CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 gennaio 2012
592.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (C. 4865 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento alle assunzioni di personale che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'anno 2013».
1. 9. Calvisi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Con riferimento al personale soprannumerario, l'INPS, prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo deve procedere al riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; a tal fine il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'INPS è prorogato all'atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
1. 46. Cazzola.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano al personale educativo e scolastico degli enti locali a decorrere dall'anno 2013.
1. 49. I Relatori.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga dei termini per i rimborsi elettorali).

  1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo del consiglio regionale del Molise del 16 e 17 ottobre 2011, è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. 01. (Nuova formulazione) Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

ART. 8.

  Al comma l, lettera c), sostituire le parole: dicembre 2013 con le seguenti: dicembre 2015.
8. 7. Crosetto.

Pag. 44

ART. 10.

  Al comma 2, sostituire le parole: DPCM 25 febbraio 2011 con le seguenti: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011.
10. 1. Lo Presti.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.
10. 8. Miotto, Lenzi, Grassi, Pedoto.

  Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2012.
10. 9. Miotto, Lenzi, Grassi.

  Al comma 4, sostituire le parole: DPCM 25 febbraio 2011 con le seguenti: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011.
10. 2. Lo Presti.

ART. 11.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 31 luglio.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
11. 48. (Nuova formulazione). I Relatori.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il decreto di cui all'articolo 23, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale, è adottato entro il 31 marzo 2012, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, turismo e sport.
* 11. 14. (nuova formulazione). Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il decreto di cui all'articolo 23, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale, è adottato entro il al 31 marzo 2012, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, turismo e sport.
* 11. 20. (nuova formulazione). Rosato, Velo.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  «6-bis all'articolo 58, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle parole «ventiquattro mesi».
11. 50. I Relatori.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
11. 51. I Relatori.

Pag. 45

    Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga in materia di impianti funiviari).

  1. All'articolo 31, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166, le parole: «proroga di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «proroga di quattro anni».
  2. Alla tabella 1 allegata al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge del 26 febbraio 2011, n. 10, tabella 1, è soppressa la seguente voce: «due anni – articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.» È conseguentemente soppressa alla tabella 1 allegata al DPCM 25 marzo 2011, recante «Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», la voce: «articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni – Settore funiviario».
  3. Per gli impianti che beneficiano di proroghe richieste ai sensi delle previgenti disposizioni, e non ancora scadute, le Società Esercenti possono richiedere un'ulteriore concessione di proroga nel limite massimo dei quattro anni in relazione a quanto disposto dal comma 1.
11. 01. (nuova formulazione). Ceroni.

ART. 13.

  Al comma 3, sostituire le parole: 2 aprile 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine i seguenti periodi: «A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). A quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
* 13. 16. (Ulteriore nuova formulazione). Bitonci, Bragantini, Vanalli.

  Al comma 3, sostituire le parole: 2 aprile 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine i seguenti periodi: «A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). A quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente Pag. 46Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
* 13. 9. (Ulteriore nuova formulazione). Savino.

  Al comma 3, sostituire le parole: 2 aprile 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine i seguenti periodi: «A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). A quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
* 13. 44. (Ulteriore nuova formulazione). Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente
  3-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «al 1o giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: « al 30 giugno 2012».
13. 30. (nuova formulazione). Togni, Dussin, Lanzarin, Alessandri, Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-ter, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
   b) al comma 5-bis, le parole: «Per gli anni 2010 e 2011», le parole: «30 settembre 2011» e le parole: «per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Per gli anni 2010, 2011 e 2012», «30 settembre 2012» e «per gli anni 2010, 2011 e 2012»;
   c) al comma 5-ter, le parole: «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2010, 2011 e 2012»;
d) il comma 5-quater è abrogato.
13. 4. (nuova formulazione).  Iannuzzi, Mariani, Bonavitacola, Realacci, Bratti, Margiotta, Braga, Bocci, Benamati, Ginoble, Esposito, Marantelli, Viola, Motta.

Pag. 47

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale).

  1. Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, comunque in essere al 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2012.
13. 01. (Nuova formulazione) Vannucci, Favia.

ART. 14.

  Al comma 1, sostituire le parole: DPCM 25 febbraio 2011 con le seguenti: DPCM 25 marzo 2011, recante Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
14. 4. Lo Presti.

  Al comma 2, sostituire le parole: DPCM 25 febbraio 2011 con le seguenti: DPCM 25 marzo 2011, recante Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
14. 5. Lo Presti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. È differita al 1o gennaio 2013 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
14. 7. (Nuova formulazione) Bitonci, Vanalli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, il corso di laurea in scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11. Possono, inoltre, chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in scienze della formazione primaria. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione. Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono disciplinati i termini per consentire ai docenti di cui al presente comma l'aggiornamento delle domande per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e per lo scioglimento Pag. 48della riserva, ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato e indeterminato per l'anno scolastico 2012-2013.
14. 12. Antonino Russo, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Siragusa, Calvisi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013 destinate alla chiamata di professori di seconda fascia sono ripartite nei rispettivi esercizi tra tutte le Università statali e le Istituzioni ad ordinamento speciale. A tal fine la distanza dal limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono presi in considerazione esclusivamente per graduare le rispettive assegnazioni senza che ciò comporti l'esclusione di alcuna università nell'utilizzo delle risorse ai fini della chiamata di professori di seconda fascia.
14. 13. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga degli interventi in favore del comune di Pietrelcina).

  1. Il termine di cui al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina è prorogato nel limite di spesa di euro 500.000 per l'anno 2012.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 500.000 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14. 011. (Nuova formulazione) De Girolamo.

ART. 15

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. È prorogato al 31 dicembre 2013 il termine della validità della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
15. 8. (Nuova formulazione) Rosato, Fiano, Sbrollini, Sereni, Garofani, Recchia, Margiotta, Braga, Pedoto, Sarubbi, Murer, Marchioni, Mogherini Rebesani, Garavini, Vannucci, Zucchi, Marco Carra, Lovelli, Strizzolo, Rugghia, Touadi, Tullo, Fontanelli, Marchi, Bratti, Realacci, Viola, Zamparutti, Velo, Soro, Zunino, Bocci, Brandolini, Cenni, Colaninno, Fedi, Ferrari, Ghizzoni, Giacomelli, Gnecchi, Gozi, Lenzi, Lucà, Marantelli, Marchi, Margiotta, Melis, Merloni, Miglioli, Motta, Naccarato, Narducci, Oliverio, Pistelli, Porta, Quartiani, Rigoni, Rossomando, Rubinato, Schirru, Servodio, Siragusa, Verini, Villecco Calipari, Lolli.

Pag. 49

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2010 e 2012».
  3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a 250.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. 35 I Relatori.

ART. 19

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 6, comma 2, primo periodo del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296», sono aggiunte le seguenti: «, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».
19. 5. I Relatori.

ART. 21

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, le tariffe per la spedizione postale individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010 si applicano anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro iscritte al Registro degli operatori di Comunicazione (ROC) così come individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46 e delle associazioni d'arma e combattentistiche. In tal caso si prescinde dal possesso del requisito di cui all'articolo 2 lettera b) del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46».
21. 9. Marinello, Baretta.

ART. 22

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 9-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
  «9-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 per le iniziative agevolate che, alla data del 31 dicembre 2011, risultano realizzate in misura non inferiore all'80 per cento degli investimenti ammessi e a condizione che le stesse siano completate entro il 31 dicembre 2012. Per gli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l'agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle quote dei contributi maturati per investimenti realizzati dal beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Pag. 50Il Ministero dello sviluppo economico presenta una relazione sulle opere concluse e le eventuali economie realizzate sulle apposite contabilità speciali alla data del 31 dicembre 2012 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.»
22. 3. (Nuova formulazione) Di Caterina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al fine di prorogare a tutto il 2012 l'Accordo per il credito alle PMI sottoscritto dalle parti il 16 febbraio 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, avvia un tavolo di consultazione tra Governo, l'ABI e le organizzazioni imprenditoriali firmatarie».
22. 16. Marinello, Mantovano, Marsilio, Pagano, Baccini, Catone.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Protezione accordata al diritto d'autore).

  1. All'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, come modificato dall'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 131, le parole: «e a quelli fabbricati nei cinque anni successivi a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «e a quelli fabbricati nei quindici anni successivi a tale data».
22. 013. Nannicini, Vannucci.

ART. 28

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nel limite delle risorse finanziarie di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, destinate ad interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., comunque entro il limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente».
28. 1. Marinello.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis
(Proroga di termini per la definizione di violazioni in materia di affissioni e pubblicità).

  1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole «fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 29 febbraio 2012»;
   b) al comma 2 le parole: «entro il 30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012» e le parole: «31 maggio 2010» sono sostituite dalle seguenti. «31 maggio 2012».
28. 030. I Relatori.

Pag. 51

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga disposizioni efficientamento generatori di energia elettrica nei rifugi di montagna).

  1. Le risorse disponibili per l'applicazione dell'articolo 4 comma 1-quinques del decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, allocate sul capitolo 7334 – fondo finalizzato all'efficientamento del parco generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna – dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, nonché le risorse per l'anno 2011 pari a 1 milione di euro accantonati ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 per la medesima applicazione dell'articolo 4 comma 1-quinquies del decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, restano destinate alla medesima finalizzazione sino a definizione delle modalità di erogazione dalla norma stabilite tramite apposito decreto non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare.
28. 06. Quartiani, Froner, Motta.

ART. 29

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. L'abrogazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere gg-ter) e gg-quater) del medesimo comma 2».
29. 38. (Nuova formulazione) Causi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la parola: «2011» è aggiunta la seguente: «2012»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2013».

  6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
29. 16. Di Biagio, Duilio.

  Al comma 8, sostituire le parole: 31 marzo 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.
* 29. 123. (Nuova formulazione) Laffranco.

  Al comma 8, sostituire le parole: 31 marzo 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.
* 29. 144. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Pag. 52

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato da ultimo dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte le seguenti: «e la società riscossione Sicilia spa».
29. 19. Lo Presti.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogato a dieci anni, sempre a decorrere dal presupposto per l'applicazione del beneficio.
* 29. 37. Duilio, Borghesi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogato a dieci anni, sempre a decorrere dal presupposto per l'applicazione del beneficio.
* 29. 59. Togni, Lanzarin, Alessandri, Bitonci, Vanalli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogato a dieci anni, sempre a decorrere dal presupposto per l'applicazione del beneficio.
* 29. 86. Leone.

  Al comma 11, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 9 mesi.

  Conseguentemente al medesimo articolo, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, nonché ai commi 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di 9 mesi».
** 29. 57. (Nuova formulazione)  Lovelli, Sanga, Calvisi.

  Al comma 11, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 9 mesi.

  Conseguentemente al medesimo articolo, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, nonché ai commi 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di 9 mesi».
** 29. 12. (Nuova formulazione)  Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Stagno D'Alcontres, Soglia, Terranova, Pugliese.

  Al comma 11, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 9 mesi.

  Conseguentemente al medesimo articolo, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, nonché ai commi 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di 9 mesi».
** 29. 58. (Nuova formulazione) Fiorio.

Pag. 53

  Al comma 11, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 9 mesi.

  Conseguentemente al medesimo articolo, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, nonché ai commi 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di 9 mesi».
** 29. 119. (Nuova formulazione) Bitonci, Montagnoli.

  Al comma 14, premettere le seguenti parole: In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
29. 20 (Nuova formulazione) Lo Presti.

  Al comma 15, dopo la parola: Genova aggiungere le seguenti: e Livorno.
29. 10. Toccafondi, Di Virgilio.

  All'articolo 29, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 15, e con i medesimi termini e modalità, è altresì disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina la sospensione al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono nel periodi dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012.
29. 152. (Nuova formulazione) Naro, Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti, Garofalo,Germanà, Marinello, Genovese, Stagno d'Alcontres, Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Misiti, Pugliese, Soglia, Terranova, Messina, Leoluca Orlando, Borghesi, Favia, Mura, Donadi, Piffari, Briguglio, D'Antoni.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Al comma 12 dell'articolo 39 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «1o maggio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
   b) alla lettera a) del secondo periodo le parole: «30 novembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012».
29. 3. Leone.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  16-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2011 e 2012».
  16-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:
   a) quanto a 28 milioni di euro, mediante utilizzo delle proiezioni, per il medesimo anno 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 24 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo Pag. 541997, n. 68, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183;
   c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440 e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

  16-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 29. 6. Vannucci, Marchioni, Baretta, Orlando, Tullo.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  16-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2011 e 2012».
  16-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:
   a) quanto a 28 milioni di euro, mediante utilizzo delle proiezioni, per il medesimo anno 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 24 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183;
   c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440 e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

  16-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 29. 165. Pizzolante, Scandroglio, Cassinelli, Marchioni, Ceroni.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole «al periodo d'imposta in corso all'11 dicembre 2013», sono sostituite dalle seguenti: «al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015»; all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: «alla data del 20 gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dalla data del 20 gennaio 2009, ;».
29. 17. Vaccaro.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Limitatamente all'anno 2012, in deroga ai termini di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le regioni possono determinare gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 con propri provvedimenti da approvare entro il 31 dicembre 2011.
* 29. 84. Barani.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Limitatamente all'anno 2012, in deroga ai termini di cui all'articolo 24, Pag. 55comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le regioni possono determinare gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 con propri provvedimenti da approvare entro il 31 dicembre 2011
*29. 78. Di Caterina.

    Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
  16-bis. In attesa della completa attuazione dei commi 9 e 10 dell'articolo 12 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'applicabilità del comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è differita fino al primo giorno del mese successivo a quello dell'eventuale esito negativo della verifica di cui allo stesso comma 10 del citato articolo 12.
29. 146. Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012.
29. 114. Bitonci, Montagnoli, Vanalli.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania).

  1. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fino al decorso del termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI»;
   b) al terzo periodo, dopo le parole: «gestione commissariale» aggiungere le seguenti: «che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi».
29. 034 (Nuova formulazione) Distaso, Fucci, Lazzari.