CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 dicembre 2011
580.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (COM(2011)615 def.).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;
   esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
   considerato che:
    a) la valutazione della correttezza della base giuridica dei progetti legislativi dell'Unione europea è propedeutica rispetto al meccanismo per il controllo di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali di cui al Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, deve ritenersi che i Parlamenti nazionali possano adottare pareri motivati ai sensi dell'articolo 6 del medesimo Protocollo nel caso in cui riscontrino il ricorso ad una base giuridica non corretta o inappropriata rispetto al contenuto e alle finalità di un progetto legislativo europeo;
    b) la base giuridica della proposta in esame è costituita dall'articolo 177 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, le norme generali applicabili ai Fondi, nonché le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei Fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti;
    c) tale base giuridica è intesa a consentire l'esplicazione della competenza dell'UE definita dall'articolo 174 del TFUE che prevede che l'UE sviluppi e prosegua la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale, mirando in particolare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite e rivolgendo un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;Pag. 154
    f) l'articolo 21 della proposta di regolamento in esame stabilisce condizionalità connesse al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, prevedendo che la Commissione europea possa chiedere modifiche al contratto di partenariato, ove necessario per dare attuazione alle raccomandazioni rivolte agli Stati membri nell'ambito di una procedura per disavanzo eccessivo o per squilibri macroeconomici eccessivi ovvero ai programmi di riassetto applicabili agli Stati membri beneficiari di assistenza concessa dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria ovvero di un sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti. Se lo Stato membro interessato non soddisfa le richieste della Commissione o non risponde in modo soddisfacente alle sue osservazioni, la Commissione può adottare, con atti di esecuzione, una decisione di sospensione di parte dei o di tutti i pagamenti relativi ai programmi interessati. La Commissione può inoltre sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti o gli impegni relativi ai programmi interessati in relazione a decisioni che accertino il mancato adempimento di obblighi previsti nell'ambito delle procedure per disavanzi e squilibri eccessivi ovvero delle condizionalità per l'assistenza del meccanismo di stabilizzazione.
    g) tali condizionalità sono, pertanto, intese prevalentemente ad assicurare il rispetto di parametri macroeconomici e di finanza pubblica stabiliti da atti di diritto derivato, basati su disposizioni di cui al Titolo VIII del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo alla politica economica e monetaria;
    h) non risulta peraltro fondata l'argomentazione, sostenuta dalla Commissione europea nella valutazione di impatto, per cui le condizionalità di cui all'articolo 21 contribuirebbero ad assicurare politiche macroeconomiche e finanziarie che promuovono la crescita, ai fini di una più efficace e coerente attuazione degli interventi strutturali;
    i) occorre al riguardo ricordare che in base all'articolo 175 del TFUE, gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 174, che devono essere tenuti in considerazione anche nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione. In particolare, l'Unione concorre a tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti. Il medesimo articolo 175 precisa che le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche dell'Unione, possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni;
    i) la disposizione di cui all'articolo 175 sopra richiamato riafferma e precisa la portata del principio generale stabilito dall'articolo 120 del TFUE, in base al quale gli Stati membri attuano la loro politica economica «allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti all'articolo 3 del Trattati sull'Unione europea», tra i quali è inclusa la promozione della coesione economica, sociale e territoriale;
    l) dal combinato disposto degli articoli 175 e 120 del TFUE emerge con evidenza che le misure di politica economica dell'Unione devono contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo della politica di coesione;
    m) l'articolo 177 del TFUE, pur letto in combinato con gli articoli 174 e 175 sopra richiamati, non giustifica la previsione di condizionalità, quali quelle previste dal richiamato articolo 21 della proposta in esame, volte ad assoggettare gli strumenti della politica di coesione al perseguimento di obiettivi ad essa estranei;
    n) l'introduzione di condizionalità macroeconomiche non sarebbe peraltro Pag. 155giustificabile neanche mediante ricorso a basi giuridiche contenute nel titolo VIII del TFUE tenuto conto del combinato disposto dei richiamati articoli 120 e 175,
    i) la proposta è conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo da essa perseguito di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni dell'Unione europea, non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri, ma può essere realizzato meglio a livello di Unione. I meccanismi prospettati dalla proposta di regolamento, confermando una programmazione e gestione dei fondi strutturali condivisa tra istituzioni europee, nazionali e regionali, costituiscono inoltre una piena esplicazione del principio di sussidiarietà anche sul piano funzionale;

DELIBERA DI ESPRIMERE

un parere motivato, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, limitatamente all'articolo 21 della proposta di regolamento in esame.

Pag. 156

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  All'articolo 1, comma 1, allegato A, eliminare la seguente direttiva:
  «2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:
  «2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia».
1. 1. La VIII Commissione.

  All'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alle norme di regolazione della Sogin S.p.A., ai fini della gestione più responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi).

  1. Nell'ambito della predisposizione del «quadro nazionale» per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi previsto dall'articolo 5 della Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché al fine di mantenere ed accrescere l'esperienza e le competenze in materia di sicurezza nucleare in capo alla Sogin S.p.A nell'ambito delle proprie responsabilità di soggetto che deve provvedere alla gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e per poter programmare e seguire la realizzazione di investimenti in un più ampio arco temporale relativamente alle proprie attività di decommissioning degli impianti nucleari italiani e della gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi provenienti dalle attività nucleari industriali, mediche e di ricerca, in deroga al secondo comma dell'articolo 2383, del codice civile, come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, l'organo di amministrazione della Sogin S.p.A. dura in carica cinque anni. Tale disposizione si applica anche per l'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo.
  2. Ai fini del contenimento delle spese, nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, la Sogin S.p.A, non può inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad una annualità di indennità, così come previsto dall'articolo 1, comma 466 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
1. 2. La VIII Commissione.

Pag. 157

  Ai commi 1 e 3, allegato B, aggiungere, in fine, la seguente direttiva:
  2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.
1. 3. La XII Commissione.

  Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:
  2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione della Direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della salute, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
1. 4. La XII Commissione.

ART. 3.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 11 della legge Comunitaria 2010 dopo la parola «fruizione» inserire le seguenti parole: «per la libera circolazione».
3. 1. Pizzolante.
(Inammissibile)

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357).

  1. L'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è sostituito dal seguente:
  «Art. 12. – (Introduzioni e reintroduzioni). – 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'Allegato D annesso al presente regolamento, e delle specie di cui all'Allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nonché per l'introduzione in deroga a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, nel rispetto delle finalità del presente decreto e della salute e del benessere delle specie, tenendo conto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007.Pag. 158
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione o ripopolamento sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento delle specie di cui al citato comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero della salute, nonché presentando agli stessi Ministeri un apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione o ripopolamento contribuisce in modo soddisfacente alle finalità di cui all'articolo 1 comma 2.
  3. È vietata l'introduzione in natura di specie e di popolazioni non autoctone. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e di popolazioni autoctone quando la loro introduzione interessi porzioni di territorio esterne all'area di presenza naturale.
  4. Su istanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'introduzione delle specie e delle popolazioni di cui al comma 3 può essere autorizzata in deroga dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute per quanto di competenza, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, nel rispetto della salute e del benessere delle specie autoctone.
  5. Per l'introduzione e la traslocazione di specie e di popolazioni faunistiche alloctone per l'impiego ai fini di acquacoltura si applica il citato regolamento (CE) n. 708/2007.
  6. L'autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata alla valutazione di uno specifico studio comprendente un'analisi dei rischi ambientali, predisposto dai soggetti privati ovvero dagli enti territoriali richiedenti, i quali vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che evidenzi l'assenza di pregiudizi per le specie e gli habitat naturali. Qualora lo studio evidenzi l'inadeguatezza delle informazioni scientifiche disponibili, devono essere applicati principi di prevenzione e di precauzione, compreso il divieto dell'introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato stabilito dall'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni.
  7. Nel decreto di cui al comma 1 è specificata la procedura per l'autorizzazione in deroga al divieto di cui al comma 3».
5. 01. La XIII Commissione.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per i rapporti Pag. 159con le regioni e per la coesione territoriale, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati nonché per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) per l'importazione di legname nella Comunità europea, secondo i seguenti princìpi direttivi:
   a) individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate per la verifica, mediante le risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze FLEGT e determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005;
   b) determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005 in modo tale che le sanzioni risultino dissuasive;
   c) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che devono collaborare nell'attuazione del regolamento e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;
   d) determinazione di una tariffa per l'importazione di legname proveniente dai Paesi rispetto ai quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal regolamento e sua destinazione a integrale copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti finalizzate a controlli a norma dell'articolo 5 del medesimo regolamento.

  2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. 02. La XIII Commissione.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva).

  1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:
  Art. 3. – (Designazione dell'origine). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di indicare nell'etichetta o nei documenti commerciali degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, la designazione di origine prevista dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento Pag. 160euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che possono indicare un'origine geografica diversa dalle designazioni di origine consentite dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative.
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione dell'olio d'oliva composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini e dell'olio di sansa d'oliva in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che evocano una qualunque origine geografica.
  4. Chiunque, prima dell'inizio dell'attività di confezionamento degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, non osserva l'obbligo di registrarsi nell'apposito elenco tenuto nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale ai sensi delle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. La medesima sanzione si applica in caso di mancata comunicazione di cessazione dell'attività di confezionamento.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendovi obbligato, non istituisce il registro nel quale devono essere annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini previsto dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. Se l'inosservanza riguarda il mancato rispetto delle modalità di tenuta, ivi comprese l'inesattezza e l'incompletezza, e dei tempi di registrazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da duecento euro a milleduecento euro».

  2. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:
  Art. 5. – (Identificazione delle partite). – 1. Chiunque non rispetta le prescrizioni sull'identificazione delle partite stabilite dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

  3. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:
  Art. 6. – (Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi). – 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquanta euro a trecento euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto non superiori a cento litri.
  2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquemila euro a trentamila euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto superiori a trentamila litri.
  3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, per i prodotti preconfezionati il quantitativo di prodotto a cui riferirsi si identifica con quello del lotto di produzione».

  4. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, la parola: «inflazione» è sostituita dalla seguente: «infrazione» e le parole: «si applicano le sanzioni previste dal presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie» sono sostitute dalle seguenti: «le sanzioni previste per ciascuna fattispecie dal presente decreto legislativo sono raddoppiate».Pag. 161
  5. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:
  1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo.
5. 03. La II Commissione.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 3, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli;
   b) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale;
   c) utilizzo dei pioventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse all'attuazione della direttiva;
   d) revisione dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe da applicare per le istruttorie e i controlli;
   e) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni.
5. 05. La VIII Commissione.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali).

  1. All'articolo 29-quater, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «ad ogni effetto» aggiungere le parole «ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione e, in ogni caso.
5. 09. La VIII Commissione.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE).

  Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «gli articoli 7, 8, 11, commi 1» le parole: «e 3» sono sostituite con: «e 6»;Pag. 162
   b) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: «agli articoli 7, 8, 11, commi 1» le parole: «e 3» sono sostituite con: «e 6»;
   c) all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «gli obblighi di cui agli articoli 11,» le parole: «comma 3» sono sostituite con «comma 6».
   d) all'articolo 7 comma 5 lettera a) dopo le parole: «riferiti dall'operatore ai sensi dell'articolo 11,» le parole: «comma 3» sono sostituite con: «comma 6».
   e) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: «da parte dell'autorità competente» aggiungere le seguenti: «A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore può allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni».
   f) All'articolo 6 comma 10 dopo le parole: «fornendo al medesimo le informazioni pertinenti» sono aggiunte le parole comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti,».
   g) L'articolo 8 comma 1 è sostituito dal seguente.

  «L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale di un annuncio contenente:
   1) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;
   2) informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabili del procedimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni nonché i termini per la presentazione delle stesse;
   3) se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;
   4) la natura delle eventuali decisioni;
   5) l'indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione.

  L'autorità competente mette a disposizione del pubblico interessato anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorità competente in merito alla domanda di autorizzazione nonché altre informazioni attinenti la domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore.
  Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni.»
   h) all'articolo 8 il comma 2 è sostituito dal seguente: «soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorità competente fino a 30 giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui al comma 1.»;Pag. 163
   i) all'articolo 10 comma 1 lettera a) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 11 le parole: «comma 2» sono sostituite con le parole «comma 3»;
   j) All'articolo 10, comma 1, lettera c) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 12,» le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite con le parole: «commi 3 e 4»;
   k) All'articolo 11, comma 7, alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le parole: «Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorità competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale con oneri a carico dell'operatore.»;
   l) All'articolo 12, comma 3, alla fine del periodo è aggiunto il seguente periodo «In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorità competente può assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva tutta la normativa nazionale e comunitaria in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti.»;
   m) All'articolo 13, comma 1, lettera a) dopo le parole: «Valutare la probabilità che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati,» sono aggiunte le parole: «anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti,»;
   n) All'articolo 16 comma 3, le parole: «l'operatore trasmette le informazioni di cui all'articolo 6, comma 14, sono sostituite con le parole: «l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 15.»;
   o) All'articolo 17, comma 1, la parola: «successivamente» è sostituita dalle seguenti: «a intervalli periodici in seguito, compresa la fase successiva alla chiusura» ed è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione».
5. 06. La VIII Commissione.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per il riordino delle disposizioni della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo di riordino, coordinamento, integrazione e semplificazione delle disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, finalizzato a garantire il pieno e corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, in relazione alle contestazioni mosse dalla Commissione europea attraverso la procedura d'infrazione n. 2007/4680, nonché a evitare rischi di procedure di infrazione per il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE. Il decreto legislativo tiene conto anche dei seguenti criteri direttivi:
   a) riordino, coordinamento e semplificazione degli strumenti di pianificazione, piano di gestione del rischio idrogeologico, piano di gestione dei bacini idrografici e piano di tutela, anche al fine di superare la sovrapposizione tra i diversi piani e snellire il procedimento di adozione e di approvazione degli stessi, con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e con la certezza dei tempi di conclusione dell’iter procedimentale nonché del riesame e dell'aggiornamento degli stessi piani;
   b) modifiche, integrazioni e abrogazione di ogni altra definizione, disposizione e concetto necessari al raggiungimento della conformità con la normativa dell'Unione europea e nazionale vigente;Pag. 164
   c) riordino e razionalizzazione delle normative in materia di acque e di gestione del rischio idrogeologico;
   d) riordino e aggiornamento delle disposizioni in materia di concessione d'uso della risorsa idrica.

  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato con la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. 07. La VIII Commissione.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per l'armonizzazione della disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture dei trasporti e dagli impianti industriali, negli edifici e negli ambienti di vita con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002).

  1. Al fine di assicurare una completa armonizzazione della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, il Governo è delegato ad adottare, nei modi stabiliti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4 e agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni;
   b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla citata legge n. 447 del 1995;
   c) aggiornamento della disciplina delle sorgenti di rumore relative alle infrastrutture dei trasporti e agli impianti industriali;
   d) regolamentazione della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle discipline sportive;Pag. 165
   e) regolamentazione della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;
   f) aggiornamento della definizione di tecnico competente in acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni;
   g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;
   h) regolamentazione della sostenibilità economica degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di tali pareri.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. 08. La VIII Commissione.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011).

  1. Il presente articolo in attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese. Per transazioni commerciali tra imprese si intendono quelle che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.
  2. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:
   a) «transazioni commerciali», le transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;
   b) «impresa», ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell'ambito di un'attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;
   c) «ritardo di pagamento», il pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale devono essere soddisfatte le condizioni di cui al comma 3;
   d) «interessi di mora», gli interessi legali di mora o interessi ad un tasso Pag. 166concordato tra imprese, soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 11 a 14;
   e) «interessi legali di mora»: interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali;
   f) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;
   g) «importo dovuto», la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;
   h) «riserva di proprietà»: l'accordo contrattuale in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;
   i) «titolo esecutivo»: ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciato da un'autorità giurisdizionale o altra autorità competente, inclusi i provvedimenti provvisoriamente esecutivi, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.

  3. Nelle transazioni di cui al comma 1 il creditore ha diritto agli interessi legali di mora o agli interessi ad un tasso concordato tra le imprese interessate, senza che sia necessario un sollecito, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto, e quando il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore. Per ritardo di pagamento si intende il pagamento non effettuato durante il periodo contrattuale o legale in applicazione dei criteri di cui al comma 5.
  4. Nei casi di cui al comma 3, il tasso di riferimento applicabile per il primo semestre dell'anno in cui debbono essere versati gli interessi di mora è quello in vigore il 1o gennaio dell'anno medesimo, per il secondo semestre è quello in vigore il 1o luglio dell'anno medesimo.
  5. Qualora siano soddisfatti i criteri di cui al comma 3:
   a) il creditore ha diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;
   b) se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore ha diritto agli interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:
    1) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
    2) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
    3) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
    4) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.

  6. Ove sia prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, la durata massima di tale procedura non può superare i trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato Pag. 167espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi del comma 11.
  7. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi del comma 11.
  8. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le vigenti disposizioni di legge, termini di pagamento che prevedano il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente articolo sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.
  9. Ove gli interessi di mora siano esigibili in una transazione commerciale ai sensi del comma 5, il creditore ha diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfetario di 40 euro. L'importo forfetario è esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.
  10. Il creditore, oltre all'importo forfetario di cui al comma 9, ha diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfetario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese che il creditore abbia eventualmente sostenuto per l'affidamento di un incarico a un avvocato e a una società di recupero crediti.
  11. Una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non può essere fatta valere o dare diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore.
  12. Ai sensi del comma 11 una clausola contrattuale o una prassi è in particolare gravemente iniqua per il creditore nel caso in cui si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale. Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del presente comma, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, ed in particolare:
   a) qualora si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;
   b) sulla base della natura del prodotto o del servizio;
   c) qualora il debitore abbia un motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse di mora legale di cui al comma 3, al periodo di pagamento di cui ai commi 6 e 7 o all'importo forfetario di cui al comma 9.

  13. Ai fini di cui al comma 11, si considerano clausole contrattuali o prassi gravemente inique quelle che escludono l'applicazione di interessi di mora di cui al comma 3 e il risarcimento per i costi di recupero di cui al comma 10.
  14. Al fine di stabilire mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a clausole contrattuali e prassi gravemente inique ai sensi del comma 11, le associazioni di categoria rappresentate nelle Camere di commercio, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio, ai sensi dell'articolo 4, affinché tali clausole contrattuali o prassi siano adeguatamente sanzionate.
  15. Ai fini di assicurare piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze rende pubblico il tasso d'interesse legale di mora applicabile.
  16. Il Ministro dello sviluppo economico istituisce un tavolo tecnico al quale partecipano le associazioni maggiormente rappresentative delle micro, piccole e medie imprese e delle grandi imprese, al fine di incoraggiare la creazione di codici di pagamento rapido che prevedano termini di pagamento chiaramente definiti e un adeguato procedimento per trattare tutti i pagamenti oggetto di controversia o qualsiasi altra iniziativa che affronti la questione Pag. 168cruciale dei ritardi di pagamento e contribuisca a sviluppare una cultura di pagamento rapido.
  17. Il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà, di cui all'articolo 1523 del codice civile, tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci. Relativamente alla conservazione del diritto di proprietà di cui al presente comma devono essere considerati gli anticipi già versati dal debitore.
  18. Ai sensi dell'articolo 1992 del codice civile, un titolo esecutivo di pagamento come definito dall'articolo 474 del codice di procedura civile può essere ottenuto, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Per calcolare il periodo di cui al presente comma non si tiene conto dei periodi necessari per le notificazioni e di qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.
  19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle medesime condizioni a tutti i creditori stabiliti nell'Unione europea.
  20. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.
  21. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato nella direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione all'articolo 4 della direttiva medesima, relativamente alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni».

  Conseguentemente all'allegato B, all'articolo 1, commi 1 e 3, sopprimere la voce 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (scadenza 16 marzo 2013);.
5. 010. La X Commissione.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  «Art. 5-bis.(Modifiche al Codice del Consumo per adeguare il testo alle disposizioni della direttiva 2009/22/CE, concernente provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori che abroga e sostituisce la direttiva 98/27/CE, in relazione al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che recepisce la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno). – 1. All'Articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:
   c) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno».
5. 011. La X Commissione.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).

  1. Il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) garantire l'implementazione di metodi alternativi all'uso di animali a fini scientifici, destinando all'uopo congrui finanziamenti; formare personale esperto Pag. 169nella sostituzione degli animali con metodi in vitro, nel miglioramento delle condizioni sperimentali (principio delle 3R), anche tramite corsi di approfondimento all'interno di Centri di ricerca e Università integrandone il piano di studi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, assicurare l'osservazione e applicazione del principio delle 3R grazie alla presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni Organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;
   b) vietare l'utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti e specie in via d'estinzione a meno che non risulti obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali o internazionali o non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai princìpi della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;
   c) vietare l'allevamento di primati, cani e gatti destinati alla sperimentazione di cui alla lettera b) su tutto il territorio nazionale;
   d) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana, animale e l'ambiente;
   e) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari, ed esperimenti bellici;
   f) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all'animale;
   g) assicurare un sistema ispettivo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, con un numero minimo di due ispezioni all'anno di cui una effettuata senza preavviso;
   h) predisporre una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e dei metodi alternativi;
   i) definire un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.
5. 012. La XII Commissione.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Adeguamento alla procedura d'infrazione n. 2010/4188 in materia di Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali).

  1. Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella dell'Unione europea e per ottemperare alla procedura d'infrazione n. 2010/4188 avviata ai sensi dell'ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1-bis è soppresso.
* 5. 013. Fava.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Adeguamento alla procedura d'infrazione n. 2010/4188 in materia di Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali).

  1. Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella dell'Unione europea e per ottemperare alla procedura d'infrazione n. 2010/4188 avviata ai sensi dell'ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1-bis è soppresso.
* 5. 016. Vignali, Gottardo.

Pag. 170

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) sono aggiunte infine le seguenti parole: avvalendosi a tal fine di tutte le informazioni di cui disponga, incluse quelle che gli sono state fornite dai titolari dei diritti violati dall'attività o dall'informazione, anche in relazione ad attività o a informazioni illecite precedentemente memorizzate dal prestatore a richiesta dello stesso o di altri destinatari del servizio;
   b) alla lettera b) dopo le parole: «autorità competenti» sono inserite le seguenti: «o di qualunque soggetto interessato,»;

  2. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
  «3-bis. In ogni caso le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto non si applicano:
   a) al prestatore che deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti;
   b) al prestatore che metta a disposizione del destinatario dei suoi servizi oggetto del presente decreto, o comunque fornisca o presti a suo favore, anche strumenti o servizi ulteriori, in particolare di carattere organizzativo o promozionale, ovvero adotti modalità di presentazione delle informazioni non necessarie ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto del presente decreto, che siano idonei ad agevolare o a promuovere la messa in commercio di prodotti o di servizi ad opera del destinatario del servizio;
   c) al prestatore che non abbia adempiuto al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da esso e che è previsto dal diritto al fine di individuare e di prevenire taluni tipi di attività illecite. In particolare, al fine di prevenire la violazione dei diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, tale dovere di diligenza comprende tra l'altro: l'adozione di filtri tecnicamente adeguati che non abilitino l'accesso ad informazioni dirette a promuovere o comunque ad agevolare la messa in commercio di prodotti o di servizi, in quanto tali informazioni contengano parole chiave che, negli usi normali del commercio, indicano abitualmente che i prodotti o i servizi a cui si applicano non sono originali, usate isolatamente o in abbinamento a un marchio o a un segno distintivo di cui il destinatario del servizio non abbia dimostrato di essere il titolare o il licenziatario; l'adozione di filtri tecnicamente adeguati che non abilitino l'accesso ad informazioni dirette a promuovere o comunque ad agevolare la messa in commercio di prodotti o di servizi la cui descrizione corrisponde alla descrizione di prodotti o di servizi contraffattori, che i titolari dei diritti di proprietà industriale ad essi relativi abbiano preventivamente comunicate al prestatore del servizio; l'esercizio di tali filtri anteriormente alla messa on line dell'informazione; la pubblicazione all'interno del sito del prestatore del servizio, in modo chiaro e visibile, di tale regola di esclusione. Al fine di prevenire la violazione delle norme sulla commercializzazione di prodotti o di servizi soggetti a limitazioni legali nella vendita o nella fornitura, tale dovere di diligenza comprende tra l'altro: l'adozione di filtri tecnicamente adeguati che non abilitino l'accesso ad informazioni dirette a promuovere o comunque ad agevolare la messa in commercio di prodotti o di servizi, la cui Pag. 171commercializzazione è riservata a canali di vendita o di fornitura particolari o richiede la prescrizione medica; l'esercizio di tali filtri anteriormente alla messa on line dell'informazione; la pubblicazione all'interno del sito del prestatore del servizio, in modo chiaro e visibile, di tale regola di esclusione.

  3-ter. Le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo e, in particolare, delle azioni inibitorie previste dal codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, che obbligano a porre fine a una violazione di diritti della proprietà industriale o intellettuale o ad impedirla, anche con la rimozione dell'informazione illecita o con la disabilitazione dell'accesso alla medesima.
5. 014. Fava.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, e del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno ed il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e finanze, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, uno o più decreti legislativi ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia e dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 e alle altre disposizioni comunitarie, nonché agli accordi internazionali già adottati o che saranno adottati entro il termine di esercizio della delega stessa;
   b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;
   c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria vigente;
   d) previsione delle procedure eventualmente adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n. 428/2009, e successive modificazioni;
   e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso e in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti nell'ambito dei limiti di pena previsti nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.

  2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la stessa procedura, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.Pag. 172
  3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96 in quanto compatibile con il Reg. (CE) 428/2009 con particolare riguardo anche alle fattispecie sanzionatorie ivi statuite per quanto applicabili alle condotte previste nel medesimo Reg. (CE) n. 428/2009.
  4. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. 034. Il Governo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti).

  1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata il vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, e del Ministro dello Sviluppo Economico, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, uno o più decreti legislativi ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia e dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 e alle altre disposizioni comunitarie, nonché agli accordi internazionali già adottati o che saranno adottati entro il termine di esercizio della delega stessa;
   b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;
   c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
   d) previsione delle procedure eventualmente adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n. 428/2009, e successive modificazioni;
   e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso e in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti;

  2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la stessa procedura, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
  3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in quanto compatibile con il Reg. (CE) 428/2009 con particolare riguardo anche alle fattispecie sanzionatorie ivi statuite per quanto applicabili alle condotte previste nel medesimo Reg. (CE) n. 428/2009.
5. 015. Vignali, Gottardo.

Pag. 173

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE e successive modificazioni, in materia di requisiti del responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali).

  1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 101, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1 e al comma 2-bis) deve svolgere la propria attività a carattere continuativo nella sede indicata nell'autorizzazione con un orario compatibile con le necessità derivanti dalle dimensioni dell'attività di distribuzione espletata. Su proposta del Ministero della Salute, sentita l'AIFA, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al periodo precedente».
   b) all'articolo 101, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:
   a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:
    I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;
    II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
    III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;
   b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:
    I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;
    II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;
    III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;
    IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;
   c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali.

  2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b) e dal comma 2-bis)».
5. 017. Gottardo, Vignali.

(Inammissibile)

Pag. 174

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifica al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 recante attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria).

  1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria, e successive modificazioni, le parole: «, nei quattro anni successivi alle date ivi previste,» sono soppresse.
5. 018. Gottardo, Vignali.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI).

