CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 ottobre 2011
553.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

7-00336 Cosenza: Iniziative per il buon funzionamento degli impianti di depurazione in Campania e nelle altre regioni del Sud.

NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
premesso che:
il Mezzogiorno conosce da anni una deprecabile situazione che vede la generalità degli impianti di depurazione delle acque non funzionanti e mal gestiti, il che minaccia la salute dei cittadini e causa la distruzione di interi corsi d'acqua e di meravigliosi tratti di mare;
da questo quadro discendono direttamente anche gravi danni economici di varia natura in quanto da un lato la presenza in mare dei liquami allontana il turismo e dall'altro lato i cittadini sono costretti a pagare in bolletta il costo aggiuntivo per il funzionamento dei depuratori anche quando questi non funzionano;
la situazione più grave è quella presente in Campania, dove infatti di recente si è consumato l'ennesimo disastro ambientale provocato, secondo la magistratura, dalla società Hydrogest Campania, da un consorzio di imprese che gestiscono quattro depuratori nelle province di Napoli e Caserta e da alcuni allevatori di bufale: rifiuti non trattati venivano sversati nei Regi Lagni - la storica e preziosissima rete borbonica di canali tra le province di Napoli e Caserta per il deflusso delle acque piovane - e da lì finivano in mare. In questo modo, oltre al mare, sono state inquinate anche le falde acquifere. Secondo quanto emerso dalle indagini, inoltre, le acque dei Regi Lagni per anni sarebbero state avvelenate anche da rifiuti liquidi e solidi di ogni genere come scorie di altiforni, carcasse di animali e di veicoli, tessuti, scarti industriali e solventi;
in Campania la scorsa estate è stata segnata dall'esplodere dell'emergenza legata al cattivo funzionamento degli impianti di depurazione delle acque - in particolare quelli di Cuma, Procida e Capri - che ha portato allo sversamento di liquami in alcuni dei tratti di mare più belli e più frequentati dai turisti. I soli danni economici causati nel 2009 dal malfunzionamento del depuratore di Cuma sono stati i seguenti:
a) un calo complessivo delle presenze nei lidi campani su base annua pari al 60 per cento, con il poco invidiabile record del 90 per cento in alcuni stabilimenti del lido di Bacoli;
b) un danno in mancate entrate compreso tra 30 e 50 milioni di euro;
c) nell'area tra Pozzuoli e Monte di Procida, l'indotto generato dal turismo ha subito danni per circa 10 milioni di euro;
d) la perdita di circa 1.500 posti di lavoro stagionali connessi all'industria locale del turismo;
l'emergenza della Campania, che pure presenta caratteri di gravità assolutamente eccezionale, è emblematica di una situazione più ampia che vede lo stato degli impianti di depurazione generalmente negativo anche nel resto del Mezzogiorno come hanno dimostrato, nell'ultimo biennio, numerosi sequestri giudiziari di impianti di depurazione nelle aree costiere della Basilicata, della Calabria, della Puglia e della Sicilia;

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è necessario e urgente attivarsi, con interventi strutturali e non più solo di natura emergenziale, per bloccare la distruzione del mare e, con esso, delle grandi opportunità di sviluppo per il Mezzogiorno legate al turismo,

impegna il Governo:

effettuare un complessivo monitoraggio sulla situazione della depurazione delle acque attivi in Campania;
ferme restando le competenze della regione in materia e nell'ottica di salvaguardare la salute pubblica, a verificare l'opportunità di propri interventi, anche di carattere normativo, volti a garantire nell'immediato la tutela delle coste campane e, in tal modo, contribuire a far sì che non si ripeta il disastro ambientale e turistico dell'estate 2009;
a garantire tutto il sostegno necessario, per quanto nelle sue competenze, alla nuova giunta regionale della Campania e alle altre regioni dell'Italia meridionale in materia di bonifica e rimessa in funzione degli impianti di depurazione delle acque mal funzionanti e, ormai, essi stessi causa di inquinamento e di allontanamento dei turisti;
a attuare tutte le iniziative, anche di carattere normativo, ritenute necessarie per avviare un piano di ampio respiro, che vada al di là degli interventi emergenziali ed episodici, volto a rendere finalmente efficienti tutti gli impianti di depurazione delle acque nel Mezzogiorno.
(8-00153) «Cosenza».

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ALLEGATO 2

Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie (C. 4240 Lanzarin).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 1. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 1. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: Limitatamente agli impianti di raffinazione e rigenerazione sarà comunque sempre possibile, al fine di migliorare la percentuale di resa e la tipologia nonché la qualità dei vari prodotti recuperati, effettuare all'interno del ciclo produttivo la miscelazione di oli di diversa natura purché con caratteristiche chimico/fisiche analoghe e compatibili.
2. 2.Di Biagio.

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1. Dionisi, Libè, Mondello.

Al comma 1, capoverso, comma 5, primo periodo, alle parole: comprese le fosse settiche e manufatti analoghi, sostituire le seguenti: comprese le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100 comma 3 ed i bagni mobili,.
3. 2. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, capoverso, comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il percorso di raccolta si considera compreso nella fase di produzione dei rifiuti.
3. 3. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, capoverso, comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti inserire le seguenti: ed all'iscrizione all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 41, comma 1 legge 6 giugno 1974 n. 298.
3. 4. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
2. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a partire dal 1o giugno 2012.
3. 5. Dionisi, Libè, Mondello.

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Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 4.
(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

«1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati, previa convenzione con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1».
3. 01. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 4.
(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. Al comma 5 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla definizione della caratteristica «H14: ecotossico», da effettuare attraverso il decreto di cui al presente comma, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7, limitatamente per i rifiuti il cui trattamento preveda il contatto con l'ambiente acquatico».
3. 02. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 4.
(Attribuzione caratteristica «ecotossico» ai rifiuti).

« 1. La caratteristica «ecotossico» (H14) viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare potrà modificare o sostituire tali modalità con il decreto di cui all'articolo 184, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; restano comunque esclusi da tale determinazione i rifiuti avviati a qualsiasi trattamento che non preveda contatto degli stessi con l'ambiente acquatico, tra i quali il conferimento a impianti di incenerimento/coincenerimento e la discarica».
3. 03.Paroli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 4.
(Modifiche agli articoli 221, 261 e 265 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio).

1. Al fine di assicurare che i nuovi mercati creati nel settore del recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio siano aperti alla concorrenza nonché per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e per garantire che i servizi prestati al miglior prezzo possibile, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 221,
1) nel comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio di

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analoga tipologia impiego e materiale di quelli generati dagli imballaggi nuovi da loro immessi sul mercato»;
2) nel comma 5,
2.2) al sesto periodo, le parole: «sulla base dei», sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti i»;
2.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
3) al comma 8, le parole: «, fino al consumo, sono soppresse.
4) al comma 9,
4.1) nel primo periodo, le parole: «di ogni livello fino al consumo», sono soppresse;
4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: «comma 3, lettera h)», sono inserite le seguenti: «in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo,»
4.3) alla fine del comma, dopo le parole: «dall'articolo 261», è inserita la seguente: «comma 2».
b) all'articolo 261, il comma 1, è soppresso;
c) all'articolo 265, il comma 5, è soppresso.

Conseguentemente,
Nel titolo della proposta di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Nonché agli articoli 221, 261 e 265 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di apertura alla concorrenza della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e dei consumatori».
3. 04.Togni.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 4.
(Trasporto di rifiuti agricoli).

1. Al fine di agevolare il conferimento di piccole quantità di rifiuti pericolosi ad appositi centri operanti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, non sono considerati effettuati a titolo professionale e non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 i trasporti ai predetti centri, effettuati direttamente dai produttori agricoli per non più di quattro volte l'anno, delle seguenti tipologie e quantità di rifiuti:
a) due accumulatori esausti per singolo trasporto;
b) trenta litri di olio esausto per singolo trasporto.
3. 05.Fogliato.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 4.
(Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di trasporto di rifiuti agricoli).

1. Al fine di ridurre e semplificare le procedure amministrative relative alla gestione dei rifiuti a carico delle imprese agricole, all'articolo 212, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «L'iscrizione all'Albo

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non è dovuta per le imprese che svolgono attività di raccolta o di trasporto di rifiuti da loro stesse prodotti, a titolo non professionale, ossia in maniera non ordinaria e non regolare fatta salva la possibilità di dimostrare, caso per caso, l'eventuale sussistenza di elementi comprovanti la professionalità del trasporto, i trasporti di rifiuti effettuati dal produttore dei rifiuti medesimi siano considerati professionali solo in caso di trasporto di quantitativi superiori a 30 chilogrammi o 30 litri al giorno e, comunque, in caso di trasporti di quantitativi superiori a 100 chilogrammi all'anno di rifiuti pericolosi ed a 100 chilogrammi all'anno di rifiuti non pericolosi.
3. 06.Lanzarin, Fogliato.

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ALLEGATO 3

Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie (C. 4240 Lanzarin).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Modifica all'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui alle lettere a) b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 187, il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze».
2. 10.Il relatore.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 4.
(Sfalci e potature).

1. All'articolo 185, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: «nella selvicoltura» sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «o, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».
2. Nelle zone, incluse quelle site nelle isole minori, in cui la caratteristiche della rete viaria siano tali da rendere estremamente difficile o impossibile l'accesso dei veicoli attrezzati ad effettuare la raccolta, sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato possono, se non pericolosi e nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti che siano scientificamente riconosciute, anche essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.».
3. 07.Il relatore.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 4.
(Materiali di riporto).

1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i

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riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, comma 1, lett. b) e c), e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'Allegato 2 degli Allegati al Titolo V alla Parte IV, del presente decreto legislativo.
2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere considerati sottoprodotti.
3. 08.Il relatore.