CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 ottobre 2011
548.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 144

ALLEGATO 1

5-04245 Codurelli: Ritardi nelle procedure per il riconoscimento dell'invalidità civile, dell'handicap e della disabilità e presunto «contingentamento» dei riconoscimenti medesimi.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione che passo ad illustrare verte sul nuovo procedimento di riconoscimento dell'invalidità civile adottato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 78/2009 che ha disciplinato il riordino e la semplificazione complessiva del procedimento di concessione delle prestazioni in favore degli invalidi civili e minorati civili.
Il nuovo procedimento prevede che il riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità avvenga con il diretto coinvolgimento dell'INPS, attraverso l'integrazione della Commissione medica delle Aziende sanitarie locali (ASL) con un medico dell'Istituto, al fine di realizzare una gestione coordinata delle fasi sanitaria ed amministrativa, nella prospettiva di garantire ai cittadini maggiore trasparenza. All'INPS spetta, in ogni caso, il compito di accertare in via definitiva la sussistenza dei requisiti che possono dare luogo ai benefici di legge.
Inoltre all'Istituto è stata assegnata la funzione di verificare la permanenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alla concessione dei benefici economici.
L'istituto ha reso noto che, nel periodo 1o gennaio/30 settembre 2011 le pensioni liquidate nella regione Lombardia ammontano complessivamente a 30.254, con un tempo medio di trattazione di 271 giorni. La tabella che metto a disposizione della Commissione nell'illustrare i dati della regione Lombardia distinti per singola provincia e per anno di presentazione della domanda, evidenzia, la tendenziale riduzione dei tempi medi di trattazione dal 2009 al 2011, con un evidente miglioramento dal 2010 in poi, anno in cui la nuova procedura è stata introdotta.
Per gestire il nuovo flusso procedurale, l'INPS ha sviluppato un'apposita applicazione informatica idonea a gestire in via telematica l'intero iter che, a partire dal 1o gennaio 2010, è stata messa a disposizione di tutti i soggetti coinvolti (cittadini, patronati, associazioni di categoria, medici certificatori, ASL, personale sanitario e amministrativo dell'Istituto).
Il cittadino che intende presentare domanda di accertamento per il riconoscimento dell'invalidità civile deve preliminarmente recarsi presso un medico abilitato alla compilazione e alla trasmissione telematica del certificato introduttivo che attesti le infermità invalidanti.
In seguito all'acquisizione del certificato, il sistema genera una ricevuta che il medico provvede a consegnare al cittadino; tale ricevuta riporta il numero del certificato che deve essere indicato sulla domanda di accertamento per l'abbinamento informatico dei due documenti.
L'iter procede, quindi, con la presentazione, sempre in via telematica, della domanda di accertamento da parte dell'interessato, direttamente tramite il PIN rilasciato dall'Istituto o con l'assistenza dei patronati o delle associazioni di categoria dei disabili.
La seconda fase del procedimento che consiste nell'accertamento sanitario da parte della Commissione medica dell'ASL integrata da un medico dell'INPS prende

Pag. 145

avvio con la convocazione a visita del cittadino innanzi a tale commissione. A tal proposito, l'istituto ha fatto sapere che la calendarizzazione delle visite è di esclusiva pertinenza delle ASL mentre l'Inps gestisce direttamente solo le visite di soggetti con patologie oncologiche per le quali la data viene fissata entro un tempo massimo di 15 giorni, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 4/2006.
Dopo un primo periodo di applicazione del nuovo procedimento di riconoscimento dell'invalidità, l'INPS, alla luce dei risultati conseguiti, ha ritenuto necessario adottare significativi interventi per il miglioramento e la razionalizzazione degli aspetti organizzativi, informatici e medico-legali dell'intera procedura.
In particolare, le difficoltà connesse all'avvio del nuovo processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, sono per lo più riconducibili all'eterogeneità della materia, delle diverse tipologie assistenziali, delle distinte organizzazioni territoriali delle ASL e del modus operandi delle stesse, nonché all'elevato numero di interlocutori e soggetti esterni coinvolti nel processo. Pur essendo state realizzate nei confronti delle ASL numerose iniziative di sensibilizzazione, di coinvolgimento e di supporto tecnico-informatico permangono sul territorio, anche se in modo disomogeneo, situazioni di difficoltà connesse allo scarso utilizzo da parte delle stesse Aziende sanitarie dell'applicativo gestionale informatico, che governa in modalità integrata l'intero processo. In tale contesto si è evidenziata una situazione di diffusa criticità riferita in particolare allo svolgimento dell'iter procedimentale previsto per la revisione dello stato invalidante, in quanto l'elevato numero di verbali che le ASL continuano a redigere in forma cartacea, impone ai Centri medico legale dell'INPS di effettuare manualmente tutti gli adempimenti ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 295/1990, comportando spesso una dilatazione dei tempi di definizione delle pratiche.
In particolare mentre è ad oggi pienamente utilizzabile la modalità telematica per la presentazione delle domande e per la definizione amministrativa delle stesse, l'accertamento sanitario presso le Aziende sanitarie locali risulta invece essere sostanzialmente ancora cartaceo.
La trasmissione da parte delle ASL di verbali cartacei comporta per l'Istituto la necessità di attivare un successivo flusso procedurale di acquisizione degli stessi nella procedura informatica, e ciò al fine di trasformare le informazioni ricevute da cartacee in elettroniche.
A tal proposito l'INPS e la società Postel s.p.a., a seguito di procedura negoziata, hanno stipulato un contratto, per l'affidamento dei servizi complementari di «mail room-in e archiviazione ottica sostitutiva».
L'indisponibilità di un flusso interamente telematico determina, evidentemente, difficoltà nel monitorare e nel definire tempestivamente le diverse sottofasi del procedimento di accertamento dei benefici.
L'INPS ha comunicato che le iniziali difficoltà emerse all'avvio delle nuove modalità di accertamento e verifica troveranno adeguata soluzione grazie alla progressiva estensione della procedura telematizzata. In ogni caso, il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento, dalla data di presentazione dell'istanza, è un obiettivo fortemente sentito e perseguito dall'Istituto, che ha garantito che verranno poste in essere tutte le opportune iniziative affinché sia effettivamente realizzata una contrazione dei tempi procedurali. In particolare il Direttore generale dell'INPS con i messaggi n. 2036 del 28 gennaio 2011 e n. 2886 del 4 febbraio 2011, ha introdotto alcune innovazioni tese a snellire il procedimento di riconoscimento dello stato invalidante senza impoverire i controlli.
È utile ricordare che qualora l'INPS non si pronunci nel termine di 60 giorni dal ricevimento del verbale trasmesso dall'ASL competente, tale verbale acquista carattere definitivo relativamente all'esito dell'accertamento in esso contenuto (ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 295 del 1990).

Pag. 146

Va precisato che da settembre 2010, la verifica finale dei verbali è affidata alla Commissione Medica Superiore dell'INPS, la quale interviene per assicurare uniforme applicazione dei principi valutativi e omogeneità ai giudizi medico-legali applicati sul territorio. Tale Commissione a partire da giugno 2010 interviene, inoltre, nella convalida definitiva dei verbali relativi alle verifiche straordinarie di invalidità civile. In seguito alla conferma da parte della citata Commissione, il verbale diviene definitivo ed è trasmesso al cittadino, al patronato o alla associazione all'uopo delegati.
L'Istituto ha altresì previsto, ad ulteriore tutela del cittadino, che la Commissione medica superiore debba espletare le proprie attività di verifica entro il termine di 15 giorni.
Le gravi patologie indicate nel decreto ministeriale 2 agosto 2007 e richiamate nelle cosiddette «Linee Guida» emanate dell'Istituto (in particolare: minori con patologie concernenti la sfera psichica o con patologie di tipo genetico malformativo; persone inserite in strutture di lungodegenza o in residenze protette; soggetti interdetti; soggetti di interesse geriatria) con perdita dell'autonomia personale adeguatamente documentata) possono, invece, essere escluse dalla visita diretta al fine di evitare inutili controlli. Inoltre, per i cittadini affetti da patologia oncologica, ai sensi del decreto-legge 4/2006, è previsto il rilascio immediato di verbali con piena, ancorché provvisoria, efficacia.
Per quanto invece attiene al presunto contingentamento a livello provinciale dei riconoscimenti di invalidità civile, posso certamente escludere che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali abbia mai fornito indicazioni in tal senso, essendo - come è noto - obiettivo primario delle disposizioni recentemente introdotte quello di garantire la trasparenza delle procedure e l'effettivo possesso dei requisiti sanitari richiesti.
L'INPS ha comunicato, inoltre, che i piani straordinari di verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, previsti dall'articolo 80 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2009, non hanno causato ritardi nell'espletamento delle verifiche ordinarie, ed anzi hanno consentito, in alcuni casi, di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni poiché si è proceduto ad accertare, in sede di verifica straordinaria, la permanenza dei requisiti sanitari anticipatamente rispetto alla data di scadenza delle prestazioni soggette a revisione (come può evincersi dal messaggio del Direttore generale dell'INPS n. 6763 del 16 marzo 2011).
Da ultimo vale la pena evidenziare che l'articolo 18, comma 22, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, con l'obiettivo di assicurare maggiore omogeneità e snellezza a tutto il procedimento, ha introdotto la possibilità per le Regioni di stipulare, anche in deroga alla normativa vigente, specifiche convenzioni con l'INPS per l'affidamento delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari.
In conclusione, fermo restando che in qualità di autorità vigilante il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha agito e agirà nei confronti dell'Inps per migliorare le performances del sistema informativo, devo sottolineare che molte delle difficoltà operative lamentate discendono dalla struttura dei sistemi informativi delle ASL e delle autonomie locali, sui cui assetti organizzativi il Governo non può esercitare alcun potere di intervento, bensì una mera moral suasion, nell'ottica della leale collaborazione istituzionale.