  1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla Direttiva 2011/36/UE del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
   a) adeguare, in coerenza con l'articolo 2 della direttiva, la definizione di delitto di tratta di esseri umani, di cui all'articolo 601 del codice penale, nel rispetto del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale sancito dall'articolo 25 della Costituzione, al fine di introdurre in tale nozione gli atti dolosi punibili quali il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o trasferimento dell'autorità sulle vittime, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra ai fini di sfruttamento;
   b) con particolare riferimento alla punibilità degli «atti di passaggio o trasferimento dell'autorità sulle vittime», di cui all'articolo 2 della direttiva, circoscrivere la fattispecie, precisando le condotte punibili;
   c) definire lo sfruttamento nel rispetto dell'articolo 2 paragrafo 3 della direttiva e stabilire l'irrilevanza del consenso;
   d) in aderenza al paragrafo 5 dell'articolo 2, qualora le condotte di cui alla lettera a) coinvolgano minori di anni diciotto, prevedere che vengano punite come reato di tratta di esseri umani anche in assenza dei mezzi di coercizione elencati al paragrafo 1 dell'articolo 2 della direttiva;
   e) al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 19 della direttiva, nonché alle Raccomandazioni dell'Aja sul traffico degli esseri umani del 1997, prevedere l'istituzione del Relatore nazionale – equivalente al cosiddetto National Rapporteurs (for trafficking in Human Beings) – al fine di dotare il nostro Paese di un organismo in grado di monitorare il fenomeno, di scambiare informazioni sulle politiche nazionali e di contribuire alla prevista relazione della Commissione europea per la lotta alla tratta di esseri umani nello spazio europeo, di cui all'articolo 20 della medesima direttiva;Pag. 175
   f) prevedere le misure necessarie atte alla tutela penale, all'assistenza e al sostegno delle vittime, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della direttiva;
   g) con specifico riferimento all'articolo 16 della direttiva e alla protezione dei minori non accompagnati vittime della tratta, intesi, ai sensi del considerando n. 23 della medesima direttiva, quali soggetti che versano in situazione di particolare vulnerabilità e meritevoli di specifiche tutele, istituire il Tutore, o figura analoga, per la tutela del minore straniero non accompagnato vittima di tratta. Ferme restando le disposizioni vigenti, di natura urgente e temporanea, tra cui l'affidamento alle strutture di protezione sociale e il permesso di soggiorno temporaneo, nonché le prerogative assegnate al Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del Lavoro e politiche sociali, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 286/1998 e successivi regolamenti attuativi, prevedere per tali soggetti uno status giuridico duraturo, facilitare l'esercizio del diritto di asilo che le convenzioni internazionali riconoscono ai minorenni, in adeguamento del paragrafo 2 dell'articolo 16 della medesima direttiva, concernente l'adozione di misure necessarie per una soluzione duratura, basata sulla valutazione caso per caso dell'interesse superiore del minore, per realizzare una sua concreta integrazione.
5. 019. Garavini, Ferranti, Gozi, Zampa, Farinone.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  Al Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. All'articolo 16, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «le disposizioni del presente articolo non si applicano al commercio al dettaglio su aree pubbliche».
  2. Il comma 5 dell'articolo 70 è sostituito dal seguente:
  «1. Le Regioni, in sede di Conferenza dei Presidenti delle regioni e Province autonome, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, stabiliscono le norme per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. I criteri di scelta per il rilascio dei titoli autorizzatori dovranno tenere in prioritaria considerazione, gli obiettivi di politica sociale, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente urbano, la salvaguardia del patrimonio culturale rappresentato dalle caratteristiche tradizionali delle fiere e dei mercati oggetto della selezione nonché la professionalità acquisita.
  2. Le autorizzazioni e concessioni in essere alla data di entrata in vigore dei nuovi criteri, di cui all'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010, come modificato dal precedente comma, sono prorogate per 12 anni indipendentemente dalla loro scadenza originaria».
5. 020. Luongo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al fine di adeguare la legislazione nazionale all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo, all'articolo 266 del codice di procedura penale aggiungere il comma 2-bis con il seguente testo: «2-bis. Negli stessi casi sono consentite le registrazioni di colloqui tra presenti, nonché conversazioni telefoniche, effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione. Le registrazioni di colloqui tra presenti e di conversazioni telefoniche, effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione sono equiparate Pag. 176alle intercettazioni e ad esse si applica la relativa disciplina».
  2. Al comma 1 dell'articolo 271 del codice di procedura penale dopo le parole: «i risultati delle intercettazioni» aggiungere le seguenti: «, delle registrazioni di colloqui tra presenti nonché delle registrazioni di conversazioni telefoniche effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione».
5. 021. Razzi, Marmo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 e ulteriori misure per contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto).

  1. Al fine di dare attuazione alla direttiva 2010/23/UE, all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», dopo la lettera d) del sesto comma è inserita la seguente lettera:
   e) alle cessioni effettuate fino al 30 giugno 2015 di quote di emissione di cui all'articolo 3, comma primo, lettera p), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e alle cessioni di unità del monte-emissioni assegnato, di unità di rimozione delle emissioni, di unità di riduzione delle emissioni certificate e di unità di riduzione delle emissioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e-bis) n. 1 e n. 2, q) ed u), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, nonché di ogni altra unità che possa essere utilizzata dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

  2. Al fine di contrastare l'evasione in materia di imposte sul valore aggiunto, all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», dopo la lettera e) del sesto comma sono inserite le seguenti lettere:
   f) alle cessioni di diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo;
   g) alle cessioni dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.» e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.».

  3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è subordinata al parere delle competenti commissioni parlamentari e alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

  Conseguentemente, nell'Allegato B, sopprimere la seguente direttiva: 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.
5. 022. Buttiglione.

Pag. 177

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al fine di assicurare il pieno impiego delle risorse rese disponibili dall'Unione Europea nel quadro del FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) e del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) e l'assolvimento delle correlate obbligazioni derivanti dal rispetto dell'ordinamento comunitario, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2014 gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in scadenza nel triennio 2011-2013, nei limiti della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia.
  2. All'onere derivante dal presente comma, pari a 533.333 euro per il 2012, 666.666 euro per il 2013 e 800.000 euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C – Missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «Sostegno al settore agricolo». Voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto legislativo 165/99 e decreto legislativo n. 188 del 2000 – di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183.
5. 023. Formichella.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al fine di assicurare il pieno impiego delle risorse rese disponibili dall'Unione Europea nel quadro del FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) e del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) e l'assolvimento delle correlate obbligazioni derivanti dal rispetto dell'ordinamento comunitario, all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, le parole «per una sola volta» sono soppresse.
  2. All'onere derivante dal presente comma, pari a 533.333 euro per il 2012, 666.666 euro per il 2013 e 800.000 euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C – Missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «Sostegno al settore agricolo», Voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto legislativo 165/99 e decreto legislativo n. 188 del 2000 – di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183.
5. 024. Formichella.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose,»;
   b) all'articolo 10, comma 6, dopo le parole: «L'operazione di trattamento» sono aggiunte le seguenti: «e di riciclaggio»;
   c) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto costi/efficacia per tutti i tipi di pile ed accumulatori.»;
   d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «a trattamento o riciclaggio» sono sostituite dalle seguenti: «a trattamento e a riciclaggio»;
   e) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 1, dopo le parole: «Le pile e gli accumulatori» sono aggiunte le seguenti: «e i pacchi batterie»;Pag. 178
    2) al comma 3, dopo le parole: «sono contrassegnati» sono aggiunte le seguenti: «in modo visibile, leggibile ed indelebile»;
   f) all'allegato II, Parte B: Riciclaggio, i punti 1 e 2 sono soppressi.
5. 025. Gottardo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, al primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis.».
*5. 045. Tortoli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, al primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis.».
*5. 026. Gottardo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali).

Art. 1.
(Oggetto e ambito di applicazione).

  1. Il presente capo stabilisce i principi comuni per la determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale.
  2. Fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, nonché fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è istituita l'Autorità nazionale di vigilanza, di cui all'articolo 3, che svolge compiti di regolazione economica nonché di vigilanza, di cui all'articolo 10, con l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi.
  3. I modelli di tariffazione, approvati dall'Autorità previo parere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati anche all'innovazione tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi.
  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa istruttoria dell'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 3, trasmette annualmente alla Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo e della normativa comunitaria.
  5. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e di terminale, di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, né ai diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2006, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, né ai diritti riscossi per finanziare Pag. 179l'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
  6. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 2.
(Definizioni).

  1. Ai fini dei presente capo si intende per:
   a) aeroporto: qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;
   b) gestore aeroportuale: il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le attività dei vari operatori presenti negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse;
   c) utente dell'aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e merci, da e per l'aeroporto di base;
   d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell'aeroporto per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all'atterraggio, al decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, nonché ai corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo;
   e) rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti, debitamente designato come tale da uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestore aeroportuale.

Art. 3.
(Autorità nazionale di vigilanza).

  1. È designato, in sede di prima applicazione delle norme comunitarie, Autorità nazionale di vigilanza, di seguito denominata «Autorità di vigilanza», l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
  2. Al fine dello svolgimento delle funzioni, di cui all'articolo 1, comma 3, attribuite all'Autorità di vigilanza, nell'ambito dell'ENAC è istituita la «Direzione diritti aeroportuali», apposita struttura nei limiti della dotazione organica, finanziaria e strumentale disponibile all'entrata in vigore della direttiva 2009/12/CE, che opera con indipendenza di valutazione e di giudizio.
  3. Al fine di garantire l'autonomia, l'imparzialità e l'indipendenza dell'Autorità di vigilanza, l'attività della Direzione, di cui al comma 2, è separata dalle altre attività svolte dall'Enac mediante apposite regole amministrative e contabili e, in ogni caso, da efficaci barriere allo scambio di informazioni sensibili che potrebbero avere significativi effetti tra i responsabili del trattamento di dati privilegiati.
  4. La Direzione diritti aeroportuali è costituita da un dirigente e da un massimo di dodici esperti in materia giuridico-economica nonché da cinque unità di personale tecnico amministrativo inquadrati rispettivamente nel ruolo dirigenziale, professionale e tecnico amministrativo del vigente contratto di lavoro ENAC. Il Direttore generale dell'ENAC provvede all'individuazione del personale, che mantiene il trattamento giuridico ed economico vigente all'entrata in vigore della Pag. 180presente legge, prioritariamente nell'ambito della Direzione centrale sviluppo economico.
  5. Al fine di garantire le risorse necessarie alla costituzione ed al funzionamento dell'Autorità di vigilanza, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa istruttoria dell'ENAC, è fissata la misura dei diritti a carico degli utenti degli aeroporti e dei gestori aeroportuali, di cui all'articolo 1, da utilizzarsi a copertura dei costi della struttura.
  6. Il decreto, di cui al comma 5, dispone in ordine alla corresponsione degli importi all'ENAC, da effettuarsi alle scadenze e con le modalità previste per il versamento del canone di concessione aeroportuale nonché all'eventuale adeguamento della misura. Con lo stesso decreto è ridotto il contributo dello Stato al funzionamento dell'ENAC, per un importo corrispondente alle spese non più sostenute dall'Ente, correlate al funzionamento della Direzione trasformata in Autorità ai sensi del presente capo.

Art. 4.
(Reti aeroportuali).

  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza Unificata, sono designate le reti aeroportuali sul territorio italiano.
  2. L'Autorità di vigilanza può autorizzare il gestore aeroportuale di una rete aeroportuale ad introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all'intera rete, fermi restando i principi di cui al successivo articolo 10 comma 1.
  3. L'Autorità di vigilanza, nel rispetto della normativa europea, informandone la Commissione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, può consentire al gestore aeroportuale di applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano, purché ciascun aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza di cui all'articolo 7.

Art. 5.
(Non discriminazione).

  1. I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto. L'Autorità di vigilanza può, comunque, operare una modulazione degli stessi diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi i motivi ambientali, con impatto economico neutro per il gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai principi di pertinenza, obiettività e trasparenza.

Art. 6.
(Determinazione diritti aeroportuali Consultazione).

  1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali, l'Autorità di vigilanza, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'articolo 10, comma 1.
  2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli predisposti dall'Autorità ai sensi del comma 1, previa consultazione degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all'Autorità di vigilanza che verifica la corretta applicazione del modello tariffario in coerenza anche agli obblighi di concessione.
  3. È istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che Pag. 181possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce lo svolgimento di una consultazione periodica, almeno una volta all'anno, dell'utenza aeroportuale.
  4. L'Autorità di vigilanza può motivatamente richiedere lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate e, in particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli utenti dell'aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali approvati dall'Enac – Direzione centrale infrastrutture aeroporti – che incidono sulla determinazione della misura tariffaria.
  5. L'Autorità di vigilanza pubblica una relazione annuale sull'attività svolta fornendo, su richiesta dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, tutte le informazioni, in particolare, sulle procedure di determinazione dei diritti aeroportuali.
  6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore al milione di movimento passeggeri annuo, l'Autorità individua entro sessanta giorni dall'inizio della sua attività, modelli semplificati di aggiornamento, anche annuale, dei diritti ancorati al criterio dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza.

Art. 7.
(Trasparenza).

  1. L'Autorità di vigilanza dispone, ogni qual volta si procede alle consultazioni di cui all'articolo 6, che i gestori aeroportuali forniscano ad ogni utente dell'aeroporto o ai referenti con delega o alle associazioni di riferimento, adeguate informazioni sugli elementi utilizzati per la determinazione del sistema o dell'ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto.
  2. Le informazioni, di cui al comma 1, salve le integrazioni richieste dall'Autorità di vigilanza, comprendono:
   a) l'elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi;
   b) la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti aeroportuali che include metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli incrementi inflattivi;
   c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi;
   d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e ai servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi;
   e) gli introiti dei diritti e il costo dei servizi forniti in cambio;
   f) qualsiasi finanziamento erogato da autorità pubbliche per le infrastrutture e per i servizi ai quali i diritti aeroportuali si riferiscono;
   g) le previsioni riguardanti la situazione dell'aeroporto per quanto attiene ai diritti, all'evoluzione del traffico, nonché agli investimenti previsti;
   h) l'utilizzazione effettiva delle infrastrutture e delle installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato;
   i) i risultati attesi dai grandi investimenti proposti con riguardo ai loro effetti sulla capacità dell'aeroporto.

  3. L'Autorità di vigilanza dispone che gli utenti dell'aeroporto comunichino al gestore aeroportuale, prima di ogni consultazione, informazioni, in particolare, riguardanti:
   a) le previsioni del traffico;
   b) le previsioni relative alla composizione e all'utilizzo previsto della flotta aerea dell'utente dell'aeroporto;
   c) le esigenze dell'utente dell'aeroporto;
   d) i progetti di sviluppo nell'aeroporto.

Pag. 182

  4. Le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo sono, a norma della legislazione di riferimento, da trattare come informazioni riservate ed economicamente sensibili e, nel caso di gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati gli specifici regolamenti di riferimento.

Art. 8.
(Norme di qualità).

  1. Ai fini del funzionamento degli aeroporti, l'Autorità di vigilanza adotta le misure necessarie per consentire al gestore aeroportuale e agli utenti dell'aeroporto interessati, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento, di procedere a negoziati allo scopo di concludere un accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo alla qualità dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti dal gestore con la stipula della convenzione di concessione.
  2. L'accordo, di cui al comma 1, stabilisce il livello del servizio che deve essere fornito dal gestore aeroportuale a fronte dei diritti aeroportuali riscossi.
  3. I negoziati di cui al comma 1, possono essere organizzati nel quadro delle consultazioni di cui all'articolo 6.

Art. 9.
(Differenziazione dei servizi).

  1. L'Autorità di vigilanza autorizza il gestore aeroportuale a variare la qualità e l'estensione di particolari servizi, terminali o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi personalizzati ovvero un terminale o una parte di terminale specializzato.
  2. L'ammontare dei diritti aeroportuali può essere differenziato in funzione della qualità e dell'estensione dei servizi, di cui al comma 1, e dei relativi costi o di qualsiasi altra motivazione oggettiva, trasparente e non discriminatoria.
  3. Qualora il numero degli utenti dell'aeroporto che desiderano accedere ai servizi personalizzati, di cui al comma 1, o a un terminale o una parte di terminale specializzato ecceda il numero di utenti che è possibile accogliere a causa di vincoli di capacità dell'aeroporto, l'accesso è stabilito in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore ed approvati dall'Autorità di vigilanza.

Art. 10.
(Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva).

  1. L'Autorità di vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i seguenti principi di:
   a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;
   b) consultazione degli utenti aeroportuali;
   c) non discriminazione;
   d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso.

  2. L'Autorità di vigilanza, in caso di violazione dei principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito.
  3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l'Autorità di vigilanza dispone l'applicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime.
  4. L'Autorità di vigilanza con comunicazione scritta informa il gestore aeroportuale Pag. 183delle violazioni, di cui al comma 2, che gli contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti.
  5. Il gestore aeroportuale può, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 4, presentare controdeduzioni scritte all'Autorità di vigilanza, che, qualora valuti siano venute meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per scritto al gestore la conclusione della procedura di sospensione.
  6. L'Autorità di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui al comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali.

Art. 11.
(Aeroporti militari aperti al traffico civile).

  1. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione delle modalità per il ristoro dei costi sostenuti.

Art. 12.
(Disposizioni finali).

  1. La misura dei diritti aeroportuali, stabilita nei contratti di programma stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge può essere determinata secondo le modalità di cui al presente capo alla scadenza dei contratti medesimi.
  2. Ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi l'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e l'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente capo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. 027. Il Governo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 37 della legge 7 luglio 2009, n. 88).

  1. All'articolo 37, comma 2, della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a):
    1) all'alinea, le parole: «, senza le prescritte autorizzazioni» sono soppresse;
    2) al numero l), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «senza le prescritte autorizzazioni»;
    3) al numero 2), le parole: «, oppure produca o commercializza uova» sono sostituite dalle seguenti: «senza la prescritta registrazione»;
   b) alla lettera e):
    1) al numero 1), le parole: «, al divieto di trattamenti per la conservazione» sono soppresse;
    2) al numero 3), le parole: «articoli 6 e 11, relativi» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6 relativo»;
   c) alla lettera f), dopo le parole: «articoli 8,» è inserita la seguente: «11,» e dopo le parole: «regolamento (CE) n. 589/2008» sono inserite le seguenti: «e le disposizioni nazionali attuative»;Pag. 184
   d) alla lettera g), le parole: «ai sensi della normativa vigente» sono soppresse e le parole: «agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative» sono sostituite dalle seguenti: «sull'uso di diciture facoltative dalle norme dell'Unione europea e dalle disposizioni nazionali attuative in materia di commercializzazione delle uova»;
   e) alla lettera h), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al di fuori dei casi consentiti la stessa sanzione si applica a chiunque detiene o pone in commercio uova non stampigliate o non classificate oppure effettua trattamenti di conservazione o di refrigerazione delle uova della categoria A. La sanzione per la detenzione o per la commercializzazione di uova non stampigliate o non classificate non si applica al dettagliante che detiene o pone in vendita uova in confezioni originali, sempre che il dettagliante non sia in condizione di avere conoscenza della violazione o che la confezione originale non presenti segni di alterazione».

  2. Il comma 4 dell'articolo 37 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è abrogato.
  3. All'articolo 37, comma 7, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: «dell'irrogazione delle sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'accertamento delle violazioni».
5. 028. Il Governo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento e la revisione della disciplina sanzionatoria in attuazione del regolamento (CE) 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) 1831/2003 e che abroga le direttive 73/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della Salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo al fine di assicurare la piena integrazione tra la normativa nazionale e quella dell'Unione europea sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi apportando specifiche modificazioni alla normativa vigente, secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
   a) riordino, coordinamento e riformulazione dell'apparato sanzionatorio in applicazione delle nuove disposizioni dell'Unione europea che regolamentano la commercializzazione, la preparazione ed uso dei mangimi, con particolare riferimento all'etichettatura obbligatoria e facoltativa, compreso l'utilizzo delle indicazioni nutrizionali;
   b) armonizzazione dell'apparato sanzionatorio attraverso la previsione di disposizioni sanzionatorie anche in applicazione del regolamento (CE) 1831/2003 in tema di additivi destinati all'alimentazione animale ed alla riformulazione delle prescrizioni di cui alla direttiva 93/74/CE sugli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali; Pag. 185
   c) razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio secondo principi di efficacia, di afflittività e di proporzionalità da attuare secondo i criteri direttivi stabiliti all'articolo 2, comma 1 lettera c), nonché attraverso la rimodulazione delle sanzioni penali vigenti, sia con riferimento alla scelta della pena, sia con riguardo alla misura delle sanzioni stesse in considerazione dell'attenuato disvalore giuridico di alcune condotte correlato al minor rischio di contagio dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. 029. Il Governo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifica dell'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88).

  1. Al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, all'articolo 6 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, il comma 10 è sostituito con il seguente:
  «10. I vini DOCG e DOC, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei vini aventi una sovrappressione non inferiore a 0,5 bar, devono obbligatoriamente indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.».
5. 030. Il Governo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e successive modifiche»).

  1. L'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Art. 6. – (Designazione degli aromi). – 1. Fatte salve le disposizioni contenute nel capo IV del Regolamento (CE) n. 1334/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti, gli aromi sono designati con i seguenti termini:
   a) “aromi”, o con una denominazione più specifica o con una descrizione dell'aroma, se il componente aromatizzante contiene aromi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b), c), d), e), f) e h) del regolamento (CE) n. 1334/2008;
   b) “aroma di affumicatura”, o “aromatizzanti di affumicatura” prodotti da alimenti o da categorie o basi di alimenti, ovvero aromatizzanti di affumicatura prodotti a partire dal faggio, se il competente aromatizzante contiene aromi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1334/2008, e conferisce un aroma di affumicatura agli alimenti.

  2. Il termine “naturale” per descrivere un aroma è utilizzato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1334/2008.
  3. In deroga a quanto previsto al comma 1, il chinino e la caffeina, utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella preparazione dei prodotti alimentari, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti Pag. 186del prodotto composto con la loro denominazione specifica, immediatamente dopo il termine “aroma”.
  4. Nei prodotti che contengono più aromi tra i quali figurano il chinino e la caffeina, l'indicazione può essere effettuata tra parentesi, immediatamente dopo il termine “aromi”, con la dicitura “incluso chinino” o “inclusa caffeina”.
  5. Quando una bevanda destinata al consumo tal quale o previa ricostituzione del prodotto concentrato o disidratato contiene caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/litro, la seguente menzione deve figurare sull'etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita della bevanda: “Tenore elevato di caffeina”. Tale menzione è seguita, tra parentesi e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4 dell'articolo 14, dall'indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100ml.
  6. Le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo non si applicano alle bevande a base di caffè, di tè, di estratto di caffè o di estratto di tè, la cui denominazione di vendita contenga il termine “caffè” o “tè”.»
5. 031. Il Governo.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari». Procedura di infrazione 2009/4583 ex articolo 258 TFUE).

  1. All'articolo 7, dopo il comma 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
  «2-ter. L'indicazione non è necessaria quando, con riferimento alle sostanze elencate nell'allegato 2 Sezione III (allergeni), la denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato.».
5. 041. Il Governo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per il riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le norme vigenti in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari, con le disposizioni del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 e del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e con le disposizioni attuative delle direttive 2009/127/CE e 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, del Ministro per gli affari europei, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, nel rispetto anche dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di armonizzazione Pag. 187della disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle disposizioni vigenti in materia;
   b) rispetto della tutela degli interessi relativi alla salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali, dell'ambiente, della protezione e dell'informazione del consumatore e della qualità dei prodotti, garantendo la libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;
   c) individuazione, da demandare a decreti di natura non regolamentare del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto del principio della copertura del costo effettivo del servizio, delle tariffe dovute dalle imprese per le procedure finalizzate al rilascio delle autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari e ai controlli ufficiali;
   d) semplificazione delle procedure esistenti in materia di registrazione e di riconoscimento delle imprese del settore fitosanitario, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea;
   e) applicazione di un sistema di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

  3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. 032. Il Governo.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legge 18 giugno 1982, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462).

  1. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 7 agosto 1986, n. 462, è sostituito dal seguente:
  «i dati di cui al comma 1 sono inseriti nella relazione sul piano integrato di controllo nazionale pluriennale elaborato, in applicazione dell'articolo 41 del Regolamento (CE) n. 882/2004, dal Ministero della salute che ne cura la trasmissione annuale al Parlamento».
5. 033. Il Governo.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per la modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 in materia di commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento per la modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, al fine di coordinare la normativa nazionale in materia di commercializzazione dei funghi epigei freschi e congelati con la normativa comunitaria di cui ai Regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 852/2004, n. 882/2004, n. 1635/2006, n. 1881/2006 e suo aggiornamento n. 629/2008, n. 396/2005, n. 178/2006 e n. 149/2008, con le modalità e secondo i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  2. Il Regolamento di cui al comma 1 è adottato, entro diciotto mesi dalla data di Pag. 188entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero della salute, del Ministro degli affari europei, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto del Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per i rapporti con le regioni.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. Le Amministrazioni statali interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. 035. Il Governo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Apparecchiature a risonanza magnetica).

  1. Le apparecchiature a risonanza magnetica (R.M.), con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 Tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o provincia autonoma.
  2. Le apparecchiature a risonanza magnetica con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 Tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'INAIL. La collocazione di apparecchiature R.M. con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 Tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di R.M. innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 Tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.
  3. Il Ministro della salute, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni di carattere generale riguardanti tutti i dispositivi medici, previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 e successive modificazioni, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a risonanza magnetica da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espresso in Tesla.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati gli articoli 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1, l'articolo 6, comma 1, comma 2, lettera a), comma 3, lettera f), e comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542.
5. 036. Il Governo.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Gestione della qualità delle acque di balneazione – Attuazione dell'articolo 10 della direttiva 2006/7/CE).

  L'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione Pag. 189della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CE, è così sostituito:
  1. Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo Stato italiano collabora con gli altri Stati dell'Unione europea interessati nel modo più opportuno per attuare il presente decreto, anche tramite lo scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto.
  2. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualità delle acque di balneazione che coinvolge più regioni e province autonome, gli enti territoriali interessati attuano le medesime procedure di cui al comma 1.
5. 037. Il Governo.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi).

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 le parole: «30 giorni prima, salvo i casi di urgenza», sono sostituite dalle seguenti: «in anticipo».
5. 038. Il Governo.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per il riordino normativo nella materia dei medicinali ad uso veterinario al fine di coordinare le disposizioni attuative della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 con la vigente normativa in materia di medicinali per uso veterinario, nonché con i regolamenti (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008, n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 e n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità e secondo i principi e i criteri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le disposizioni attuative della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 con la vigente normativa in materia di medicinali per uso veterinario, nonché con i regolamenti (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008, n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 e n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009.
  2. I decreti legislativi di cui al comma precedente dovranno essere adottati, su proposta del Ministro degli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per gli affari regionali, anche nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di armonizzazione della disciplina della produzione e commercializzazione dei farmaci ad uso veterinario, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia;
   b) previsione di un sistema che consenta, ai fini della tutela della salute pubblica e del benessere animale, la tracciabilità del farmaco veterinario nelle fasi di produzione, distribuzione e commercializzazione, attraverso una banca dati nazionale e di un nuovo modello di prescrizione medico-veterinaria;Pag. 190
   c) snellimento delle procedure di collaborazione ed interscambio delle informazioni inerenti la farmaco vigilanza dei medicinali veterinari in commercio nella Comunità tra le Amministrazioni coinvolte nelle attività di controllo;
   d) riordino della disciplina dell'uso in deroga dei medicinali omeopatici veterinari tenuto conto delle nuove norme comunitarie in materia di limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale;
   e) adeguamento delle disposizioni vigenti relative ai termini per il rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso veterinario alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1234/2008;
   f) razionalizzazione delle operazioni di registrazione eseguite dai soggetti interessati, quali in particolare la tenuta delle scorte di medicinali veterinari ed i trattamenti effettuati sugli animali;
   g) razionalizzazione del sistema delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute per i servizi resi relativamente al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari mediante procedure semplificate.

  3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi con le modalità e secondo i principi e i criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
  4. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. 039. Il Governo.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina sanzionatoria per le violazioni delle prescrizioni della direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, attuata con il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, Nell'esercizio della delega di cui al presente comma, il Governo è tenuto al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) adeguamento delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività;
   b) riformulazione, razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio, in conformità ai criteri indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c), con previsione di una sanzione amministrativa il cui importo non sia inferiore a 500 euro e non superiore a 500.000 euro.

  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 400 del 1988 su proposta del Ministro degli affari europei e del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, degli affari regionali e dell'economia e delle finanze.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.Pag. 191
  4. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. 040. Il Governo.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Repertorio nazionale dei dispositivi medici).

  1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera d), le parole: «contributo pari al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «contributo pari al 5,5 per cento»;
   b) alla lettera e), le parole da: «Per l'inserimento delle informazioni» fino a: «manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)» sono soppresse.
5. 042. Il Governo.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per il riordino normativo dalla disciplina della professione di guide turistiche).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle relative norme di attuazione e con le modalità di cui all'articolo 1 ed al comma 2 del presente articolo, un decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica, con particolare riguardo ai titoli ed ai requisiti per l'esercizio della professione, sulla base dei seguenti criteri:
   a) individuare i princìpi fondamentali concernenti la definizione e la disciplina del profilo professionale di guida turistica;
   b) prevedere percorsi formativi omogenei per l'esercizio della professione;
   c) prevedere modalità attuative uniformi per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio della professione;
   d) determinare le aree omogenee del territorio nazionale, particolarmente ricche e complesse sotto il profilo storico-artistico, culturale o ambientale, ai fini della predisposizione di particolari percorsi formativi;
   e) prevedere le modalità con cui le amministrazioni locali possono avvalersi, per la promozione del proprio territorio e dei siti museali dello stesso, di associazioni di volontariato, costituite e formate con finalità di promozione storica, culturale, paesaggistica e ambientale locale, che operino in convenzione con le pubbliche amministrazioni;
   f) indicare un appropriato periodo transitorio per consentire l'ordinato ed organico adeguamento della normativa vigente.

  2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per gli affari europei e con il Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e delle procedure di Pag. 192cui al comma 2, il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive del decreto di cui al comma 1.
  4. Fino alla data di entrata in vigore dal decreto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti ed è consentito alle amministrazioni locali di continuare ad avvalersi per le proprie iniziative promozionali delle associazioni di volontariato che già operano nel territorio di riferimento.
  5. Dall'attuazione dei decreti di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ai compiti di cui ai predetti decreti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
5. 044. Il Governo.

(Inammissibile)