CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 luglio 2011
514.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 26 LUGLIO 2011

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ALLEGATO

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci, C. 3490 Miglioli e petizione n. 1239.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Diritti delle persone sorde e riconoscimento della lingua dei segni italiana).

1. Nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 13, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.
2. In attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica:
a) promuove l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta;
b) promuove la ricerca scientifica e tecnologica in funzione di un impiego sempre più diffuso ed efficace delle tecnologie e degli impianti acustici necessari per la comunicazione.

3. Nella comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde, in giudizio e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, è garantito l'uso della LIS e di ogni mezzo tecnico idoneo, anche di tipo informatico.
1. 15.Marinello.

Al comma 1, sostituire le parole da: promuove la rimozione, fino alla fine del comma, con le seguenti: garantisce ogni forma di prevenzione, diagnosi anche precoce e cura della sordità e promuove la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.
1. 20.Murer.

Al comma 1, sopprimere le parole: e garantisce ogni forma di prevenzione, diagnosi anche precoce e cura della sordità.
* 1. 7.Mannino.

Al comma 1, sopprimere le parole: e garantisce ogni forma di prevenzione, diagnosi anche precoce e cura della sordità.
* 1. 6.Barani, Pedoto.

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Al comma 1, sopprimere le parole: e garantisce ogni forma di prevenzione, diagnosi anche precoce e cura della sordità.
* 1. 23.D'Incecco.

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e ne promuove l'acquisizione e l'uso;.

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).
1. 8.Pedoto, Barani, Lenzi.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: favorendo l'accesso materiale a questi ultimi da parte delle persone sorde.
1. 1.Mura, Palagiano.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'accesso all'informazione.
* 1. 9.Barani, Pedoto.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'accesso all'informazione.
* 1. 10.Mannino.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) promuove la ricerca scientifica e tecnologica in ambito linguistico, psicologico, neuropsicologico, pedagogico e ambientale-architettonico, relativa alla sordità e alla LIS e al suo uso nella comunicazione, nell'educazione e nell'accesso all'informazione;.
1. 21.D'Incecco.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) promuove la ricerca scientifica e tecnologica in ambito linguistico, psicologico, neuropsicologico, pedagogico e ambientale-architettonico, relativa alla sordità e alla LIS e al suo uso nella comunicazione e nell'educazione;.
* 1. 11.Pedoto, Barani.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) promuove la ricerca scientifica e tecnologica in ambito linguistico, psicologico, neuropsicologico, pedagogico e ambientale-architettonico, relativa alla sordità e alla LIS e al suo uso nella comunicazione e nell'educazione;.
* 1. 12.Mannino.

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: diffusione, aggiungere le seguenti: capillare in tutti i presidi di neonatologia e maternità.
1. 16.Murer.

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: attivazione, aggiungere le seguenti: conseguente e immediata.
1. 17.Murer.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: riconoscendoli quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
1. 2.Mura, Palagiano.

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) in caso di impossibilità d'apprendere e usare la lingua orale, riconosce e promuove l'uso del linguaggio mimico gestuale (LMG) utilizzato rispettivamente nelle diverse realtà territoriali dell'Italia;

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promuove, altresì, le necessarie forme di comunicazione alternativa aumentativa e tutta la tecnologia disponibile.
1. 18.Murer.

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) garantisce l'uso del linguaggio mimico gestuale e di tutte le forme di comunicazione alternativa.
1. 3.Rondini.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ne promuove l'acquisizione e l'uso.
1. 13. Mannino.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Per l'accesso all'informazione e nella comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde, anche in giudizio e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, è garantito l'uso della LIS e di ogni altro mezzo tecnico idoneo, anche di tipo informatico.
1. 14. Barani, Pedoto.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Per l'accesso all'informazione e nella comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde, anche in giudizio e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, è consentito l'uso della LIS e di ogni altro mezzo tecnico idoneo, anche di tipo informatico, a richiesta dell'interessato.
1. 25. D'Incecco.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Nell'interazione con la pubblica amministrazione, con le strutture sanitarie e in sede di giudizio penale, civile, amministrativo e tributario, alle persone sorde deve essere garantita a richiesta la piena comprensione e l'espressione della propria volontà attraverso idonei mezzi tecnici e informatici e l'uso della LIS.
1. 24. Lenzi.

Al comma 3, sostituire le parole: della LIS, con le seguenti: del linguaggio mimico gestuale.
* 1. 5. Rondini.

Al comma 3, sostituire le parole: della LIS, con le seguenti: del linguaggio mimico gestuale.
* 1. 19. Murer.

Sostituire la rubrica con la seguente: Diritti della persona sorda.
1. 4. Rondini.

Alla rubrica, sostituire le parole: riconoscimento della lingua dei segni italiana, con le seguenti: promozione dell'uso del linguaggio mimico gestuale (LMG).
1. 22. Murer.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Regolamenti).

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata

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di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge. I regolamenti di cui al presente comma:
a) recano disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
b) recano disposizioni volte a promuovere il diritto delle persone nate o divenute sorde ad essere bilingui, vale a dire ad acquisire e utilizzare la Lingua Italiana e la Lingua dei Segni Italiana, al fine di favorire appieno lo sviluppo delle loro capacità linguistiche, cognitive e relazionali;
c) promuovono e disciplinano le modalità di utilizzo della LIS e delle tecniche, anche informatiche, idonee a favorire l'accesso all'informazione e la comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde in ambito scolastico, universitario e post-universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte, validi anche ai fini previsti dalla presente legge;
d) recano disposizioni volte a promuovere anche in sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l'uso della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire l'accesso all'informazione e la comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde;
e) prevedono e disciplinano l'utilizzo della LIS e di tutte le tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;
f) favoriscono la possibilità di effettuare progetti di ricerca anche attraverso convenzioni e protocolli di ricerca, a livello nazionale ed internazionale, per realizzare le finalità di cui alla presente legge;
g) dispongono circa i metodi di verifica sull'attuazione della presente legge.
2. 14. Marinello.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sei, con la seguente: quattro.
2. 12. Mura, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole da: sentito l'Osservatorio fino a: n. 18, con le seguenti: acquisito il parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
2. 13. Mura, Palagiano.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) disciplinano le modalità e i tempi per l'organizzazione di corsi gratuiti per l'apprendimento della lingua italiana orale e scritta per giovani e adulti non udenti italiani ed immigrati residenti in Italia;.
2. 11. Mura, Palagiano.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) recano disposizioni volte a promuovere il diritto delle persone nate o divenute sorde ad essere bilingui, vale a dire ad acquisire e utilizzare la lingua italiana e la lingua dei segni italiana, al fine di favorire appieno lo sviluppo delle loro capacità linguistiche, cognitive e relazionali;.
* 2. 2. Mannino.

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Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) recano disposizioni volte a promuovere il diritto delle persone nate o divenute sorde ad essere bilingui, vale a dire ad acquisire e utilizzare la lingua italiana e la lingua dei segni italiana, al fine di favorire appieno lo sviluppo delle loro capacità linguistiche, cognitive e relazionali;.
* 2. 5. Pedoto, Barani.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) recano disposizioni volte a promuovere il diritto delle persone nate o divenute sorde ad essere bilingui, vale a dire ad acquisire e utilizzare la lingua italiana e la lingua dei segni italiana, al fine di favorire appieno lo sviluppo delle loro capacità linguistiche, cognitive e relazionali;.
* 2. 24. D'Incecco.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b)
promuovono e disciplinano le modalità di utilizzo della LIS e delle tecniche, anche informatiche, idonee a favorire l'accesso all'informazione e la comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde in ambito scolastico, universitario e post-universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte, validi anche ai fini previsti dalla presente legge;.
**2. 1.Mannino.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b)
promuovono e disciplinano le modalità di utilizzo della LIS e delle tecniche, anche informatiche, idonee a favorire l'accesso all'informazione e la comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde in ambito scolastico, universitario e post-universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte, validi anche ai fini previsti dalla presente legge;.
**2. 7.Pedoto, Barani.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b)
consentono e disciplinano le modalità di utilizzo della LIS e delle tecniche, anche informatiche, idonee a favorire l'accesso all'informazione e la comunicazione delle persone sorde in ambito scolastico, universitario e post-universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte, validi anche ai fini previsti dalla presente legge;.
2. 23.D'Incecco.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: della LIS, con le seguenti: del linguaggio mimico gestuale.
2. 15.Murer.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c)
recano disposizioni volte a promuovere anche in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l'uso della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire l'accesso all'informazione e la comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde;.
2. 8.Mannino.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c)
recano disposizioni volte a promuovere anche in sede giurisdizionale e

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nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l'uso della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire l'accesso all'informazione e la comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde;.
2. 6.Barani, Pedoto.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c)
recano disposizioni volte a consentire anche in sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l'uso della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire l'accesso all'informazione e la comunicazione delle persone sorde;.
2. 22.D'Incecco.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: della LIS, con le seguenti: del linguaggio mimico gestuale.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sostituire le parole: della LIS, con le seguenti: del linguaggio mimico gestuale.
2. 25.Rondini.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: della LIS, con le seguenti: del linguaggio mimico gestuale.
2. 16.Murer.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: della LIS, con le seguenti: del linguaggio mimico gestuale.
2. 17.Murer.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: LIS, aggiungere le seguenti: e il linguaggio mimico gestuale (LMG).
2. 19.Murer.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: agli eventi ed ai luoghi aperti al pubblico, della cultura e del tempo libero.
2. 18.Murer.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) disciplinano la possibilità, per il cittadino riconosciuto non udente ai sensi della normativa vigente, di essere dotato, in alternativa ai dispositivi medici DTS, di un dispositivo fax e di avvalersi di un numero gratuito per le emergenze attivo su tutto il territorio nazionale al fine di segnalare situazioni di pericolo o emergenza.
2. 4. Pizzetti, Lenzi.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) disciplinano la possibilità, per il cittadino riconosciuto non udente ai sensi della normativa vigente, di essere dotato, in alternativa ai dispositivi medici DTS, di idonea strumentazione informatica o telefonica da attivare per le emergenze su tutto il territorio nazionale al fine di segnalare situazioni di pericolo o emergenza.
2. 20. Pizzetti.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) favoriscono la possibilità di effettuare progetti di ricerca anche attraverso convenzioni e protocolli di ricerca, a livello nazionale ed internazionale, per realizzare le finalità di cui alla presente legge;.
* 2. 9. Pedoto, Barani.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) favoriscono la possibilità di effettuare progetti di ricerca anche attraverso

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convenzioni e protocolli di ricerca, a livello nazionale ed internazionale, per realizzare le finalità di cui alla presente legge;.
* 2. 10. Mannino.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) favoriscono la possibilità di effettuare progetti di ricerca anche attraverso convenzioni e protocolli di ricerca, a livello nazionale ed internazionale, per realizzare le finalità di cui alla presente legge;.
* 2. 21. D'Incecco, Lenzi.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, sono stanziati 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013, a valere sulle risorse del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, ai fini dell'attuazione della presente legge.
3. 1. Mura, Palagiano.

Al titolo, dopo la parola: collettiva, aggiungere le seguenti: e riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS).
* Tit. 1. Mannino.

Al titolo, dopo la parola: collettiva, aggiungere le seguenti: e riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS).
* Tit. 2. Barani, Pedoto.

Al titolo, dopo la parola: collettiva, aggiungere le seguenti: e riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS).
* Tit. 3. D'Incecco.