Pag. 147

Pag. 148

ALLEGATO 2

5-04795 Farina Coscioni: Iniziative volte ad assicurare l'erogazione dei contributi statali all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con la presente interrogazione l'onorevole Farina Coscioni intende conoscere quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di assicurare all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) il riconoscimento dei contributi statali a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale previsti dalla legge 476 del 1987, modificata ed integrata dalla legge n. 438 del 1998, cui l'ENS accede ope legis in quanto associazione cosiddetta storica.
A parere dell'onorevole interrogante, infatti, l'erogazione di tali contributi potrebbe essere compromessa dall'operato della precedente Presidente nazionale, signora Ida Collu, che, a far data dal 27 marzo 2011, è stata eletta segretaria nazionale del movimento politico «La Discussione», violando in tal modo il principio di democraticità, lo statuto ed il codice etico dell'ENS.
Nel ricordare che l'ordinamento riconosce la concessione del contributo statale esclusivamente per finalità di promozione ed integrazione sociale, faccio presente che l'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 476 del 1987, prevede fra i requisiti di ammissione al contributo delle sole associazioni non storiche quello della democraticità, ovverosia che l'ente sia organizzato secondo criteri democratici, in modo da operare con la più ampia partecipazione diretta degli associati ed in modo da garantire la presenza delle minoranze allorquando si assumono decisioni di rilievo generale per l'azione delle associazioni. Vale la pena di sottolineare, tuttavia, che non è questo il caso che nella specie ricorre, trattandosi di associazione di carattere storico. Le Linee guida per l'anno 2011 emanate dal Direttore Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali dell'Amministrazione che rappresento prevedono, in particolare, che il requisito della democraticità si possa desumere dalle disposizioni degli atti costitutivi, degli statuti o dei regolamenti interni delle associazioni e, in particolare, si esprime nelle previsioni statutarie in materia di procedure di elezione degli organi di direzione e di approvazione dei documenti di bilancio degli enti.
Da ultimo, faccio presente che le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno ad oggetto la verifica periodica della sussistenza dei requisiti richiesti alle associazioni di promozione sociale per accedere ai contributi di carattere nazionale e non anche la vigilanza sul rispetto delle procedure attraverso cui viene assicurata la designazione degli organi interni. Tuttavia, in merito a tale ultimo aspetto, la soluzione definitiva per assicurare la necessaria stabilità alla governance dell'ENS è stata adottata in data 19 giugno scorso con l'elezione a Presidente Nazionale, con 126 voti, del signor Giuseppe Petrucci. La signora Collu, Presidente uscente, ha riportato 49 voti.

Pag. 149

ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Ai commi 1 e 3, allegato B, aggiungere infine la seguente direttiva:
2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.
1. 1.D'Incecco.
(Approvato)

Ai commi 1 e 3, allegato B, inserire la seguente direttiva:
Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione della Direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
1. 2.Callegari.

Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:
Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione della Direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di quattro mesi dalla data

Pag. 150

di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della salute, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
1. 2.Callegari, Molteni (nuova formulazione).
(Approvato)

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).

1. Il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire l'implementazione dei metodi alternativi con il vincolo dello stanziamento di almeno il 33 per cento dei fondi al fine di contribuire economicamente allo sviluppo e alla convalida degli stessi e allo scopo di formare personale esperto nelle 3R anche tramite corsi di approfondimento all'interno di Centri di ricerca e Università integrandone il piano di studi. Inoltre, assicurare l'osservazione e applicazione del principio delle 3R grazie alla presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni Organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;
b) vietare l'utilizzo di primati non umani del Nuovo e del Vecchio Mondo, cani, gatti, specie in via d'estinzione nel caso non risulti obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali o internazionali;
c) predisporre nel caso si allevino, forniscano o utilizzano specie quali primati non umani, cani e gatti, forme di arricchimento ambientale nella piena ottemperanza del principio di Refinement;
d) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli organismi geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali vietando fenotipi sofferenti e valutando i potenziali rischi per la salute umana, animale e l'ambiente;
e) prevedere un limite massimo di dolore a cui è possibile sottoporre l'animale durante la procedura, vietandola qualora causi dolore, sofferenza o angoscia intensi che potrebbero protrarsi e non possano essere alleviati;
f) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, ricerche per sostanze d'abuso, esperimenti bellici e xenotrapianti;
g) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia se non nel caso in cui queste risultino più dolorose o traumatiche dell'esperimento stesso;
h) assicurare un sistema ispettivo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, con un numero minimo di due

Pag. 151

ispezioni all'anno di cui una effettuata senza preavviso;
i) predisporre una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e dei metodi alternativi;
l) definire un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.
3. 01.Ceccacci Rubino, Giammanco, Mancuso, Frassinetti, Repetti, Mannucci, Catanoso.