell'Alta formazione artistica e musicale che abbia svolto ininterrottamente tale funzione nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e l'entrata in vigore della presente legge, è prorogato il diritto di elettorato passivo in deroga all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.
14. 23. Aniello Formisano, Bossa.

Pag. 46

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. I termini per il riconoscimento della riserva e l'inserimento del corrispondente titolo nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo legge all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché nelle graduatorie dai concorsi a cattedre, sono prorogati per l'anno 2012 e seguenti per i docenti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e per quelli affetti da patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, vengono fissate le procedure con cui i soggetti interessati possono chiedere annualmente il riconoscimento della riserva e l'inserimento nelle graduatorie di cui al precedente periodo.
14. 300. Siragusa, Ghizzoni, Schirru, De Pasquale, Pes, Mazzarella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Al fine dell'abilitazione all'insegnamento della lingua inglese, le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 4, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono prorogate ed estese, per l'anno 2012, anche ai docenti di scuola primaria a tempo determinato, iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e non abilitati all'insegnamento della lingua inglese.
14. 301. Siragusa, Ghizzoni, Pes, De Pasquale, Mazzarella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Il presente differimento non comporta nessun aumento della dotazione finanziaria del CNEL.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e proroga del CNEL.
14. 19. Lo Presti, Barbaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Il differimento non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
14. 302. Favia, Donadi.

  Al comma 2-ter, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I termini di cui al primo periodo sono prorogati anche per coloro che sono iscritti con riserva nella graduatoria ad esaurimento, per aver conseguito l'abilitazione con riserva nell'ambito dei corsi speciali indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 28 settembre 2007, per la classe di concorso 77/A.
14. 304. Fallica.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-sexies. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, già prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, Pag. 47convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.
14. 303. Meloni.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
  Art. 14-bis.(Proroga di termini in materia di graduatorie ad esaurimento). – 1. Per meglio qualificare l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, in deroga a quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) le parole: «per il biennio 2009/2010» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014»;
    2) le parole: «presso scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono sostituite dalle seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi presso scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005»;
    3) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
   b) al comma 2:
    1) le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;
    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;
   c) al comma 3:
    1) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A»;
    2) le parole: «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».

  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, entro l'anno scolastico 2012/2013, dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e per sciogliere la riserva per i docenti inseriti in possesso dell'abilitazione.
14. 010. Zazzera, Di Giuseppe.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
  Art. 14-bis. – 1. Gli incarichi di direttore di istituto di cultura all'estero, di cui Pag. 48all'articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, in scadenza tra il 1o gennaio 2012 ed il 30 giugno 2012 possono essere rinnovati per ulteriori due anni, anche in deroga ai limiti di età previsti dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
14. 0300. Lusetti.

ART. 15.

  Sopprimere il comma 1.
15. 4. Bragantini, Vanalli, Bitonci, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 193, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Per gli enti locali per i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ha accertato, a decorrere dal secondo dei tre esercizi previsti dal comma 3, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e ha richiesto un piano di rientro dal disavanzo di cui al comma 2, i termini di cui al comma 3 sono prorogati di un anno.»;
   b) all'articolo 194, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Il piano di rateizzazione di cui al comma 2 è prorogato di un anno nei casi di cui al comma 3-bis dell'articolo 193.».
15. 5. Boccia, Bordo.

  Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.
15. 28. Marsilio.

  Sopprimere il comma 5.
15. 6. Bitonci, Vanalli, Lussana, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Sopprimere il comma 6.
15. 25. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

  Al comma 7, sostituire le parole: al 31 dicembre 2012 con le seguenti: di due anni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole:
e siano ammesse, a domanda, con le seguenti: . Tale termine decorre dalla data della ammissione;
   al comma 8, sostituire le parole: alla data del 31 dicembre 2012 con le seguenti: allo scadere del biennio dalla data di ammissione di cui al comma 7.
*15. 22. La Loggia.

  Al comma 7, sostituire le parole: al 31 dicembre 2012 con le seguenti: di due anni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole:
e siano ammesse, a domanda, con le seguenti: . Tale termine decorre dalla data della ammissione;
   al comma 8, sostituire le parole: alla data del 31 dicembre 2012 con le seguenti: allo scadere del biennio dalla data di ammissione di cui al comma 7.
*15. 30. Zeller, Brugger, Marchioni.

Pag. 49

  Al comma 7, sostituire le parole: al 31 dicembre 2012 con le seguenti: di due anni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole:
e siano ammesse, a domanda, con le seguenti: . Tale termine decorre dalla data della ammissione;
   al comma 8, sostituire le parole: alla data del 31 dicembre 2012 con le seguenti: allo scadere del biennio dalla data di ammissione di cui al comma 7.
*15. 300. Catone.

  Al comma 7, sostituire le parole: al 31 dicembre 2012 con le seguenti: di due anni.

  Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: alla data del 31 dicembre 2012 con le seguenti: allo scadere del biennio dalla data di ammissione di cui al comma 7.
15. 31. Zeller, Brugger, Marchioni.

  Al comma 7, sostituire le parole: al 31 dicembre 2012 con le seguenti: al 31 dicembre 2013.

  Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
15. 9. Rosato.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 7 stabilisce le modalità di presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto, in linea con i sistemi di gestione della sicurezza vigenti in altri paesi europei.
*15. 21. La Loggia.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 7 stabilisce le modalità di presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto, in linea con i sistemi di gestione della sicurezza vigenti in altri paesi europei.
*15. 32. Zeller, Brugger, Marchioni.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 7 stabilisce le modalità di presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto, in linea con i sistemi di gestione della sicurezza vigenti in altri paesi europei.
*15. 301. Catone.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
  Art. 16-bis.(Proroga di termini in materia di riorganizzazione della distribuzione Pag. 50sul territorio degli uffici giudiziari). – 1. All'articolo 1, comma 2, alinea, della legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
*16. 01. Costa, Scelli, Cavallaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
  Art. 16-bis.(Proroga di termini in materia di riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari). – 1. All'articolo 1, comma 2, alinea, della legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
*16. 06. Nicola Molteni, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

ART. 17.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 17. – 1. La gestione commissariale di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogata al 31 dicembre 2012.
17. 1. Lussana, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
  Art. 17-bis. – (Imprese per la demolizione di opere edilizie abusive o la riduzione in pristino dello stato dei luoghi). – 1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'albo speciale delle imprese per la demolizione di opere edilizie abusive o la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, di seguito denominato «albo speciale».
  2. Le imprese edili in possesso dei requisiti per partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 34 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di iscriversi all'albo speciale.
  3. La mancata iscrizione delle imprese edili all'albo speciale è sanzionata con la cancellazione delle imprese dai registri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché dai registri delle commissioni provinciali per l'artigianato e dei competenti ordini professionali e con l'interdizione delle stesse imprese a stipulare contratti con la pubblica amministrazione.
17. 0300. Granata, Briguglio, Lo Presti, Perina, Angela Napoli, Consolo, Menia, Proietti Cosimi, Della Vedova, Giorgio Conte, Moroni, Raisi, Barbaro, Di Biagio, Muro, Ruben, Bocchino, Divella, Paglia, Scanderebech, Bongiorno, Lamorte, Patarino, Toto.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
  Art. 17-bis. – (Modifiche al codice dei contratti). – 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 146 è sostituito dal seguente:
   «Art. 146. – 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 147, la stazione appaltante deve:
   a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti all'importo del prezzo eventualmente corrisposto secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 143. Tale importo deve figurare nel bando di gara e nel contratto di concessione. Il bando fa salva la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale;Pag. 51
   b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione, che intendono appaltare a terzi.»;
   b) all'articolo 253, il comma 25 è sostituito dal seguente:
  «25. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo II, i titolari di concessione già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima dei lavori, corrispondente a quella del prezzo eventualmente corrisposto secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 143. Per l'affidamento a terzi della quota dei lavori così determinata il concessionario agisce, a tutti gli effetti, come amministrazione aggiudicatrice, restando inteso che l'affidamento stesso può essere temporalmente disposto nell'ambito dell'intera durata della concessione. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.»
17. 0301. Toto.

ART. 19.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
  Art. 19-bis. – (Proroga del criterio di valutazione di titoli obbligazionari detenuti da imprese di assicurazioni). – 1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 15-bis e 15-ter sono sostituiti dai seguenti:
  «15-bis. Le imprese di cui agli articoli 91, comma 2, e 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, a partire dall'esercizio 2011 e fino all'entrata in vigore di Solvency II, tengono conto del costo di acquisto dei titoli obbligazionari, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole rilevate a conto economico, a condizione che la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza.
  15-ter. L'ISVAP disciplina con regolamento le modalità di attuazione del comma 15-bis
19. 01. Aracu, La Loggia, Laffranco.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
  Art. 19-bis. – 1. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2013» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2014».
19. 05. Montagnoli, Polledri, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Bragantini, Vanalli, Fabi, Pastore, Volpi.

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: «forme della pubblicità commerciale» è inserito il seguente periodo: «Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Pag. 52Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile)».
21. 021. Zazzera.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Tutte le frequenze digitali previste in favore delle reti televisive nazionali dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle per le quali verrà indetta asta pubblica, dovranno assicurare una copertura della popolazione nazionale non superiore all'80 per cento. La restante copertura delle stesse frequenze verrà destinata alle emittenti televisive locali in quelle regioni nelle quali si pongono particolari problemi di interferenze con le frequenze degli Stati esteri e nelle quali operano televisioni locali in numero rilevante.
21. 022. Zazzera.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Tre delle sei frequenze digitali nazionali inizialmente inserite nel Beauty Contest, vengono destinate alle emittenti televisive locali.
21. 024. Zazzera.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Continuità degli interventi in favore dell'emittenza televisiva locale).

  1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
  2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014, a parte le ripartizioni di quote di competenza degli anni precedenti.
  3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 36 milioni di euro nel 2011 e a 41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante proporzionale aumento delle aliquote sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcol etilico, di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tale da assicurare un maggiore gettito pari a 41 milioni di euro in ragione d'anno.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
21. 025. Zazzera.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Continuità degli interventi in favore dell'emittenza televisiva locale).

  1. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito Pag. 53dal seguente: ”Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui al primo periodo che residuino sono mantenute a bilancio e sono erogate aggiuntivamente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, secondo la seguente ripartizione:
   a) 50 milioni di euro come misura di sostegno per l'anno 2011;
   b) 50 milioni di euro come misura di sostegno per l'anno 2012;
   c) le somme rimanenti come misura di sostegno per l'anno 2013.
21. 019. Zazzera.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Continuità degli interventi in favore dell'emittenza televisiva locale).

  1. Al comma 8-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione» è inserito il seguente periodo: ”Una quota pari a 40 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo dell'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 per l'anno 2012, ed una ulteriore quota di 40 milioni di euro per l'anno 2013, sono destinate alle misure di sostegno annualmente previste in favore dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993 n. 422.
21. 023. Zazzera.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2006 è abrogato il primo periodo del comma 574, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 sono soppresse le seguenti parole: «nonché dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
21. 01. Di Biagio.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
  Art. 21-bis.

  1. All'articolo 1 comma 13 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il periodo: «La quota parte di proventi eccedenti i 2.400 milioni di euro può essere versata in tre rate annuali di pari importo a decorrere dall'anno 2012» è inserito il seguente: «A valere su tali proventi eccedenti, una quota non inferiore a 240 milioni di euro viene destinata al sistema televisivo locale, ad indennizzo del complessivo depauperamento delle risorse radioelettriche di cui al comma 8; tale quota verrà distribuita attraverso gli stessi criteri e le stesse modalità previsti dal Decreto 5 novembre 2004, n. 292, recante il Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni».
21. 018. Zazzera.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungono una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte Pag. 54restante nella forma della trasmissione di programmi in contemporanea, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali».
21. 020. Zazzera.

ART. 22.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori, è prorogato sino al 31 dicembre 2020.
22. 300. Cicu.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori, è prorogato sino al 31 dicembre 2015.
22. 1. Saglia, Cicu.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2013».
22. 4. Montagnoli, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, d'Amico, Polledri, Simonetti.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.
(Proroga dello stato di criticità per i territori delle province di Campobasso e di Foggia colpite dagli eventi sismici dell'ottobre 2002).

  1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività legate alla gestione degli interventi nei territori delle province di Campobasso e di Foggia colpite dagli eventi sismici del mese di ottobre 2002, e il superamento della situazione di criticità, all'articolo 6, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, n. 3916, le parole «31 dicembre 2011», sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2012».
22. 01. Di Pietro, Di Giuseppe, Favia, Mura, Donadi, Borghesi.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.

  1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».
22. 04. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.

  1. All'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre Pag. 552011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1o gennaio 2013».
22. 06. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.

  1. All'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2012».
22. 09. Sardelli.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.

  1. All'articolo 2, comma 35-octies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, gli ultimi due periodi sono soppressi.
22. 021. Montagnoli, Polledri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Simonetti.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.

  1. All'articolo 2, comma 35-octies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è soppresso.
22. 020. Montagnoli, Polledri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Simonetti.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.

  1. All'articolo 2, comma 35-octies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la parola «3 euro» con le parole «5 euro».
22. 022. Montagnoli, Polledri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Simonetti.

ART. 22-bis.

  Sopprimerlo.
*22-bis. 300. Versace.

  Sopprimerlo.
*22-bis. 301. Lorenzin, Germanà, Marinello.

ART. 25.
(Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale).

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il termine per l'adozione del regolamento di cui all'articolo 19, comma 10, della legge 28 dicembre 2005, n.262, è prorogato al 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un Pag. 56accordo di prestito bilaterale e individuazione del termine per l'acquisizione pubblica delle quote di proprietà della Banca d'Italia.
25. 2. Marsilio.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di fronteggiare il rischio di recessione, generato da contrazione del credito verso le imprese, il termine del 30 giugno 2012 per l'adozione, da parte dei soggetti di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di quanto contenuto nella raccomandazione dell'Autorità bancaria europea (EBA) dell'8 dicembre 2011, è prorogato fino alla piena operatività di tutti gli strumenti previsti nella Decisione del Consiglio europeo del 26 ottobre 2011, nonché del Fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF).

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale e differimento del termine per l'adozione della raccomandazione dell'Autorità bancaria europea dell'8 dicembre 2011.
25. 3. Marinello, Pagano, Mantovano.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7).

  1. L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato, alle medesime condizioni, per gli anni 2012, 2013 e 2014. A tal fine, all'articolo 3, comma 2, della legge 6 febbraio 2009, n. 7, le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*25. 02. Marsilio.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7).

  1. L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato, alle medesime condizioni, per gli anni 2012, 2013 e 2014. A tal fine, all'articolo 3, comma 2, della legge 6 febbraio 2009, n. 7, le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*25. 0301. Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Calgaro, Mantini, Lusetti.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7).

  1. L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato, alle medesime condizioni, per gli anni 2012, 2013 e 2014. A tal fine, a copertura dell'onere di cui al presente Pag. 57comma, sono prorogate per il medesimo periodo le misure previste dagli articoli 3 e 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
25. 0300. Marsilio.

ART. 26.

  Sopprimerlo.
26. 2. Laffranco.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
26. 1. Vanalli, Bitonci, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

ART. 27.

  Sopprimere il comma 1.
27. 3. Vanalli, Bitonci, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Al comma 1, dopo le parole: le conseguenti misure aggiungere le seguenti: di affidamento del servizio mediante gara europea.
27. 10. Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Tabacci, Fabbri.

  Al comma 1, dopo le parole: modalità di monitoraggio aggiungere le seguenti: dei costi e delle tariffe.
27. 11. Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Tabacci, Fabbri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I termini di cui all'articolo 4, comma 32, lettere a) e b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati, con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale, al 31 dicembre 2012.
27. 9. Marsilio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento per l'anno 2013, il 6 per cento per l'anno 2014 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2015».
27. 6. Bitonci, Simonetti, Montagnoli, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Proroga di termini in materia di regionalizzazione del Patto di stabilità interno).

  1. Il termine entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, di cui all'articolo 1, comma 140, secondo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è prorogato al 30 novembre di ciascun anno.
  2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 142, secondo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è prorogato al 31 ottobre di ciascun anno.
27. 01. Stradella, Armosino.

Pag. 58

ART. 28.

  Sopprimerlo.
*28. 9. Mura, Borghesi, Favia.

  Sopprimerlo.
*28. 5. Marsilio.

  Sopprimerlo.
*28. 6. Vanalli, Bitonci, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. All'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 38 è sostituito dal seguente:
  «38. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.a., stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224».

  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28. 8. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, entro il 30 giugno 2012, il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è affidato a seguito di gara pubblica. Fino alla predetta data, e senza possibilità di ulteriori rinvii, è prorogata la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione Spa.
28. 301. Lanzillotta, Zaccaria.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis All'articolo 29, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o gennaio 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013».
   b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223» inserire le seguenti «con esclusione delle disposizioni del Capo secondo».

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Proroga della Convenzione con il Centro di produzione spa, nonché della revisione delle provvidenze sull'editoria).
28. 11. Zazzera.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  
2.1. La proroga di cui al comma 1 non può essere ulteriormente disposta per gli anni successivi al 2012. La prosecuzione dell'attività di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, in attuazione della legge 11 luglio 1998, n. 224, può essere svolta solo a seguito di gara pubblica bandita dal Ministero dello sviluppo economico entro il 30 giugno 2012.
28. 300. Zaccaria, Levi, Naccarato, De Torre, Zampa.

Pag. 59

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28.1.
(Proroga sostegno editoria).

  1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2012, 2013 e 2014 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è autorizzata la spesa di cento milioni di euro per l'anno 2012, 85 milioni di euro per l'anno 2013 e 85 milioni di euro per l'anno 2014.
  2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
  3. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, comma 1, lettera c), il sesto periodo, è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».
  4. A decorrere dall'anno 2013 alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: «pari all'1 per cento del fatturato» sono sostituite con le seguenti: «pari al 2 per cento del fatturato».
  5. All'onere derivante dal comma 1, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012 e a 85 milioni di euro per l'anno 2013 e 85 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede quanto a 40 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3, quanto a 45 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 mediante l'utilizzo delle maggiori entrate previste dal comma 4 e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28. 08. Scandroglio.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28.1.
(Proroga sostegno editoria).

  1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2012, 2013 e 2014 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è autorizzata la spesa di cento milioni di euro per l'anno 2012, 40 milioni di euro per l'anno 2013 e 40 milioni di euro per l'anno 2014.
  2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni Pag. 60giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
  3. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, comma 1, lettera c), il sesto periodo, è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».
  4. All'onere derivante dal comma 1, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012 e a 40 milioni di euro per l'anno 2013 e 40 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede quanto a 40 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28. 09. Scandroglio.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
  Art. 28.1.(Proroga sostegno editoria). – 1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per l'anno 2012 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012.
  2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n, 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28. 01. Paglia.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28.1.
(Proroga sostegno editoria).

  1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per l'anno 2012 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012.
  2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n, 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare Pag. 61l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28. 010. Scandroglio.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
  Art. 28.1.(Proroga sostegno editoria). – 1. È prorogata per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 58 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28. 0300. De Biasi, Comaroli, Giulietti.

ART. 28-bis.

  Sopprimerlo.
*28-bis. 1. Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Tabacci, Fabbri.

  Sopprimerlo.
*28-bis. 2. Amici, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Sopprimerlo.
*28-bis. 3. Mura, Borghesi.

  Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
al comma 1, le parole: «a 1000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 1.000 euro per i comuni fino a 100.000 abitanti, 3.000 euro per i comuni da 100.001 a 200.000 abitanti; 5.000 euro per tutti gli altri comuni» e le parole: «e per provincia» sono soppresse.

  Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
al comma 2, primo periodo, le parole da: «o della provincia» fino alla fine del terzo periodo sono soppresse e al quinto periodo le parole: «31 maggio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2012».
28-bis. 4. Nannicini.

ART. 28-ter.

  Dopo l'articolo 28-ter aggiungere il seguente:
  Art. 28-quater.(Proroga sostegno emittenza radiofonica e televisiva locale). – 1. Al fine di consentire la proroga per l'anno 2012 dei contributi alle emittenti radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e alle emittenti televisive di cui all'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica la lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni e la lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni ed è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2012.Pag. 62
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28-ter.0100. Meta, Giulietti.

ART. 29.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 1o gennaio 2012 con le seguenti: 1o gennaio 2013.
29. 23. Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Al comma 5-bis, sostituire le parole da: acquista efficacia fino alla fine del comma con le seguenti: si intendono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2013.
29. 301. La Loggia.

  Al comma 8, sostituire le parole: il 30 giugno 2012 con le seguenti: il termine di cui al comma 14-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
29. 80. Brugger, Zeller, Nicco.

  Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
  8.1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogata al 1o gennaio 2013 per i fabbricati classificati nei gruppi catastali A/6 e D/10.
  8.2. Al citato comma 4, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
29. 292. Messina, Di Giuseppe, Rota.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8.1. All'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «30 novembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
29. 154. Di Giuseppe, Messina.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8.1. All'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «30 novembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».
29. 81. Brugger, Zeller, Nicco.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8.1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano a decorrere dall'anno 2014 per i fabbricati di cui al comma 8 del medesimo articolo 13.
29. 153. Di Giuseppe, Messina.

  Al comma 10, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 marzo 2012.
29. 28. Vanalli, Bitonci, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Pag. 63

  Al comma 11, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: dodici mesi.

  Conseguentemente, al comma 11-bis, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: dodici mesi.
29. 300. La Loggia, Costa.

  Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti
  11.1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica del miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2.»
  11.2. L'articolo 30, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.
29. 280. Di Caterina.

  Al comma 11-bis, sostituire le parole: da 1 a 16 con le seguenti: da 1 a 7 e da 9 a 15.

  Conseguentemente, dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente: 11-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8, primo periodo, le parole: «Nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»;
   b)
al comma 16:
    1) primo periodo, le parole: «alla data del 30 settembre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2012»;
    2) secondo periodo, le parole: «entro il 15 ottobre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»;
    3) quarto periodo, le parole: «pubblicare entro il 30 novembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicare entro il 31 dicembre 2012».
29. 305. Marmo.

  Dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente:
  11-ter. Ai fini di assicurare la congruità del termine per il trasferimento di determinate funzioni provinciali dalle regioni ai comuni, l'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.
29. 302. Antonino Foti, Traversa.

  Dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente:
  11-ter. All'articolo 23, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2012», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
29. 102. Simonetti, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri.

  Dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente:
  11-ter. Il primo periodo del comma 20 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «per le Province i cui organi devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si provvede alla nomina come commissario del Presidente della Provincia in carica alla data del 31 marzo 2012».
29. 272. Lovelli, Vannucci.

Pag. 64

  Dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente:
  11-ter. Il primo periodo del comma 20 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «Gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 sono prorogati sino al 31 marzo 2013».
*29. 98. Pastore, Simonetti, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Volpi, D'Amico, Polledri.

  Dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente:
  11-ter. Il primo periodo del comma 20 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «Gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 sono prorogati sino al 31 marzo 2013».
*29. 203. Bertolini, Lisi, Iannarilli, Antonino Foti, Germanà, Lorenzin, Traversa, Armosino, Marsilio, Rampelli.

  Dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente:
  11-ter. Il primo periodo del comma 20 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «Gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 sono prorogati sino al 31 marzo 2013».
*29. 250. Lovelli, Vannucci.

  Dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente:
  11-ter. Il primo periodo del comma 20 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «Gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 sono prorogati sino al 31 marzo 2013».
*29. 271. Belcastro.

  Dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente:
  11-ter. All'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2013» e le parole: «31 marzo 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2014».
29. 103. Simonetti, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Il termine di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si intende riferito ai bandi di gara pubblicati successivamente all'entrata in vigore della predetta disposizione normativa.
29. 273. Marinello.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2011» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2012».
29. 31. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Pag. 65

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. È prorogata, per l'anno 2012, la quota da destinare ad ASSI – ex Unire, prevista dall'articolo 30-bis commi 4 e 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per quanto di sua competenza, attraverso la determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincite in denaro da destinare ad ASSI – ex Unire. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extra erariali nonché modalità di trasferimento periodico ad ASSI sono determinate entro il 31 marzo 2012 con provvedimento dell'Amministrazione monopoli di Stato, sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
29. 184. Marinello, Pagano.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. È prorogata, per l'anno 2012, la quota da destinare ad ASSI – ex Unire, prevista dall'articolo 30-bis commi 4 e 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con l'aumento del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dello 0,03 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2012.
29. 275. Marinello, Pagano.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. Per l'anno 2012, sono prorogati gli effetti dell'articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per lo stesso anno la quota di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinata nella misura di 110 milioni di euro. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali, di cui all'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le modalità di trasferimento periodico, relativamente all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ASSI ex UNIRE, sono determinate entro il 31 marzo 2012 con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentita la Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
*29. 142. Brandolini, Oliverio, Sani, Fontanelli, Agostini, Marco Carra, Zucchi, Fiorio, Cenni, Servodio, Mario Pepe (PD), Cuomo, Trappolino, Vannucci, Marrocu, Mattesini.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. Per l'anno 2012, sono prorogati gli effetti dell'articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per lo stesso anno la quota di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinata nella misura di 110 milioni di euro. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali, di cui all'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le modalità di trasferimento periodico, relativamente all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ASSI ex UNIRE, sono determinate entro il 31 marzo 2012 con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentita la Pag. 66Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
*29. 251. Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Per l'anno 2012, sono prorogati gli effetti dell'articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per lo stesso anno la quota di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinata nella misura di 60 milioni di euro. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali, di cui all'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le modalità di trasferimento periodico, relativamente all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ASSI ex UNIRE, sono determinate entro il 31 marzo del 2012 con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentita la Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
29. 143. Laura Molteni, Vanalli, Bitonci, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prorogate sino al 29 febbraio 2012 e a decorrere dal 1o marzo 2012 una quota dell'accisa sulla benzina senza piombo per autotrazione (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) e dell'accisa sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) nella misura di 0,075 euro al litro per i quantitativi consumati nell'ambito del territorio regionale sono attribuite alla Regione Friuli Venezia-Giulia a titolo di tributo proprio.
29. 260. Strizzolo, Rosato, Maran, Compagnon.

  Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15.1. Nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2011, è disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di novembre 2010 nel territorio delle province di Verona, Vicenza e Padova, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012 e non ancora corrisposti.
29. 29. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: di Livorno aggiungere le seguenti: , nonché nel territorio di Ginosa e di Metaponto.
29. 297. Vico.

  Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 16 luglio 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
29. 72. Tullo, Andrea Orlando, Rossa, Zunino, Melandri, Garofani.

Pag. 67

  Al comma 15, quarto periodo, sostituire le parole: Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Con regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,.
29. 21. Lo Presti.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15.1. Il termine di cui al comma 44 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è differito al 30 giugno 2014.
  15.2. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, il contributo di solidarietà di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applica ai redditi complessivi di importo superiore a 275.000 euro lordi annui.
29. 27. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15.1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Puglia nei primi giorni di marzo 2011 per cui, a seguito della dichiarazione di stato d'emergenza è stata emessa l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3988 in data 22 dicembre 2011, i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi – artigiani, commercianti, anche del settore agricolo ed i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che alla data dell'evento esercitavano attività di impresa o professionale in immobili o fondi interessati dalla OPCM n. 3988, possono sospendere gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa in scadenza dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
  15.2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 15.1, sono altresì sospesi i pagamenti e le scadenze relative presso Equitalia per lo stesso periodo ed i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.
  15.3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 15.1, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2013. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  15.4. Agli oneri di cui ai commi da 15.1 a 15.3, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
29. 32. Vico.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15.1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Basilicata fra i giorni 18 febbraio e 1o marzo 2011 per cui, a seguito della dichiarazione di stato d'emergenza è stata emessa l'Ordinanza del Presidente del Pag. 68Consiglio dei ministri n. 3984 in data 25 novembre 2011, i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi – artigiani, commercianti, anche del settore agricolo ed i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che alla data dell'evento esercitavano attività di impresa o professionale in immobili o fondi interessati dalla predetta OPCM n. 3984, possono sospendere gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa in scadenza dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
  15.2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 15.1, sono altresì sospesi i pagamenti e le scadenze relative presso Equitalia Spa per lo stesso periodo ed i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.
  15.3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 15.1, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2013. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  15.4. Agli oneri di cui ai commi da 15.1 a 15.3, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
29. 33. Vico.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15.1. I termini di cui all'articolo 3-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, concernente la definizione dei versamenti tributari, contributivi e previdenziali da parte di soggetti colpiti dalle calamità naturali, sono prorogati al 31 dicembre 2012. Al relativo onere, valutato in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
29. 83. Costa, Barani.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15.1. Il termine di cui all'articolo 3-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, concernente la definizione dei versamenti contributivi e previdenziali da parte di soggetti colpiti dalle calamità naturali, è prorogato al 31 dicembre 2012. Al relativo onere, valutato in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
29. 290. Barani.

Pag. 69

  Dopo il comma 15-bis, aggiungere i seguenti:
  15-ter. Nel limite massimo di spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2012, è disposta, nei confronti degli enti e dei dipendenti pubblici residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, la proroga al 16 luglio 2012 dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali. Gli eventuali versamenti contributivi già eseguiti dai soggetti interessati sono considerati imputabili a titolo di acconto. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002 n. 3253, in duecentottantotto rate mensili nel rispetto del limite di spesa predetto.
  15-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 15-bis, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 24 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
  15-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
29. 166. De Camillis.

  Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: al 31 dicembre 2011 fino alla fine del periodo con le seguenti: al 31 dicembre 2011 nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 sono sostituite dalle seguenti: al 31 dicembre 2012 nei Comuni con più di un milione di abitanti.
29. 25. Polledri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Simonetti.

  Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: al 31 dicembre 2011 fino alla fine del periodo con le seguenti: al 31 dicembre 2011 nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 sono sostituite dalle seguenti: al 31 dicembre 2012 nei Comuni capoluogo di Regione.
29. 24. Polledri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Simonetti.

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16.1. Al fine di ridurre il disagio abitativo delle categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e, in particolare, di quelle soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, per gli alloggi degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati l'entrata in vigore della fase sperimentale dell'imposta municipale propria, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, decorre dall'anno 2013; il regime di esenzione previsto per gli alloggi di tali Istituti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è prorogato sino al 31 dicembre 2012.
16.2. Il comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
29. 42. Rubinato, Gibiino.

Pag. 70

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16.1. Al comma 2 della lettera dd) dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 1) le parole: «1o luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1o marzo 2012»;
   b) ai numeri 2) e 3) le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2013».
29. 291. Pili.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16.1. Al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».
29. 47. Polledri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Simonetti.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16.1. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2014».
29. 19. La Loggia.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16.1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2011», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
29. 76. Graziano.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16.1. Sono fatti salvi gli effetti delle deliberazioni adottate dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2011.
29. 90. Pagano, Marinello.

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16.1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012». Per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 la disciplina richiamata nel primo periodo del presente comma si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 40.000 euro. Ai fini dell'applicazione dei primi due periodi del presente comma, l'annualità indicata nei periodi secondo e terzo del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, si considera riferita all'anno 2011.
  16-ter. All'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: «2011», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2012» e la parola «2010» è sostituita dalla seguente: «2012». Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato, Pag. 71è concesso per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno 2012 ai sensi del quarto periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007.
29. 149. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16.1. Il termine per l'applicazione di quanto previsto in materia di revisione delle funzioni delle Province e contenuto nell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito alla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale recante la soppressione delle Province.
29. 151. Simonetti, Pastore, Montagnoli, Vanalli, Bitonci, Bragantini, Fabi, Volpi, D'Amico, Polledri.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 luglio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012». Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al relativo onere, pari a 2.000.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
29. 293. Cicu.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16.1. A decorrere dall'anno 2012, il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito al 30 aprile con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da settembre a dicembre dell'anno precedente nonché al 31 agosto e al 31 dicembre con riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per i periodi da gennaio ad aprile e da maggio ad agosto dello stesso anno.
29. 183. Germanà, Marinello.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16.1. I termini per effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono prorogati al 28 febbraio 2012. I termini connessi sono prorogati di dodici mesi.
29. 188. Marinello, Nicco.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16.1. All'articolo 22 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituto dal seguente:
  «4. La riduzione di cui al comma 2 si applica entro e non oltre trenta giorni successivi all'emanazione dei regolamenti di cui al medesimo comma 2».
29. 198. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Pag. 72

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16.1. All'articolo 22 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituto dal seguente:
  «4. La riduzione di cui al comma 2 si applica entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
29. 192. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16.1. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 33 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente «33. La disciplina introdotta dal comma 32 si applica ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011, ferme restando le disposizioni dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda la disciplina dei rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010. La previgente disciplina continua inoltre ad applicarsi con riferimento ai rimborsi spese derivanti dalle procedure esecutive relative alle entrate degli enti locali.»
   b) al comma 34, la lettera c) è soppressa.
29. 195. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
  16.1. Dopo il comma 1 dell'articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Decorso il periodo di cui al comma 1, il revisore può essere nominato presso lo stesso ente dopo un intervallo temporale almeno pari a quello del precedente incarico».
29. 136. Bitonci, Vanalli, Montagnoli, Simonetti, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16.1. Le funzioni del Segretario comunale e provinciale possono essere parimenti svolte da avvocati e dottori commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali.
29. 137. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16.1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «24-bis. Il 4 per cento dei residui passivi in conto capitale può essere pagato nell'anno 2011 e 2012 fuori dai vincoli stabiliti per il patto di stabilità interno. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014».
   b) all'articolo 19, comma 20, le parole: «dell'1,5 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «del 6,5 per mille».
29. 196. Vanalli, Bitonci, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Sopprimere il comma 16-bis.
29. 282. Fluvi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  16-undecies. È sospesa, per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della Pag. 73legge di conversione del presente decreto, ogni azione di recupero per mancati versamenti INPS o pagamenti di imposte e di tasse dovuti allo Stato da aziende agricole o da imprenditori agricoli.
  16-duodecies. Trascorso il termine di cui al comma 16-undecies, i debiti di cui allo stesso comma potranno essere pagati a richiesta del debitore con una rateizzazione fino ad un massimo di 60 mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.
  16-terdecies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
   alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
   alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
   alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
   alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti ”8,5 per cento.
29. 294. Messina, Di Giuseppe, Rota.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  16-undecies. È sospesa, per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni azione di recupero per mancati versamenti INPS o pagamenti di imposte e di tasse dovuti allo Stato da aziende agricole o da imprenditori agricoli.
  16-duodecies. Trascorso il termine di cui al comma 16-undecies, i debiti di cui allo stesso comma potranno essere pagati a richiesta del debitore con una rateizzazione fino ad un massimo di 60 mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione”
  16-terdecies. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui ai commi 16-undecies e 16-duodecies si provvede a valere sulle somme a disposizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
29. 295. Messina, Di Giuseppe, Rota.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  16-undecies. È sospesa, per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei confronti di aziende agricole e imprenditori agricoli, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.
  16-duodecies Fino alla data di cui al precedente comma è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante è fondato su rapporti bancari ed è oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.
  16-terdecies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.
29. 296. Messina, Di Giuseppe, Rota.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  16-undecies. Il termine per l'applicazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito al 1o gennaio 2013.
29. 99. Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Pag. 74

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  16-undecies. All'articolo 13, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2012 il versamento dell'imposta di cui al comma 1 viene effettuato entro il 31 luglio 2012.
29. 270. Vanalli, Bitonci, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  16-undecies. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 11 è soppresso.
  16-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma 16-bis, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
29. 101. Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  16-undecies. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1o maggio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013».
  16-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma 16-bis, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
29. 105. Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  16-undecies. All'articolo 16, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2014».
29. 107. Bitonci, Lanzarin, Montagnoli, D'Amico, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, Vanalli, Fabi, Pastore, Volpi, Bragantini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  16-undecies. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differita al 1o gennaio 2013.
29. 121. Laffranco.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  16-undecies. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a partire dal 1o gennaio 2013.
29. 281. Laffranco.

  Dopo il comma 16-decies, aggiungere il seguente:
  16-undecies. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «entro tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi».
29. 304. Catone.

Pag. 75

  Dopo il comma 16-decies, aggiungere il seguente:
  16-undecies. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «entro tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi» per le seguenti categorie:
   a) titolari di pensione che alla data del 1o gennaio 2012 non risultino intestatari di alcun conto corrente postale o bancario)
   b) pensionati oltre i 70 anni, portatori di handicap gravi, invalidi civili con invalidità non inferiore al 66 per cento intestatari di conto corrente postale o bancario con un reddito non superiore a millecinquecento euro netti mensili.
29. 303. Catone.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29.1.
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni).

  1. Sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito della semplificazione normativa, in via sperimentale all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «e sagoma» sono soppresse.
29. 01. Stradella.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29.1.

  1. La disposizione di all'articolo 34, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013 in attesa della definizione delle regole generali previste dall'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
29. 02. Moroni.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29.1.
(Differimento del regime di incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l'acquisto di veicoli ecologici).

  1. Sono differite all'anno 2012 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 9, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni. Per tali finalità, ai fini dell'applicazione del presente articolo, all'articolo 1, commi 1 e 2 del medesimo decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, dopo le parole: «31 dicembre 1999» sono aggiunte le seguenti: «, e, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, immatricolati fino al 31 dicembre 2002,»; al comma 6 del medesimo articolo 1, dopo le parole: «31 marzo 2010» sono aggiunte le seguenti: «e, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge n. 216 del 2011 e fino al 31 dicembre 2012, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2013».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano entro un limite di spesa 80 milioni di euro per l'anno 2012. Ai relativi oneri si fa fronte a valere sulle risorse di cui al comma 4-quater dell'articolo 4 del Pag. 76decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
29. 022. Togni, Lanzarin, Dussin, Alessandri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29.1.
(Differimento del regime di detrazioni per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici).

  1. Sono differite all'anno 2012 le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Per tali scopi, ai fini dell'applicazione del presente articolo, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009 dopo le parole: «1o luglio 2008» sono aggiunte le seguenti: «e, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, a partire dal 1o luglio 2011»; al secondo periodo dal medesimo comma 1 dopo le parole: «31 dicembre 2009» sono aggiunte le seguenti: ”e a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto-legge n. 216 del 2011 e fino al 31 dicembre 2012.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012, si fa fronte a valere sulle risorse di cui al comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
29. 024. Togni, Lanzarin, Dussin, Alessandri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
  Art. 29.1. – (Modifica dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in materia di agevolazioni fiscali per le trasformazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza) – 1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 300.000 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
29. 0200. Miotto, Duilio.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
  Art. 29.1. – (Modifica dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in materia di agevolazioni fiscali per le trasformazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza) – 1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
29. 030. Miotto.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
  Art. 29.1. – 1. All'articolo 24, comma 24, alinea del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2013».
29. 060. Lo Presti, Patarino.

Pag. 77

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
  Art. 29.1. – 1. All'articolo 24, comma 24, alinea del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2012».
29. 059. Lo Presti.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
  Art. 29.1. – (Riduzione del costo dei carburanti nella regione Sicilia). – 1. In attesa della piena attuazione della legge 5 maggio 2009, n.42 ed in considerazione degli oneri ambientali e sociali derivanti dal sistema di raffinazione nella regione Sicilia per l'anno 2012 sono stanziati 70 milioni di euro, da utilizzare entro il 31 dicembre 2012, da utilizzare per l'attuazione di un sistema di riduzione compensata del costo dei carburanti utilizzati dalle imprese di autotrasporto, della pesca e dell'agricoltura, con sede nella regione medesima.
  2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sentita la Regione Sicilia le organizzazioni imprenditoriali dei settori interessati maggiormente rappresentative in ambito regionale emana con apposita direttiva norme per dare attuazione alle disposizioni del comma 1
  3. All'onere di cui al comma 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
29. 0101. Marinello, Pagano

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
  Art. 29.1. – (Sospensione delle procedure di riscossione e recupero nella regione Sicilia). – 1. In considerazione della grave situazione di crisi economica e sociale nella regione Sicilia, in favore delle imprese agricole, di pesca e dell'autotrasporto con sede legale nella regione per l'anno sono sospesi i procedimenti e i giudizi pendenti relativi ad adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
  2. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 1o luglio 2013 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo, senza oneri ulteriori ed aggravi.
  3. Agli oneri di cui al presente comma nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
29. 0102. Marinello, Pagano.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
  Art. 29.1. – (Sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi nella regione Sicilia). – 1. In considerazione della grave situazione di crisi economica e sociale nella regione Sicilia, in favore delle imprese Pag. 78agricole, di pesca e dell'autotrasporto con sede legale nella regione, è disposta la proroga dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in scadenza nell'anno 2012, al 30 giugno 2013. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  2. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 1o luglio 2013 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo, senza oneri ulteriori ed aggravi.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
29. 0103. Marinello, Pagano.

Pag. 79

ALLEGATO 2

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (C. 4865-A Governo).

EMENDAMENTI 6.500 DEI RELATORI E 28-bis.5 DEL GOVERNO

Art. 6.

  Sostituire i commi 2-ter, 2-quater, e 2- quinquies con i seguenti:
  2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in data antecedente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
  2-quater. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «di almeno 59 anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno 60 anni di età». Le disposizioni del medesimo articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
  2-quinquies. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, annualmente, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base Pag. 80dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato 1 al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-quater. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 15 milioni di euro per l'anno 2013 e nel limite massimo di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
6.500. I Relatori.

Art. 28-bis.

  Sopprimerlo.
28-bis.5. Governo.

Pag. 81

ALLEGATO 3

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (C. 4865-A Governo).

PROPOSTE DI COORDINAMENTO APPROVATE

  All'articolo 8:
   al comma 1, alinea, sostituire le parole:
Al decreto con le seguenti: Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto.

  All'articolo 11:
   al comma 1, alle lettere
a) e b), sostituire le parole: dalle seguenti parole con le seguenti: dalle seguenti:.

  All'articolo 13-bis:
   al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

  All'articolo 15:
   al comma 2-
bis, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, comma 526, con le seguenti: adottata in attuazione dell'articolo 1, comma 526, secondo periodo,
   al comma 4, sostituire le parole: regio decreto con le seguenti: testo unico di cui al regio decreto.

Pag. 82

ALLEGATO 4

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 4865-A Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

Art. 6.

  Sostituire i commi 2-ter, 2-quater, e 2- quinquies con i seguenti:
  2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in data antecedente al 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
  2-quater. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «di almeno 59 anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno 60 anni di età». Le disposizioni del medesimo articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
  2-quinquies. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato propone al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, annualmente, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato 1 al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nella Pag. 83misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-quater. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 15 milioni di euro per l'anno 2013 e nel limite massimo di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
6.500 (Nuova formulazione) I Relatori.

Art. 25.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7).

  1. L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato, alle medesime condizioni, per gli anni 2012, 2013 e 2014. A tal fine, a copertura dell'onere di cui al presente comma, sono prorogate per il medesimo periodo le misure previste dagli articoli 3 e 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
25. 0300. Marsilio, Borghesi, Maurizio Turco.

Art. 28-bis.

  Sopprimerlo.
*28-bis. 5. Governo.

  Sopprimerlo.
*28-bis. 1. Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Tabacci, Fabbri.

  Sopprimerlo.
*28-bis. 2. Amici, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Sopprimerlo.
*28-bis. 3. Mura, Borghesi.

ART. 29.

  Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: di Livorno aggiungere le seguenti: , nonché nel territorio del comune di Ginosa e della frazione di Metaponto del comune di Bernalda.
29. 297. (Nuova formulazione) Vico.