CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 luglio 2011
506.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 46

ALLEGATO 1

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. (C. 4449 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 7. Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: ufficialmente con la seguente: debitamente.
1. 1. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

Al comma 1, lettera c) premettere il seguente numero:
01) alla lettera b) del comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
In ogni caso si deve scomputare, ai fini della determinazione del reddito minimo annuo, una quota parte delle spese afferenti l'alloggio sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo. Con decreto emanato dal Ministro dell'interno con cadenza biennale sono determinate le somme da scomputare.
1. 2. D'Amico, Vanalli, Luciano Dussin, Pastore, Volpi, Bragantini.

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, con particolare riguardo alle spese afferenti l'alloggio sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo.
1. 2. (nuova formulazione) D'Amico, Vanalli, Luciano Dussin, Pastore, Volpi, Bragantini.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b), capoverso b), dopo le parole: qualità di familiare inserire le seguenti: o l'esistenza di un'unione registrata.
1. 8. Favia Donadi.

Al comma 1, lettera e), capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Tale verifica non è effettuata sistematicamente.
1. 3. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: condizione per l'esercizio di un diritto con le seguenti: condizione necessaria per l'esercizio di un diritto.
1. 4. Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona,

Pag. 47

Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.
(Approvato)

Al comma 1, lettera g) sopprimere i numeri 4) e 5).
1. 5. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2).
1. 6. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

Al comma 1, lettera h), numero 2), capoverso comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo provvedimento può essere adottato nei confronti dei soggetti che, pur avendo ottemperato all'allontanamento e alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, non siano in grado di dimostrare che sono cambiate le condizioni relative al diritto di soggiorno che hanno determinato l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.
1. 51.La relatrice.

ART. 3.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 5 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Prima di disporre la revoca del titolo di soggiorno o il rifiuto di rinnovo o di conversione, salvo che la revoca o il rifiuto siano disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o a seguito di sentenze di condanna per reati, il questore invia al domicilio dell'interessato, qualora conosciuto, l'avviso scritto dell'inizio del procedimento, tradotto anche in lingua conosciuta dall'interessato o, in mancanza, in lingua inglese o francese o araba o spagnola, con l'indicazione della facoltà di inviare al questore stesso eventuali controdeduzioni scritte entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso, decorso il quale il provvedimento può essere adottato e deve essere motivato anche con riferimento alle eventuali controdeduzioni pervenute entro tale termine.».
3. 1. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 9, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«I soggiornanti di lungo periodo che facciano la richiesta del permesso di soggiorno CE nella provincia autonoma di Bolzano possono scegliere di sostenere il test di conoscenza linguistica nella lingua italiana oppure nella lingua tedesca, in ottemperanza all'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni, recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e alle relative norme di attuazione.».
3. 2. Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Art. 10.
(Respingimenti).

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di

Pag. 48

frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato. Il respingimento alla frontiera avviene nei modi e nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, via mare o via aria della frontiera dello Stato e che non hanno successivamente ottenuto un titolo di soggiorno nel territorio dello Stato.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano il diritto d'asilo, la presentazione delle domande di protezione internazionale, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.
7. Il questore dispone il respingimento ai sensi del comma 2, in luogo della decisione di rimpatrio prevista dall'articolo 13, non oltre le 96 ore successive al momento in cui la persona è stata rintracciata sul territorio dello Stato nel tentativo di eludere i controlli di frontiera e in ogni caso dopo che la persona sia stata identificata ed assistita, qualora abbia necessità di pubblico soccorso, e dopo che sia stata informata, in lingua ad essa comprensibile, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale. Durante tale periodo lo straniero che debba essere assistito per necessità di pubblico soccorso accede ai centri di accoglienza e a strutture di assistenza, anche temporanee, nei cui confronti il Questore può predisporre forme di sorveglianza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza. In caso di allontanamento arbitrario senza giustificato motivo dal centro di accoglienza o dalla struttura di assistenza in cui è ospitato e in ogni altro caso in cui si renda irreperibile dopo essere stato fermato in occasione di un ingresso illegale nel territorio dello Stato lo straniero, dopo che sia stato nuovamente rintracciato, è espulso nei casi e nei modi previsti dall'articolo 13.
8. Il respingimento non può essere disposto nei confronti dello straniero fermato o scoperto in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera, qualora si tratti di un minore non accompagnato ovvero di persona che riceva cure urgenti ed essenziali ospedaliere o ambulatoriali o di persona che in qualsiasi modo abbia manifestato l'intenzione di presentare o abbia presentato domanda di protezione internazionale o di persona che abbia altri requisiti per ottenere un titolo di soggiorno. In tali ipotesi il Questore rilascia altresì il titolo di soggiorno di cui lo straniero abbia i presupposti e ne dà comunicazione al giudice di pace, che deve archiviare ogni procedimento penale per i reati previsti dall'articolo 10-bis che sia stato eventualmente avviato a suo carico.
9. Il provvedimento di respingimento da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera è emanato caso per caso e deve

Pag. 49

essere sottoposto alla convalida dal giudice di pace, secondo le forme, le procedure, i termini, i limiti e le garanzie previste nei commi 3 e 5-bis dell'articolo 13, inclusa la facoltà di disporre il trattenimento temporaneo nelle more della decisione del giudice e il trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 14, e l'accompagnamento alla frontiera non può essere eseguito prima che il respingimento e il trattenimento siano stati convalidati, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e dagli articoli 13 e 14, qualora applicabili.».
3. 3. Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) L'articolo 10-bis è abrogato.
3. 4. Bressa, Gozi, Zaccaria, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater
. Lo straniero che si trova nelle situazioni indicate nel comma 2, lettere a) e b), è espulso dal Prefetto quando nei suoi confronti il Questore abbia adottato una decisione di rimpatrio. La decisione di rimpatrio è adottata soltanto se, anche sulla base degli elementi acquisti d'ufficio o pervenuti da organizzazioni internazionali o da altri soggetti o delle richieste presentate dallo stesso straniero o dal suo difensore, lo straniero non abbia i requisiti per ottenere il rilascio o il rinnovo di un qualsiasi tipo di titolo di soggiorno, inclusi quelli rilasciabili agli stranieri per i quali è previsto un divieto di espulsione, o non abbia presentato domanda di protezione internazionale, anche nelle more della formale presentazione della domanda, o non abbia i requisiti per essere ammesso a programmi di assistenza o integrazione sociale per le vittime della violenza o dello sfruttamento. Prima di adottare la decisione di rimpatrio allo straniero deve essere comunque illustrata la possibilità di essere ammesso a programmi di rimpatrio assistito. Il Questore si astiene dall'adottare la decisione di rimpatrio qualora sussistano motivi umanitari o esigenze attinenti al diritto alla difesa o al diritto all'unità familiare o ad altri obblighi internazionali o comunitari o inderogabili esigenze di giustizia. La decisione di rimpatrio è revocata di diritto qualora successivamente allo straniero sia rilasciato un titolo di soggiorno. In tutti i casi in cui il Questore non adotta una decisione di rimpatrio o si astiene dalla decisione di rimpatrio deve rilasciare allo straniero un titolo di soggiorno ovvero mantenere quello di cui è già titolare e ne dà comunicazione al giudice di pace, che deve archiviare o estinguere ogni eventuale procedimento penale a suo carico per i reati previsti dall'articolo 10-bis. Lo straniero può sempre presentare con atto scritto e motivato al Questore la domanda di revisione o di revoca della decisione di rimpatrio. Il Questore adotta la decisione di rimpatrio e di revoca della decisione, mediante atto scritto e motivato in fatto e in diritto, contenente l'indicazione dei mezzi di ricorso giurisdizionale, con una traduzione in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a scelta dello straniero tra la lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese o russa. L'atto deve essere notificato o comunicato anche per le vie brevi allo straniero, che può impugnarlo di fronte al giudice di pace, anche contestualmente al ricorso contro il provvedimento di espulsione; il giudice si pronuncia sul ricorso non oltre il termine eventualmente concesso per la partenza volontaria.»;
3. 5. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

Pag. 50

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:
2-quater
. Qualora lo straniero che si trova nelle situazioni indicate nel comma 2, lettere a) e b), abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare ovvero abbia ricevuto un provvedimento di rifiuto di rinnovo o di annullamento o di revoca del suo titolo di soggiorno, esclusi quelli disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o per la condanna per reati o per l'uso di documenti falsi o contraffatti, e non sia trascorso il termine per la presentazione dei ricorsi giurisdizionali ovvero il provvedimento sia stato impugnato e il giudice ne abbia ordinato la sospensione, il Questore si astiene dall'emettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura per il rinnovo del titolo di soggiorno ovvero fino alla conclusione del procedimento giudiziario, che deve essere definito dal giudice entro il termine di trenta giorni e adotta la decisione di rimpatrio soltanto in caso di rigetto del ricorso giurisdizionale.»;
3. 6. Livia Turco, Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi.

Al comma 1, lettera c) numero 3), capoverso «4», sopprimere la lettera g).
3. 7. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

Al comma 1, lettera c) numero 4), capoverso «4-bis» sopprimere la lettera a).
3. 8. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

Al comma 1, lettera c), numero 4) capoverso «4-bis», sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) distruzione o occultamento, senza giustificato motivo, del passaporto in corso di validità o di altri documenti di identificazione o di viaggio che lo straniero aveva presentato alle autorità al momento dell'ingresso o del soggiorno nel territorio dello Stato o di altro Stato membro dell'Unione europea e di cui aveva mantenuto la disponibilità;
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; la disponibilità dell'alloggio sussiste allorché, con qualsiasi mezzo, lo straniero stesso o chiunque altro dimostri al Questore che lo straniero stesso è ospitato o può essere ospitato in un centro di accoglienza istituito ai sensi dell'articolo 40 ovvero dimora o può dimorare in un alloggio ad uso di abitazione, di cui abbia legale disponibilità lo straniero stesso o un suo familiare o altra persona che in qualsiasi modo abbia dichiarato o dichiari la disponibilità ad ospitarlo;»
3. 9. Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso «4-bis», lettera b), sopprimere le parole da: idonea fino a: disponibilità.
3. 10. Bressa, Gozi, Zaccaria, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

Al comma 1, lettera c), numero 5) capoverso «5» aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«La partenza volontaria è sempre prevista nei casi in cui il provvedimento di

Pag. 51

espulsione sia disposto nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo e nei casi in cui il titolo di soggiorno dello straniero sia stato revocato o annullato o ne sia stato rifiutato il rinnovo, salvo che i provvedimenti di revoca, di annullamento o di rifiuto siano stati disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o a seguito di sentenze di condanna per la commissione di reati. Negli altri casi lo straniero presenta la richiesta di concessione della partenza volontaria o della proroga dei termini della partenza volontaria mediante istanza redatta anche in forma semplice e in calce al modello che lo informa della facoltà di chiedere ed ottenere la concessione o la proroga e di chiedere di accedere a programmi di rimpatrio assistito. L'istanza è esaminata dal Questore nel più breve tempo possibile. L'istanza si intende comunque presentata anche da parte dello straniero a cui siano state illustrate le possibilità di avvalersi della partenza volontaria e che non vi abbia espressamente rinunciato in forma scritta. L'istanza è comunque accolta se lo straniero manifesta l'intenzione di fruire di un programma di rimpatrio assistito e ne abbia i requisiti, nonché in tutti i casi in cui nei confronti dello straniero si possa disporre in modo efficace una delle misure previste nel comma 5.2. L'eventuale provvedimento di diniego della concessione o della proroga della partenza volontaria deve essere scritto e motivato e tradotto in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a sua scelta tra l'inglese, lo spagnolo, il francese, l'arabo, il russo, recante anche i mezzi di impugnazione. Tale provvedimento è impugnabile di fronte al giudice competente in materia di ricorso contro l'espulsione, anche con ricorso presentato per le vie brevi, in esenzione di ogni tassa, onere o spesa; il ricorso può essere presentato anche contestualmente alla presentazione del ricorso contro il provvedimento di espulsione e in tal caso il giudice decide sul ricorso nell'ambito del giudizio sul ricorso contro il provvedimento di espulsione.»;
3. 11. Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

Al comma 1, lettera c), numero 6), capoverso «5.1» sopprimere l'ultimo periodo.
3. 12. Bressa, Gozi, Zaccaria, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

Al comma 1, lettera c), numero 6) sostituire il comma 5.2, con il seguente:
«5.2. Nei casi in cui sia concesso un termine per la partenza volontaria, se sussiste il rischio concreto di fuga dello straniero il questore può disporre nei confronti dello straniero una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente; d) dimostrazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Le misure sono adottate, anche contestualmente alla concessione del termine per la partenza volontaria, con provvedimento motivato ed ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida.

Pag. 52

Il provvedimento è comunicato al giudice di pace competente per territorio entro 48 ore dalla notifica. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, sentito l'interessato e il suo difensore, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il tribunale della libertà è competente sull'impugnazione dei decreti del giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo 14.»;
3. 13. Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

Al comma 1, lettera c), numero 6, capoverso «5.2», primo periodo, sostituire le parole da: chiede fino alla fine del periodo, con le seguenti: può chiedere una garanzia adeguata al cittadino dello Stato terzo.
3. 14. Bressa, Gozi, Zaccaria, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

Al comma 1, lettera c) numero 6), capoverso «5.2.», secondo periodo, sostituire la parola: dispone con le seguenti: può disporre.
3. 15. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

Al comma 1, lettera c), numero 9) capoverso comma 14, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«Per i provvedimenti di espulsione per i quali sia stata concessa la partenza volontaria ai sensi del comma 5 e per gli stranieri che siano stati ammessi ad un programma di rimpatrio assistito, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato per l'uscita dal territorio dello Stato e ne è esente di diritto lo straniero che abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato entro il termine fissato per la partenza volontaria o per il rimpatrio assistito.»;
3. 16. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

Al comma 1, lettera d), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, inclusa la necessità di acquisire documenti per il viaggio o altra documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e nel caso concreto non possano essere efficacemente applicate le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis, il Questore può disporre che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di preparare il rimpatrio o di effettuare l'allontanamento e in particolare quando sussiste un rischio di fuga, identificato ai sensi dell'articolo 13,

Pag. 53

comma 4-bis, ovvero lo straniero evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento.»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In tutti i casi in cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento e non è stato disposto il trattenimento, il Questore dispone che lo straniero fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, sia sottoposto ad una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Quando l'espulsione è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 il Questore può disporre anche la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Le misure previste nel presente comma sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore, sentiti lo straniero, se reperibile, e il suo difensore. La consegna e la convalida possono avvenire anche contestualmente alla consegna e alla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis.».
3. 17. Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) Dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste nel comma 1 il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal giudice ovvero dal Questore, che lo comunica al giudice. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste nel comma 1 e nel presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Qualora tali presupposti non vi siano al momento della convalida o al momento della proroga del trattenimento il giudice di pace rispettivamente rigetta la richiesta di convalida e la richiesta di proroga del trattenimento e contestualmente,

Pag. 54

su richiesta del Questore, sentito lo straniero e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello straniero siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento.»;
3. 18. Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).
3. 19. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. La convalida del trattenimento comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Anche prima di tale termine e dopo la convalida del trattenimento, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice e al difensore dello straniero. Alla scadenza di tale termine qualora sussistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-bis e l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni, su richiesta scritta e motivata del questore presentata non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine del trattenimento, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata dal questore almeno 48 ore prima. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e permangano le condizioni del trattenimento indicate ai commi 1 e 4-bis e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio il questore può presentare al giudice di pace la richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni e sulla richiesta, che deve essere comunicata almeno 48 ore prima anche allo straniero e al suo difensore, il giudice di pace decide sentito lo straniero e il suo difensore. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e persistano le condizioni del trattenimento indicate nei commi 1 e 4-bis e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio il questore può presentare al giudice un'ulteriore richiesta scritta e motivata di proroga di sessanta giorni e sulla richiesta il giudice di pace decide, sentito lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine del periodo di centottanta giorni e non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio dello straniero trattenuto o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e persistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-bis, il questore può presentare al giudice di pace richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Su ogni richiesta, che deve essere presentata qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine, il giudice di pace si pronuncia, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di

Pag. 55

pace e al difensore dello straniero. Il giudice di pace si pronuncia sulle richieste di proroga entro il termine di scadenza del precedente periodo di trattenimento, con decreto scritto e motivato che deve essere comunicato al Questore, allo straniero e al suo difensore: il decreto è immediatamente esecutivo e può essere impugnato soltanto con ricorso per cassazione»;
3. 20. Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

Al comma 1, lettera d), numero 3), capoverso comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:
«In ogni caso se nel caso concreto non sussistono le condizioni per il trattenimento previste nel comma 4-bis o se lo straniero che negli ultimi tre anni sia stato trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione per un periodo superiore a sei mesi il Questore non dispone il trattenimento, ma dispone le misure previste dal comma 1-bis, salvi i casi di rinvio dell'allontanamento.»;
3. 21. Livia Turco, Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 10).
3. 22. Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 10) con il seguente:
10) al comma 7, le parole: «a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata» sono sostituite dalle seguenti: «, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento. In tal caso nel computo della durata dei periodi di trattenimento non si tiene conto del numero di giorni in cui lo straniero si è indebitamente allontanato dal centro. Il questore e il giudice tengono conto dell'indebito allontanamento dal centro ai fini della valutazione del rischio di fuga tra i presupposti per la proroga del trattenimento.»;
3. 23. Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

Al comma 1, lettera e), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

Conseguentemente dopo il capoverso articolo 14-ter, aggiungere il seguente:

Art. 14-quater.
(Rinvio dell'allontanamento).

1. Il Questore della provincia in cui lo straniero si trova dispone il rinvio dell'allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso o respinto; è rinviato, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, qualora nelle circostanze specifiche in cui si trova lo straniero si verifichi una delle seguenti situazioni:
a) l'allontanamento dello straniero può in concreto violare il divieto di espulsione o di respingimento previsto dall'articolo 19, comma 1;
b) è stata presentata al Questore domanda di revisione contro la decisione di rimpatrio e per tutta la durata del relativo procedimento;
c) l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento è stata sospesa dal giudice competente a giudicare il ricorso giurisdizionale contro l'espulsione o il respingimento o la decisione di rimpatrio;
d) le condizioni di salute fisica o mentale dello straniero ne impediscono l'allontanamento e finché esse perdurino;

Pag. 56

e) sussistono ragioni tecniche che impediscono l'allontanamento, come la mancanza di mezzi di trasporto o la mancanza di identificazione dello straniero.

2. Il Questore comunica allo straniero il provvedimento scritto e motivato di rinvio dell'allontanamento, recante anche la durata del rinvio compresa tra gli otto giorni e i diciotto mesi nelle ipotesi indicate nelle lettere d) ed e) del comma 1, e può disporre anche contestualmente nei confronti dello straniero una delle misure previste nell'articolo 14, comma 1-bis, qualora vi sia pericolo di fuga. Contestualmente alla comunicazione del rinvio dell'allontanamento il Questore rilascia allo straniero un titolo di soggiorno valido per tutto il periodo di sospensione, fino al momento in cui cessi il motivo di rinvio dell'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato ovvero il provvedimento di accompagnamento alla frontiera, di espulsione o di respingimento o la decisione di rimpatrio siano annullati o revocati.
3. Qualora l'allontanamento sia stato rinviato da più di diciotto mesi il prefetto e il Questore sottopongono d'ufficio a revisione rispettivamente il provvedimento amministrativo di espulsione e la decisione di rimpatrio e li revocano se persistono le situazioni indicate nel comma 1 e lo straniero non abbia violato le misure previste nell'articolo 14, comma 1-bis eventualmente impostegli e non vi ostano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. In tal caso lo straniero mantiene il permesso di soggiorno che aveva ricevuto ovvero lo converte o ne ottiene uno ad altro titolo e il Questore ne dà comunicazione al giudice di pace, che deve archiviare o estinguere ogni eventuale procedimento penale a suo carico per i reati previsti dall'articolo 10-bis.».
3. 24. Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

Al comma 1, lettera e), capoverso articolo 14-ter, comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«In ogni caso più della metà degli stanziamenti dello Stato italiano dedicati al finanziamento dei programmi di rimpatrio deve essere destinata alla copertura integrale e immediata dei costi effettivi che devono sostenere la persona che rimpatria e i suoi familiari per il viaggio di rientro nello Stato di origine e per un suo adeguato reinserimento alloggiativo, familiare, scolastico, sociale e lavorativo nello stesso Stato. I programmi finanziabili da parte dello Stato italiano devono prioritariamente favorire la diretta ed immediata responsabilità della persona che deve rimpatriare o dei suoi familiari conviventi nella gestione dei fondi utilizzabili per il viaggio e dopo il rientro, da versarsi anche in parte sul conto corrente bancario dello straniero o di un suo familiare convivente, e in modo che sia finanziato l'effettivo rimpatrio del maggior numero di persone, con priorità assoluta rispetto al finanziamento di ogni altra spesa di carattere organizzativo o informativo o progettuale ovvero di studio sostenuta dagli enti che eventualmente supportano il rimpatrio. Lo straniero che rimpatria può richiedere che le spese direttamente necessarie al suo viaggio e al suo reinserimento nel Paese di origine siano finanziate anche utilizzando in tutto o in parte le somme maturate presso gli istituti previdenziali e assistenziali italiani con i versamenti previdenziali e assistenziali eventualmente effettuati in suo favore che lo straniero stesso rientrato in patria non desideri utilizzare più a fini pensionistici, salvo che sia cittadino di uno Stato col quale sia in vigore un accordo bilaterale che disponga diversamente.»;
3. 25. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

Pag. 57

Al comma 1, lettera e), capoverso 14-ter, comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione disposto a titolo di misura di sicurezza o di misura alternativa alla detenzione o di sanzione sostitutiva della pena ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di cattura europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale ovvero di un provvedimento amministrativo di espulsione disposto nei casi previsti dall'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o nei casi previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.»;
3. 26. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
h) all'articolo 32, comma 1-bis:
1) le parole: «sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33» sono soppresse;
2) dopo le parole: «ovvero sottoposti a tutela» sono inserite le seguenti parole: «previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 ovvero ai minori stranieri non accompagnati»
3. 50.La relatrice.
(Approvato)

Pag. 58

ALLEGATO 2

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. (COM(2010)623 def.).

Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. (11447/11).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
esaminati, per gli aspetti di propria competenza, il Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2011 (COM(2010)623def.), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2011 (doc. LVVVII-bis, n. 1) e il Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11);
rilevato che la Commissione europea sta lavorando o ha preannunciato di voler lavorare: ad un nuovo quadro giuridico in materia di confisca e recupero dei proventi di reato; al rafforzamento dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA); alla realizzazione di un Sistema informativo Schengen di seconda generazione (SIS II) e al possibile miglioramento della governance di Schengen attraverso l'individuazione di un meccanismo che permetta all'Unione di gestire sia le situazioni in cui uno Stato membro non adempie l'obbligo di controllare la propria sezione di frontiera esterna, sia quelle in cui un tratto particolare della frontiera esterna diventa oggetto di pressione inaspettata e grave a seguito di eventi esterni; alla modifica del meccanismo di valutazione Schengen con il coinvolgimento di esperti degli Stati membri e di FRONTEX, sotto la direzione dalla Commissione stessa; alla modifica del Codice frontiere Schengen e della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen; a proposte di direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale e nell'ambito di trasferimenti intrasocietari; alla possibile introduzione di un sistema di preautorizzazione all'ingresso nel territorio UE per cittadini di paesi terzi, da ottenere prima della partenza; al miglioramento della collaborazione tra Stati membri limitrofi per il controllo delle frontiere esterne attraverso un migliore scambio di informazioni operative e, se possibile, allo sviluppo di un sistema europeo di guardie di frontiera; al miglioramento degli istituti di accoglienza e tutela dei minori non accompagnati;
preso atto degli impegni annunciati dal Governo nella Relazione programmatica 2011 per: il sostegno alle proposte normative dell'Unione europea finalizzate al controllo delle frontiere interne ed esterne; la promozione di iniziative comuni di contrasto dell'immigrazione irregolare e in particolare lo sviluppo di una strategia di gestione integrata delle frontiere esterne, nonché di un'azione comune

Pag. 59

di rimpatrio dei cittadini extracomunitari entrati illegalmente nel territorio dell'Unione; la lotta al terrorismo, con particolare riguardo ai fenomeni di radicalizzazione, e la lotta alla criminalità organizzata attraverso un rinnovato impegno in materia di confisca e recupero dei proventi illeciti; il rafforzamento dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA); la costituzione del Sistema d'Informazione Schengen di seconda generazione (SIS II); la costituzione di un dispositivo di tutela dei minori non accompagnati e scomparsi; la costituzione del Sistema d'Informazione Visti (VIS), finalizzato alla semplificazione delle richieste di visto, al contrasto della falsificazione documentale e alla facilitazione dei controlli in frontiera; la costituzione del Sistema europeo di asilo fondato sul principio della solidarietà tra Stati membri; il superamento dei divari di genere e l'affermazione delle pari opportunità; il contrasto alla violenza di genere e contro le donne e i minori;
sottolineato, in particolare, che in materia di lotta all'immigrazione clandestina e gestione delle frontiere, il Governo ritiene essenziale continuare a porre l'accento sulla necessità di un costante impegno comune nella gestione dei flussi migratori nell'area Mediterranea, da affrontare in un'ottica ispirata ai principi di solidarietà tra Stati membri e di cooperazione con i Paesi terzi di origine e di transito dei migranti; nell'ambito della gestione delle frontiere esterne, il Governo ritiene necessario aumentare la capacità d'azione di FRONTEX sia nel bacino mediterraneo che ai confini orientali dell'Unione europea; nell'ambito delle cosiddette «29 misure» del Consiglio dell'Unione Europea adottate nel mese di febbraio 2010, l'Italia si è assunta, unitamente alla Francia, la responsabilità dell'esecuzione della misura n. 17, volta al contrasto dell'immigrazione illegale anche attraverso la realizzazione di pattuglie congiunte marittime;
richiamato il documento finale approvato dalla Commissione affari costituzionali il 23 giugno 2011 al termine dell'esame della proposta di regolamento volta a modificare alcune disposizioni del Codice frontiere Schengen e della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (COM(2011)118);
considerato infine che, secondo il Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle future presidenze polacca, danese e cipriota, con riferimento ai prossimi 18 mesi (dal 1o luglio 2011 al 31 dicembre 2012), queste ultime: intendono impegnarsi per l'istituzione, in materia di sicurezza interna, di un modello europeo di scambio delle informazioni (EIXM) che tenga conto della necessità di assicurare la protezione dei dati personali; attribuiscono carattere prioritario alla lotta contro la tratta degli esseri umani; in materia di semplificazione, intendono verificare se è stato conseguito l'obiettivo di ridurre del 25 per cento entro il 2012 l'onere amministrativo derivante dalla legislazione dell'UE che grava sulle imprese europee e riservare particolare attenzione alle valutazioni d'impatto nel processo decisionale, in speciale modo attraverso l'attuazione dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»; si impegnano a dare particolare attenzione al tema della parità tra uomini e donne e alla lotta a tutte le forme di discriminazione, promuovendo l'integrazione di genere anche nel contesto della strategia Europa 2020 che ha stabilito l'obiettivo di un tasso di occupazione del 75 per cento per le donne e gli uomini e ispirandosi alla strategia della Commissione per la parità tra donne e uomini (2010-2015) e al Patto europeo per la parità di genere; continueranno inoltre a lavorare alla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e si impegnano per far progredire l'inclusione sociale e economica dei gruppi emarginati, in linea con gli impegni assunti dal Consiglio negli ultimi anni,

Pag. 60

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) appare necessario che l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per i diritti dell'uomo non modifichi le competenze dell'Unione definite dai Trattati;
2) ai fini del rafforzamento della sicurezza interna dell'Unione europea, occorre sostenere forme di cooperazione con i paesi terzi maggiormente a rischio rispetto alla propaganda terroristica e con i paesi terzi nei quali è maggiormente presente la criminalità organizzata;
3) in materia di immigrazione - anche con riferimento alla proposta preannunciata dalla Commissione europea nella Comunicazione presentata su questa materia il 4 maggio 2011 per la istituzione di un meccanismo che permetta all'Unione europea di gestire sia le situazioni in cui uno Stato membro non adempie l'obbligo di controllare la propria sezione di frontiera esterna, sia quelle in cui un tratto particolare della frontiera esterna diventa oggetto di pressione inaspettata e grave a seguito di eventi esterni - appare essenziale prevedere la partecipazione diretta dell'Unione europea al controllo delle frontiere su richiesta dello Stato membro, anche attraverso il rafforzamento di Frontex, e stabilire sanzioni nei confronti degli Stati che non controllano le frontiere;
4) occorre altresì prevedere la partecipazione, anche sotto il profilo finanziario, dell'Unione europea alle operazioni di rimpatrio degli stranieri entrati illegalmente sul territorio di uno Stato membro;
5) con riferimento alla proposta di regolamento volta a modificare alcune disposizioni del Codice frontiere Schengen e della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (COM(2011)118), appare necessario confermare l'obbligo, per lo straniero, di dichiarare la propria presenza sul territorio di uno Stato membro;
6) appare opportuno prevedere sanzioni in caso di inosservanza, da parte di uno Stato membro, dei doveri di solidarietà e cooperazione in materia di lotta all'immigrazione e controllo delle frontiere, nonché prevedere l'adozione di programmi di assistenza tecnica tra l'Unione europea e gli Stati membri;
7) si preveda l'istituzione di un meccanismo di reinsediamento dei rifugiati tra gli Stati membri avente carattere obbligatorio, e non volontario, e si pongano i relativi costi a carico dell'Unione europea.

Pag. 61

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006. (C. 4433 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4433 Governo, già approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006»;
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE