CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 gennaio 2012
592.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 4865 Governo, recante conversione in legge del decreto-legge n. 216 del 2011 recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
   rilevato che:
    con riferimento all'articolo 5, che proroga di un mese il termine per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra, occorre tenere conto che la Commissione europea, con lettera di messa in mora inviata il 29 settembre 2011, ha invitato l'Italia a dare attuazione, entro due mesi, alla sentenza del marzo 2010 (causa C-297/08) con la quale la Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto l'Italia responsabile di non aver stabilito una rete adeguata ed integrata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania;
    con riferimento all'articolo 11, comma 3, che proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture di aggiornamento dei diritti aeroportuali, occorre procedere in tempi rapidi al recepimento della direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali;
    con riferimento alla proroga dal 31 dicembre 2011 al 30 giugno 2012 del termine per l'emanazione del decreto ministeriale per la disciplina dell'attività di noleggio con conducente, in sede di emanazione occorrerà tenere conto dei rilievi avanzati nella segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 20 febbraio 2009 che aveva evidenziato il rischio di «limitare di fatto l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione», anche al fine di garantire il principio della libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
    l'articolo 25, che prevede una proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale, appare volto a dare attuazione agli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di governo dell'area Euro del 9 dicembre 2011;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  All'articolo 1, comma 1, allegato A, eliminare la seguente direttiva:
  «2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (scadenza 9 luglio 2012)».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:
  «2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (scadenza 9 luglio 2012)».
1. 1. La VIII Commissione.
(Approvato)

  All'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (scadenza 23 agosto 2013).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alle norme di regolazione della Sogin S.p.A., ai fini della gestione più responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi).

  1. Nell'ambito della predisposizione del «quadro nazionale» per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi previsto dall'articolo 5 della Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché al fine di mantenere ed accrescere l'esperienza e le competenze in materia di sicurezza nucleare in capo alla Sogin S.p.A nell'ambito delle proprie responsabilità di soggetto che deve provvedere alla gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e per poter programmare e seguire la realizzazione di investimenti in un più ampio arco temporale relativamente alle proprie attività di decommissioning degli impianti nucleari italiani e della gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi provenienti dalle attività nucleari industriali, mediche e di ricerca, in deroga al secondo comma dell'articolo 2383, del codice civile, come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, l'organo di amministrazione della Sogin S.p.A. dura in carica cinque anni. Tale disposizione si applica anche per l'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo.
  2. Ai fini del contenimento delle spese, nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, la Sogin S.p.A, non può inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad una annualità di indennità, così come previsto dall'articolo 1, comma 466 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
1. 2. La VIII Commissione.
(Approvato limitatamente
al primo capoverso)

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  Ai commi 1 e 3, allegato B, aggiungere, in fine, la seguente direttiva:
  2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (scadenza 2 gennaio 2013).
1. 3. La XII Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:
  2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (scadenza 14 dicembre 2011).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione della Direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della salute, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
1. 4. La XII Commissione.

  Al comma 1, allegato B, eliminare la seguente direttiva:
  2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (scadenza 1o luglio 2012);.
1. 5. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357).

  1. L'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è sostituito dal seguente:
  «Art. 12. – (Introduzioni e reintroduzioni). – 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, e delle specie di cui all'Allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nonché Pag. 87per l'introduzione in deroga a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, nel rispetto delle finalità del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e della salute e del benessere delle specie, tenendo conto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione o di ripopolamento sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento delle specie di cui al citato comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero della salute, nonché presentando agli stessi Ministeri un apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione o ripopolamento contribuisce in modo soddisfacente alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
  3. È vietata l'introduzione in natura di specie e di popolazioni non autoctone. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e di popolazioni autoctone quando la loro introduzione interessi porzioni di territorio esterne all'area di presenza naturale.
  4. Su istanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'introduzione delle specie e delle popolazioni di cui al comma 3 può essere autorizzata in deroga dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute per quanto di competenza, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, nel rispetto della salute e del benessere delle specie autoctone.
  5. Per l'introduzione e la traslocazione di specie e di popolazioni faunistiche alloctone per l'impiego ai fini di acquacoltura si applica il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007.
  6. L'autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata alla valutazione di uno specifico studio comprendente un'analisi dei rischi ambientali, predisposto dai soggetti privati ovvero dagli enti territoriali richiedenti, i quali vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che evidenzi l'assenza di pregiudizi per le specie e gli habitat naturali. Qualora lo studio evidenzi l'inadeguatezza delle informazioni scientifiche disponibili, devono essere applicati princìpi di prevenzione e di precauzione, compreso il divieto dell'introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato previsto dall'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni.
  7. Nel decreto di cui al comma 1 è specificata la procedura per l'autorizzazione in deroga al divieto di cui al comma 3.
5. 01. La XIII Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali Pag. 88delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, per gli affari regionali, il turismo e lo sport e per la coesione territoriale, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) per l'importazione di legname nella Comunità europea, e del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati e secondo i seguenti princìpi direttivi:
   a) individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate per la verifica, mediante le risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze FLEGT e determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005;
   b) determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005 in modo tale che le sanzioni risultino dissuasive;
   c) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che devono collaborare nell'attuazione dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 e (CE) n. 995/2010 e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;
   d) determinazione di una tariffa per l'importazione di legname proveniente dai Paesi rispetto ai quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal regolamento (CE) n. 2173/2005 e sua destinazione a integrale copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti finalizzate a controlli ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento.

  2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. 02. La XIII Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva).

  1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – (Designazione dell'origine). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di indicare nell'etichetta o nei documenti commerciali degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini la designazione di origine prevista dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto Pag. 89alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che possono indicare un'origine geografica diversa dalle designazioni di origine consentite dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative.
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione dell'olio d'oliva composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini e dell'olio di sansa d'oliva in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che evocano una qualunque origine geografica.
  4. Chiunque, prima dell'inizio dell'attività di confezionamento degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, non osserva l'obbligo di registrarsi nell'apposito elenco tenuto nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale ai sensi delle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. La medesima sanzione si applica in caso di mancata comunicazione di cessazione dell'attività di confezionamento.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendovi obbligato, non istituisce il registro nel quale devono essere annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini previsto dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. Se l'inosservanza riguarda il mancato rispetto delle modalità di tenuta, ivi comprese l'inesattezza e l'incompletezza, e dei tempi di registrazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da duecento euro a milleduecento euro».

  2. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:
  «Art. 5. – (Identificazione delle partite). – 1. Chiunque non rispetta le prescrizioni sull'identificazione delle partite stabilite dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro».

  3. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:
  «Art. 6. – (Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi). – 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquanta euro a trecento euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto non superiori a cento litri.
  2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquemila euro a trentamila euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto superiori a trentamila litri.Pag. 90
  3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, per i prodotti preconfezionati il quantitativo di prodotto a cui riferirsi si identifica con quello del lotto di produzione».

  4. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, la parola: «inflazione» è sostituita dalla seguente: «infrazione» e le parole: «si applicano le sanzioni previste dal presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie» sono sostitute dalle seguenti: «le sanzioni previste per ciascuna fattispecie dal presente decreto legislativo sono raddoppiate».
  5. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:
  «1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo».
5. 03. La II Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 3, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli;
   b) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale;
   c) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse all'attuazione della direttiva;
   d) revisione dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe da applicare per le istruttorie e per i controlli;
   e) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni.
5. 05. La VIII Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali).

  1. All'articolo 29-quater, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «ad ogni effetto» sono inserite le seguenti: «ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione e, in ogni caso.
5. 09. La VIII Commissione.
(Approvato)

Pag. 91

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della direttiva 2006/21/CE del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE).

  1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 6»;
   b) all'articolo 2, comma 4, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 6»;
   c) all'articolo 2, comma 5, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
   d) all'articolo 5, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore può allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono tali informazioni»;
   e) all'articolo 6, comma 10, dopo le parole: «fornendo al medesimo le informazioni pertinenti» sono inserite le seguenti: «, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti,»;
   f) all'articolo 7, comma 5 lettera a), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
   g) l'articolo 8, comma 1, è sostituito dai seguenti:

  «1. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi del citato articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale di un annuncio contenente:
   a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;
   b) informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabili del procedimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni, nonché sui termini per la presentazione delle stesse;
   c) se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa a una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;
   d) la natura delle eventuali decisioni;
   e) l'indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni e dei mezzi utilizzati per la divulgazione.

  1-bis. L'autorità competente mette a disposizione del pubblico interessato anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorità stessa in merito alla domanda di autorizzazione nonché altre informazioni attinenti alla domanda di autorizzazione, presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore.
  1-ter. Le forme di pubblicità di cui al comma 1 del presente articolo tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni»;Pag. 92
   h) l'articolo 8, comma 2, è sostituito dal seguente:
  «2. I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorità competente fino a trenta giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore provvede a informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui ai commi 1 e 1-bis.»;
   i) all'articolo 10 comma 1 lettera a), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
   l) all'articolo 10, comma 1, lettera c) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 12,» le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4»;
   m) all'articolo 11, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorità competente stessa o da enti pubblici o da esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale con oneri a carico dell'operatore.»;
   n) all'articolo 12, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorità competente può assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva la normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti»;
   o) all'articolo 13, comma 1, lettera a) dopo le parole: «valutare la probabilità che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti,»;
   p) all'articolo 16, comma 3, le parole: «l'operatore trasmette le informazioni di cui all'articolo 6, comma 14,» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 15,»;
   q) all'articolo 17, comma 1, la parola: «successivamente» è sostituita dalle seguenti: «a intervalli periodici in seguito, compresa la fase successiva alla chiusura» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione».
5. 06. La VIII Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per il riordino delle disposizioni della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo di riordino, coordinamento, integrazione e semplificazione delle disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, finalizzato a garantire il pieno e corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, in relazione alle contestazioni mosse dalla Commissione europea attraverso la procedura d'infrazione n. 2007/4680, nonché a evitare rischi di procedure di infrazione per il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE. Il decreto legislativo tiene conto anche dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) riordino, coordinamento e semplificazione degli strumenti di pianificazione, Pag. 93piano di gestione del rischio idrogeologico, piano di gestione dei bacini idrografici e piano di tutela, anche al fine di superare la sovrapposizione tra i diversi piani e di snellire il procedimento di adozione e di approvazione degli stessi, con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e con la certezza dei tempi di conclusione dell’iter procedimentale nonché del riesame e dell'aggiornamento degli stessi piani;
   b) modifiche, integrazioni e abrogazione di ogni altra definizione, disposizione e concetto necessari al raggiungimento della conformità con la normativa dell'Unione europea e nazionale vigente;
   c) riordino e razionalizzazione delle normative in materia di acque e di gestione del rischio idrogeologico;
   d) riordino e aggiornamento delle disposizioni in materia di concessione d'uso della risorsa idrica.

  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato con la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. 07. La VIII Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per l'armonizzazione della disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture dei trasporti e dagli impianti industriali, negli edifici e negli ambienti di vita con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002).

  1. Al fine di assicurare una completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, il Governo è delegato ad adottare, nei modi stabiliti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4, e agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo Pag. 943, comma 1, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni;
   b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e a integrazione di quelli introdotti dalla citata legge n. 447 del 1995;
   c) aggiornamento della disciplina delle sorgenti di rumore relative alle infrastrutture dei trasporti e agli impianti industriali;
   d) regolamentazione della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle discipline sportive;
   e) regolamentazione della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;
   f) aggiornamento della definizione di tecnico competente in acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni;
   g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;
   h) regolamentazione della sostenibilità economica degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di tali pareri.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. 08. La VIII Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

  1. Il presente articolo in attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si applica a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese. Per transazioni commerciali tra imprese si intendono quelle che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.Pag. 95
  2. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:
   a) «transazioni commerciali», le transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;
   b) «impresa», ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell'ambito di un'attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;
   c) «ritardo di pagamento», il pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale devono essere soddisfatte le condizioni di cui al comma 3;
   d) «interessi di mora», gli interessi legali di mora o gli interessi a un tasso concordato tra imprese, soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 11 a 14;
   e) «interessi legali di mora», gli interessi semplici di mora a un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali;
   f) «tasso di riferimento», il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;
   g) «importo dovuto», la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, compresi le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;
   h) «riserva di proprietà», l'accordo contrattuale in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;
   i) «titolo esecutivo», ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciato da un'autorità giurisdizionale o da un'altra autorità competente, inclusi i provvedimenti provvisoriamente esecutivi, che consente al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.

  3. Nelle transazioni di cui al comma 1 il creditore ha diritto agli interessi legali di mora o agli interessi a un tasso concordato tra le imprese interessate, senza che sia necessario un sollecito, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto e quando il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore. Per ritardo di pagamento si intende il pagamento non effettuato durante il periodo contrattuale o legale in applicazione dei criteri di cui al comma 5.
  4. Nei casi di cui al comma 3, il tasso di riferimento applicabile per il primo semestre dell'anno in cui devono essere versati gli interessi di mora è quello in vigore il 1o gennaio dell'anno medesimo, per il secondo semestre è quello in vigore il 1o luglio dell'anno medesimo.
  5. Qualora siano soddisfatti i criteri di cui al comma 3:
   a) il creditore ha diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;
   b) se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore ha diritto agli interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:
    1) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
    2) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
    3) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente Pag. 96di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
    4) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.

  6. Ove sia prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, la durata massima di tale procedura non può superare i trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi del comma 11.
  7. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi del comma 11.
  8. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le vigenti disposizioni di legge, termini di pagamento che prevedono il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente articolo sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.
  9. Ove gli interessi di mora siano esigibili in una transazione commerciale ai sensi del comma 5, il creditore ha diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfetario di 40 euro. L'importo forfetario è esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.
  10. Il creditore, oltre all'importo forfetario di cui al comma 9, ha diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che eccede tale importo forfetario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese che il creditore ha eventualmente sostenuto per l'affidamento di un incarico a un avvocato e a una società di recupero dei crediti.
  11. Una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non può essere fatta valere o dare diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore.
  12. Ai sensi del comma 11 una clausola contrattuale o una prassi è in particolare gravemente iniqua per il creditore nel caso in cui si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale. Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del presente comma, si tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare:
   a) qualora si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;
   b) sulla base della natura del prodotto o del servizio;
   c) qualora il debitore abbia un motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse di mora legale di cui al comma 3, al periodo di pagamento di cui ai commi 6 e 7 o all'importo forfetario di cui al comma 9.

  13. Ai fini di cui al comma 11, si considerano clausole contrattuali o prassi gravemente inique quelle che escludono l'applicazione di interessi di mora di cui al comma 3 e il risarcimento per i costi di recupero di cui al comma 10.
  14. Al fine di stabilire mezzi efficaci e idonei per impedire il continuo ricorso a clausole contrattuali e a prassi gravemente inique ai sensi del comma 11, le associazioni di categoria rappresentate nelle camere Pag. 97di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2011/7/UE, affinché tali clausole contrattuali o prassi siano adeguatamente sanzionate.
  15. Al fine di assicurare la piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze rende pubblico il tasso d'interesse legale di mora applicabile.
  16. Il Ministro dello sviluppo economico istituisce un tavolo tecnico al quale partecipano le associazioni maggiormente rappresentative delle micro, piccole e medie imprese e delle grandi imprese, al fine di incoraggiare la creazione di codici di pagamento rapido che prevedano termini di pagamento chiaramente definiti e un adeguato procedimento per trattare tutti i pagamenti oggetto di controversia o qualsiasi altra iniziativa che affronta la questione cruciale dei ritardi di pagamento e contribuisce a sviluppare una cultura di pagamento rapido.
  17. Il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà, di cui all'articolo 1523 del codice civile, tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci. Relativamente alla conservazione del diritto di proprietà di cui al presente comma devono essere considerati gli anticipi già versati dal debitore.
  18. Ai sensi dell'articolo 1992 del codice civile, un titolo esecutivo di pagamento come definito dall'articolo 474 del codice di procedura civile può essere ottenuto, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o a un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Per calcolare il periodo di cui al presente comma non si tiene conto dei periodi necessari per le notificazioni e di qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.
  19. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle medesime condizioni a tutti i creditori stabiliti nell'Unione europea.
  20. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.
  21. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato nella direttiva 2011/7/UE, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione all'articolo 4 della direttiva medesima, relativamente alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni».

  Conseguentemente all'allegato B, all'articolo 1, commi 1 e 3, sopprimere la voce 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (scadenza 16 marzo 2013);.
5. 010. La X Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis.(Modifica all'articolo 139 del codice del Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori. – 1. All'Articolo 139, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «b-bis) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno».
5. 011. La X Commissione.
(Approvato)

Pag. 98

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).

  1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) garantire l'implementazione di metodi alternativi all'uso di animali a fini scientifici, destinando all'uopo congrui finanziamenti; formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi in vitro, nel miglioramento delle condizioni sperimentali (principio delle 3R), anche tramite corsi di approfondimento all'interno di centri di ricerca e università integrandone il piano di studi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, assicurare l'osservazione e applicazione del principio delle 3R grazie alla presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;
   b) vietare l'utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti e specie in via d'estinzione a meno che non risulti obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali o internazionali o non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai princìpi della direttiva 2010/63/UE, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;
   c) vietare l'allevamento di primati, cani e gatti destinati alla sperimentazione di cui alla lettera b) su tutto il territorio nazionale;
   d) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;
   e) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari, e di esperimenti bellici;
   f) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all'animale;
   g) assicurare un sistema ispettivo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, con un numero minimo di due ispezioni all'anno di cui una effettuata senza preavviso;
   h) predisporre una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e dei metodi alternativi;
   i) definire un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.
5. 012. La XII Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Adeguamento alla procedura d'infrazione n. 2010/4188 in materia di autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali).

  1. Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella dell'Unione europea e per ottemperare alla procedura d'infrazione n. 2010/4188, il comma 1-bis dell'articolo Pag. 9968 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato.
* 5. 013. Fava.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Adeguamento alla procedura d'infrazione n. 2010/4188 in materia di autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali).

  1. Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella dell'Unione europea e per ottemperare alla procedura d'infrazione n. 2010/4188, il comma 1-bis dell'articolo 68 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato.
* 5. 016. Vignali, Gottardo.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico).

  1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «avvalendosi a tal fine di tutte le informazioni di cui disponga, incluse quelle che gli sono state fornite dai titolari dei diritti violati dall'attività o dall'informazione, anche in relazione ad attività o a informazioni illecite precedentemente memorizzate dal prestatore a richiesta dello stesso o di altri destinatari del servizio»;
   b) alla lettera b), dopo le parole: «autorità competenti» sono inserite le seguenti: «o di qualunque soggetto interessato,».

  2. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «3-bis. In ogni caso le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto non si applicano:
   a) al prestatore che deliberatamente collabora con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti;
   b) al prestatore che mette a disposizione del destinatario dei suoi servizi oggetto del presente decreto, o comunque fornisce o presta a suo favore, anche strumenti o servizi ulteriori, in particolare di carattere organizzativo o promozionale, ovvero adotta modalità di presentazione delle informazioni non necessarie ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto del presente decreto, che sono idonei ad agevolare o a promuovere la messa in commercio di prodotti o di servizi a opera del destinatario del servizio;

  3-ter. Le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo e, in particolare, delle azioni inibitorie previste dal codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, che obbligano a porre fine a una violazione di diritti della proprietà industriale o intellettuale o a impedirla, anche con la rimozione dell'informazione illecita o con la disabilitazione dell'accesso alla medesima».
5. 014. Fava.
(Approvato)

Pag. 100

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, uno o più decreti legislativi ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni dell'Unione europea e dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, e alle altre disposizioni dell'Unione europea, nonché agli accordi internazionali già adottati o che saranno adottati entro il termine di esercizio della delega stessa;
   b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;
   c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, nei limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea vigente;
   d) previsione delle procedure eventualmente adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009;
   e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.

  2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura ivi prevista, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
  3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in quanto compatibile con il regolamento (CE) 428/2009, con particolare riguardo anche alle fattispecie sanzionatorie ivi stabilite per quanto applicabili alle condotte previste dal medesimo regolamento.
  4. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. 034. Il Governo.

Pag. 101

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, uno o più decreti legislativi ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni dell'Unione europea e dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, e alle altre disposizioni dell'Unione europea, nonché agli accordi internazionali già adottati o che saranno adottati entro il termine di esercizio della delega stessa;
   b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;
   c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, nei limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea vigente;
   d) previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009;
   e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.

  2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura ivi prevista, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
  3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in quanto compatibile con il regolamento (CE) 428/2009, con particolare riguardo anche alle fattispecie sanzionatorie ivi stabilite per quanto applicabili alle condotte previste dal medesimo regolamento.
  4. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. 034. (Nuova formulazione) Il Governo.
(Approvato)

Pag. 102

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata il vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, e del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, uno o più decreti legislativi ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni dell'Unione europea e dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, e alle altre disposizioni dell'Unione europea, nonché agli accordi internazionali già adottati o che saranno adottati entro il termine di esercizio della delega stessa;
   b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;
   c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
   d) previsione delle procedure eventualmente adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009;
   e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

  2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura ivi prevista, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
  3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in quanto compatibile con il regolamento (CE) 428/2009, con particolare riguardo anche alle fattispecie sanzionatorie ivi stabilite per quanto applicabili alle condotte previste dal medesimo regolamento.
5. 015. Vignali, Gottardo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata il vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, e del Ministro dello sviluppo economico, con le Pag. 103modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, uno o più decreti legislativi ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni dell'Unione europea e dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, e alle altre disposizioni dell'Unione europea, nonché agli accordi internazionali già adottati o che saranno adottati entro il termine di esercizio della delega stessa;
   b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;
   c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
   d) previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009;
   e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

  2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura ivi prevista, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
  3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in quanto compatibile con il regolamento (CE) 428/2009, con particolare riguardo anche alle fattispecie sanzionatorie ivi stabilite per quanto applicabili alle condotte previste dal medesimo regolamento.
5. 015. (Nuova formulazione) Vignali, Gottardo.

  All'articolo aggiuntivo 5.022 Buttiglione, al comma 3, sopprimere le parole: al parere delle competenti Commissioni parlamentari e.
0. 5. 022. 1. Il Relatore.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 e ulteriori misure per contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto).

  1. Al fine di dare attuazione alla direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, dopo la lettera d) del sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente:
   d-bis) alle cessioni effettuate fino al 30 giugno 2015 di quote di emissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e alle cessioni di unità del monte-emissioni assegnato, di unità di rimozione delle emissioni, di unità di riduzione delle emissioni certificate e di unità di riduzione delle emissioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e-bis), numero 1) e numero 2), q) ed u), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, nonché di ogni altra unità che possa essere utilizzata dai gestori Pag. 104per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003».

  2. Al fine di contrastare l'evasione in materia di imposta sul valore aggiunto, al sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
   d-ter) alle cessioni di diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo;
   d-quater) alle cessioni dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79», e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1o settembre 2004.

  3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è subordinata al parere delle competenti commissioni parlamentari e alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

  Conseguentemente, nell'Allegato B, sopprimere la seguente direttiva: 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.
5. 022. Buttiglione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE).

  1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose»;
   b) all'articolo 10, comma 6, dopo le parole: «L'operazione di trattamento» sono inserite le seguenti: «e di riciclaggio»;
   c) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto tra costi ed efficacia per tutti i tipi di pile ed accumulatori»;
   d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «a trattamento o riciclaggio» sono sostituite dalle seguenti: «a trattamento e a riciclaggio»;
   e) all'articolo 23:
    1) al comma 1, dopo le parole: «Le pile e gli accumulatori» sono inserite le seguenti: «e i pacchi batterie»;Pag. 105
    2) al comma 3, dopo le parole: «sono contrassegnati» sono inserite le seguenti: «in modo visibile, leggibile ed indelebile»;
   f) all'allegato II, Parte B: Riciclaggio, i punti 1 e 2 sono soppressi.
5. 025. Gottardo.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari»).

  1. L'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Art. 6. – (Designazione degli aromi). – 1. Fatte salve le disposizioni contenute nel capo IV del regolamento (CE) n. 1334/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti, gli aromi sono designati con i seguenti termini:
   a) “aromi”, o con una denominazione più specifica o con una descrizione dell'aroma, se il componente aromatizzante contiene aromi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b), c), d), e), f) e h) del regolamento (CE) n. 1334/2008;
   b) “aroma di affumicatura”, o “aromatizzanti di affumicatura” prodotti da alimenti o da categorie o basi di alimenti, ovvero aromatizzanti di affumicatura prodotti a partire dal faggio, se il competente aromatizzante contiene aromi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1334/2008, e conferisce un aroma di affumicatura agli alimenti.

  2. Il termine “naturale” per descrivere un aroma è utilizzato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1334/2008.
  3. In deroga a quanto previsto al comma 1, il chinino e la caffeina, utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella preparazione dei prodotti alimentari, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti del prodotto composto con la loro denominazione specifica, immediatamente dopo il termine “aroma”.
  4. Nei prodotti che contengono più aromi tra i quali figurano il chinino e la caffeina, l'indicazione può essere effettuata tra parentesi, immediatamente dopo il termine “aromi”, con la dicitura “incluso chinino” o “inclusa caffeina”.
  5. Quando una bevanda destinata al consumo tal quale o previa ricostituzione del prodotto concentrato o disidratato contiene caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/litro, la menzione: “Tenore elevato di caffeina” deve figurare sull'etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita della bevanda. Tale menzione è seguita, tra parentesi e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4 dell'articolo 14, dall'indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100ml.
  6. Le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo non si applicano alle bevande a base di caffè, di tè, di estratto di caffè o di estratto di tè, la cui denominazione di vendita contenga il termine “caffè” o “tè”».
5. 031. Il Governo.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per il riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della Pag. 106legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le norme vigenti in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari, con le disposizioni del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 e del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e con le disposizioni attuative delle direttive 2009/127/CE e 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, del Ministro per gli affari europei, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, nel rispetto anche dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di armonizzazione della disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle disposizioni vigenti in materia;
   b) rispetto della tutela degli interessi relativi alla salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali, dell'ambiente, della protezione e dell'informazione del consumatore e della qualità dei prodotti, garantendo la libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;
   c) individuazione, da demandare a decreti di natura non regolamentare del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto del principio della copertura del costo effettivo del servizio, delle tariffe dovute dalle imprese per le procedure finalizzate al rilascio delle autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari e ai controlli ufficiali;
   d) semplificazione delle procedure esistenti in materia di registrazione e di riconoscimento delle imprese del settore fitosanitario, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea;
   e) applicazione di un sistema di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

  3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. 032. Il Governo.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462).

  1. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è sostituito dal seguente:
  «5. I dati di cui al comma 1 sono inseriti nella relazione sul piano integrato Pag. 107di controllo nazionale pluriennale elaborato, in applicazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, dal Ministero della salute che ne cura la trasmissione annuale al Parlamento».
5. 033. Il Governo.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione).

  1. L'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CE, è sostituito dal seguente:
  «Art. 13 – (Cooperazione). – 1. Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo Stato italiano collabora con gli altri Stati dell'Unione europea interessati nel modo più opportuno per attuare il presente decreto, anche tramite lo scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto.
  2. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualità delle acque di balneazione che coinvolge più regioni e province autonome, gli enti territoriali interessati attuano le medesime procedure di cui al comma 1».
5. 037. Il Governo.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi).

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 le parole: «30 giorni prima, salvo i casi di urgenza,» sono sostituite dalle seguenti: «in anticipo».
5. 038. Il Governo.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per il riordino normativo in materia di medicinali ad uso veterinario).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità e secondo i princìpi e criteri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le disposizioni attuative della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, con la vigente normativa in materia di medicinali per uso veterinario, nonché con i regolamenti (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 e n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 dovranno essere adottati, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per gli affari regionali, il turismo e lo sport anche nel Pag. 108rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di armonizzazione della disciplina della produzione e commercializzazione dei farmaci ad uso veterinario, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia;
   b) previsione di un sistema che consenta, ai fini della tutela della salute pubblica e del benessere animale, la tracciabilità del farmaco veterinario nelle fasi di produzione, distribuzione e commercializzazione, attraverso una banca dati nazionale e di un nuovo modello di prescrizione medico-veterinaria;
   c) snellimento delle procedure di collaborazione ed interscambio delle informazioni inerenti la farmacovigilanza dei medicinali veterinari in commercio nell'Unione europea tra le amministrazioni coinvolte nelle attività di controllo;
   d) riordino della disciplina dell'uso in deroga dei medicinali omeopatici veterinari tenuto conto delle nuove norme dell'Unione europea in materia di limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale;
   e) adeguamento delle disposizioni vigenti relative ai termini per il rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso veterinario alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1234/2008;
   f) razionalizzazione delle operazioni di registrazione eseguite dai soggetti interessati, quali in particolare la tenuta delle scorte di medicinali veterinari e i trattamenti effettuati sugli animali;
   g) razionalizzazione del sistema delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute per i servizi resi relativamente al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari mediante procedure semplificate.

  3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2.
  4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. 039. Il Governo.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina sanzionatoria per le violazioni delle prescrizioni contenute nella direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, attuata con il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. Nell'esercizio della delega di cui al presente comma, il Governo è tenuto al rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) adeguamento delle sanzioni da irrogare in base ai princìpi di effettività, proporzionalità e dissuasività;Pag. 109
   b) riformulazione, razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio, in conformità ai criteri indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c), con previsione di una sanzione amministrativa il cui importo non sia inferiore a 500 euro e non superiore a 500.000 euro.

  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali, degli affari esteri, per gli affari regionali, il turismo e lo sport e dell'economia e delle finanze.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.
  4. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. 040. Il Governo.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Repertorio nazionale dei dispositivi medici).

  1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera d), le parole: «contributo pari al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «contributo pari al 5,5 per cento»;
   b) alla lettera e), le parole da: «Per l'inserimento delle informazioni» fino a: «manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)» sono soppresse.
5. 042. Il Governo.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, a seguito dell'apertura del Caso EU Pilot 1254/10/MOVE per mancata applicazione della direttiva 2004/49/CE in materia di indagine sugli incidenti ferroviari).

  1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
   all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, le parole: «resta comunque subordinata» sono sostituite dalle seguenti: «è svolta in coordinamento con»;
   all'articolo 20, comma 2, le parole: «Gli investigatori, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e comunque previa espressa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria procedente, ove l'attività investigativa sia compiuta a seguito del verificarsi di un fatto di reato, ed in collaborazione con le Autorità stesse, possono quanto prima» sono sostituite dalle seguenti: «Gli investigatori incaricati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, possono»;
   all'articolo 20, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria avvia un procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisino ipotesi di reato, la stessa Autorità dispone affinché sia permesso agli investigatori incaricati di svolgere i compiti di cui al comma 2.»;
   all'articolo 20, il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Ove l'Autorità giudiziaria abbia sequestrato eventuali prove, gli investigatori incaricati possono accedere Pag. 110a tali prove e possono utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal diritto comunitario e nazionale. A tal fine, e comunque in considerazione dei tempi previsti dall'articolo 22, comma 2, competente al rilascio delle necessarie autorizzazioni è, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero; dopo la chiusura delle indagini preliminari è competente il giudice che procede. Le attività e i diritti degli investigatori incaricati non devono pregiudicare l'indagine giudiziaria. Se l'esame o l'analisi di alcuni elementi di prova materiale possono modificare, alterare o distruggere tali elementi è richiesto il preventivo accordo tra 1 Autorità giudiziaria competente e gli investigatori incaricati. Accordi possono essere conclusi tra l'Organismo investigativo e l'Autorità giudiziaria al fine di disciplinare, nel rispetto della reciproca indipendenza, gli aspetti riguardanti l'utilizzo e lo scambio di informazioni nonché le attività di cui ai commi 1, 2 e 2-bis.»;
   all'articolo 21, comma 1, le parole: «previa espressa autorizzazione dell'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previo accordo con l'Autorità».
5. 046. Il Governo.
(Approvato)

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ALLEGATO 3

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2010. Doc. LXXXVII, n. 4.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  1. L'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea da parte della Commissione XIV Politiche dell'Unione europea ha rappresentato una novità, conseguenza di recenti modifiche introdotte nella legge sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (legge n. 11 del 2005). Infatti, la legge comunitaria 2009 (legge n. 96/2010), all'articolo 8, ha introdotto alcune modifiche all'articolo 15 della legge n. 11/2005 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea). In particolare, si è prevista la sostituzione della precedente Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea con due documenti: una relazione preventiva, da presentare al Parlamento entro il 31 dicembre di ciascun anno, volta a definire gli orientamenti e le priorità che il Governo intende promuovere per il nuovo anno sugli sviluppi dell'integrazione europea e sui progetti di atti normativi all'esame dell'Unione europea; una relazione consuntiva sull'anno precedente, da presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno.
  La relazione consuntiva deve contenere (articolo 15, comma 2, della legge n. 11/2005):
   a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento;
   b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione;
   c) la partecipazione dell'Italia all'attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali;
   d) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione;
   e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;
   f) l'elenco e i motivi delle impugnazioni da parte del governo italiano di decisioni dell'Unione europea.

  A seguito delle modifiche introdotte alla legge n. 11 del 2005, la Giunta per il Regolamento della Camera, con il parere del 14 luglio 2010, ha stabilito che la Relazione previsionale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea venga esaminata congiuntamente al programma di lavoro annuale della Commissione europea e al programma di diciotto mesi della Presidenza del Consiglio dell'Unione e che la relazione consuntiva venga esaminata congiuntamente al disegno di legge comunitaria. Pag. 112
  La prima Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2010 è stata trasmessa alla Camera il 19 maggio 2011; la prima Relazione programmatica è stata trasmessa alla Camera nella medesima data.
  L'esame della Relazione della XIV Commissione sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2011, sul Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011 e sul Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze polacca, danese e cipriota (Doc. LXXXVII-bis, n. 1-A) è stato concluso dall'Assemblea della Camera nella seduta di mercoledì 7 settembre 2011.

  2. L'esame della Relazione si è svolto, congiuntamente all'esame preliminare del disegno di legge comunitaria 2010, nelle sedute del 12, 19 e 26 ottobre 2010, vedendo anche, in tale ultima seduta, l'intervento in sede di replica del Ministro delle politiche europee pro tempore Anna Maria Bernini.
  L'esame ha consentito in primo luogo di evidenziare, con una valutazione condivisa sia dal relatore, sia dai deputati intervenuti, il grave pregiudizio per l'efficacia del documento (e, conseguentemente, dello stesso esame parlamentare) derivante dal ritardo nei tempi di trasmissione del documento: le stesse informazioni contenute nella Relazione relative al processo normativo dell'Unione europea risultano in molti casi superate dagli sviluppi intervenuti nel 2011
  Il ritardo nell'esame della Relazione è in realtà una conseguenza del ritardo nell'avvio della legge comunitaria 2011, a sua volta legato alle peculiarità che hanno caratterizzato, in particolare alla Camera, l'esame della legge comunitaria 2010 (con il respingimento, da parte dell'Assemblea, nella seduta del 29 giugno 2011, dell'articolo 1 del provvedimento). Tali peculiarità si accompagnano però ad una indefinitezza dei tempi di esame che oramai caratterizza il disegno di legge comunitaria: al riguardo, non si può che ribadire la necessità di una modifica della disciplina legislativa sui rapporti tra Italia e Unione europea, che circoscriva meglio il contenuto della legge comunitaria e che si accompagni alle opportune modifiche ai regolamenti parlamentari al fine di garantire tempi di esame certi per il disegno di legge comunitaria e per la relazione consuntiva. In proposito si richiama il testo di riforma della legge n. 11 del 2005 (C. 2854 e abbinate) approvato all'unanimità dalla Camera nella seduta del 23 marzo e attualmente all'esame del Senato (S. 2646), che prospetta una nuova disciplina degli strumenti per l'attuazione in Italia degli obblighi normativi e giurisprudenziali discendenti dall'Unione europea, incentrata sulla scissione dell'attuale legge comunitaria in due distinti strumenti: la legge di delegazione europea (limitata al conferimento di delega al Governo per il recepimento di direttive ovvero per l'attuazione, ove necessario, di altri atti giuridici); la legge europea (intesa all'attuazione di sentenze della Corte di giustizia, procedure di infrazione ed altre tipologie di obblighi per i quali non è utilizzabile il ricorso alla delega legislativa).
  Questa soluzione, pur non costituendo l'opzione più lineare sul piano dell'economia procedurale, risponde all'obiettivo di assicurare pragmaticamente una più tempestiva attuazione degli obblighi europei nel nostro ordinamento. In particolare, l'introduzione della legge di delegazione mira ad assicurare uno strumento agile, dall’iter parlamentare rapido e snello, per dare tempestiva attuazione soprattutto alle direttive.
  Sulla necessità di una trasmissione maggiormente sollecita al Parlamento della Relazione consuntiva ha convenuto anche il Ministro per le politiche europee, che ha ricordato come la predisposizione del documento abbia richiesto più tempo del previsto alla luce del suo carattere innovativo, conseguenza delle già ricordate modifiche legislative, e, conseguentemente, della necessità di compiere un lavoro di coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate.

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  3. L'esame ha evidenziato la struttura del documento, che è suddiviso in quattro parti. La prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea nel 2010. In questa ci si sofferma in particolare, con una scelta che evidenzia gli orientamenti del Governo sugli aspetti ritenuti strategici per l'Italia nell'ambito del processo di integrazione europea, sul processo di attuazione del Trattato di Lisbona, sulla politica estera e di sicurezza comune, sul processo di riforma del patto di stabilità e crescita, sulla strategia Europa 2020 e sul Single Market Act, nonché sul negoziato avviato sul bilancio dell'Unione europea e sulla politica di coesione. La seconda parte è dedicata alle linee generali della partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e richiama l'attività del CIACE e del suo comitato tecnico permanente, nonché il «dialogo» con il Parlamento e le regioni. La terza parte descrive la partecipazione dell'Italia alle principali politiche dell'Unione europea. In particolare vengono descritti i principali dossier oggetto di negoziato nell'ambito della politica per il mercato interno e la concorrenza; della politica agricola e per la pesca; della politica per i trasporti; della politica per la società dell'informazione e le nuove tecnologie; della politica per la ricerca e l'innovazione; della politica per l'energia; della politica per l'ambiente; della politica fiscale; delle politiche sociali. La parte quarta è infine specificamente dedicata alla politica di coesione economica e sociale e ai flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia. Questa parte contiene dati relativi allo stato di attuazione del ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2007-2013, aggiornati al 31 ottobre 2010, che risultano però in parte superati da successivi dati forniti al Parlamento nel corso di audizioni (si veda in particolare l'audizione del 29 marzo 2011 dell'Ispettorato generale rapporti con l'Unione europea – IGRUE della Ragioneria generale dello Stato presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, nel corso della quale sono stati forniti dati aggiornati al 31 dicembre 2010). La Relazione contiene infine tredici allegati riferiti, tra le altre cose, all'elenco dei consigli europei e dei consigli dell'Unione europea svoltisi nell'anno 2010; all'elenco dei principali atti legislativi dell'Unione europea in corso di elaborazione e non adottati nell'anno 2010; all'elenco dei pareri, degli atti di indirizzo o osservazioni formulati dalle regioni e dalle province autonome su atti dell'Unione europea nell'anno 2010; all'attività del CIACE; allo stato di attuazione delle direttive europee nell'anno 2010.

  4. Nel corso dell'esame della Commissione sia il relatore sia i deputati intervenuti si sono in particolare soffermati su un aspetto: a dispetto del dettato dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, la Relazione non appare dare puntualmente conto del seguito dato e delle iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere.
  Si tratta peraltro di un'attività, quella dei pareri delle Camere in fase ascendente, che sta assumendo un considerevole rilievo. Nella XVI Legislatura le Commissioni della Camera hanno avviato l'esame, alla data del 30 novembre 2011, di 136 progetti di atto normativo dell'Unione europea, approvando 51 documenti finali. In tutta la XV Legislatura era stato avviato l'esame di otto progetti di atto normativo ed erano stati approvati solo cinque documenti finali.
  In particolare, per quel che attiene la competenza della Commissione XIV in ordine alle questioni istituzionali generali dell'Unione europea, la Commissione XIV ha approvato un documento finale, il 9 giugno 2010, sulla proposta di regolamento sull'iniziativa dei cittadini europei, in attuazione di una disposizione del Trattato di Lisbona. Al riguardo, la Relazione segnala unicamente l'approvazione dell'Iniziativa legislativa europea, mentre non segnala come alcune osservazioni del documento approvato dalla Camera risultino ricomprese nel testo finale del regolamento (in particolare con riferimento all'esigenza di massima trasparenza delle fonti di finanziamento). Pag. 114
  Con riferimento allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia la Relazione rileva come l'Italia abbia mantenuto un costante impegno al fine di portare in primo piano, in sede europea, la necessità di una solida politica comune relativamente alle problematiche affrontate dai paesi di «frontiera esterna». Non appare però chiarito quale seguito sia stato dato alle sollecitazioni contenute nei documenti finali approvati dalle Commissioni competenti sul programma di Stoccolma, il 1o dicembre 2009, e sulla modifica del regolamento Frontex, il 10 giugno 2010. Tra queste sollecitazioni si ricorda quella a monitorare lo stato di attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini e quella sull'esigenza di rafforzare la cooperazione di Frontex con i Paesi di origine e di transito dell'immigrazione illegale e il suo ruolo nella sottoscrizione degli accordi tra l'Unione europea e i Paesi di origine e transito dei flussi migratori.
  Con riferimento alla riforma della governance economica, le Commissioni riunite V e XIV hanno approvato un documento finale il 10 dicembre 2010 nel quale, tra le altre cose, si richiede una migliore individuazione degli indicatori di rischio di squilibrio macroeconomico; un'attenuazione nella previsione di criteri quantitativi rigidi e semiautomatici per la riduzione del debito pubblico e una maggiore riflessione sul ricorso alla «maggioranza inversa» per l'irrogazione delle sanzioni. Anche a questo proposito la Relazione non appare chiarire quale riscontro tali osservazioni abbiano trovato nell'elaborazione del testo definitivo del nuovo patto di stabilità e crescita, approvato definitivamente dal Consiglio Ecofin del 4 ottobre 2011.
  Con riferimento al settore della vigilanza finanziaria, la Relazione ricorda l'entrata in vigore del Comitato europeo per i rischi sistemici e delle tre nuove autorità europee, la European Banking Authority, la European Securities and Market Authority e la European Insurance and Occupational Pensions Authority. Sulle relative proposte la VI Commissione Finanze aveva approvato un documento finale, il 22 settembre 2009, volto a richiedere, tra le altre cose, l'attribuzione al Comitato per i rischi sistemici di personalità giuridica e poteri vincolanti, nonché la tutela dell'indipendenza delle autorità nazionali di vigilanza, attribuendo alle stesse poteri minimi comuni. Inoltre, il 19 ottobre 2010, la VI Commissione Finanze ha approvato un documento finale sulla proposta di regolamento sulle agenzie di rating. Il documento richiede, tra le altre cose, l'attribuzione alla European Securities and Market Authority di precisi poteri sanzionatori e l'incentivazione di agenzie di rating a livello regionale/locale. Anche su questi aspetti, la relazione non appare fornire chiarimenti.
  Dalla Relazione consuntiva emerge invece la coerenza di posizioni assunte da Camera e Governo sulla vicenda della proposta di regolamento sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea. Infatti, in questo caso, alla valutazione contraria della Commissione X Attività produttive il 15 dicembre 2010 si è associato il voto contrario dell'Italia in seno al Consiglio competitività del dicembre 2010.
  Rispetto a questi rilievi, l'intervento del Ministro per le politiche europee ai lavori della Commissione ha apportato elementi di conoscenza e di informazione assai utili. In particolare, è stato precisato che si è sistematicamente proceduto all'invio all'Amministrazione con competenza prevalente per materia, e alle altre eventualmente interessate, degli atti di indirizzo espressi dalle Camere e a darne contestuale comunicazione ai servizi della rappresentanza permanente italiana all'Unione europea. È stata inoltre ricordata l'intesa intercorsa tra le varie amministrazioni interessate in base alla quale le Amministrazioni medesime provvedono a segnalare al Dipartimento per le politiche europee, per i dossier di propria competenza, i casi in cui non hanno potuto conformarsi agli indirizzi definiti dalle Camere nonché gli eventuali casi in cui, alla luce dell'evoluzione di negoziati, abbiano dovuto discostarsi da tali indirizzi. In questo quadro, dalle dichiarazioni del Ministro è emerso come non siano pervenute, Pag. 115da parte delle Amministrazioni, segnalazioni di casi in cui la posizione rappresentata dal Governo in sede negoziale sia stata difforme dal parere espresso dalle Camere. Al contrario il Ministro ha sottolineato come, nel caso del Regolamento sull'Iniziativa dei cittadini, il Governo abbia costruito la propria posizione negoziale anche sulla base delle osservazioni espresse dalla Camera dei deputati, che sono state rappresentate in sede di negoziato ed accolte nel testo approvato lo scorso mese di marzo. Anche nel caso del brevetto unico europeo, la presa di posizione del Parlamento ha sensibilmente rafforzato la posizione del Governo. Infine, anche in tema di governance economica, il Governo sta tenendo conto degli atti di indirizzo approvati dalle Camere.

  5. Alla luce degli elementi sopra esposti è auspicabile che la risoluzione da approvarsi in esito all'esame in Assemblea si soffermi in particolare sull'esigenza di una valorizzazione del nuovo strumento rappresentato dalla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Questo con riferimento a due aspetti: da un lato, la necessità di una trasmissione sollecita del documento al Parlamento al fine di consentirne un esame che non risulti superato dalle evoluzioni successive; dall'altro lato l'opportunità di un affinamento dei contenuti della Relazione (anche attraverso la necessaria sensibilizzazione delle diverse amministrazioni coinvolte), in particolare per quanto concerne il seguito dato agli atti di indirizzo delle Camere sui progetti di atti dell'Unione europea, che rappresentano la frontiera più avanzata di intervento del Parlamento nel processo decisionale dell'Unione europea.