CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 novembre 2011
557.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04899 Codurelli: Sul diritto di studio agli studenti della prima e seconda liceo dell'Istituto Greppi di Monticello Brianza (Lecco).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto parlamentare cui si risponde, l'onorevole interrogante chiede degli interventi che garantiscano il diritto allo studio ed alla continuità didattica per gli studenti interessati dalla mancata autorizzazione di una prima ed una seconda classe al Liceo classico Greppi di Monticello Brianza in provincia di Lecco.
Al riguardo l'ufficio scolastico regionale ha comunicato che l'ufficio territoriale competente non ha potuto autorizzare per l'anno scolastico 2011/2012 il consolidamento in organico di diritto delle classi 3o e 4o del Liceo classico interessato a causa dell'esiguo numero degli iscritti.
Nella terza classe (corrispondente alla 1o Liceo classico) si registrano infatti 14 iscrizioni a fronte di n. 20 alunni, mentre nella quarta classe (corrispondente alla 2o Liceo classico) vi sono 15 iscrizioni a fronte di n. 20 alunni che, in entrambi i casi, hanno iniziato e proseguito il corrispondente corso di studi liceale.
La decisione assunta è avvenuta in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, il quale all'articolo 17, comma 2, prevede che le classi intermedie negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria di II grado «... sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano fornite con un numero medio di alunni non inferiore a 22; ...».
Alla luce di questa disposizione il sottodimensionamento delle classi in questione non ha reso possibile la loro previsione nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2011/2012.
L'attivazione di un indirizzo di studi liceale al servizio del territorio di riferimento non ha sortito nel tempo i risultati attesi e il persistente esiguo numero degli iscritti nel corso degli anni non ha consentito il consolidamento delle classi durante il corso di studi.
Ad ogni modo, l'Amministrazione, al fine di garantire per quanto possibile la continuità didattica e di venire incontro agli interessi dell'utenza, ha costituito nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, per la seconda classe liceale, un indirizzo di studi articolato con il Liceo linguistico, ubicato nella medesima istituzione scolastica.
Analogamente, ha assunto la determinazione di portare a compimento il corso di studi ginnasiale con la previsione in organico di diritto, confermata nella situazione di fatto, della 1o classe (4o Ginnasio) fino all'anno scolastico 2012/2013, nonché, limitatamente all'anno scolastico in corso, quella della 2o classe (5o Ginnasio).
Gli studenti interessati dalla mancata costituzione delle classi terze e quarte del Liceo classico possono frequentare i licei classici di Monza o di Lecco, senza la necessità di sostenere esami integrativi a causa della differenziazione dei programmi. In particolare, si conferma l'attivazione presso il Liceo di Lecco di classi ad indirizzo di studi di ordinamento corrispondenti a quelle soppresse nel Liceo di cui trattasi.

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ALLEGATO 2

5-04944 Ghizzoni: Sulla previsione di un minimo retributivo per i ricercatori di ruolo delle università statali.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole interrogante chiede quale sia la percentuale di didattica aggiuntiva rispetto ai doveri istituzionali svolta dai ricercatori negli anni accademici dal 2005 ad oggi e quale sia lo stato di previsione per il prossimo anno accademico. Chiede altresì se il Ministero non ritenga opportuno prevedere un tetto minimo retributivo per i ricercatori ai quali sono affidati moduli o corsi curriculari con eventuale istituzione di un'apposita voce di spesa aggiuntiva rispetto al Fondo di finanziamento ordinario.
Quanto al primo punto si rappresenta che il Ministero non è in possesso dei dati relativi alla percentuale di didattica curriculare affidata ai ricercatori di ruolo trattandosi di determinazioni assunte dagli atenei in piena autonomia e per le quali non è prevista una specifica comunicazione al Ministero. L'affidamento di moduli o corsi curriculari è d'altra parte giustificato da esigenze didattiche specifiche di ogni ateneo che trovano ragione in una serie di circostanze differenti, quali, ad esempio, i pensionamenti che non sono stati reintegrati o l'avvio di nuovi corsi. Un panorama di esigenze così variegato rende peraltro non utile un'eventuale indagine a campione che produrrebbe risultati inattendibili in presenza delle descritte variabili relative alle diverse realtà culturali, didattiche e lavorative espresse nell'ambito universitario.
Quanto all'opportunità di fissazione, da parte del Ministero, di un tetto minimo alla retribuzione aggiuntiva che le università attribuiscono ai ricercatori ai quali sono affidati corsi e moduli curriculari, si rappresenta che tale iniziativa si porrebbe in palese contrasto con quanto espressamente previsto dalla norma di riferimento (articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2010 n. 240) secondo la quale ciascuna università determina la suddetta retribuzione aggiuntiva «nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento» e, pertanto, un eventuale provvedimento del Ministero in tal senso risulterebbe contra legem.
D'altra parte, la scelta di rinviare la definizione del trattamento economico in esame ad un regolamento interno dell'ateneo è pienamente conforme al principio dell'autonomia universitaria in virtù del quale gli atenei provvedono con proprie decisioni all'organizzazione e al funzionamento delle strutture didattiche e di ricerca, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione (articolo 6 della legge n. 168/1989).
Si ricorda poi che la legge 30 dicembre 2010 n. 240 ha dedicato particolare attenzione alla valorizzazione della figura dei ricercatori prevedendo, nell'ambito della delega al governo ad adottare i decreti legislativi di riforma del sistema universitario, la revisione del relativo trattamento economico nel primo anno di attività e, a tal fine, ha stanziato la somma di 11 milioni di euro.
Il decreto legislativo attuativo oggi in corso di definizione ha previsto che al suddetto personale è attribuito, fin dal primo anno di servizio, il più favorevole trattamento economico (pari al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia a tempo pieno) precedentemente erogato solo dopo il primo anno di attività.

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ALLEGATO 3

5-05298 Siragusa: Sulle istanze di permanenza in servizio di dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2011/2012.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si risponde all'atto parlamentare oggi in discussione, concernente la posizione del dirigente scolastico professor Rembado nei confronti del quale è stata disposta, per l'anno scolastico 2011/2012, la permanenza in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età e, contemporaneamente, il distacco ai sensi del comma 8 dell'articolo 26 della legge n. 448 del 1998.
Al riguardo, occorre premettere che la possibilità di richiedere la permanenza in servizio da parte dei dirigenti scolastici è espressamente prevista dall'articolo 12 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Quinta Dirigenza Scolastica - sottoscritta il 15 luglio 2010.
Inoltre, l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, prevede che i trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni di età sono subordinati alla prescritta autorizzazione di cui all'articolo 39 della legge n. 449 del 1997.
Tale autorizzazione, pertanto, costituisce condizione di efficacia della procedura di accoglimento delle istanze di trattenimento in servizio. Conseguentemente, la competente Direzione generale del personale scolastico, dovendo procedere a detto adempimento, ha effettuato monitoraggi e verifiche presso gli Uffici scolastici regionali, intesi a conoscere il numero delle istanze di trattenimento in servizio valutate positivamente da parte dei Direttori generali degli stessi Uffici scolastici.
Con nota n. 3482 del 20 aprile 2011 la suddetta Direzione generale ha inoltrato la richiesta per 414 trattenimenti in servizio.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota prot. n. 18739 del 27 luglio 2011, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica l'autorizzazione a far permanere in servizio, per il solo anno scolastico 2011/2012, il suddetto contingente di 414 unità di dirigenti scolastici.
Con nota del 29 luglio 2011 la Direzione generale del Ministero ha comunicato agli Uffici scolastici regionali la possibilità di procedere all'accoglimento delle istanze degli interessati; gli Uffici regionali hanno poi proceduto a 369 trattenimenti in servizio di dirigenti scolastici.
Da un monitoraggio effettuato dalla citata Direzione generale, è risultato che 358 di essi prestano servizio nelle istituzioni scolastiche, 9 sono collocati in posizione di comando presso le amministrazioni e 2 sono collocati in distacco sindacale.
Tra le istanze valutate positivamente e accolte figura anche quella del citato professor Rembado, come fatto presente dal Direttore scolastico regionale per la Liguria. A tale proposito, si osserva che anche il personale collocato in posizioni di stato ha diritto a chiedere il trattenimento in servizio, atteso che non risultano disposizioni ostative al riguardo.
Ciò premesso, si fa presente che per l'anno scolastico 2011/2012 è stato disposto il collocamento fuori ruolo del professor Rembado e l'assegnazione del medesimo all'associazione professionale Dirscuola, e non presso il Ministero, ai sensi del sopra citato articolo 26, comma 8, della legge n. 448 del 1998.
Si fa presente che le istanze di assegnazione di docenti e dirigenti scolastici pervengono al Ministero direttamente

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dalle associazioni sindacali richiedenti, che comunicano il numero delle unità ritenute necessarie allo svolgimento delle proprie attività e, inoltre, precisano l'ordine di priorità dei nominativi segnalati ai fini dell'accoglimento delle istanze medesime.
Nel caso specifico, si evidenzia che il professor Rembado era al primo posto delle priorità espresse dalla relativa associazione; conseguentemente, è stato il primo nominativo ad essere individuato quale destinatario di distacco. Il Ministero, pertanto, ha applicato la normativa vigente, la cui unica limitazione per l'adozione dei relativi provvedimenti riguarda il superamento del periodo di prova.
Tutto quanto sopra premesso, si evidenzia che:
non risponde al vero quanto assunto nell'interrogazione circa l'utilizzazione del professor Rembado presso questo Ministero;
i provvedimenti di cui il professor Rembado è stato destinatario sono espressamente previsti dalle leggi vigenti e le relative procedure deliberative sono state sottoposte a tutte le autorizzazioni previste;
non si tratta di provvedimenti eccezionali, circoscritti ad un caso particolare, stante che entrambi riguardano alcune centinaia di dipendenti, secondo quanto previsto dalle relative norme autorizzative e devono pertanto considerarsi come inseriti in una normale routine amministrativa, che si ripete con cadenza annuale, per corrispondere ad esigenze ritenute dal legislatore meritevoli di tutela.

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ALLEGATO 4

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Cremona il 30 settembre 2011.

Una delegazione della Commissione cultura della Camera dei deputati, guidata dall'onorevole Barbieri in qualità di Capo delegazione e composta dai deputati Enzo Carra, Emilia Grazia De Biasi, Erica Rivolta e Antonio Razzi ha svolto una missione a Cremona nella giornata del 30 settembre 2011. La missione ha avuto ad oggetto il sostegno all'istanza di candidatura della città di Cremona per l'inserimento della tradizione liutaria cremonese nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale e immateriale dell'UNESCO.
Il programma ha previsto, innanzitutto, un incontro di accoglienza con il sindaco di Cremona, professor Oreste Perri, e il prefetto di Cremona, accompagnati dal Capo di Gabinetto del Sindaco, Walter Montini, già senatore della Repubblica, al quale hanno partecipato anche il deputato Pizzetti e la senatrice Fontana.
Il Sindaco ha esposto alla delegazione della Commissione come la liuteria caratterizza da sempre la città di Cremona, essendo il nome di Antonio Stradivari conosciuto in tutto il mondo ed evocando in tal modo allo stesso tempo la sensazione di un'arte sublime e il nome della città di Cremona. Il Sindaco ha quindi fatto presente che, in un momento come questo, in cui tante eccellenze si contendono la ribalta mondiale, Cremona agisce con la determinazione della sua gente nel voler portare avanti il prestigio della propria tradizione liutaria, per preservarla e trasmetterla alle generazioni future, e per vederla riconosciuta dall'UNESCO quale patrimonio non solo italiano ma dell'intera Umanità. A tal fine, ha significato come sia motivo di grande soddisfazione poter descrivere ciò che ancora oggi rappresentano per Cremona e il suo territorio la liuteria e la musica, elemento culturale di particolare rilievo e fonte primaria per l'economia del territorio, confidando nel sostegno parlamentare per raggiungere l'obiettivo della proclamazione della Tradizione Liutaria Cremonese quale Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità.
Dopo l'audizione di un'esecuzione musicale con il violino Stradivari 1715 nella stessa casa comunale, si è svolto il sopralluogo al Museo del violino, ove vi è stato un incontro con il presidente della Fondazione Arvedi Buschini. Successivamente, i deputati hanno presenziato all'inaugurazione, in Fiera, della XXIV edizione «Cremona Mondomusica», Salone internazionale degli strumenti musicali d'artigianato. La delegazione si è quindi recata al Teatro A. Ponchielli, dove, in occasione del convegno in corso con gli operatori presenti al workshop sul turismo musicale, vi è stato un incontro con i Presidenti della Provincia e della Camera di Commercio, con il presidente del Consorzio liutai della provincia di Cremona, con il Sovrintendente del Teatro e con i presidenti dell'Accademia-Centro di Musicologia W. Stauffer, della Fondazione A. Stradivari, dell'Istituto Musicale Pareggiato C. Monteverdi, del dirigente scolastico dell'IPIALL-Istituto professionale internazionale per l'artigianato liutaio e del legno.
Successivamente, nel primo pomeriggio, i deputati hanno incontrato in Cattedrale il Vescovo di Cremona e il responsabile dei beni culturali della diocesi. Infine, nel Palazzo Comunale si è svolto un incontro collegiale della Commissione con la Giunta Comunale e Provinciale, nonché con il direttore della Biblioteca Governativa e il Sindaco, seguito da una breve conferenza stampa conclusiva.

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Nel merito, è stato innanzitutto ricordato come nel marzo 2011 la città di Cremona ha presentato l'istanza di candidatura per l'inserimento della Tradizione Liutaria Cremonese nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Finora l'attenzione alla liuteria tradizionale cremonese è sempre stata rivolta agli strumenti finiti anziché agli aspetti immateriali che portano alla loro costruzione, talenti insiti nel processo, dati per scontati: l'inserimento darà risonanza mondiale e incrementerà la consapevolezza di tale patrimonio contro la diffusione di strumenti semi-industriali o industriali che ne sviliscono i contenuti fondamentali. La competenza si crea, infatti, attraverso apprendimento e apprendistato non veicolati da scrittura e questo processo artigiano viene reso unico ed eccellente dalla concentrazione a Cremona di numerose botteghe artigiane che comunicano tra loro, dall'esistenza di una scuola di liuteria e di un museo che conserva antichi strumenti e attrezzi, oltre che dalla presenza di istituzioni che si occupano della liuteria cremonese. L'inserimento nella lista, dando visibilità e consapevolezza a questi aspetti, favorirà il mantenimento di questo patrimonio nel mondo e rafforzerà le attuali buone pratiche. La consapevolezza, interna ed esterna alla città, dell'eccezionalità, della particolarità e creatività della liuteria tradizionale cremonese, fa sì che Cremona sia al centro di una rete internazionale di allievi, liutai, compratori, musicisti, appassionati e turisti da tutto il mondo.
È stato rappresentato, in particolare, come l'iscrizione accrescerebbe questo processo di scambi internazionali. Allo stesso tempo, il processo di candidatura ha già di fatto portato i cremonesi a riflettere sul fatto che l'enorme ricchezza della loro liuteria è basata su saperi artigiani altissimi, veicolati da competenze e prassi immateriali che vanno preservate e valorizzate. Da una parte quindi Cremona trae giovamento dallo scambio interculturale evitando il provincialismo, dall'altro facendo il giro del mondo favorisce la presa di coscienza che anche un Paese industrializzato come l'Italia preserva delle tradizioni artigiane secolari. Il riconoscimento potrà, quindi, amplificare un tale effetto benefico di scambio culturale e valorizzazione della creatività umana.
È stato, fra l'altro, ricordato come la tradizione liutaria sia, del resto, già iscritta nell'inventario dell'Istituto centrale del catalogo e della documentazione, che dal 1969 cataloga e tutela l'intero patrimonio culturale italiano per il Ministero per i beni e le attività culturali. Nel 2002 l'Istituto ha pubblicato la scheda BDI - Beni demoetnoantropologici immateriali - e avviato un processo di schedatura dei beni immateriali nazionali, inserendo nel 2010 «il sapere e saper fare liutario tradizionale cremonese» nell'inventario, con numeri di catalogo unico da 00184607 a 00184621.
Infine, è stato rappresentato come la liuteria cremonese sia anche già iscritta nel Registro delle eredità immateriali lombarde, costituito dalla Regione Lombardia con legge regionale del 2008 per valorizzare il patrimonio culturale immateriale della regione. La liuteria cremonese è stata subito inserita nel registro, e ha ottenuto un finanziamento per ulteriori ricerche scientifiche che si concretizzano nel progetto chiamato «A Regola d'Arte» in partenariato con la Facoltà di Musicologia.
Fra l'altro, è stato evidenziato come anche la Regione Lombardia l'11 agosto 2009 ha dato il suo appoggio alla candidatura del saper fare liutario tradizionale cremonese nella Lista rappresentativa del Patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO.

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ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da in ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. C. 4432 senatore Malan, approvata dal Senato, adottato come testo base, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: normativa comunitaria vigente aggiungere le seguenti: e fatti salvi i rapporti internazionali anche discendenti da eventuali accordi con il Paese da cui provengono i detti beni.
1. 1. Ghizzoni, De Biasi, Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra.

Al comma 1, sostituire le parole: non possono con le seguenti: possono non.
1. 2. Ghizzoni, Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra.

Al comma 1, sostituire le parole: nell'ambito di procedimenti giudiziari con le seguenti: giudiziario nell'ambito di procedimenti civili pendenti avanti al Giudice italiano.
1. 3. De Biasi, Ghizzoni, Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra.

Al comma 1, sopprimere la parola: collettività.
1. 13. Zazzera.

Al comma 1, dopo la parola: collettività aggiungere le seguenti: così come individuata dall'articolo 3, punto 7, lettera g), della Convenzione Unidroit,.
1. 4. Ghizzoni, De Biasi, Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra.

Al comma 1, dopo la parola: collettività, inserire le seguenti: regionali o locali.
1. 14. Zazzera.

Al comma 2, sostituire le parole: dell'autorizzazione con le seguenti: dell'impegno di restituzione.
1. 5. Ghizzoni, De Biasi, Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra.

Al comma 2, dopo le parole: con decreto per i beni e le attività culturali aggiungere le seguenti: emanato.
1. 6. Ghizzoni, De Biasi, Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra.

Al comma 3, sostituire l'alinea con la seguente: Qualora non si rinvengano incompatibilità con le normative internazionali e sopranazionali, il Ministero per i beni e le attività culturali adotta, di concerto con il Ministero degli affari esteri uno o più decreti, sulla base degli accordi intercorsi tra i soggetti interessati, nei quali sono definiti, per ogni esposizione.
1. 7. Ghizzoni, De Biasi, Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra.

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Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) la garanzia di restituzione del bene o dei beni cui si applicano le disposizioni contenute nella presente legge;.
1. 8. Ghizzoni, De Biasi, Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra.

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: la lista aggiungere le seguenti: descrittiva e la provenienza.
1. 9. De Biasi, Ghizzoni, Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La garanzia di restituzione può essere rilasciata, salve le condizioni di cui ai commi precedenti, se:
a) nessuno abbia fatto valere, entro il momento del rilascio della garanzia, mediante opposizione, un titolo di proprietà sui beni culturali;
b) i beni culturali non risultino posseduti o detenuti illecitamente;
c) nel contratto di prestito è concordato che a conclusione dell'esposizione i beni culturali ritornino nello Stato contraente da cui sono stati prestati.

Conseguentemente, ai commi 1 e 2, dopo la parole: lettera c) aggiungere le seguenti: e 3 bis.
1. 10. Ghizzoni, Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra.

Sopprimere il comma 4.
1. 11. De Biasi, Ghizzoni, Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
1. 12. Ghizzoni, De Biasi, Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra.