CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 luglio 2011
511.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. (Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti).

EMENDAMENTI

ART. 2.

Al comma 1, lettera a) sostituire la cifra: 7.500 con la seguente: 5.000.
2. 1.Pionati.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nel rispetto della normativa urbanistica vigente.
*2. 4.Zazzera.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: realizzati nel rispetto della normativa urbanistica vigente.
*2. 7.Siragusa, Lolli, Coscia, Ghizzoni.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: anche non contigue.
**2. 3.Lolli, Coscia, Ghizzoni, Siragusa.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: anche non contigue.
**2. 6.Zazzera.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: anche non contigue con le seguenti: - anche non contigue nel caso di ristrutturazioni o ricostruzioni di impianti già esistenti -.
2. 2.Lolli, Ghizzoni, Coscia, Siragusa.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: dal comune.
2. 11.Il Governo.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: inscindibile dal comune, aggiungere le seguenti: purché congruo e proporzionato.
2. 5.Zazzera.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: realizzati nel rispetto della normativa urbanistica vigente.
2. 10.Coscia, Ghizzoni, Lolli, Siragusa.

ART. 3.

Al comma 2, dopo le parole: L'individuazione delle aree, aggiungere le parole: deve escludere le aree con vincolo di inedificabilità, e.
3. 5.Zazzera.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: Sono escluse le aree, qualora

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ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico o paesaggistico ai sensi delle normative vigenti.
3. 4.Zazzera.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni, conseguentemente al secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
3. 8.Siragusa, Coscia, Lolli, Ghizzoni.

Al comma 3, dopo le parole: di cui alla legge 17 febbraio 1992 n. 179 aggiungere le seguenti: Nel caso siano presenti vincoli storico-artistico-architettonici, archeologici e idrogeologici, la conferenza di servizi, nella sua fase preliminare, convocata sulla base dello studio di fattibilità di cui al capoverso 2 dell'articolo 3 della presente legge, è tenuta ad esprimersi, nel termine massimo di trenta giorni. Tale fase della conferenza di servizi assume valore pre-decisorio e di conseguenza, all'amministrazione preposta alla tutela del vincolo che voglia esprimere parete dissenziente rispetto allo studio di fattibilità, è fatto obbligo di esprimersi, nei termini di cui sopra, sulle condizioni per l'elaborazione del progetto, indicando le principali alternative ivi compresa, in comprovata assenza di tutte le altre, la cosiddetta «alternativa zero» - cioè la non realizzabilità del progetto medesimo -.
3. 2.Lolli, Ghizzoni, Coscia, Siragusa.

Al comma 3, dopo le parole: di cui alla legge 17 febbraio 1992 n. 179 aggiungere le seguenti: fatta salva la normativa vigente in materia di vincoli storico-artistico-architettonici, archeologici e idrogeologici.
*3. 3.Lolli, Coscia, Siragusa, Ghizzoni.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: 17 febbraio 1992, n. 179, aggiungere in fine le parole: fatta salva la normativa vigente in materia di vincoli storico-artistico-architettonici, archeologici e idrogeologici.
*3. 6. Zazzera.

Al comma 3, dopo le parole: di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, aggiungere le seguenti: I vincoli archeologici, architettonici, idrogeologici, paesaggistici e storico-artistici sono valutati dalle Autorità competenti, ai sensi delle normative esistenti, nell'ambito della conferenza dei servizi.
3. 9. Il Governo.

Al comma 3, dopo le parole: valutazione di impatto ambientale., inserire il seguente periodo:
«Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, nonché gli interventi di trasformazione degli ecosistemi vegetali che comportino movimento di terreno o modifichino il regime della acque, sono soggetti all'autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del R.D. 3267 del 1923, nonché all'approvazione con maggioranza qualificata dei due terzi dei soggetti chiamati a partecipare all'accordo di programma di cui al presente comma».
3. 1. Grimoldi, Goisis.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. L'individuazione delle aree di cui al presente articolo, è consentita in aree non edificate, solo qualora non sussistano alternative utili per il riuso e la riorganizzazione di insediamenti e di infrastrutture esistenti.»
3. 7. Zazzera.

ART. 4.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: tenuto conto, con le seguenti: nel pieno rispetto.
4. 1. Zazzera.

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Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) garantire il pieno rispetto delle disposizioni previste all'articolo 4, comma 1-bis, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»
4. 2. Zazzera.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) previsione di aree da destinare a verde pubblico, in proporzione delle caratteristiche dimensionali del complesso multifunzionale».
4. 3. Zazzera.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) fruibilità degli spazi per le persone disabili».
4. 4. Zazzera.

Al comma 2, aggiungere le parole: nel rispetto della normativa urbanistica vigente.
4. 7. Coscia, Ghizzoni, Siragusa, Lolli.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente:

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il soggetto proponente nell'ambito della realizzazione dei complessi multifunzionali deve prevedere l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile, anche attraverso l'uso di tecnologie innovative e di produzione di energie rinnovabili e di risparmio di energia, quali sonde geotermiche, illuminazione led, con particolare riguardo ai sistemi fotovoltaici idonei a generare energia elettrica, a favore del territorio su cui è ubicato l'impianto.
4. 6. Zazzera.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La realizzazione dei complessi multifunzionali, deve avvenire nel pieno rispetto degli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968.
4. 5. Zazzera.

ART. 5.

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: insistono sull'area interessata, aggiungere le seguenti: nel limite massimo del 20 per cento.
5. 1. Zazzera.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine: nel rispetto delle normative urbanistiche vigenti.
5. 5. Siragusa, Coscia, Ghizzoni, Lolli.

Al comma 5, aggiungere in fine le parole: e comunque nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati previsti dalla normativa vigente.
5. 2. Zazzera.

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: L'ampliamento delle cubature di cui al presente comma, non è cumulabile con ulteriori ampliamenti qualora previsti dalle relative leggi regionali.
5. 3.Zazzera.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: La trasformazione in complessi multifunzionali, fermo restando il

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rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscano comunque, un indice di prestazione energetica, definito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), inferiore almeno del 20 per cento rispetto al corrispondente valore limite indicato nell'allegato C, del medesimo decreto legislativo 192/2005».
5. 4.Zazzera.

Al comma 6 sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 4 commi 2 e 3 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 3 commi 2 e 3.
5. 6.Siragusa, Coscia, Ghizzoni, Lolli.

Al comma 7 sopprimere le parole: se il fallimento avviene entro il termine di dieci anni dall'acquisto.
5. 7.Siragusa, Coscia, Ghizzoni, Lolli.

ART. 6.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1 dell'articolo 22 sono aggiunte le seguenti parole: «fermo restando che, in riferimento ai solo organizzatore del campionato di Serie A, la predetta quota dovrà essere prelevata dal 10 per cento previsto all'articolo 24».
6. 1.Lolli.

Al comma 7, lettera b-bis), sostituire il capoverso 7, con il seguente;
7. Il consiglio amministrazione è composto da sei membri, di cui tre designati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dei quali uno con funzione di presidente, e tre in rappresentanza dei soggetti che organizzano competizioni professionistiche a squadre oggetto del presente decreto e della F.I.G.C., secondo criteri di rotazione fissati dallo statuto.
*6. 3.Zazzera.

Al comma 7, lettera b-bis), sostituire il capoverso 7, con il seguente;
7. Il consiglio amministrazione è composto da sei membri, di cui tre designati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dei quali uno con funzione di presidente, e tre in rappresentanza dei soggetti che organizzano competizioni professionistiche a squadre oggetto del presente decreto e della F.I.G.C., secondo criteri di rotazione fissati dallo statuto.
*6. 5.Pionati.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso Art. 24 con il seguente:
L'articolo 24 del decreto legislativo n. 9/08 è sostituito dai seguente:
«Art. 24. - (Mutualità per le categorie inferiori). - 1. L'organizzatore del campionato di Serie A, per valorizzare ed incentivare l'attività delle categorie di calcio inferiori e per le finalità di mutualità generale di cui all'articolo 22, destina il 10 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di Serie A come segue: 0,5 per cento ai fini della mutualità generale di cui all'articolo 22; 5,5 per cento all'organizzatore del campionato di calcio di serie B; 2,5 per cento all'organizzatore dei campionati di prima e seconda divisione; 1,5 per cento all'organizzatore delle competizioni dilettantistiche.
2. Le risorse economiche verranno distribuite nelle quote sopra indicate alle società professionistiche della L.N.P. di Serie B e della Lega Pro a condizione che le stesse non siano inadempienti nel puntuale assolvimento di ogni obbligazione di natura fiscale e tributaria, nel pagamento degli emolumenti e nell'assolvimento dei

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relativi obblighi contributivi a favore dei tesserati ed abbiano altresì ottemperato alle disposizioni adottate dalla Lega di appartenenza in ordine allo sviluppo dei settori sportivi giovanili.
3. Per le finalità di cui al comma 2, le Leghe dovranno predisporre, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, idonee disposizioni regolamentari atte a precisare i requisiti per accedere alla distribuzione delle risorse nonché i relativi adempimenti trimestrali facenti carico alle società sportive».
6. 6.Pionati.

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 24», sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. L'organizzatore del campionato di Serie A, per valorizzare ed incentivare l'attività delle categorie di calcio inferiori e per le finalità di mutualità generale di cui all'articolo 22, destina il 10 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di Serie A come segue: 0,5 per cento ai fini della mutualità generale di cui all'articolo 22; 5,5 per cento all'organizzatore del campionato di calcio di serie B; 3 per cento all'organizzatore dei campionati di prima e seconda divisione; 1 per cento all'organizzatore delle competizioni dilettantistiche.
2. Le risorse economiche verranno distribuite nelle quote sopra indicate alle società professionistiche (della L.N.P. di Serie B e della Lega Pro a condizione che le stesse non siano inadempienti nel puntuale assolvimento di ogni obbligazione di natura fiscale e tributaria, nel pagamento degli emolumenti e nell'assolvimento dei relativi obblighi contributivi a favore dei tesserati ed abbiano altresì ottemperato alle disposizioni adottate dalla Lega di appartenenza in ordine allo sviluppo dei settori sportivi giovanili.
3. Per le finalità di cui al comma 2, le Leghe dovranno predisporre, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, idonee disposizioni regolamentari atte a precisare i requisiti per accedere alla distribuzione delle risorse nonché i relativi adempimenti trimestrali facenti carico alle società sportive».
6. 4.Zazzera.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
«Art. 24. - (Mutualità per le categorie inferiori). - 1. L'organizzazione del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie di calcio inferiori e per le finalità di mutualità generale di cui all'articolo 22, destina alla Federazione Italiana Gioco Calcio il 10 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A. Spetta alla Federazione Italiana Gioco Calcio il compito di destinare, nell'ambito del 10 per cento sopra indicato, una quota alla mutualità generale di cui all'articolo 22 e le restanti quote agli organizzatori delle competizioni di calcio inferiori alla Serie A, determinando, quanto a queste ultime, le modalità, gli obiettivi e le finalità di detta destinazione».
6. 2.Lolli.

ART. 8.

Sopprimerlo.
8. 1.Siragusa.

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ALLEGATO 2

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Testo unificato C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,
esaminato per le parti di competenza il testo unificato delle proposte di legge C. 3465 e C. 4290, risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani;
tenuto conto che l'articolo 3 istituisce il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, al quale è affidato, fra gli altri, il compito di monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella «Giornata nazionale degli alberi», che deve essere realizzato nel rispetto dell'autonomia scolastica;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 3 si preveda che il monitoraggio sull'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella «Giornata nazionale degli alberi», svolto dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico sia realizzato nel rispetto dell'autonomia scolastica.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Atto n. 372.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante il regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
preso atto del parere reso dal Consiglio di Stato;
preso altresì atto di quanto esposto dai soggetti auditi il 5 luglio 2011;
tenuto conto dei rilievi espressi dalla Commissione V (Bilancio, tesoro e programmazione);
considerata l'opportunità di definire in maniera univoca già nel regolamento il termine per la presentazione delle domande, facendo, inoltre, riferimento, quale dies a quo, alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
valutata l'opportunità di prevedere che i titoli e le pubblicazioni scientifiche possano essere presentati al Ministero per via cartacea ovvero per via telematica - al fine di non gravare i candidati dell'onere dell'esclusiva presentazione telematica che, in taluni casi, per le pubblicazioni più risalenti, potrebbe essere adempiuto con estrema difficoltà e dispendio di risorse finanziarie, assolutamente non proporzionate allo scopo della procedura - e che venga previsto che possano essere presentate esclusivamente per via telematica soltanto le pubblicazioni aventi data posteriore all'entrata in vigore del decreto;
considerato che, se il numero dei professori inseriti nella lista è inferiore a 8, la lista è integrata mediante l'inserimento degli altri professori afferenti al macrosettore concorsuale, ipotesi non contemplata dalla legge 240/2010; che, al riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che l'integrazione ha lo scopo di rendere comunque effettivo il sorteggio nel caso in cui le candidature fossero esigue e che, sull'argomento, il CUN, con mozione approvata il 7 aprile 2011, ha evidenziato che un sorteggio effettuato con l'inserimento degli altri professori afferenti al macrosettore concorsuale rischia di produrre una commissione nella quale potrebbe non comparire nessun professore appartenente allo specifico settore concorsuale;
valutata l'esigenza, con riguardo alla possibilità che i commissari in servizio presso atenei italiani siano parzialmente esentati, a domanda, dalla ordinaria attività didattica, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lett. g), della legge n. 240 del 2010, di confermare la previsione di esenzione solo parziale dalla attività didattica;
considerata l'opportunità di prevedere che anche l'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari provenienti da università italiane sia effettuata dall'ANVUR;
considerata l'opportunità, in relazione alla previsione secondo cui, ai fini del sorteggio, i componenti di ciascuna lista sono collocati in ordine alfabetico e

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questo determina l'attribuzione di un numero d'ordine, essendo in caso di omonimia l'ordine di priorità definito sulla base della data di nascita, di sopprimere quest'ultima previsione;
valutata l'esigenza, con riguardo alla formazione di ciascuna commissione, che vengano sorteggiati anche dei membri supplenti, per il caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire i lavori dei membri effettivi, al fine di evitare ritardi nella conclusione dei lavori dovuti a nuovi sorteggi;
rilevato che, all'articolo 6, comma 9, il riferimento corretto, in base all'articolo 16, comma 3, lett. i), della legge n. 240 del 2010 non è alla formazione della lista, ma al sorteggio nell'ambito della lista;
rilevato che, all'articolo 8, comma 1, terzo periodo, la locuzione «pubblicità sul sito dell'università per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione» potrebbe essere interpretata nel senso che, dopo sette giorni, non è più necessario che le determinazioni siano disponibili sul sito, quando, invece, l'obiettivo è chiaramente quello di vincolare, in termini temporali, lo svolgimento della successiva riunione della commissione;
considerata l'opportunità di precisare che i pareri pro-veritate possano essere richiesti solo dalla maggioranza della Commissione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1. con riguardo all'articolo 3, comma 2, venga definito in maniera univoca già nel regolamento il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, facendo, inoltre, riferimento, quale dies a quo, esclusivamente alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
2. con riguardo all'articolo 4, nella definizione dei criteri e dei parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare si tenga presente la specificità delle aree, di modo che i parametri anche quantitativi indicati non inficino la natura eminentemente qualitativa propria di ogni valutazione efficiente;
3. con riguardo all'articolo 6, si preveda un primo sorteggio nell'ambito del macrosettore, volto a integrare la lista dei professori del settore concorsuale fino a raggiungere il numero di 8, e che il sorteggio dei commissari si effettui nell'ambito della lista così integrata;
4. con riguardo all'articolo 6, comma 5, venga previsto che anche l'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari provenienti da atenei italiani sia effettuata dall'ANVUR;
5. con riguardo all'articolo 6, comma 11, va confermata la previsione di esenzione solo parziale dalla attività didattica, a domanda, per i commissari in servizio presso atenei italiani, dovendo comunque essere assicurato lo svolgimento delle sessioni di esame;
6. con riguardo all'articolo 7, comma 1, lettera b), venga soppressa la previsione secondo cui, in caso di omonimia, l'ordine di priorità è definito sulla base della data di nascita;
7. con riguardo alla formazione di ciascuna commissione, si preveda il sorteggio anche di membri supplenti, per il caso di dimissioni o di impossibilità a seguire i lavori da parte dei membri effettivi;
8. con riguardo all'articolo 8, ove è previsto che le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro 5 mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande dei candidati, venga rispettato il dettato dell'articolo 16, comma 3, lett. e), della legge n. 240 del 2010, che dispone che i 5 mesi decorrono dall'indizione della procedura;
9. si precisi, con riguardo all'articolo 8, comma 3, che i pareri pro-veritate possono essere richiesti solo dalla maggioranza della Commissione;

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10. si abroghi il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005, che aveva conferito una delega al Governo nella stessa materia, da esercitare entro 6 mesi dalla data della sua entrata in vigore;
11. si proceda alla necessaria garanzia, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera e), della legge n. 240 del 2010, della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni, al fine di assicurare la massima trasparenza dei lavori delle commissioni;

e con le seguenti osservazioni:
a) con riguardo all'articolo 3, comma 5, si valuti l'opportunità di prevedere che titoli e pubblicazioni scientifiche, editi prima della data di entrata in vigore del decreto, possano essere presentati al Ministero per via cartacea ovvero per via telematica, e di prevedere che possano essere presentate esclusivamente per via telematica soltanto le pubblicazioni aventi data posteriore all'entrata in vigore del decreto;
b) all'articolo 6, comma 9, si valuti l'opportunità di sostituire le parole «La formazione della lista di cui al comma 2» con le parole «Il sorteggio nell'ambito dei componenti della lista di cui al comma 2», nonché l'opportunità di spostare il comma in questione nell'ambito dell'articolo 7, dedicato alle operazioni di sorteggio;
c) all'articolo 8, comma 1, terzo periodo, si valuti l'opportunità di sopprimere le parole «per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione»;
d) con riguardo all'articolo 9, comma 2, si valuti l'opportunità di specificare che, ai fini delle procedure di formazione delle commissioni, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, includendo tra i soggetti in possesso di idoneità anche coloro i quali, ai sensi di tale legge, abbiano prestato servizio in qualità di professori ordinari di ruolo;
e) si valuti l'opportunità di prevedere una rigorosa applicazione della disciplina in materia di incompatibilità e conflitto di interessi tra commissari e candidati a normativa vigente, in quanto applicabile;
f) si valuti l'opportunità di attivare al più presto l'Anagrafe dei professori e dei ricercatori, affinché possa essere utilizzata in sede di valutazione per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari.